CORTE DI APPELLO. Sezioni Civili

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1 CORTE DI APPELLO Sezioni Civili Pensioni - Convenzione italo-svizzera - Trasferimento contributi svizzeri - Calcolo pensionistico - Riferimento a retribuzioni effettive - Infondatezza. Pensioni - Convenzione italo-svizzera - Norma interpretativa art.1 comma 777 L. 296/ Applicabilità retroattiva. Corte d'appello di Brescia / n Pres. Nora - Rel. Terzi - INPS (Avv. Faienza) Z. e altri (Avv. Nardino) In caso di richiesta di trasferimento di contributi dalla Svizzera, in applicazione della convenzione italo-svizzera, per lavoro ivi svolto, il calcolo della misura della pensione deve essere fatto previa riparametrazione della contribuzione versata, onde desumerne la proporzionale retribuzione virtuale, e non sulla base della retribuzione effettivamente percepita all'estero, ostandovi il tenore stesso della disciplina convenzionale oltre che principi cardine dell'ordinamento pensionistico quali quello della necessaria copertura finanziaria dei benefìci previdenziali e quello della corrispondenza tra retribuzione imponibile e retribuzione pensionabile. Le domande di riliquidazione di pensione sulla base della retribuzione effettivamente percepita in Svizzera devono essere respinte anche in applicazione della norma di cui all'art. 1 comma 777 L. 296/2006 che riproduce, con effetto retroattivo, una delle possibili interpretazioni del sistema normativo precedente, fatta propria ed incontestatamente applicata per oltre un decennio dall'istituto Previdenziale. FATTO - Con ricorso al Tribunale di Brescia V. Z., V. T., S. D. V., G. B.,F. M., M. R. B., L. A., G. D. F., G. C. S., G. C., G. F., premesso di godere di trattamento pensionistico liquidato in tutto o in parte in base a contributi versati per attività lavorativa svolta in Svizzera chiedevano la condanna dell Inps al ricalcolo dello stesso sulla base della retribuzione effettiva corrisposta in Svizzera e non riparametrata, come aveva ritenuto di fare l Istituto sulla base dell'importo dei contributi versati. L'INPS si costituiva tempestivamente chiedendo il rigetto della domanda ai sensi dell'art. 23 comma 5 della conversione italo svizzera del ratificata dalla L. 1781/1963, dell'accordo aggiuntivo del ratificato dalla I. 233/1973 e delle proprie circolari n, 324 del e n. 256 del , che imponevano una riparametrazione della base di calcolo della pensione in relazione alla diversa proporzione (in Svizzera e in Italia) fra retribuzione percepita e contributi 1

2 versati. II primo giudice con sentenze n. 206/06, 212/06, 207/06, n. 283/06. n. 508/06, n. 492/06, n. 490/06, n, 491/06, n. 497/06, n, 498/06 e n, 496/06 accoglieva i ricorsi ritenendo da un lato che la riparametrazione non fosse consentita a norma degli accordi Italo Svizzeri e dall'altro che le circolari INPS nulla potessero mutare in materia dovendosi applicare la legislazione italiana e riconoscendo il diritto alla riliquidazione specificando le relative decorrenza In relazione alle relative allegazione ed eccezioni.. Ha proposto appello l Inps, censurando l'erronea statuizione in diritto. Si è costituita parte appellata chiedendo la conferma della sentenza impugnata. Riuniti i procedimenti, all udienza del la causa veniva discussa e decisa come da separato dispositivo, del quale veniva data lettura. DIRITTO - In corso di causa è entrata in vigore la L n. 296/06 (legge finanziaria per il 2007), il cui art. 1. al comma 779 dispone L articolo 5, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1968 n. 488 e successive modificazioni, si interpreta nel senso che. in caso di trasferimento presso l assicurazione generale obbligatoria italiana dei contributi versasi ad enti previdenziali di. Paesi esteri in conseguenza di convenzioni ed accordi internazionali di sicurezza sociale, la retribuzione pensionabile relativa ai periodi di lavoro svolto nei Paesi esteri è determinata moltiplicando l'importo dei contributi trasferiti per cento e dividendo il risultato per l'aliquota contributiva per invalidità, vecchiaia superstiti in vigore nel periodo cui i contributi si riferiscono. Sono fatti salvi i trattamenti pensionistici più favorevoli già liquidati alla data di entrata in vigore della presente legge", Con questa norma e stata resa esplicita una delle possibili interpretazioni della disciplina, che già in precedenza questa Corte aveva ritenuto quella corretta (adeguandosi poi alla diversa giurisprudenza della Corte di Cassazione, che.aveva ritenuta erronea detta interpretazione). Aveva infatti ritenuto questa Corte che la riparametrazione attuata dall istituto fosse legittima per i motivi, che qui di seguito si riportano. "E noto che quando fu stipulata la convenzione il sistema di calcolo pensionistico era quello contributivo, poi sostituito, con l entrata in vigore della L. 297/1982, da quello retributivo. Le parti concordano nell'affermare che l'inps ha utilizzato quest ultimo sistema di calcolo, ma al momento di calcolare l ultimo quinquennio retributivo, partendo dal rilievo che in Italia e in i: Svizzera la retribuzione viene gravata di oneri contributivi enormemente differenti (circa il 32% 2

3 contro I 8% della Svizzera) l Istituto non si è basato sull'effettiva retribuzione ed ha considerato una. retribuzione teorica, ridotta fino a riproporzionare le trattenute contributive effettivamente accreditate. Non può dubitarsi che al caso di specie si applica l'art. 23 della convenzione italo-svizzera del , che prevedeva la possibilità per i cittadini italiani di chiedere "al verificarsi dell'evento assicurato in caso di vecchiaia, secondo la legislazione italiana il trasferimento alle assicurazioni italiane dei contributi versati da loro stessi e dai datori di lavoro all'assicurazione vecchiaia e superstiti; svizzera e che le assicurazioni sociali italiane a cui siano trasferiti i contributi utilizzeranno tali contributi per garantire all assicurato i benefici derivanti dalla legislazione italiana.., e dalle disposizioni particolari che saranno emanate dalle autorità italiane." Trattandosi di un vero e proprio trasferimento - e non di un cumulo - di contributi, gli stessi devono essere "utilizzali nell'assicurazione per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti italiana, al fine di far conseguire agli interessati i vantaggi loro spettanti in base alle disposizioni di legge vigenti in Italia" (v. circ. INPS in data n. 319 all. fasc. INPS). Vi è da aggiungere che la circolare INPS in data n. 324 (pure all. fasc. INPS), che rappresenta il testo riepilogativo sulle norme di attuazione degli accordi italo-svizzeri in materia di sicurezza sociale, nella parte che riguarda l'art. 23 della convenzione del , non contiene nessuna disposizione che preveda una riparametrazione della retribuzione come quella operata dall'inps, ma ribadisce che "i contributi relativi a periodi di iscrizione all'assicurazione svizzera per prestazioni d'opera retribuita alle dipendenze di terzi sono da utilizzare nell'assicurazione italiana come se si trattasse di contribuii versati per periodi di lavoro subordinato svolto in Italia". Questa Corte peraltro ritiene che non debbano essere cercati nelle circolari dell'istituto (anche a voler ignorare il principio generale della gerarchia delle fonti) elementi utili per interpretare la volontà delle parti all'ano della stipula della convenzione, ma che gli stessi vadano ricavati dal testo della convenzione stessa ed in particolare dal richiamo "in bianco" che questa fa alla legislazione italiana. Il punto focale appare definito dalla dizione testuale che i contributi trasferiti devono essere utilizzati "per garantire all'assicurato i benefici derivanti dalla legislazione italiana" e dalla constatazione che il trasferimento di fondi (in somma capitale e senza maggiorazione di interessi, che restano all'ente svizzero) è finalizzato ad un utilizzo solo tendenzialmente proficuo: ne è prova 3

4 che, nel caso in cui secondo le norma italiane tale utilizzo sia improduttivo di effetti benefici, è possibile che la procedura si concluda con il rimborso dei contributi esteri versati direttamente a mani del lavoratore. Ne consegue che la convenzione stessa non persegue un risultalo utile immediato per il lavoratore (come sarebbe se avesse fissato criteri predeterminati ed immutabili, che avrebbero peraltro creato problemi di disparità di trattamento con gli altri lavoratori essendo - il nostro sistema pensionistico in continua modificazione), ma subordina lo stesso alle regole del sistema ricevente, tanto che è persino previsto che il lavoratore prima che venga inoltrata la richiesta alla Svizzera sia avvertito del fatto che potrebbe essere persino più conveniente rinunciare al trasferimento dei contributi. Se questo è il sistema, dunque, ne consegue che i contributi trasferiti devono entrare nel calcolo pensionistico secondo le regole del sistema italiano. Ed è erroneo affermare che il calcolo retributivo della pensione tenga conto della retribuzione e non della relativa contribuzione: esiste nei nostro sistema una piena coincidenza tra i due parametri atteso che la retribuzione da considerare per il calcolo è quella imponibile, quella appunto sulla base della quale vengono vergati i contributi. E che sia noto al sistema, anche il criterio della riparametrazione si ricava dalla circostanza che "ai fini della liquidazione della pensione di vecchiaia con decorrenza successiva al 30 giugno 1982, in base alla l. 29 maggio 1982 n. 287, quando in relazione ai periodi anteriori al vigore d.p.r. 27 aprile 1968 n, che ha introdotto il sistema retributivo per le pensioni ordinarie - non sia possibile determinale la retribuzione effettivamente corrisposta, essendo invece noto l'importo dei contributo (che forniva la base del precedente sistema di calcolo della pensione) deve trovare applicazione la tabella C allegata al menzionato d.p.r n. 488, che consente mediante l'indicazione di una retribuzione settimanale convenzionale, in corrispondenza di ciascun contributo, di superare la difficoltà di rilevazione della retribuzione. Tale essendone Io scopo, l'indicato meccanismo non si pone in contrasto con il sistema di rivalutazione della retribuzione media annuale pensionabile previsto dall'art. 3, comma 11, della cit. l. n. 297 del con il quale invece può coesistere, potendo tale rivalutazione operare anche sulla retribuzione eventualmente accertata in base alla base alla sopraindicata tabella, senza che a ciò sia d'ostacolo il testuale riferimento del menzionato comma 11 alle retribuzioni di cui ai precedente comma 9, e cioè alle retribuzioni i percepite, posto che queste ultime, per i periodi anteriori al nuovo sistema retributivo introdotto con il d.p.r n. 488, sono quelle determinate in base alla richiamata tabella, creata appunto al suddetto fine ( 4

5 Cassazione civile sez. lav., 16 giugno 1998, n ) Ma, al di là di questo, esistono i principi cardine del nostro ordinamento in materia pensionistica che inducono a ritenere che la tesi del ricorrente sia da respingere: innanzitutto la violazione del principio della necessaria copertura finanziaria dei benefici previdenziali, poi la violazione dei minimali contributivi (che per i lavoratori italiani comporta riduzione proporzionale dell'anzianità assicurativa accreditata) e il principio, come detto, della piena corrispondenza tra retribuzione imponibile e retribuzione pensionabile. Questa interpretazione riteneva dunque corretta e faceva propria, in assenza di norma specifiche di disciplina della fattispecie, l interpretazione di cui alla circolare n. 256 del dell'inps. Le pregievoli argomentazioni esposte con la memoria autorizzata da parte appellata non possono essere condivise, in quanto si fondano su due presupposti che non corrispondono al dato normativo. Innanzi tutto che l art. 5 sia sufficiente a disciplinare la fattispecie di cui si tratta attraverso il riferimento alla a) retribuzione imponibile, b) anzianità contributiva, c) il coefficiente di rendimento di ciascun anno. Ma così non è, perché l'anzianità contributiva e il coefficiente di rendimento erano e sono ancorati ad aliquote con importi imposti dalla legislazione italiana in una misura determinata (ancorché variabile e variata nel tempo). La notevole diversità delle aliquote scardina l intero sistema dal punto di vista, del rendimento proporzionato alla contribuzione e della anzianità contributiva, calcolata in funzione del versamento di importi minimi ( e questo tralasciando e a prescindere da ogni rilievo sulla diversa incidenza delle aliquote sulle retribuzioni percepite dai lavoratori in Italia e all'estero, che non rende omogenee le posizioni degli assicurati). E l'art. 5 cit. è norma che sicuramente disciplina solo la contribuzione disciplinata da leggi italiane e versata in Italia, mentre non vi e disposizione che disciplini direttamente o attraverso un richiamo espresso a questa norma la contribuzione versata all'estero e confluita nell AGO in base a convenzioni internazionali. E questo è tanto vero che le pronunce della Corte di legittimità, anteriori alla nuova norma e in senso contrario, invocate da parte appellata, partono proprio da questa rilievo di vuoto normativo per poi arrivare, attraverso il riferimento a principi generali, a una applicazione estensiva. Per queste stesse ragioni non e corretto fare riferimento alle ipotesi di ricongiunzione e trasferimento in relazione alle diverse forme di gestione della previdenza obbligatoria italiana specificamente disciplinate come tali e inserite in un contesto legislativo che, pur con alcune diversità, ha una impostazione uniforme e prevede aliquote contributive compatibili, nonché forme di compensazione fra enti o gestioni diverse. Fra le due possibili interpretazioni per superare il difetto di disciplina specifica, quella 5

6 dell Istituto adeguatrice della contribuzione al sistema italiano di rendimento e calcolo del trattamento pensionistico e quella fatta propria dalla giurisprudenza di legittimità facendo ricorso ad altri principi, il legislatore; ha dunque scelto la prima. Penante, poiché la disposizione di cui all'art 1 comma 779 cit. riproduce, sia pure con una disciplina dettagliata, una delle possibili interpretazioni del sistema normativo precedente, alla norma stessa deve essere riconosciuto effetto retroattivo. Questa opzione non è costituzionalmente illegittima, come ha recentemente già statuito con la sentenza n, 274/06 la Corte Costituzionale, ben potendo il legislatore adottare, in una situazione di contrasto interpretativo e di incertezza, l'interpretazione non implausibile fatta propria dall'istituto previdenziaie e pacificamente e uniformemente applicata per anni, addirittura oltre un decennio, senza alcun contrasto (come attestano alcune delle decorrenze dei trattamenti pensionistici di cui si discute e la circolare dell Inps risalente al 1993). Ne consegue il rigetto della domanda di parte appellata. Ogni altra questione resta assorbita. Attesi i contrasti giurisprudenziali e l'emanazione della norma interpretativa in corso di causa sussistono giusti motivi per compensare interamente fra le parti le spese processuali di ambo i gradi. (Omissis) 6

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