CORTE DI APPELLO. Sezioni Civili
|
|
- Evangelista Belli
- 8 anni fa
- Visualizzazioni
Transcript
1 CORTE DI APPELLO Sezioni Civili Pensioni - Convenzione italo-svizzera - Trasferimento contributi svizzeri - Calcolo pensionistico - Riferimento a retribuzioni effettive - Infondatezza. Pensioni - Convenzione italo-svizzera - Norma interpretativa art.1 comma 777 L. 296/ Applicabilità retroattiva. Corte d'appello di Brescia / n Pres. Nora - Rel. Terzi - INPS (Avv. Faienza) Z. e altri (Avv. Nardino) In caso di richiesta di trasferimento di contributi dalla Svizzera, in applicazione della convenzione italo-svizzera, per lavoro ivi svolto, il calcolo della misura della pensione deve essere fatto previa riparametrazione della contribuzione versata, onde desumerne la proporzionale retribuzione virtuale, e non sulla base della retribuzione effettivamente percepita all'estero, ostandovi il tenore stesso della disciplina convenzionale oltre che principi cardine dell'ordinamento pensionistico quali quello della necessaria copertura finanziaria dei benefìci previdenziali e quello della corrispondenza tra retribuzione imponibile e retribuzione pensionabile. Le domande di riliquidazione di pensione sulla base della retribuzione effettivamente percepita in Svizzera devono essere respinte anche in applicazione della norma di cui all'art. 1 comma 777 L. 296/2006 che riproduce, con effetto retroattivo, una delle possibili interpretazioni del sistema normativo precedente, fatta propria ed incontestatamente applicata per oltre un decennio dall'istituto Previdenziale. FATTO - Con ricorso al Tribunale di Brescia V. Z., V. T., S. D. V., G. B.,F. M., M. R. B., L. A., G. D. F., G. C. S., G. C., G. F., premesso di godere di trattamento pensionistico liquidato in tutto o in parte in base a contributi versati per attività lavorativa svolta in Svizzera chiedevano la condanna dell Inps al ricalcolo dello stesso sulla base della retribuzione effettiva corrisposta in Svizzera e non riparametrata, come aveva ritenuto di fare l Istituto sulla base dell'importo dei contributi versati. L'INPS si costituiva tempestivamente chiedendo il rigetto della domanda ai sensi dell'art. 23 comma 5 della conversione italo svizzera del ratificata dalla L. 1781/1963, dell'accordo aggiuntivo del ratificato dalla I. 233/1973 e delle proprie circolari n, 324 del e n. 256 del , che imponevano una riparametrazione della base di calcolo della pensione in relazione alla diversa proporzione (in Svizzera e in Italia) fra retribuzione percepita e contributi 1
2 versati. II primo giudice con sentenze n. 206/06, 212/06, 207/06, n. 283/06. n. 508/06, n. 492/06, n. 490/06, n, 491/06, n. 497/06, n, 498/06 e n, 496/06 accoglieva i ricorsi ritenendo da un lato che la riparametrazione non fosse consentita a norma degli accordi Italo Svizzeri e dall'altro che le circolari INPS nulla potessero mutare in materia dovendosi applicare la legislazione italiana e riconoscendo il diritto alla riliquidazione specificando le relative decorrenza In relazione alle relative allegazione ed eccezioni.. Ha proposto appello l Inps, censurando l'erronea statuizione in diritto. Si è costituita parte appellata chiedendo la conferma della sentenza impugnata. Riuniti i procedimenti, all udienza del la causa veniva discussa e decisa come da separato dispositivo, del quale veniva data lettura. DIRITTO - In corso di causa è entrata in vigore la L n. 296/06 (legge finanziaria per il 2007), il cui art. 1. al comma 779 dispone L articolo 5, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1968 n. 488 e successive modificazioni, si interpreta nel senso che. in caso di trasferimento presso l assicurazione generale obbligatoria italiana dei contributi versasi ad enti previdenziali di. Paesi esteri in conseguenza di convenzioni ed accordi internazionali di sicurezza sociale, la retribuzione pensionabile relativa ai periodi di lavoro svolto nei Paesi esteri è determinata moltiplicando l'importo dei contributi trasferiti per cento e dividendo il risultato per l'aliquota contributiva per invalidità, vecchiaia superstiti in vigore nel periodo cui i contributi si riferiscono. Sono fatti salvi i trattamenti pensionistici più favorevoli già liquidati alla data di entrata in vigore della presente legge", Con questa norma e stata resa esplicita una delle possibili interpretazioni della disciplina, che già in precedenza questa Corte aveva ritenuto quella corretta (adeguandosi poi alla diversa giurisprudenza della Corte di Cassazione, che.aveva ritenuta erronea detta interpretazione). Aveva infatti ritenuto questa Corte che la riparametrazione attuata dall istituto fosse legittima per i motivi, che qui di seguito si riportano. "E noto che quando fu stipulata la convenzione il sistema di calcolo pensionistico era quello contributivo, poi sostituito, con l entrata in vigore della L. 297/1982, da quello retributivo. Le parti concordano nell'affermare che l'inps ha utilizzato quest ultimo sistema di calcolo, ma al momento di calcolare l ultimo quinquennio retributivo, partendo dal rilievo che in Italia e in i: Svizzera la retribuzione viene gravata di oneri contributivi enormemente differenti (circa il 32% 2
3 contro I 8% della Svizzera) l Istituto non si è basato sull'effettiva retribuzione ed ha considerato una. retribuzione teorica, ridotta fino a riproporzionare le trattenute contributive effettivamente accreditate. Non può dubitarsi che al caso di specie si applica l'art. 23 della convenzione italo-svizzera del , che prevedeva la possibilità per i cittadini italiani di chiedere "al verificarsi dell'evento assicurato in caso di vecchiaia, secondo la legislazione italiana il trasferimento alle assicurazioni italiane dei contributi versati da loro stessi e dai datori di lavoro all'assicurazione vecchiaia e superstiti; svizzera e che le assicurazioni sociali italiane a cui siano trasferiti i contributi utilizzeranno tali contributi per garantire all assicurato i benefici derivanti dalla legislazione italiana.., e dalle disposizioni particolari che saranno emanate dalle autorità italiane." Trattandosi di un vero e proprio trasferimento - e non di un cumulo - di contributi, gli stessi devono essere "utilizzali nell'assicurazione per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti italiana, al fine di far conseguire agli interessati i vantaggi loro spettanti in base alle disposizioni di legge vigenti in Italia" (v. circ. INPS in data n. 319 all. fasc. INPS). Vi è da aggiungere che la circolare INPS in data n. 324 (pure all. fasc. INPS), che rappresenta il testo riepilogativo sulle norme di attuazione degli accordi italo-svizzeri in materia di sicurezza sociale, nella parte che riguarda l'art. 23 della convenzione del , non contiene nessuna disposizione che preveda una riparametrazione della retribuzione come quella operata dall'inps, ma ribadisce che "i contributi relativi a periodi di iscrizione all'assicurazione svizzera per prestazioni d'opera retribuita alle dipendenze di terzi sono da utilizzare nell'assicurazione italiana come se si trattasse di contribuii versati per periodi di lavoro subordinato svolto in Italia". Questa Corte peraltro ritiene che non debbano essere cercati nelle circolari dell'istituto (anche a voler ignorare il principio generale della gerarchia delle fonti) elementi utili per interpretare la volontà delle parti all'ano della stipula della convenzione, ma che gli stessi vadano ricavati dal testo della convenzione stessa ed in particolare dal richiamo "in bianco" che questa fa alla legislazione italiana. Il punto focale appare definito dalla dizione testuale che i contributi trasferiti devono essere utilizzati "per garantire all'assicurato i benefici derivanti dalla legislazione italiana" e dalla constatazione che il trasferimento di fondi (in somma capitale e senza maggiorazione di interessi, che restano all'ente svizzero) è finalizzato ad un utilizzo solo tendenzialmente proficuo: ne è prova 3
4 che, nel caso in cui secondo le norma italiane tale utilizzo sia improduttivo di effetti benefici, è possibile che la procedura si concluda con il rimborso dei contributi esteri versati direttamente a mani del lavoratore. Ne consegue che la convenzione stessa non persegue un risultalo utile immediato per il lavoratore (come sarebbe se avesse fissato criteri predeterminati ed immutabili, che avrebbero peraltro creato problemi di disparità di trattamento con gli altri lavoratori essendo - il nostro sistema pensionistico in continua modificazione), ma subordina lo stesso alle regole del sistema ricevente, tanto che è persino previsto che il lavoratore prima che venga inoltrata la richiesta alla Svizzera sia avvertito del fatto che potrebbe essere persino più conveniente rinunciare al trasferimento dei contributi. Se questo è il sistema, dunque, ne consegue che i contributi trasferiti devono entrare nel calcolo pensionistico secondo le regole del sistema italiano. Ed è erroneo affermare che il calcolo retributivo della pensione tenga conto della retribuzione e non della relativa contribuzione: esiste nei nostro sistema una piena coincidenza tra i due parametri atteso che la retribuzione da considerare per il calcolo è quella imponibile, quella appunto sulla base della quale vengono vergati i contributi. E che sia noto al sistema, anche il criterio della riparametrazione si ricava dalla circostanza che "ai fini della liquidazione della pensione di vecchiaia con decorrenza successiva al 30 giugno 1982, in base alla l. 29 maggio 1982 n. 287, quando in relazione ai periodi anteriori al vigore d.p.r. 27 aprile 1968 n, che ha introdotto il sistema retributivo per le pensioni ordinarie - non sia possibile determinale la retribuzione effettivamente corrisposta, essendo invece noto l'importo dei contributo (che forniva la base del precedente sistema di calcolo della pensione) deve trovare applicazione la tabella C allegata al menzionato d.p.r n. 488, che consente mediante l'indicazione di una retribuzione settimanale convenzionale, in corrispondenza di ciascun contributo, di superare la difficoltà di rilevazione della retribuzione. Tale essendone Io scopo, l'indicato meccanismo non si pone in contrasto con il sistema di rivalutazione della retribuzione media annuale pensionabile previsto dall'art. 3, comma 11, della cit. l. n. 297 del con il quale invece può coesistere, potendo tale rivalutazione operare anche sulla retribuzione eventualmente accertata in base alla base alla sopraindicata tabella, senza che a ciò sia d'ostacolo il testuale riferimento del menzionato comma 11 alle retribuzioni di cui ai precedente comma 9, e cioè alle retribuzioni i percepite, posto che queste ultime, per i periodi anteriori al nuovo sistema retributivo introdotto con il d.p.r n. 488, sono quelle determinate in base alla richiamata tabella, creata appunto al suddetto fine ( 4
5 Cassazione civile sez. lav., 16 giugno 1998, n ) Ma, al di là di questo, esistono i principi cardine del nostro ordinamento in materia pensionistica che inducono a ritenere che la tesi del ricorrente sia da respingere: innanzitutto la violazione del principio della necessaria copertura finanziaria dei benefici previdenziali, poi la violazione dei minimali contributivi (che per i lavoratori italiani comporta riduzione proporzionale dell'anzianità assicurativa accreditata) e il principio, come detto, della piena corrispondenza tra retribuzione imponibile e retribuzione pensionabile. Questa interpretazione riteneva dunque corretta e faceva propria, in assenza di norma specifiche di disciplina della fattispecie, l interpretazione di cui alla circolare n. 256 del dell'inps. Le pregievoli argomentazioni esposte con la memoria autorizzata da parte appellata non possono essere condivise, in quanto si fondano su due presupposti che non corrispondono al dato normativo. Innanzi tutto che l art. 5 sia sufficiente a disciplinare la fattispecie di cui si tratta attraverso il riferimento alla a) retribuzione imponibile, b) anzianità contributiva, c) il coefficiente di rendimento di ciascun anno. Ma così non è, perché l'anzianità contributiva e il coefficiente di rendimento erano e sono ancorati ad aliquote con importi imposti dalla legislazione italiana in una misura determinata (ancorché variabile e variata nel tempo). La notevole diversità delle aliquote scardina l intero sistema dal punto di vista, del rendimento proporzionato alla contribuzione e della anzianità contributiva, calcolata in funzione del versamento di importi minimi ( e questo tralasciando e a prescindere da ogni rilievo sulla diversa incidenza delle aliquote sulle retribuzioni percepite dai lavoratori in Italia e all'estero, che non rende omogenee le posizioni degli assicurati). E l'art. 5 cit. è norma che sicuramente disciplina solo la contribuzione disciplinata da leggi italiane e versata in Italia, mentre non vi e disposizione che disciplini direttamente o attraverso un richiamo espresso a questa norma la contribuzione versata all'estero e confluita nell AGO in base a convenzioni internazionali. E questo è tanto vero che le pronunce della Corte di legittimità, anteriori alla nuova norma e in senso contrario, invocate da parte appellata, partono proprio da questa rilievo di vuoto normativo per poi arrivare, attraverso il riferimento a principi generali, a una applicazione estensiva. Per queste stesse ragioni non e corretto fare riferimento alle ipotesi di ricongiunzione e trasferimento in relazione alle diverse forme di gestione della previdenza obbligatoria italiana specificamente disciplinate come tali e inserite in un contesto legislativo che, pur con alcune diversità, ha una impostazione uniforme e prevede aliquote contributive compatibili, nonché forme di compensazione fra enti o gestioni diverse. Fra le due possibili interpretazioni per superare il difetto di disciplina specifica, quella 5
6 dell Istituto adeguatrice della contribuzione al sistema italiano di rendimento e calcolo del trattamento pensionistico e quella fatta propria dalla giurisprudenza di legittimità facendo ricorso ad altri principi, il legislatore; ha dunque scelto la prima. Penante, poiché la disposizione di cui all'art 1 comma 779 cit. riproduce, sia pure con una disciplina dettagliata, una delle possibili interpretazioni del sistema normativo precedente, alla norma stessa deve essere riconosciuto effetto retroattivo. Questa opzione non è costituzionalmente illegittima, come ha recentemente già statuito con la sentenza n, 274/06 la Corte Costituzionale, ben potendo il legislatore adottare, in una situazione di contrasto interpretativo e di incertezza, l'interpretazione non implausibile fatta propria dall'istituto previdenziaie e pacificamente e uniformemente applicata per anni, addirittura oltre un decennio, senza alcun contrasto (come attestano alcune delle decorrenze dei trattamenti pensionistici di cui si discute e la circolare dell Inps risalente al 1993). Ne consegue il rigetto della domanda di parte appellata. Ogni altra questione resta assorbita. Attesi i contrasti giurisprudenziali e l'emanazione della norma interpretativa in corso di causa sussistono giusti motivi per compensare interamente fra le parti le spese processuali di ambo i gradi. (Omissis) 6
ARROTONDAMENTO DELL ANZIANITA PENSIONISTICA
ARROTONDAMENTO DELL ANZIANITA PENSIONISTICA Fino al 31/12/97 l arrotondamento veniva fatto ai sensi del comma 2 dell art. 40 del DPR 1092/73 (vedi allegato 1). L anzianità complessiva era arrotondata in
DettagliA seguito di appello dell'inps, la Corte d'appello di Brescia, in riforma della sentenza impugnata, rigettava la domanda.
Pensioni - Pensioni in regime internazionale - Convenzione fra l'italia e la Svizzera del 1962 sulla sicurezza sociale - Accordo aggiuntivo del 1969 - Trasferimento all'istituto assicuratore italiano dei
DettagliRISOLUZIONE N. 102/E
RISOLUZIONE N. 102/E Roma, 26 novembre 2012 Direzione Centrale Normativa OGGETTO: Interpello ART. 11, legge 27 luglio 2000 n. 212 FONDO DI PREVIDENZA COMPLEMENTARE PER IL PERSONALE DELLA BANCA Regime fiscale
DettagliCumulo contributivo. ( Totalizzazione retributiva)
Cumulo contributivo ( Totalizzazione retributiva) Cumulo contributivo o Totalizzazione retributiva La legge di stabilità 2013 -Legge 24/12/ 2012 n. 228- introduce una nuova istituzione : il cumulo contributivo,
DettagliSuprema Corte di Cassazione. sezione lavoro. sentenza 5 maggio 2014, n. 9582 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Suprema Corte di Cassazione sezione lavoro sentenza 5 maggio 2014, n. 9582 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE LAVORO Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
DettagliPREMESSA. Studio e Ricerca per lo Sviluppo delle attività delle Convenzioni Internazionali. Direzione Centrale delle Prestazioni
Studio e Ricerca per lo Sviluppo delle attività delle Convenzioni Internazionali Direzione Centrale delle Prestazioni Direzione Centrale Prestazioni a Sostegno del Reddito Roma, 28 Ottobre 2002 Circolare
DettagliDirezione Centrale Pensioni Direzione Centrale Bilanci e servizi fiscali
Istituto Nazionale Previdenza Sociale Direzione Centrale Pensioni Direzione Centrale Bilanci e servizi fiscali Roma, 05/03/2010 Circolare n. 33 Allegati n.2 Ai Dirigenti centrali e periferici Ai Direttori
DettagliDocenti universitari: Ricalcolo delle pensioni determinate con il solo metodo contributivo.
Docenti universitari: Ricalcolo delle pensioni determinate con il solo metodo contributivo. 1) Generalità I professori universitari, in quanto dipendenti civili dello Stato, sono iscritti alla Cassa per
DettagliLe pensioni nel 2006
Le pensioni nel 2006 Proponiamo il consueto aggiornamento annuale sugli aspetti di maggiore interesse per i nostri associati concernenti la normativa previdenziale INPS. TETTO DI RETRIBUZIONE PENSIONABILE
DettagliRISOLUZIONE N. 186/E. Direzione Centrale Normativa e Contenzioso. Roma, 25 luglio 2007
RISOLUZIONE N. 186/E Direzione Centrale Normativa e Contenzioso Roma, 25 luglio 2007 OGGETTO: Trattamento fiscale applicabile alle prestazioni erogate dal fondo integrativo dell ENEL ai propri dipendenti
DettagliSCHEDA ESPLICATIVA I PRINCIPALI CONTENUTI DEL DECRETO LEGISLATIVO SULLA TOTALIZZAZIONE
DIPARTIMENTO WELFARE Politiche Previdenziali SCHEDA ESPLICATIVA I PRINCIPALI CONTENUTI DEL DECRETO LEGISLATIVO SULLA TOTALIZZAZIONE a cura di Maria Rita Gilardi Roma, 23 gennaio 2006 1 Articolo 1 Totalizzazione
DettagliGli aumenti provvisori per il costo della vita da applicare alle pensioni dall 1/1/2007 vengono, quindi, determinati come segue:
Le pensioni nel 2007 Gli aspetti di maggiore interesse della normativa previdenziale Inps, con particolare riferimento al fondo pensioni lavoratori dipendenti Tetto di retribuzione pensionabile Il tetto
DettagliLegge 228/2012 Disposizioni in materia di cumulo
Legge 228/2012 Disposizioni in materia di cumulo Abrogazione legge 322/58 in particolari situazioni Cumulo periodi contributivi per pensione Vecchiaia Reversibilità Inabilità Corso agenti sociali FNP CISL
DettagliPENSIONE DI VECCHIAIA, PENSIONE DI ANZIANITÀ, PENSIONE ANTICIPATA.
PENSIONE DI VECCHIAIA, PENSIONE DI ANZIANITÀ, PENSIONE ANTICIPATA. LA PENSIONE DI VECCHIAIA è il trattamento pensionistico corrisposto dall Istituto previdenziale al raggiungimento di una determinata età
DettagliPaghe. Lavoro part-time: il minimale ai fini contributivi Fabio Licari - Consulente del lavoro
Lavoro part-time: il minimale ai fini contributivi Fabio Licari - Consulente del lavoro Obblighi contributivi Calcolo dei contributi Con l instaurazione del rapporto di lavoro, sorge anche l obbligazione
DettagliConclusioni del Garante europeo per la protezione dei dati innanzi al Tribunale dell Unione Europea Caso T-343/13 Lussemburgo, 24 Marzo 2015
Conclusioni del Garante europeo per la protezione dei dati innanzi al Tribunale dell Unione Europea Caso T-343/13 Lussemburgo, 24 Marzo 2015 Signori Giudici del Tribunale, Nelle conclusioni di questa mattina,
DettagliLe pensioni nel 2005
marzo 2005 Le pensioni nel 2005 TETTO DI RETRIBUZIONE PENSIONABILE Il tetto di retribuzione pensionabile per il calcolo delle pensioni con il sistema retributivo con decorrenza nell anno 2005 è stato definitivamente
DettagliRISOLUZIONE N. 285/E
RISOLUZIONE N. 285/E Direzione Centrale Normativa e Contenzioso Roma, 11 ottobre 2007 OGGETTO: Istanza di interpello - ART. 11, legge 27 luglio 2000, n. 212 - INAIL- Tassazione Agevolata (base imponibile
DettagliNuovi requisiti sulla pensione di anzianità per lavoratori dipendenti nel sistema retributivo
19-5-2008 Le nuove regole per la pensione di anzianità e vecchiaia Circolare INPS n. 60 del 15 maggio 2008 a cura di METELLO CAVALLO L INPS ha diramato la circolare che illustra in modo definitivo le nuove
DettagliPensione di vecchiaia con 15 anni di contributi: ok dall'inps Ipsoa.it
Pensione di vecchiaia con 15 anni di contributi: ok dall'inps Ipsoa.it di Aldo Forte Pubblicista Esperto in materia previdenziale L'Inps, con la circolare n. 16/2013, chiarisce che per i soggetti con un'anzianita'
DettagliCIRCOLARE N. 25/E. Roma, 26 giugno 2006
CIRCOLARE N. 25/E Direzione Centrale Normativa e Contenzioso Roma, 26 giugno 2006 OGGETTO: Trattamento fiscale delle prestazioni rese da fondi integrativi di previdenza costituiti presso gli enti di cui
DettagliIndagini bancarie aperte a tutti.
Indagini bancarie aperte a tutti. Ok all uso della presunzione in generale sull attività di accertamento che, pertanto, valgono per la rettifica dei redditi di qualsiasi contribuente autonomo pensionato
DettagliMessaggio N. 008381 del 15/05/2012. INPS gestione ex INPDAP Direzione Centrale Previdenza
Messaggio N. 008381 del 15/05/2012 INPS gestione ex INPDAP Direzione Centrale Previdenza Ai Direttori Centrali Ai Direttori Regionali Ai Direttori Provinciali Ai Direttori delle Agenzie Oggetto: Chiarimenti
DettagliINFORMATIVA N. 68. Roma, 22/07/2002
Roma, 22/07/2002 Alla Direzione Centrale per la Segreteria del Consiglio di Amministrazione Organi Collegiali e Affari Generali SEDE Istituto nazionale di previdenza per i dipendenti dell amministrazione
DettagliRISOLUZIONE N. 301/E QUESITO
RISOLUZIONE N. 301/E Roma, 15 luglio 2008 Direzione Centrale Normativa e Contenzioso OGGETTO: Istanza di Interpello n. 954-787/2007 - Articolo 11 della legge n. 212 del 2000 INPS D.lgs. 21 aprile 1993,
DettagliREPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE DEI CONTI SEZIONE GIURISDIZIONALE REGIONALE PER IL LAZIO
Sent.622/2013 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE DEI CONTI SEZIONE GIURISDIZIONALE REGIONALE PER IL LAZIO in composizione monocratica, in persona del Cons. Dr.ssa Chiara Bersani ha
DettagliIl Sig..., nato a. il.. e residente in alla Via
ALLA SEDE INPS DI Il Sig..., nato a. il.. e residente in alla Via., p r e m e s s o - che il Sig... è iscritto alla gestione dei contributi e delle prestazioni previdenziali degli esercenti attività commerciali
DettagliRISOLUZIONE N. 328/E. Roma, 30 luglio 2008. Direzione Centrale Normativa e Contenzioso
RISOLUZIONE N. 328/E Direzione Centrale Normativa e Contenzioso Roma, 30 luglio 2008 OGGETTO: Istanza di interpello -Credito su acconti per ritenute su interessi bancari Richiesta di utilizzo in compensazione
DettagliDirezione Centrale Entrate Direzione Centrale Prestazioni a Sostegno del Reddito. Roma, 05/08/2011
Direzione Centrale Entrate Direzione Centrale Prestazioni a Sostegno del Reddito Roma, 05/08/2011 Circolare n. 105 Ai Dirigenti centrali e periferici Ai Direttori delle Agenzie Ai Coordinatori generali,
DettagliNOVITA PREVIDENZIALI 2011
Il sistema pensionistico attuale e le novità del 2011 Roberto Perazzoli 1 CALCOLO PENSIONE - DEFINIZIONI SISTEMA RETRIBUTIVO: è applicato a coloro che alla data del 31.12.1995 avevano un anzianità contributiva
DettagliConsiglio Provinciale dei Consulenti del Lavoro di Napoli. Dentro la Notizia 84/2012 OTTOBRE/6/2012 (*) 12 Ottobre 2012
Consiglio Provinciale dei Consulenti del Lavoro di Napoli A CURA DELLA COMMISSIONE COMUNICAZIONE DEL CPO DI NAPOLI Dentro la Notizia 84/2012 OTTOBRE/6/2012 (*) 12 Ottobre 2012 L ATTIVITA DI VERIFICA DELLA
Dettagliwww.inca.it INCA - CGIL Legge 122/2010 Effetti previdenziali sulla disciplina del Fondo Elettrici 24/11/2010 a cura del Patronato INCA CGIL
INCA - CGIL Legge 122/2010 Effetti previdenziali sulla disciplina del Fondo Elettrici 1 Decreto Legislativo n 562/96 (articolo 2, comma 22, legge n 335/95) Armonizzazione delle Norme Previdenziali Fondo
DettagliRISOLUZIONE N. 20/E. Roma, 14 febbraio 2014
RISOLUZIONE N. 20/E Direzione Centrale Normativa Roma, 14 febbraio 2014 OGGETTO: Tassazione applicabile agli atti di risoluzione per mutuo consenso di un precedente atto di donazione articolo 28 del DPR
DettagliLavoro & Previdenza La circolare su temi previdenziali e giurislavoristici
Lavoro & Previdenza La circolare su temi previdenziali e giurislavoristici N. 42 03.03.2014 Montante contributivo: rivalutato il tasso 2014 Dal 1 gennaio 2014, il montante contributivo è pari a 1,001643,
DettagliOGGETTO: Dlgs 30 aprile 1997, n. 184 Chiarimenti in materia di prosecuzione volontaria.
ISTITUTO Roma, 17 maggio 2006 NAZIONALE DI PREVIDENZA PER I DIPENDENTI DELL'AMMINISTRAZIONE PUBBLICA Direzione Generale Direzione Centrale Pensioni Ufficio I - Normativa e-mail: dctrattpensuff1@inpdap.it
DettagliCassazione Sezioni unite civili sentenza, n. 8433 del 12 febbraio-4 maggio 2004. Svolgimento del processo
Cassazione Sezioni unite civili sentenza, n. 8433 del 12 febbraio-4 maggio 2004 Svolgimento del processo Su domanda proposta da M. P., titolare di pensione di invalidità dal 1977, il Tribunale di Alessandria
DettagliFondi pensione, un tris di chiarimenti
Fondi pensione, un tris di chiarimenti L Agenzia delle Entrate, in risposta a tre quesiti posti con istanza di interpello, chiarisce per i vecchi fondi pensione con gestione assicurativa come procedere
DettagliCircolare N. 113 del 3 Agosto 2015
Circolare N. 113 del 3 Agosto 2015 Presunzioni, riqualificazioni ed abrogazioni: come vanno gestiti i contratti a progetto e le partite IVA? Gentile cliente, con la presente desideriamo informarla che
DettagliLavoro & Previdenza La circolare su temi previdenziali e giurislavoristici
Lavoro & Previdenza La circolare su temi previdenziali e giurislavoristici N. 63 01.04.2014 Intermittenti: chiarimenti sui versamenti volontari Tempo fino al 20 settembre 2014 per le richieste di versamenti
DettagliAssicurazioni sociali - pensione i.v.s. - calcolo delle pensioni secondo il sistema contributivo
Circolare 14 settembre 1996 n. 180 INPS Assicurazioni sociali - pensione i.v.s. - calcolo delle pensioni secondo il sistema contributivo OGGETTO: Legge 8 agosto 1995, n.335. Calcolo delle pensioni secondo
DettagliFATA Futuro Attivo. Piano individuale pensionistico di tipo assicurativo Fondo Pensione
Piano individuale pensionistico di tipo assicurativo Fondo Pensione Documento sul regime fiscale - Allegato alla Nota informativa - Documento sul regime fiscale Allegato alla Nota informativa Pagina 1
DettagliENTE NAZIONALE DI PREVIDENZA E DI ASSISTENZA PER I LAVORATORI DELLO SPETTACOLO DIREZIONE GENERALE
Enpals: le pensioni di anzianità e vecchiaia dal 2008 (Enpals, Circolare 15.2.2008 n. 1) Modifiche alla legge 23.8.2004 n. 243 introdotte dalla legge 24.12.2007 n.247 recante Norme di attuazione del protocollo
DettagliPossono esercitare la facoltà prevista e totalizzare i periodi assicurativi, per ottenere un unica pensione, i lavoratori iscritti:
Totalizzazione dei contributi È stata prevista da recenti disposizioni legislative per consentire l acquisizione del diritto ad un unica pensione di vecchiaia, di anzianità o ai superstiti a quei lavoratori
DettagliDirezione Centrale Pensioni Direzione Centrale Previdenza (Gestione Dipendenti Pubblici) Coordinamento Generale Medico Legale.
Direzione Centrale Pensioni Direzione Centrale Previdenza (Gestione Dipendenti Pubblici) Coordinamento Generale Medico Legale Roma, 03/10/2013 Circolare n. 140 Ai Dirigenti centrali e periferici Ai Responsabili
DettagliCircolare Informativa n 14/2014. Gestione separata INPS Le nuove aliquote contributive
Circolare Informativa n 14/2014 Gestione separata INPS Le nuove aliquote contributive Pagina 1 di 5 INDICE Premessa pag. 3 1) Gestione separata: aliquote, minimali e massimali pag. 3 2) Gestione artigiani
DettagliIMPOSTA SULLE SUCCESSIONI E DONAZIONI DONAZIONE DI TITOLI DI STATO 1. SINTESI 2. LEX 3. STUDIO CNN 4. PRASSI 5. GIURISPRUDENZA 6.
IMPOSTA SULLE SUCCESSIONI E DONAZIONI DONAZIONE DI TITOLI DI STATO 1. SINTESI 2. LEX 3. STUDIO CNN 4. PRASSI 5. GIURISPRUDENZA 6. ABROGAZIONI 1 1. SINTESI Con la re-istituzione dell imposta sulle successioni
DettagliViale Regina Margherita n. 206 - C.A.P. 00198 Tel. n. 06854461 Codice Fiscale n. 02796270581 DIREZIONE GENERALE LORO SEDI. e, p.c.
Viale Regina Margherita n. 206 - C.A.P. 00198 Tel. n. 06854461 Codice Fiscale n. 02796270581 DIREZIONE GENERALE Area Prestazioni e Contributi Direzione Prestazioni Previdenziali MESSAGGIO N. 1 DEL 15/02/2008
DettagliRISOLUZIONE N. 212/E
RISOLUZIONE N. 212/E Direzione Centrale Normativa e Contenzioso ROMA 22 maggio 2008 Oggetto: Consulenza giuridica Interpello IVA Fornitura di energia elettrica ai consorzi per uso irriguo, di sollevamento
DettagliFONDO DI PREVIDENZA PER IL PERSONALE ADDETTO AI PUBBLICI SERVIZI DI TRASPORTO
In questa sezione pubblichiamo informazioni che chiariscono le regole previste per la composizione e l effettivo funzionamento dei maggiori fondi speciali gestiti dall Istituto. Questo vuole essere un
DettagliESPOSIZIONE DEL QUESITO
RISOLUZIONE N. 378/E Direzione Centrale Normativa e Contenzioso Roma, 10 ottobre 2008 OGGETTO: Interpello ai sensi dell articolo 11 della legge n. 212 del 2000 Qualificazione fiscale dei compensi erogati
DettagliCOMMISSIONE DI VIGILANZA SUI FONDI PENSIONE
COMMISSIONE DI VIGILANZA SUI FONDI PENSIONE DELIBERAZIONE 21 marzo 2007 Direttive recanti chiarimenti operativi circa l applicazione del decreto ministeriale del 30 gennaio 2007, adottato ai sensi dell
DettagliLe pensioni nel 2004
Le pensioni nel 2004 Con la presente si trasmette il consueto aggiornamento annuale sugli aspetti di maggiore interesse per i nostri associati concernenti la normativa previdenziale INPS, ad eccezione
DettagliArt. 54 decreto legge
Art. 342 c.p.c. Forma dell appello L appello si propone con citazione contenente l esposizione sommaria dei fatti ed i motivi specifici dell impugnazione nonché le indicazioni prescritte nell articolo
DettagliPensione di vecchiaia: dal 2016 nuovi requisiti anagrafici
Pensione di vecchiaia: dal nuovi requisiti anagrafici Con il aumentano i requisiti per l accesso alla pensione. Infatti, tenendo conto degli adeguamenti alle speranze di vita, i requisiti dovranno essere
DettagliFonte: Universinet.it
L importo da pagare per il riscatto degli anni di laurea, è calcolato dall Inps sulla base della retribuzione media pensionabile riferita alla data della domanda di riscatto degli anni di laurea Fonte:
DettagliRISOLUZIONE N. 46/E QUESITO
RISOLUZIONE N. 46/E Direzione Centrale Normativa Roma, 5 luglio 2013 OGGETTO: Consulenza giuridica Uffici dell Amministrazione finanziaria. Imposta di registro. Determinazione della base imponibile degli
DettagliCassazione Penale, 28 luglio 2011, n. 30071 - Smaltimento di materiali tossici e mancanza di formazione professionale
Cassazione Penale, 28 luglio 2011, n. 30071 - Smaltimento di materiali tossici e mancanza di formazione p Cassazione Penale, 28 luglio 2011, n. 30071 - Smaltimento di materiali tossici e mancanza di formazione
DettagliRISOLUZIONE N. 211/E
RISOLUZIONE N. 211/E Direzione Centrale Normativa e Contenzioso Roma,11 agosto 2009 OGGETTO: Sanzioni amministrative per l utilizzo di lavoratori irregolari Principio del favor rei 1. Premessa Al fine
DettagliRISOLUZIONE N. 49/E. Direzione Centrale Affari Legali e Contenzioso. Roma, 11 maggio 2015
RISOLUZIONE N. 49/E Direzione Centrale Affari Legali e Contenzioso Roma, 11 maggio 2015 OGGETTO: Permanenza dell agevolazione prima casa in caso di vendita infraquinquennale e riacquisto nell anno anche
Dettaglie, per conoscenza, OGGETTO: Computo nella gestione separata - articolo 3 D.M. 2 maggio 1996, n. 282 Riepilogo istruzioni ed ulteriori chiarimenti.
Direzione Centrale Pensioni Roma, 18/11/2015 Circolare n. 184 Ai Dirigenti centrali e periferici Ai Responsabili delle Agenzie Ai Coordinatori generali, centrali e periferici dei Rami professionali Al
DettagliIl nuovo cumulo, terza via per la pensione
Il nuovo cumulo, terza via per la pensione La legge di stabilità 2013 (Legge n. 228/2012) per rendere meno gravosi i requisiti di accesso alla pensione dopo la riforma Monti-Fornero ha previsto, accanto
DettagliCASSA DI PREVIDENZA INTEGRATIVA PER I DIPENDENTI DELLE AZIENDE CONVENZIONATE
CASSA DI PREVIDENZA INTEGRATIVA PER I DIPENDENTI DELLE AZIENDE CONVENZIONATE Chiarimenti sulla disciplina fiscale del d. lgs. n. 252/2005 (c.d. Testo Unico della previdenza complementare) Circolare dell
DettagliSono da ricomprendere nell'ambito di applicazione della predetta normativa le seguenti categorie di lavoratori.
Circolare INPS, 30 gennaio 2002, n. 29, Direzione Centrale delle Prestazioni - "Articolo 80, comma 3, della legge 23 dicembre 2000, n. 388. Maggiorazione del periodo di servizio effettivamente svolto dai
DettagliLEGGE 2 agosto 1990, n. 233. Riforma dei trattamenti pensionistici dei lavoratori autonomi. Vigente al: 19 6 2015
LEGGE 2 agosto 1990, n. 233 Riforma dei trattamenti pensionistici dei lavoratori autonomi. Vigente al: 19 6 2015 La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA
DettagliNota operativa n. 45 Ai Coordinatori delle Consulenze Professionali
Istituto Nazionale di Previdenza per i Dipendenti dell Amministrazione Pubblica Direzione Centrale Pensioni Ufficio I Normativo Roma, 28/11/2008 Ai Direttori delle Sedi Provinciali e Territoriali Alle
DettagliLE CIRCOLARI DELL INPS/INPDAP SULLE PENSIONI PIETRO PERZIANI. (Marzo 2012)
LE CIRCOLARI DELL INPS/INPDAP SULLE PENSIONI DI PIETRO PERZIANI (Marzo 2012) Dopo le Circolari della F.P. e del MIUR, sono uscite quelle dell Inps/Inpdap, la n. 35 e la n. 37 del 2012; la prima è diretta
Dettagliper l'accertamento,con contestuale istanza cautelare,
N. 02321/2012 REG.PROV.COLL. N. 01796/2012 REG.RIC. R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Prima) ha pronunciato
DettagliFONDAZIONE STUDI CONSULENTI DEL LAVORO PARERE N. 4 DEL 29.01. 2010. Vertenza giudiziale disciplina fiscale rivalutazione monetaria e interessi
FONDAZIONE STUDI CONSULENTI DEL LAVORO PARERE N. 4 DEL 29.01. 2010 Vertenza giudiziale disciplina fiscale rivalutazione monetaria e interessi IL QUESITO Il giudice, a conclusione di una causa tra me ed
DettagliREPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE CIVILE DI UDINE. In funzione di giudice del lavoro, in persona del giudice Dott.
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE CIVILE DI UDINE In funzione di giudice del lavoro, in persona del giudice Dott. Giuliano Berardi, ha pronunciato la presente SENTENZA nella
DettagliCircolare N.181 del 11 Dicembre 2013
Circolare N.181 del 11 Dicembre 2013 Accordi di prepensionamento. L istituto ed i benefici Gentile cliente, con la presente desideriamo fornirle alcuni chiarimenti circa l istituto del prepensionamento
DettagliRoma, 15 febbraio 2013. Spett.le A.N.M. Associazione Nazionale Magistrati
Roma, 15 febbraio 2013 Spett.le A.N.M. Associazione Nazionale Magistrati - Oggetto: sulla possibilità di intraprendere azioni legali in merito alle trattenute operate sull indennità giudiziaria in caso
DettagliRiconoscimento delle eccedenze di imposta a credito maturate in annualità per le quali le dichiarazioni risultano omesse Ulteriori chiarimenti
CIRCOLARE N. 21/E Direzione Centrale Servizi ai Contribuenti Roma, 25 giugno 2013 Direzione Centrale Affari Legali e Contenzioso OGGETTO: Riconoscimento delle eccedenze di imposta a credito maturate in
DettagliRISOLUZIONE N. 110/E
RISOLUZIONE N. 110/E Direzione Centrale Normativa e Contenzioso Roma, 15 maggio 2003 Oggetto: Istanza di interpello. IVA. Lavori di costruzione, rifacimento o completamento di campi di calcio. Comune di.
DettagliRISOLUZIONE N. 105/E
RISOLUZIONE N. 105/E Roma, 31 ottobre 2011 Direzione Centrale Normativa OGGETTO: Interpello - Art. 11, legge 27 luglio 2000, n. 212 - Agevolazioni prima casa - Revoca dell' agevolazione Con l interpello
DettagliCircolare n. 41/E. Roma, 21 luglio 2003
Circolare n. 41/E Roma, 21 luglio 2003 Direzione Centrale Normativa e Contenzioso OGGETTO: Convenzioni internazionali in materia di doppia imposizione- Tassazione delle pensioni pagate ai sensi della legislazione
DettagliLegge di Stabilità. Fondi pensione ancora convenienti! Guida per gli iscritti alla previdenza complementare
Legge di Stabilità. Fondi pensione ancora convenienti! Guida per gli iscritti alla previdenza complementare 26 gennaio 2015 Quali cambiamenti sono disciplinati dalla Legge di Stabilità 1 1. Da marzo 2015
Dettagli" Il Futuro Previdenziale Dei Giovani Medici E Degli Ospedalieri: La Necessità Della Previdenza Integrativa "
Ordine dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri della Provincia di Monza Brianza " Il Futuro Previdenziale Dei Giovani Medici E Degli Ospedalieri: La Necessità Della Previdenza Integrativa " I redditi
DettagliRISOLUZIONE N. 131/E. Roma, 22 ottobre 2004. Oggetto: Trattamento tributario delle forme pensionistiche complementari
RISOLUZIONE N. 131/E Direzione Centrale Normativa e Contenzioso Roma, 22 ottobre 2004 Oggetto: Trattamento tributario delle forme pensionistiche complementari L Associazione XY (di seguito XY ), con nota
DettagliCommissione Tributaria Provinciale di Milano, Sez. 46, sent. n. Massima E illegittima l iscrizione a ruolo eseguita da un Ufficio
Commissione Tributaria Provinciale di Milano, Sez. 46, sent. n. 149 del 17.4.2009, dep. il 21.5.2009. Massima E illegittima l iscrizione a ruolo eseguita da un Ufficio dell Agenzia delle Entrate territorialmente
DettagliREGOLAMENTO RISCATTI E RICONGIUNZIONI. Art. 1 - Soggetti, modalità e termini per i riscatti
REGOLAMENTO RISCATTI E RICONGIUNZIONI Art. 1 - Soggetti, modalità e termini per i riscatti 1.1 - Gli iscritti ad Inarcassa possono riscattare: a) il periodo legale dei corsi di laurea d ingegneria e di
DettagliRISOLUZIONE N.95/E QUESITO
RISOLUZIONE N.95/E Direzione Centrale Direzione Normativa Centrale Normativ Roma, 17 ottobre 2012 OGGETTO: Interpello ex Art. 11, legge 27 luglio 2000, n. 212. (Cessione crediti GSE, articolo 6 della Tariffa,
DettagliASSOCIAZIONE ITALIANA DOTTORI COMMERCIALISTI COMMISSIONE NORME DI COMPORTAMENTO E DI COMUNE INTERPRETAZIONE IN MATERIA TRIBUTARIA
ASSOCIAZIONE ITALIANA DOTTORI COMMERCIALISTI COMMISSIONE NORME DI COMPORTAMENTO E DI COMUNE INTERPRETAZIONE IN MATERIA TRIBUTARIA NORMA DI COMPORTAMENTO N. 169 Trattamento dei compensi reversibili degli
DettagliPENSIONI, REGOLAMENTO DI ARMONIZZAZIONE
PENSIONI, REGOLAMENTO DI ARMONIZZAZIONE OGGETTO: Adeguamento, a partire dal 1 gennaio 2013, agli incrementi della speranza di vita dei requisiti per l accesso al pensionamento del personale appartenente
DettagliLe pensioni in CUMULO ART.1 COMMI 239-246 LEGGE 24.12.2012, N 228 LEGGE DI STABILITA 2013
Le pensioni in CUMULO ART.1 COMMI 239-246 LEGGE 24.12.2012, N 228 LEGGE DI STABILITA 2013 RICONGIUNZIONE Lavoratori iscritti a due o più forme di assicurazione: AGO INPS - IVS dipendenti e autonomi TOTALIZZAZIONE
DettagliDirezione Centrale Pensioni. Roma, 10/04/2015
Direzione Centrale Pensioni Roma, 10/04/2015 Circolare n. 74 Ai Dirigenti centrali e periferici Ai Responsabili delle Agenzie Ai Coordinatori generali, centrali e periferici dei Rami professionali Al Coordinatore
DettagliRISOLUZIONE N. 90 /E
RISOLUZIONE N. 90 /E Direzione Centrale Normativa Roma, 17 ottobre 2014 OGGETTO: Interpello Acquisto per usucapione di beni immobili Applicabilità delle agevolazioni prima casa. Con l interpello in esame,
DettagliRiforma Monti - Legge 22 dicembre 2011 n 214 Disposizioni urgenti per la crescita, l'equità e il consolidamento dei conti pubblici SCHEDA DI ANALISI
Riforma Monti - Legge 22 dicembre 2011 n 214 Disposizioni urgenti per la crescita, l'equità e il consolidamento dei conti pubblici SCHEDA DI ANALISI PRO-RATA CONTRIBUTIVO A decorrere dal 1 gennaio 2012,
DettagliALL INPS ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE DIREZIONE CENTRALE DELLE ENTRATE CONTRIBUTIVE Via Ciro il Grande, 21 00144 ROMA
ISTITUTO NAZIONALE DI PREVIDENZA PER I DIPENDENTI DELL AMMINISTRAZIONE PUBBLICA Roma, 22-6-2004 DIREZIONE CENTRALE DELLE ENTRATE VIA A.BALLARIN 42 00142 ROMA ALLE AZIENDE USL ALLE AZIENDE OSPEDALIERE ALLE
DettagliRisoluzione n. 78/E. Roma, 28 maggio 2004
Risoluzione n. 78/E Direzione Centrale Normativa e Contenzioso Roma, 28 maggio 2004 Oggetto: Richiesta di consulenza generica - deducibilità contributi versati al FASI da parte di contribuenti in pensione
DettagliFondo speciale dirigenti ex-inpdai. Istituto Nazionale Previdenza per i Dirigenti di Aziende Industriali
Fondo speciale dirigenti ex-inpdai Istituto Nazionale Previdenza per i Dirigenti di Aziende Industriali L Inps prosegue la sua operazione porte aperte pubblicando una scheda sul fondo speciale dirigenti
DettagliLE PENSIONI NEL 2006 PREVIDENZA
LE PENSIONI NEL 2006 Gli aggiornamenti sugli aspetti di maggior interesse della normativa previdenziale Inps Daniela Fiorino TETTO DI RETRIBUZIONE PENSIONABILE Secondo l art., comma 1, della legge 29/5/82,
DettagliDirezione Centrale Entrate. Roma, 04/02/2015
Direzione Centrale Entrate Roma, 04/02/2015 Circolare n. 26 Ai Dirigenti centrali e periferici Ai Responsabili delle Agenzie Ai Coordinatori generali, centrali e periferici dei Rami professionali Al Coordinatore
DettagliINPS.HERMES.05/12/2008.0027307
INPS.HERMES.05/12/2008.0027307 Mittente 0013 /D.C. Pensioni Ufficio Area Dei Trattamenti Dei Fondi Speciali Messaggio N. 027307 del 05/12/2008 14.20.27 Tipo Messaggio Standard Classificazione Destinatari
Dettagli2. Principi per il calcolo della contribuzione figurativa. 3. Modalità di calcolo.
Istituto Nazionale Previdenza Sociale Direzione Centrale Entrate Direzione Centrale Prestazioni a Sostegno del Reddito Direzione Centrale Pensioni Direzione Centrale Sistemi Informativi e Tecnologici Roma,
DettagliLA TOTALIZZAZIONE DEI PERIODI ASSICURATIVI
1 LA TOTALIZZAZIONE DEI PERIODI ASSICURATIVI DECRETO LEGISLATIVO N 42/2006 LEGGE N 247/2007 DECRETO LEGGE N 201/2011 CONVERTITO IN LEGGE N 214/2011 2 1 Totalizzazione La nuova disposizione esordisce con
DettagliDirezione Centrale Entrate Direzione Centrale Pensioni Direzione Centrale Posizione Assicurativa Coordinamento Generale Legale.
Direzione Centrale Entrate Direzione Centrale Pensioni Direzione Centrale Posizione Assicurativa Coordinamento Generale Legale Roma, 01/04/2016 Circolare n. 58 Ai Dirigenti centrali e periferici Ai Responsabili
Dettagliistituto nazionale di previdenza per i dipendenti dell'amministrazione pubblica
Roma, 18/03/2008 DIREZIONE CENTRALE ENTRATE E POSIZIONE ASSICURATIVA UFF. I NORMATIVA E CONTENZIOSO istituto nazionale di previdenza per i dipendenti dell'amministrazione pubblica Ai Direttori delle Sedi
DettagliCIRCOLARE N. 49/E. 2. Rimborsi dovuti ai sensi dell articolo 68 del d.lgs. n. 546 del 1992...4. 2.1. Tempestiva esecuzione dei rimborsi...
CIRCOLARE N. 49/E Roma, 01 ottobre 2010 Direzione Centrale Affari Legali e Contenzioso OGGETTO: Esecuzione dei rimborsi dovuti per effetto di sentenze nei giudizi tributari INDICE 1. Premessa...2 2. Rimborsi
DettagliPRESTAZIONE DI LAVORO AUTONOMO OCCASIONALE ART. 2222 del codice civile
PRESTAZIONE DI LAVORO AUTONOMO OCCASIONALE ART. 2222 del codice civile Tra L Università di, Dipartimento di con sede in alla Via, codice fiscale, in persona del rappresentante legale sig., di seguito denominata
DettagliLa pensione ai superstiti
Istituto Nazionale della Previdenza Sociale Pensioni La pensione ai superstiti Aggiornato al Febbraio 2006 E' la pensione che, alla morte del lavoratore assicurato o pensionato, spetta ai componenti del
Dettagli