Capitolo 1 PROVVEDIMENTO
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- Giorgina Di Gregorio
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2 Capitolo 1 - Provvedimento Capitolo 1 PROVVEDIMENTO Riferimenti normativi: artt. 125, , 487, c.p.c.; artt. 2931, 2933 c.c. 1. FONTE NORMATIVA E FINALITÀ DELLA NORMA L esecuzione forzata degli obblighi di fare e di non fare è disciplinata dal: Libro III c.p.c. Del processo di esecuzione Titolo IV Dell esecuzione forzata di obblighi di fare e di non fare Art Provvedimento I. Chi intende ottenere l esecuzione forzata di una sentenza di condanna per violazione di un obbligo di fare o di non fare, dopo la notificazione del precetto, deve chiedere con ricorso al giudice dell esecuzione che siano determinate le modalità dell esecuzione. II. Il giudice dell esecuzione provvede sentita la parte obbligata. Nella sua ordinanza designa l ufficiale giudiziario che deve procedere all esecuzione e le persone che debbono provvedere al compimento dell opera non eseguita o alla distruzione di quella compiuta. Tale tipologia di esecuzione forzata ha l obiettivo di far ottenere al creditore quella prestazione specifica di fare oggetto del suo diritto, ovvero l eliminazione di quella condotta che il debitore ha posto in essere in violazione del suo obbligo di non fare. Il fondamento di tale tipo di esecuzione si trova agli artt e 2933 c.c. Le norme rappresentano un innovazione rispetto alla precedente codificazione, in quanto gli artt e 1222 c.c. del 1865 prevedevano esclusivamente un autorizzazione di tipo privatistico al creditore di compiere, a spese del debitore riconosciuto inadempiente, ciò che quest ultimo si era obbligato a fare, o a distruggere ciò che aveva fatto abusivamente. Wolters Kluwer Italia 185
3 L ESECUZIONE FORZATA IN FORMA SPECIFICA 1.1. I rapporti con le norme di natura sostanziale La norma di natura processuale deve essere collegata con le norma di natura sostanziale di cui al codice civile. Il primo riferimento è all art c.c. Art Esecuzione forzata degli obblighi di fare I. Se non è adempiuto un obbligo di fare, l avente diritto può ottenere che esso sia eseguito a spese dell obbligato nelle forme stabilite dal codice di procedura civile. Quale conseguenza, l oggetto dell esecuzione per gli obblighi di fare possono essere soltanto: obblighi di fare fungibili (ovvero quelle prestazioni che possono tenere luogo l una dell altra). Quelle prestazioni che possono essere eseguite dal debitore o da un terzo con identica soddisfazione per il creditore; è quindi da considerare infungibile, sia l obbligazione assunta intuitu personae, sia quella che può essere adempiuta dal solo obbligato perché in situazione di monopolio di fatto o di diritto. Secondo parte della dottrina e della giurisprudenza la fungibilità della prestazione andrebbe verificata caso per caso e bilanciata sulla base delle esigenze del creditore. Art Esecuzione forzata degli obblighi di non fare I. Se non è adempiuto un obbligo di non fare, l avente diritto può ottenere che sia distrutto, a spese dell obbligato, ciò che è stato fatto in violazione dell obbligo. II. Non può essere ordinata la distruzione della cosa e l avente diritto può conseguire solo il risarcimento dei danni, se la distruzione della cosa è di pregiudizio all economia nazionale. Nell ipotesi in cui non possa essere ordinata la distruzione della cosa, l avente diritto può conseguire solo il risarcimento dei danni. Con riferimento alle obbligazioni di non fare occorre che il debitore abbia fatto qualcosa che sia in contrasto con un suo obbligo e che questo sia passibile di essere distrutto. Il concetto di obbligo va inteso con quello derivante dalla situazione successiva alla pronuncia della sentenza di condanna e può, quindi, trovare origine: in rapporti di natura reale; in rapporti di natura negoziale; in rapporti inerenti i diritti della personalità. 186 Wolters Kluwer Italia
4 Capitolo 1 - Provvedimento 1.2. I titoli esecutivi La norma in commento indica quale titolo esecutivo idoneo a fondare l esecuzione forzata degli obblighi di fare e di non fare la sentenza di condanna ; l espressione sentenza non va intesa in senso letterale. I titoli esecutivi che abilitano all esecuzione di obblighi di fare e di non fare sono: tutti quei provvedimenti giurisdizionali - non necessariamente emessi in forma di sentenza - che contengono una condanna ad un fare o ad un non fare; tutti gli altri atti cui la legge riconosce efficacia esecutiva (art. 474 c.p.c.) che siano sottoposti alla disamina del giudice. Non sono idonei a fondare l esecuzione di obblighi di fare e di non fare: tutti quei provvedimenti che hanno una natura o una funzione di tipo esecutivo, ma che non hanno l attitudine a avviare l azione esecutiva tipica e per conseguenza non richiedono l apposizione della formula esecutiva. Manca in questi provvedimenti un accertamento pieno del diritto e la loro concessione da parte del giudice dell esecuzione è fondata su motivi di tempestività e di urgenza, dettati dalla necessità di porre soluzione ad una situazione di fatto capace di arrecare grave ed irreparabile pregiudizio durante il tempo occorrente per far valere quel diritto in via ordinaria. Ad esempio, rientrano tra i detti provvedimenti quelli scaturenti: - dalle azioni di denuncia di nuova opera e di danno temuto ex art. 688 c.p.c. e ss.; - dai procedimenti possessori ex art. 703 c.p.c.; - dalle procedure ex art. 700 c.p.c. e dai procedimenti cautelari in generale, valendo oltretutto per essi (e non solo per essi) l esplicita previsione dell art. 669-duodecies c.p.c. Sono esclusi tutti quei titoli di formazione stragiudiziale - ovvero, come sopra precisato - i titoli per i quali non vi è alcun preventivo vaglio da parte del giudice Aspetti processuali Occorre, in via preliminare, notificare il titolo esecutivo: La notificazione deve essere effettuata personalmente alla parte, ai sensi dell art. 137 c.p.c. e ss.; entro un anno dalla morte, la notificazione può farsi agli eredi collettivamente e impersonalmente, nell ultimo domicilio del defunto (ai sensi dell art. 477, co. 2, c.p.c.), dopo l anno destinatari della Wolters Kluwer Italia 187
5 L ESECUZIONE FORZATA IN FORMA SPECIFICA notificazione sono gli eredi personalmente, in applicazione dell art c.c. A. Notificazione dell atto di precetto: La notificazione deve essere effettuata personalmente alla parte, ai sensi dell art. 137 c.p.c. e ss.; in caso di notifica del titolo esecutivo contro il defunto, la notifica dell atto di precetto non può eseguirsi prima di dieci giorni dalla notificazione del titolo esecutivo (ai sensi dell art. 477, co. 1, c.p.c.). L atto di precetto, ai sensi dell art. 480 c.p.c., deve contenere: l intimazione ad adempiere l obbligo risultante dal titolo esecutivo. È consigliabile includere nell intimazione una breve descrizione dell obbligo oggetto di esecuzione, seppur sommaria o per relationem (se il titolo viene notificato contestualmente al precetto). Il termine per l adempimento che non può essere inferiore ai 10 giorni; salva l autorizzazione di cui all art. 482 c.p.c.; l avvertimento che, in mancata, si procederà ad esecuzione forzata; l indicazione, a pena di nullità: - delle parti, - della data di notificazione del titolo esecutivo (salvo che sia stata precedente), - la trascrizione integrale del titolo esecutivo (se eseguita contestualmente alla notifica del precetto e se richiesta dalla legge). l avvertimento che il debitore può, con l ausilio di un organismo di composizione delle crisi o di un professionista nominato dal giudice, porre rimedio alla situazione di sovraindebitamento, concludendo con i creditori un accordo di composizione della crisi o proponendo agli stessi un piano del consumatore 1. la dichiarazione di residenza o l elezione di domicilio della parte istante nel comune in cui ha sede il giudice competente per l esecuzione; in mancanza le opposizioni al precetto si propongono davanti al giudice del luogo in cui è stato notificato e le notificazioni alla parte istante si fanno presso la cancelleria del giudice stesso; la sottoscrizione, a norma dell art. 125 c.p.c. 1 L avvertimento in parola è stato introdotto dall art. 13, comma 1, lett. a), D.L. 27/06/2015, n. 83, convertito con L. 06/08/2015, n. 132, a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione ovvero dal 21/08/2015; seppur la legge non distingua la tipologia di esecuzione forzata in relazione a tale procedimento, si ritiene che esso sia dettato maggiormente per le procedure esecutive espropriative. 188 Wolters Kluwer Italia
6 Capitolo 1 - Provvedimento B. Introduzione del procedimento La domanda si propone con ricorso al giudice dell esecuzione. Dopo la soppressione del pretore il giudice competente è il tribunale del luogo dove l obbligo deve essere adempiuto. Si tratta di un ipotesi di competenza inderogabile, ai sensi dell art. 28 c.p.c. e, dunque, soggetta alla disciplina prevista dall art. 38 c.p.c. Tribunale competente Normativa di riferimento: artt. 9 e 26 c.p.c. - la domanda va presentata al Tribunale - è competente il giudice del luogo dove l obbligo di fare e di non fare deve essere adempiuto Il ricorso, dovrà rispecchiare le prescrizioni di cui all art. 125 c.p.c., e contenere l indicazione: 1. dell ufficio giudiziario; 2. delle parti; 3. dell oggetto; 4. delle ragioni della domanda; 5. delle conclusioni; 6. della sottoscrizione del difensore, il quale dovrà indicare, tanto nell originale, che nelle copie, il proprio numero di fax; 7. della richiesta al giudice di determinare le modalità dell esecuzione. C. Deposito del ricorso Trattandosi di ricorso, una volta redatto, secondo le indicazioni di cui sopra, questo andrà depositato, unitamente al fascicolo di causa, avanti il Tribunale dell esecuzione forzata. Il creditore dovrà: a) versare il contributo unificato, nella misura fissa di euro 139,00; b) iscrivere a ruolo la procedura esecutiva depositando il fascicolo contenente il ricorso, il titolo esecutivo e l atto di precetto La disciplina processuale Fase 1: decreto di fissazione dell udienza Una volta depositato il ricorso, il giudice dell esecuzione, fissa - con decreto in calce al medesimo - l udienza per la determinazione delle modalità di esecuzione. Il giudice concederà alla parte istante un termine per la notificazione del ricorso e del decreto alla parte obbligata. Wolters Kluwer Italia 189
7 L ESECUZIONE FORZATA IN FORMA SPECIFICA Fase 2: all udienza il giudice dovrà: prendere cognizione del titolo esecutivo e del suo contenuto, integrandolo ed interpretandolo, non solo alla luce del suo contenuto, bensì anche di quello del dispositivo e della parte motiva del titolo esecutivo sul quale si fonda; dovrà, inoltre, tenere conto delle indicazioni del creditore, tenuto a specificare l obbligazione richiesta dal debitore. In dottrina ed in giurisprudenza si ritiene che tra il titolo esecutivo e l ordinanza vi sia un rapporto di complementarietà, ovvero che al primo spetta stabilire il risultato necessario per soddisfare il diritto del creditore, mentre alla seconda spetta di stabilire le modalità per raggiungere tale obiettivo. Il giudice dell esecuzione dovrà quindi all interpretazione della sentenza stessa (ovvero del provvedimento sul quale si fonda l esecuzione) individuando la sua portata precettiva e le migliori modalità di esecuzione. sentire il debitore (la sua audizione è sempre obbligatoria per l autorità giudicante; anche se la sua mancata partecipazione all udienza fissata nel decreto di comparizione, salvo che vi sia un vizio della notificazione, non è d ostacolo alla emanazione del provvedimento); determinare le modalità di esecuzione (quelle più rispondenti a dare attuazione al titolo esecutivo); designare l ufficiale giudiziario che dovrà procedere all esecuzione e le persone che dovranno provvedere al compimento dell opera non eseguita o alla distruzione di quella compiuta Il provvedimento emesso dal giudice dell esecuzione Secondo l espressa previsione dell art. 612 c.p.c., il provvedimento che il giudice dell esecuzione emette al termine del procedimento ha natura e forma di ordinanza. Esso è: - modificabile e/o revocabile, ex art. 487 c.p.c., dallo stesso giudice che l ha pronunciato fino a che non sia eseguito; - impugnabile, ai sensi dell art. 617 c.p.c. Tuttavia, il provvedimento, pur conservando la forma di ordinanza, ha natura di sentenza ed è impugnabile con gli ordinari mezzi di impugnazione quando: - dispone, travalicando i limiti del titolo esecutivo, modalità diverse di esecuzione o con esso in contrasto, o comunque destinate ad incidere su posizioni soggettive di diritto soggettivo della parte obbligata; 190 Wolters Kluwer Italia
8 Capitolo 1 - Provvedimento - oppure decida una controversia circa la conformità o meno al titolo esecutivo delle opere o delle modalità che la parte creditrice pretende siano eseguite Come richiedere l esecuzione forzata Una volta ottenuto il provvedimento da parte del giudice dell esecuzione è necessario: estrarre una copia autentica del provvedimento; recarsi al competente ufficio U.N.E.P. specificando: a) il tipo di esecuzione richiesta; b) il nome e il cognome (o la ragione sociale o comunque la denominazione) dell avente diritto; c) il nome e il cognome (o la ragione sociale o comunque la denominazione) dell obbligato; d) il luogo dove la prestazione dedotta nel titolo e precisata dal giudice deve essere eseguita; e) il nome e il cognome del procuratore legale del creditore, laddove esso intervenga; f) la data e la sottoscrizione del procuratore o comunque dell istante; g) l eventuale volontà del creditore di partecipare alle operazioni dell azione esecutiva (art. 165, disp. att. c.p.c.). È necessario consegnare all ufficiale giudiziario: una copia autentica dell ordinanza giudiziale ex art. 612 c.p.c.; il titolo esecutivo; il precetto notificato in originale. F001 ATTO DI PRECETTO PER ESECUZIONE FORZATA DI OBBLIGHI DI FARE A favore di: la Sig.ra... (C.F....), residente in... ed elettivamente domiciliata in..., via..., n...., presso lo studio dell Avv.... (C.F...., fax n.... e indirizzo PEC...) che la rappresenta e difende, come da mandato a margine del presente atto Premesso che: - con sentenza n..../... pronunciata dal Tribunale di... di cui al R.G...., il Sig.... (C.F....) è stato condannato a: ; ; oltre al pagamento delle spese di lite, liquidate dal Giudice in complessivi...; Wolters Kluwer Italia 191
9 L ESECUZIONE FORZATA IN FORMA SPECIFICA - la predetta sentenza, munita della formula esecutiva in data..., è stata notificata alla controparte in data...; - ad oggi l obbligato non ha adempiuto a quanto intimato; - l istante intende dare esecuzione al predetto titolo. Tutto ciò premesso: l istante, ut supra rappresentata, domiciliata e difesa INTIMA e FA PRECETTO al Sig...., residente in..., via..., n...., di eseguire/fare quanto di seguito: 1)...; 2)... Nel termine di dieci giorni dalla notifica del presente atto; ed ancora al medesimo di corrispondere entro 10 gg. dalla notificazione del presente atto le seguenti somme: - Spese legali liquidate in sentenza... (oltre Cap e IVA come per legge) - Spese non imponibili conseguenti (ad es., notifica sentenza, imposta di registro) per un ammontare di... - Compenso per attività della fase esecutiva e per precetto di... (oltre Cap e IVA come per legge) e quindi, complessivamente: - Totale compensi professionali e spese... oltre le spese di notifica del precetto e ulteriori compenso per fase esecutiva e spese vive per attività e funzioni successive. Con l avvertimento che in mancanza di adempimento, si procederà ad esecuzione forzata Con avvertimento altresì che il debitore può, con l ausilio di un organismo di composizione della crisi o di un professionista nominato dal giudice, porre rimedio alla situazione di sovraindebitamento concludendo con i creditori un accordo di composizione della crisi o proponendo agli stessi un piano del consumatore. Luogo e data... Firma Avv Wolters Kluwer Italia
10 Capitolo 1 - Provvedimento F002 ATTO DI PRECETTO PER ESECUZIONE FORZATA DI OBBLIGHI DI NON FARE A favore di: la Sig.ra... (C.F....), residente in... ed elettivamente domiciliata in..., via..., n...., presso lo studio dell Avv.... (C.F...., fax n.... e indirizzo PEC...) che la rappresenta e difende, come da mandato a margine del presente atto Premesso che: - con sentenza n..../... pronunciata dal Tribunale di... di cui al R.G...., il Sig.... (C.F....) è stato condannato a: ; ; oltre al pagamento delle spese di lite, liquidate dal Giudice in complessivi...; - la predetta sentenza, munita della formula esecutiva in data..., è stata notificata alla controparte in data...; - ad oggi l obbligato non ha adempiuto a quanto intimato; - l istante intende dare esecuzione al predetto titolo. Tutto ciò premesso: l istante, ut supra rappresentata, domiciliata e difesa INTIMA e FA PRECETTO al Sig...., residente in..., via..., n...., di distruggere i beni di seguito specificati: 1)...; 2)...; nel termine di dieci giorni dalla notifica del presente atto; ed ancora al medesimo di corrispondere entro 10 gg. dalla notificazione del presente atto le seguenti somme: - Spese legali liquidate in sentenza... (oltre Cap e IVA come per legge) - Spese non imponibili conseguenti (ad es., notifica sentenza, imposta di registro) per un ammontare di... - Compenso per attività della fase esecutiva e per precetto di... (oltre Cap e IVA come per legge) e quindi, complessivamente: - Totale compensi professionali e spese... oltre le spese di notifica del precetto e ulteriori compenso per fase esecutiva e spese vive per attività e funzioni successive. Con l avvertimento che in mancanza di adempimento, si procederà ad esecuzione forzata Con avvertimento altresì che il debitore può, con l ausilio di un organismo di composizione della crisi o di un professionista nominato dal giudice, porre rimedio alla situazione di sovraindebitamento concludendo con i creditori un accordo di composizione della crisi o proponendo agli stessi un piano del consumatore. Luogo e data... Firma Avv.... Wolters Kluwer Italia 193
11 L ESECUZIONE FORZATA IN FORMA SPECIFICA F003 RICORSO PER LA DETERMINAZIONE DELLE MODALITÀ DELL ESECUZIONE FORZATA DI OBBLIGHI DI FARE TRIBUNALE DI... RICORSO ex art. 612 c.p.c. Il Sig.... (C.F....), residente in... ed elettivamente domiciliato in..., via..., n...., presso lo studio dell Avv.... (C.F...., fax n.... e indirizzo PEC...) che lo rappresenta e difende, come da mandato posto a margine del presente atto (o a margine dell atto di precetto). Premesso che: - con sentenza n..../... pronunciata dal Tribunale di.. il Sig.... (C.F....) è stato condannato ad eseguire/fare quanto di seguito indicato... (indicare sinteticamente l obbligo); - la predetta sentenza, munita di formula esecutiva in data..., è stata notificata all interessato il...,..., unitamente all atto di precetto; oppure (se l atto di precetto non è stato notificato contestualmente al titolo esecutivo): - in data. è stato notificato l atto di precetto; - ad oggi l obbligato non ha adempiuto a quanto intimato. Tutto ciò premesso il Sig...., ut supra rappresentato, domiciliato e difeso, chiede che l Ill.mo Giudice dell Esecuzione, ogni diversa istanza e/o eccezione disattesa VOGLIA previa fissazione dell udienza per la comparizione delle parti ed esaminata la fattispecie, stabilire le modalità dell esecuzione degli obblighi di fare come sopra riportati. Si allegano la sentenza ed il precetto notificati. Con osservanza. Luogo e data... Firma Avv Wolters Kluwer Italia
12 Capitolo 1 - Provvedimento F004 RICORSO PER LA DETERMINAZIONE DELLE MODALITÀ DELL ESECUZIONE FORZATA DI OBBLIGHI DI NON FARE TRIBUNALE DI... RICORSO ex art. 612 c.p.c. Il Sig.... (C.F....), residente in... ed elettivamente domiciliato in..., via..., n...., presso lo studio dell Avv.... (C.F...., fax n.... e indirizzo PEC...) che lo rappresenta e difende, come da mandato posto a margine del presente atto (o a margine dell atto di precetto). Premesso che: - con sentenza n..../... pronunciata dal Tribunale di.. il Sig.... (C.F....) è stato condannato a non fare quanto di seguito indicato... (indicare sinteticamente l obbligo); - la predetta sentenza, munita di formula esecutiva in data..., è stata notificata all interessato il...,..., unitamente all atto di precetto; oppure (se l atto di precetto non è stato notificato contestualmente al titolo esecutivo): - in data. è stato notificato l atto di precetto; - ad oggi l obbligato non ha adempiuto a quanto intimato. Tutto ciò premesso il Sig...., ut supra rappresentato, domiciliato e difeso, chiede che l Ill.mo Giudice dell Esecuzione, ogni diversa istanza e/o eccezione disattesa VOGLIA previa fissazione dell udienza per la comparizione delle parti ed esaminata la fattispecie, stabilire le modalità dell esecuzione degli obblighi di non fare come sopra riportati. Si allegano la sentenza ed il precetto notificati. Con osservanza. Luogo e data... Firma Avv.... Wolters Kluwer Italia 195
13 L ESECUZIONE FORZATA IN FORMA SPECIFICA F005 PROVVEDIMENTO DI FISSAZIONE DELL UDIENZA TRIBUNALE DI... Il Giudice dott., letto il ricorso che precede, visto l art. 612 c.p.c., fissa per la comparizione delle parti l udienza che sarà tenuta avanti a sé il giorno.., ore. Manda al ricorrente per la notifica a tutte le parti interessate, del ricorso che precede e del presente decreto entro il.., lì. Il Giudice 196 Wolters Kluwer Italia
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