AUTOTRASPORTO. Suggerimento n. 41/17 del 18 gennaio 2017 AZA TASSE AUTO E SUPERBOLLO - ANNO 2017

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1 AUTOTRASPORTO Suggerimento n. 41/17 del 18 gennaio 2017 AZA TASSE AUTO E SUPERBOLLO - ANNO 2017 La Regione Lombardia ha pubblicato le tabelle tasse auto anno 2017 (c.d. bollo), con importi invariati rispetto allo scorso anno. A decorrere dal 2017 è possibile inoltre effettuare il pagamento tramite domiciliazione bancaria. Stessi importi anche per il superbollo per autoveicoli trasporto promiscuo di potenza superiore a 185 kw. Facciamo seguito al Suggerimento n. 49/2016 per segnalare alle imprese associate che, la Regione Lombardia ha pubblicato in data odierna, le tabelle tasse auto 2017 (c.d. bollo, vedi allegato). Gli importi sono rimasti invariati rispetto allo scorso anno. È stata confermata anche per quest anno l agevolazione prevista per i veicoli storici ad uso privato, da intendersi come veicoli ultratrentennali. È possibile inoltre verificare gli importi della tassa automobilistica (bollo auto) tramite l inserimento della targa dei propri veicoli utilizzando i seguenti applicativi: - il programma Calcola Bollo di Regione Lombardia oppure - il servizio on line Bollo Auto dell ACI Segnaliamo che non hanno subìto variazioni le scadenze, i termini di pagamento e gli importi dell eventuale tassa aggiuntiva massa rimorchiabile. Per le modalità di calcolo dell eventuale tassa aggiuntiva massa rimorchiabile si rimanda ai nostri Suggerimenti n. 65/2012 e n. 104/2012. DOMICILIAZIONE BANCARIA TASSE AUTO A decorrere dal 1 gennaio 2017, per effetto della Dgr n. 5749/2016, i cittadini lombardi possono effettuare il pagamento delle tasse auto tramite domiciliazione bancaria. La richiesta di domiciliazione bancaria per il pagamento del bollo auto, comporta una riduzione del 10% dell importo dovuto per ciascun periodo di imposta. Possono aderire alla domiciliazione bancaria: - le persone fisiche residenti in Lombardia o iscritte all Anagrafe Italiani Residenti all Estero (A.I.R.E.), proprietarie di uno o più veicoli o locatarie (purché il contratto di locazione decorra dal 1 gennaio 2017); - le persone fisiche che intendono provvedere al pagamento per conto del proprietario o locatario del veicolo (ad esempio, coniuge, convivente, figlio, nipote, ecc ). Non è necessario attendere la scadenza del bollo per inviare la domiciliazione bancaria.

2 Per accedere alla domiciliazione bancaria è necessario far pervenire a Regione Lombardia, per ogni veicolo di interesse, il mandato di autorizzazione all addebito (mandato SEPA Direct Debit Core), entro il giorno 15 del mese precedente a quello in cui deve essere effettuato il pagamento (ad esempio: scadenza bollo 31/03/2017; termine pagamento 30/04/2017; invio richiesta domiciliazione: entro il 15/03/2017), tassativamente attraverso una delle seguenti modalità: - Invio on line dall Area Personale dall' Area Personale del Portale dei Tributi di Regione Lombardia ( con autenticazione forte, accedendo con smart card (CRS/CNS), OTP (codice usa e getta) o SPID, compilare e trasmettere telematicamente il mandato di autorizzazione all addebito. Se l intestatario del conto corrente non coincide con il proprietario/locatario del veicolo, è necessaria l autenticazione di entrambi i soggetti. - Compilazione del mandato on line e spedizione tramite posta ordinaria Compilare on line il mandato di autorizzazione all'addebito ( stamparlo, apporre la firma del proprietario/locatario del veicolo, nonché dell intestatario del conto corrente su cui verrà eseguito l addebito, se persona diversa, e inviarlo, tramite posta ordinaria (non raccomandata), esclusivamente a: Casella Postale n , MILANO. - Compilazione del mandato allegato all avviso di rinnovo In allegato ai prossimi avvisi di rinnovo del bollo auto inviati da Regione Lombardia, ci sarà il mandato di autorizzazione all'addebito. In caso di adesione il modulo dovrà essere compilato e firmato dal proprietario/locatario del veicolo e dall intestatario del conto corrente su cui verrà eseguito l addebito, se persona diversa, e inviato, tramite posta ordinaria (non posta raccomandata), esclusivamente a: Casella Postale n , MILANO. In questo caso non vale la data di invio ma quella in cui il mandato arriva alla casella postale. Se il mandato viene presentato in ritardo, la domiciliazione e i relativi vantaggi produrranno effetti dal periodo di imposta successivo. La commissione applicata per ciascun addebito è pari a 1,00. La domiciliazione bancaria potrà essere revocata in qualsiasi momento, sia rivolgendosi direttamente al proprio istituto di credito sia on line dall Area Personale del Portale dei Tributi. Per ulteriori informazioni e approfondimenti si rimanda alla Dgr n. 5749/2016 e alle FAQ predisposte da Regione Lombardia (vedi allegati). SUPERBOLLO AUTOVETTURE (aventi potenza superiore a 185 kw) Ricordiamo alle imprese che anche per l anno 2017 resta in vigore l addizionale erariale (c.d. superbollo) per le sole autovetture e per gli autoveicoli per il trasporto promiscuo di persone o cose, di potenza del veicolo superiore a 185 kw. Sono pertanto esclusi dal pagamento del superbollo i veicoli classificati autocarri o trattori stradali. Detta imposta è fissata in 20,00 per ogni kw di potenza del veicolo superiore alla citata soglia di 185 kw e il pagamento deve essere effettuato, a livello temporale, contestualmente a quello della tassa automobilistica.

3 Attenzione Si ricorda alle imprese che le due imposte hanno destinatari e modalità di pagamento differenti pertanto la tassa automobilistica cioè il bollo auto (imposta regionale) è da versare a favore della Regione Lombardia, mentre l addizionale erariale alla tassa automobilistica, cioè il superbollo (imposta statale) è invece da versare a favore dell Agenzia delle Entrate. Si segnala che è possibile calcolare gli importi del superbollo tramite il seguente applicativo disponibile sul sito dell Agenzia delle Entrate: ESENZIONE TRIENNALE TASSA AUTOMOBILISTICA Come già segnalato con i Suggerimenti n. 40/2014, n. 74/2015 ricordiamo alle imprese che la Regione Lombardia in caso di acquisto, negli anni 2014 e 2015, di un veicolo nuovo a minori emissioni e contestuale rottamazione di un veicolo inquinante, riconosce l esenzione dal pagamento della tassa automobilistica regionale per il triennio (in caso di acquisti nel 2014) e per il triennio (per acquisti effettuati nel 2015). ALLEGATI - Tasse auto regionali anno 2017; - Dgr n. 5749/2016; - FAQ domiciliazione bancaria. Per informazioni rivolgersi a: - dr.ssa Alessandra Zanni (tel ; a.zanni@assimpredilance.it). Il presente documento è stato inviato tramite posta elettronica ad ogni singola impresa. Ricordiamo che è possibile aggiungere e/o modificare gli indirizzi su cui ricevere le nostre notizie, scrivendo a comunicazione@assimpredilance.it. La notizia è reperibile dal 17 gennaio 2017.sul nostro portale, all`indirizzo

4 2017 Tasse utomobilistiche dal 1 Gennaio 2017 TARIFFARIO REGIONE LOMBARDIA - L.R. 14 LUGLIO 2003, n. 10 In Lombardia, dal 2015, anche le autovetture e i motocicli di età compresa tra i 20 e i 29 anni sono assoggettati al pagamento della tassa di proprietà, con le tariffe sotto indicate. Le autovetture e i motocicli di età uguale o superiore a 30 anni, non utilizzati ad uso professionale, pagano la tassa di circolazione nella misura fissa, rispettivamente, di 30 e 20 euro. Fanno eccezione tutti i veicoli iscritti nei Registri Storici, per i quali è prevista l esenzione da ogni tipo di pagamento, indipendentemente dalla loro età. CLASSE AUTOVETTURE E AUTOVEICOLI USO PROMISCUO AUTOCARRI Art. 1, c. 240, L. n. 296/2006 TASSA AUTOMOBILISTICA FINO 100 KW OLTRE 100 KW (per ogni KW) (per ogni KW) EURO 0 3,00 4,50 EURO 1 2,90 4,35 EURO 2 2,80 4,20 EURO 3 2,70 4,05 EURO ,58 3,87 AUTOBUS AUTOVEICOLI SPECIALI, escluso autocaravan RIMORCHI SPECIALI CON MASSA UGUALE O SUPERIORE A 3,5 tonnellate AUTOCARAVAN MOTOCICLI OLTRE 50 cc. 2,94 (per ogni KW) 0,43 (per ogni KW) Tassa fissa 25,00 1,00 (per ogni KW) FINO A 11 KW (tassa fissa) EURO 0 26,00 EURO 1 23,00 EURO 2 21,00 EURO 3 19,11 CLASSE OLTRE 11 KW 26,00 + ( 1,70 * KW totali) 23,00 + ( 1,30 * KW totali) 21,00 + ( 1,00 * KW totali) 19,11 + ( 0,88 * KW totali) TASSA DI CIRCOLAZIONE RIMORCHI CON MASSA INFERIORE A 3,5 tonnellate Tassa fissa 25,00 AUTOVETTURE ULTRATRENTENNALI (ad eccezione dei veicoli iscritti nei Registri Storici, vedi Esenzioni punto 4 e) Tassa fissa 30,00 SCADENZE E TERMINI DI PAGAMENTO 1. Per i veicoli immatricolati fino al 31/12/2003 la tassa automobilistica deve essere corrisposta per un periodo di 12 mesi ed il relativo pagamento deve essere effettuato nel mese successivo a quello di scadenza del versamento in corso di validità. 2. Per i veicoli che, a decorrere dal 01/01/2004 sono interessati da: prima iscrizione rientro da esenzione o sospensione rientro in possesso il pagamento deve essere effettuato entro il mese successivo a quello in cui è avvenuta l immatricolazione o si è verificato l evento interruttivo dell esenzione, con decorrenza dal mese dell evento stesso e scadenza al mese precedente quello dell immatricolazione. I pagamenti successivi dovranno essere effettuati nel mese di immatricolazione con validità di 12 mesi. 3. Per i veicoli interessati da variazioni tecniche o d uso il pagamento della tassa automobilistica deve essere effettuato entro il mese successivo alla scadenza del versamento in corso di validità con decorrenza dallo stesso mese e scadenza al mese precedente quello dell immatricolazione. I pagamenti successivi devono essere effettuati nel mese di immatricolazione con validità 12 mesi. 4. La tassa automobilistica può essere corrisposta quadrimestralmente, con decorrenza dal mese di immatricolazione, solo per le seguenti tipologie di veicoli: veicoli adibiti ad uso di noleggio senza conducente autocarri con massa pari o superiore a 12 tonnellate autocarri e trattori stradali assoggettati al pagamento contestuale della tassa aggiuntiva per la massa rimorchiabile. Il pagamento della tassa di circolazione deve essere effettuato anteriormente l immissione del veicolo sulla pubblica strada con validità per l anno solare di utilizzo (scadenza fissa dicembre). Se l ultimo giorno utile per il pagamento cade di sabato, domenica o giorno festivo, il termine è prorogato automaticamente al primo giorno lavorativo successivo. PAGAMENTI INFERIORI ALL ANNUALITÀ Per i pagamenti inferiori all annualità, il calcolo si effettua rapportando l importo annuale ai mesi di effettivo pagamento, senza alcuna maggiorazione. VEICOLI ULTRATRENTENNALI Gli autoveicoli ed i motoveicoli ultratrentennali, ad uso privato, destinati esclusivamente al trasporto di persone, ad eccezione di quelli iscritti nei Registri Storici (vedi riquadro esenzioni/riduzioni, punto 4, lettera e), sono assoggettati al pagamento della tassa di circolazione, in misura fissa, a decorrere dall anno in cui si compie il trentesimo anno dalla loro costruzione. Salvo prova contraria, si presume che l anno di costruzione coincida con quello della prima immatricolazione in Italia o all estero. L agevolazione è concessa solo ai veicoli adibiti ad uso non professionale; sono pertanto esclusi i veicoli intestati a soggetti che non siano persone fisiche e quelli intestati a persone fisiche che sono utilizzati nell esercizio di attività di impresa, arti e professioni. Gli importi fissi sono pari a: 30,00 per le autovetture 20,00 per i motoveicoli SISTEMA SANZIONATORIO E RAVVEDIMENTO OPEROSO Nell ipotesi di ritardato, insufficiente od omesso pagamento della tassa automobilistica, la sanzione è pari al 30% della tassa non versata alla scadenza di legge. Per i ritardi inferiori ad 1 anno, la sanzione è ridotta nel modo seguente ( ravvedimento operoso ): fino al 14 giorno: 0,1% per ogni giorno di ritardo dal 15 al 30 giorno: 1,5% dal 31 giorno al 90 giorno: 1,67% dal 91 giorno e fino ad 1 anno: 3,75% Ai fini dell efficacia del ravvedimento operoso, il contribuente è tenuto a versare contestualmente il tributo o la differenza di tributo, qualora dovuti, la sanzione ridotta e gli interessi moratori calcolati al tasso legale in corso con maturazione giorno per giorno. MOTOCICLI ULTRATRENTENNALI (ad eccezione dei veicoli iscritti nei Registri Storici, vedi Esenzioni punto 4 e) Per le categorie di veicoli indicati nelle tabelle sopra riportate la tassazione è basata sulla potenza massima del motore espressa in KW, da individuare sulla carta di circolazione del veicolo moltiplicando detto valore, senza tenere conto degli eventuali decimali, per gli importi indicati per ciascuna categoria ricercando, altresì, nella suddetta carta di circolazione la direttiva CEE di appartenenza (Euro ). Nell ipotesi in cui la carta di circolazione non riporti i KW, il dato deve essere ricavato moltiplicando la potenza massima espressa in cavalli vapore (CV) per 0,736. ATTENZIONE: per gli autoveicoli immatricolati o reimmatricolati come N1 con codice carrozzeria FO con 4 o più posti e che abbiano un rapporto tra la potenza espressa in KW e la portata del veicolo espressa in tonnellate maggiore o uguale a 180 la tassa automobilistica deve essere calcolata in base alla potenza effettiva del motore espressa in KW (Art. 1, c. 240, L. 296/2006) per le autovetture e gli autoveicoli ad uso promiscuo con potenza effettiva superiore a KW 185, è dovuta una addizionale erariale ( Superbollo ) nella misura di 20 per ogni KW eccedente tale valore (Art. 15, D. L. 201/11 convertito in L. 214/11). L addizionale è ridotta dopo 5, 10, 15 anni dalla data di costruzione del veicolo, rispettivamente al 60%, al 30% e al 15% e non è più dovuta decorsi 20 anni dalla stessa data. AUTOCARRI Peso complessivo inferiore a 12 tonnellate PORTATA IN KG OLTRE FINO A TASSA AUTOMOBILISTICA , , , , , , , , , , , , , ,08 Esclusi autocarri di cui art.1,c.240, L. 296/2006 RIMORCHI TRASPORTO PERSONE NUMERO POSTI DA A TASSA AUTOMOBILISTICA , , ,57 41 oltre 427,17 CLASSE PARI O SUPERIORE A ESENZIONI/RIDUZIONI Esenzioni 1) Veicoli di proprietà di persona disabile grave, secondo la definizione dell articolo 3, comma 3, della L. 104/1992, ovvero di persona cui il soggetto disabile sia fiscalmente a carico. 2) Veicoli di proprietà di persona disabile a cui sia stata riconosciuta l indennità di accompagnamento, non vedente, sordomuta assoluta o invalida pluriamputata ovvero di persona cui il disabile sia fiscalmente a carico. 3) Veicoli di proprietà di persona invalida per ridotte o impedite capacità motorie, o di persona cui il disabile sia fiscalmente a carico, il cui adattamento, in funzione della disabilità, risulti dalla carta di circolazione. Le esenzioni per disabilità possono essere richieste per un solo veicolo. Sono esclusi dall esenzione i veicoli alimentati a benzina con cilindrata superiore a 2000 c.c. e i veicoli alimentati a gasolio con cilindrata superiore a 2800 c.c. 4) Ai casi di esenzione previsti dall articolo 17 del D.P.R. 39/1953 e successive modifiche e integrazioni, sono aggiunti i seguenti: a) veicoli elettrici e veicoli con alimentazione esclusiva a gas; b) autobus adibiti al servizio pubblico di linea; c) autoveicoli che effettuano il carico, scarico e compattazione dei rifiuti solidi urbani, o che effettuano lo spurgo dei pozzi neri; d) autoambulanze adibite all espletamento di servizi urgenti o di soccorso e veicoli ad esse assimilati adibiti al trasporto di plasma ed organi, di proprietà delle strutture del Servizio Sanitario Nazionale; e) autoveicoli e motoveicoli di interesse storico (di qualunque anno di immatricolazione) iscritti nei registri Automotoclub Storico Italiano, Storico Lancia, Italiano FIAT, Italiano Alfa Romeo, Federazione Motociclistica Italiana (l esenzione è estesa anche alla tassa di circolazione). 5) Per i ciclomotori e i quadricicli leggeri (minicar) non è dovuto il pagamento della tassa di circolazione. Riduzioni 1) autovetture adibite al servizio pubblico da piazza, riduzione del 75%; 2) autoveicoli adibiti esclusivamente a scuola guida, riduzione del 40%; 3) autovetture da noleggio di rimessa (cioè adibite a noleggio con conducente per trasporto di persone, ai sensi dell art. 85 del CdS), riduzione del 50%; 4) autobus adibiti al servizio di noleggio con conducente (art. 85 del CdS), riduzione del 30%; 5) autoveicoli omologati dal costruttore con alimentazione esclusiva ad idrogeno o con doppia alimentazione fin dall omologazione o a seguito di installazione successiva di impianto (gas metano, GPL, idrogeno ed elettricità), la tassazione sarà determinata in base alla potenza massima del motore espresso in KW per il valore annuo pari ad Euro 2,58 (a prescindere dalla direttiva CEE riportata sulla carta di circolazione e dalla maggiorazione prevista per i KW eccedenti i 100); 6) veicoli con alimentazione ibrida (benzina+elettricità; gasolio+elettricità) dotati di strumentazione per ricarica esterna immatricolati a partire dal 01/01/2015 e fino al 31/12/2017, riduzione del 50% per tre anni d imposta decorrenti da quello di immatricolazione; 7) veicoli in locazione finanziaria con pagamento cumulativo (DGR 4673/2015), riduzione del 10%; 8) veicoli adibiti a noleggio senza conducente con pagamento cumulativo (DGR 4673/2015), riduzione del 10% (primo anno), 8% (secondo anno) e 7% (terzo anno); 9) flotte di veicoli (almeno 50) di proprietà dello stesso soggetto con pagamento cumulativo (DGR 4673/2015), riduzione del 5% (primo anno), 3% (secondo anno) e 2% (terzo anno); 10)veicoli per i quali il pagamento viene eseguito tramite domiciliazione bancaria a partire dal 1/1/17. AUTOCARRI Peso complessivo pari o superiore a 12 tonnellate 2 ASSI 3 ASSI 4 O PIU' ASSI INFERIORE A PARI O SUPERIORE A INFERIORE A PARI O SUPERIORE A INFERIORE A TASSA AUTOMOBILISTICA QUADRIMESTRALE SENZA SOSPENSIONE PNEUMATICA O EQUIVALENTE 1 12 t. 15 t. 15 t. 19 t ,55 99, t. 21 t. 23 t. 25 t. 333,63 111, t. 23 t. 25 t. 27 t. 368,23 122, t ,20 138, t ,53 157, t. 29 t. 528,85 176, t ,98 224,66 Per autocarri con peso complessivo pari o superiore a 12 tonnellate dotati di sospensione pneumatica o riconosciuta ad essa equivalente annotata sulla carta di circolazione la tassa è ridotta del 20% CILINDRATA OLTRE Cilindrata fino a 125 cc. FINO A TASSA AUTOMOBILISTICA 50 cc. 125 cc. 20,00 TARGHE PROVA TIPO VEICOLO Autoveicoli e rimorchi Tassa fissa 20,00 TASSA AUTOMOBILISTICA 210,00 Ciclomotori 20,00 Motoveicoli 32,00 MOTOCARRI E MOTOFURGONI Cilindrata oltre 125 cc. fino a 499 cc. PORTATA IN KG OLTRE FINO A TASSA AUTOMOBILISTICA , , , , ,89 CONTATTI Cilindrata pari o superiore a 500 cc. PORTATA IN KG OLTRE FINO A TASSA AUTOMOBILISTICA , , , , ,58 CALL CENTER: numero verde prontobollo@regione.lombardia.it PORTALE TRIBUTI: TASSA AGGIUNTIVA MASSA RIMORCHIABILE Ai sensi dell articolo 43 della L. R. 10/2003 gli autoveicoli per trasporto di cose, oltre al pagamento della tassa automobilistica ordinaria, sono soggetti ad una tassa integrativa, da corrispondersi entro i medesimi termini e con le stesse modalità, sulla base della massa rimorchiabile, nel caso in cui la stessa sia rilevabile dal documento di circolazione, nella misura di cui alla tabella riportata sotto. Sono esenti gli autoveicoli che, con annotazione di vincolo sulla carta di circolazione, trainano esclusivamente carrelli per il trasporto di carri ferroviari. La tassa aggiuntiva non è dovuta per i veicoli per i quali risulti, dalla carta di circolazione, l inibizione al traino. Non sono assoggettati al pagamento della tassa aggiuntiva i veicoli eccezionali e i trasporti in condizione di eccezionalità che possono agganciare rimorchi, esclusivamente a seguito di visita e prova da parte dei competenti uffici tecnici, qualora sulla carta di circolazione non sia annotato l agganciamento specifico. La tassa non è dovuta per i veicoli sulla cui carta di circolazione risulti annotato l agganciamento specifico a rimorchi adibiti ad uso speciale. Nei casi in cui la tariffa dovuta per l intero complesso (motrice + massa rimorchiabile) non raggiunga il minimo previsto dalla direttiva CEE, dovranno essere effettuati versamenti integrativi nella misura minima stabilita dalla direttiva stessa. TARIFFA TARIFFA 1 TARIFFA 2 TARIFFA 3 TIPO VEICOLO Per autoveicoli di massa complessiva superiore a 6 tonnellate ma inferiore a 18 tonnellate Per autoveicoli di massa complessiva pari a 18 tonnellate o superiore Per trattori stradali: TASSA AGGIUNTIVA MASSA RIMORCHIABILE QUADRIMESTRALE 267,00 89,00 585,00 195,00 a 2 assi 585,00 195,00 a 3 assi 825,00 275,00

5 DELIBERAZIONE N X / 5749 Seduta del 31/10/2016 Presidente ROBERTO MARONI Assessori regionali FABRIZIO SALA Vice Presidente VALENTINA APREA VIVIANA BECCALOSSI SIMONA BORDONALI FRANCESCA BRIANZA CRISTINA CAPPELLINI LUCA DEL GOBBO GIOVANNI FAVA GIULIO GALLERA MASSIMO GARAVAGLIA MAURO PAROLINI ANTONIO ROSSI ALESSANDRO SORTE CLAUDIA TERZI Con l'assistenza del Segretario Fabrizio De Vecchi Su proposta del Presidente Roberto Maroni di concerto con l'assessore Massimo Garavaglia Oggetto DETERMINAZIONI IN ORDINE ALLA DOMICILIAZIONE BANCARIA DELLA TASSA AUTOMOBILISTICA - (DI CONCERTO CON L'ASSESSORE GARAVAGLIA) Il Segretario Generale Antonello Turturiello Si esprime parere di regolarità amministrativa ai sensi dell'art.4, comma 1, l.r. n.17/2014: Il Dirigente Il Direttore Centrale Maria Arcangela Carbone Manuela Giaretta L'atto si compone di 9 pagine di cui 4 pagine di allegati parte integrante

6 RICHIAMATA la deliberazione n del 23 dicembre 2015 con la quale, nel contesto delle disposizioni relative ai pagamenti cumulativi della tassa automobilistica e alle connesse agevolazioni a favore delle società di locazione finanziaria, di noleggio di veicoli e di soggetti proprietari di un numero minimo di 50 veicoli, la Giunta regionale ha promosso un percorso di approfondimento finalizzato all individuazione di ulteriori modalità di pagamento cumulativo della tassa automobilistica, anche per gli aspetti di natura informatica e tecnologica, quali ad esempio la domiciliazione bancaria; PRESO ATTO che l esito di tali analisi ha confermato la fattibilità della domiciliazione bancaria e che, con l.r. 26 maggio 2016, n. 14, è stata introdotta nell ordinamento regionale una specifica norma in materia di domiciliazione bancaria (comma 5 ter 1, art. 48, l.r. 14 luglio 2003, n. 10); PRECISATO che detta norma estende, in via sperimentale e a decorrere dal 1 gennaio 2017, la riduzione della tassa automobilistica, fino a un massimo del 10%, ai pagamenti effettuati dai contribuenti mediante domiciliazione bancaria e rinvia alla Giunta regionale la definizione delle modalità applicative per la fruizione della misura; CONSIDERATA, quindi, la necessità di strutturare l insieme delle regole, procedurali, amministrative e informatiche, propedeutiche all avvio della misura entro la data del 1 gennaio 2017, e alla successiva gestione, in ossequio ai principi di semplificazione, di facile utilizzo, di massima accessibilità e di riduzione dei costi, funzionali anche al contrasto dell evasione; TENUTO CONTO in particolare che, con l introduzione della domiciliazione bancaria nel pagamento della tassa automobilistica, è possibile conseguire obiettivi di: certezza e tempestività nell incasso del tributo, mitigando la tendenza in atto, favorita anche dalla riduzione degli oneri sanzionatori, a dilazionare nel tempo l esecuzione dei versamenti, in modo da consentire alla Regione di acquisire il gettito entro i termini di legge e di poter svolgere con maggiore efficacia le proprie politiche tributarie, sulla base di previsioni di bilancio attendibili; semplificazione delle procedure di pagamento, agevolando i contribuenti 1

7 nell adempimento e consentendo alla Regione di ridurre in misura rilevante oneri e costi di gestione del tributo; fidelizzazione dei contribuenti, nell ottica di una costante e proficua relazione con l Amministrazione regionale, ispirata ai principi di collaborazione e buona fede, nella consapevolezza di un interesse comune alla corretta ed efficiente gestione dei tributi; miglioramento dei processi di gestione e controllo, anche tramite la costituzione di una banca dati costantemente aggiornata, comprensiva delle informazioni necessarie per una comunicazione di carattere digitale con i cittadini, da utilizzare per qualsiasi forma di interlocuzione e per la divulgazione delle iniziative regionali; TENUTO CONTO, altresì, che la domiciliazione bancaria costituisce un occasione importante per diffondere modalità automatizzate e digitali per la gestione del tributo e della relazione con i contribuenti e che, pertanto, è opportuno stimolare le modalità on line per la richiesta del servizio, garantendo tuttavia, soprattutto nella fase iniziale, la facilità dell accesso, in modo da favorire la diffusione dell iniziativa; RITENUTO, quindi, di fissare nella misura massima del 10% la riduzione della tassa automobilistica per i pagamenti effettuati in domiciliazione bancaria dai contribuenti lombardi e di approvare le modalità applicative della domiciliazione bancaria, come descritte nell allegato che costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento; RITENUTO, inoltre, di demandare alla Dirigente della Unità Organizzativa Tutela delle entrate tributarie regionali ogni altro eventuale atto amministrativo indispensabile per regolare, modificare o integrare le disposizioni di dettaglio di cui al presente atto, a causa di sopravvenute esigenze tecnico-operative, così da assicurare una spedita realizzazione dell iniziativa; PRESO ATTO che, ai sensi del comma 5 ter 1, art. 48, l.r. n. 10/2003, in fase di prima applicazione, e comunque per un periodo non superiore al triennio, il servizio a supporto della domiciliazione bancaria è svolto dal Tesoriere regionale e che, al fine di conseguire le più avanzate prestazioni tecnologiche e le migliori condizioni contrattuali, la dirigente della UO Tutela delle entrate tributarie regionali, in qualità 2

8 di DEC del contratto di Tesoreria, per la parte relativa ai servizi di riscossione dei tributi regionali, ha condotto l istruttoria tecnico-economica, culminata nella proposta migliorativa finale che il Tesoriere ha presentato avanti al RUP, nella persona del Direttore Centrale Programmazione, finanza e controllo di gestione, e che sarà oggetto di sua specifica determinazione, anche con riguardo agli effetti finanziario-contabili; VALUTATO che la minore entrata derivante dalla riduzione tariffaria sarà ragionevolmente compensata dalla anticipazione dei flussi di cassa, dal contenimento dell evasione e da risparmi gestionali, che si realizzeranno in modo progressivo nel corso dei prossimi anni, per effetto della minimizzazione delle attività di recupero e della digitalizzazione delle modalità di comunicazione con i contribuenti; STABILITO che l entità della riduzione dei costi di riscossione dovrà essere monitorata nel corso della fase sperimentale, concorrendo alla valutazione in ordine all opportunità del passaggio a regime della misura; VISTA la l.r. 34/78 e successive modifiche ed integrazioni, nonché il regolamento di contabilità e la legge regionale di approvazione del Bilancio di previsione e di assestamento; VERIFICATA da parte della Dirigente dell Unità Organizzativa Tutela della entrate tributarie regionali la regolarità dell istruttoria della proposta di deliberazione sia dal punto di vista tecnico sia sotto il profilo della legittimità; AD UNANIMITÀ di voti espressi nelle forme di legge; D E L I B E R A 1. di determinare che, in fase sperimentale, a decorrere dal 1 gennaio 2017, la misura della riduzione della tassa automobilistica, è fissata nella soglia massima del 10%, per i pagamenti effettuati dai contribuenti lombardi mediante domiciliazione bancaria; 3

9 2. di approvare le modalità applicative della domiciliazione bancaria per il pagamento della tassa automobilistica, come descritte nell allegato che costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento; 3. di demandare alla Dirigente della Unità Organizzativa Tutela delle entrate tributarie regionali ogni altro eventuale atto amministrativo indispensabile per regolare, modificare o integrare le disposizioni di dettaglio di cui al presente atto, a causa di sopravvenute esigenze tecnico-operative, così da assicurare una spedita realizzazione dell iniziativa; 4. di demandare alla Dirigente della Unità Organizzativa Tutela delle entrate tributarie regionali il monitoraggio della riduzione dei costi di riscossione; 5. di disporre la pubblicazione della presente deliberazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia, e sui mezzi di comunicazione di Regione Lombardia, come previsto dall art. 10, comma 2, della l.r. n. 10/2003. IL SEGRETARIO FABRIZIO DE VECCHI Atto firmato digitalmente ai sensi delle vigenti disposizioni di legge 4

10 Allegato Modalità applicative della domiciliazione bancaria per il pagamento della tassa automobilistica regionale, ai sensi dell art. 48, comma 5 ter 1, della l.r. 14 luglio 2003, n. 10. Benefici e decorrenza della domiciliazione bancaria L adesione al sistema di pagamento della tassa automobilistica, tramite domiciliazione bancaria, inclusa quella postale, consente di beneficiare della riduzione del 10% dell importo dovuto a decorrere dal 1 gennaio Ambito di applicazione Possono aderire alla domiciliazione bancaria le persone fisiche residenti in Lombardia proprietarie di uno o più veicoli. Possono altresì aderire le persone fisiche residenti in Lombardia locatarie di uno o più veicoli il cui contratto abbia decorrenza dal 1 gennaio La domiciliazione bancaria riguarda anche i cittadini residenti all estero iscritti nell anagrafe A.I.R.E. di uno dei Comuni lombardi. Possono inoltre aderire le persone fisiche che intendono provvedere al pagamento per conto del proprietario/locatario del veicolo (ad esempio coniuge, convivente, figlio, nipote, ecc). Fino a nuova determinazione, le persone giuridiche beneficiano della misura agevolativa esclusivamente con le modalità previste per i pagamenti cumulativi tramite intermediario della riscossione, a mente della deliberazione della Giunta regionale n del 23 dicembre Modalità di adesione I soggetti interessati devono inviare alla Regione Lombardia, per ciascun veicolo, apposita autorizzazione all addebito in via continuativa della tassa automobilistica. Tale autorizzazione deve pervenire entro il giorno 15 del mese che precede quello in cui deve essere effettuato il pagamento. La ricezione tardiva della citata autorizzazione comporta lo slittamento al periodo d imposta successivo degli effetti della domiciliazione bancaria e dei connessi benefici. L autorizzazione all addebito in via continuativa deve contenere necessariamente: firma del proprietario o locatario; firma del titolare del conto corrente su cui verrà effettuato l addebito, se diverso dal debitore (cioè per chi intenda provvedere al pagamento per conto del proprietario o locatario del veicolo); codice IBAN del conto corrente (anche codice SWIFT in caso di conto estero); indirizzo e recapito telefonico dei firmatari.

11 Ai fini dell'adesione, occorre far pervenire a Regione Lombardia il mandato di autorizzazione all addebito (mandato SEPA Direct Debit Core) entro il giorno 15 del mese precedente a quello in cui deve essere effettuato il pagamento, utilizzando una delle seguenti modalità: ON LINE attraverso il Portale dei Tributi a. dall'area Personale, con autenticazione forte, accedendo con smart card, OTP o SPID, è possibile compilare e trasmettere telematicamente il mandato di autorizzazione all addebito. Qualora l intestatario del conto corrente non coincida con il proprietario/locatario del veicolo, l autenticazione forte è prevista per entrambi i soggetti; oppure b. dall'area Pubblica, senza autenticazione, è possibile compilare on line e stampare il mandato di autorizzazione all addebito che, una volta sottoscritto, deve essere inviato a Regione Lombardia - Casella Postale Via Valtellina, 5/ MILANO, esclusivamente con posta ordinaria. Qualora l intestatario del conto corrente non coincida con il proprietario/locatario del veicolo, il mandato deve essere sottoscritto da entrambi i soggetti. CARTACEA. E' possibile inviare il mandato di autorizzazione all'addebito, debitamente compilato e firmato dal proprietario/locatario del veicolo e dall intestatario del conto corrente su cui verrà eseguito l addebito (se persona diversa), a Regione Lombardia - Casella Postale Via Valtellina, 5/ MILANO, esclusivamente con posta ordinaria. In caso di presentazione tardiva del mandato di autorizzazione all'addebito, la domiciliazione e i relativi vantaggi produrranno effetti dal periodo d imposta successivo. Non è possibile modificare i dati riportati nei moduli precompilati. E' possibile compilare nuovi mandati utilizzando esclusivamente una delle suddette modalità on line. La commissione applicata per l'addebito è pari a 1,00. A seguito dell attivazione della domiciliazione bancaria, circa 14 giorni prima dell addebito, verrà inviato un promemoria digitale di pagamento all indirizzo indicato nel mandato. Gestione della documentazione Il Tesoriere, in quanto incaricato delle attività di supporto alla domiciliazione bancaria del pagamento della tassa automobilistica regionale, ai sensi dell art. 48, comma 5 ter 1, l.r. n.10/2003, provvede anche alla gestione documentale e, quindi, alla raccolta, catalogazione, scansione, acquisizione ottica, archiviazione fisica dei moduli per l autorizzazione all addebito in via continuativa e all attività di allineamento dei dati presenti

12 negli archivi regionali e bancari ai fini della gestione della domiciliazione e delle relative revoche. Esecuzione degli addebiti L importo dovuto, pari all ammontare della tassa automobilistica ridotto del 10% e maggiorato della commissione di 1,00, verrà addebitato sul conto corrente l ultimo giorno consentito per il pagamento ordinario. Entro i 60 giorni successivi all avvenuto addebito, la Regione trasmette la ricevuta di pagamento della tassa automobilistica all indirizzo di posta elettronica indicata dal contribuente. Insoluti Nel caso in cui l addebito non sia andato a buon fine, il contribuente può sanare la propria posizione, senza beneficiare della riduzione del 10%, utilizzando le modalità ordinarie (presso agenzie, tabaccai, ecc..) per il pagamento della tassa automobilistica con aggravio di sanzioni e interessi per ritardato pagamento, ai sensi di legge. E addebitata la commissione di 1,00 per ogni tentativo fallito. Fino al 31 dicembre 2017, al fine di testare il sistema anche attraverso il monitoraggio e l analisi delle causali degli insoluti, il Tesoriere esegue un secondo tentativo di incasso, decorsi almeno sei giorni dal primo tentativo fallito. Anche in presenza di insoluti, la domiciliazione bancaria continua a produrre i suoi effetti agevolativi per i successivi pagamenti della tassa automobilistica, salvo revoca formale da parte del contribuente. Revoche Il soggetto interessato può richiedere la revoca della domiciliazione bancaria in modalità telematica, attraverso l Area Personale del Portale dei Tributi, o in modalità cartacea, presso la propria banca o Poste Italiane. Con le stesse modalità deve provvedere alla revoca in caso di variazione dell istituto di credito presso il quale è attiva la domiciliazione o in caso di evento interruttivo dell obbligo tributario (ad es. vendita, furto, esenzione, ecc). Il venir meno dei presupposti sostanziali del rapporto tributario, come ad esempio il difetto di soggettività passiva, consente alla Regione di richiedere al Tesoriere la cessazione della domiciliazione bancaria, anche in assenza di una revoca da parte dell interessato. In considerazione della finalità premiale dell iniziativa, parimenti si procede nelle ipotesi di insoluti ripetuti per due periodi d imposta consecutivi.

13 Informazione e assistenza L interessato può verificare lo stato della domiciliazione accedendo alla propria Area Personale del Portale dei Tributi con autenticazione forte (smart card OTP o SPID). Per verificare lo stato del mandato è possibile rivolgersi anche al proprio istituto di credito. Informazioni e assistenza possono essere richieste contattando il numero verde , attivo da lunedì a sabato (festivi esclusi) dalle ore 8.00 alle ore

14 Domiciliazione Bancaria Tassa Automobilistica - FAQ 1. Che cos è la domiciliazione bancaria? E un servizio che consente di eseguire pagamenti a carattere periodico mediante addebito automatico sul conto corrente. 2. Quali sono i vantaggi della domiciliazione bancaria per il pagamento del bollo auto? La domiciliazione bancaria consente di beneficiare della riduzione del 10% dell importo dovuto. 3. Da quando è possibile pagare con la domiciliazione bancarica? A partire dal 1 gennaio 2017, per i bolli con scadenza 31 dicembre 2016, pagabili entro il 31 gennaio Quando posso aderire alla domiciliazione bancaria? Fin da subito, non è necessario attendere la scadenza del bollo, ma la domiciliazione avrà effetti alla prima scadenza successiva al 1 gennaio Chi può aderire? Tutte le persone fisiche residenti in Lombardia proprietarie o locatarie di veicoli, purché intestatarie di un conto corrente presso qualunque istituto bancario o postale. La domiciliazione può essere attivata anche per conto di altri soggetti (ad esempio coniuge, convivente, figlio, nipote, etc.). 6. Sono residente all estero, posso aderire? Si, la domiciliazione bancaria è estesa anche ai soggetti iscritti all Anagrafe degli Italiani Residenti all Estero (A.I.R.E.) di uno dei Comuni lombardi. 7. Sono titolare di una carta prepagata, posso aderire? No, occorre avere un conto corrente, trattandosi di un addebito in via continuativa. 8. Le Persone Giuridiche possono beneficiare della riduzione del 10% nel pagamento della tassa? Sì, anche le persone giuridiche beneficiano della misura agevolativa ma esclusivamente con le modalità previste dalla d.g.r. n del 23 dicembre Come si fa ad aderire? Occorre far pervenire a Regione apposita autorizzazione per l addebito in via continuativa della tassa automobilistica (il mandato ), attraverso le seguenti modalità: On line o accedendo alla sezione Area Personale del Portale dei Tributi, mediante autenticazione forte (cioè, mediante SPID o CRS/CNS o OTP ), è possibile compilare, trasmettere telematicamente il modulo di domiciliazione bancaria e verificarne costantemente lo stato; 1

15 o sul Portale dei Tributi è possibile compilare l autorizzazione di addebito, stamparla e inviarla ad un apposita casella postale istituita da Regione. Cartacea o Compilando, firmando e inviando alla Casella Postale l autorizzazione di addebito che Regione, in prossimità del termine di pagamento della tassa automobilistica, invia ai contribuenti, unitamente all avviso di rinnovo. 10. Se il pagamento riferito ad annualità pregresse non risulta, cosa succede attivando la domiciliazione? Nulla, la domiciliazione non ha effetti sul pregresso. 11. Posso rivolgermi direttamente alla mia banca per inoltrare il mandato? No, Il mandato deve essere compilato e inviato a Regione Lombardia esclusivamente con le modalità indicate sul sito istituzionale. La sua banca potrà fornire un supporto nella compilazione del mandato ma l onere dell invio resta a suo carico. Le banche intervengono in questo processo di domiciliazione solo per le operazioni di addebito. 12. Cosa si intende per autenticazione forte? L autenticazione forte è un autenticazione basata su due o più fattori che, incrociati, forniscono un alto grado di sicurezza nell identificazione, dell'utente di un servizio online. Per registrarsi all'area personale del Portale dei Tributi di Regione Lombardia, in particolare, accedere con una delle seguenti modalità: con CRS/CNS, purchè si disponga di un lettore di smartcard e del codice PIN della propria carta con OTP (codice usa e getta), digitare nel campo USER ID le ultime 10 cifre del numero di identificazione della tessera, presente sul retro della propria CRS/CNS. Se si tratta del primo accesso, la PASSWORD è composta da una prima metà riportata sul modulo consegnato al momento dell adesione al servizio e da una seconda metà inviata, via SMS, al numero di cellulare registrato. Questa password può essere usata solo la prima volta. Subito dopo l autenticazione, verrà richiesto di inserirne una nuova (che resterà valida per sei mesi e potrà essere modificata in ogni momento cliccando sul tasto "Gestione del profilo" in alto a sinistra). Una volta inserite le credenziali, cliccando sul tasto "Prosegui", il sistema genererà un "codice usa e getta" che si riceverà, via SMS, sul proprio cellulare. Completata l'autenticazione si avrà accesso ai servizi disponibili. con SPID, un Sistema Pubblico che permette di accedere a tutti i servizi online della Pubblica Amministrazione con un'unica Identità Digitale (username e password) utilizzabile da computer, tablet e smartphone. 13. A chi posso rivolgermi per stampare il modulo compilato online? Può rivolgersi agli spazioregione presenti nelle due sedi di Milano e presso gli Uffici Territoriali Regionali. 14. Se non si riceve l avviso di rinnovo con il mandato e non si è iscritti all area personale, come si fa ad aderire? 2

16 Accedendo al Portale dei Tributi (area pubblica) è possibile compilare l autorizzazione di addebito, stamparla e inviarla a: Casella Postale MILANO, tramite posta ordinaria o prioritaria. Non con raccomandata. 15. Quando si deve inviato il mandato per l autorizzazione all addebito? L autorizzazione deve pervenire entro il giorno 15 del mese precedente a quello di pagamento. Diversamente, la domiciliazione e i benefici ad essa connessi si attiveranno dall anno successivo. Per l anno in corso il versamento dovrà essere eseguito con le modalità ordinarie. 16. Nel mandato è necessario indicare sia l'indirizzo mail sia il cellulare? Il mandato che riporta solo una di queste due informazioni non verrà scartato. Regione Lombardia, per assicurare un servizio tempestivo ed efficace, procederà a richiedere l'informazione mancante al cittadino. La presenza delle due informazioni consente agli uffici di utilizzare canali differenziati a seconda del tipo di comunicazione che si vuole veicolare (ad esempio: il preavviso di addebito sul c/c, la ricevuta di avvenuto pagamento, ecc.) e garantisce al cittadino la fruizione, in futuro, di servizi evoluti. 17. Si possono inserire più mandati nella stessa busta? Sì. 18. Come si fa a sapere se il mio mandato è stato accettato? Nei giorni successivi all'invio della richiesta di domiciliazione bancaria, il sistema invia un' di conferma dell'attivazione o del rifiuto del mandato. In caso di mancato ricevimento dell' , si può verificare lo stato del mandato accedendo all'area personale del Portale dei tributi, mediante autenticazione forte (cioè, mediante SPID o CRS/CNS o OTP), oppure informandosi presso il proprio istituto di credito. Per ulteriori informazioni o approfondimenti sulla domiciliazione bancaria è possibile contattare il Call Center Regionale - numero verde , attivo dal lunedì al sabato (escluso i festivi) dalle ore 8.00 alle ore Cosa si deve fare se non si riceve il promemoria digitale di pagamento nei 14 giorni precedenti la scadenza del bollo? E possibile fare una verifica consultando la sezione Area Personale del Portale dei Tributi, mediante autenticazione forte (cioè, mediante SPID o CRS/CNS o OTP), oppure rivolgersi al proprio istituto di credito. 20. Quando verrà addebitato il bollo? L ultimo giorno utile per il pagamento ordinario della tassa automobilistica. 21. Si riceverà una comunicazione a seguito dell avvenuto pagamento? Sì, verrà inviata una ricevuta di versamento, in formato digitale, entro 60 giorni dall addebito. 22. Perché viene addebitato 1 euro per il pagamento del bollo? Si tratta della commissione dovuta per l incasso. 23. Perché pagando con i canali ordinari sono stati addebitati 2 euro? Perché i 2 tentativi di addebito in domiciliazione bancaria non sono andati a buon fine. 3

17 24. Occorre presentare un mandato di addebito ogni anno? No, la domiciliazione bancaria rimane attiva anche per i periodi d imposta successivi, salvo revoca. 25. Come si revoca il mandato di addebito? La revoca della domiciliazione bancaria può essere richiesta in qualsiasi momento sia in modalità telematica, attraverso l Area Personale del Portale dei Tributi, sia direttamente presso il proprio istituto di credito. 26. Perché è stato revocato il mandato? Per difetto di soggettività passiva (il veicolo è stato venduto) o per insoluti ripetuti (quando per due anni consecutivi, e per lo stesso veicolo, l addebito non è andato a buon fine). 27. Cosa si deve fare se non è stato possibile effettuare il prelievo della somma dal conto corrente? Occorre pagare attraverso i canali tradizionali di riscossione della tassa automobilistica (agenzie, tabaccai, ecc..) con l applicazione di sanzioni e interessi per ritardato pagamento ai sensi di legge. Verrà inoltre addebitato 1,00 euro per ogni tentativo di incasso, che non sia andato a buon fine. 28. Se si riceve un avviso di rinnovo del bollo riferito ad una targa errata o si vuole attivare la domiciliazione su altri veicoli cosa si deve fare? Occorre accedere al Portale dei Tributi e compilare on line il modulo del mandato per l addebito, stamparlo, firmarlo e inviarlo per posta ordinaria (no raccomandata) a: Casella Postale MILANO. 4

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