COMPARTO PRODUZIONE E RICERCA SUD 1 STRALCIO Ci. Tra srl - Viale Lombardia, Milano

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2 ILPRESENTE PIANO DI SICUREZZA E COORDINAMENTO SI COMPONE DI 5 PARTI: PARTE 1 INQUADRAMENTO E ANALISI DEL RISCHIO PARTE 2 FASI DI ORGANIZZAZIONE CANTIERE PARTE 3 FASI DELLE LAVORAZIONI PARTE 4 MACCHINE ED ATTREZZATURE PARTE 5 - ALLEGATI 1

3 PARTE 1 INQUADRAMENTO E ANALISI DEL RISCHIO 2

4 Piano di Sicurezza e Coordinamento (art. 100 e all. XV del D.Lgs. 81/08 e s.m.i.) Descrizione dell'opera: PIANO PARTICOLAREGGIATO DI RECUPERO DEL COMPRENSORIO VULCANO. COMPARTO PRODUZIONE E RICERCA SUD Opere di urbanizzazione - 1 STRALCIO Proprietà: Consorzio Vulcano, Esidio srl, Quarzo 1990 srl, Malenco srl, Taras srl Responsabile Unico Procedimento(RUP): da definirsi Responsabile dei Lavori (RL): da definirsi Direttore Lavori (DL):da definirsi Coordinatore per la progettazione e l esecuzione (CSP/CSE): Ing. Michele D Alessandro Telefono: Data: giugno 2013 Il Coordinatore per la progettazione Data documento 06/2013 Stesura del N. pagine 123 3

5 Indice 1 PREMESSA CORRISPONDENZE CON LA LEGISLAZIONE OBIETTIVO DEL PSC DISPOSIZIONI PER DARE ATTUAZIONE A QUANTO PREVISTO DALL ART. 102 DEL D.LGS 81/ MODIFICHE AL PIANO MISURA DI TUTELA GENERALI DEFINIZIONE FIGURE, COMPITI E RESPONSABILITA DLGS 81/ COMMITTENTE E RESPONSABILE DEI LAVORI COORDINATORE PER L'ESECUZIONE DEI LAVORI DATORE DI LAVORO DELL'IMPRESA AFFIDATARIA PREPOSTI LAVORATORI STRUMENTI ATTUATIVI DEL COORDINATORE IN FASE DI ESECUZIONE VERBALI DI SOPRALLUOGO DEL CSE RIUNIONI DI COORDINAMENTO DEL CSE DATI IDENTIFICATIVI DEL CANTIERE COORDINATORE PER LA PROGETTAZIONE COORDINATORE PER L'ESECUZIONE RESPONSABILE DEI LAVORI DIRETTORE DEI LAVORI DATORE DI LAVORO DELLE IMPRESE ESCUTRICI LAVORATORI AUTONOMI PREPOSTI LAVORATORI SUBORDINATI AUTORIZZAZIONE ALL'ACCESSO IN CANTIERE DETERMINAZIONE RAPPORTO UOMINI GIORNO INTEGRAZIONI AL PSC A CARICO DELL IMPRESA AFFIDATARIA DA RIPORTARE NEL POS PIANO OPERATIVO DI SICUREZZA (CONTENUTO E MODALITA' DI EMISSIONE); REPORTAGE FOTOGRAFICO DEI LUOGHI OGGETTO DI INTERVENTO ANALISI SPECIFICA DEL SITO E DEL CONTESTO LOCALIZZAZIONE DELL AREA DI INTERVENTO CARATTERISTICHE GENERALI DEL SITO DESCRIZIONE SINTETICA DELL OPERA CARATTERISTICHE GEOLOGICHE ED IDROGEOLOGICHE OPERE AEREE PRESENTI OPERE DI SOTTOSUOLO PRESENTI ALTRE INTERFERENZE ESTERNE CHE GENERANO RISCHIO RISCHI TRASMESSI DALLE ATTIVITÀ DI CANTIERE ALL AMBIENTE ESTERNO RISCHI AGGIUNTIVI DEL CANTIERE

6 12.1 RISCHI GENERICI RISCHI OPERATIVI: SITUAZIONI CRITICHE PER IL CANTIERE FASI DI REALIZZAZIONE ROTATORIA 1 STRALCIO VINCOLI DI COMPLETAMENTO DELLE OPERE VINCOLI OPERATIVI DI CANTIERE CRONOPROGRAMMA GENERALE REDATTO DA IN.G.RE RELAZIONE ORGANIZZAZIONE CANTIERE PREMESSA NEW JERSEY IMPIANTI - SERBATOIO CARBURANTE CON ELETTROPOMPA EROGATRICE GESTIONE DEI RIFIUTI ACCESSO VISITATORI ATTIVITA PER LA GESTIONE DEL CANTIERE MODALITA' DI TRASMISSIONE DELLA NOTIFICA PRELIMINARE AUTORIZZAZIONE ALL'ACCESSO IN CANTIERE SUBAPPALTATORI NOMINA PREPOSTO TESSERINO DI RICONOSCIMENTO VERIFICA GIORNALIERA DELLE PRESENZE IN CANTIERE CARTELLO DI CANTIERE PROGRAMMA LAVORI PROCEDURE DI GESTIONE - PIANO DI SICUREZZA E COORDINAMENTO (PSC) PRECISAZIONE RELATIVA AI SUBAPPALTI PROCEDURE DI COORDINAMENTO VERBALE DI SOPRALLUOGO RIUNIONI DI COORDINAMENTO GESTIONE DELLE PROCEDURE DI PIANO PROGRAMMA LAVORI SOVRAPPOSIZIONE FASI LAVORATIVE IL REFERENTE MISURE DI COORDINAMENTO PER L USO COMUNE DI SPAZI, ATREZZATURE E MEZZI PRESIDI PER LA GESTIONE DELLE EMERGENZE GESTIONE EMERGENZA EMERGENZA SANITARIA PREVENZIONE INCENDI PRESIDIO SANITARIO ANALISI RISCHI INCENDIO PRESIDI DI PROTEZIONE ATTIVA NUMERI UTILI PERCORSO PER RAGGIUNGERE L'OSPEDALE PIANO DI EMERGENZA PREMESSA OBIETTIVI DEL PIANO DI EMERGENZA MODALITÀ DI CHIAMATA DEI SOCCORSI PUBBLICI NOZIONI DI PRIMO SOCCORSO

7 24 NOZIONI PER L UTILIZZO DEGLI ESTINTORI IN DOTAZIONE AL CANTIERE CARTELLONISTICA DI CANTIERE IMPIANTO DI SEGNALAZIONE LUMINOSA NOTTURNA DEL CANTIERE UTILIZZO DPI INDICAZIONI GENERICHE DISPOSITIVI DI PROTEZIONE DELLE MANI DISPOSITIVI DI PROTEZIONE DEI PIEDI E DELLE GAMBE DISPOSITIVI DI PROTEZIONE DEGLI OCCHI E DEL VISO DISPOSITIVI DI PROTEZIONE DELLA TESTA DISPOSITIVI DI PROTEZIONE DELLE VIE RESPIRATORIE DISPOSITIVI DI PROTEZIONE DELL'UDITO DISPOSITIVI DI PROTEZIONE DEL CORPO: ABBIGLIAMENTO DISPOSITIVI PER LA PROTEZIONE DALLE CADUTE DALL ALTO: CINTURE DI SICUREZZA COSTI DELLA SICUREZZA INFORTUNIO COSA FARE SUBITO I DIRITTI DEL LAVORATORE GLI ENTI PREPOSTI GLI ENTI PREPOSTI PRESA VISIONE E ACCETTAZIONE PSC

8 1 PREMESSA 1.1 CORRISPONDENZE CON LA LEGISLAZIONE CONTENUTI MINIMI DEL PSC (ALL. XV D.Lgs. 81/2008 e s. m. e i.) Nel PSC L'identificazione e la descrizione dell'opera, esplicata con: a.1) l'indirizzo del cantiere; Dati generali Dati identificativi del cantiere a.2) la descrizione del contesto in cui è collocata l'area di cantiere; Dati generali Vincoli del sito e del contesto a.3) una descrizione sintetica dell'opera, con particolare riferimento Dati generali Descrizione alle scelte progettuali, architettoniche, strutturali e tecnologiche; dei lavori o dell'opera b) L'individuazione dei soggetti con compiti di sicurezza, esplicata con l'individuazione dei nominativi del responsabile dei lavori, del coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione e, qualora già nominato, del coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione ed a cura dello stesso coordinatore per l'esecuzione con l'indicazione prima dell'inizio dei singoli lavori, dei nominativi dei datori di lavoro delle imprese esecutrici e dei lavoratori autonomi. c) Una relazione concernente l'individuazione, l'analisi e la valutazione dei rischi concreti, con riferimento all'area e all'organizzazione del cantiere, alle lavorazioni ed alle loro interferenze. Dati generali - Soggetti Dati generali Responsabilità Dati generali Relazione sui rischi Le scelte progettuali ed organizzative, le procedure, le misure preventive e protettive in riferimento: d.1) all'area di cantiere, ai sensi dei punti e 2.2.4; Dati generali Analisi del sito e del contesto d.2) all'organizzazione del cantiere, ai sensi dei punti e 2.2.4; Organizzazione del cantiere Fasi di organizzazione (allestimento) Prescrizioni sulle fasi lavorative Fasi di organizzazione (smantellamento) d.3) alle lavorazioni, ai sensi dei punti e Prescrizioni sulle fasi lavorative - Fasi di lavorazione 7

9 e) Le misure di coordinamento relativo all'uso comune da parte di più imprese e lavoratori autonomi, come scelta di pianificazione lavori finalizzata alla sicurezza, di apprestamenti, attrezzature, infrastrutture, mezzi e servizi di protezione collettiva di cui ai punti e f) Le modalità organizzative della cooperazione e e del coordinamento, nonché della reciproca informazione, tra i datori di lavoro e tra questi ed i lavoratori autonomi. g) L'organizzazione prevista per il servizio di pronto soccorso, antincendio ed evacuazione dei lavoratori, nel caso in cui il servizio di gestione delle emergenze è di tipo comune, nonché nel caso in cui all'articolo 104 comma 4; il PSC contiene anche i riferimenti telefonici delle strutture previste sul territorio al servizio del pronto soccorso e della prevenzione incendi h) La durata prevista delle lavorazioni, delle fasi di lavoro e, quando la complessità dell'opera lo richieda, delle sotto fasi di lavoro, che costituiscono il cronoprogramma dei lavori, nonché l'entità presunta del cantiere espressa in uomini-giorno. Coordinamento lavori - Misure di cooperazione e coordinamento Coordinamento lavori Misure di cooperazione e coordinamento Organizzazione del cantiere Relazione organizzazione cantiere Coordinamento lavori Diagramma di Gantt Dati generali Dati identificativi del cantiere i) Stima dei costi della sicurezza Stima dei costi della sicurezza NORMATIVA DI RIFERIMENTO PER CANTIERI STRADALI Vista la particolare tipologia di cantiere, nella stesura del presente piano si e fatto riferimento alla seguente normativa specifica: NUOVO CODICE DELLA STRADA - D.Lgs. 30 Aprile 1992, n. 285 Art. 21 Opere, depositi e cantieri stradali REGOLAMENTO DI ESECUZIONE E DI ATTUAZIONE DEL NUOVO CODICE DELLA STRADA D.P.R. 16 dicembre 1992, n (aggiornato e modificato dal D.L. n. 151/2003, dal D.L. n. 269/2003, dal D.P.R. n. 235/2004, dal D.P.R. n. 153/2006 e dal D.P.R. 37/2007). Art OBIETTIVO DEL PSC Il presente Piano di sicurezza e coordinamento (PSC) sebbene si riferisca ad un Committente privato, essendo un opera a scomputo oneri, verrà redatto tenendo conto anche della legislazione che regolamenta gli appalti pubblici. Il presente Piano di sicurezza e coordinamento è pertanto redatto ai sensi dell'art. 131 c.3 del D.Lgs. n. 163/2006, dell'art. 100 c.1, del D.Lgs. n. 81/08 e s.m.i. in conformità a quanto disposto dall'all XV dello stesso decreto sui contenuti minimi dei piani di sicurezza. Nella sua redazione sono state inoltre contemplate le disposizioni legislative: Decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e s.m.i. Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro. (GU n. 101 del Suppl. Ordinario n.108) (art. 100); Decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE (art. 131); D.P.R. 21 dicembre 1999, n. 554 Regolamento di attuazione della legge quadro in materia di lavori pubblici (art. 41) fino all'emanazione del nuovo Regolamento; 8

10 D.Lgs. n. 81/08 e s.m.i. All XV Contenuti minimi dei piani di sicurezza nei cantieri temporanei o mobili. L'obiettivo primario del PSC è stato quello di valutare tutti i rischi residui della progettazione e di indicare le azioni di prevenzione e protezione ritenute idonee, allo stato attuale, a ridurre i rischi medesimi entro limiti di accettabilità. Il piano si compone delle seguenti sezioni principali: identificazione e descrizione dell'opera individuazione dei soggetti con compiti di sicurezza analisi del contesto ed indicazione delle prescrizioni volte a combattere i relativi rischi rilevati; organizzazione in sicurezza del cantiere, tramite: relazione sulle prescrizioni organizzative; lay-out di cantiere; analisi ed indicazione delle prescrizioni di sicurezza per le fasi lavorative interferenti; coordinamento dei lavori, tramite: pianificazione dei lavori (diagramma di GANTT) secondo logiche produttive ed esigenze di sicurezza durante l'articolazione delle fasi lavorative; prescrizioni sul coordinamento dei lavori, riportante le misure che rendono compatibili attività altrimenti incompatibili; stima dei costi della sicurezza; organizzazione del servizio di pronto soccorso, antincendio ed evacuazione qualora non sia contrattualmente affidata ad una delle imprese e vi sia una gestione comune delle emergenze allegati. Le prescrizioni contenute nel presente piano, pur ritenute sufficienti a garantire la sicurezza e la salubrità durante l'esecuzione dei lavori, richiedono ai fini dell'efficacia approfondimenti e dettagli operativi da parte delle imprese esecutrici. Per tale motivo sarà cura dei datori di lavoro delle imprese esecutrici, nei rispettivi Piani operativi di sicurezza(pos), fornire dettagli sull'organizzazione e l'esecuzione dei lavori, in coerenza con le prescrizioni riportate nel presente piano di sicurezza e coordinamento. 1.3 DISPOSIZIONI PER DARE ATTUAZIONE A QUANTO PREVISTO DALL ART. 102 DEL D.LGS 81/2008 Prima dell accettazione del presente piano da parte del datore di lavoro, esso dovrà essere messo a disposizione da parte del datore di lavoro ai rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza, sia dell impresa appaltatrice che dell impresa subappaltatrice. Tale adempimento dovrà avvenire almeno dieci giorni prima della consegna dei lavori. All atto della consegna dei lavori l appaltatore dovrà consegnare al coordinatore per l esecuzione dei lavori una dichiarazione, sottoscritta dai rappresentanti dei lavoratori, di avvenuta presa visione sia del piano di sicurezza e coordinamento che del piano operativo di sicurezza. Le eventuali proposte dei rappresentanti per la sicurezza dovranno pervenire in forma scritta al coordinatore, sempre prima della consegna dei lavori. 9

11 2 MODIFICHE AL PIANO Tutte le informazioni contenute nel piano potranno essere meglio precisate e discusse nelle riunioni di coordinamento tra impresa AFFIDATARIA e committenza anche attraverso lo svolgimento dei compiti affidati al CSE. Ogni modifica decisa durante le suddette riunioni verrà sottoscritta tramite verbale, controfirmata dalle parti (CSE e Impresa) per accettazione, e sarà considerata integrazione al presente documento. Il piano [P.S.C.] si compone di una serie di documenti specifici, come nel seguito indicato, che illustrano le condizioni generali del cantiere, le attività principali e gli aspetti, legati alla sicurezza, a cui tutti i soggetti che intervengono nel processo di realizzazione dell' opera, in relazione alle funzioni svolte e alle correlate responsabilità, si dovranno attendere durante l'esecuzione dei lavori. Il piano nel suo complesso sarà oggetto di aggiornamento: a seguito dell'approvazione del piano operativo di sicurezza, redatto, dal/i datore/i di lavoro del General Contractor / e da parte del datore/i di lavoro delle eventuali imprese subappaltatrici e/o per quelle attività che rientrano nell'ambito dei noli a freddo e/o caldo o delle forniture in opera, di cui all'art. 96 comma g. del T.U.; a seguito dell'individuazione del/i soggetti che interverranno nell'esecuzione delle parti dell'opera non facenti parte dell'affidamento al General Contractor; durante le fasi di esecuzione dell'opera nel seguito individuate; da parte del; Responsabile dei lavori; Coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione recependo proposte di integrazione eventualmente rappresentate: o dal General Contractor; o dalle imprese sub affidatarie; o dalle imprese esecutrici delle opere non comprese nel contratto principale o dal/i medico/i competente; o dal/i rappresentante/i dei lavori per la sicurezza. Il presente documento, nel caso in cui ciò si ritenga necessario, a seguito anche di intervenute modifiche sarà aggiornato in apposita seduta, convoca prima dell' inizio dei lavori, alla quale parteciperanno: il Committente e/o per lui il responsabile dei lavori; il General Contractor a cui sono stati affidati i lavori; il Progettista e/o i suoi delegati; il Coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione; il Direttore dei lavori; 10

12 3 MISURA DI TUTELA GENERALI L'osservanza delle prescrizioni contenute nel presente Piano non solleva l'impresa dalle proprie responsabilità in materia di sicurezza. In tal senso, si ritiene opportuno richiamare l'attenzione dell'impresa su quanto disposto dall'articolo 15 del Decreto Legislativo 81/2008 (ex art.13 del Decreto Legislativo 626/94), del quale si riporta di seguito una sintesi dei commi di particolare attinenza al lavoro in oggetto. L'Impresa dovrà sempre ispirare il proprio operato ai seguenti principi: 1. Valutare i rischi per la salute e la sicurezza; 2. Eliminare i rischi in relazione alle conoscenze acquisite in base al progresso tecnico e, ove ciò non è possibile, ridurli al minimo; 3. Programmare la prevenzione in modo complessivo, integrando coerentemente le condizioni tecniche produttive ed organizzative dell'azienda nonché l'influenza dell'ambiente di lavoro; 4. Sostituire ciò che è pericoloso con ciò che non lo è, o è meno pericoloso; 5. Rendere prioritarie le misure di protezione collettiva rispetto alle misure di protezione individuale; 6. Limitare al minimo il numero dei lavoratori esposti al rischio; 7. Eseguire il controllo sanitario dei lavoratori in funzione dei rischi specifici cui sono esposti; 8. Adottare adeguate misure di emergenza da attuare in caso di pronto soccorso, di lotta antincendio, di evacuazione dei lavoratori e di pericolo grave ed immediato; 9. Eseguire una regolare manutenzione di attrezzature, macchine ed impianti, con particolare riguardo ai dispositivi di sicurezza in conformità alle indicazioni dei fabbricanti; 10. Istruire adeguatamente i lavoratori. 11. Al termine della giornata lavorativa risulta necessario recintare le aree di sosta dei mezzi e gli eventuali scavi aperti, mediante la posa di una barriera invalicabile di altezza non inferiore a mt 2,00. Anche i depositi dei materiali ingombranti dovranno essere recintati e opportunamente segnalati, a tale scopo e opportuno accertare la stabilita dei materiali depositati. 12. In caso di sospensione prolungata a causa di imprevisti meteorologici, o di altra natura, l Impresa deve garantire un servizio di ispezione e sorveglianza delle zone cantierizzate al fine di ripristinare gli sbarramenti e le segnalazioni qualora si rendesse necessario. 13. Durante le operazioni di scavo della fognatura e con l avanzare del fronte, occorre proteggere il ciglio interponendo una barriera costituta da tavole di legno e montanti metallici (spadoni) da rimuovere solo all inizio delle operazioni reinterro; 14. Al termine delle operazioni di posa dei manti finali, qualora non sia contestuale la realizzazione o il rifacimento della segnaletica orizzontale, sarà apposto sulle teste di cantiere e lungo le immissioni laterali il segnale di segnaletica in rifacimento, cosi come previsto dalla vigente normativa. 11

13 4 DEFINIZIONE FIGURE, COMPITI E RESPONSABILITA DLGS 81/08 OBBLIGHI DELLE VARIE FIGURE COINVOLTE NEL PROCESSO - IN AMBITO DI APPLICAZIONE DELLE MISURE DI TUTELA PER LA SICUREZZA DEI LAVORATORI 4.1 COMMITTENTE E RESPONSABILE DEI LAVORI Art. 90. Obblighi del committente o del responsabile dei lavori (articolo così modificato dall'articolo 59 del d.lgs. n. 106 del 2009) 1. Il committente o il responsabile dei lavori, nelle fasi di progettazione dell'opera, si attiene ai principi e alle misure generali di tutela di cui all'articolo 15, in particolare: a) al momento delle scelte architettoniche, tecniche ed organizzative, onde pianificare i vari lavori o fasi di lavoro che si svolgeranno simultaneamente o successivamente; b) all'atto della previsione della durata di realizzazione di questi vari lavori o fasi di lavoro. 1-bis. Per i lavori pubblici l'attuazione di quanto previsto al comma 1 avviene nel rispetto dei compiti attribuiti al responsabile del procedimento e al progettista. 2. Il committente o il responsabile dei lavori, nella fase della progettazione dell'opera, prende in considerazione i documenti di cui all'articolo 91, comma 1, lettere a) e b). 3. Nei cantieri in cui è prevista la presenza di più imprese esecutrici, anche non contemporanea, il committente, anche nei casi di coincidenza con l'impresa esecutrice, o il responsabile dei lavori, contestualmente all'affidamento dell'incarico di progettazione, designa il coordinatore per la progettazione. 4. Nei cantieri in cui è prevista la presenza di più imprese esecutrici, anche non contemporanea, il committente o il responsabile dei lavori, prima dell'affidamento dei lavori, designa il coordinatore per l'esecuzione dei lavori, in possesso dei requisiti di cui all'articolo La disposizione di cui al comma 4 si applica anche nel caso in cui, dopo l'affidamento dei lavori a un'unica impresa, l'esecuzione dei lavori o di parte di essi sia affidata a una o più imprese. 6. Il committente o il responsabile dei lavori, qualora in possesso dei requisiti di cui all'articolo 98, ha facoltà di svolgere le funzioni sia di coordinatore per la progettazione sia di coordinatore per l'esecuzione dei lavori. 7. Il committente o il responsabile dei lavori comunica alle imprese affidatarie, alle imprese esecutrici e ai lavoratori autonomi il nominativo del coordinatore per la progettazione e quello del coordinatore per l'esecuzione dei lavori. Tali nominativi sono indicati nel cartello di cantiere. 8. Il committente o il responsabile dei lavori ha facoltà di sostituire in qualsiasi momento, anche personalmente, se in possesso dei requisiti di cui all'articolo 98, i soggetti designati in attuazione dei commi 3 e Il committente o il responsabile dei lavori, anche nel caso di affidamento dei lavori ad un'unica impresa o ad un lavoratore autonomo: a) verifica l'idoneità tecnico-professionale delle imprese affidatarie, delle imprese esecutrici e dei lavoratori autonomi in relazione alle funzioni o ai lavori da affidare, con le modalità di cui all'allegato XVII. Nei cantieri la cui entità presunta è inferiore a 200 uomini-giorno e i cui lavori non comportano rischi particolari di cui all'allegato XI, il requisito di cui al periodo che precede si considera soddisfatto mediante presentazione da parte delle imprese e dei lavoratori autonomi del certificato di iscrizione alla 12

14 Camera di commercio, industria e artigianato e del documento unico di regolarità contributiva, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 16-bis, comma 10, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, corredato da autocertificazione in ordine al possesso degli altri requisiti previsti dall'allegato XVII; b) chiede alle imprese esecutrici una dichiarazione dell'organico medio annuo, distinto per qualifica, corredata dagli estremi delle denunce dei lavoratori effettuate all'istituto nazionale della previdenza sociale (INPS), all'istituto nazionale assicurazione infortuni sul lavoro (INAIL) e alle casse edili, nonché una dichiarazione relativa al contratto collettivo stipulato dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative, applicato ai lavoratori dipendenti. Nei cantieri la cui entità presunta è inferiore a 200 uomini-giorno e i cui lavori non comportano rischi particolari di cui all'allegato XI, il requisito di cui al periodo che precede si considera soddisfatto mediante presentazione da parte delle imprese del documento unico di regolarità contributiva e dell'autocertificazione relativa al contratto collettivo applicato; c) trasmette all'amministrazione concedente, prima dell'inizio dei lavori oggetto del permesso di costruire o della denuncia di inizio attività, copia della notifica preliminare di cui all'articolo 99, il documento unico di regolarità contributiva delle imprese e dei lavoratori autonomi, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 16-bis, comma 10, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, e una dichiarazione attestante l'avvenuta verifica della ulteriore documentazione di cui alle lettere a) e b). 10. In assenza del piano di sicurezza e di coordinamento di cui all'articolo 100 o del fascicolo di cui all'articolo 91, comma 1, lettera b), quando previsti, oppure in assenza di notifica di cui all'articolo 99, quando prevista oppure in assenza del documento unico di regolarità contributiva delle imprese o dei lavoratori autonomi, è sospesa l'efficacia del titolo abilitativo. L'organo di vigilanza comunica l'inadempienza all'amministrazione concedente. 11. La disposizione di cui al comma 3 non si applica ai lavori privati non soggetti a permesso di costruire in base alla normativa vigente e comunque di importo inferiore ad euro In tal caso, le funzioni del coordinatore per la progettazione sono svolte dal coordinatore per la esecuzione dei lavori. (comma così sostituito dall'articolo 39, comma 1, legge n. 88 del 2009) Art. 93. Responsabilità dei committenti e dei responsabili dei lavori 1. Il committente è esonerato dalle responsabilità connesse all'adempimento degli obblighi limitatamente all'incarico conferito al responsabile dei lavori. (comma così modificato dall'articolo 62 del d.lgs. n. 106 del 2009) 2. La designazione del coordinatore per la progettazione e del coordinatore per l'esecuzione dei lavori, non esonera il committente o il responsabile dei lavori dalle responsabilità connesse alla verifica dell'adempimento degli obblighi di cui agli articoli 91, comma 1, e 92, comma 1, lettere a), b), c), d ed e). (comma così modificato dall'articolo 62 del d.lgs. n. 106 del 2009) 4.2 COORDINATORE PER L'ESECUZIONE DEI LAVORI Art. 92. Obblighi del coordinatore per l'esecuzione dei lavori 1. Durante la realizzazione dell'opera, il coordinatore per l'esecuzione dei lavori: (comma così modificato dall'articolo 61, comma 1, del d.lgs. n. 106 del 2009) a) verifica, con opportune azioni di coordinamento e controllo, l'applicazione, da parte delle imprese esecutrici e dei lavoratori autonomi, delle disposizioni loro pertinenti contenute nel piano di sicurezza e di coordinamento di cui all'articolo 100 ove previsto e la corretta applicazione delle relative procedure di lavoro; b) verifica l'idoneità del piano operativo di sicurezza, da considerare come piano complementare di dettaglio del piano di sicurezza e coordinamento di cui all'articolo 100, assicurandone la coerenza con quest'ultimo, ove previsto, adegua il piano di sicurezza e di coordinamento di cui all'articolo 100 ove 13

15 previsto, e il fascicolo di cui all'articolo 91, comma 1, lettera b), in relazione all'evoluzione dei lavori ed alle eventuali modifiche intervenute, valutando le proposte delle imprese esecutrici dirette a migliorare la sicurezza in cantiere, verifica che le imprese esecutrici adeguino, se necessario, i rispettivi piani operativi di sicurezza; c) organizza tra i datori di lavoro, ivi compresi i lavoratori autonomi, la cooperazione ed il coordinamento delle attività nonché la loro reciproca informazione; d) verifica l'attuazione di quanto previsto negli accordi tra le parti sociali al fine di realizzare il coordinamento tra i rappresentanti della sicurezza finalizzato al miglioramento della sicurezza in cantiere; e) segnala al committente o al responsabile dei lavori, previa contestazione scritta alle imprese e ai lavoratori autonomi interessati, le inosservanze alle disposizioni degli articoli 94, 95, 96 e 97, comma 1, e alle prescrizioni del piano di cui all'articolo 100, ove previsto, e propone la sospensione dei lavori, l'allontanamento delle imprese o dei lavoratori autonomi dal cantiere, o la risoluzione del contratto. Nel caso in cui il committente o il responsabile dei lavori non adotti alcun provvedimento in merito alla segnalazione, senza fornire idonea motivazione, il coordinatore per l'esecuzione da' comunicazione dell'inadempienza alla azienda unità sanitaria locale e alla direzione provinciale del lavoro territorialmente competenti; f) sospende, in caso di pericolo grave e imminente, direttamente riscontrato, le singole lavorazioni fino alla verifica degli avvenuti adeguamenti effettuati dalle imprese interessate. 2. Nei casi di cui all'articolo 90, comma 5, il coordinatore per l'esecuzione, oltre a svolgere i compiti di cui al comma 1, redige il piano di sicurezza e di coordinamento e predispone il fascicolo, di cui all'articolo 91, comma 1, lettere a) e b), fermo restando quanto previsto al secondo periodo della medesima lettera b). (comma così modificato dall'articolo 61, comma 2, del d.lgs. n. 106 del 2009) 4.3 DATORE DI LAVORO DELL'IMPRESA AFFIDATARIA Art. 97. Obblighi del datore di lavoro dell'impresa affidataria 1. Il datore di lavoro dell'impresa affidataria verifica le condizioni di sicurezza dei lavori affidati e l'applicazione delle disposizioni e delle prescrizioni del piano di sicurezza e coordinamento. (comma così modificato dall'articolo 65 del d.lgs. n. 106 del 2009) 2. Gli obblighi derivanti dall'articolo 26, fatte salve le disposizioni di cui all'articolo 96, comma 2, sono riferiti anche al datore di lavoro dell'impresa affidataria. Per la verifica dell'idoneità tecnico professionale si fa riferimento alle modalità di cui all'allegato XVII. 3. Il datore di lavoro dell'impresa affidataria deve, inoltre: a) coordinare gli interventi di cui agli articoli 95 e 96; b) verificare la congruenza dei piani operativi di sicurezza (POS) delle imprese esecutrici rispetto al proprio, prima della trasmissione dei suddetti piani operativi di sicurezza al coordinatore per l'esecuzione. 3-bis. In relazione ai lavori affidati in subappalto, ove gli apprestamenti, gli impianti e le altre attività di cui al punto 4 dell'allegato XV siano effettuati dalle imprese esecutrici, l'impresa affidataria corrisponde ad esse senza alcun ribasso i relativi oneri della sicurezza. (comma aggiunto dall'articolo 65 del d.lgs. n. 106 del 2009) 3-ter) Per lo svolgimento delle attività di cui al presente articolo, il datore di lavoro dell'impresa affidataria, i dirigenti e i preposti devono essere in possesso di adeguata formazione. (comma aggiunto dall'articolo 65 del d.lgs. n. 106 del 2009) 4.4 PREPOSTI In riferimento alle attività indicate all'articolo 3, i preposti, secondo le loro attribuzioni e competenze, devono: 14

16 a) sovrintendere e vigilare sulla osservanza da parte dei singoli lavoratori dei loro obblighi di legge, nonché delle disposizioni aziendali in materia di salute e sicurezza sul lavoro e di uso dei mezzi di protezione collettivi e dei dispositivi di protezione individuale messi a loro disposizione e, in caso di persistenza della inosservanza, informare i loro superiori diretti; b) verificare affinché soltanto i lavoratori che hanno ricevuto adeguate istruzioni accedano alle zone che li espongono ad un rischio grave e specifico; c) richiedere l'osservanza delle misure per il controllo delle situazioni di rischio in caso di emergenza e dare istruzioni affinché i lavoratori, in caso di pericolo grave, immediato e inevitabile, abbandonino il posto di lavoro o la zona pericolosa; d) informare il più presto possibile i lavoratori esposti al rischio di un pericolo grave e immediato circa il rischio stesso e le disposizioni prese o da prendere in materia di protezione; e) astenersi, salvo eccezioni debitamente motivate, dal richiedere ai lavoratori di riprendere la loro attività in una situazione di lavoro in cui persiste un pericolo grave ed immediato; f) segnalare tempestivamente al datore di lavoro o al dirigente sia le deficienze dei mezzi e delle attrezzature di lavoro e dei dispositivi di protezione individuale, sia ogni altra condizione di pericolo che si verifichi durante il lavoro, delle quali venga a conoscenza sulla base della formazione ricevuta; g) frequentare appositi corsi di formazione secondo quanto previsto dall'articolo LAVORATORI 1. Ogni lavoratore deve prendersi cura della propria salute e sicurezza e di quella delle altre persone presenti sul luogo di lavoro, su cui ricadono gli effetti delle sue azioni o omissioni, conformemente alla sua formazione, alle istruzioni e ai mezzi forniti dal datore di lavoro. 2. I lavoratori devono in particolare: a) contribuire, insieme al datore di lavoro, ai dirigenti e ai preposti, all'adempimento degli obblighi previsti a tutela della salute e sicurezza sui luoghi di lavoro; b) osservare le disposizioni e le istruzioni impartite dal datore di lavoro, dai dirigenti e dai preposti, ai fini della protezione collettiva ed individuale; c) utilizzare correttamente le attrezzature di lavoro, le sostanze e i preparati pericolosi, i mezzi di trasporto, nonché i dispositivi di sicurezza; d) utilizzare in modo appropriato i dispositivi di protezione messi a loro disposizione; e) segnalare immediatamente al datore di lavoro, al dirigente o al preposto le deficienze dei mezzi e dei dispositivi di cui alle lettere c) e d), nonché qualsiasi eventuale condizione di pericolo di cui vengano a conoscenza, adoperandosi direttamente, in caso di urgenza, nell'ambito delle proprie competenze e possibilità e fatto salvo l'obbligo di cui alla lettera f) per eliminare o ridurre le situazioni di pericolo grave e incombente, dandone notizia al rappresentante dei lavoratori per la sicurezza; f) non rimuovere o modificare senza autorizzazione i dispositivi di sicurezza o di segnalazione o di controllo; g) non compiere di propria iniziativa operazioni o manovre che non sono di loro competenza ovvero che possono compromettere la sicurezza propria o di altri lavoratori; h) partecipare ai programmi di formazione e di addestramento organizzati dal datore di lavoro; i) sottoporsi ai controlli sanitari previsti dal presente decreto legislativo o comunque disposti dal medico competente. 3. I lavoratori di aziende che svolgono attività in regime di appalto o subappalto, devono esporre apposita tessera di riconoscimento, corredata di fotografia, contenente le generalità del lavoratore e l'indicazione del datore di lavoro. Tale obbligo grava anche in capo ai lavoratori autonomi che esercitano direttamente la propria attività nel medesimo luogo di lavoro, i quali sono tenuti a provvedervi per proprio conto. 15

17 5 STRUMENTI ATTUATIVI DEL COORDINATORE IN FASE DI ESECUZIONE 5.1 VERBALI DI SOPRALLUOGO DEL CSE Il CSE durante le visite in cantiere, nelle modalità che riterrà opportune, redigerà un verbale di sopralluogo sottoscritto almeno dal capocantiere riportante l'andamento della situazione visionata, eventuali prescrizioni ovvero interventi che si rendessero necessari per adempiere alle richieste normative. Eventuali integrazioni, migliorie, precisazioni e modifiche al presente PSC potranno essere apportate dal CSE durante lo svolgimento dei lavori al fine di meglio adempiere agli obiettivi di sicurezza e igiene negli ambienti di lavoro temporanei e mobili. I verbali di sopralluogo redatti dal CSE durante l'intero corso dei lavori costituisco parte integrante al presente PSC e ne rappresentano eventuale integrazione, precisazione e miglioramento. Gli stessi dovranno essere custoditi in modo organizzato in copia o in originale presso gli uffici del cantiere insieme al PSC e alla documentazione di cui alla VTP. 5.2 RIUNIONI DI COORDINAMENTO DEL CSE DISPOSIZIONI PER DARE ATTUAZIONE A QUANTO PREVISTO DALL ART. 92 COMMA 1 LETTERA C DEL D.LGS 81/2008: al fine di organizzare tra i datori di lavoro, ivi compresi i lavoratori autonomi, la cooperazione ed il coordinamento delle attività nonché la loro reciproca informazione, il coordinatore per l esecuzione dei lavori indirà riunioni fra i vari datori di lavoro ogni qualvolta lo riterrà opportuno al fine di garantire condizioni minime di sicurezza. Le Riunioni di Coordinamento hanno il fine di assicurare l'organizzazione degli interventi dell' Impresa e delle eventuali Imprese subappaltatrici oltreché stabilire le modalità di applicazione dei contenuti del PSC e la formazione sui contenuti dello stesso. Alla riunione, indetta dal C.S.E., saranno presenti il Direttore Tecnico di Cantiere dell'impresa o il preposto di cantiere dell'impresa affidataria e in modo facoltativo in relazione alle problematiche da affrontare il Direttore dei Lavori (D.L.),. Al termine delle riunioni verrà stilato un verbale, sottoscritto dalle parti per accettazione. Tale verbale sarà da considerarsi un'integrazione al presente P.S.C.. Il preposto/referente dell'impresa affidataria presente all incontro dovrà allegare il verbale in oggetto a tutta la documentazione di cantiere e informare i preposti, capisquadra sulle decisioni intraprese durante la riunione. 16

18 Il C.S.E. indirà una riunione ogni volta che, a suo giudizio, la situazione in cantiere lo renderà opportuno, al fine di valutare le problematiche di sicurezza e coordinamento che fossero emerse nel corso delle lavorazioni: le persone convocate sono tenute a parteciparvi. Le Imprese dovranno rispettare tutte le disposizioni stabilite in quella sede, nei tempi prescritti. Sarà facoltà del CSE richiedere aggiornamenti e/o integrazioni al POS delle varie imprese accettate in cantiere. CALENDARIO RIUNIONI Attività Quando Convocati Punti di verifica principali 1. Riunione iniziale: presentazione e verifica del PSC e del POS dell'impresa Affidataria 2. Riunione ordinaria prima dell'inizio di una lavorazione da parte di un'impresa esecutrice o di un Lavoratore autonomo 3. Riunione straordinaria 4. Riunione straordinaria per modifiche al PSC prima dell'inizio dei lavori CSE - DTA - DTE Presentazione piano e verifica punti principali CSE - DTA - DTE - LA Procedure particolari da attuare Verifica dei piani di sicurezza Verifica sovrapposizioni quando necessario CSE - DTA - DTE - LA Procedure particolari da attuare Verifica dei piani di sicurezza quando necessario CSE - DTA - DTE - LA Nuove procedure concordate CSE: coordinatore per l'esecuzione DTA: datore di lavoro dell'impresa affidataria o suo delegato DTE. Datore di lavoro dell'impresa esecutrice o un suo delegato LA: lavoratore autonomo Scopo delle riunioni di coordinamento è anche quello di regolamentare il sistema dei rapporti tra i vari soggetti coinvolti dall'applicazione delle norme contenute nel D.Lgs. N. 81/2008 come modificato dal D.Lgs. N. 106/2009 ed in particolare dalle procedure riportate nel PSC, al fine di definire i criteri di coordinamento e cooperazione tra i vari operatori in cantiere, allo scopo di favorire lo scambio delle informazioni sui rischi e l'attuazione delle relative misure di prevenzione e protezione. È fatto obbligo, infatti, ai sensi dell'art. 95 del D.Lgs. N. 81/2008 come modificato dal D.Lgs. N. 106/2009, di cooperare da parte dei Datori di lavoro delle imprese esecutrici e dei Lavoratori autonomi, al fine di trasferire informazioni utili ai fini della prevenzione infortuni e della tutela della salute dei lavoratori. Allo scopo, al fine di consentire l'attuazione di quanto sopra indicato, dovranno tenere in cantiere delle riunioni di coordinamento e cooperazione, il cui programma è riportato in via generale nella tabella sopra esposta. Di ogni incontro il CSE o il Datore di lavoro dell'impresa affidataria (o un suo delegato) provvederà a redigere un apposito verbale di coordinamento e cooperazione in cui sono riportate sinteticamente le decisioni adottate. 17

19 6 DATI IDENTIFICATIVI DEL CANTIERE Proprietà: Ente rappresentato: Direttore dei lavori: Descrizione dell'opera: Consorzio Vulcano, Esidio srl, Quarzo 1990 srl, Malenco srl, Taras srl Telefono: FAX: PRIVATO da definirsi PIANO PARTICOLAREGGIATO DI RECUPERO DEL COMPRENSORIO VULCANO. COMPARTO PRODUZIONE E RICERCA SUD Opere di urbanizzazione - 1 STRALCIO. Indirizzo cantiere: SESTO SAN GIOVANNI VIA TRENTO Data presunta inizio lavori: 02/08/2013 Durata presunta lavori (gg lavorativi): 45 giorni Ammontare presunto dei lavori: da computo Numero uomini/giorni: 7300 Responsabile Unico Procedimento Responsabile dei lavori Da definirsi Da definirsi Coordinatore progettazione ed esecuzione: ing. Michele D Alessandro V.le Lombardia, Milano Tel. 02/ Fax 02/

20 6.1 COORDINATORE PER LA PROGETTAZIONE Il Coordinatore per la progettazione è il soggetto incaricato dal Committente o dal Responsabile dei lavori, se designato, per lo svolgimento dei compiti di cui all'art. 91 del D.Lgs. 81/08 e s.m.i.. Il Coordinatore per la progettazione provvede a: redigere il piano di sicurezza e coordinamento di cui all'articolo 100 del D.Lgs. 81/08 e s.m.i. con i contenuti riportati sull'allegato XV dello stesso decreto (Art. 91, comma 1, lettera a, D.Lgs. 81/08 e s.m.i.); riportare sul piano di sicurezza e coordinamento la stima analitica dei costi della sicurezza; valutare, in collaborazione con il progettista, la congruità dell'importo di progetto in relazione all'ammontare dei costi per la sicurezza; eventualmente, sottoporre al committente o al responsabile dei lavori, previa comunicazione al progettista, integrazioni da apportare al progetto al fine di renderlo comprensivo dei costi della sicurezza; predisporre il Fascicolo con i contenuti definiti dall'allegato XVI allo stesso decreto (Art. 91, comma 1, lettera b, D.Lgs. 81/08 e s.m.i.). 6.2 COORDINATORE PER L'ESECUZIONE Il Coordinatore per l'esecuzione è il soggetto, diverso dal datore di lavoro dell'impresa esecutrice dei lavori, da un suo dipendente o dal responsabile del servizio di prevenzione e protezione (RSPP) da lui designato, incaricato dal Committente o dal Responsabile dei lavori se designato, dell'esecuzione dei compiti di cui all'art. 92 del D.Lgs. 81/08 e s.m.i.. Il Coordinatore l'esecuzione provvede a: verificare, tramite azioni di coordinamento e controllo, l'applicazione del Piano di sicurezza e coordinamento e la corretta applicazione delle relative procedure di lavoro (Art. 92, comma 1, lettera a, D.Lgs. 81/08 e s.m.i.), garantendo la frequenza delle visite in cantiere sulla base della complessità dell'opera e del grado di affidabilità delle imprese ed assicurando la sua presenza in cantiere nelle fasi di maggiori criticità; verbalizzare ogni visita in cantiere, ogni disposizione impartita per il rispetto del Piano di sicurezza e coordinamento, ogni verifica degli avvenuti adeguamenti e, in generale, ogni comunicazione trasmessa alle imprese o da queste ricevute, dandone comunicazione scritta al committente o al responsabile dei lavori; verificare l'idoneità dei Piani operativi di sicurezza, presentati dalle imprese esecutrici, e la loro coerenza con quanto disposto nel Piano di sicurezza e coordinamento (Art. 92, comma 1, lettera b, D.Lgs. 81/08 e s.m.i.); adeguare il Piano di sicurezza e coordinamento e il Fascicolo (Art. 92, comma 1, lettera b, D.Lgs. 81/08 e s.m.i.); verificare che le imprese esecutrici adeguino i rispettivi Piani operativi di sicurezza (Art. 92, comma 1, lettera b, D.Lgs. 81/08 e s.m.i.); organizzare la cooperazione e il coordinamento tra le imprese e i lavoratori autonomi (Art. 92, comma 1, lettera c, D.Lgs. 81/08 e s.m.i.); verificare l'attuazione di quanto previsto negli accordi tra le parti sociali al fine di realizzare coordinamento dei Rappresentanti per la sicurezza, finalizzato al miglioramento della sicurezza in cantiere (Art. 92, comma 1, lettera d, D.Lgs. 81/08 e s.m.i.); 19

21 segnalare al Committente o al Responsabile dei lavori le gravi inosservanze (violazioni agli art. 94, 95 e 96 e alle prescrizioni contenute nel piano di sicurezza e coordinamento) da parte delle imprese e ai lavoratori autonomi, previa contestazione scritta, e proporre la sospensione dei lavori, l'allontanamento delle imprese o dei lavoratori autonomi dal cantiere o la risoluzione del contratto (Art. 92, comma 1, lettera e, D.Lgs. 81/08 e s.m.i.); comunicare, nel caso in cui il Committente o il Responsabile dei lavori non addotti alcun provvedimento in merito alla segnalazione di cui al punto precedente, senza fornire idonea giustificazione, le gravi inosservanze all'azienda USL e alla Direzione provinciale del lavoro competenti per territorio (Art. 92, comma 1, lettera e, D.Lgs. 81/08 e s.m.i.); sospendere le singole lavorazioni in caso di pericolo grave imminente direttamente riscontrato, fino alla verifica degli avvenuti adeguamenti effettuati dalle imprese interessate (Art. 92, comma 1, lettera f, D.Lgs. 81/08 e s.m.i.). 6.3 RESPONSABILE DEI LAVORI Il responsabile dei lavori è il soggetto che può essere incaricato dal committente per svolgere i compiti ad esso attribuiti dal presente decreto; nel campo di applicazione del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e successive modificazioni, il responsabile dei lavori è il responsabile del procedimento. Il Responsabile dei lavori provvede a: assicurare nella fase di progettazione dell'opera, la rispondenza ai principi e alle misure generali di tutela di cui all'art. 95, Titolo IV, del D.Lgs. n. 81/2008: o al momento delle scelte architettoniche, tecniche organizzative, onde pianificare i lavori o le fasi di lavoro che si svolgeranno simultaneamente o successivamente; o all'atto della previsione della durata di realizzazione di questi vari lavori o fasi di lavoro; indicare, al fine del conferimento dell'incarico, se designare, se richiesto dalle norme, il Coordinatore per la progettazione, contestualmente all'incarico di progettazione dell'opera o dei lavori, previa verifica di requisiti prescritti dalla legge; indicare, al fine del conferimento dell'incarico, se designare, se richiesto dalle norme, il Coordinatore per l'esecuzione di lavori, prima dell'affidamento dei lavori, previa verifica di requisiti prescritti dalla legge; prendere in considerazione il PSC e il Fascicolo adattato alla caratteristiche dell'opera, se redatti; trasmettere alle imprese invitate a presentare le offerte il PSC; comunicare alle imprese esecutrici e ai lavoratori autonomi i nominativi dei coordinatori per la progettazione e per l'esecuzione di lavori, se designati, ed esigere l'inserimento degli stessi nominativi nel cartello di cantiere; effettuare, qualora richiesto dalle norme, la notifica preliminare di lavori all'azienda USL e alla Direzione provinciale del lavoro competenti per territorio; verificare l'idoneità tecnico-professionale delle imprese e dei lavoratori autonomi secondo le modalità previste all'allegato XVII, salvo quanto disposto dall'art. 90, c. 9, lett. a), secondo periodo del D.Lgs. 81/2008 e s. m. e i.; chiedere alle imprese esecutrici una dichiarazione dell'organico medio annuo, distinto per qualifica, corredata dagli estremi delle denunce dei lavoratori effettuate all'inail, all'inps e alle Casse Edili, nonché una dichiarazione relativa ai contratti collettivi applicati ai propri lavoratori, salvo quanto disposto dall'art. 90, c. 9, lett. b), secondo periodo del D.Lgs. 81/2008 e s. m. e i.; 20

22 controllare che il Coordinatore per l'esecuzione dei lavori adempia gli obblighi di cui all'art. 92 del D.Lgs. n. 81/2008, ad eccezione di quello indicato alla lettera f), comma 1, del medesimo articolo; proporre la sostituzione, in qualsiasi momento e se del caso, del coordinatore per la progettazione ovvero del coordinatore per l'esecuzione; sospendere i lavori, allontanare delle imprese o dei lavoratori autonomi o la risoluzione del contratto, dietro proposta motivata del coordinatore per l'esecuzione; assicurare l'attuazione dell'obbligo di corrispondere da parte dell'appaltatore alle altre imprese esecutrici i costi della sicurezza direttamente da queste sostenuti, senza alcun ribasso di gara; assicurare che l'attuazione dell'obbligo di verifica della sicurezza in cantiere e dell'applicazione delle disposizioni e delle prescrizioni del PSC sia affidata dall'appaltatore a personale adeguatamente formato. 6.4 DIRETTORE DEI LAVORI Il Direttore dei lavori è il soggetto designato dal Committente per controllare la corretta esecuzione dei lavori. Il Direttore dei lavori provvede a: dirigere e controllare sotto l'aspetto tecnico, contabile ed amministrativo, per conto della committenza, la corretta esecuzione dei lavori, nel rispetto del contratto d'appalto e dei suoi allegati; curare che i lavori siano eseguiti a regola d'arte ed in conformità al progetto e al contratto; verificare periodicamente, nel caso di lavori pubblici, il possesso e la regolarità da parte dell'appaltatore della documentazione prevista dalle leggi in materia di obblighi nei confronti dei dipendenti; dialogare con il coordinatore per l'esecuzione, in particolare riferisce tempestivamente nuove circostanze tecniche (per esempio, le varianti al progetto) che possono influire sulla sicurezza; non interferire nell'operato del coordinatore per l'esecuzione; sospendere i lavori su ordine del Committente e dietro segnalazione del coordinatore per l'esecuzione dei lavori; consentire la sospensione delle singole lavorazioni da parte del coordinatore per l'esecuzione, nel caso in cui quest'ultimo riscontri direttamente un pericolo grave ed immediato per i lavoratori e fino a quando il coordinatore medesimo non verifichi l'avvenuto adeguamenti da parte delle imprese interessate. 6.5 DATORE DI LAVORO DELLE IMPRESE ESCUTRICI Il Datore di lavoro è il soggetto titolare del rapporto di lavoro con il lavoratore o, comunque, il soggetto che, secondo il tipo e l'organizzazione dell'impresa stessa ovvero dell'unità produttiva - intendendosi per tale lo stabilimento o struttura finalizzata alla produzione di beni o servizi dotata di autonomia finanziaria e tecnico-funzionale - abbia la responsabilità dell'impresa o dello stabilimento, in quanto titolare dei poteri decisionali e di spesa (art. 2, comma 1, lett. b), del D.Lgs. n. 81/08 e s.m.i.) Il Datore di lavoro delle imprese esecutrici provvede in particolare a: se impresa aggiudicataria (appaltatrice) trasmettere, prima dell'inizio dei lavori, il Piano di sicurezza e coordinamento alle imprese esecutrici e ai lavoratori autonomi (Art. 101, comma 2, D.Lgs. 81/08 e s.m.i.); nel caso di lavori pubblici, in assenza di piano di sicurezza e coordinamento, redigere anche il piano sostitutivo di sicurezza (Art. 131, D.Lgs. 163/06); 21

23 prima dell'inizio dei rispettivi lavori redigere e trasmettere il proprio Piano operativo di sicurezza al Coordinatore per l'esecuzione; (Art. 96, comma 1, lettera d e art. 101, comma 3, D.Lgs. 81/08 e s.m.i.); mettere a disposizione dei Rappresentanti per la sicurezza copia dei piani di sicurezza 10 giorni prima dell'inizio dei lavori (Art. 100, comma 4, D.Lgs. 81/08 e s.m.i.); prima dell'accettazione del Piano di sicurezza e coordinamento, consultare il rappresentante per la sicurezza (Art. 102, comma 1, primo periodo, D.Lgs. 81/08 e s.m.i.); prima dell'accettazione delle modifiche significative al Piano di sicurezza e coordinamento, consultare il rappresentante per la sicurezza (Art. 102, comma 1, primo periodo, D.Lgs. n. 81/08 e s.m.i.); designare gli addetti alla gestione dell'emergenza (Art. 18, comma 1, lettera b e art. 104, comma 4, D.Lgs. 81/08 e s.m.i.); inserire nel cartello di cantiere i nominativi dei coordinatori per la sicurezza (Art. 90, comma 7, D.Lgs. 81/08 e s.m.i.); affiggere copia della notifica in cantiere (Art. 99, comma 2, D.Lgs. 81/08 e s.m.i.); partecipare direttamente o tramite delegato alle riunioni convocate dal coordinatore; prendere atto dei rilievi del coordinatore per l'esecuzione; osservare le misure generali di tutela di cui all'art. 15 del D.Lgs. 81/08 e s.m.i. (Art. 95, D.Lgs. 81/08 e s.m.i.); attuare quanto previsto nei piani di sicurezza (Art. 100, comma 3, D.Lgs. 81/08 e s.m.i.); adottare le misure conformi alle prescrizioni di cui all'allegato XIII (Art. 96, comma 1, lettera a, D.Lgs. 81/08 e s.m.i.); predisporre l'accesso e la recinzione del cantiere con modalità chiaramente visibili e individuabili (Art. 96, comma 1, lettera b, D.Lgs. 81/08 e s.m.i.); curare la disposizione o l'accatastamento di materiali o attrezzature in modo da evitarne il crollo o il ribaltamento (Art. 96, comma 1, lettera c, D.Lgs. 81/08 e s.m.i.); curare la protezione dei lavoratori contro le influenze atmosferiche che possono compromettere la loro sicurezza e la loro salute (Art. 96, comma 1, lettera d, D.Lgs. 81/08 e s.m.i.); curare le condizioni di rimozione dei materiali pericolosi (Art. 96, comma 1, lett. e, D.Lgs. 81/08 e s.m.i.); curare che lo stoccaggio e l'evacuazione dei detriti e delle macerie avvenga correttamente (Art. 96, comma 1, lettera f, D.Lgs. 81/08 e s.m.i.); sottoporre il cantiere a visita semestrale da parte del Medico competente e del Responsabile del servizio di prevenzione e protezione (Art. 41 e art. 104, comma 2, D.Lgs. 81/08 e s.m.i.); tenere la riunione periodica di prevenzione e protezione dai rischi (Art. 35 e art. 104, comma 1, D.Lgs. 81/08 e s.m.i.). 6.6 LAVORATORI AUTONOMI Il Lavoratore autonomo è la persona fisica la cui attività professionale concorre alla realizzazione dell'opera senza vincolo di subordinazione. I Lavoratori autonomi provvedono a: attenersi a quanto previsto nei piani di sicurezza (Art. 100, comma 3, D.Lgs. 81/08 e s.m.i.); attenersi alle indicazioni fornite dal Coordinatore per l'esecuzione (Art. 94, comma 1, D.Lgs. 81/08 e s.m.i.); utilizzare le attrezzature di lavoro in conformità alle disposizioni previste dalle norme (Titolo III, Capo I, D.Lgs. 81/08 e s.m.i.); utilizzare i dispositivi di protezione individuale in conformità alle norme (Titolo III, Capo II, D.Lgs. 81/08 e s.m.i.); 22

D.Lgs. 81/08 TITOLO IV

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