OGGETTO: disegno di legge in materia di riforma del mercato del lavoro
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1 LINEA DI PRODOTTO PREVIDENZA PA OGGETTO: disegno di legge in materia di riforma del mercato del lavoro Nei giorni scorsi è stato varato dal Governo il disegno di legge recante disposizioni in materia di riforma del mercato del lavoro in una prospettiva di crescita. Il provvedimento è stato trasmesso alle Camere per dare avvio all iter legislativo. Al momento, è in corso di esame in commissione al Senato (atto Senato n XVI Legislatura). Illustriamo, di seguito, le principali novità in tema di ammortizzatori sociali (Capo IV Sezione I) con riferimento ai seguenti articoli: Art. 22 Assicurazione sociale per l impiego (ASpI) Art. 23 Requisiti Art. 24 Importo dell indennità e contribuzione figurativa Art. 25 Durata Art. 26 Procedura Art. 27 Nuova occupazione Art. 28 Assicurazione sociale per l impiego - Trattamenti brevi (Mini ASpI) Art. 29 Contribuzione di finanziamento dell ASpI Art. 30 Decadenza Art. 31 Contenzioso Art. 32 Disposizioni transitorie relative alla durata dell ASpI Art. 33 Disposizioni transitorie relative all indennità di mobilità Art. 35 Indennità una tantum per i collaboratori coordinati e continuativi disoccupati Art. 37 Gestione della transizione verso il nuovo assetto di ammortizzatori sociali Art. 39 Abrogazioni Con l occasione, riportiamo anche le norme contenute nel disegno di legge che riguardano l aumento delle aliquote contributive per i lavoratori iscritti alla Gestione Separata e alla gestione speciale dei CD/CM: Art. 36 Aumento contributivo lavoratori iscritti alla Gestione separata Art. 38 Aliquota di finanziamento e di computo della gestione autonoma CD/CM ASSICURAZIONE SOCIALE PER L IMPIEGO (ASPI) A decorrere dal 1 gennaio 2013 e per gli eventi di disoccupazione che si verifichino a partire dalla suddetta data, viene istituita, presso la Gestione delle Prestazioni Temporanee dell INPS, l Assicurazione Sociale per l Impiego (ASpI), con la funzione di erogare ai lavoratori - nel caso di perdita involontaria dell occupazione - una indennità mensile di disoccupazione. Nell ambito di applicazione della nuova forma di sostegno al reddito sono ricompresi tutti i lavoratori dipendenti; viene esteso anche agli apprendisti ed ai soci di cooperativa che abbiano stabilito un rapporto di lavoro in forma subordinata. Rimangono esclusi dalla nuova assicurazione i dipendenti delle pubbliche amministrazioni con contratto subordinato a tempo indeterminato. Le nuove disposizioni non si applicano nei confronti degli operai agricoli a tempo determinato o indeterminato.
2 REQUISITI La nuova indennità di disoccupazione (ASpI) è riconosciuta ai lavoratori che si trovino in stato di disoccupazione involontaria; sono, pertanto, esclusi i lavoratori cessati per dimissioni o per risoluzione consensuale del rapporto di lavoro, salvo eccezioni. Il lavoratore deve far valere almeno due anni di anzianità assicurativa ed almeno un anno di contribuzione (52 sett.) nel biennio precedente l inizio del periodo di disoccupazione. IMPORTO DELL INDENNITA E CONTRIBUZIONE FIGURATIVA La misura della nuova indennità (ASpI) è rapportata alla retribuzione imponibile ai fini previdenziali percepita nell ultimo biennio, comprensiva degli elementi continuativi e non continuativi e delle mensilità aggiuntive. L importo complessivo viene dapprima suddiviso per il numero delle settimane di contribuzione e poi moltiplicato per il coefficiente 4,33 (retribuzione mensile). L indennità mensile di disoccupazione è pari al 75% della retribuzione mensile nei casi in cui sia uguale od inferiore nell anno 2013 all importo di 1180 mensili (annualmente rivalutato sulla base dell indice ISTAT dei prezzi al consumo); qualora la retribuzione mensile sia superiore al predetto importo, l indennità verrà determinata aggiungendo al 75% dell importo di 1180 una somma pari al 25% del differenziale tra la retribuzione mensile ed il predetto importo. L indennità mensile non può superare l importo mensile massimo del trattamento di integrazione salariale (nell anno 2012 è pari ad 1119,32). All importo così determinato viene applicata una riduzione del 15% dopo i primi 6 mesi di fruizione ed un ulteriore decurtazione del 15% dopo 12 mesi. Per il periodo di percezione della nuova indennità viene riconosciuta la contribuzione figurativa nella misura settimanale pari alla media delle retribuzioni imponibili ai fini previdenziali dell ultimo biennio. I contributi figurativi sono utili per il diritto e la misura dei trattamenti pensionistici; non sono utili ai fini del diritto alla pensione nei casi in cui la normativa prescriva il computo della sola contribuzione effettivamente versata (esempio: pensione di vecchiaia 70 anni con 5 anni di contributi; pensione di vecchiaia 63 anni con 20 anni di contributi). DURATA A decorrere dal 1 gennaio 2016 e per gli eventi di disoccupazione che si verifichino a partire dalla suddetta data, la durata della nuova indennità di disoccupazione (ASpI) è pari ad un massimo di 12 mesi, detratti eventuali periodi di indennità già fruiti (compresi i trattamenti brevi mini ASpI), per i lavoratori di età inferiore a 55 anni. L indennità è corrisposta per un periodo massimo di 18 mesi, detratti eventuali periodi di indennità già fruiti (compresi i trattamenti brevi mini ASpI) e nel limite delle settimane di contribuzione versate negli ultimi due anni, ai lavoratori di età pari o superiore a 55 anni. PROCEDURA
3 L indennità di disoccupazione (ASpI) spetta a partire dall ottavo giorno successivo alla data di cessazione del rapporto di lavoro oppure dal giorno successivo a quello in cui viene presentata la domanda. Per il diritto alla prestazione, il lavoratore deve inoltrare apposita domanda all INPS, esclusivamente in via telematica, entro il termine di 60 giorni a pena di decadenza dalla data di spettanza del trattamento. La fruizione dell indennità è subordinata, ovviamente, alla permanenza dello stato di disoccupazione. NUOVA OCCUPAZIONE In caso di nuova occupazione con contratto di lavoro subordinato, l indennità (ASpI) fruita dal lavoratore viene sospesa d ufficio sulla base delle comunicazioni obbligatorie, fino ad un massimo di 6 mesi; al termine dell attività lavorativa inferiore a sei mesi, l indennità riprende a decorrere dal momento in cui era stata interrotta. I periodi di contribuzione relativi al nuovo rapporto di lavoro sono utili ai fini di un nuovo trattamento di sostegno al reddito (ASpI o mini ASpI). In caso di svolgimento di attività autonoma, da cui derivi un reddito inferiore al limite utile per la conservazione dello stato di disoccupazione (pari ad 4800 annui per il lavoro autonomo ed 8000 annui per le collaborazioni coordinate e continuative), il soggetto deve informare l Inps entro 30 giorni dall inizio dell attività, comunicando il reddito presunto. L Istituto provvederà a ridurre l indennità per un importo pari all 80% del reddito che il lavoratore prevede di percepire, conguagliando d ufficio la riduzione al momento della presentazione della dichiarazione dei redditi. La contribuzione I.V.S. relativa all attività da lavoro autonomo, non viene accreditata al lavoratore ma è riversata alla Gestione delle Prestazioni Temporanee. TRATTAMENTI BREVI (MINI ASPI) A decorrere dal 1 gennaio 2013, ai lavoratori che non perfezionano il requisito ordinario (52 settimane di contribuzione negli ultimi 2 anni), ma possono far valere almeno 13 settimane di contribuzione negli ultimi 12 mesi, è concessa una indennità di importo pari a quello previsto per l ASpI. L indennità di disoccupazione (Mini ASpI) viene corrisposta mensilmente per un numero di settimane pari alla metà delle settimane di contribuzione nell ultimo anno, detratti i periodi di indennità eventualmente già fruiti. In caso di nuova occupazione con contratto di lavoro subordinato, l indennità (Mini ASpI) fruita dal lavoratore viene sospesa d ufficio sulla base delle comunicazioni obbligatorie, fino ad un massimo di 5 giorni; al termine del periodo di sospensione l indennità riprende a decorrere dal momento in cui era stata interrotta. L indennità di disoccupazione ordinaria con requisiti ridotti è assorbita, con riferimento ai periodi lavorativi dell anno 2012, nella prestazione Mini ASpI liquidata a decorrere dal 1 gennaio CONTRIBUZIONE DI FINANZIAMENTO DELL ASPI Con effetto sui periodi contributivi maturati dal 1 gennaio 2013, le indennità (ASpI e Mini ASpI) sono finanziate con il medesimo contributo previsto, a carico del datore di lavoro, per la copertura dell assicurazione contro la disoccupazione involontaria (aliquota pari al 1,31%) dei lavoratori a tempo indeterminato.
4 Viene estesa la contribuzione a tutti i lavoratori che rientrino nell ambito di applicazione della nuova indennità (soci lavoratori delle cooperative, ecc.) ed è previsto un contributo addizionale, a carico del datore di lavoro, pari al 1,40% della retribuzione imponibile ai fini previdenziali, sui rapporti di lavoro subordinato non a tempo indeterminato. L aliquota aggiuntiva non si applicherà ai lavoratori assunti a termine in sostituzione di lavoratori assenti, ai lavoratori stagionali, agli apprendisti ed ai lavoratori dipendenti delle pubbliche amministrazioni (art. 1, comma 2, D.Lgs. 165/2001). Sono, inoltre, stabilite alcune modalità di restituzione del contributo addizionale al datore di lavoro in caso di trasformazione del rapporto di lavoro a tempo indeterminato. Viene, infine, previsto a partire dal 1 gennaio 2013, in tutti i casi di cessazione del rapporto di lavoro a tempo indeterminato per motivi diversi dalle dimissioni, sempre a carico del datore di lavoro, una somma pari al 50% del trattamento mensile iniziale dell indennità ASpI per ogni 12 mesi di anzianità aziendale negli ultimi 3 anni (contributo di licenziamento). A decorrere dal 1 gennaio 2017, nei casi di licenziamento collettivo in cui la eccedenza di personale non abbia formato oggetto di accordi sindacali, il suddetto contributo è moltiplicato per 3 volte. DECADENZA Il lavoratore decade dalla fruizione delle prestazioni (ASpI e Mini ASpI) nei seguenti casi: perdita dello stato di disoccupazione; inizio di una attività lavorativa autonoma senza aver effettuato la necessaria comunicazione all Inps relativa al reddito presunto che prevede di percepire; raggiungimento dei requisiti per la pensione di vecchiaia od anticipata; accoglimento della domanda di pensione di inabilità od assegno di invalidità, purché il lavoratore non opti per la liquidazione dell indennità erogata dall ASpI. Il beneficiario è tenuto a restituire l indennità eventualmente percepita dal momento della perdita del diritto. CONTENZIOSO Il Comitato Provinciale dell INPS decide in via definitiva i ricorsi avverso i provvedimenti dell Istituto concernenti le prestazioni dell Assicurazione Sociale per l Impiego (ASpI). DISPOSIZIONI TRANSITORIE RELATIVE ALLA DURATA DELL ASPI Per i casi di cessazione del rapporto di lavoro fino al si applicano le attuali disposizioni relative all indennità di disoccupazione ordinaria non agricola. Nel periodo transitorio ( ) la durata massima legale della prestazione ASpI è così stabilita: per gli eventi intercorsi nell anno 2013: 8 mesi per i soggetti con età anagrafica inferiore a 50 anni e 12 mesi per i soggetti con età anagrafica pari o superiore a 50 anni; per gli eventi intercorsi nell anno 2014: 8 mesi per i soggetti con età anagrafica inferiore a 50 anni, 12 mesi per i soggetti con età anagrafica pari o superiore a 50 anni ed inferiore a 55 anni, 14 mesi per i soggetti con età anagrafica pari o superiore a 55 anni, nei limiti delle settimane di contribuzione negli ultimi due anni; per gli eventi intercorsi nell anno 2015: 10 mesi per i soggetti con età anagrafica inferiore a 50 anni, 12 mesi per i soggetti con età anagrafica pari o superiore a 50 anni ed inferiore a 55 anni, 16 mesi per i soggetti con età anagrafica pari o superiore a 55 anni, nei limiti delle settimane di contribuzione negli ultimi due anni.
5 età fino a 50 anni 8 mesi oltre 50 anni 12 mesi fino a 50 anni 8 mesi fino a 55 anni 12 mesi oltre 55 anni 14 mesi fino a 50 anni 10 mesi fino a 55 anni 12 mesi oltre 55 anni 16 mesi DISPOSIZIONI TRANSITORIE RELATIVE ALL INDENNITA DI MOBILITA Viene definita la durata massima decrescente del trattamento di mobilità da attribuire ai lavoratori collocati in mobilità nel periodo transitorio ( ) di passaggio dall attuale meccanismo dell indennità di mobilità alla prestazione ASpI, rapportando la durata del trattamento all età dei lavoratori interessati. E stabilita in 12 mesi la durata minima attribuibile ai lavoratori più giovani ed in 48 mesi la durata massima decrescente attribuibile ai lavoratori più anziani residenti nell area del Mezzogiorno. residenza età data di uscita dal posto di lavoro Centro - Nord fino a 40 anni 12 mesi 12 mesi 12 mesi 12 mesi 12 mesi Centro - Nord fino a 50 anni 24 mesi 24 mesi 24 mesi 18 mesi 12 mesi Centro - Nord otre 50 anni 36 mesi 36 mesi 30 mesi 24 mesi 18 mesi Mezzogiorno fino a 40 anni 24 mesi 24 mesi 18 mesi 12 mesi 12 mesi Mezzogiorno fino a 50 anni 36 mesi 36 mesi 30 mesi 24 mesi 18 mesi Mezzogiorno otre 50 anni 48 mesi 48 mesi 42 mesi 36 mesi 24 mesi INDENNITA UNA TANTUM PER I COLLABORATORI I collaboratori coordinati e continuativi sono esclusi dall ambito di applicazione dell ASpI. A decorrere dal 1 gennaio 2013, nei limiti delle risorse disponibili, ai collaboratori iscritti in via esclusiva alla Gestione separata dell Inps spetta una indennità una tantum (in precedenza prevista solo in via sperimentale), qualora possano far valere le seguenti condizioni: aver operato, nel corso dell anno precedente, in regime di monocommittenza; aver conseguito, nell anno precedente, un reddito lordo complessivo ai fini fiscali non superiore a euro; aver avuto un periodo di disoccupazione ininterrotta di almeno due mesi nell anno precedente; risulti accreditata presso la Gestione separata, nell anno di riferimento, almeno 1 mensilità; risultino accreditate presso la Gestione separata, nell anno precedente, almeno 4 mensilità. L importo dell indennità una tantum è pari al 5% del minimale annuo di reddito previsto dall art. 1, comma 3, della L. 233/90 (nel 2012 è 14930) moltiplicato per il numero di mensilità più basso tra quelle accreditate nell anno precedente e quelle non coperte da contribuzione. La somma è liquidata
6 dall Inps in un unica soluzione se è di importo pari o inferiore a 1000 ed in più rate mensili (pari od inferiori a 1000) se è di importo superiore. GESTIONE DELLA TRANSIZIONE Per garantire la graduale transizione verso il nuovo regime degli ammortizzatori sociali, per gli anni , il Ministro del Lavoro, di concerto con il Ministro dell economia, può disporre - sulla base di specifici accordi governativi e per periodi non superiori a 12 mesi - in deroga alla normativa in vigore, la concessione di trattamenti di integrazione salariale e di mobilità, anche senza soluzione di continuità. Tali trattamenti possono essere concessi nei limiti delle risorse finanziarie a tal fine destinate, nell ambito del Fondo sociale per occupazione e formazione. I trattamenti di integrazione salariale e di mobilità concessi, possono essere prorogati - sulla base di specifici accordi governativi e per periodi non superiori a 12 mesi - con decreto del Ministro del Lavoro, di concerto con il Ministro dell economia. In caso di proroghe, la misura dei suddetti trattamenti è ridotta in misura crescente: 10% in caso di prima proroga, 30% in caso di seconda proroga e del 40% nel caso di proroghe successive. ABROGAZIONI Sono abrogate, a decorrere dal 1 gennaio 2013, alcune norme sull intervento straordinario della cassa integrazione, sui trattamenti in deroga, sull indennità una tantum per i collaboratori e sulla disoccupazione con requisiti ridotti. Sono abrogate, a decorrere dal 1 gennaio 2016, alcune norme sulle procedure di mobilità e sull indennità di mobilità. AUMENTO CONTRIBUTIVO LAVORATORI ISCRITTI ALLA GESTIONE SEPARATA E disposto, in maniera progressiva, l aumento contributivo per i lavoratori iscritti alla Gestione separata dell Inps, fino a raggiungere l aliquota del 33% a decorrere dall anno ISCRITTI ALLA GESTIONE SEPARATA non assicurati ad altre forme obbligatorie pensionati ed assicurati altre forme obbligatorie % 17% % 18% % 19% % 20% % 21% % 22% % 23% % 24%
7 ALIQUOTA DI FINANZIAMENTO E DI COMPUTO DELLA GESTIONE CD/CM A decorrere dal 1 gennaio 2013, le aliquote contributive pensionistiche di finanziamento e di computo (vedi tabelle B e C, allegato 1, L. 214/2011) si applicano anche ai lavoratori iscritti alla gestione autonoma CD/CM dell Inps non già interessati al suddetto incremento. A regime, dal 2018, entrambe le aliquote sono pari al 24%. Il Responsabile Angela Maria Caracciolo
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