R E P U B B L I C A I T A L I A N A. Consiglio di Stato. Sezione Seconda. Adunanza di Sezione del 19 novembre 2014

Dimensione: px
Iniziare la visualizzazioe della pagina:

Download "R E P U B B L I C A I T A L I A N A. Consiglio di Stato. Sezione Seconda. Adunanza di Sezione del 19 novembre 2014"

Transcript

1 Consiglio di Stato, Sez. II, parere, n. 467 Materia: trasferimento R E P U B B L I C A I T A L I A N A Consiglio di Stato Sezione Seconda Adunanza di Sezione del 19 novembre 2014 NUMERO AFFARE 00561/2014 OGGETTO: Ministero della Difesa, Comando Generale dell'arma dei Carabinieri. Ricorso straordinario al Presidente della Repubblica proposto, previa sospensiva, dal Carabiniere scelto in S.P.-OMISSIS-avverso il provvedimento prot. n. - OMISSIS-, con il quale il Comando Generale dell Arma dei Carabinieri ha determinato il non accoglimento dell istanza di trasferimento dal reparto di appartenenza al Comando Legione Carabinieri-OMISSIS-. LA SEZIONE Vista la relazione prot. n. -OMISSIS-con la quale il Ministero della Difesa ha chiesto il parere del Consiglio di Stato sul ricorso straordinario indicato in oggetto; ritenuto quanto riferito dall Amministrazione nella menzionata relazione; Visto l'art. 52 D. Lgs n. 196, commi 1 e 2; Esaminati gli atti ed udito il relatore-estensore, Consigliere Nicolò Pollari;

2 PREMESSO: Il Carabiniere Scelto in s.p., effettivo presso il Comando Provinciale Carabinieri di -OMISSIS- presentava istanza di trasferimento ai sensi dell art. 398 del Regolamento Generale dell Arma dei Carabinieri alla Legione Carabinieri- OMISSIS-, presso il locale Comando Legione o Comando Provinciale, oppure presso il Comando Compagnia di -OMISSIS- A sostegno della richiesta di trasferimento in parola, il richiedente faceva presente: di aver contratto un mutuo per l acquisto di una casa sita a-omissis-, con rata molto gravosa; che i genitori versano in difficoltà economiche, dovute all esposizione debitoria del padre per la realizzazione di un attività commerciale, poi chiusa per fallimento, e al collocamento della madre in cassa integrazione; che, a causa della distanza della sede di servizio, non può programmare il matrimonio con la futura consorte. Il ricorrente, nel proprio ricorso introduttivo, fa presente che il Comando Provinciale di -OMISSIS-, Reparto Operativo, aveva espresso parere favorevole all accoglimento significando che i motivi addotti appaiono meritevoli di considerazione e che la forza organica e presente alla Centrale Operativa è in atto sufficiente al regolare espletamento dell attività di servizio. Anche il Comando Provinciale di -OMISSIS- della Legione Carabinieri -OMISSIS- esprimeva parre favorevole condividendo le motivazioni del Comandante in s.v. del Reparto Operativo. Tuttavia, il -OMISSIS-, il Comando Legione Carabinieri -OMISSIS- esprimeva parere contrario al trasferimento del ricorrente, atteso che le motivazioni addotte non sono attinenti a comprovate problematiche di natura sanitaria, come previsto dalla circolare del Comando Generale n. -OMISSIS-

3 Il -OMISSIS-, il Comando Generale dell Arma dei Carabinieri ha prospettato all interessato la possibilità di accoglimento della sua istanza di trasferimento, limitatamente ad un reparto del Gruppo Carabinieri di -OMISSIS-, previa presentazione di istanza in tal senso. Il 16 aprile 2012, il ricorrente rappresentava di non gradire la suddetta proposta di assegnazione (non risolutiva, a parere dello stesso, delle problematiche illustrate), e, contestualmente, rappresentava l aggravarsi della situazione economica della sua famiglia, nonché l avverarsi di nuovi problemi legati alla salute psicofisica del padre del ricorrente affetto da nevrosi ansiosa con insonnia ed inappetenza da stress psicologico, allegando, a tal uopo, documentazione medica, i cui motivi sono stati valutati poco rilevanti ai fini del trasferimento definitivo richiesto dalla Direzione di Sanità. A seguito di tali atti, il Comando Generale, dopo aver preavvisato al militare i motivi ostativi all accoglimento della sua domanda, ai sensi dell art. 10-bis della legge n. 241/1990, ed averne valutato le conseguenti osservazioni, con provvedimento prot. n. -OMISSIS-, ha determinato il non accoglimento dell istanza di trasferimento presentata dal ricorrente. Avverso il provvedimento prot. n. -OMISSIS-, con la quale il Comando Generale dell Arma dei Carabinieri ha determinato il non accoglimento dell istanza di trasferimento dal Reparto di appartenenza al Comando Legione Carabinieri- OMISSIS-, nonché avverso ogni atto presupposto, connesso e conseguente, il ricorrente ha proposto ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, deducendo i seguenti motivi di legittimità. 1. Violazione e/o erronea applicazione degli art. 1 della legge n. 100/1987, art. 4 della legge n. 498/1992, art. 17 legge n. 266/1999, artt. 2 e 13 della legge n. 86/2001. Violazione e/o erronea applicazione del n. 398 del Regolamento Generale per l Arma dei Carabinieri. Violazione e/o falsa applicazione degli artt.

4 34, 165 e 845 del D.Lgs. n. 66/2010 Codice dell Ordinamento Militare. Violazione e/o falsa applicazione dell art del D.P.R. n. 90/2010 Testo Unico delle disposizioni regolamentari in materia di ordinamento militare. Eccesso di potere. Assenza e/o carenza di motivazione. Violazione del principio di imparzialità, di adeguatezza, di proporzionalità e di ragionevolezza. Incongruità ed illogicità manifesta. 2. Violazione degli artt. 2, 3, 7, 8, 9, 21-nonies della legge n. 241/1990. Incongruità, incompletezza, contraddittorietà, inesattezza ed inidoneità della motivazione. Violazione dell art. 97 Cost. e dei principi in esso dedotti di legalità, imparzialità e trasparenza dell azione amministrativa. Violazione dell art. 3 Cost. per disuguaglianza e disparità di trattamento. Omessa comparazione tra interesse pubblico e privato. Omessa ponderazione della fattispecie. Eccesso di potere per illogicità, perplessità, ingiustizia manifesta, disparità di trattamento, erronea valutazione. Difetto di istruttoria, sviamento, travisamento dei fatti e illogicità manifesta. Violazione del giusto procedimento. Il ricorrente si duole, in particolare, del fatto che l Autorità procedente abbia (i) giudicato poco rilevanti le patologie di cui soffrono i genitori, per il fatto di non averle valutate in relazione alla loro causa effettiva, ovvero alla condizione di disagio economico in cui gli stessi versano, (ii) opposto al suo trasferimento, in maniera generica e contraddittoria, esigenze di organico e di servizio, che non rilevano da tutti i pareri della scala gerarchica. A parere del ricorrente, inoltre, il provvedimento di rigetto dell istanza di trasferimento in parola non risulta adeguatamente motivato, non potendosi agevolmente stabilire non solo quale sia stato l iter logico seguito, ma anche quali siano state le ragioni che hanno influenzato la determinazione adottato.

5 L Amministrazione reputa infondate le eccezioni sollevate dalla controparte, sia con riferimento alla presunta violazione di legge, sia in relazione al paventato eccesso di potere. Sotto il primo profilo, osserva che molte delle norme indicate dal ricorrente come oggetto di violazione da parte dell Amministrazione non sono pertinenti al caso in esame, in quanto riferite ad altre fattispecie (tra cui, trattamento economico del personale trasferito, ex L. n. 100/87 e L. n. 86/01; trasferimento del coniuge del militare dipendente dalla P.A., ex L. n. 266/99; manovre correttive di finanza pubblica, ex L. n. 498/1992; organizzazione Comando Generale dell Arma dei Carabinieri e attribuzioni dei relativi Vertici, ex artt. 34,165 e 845 del D.Lgs. 15 marzo n. 66). Aggiunge che il provvedimento impugnato è stato adottato entro i termini prescritti dall'art del D.P.R. 15 marzo n. 90, decorrenti dalla data del preavviso di rigetto, e nel pieno rispetto delle garanzie partecipative al procedimento, ampiamente esercitate dal l'interessato. Rispetto invece alle doglianze sull'eccesso di potere, osserva che l'istruttoria svolta a sostegno del provvedimento impugnato è stata incentrata su tutti i possibili dati rilevanti ai fini della decisione, in un ottica di equa comparazione degli interessi e in piena coerenza con i requisiti della logicità, congruità e completezza. In merito, l Amministrazione fa presente che, ai fini del trasferimento ad altra sede di servizio, il n. -OMISSIS- consente di derogare ai prescritti periodi di permanenza e di servizio al reparto e di operare al di fuori della pianificazione annuale dei trasferimenti a domanda, in presenza di fondati e comprovati motivi" che legittimano l adozione di un provvedimento d'eccezione. Il trasferimento in deroga non è tuttavia governato da meri automatismi, permanendo, anche in questo caso, l obbligo, per l Amministrazione, di valutarne l'impatto sulle incomprimibili esigenze di servizio. In altri termini, è pur vero che

6 nei trasferimenti a domanda l'interesse pubblico opera come ' limite esterno di compatibilità", ma è altrettanto certo ed incontrovertibile che le esigenze organizzative e di servizio che spingono l'a.d. al diniego di trasferimento prevalgono sulle aspettative personali e di famiglia dell'interessato. Rispetto, invece, alle censure sulla motivazione, l Amministrazione osserva che il provvedimento impugnato illustra compiutamente, sia per relationem sia in forma diretta, i presupposti di fatto e le ragioni di diritto della decisione finale. Il frasario all uopo utilizzato è adeguato allo scopo, dal momento che le esigenze di organico e di servizio ostative al trasferimento del militare, eccepite come generiche ed immotivate, non si prestano, per loro intrinseca natura, ad una discorsiva enunciazione, poiché afferenti ad una complessa e mutevole serie di elementi (sicurezza, ordine pubblico, ecc.) che non sono documentalmente ostensibili, né accessibili, ai sensi degli artt e 1049 del D.P.R. n. 90 del Aggiunge, infine, che il riferimento fatto dal ricorrente ai pareri della scala gerarchica (cit. all. 3 e 4) è del tutto inconferente, in quanto le esigenze di organico e di servizio di questa Amministrazione possono essere apprezzate solo con visione globale delle esigenze, motivo per cui solo i livelli centrali della linea gerarchica possono valutare globalmente tutte le esigenze pubbliche e provate coordinandole su scala nazionale (Cons. di Stato, n. 2991/2007). CONSIDERATO: Il ricorso è infondato. A mente dell art. 398 del Regolamento Generale dell Arma dei Carabinieri I sottufficiali, gli appuntati ed i carabinieri che aspirano, invece, al trasferimento per fondati e comprovati motivi nell ambito delle regioni, delle Brigate e delle Divisioni o fuori di detti comandi, possono, indipendentemente dal periodo di permanenza ad uno dei suddetti reparti o comandi presentare istanza, da inoltrare tramite gerarchico, ai comandi competenti a decidere.

7 La norma, tuttavia, se consente di prescindere dal periodo di permanenza di almeno quattro anni in uno dei reparti o comandi da cui si desidererebbe essere trasferiti, non esclude che nell esaminare la richiesta dell aspirante al trasferimento l Amministrazione possa ed anzi debba tener conto anche delle esigenze di servizio, nel valutare la fondatezza dei comprovati motivi addotti a sostegno della relativa domanda, così conciliando le proprie esigenze organizzatorie con quelle private invocate dal dipendente a giustificazione della richiesta di trasferimento. Risulta dagli atti del procedimento che già in sede di preavviso di rigetto dell istanza di trasferimento di cui al fg. prot. n. -OMISSIS-, notificata all interessato in data -OMISSIS-, l Amministrazione abbia puntualmente preavvisato al militare i motivi ostativi all accoglimento della sua domanda, ai sensi dell art. 10-bis della legge n. 241/1990, essenzialmente riconducibili: al giudizio espresso dalla Direzione di Sanità, che ha valutato poco rilevanti le motivazioni sanitarie addotte per il trasferimento richiesto; all indisponibilità del militare all assegnazione ad un reparto nell ambito del Gruppo CC di -OMISSIS-; motivi di organico e servizio del Comando ove è effettivo l interessato; alla situazione generale che non configura quei fondati e comprovati motivi che consentono l adozione di un provvedimento d eccezione. Il Comandante Generale dell Arma dei Carabinieri, con provvedimento prot. n. - OMISSIS-, quivi impugnato, ha opportunamente esaminato le relative osservazioni dell interessato, ma ha ritenuto prevalenti le esigenze dell Amministrazione, determinando il non accoglimento dell istanza di trasferimento presentata dal ricorrente. Non sussiste, pertanto, il lamentato vizio di motivazione. È evidente come l istanza di trasferimento sia stata correttamente valutata, sin dall inizio, in relazione all art. -OMISSIS- Nella cornice di detto articolo e all esito

8 di un attento bilanciamento degli interessi, sono state riconosciute prevalenti le esigenze istituzionali rispetto a quelle del militare, restando così impedita l adozione dell auspicato provvedimento d eccezione. Ai sensi del n. -OMISSIS-, le superiori esigenze di servizio costituiscono il limite sterno di compatibilità dei trasferimenti a domanda, coerentemente con l indirizzo giurisprudenziale del Consiglio di Stato, secondo il quale nell esercizio del potere organizzatorio finalizzato all ordinato svolgimento dei compiti istituzionali affidati ai militari, l Amministrazione gode di ampia discrezionalità, sia con riferimento alla sussistenza delle esigenze di servizio, sia nel rapporto tra queste e le esigenze personali degli interessati (cfr. parere n. -OMISSIS-). L Amministrazione ha, dunque, adeguatamente e correttamente valutata la richiesta di trasferimento del ricorrente alla luce dei presupposti richiesti dall art. 398 del R.G. dell Arma, pervenendo ad una conclusione che, nei limiti del sindacato di legittimità consentito in questa sede, sfugge alle censure di eccesso di potere dedotte dal ricorrente straordinario. Alla stregua delle considerazioni che precedono, essendo risultate infondate tutte le censure di violazione e falsa applicazione di legge e di principi costituzionali, nonché di eccesso di potere formulate dal ricorrente col ricorso in esame, quest ultimo non trova possibilità di accoglimento e va, conclusivamente, respinto. P.Q.M. la Sezione esprime il parere che il ricorso debba essere respinto, in quanto infondato, con assorbimento della sospensiva. Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'art. 52, comma 1 D. Lgs. 30 giugno 2003 n. 196, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, per procedere all'oscuramento delle generalità e degli altri dati identificativi di parti o di persone comunque citate nel provvedimento, manda alla Segreteria di procedere

9 all'annotazione di cui ai commi 1 e 2 della medesima disposizione, nei termini indicati.

R E P U B B L I C A I T A L I A N A. Consiglio di Stato. Sezione Seconda. Adunanza di Sezione del 10 dicembre 2014 e del 14 gennaio 2015

R E P U B B L I C A I T A L I A N A. Consiglio di Stato. Sezione Seconda. Adunanza di Sezione del 10 dicembre 2014 e del 14 gennaio 2015 Consiglio di Stato, Sez. II, parere, 20.02.2015 n. 514 Materia: graduatoria concorso G. d. F. R E P U B B L I C A I T A L I A N A Consiglio di Stato Sezione Seconda Adunanza di Sezione del 10 dicembre

Dettagli

R E P U B B L I C A I T A L I A N A

R E P U B B L I C A I T A L I A N A Consiglio di Stato, Sez. II, parere, 03.02.2015 n. 343 Materia: mancata rafferma R E P U B B L I C A I T A L I A N A Consiglio di Stato Sezione Seconda Adunanza di Sezione del 21 gennaio 2015 NUMERO AFFARE

Dettagli

R E P U B B L I C A I T A L I A N A

R E P U B B L I C A I T A L I A N A Consiglio di Stato, Sez. II, parere, 16.02.2015 n. 466 Materia: valutazione caratteristica R E P U B B L I C A I T A L I A N A Consiglio di Stato Sezione Seconda Adunanza di Sezione del 21 gennaio 2015

Dettagli

REPUBBLICA ITALIANA. Consiglio di Stato. Sezione Seconda. Adunanza di Sezione del 23 marzo 2016

REPUBBLICA ITALIANA. Consiglio di Stato. Sezione Seconda. Adunanza di Sezione del 23 marzo 2016 Numero 01105/2016 e data 05/05/2016 REPUBBLICA ITALIANA Consiglio di Stato Sezione Seconda Adunanza di Sezione del 23 marzo 2016 NUMERO AFFARE 01983/2015 OGGETTO: Ministero della salute - Direzione Generale

Dettagli

ex art. 60 cod. proc. amm.; sul ricorso numero di registro generale 1884 del 2014, proposto da:

ex art. 60 cod. proc. amm.; sul ricorso numero di registro generale 1884 del 2014, proposto da: Tribunale amministrativo regionale della Puglia Sentenza n. 1884 del 25 settembre 2014 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia - Lecce - Sezione

Dettagli

ha pronunciato la presente

ha pronunciato la presente Pagina 1 di 6 N. 06619/2016 REG.PROV.COLL. N. 13931/2015 REG.RIC. R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza Ter)

Dettagli

R E P U B B L I C A I T A L I A N A

R E P U B B L I C A I T A L I A N A Consiglio di Stato, Sez. II, parere, 23.02.2015 n. 531 Materia: perdita grado per rimozione R E P U B B L I C A I T A L I A N A Consiglio di Stato Sezione Seconda Adunanza di Sezione del 28 gennaio 2015

Dettagli

Concessione della cittadinanza italiana e vaglio del giudice amministrativo

Concessione della cittadinanza italiana e vaglio del giudice amministrativo Concessione della cittadinanza italiana e vaglio del giudice amministrativo Autore: sentenza In: Fermo restando che ai sensi dell art. 9 legge n. 91 del 1992 il provvedimento di concessione della cittadinanza

Dettagli

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia. (Sezione Seconda) ha pronunciato la presente

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia. (Sezione Seconda) ha pronunciato la presente Pubblicata il 16/12/2016 N. 03003/2016 REG.PROV.COLL. N. 03536/2015 REG.RIC. REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia (Sezione Seconda) ha pronunciato

Dettagli

Nozione di atto amministrativo. Elementi (di sostanza) Elementi (quanto alla forma) L. 241/90. Atti amministrativi 1

Nozione di atto amministrativo. Elementi (di sostanza) Elementi (quanto alla forma) L. 241/90. Atti amministrativi 1 Nozione di atto amministrativo ATTO E PROVVEDIMENTO AMMINISTRATIVO UNA DICHIARAZIONE DI VOLONTÀ, DI DESIDERIO, DI CONOSCENZA, DI GIUDIZIO, COMPIUTA DA UNA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE NELL'ESERCIZIO DI UNA

Dettagli

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte. (Sezione Prima) SENTENZA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte. (Sezione Prima) SENTENZA N. 01284/2015 REG.PROV.COLL. N. 01077/2012 REG.RIC. R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte (Sezione Prima) ha pronunciato

Dettagli

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana. (Sezione Seconda) ha pronunciato la presente

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana. (Sezione Seconda) ha pronunciato la presente N. 00727/2016 REG.PROV.COLL. N. 00251/2016 REG.RIC. REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana (Sezione Seconda) ha pronunciato la presente SENTENZA

Dettagli

SENTENZA N DEL 02/02/2010 TAR LAZIO ROMA SEZ. 2Q REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

SENTENZA N DEL 02/02/2010 TAR LAZIO ROMA SEZ. 2Q REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO SENTENZA N. 1414 DEL 02/02/2010 TAR LAZIO ROMA SEZ. 2Q REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Seconda Quater) ha pronunciato la presente

Dettagli

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte. (Sezione Prima) SENTENZA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte. (Sezione Prima) SENTENZA N. 01282/2015 REG.PROV.COLL. N. 01218/2011 REG.RIC. R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte (Sezione Prima) ha pronunciato

Dettagli

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio. (Sezione Seconda Quater)

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio. (Sezione Seconda Quater) N. 00026/2016 REG.PROV.COLL. N. 10892/2014 REG.RIC. REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Seconda Quater) ha pronunciato la presente

Dettagli

contro nei confronti di per l'annullamento

contro nei confronti di per l'annullamento N. 09036/2013 REG.PROV.COLL. N. 06925/2013 REG.RIC. R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza) ha pronunciato la

Dettagli

R E P U B B L I C A I T A L I A N A. Consiglio di Stato. Sezione Seconda. Adunanza di Sezione del 17 dicembre 2014

R E P U B B L I C A I T A L I A N A. Consiglio di Stato. Sezione Seconda. Adunanza di Sezione del 17 dicembre 2014 Consiglio di Stato, Sez. II, parere, 27.01.2015 n. 221 Materia: Valutazione caratteristica R E P U B B L I C A I T A L I A N A Consiglio di Stato Sezione Seconda Adunanza di Sezione del 17 dicembre 2014

Dettagli

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio. (Sezione Seconda Quater)

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio. (Sezione Seconda Quater) N. 01139/2016 REG.PROV.COLL. N. 05648/2012 REG.RIC. REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Seconda Quater) ha pronunciato la presente

Dettagli

contro per l'annullamento

contro per l'annullamento N. 00582/2013 REG.PROV.COLL. N. 00308/2013 REG.RIC. R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia Lecce - Sezione Seconda ha pronunciato

Dettagli

R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sardegna. (Sezione Prima) SENTENZA

R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sardegna. (Sezione Prima) SENTENZA TAR Sardegna, 9.10.2014, n. 767 Materia: trasferimento R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sardegna (Sezione Prima) ha pronunciato

Dettagli

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quinta) ha pronunciato la presente SENTENZA ex artt. 38 e 60 cod. proc. amm. sul ricorso in appello

Dettagli

ISSN Pubblicato dal 12/01/2016

ISSN Pubblicato dal 12/01/2016 ISSN 1127-8579 Pubblicato dal 12/01/2016 All'indirizzo http://www.diritto.it/docs/37691-consiglio-di-stato-iii-sezione-pres-lignani-estungari-ordinanza-23-dicembre-2015-n-5725-avv-contro-ministero-dell-interno-avvocaturastato

Dettagli

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte 2^ Sezione ha. SENTENZA, in forma semplificata,

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte 2^ Sezione ha. SENTENZA, in forma semplificata, REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte 2^ Sezione ha pronunciato la seguente Sent. n. 1272 Anno 2004 R.g. n. 1706 Anno 2003 SENTENZA, in forma

Dettagli

di ogni altro atto antecedente, successivo, dipendente, presupposto o comunque connesso.

di ogni altro atto antecedente, successivo, dipendente, presupposto o comunque connesso. Pubblicato il 15/11/2016 N. 01412/2016 REG.PROV.COLL. N. 00976/2016 REG.RIC. R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte (Sezione

Dettagli

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale per le Marche. (Sezione Prima) ha pronunciato la presente

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale per le Marche. (Sezione Prima) ha pronunciato la presente N. 00688/2015 REG.PROV.COLL. N. 00735/2013 REG.RIC. REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale per le Marche (Sezione Prima) ha pronunciato la presente SENTENZA

Dettagli

R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio N. 00809/2013 REG.PROV.COLL. N. 00963/2010 REG.RIC. R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio sezione staccata di Latina (Sezione

Dettagli

N. 01002/2013REG.PROV.COLL. N. 09835/2006 REG.RIC. R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quarta) SENTENZA ha pronunciato

Dettagli

ha pronunciato la presente

ha pronunciato la presente Torna alla pagina precedente N. 00032/2016REG.PROV.COLL. N. 09950/2015 REG.RIC. REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quarta) ha pronunciato

Dettagli

ha pronunciato la presente

ha pronunciato la presente N. 06131/2016 REG.PROV.COLL. N. 00857/2016 REG.RIC. R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima Ter) ha pronunciato

Dettagli

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio. (Sezione Seconda Quater)

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio. (Sezione Seconda Quater) N. 02917/2016 REG.PROV.COLL. N. 01524/2012 REG.RIC. REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Seconda Quater) ha pronunciato la presente

Dettagli

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana. (Sezione Seconda) ha pronunciato la presente

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana. (Sezione Seconda) ha pronunciato la presente N. 00822/2016 REG.PROV.COLL. N. 00478/2016 REG.RIC. REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana (Sezione Seconda) ha pronunciato la presente SENTENZA

Dettagli

ha pronunciato la presente

ha pronunciato la presente N. 07094/2011 REG.PROV.COLL. N. 04328/2010 REG.RIC. REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Seconda Quater) ha pronunciato la presente

Dettagli

ha pronunciato la presente

ha pronunciato la presente N. 00847/2006 REG.SEN. N. 00432/2005 REG.RIC. REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale per le Marche (Sezione Prima) ha pronunciato la presente SENTENZA Sul

Dettagli

ha pronunciato la presente ex art. 60 cod. proc. amm.;

ha pronunciato la presente ex art. 60 cod. proc. amm.; Pubblicato il 20/09/2016 N. 01690/2016 REG.PROV.COLL. N. 01802/2016 REG.RIC. R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia ha pronunciato

Dettagli

Lezione I I ricorsi amministrativi Profili generali

Lezione I I ricorsi amministrativi Profili generali Lezione I I ricorsi amministrativi Profili generali Nozione: I ricorsi amministrativi sono rimedi esperibili dai soggetti lesi da provvedimenti della p.a. strumenti di tutela di interessi qualificati Rimedi

Dettagli

R E P U B B L I C A I T A L I A N A. Consiglio di Stato. Sezione Seconda. Adunanza di Sezione del 14 gennaio 2015

R E P U B B L I C A I T A L I A N A. Consiglio di Stato. Sezione Seconda. Adunanza di Sezione del 14 gennaio 2015 Consiglio di Stato, Sez. II, parere, 20.02.2015 n. 518 Materia: riconoscimento causa di servizio R E P U B B L I C A I T A L I A N A Consiglio di Stato Sezione Seconda Adunanza di Sezione del 14 gennaio

Dettagli

contro nei confronti di per l'annullamento

contro nei confronti di per l'annullamento N. 00901/2014 REG.PROV.COLL. N. 00975/2013 REG.RIC. R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia (Sezione Terza) ha pronunciato la

Dettagli

S E N T E N Z A. contro

S E N T E N Z A. contro REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE DEL LAZIO N. RS Anno 2006 N. 6706 RG Anno 2006 -SEZIONE II BIS- ha pronunciato la seguente S E N T E N Z A sul ricorso

Dettagli

COMUNE DI MONTELONGO

COMUNE DI MONTELONGO COMUNE DI MONTELONGO Provincia di Campobasso REGOLAMENTO IN MATERIA DI TERMINE E DI RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO IN ATTUAZIONE DELLA L. N. 241/90 Approvato con delibera del Consiglio Comunale

Dettagli

R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia. Lecce - Sezione Terza SENTENZA

R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia. Lecce - Sezione Terza SENTENZA N. 01949/2012 REG.PROV.COLL. N. 01451/2012 REG.RIC. R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia Lecce - Sezione Terza ha pronunciato

Dettagli

R E P U B B L I C A I T A L I A N A. Consiglio di Stato. Sezione Seconda. Adunanza di Sezione del 12 novembre 2014 LA SEZIONE

R E P U B B L I C A I T A L I A N A. Consiglio di Stato. Sezione Seconda. Adunanza di Sezione del 12 novembre 2014 LA SEZIONE Consiglio di Stato, Sez. II, parere, 26.01.2015 n. 210 Materia: causa servizio equo indennizzo R E P U B B L I C A I T A L I A N A Consiglio di Stato Sezione Seconda Adunanza di Sezione del 12 novembre

Dettagli

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto. (Sezione Terza) ha pronunciato la presente

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto. (Sezione Terza) ha pronunciato la presente N. 01314/2015 REG.PROV.COLL. N. 01475/2015 REG.RIC. REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto (Sezione Terza) ha pronunciato la presente SENTENZA

Dettagli

per l'annullamento, previa sospensione dell'efficacia,

per l'annullamento, previa sospensione dell'efficacia, N. 01865/2009 REG.SEN. N. 01583/2009 REG.RIC. ( S e n t e n z a b r e v e 1 8 6 5 / 2 0 0 9 ) R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale per la

Dettagli

R E P U B B L I C A I T A L I A N A. Consiglio di Stato. Sezione Seconda. Adunanza di Sezione del 14 gennaio 2015

R E P U B B L I C A I T A L I A N A. Consiglio di Stato. Sezione Seconda. Adunanza di Sezione del 14 gennaio 2015 Consiglio di Stato, Sez. II, parere, 20.02.2015 n. 515 Materia: graduatoria concorso G.d.F. R E P U B B L I C A I T A L I A N A Consiglio di Stato Sezione Seconda Adunanza di Sezione del 14 gennaio 2015

Dettagli

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio, sezione interna. Presidente. Consigliere. Primo Ref. est SENTENZA

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio, sezione interna. Presidente. Consigliere. Primo Ref. est SENTENZA N. Reg. Sent. REPUBBLICA ITALIANA N. Reg. Ric. IN NOME DEL POPOLO ITALIANO ANNO Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio, sezione interna prima ter, composto dai Signori Magistrati: Luigi Tosti

Dettagli

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

Corte di Cassazione - copia non ufficiale Civile Sent. Sez. 5 Num. 11001 Anno 2016 Presidente: GRECO ANTONIO Relatore: LOCATELLI GIUSEPPE Data pubblicazione: 27/05/2016 SENTENZA sul ricorso 2018-2012 proposto da: PAST SRL IN LIQUIDAZIONE in persona

Dettagli

REPUBBLICA ITALIANA TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER LA PUGLIA LECCE SECONDA SEZIONE SENTENZA ZAMMIT VITTORIO ZAMMIT M.BEATRICE SOLERO VITTORIO

REPUBBLICA ITALIANA TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER LA PUGLIA LECCE SECONDA SEZIONE SENTENZA ZAMMIT VITTORIO ZAMMIT M.BEATRICE SOLERO VITTORIO REPUBBLICA ITALIANA TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER LA PUGLIA LECCE SECONDA SEZIONE Registro Decis.:899/06 Registro Generale 2187/2005 nelle persone dei Signori: ANTONIO CAVALLARI Presidente TOMMASO

Dettagli

TAR Lazio Sezione terza sentenza n del 26 maggio 2016

TAR Lazio Sezione terza sentenza n del 26 maggio 2016 Giurisprudenza TAR Lazio Sezione terza sentenza n. 6150 del 26 maggio 2016 Patente speciale di guida disabilità motoria vettura con cambio automatico veicolo adattato sussistenza In base a quanto disposto

Dettagli

Autore: sentenza In: Magistratura amministrativa REPUBBLICA ITALIANA TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER LA CAMPANIA NAPOLI QUINTA SEZIONE

Autore: sentenza In: Magistratura amministrativa REPUBBLICA ITALIANA TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER LA CAMPANIA NAPOLI QUINTA SEZIONE TAR Campania, Napoli, relativa alla necessaria sussistenza del requisito dell'attualità, in tema di diniego di porto d'armi, dell'affidabilità del soggetto interessato. Autore: sentenza In: Magistratura

Dettagli

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sardegna. (Sezione Seconda) ha pronunciato la presente

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sardegna. (Sezione Seconda) ha pronunciato la presente N. 00367/2014 REG.PROV.COLL. N. 00748/2013 REG.RIC. REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sardegna (Sezione Seconda) ha pronunciato la presente SENTENZA

Dettagli

RGM - GIURISPRUDENZA - CONSIGLIO DI STATO

RGM - GIURISPRUDENZA - CONSIGLIO DI STATO Consiglio di Stato, Sez. II - Parere n. 230 in data 08.06.20, Pres. Carboni, Est. Russo - Ricorso straordinario avverso il diniego di rilascio copia di denuncia, chiesto dal denunziante - Rapporti tra

Dettagli

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta) ha pronunciato DECISIONE

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta) ha pronunciato DECISIONE REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO n. 3456 /2006 Reg.dec. n. 7501/2005 Reg.Ric. Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta) ha pronunciato la seguente DECISIONE sul ricorso

Dettagli

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Friuli Venezia. Giulia.

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Friuli Venezia. Giulia. N. 00195/2016 REG.PROV.COLL. N. 00157/2016 REG.RIC. REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Friuli Venezia Giulia (Sezione Prima) ha pronunciato la

Dettagli

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale amministrativo regionale per il Lazio, Roma, sez. I ter SENTENZA

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale amministrativo regionale per il Lazio, Roma, sez. I ter SENTENZA REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale amministrativo regionale per il Lazio, Roma, sez. I ter composto dai signori magistrati: Luigi Tosti Presidente Franco Angelo Maria De Bernardi

Dettagli

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto. (Sezione Terza) ha pronunciato la presente

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto. (Sezione Terza) ha pronunciato la presente Pubblicato il 08/11/2016 N. 01245/2016 REG.PROV.COLL. N. 00769/2015 REG.RIC. REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto (Sezione Terza) ha pronunciato

Dettagli

CITTA DI CORLEONE Provincia di Palermo Ufficio Tecnico - V Settore - Servizio LL.PP.

CITTA DI CORLEONE Provincia di Palermo Ufficio Tecnico - V Settore - Servizio LL.PP. CITTA DI CORLEONE Provincia di Palermo Ufficio Tecnico - V Settore - Servizio LL.PP. TRASPARENZA VALUTAZIONE E MERITO Art. 35 del 33 del 14/03/13 PERIODO DI RIFERIMENTO ANNO 13 N PROCEDIMENTO UNITA ORGANIZZATIVA

Dettagli

NOTA A CONSIGLIO DI STATO - SEZIONE QUARTA SENTENZA 9 febbraio 2015 n. 657 A cura di FRANCESCO DEODATO

NOTA A CONSIGLIO DI STATO - SEZIONE QUARTA SENTENZA 9 febbraio 2015 n. 657 A cura di FRANCESCO DEODATO NOTA A CONSIGLIO DI STATO - SEZIONE QUARTA SENTENZA 9 febbraio 2015 n. 657 A cura di FRANCESCO DEODATO Il sindacato del giudice amministrativo in merito ai poteri istruttori del Ministro dell Economia

Dettagli

R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale per le Marche. (Sezione Prima) SENTENZA.

R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale per le Marche. (Sezione Prima) SENTENZA. TAR Marche, Sez. I, 25.7.2014, n. 732 Materia: Sanzione disciplinare R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale per le Marche (Sezione Prima)

Dettagli

REPUBBLICA ITALIANA N /2008 IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER LA CAMPANIA SEDE DI NAPOLI SECONDA SEZIONE

REPUBBLICA ITALIANA N /2008 IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER LA CAMPANIA SEDE DI NAPOLI SECONDA SEZIONE REPUBBLICA ITALIANA N. 4855 /2008 IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE Reg. Sent. N.2022/08 Reg.Ric. PER LA CAMPANIA SEDE DI NAPOLI SECONDA SEZIONE composto dai Magistrati:

Dettagli

ha pronunciato la presente SENTENZA

ha pronunciato la presente SENTENZA N. 01752/2016REG.PROV.COLL. N. 00667/2016 REG.RIC. REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Terza) ha pronunciato la presente SENTENZA ex artt.

Dettagli

BOLLETTINO UFFICIALE MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI PARTEIIII - PROVVEDIMENTI A FAVORE DEL PERSONALE PARTEIIII - VARIE DISPENSA 7-8-9

BOLLETTINO UFFICIALE MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI PARTEIIII - PROVVEDIMENTI A FAVORE DEL PERSONALE PARTEIIII - VARIE DISPENSA 7-8-9 MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI Luglio-Settembre 2016 DISPENSA 7-8-9 BOLLETTINO UFFICIALE I provvedimenti, i cui estremi sono pubblicati nel bollettino, sono consultabili dagli aventi diritto

Dettagli

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio. (Sezione Seconda Quater)

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio. (Sezione Seconda Quater) N. 00434/2016 REG.PROV.COLL. N. 00658/2015 REG.RIC. REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Seconda Quater) ha pronunciato la presente

Dettagli

per l'annullamento, previa sospensiva,

per l'annullamento, previa sospensiva, N. 00841/2012 REG.PROV.COLL. N. 00104/2012 REG.RIC. R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio sezione staccata di Latina (Sezione

Dettagli

N /2015REG.PROV.COLL. N /2014 REG.RIC. REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Consiglio di Stato

N /2015REG.PROV.COLL. N /2014 REG.RIC. REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Consiglio di Stato N. 00060/2015REG.PROV.COLL. N. 09704/2014 REG.RIC. REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Terza) ha pronunciato la presente SENTENZA sul

Dettagli

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Consiglio di Stato. in sede giurisdizionale (Sezione Terza) ha pronunciato la presente SENTENZA

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Consiglio di Stato. in sede giurisdizionale (Sezione Terza) ha pronunciato la presente SENTENZA Pubblicata il 11/10/2016 N. 04192/2016REG.PROV.COLL. N. 04870/2016 REG.RIC. REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Terza) ha pronunciato

Dettagli

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana. (Sezione Seconda) ha pronunciato la presente

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana. (Sezione Seconda) ha pronunciato la presente N. 01471/2015 REG.PROV.COLL. N. 02164/2014 REG.RIC. REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana (Sezione Seconda) ha pronunciato la presente SENTENZA

Dettagli

- Università degli studi di Cassino e del Lazio Meridionale ISSN:

- Università degli studi di Cassino e del Lazio Meridionale ISSN: «Il minore affidato con l'istituto della kafala ha diritto al permesso di soggiorno» (T.A.R. Piemonte, sent. del 3 marzo 2016, n. 281) Minore non accompagnato diffamazione aggravata art. 595 c.p.p. Il

Dettagli

contro nei confronti di per l'annullamento

contro nei confronti di per l'annullamento N. 01862/2016 REG.PROV.COLL. N. 00863/2016 REG.RIC. R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania sezione staccata di Salerno (Sezione

Dettagli

PROVINCIA DI MANTOVA

PROVINCIA DI MANTOVA PROVINCIA DI MANTOVA ATTO DIRIGENZIALE n PD / 1198 25/07/2016 Area Ambiente Sistemi Informativi e Innovazione Servizio Inquinamento Rifiuti, SIN - AIA ISTRUTTORE: GALEAZZI GIAMPAOLO OGGETTO: Ditta SOCIETA'

Dettagli

ha pronunciato la presente

ha pronunciato la presente Pubblicato il 19/09/2016 N. 09831/2016 REG.PROV.COLL. N. 08425/2016 REG.RIC. R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione

Dettagli

R E P U B B L I C A I T A L I A N A. Consiglio di Stato. Sezione Consultiva per gli Atti Normativi Adunanza di Sezione del 27 settembre 2012

R E P U B B L I C A I T A L I A N A. Consiglio di Stato. Sezione Consultiva per gli Atti Normativi Adunanza di Sezione del 27 settembre 2012 Numero 04180/2012 e data 04/10/2012 R E P U B B L I C A I T A L I A N A Consiglio di Stato Sezione Consultiva per gli Atti Normativi Adunanza di Sezione del 27 settembre 2012 NUMERO AFFARE 07658/2012 OGGETTO:

Dettagli

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

Corte di Cassazione - copia non ufficiale Civile Ord. Sez. 6 Num. 21152 Anno 2017 Presidente: ARMANO ULIANA Relatore: PELLECCHIA ANTONELLA Data pubblicazione: 12/09/2017 ORDINANZA sul ricorso 18589-2016 proposto da: MARRAS ANDREA GIOVANNI, elettivamente

Dettagli

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio. (Sezione Seconda) SENTENZA.

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio. (Sezione Seconda) SENTENZA. N. 11275/2015 REG.PROV.COLL. N. 09469/2015 REG.RIC. REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Seconda) ha pronunciato la presente SENTENZA

Dettagli

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia. (Sezione Prima) SENTENZA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia. (Sezione Prima) SENTENZA N. 00007/2011 REG.SEN. N. 00984/2007 REG.RIC. R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Prima) ha pronunciato la presente

Dettagli

Ordinanza TAR Lazio sezione terza, n. 7665_2016

Ordinanza TAR Lazio sezione terza, n. 7665_2016 Ordinanza TAR Lazio sezione terza, n. 7665_2016 Ricorso esaminato: annullamento graduatoria di ammissione al CdL Medicina e Chirurgia/Odontoiatria e protesi dentaria, AA 2016-17 Interpretazione L.17/2004

Dettagli

CORTE DI CASSAZIONE ORDINANZA N 330. Imposte e tasse repressione delle violazioni delle leggi finanziarie sanzioni - prescrizione

CORTE DI CASSAZIONE ORDINANZA N 330. Imposte e tasse repressione delle violazioni delle leggi finanziarie sanzioni - prescrizione CORTE DI CASSAZIONE ORDINANZA 09 01 2014 N 330 Imposte e tasse repressione delle violazioni delle leggi finanziarie sanzioni - prescrizione ha pronunciato la seguente: ORDINANZA REPUBBLICA ITALIANA IN

Dettagli

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE REGIONALE DI GIUSTIZIA AMMINISTRATIVA DEL TRENTINO-ALTO ADIGE - SEDE DI TRENTO SENTENZA

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE REGIONALE DI GIUSTIZIA AMMINISTRATIVA DEL TRENTINO-ALTO ADIGE - SEDE DI TRENTO SENTENZA N. 236/2008 Reg. Sent. N. 157/2007 Reg. Ric. REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE REGIONALE DI GIUSTIZIA AMMINISTRATIVA DEL TRENTINO-ALTO ADIGE - SEDE DI TRENTO ha pronunciato la

Dettagli

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia. (Sezione Quarta) ha pronunciato la presente

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia. (Sezione Quarta) ha pronunciato la presente N..PROV.COLL. N. 00345/ REG.RIC. REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Quarta) ha pronunciato la presente SENTENZA sul ricorso

Dettagli

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo regionale per il Lazio Sez.I Quater

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo regionale per il Lazio Sez.I Quater REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo regionale per il Lazio Sez.I Quater N. Reg Anno N. Reg Anno ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso n. 1818/07 proposto

Dettagli

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio. - Sezione Seconda Quater - SENTENZA

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio. - Sezione Seconda Quater - SENTENZA REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Sent. n. R.G. 9660/06 Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio composto dai signori magistrati: - Sezione Seconda Quater - Dott. Lucia Tosti Dott.

Dettagli

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia. Lecce - Sezione Terza SENTENZA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia. Lecce - Sezione Terza SENTENZA N. 01464/2009 REG.SEN. N. 01310/2008 REG.RIC. R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia ha pronunciato la presente Lecce - Sezione

Dettagli

Visto il ricorso con i relativi allegati; Visto l'atto di costituzione in giudizio del signor ; Visti tutti gli atti della causa;

Visto il ricorso con i relativi allegati; Visto l'atto di costituzione in giudizio del signor ; Visti tutti gli atti della causa; R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quarta) ha pronunciato la presente DECISIONE Sul ricorso numero di registro generale

Dettagli

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria. (Sezione Prima)

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria. (Sezione Prima) N. 00771/2011 REG.PROV.COLL. N. 01046/2007 REG.RIC. REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria (Sezione Prima) ha pronunciato la presente SENTENZA

Dettagli

Cassazione penale, sez. III, 09/11/2011, (ud. 09/11/2011, dep.15/12/2011), n

Cassazione penale, sez. III, 09/11/2011, (ud. 09/11/2011, dep.15/12/2011), n Cassazione penale, sez. III, 09/11/2011, (ud. 09/11/2011, dep.15/12/2011), n. 46636 Fatto SVOLGIMENTO DEL PROCESSO La Corte di Appello di Napoli, con sentenza emessa il 07/12/010, confermava la sentenza

Dettagli

Svolgimento del processo

Svolgimento del processo Cassazione Civile Sentenza n. 27560/14 Omissis Svolgimento del processo 1. - E' impugnata la decisione della Commissione centrale per gli esercenti le professioni sanitarie (CEEPS) n. 45 del 12 novembre

Dettagli

R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio. (Sezione Prima Bis) SENTENZA

R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio. (Sezione Prima Bis) SENTENZA TAR Lazio, Sez. I bis, 16.03.2015, n. 4226; Materia: Canone alloggio occupato sine titulo R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

Dettagli

contro per l'annullamento

contro per l'annullamento N. 02057/2013 REG.PROV.COLL. N. 00926/2012 REG.RIC. R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Seconda Quater) ha pronunciato

Dettagli

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Emilia Romagna. (Sezione Prima)

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Emilia Romagna. (Sezione Prima) N. 00384/2016 REG.PROV.COLL. N. 00074/2016 REG.RIC. REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Emilia Romagna (Sezione Prima) ha pronunciato la presente

Dettagli

R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Consiglio di Stato. in sede giurisdizionale (Sezione Quarta) SENTENZA.

R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Consiglio di Stato. in sede giurisdizionale (Sezione Quarta) SENTENZA. N. 04200/2014REG.PROV.COLL. N. 03503/2014 REG.RIC. R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quarta) ha pronunciato la presente

Dettagli

COMUNE DI PARMA SETTORE SVILUPPO ORGANIZZATIVO DISCIPLINA DELLA MOBILITA INTERNA

COMUNE DI PARMA SETTORE SVILUPPO ORGANIZZATIVO DISCIPLINA DELLA MOBILITA INTERNA COMUNE DI PARMA SETTORE SVILUPPO ORGANIZZATIVO DISCIPLINA DELLA MOBILITA INTERNA Approvata con delibera di Giunta Comunale n. 354 del 29.10.2014 1 INDICE Art. 1 Principi Generali Art. 2 Tipologie di mobilità

Dettagli

contro nei confronti di per l'annullamento

contro nei confronti di per l'annullamento N. 07108/2009 REG.SEN. N. 12125/2008 REG.RIC. R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza Quater) ha pronunciato la

Dettagli

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO T.A.R. Puglia, Bari, sez. III, 8 marzo 2012, n. 520 Procedimento amministrativo Procedimenti di sanatoria o di condono edilizio Preavviso di rigetto Ex art. 10-bis l. n. 241/1990 Applicabilità Va affermata

Dettagli

contro nei confronti di ha pronunciato la presente SENTENZA

contro nei confronti di ha pronunciato la presente SENTENZA N. 01421/2012 REG.PROV.COLL. N. 01591/2007 REG.RIC. REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana (Sezione Seconda) ha pronunciato la presente SENTENZA

Dettagli

PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

PUBBLICA AMMINISTRAZIONE PUBBLICA AMMINISTRAZIONE Strutture, persone, risorse e attività preposte stabilmente dalla legge alla gestione e alla cura degli interessi generali Evoluzione storica: Stato assoluto Ordinamenti di civil

Dettagli

Sentenze interessanti N.27/2012 IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia. (Sezione Quarta) SENTENZA.

Sentenze interessanti N.27/2012 IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia. (Sezione Quarta) SENTENZA. N. 02623/2012 REG.PROV.COLL. N. 00111/2012 REG.RIC. R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Quarta) ha pronunciato

Dettagli

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia. sezione staccata di Brescia (Sezione Seconda)

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia. sezione staccata di Brescia (Sezione Seconda) N. 00065/2016 REG.PROV.COLL. N. 02479/2015 REG.RIC. REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia sezione staccata di Brescia (Sezione Seconda)

Dettagli

ORDINE DEI MEDICI CHIRURGHI E DEGLI ODONTOIATRI DELLA PROVINCIA DI PADOVA

ORDINE DEI MEDICI CHIRURGHI E DEGLI ODONTOIATRI DELLA PROVINCIA DI PADOVA ORDINE DEI MEDICI CHIRURGHI E DEGLI ODONTOIATRI DELLA PROVINCIA DI PADOVA REGOLAMENTO DI ATTUAZIONE DEGLI ARTT. 2 E 4 DELLA LEGGE 7 AGOSTO 1990 n. 241 COME MODIFICATA E INTEGRATA DALLA LEGGE 11 FEBBRAIO

Dettagli

ha pronunciato la presente

ha pronunciato la presente N. 01417/2010 06108/2006 REG.SEN. REG.RIC. R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio ha pronunciato la presente (Sezione Seconda

Dettagli

R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio. (Sezione Terza) SENTENZA

R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio. (Sezione Terza) SENTENZA N. 08565/2011 REG.PROV.COLL. N. 12202/2010 REG.RIC. R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza) ha pronunciato la

Dettagli

ha pronunciato la presente ex art. 60 cod. proc. amm.;

ha pronunciato la presente ex art. 60 cod. proc. amm.; Pubblicato il 27/09/2016 N. 01397/2016 REG.PROV.COLL. N. 00815/2016 REG.RIC. R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana ha pronunciato

Dettagli