Polizza Rischio Professionale dei Medici iscritti alla SMI - UNP

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1 Convenzione SMI - UNP - UNIPOL ASSICURAZIONI SPA Polizza Rischio Professionale dei Medici iscritti alla SMI - UNP Il presente Fascicolo Informativo contenente a) Nota Informativa, comprensiva del glossario; b) Condizioni di assicurazione; c) Informativa privacy, deve essere consegnato al Contraente prima della sottoscrizione del contratto. Prima della sottoscrizione leggere attentamente la Nota Informativa.

2 Fascicolo Informativo - Contratto di assicurazione contro i danni dei Medici iscritti allo SMI - UNP Nota informativa A. INFORMAZIONI SULL IMPRESA DI ASSICURAZIONE 1. Informazioni generali 2. Informazioni sulla situazione patrimoniale dell Impresa B. INFORMAZIONI SUL CONTRATTO 1. Soggetti assicurabili 2. Adesione alla Convenzione 3. Informazioni relative ai contratti stipulati a distanza 4. Coperture assicurative - Limitazioni ed esclusioni 5. Dichiarazioni dell Assicurato in ordine alle circostanze del rischio 6. Aggravamento e diminuzione del rischio 7. Premi 8. Rivalse 9. Diritto di recesso 10. Prescrizione e decadenza dei diritti derivanti dal contratto 11. Legislazione applicabile 12. Regime fiscale C. INFORMAZIONI SULLE PROCEDURE LIQUIDATIVE E SUI RECLAMI 13. Sinistri - Liquidazione dell indennizzo 14. Reclami 15. Mediazione per la conciliazione delle controversie Glossario Condizioni di assicurazione Condizioni generali di assicurazione Cosa fare in caso di sinistro Settore Responsabilità civile Settore Tutela Legale Informativa privacy

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4 Fascicolo Informativo - Contratto di assicurazione contro i danni dei Medici iscritti allo SMI - UNP NOTA INFORMATIVA 1 di 8

5 NOTA INFORMATIVA Fascicolo Informativo - Contratto di assicurazione contro i danni dei Medici iscritti allo SMI - UNP Nota informativa relativa al contratto di assicurazione contro i danni Polizza Rischio Professionale dei Medici iscritti allo SMI- UNP (Regolamento Isvap n. 35 del 26 maggio 2010). Gentile Cliente, siamo lieti di fornirle alcune informazioni relative a UNIPOL ASSICURAZIONI SPA ed al contratto che Lei sta per concludere. Per maggiore chiarezza, precisiamo che: - la presente Nota Informativa è redatta secondo lo schema predisposto dall IVASS, ma il suo contenuto non è soggetto alla preventiva approvazione dell IVASS; - il contraente deve prendere visione delle condizioni di assicurazione prima della sottoscrizione della polizza. Le clausole che prevedono oneri e obblighi a carico del contrante e dell assicurato, nullità, decadenze, esclusioni, sospensioni e limitazioni della garanzia, rivalse, nonché le informazioni qualificate come Avvertenze sono stampate su fondo colorato, in questo modo evidenziate e sono da leggere con particolare attenzione. Per consultare gli aggiornamenti delle Informazioni sull Impresa di assicurazione contenute nella presente Nota Informativa si rinvia al sito internet: alla Sezione Chi siamo/unipol Assicurazioni/Aggiornamento Fascicoli informativi.unipol Assicurazioni S.p.A comunicherà per iscritto al Contraente le altre modifiche del Fascicolo informativo e quelle derivanti da future innovazioni normative. Per ogni chiarimento, il Suo intermediario assicurativo di fiducia è a disposizione per darle tutte le risposte necessarie. La Nota informativa si articola in tre sezioni: A. INFORMAZIONI SULL IMPRESA DI ASSICURA- ZIONE B. INFORMAZIONI SUL CONTRATTO C. INFORMAZIONI SULLE PROCEDURE LIQUIDA- TIVE E SUI RECLAMI A. INFORMAZIONI SULL IMPRESA DI AS- SICURAZIONE 1. Informazioni generali a) UNIPOL ASSICURAZIONI SPA ( la Società ), società uni personale soggetta all attività di direzione e di coordinamento di Unipol Gruppo Finanziario S.p.A. facente parte del Gruppo Assicurativo Unipol, iscritto all Albo dei gruppi assicurativi al n b) Sede legale e Direzione: Via Stalingrado 45, Bologna (Italia) c) Recapito telefonico: telefax sito internet: - indirizzo di posta elettronica: infodanni@unipolassicurazioni.it; d) La Società è autorizzata all esercizio delle Assicurazioni con provvedimento Isvap n del 3/8/2007, pubblicato sulla G.U. n. 195 del 23/8/2007. Numero di iscrizione all Albo delle imprese assicurative: Informazioni sulla situazione patrimoniale dell Impresa Le informazioni che seguono sono inerenti all ultimo bilancio approvato relativo all esercizio 2011.Patrimonio netto: ,00 Capitale sociale: ,00 Totale delle riserve patrimoniali: ,00 Indice di solvibilità riferito alla gestione danni: 1,19; tale indice rappresenta il rapporto tra l ammontare del margine di solvibilità disponibile e l ammontare del margine di solvibilità richiesto dalla normativa vigente. B. INFORMAZIONI SUL CONTRATTO Si precisa che il contratto è stipulato con durata annuale senza tacito rinnovo e si risolve automaticamente alla sua naturale scadenza senza obbligo di alcuna comunicazione tra le parti. Si rinvia all articolo 3 Adesione alla proposta di assicurazione pagamento del premio e decorrenza della garanzia delle Condizioni generali di assicurazione 1. Soggetti AssicurabiliIl Il contratto di assicurazione, concluso alle condizioni previste nella Convenzione stipulata tra SMI - UNP, il broker In Più Broker Srl e l Agenzia Unipol Assicurazioni di Codogno è riservato alle seguenti categorie professionali mediche: medici di assistenza primaria, medici fiduciari SASN, medici penitenziari, medici fiscali INPS; Medici di continuità assistenziale; Medici di emergenza sanitaria territoriale; Medici di medicina dei servizi per i quali l assicurazione si intende prestata a secondo rischio come disposto dalle Condizioni di Assicurazioni considerato l obbligo delle ASL di assicurare tali medici, discendente dall art. 89 del vigente ACN dei MMG, convenzionati con il SSN; Medici Pediatri. Per ulteriori informazioni di dettaglio si rimanda al paragrafo Assicurati delle Condizioni di assicurazione. 2. ADESIONE ALLA CONVENZIONE Il medico, per aderire alla Convenzione, deve compilare in ogni sua parte il Modulo di proposta di adesione predisposto dal Broker. Il Modulo di proposta di adesione è disponibile sui seguenti siti internet: SMI: UNP: In Più Broker e, una volta compilato, deve essere inviato al Broker. L assicurazione avrà effetto: - a partire dalle ore 24 del giorno del pagamento o di disposizione di bonifico al Broker dell esatto importo 2 di 8 NOTA INFORMATIVA

6 di premio da versare tramite bonifico bancario, se l Assicurato ha dichiarato di non aver subito sinistri nel quinquennio precedente; - a seguito di eventuale accettazione della Proposta di adesione da parte della Società, se l Assicurato ha dichiarato nel Modulo di proposta di adesione l esistenza di sinistri liquidati o in corso negli ultimi cinque anni. La copertura assicurativa cessa immediatamente in caso di cancellazione del professionista dal sindacato SMI - UNP, così come definiti nella sezione Assicurati, con effetto dalla data stessa di cancellazione. 3. Informazioni relative ai contratti stipulati a distanza Il contratto può essere concluso a distanza, mediante una o più tecniche di comunicazione a distanza fino alla conclusione del contratto, compresa la conclusione del contratto stesso. Per tecnica di omunicazione a distanza deve intendersi qualunque mezzo che, senza la presenza fisica e simultanea dell impresa e del contraente, possa impiegarsi per la conclusione del contratto. Il contratto è assoggettato anche alle norme di cui agli artt. 67 quater, 67 quinquies, 67 sexsies, 67 septies, 67 octies del decreto legislativo 6 settembre 2005 n. 206 (Codice del Consumo). Il Contraente, prima della conclusione del contratto di assicurazione, può scegliere di ricevere ed inviare la documentazione 1) precontrattuale, 2) il contratto stesso per l apposizione della relativa sottoscrizione, 3) le comunicazioni in corso di contratto previste dalla normativa vigente, a sua scelta su supporto cartaceo o su altro supporto durevole. Per supporto durevole deve intendersi qualunque strumento che permetta al contraente di memorizzare le informazioni a lui personalmente dirette in modo che possano essere agevolmente recuperate durante un periodo di tempo adeguato e che consenta la riproduzione immutata della informazioni stesse. La scelta relativa al supporto da utilizzare deve essere esplicita e può essere effettuata congiuntamente o disgiuntamente per ciascuna delle categorie di documenti. In ogni caso il Contraente potrà richiedere, senza che ciò comporti alcun onere a suo carico, la ricezione della documentazione su supporto cartaceo e potrà modificare la tecnica di comunicazione a distanza in ogni momento. La documentazione precontrattuale e il contratto sono redatti in lingua italiana e tutte le comunicazioni in corso di contratto avverranno in tale lingua. Il contratto di assicurazione verrà trasmesso su supporto cartaceo, tramite posta, salvo diversa scelta del Contraente, e dovrà essere debitamente sottoscritto e inviato alla società di brokeraggio IN Più Broker srl che gestisce la convenzione al numero di fax o all indirizzo convenzionesmi@inpiubroker.it, convenzioneunp@inpiubroker.it via posta a In Più Broker Srl - Convenzione SMI - UNP - Via de Baullari ROMA 4. Coperture assicurative - Limitazioni ed esclusioni Avvertenza: L Assicurazione ha durata annuale e si risolve automaticamente alla sua naturale scadenza senza obbligo di alcuna comunicazione tra le parti. Si rinvia all articolo 3 Adesione alla proposta di assicurazione: pagamento del premio, effetto e decorrenza della garanzia delle Condizioni generali di assicurazione. Le coperture offerte dal contratto, con le modalità ed esclusioni specificate nei singoli Settori, scelti dal Contraente/Assicurato, sono le seguenti: RESPONSABILITÀ CIVILE 1) VERSO TERZI (RCT) e PROFESSIONALE: la Società, nel limite del massimale indicato in polizza, si obbliga a tenere indenne l Assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare (capitale, interessi e spese), quale civilmente responsabile ai sensi di legge, a titolo di risarcimento, per danni corporali e danni materiali involontariamente cagionati a terzi, con colpa sia lieve che grave, in relazione all esercizio dell attività professionale descritta in polizza. La garanzia è operante a condizione che l Assicurato svolga l attività nel rispetto delle leggi e dei regolamenti che la disciplinano e, in particolare nel rispetto di quanto previsto dall Accordo Collettivo Nazionale di categoria vigente al momento in cui accade il sinistro. Si rinvia agli Articoli 1.1 e seguenti Settore Responsabilità civile delle Condizioni di assicurazione per gli aspetti di dettaglio. 2) VERSO DIPENDENTI (RCO/I): la Società, nel limite del massimale indicato in polizza, si obbliga a tenere indenne l Assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare (capitale, interessi e spese) quale civilmente responsabile per gli infortuni (escluse le malattie professionali) sofferti dai prestatori di lavoro da lui dipendenti, addetti all attività per la quale è prestata l assicurazione alle condizioni previste agli articoli 1.1 e seguenti del Settore Responsabilità civile verso dipendenti (R.C.O - R.C.I.) delle Condizioni di assicurazione, ai quali si invia per gli aspetti di dettaglio. Avvertenza: le coperture assicurative sono soggette a limitazioni, esclusioni e sospensioni della garanzia che possono dar luogo alla riduzione o al mancato pagamento dell indennizzo. Per le esclusioni generali si rinvia per gli aspetti di dettaglio ai seguenti articoli delle condizioni di assicurazione: 1.2 Rischi esclusi 1.3 Validità territoriale Per facilitarne la comprensione da parte del Contraente, di seguito si illustra il meccanismo difunzionamento di franchigie, scoperti e massimali mediante esemplificazioni numeriche. Meccanismo di funzionamento della franchigia: 1 esempio Somma assicurata euro ,00 Danno euro 1.500,00 NOTA INFORMATIVA 3 di 8

7 Franchigia euro 250,00 Risarcimento euro 1.500,00-250,00 = euro 1.250,00 2 esempio Somma assicurata euro ,00 Danno euro 200,00 Franchigia euro 250,00 Nessun risarcimento è dovuto, perché il danno è inferiore alla franchigia 3 esempio Massimale ,00 Danno 1.500,00 Franchigia 250,00 Indennizzo: 1.500,00-250,00 = 1.250,00 4 esempio Massimale ,00 Danno 200,00 Franchigia 250,00 Nessun indennizzo è dovuto, perché il danno è inferiore alla franchigia. Meccanismo di funzionamento dello scoperto: 1 esempio Somma assicurata euro ,00 Danno indennizzabile euro ,00 Scoperto 10% con il minimo di euro 500,00 Indennizzo euro ,00-10% = euro 9.000,00 2 esempio Somma assicurata euro ,00 Danno indennizzabile euro 3.000,00 Scoperto 10% con il minimo di euro 500,00 Indennizzo euro 3.000,00-500,00 = euro 2.500,00 (perché lo scoperto del 10% del danno è inferiore al minimo non indennizzabile). 3 esempio Massimale ,00 Danno risarcibile ,00 Scoperto 10% con il minimo di 500,00 Risarcimento: ,00-10% del danno = 9.000,00 4 esempio Massimale ,00 Danno risarcibile 3.000,00 Scoperto 10% con il minimo di 500,00 Risarcimento: 3.000,00-500,00 = 2.500,00 (perché lo scoperto del 10% del danno è inferiore al minimo non risarcibile). Meccanismo di funzionamento del massimale: Massimale ,00 Danno risarcibile ,00 Risarcimento: ,00 5. Dichiarazioni dell Assicurato in ordine alle circostanze del rischio Avvertenza: le eventuali dichiarazioni false o reticenti del Contraente o dell Assicurato sulle circostanze del rischio rese in sede di conclusione del contratto potrebbero comportare effetti sulla prestazione. Si rinvia all articolo 2 Dichiarazioni relative alle circostanza del rischio delle Condizioni generali comuni delle Condizioni di assicurazione per gli aspetti di dettaglio. 6. Aggravamento e diminuzione del rischio Il Contraente o l Assicurato devono dare comunicazione scritta alla Società dei mutamenti che diminuiscono o aggravano il rischio. Si rinvia agli articoli 5 Aggravamento del rischio e 6 Diminuzione del rischio delle Condizioni generali di assicurazione per gli aspetti di dettaglio. Di seguito si illustrano in forma esemplificativa due ipotesi di circostanze rilevanti che determinano la modificazione del rischio. 1 esempio per la garanzia rc incendio (aggravamento del rischio) Al momento della stipulazione del contratto Settore Incendio il Contraente ha dichiarato che le strutture portanti verticali del fabbricato assicurato sono in materiali incombustibili. Se invece tali strutture fossero in tutto o in parte anche combustibili e il Contraente non comunica alla Società questo aggravamento di rischio, in caso di sinistro la Società procederà come previsto dall art. 4 delle condizioni generali comuni. 2 esempio (diminuzione del rischio) Al momento della stipulazione del contratto Settore RC il Contraente effettuava attività di vaccinazioni, ed aveva integrato la garanzia con la prevista condizione particolare, se successivamente non effettua più anche tale attività e comunica alla Società questa riduzione di rischio la stessa procederà, a decorrere dalla scadenza del premio o della rata di premio successiva alla comunicazione, ad una riduzione del premio. 7. Premi Il premio ottenuto compilando il Modulo di adesione e riportato sullo stesso, deve essere pagato in via anticipata per l intera annualità assicurativa con le modalità previste in detto modulo. 8. Rivalse Il contratto assicurativo non prevede ipotesi di rivalsa nei confronti degli assicurati da parte della Società. 9. Diritto di recesso Avvertenza: Diritto di recesso per i contratti conclusi a distanza. L Assicurato può recedere dal contratto entro 14 giorni dal momento in cui il premio è stato pagato, dandone comunicazione, a mezzo lettera raccomandata contenente gli elementi identificativi del contratto a: In Più Broker Srl - Convenzione SMI - UNP - Via de Baullari ROMA. In alternativa è possibile comunicare il recesso en- 4 di 8 NOTA INFORMATIVA

8 tro il predetto termine, a mezzo fax da inviare al n , il quale acquisterà validità solo se confermato tramite lettera raccomandata spedita entro i due giorni lavorativi successivi. Il recesso ha l effetto di liberare entrambe le parti da qualsiasi obbligazione derivante dal contratto a decorrere dalle ore 24,00 del giorno di spedizione della comunicazione di recesso quale risulta: dal timbro postale di invio della lettera raccomandata; dalla data di trasmissione del fax se confermato tramite lettera raccomandata entro i due giorni lavorativi successivi. Alla comunicazione dovrà essere allegato l originale di polizza, qualora già in possesso del Contraente.La Società rimborserà al Contraente il premio pagato, al netto delle imposte, entro 15 giorni dal ricevimento della raccomandata. 10. Prescrizione e decadenza dei diritti derivanti dal contratto I diritti derivanti dal contratto assicurativo si prescrivono in due anni dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui il diritto si fonda (articolo 2952, comma 2, del Codice civile). Per le assicurazioni di responsabilità civile, il termine decorre dal giorno in cui il danneggiato ha richiesto il risarcimento del danno all assicurato o ha promosso contro di questo l azione (Articolo 2952, comma 3, del Codice civile). 11. Legislazione applicabile Al contratto sarà applicata la legge italiana. 12. Regime fiscale Gli oneri fiscali e parafiscali relativi all assicurazione sono a carico del Contraente secondo le seguenti aliquote attualmente in vigore: Responsabilità civile: 21,25% (oltre 1% quale addizionale antiracket). C. INFORMAZIONI SULLE PROCEDURE LIQUIDATIVE E SUI RECLAMI 13. Sinistri - Liquidazione dell indennizzo Avvertenza: in caso di sinistro il Contraente o l Assicurato devono comunicare entro tre giorni per iscritto all Agente/Intermediario assicurativo al quale è assegnata la polizza o alla Direzione della Società la data, ora, luogo dell evento, le modalità di accadimento e la causa presumibile che lo ha determinato, le sue conseguenze e l importo approssimativo del danno, allegando alla denuncia tutti gli elementi utili per la rapida definizione delle responsabilità e per la quantificazione dei danni. I contenuti della denuncia devono essere anticipati con una comunicazione telegrafica, in caso disinistro grave. Si rinvia al Settore Sinistri per gli aspetti di dettaglio delle procedure di accertamento e liquidazione del danno. L Assicurato deve fornire - una copia dell eventuale atto da impugnare; una precisa descrizione del fatto che ha originato il sinistro, indicando circostanze di tempo e di luogo, i soggetti interessati, le generalità di eventuali testimoni e/o cointeressati; il nominativo dei legali o dei periti a cui ha assegnato la causa. Se l Assicurato intende dar corso ad un azione per tutelare i propri diritti in sede giudiziale o stragiudiziale, prima di inviare il relativo atto o affrontare qualunque spesa, deve ottenere il preventivo benestare della Società, fermo restando a suo carico l onere di interruzione dei termini di prescrizione. Avvertenza: per i sinistri relativi alla garanzia di Tutela legale, il Contraente e/o l Assicurato deve fare denuncia di sinistro all Agenzia alla quale è assegnata la polizza o alla Società, al Broker o ad ARAG qualsiasi sinistro nel momento in cui si è verificato e/o ne abbia avuto conoscenza. L Agenzia provvederà ad inoltrare tempestivamente la documentazione eventualmente ricevuta ad ARAG SE. In ogni caso il Contraente e/o l Assicurato deve far pervenire alla Società o ad ARAG ogni atto a lui notificato, entro tre giorni dalla data di notifica stessa. Si rinvia all art. 2.1 Denuncia del sinistro della Sezione Cosa fare in caso di sinistro delle Condizioni di Assicurazione per gli aspetti di dettaglio. Avvertenza: la gestione dei sinistri relativi alla garanzia Tutela Legale è affidata dalla Società ad ARAG SE Rappresentanza Generale e Direzione per l Italia, con sede e Direzione Generale in Viale del Commercio, Verona VR Italia, alla quale l Assicurato può rivolgersi direttamente. Principali riferimenti: telefono centralino fax per invio nuove denuncie di sinistro , mail per invio nuove denunce di sinistro: denunce@arag.it, fax per invio successiva documentazione relativa alla gestione del sinistro Reclami Eventuali reclami riguardanti il rapporto contrattuale o la gestione dei sinistri devono essere inoltrati per iscritto alla Società, indirizzandoli a UNIPOL ASSICU- RAZIONI SPA. - Reclami Assistenza Clienti - Via della Unione Europea, 3/B San Donato Milanese (MI) - Tel.: (da lunedì a giovedì dalle ore 9.00 alle ore 12,30; venerdì dalle 9.00 alle 12.00) - Fax: reclami@unipolassicurazioni.it. Qualora l esponente non si ritenga soddisfatto dell esito del reclamo o in caso di assenza di riscontro nel termine massimo di 45 giorni potrà rivolgersi all IVASS, Servizio Tutela degli Utenti, via del Quirinale 21, Roma, telefono I reclami indirizzati all IVASS devono contenere: a) nome, cognome e domicilio del reclamante, con eventuale recapito telefonico; b) individuazione del soggetto o dei soggetti di cui si lamenta l operato; c) breve descrizione del motivo di lamentela; d) copia del reclamo presentato alla Società e dell eventuale riscontro fornito dalla stessa; e) ogni documento utile per descrivere più compiuta- NOTA INFORMATIVA 5 di 8

9 mente le relative circostanze. Le informazioni utili per la presentazione dei reclami sono riportate sul sito internet della Società In relazione alle controversie inerenti la quantificazione delle prestazioni si ricorda che permane la competenza esclusiva dell Autorità Giudiziaria, oltre alla facoltà di ricorrere a sistemi conciliativi ove esistenti. Per la risoluzione delle liti transfrontaliere, controversie tra un contraente consumatore di uno Stato membro e un impresa con sede legale in un altro Stato membro, il reclamante avente domicilio in Italia può presentare reclamo: - all IVASS, che lo inoltra al sistema/organo estero di settore competente per la risoluzione delle controversie in via stragiudiziale, dandone notizia al reclamante e comunicandogli poi la risposta; - direttamente al sistema/organo estero competente dello Stato membro o aderente allo SEE (Spazio Economico Europeo) sede dell impresa assicuratrice stipulante (sistema individuabile tramite il sito richiedendo l attivazione della procedura FIN-NET, rete di cooperazione fra organismi nazionali. Nel caso in cui il Cliente e la Società concordino di assoggettare il contratto alla legislazione di un altro Stato, l Organo incaricato di esaminare i reclami del Cliente sarà quello previsto dalla legislazione prescelta e l IVASS si impegnerà a facilitare le comunicazioni tra l Autorità competente prevista dalla legislazione prescelta ed il Cliente stesso. 15. Mediazione per la conciliazione delle controversie Il Decreto legislativo n. 28 del 4 marzo 2010 in materia di mediazione finalizzata alla conciliazione delle controversie civili e commerciali ha previsto la possibilità, per la risoluzione di controversie civili anche in materia di contratti assicurativi e per quelle in materia di risarcimento del danno derivante dalla circolazione di veicoli e natanti, di rivolgersi ad un Organismo di mediazione imparziale iscritto nell apposito registro presso il Ministero della Giustizia. Nel caso in cui il contraente o l assicurato intendano avvalersi di tale possibilità, potranno far pervenire la richiesta di mediazione, depositata presso uno di tali organismi, alla sede legale di Unipol Assicurazioni S.p.A., Ufficio Riscontro, via Stalingrado 45, 40128, Bologna, anche a mezzo posta elettronica all indirizzo mediazionecivile@unipolassicurazioni.it ovvero a mezzo fax al n GLOSSARIO Sottoscrittore convenzione: La Federazione SMI (Sindacato Medici Italiani) - UNP (Unione Nazionale Pediatri) che, per mezzo del suo legale rappresentante, stipula la convenzione. Nessun vincolo contrattuale ricade o potrà ricadere su SMI - UNP, ma solo ed esclusivamente in capo ai singoli medici aderenti alla Convenzione stessa, attraverso il relativo modulo di proposta di adesione. Anno: periodo di tempo pari a 365 giorni o a 366 giorni in caso di anno bisestile. Assicurato: Il medico iscritto alla Federazione SMI (Sindacato Medici Italiani) - UNP (Unione Nazionale Pediatri) limitatamente alle seguenti categorie professionali mediche: - medici di assistenza primaria, medici fiduciari SASN, medici penitenziari, medici fiscali INPS; - Medici di continuità assistenziale; - Medici di emergenza sanitaria territoriale; - Medici di medicina dei servizi per i quali l assicurazione si intende prestata a secondo rischio come disposto dalle Condizioni di Assicurazioni considerato l obbligo delle ASL di assicurare tali medici, discendente dall art. 89 del vigente ACN dei MMG, convenzionati con il SSN; - Medici Pediatri; per quanto riguarda la copertura dei medici di medicina dei servizi si specifica che in caso di doppio Fascicolo Informativo - Contratto di assicurazione contro i danni dei Medici iscritti allo SMI - UNP incarico la copertura si intende prestata solo nel caso in cui il medico di medicina generale sia contemporaneamente titolare di incarico di medicina dei servizi e incarico in assistenza primaria. Esclusa ogni altra fattispecie. Assicurazione: contratto di assicurazione. Attività assicurata: attività svolta dall Assicurato e dichiarata in polizza, compreso lo svolgimento di attività complementari, sussidiarie ed accessorie ad essa pertinenti nonché l erogazione di servizi purché strettamente attinenti all attività medesima. Atti invasivi diagnostici e terapeutici: Atti medici praticati senza accesso a sala operatoria e senza ricorso ad anestesia totale o spinale mediante l utilizzo di sorgenti di energia meccanica, termica o luminosa nonché gli accertamenti diagnostici invasivi che comportano il prelievo cruento di tessuti per indagini istologiche e quelli che comportano una cruentazione di tessuti per introduzione di idoneo strumentario all interno dell organismo. Broker: In Più Broker Srl - Convenzione SMI - UNP - Via de Baullari ROMA. Contraente: il Medico iscritto alla Federazione SMI (Sindacato Medici Italiani) - UNP (Unione Nazionale 6 di 8 NOTA INFORMATIVA

10 Pediatri) che stipula la polizza. Convenzione: accordo tra SMI - UNP e UNIPOL AS- SICURAZIONI SPA di cui il presente fascicolo informativo è parte integrante. Cose: sia gli oggetti materiali sia gli animali. Danni corporali: la morte o le lesioni personali. Danni materiali: la distruzione o il danneggiamento di cose. Fascicolo Informativo: l insieme della documentazione informativa composto da: Nota Informativa comprensiva del Glossario, Condizioni di assicurazione, Informativa Privacy. Franchigia: parte del danno indennizzabile che resta a carico dell Assicurato. Indennizzo: la somma dovuta dalla Società in caso di sinistro. Interventi chirurgici: atti medici praticati in sala operatoria con anestesia totale o parziale. Introiti: il volume di affari relativo all attività oggetto di assicurazione dichiarato ai fini IVA, al netto dell IVA e delle cessioni di beni ammortizzabili. IVASS: Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni denominazione assunta da ISVAP dal 1 Gennaio Mediazione obbligatoria D. Lgs. n. 28 del 4 marzo 2010: la mediazione, rispetto ad alcune materie, si pone come condizione di procedibilità per l avvio del processo. Si tratta dei casi in cui il rapporto tra le parti è destinato, per le più diverse ragioni, a prolungarsi nel tempo, anche oltre la definizione della singola controversia. Ovvero dei casi di rapporti particolarmente conflittuali, rispetto ai quali, anche per la natura della lite, è quindi particolarmente più fertile il terreno della composizione stragiudiziale. La mediazione diviene condizione di procedibilità per le seguenti materie: - condominio; - diritti reali; - divisione; - successioni ereditarie; - patti di famiglia; - locazione; - comodato; - affitto di azienda; - risarcimento del danno derivante dalla circolazione di veicoli e natanti; - risarcimento del danno derivante da responsabilità medica; - risarcimento del danno derivante da diffamazione con il mezzo della stampa o altro mezzo di pubblicità; - contratti assicurativi, bancari e finanziari. Medico: colui che esercita la professione medica, presupposti per tale attività è la laurea in medicina/ chirurgia e l abilitazione alla professione medica. Multa: pena pecuniaria prevista per i delitti. Mezzi di prova: qualsiasi elemento che dimostra la verità di un affermazione o di un fatto (ad es. testimonianza, documento ecc.). Notifica: attraverso la notifica si porta a conoscenza di un soggetto un determinato documento o atto processuale Notizia di reato: per poter dare inizio alle indagini preliminari - fase del procedimento penale antecedente rispetto all eventuale processo - il Pubblico Ministero o la Polizia Giudiziaria devono acquisire una notizia di reato, che consiste nell informazione che un reato sarebbe stato commesso da una o più persone non identificate (notizia generica) o identificate (notizia specifica). Il P.M. deve iscrivere immediatamente ogni notizia di reato, nel Registro delle notizie di reato ed è da questo momento che iniziano a decorrere i termini ordinari per lo svolgimento delle indagini. Oblazione: pagamento delle somme dovute all erario. Può estinguere un reato, per il quale è stata stabilita la sola pena dell ammenda. Organismo di mediazione: le procedure di mediazione possono essere gestite solo dagli organismi pubblici e privati iscritti a un apposito Registro presso il Ministero della giustizia. I requisiti e le modalità di iscrizione sono disciplinati in uno specifico decreto ministeriale. Perdite patrimoniali: pregiudizio economico non conseguente a danni corporali o danni materiali. Piccoli interventi chirurgici domiciliari e/o ambulatoriali: interventi chirurgici eseguiti a domicilio e/o in ambulatorio, senza accesso a sala operatoria e senzaricorso ad anestesia totale. Polizza: il contratto di assicurazione. Premio: la somma dovuta dal Contraente alla Società. Recesso: scioglimento unilaterale del vincolo contrattuale. Reato: violazione di norme penali. I reati si distinguono in delitti o contravvenzioni e comportano pene diverse, detentive e/o pecuniarie. Recupero di somme: il diritto dell assicuratore di richiedere le somme anticipate per la risoluzione della lite. Spettano invece all Assicurato il risarcimento e le somme a titolo di capitali ed interessi. NOTA INFORMATIVA 7 di 8

11 Remissione di querela: la querela può essere ritirata per remissione. La richiesta di remissione è causa estintiva del reato. Responsabilità contrattuale: attiene alla violazione di diritti relativi, in quanto fanno capo solo a coloro che hanno stipulato un contratto. Responsabilità extracontrattuale: riguarda la violazione di diritti assoluti, cioè di quelli validi erga omnes e come tali tutelati dall ordinamento giuridico. Rischio: la probabilità del verificarsi del sinistro. Sanzione amministrativa: la conseguenza giuridica di un illecito amministrato al quale il nostro ordinamento ricollega, in via principale, il pagamento di una somma di denaro o altri provvedimenti che incidono sullo status del soggetto o sul suo patrimonio. Scoperto: percentuale del danno indennizzabile che rimane a carico dell Assicurato. Sinistro: il fatto dannoso previsto in polizza. Società: UNIPOL ASSICURAZIONI SPA. Sostituto: medico abilitato dalla normativa del SSN e da quella contrattuale a svolgere attività disostituzione del pediatra di famiglia o del medico di medicina generale convenzionato ai sensi e per gli effetti di cui alla normativa ed agli accordi vigenti. SMI UNP: la Federazione SMI (Sindacato Medici Italiani) - UNP (Unione Nazionale Pediatri) Spese di resistenza: spese per resistere in giudizio per danni extracontrattuali. Spese legali: onorari e diritti del patrocinatore ai sensi del tariffario forense. Spese liquidate: spese spettanti all avvocato definite dal giudice in sede di sentenza. Spese di domiciliazione: spese dell avvocato che ha il domicilio nella circoscrizione del Tribunale competente per il giudizio qualora l avvocato incaricato dall Assicurato risieda fuori da tale distretto. Spese di giustizia: spese del processo che in un procedimento penale il condannato deve pagare allo Stato. Nel giudizio civile, invece, le spese della procedura vengono pagate dalle Parti contemporaneamente allo svolgimento degli atti processuali e che a conclusione del giudizio il soccombente può essere condannato a rifondere. Spese di soccombenza: spese liquidate dal giudice nel dispositivo della sentenza. Soccombente è la parte le cui pretese giuridiche non sono state riconosciute fondate dal giudice. Spese peritali: somme spettanti ai periti nominati dal Giudice (C.T.U. Consulenti Tecnici d Ufficio) o dalla parte (Consulenti Tecnici di Parte). Tariffario Forense: regolamento recante determinazione degli onorari, dei diritti e delle indennità spettanti agli avvocati per le prestazioni giudiziali, in materia civile, amministrativa, tributaria penale e stragiudiziale. Transazione: accordo con il quale le parti, facendosi reciproche concessioni, pongono fine ad una lite tra di loro insorta o la prevengono. Tutela Legale: l assicurazione rientrante nel ramo 17 di cui all articolo 2, comma 3 del D. Lgs. 7/09/2005 n. 209, disciplinata agli articoli Artt Ufficio/Studio: ufficio o studio professionale. Unico caso assicurativo: fatto dannoso e/o controversia che coinvolge più assicurati. Valore in lite: determinazione del valore della controversia. UNIPOL Assicurazioni S.p.A. è responsabile della veridicità e della completezza dei dati e delle notizie contenuti nella presente Nota informativa. Ed. 03/2013 UNIPOL Assicurazioni S.p.A. L Amministratore Delegato Carlo Cimbri 8 di 8 NOTA INFORMATIVA

12 Fascicolo Informativo - Contratto di assicurazione contro i danni dei Medici iscritti allo SMI - UNP CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE 1 di 14

13 SOGGETTI ASSICURABILI Fascicolo Informativo - Contratto di assicurazione contro i danni dei Medici iscritti allo SMI - UNP L assicurazione si intende prestata a favore dei medici di medicina generale iscritti allo SMI - UNP limitatamente alle seguenti categorie professionali mediche, oltre che i Medici tirocinanti e dei Medici Formati, che rispettivamente stanno frequentando il corso triennale di formazione specifica in medicina generale, e che possono effettuare sostituzioni sia per l assistenza primaria, sia per la continuità assistenziale, purchè iscritti allo SMI - UNP: medici di assistenza primaria, medici fiduciari SASN, medici penitenziari, medici fiscali INPS; Medici di continuità assistenziale; Medici di emergenza sanitaria territoriale; Medici di medicina dei servizi per i quali l assicurazione si intende prestata a secondo rischio come disposto dalle Condizioni di Assicurazioni considerato l obbligo delle ASL di assicurare tali medici, discendente dall art. 89 del vigente ACN dei MMG, convenzionati con il SSN; Medici professionisti Pediatri. Per quanto riguarda la copertura dei medici di medicina dei servizi si specifica che in caso di doppio incarico la copertura si intende prestata solo nel caso in cui il medico di medicina generale sia contemporaneamente titolare di incarico di medicina dei servizi e incarico in assistenza primaria. Esclusa ogni altra fattispecie. Pertanto sono escluse tutte le prestazioni svolte in qualità di medici specialisti, in qualsiasi tipologia di specializzazione, salvo quanto previsto alla clausola particolare n. 36 e n. 37 del settore responsabilità civile, sempreché siano state indicate dall assicurato sul modulo di adesione e sia stato pagato il relativo sovrappremio I professionisti medici di cui sopra, dichiarano con apposita autocertificazione la propria iscrizione allo SMI - UNP (Sindacato Medici Italiani e Unione Nazionale Pediatri) e che sono iscritti al relativo albo professionale, che aderiscono alla polizza convenzione nel rispetto delle modalità previste nella convenzione stessa. La copertura assicurativa cessa immediatamente in caso di cancellazione del professionista dal novero degli iscritti allo SMI - UNP con effetto dalla data stessa di cancellazione. In tal caso la Società provvederà a rimborsare la parte del premio, al netto di imposta, relativa al periodo di rischio non goduto. La copertura assicurativa non produce effetti in caso di falsa dichiarazione di iscrizione ovvero in caso di mancata comunicazione di cancellazione allo SMI - UNP. È facoltà della Società UNIPOL ASSICURAZIONI SPA richiedere specifico riscontro alla Presidenza Nazionale SMI - UNP relativamente alla effettività dell iscrizione dei singoli medici assicurati. CLAUSOLA BROKER Fascicolo Informativo - Contratto di assicurazione contro i danni dei Medici iscritti allo SMI - UNP Si prende atto che la gestione della presente Polizza- Convenzione è affidata alla In Più Broker S.r.l., pertanto tutti i rapporti inerenti al presente contratto saranno svolti per conto di SMI - UNP, sottoscrittore della convenzione, dal Broker stesso. Per quanto concerne l incasso dei premi, essi verranno effettuati dal Broker. Il Broker provvederà al versamento del premio alla Compagnia secondo gli Accordi sottoscritti. Resta intesa l efficacia liberatoria, anche ai sensi dell asrt 1901 Cod. Civ., dei pagamenti effettuati dai singoli assicurati, quietanzati dal Broker. Agli effetti dei termini fissati dalle Condizioni di Assicurazione, ogni comunicazione fatta dal Broker, nel nome e per conto del Sottoscrittore SMI - UNP, si intenderà fatto dal Sottoscrittore stesso. Parimenti ogni comunicazione fatta dal Sottoscrittore SMI - UNP al Broker si intenderà come fatta alla Compagnia, purché ciò non comporti variazioni nelle Condizioni di Polizza. 2 di 14 SOGGETTI ASSICURABILI / CLAUSOLA BROKER

14 CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE Fascicolo Informativo - Contratto di assicurazione contro i danni dei Medici iscritti allo SMI - UNP 1 DIRITTO DI RECESSO PER I CONTRATTI CON- CLUSI A DISTANZA Relativamente ai casi in cui per la stipula del contratto assicurativo il Contraente non si sia avvalso della intermediazione di Agente/Intermediario della Società e abbia stipulato lo stesso nell ambito di un sistema di vendita a distanza organizzato dalla Società che, per tale contratto, impiega esclusivamente una o più tecniche di comunicazione a distanza fino alla conclusione del contratto, compresa la conclusione del contratto stesso è operante la seguente condizione. Il Contraente può recedere dal contratto entro 14 giorni dal momento in cui il premio è stato pagato, dandone comunicazione, a mezzo lettera raccomandata contenente gli elementi identificativi del contratto alla Società od al Broker tramite il quale è stata sottoscritta la polizza In alternativa è possibile comunicare il recesso entro il predetto termine, a mezzo fax da inviare al n , il quale acquisterà validità solo se confermato tramite lettera raccomandata spedita entro i due giorni lavorativi successivi. Il recesso ha l effetto di liberare entrambe le parti da qualsiasi obbligazione derivante dal contratto a decorrere dalle ore 24,00 del giorno di spedizione della comunicazione di recesso quale risulta: dal timbro postale di invio della lettera raccomandata; dalla data di trasmissione del fax se confermato tramite lettera raccomandata entro i due giorni lavorativi successivi. Alla comunicazione dovrà essere allegato l originale di polizza, qualora già in possesso del Contraente. La Società rimborserà al Contraente il premio pagato, al netto delle imposte, entro 15 giorni dal ricevimento della raccomandata. 2 DICHIARAZIONI RELATIVE ALLE CIRCOSTANZE DEL RISCHIO Le dichiarazioni inesatte o le reticenze del Contraente e dell Assicurato, relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all indennizzo nonché la stessa cessazione dell assicurazione ai sensi degli artt. 1892, 1893 e 1894 del Codice Civile. 3 ADESIONE ALLA PROPOSTA DI ASSICURAZIO- NE: PAGAMENTO DEL PREMIO E DECORRENZA DELLA GARANZIA L adesione alla proposta di assicurazione può avvenire unicamente compilando in ogni sua parte il Modulo di Adesione e versando il premio dovuto. L assicurazione avrà effetto a partire dalle ore 24 del giorno di disposizione di bonifico alla Società dell esatto importo di premio da versare tramite bonifico bancario che comunque dovrà essere successivo a quello di effettuazione del bonifico. Nel caso di pagamento di minor premio rispetto a quello dovuto, l assicurazione si intenderà operante a partire dalle ore 24 del giorno di pagamento, con le stesse modalità, dell integrazione del premio, che verrà richie- sto dalla Società. La Società si impegna ad inviare all Assicurato il documento di Polizza Rischio Professionale Dei medici iscritti allo SMI - UNP attestante l avvenuta adesione alla Convenzione. L assicurazione ha durata annuale e si risolve automaticamente alla sua naturale scadenza senza obbligo di alcuna comunicazione tra le parti. La Società comunque si impegna a mantenere operante la garanzia per un periodo di 15 (quindici) giorni successivi alla scadenza annuale. La copertura assicurativa cessa immediatamente in caso di cancellazione del professionista dal sindacato SMI - UNP, così come definiti nella sezione Assicurati, con effetto dalla data stessa di cancellazione. Qualora la convenzione venga rinnovata anche per le annualità future alle stesse condizioni normative e di premi, o venga rinnovata a condizioni diverse, l Assicurato verrà informato in tempo utile e potrà confermare l adesione alla Convenzione. Nel caso di mancato rinnovo la Società ha la facoltà di proporre all Assicurato nuove condizioni che lo stesso è libero di sottoscrivere. 4 MODIFICHE DELL ASSICURAZIONE Le eventuali modifiche dell assicurazione devono essere provate per iscritto. 5 AGGRAVAMENTO DEL RISCHIO Il Contraente e/o l Assicurato devono dare comunicazione scritta alla Società di ogni aggravamento del rischio. Gli aggravamenti del rischio non noti o non accettati dalla Società possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all indennizzo nonché la stessa cessazione dell assicurazione ai sensi dell art.1898 del Codice Civile. 6 DIMINUZIONE DEL RISCHIO Nel caso di diminuzione del rischio la Società è tenuta a ridurre il premio o le rate di premio successivi alla comunicazione del Contraente e/o dell Assicurato ai sensi dell art.1897 del Codice Civile e rinuncia alla relativa facoltà di recesso. 7 ONERI FISCALI Gli oneri fiscali relativi all assicurazione sono a carico del Contraente, comprese eventuali variazioni nella misura delle imposte che dovessero intervenire dopo la stipula della presente polizza. 8 FORO COMPETENTE Foro competente, a scelta della parte attrice, è quello del luogo di residenza o sede del convenuto, ovvero quello del luogo ove ha sede l Agenzia cui è assegnata la polizza. 9 RINVIO ALLE NORME DI LEGGE Per tutto quanto non è qui diversamente regolato, valgono le norme di legge. CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE 3 di 14

15 COSA FARE IN CASO DI SINISTRO Fascicolo Informativo - Contratto di assicurazione contro i danni dei Medici iscritti allo SMI - UNP 1. NORME DEL SETTORE RESPONSABILITÀ CIVILE 1.1 OBBLIGHI IN CASO DI SINISTRO a) Agli effetti dell assicurazione della Responsabilità Civile verso Terzi (R.C.T.) il Contraente o l Assicurato deve: - fare denuncia alla Società entro 3 giorni, preceduta da telegramma se il sinistro è mortale o di notevole gravità. La denuncia deve contenere la narrazione del fatto, l indicazione delle conseguenze, il nome ed il domicilio dei danneggiati e dei testimoni, la data, il luogo e le cause del sinistro; - far seguire, nel più breve tempo possibile, le notizie, i documenti e gli atti giudiziari relativi al sinistro, adoperandosi per l acquisizione degli elementi di difesa nonché, se la Società lo richiede, per un componimento amichevole; - astenersi da qualsiasi riconoscimento di responsabilità; b) Agli effetti dell assicurazione di Responsabilità Civile verso i Dipendenti (R.C.O./R.C.I.) il Contraente o l Assicurato deve: - denunciare soltanto i sinistri per i quali ha luogo l inchiesta penale a norma della legge infortuni, e ciò entro 3 giorni da quando l Assicurato ha ricevuto l avviso per l inchiesta; - dare avviso alla Società entro 3 giorni dal verificarsi dell infortunio subito dal dipendente non soggetto all assicurazione obbligatoria (I.N.A.I.L.) o dare notizia, appena ne abbia conoscenza, se per l infortunio viene iniziato procedimento penale; - dare comunicazione alla Società - entro 3 giorni da quando ne ha avuto conoscenza - di qualunque domanda od azione proposta dall infortunato o dai suoi aventi diritto, nonché dall I.N.A.I.L. per conseguire o ripetere risarcimenti, ai sensi degli artt. 10 e 11 del D.P.R. 30 giugno 1965 n. 1124, trasmettendo tempestivamente atti, documenti, notizie e quant altro riguardi la vertenza. La Società ha diritto di avere in visione i documenti concernenti sia l assicurazione obbligatoria sia l infortunio denunciato. 1.2 GESTIONE DELLE VERTENZE DI DANNO SPE- SE DI RESISTENZA La Società assume, fino alla conclusione del grado di giudizio in corso al momento della definizione del danno, la gestione delle vertenze tanto in sede stragiudiziale che giudiziale, sia civile che penale,a nome dell Assicurato designando, ove occorra, legali o tecnici ed avvalendosi di tutti i diritti ed azioni spettanti all Assicurato stesso. Sono a carico della Società le spese sostenute per resistere all azione promossa contro l Assicurato, entro il limite di un importo pari al quarto del massimale stabilito in polizza per il danno cui si riferisce la domanda. Qualora la somma dovuta al danneggiato superi detto massimale, le spese vengono ripartite fra la Società e l Assicurato in proporzione del rispettivo interesse. La Compagnia non riconosce spese incontrate dall Assicurato per legali o tecnici che non siano da essa designati e non risponde di multe od ammende né delle spese di giustizia penale. 2. NORME DEL SETTORE TUTELA LEGALE Art Denuncia del sinistro Il Contraente e/o Assicurato deve immediatamente denunciare per iscritto all Agenzia alla quale è assegnatala polizza o alla Società o ad ARAG qualsiasi sinistro nel momento in cui si è verificato e/o ne abbia avuto conoscenza. In ogni caso deve fare pervenire alla Direzione della Società o ad ARAG notizia di ogni atto a lui notificato, entro tre giorni dalla data della notifica stessa. Art Libera scelta del legale L Assicurato ha il diritto di scegliere liberamente il legale cui affidare la tutela dei propri interessi, iscritto: a) presso il foro ove ha sede l Ufficio Giudiziario competente per la controversia; b) presso il foro del proprio luogo di residenza o della sede legale del Contraente indicandolo alla Società o ad ARAG contemporaneamente alla denuncia del sinistro. Se l Assicurato non fornisce tale indicazione, la Società o ARAG lo invita a scegliere il proprio legale e, nel caso in cui l Assicurato non vi provveda, può nominare direttamente il legale al quale l Assicurato deve conferire mandato. L Assicurato ha comunque il diritto di scegliere liberamente il proprio legale nel caso di conflitto di interessi con la Società o ARAG. Art Fornitura dei mezzi di prova e dei documenti occorrenti alla prestazione della garanzia assicurativa Se l Assicurato richiede la copertura assicurativa è tenuto a: informare immediatamente la Società o ARAG in modo completo e veritiero di tutti i particolari del sinistro, nonché indicare i mezzi di prova e documenti e, su richiesta, metterli a disposizione; conferire mandato al legale incaricato della tutela dei suoi interessi, nonché informarlo in modo completo e veritiero su tutti i fatti, indicare i mezzi di prova, fornire ogni possibile informazione e procurare i documenti necessari. Art Gestione del sinistro Ricevuta la denuncia del sinistro, ARAG, attraverso il legale scelto liberamente dall Assicurato o dalla stessa, si adopera per realizzare un bonario componimento della controversia. Ove ciò non riesca, se le pretese dell Assicurato presentino possibilità di successo ed in ogni caso quando sia necessaria la difesa in sede penale, la pratica viene trasmessa al legale scelto nei termini dell Art. 2.2 Libera scelta del Legale. La garanzia assicurativa viene prestata anche per ogni grado superiore di procedimento sia civile che penale se l impugnazione presenta possibilità di successo. L Assicurato non può addivenire direttamente con la controparte ad alcuna transazione della vertenza, sia in sede extragiudiziaria che giudiziaria, senza preventiva 4 di 14 COSA FARE IN CASO DI SINISTRO

16 autorizzazione di ARAG, pena il mancato rimborso delle spese sostenute. L eventuale nomina di Consulenti Tecnici di Parte e di Periti viene concordata con ARAG. La Società o ARAG non è responsabile dell operato di Legali, Consulenti Tecnici e Periti. In caso di conflitto di interessi o di disaccordo in merito alla gestione dei casi assicurativi tra l Assicurato e la Società o ARAG, la decisione può venire demandata,con facoltà di adire le vie giudiziarie, ad un arbitro che decide secondo equità, designato di comune accordo dalle parti o, in mancanza di accordo, dal Presidente del Tribunale competente a norma del Codice di Procedura civile. Ciascuna delle parti contribuisce alla metà delle spese arbitrali, salvo il caso di esito totalmente favorevole all Assicurato. In caso di esito negativo dell arbitrato, l Assicurato potrà egualmente procedere autonomamente ed a proprio rischio nella trattazione della controversia, dandone avviso alla Società o ad ARAG, con facoltà di ottenere la ripetizione delle spese sostenute se non ripetute dalla controparte, qualora il risultato conseguito sia più favorevole di quello precedentemente prospettato dalla Società o ARAG. Art Coesistenza con assicurazione di Responsabilità civile Nei casi in cui venga prestata assistenza legale ai sensi dell Art del Codice civile, attraverso la relativa clausola contrattuale contenuta nella polizza di Responsabilità civile stipulata dal Contraente o da singoli Assicurati relativa all attività dichiarata in polizza, la garanzia prevista dalla presente polizza opera: ad integrazione di quanto non previsto dalla suddetta assicurazione per spese di resistenza e soccombenza; dopo l esaurimento di quanto dovuto dalla suddetta assicurazione di Responsabilità civile. Nessuna limitazione sussiste per le imputazioni penali. Art Recupero di somme Spettano integralmente all Assicurato i risarcimenti ottenuti ed in genere le somme recuperate o comunque corrisposte dalla controparte a titolo di capitale ed interessi. Spettano, invece, ad ARAG, che li ha sostenuti o anticipati, gli onorari, le competenze e le spese liquidate in sede giudiziaria o concordate transattivamente e/o stragiudizialmente. Art. 2.7 Liquidazione delle spese La Società liquiderà all Assicurato, in presenza di regolare parcella, le spese legali e peritali sostenute entro il limite del massimale stabilito, anche anticipando gli importi in corso di causa. Spetta alla Società quanto liquidato all Assicurato giudizialmente o stragiudizialmente per spese, competenze ed onorari, nei limiti dell esborso sostenuto, anche in via di surroga secondo l Art del Codice Civile. Art. 2.8 Arbitrato Irrituale Fermo restando il diritto delle Parti di adire gli organi di ordinaria giurisdizione, qualora insorga una controversia che abbia ad oggetto l interpretazione, la validità e l esecuzione del presente contratto, le Parti potranno devolvere la controversia ad un arbitro che provveda secondo equità ed in forma irrituale. L arbitro sarà nominato, su istanza di una delle Parti, dal Presidente dell Ordine degli Avvocati della Circoscrizione del Tribunale ove si trova la sede legale o la residenza dell Assicurato. Ciascuna delle Parti risponde della metà delle spese dell arbitro. Il lodo dovrà essere emanato entro 90 giorni dalla nomina dell arbitro. COSA FARE IN CASO DI SINISTRO 5 di 14

17 SETTORE RESPONSABILITÀ CIVILE Fascicolo Informativo - Contratto di assicurazione contro i danni dei Medici iscritti allo SMI - UNP RISCHI ASSICURATI / RISCHI ESCLUSI 1.1 Rischi assicurati a) Assicurazione Responsabilità Civile Verso Terzi (R.C.T.) e professionale La Società si obbliga a tenere indenne l Assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare, quale civilmente responsabile ai sensi di legge, a titolo di risarcimento (capitale, interessi e spese) di danni corporali, di danni materiali involontariamente cagionati a terzi,con colpa sia lieve che grave, in conseguenza di un fatto accidentale verificatosi in relazione all esercizio dell attività professionale descritta in polizza. La garanzia è operante a condizione che l Assicurato sia iscritto allo SMI - UNP e sia regolarmente iscritto al relativo albo professionale della provincia di residenza e svolga l attività nel rispetto delle leggi e dei regolamenti che la disciplinano, con specifico riferimento all ACN di categoria in vigore durante la vigenza della copertura assicurativa. Si intende compresa in garanzia l attività di vaccinazione per pazienti di età superiore a 16 anni così come eventualmente previsto negli Accordi Collettivi Nazionali vigenti e smi. Premesso che l Assicurato può farsi sostituire solo da soggetti abilitati ai sensi degli Accordi Collettivi Nazionali vigenti, l assicurazione è operante anche per la responsabilità civile derivante all Assicurato per l attività svolta dal sostituto, esclusa la responsabilità personale del medesimo e fermo quanto stabilito all art 1,6 Responsabilità solidale. b) Assicurazione Responsabilità Civile Verso Dipendenti soggetti all assicurazione di legge contro gli infortuni (R.C.O.) - compreso danno biologico la Società si obbliga a tenere indenne l Assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare (capitale, interessi e spese) quale civilmente responsabile: b.1) ai sensi degli artt. 10 e 11 del D.P.R. 30 Giugno 1965 N.1124 (rivalsa I.N.A.I.L. e maggior danno) per gli infortuni (escluse le malattie professionali) sofferti da prestatori di lavoro da lui dipendenti,addetti all attività per la quale è prestata l assicurazione, compresi altresì i dirigenti e le persone in rapporto di collaborazione coordinata e continuativa (parasubordinati) nonché il rischio in itinere,come previsto dal Decreto Legislativo N. 38 del 23/2/2000. La Società quindi si obbliga a rifondere all Assicurato le somme richieste dell I.N.A.I.L. a titolo di regresso nonché gli importi richiesti a titolo di maggior danno dall infortunato e/o dagli aventi diritto sempreché sia stata esperita l azione di regresso dall I.N.A.I.L. e quest ultima sia riferita a capitalizzazione per postumi invalidanti. b.2) ai sensi del Codice Civile nonché del D.Lgs. 81/2008 (e successive modifiche ed integrazioni) a titolo di risarcimento di danni non rientranti nella disciplina del D.P.R. 30 Giugno 1965, N. 1124, così come modificato dal D.Lgs. 38/2000, cagionati alle persone di cui al precedente comma b1) per morte e per lesioni personali dalle quali sia derivata una invalidità permanente (escluse le malattie professionali). Tale garanzia è prestata con l applicazione di una franchigia di 2.500,00 per ogni persona infortunata. L assicurazione R.C.O. è efficace alla condizione che, al momento del sinistro, l Assicurato sia in regola con gli obblighi per l assicurazione di legge. b.3) buona fede I.N.A.I.L. L assicurazione di responsabilità civile verso i dipendenti soggetti all assicurazione di legge contro gli infortuni (R.C.O.) conserva la propria validità anche nel caso di mancata assicurazione di personale presso l I.N.A.I.L., quando ciò derivi da inesatta o erronea interpretazione delle norme di legge vigenti in materia e sempreché ciò non derivi da comportamento doloso. c) Assicurazione Responsabilità Civile verso Dipendenti non soggetti all assicurazione di legge contro gli infortuni (R.C.I.) La Società si obbliga a tenere indenne l Assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare quale civilmente responsabile ai sensi di legge, a titolo di risarcimento (capitale, interessi e spese) per danni corporali (escluse le malattie professionali) involontariamente cagionati ai propri dipendenti non soggetti all obbligo di assicurazione ai sensi del D.P.R. 30 Giugno 1965 N. 1124, in conseguenza di un fatto accidentale verificatosi in occasione di lavoro o di servizio. d) Rivalsa I.N.P.S. L assicurazione R.C.T./R.C.O./R.C.I. vale anche per le azioni di rivalsa esperite dall I.N.P.S. ai sensi dell art. 14 della Legge 12 Giugno 1984, N e) Responsabilità Civile Personale dei Dipendenti L assicurazione vale per la responsabilità civile personale dei dipendenti dell Assicurato per danni involontariamente cagionati a terzi, escluso l Assicurato stesso, nello svolgimento delle loro mansioni contrattuali, e ciò entro i massimali pattuiti per la R.C.T. Agli effetti di questa estensione di garanzia, e sempreché sia operante la garanzia R.C.O., sono considerati terzi anche i dipendenti dell Assicurato, limitatamente ai danni da essi subiti per morte o per lesioni personali gravi e gravissime, così come definite dall art. 583 C.P., entro i massimali previsti per la garanzia R.C.O. 6 di 14 SETTORE RESPONSABILITÀ CIVILE

18 f) Committenza auto L assicurazione comprende le responsabilità derivanti all Assicurato a norma dell art c.c. per danni cagionati a terzi dai suoi dipendenti in relazione alla guida di veicoli non di proprietà o in usufrutto all Assicurato stesso o allo stesso intestati al P.R.A. ovvero a lui locati, e ciò a parziale deroga dell art. 4.2 lett. e) del Settore Responsabilità civile professionale delle condizioni di assicurazione. La garanzia vale anche per i danni corporali cagionati alle persone trasportate su veicoli abilitati per legge a tale trasporto. La presente estensione è operante solo dopo esaurimento di ogni altra copertura o garanzia di cui benefici il proprietario e/o il conducente del veicolo che abbia cagionato il danno. La garanzia è valida a condizione che al momento del sinistro il veicolo sia guidato da persona abilitata alla guida ai sensi di legge. g) Interruzione o sospensione, mancato o ritardato inizio di attività di terzi L assicurazione comprende i danni e/o le perdite patrimoniali - come meglio precisato nell appendice integrativa di polizza - derivanti da interruzioni o sospensioni (totali o parziali), mancato o ritardato inizio di attività in genere esercitate da terzi, purché conseguenti a sinistro indennizzabile ai termini di polizza. La presente estensione di garanzia si intende prestata con l applicazione di uno scoperto del 10% per ogni sinistro, con il minimo non indennizzabile di 2.500,00 e fino alla concorrenza di un massimale di ,00 per ciascun periodo assicurativo annuo. h) Attività complementari L assicurazione comprende anche la responsabilità civile a carico dell Assicurato verso terzi compresi dipendenti sempreché il danno non sia indennizzabile a norma del D.P.R. 30/6/1965 N. 1124) per i danni derivanti dalle sotto elencate attività se ed in quanto inerenti l attività principale dichiarata: a) servizi di sorveglianza, anche armata; b) visita ai clienti, fornitori, enti pubblici, uffici e/o esercizi in genere, partecipazione a convegni, congressi e seminari; c) proprietà o uso di cani; d) proprietà ed uso di velocipedi in genere; e) proprietà e manutenzione di tendoni, insegne, targhe, cartelli pubblicitari e striscioni, il tutto ovunque installato; f) proprietà e gestione nell ambito dell ufficio/studio di distributori automatici di cibi e bevande, compresi i danni provocati dai cibi e dalle bevande distribuiti; g) utilizzazione di antenne radiotelevisive, di recinzioni in genere, di cancelli anche automatici, di porte ad apertura elettronica, degli spazi esterni di pertinenza dell ufficio/studio, compresi giardini, alberi, piante, strade private, parcheggi, attrezzature sportive e per giochi; h) lavori di pulizia ed ordinaria manutenzione dei locali occupati dall Assicurato per l esercizio dell attività descritta in polizza; i) manutenzione, riparazione e pulizia di quanto necessario all attività dichiarata, compresi macchinari, veicoli ed attrezzature; l) utilizzazione di cabine elettriche, centrali termiche e serbatoi di carburante; m) committenza dei rischi su elencati. Sono altresì compresi in garanzia a titolo esemplificativo e non limitativo: - l attività accessoria di medico competente ai sensi del D.L. 81/08 e successive modifiche ed integrazioni; - l attività accessoria di medico legale; - l impiego di apparecchi a raggi X per scopi diagnostici e terapeutici; - l uso di apparecchiature in genere, anche elettriche; - l effettuazione di piccoli interventi chirurgici domiciliari o ambulatoriali anche quando la professione dichiarata in polizza non preveda l esercizio della chirurgia; - la responsabilità civile derivante all Assicurato da fatto colposo o doloso commesso da dipendenti o collaboratori in genere nonché da lavoratori che prestano attività ai sensi e nel rispetto della legge N.30 del 14/2/2003 (cosiddetta Legge Biagi) e successive modifiche ed integrazioni. - gli interventi -anche chirurgici- di pronto soccorso prestati in virtù dell obbligo deontologico professionale, anche quando la professione dichiarata in polizza non preveda l esercizio della chirurgia; - l impiego di sonde e/o cateteri per l effettuazione di diagnosi e terapie - la rivalsa esercitata dalla Azienda Sanitaria e/o struttura medico/ospedaliera nonché da parte dei loro assicuratori per danni causati a terzi in conseguenza dell attività svolta per conto dei suddetti enti; - l attività di libero docente in formazione ECM nonché di titolare di cattedra universitaria; - la responsabilità civile derivante all Assicurato per danni subiti in occasione di lavoro da collaboratori, consulenti e professionisti in genere non in rapporto di dipendenza nonché dai sostituti di cui agli Accordi Collettivi Nazionali e smi, come disciplinato alla lettera a) dell art. 1.1, di questo settore assicurativo. 1.2 Rischi esclusi Non sono considerati terzi ai fini dell assicurazione R.C.T.: a) il coniuge, i genitori, i figli dell Assicurato nonché qualsiasi altro parente od affine con lui convivente; b) i dipendenti dell Assicurato soggetti all I.N.A.I.L. nonché altri lavoratori per i quali l Assicurato ha l obbligo di iscrizione all I.N.A.I.L. stessa, che subiscano il danno in occasione di lavoro o servizio. SETTORE RESPONSABILITÀ CIVILE 7 di 14

19 L assicurazione R.C.T. non comprende i sinistri: c) da furto; d) a cose altrui derivanti da incendio di cose dell Assicurato o da lui detenute; e) da circolazione su strade di uso pubblico o su aree a queste equiparate di veicoli a motore, nonché da navigazione di natanti a motore e da impiego di aeromobili; f) a cose che l Assicurato abbia in consegna o custodia o detenga a qualsiasi titolo, salvo quanto previsto per l attività di pediatra di famiglia convenzionato con il SSN ai sensi dell art. 8, del D.L.vo502/92 e smi; g) conseguenti all implantologia; h) di natura estetica e fisionomica conseguenti ad interventi e/o trattamenti aventi finalità estetica; i) conseguenti ad inquinamento dell aria, dell acqua o del suolo; ad interruzione, impoverimento o deviazione di sorgenti e corsi d acqua, alterazioni od impoverimento di falde acquifere, di giacimenti minerari ed in genere di quanto trovasi nel sottosuolo suscettibile di sfruttamento; l) verificatisi in connessione con trasformazioni o assestamenti energetici dell atomo, naturali o provocati artificialmente (fissione e fusione nucleare, isotopi radioattivi, macchine acceleratrici, ecc.); m) relativi all esercizio dell attività di primario ospedaliero o comunque di funzioni dirigenziali o apicali; n) derivanti da responsabilità volontariamente assunte dall Assicurato e non direttamente derivantigli dalla legge; o) conseguenti a malattie già manifestatesi o che potrebbero manifestarsi in relazione alla Encefalopatia Spongiforme - BSE; p) conseguenti a pratiche di procreazione assistita nonché diagnosi genetica e/o cromosomica prenatale; q) conseguenti all attività di vaccinazione in genere per la sola categoria professionale dei medici di emergenza sanitaria territoriale; r) derivanti da prodotti geneticamente modificati (OGM). L assicurazione R.C.T./R.C.O./R.C.I. non comprende i sinistri: s) di qualunque natura, comunque occasionati, direttamente o indirettamente derivanti, seppure in parte, dall esposizione e/o contatto con l asbesto, l amianto e/o qualsiasi altra sostanza contenente in qualunque forma o misura l asbesto o l amianto; t) conseguenti a responsabilità derivanti da campi elettromagnetici; u) derivanti da scioperi, tumulti, sommosse, atti vandalici, di terrorismo e di sabotaggio v) conseguenti a responsabilità civile derivante dall attività di sostituzione di altri medici per le categorie professionali dei medici di continuità assistenziale e di emergenza sanitaria territoriale z) derivanti dall attività di docente, formatore e tutor per i medici tirocinanti solo per la categoria professionale dei medici di emergenza sanitaria territoriale z0) derivanti dall attività di medico con doppia titolarità di incarico in convenzione con il SSN z1) derivanti da ricerca e sperimentazione clinica z2) conseguenti all attività di trasfusionista z3) derivanti da atti invasivi diagnostici e terapeutici cosi come definiti in glossario z4) l attività svolta in qualità di medico specialista per tutte le tipologie di specializzazione 1.3 Validità territoriale L assicurazione vale per le richieste di risarcimento originate da comportamenti colposi posti in essere nel territorio dell Unione Europea. 1.4 Massimo risarcimento Qualora lo stesso sinistro interessi contemporaneamente la garanzia R.C.T. e/o R.C.I. e/o R.C.O., il massimo esborso della Società non potrà superare il massimale previsto in polizza. 1.5 Pluralità di assicurati Il massimale stabilito in polizza per il danno cui si riferisce la domanda di risarcimento resta, per ogni effetto, unico anche nel caso di corresponsabilità di più Assicurati fra loro. 1.6 Responsabilità solidale Nel caso di responsabilità solidale l assicurazione vale esclusivamente per la sola quota di danno direttamente e personalmente imputabile all Assicurato, con esclusione quindi di quella parte di responsabilità che gli possa derivare dal vincolo di solidarietà con altre persone. 1.7 Errato trattamento dei dati personali L assicurazione comprende la responsabilità civile derivante all Assicurato ai sensi del D.Lgs. n 196 del 30/6/2003 (codice in materia di dati personali) per perdite patrimoniali cagionate a terzi, compresi i clienti, in conseguenza dell errato trattamento (raccolta, registrazione, elaborazione, conservazione, utilizzo, comunicazione e diffusione) dei dati personali di terzi, purché conseguenti a fatti involontari e non derivanti da comportamento illecito continuativo. Tale garanzia si intende prestata con l applicazione di uno scoperto del 10% di ogni sinistro, con il minimo non indennizzabile di 1.500,00 e fino alla concorrenza di un massimale per anno assicurativo pari al 10% di quello previsto in polizza. 1.8 Consenso informato Per le prestazioni sanitarie per le quali è obbligatorio richiedere il consenso informato giuridicamente valido si precisa che la garanzia è operante a patto che la prestazione medica sia stata preceduta dall acquisizione di tale consenso. In mancanza di detto consenso la copertura assicurativa si intende prestata con l applicazione di uno sco- 8 di 14 SETTORE RESPONSABILITÀ CIVILE

20 perto del 10% di ogni sinistro, con il minimo non indennizzabile di 2.500,00 ed un massimo di scoperto di , Massimale Il massimale indicato in polizza rappresenta il massimo esborso della Società per ciascun periodo assicurativo annuo indipendentemente dal numero di assicurati o dal numero delle richieste di risarcimento presentate all Assicurato/i nello stesso periodo Validità dell assicurazione a) L assicurazione vale per le richieste di risarcimento presentate per la prima volta all Assicurato nel corso del periodo di efficacia dell assicurazione a condizione che tali richieste siano conseguenti a comportamenti colposi posti in essere non oltre tre anni prima della data di effetto della presente polizza. Nel caso in cui la presente polizza sostituisca senza soluzione di continuità altro/i contratto/i in corso con la Società e/o con Società confluite per fusione o incorporazione nella Società per il medesimo rischio, la garanzia di polizza deve intendersi operante anche per le richieste di risarcimento presentate per la prima volta all Assicurato nel corso del periodo di validità della presente assicurazione e conseguenti a comportamenti colposi posti in essere durante il periodo di vigenza della/e polizza/e sostituita/e. In conseguenza di ciò le Parti convengono che in presenza di validità della nuova polizza il/i contratto/i sostituito/i si intende privo di ogni effetto e pertanto qualsiasi sinistro relativo a fatti commessi durante il periodo di vigenza della/e polizza/e sostituita/e verrà indennizzato alle condizioni di cui al presente contratto. L Assicurato dichiara - e tale dichiarazione si considera essenziale per l efficacia del contratto - di non aver ricevuto alcuna richiesta di risarcimento e di non essere a conoscenza di circostanze o situazioni che possono determinare richieste di risarcimento indennizzabili con la presente polizza. b) È tuttavia facoltà dell Assicurato - o suoi eredi - richiedere alla Società, nei soli casi di scioglimento del rapporto assicurativo dovuto a cessazione dell attività assicurata (escluso il caso di radiazione o sospensione dall albo professionale) la prosecuzione della copertura alle richieste di risarcimento a loro presentate entro 5/10 anni successivi alla cessazione della garanzia, purché conseguenti a comportamenti colposi posti in essere durante il periodo di validità della polizza. Il massimale indicato in polizza per sinistro rappresenta la massima esposizione della Società per una o più richieste di risarcimento presentate all Assicurato nei suddetti periodi di proroga della garanzia. La garanzia di cui al presente punto b) si intende valida a condizione che venga emesso apposito documento di polizza con incasso del relativo premio Franchigia - Scoperto L assicurazione si intende prestata con l applicazione di una franchigia di 250,00 per ogni sinistro (danni materiali), salvo importi superiori previsti in polizza Polizza a secondo rischio Qualora a favore dell Assicurato fossero in corso al momento del sinistro altre assicurazioni sui medesimi rischi coperti dalla Polizza oggetto della presente garanzia, quest ultima si considera operante nei casi e con le modalità seguenti: - se il rischio non fosse garantito nelle predette altre assicurazioni ma lo fosse in base alle garanzie prestate con la presente Polizza a favore dell Assicurato stesso, saranno operanti per quel rischio i capitali e/o massimali e le condizioni previsti in quest ultima, come se le predette altre assicurazioni non esistessero; - se il rischio fosse garantito e liquidato in base alle predette altre assicurazioni ma i massimali e/o capitali o le somme in esse previsti fossero insufficienti a coprire l intero danno, la presente Polizza risarcirà l Assicurato per la sola parte di danno eccedente quella risarcita a norma delle predette altre assicurazioni, nei limiti ed alle condizioni tutte della presente Polizza. Le franchigie previste dalla presente Polizza si intendono uniche per sinistro e non cumulabili con le franchigie previste dalle predette altre assicurazioni. La franchigia della presente polizza, se inferiore, si intende assorbita dalle franchigie e/o scoperti previsti dalle predette altre assicurazioni, se superiore, vale solo per la differenza Esclusione della tacita proroga Il contratto non è soggetto a tacita proroga, pertanto cesserà alla sua naturale scadenza senza obbligo di disdetta. Tale condizione si intende operante per tutti i settori del presente contratto. La Società comunque si impegna a mantenere operante la garanzia per un periodo di 15 (quindici) giorni successivi alla scadenza di polizza Sinistri in serie Si conviene che i sinistri successivi al primo e conseguenti allo stesso tipo di errore o dovuti ad una stessa causa, vengono considerati ai fini liquidativi come un unico sinistro Conduzione e proprietà dei locali L assicurazione comprende anche la Responsabilità civile a carico dell Assicurato per la conduzione la proprietà dei locali adibiti a studio professionale e delle attrezzature ivi esistenti. SETTORE RESPONSABILITÀ CIVILE 9 di 14

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