PLUSVITA Tariffa cod. 153

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1 FASCICOLO INFORMATIVO del prodotto PLUSVITA Tariffa cod. 53 Contratto di assicurazione Temporanea Caso Morte Di annualità certa in caso di premorienza a premio annuo costante limitato (ultimo aggiornamento: gennaio 200) Il presente Fascicolo informativo contenente: a) Nota informativa; b) Condizioni di assicurazione; c) Glossario; d) Modulo di proposta; deve essere consegnato al contraente prima della sottoscrizione della proposta di assicurazione Prima della sottoscrizione leggere attentamente la Nota Informativa. Largo Ugo Irneri, Telefono Fax Milano 20 - Corso Italia, 23 Torino 02 - Via Vittorio Alfieri, di assicurazione n assicurativi n. 08 Pag.di 32 Mod. FA253_0

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3 NOTA INFORMATIVA La presente Nota informativa è redatta secondo lo schema predisposto dall ISVAP, ma il suo contenuto non è soggetto alla preventiva approvazione dell ISVAP. La Nota informativa si articola in quattro sezioni: A. INFORMAZIONI SULL'IMPRESA DI ASSICURAZIONE B. INFORMAZIONI SULLE PRESTAZIONI ASSICURATIVE E SULLE GARANZIE OFFERTE C. INFORMAZIONI SUI COSTI, SCONTI E REGIME FISCALE D. ALTRE INFORMAZIONI SUL CONTRATTO A. INFORMAZIONI SULL'IMPRESA DI ASSICURAZIONE. Informazioni generali L impresa di assicurazione denominata nel seguito Società è:, appartenente al Gruppo Allianz SE, con Sede Legale in Largo Ugo Irneri,, 3423 (Italia) ed uffici in: - Milano 20, Corso Italia, 23 - Torino 02, Via Alfieri, , Largo Ugo Irneri, Recapito telefonico: Sito internet: Indirizzo di posta elettronica: info@allianz.it Autorizzata all esercizio della assicurazioni con Provvedimento ISVAP del 2 dicembre 2005 n 2398, iscritta all Albo imprese di assicurazione n.0052 e all Albo gruppi assicurativi n 08. Alla data di redazione della presente Nota Informativa, la Società di Revisione è: KPMG S.p.A.- Via Vittor Pisani, Milano. 2. Conflitto di interessi La Società non opera in potenziali situazioni di conflitto di interesse, anche derivanti da rapporti di gruppo o da rapporti di affari propri o di società del gruppo. In ogni caso l impresa, pur in presenza del conflitto di interessi, opera in modo da non recare pregiudizio ai contraenti. Largo Ugo Irneri, Telefono Fax Milano 20 - Corso Italia, 23 Torino 02 - Via Vittorio Alfieri, di assicurazione n assicurativi n. 08 Pag.3di 32 Mod. FA253_0

4 B. INFORMAZIONI SULLE PRESTAZIONI ASSICURATIVE E SULLE GARANZIE OFFERTE 3. Prestazioni assicurative PLUSVITA (tariffa 53) è un contratto di assicurazione Temporanea Caso Morte di annualità certa in caso di premorienza a premio annuo costante limitato. La durata del contratto, cioè il periodo che intercorre fra la data di decorrenza e quella di scadenza del contratto, durante il quale sono operanti le garanzie assicurative, può essere fissata da un minimo di due anni ad un massimo di 25 anni. La polizza prevede le seguenti tipologie di prestazioni: a) Prestazioni in caso di vita Non è prevista nessuna prestazione in caso di vita dell assicurato alla scadenza del contratto, in quanto i premi vengono utilizzati esclusivamente per la copertura del rischio di morte. b) Prestazioni in caso di decesso In caso di decesso dell assicurato nel corso della durata contrattuale, è previsto il pagamento ai Beneficiari designati, una annualità temporanea certa fino al termine dell assicurazione. E possibile inserire una garanzia aggiuntiva di tipo facoltativo che prevede il raddoppio o la triplicazione del capitale assicurato, indicato sul documento di polizza, in caso di morte dell Assicurato nel corso della durata contrattuale a seguito di infortunio o incidente stradale ( vedi parte delle condizioni di assicurazione Garanzia complementare infortuni). L importo del capitale assicurato, costante per tutta la durata del contratto, è indicato nel documento di polizza. Le prestazioni della Società sono garantite a condizione che il Contraente abbia provveduto al pagamento del premio pattuito, che costituisce il corrispettivo della garanzia assicurativa. 3. Limitazioni ed esclusioni delle garanzie Il rischio morte è coperto qualunque possa esserne la causa, senza limiti territoriali e senza tener conto dei cambiamenti di professione dell Assicurato, fatte salve le esclusioni dettagliatamente illustrate all art. 3. delle condizioni di assicurazione e le limitazioni per contratti senza visita medica o per altre cause descritte al successivo articolo 4. La presente assicurazione prevede infatti il preventivo accertamento delle condizioni di salute dell'assicurato mediante visita medica. Periodo di carenza della copertura assicurativa. Largo Ugo Irneri, Telefono Fax Milano 20 - Corso Italia, 23 Torino 02 - Via Vittorio Alfieri, di assicurazione n assicurativi n. 08 Pag.4di 32 Mod. FA253_0

5 E' possibile, alle condizioni previste dall art. 3.e 4 limitarsi alla compilazione di un questionario, ma in tal caso l'efficacia della garanzia risulterà differita di 6 mesi (o 5/7 anni nel caso di decesso dovuto ad AIDS o ad altra patologia ad essa collegata), come specificato nelle Condizioni di Assicurazione. Si richiama l attenzione del contraente sulla necessità di leggere le raccomandazioni e le avvertenze contenute in proposta relative alla compilazione del questionario sanitario. Valgono inoltre le limitazioni relative alle prestazioni complementari descritte nelle condizioni di assicurazione all art. della parte Assicurazione Complementare Infortuni - se tale garanzia è richiamata nel documento di polizza. 4. Premi L'entità del premio dipende dalla gamma e dal livello delle garanzie previste dal contratto; influiscono inoltre la durata dell'assicurazione, l'età ed il sesso dell'assicurato, nonché il suo stato di salute e le abitudini di vita (professione, sports, ecc..). A fronte della garanzia del pagamento del capitale assicurato dal contratto, è dovuto un premio annuo anticipato di importo costante per tutta la durata del contratto e comunque non oltre la morte dell'assicurato. Il premio può essere corrisposto anche in rate annuali, semestrali o trimestrali senza alcuna maggiorazione di costo. La rata, annuale, non può essere inferiore a 50 euro. Il premio dovuto non può essere modificato dalla Società nel corso della durata del contratto. Ogni pagamento può avvenire a mezzo assegno bancario/circolare o mediante bollettino di conto corrente postale, o mediante accredito su conto corrente bancario. Nel caso di pagamento tramite conto corrente postale la data di versamento è quella apposta dall'ufficio Postale. Nel caso di pagamento con accredito su c/c bancario, la data di versamento è quella risultante dall'estratto conto bancario, regolarmente accreditato. Ogni pagamento può essere effettuato con le seguenti modalità: con assegno bancario presso la Sede dell Agenzia cui è assegnata la polizza; con bollettino di conto corrente postale n intestato a Allianz SpA ; con bonifico bancario sul conto corrente n ABI: CAB: intestato a Allianz SpA. Largo Ugo Irneri, Telefono Fax Milano 20 - Corso Italia, 23 Torino 02 - Via Vittorio Alfieri, di assicurazione n assicurativi n. 08 Pag.5di 32 Mod. FA253_0

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7 TABELLE ILLUSTRATIVE DEI PREMI PER IL SESSO MASCHILE Assicurazione: temporanea caso morte di annualità certa in caso di premorienza a premio annuo costante limitato Rendita assicurata ,00 Durata (anni) Età ,00 03,00 24,00 48, ,00,00 54,00 93, ,00 33,00 62,00 24,00 277, ,00 9,00 240,00 320,00 425, ,00 290,00 368,00 497,00 665,00 Rendita assicurata ,00 Durata (anni) Età ,00 78,00 200,00 242,00 290, ,00 203,00 238,00 303,00 38, ,00 260,00 39,00 4,00 549, ,00 376,00 474,00 635,00 844, ,00 575,00 730,00 988,00 325,00 Rendita assicurata ,00 Valori in euro Durata (anni) Età ,00 35,00 395,00 479,00 575, ,00 40,00 47,00 60,00 757, ,00 55,00 633,00 839,00.093, ,00 747,00 943,00.265,00.683, ,00.45,00.455,00.97, ,00 Largo Ugo Irneri, Telefono Fax Milano 20 - Corso Italia, 23 Torino 02 - Via Vittorio Alfieri, di assicurazione n assicurativi n. 08 Pag.7di 32 Mod. FA253_0

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9 TABELLE ILLUSTRATIVE DEI PREMI PER IL SESSO FEMMINILE Assicurazione: temporanea caso morte di annualità certa in caso di premorienza a premio annuo costante limitato Rendita assicurata ,00 Durata (anni) Età ,00 7,00 86,00 0, ,00 87,00 09,00 32, ,00 5,00 46,00 8, ,00 32,00 59,00 203,00 258, ,00 80,00 0,00 288,00 379,00 Rendita assicurata ,00 Durata (anni) Età ,00 9,00 37,00 67,00 97, ,00 42,00 69,00 22,00 258, ,00 86,00 5,00 286,00 356, ,00 259,00 32,00 400,00 50, ,00 355,00 434,00 57,00 753,00 Rendita assicurata ,00 Durata (anni) Età ,00 233,00 269,00 329,00 389, ,00 279,00 333,00 49,00 5, ,00 367,00 445,00 567,00 707, ,00 53,00 69,00 795,00.05, ,00 705,00 863,00.37,00.50,00 Valori in euro Largo Ugo Irneri, Telefono Fax Milano 20 - Corso Italia, 23 Torino 02 - Via Vittorio Alfieri, di assicurazione n assicurativi n. 08 Pag.9di 32 Mod. FA253_0

10 Gli importi indicati nella tabelle precedenti non tengono conto delle valutazioni del rischio attinenti ad esempio alla professione ed allo stato di salute dell assicurato, che possono essere effettuate dall impresa solo dopo che l assicurando abbia reso le necessarie informazioni e compilato il questionario sanitario o, nei casi previsti, si sia assoggettato a visita medica. Non si tiene conto anche dell eventuale garanzia complementare infortuni. E' di fondamentale importanza che le dichiarazioni rese dal Contraente e dall'assicurato siano complete e veritiere per evitare il rischio di successive, legittime, contestazioni della Società che potrebbero anche pregiudicare il diritto dei Beneficiari di ottenere il pagamento del capitale assicurato. C. INFORMAZIONI SUI COSTI, SCONTI E REGIME FISCALE 5. Costi gravanti direttamente sul contraente. 5. Costi gravanti sul premio Sulla prima rata di premio è previsto un costo fisso di 5,5 quale diritto di emissione. Sulle rate successive è previsto un costo fisso di importo massimo di 0,99 quale diritto di emissione Qualora il premio fosse pagato in rate frazionate non verranno applicate addizionali di frazionamento. I costi applicati al premio versato sono costituiti da una percentuale dell 0,5% (calcolata sul premio versato al netto dei diritti di emissione) e da un aliquota del capitale assicurato pari allo 0,20 per mille. La Società si impegna a comunicare il costo derivante dalla specifica combinazione delle variabili anzidette nel Progetto esemplificativo elaborato in forma personalizzata. 6. Misure e modalità di eventuali sconti Non sono previsti sconti di premio. 7. Regime fiscale (*) Sui premi versati alla Società ed entro il limite massimo di Euro.29,4 annui, è riconosciuta una detrazione di imposta sui redditi delle persone fisiche pari al 9% del premio stesso. Nel plafond di detraibilità rientrano anche i premi per assicurazioni infortuni e i contributi previdenziali non obbligatori per legge. Le somme corrisposte ai beneficiari in caso di decesso dell Assicurato sono esenti dall imposta sui redditi delle persone fisiche e dall imposta sulle successioni. Largo Ugo Irneri, Telefono Fax Milano 20 - Corso Italia, 23 Torino 02 - Via Vittorio Alfieri, di assicurazione n assicurativi n. 08 Pag.0di 32 Mod. FA253_0

11 (*) Misure in vigore alla data della presente Nota Informativa. D. ALTRE INFORMAZIONI SUL CONTRATTO 8. Modalità di perfezionamento del contratto Il contratto si intende concluso nel giorno in cui: il documento di polizza, firmato dalla Società, viene sottoscritto dal Contraente e dall Assicurato (se persona diversa dal Contraente); ovvero il Contraente, a seguito della sottoscrizione della proposta, riceve da parte della Società il documento di polizza debitamente firmato o altra comunicazione scritta attestante l accettazione della proposta. L assicurazione entra in vigore, a condizione che sia stata pagata la prima rata di premio, dalle ore 24 dal giorno di conclusione del contratto o del giorno indicato sul documento di polizza quale data di decorrenza, se successivo. Il contratto di assicurazione viene emesso in base ai dati ed alle indicazioni fornite dal contraente. Le dichiarazioni del contraente devono essere esatte e complete. 9. Risoluzione del contratto e sospensione del pagamento dei premi Il mancato pagamento anche di una sola rata di premio trascorsi 30 giorni dalla relativa data di scadenza, costituisce, a partire da quest ultima data, interruzione del pagamento dei premi..a seguito dell interruzione del pagamento dei premi, il contratto si risolve ed i premi pagati restano acquisiti alla Società. Entro 2 mesi dalla data di interruzione del pagamento dei premi il Contraente può riattivare il contratto risolto pagando le rate di premio arretrate aumentate degli interessi legali per il periodo intercorso tra ciascuna data di scadenza e quella di riattivazione. La Società si riserva comunque di richiedere nuovi accertamenti sanitari e decidere circa la riattivazione tenendo conto del loro esito. La riattivazione del contratto ha effetto dalle ore 24 del giorno del pagamento. 0. Diritto di revoca Fino al momento della conclusione del contratto, il Contraente ha sempre la facoltà di revocare la proposta di assicurazione, ottenendo la restituzione delle somme eventualmente gia pagate entro Largo Ugo Irneri, Telefono Fax Milano 20 - Corso Italia, 23 Torino 02 - Via Vittorio Alfieri, di assicurazione n assicurativi n. 08 Pag.di 32 Mod. FA253_0

12 30 giorni dal ricevimento della comunicazione di revoca. Per l esercizio della revoca, il Contraente deve inviare lettera raccomandata A.R. alla Società indirizzata a: ALLIANZ S.p.A. Ufficio Vita Largo Ugo Irneri, 3423, contenente gli elementi identificativi della proposta (denominazione del Contraente, data della proposta, n di proposta).. Diritto di recesso Il Contraente può recedere dal contratto entro trenta giorni dalla data di conclusione del contratto, dandone comunicazione alla Società con lettera raccomandata A.R. contenente gli elementi identificativi del contratto e indirizzata al seguente recapito: Ufficio Vita Largo Ugo Irneri,, Il recesso ha l effetto di liberare entrambe le parti da qualsiasi obbligazione derivante dal contratto con decorrenza dalle ore 24 dal giorno della spedizione della lettera raccomandata, quale risultante dal timbro postale di invio della stessa. Entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione di recesso la Società (previa consegna dell originale del documento di polizza e delle eventuali appendici di variazione contrattuale) provvede a rimborsare al Contraente il premio da questi eventualmente corrisposto. La Società si riserva peraltro il diritto di recuperare la parte di premio relativa al periodo per il quale il contratto ha avuto effetto, nonchè le spese sostenute per l emissione del contratto, quantificate in 5 Euro. 2. Documentazione da consegnare all impresa per la liquidazione delle prestazioni Verificatosi uno degli eventi previsti dal contratto, al fine di consentire la corresponsione delle prestazioni assicurate, devono essere preventivamente consegnati alla Società i documenti previsti dai moduli di richiesta di liquidazione compresi nelle condizioni di assicurazione (che costituiscono parte integrante del contratto) necessari a: - verificare l effettiva esistenza dell obbligo di pagamento; - individuare con esattezza gli aventi diritto. La richiesta di liquidazione con la documentazione allegata dovrà essere inviata con raccomandata A.R. a : ALLIANZ S.p.A. Ufficio Vita Largo Ugo Irneri,, Verificata la sussistenza dell obbligo di pagamento, la Società mette a disposizione la somma dovuta entro 30 giorni dal ricevimento della documentazione completa. Decorso tale termine ed a partire dal medesimo sono dovuti gli interessi moratori a favore dei Beneficiari. Ogni pagamento viene effettuato presso la sede o la competente agenzia della Società, previa consegna dell originale della polizza e delle eventuali appendici di variazione contrattuale. L art del codice civile dispone che, se non è stata avanzata richiesta di pagamento, i diritti derivanti dal contratto di assicurazione si prescrivono entro due anni da quando si è verificato l evento su cui il diritto si fonda. Largo Ugo Irneri, Telefono Fax Milano 20 - Corso Italia, 23 Torino 02 - Via Vittorio Alfieri, di assicurazione n assicurativi n. 08 Pag.2di 32 Mod. FA253_0

13 3. Legge applicabile al contratto Al contratto si applica la Legge italiana. Impignorabilità e insequestrabilità delle prestazioni. Ai sensi dell'art. 923 del Codice Civile, le somme dovute in dipendenza di contratti di assicurazione sulla vita non sono pignorabili né sequestrabili. Diritto proprio del Beneficiario. Ai sensi dell'art. 920 del Codice Civile, il Beneficiario acquista, per effetto della designazione, un diritto proprio ai vantaggi dell'assicurazione. Ciò significa, in particolare, che le somme corrisposte a seguito di decesso del Contraente non rientrano nell'asse ereditario. 4. Lingua in cui è redatto il contratto Il contratto viene redatto in lingua italiana. 5. Reclami Il Cliente che non si ritenga pienamente soddisfatto del servizio ricevuto, può esporre le sue ragioni alla Società mediante comunicazione scritta, anche a mezzo fax, indirizzata a: ALLIANZ S.p.A.-.- Servizio Clienti Pronto Allianz, Corso Italia, Milano, Numero Verde , Numero di telefax , Indirizzo di posta elettronica info@allianz.it Qualora l esponente non si ritenga soddisfatto dell esito del reclamo o in caso di assenza di riscontro nel termine massimo di quarantacinque giorni, potrà rivolgersi all ISVAP (Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni Private e di Interesse Collettivo), Servizio Tutela degli Utenti, Via del Quirinale 2, 0087 Roma, telefono , corredando l esposto della documentazione relativa al reclamo trattato dalla Società. In relazione alle controversie inerenti la quantificazione dei danni e l attribuzione della responsabilità, si ricorda che permane la competenza esclusiva dell Autorità Giudiziaria, oltre alla facoltà di ricorrere a sistemi conciliativi ove esistenti. 6. Informativa in corso di contratto La Società comunicherà tempestivamente per iscritto al Contraente qualunque modifica dovesse intervenire, nel corso della durata contrattuale, con riferimento agli elementi di seguito riportati: Denominazione Sociale Forma giuridica Indirizzo della Sede Legale, Operativa o Direzione Generale. La società comunicherà tempestivamente al contraente le eventuali variazioni delle informazioni contenute in nota informativa, intervenute anche per effetto di modifiche alla normativa successive alla conclusione del contratto. Largo Ugo Irneri, Telefono Fax Milano 20 - Corso Italia, 23 Torino 02 - Via Vittorio Alfieri, di assicurazione n assicurativi n. 08 Pag.3di 32 Mod. FA253_0

14 7. Comunicazioni del contraente alla Società Il contraente è tenuto a comunicare alla società eventuali modifiche di professione dell assicurato intervenute in corso di contratto ai sensi dell art. 926 del codice civile. * * L impresa ALLIANZ S.p.A. è responsabile della veridicità dei dati e delle notizie contenuti nella presente Nota informativa. I rappresentanti legali Klaus-Peter Röhler Elisabetta Petrucci CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE TARIFFA 53 CONDIZIONI GENERALI DI POLIZZA Art. Obblighi della Società Gli obblighi della Società risultano esclusivamente dalla polizza e dalle appendici da essa firmate. Art. 2 Dichiarazioni del Contraente e dell assicurato Le dichiarazioni del Contraente e dell Assicurato devono essere esatte e complete. In caso di dichiarazioni inesatte e reticenti relative a circostanze tali che la Società non avrebbe dato il suo consenso, o non lo avrebbe dato alle medesime condizioni se avesse conosciuto il vero stato delle cose, la Società stessa: - quando esiste malafede o colpa grave, ha diritto: a) di rifiutare, in caso di sinistro e in ogni tempo, qualsiasi pagamento; b) di contestare la validità del contratto entro tre mesi dal giorno in cui ha conosciuto l inesattezza della dichiarazione o la reticenza; - quando non esiste malafede o colpa grave, ha diritto: a) di ridurre, in caso di sinistro, le somme assicurate in relazione al maggior rischio accertato; b) di recedere dal contratto entro tre mesi dal giorno in cui ha conosciuto l inesattezza della Largo Ugo Irneri, Telefono Fax Milano 20 - Corso Italia, 23 Torino 02 - Via Vittorio Alfieri, di assicurazione n assicurativi n. 08 Pag.4di 32 Mod. FA253_0

15 dichiarazione o la reticenza. Salvo il caso che la verità sia stata alterata o taciuta in malafede, la Società rinuncia a tali diritti, trascorsi sei mesi dall entrata in vigore dell Assicurazione o della sua riattivazione. L inesatta indicazione dell età dell Assicurato comporta in ogni caso la rettifica, in base all età corretta, delle somme dovute. Art. 3 Entrata in vigore dell assicurazione L Assicurazione entra in vigore, a condizione che sia stata pagata la prima rata di premio, alle ore 24 del giorno in cui: - la polizza sia stata sottoscritta dal Contraente e dall Assicurato; oppure, - la Società abbia rilasciato al Contraente la polizza o gli abbia altrimenti inviato per iscritto comunicazione del proprio assenso. Qualora la polizza preveda una data di decorrenza successiva, l Assicurazione non può entrare in vigore prima delle ore 24 del giorno previsto. Art. 4 Rischio di morte Il rischio di morte è coperto qualunque possa essere la causa, senza limiti territoriali e senza tener conto, ma con i limiti previsti dall art. 926 del C.C., dei cambiamenti di professione dell Assicurato. È escluso dalla garanzia soltanto il decesso causato da:. dolo del Contraente o del Beneficiario; 2. partecipazione attiva dell Assicurato a delitti dolosi; 3. partecipazione attiva dell Assicurato a fatti di guerra, salvo che non derivi da obblighi verso lo Stato Italiano; in questo caso la garanzia può essere prestata, su richiesta del Contraente, alle condizioni stabilite dal competente Ministero; 4. partecipazione a corse di velocità e relativi allenamenti, con qualsiasi mezzo a motore; 5 incidente di volo, se l Assicurato viaggia a bordo di aeromobile non autorizzato al volo o con pilota non titolare di brevetto idoneo e, in ogni caso, se viaggia in qualità di membro dell equipaggio; 6 suicidio, se avviene nei primi due anni dall entrata in vigore dell Assicurazione o dall eventuale riattivazione della stessa. Nei casi di esclusione di cui ai suddetti punti., 2. e 3., la Società non corrisponde alcun importo, mentre nei restanti casi, la Società corrisponde un importo pari alla riserva matematica calcolata al momento del decesso. Art. 5 Pagamento del premio IL premio è calcolato in annualità anticipate. Le rate di premio debbono essere pagate alle scadenze pattuite contro ricevuta emessa dalla Società, presso il domicilio di quest ultima o dell Agenzia cui è assegnata la polizza. Ogni pagamento può avvenire a mezzo assegno bancario/circolare o mediante bollettino di conto corrente postale, o accredito su conto corrente bancario. Nel caso di pagamento tramite conto corrente postale la data di versamento è quella apposta dall Ufficio Postale. Nel caso di pagamento con accredito su c/c bancario, la data di versamento è quella risultante dall estratto conto bancario, regolarmente accreditato. Il premio del primo anno, anche se Largo Ugo Irneri, Telefono Fax Milano 20 - Corso Italia, 23 Torino 02 - Via Vittorio Alfieri, di assicurazione n assicurativi n. 08 Pag.5di 32 Mod. FA253_0

16 frazionato in più rate, è dovuto per intero. Art. 6 Mancato pagamento del premio:risoluzione e riduzione Il mancato pagamento anche di una sola rata del premio determina, trascorsi 30 giorni dalla scadenza, la risoluzione del contratto e i premi pagati restano acquisiti alla Società. Tuttavia, se risultano versate almeno tre annualità di premio, il contratto rimane in vigore per il valore di riduzione, determinabile secondo i criteri di calcolo e la tabella delle Condizioni Speciali. A giustificazione del mancato pagamento del premio, il Contraente non può, in nessun caso, opporre che la Società non gli abbia inviato avvisi di scadenza né provveduto all incasso a domicilio. Art. 7 Ripresa del pagamento del premio: riattivazione Entro sei mesi dalla scadenza della prima rata di premio non pagata, il Contraente ha comunque diritto di riattivare l Assicurazione pagando le rate di premio arretrate aumentate degli interessi legali. Trascorsi sei mesi dalla predetta scadenza, la riattivazione può avvenire invece solo dietro espressa domanda del Contraente e accettazione scritta della Società, che può richiedere nuovi accertamenti sanitari e decidere circa la riattivazione tenendo conto del loro esito. Accettata per iscritto dalla Società la riattivazione, l Assicurazione entra nuovamente in vigore, per l intero suo valore, alle ore 24 del giorno del pagamento dell importo dovuto. Trascorsi 2 mesi dalla scadenza della prima rata di premio non pagata, l Assicurazione non può più essere riattivata. Art. 8 Beneficiari Il Contraente designa i Beneficiari e può in qualsiasi momento revocare o modificare tale designazione. La designazione dei Beneficiari non può essere revocata o modificata nei seguenti casi: dopo che il Contraente ed il Beneficiario abbiano dichiarato per iscritto alla Società, rispettivamente, la rinuncia al potere di revoca e l accettazione del beneficio; dopo la morte del Contraente; dopo che verificatosi l evento previsto, il Beneficiario abbia comunicato per iscritto alla Società di volersi avvalere del beneficio. In tali casi, le operazioni di riscatto, prestito, pegno o vincolo di polizza, richiedono l assenso scritto dei Beneficiari. La designazione di beneficio e le sue eventuali revoche o modifiche debbono essere comunicate per iscritto alla Società o fatte per testamento. Art. 9 Riscatto La presente polizza non ha valore di riscatto. Art. 0 Prestiti ed anticipazioni La presente polizza non prevede la concessione di prestiti. Largo Ugo Irneri, Telefono Fax Milano 20 - Corso Italia, 23 Torino 02 - Via Vittorio Alfieri, di assicurazione n assicurativi n. 08 Pag.6di 32 Mod. FA253_0

17 Art. - Cessione, pegno e vincolo Il Contraente può cedere ad altri il contratto, così come può darlo in pegno o comunque vincolare le somme assicurate. Tali atti diventano efficaci solo quando la Società ne faccia annotazione sull originale di polizza o su appendice. Nel caso di pegno o vincolo, le operazioni di riscatto e di prestito richiedono l assenso del creditore o vincolatario. Art. 2 Pagamenti della società Per tutti i pagamenti della Società debbono essere preventivamente consegnati alla stessa i documenti necessari a verificare l effettiva esistenza dell obbligo di pagamento e ad individuare gli aventi diritto. Per i pagamenti conseguenti al decesso dell Assicurato debbono consegnarsi: - richiesta di liquidazione sottoscritta da tutti gli aventi diritto, compresi gli eventuali Vincolatari e Beneficiari accettanti del contratto, con la precisa indicazione del luogo di residenza ed indirizzo di ciascuno di essi; - originale di polizza ed eventuali appendici; - certificato di morte dell Assicurato; - relazione sanitaria redatta dall ultimo medico curante sull apposito stampato fornito dalla Società e dichiarazione del medesimo rilasciata su modulo del proprio ricettario, attestante la compilazione del predetto stampato; - copia integrale delle cartelle cliniche relative ad eventuali periodi di degenza dell Assicurato presso Ospedali o Case di Cura; - ulteriore documentazione di carattere sanitario eventualmente ritenuta necessaria dalla Società; - copia del verbale redatto dagli Organi di Polizia in caso di morte violenta, infortunio, suicidio, omicidio, o certificato della Procura o altro documento rilasciato dall Autorità competente, da cui si desumano le precise circostanze del decesso; - atto notorio redatto davanti a Cancelliere o Notaio, previo giuramento di due testimoni, da cui risulti: - se il Contraente-Assicurato ha lasciato o meno testamento; - se il testamento stesso, di cui deve essere rimessa copia autentica, è l unico od ultimo conosciuto, valido o non impugnato. Se in polizza risultano indicati quali Beneficiari gli eredi legittimi dell Assicurato, l atto notorio dovrà altresì riportare: - l elenco di tutti gli eredi legittimi del de cuius con l indicazione delle generalità complete, dell età e della capacità di agire di ciascuno di essi, con esplicita dichiarazione che oltre a quelli elencati non esistono né esistevano alla morte dell Assicurato, altre persone aventi comunque diritto; - decreto del Giudice Tutelare, se fra gli aventi diritto vi sono minori od incapaci, che autorizzi l esercente la patria potestà od il Tutore alla riscossione della somma spettante ai minori od incapaci, indicando anche le modalità per il reimpiego di tale somma ed esonerando la Società da ogni responsabilità al riguardo; - fotocopia di un documento di identità e del tesserino fiscale di ciascun beneficiario. In ogni caso, verificata la sussistenza dell obbligo di pagamento, la Società mette a disposizione la Largo Ugo Irneri, Telefono Fax Milano 20 - Corso Italia, 23 Torino 02 - Via Vittorio Alfieri, di assicurazione n assicurativi n. 08 Pag.7di 32 Mod. FA253_0

18 somma dovuta entro 30 giorni dal ricevimento della documentazione completa. Decorso tale termine - ed a partire dal medesimo fino alla data dell effettivo pagamento - sono riconosciuti ai Beneficiari gli interessi moratori calcolati secondo i criteri della capitalizzazione semplice al tasso annuo pari al saggio legale in vigore. Ogni pagamento viene effettuato presso la Direzione o la competente Agenzia della Società contro rilascio di regolare quietanza. Art. 3 Tasse e imposte Tasse e imposte che dovessero gravare sul contratto, o su singole componenti dello stesso, sono a carico del Contraente o dei Beneficiari ed aventi diritto. Art. 4 Rinvio alle norme di legge Il contratto è regolato dalla legge italiana. Per tutto quanto non previsto dalle presenti condizioni, valgono le norme di legge. Art. 5 Foro competente Per le controversie relative al presente contratto, nelle quali sia parte un Consumatore così come definito dall Art. 469 bis, 2 comma del Codice Civile, il Foro competente è quello della residenza o domicilio elettivo del Consumatore medesimo. ASSICURAZIONI SENZA VISITA MEDICA (Operanti se richiamate nella Scheda Garanzie) CONDIZIONI PARTICOLARI DI CARENZA Premesso che l Assicurato può richiedere che gli venga accordata la piena copertura assicurativa senza periodo di carenza, purché si sottoponga a visita medica accettando le modalità e gli eventuali oneri che ne dovessero derivare, il presente contratto viene assunto senza visita medica e pertanto, a parziale deroga delle condizioni di polizza, rimane convenuto che, qualora il decesso dell Assicurato avvenga entro i primi 6 mesi dal perfezionamento della polizza e la polizza stessa sia al corrente col pagamento dei premi, la Società corrisponderà - in luogo del capitale assicurato - una somma pari all ammontare dei premi versati, al netto di accessori e delle imposte relative alla eventuale garanzia complementare. Qualora la polizza fosse emessa in sostituzione di uno o più precedenti contratti - espressamente richiamati nel testo della polizza stessa l applicazione della suddetta limitazione avverrà tenendo conto dell entità, forma e durata effettiva, a partire dalle rispettive date di perfezionamento, delle assicurazioni sostituite. La Società non applicherà entro i primi sei mesi dal perfezionamento del contratto la limitazione sopraindicata e pertanto la somma da Largo Ugo Irneri, Telefono Fax Milano 20 - Corso Italia, 23 Torino 02 - Via Vittorio Alfieri, di assicurazione n assicurativi n. 08 Pag.8di 32 Mod. FA253_0

19 essa dovuta sarà pari all intero capitale assicurato, qualora il decesso sia conseguenza diretta: a) di una delle seguenti malattie infettive acute sopravvenute dopo l entrata in vigore della polizza: tifo, paratifo, difterite, scarlattina, morbillo, vaiuolo, poliomelite anteriore acuta, meningite cerebrospinale, polmonite, encefalite epidemica, carbonchio, febbri puerperali, tifo esantematico, epatite virale A e B, leptospirosi ittero emorragica, colera, brucellosi, dissenteria baciliare, febbre gialla, febbre Q, salmonellosi, botulismo, mononucleosi infettiva, parotite epidemica, peste, rabbia, pertosse, rosolia, vaccinia generalizzata, encefalite postvaccinica; b) di shock anafilattico sopravvenuto dopo l entrata in vigore della polizza; c) di infortunio avvenuto dopo l entrata in vigore della polizza, intendendo per infortunio (fermo quando disposto dall art. 4 delle Condizioni Generali di polizza) l evento dovuto a causa fortuita, improvvisa, violenta ed esterna che produca lesioni corporali obiettivamente constatabili, che abbiano come conseguenza la morte. Rimane convenuto che qualora il decesso dell Assicurato avvenga entro primi cinque anni dal perfezionamento della polizza e sia dovuto alla sindrome di immunodeficienza acquisita (AIDS), ovvero ad altra patologia ad essa collegata, il capitale assicurato non sarà pagato. Nell ambito di un quinquennio, la Società assicura senza visita medica sulla vita di uno stesso Assicurato, con uno o più contratti, fino ad un capitale caso morte complessivo non superiore a Euro. Nel caso di versamenti unici integrativi o di contratti a premio unico, tale limite di capitale si intende aumentato di un importo pari ai versamenti unici corrisposti, al netto di accessori ed imposta sulle assicurazioni. Qualora in seguito alla coesistenza di più assicurazioni emesse dalla Società in uno stesso quinquennio tale limite venisse superato, la garanzia sarà limitata al predetto capitale massimo e la Società rimborserà al Contraente, senza interessi ed al netto di accessori e delle imposte relative alla eventuale garanzia complementare, i premi relativi alla parte di capitale eccedente ASSICURAZIONI CON VISITA MEDICA INTEGRAZIONE DELLE CONDIZIONI GENERALI IN ASSENZA DEL TEST HIV Premesso che l Assicurato non ha aderito alla richiesta della Società di eseguire gli esami clinici necessari per l accertamento dell eventuale stato di malattia da HIV o di sieropositività, a parziale deroga delle Condizioni Generali del presente contratto, rimane convenuto che se il decesso dell Assicurato avvenga entro i primi sette anni dal perfezionamento della polizza e sia dovuto alla sindrome di immunodeficienza acquisita (AIDS), ovvero ad altra patologia ad essa collegata, il capitale assicurato non sarà pagato. ASSICURAZIONE COMPLEMENTARE CONTRO GLI INFORTUNI (Operante solo se espressamente richiamata nella Scheda Garanzie) Largo Ugo Irneri, Telefono Fax Milano 20 - Corso Italia, 23 Torino 02 - Via Vittorio Alfieri, di assicurazione n assicurativi n. 08 Pag.9di 32 Mod. FA253_0

20 Art. Base e prestazioni assicurative La presente Assicurazione Complementare è prestata dalla Società in base alle dichiarazioni rese e firmate dal Contraente e dall Assicurato nella proposta di Assicurazione Vita e negli allegati o supplementi a tali documenti. Per essa la Società si impegna a pagare, in caso di morte dell Assicurato conseguente ad infortuni,, purché verificatosi nei termini e limiti previsti dagli articoli seguenti, oltre al capitale assicurato con la garanzia vita base, un capitale aggiuntivo per l importo indicato nella Scheda Garanzie. Forma A - Per essa la Società si impegna al pagamento del capitale aggiuntivo assicurato nel caso in cui la morte sia conseguente ad infortunio. Forma B - Per essa la Società si impegna al pagamento del capitale aggiuntivo assicurato che si raddoppia qualora la morte si sia verificata in seguito ad infortunio derivante dalla circolazione di veicoli con o senza guida di rotaie su strade di uso pubblico o su aree a queste equiparate. Art. 2 Termini dell assicurazione: decorrenza e scadenza L assicurazione complementare per il caso di decesso dell Assicurato cagionato da infortunio viene stipulata in base alle dichiarazioni rese e firmate dal Contraente e dall Assicurato nella proposta e negli altri documenti. Essa entra in vigore dalle ore 24 del giorno del pagamento della prima rata di premio e relativi accessorie tasse, sempre che sia stata contemporaneamente perfezionata e risulti in vigore l assicurazione principale vita. Non è applicabile per questa Assicurazione Complementare il periodo di Carenza previsto dalle Assicurazioni sulla vita stipulate senza visita medica. Art. 3 Definizione di infortunio ed operatività della garanzia È considerato infortunio mortale l evento dovuto a causa fortuita, violenta ed esterna, che produca all Assicurato lesioni corporali obiettivamente constatabili, le quali abbiano per conseguenza diretta ed esclusiva la di lui morte, purché questa, quando non sia immediata, si verifichi entro un anno dall evento. La garanzia è operativa in tutti i casi nei quali il rischio di morte per infortunio è coperto anche dalla assicurazione principale vita, in conformità alle relative Condizioni Generali di assicurazione, compreso il decesso derivante da: - asfissia causata da fuga di gas o vapore; - conseguenza di ingestione o assorbimento per errore di sostanze (compresi l avvelenamento e le lesioni da contatto con sostanze corrosive); - alterazioni patologiche conseguenti a morsi di animali e punture di insetti, escluse la malaria e le malattie tropicali; - annegamento; - assideramento o congelamento, folgorazione, colpi di sole o di calore e altre influenze termiche ed atmosferiche; - ernie addominali traumatiche e lesioni da sforzo; - Infortuni sofferti in stato di malore, vertigini o incoscienza; - infortuni causati da imperizia, imprudenza o negligenza anche gravi; - Infortuni causati da tumulti popolari, atti di terrorismo, attentati a condizione che l Assicurato non vi abbia preso parte attiva. Largo Ugo Irneri, Telefono Fax Milano 20 - Corso Italia, 23 Torino 02 - Via Vittorio Alfieri, di assicurazione n assicurativi n. 08 Pag.20di 32 Mod. FA253_0

21 Art. 4 Delimitazioni dell assicurazione È escluso dall Assicurazione il decesso derivante da: - pratica di sports aerei, paracadutismo, salto dal trampolino con sci o idrosci, sci acrobatico, bob, pugilato, atletica pesante, lotta nelle sue varie forme, alpinismo con scalata di rocce o accesso a ghiacciai, guidoslitta, immersioni con autorespiratore, speleologia; - partecipazione a corse o gare (e relative prove ed allenamenti) comportanti l uso di veicoli o natanti a motore, salvo si tratti di gare di regolarità pura; - abuso di alcolici o di psicofarmaci o dall uso non terapeutico di stupefacenti o allucinogeni; - azioni delittuose dell Assicurato; - trattamenti medici o chirurgici non resi necessari da infortunio; - guerre, insurrezioni, terremoti, inondazioni ed eruzioni vulcaniche; - trasmutazioni del nucleo dell atomo nonché da radiazioni provocate artificialmente dall accelerazione di particelle atomiche o da esposizione a radiazioni ionizzanti; - incidente di volo, se l Assicurato viaggia a bordo di aeromobile non autorizzato al volo o con pilota non titolare di brevetto idoneo e, in ogni caso, se viaggia in qualità di membro dell equipaggio; - suicidio. Art. 5 Pagamento del premio, rescissione, riattivazione Valgono per il pagamento del premio le norme previste dalle Condizioni generali dell assicurazione principale vita. Nel caso di mancato pagamento del premio infortuni o di quello dell assicurazione principale vita la presente assicurazione complementare verrà annullata di pieno diritto ed i premi per essa pagati resteranno acquisiti alla Società. La riattivazione dell assicurazione principale vita dà diritto alla rimessa in vigore dell assicurazione complementare con effetto dalle ore 24 del giorno in cui avviene tale riattivazione. L Assicurato, pure continuando a mantenere in vigore l assicurazione principale vita, ha la facoltà di porre termine alla presente assicurazione complementare allo scadere di ogni annualità di premio, dandone notizia alla Società con lettera raccomandata almeno 60 giorni prima della scadenza del premio stesso. L assicurazione complementare si estinguerà di pieno diritto al termine del periodo previsto per il pagamento dei premi sull assicurazione principale vita, oppure in caso di esonero dal pagamento dei medesimi e comunque al compimento del 75 anno di età dell Assicurato. Art. 6 Denuncia dell infortunio ed obblighi relativi, pagamento del capitale assicurato, controversie L evento mortale deve essere denunciato per iscritto alla Società entro tre giorni dal suo verificarsi. Gli aventi diritto devono fornire la prova che la morte dell Assicurato è stata causata da infortunio in conformità a quanto previsto dalle presenti condizioni, autorizzare i medici a dare alla Società tutte le informazioni che essa potesse loro chiedere e consentire qualsiasi indagine che la Società ritenesse necessaria. Ricevuti i documenti comprovanti l infortunio ed espletati i necessari accertamenti, la Società effettuerà il pagamento del capitale assicurato nei tempi e con le modalità Largo Ugo Irneri, Telefono Fax Milano 20 - Corso Italia, 23 Torino 02 - Via Vittorio Alfieri, di assicurazione n assicurativi n. 08 Pag.2di 32 Mod. FA253_0

22 previsti dall Art. 2 - Pagamenti della Società, contenuto nelle Condizioni Generali di polizza presso la propria Sede o Agenzia competente, contro rilascio di regolare quietanza.. Le controversie sulla natura del decesso possono venir demandate per iscritto dalle parti a due medici nominati uno per parte, i quali si riuniscono nel Comune sede di Istituto di Medicina Legale più vicino al luogo di residenza del Consumatore. Tali medici, persistendo il disaccordo, ne nominano un terzo; le decisioni sono prese a maggioranza con dispensa da ogni formalità di legge e sono vincolanti anche se uno dei medici rifiuta di firmare il relativo verbale. Se una parte non provvede o se manca l accordo sulla nomina del terzo medico, la scelta è fatta ad istanza della parte più diligente dal Consiglio dell Ordine dei Medici avente giurisdizione sul luogo ove deve riunirsi il Collegio (Comune, sede di Istituto di Medicina Legale più vicino al luogo di residenza del Consumatore). Ciascuna delle parti sostiene le spese del medico da essa designato e contribuisce in misura della metà alle spese del terzo medico. Art. 7 Costanza dei valori assicurati e del premio I valori assicurati con la presente ed i relativi premi non sono soggetti a rivalutazione e rimangono pertanto costanti per l intera durata della garanzia. Art. 8 Rinuncia al diritto di rivalsa La Società rinuncia ad esercitare azione di rivalsa verso il terzo responsabile dell infortunio. Art. 9 Rinvio Per quanto non risulta regolato dalle presenti condizioni valgono le norme di legge in materia e le Condizioni Generali dell assicurazione principale vita, in quanto applicabili. In particolare, l aggravamento del rischio è regolato dall art.898 del Codice Civile e l Assicurato è tenuto pertanto a comunicare alla Società con lettera raccomandata ogni cambiamento dell attività esercitata, dichiarata in proposta, agli effetti della prosecuzione della garanzia complementare. Tasse e imposte relative al contratto sono a carico del Contraente o dei Beneficiari ed aventi diritto. GARANZIE PRESTATE La Allianz, in caso di morte dell Assicurato nel periodo di durata contrattuale, la Società garantisce, ai Beneficiar designati, il pagamento dell annualità pattuita in rate posticipate secondo la rateazione richiesta, a partire dalla rata immediatamente successiva al decesso fino a quella coincidente con la scadenza contrattuale. ino al termine dell assicurazione. Il Contraente pagherà il premio secondo la rateazione prescelta, per un periodo ridotto rispetto alla durata contrattuale, ma comunque non oltre la rata in corso alla morte dell Assicurato. La rata lorda di premio è indicata sulla scheda garanzie. Largo Ugo Irneri, Telefono Fax Milano 20 - Corso Italia, 23 Torino 02 - Via Vittorio Alfieri, di assicurazione n assicurativi n. 08 Pag.di 32 Mod. FA253_0

23 Trascorso il periodo contrattuale, l assicurazione si estinguerà e i premi pagati rimarranno acquisiti alla Allianz. Largo Ugo Irneri, Telefono Fax Milano 20 - Corso Italia, 23 Torino 02 - Via Vittorio Alfieri, di assicurazione n assicurativi n. 08 Pag.23di 32 Mod. FA253_0

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25 RICHIESTA DI LIQUIDAZIONE DEL CAPITALE IN CASO DI DECESSO Spett.le ALLIANZ SpA Ufficio Vita Largo Ugo Irneri, 3423 _ I _ sottoscritt in qualità di beneficiari_ della Polizza numero chied_ la liquidazione del capitale relativo alla garanzia caso morte oggetto del contratto. A tal fine allega i seguenti documenti : - fotocopia di un documento di identità valido; - copia del codice fiscale; - originale di polizza e appendici; - certificato di morte dell assicurato e relazione medica - redatta dall ultimo medico curante sull apposito stampato fornito dalla Società e dichiarazione del medesimo rilasciata su modulo del proprio ricettario, attestante la compilazione del predetto stampato - sulle cause del decesso; - copia della cartella clinica se il decesso è avvenuto in ospedale o clinica privata; - copia del verbale rilasciato dall Autorità competente, da cui si desumono le circostanze del decesso (solo in caso di morte per infortunio, suicidio o omicidio); - copia autentica del testamento o, in assenza, atto notorio (o dichiarazione sostitutiva) attestante che il decesso è avvenuto senza lasciare testamento, con l indicazione di tutti gli eredi legittimi del de cuius con l indicazione delle generalità complete, dell età e della capacità di agire di ciascuno di essi nonché l eventuale stato di gravidanza della vedova; - se i beneficiari sono minori od incapaci, decreto del Giudice Tutelare con l indicazione della persona autorizzata alla riscossione. Il richiedente autorizza la Società a bonificare l importo dovuto sul c/c della Banca N conto corrente: ABI: CAB: CIN: IBAN intestato a Tel. Firma Largo Ugo Irneri, Telefono Fax Milano 20 - Corso Italia, 23 Torino 02 - Via Vittorio Alfieri, di assicurazione n assicurativi n. 08 Pag.25di 32 Mod. FA253_0

26 Data In fede (firma dei Beneficiari ) Largo Ugo Irneri, Telefono Fax Milano 20 - Corso Italia, 23 Torino 02 - Via Vittorio Alfieri, di assicurazione n assicurativi n. 08 Pag.26di 32 Mod. FA253_0

27 GLOSSARIO Adeguatezza dei contratti Anno Appendice Assicurato Beneficiario Capitale assicurato Carenza Caricamenti Cessione, pegno e vincolo Compagnia Principio in base al quale la società è tenuta ad acquisire dal contraente in fase precontrattuale ogni informazione utile a valutare l adeguatezza della polizza offerta in relazione alle sue esigenze e alla sua propensione al rischio. Periodo calcolato in anni interi a partire dalla decorrenza. Documento che forma parte integrante del contratto e che viene emesso unitamente o in seguito a questo per modificarne alcuni aspetti in ogni caso concordati tra la società ed il contraente. Persona fisica sulla cui vita viene stipulato il contratto, che può coincidere o no con il contraente e con il beneficiario. Le prestazioni previste dal contratto sono determinate in funzione dei suoi dati anagrafici e degli eventi attinenti alla sua vita. Persona fisica o giuridica designata in polizza dal contraente, che può coincidere o no con il contraente stesso e con l assicurato, e che riceve la prestazione prevista dal contratto quando si verifica l'evento assicurato. E la prestazione che la società si impegna a pagare al verificarsi del decesso dell assicurato nel corso della durata contrattuale. Periodo durante il quale le garanzie del contratto di assicurazione non sono efficaci. Qualora l evento assicurato avviene in tale periodo la società non corrisponde la prestazione assicurata. Parte del premio versato dal contraente destinata a coprire i costi commerciali e amministrativi della società. Condizioni secondo cui il contraente ha la facoltà di cedere a terzi il contratto, così come di darlo in pegno o comunque di vincolare le somme assicurate. Tali atti divengono efficaci solo quando la società, a seguito di comunicazione scritta del contraente, ne fa annotazione sul contratto o su un appendice dello stesso. In caso di pegno o vincolo, qualsiasi operazione che pregiudichi l efficacia delle garanzie prestate richiede l assenso scritto del creditore titolare del pegno o del vincolatario. Vedi Società. Largo Ugo Irneri, Telefono Fax Milano 20 - Corso Italia, 23 Torino 02 - Via Vittorio Alfieri, di assicurazione n assicurativi n. 08 Pag.27di 32 Mod. FA253_0

28 Conclusione del contratto Condizioni di assicurazione (o di polizza o contrattuali) Condizioni generali Condizioni particolari Condizioni Speciali Conflitto di interessi Contraente Contratto di assicurazione sulla vita Costi/Spese Costi accessori ( o costi fissi, o costi di emissione, o spese di emissione) Decorrenza della garanzia Detraibilità fiscale Momento in cui il contratto è perfezionato. Ciò avviene con la consegna della polizza al contraente, previo pagamento del premio ovvero qualora il contraente riceve da parte della Società il documento di polizza debitamente firmato o altra comunicazione scritta attestante l accettazione della proposta. Insieme delle clausole che disciplinano il contratto di assicurazione. Clausole di base previste dal contratto di assicurazione, che riguardano gli aspetti generali del contratto quali il pagamento del premio, la decorrenza. la durata. Possono essere integrate da condizioni speciali e particolari. Insieme di clausole contrattuali con le quali si intendono ampliare o diminuire le clausole di base previste dalle condizioni generali. Insieme di clausole contrattuali con le quali si intendono ampliare o diminuire le clausole di base previste dalle condizioni generali con specifico riferimento ad una determinata copertura assicurativa. Insieme di tutte quelle situazioni in cui l interesse della società può collidere con quello del contraente. Persona fisica o giuridica che stipula il contratto di assicurazione con la Società. Contratto con il quale la società, a fronte del pagamento del premio, si impegna a pagare una prestazione assicurata in forma di capitale al verificarsi di un evento attinente alla vita umana. Oneri a carico del contraente gravanti sui premi versati e sulle risorse finanziarie gestite dalla società. Oneri generalmente costituiti da importi fissi assoluti a carico del contraente per l emissione del contratto e delle eventuali quietanze di versamento successivo dei premi. Momento in cui le garanzie divengono efficaci ed in cui il contratto ha effetto, a condizione che sia stato pagato il premio pattuito. Misura del premio versato per determinate tipologie di contratti e garanzie assicurative che secondo la normativa vigente può essere portata in detrazione delle imposte sui redditi. Largo Ugo Irneri, Telefono Fax Milano 20 - Corso Italia, 23 Torino 02 - Via Vittorio Alfieri, di assicurazione n assicurativi n. 08 Pag.28di 32 Mod. FA253_0

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