REGOLAMENTO INTERNO DEL DOTTORATO DI RICERCA IN DIRITTO DELLA NAVIGAZIONE E DEI TRASPORTI

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1 REGOLAMENTO INTERNO DEL DOTTORATO DI RICERCA IN DIRITTO DELLA NAVIGAZIONE E DEI TRASPORTI (ai sensi dell art. 11 del Regolamento di dottorato di ricerca dell Università di Messina, D.R. n. 943 del 28/7/99) Art. 1 Istituzione Con sede amministrativa presso l Università degli Studi di Messina è i- stituito annualmente con decreto rettorale il corso di Dottorato di ricerca in diritto della navigazione e dei trasporti. È ammessa la possibilità di consorzi con altre Università, nonché di ulteriori convenzioni e contratti di collaborazione istituzionale con altri soggetti pubblici e privati in possesso di requisiti di elevata qualificazione culturale e scientifica, di personale, di strutture e attrezzature idonee ad assicurare ai corsisti la necessaria formazione. Art. 2 Finalità I Corsi di Dottorato in diritto della navigazione e dei trasporti si caratterizzano per l approfondimento delle conoscenze generali utili per la formazione degli allievi, e l apprendimento della metodologia di ricerca propria delle diverse modalità di trasporto nazionale, comunitario e internazionale e si propongono di far acquisire ai corsisti un elevato livello di preparazione tecnico-scientifica che possa facilitarne l accesso presso istituzioni pubbliche e private. Versione digitale redatta sulla base di una copia cartacea di complessive 6 pagine tutte siglate da 5 componenti del collegio dei docenti, tra i quali il prof. E. Fanara. 1

2 Art. 3 Organi Sono organi del Dottorato di ricerca il Collegio dei docenti e il Coordinatore. Il Collegio dei docenti è composto da almeno 6 membri scelti tra professori e ricercatori di ruolo afferenti al settore disciplinare di riferimento del Dottorato (IUS/06 Diritto della navigazione). Il Collegio dei docenti sovrintende il complesso delle attività formative del Dottorato. Il Collegio dei docenti valuta l attività di ricerca annuale dei dottorandi e al termine di ciascun anno propone al Rettore l ammissione all anno successivo o all esame finale, ovvero l esclusione dal proseguimento del Corso, previa valutazione dell assiduità, dell impegno e serietà dimostrata. Il Coordinatore, eletto dal Collegio dei docenti tra professori di 1 0 fascia a tempo pieno del gruppo di Diritto della Navigazione (IUS06) in servizio nell Università di Messina, convoca e presiede le riunioni del Collegio dei docenti, rappresenta il Dottorato di fronte agli organi accademici e all esterno, ed è responsabile dell organizzazione e del funzionamento complessivo dello stesso. La convocazione della seduta del Collegio, contenente l ordine del giorno, è diramata per iscritto a tutti i componenti almeno cinque giorni prima delle riunioni, salvo convocazioni d urgenza. La riunione del Collegio dei docenti è considerata valida se il numero dei membri è superiore alla metà più uno degli aventi diritto, esclusi gli assenti giustificati. Le deliberazioni sono prese a maggioranza relativa dei presenti. In caso di parità di voti prevale il voto del Coordinatore. Per particolari motivi di urgenza, e salvo ratifica da parte del Collegio nella prima seduta successiva, il Coordinatore può assumere decisioni che sono di competenza del Collegio. Art. 4 Articolazione del Dottorato I Corsi di Dottorato, di durata triennale, prevedono una serie di lezioni, esercitazioni, corsi, seminari e Convegni, programmati dal Collegio dei docenti, su proposta del coordinatore. Ciascun dottorando viene seguito nell attività formativa da un docente o da un ricercatore, designato dal coordinatore, che svolge le funzioni di tutore. Al fine di garantire la proiezione del Dottorato in ambito nazionale e internazionale, e garantire maggiore efficacia e incisività dell azione formativa, 2

3 il dottorando con il consenso del Coordinatore può trascorrere (fermo restando le previsioni del 5 0 comma) presso altri centri di ricerca, accademici e non, italiani o esteri, periodi di formazione, studio e ricerca di particolare interesse per lo sviluppo del tema di ricerca assegnatogli, con un minimo obbligatorio di due mesi. Tali periodi di formazione all estero o fuori sede non potranno essere superiori nel triennio alla metà (18 mesi) della durata del corso. Il Coordinatore individuerà il centro di ricerca italiano o straniero ove, su indicazione dello stesso, va eseguito a spese e cura del dottorando il periodo di studio fuori sede, determinandone la durata, fermo restando un periodo minimo ed obbligatorio di due mesi in tre anni. Il rifiuto di effettuare il periodo di studio fuori sede avrà per effetto l automatica decadenza dal dottorato. Il Coordinatore è competente ad autorizzare i periodi di frequenza fuori sede sino ad un anno, mentre i periodi di frequenza fuori sede che superino i dodici mesi sono autorizzati dal Collegio dei docenti. Art. 5 Spese di funzionamento Il Coordinatore autorizza le spese per il funzionamento ordinario del Corso di Dottorato sui fondi a ciò destinati. Le spese per la partecipazione dei dottorandi a convegni, corsi e seminari attinenti alle materie del Dottorato con l assenso del Coordinatore e sulla base della disponibilità finanziaria potranno anche essere a carico dei fondi di funzionamento di cui al comma precedente, con esclusione comunque delle spese per la mobilità dei dottorandi. Art. 6 Obblighi dei dottorandi Tutti i dottorandi compresi quelli che non usufruiscono di borsa di studio sono tenuti a frequentare con regolarità, continuità e assiduità la struttura universitaria di appartenenza. I dottorandi che usufruiscono di borsa di studio o che, dipendenti dello Stato o di enti pubblici, siano stati messi in congedo, sono tenuti a essere presenti per un monte ore (inclusivo della frequenza ai corsi, esercitazioni, ecc.) di otto ore giornaliere (il sabato di sole 4 ore) durante l orario di apertura dell Istituto. La frequenza alle lezioni, esercitazioni, seminari e convegni programmati dal Coordinatore è obbligatoria. 3

4 Il Collegio dei docenti, e in via provvisoria il Coordinatore, può eventualmente concedere un minore impegno orario di frequenza ai soli dottorandi che non usufruiscano di borsa di studio, o se dipendenti della pubblica amministrazione non siano posti in congedo, purché ciò non pregiudichi la regolare attività di ricerca assegnata e la presenza continuativa alle attività didattiche ed esercitazioni svolte. Gli stessi sono comunque tenuti ad assicurare la propria presenza per non oltre la metà delle ore di impegno previste per i dottorandi che usufruiscano di borsa di studio o che, dipendenti dallo Stato, siano messi in congedo per la durata dei corsi. I giorni di presenza sono concordati con il Coordinatore. L attività didattica e di ricerca dei dottorandi che afferiscono all Università di Messina si svolge presso il Centro Universitario di Studi sui Trasporti (CUST), Struttura speciale per la didattica e la ricerca dell Università di Messina che aggrega competenze, strutture e risorse specialistiche. I dottorandi sono tenuti a dedicarsi con impegno, nell ambito della loro frequenza, ai programmi di studio individuale, allo svolgimento delle altre attività di ricerca assegnate dal coordinatore, nonché alla gestione, informatica e non, del patrimonio librario del Centro, e alle altre attività di ricerca e organizzative interne ed esterne programmate dal Centro. Ai dottorandi, dopo almeno undici mesi di frequenza del Corso, spettano globali trenta giorni consecutivi di calendario di ferie divisibili, eventualmente in due periodi, da godersi tra il primo luglio e il trenta settembre, secondo periodi e date da concordarsi con il coordinatore del Corso, o anche su richiesta del dottorando e sempre con l assenso del Coordinatore in tempi diversi. Non sono calcolati quali ferie i giorni di impegno e partecipazione, su designazione e con il consenso del coordinatore, a convegni ed incontri nazionali e/o internazionali. Eventuali brevi assenze, per gravi motivi, dovranno essere giustificate al coordinatore entro il primo giorno di assenza, e se dovute a motivi di salute fornendo la correlata documentazione sanitaria, soggetta ai controlli di legge. Il caso di maternità, il dottorato resta sospeso, su richiesta dell interessata, e ricomincia a decorrere (sino a compimento dei tre anni effettivi di frequenza) allorché cessi l assenza per maternità consentita dalla legge. Per i dottorandi che frequentano le strutture di eventuali Università consorziate, le funzioni di tutore vengono svolte dai docenti in servizio nelle stesse, individuati dal Coordinatore d accordo con il Collegio dei docenti. Il 4

5 tutore è tenuto a informare il Coordinatore in caso di inadempimento degli obblighi previsti dal presente regolamento da parte dei dottorandi. All inizio del secondo e del terzo anno, il dottorando è tenuto a sottoporre all approvazione del Collegio dei docenti un programma di ricerca, finalizzato alla redazione della tesi di dottorato, su un tema concordato col docente o ricercatore che svolge le funzioni di tutore, ed approvato dal coordinatore, nel quale dovrà essere documentato lo stato di avanzamento del lavoro di ricerca per la tesi, i risultati raggiunti, nonché la eventuale partecipazione a seminari e Convegni e ad altre iniziative scientifiche, unitamente alle eventuali pubblicazioni realizzate. Per tutta la durata del corso per coloro che usufruiscono della borsa di studio è vietato lo svolgimento di altre prestazioni di lavoro e attività a tempo determinato e/o indeterminato, su incarico e per conto di terzi, salvo l assenza per la partecipazione alle udienze per coloro che debbano svolgere il periodo di praticantato per gli esami di avvocato. Art. 7 - Esclusione dal Corso Sulla base della valutazione effettuata dal Collegio dei docenti, e sentito anche il parere del docente che svolge le funzioni di tutore, il Collegio può proporre al Rettore, con propria delibera, l esclusione del dottorando dalla prosecuzione del Corso, giustificandone i motivi. Costituiscono giustificati motivi di esclusione tra gli altri l assenza ingiustificata e continuativa per più di quindici giorni se, non dovuta a malattia documentata, servizio militare o maternità, nonché l inadempimento degli obblighi di cui al precedente art. 6. In caso di esclusione, il dottorando è tenuto alla restituzione delle rate della borsa di studio eventualmente riscosse, se relative a un periodo di frequenza non compiuta. 5

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