Bollettino. Settimanale. Anno XXI - n. 40

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1 Bollettino Settimanale Anno XXI - n. 40 Pubblicato sul sito il 24 ottobre 2011

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3 SOMMARIO INTESE E ABUSO DI POSIZIONE DOMINANTE 5 A431 - RATIOPHARM/PFIZER Provvedimento n A438 - SELECTA/POSTE ITALIANE Provvedimento n OPERAZIONI DI CONCENTRAZIONE 8 C MANUTENCOOP FACILITY MANAGEMENT/TELEPOST Provvedimento n C RAPHAEL ACQUISITION/RENAISSANCE LEARNING Provvedimento n C GS/RAMO DI AZIENDA DI BIELLA SCARPE Provvedimento n C ARGO FINANZIARIA/CERRI CANTIERI NAVALI Provvedimento n C SMA/RAMO DI AZIENDA DI IMMOBILIARE CESARE BORZELLI & C. Provvedimento n C CERVED GROUP/RAMO DI AZIENDA DI ITALEASE GESTIONE BENI Provvedimento n C CERVED GROUP/JUPITER ASSET MANAGEMENT-JUPITER IUSTITIA-RESOLUTION Provvedimento n C SINERGIE/INSIGNA Provvedimento n ATTIVITA' DI SEGNALAZIONE E CONSULTIVA 31 AS873 REGIONE SICILIA - MODALITA' DI AFFIDAMENTO DELLA GESTIONE DEI SERVIZI DI TRASPORTO PUBBLICO LOCALE 31 PRATICHE COMMERCIALI SCORRETTE 33 PS FUTURE HEALTH-CONSERVAZIONE CORDONE OMBELICALE Provvedimento n PS SORGENTE-CONSERVAZIONE CORDONE OMBELICALE Provvedimento n PS CRYLOGIT REGENER-CONSERVAZIONE CORDONE OMBELICALE Provvedimento n IP86 - SAFIN-PUBBLICITÀ FINANZIAMENTI Provvedimento n IP125 - H3G-ATTIVAZIONE CANALE AGENTI E FATTURAZIONE SERVIZI NON EROGATI Provvedimento n PS INTESA SANPAOLO - COSTO UNITARIO PER OPERAZIONE Provvedimento n PS INDIPENDENTE CONCERTI-MANCATO RIMBORSO BIGLIETTO Provvedimento n PS BIONIKE-DEFENCE BODY Provvedimento n PS WORLD STARTEL COMMUNICATIONS-INTIMAZIONE DI PAGAMENTO Provvedimento n

4 PS CREDIT ITALIA-PUBBLICITÀ FINANZIAMENTI Provvedimento n PS SMART BANK-CONSERVAZIONE CORDONE OMBELICALE Provvedimento n PS CRYO SAVE-CONSERVAZIONE CORDONE OMBELICALE Provvedimento n PS FUTURA STEM CELLS-CONSERVAZIONE CORDONE OMBELICALE Provvedimento n VARIE 192 REVOCA DELLA COMUNICAZIONE SULLE PROCEDURE DI APPLICAZIONE DELL ARTICOLO 23- BIS DEL DECRETO LEGGE N. 112/ AFFIDAMENTO IN HOUSE Provvedimento n

5 BOLLETTINO N. 40 DEL 24 OTTOBRE INTESE E ABUSO DI POSIZIONE DOMINANTE A431 - RATIOPHARM/PFIZER Provvedimento n L AUTORITÀ GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO NELLA SUA ADUNANZA del 5 ottobre 2011; SENTITO il Relatore Dottor Antonio Pilati; VISTA la legge 10 ottobre 1990, n. 287; VISTO il proprio provvedimento del 13 ottobre 2010, con il quale è stata avviata un istruttoria, ai sensi dell articolo 14 della legge n. 287/90, per presunta violazione dell articolo 102 del TFUE, nei confronti delle società Pfizer Italia S.r.l. e Pfizer Health A.B., con riferimento alla strategia posta in essere da tali società, volta ad estendere la durata della protezione brevettuale della specialità medicinale Xalatan, e all utilizzo strumentale della conseguente situazione di incertezza sulla effettiva data di scadenza del brevetto, per ritardare e/o impedire l accesso dei farmaci generici nel settore dei preparati per la cura del glaucoma in Italia; VISTO il proprio provvedimento del 1 dicembre 2010 con il quale l istruttoria è stata estesa alla società Pfizer Inc., in quanto dalla documentazione acquisita nel corso dell istruttoria, e in particolare nell ambito degli accertamenti ispettivi effettuati, emergeva che le iniziative relative alla richiesta del brevetto divisionale EP 168 presso l European Patent Office nel 2002 e al rilascio del Certificato di Protezione Complementare da parte dell Ufficio Italiano Brevetti e Marchi nel 2009, volte al riallineamento della scadenza brevettuale in Italia a quella degli altri Stati Europei (dal settembre 2009 al luglio 2011), sono state coordinate e gestite a livello centrale dalla società statunitense Pfizer Inc. direttamente e/o per il tramite di società europee dalla stessa controllate; VISTA la propria delibera del 25 agosto 2011 con la quale sono stati rigettati gli impegni presentati in data 11 aprile e successivamente precisati in data 11 maggio dalle società Pfizer Italia S.r.l., Pfizer Health A.B. e Pfizer Inc., in quanto manifestamente inidonei a rimuovere i profili anticoncorrenziali oggetto di istruttoria, come descritti nel provvedimento di avvio del 13 ottobre 2010; VISTA la quantità e la complessità degli elementi acquisiti nel corso dell'istruttoria; CONSIDERATA la conseguente maggiore ampiezza e complessità dell attività istruttoria; CONSIDERATA la necessità di assicurare alle Parti un congruo termine per l esercizio dei diritti di difesa; RITENUTO, pertanto, necessario - allo scopo di valutare pienamente l ampia documentazione acquisita e di garantire, altresì, l applicazione del principio del contraddittorio, onde assicurare il pieno esercizio del diritto di difesa delle Parti - procedere al differimento del termine di conclusione del procedimento;

6 6 BOLLETTINO N. 40 DEL 24 OTTOBRE 2011 RITENUTO, altresì, necessario - in ragione della nuova tempistica del procedimento e allo scopo di garantire il pieno esercizio del diritto di difesa delle Parti - procedere alla notifica del provvedimento di rigetto degli impegni; DELIBERA a) di prorogare all 11 gennaio 2012 il termine di conclusione del procedimento; b) di notificare alle Parti il provvedimento di rigetto degli impegni adottato in data 25 agosto Il presente provvedimento verrà notificato ai soggetti interessati e pubblicato sul Bollettino dell Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato. IL SEGRETARIO GENERALE Luigi Fiorentino IL PRESIDENTE Antonio Catricalà

7 BOLLETTINO N. 40 DEL 24 OTTOBRE A438 - SELECTA/POSTE ITALIANE Provvedimento n L AUTORITÀ GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO NELLA SUA ADUNANZA del 5 ottobre 2011; VISTA la legge 10 ottobre 1990, n. 287; SENTITO il Relatore Professor Piero Barucci; VISTA la propria delibera adottata in data 9 marzo 2011, con la quale è stata avviata, ai sensi dell art. 14 della legge n. 287/90, un istruttoria nei confronti della società Poste Italiane S.p.A. volta ad accertare eventuali violazioni dell art. 102 TFUE; VISTI gli atti del procedimento; RITENUTA necessaria la sostituzione del responsabile del procedimento per sopravvenute esigenze organizzative; DELIBERA di sostituire il Dott. Gilberto Guardavaccaro con la Dott.ssa Valentina Depau come responsabile del procedimento. Il presente provvedimento verrà notificato ai soggetti interessati e pubblicato nel Bollettino dell Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato. IL SEGRETARIO GENERALE Luigi Fiorentino IL PRESIDENTE Antonio Catricalà

8 8 BOLLETTINO N. 40 DEL 24 OTTOBRE 2011 OPERAZIONI DI CONCENTRAZIONE C MANUTENCOOP FACILITY MANAGEMENT/TELEPOST Provvedimento n L AUTORITÀ GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO NELLA SUA ADUNANZA del 7 settembre 2011; SENTITO il Relatore Dottor Antonio Pilati; VISTA la legge 10 ottobre 1990, n. 287; VISTA la comunicazione di Manutencoop Facility Management S.p.A., pervenuta il 16 agosto 2011; CONSIDERATO quanto segue: I. LE PARTI Manutencoop Facility Management S.p.A. (di seguito, MFM) è una società attiva nel settore dell integrated facility management e in particolare nella gestione e nell erogazione di servizi integrati rivolti agli immobili, al territorio ed a supporto dell attività sanitaria. MFM fa parte del gruppo Manutencoop guidato dalla società Manutencoop Società Cooperativa (di seguito, MSC). Il gruppo è attivo nei settori dell Integrated Facility Management, nella prestazione di servizi ambientali e nelle attività di vendita immobiliare. Nel 2010 il gruppo Manutencoop ha realizzato un fatturato complessivo pari a circa [1-2] 1 miliardi di euro di cui [10-47] milioni di euro per vendite UE e [1-2]miliardi di euro in Italia. Telepost S.p.A. è una società attiva nella gestione ed archiviazione documentale che fornisce servizi di gestione della corrispondenza, tenuta e sistemazione degli archivi cartacei e trasferimento di documenti cartacei su supporto elettronico, nonché altri servizi di logistica e di gestione documentale. Nel 2010 Telepost ha realizzato, esclusivamente in Italia, un fatturato pari a circa 14,7 milioni di euro. II. DESCRIZIONE DELL OPERAZIONE L operazione in esame consiste nell acquisizione del controllo esclusivo, da parte di MFM, di Telepost la quale, alla data della presente comunicazione, risulta sottoposta al controllo congiunto di TNT Post Service S.r.l. e Comdata S.p.A.. L acquisizione del controllo avverrà attraverso l acquisto, da parte di MFM, della totalità delle azioni detenute dalle società che attualmente esercitano il controllo su Telepost. Per effetto di tali operazioni MFM, che già detiene il 20% delle azioni di Telepost, acquisterà il restante 80% venendo a detenere il controllo esclusivo della target. L operazione si inquadra nella strategia di investimento di MFM ed è finalizzata ad incrementare 1 Nella presente versione alcuni dati sono omessi, in quanto si sono ritenuti sussistenti elementi di riservatezza o di segretezza delle informazioni.

9 BOLLETTINO N. 40 DEL 24 OTTOBRE la capacità di MFM di prestare servizi relativi al settore dell integrated facility management con particolare riguardo alla gestione documentale. III. QUALIFICAZIONE DELL OPERAZIONE L operazione comunicata, in quanto comporta l acquisizione del controllo esclusivo di un impresa, costituisce una concentrazione ai sensi dell art. 5, comma 1, lettera b), della legge n. 287/90. Essa rientra nell'ambito di applicazione della legge n. 287/90, non ricorrendo le condizioni di cui all'articolo 1 del Regolamento CE n. 139/04 ed è soggetta all'obbligo di comunicazione preventiva disposto dall'art. 16, commi 1 e 2, della medesima legge, in quanto il fatturato totale realizzato nell ultimo esercizio a livello nazionale dall'insieme delle imprese interessate è stato superiore a 472 milioni di euro. IV. VALUTAZIONE DELLA CONCENTRAZIONE Da un punto vista merceologico, il settore interessato dall operazione in esame è quello in cui è presente la società acquisita Telepost attiva nell ambito della gestione ed archiviazione documentale. Tale attività, sulla base di vari precedenti dell Autorità, rientra nell ambito del facility management con il quale si individua il complesso dei servizi integrati di manutenzione ordinaria e straordinaria degli impianti installati negli immobili (impianti termici, elettrici, idraulici, telefonici, antincendio, ascensori e simili), delle strutture edili in generale e delle loro pertinenze (cortili, giardini, ecc ), i servizi alle persone (pulizie, sicurezza, catering e simili) e i servizi di supporto alle attività di ufficio (gestione di archivi, ecc..) nell ambito dei quali è attiva la target. La richiesta di tali servizi si è sviluppata recentemente per lo più nel settore terziario e industriale, sensibile a interventi migliorativi della economicità gestionale, attraverso la domanda di servizi integrati nell ambito di un unico programma contrattuale. L offerta è caratterizzata da operatori la cui presenza si estende su tutto il territorio nazionale, ai quali si affiancano piccole imprese a livello locale. In considerazione della struttura della domanda e dell offerta, nonché dell assenza di vincoli amministrativi che limitano l esercizio dell attività ad un ambito locale, la dimensione geografica del mercato del facility management può comprendere l intero territorio nazionale. Nel caso di specie non appare necessaria una più precisa definizione del mercato rilevante sotto il profilo geografico in quanto non muterebbe, comunque, la valutazione circa gli effetti della presente operazione. Dalle informazioni rese dalla parte notificante, infatti, risulta che, nel mercato sopra descritto, il gruppo Manutencoop detiene una quota pari a [1-5%] mentre Telepost si attesta [inferiore all 1%], La quota aggregata post merger si attesterà, pertanto, intorno a [1-5%]. Considerata la posizione delle parti, i marginali incrementi apportati dall operazione, nonché la presenza di ulteriori concorrenti, l operazione in esame non appare suscettibile di produrre effetti di rilievo sulla concorrenza nel mercato così come sopra individuato. L operazione in esame non comporterà, perciò, variazioni degli assetti competitivi nel mercato analizzato. RITENUTO, pertanto, che l operazione in esame non determina, ai sensi dell articolo 6, comma 1, della legge n. 287/90, la costituzione o il rafforzamento di una posizione dominante nei mercati interessati tale da eliminare o ridurre in modo sostanziale e durevole la concorrenza;

10 10 BOLLETTINO N. 40 DEL 24 OTTOBRE 2011 DELIBERA di non avviare l istruttoria di cui all articolo 16, comma 4, della legge n. 287/90. Le conclusioni di cui sopra saranno comunicate, ai sensi dell articolo 16, comma 4, della legge n. 287/90, alle imprese interessate ed al Ministro dello Sviluppo Economico. Il presente provvedimento verrà pubblicato nel Bollettino dell Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato IL SEGRETARIO GENERALE Luigi Fiorentino IL PRESIDENTE Antonio Catricalà

11 BOLLETTINO N. 40 DEL 24 OTTOBRE C RAPHAEL ACQUISITION/RENAISSANCE LEARNING Provvedimento n L AUTORITÀ GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO NELLA SUA ADUNANZA del 5 ottobre 2011; SENTITO il Relatore Professor Piero Barucci; VISTA la legge 10 ottobre 1990, n. 287; VISTA la comunicazione della società Raphael Acquisition Corp, pervenuta in data 13 settembre 2011; CONSIDERATO quanto segue: I. LE PARTI Raphael Acquisition Corp (di seguito, Rph), di diritto statunitense, è una società veicolo di investimento appartenente al portafoglio del fondo Permira IV che, insieme ad altri fondi, persegue la strategia del gruppo Permira di investire in società attive in diversi settori merceologici e con potenzialità di crescita e sviluppo. I general partner del fondo Permira IV risultano controllati dalla società Permira Holdings Limited. Il fatturato conseguito dal gruppo Permira nell esercizio 2010 è stato complessivamente pari a [10-20] 1 miliardi di euro, di cui [10-20] miliardi di euro e [ ] milioni di euro per vendite realizzate, rispettivamente, nell Unione europea e in Italia. Renaissance Learning Inc (di seguito, Rnl) è una società quotata di diritto statunitense attiva nella fornitura di software didattici per le scuole (principalmente per le tre aree di lettura, scrittura e matematica), di strumenti hardware per facilitare l insegnamento nonché anche di servizi di database e di supporto ai clienti. In Italia le vendite di Rnl sono relative alla sola strumentazione hardware. Il controllo di Rnl risulta riconducibile a due persone fisiche. Nel corso del 2010 Rnl ha conseguito un fatturato complessivo pari a [47-100] milioni di euro, di cui [1-10] milioni di euro e [inferiore a 1 milione di] euro per vendite realizzate, rispettivamente, nell Unione europea e in Italia. II. DESCRIZIONE DELL OPERAZIONE L operazione in esame riguarda l acquisizione, da parte di Rph e quindi del gruppo Permira, del controllo di Rnl mediante un offerta pubblica d acquisto relativa all intero capitale azionario. III. QUALIFICAZIONE DELL OPERAZIONE L operazione comunicata, in quanto comporta l acquisizione del controllo di un impresa, costituisce una concentrazione ai sensi dell articolo 5, comma 1 lettera b), della legge n. 287/90.

12 12 BOLLETTINO N. 40 DEL 24 OTTOBRE 2011 Essa rientra nell ambito di applicazione della legge n. 287/90 non ricorrendo le condizioni di cui all articolo 1 del Regolamento CE 139/04, ed è soggetta all obbligo di comunicazione preventiva disposto dall articolo 16, comma 1, della medesima legge in quanto il fatturato totale realizzato, nell ultimo esercizio a livello nazionale, dall insieme delle imprese interessate è stato superiore a 472 milioni di euro. IV. VALUTAZIONE DELLA CONCENTRAZIONE Il mercato del prodotto Da un punto vista merceologico, il settore interessato dall operazione in esame è quello dello sviluppo di prodotti software ed hardware in cui opera la società oggetto di acquisizione. Nessuna delle società controllate dal gruppo acquirente risulta tuttavia presente nel medesimo ambito né in settori situati a monte o a valle di esso. Per quel che riguarda lo specifico dell Italia, le limitate vendite ivi realizzate da Rnl sono relative a particolari strumenti hardware consistenti in piccoli computer portatili, ad alta resistenza, facili da usare e a basso costo; essi vengono progettati per un uso specifico di apprendimento nelle scuole, e sono particolarmente adatti a sviluppare l abilità di scrittura di studenti con speciali necessità o disabilità. Secondo quanto rappresentato dalle Parti, sussisterebbe un adeguato grado di sostituibilità con altri apparati hardware sia dal lato dell offerta (con tutti i maggiori produttori di computer portatili in grado di avviare rapidamente la produzione di simili hardware) che da quello della domanda (con specifico riferimento ai netbook 2 attualmente in circolazione, che svolgono le medesime funzioni e hanno prezzi similari). Ad ogni modo, nel caso di specie non appare necessario approfondire ulteriormente la questione. Il mercato geografico Anche l esatta delimitazione della dimensione geografica del mercato del prodotto può essere lasciata aperta, atteso che la valutazione non muterebbe adottando l ipotesi avanzata dalle Parti (rilevanza estesa ad un ambito mondiale), ovvero l ipotesi più ristretta di un mercato soltanto nazionale. Effetti dell operazione Il gruppo acquirente non è presente nel mercato di riferimento e, pertanto, l operazione in esame determinerà essenzialmente la sostituzione di un operatore con un altro, peraltro caratterizzato da una modesta incidenza ([0-5%] a livello tanto globale quanto nazionale) e soggetto alla concorrenza di diversi altri operatori (quali Alta Heights Technology, Learning Soft, Writer Learning Systems). 1 Nella presente versione alcuni dati sono omessi, in quanto si sono ritenuti sussistenti elementi di riservatezza o di segretezza delle informazioni. 2 I cosiddetti netbook (o ultraportatili) sono alcuni particolari computer portatili di dimensioni intermedie tra un notebook (un normale pc portatile) e un subnotebook (quali i cosiddetti Umpc, Ultra mobile pc, più vicini ai palmari e più costosi o i cosiddetti Mid, Mobile internet device, anch essi di dimensioni molto contenute); i netbook presentano sempre una tastiera fisica e uno schermo, e sono destinati soprattutto alla navigazione intert e alla videoscrittura in particolare in relazione ad un pubblico non professionale.

13 BOLLETTINO N. 40 DEL 24 OTTOBRE Alla luce delle considerazioni che precedono, la concentrazione in esame non appare idonea a modificare significativamente le dinamiche concorrenziali nel mercato rilevante. RITENUTO, pertanto, che l operazione in esame non comporta, ai sensi dell articolo 6, comma 1, della legge n. 287/90, la costituzione o il rafforzamento di una posizione dominante nel mercato interessato, tale da eliminare o ridurre in modo sostanziale e durevole la concorrenza; DELIBERA di non avviare l istruttoria di cui all articolo 16, comma 4, della legge n. 287/90. Le conclusioni di cui sopra saranno comunicate, ai sensi dell'articolo 16, comma 4, della legge n. 287/90, alle imprese interessate e al Ministro dello Sviluppo Economico. Il presente provvedimento verrà pubblicato nel Bollettino dell Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato. IL SEGRETARIO GENERALE Luigi Fiorentino IL PRESIDENTE Antonio Catricalà

14 14 BOLLETTINO N. 40 DEL 24 OTTOBRE 2011 C GS/RAMO DI AZIENDA DI BIELLA SCARPE Provvedimento n L AUTORITÀ GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO NELLA SUA ADUNANZA del 5 ottobre 2011; SENTITO il Relatore Professor Piero Barucci; VISTA la legge 10 ottobre 1990, n. 287; VISTA la comunicazione della società GS S.p.A., pervenuta in data 14 settembre 2011; CONSIDERATO quanto segue: I. LE PARTI GS S.p.A. (di seguito, GS) è la società a capo dell omonimo gruppo, attivo in Italia nella distribuzione moderna al dettaglio di prodotti alimentari e per l igiene della persona e della casa, nonché di altri prodotti di largo consumo. Il gruppo GS è controllato dal gruppo Carrefour S.A.. Nel 2010 il gruppo Carrefour ha realizzato a livello mondiale un fatturato di circa 90,1 miliardi di euro di cui 59,6 miliardi di euro in Europa e 6,4 miliardi di euro in Italia. Oggetto dell operazione è un ramo d azienda di proprietà della società Biella Scarpe S.p.A. (di seguito, Biella), costituito dall attività di vendita al dettaglio di prodotti non alimentari esercitata, in forza della relativa autorizzazione amministrativa, nel locale commerciale, identificato con il n.5, sito all interno del Centro Commerciale Ticino, via delle Allodole, angolo Strada per Lonate, Busto Arsizio (VA), di proprietà di GS. Biella è una società attiva principalmente nel commercio al dettaglio di abbigliamento, calzature e affini ed è soggetta al controllo della società Globe 2000 S.r.l. Nel 2010 il ramo d azienda oggetto dell operazione ha realizzato un fatturato di circa [inferiore a un milione di] euro. II. DESCRIZIONE DELL OPERAZIONE L operazione in esame riguarda l acquisto da parte di GS del ramo d azienda sopra descritto, comprensivo dell avviamento commerciale, dell autorizzazione commerciale per la vendita al dettaglio di prodotti non alimentari n. 4313/A/B/C/D ed E, rilasciata dal comune di Busto Arsizio, oltre che dei beni e delle attrezzature e degli impianti ubicati nell immobile sopra individuato, quest ultimo già di proprietà di GS. Contestualmente alla stipula del contratto di acquisto del ramo in oggetto, GS e Biella stipuleranno un contratto di affitto, che avrà durata fino al giugno 2015, in base al quale Biella continuerà a gestire il ramo d azienda citato, nel locale commerciale sopra identificato, in forza del diritto al subentro pro tempore nell intestazione dell autorizzazione amministrativa citata, acquisita nel frattempo da GS, così come previsto dal contratto di cessione descritto. A tal riguardo si specifica che la venditrice aveva già la disponibilità dell immobile sopra individuato in forza di un contratto di locazione sottoscritto in precedenza con GS. Le Parti, in tal senso, concordano che al momento del perfezionamento del contratto di cessione del ramo

15 BOLLETTINO N. 40 DEL 24 OTTOBRE d azienda, il contratto di locazione in precedenza concluso fra GS e Biella avente ad oggetto il locale commerciale citato, si estinguerà contestualmente per confusione dell acquirente con la locatrice. III. QUALIFICAZIONE DELL OPERAZIONE L operazione comunicata, poiché consiste nella contestuale stipula fra GS e Biella di un contratto di acquisto di ramo d azienda e di un contratto di affitto dello stesso, non comportando l acquisizione del controllo da parte di GS di parte di un impresa, non costituisce una concentrazione ai sensi dell articolo 5, comma 1, lettera b), della legge n. 287/90. RITENUTO, pertanto, che l operazione comunicata non costituisce una concentrazione ai sensi dell articolo 5 della legge n. 287/90; che non vi è luogo a provvedere. DELIBERA Le conclusioni di cui sopra saranno comunicate, ai sensi dell'articolo 16, comma 4, della legge n. 287/90, alle imprese interessate e al Ministro dello Sviluppo Economico. Il presente provvedimento verrà pubblicato nel Bollettino dell Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato. IL SEGRETARIO GENERALE Luigi Fiorentino IL PRESIDENTE Antonio Catricalà

16 16 BOLLETTINO N. 40 DEL 24 OTTOBRE 2011 C ARGO FINANZIARIA/CERRI CANTIERI NAVALI Provvedimento n L AUTORITÀ GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO NELLA SUA ADUNANZA del 5 ottobre 2011; SENTITO il Relatore Professore Carla Bedogni Rabitti; VISTA la legge 10 ottobre 1990, n. 287; VISTA la comunicazione della società Aurelia S.r.l., pervenuta in data 15 settembre 2011; CONSIDERATO quanto segue: LE PARTI Aurelia S.r.l. (di seguito, Aurelia) è una holding di partecipazioni, controllata da persone fisiche appartenenti ad una medesima famiglia, a capo di un gruppo operante nel settore delle concessioni autostradali, delle costruzioni, dell autotrasporto per conto terzi, della produzione e della vendita al dettaglio di energia elettrica. Aurelia controlla Argo Finanziaria S.p.A. (di seguito, Argo), della quale detiene il 99,99% del capitale sociale. Argo svolge attività di assunzione di partecipazioni. Nel 2010 il fatturato a livello mondiale del gruppo Aurelia è stato pari a circa 2,065 miliardi di euro, di cui 2,056 miliardi di euro realizzati in Italia. Cerri Cantieri Navali S.p.A. (di seguito, Cantieri Cerri), è una società attiva nella progettazione, costruzione e commercializzazione di imbarcazioni da diporto il cui capitale sociale è attualmente detenuto da una persona fisica. Nel 2010 Cantieri Cerri ha realizzato, interamente in Italia, un fatturato di circa 1 milione di euro. II. DESCRIZIONE DELL OPERAZIONE L operazione in esame consiste nell acquisizione da parte di Aurelia, attraverso Argo, del controllo esclusivo di Cantieri Cerri. In particolare, in base all accordo stipulato tra le Parti, l attuale socio persona fisica di Cantieri Cerri cederà ad Argo il 55% del capitale sociale di Cantieri Cerri; a seguito di tale cessione è previsto un aumento del capitale sociale di Cantieri Cerri in misura tale da consentire ad Argo di detenere il 70% del capitale sociale della stessa Cantieri Cerri. III. QUALIFICAZIONE DELL OPERAZIONE L operazione comunicata, in quanto comporta l acquisizione del controllo esclusivo di un impresa, costituisce una concentrazione ai sensi dell articolo 5, comma 1, lettera b), della legge n. 287/90. Essa rientra nell ambito di applicazione della legge n. 287/90, non ricorrendo le condizioni di cui all articolo 1 del Regolamento CE n. 139/04, ed è soggetta all obbligo di comunicazione preventiva disposto dall articolo 16, comma 1, della medesima legge, in quanto il fatturato realizzato nell ultimo esercizio a livello nazionale dall insieme delle imprese interessate è stato superiore a 472 milioni di euro.

17 BOLLETTINO N. 40 DEL 24 OTTOBRE IV. VALUTAZIONE DELLA CONCENTRAZIONE Da un punto vista merceologico, atteso che Cantieri Cerri svolge attività di progettazione, fabbricazione e commercializzazione di imbarcazioni da diporto a motore in vetro resina di lunghezza sia inferiore che superiore a 24 metri, il settore interessato dall operazione in esame è quello della progettazione, costruzione e commercializzazione di yacht a motore di lusso (grandi imbarcazioni da diporto) 1. Tale ambito merceologico può essere segmentato a seconda della lunghezza dell imbarcazione (tra i 7,5 e i 24 metri, oltre i 24 metri), in ragione di differenze tecniche e indicazioni normative. In particolare, i veicoli di maggiori dimensioni sono soggetti a regole internazionali di navigazione più rigide, con riferimento all adozione di misure di sicurezza a bordo, e implicano l ottenimento della patente nautica per navi da diporto (contrariamente alle imbarcazioni di lunghezza inferiore, dove è richiesta soltanto la patente nautica per unità da diporto e la navigazione può essere limitata ad una certa distanza dalla costa). Ciascuno dei suddetti due segmenti, a sua volta, potrebbe essere eventualmente suddiviso a seconda del design, della tipologia di imbarcazione e della potenza del relativo motore (barche a vela motorizzate, motoscafi, off-shore, ecc). Tuttavia, in considerazione del fatto che il Gruppo Aurelia non è presente nel mercato interessato dalla presente operazione, non è necessario addivenire ad una precisa delimitazione della dimensione merceologica del mercato. Dal punto di vista della rilevanza geografica, il mercato della produzione e commercializzazione di imbarcazioni a motore di lusso può ritenersi di dimensione mondiale, atteso che i costi di trasporto hanno una limitata incidenza sul valore del bene e i canali commerciali si sviluppano essenzialmente su base internazionale 2. Ad ogni modo, nel caso di specie la valutazione non muterebbe in caso di diverse ipotesi sulla rilevanza geografica dei mercati interessati. Infatti, come detto, la parte acquirente non è attiva nel mercato interessato dalla presente operazione che, di conseguenza, si risolverà nella sostituzione di un operatore con un altro. Ad ogni modo, Cantieri Cerri detiene una quota inferiore all 1% a livello mondiale nella progettazione, costruzione e commercializzazione di grandi imbarcazioni da diporto, sia nel suo ambito complessivo che nella sua possibile segmentazione, a fronte di diversi operatori concorrenti a livello internazionale (tra i principali il Gruppo Ferretti, Azimut, Rodriguez, Sunseeker, Princess) e di un mercato comunque molto frammentato. Alla luce delle considerazioni che precedono, sostanziandosi nella sostituzione di un operatore con un altro, l operazione non comporta alcuna modifica all assetto concorrenziale esistente sul mercato interessato. RITENUTO, pertanto, che l operazione in esame non determina, ai sensi dell articolo 6, comma 1, della legge n. 287/90, la costituzione o il rafforzamento di una posizione dominante sui mercati interessati, tale da eliminare o ridurre in modo sostanziale e durevole la concorrenza; 1 Cfr., tra gli altri, provv. n del 29 luglio 2009, C YACHTS PARTECIPATION - MEDIOBANCA-BANCA DI CREDITO FINANZIARIO/FERRETTI, in Boll. n. 32/09. 2 Cfr. C10185 cit.

18 18 BOLLETTINO N. 40 DEL 24 OTTOBRE 2011 DELIBERA di non avviare l istruttoria di cui all articolo 16, comma 4, della legge n. 287/90. Le conclusioni di cui sopra saranno comunicate, ai sensi dell'articolo 16, comma 4, della legge n. 287/90, alle imprese interessate e al Ministro dello Sviluppo Economico. Il presente provvedimento verrà pubblicato nel Bollettino dell Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato. IL SEGRETARIO GENERALE Luigi Fiorentino IL PRESIDENTE Antonio Catricalà

19 BOLLETTINO N. 40 DEL 24 OTTOBRE C SMA/RAMO DI AZIENDA DI IMMOBILIARE CESARE BORZELLI & C. Provvedimento n L AUTORITÀ GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO NELLA SUA ADUNANZA del 5 ottobre 2011; SENTITO il Relatore Professore Carla Bedogni Rabitti; VISTA la legge 10 ottobre 1990, n. 287; VISTA la comunicazione della società SMA S.p.A., pervenuta in data 15 settembre 2011; CONSIDERATO quanto segue: I. LE PARTI SMA S.p.A. (di seguito, anche SMA) è una società appartenente al gruppo Auchan, che opera in Italia nella distribuzione organizzata moderna di prodotti alimentari e non alimentari. SMA è interamente controllata da International Supermarket stores s.a. à Conseil d Amministration, società il cui capitale sociale è detenuto al 93,20% da Groupe AUCHAN S.A.. Il fatturato realizzato in Italia da SMA è stato pari, nel 2010, a circa 2,1 miliardi di euro. Oggetto di acquisizione è un ramo d azienda di proprietà della società Immobiliare Cesare Borzelli & C. S.r.l., sito nel comune di Roma, avente una superficie di vendita di 725 mq e autorizzato all esercizio di attività di vendita al dettaglio di prodotti alimentari e non alimentari. Il suddetto ramo risulta allo stato inattivo. II. DESCRIZIONE DELL OPERAZIONE L operazione in esame consiste nell acquisto da parte di SMA del descritto punto vendita. A seguito del perfezionamento dell operazione, SMA non gestirà direttamente l esercizio commerciale, ma lo concederà, con contratto di affitto di ramo d azienda, alla società MAEDMA S.r.l. (di seguito, MAEDMA), con sede in Roma e attualmente inattiva, che gestirà il punto vendita sotto l insegna SMA. MAEDMA è controllata in via esclusiva da una persona fisica, la quale è anche socia al 50% della società MECAM S.r.l., che dal 2007 gestisce a Roma, sempre con contratto di affitto di ramo d azienda, un altro supermercato ad insegna SMA. III. QUALIFICAZIONE DELL OPERAZIONE L operazione comunicata non costituisce una concentrazione ai sensi dell articolo 5 della legge n. 287/90, in quanto SMA acquista esclusivamente la proprietà del ramo d azienda in questione, che sarà gestito, invece, dalla società MAEDMA in base ad un contratto di affitto di ramo d azienda da sottoscriversi con la medesima SMA. RITENUTO, pertanto, che l operazione in esame non costituisce una concentrazione ai sensi dell articolo 5, comma 1, della legge n. 287/90;

20 20 BOLLETTINO N. 40 DEL 24 OTTOBRE 2011 DELIBERA che non vi è luogo a provvedere. Le conclusioni di cui sopra saranno comunicate, ai sensi dell articolo 16, comma 4, della legge n. 287/90, alle imprese interessate e al Ministro dello Sviluppo Economico. Il presente provvedimento verrà pubblicato nel Bollettino dell Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato. IL SEGRETARIO GENERALE Luigi Fiorentino IL PRESIDENTE Antonio Catricalà

21 BOLLETTINO N. 40 DEL 24 OTTOBRE C CERVED GROUP/RAMO DI AZIENDA DI ITALEASE GESTIONE BENI Provvedimento n L AUTORITÀ GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO NELLA SUA ADUNANZA del 5 ottobre 2011; SENTITO il RelatoreProfessore Carla Bedogni Rabitti; VISTA la legge 10 ottobre 1990, n. 287; VISTA la comunicazione della società Cerved Group S.p.A., pervenuta in data 15 settembre 2011; CONSIDERATO quanto segue: I. LE PARTI Cerved Group S.p.A. (di seguito, Crv) è una società di diritto italiano posta al vertice di un gruppo operante principalmente nell ambito della fornitura di informazioni commerciali (servizi di cosiddetta business information). Il controllo di Crv risulta riconducibile ad un fondo di investimento che fa capo alla società di gestione Bain Capital Partners Llc il cui capitale sociale, a sua volta, è detenuto da investitori istituzionali nessuno dei quali in grado, singolarmente o congiuntamente, di esercitarne il controllo. Il fatturato conseguito dal gruppo Bain Capital nel corso dell esercizio 2010 è stato complessivamente pari a 52,9 miliardi di euro, di cui [7-8] 1 miliardi di euro e [ ] milioni di euro per vendite realizzate rispettivamente nell Unione europea e in Italia. Oggetto di acquisizione è un ramo d azienda, di proprietà della società italiana Italease Gestione Beni S.p.A. (di seguito, Igb), che svolge attività di gestione e commercializzazione di beni mobili (targati, strumentali e navali) usati in quanto provenienti da contratti di leasing. La gestione dei beni usati è finalizzata alla loro successiva commercializzazione, e i servizi offerti comprendono in particolare le attività di recupero e trasporto, stoccaggio, ripristino e manutenzione, stima del valore commerciale e perizie di conformità alla normativa. L intero capitale sociale di Igb è detenuto da Banca Italease S.p.A. la quale è, a sua volta, riconducibile alla società Banco Popolare Soc. Coop.. Il ramo d azienda oggetto di acquisizione ha conseguito, nel corso del 2010 e interamente in Italia, un fatturato complessivo pari a [10-47] milioni di euro. II. DESCRIZIONE DELL OPERAZIONE L operazione in esame riguarda l acquisizione da parte di Crv, e quindi del gruppo Bain Capital, del controllo del ramo d azienda di Igb descritto in precedenza mediante il suo acquisto. L operazione risponde all obiettivo della società acquirente di ampliare la propria offerta di servizi alle imprese, in particolare affiancando le attività di recupero crediti attualmente svolte. 1 Nella presente versione alcuni dati sono omessi, in quanto si sono ritenuti sussistenti elementi di riservatezza o di segretezza delle informazioni.

22 22 BOLLETTINO N. 40 DEL 24 OTTOBRE 2011 L operazione prevede, inoltre, alcune clausole di non concorrenza e di non sollecitazione. In particolare, il venditore si impegna, per un periodo di cinque anni (pari alla durata del nuovo contratto di servizi per la gestione del remarketing di beni mobili provenienti da leasing, contratto che verrà sottoscritto precedentemente all operazione tra più società del gruppo del venditore e in cui la cessionaria subentrerà con la cessione del ramo d azienda) e senza limitazioni geografiche, a non svolgere attività di gestione di beni rivenienti da contratti di leasing uguale alla tipologia di attività che forma oggetto del suddetto nuovo contratto di servizi, nonché a non sollecitare - direttamente o indirettamente- personale del ramo d azienda oggetto di acquisizione o dell acquirente. Le clausole di non sollecitazione sono previste, per il medesimo arco temporale, anche a beneficio del venditore (impegno dell acquirente in relazione al personale di Igb o di altre società del gruppo Banco Popolare). III. QUALIFICAZIONE DELL OPERAZIONE L operazione comunicata, in quanto comporta l acquisizione del controllo di parte di un impresa, costituisce una concentrazione ai sensi dell articolo 5, comma 1 lettera b), della legge n. 287/90. Essa rientra nell ambito di applicazione della legge n. 287/90 non ricorrendo le condizioni di cui all articolo 1 del Regolamento CE 139/04, ed è soggetta all obbligo di comunicazione preventiva disposto dall articolo 16, comma 1, della medesima legge in quanto il fatturato totale realizzato, nell ultimo esercizio a livello nazionale, dall insieme delle imprese interessate è stato superiore a 472 milioni di euro. I patti di non concorrenza e di non sollecitazione descritti in precedenza possono essere qualificati come accessori alla concentrazione comunicata nella misura in cui contengono restrizioni direttamente connesse alla realizzazione dell operazione e ad essa necessarie 2. In particolare, nel caso di specie gli impegni assunti dal venditore vanno a beneficio dell acquirente e rispondono all esigenza di garantire a quest ultimo il trasferimento dell effettivo valore dell acquisizione. Tuttavia, per non travalicare i limiti di quanto ragionevolmente richiesto allo scopo, è necessario che la durata sia limitata a massimo tre anni e che la portata materiale e quella geografica non eccedano l attuale ambito, rispettivamente merceologico e territoriale, di operatività del ramo d azienda oggetto di acquisizione (gestione e commercializzazione in Italia di beni mobili usati da leasing). Diversamente, le restrizioni poste a beneficio del venditore non possono considerarsi direttamente connesse alla realizzazione dell operazione e ad essa necessarie. IV. VALUTAZIONE DELLA CONCENTRAZIONE Il mercato del prodotto Da un punto vista merceologico, il settore interessato dall operazione in esame è quello della gestione e commercializzazione di beni mobili usati in cui opera il ramo d azienda oggetto di acquisizione. In generale, la gestione di un bene usato per la sua successiva commercializzazione prevede lo svolgimento di diverse attività quali recupero, trasporto, deposito, riparazione, manutenzione, 2 Si veda, al riguardo, la Comunicazione della Commissione sulle restrizioni direttamente connesse e necessarie alle concentrazioni (G.U.C.E. 2005/C-56/03 del 5 marzo 2005).

23 BOLLETTINO N. 40 DEL 24 OTTOBRE perizie commerciali e di conformità alla normativa. A seconda delle specifiche esigenze dei soggetti interessati (società o privati), può essere richiesto l insieme o soltanto una parte di tali prestazioni (tipicamente le società possono ricorrere all esterno solo per alcune fasi mantenendo in house le altre). I servizi prestati si distinguono principalmente in base al bene mobile interessato, tipicamente veicoli targati, imbarcazioni o beni strumentali quali computer e macchinari industriali. A seconda della categoria di bene, infatti, sono in generale diversi le tipologie di clienti, i canali distributivi nonché i potenziali acquirenti finali dei beni. In relazione all offerta, essa risulta piuttosto variegata con la compresenza di operatori specializzati su di una particolare categoria di beni (ad esempio i concessionari di automobili) e di operatori a più ampio spettro d azione (quali lo stesso ramo d azienda di Igb), segnalando per questa via un certo grado di sostituibilità dal lato dell offerta. Nel caso di specie, è possibile distinguere tra la gestione e commercializzazione di autoveicoli targati usati, di beni mobili strumentali usati e di beni usati relativi al settore nautico. Nel primo caso, si tratta di diverse tipologie di autoveicoli (privati, commerciali, industriali) la cui rivendita potrebbe essere segmentata in funzione delle prestazioni, delle dimensioni, del prezzo e della destinazione d uso dei beni in questione 3 ; i principali operatori sono le case produttrici che commercializzano anche l usato, i concessionari, i rivenditori specializzati nell usato, nonché gli istituti che curano le vendite giudiziarie. Nel secondo caso, si tratta di macchinari, computer e in generale tutti i beni durevoli strumentali d impresa, anche qui suscettibili di ulteriori segmentazioni; i principali operatori risultano i produttori che vendono anche l usato, i grossisti, le società di import/export, i rivenditori specializzati nell usato, nonché gli istituti che curano le vendite giudiziarie. Nel caso infine dei beni mobili relativi al settore nautico, si tratta in generale di imbarcazioni da diporto, sistemi marini e altri beni utilizzati nel settore, con una possibile segmentazione in funzione della lunghezza dell imbarcazione, del design, della tipologia di imbarcazione e della potenza del relativo motore 4 ; i principali operatori sono i produttori del nuovo che rivendono anche il proprio usato nonché broker e cantieri nautici. Ad ogni modo, in considerazione del fatto che l acquirente non svolge alcuna di queste attività, non è necessario addivenire ad una più precisa delimitazione della rilevanza merceologica del mercato. Il mercato geografico Per quel che riguarda la dimensione geografica dei mercati del prodotto, ad avviso delle parti essi possono presentare dimensione nazionale o locale in considerazione delle caratteristiche del bene (ad esempio un imbarcazione o un macchinario ovvero un auto o un pc), nonché della domanda e dell offerta. Ad ogni modo, nel caso di specie non appare necessario addivenire ad una conclusione definitiva in merito alla delimitazione geografica dei mercati coinvolti. 3 Cfr. provv del 4 giugno 2008, C San Paolo Imi Fondi Chiusi Sgr-Dtn Group/Maran Credit Solution, in Boll. 22/08. 4 Cfr., per il caso del nuovo, provv del 29 luglio 2009, C Yachts Partecipation - Mediobanca-Banca Di Credito Finanziario/Ferretti, in Boll. 32/09.

24 24 BOLLETTINO N. 40 DEL 24 OTTOBRE 2011 Effetti dell operazione Il gruppo acquirente non risulta presente in nessuno degli ambiti interessati, risolvendosi pertanto la presente operazione essenzialmente nella sostituzione di un operatore con un altro, peraltro caratterizzato da una scarsa incidenza (inferiore a [1-5%] in ciascuna ipotesi). Alla luce delle considerazioni che precedono, la concentrazione in esame non appare idonea a modificare significativamente le dinamiche concorrenziali nei mercati rilevanti. RITENUTO, pertanto, che l operazione in esame non comporta, ai sensi dell articolo 6, comma 1, della legge n. 287/90, la costituzione o il rafforzamento di una posizione dominante nei mercati interessati, tale da eliminare o ridurre in modo sostanziale e durevole la concorrenza; RITENUTO, altresì, che le clausole di non concorrenza e di non sollecitazione pattuite sono accessorie alla presente operazione nei soli limiti sopra precisati, e che l Autorità si riserva di valutare, laddove ne sussistano i presupposti, tali clausole nella misura in cui si realizzino oltre la durata, la portata materiale e la portata geografica ivi indicate; RITENUTO, infine, che le ulteriori clausole di non sollecitazione a beneficio del venditore non costituiscono oggetto della presente delibera in quanto non accessorie all operazione di concentrazione in esame; DELIBERA di non avviare l istruttoria di cui all articolo 16, comma 4, della legge n. 287/90. Le conclusioni di cui sopra saranno comunicate, ai sensi dell'articolo 16, comma 4, della legge n. 287/90, alle imprese interessate e al Ministro dello Sviluppo Economico. Il presente provvedimento verrà pubblicato nel Bollettino dell Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato. IL SEGRETARIO GENERALE Luigi Fiorentino IL PRESIDENTE Antonio Catricalà

25 BOLLETTINO N. 40 DEL 24 OTTOBRE C CERVED GROUP/JUPITER ASSET MANAGEMENT-JUPITER IUSTITIA- RESOLUTION Provvedimento n L AUTORITÀ GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO NELLA SUA ADUNANZA del 5 ottobre 2011; SENTITO il relatore Professore Carla Bedogni Rabitti; VISTA la legge 10 ottobre 1990, n. 287; VISTA la comunicazione di Cerved Group S.p.A., pervenuta in data 15 settembre 2011; CONSIDERATO quanto segue: I. LE PARTI La società Cerved Group S.p.A. (di seguito anche Cerved Group) è la capogruppo del Gruppo Cerved, attivo principalmente nella fornitura di servizi di business information. Cerved Group è controllata direttamente da Cerved Holding S.p.A. ed indirettamente dal fondo di investimento Bain Capital Europe Fund III L.P.. Tale fondo fa capo alla società di gestione Bain Capital Partners LLC il cui capitale è detenuto da investitori istituzionali. Nel 2010 il fatturato realizzato in Italia da Cerved Group, incluso anche il gruppo Bain Capital, è stato, secondo le informazioni fornite dalle parti, pari a [ ] 1 milioni di euro. Jupiter Asset Management S.r.l. (di seguito anche Jupiter Asset Management) è una società specializzata nella gestione giudiziale e stragiudiziale di prestiti aziendali e mutui e coordina una rete di agenzie di recupero di crediti di piccolo taglio (principalmente leasing e crediti al consumo). Jupiter Iustitia S.r.l. (di seguito anche Jupiter Iustitia) è una società specializzata nella gestione di pignoramenti presso terzi e immobiliari. REsolution S.r.l. (di seguito anche REsolution) è una società di consulenza immobiliare che si occupa della valorizzazione delle garanzie immobiliari nel settore del recupero crediti. Tali società sono controllate da Nexenti S.p.A. (di seguito anche Nexenti), che fa parte del gruppo CIR. Il gruppo CIR è controllato da Confide S.r.l., il cui capitale sociale è detenuto da Carlo De Benedetti e Figli S.p.A.. Nel 2010 il fatturato realizzato in Italia da Jupiter Asset Management e Jupiter Iustitia è stato, rispettivamente, pari a euro e a euro. Quanto a REsolution, secondo le informazioni fornite dalle parti, la società è stata costituita nel settembre 2010 e non ha realizzato fatturato nel II. DESCRIZIONE DELL'OPERAZIONE L operazione comunicata consiste nell acquisto da parte di Cerved Group del controllo esclusivo di Jupiter Asset Management, Jupiter Iustitia e REsolution. In particolare, l operazione consiste nell acquisto da parte di Cerved Group della quota attualmente detenuta da Nexenti nelle società sopra indicate. 1 Nella presente versione alcuni dati sono omessi, in quanto si sono ritenuti sussistenti elementi di riservatezza o di segretezza delle informazioni.

26 26 BOLLETTINO N. 40 DEL 24 OTTOBRE 2011 L operazione prevede un obbligo di non concorrenza e non sollecitazione dei dipendenti limitato al mercato in cui operano le società acquisite ed al territorio nazionale, od una porzione di esso, per una durata di due anni. E, altresì, previsto un accordo di servizio tra la parte venditrice e Jupiter Asset Management in base al quale quest ultima continuerà a fornire gli attuali servizi di recupero crediti per una durata di tre anni. III. QUALIFICAZIONE DELL'OPERAZIONE L operazione in esame, in quanto comporta l acquisizione del controllo esclusivo di imprese, costituisce un operazione di concentrazione ai sensi dell articolo 5, comma 1, lettera b), della legge n. 287/90. Essa rientra nell'ambito di applicazione della legge n. 287/90, non ricorrendo le condizioni di cui all'articolo 1 del Regolamento CE n. 139/04, ed è soggetta all'obbligo di comunicazione preventiva disposto dall'art. 16 della medesima legge, in quanto il fatturato realizzato a livello nazionale dall insieme delle imprese interessate è superiore a 472 milioni di euro. Il patto di non concorrenza descritto in precedenza costituisce una restrizione accessoria all operazione, in quanto funzionale alla salvaguardia del valore dell azienda acquisita, avendo una durata temporale limitata, una portata materiale circoscritta all attività economica delle imprese cedute e un ambito di applicazione limitato al territorio nazionale, od una porzione di esso. Anche il contratto di fornitura sopra menzionato, poiché volto a garantire una continuità nei rapporti di fornitura e approvvigionamento consolidati da tempo, può configurarsi come accessorio all operazione di concentrazione, in quanto direttamente legato e necessario alla realizzazione dell operazione stessa. Tale contratto è da considerarsi accessorio per tutta la sua durata, non eccedendo questa il periodo limite di cinque anni. 2 IV. VALUTAZIONE DELLA CONCENTRAZIONE L operazione in esame interessa il settore della gestione e riscossione crediti per conto terzi. Tale attività è volta al recupero dei crediti di soggetti terzi e comprende l insieme delle operazioni necessarie alla riscossione del credito, dal sollecito telefonico all esercizio dell azione legale, alla visita domiciliare, alla compilazione ed invio della lettera di messa in mora, ecc. 3. La dimensione geografica del mercato interessato è quella nazionale. Cerved Group è già presente sul mercato rilevante attraverso la controllata Finservice S.p.A. che detiene, secondo le informazioni fornite dalle parti, una quota di mercato inferiore a [1-5%]. Jupiter Asset Management e Jupiter Iustitia detengono, sempre secondo le informazioni fornite dalle parti, quote di mercato marginali, mentre REsolution non ha realizzato fatturato nel Si ritiene, pertanto, che la presente operazione non sia in grado di alterare le dinamiche concorrenziali del mercato nazionale della gestione e riscossione crediti per conto terzi. 2 Cfr. la Comunicazione della Commissione sulle restrizioni direttamente connesse e necessarie alle concentrazioni (2005/C 56/03) in GUCE n. C 56 del 5 marzo Si veda, ad esempio, il provvedimento dell Autorità del 4 giugno 2008, caso C-9361, San Paolo Imi Fondi Chiusi SGR- DTN Group/ Maran Credit Solution, in Boll. n. 22/08.

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