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1 YOUR INSURANCE DOCUMENTS SECURING YOUR PEACE OF MIND A7RCA07869F/CONFARTIGIANATO

2 MODULO Codice Ramo Codice Coverholder Codice Lloyd s Broker Binder JAS 312 / BDB 05 DIC 2013 / 24 - B T Il presente Modulo forma parte integrante del Certificato no: Tipo di assicurazione: A7RCA07869F RC Professionale Nome e indirizzo dell Assicurato o Contraente: CONFARTIGIANATO VIA DI SAN GIOVANNI IN LATERANO, 152 ROMA Italia Codice Fiscale: Durata dell Assicurazione (con esclusione del tacito rinnovo): dalle ore 00:00 del 1 Luglio 2014 alle ore 00:00 del 1 Gennaio 2016 Periodo di Copertura del presente certificato: dalle ore 00:00 del 1 Luglio 2014 alle ore 00:00 del 1 Gennaio 2016 Data della Proposta che forma parte integrante del presente Contratto: 1 Luglio 2014 Condizioni Generali e Particolari come da seguenti stampati allegati: Rischi e importi assicurati, estensione territoriale e Condizioni Speciali (che prevalgono sulle Condizioni Particolari e Generali di cui sopra): come da Scheda di Copertura Sezione Binder : 6 - (E9) Trasp *24/12/ Quota Lloyd s: 100% Numero e percentuale dei Sindacati dei Lloyd s che hanno assunto il rischio per la quota Lloyd s sopra indicata: AAL % 100% Premio (EURO): Rischio Premio Netto Accessori Imponibile Imposte Totale 4,245 RC Professionale 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 TOTALE COMPLESSIVO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 A7RCA07869F/CONFARTIGIANATO - Pagina 1 di 21

3 MODULO Codice Ramo Codice Coverholder Codice Lloyd s Broker Binder JAS 312 / BDB 05 DIC 2013 / 24 - B T Il presente Modulo forma parte integrante del Certificato no: Tipo di assicurazione: A7RCA07869F RC Professionale Il premio deve essere pagato al Corrispondente dei Lloyd's specificato in scheda di copertura o nelle condizioni allegate, il quale è autorizzato a riceverlo per conto degli Assicuratori. Il mezzo di pagamento è concordato con detto intermediario, nel rispetto della normativa vigente. IL CONTRAENTE DICHIARA DI AVER RICEVUTO, PRIMA DELLA SOTTOSCRIZIONE DEL CONTRATTO, IL FASCICOLO INFORMATIVO CONTENENTE LA NOTA INFORMATIVA COMPRENSIVA DEL GLOSSARIO E LE CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE DI CUI AL REGOLAMENTO ISVAP (ora IVASS) n 35 DEL 26/05/2010. Il Contraente.... Il Coverholder dei Lloyd s incaricato alla gestione del presente Certificato è: Mithras Underwriting Limited Il pagamento del Premio per l importo di è stato fatto in mie mani in data. L Incaricato 26 Giugno 2014 Data.. L Assicurato o il Contraente: A7RCA07869F/CONFARTIGIANATO - Pagina 2 di 21

4 CONVENZIONE AD ADESIONE VOLONTARIA ASSICURAZIONE DELLA RESPONSABILITÀ CIVILE PROFESSIONALE DEGLI AUTOTRASPORTATORI La presente Convenzione è stipulata tra Contraente La Società indicata nella Scheda di Copertura per conto dei singoli Assicurati che hanno dichiarato l adesione alla Convenzione. e Gli Assicuratori Alcuni sottoscrittori dei LLOYD S DI LONDRA individuati nel modulo del certificato PLUTONE A7RCA07869F/CONFARTIGIANATO - Pagina 3 di 21

5 Assicuratori: Alcuni Sottoscrittori dei Lloyd s SCHEDA DI COPERTURA Contraente: CONFARTIGIANATO Assicurato: la Società individuata nominativamente nell Appendice di Copertura Periodo di Durata della Convenzione: dalle ore del 01/07/2014 alle ore del 01/01/2016 Massimali opzionabili per ciascun Sinistro e per ciascun Assicurato per anno: fino ad un massimo di Euro ,00 per singolo assicurato ed in aggregato per anno per Singolo Assicurato Franchigia per Sinistro: 1. PER LIMITI ASSICURATI FINO A EURO 29, FRANCHIGIA DI EURO 1, PER SINISTRO 2. PER LIMITI ASSICURATI FINO A EURO 49, FRANCHIGIA DI EURO 2, PER SINISTRO 3. PER LIMITI ASSICURATI SUPERIORI A EURO 49, FRANCHIGIA DI EURO 5, PER SINISTRO Data di retroattività: Quella indicata sulle singole Appendice di Copertura. Broker del Contraente: PLUTONE SRL Corrispondenti dei Lloyd s: BROKER GENESI SRL MEDIORISCHI SPA Coverholder dei Lloyd s: Mithras Underwriting Limited Data Il Contraente A7RCA07869F/CONFARTIGIANATO - Pagina 4 di 21

6 Assicurazione della Responsabilità Civile Professionale su base Claims Made & Reported (Richieste Avanzate e Denunciate). Esso pertanto copre le Perdite conseguenti a reclami pervenuti all'assicurato e denunciati agli Assicuratori nel Periodo di Assicurazione DEFINIZIONI Ai seguenti termini le parti attribuiscono il significato qui precisato, sia che siano usate al singolare ovvero plurale: Appendice di Copertura: Il che attesta l adesione del singolo Assicurato alla Convenzione. Assicurando: La società appartenente al Consorzio, alla Cooperativa o all Associazione Contraente, avente i requisiti per divenire Assicurato, che richiede di aderire alla Convenzione nel momento in cui compila il Modulo di Adesione e, quando l accettazione degli Assicuratori è richiesta, nelle more di tale accettazione. Assicuratori: I membri di Lloyd s che hanno accettato di assumere il Rischio coperto dall Assicurazione. Assicurato: La società appartenente al Consorzio, alla Cooperativa o all Associazione Contraente nominativamente indicata nell Appendice di Copertura. Assicurazione: La copertura assicurativa offerta dalla Convenzione agli Assicurati. Beni: Denaro, titoli, preziosi, merci, arredamento, macchinari ed attrezzature. Bilanci dei membri: L utile (o la perdita) da distribuire (da recuperare) da parte dei Sindacati a favore di (dai) membri di Lloyd s. Broker: L intermediario di assicurazioni a cui il Contraente abbia affidato la gestione del contratto. Contraente: Il Consorzio, la Cooperativa o l Associazione, che stipula la presente Convenzione per conto degli Assicurati e che è nominativamente indicato nella Scheda di Copertura. Convenzione: Il contratto di Assicurazione. Coverholder dei Lloyd s: Il Coverholder indicato come tale nella Scheda di Copertura della Convenzione. Danno: Qualsiasi pregiudizio suscettibile di valutazione economica. Danni Corporali: Il pregiudizio economico conseguente a lesioni o morte di persone, ivi compresi i danni alla salute o biologici nonché il Danno morale. Danni Materiali: Il pregiudizio economico conseguente al danneggiamento di cose od animali. A7RCA07869F/CONFARTIGIANATO - Pagina 5 di 21

7 Fondi dei membri presso Lloyd s I fondi depositati e detenuti in via fiduciaria presso Lloyd s a garanzia dei contraenti e per sostenere l attività assuntiva di rischi complessivi del membro. Franchigia: L importo di ciascun singolo Sinistro che non è coperto dal presente certificato e che resterà pertanto a carico dell Assicurato. In assenza di patto contrario Costi e Spese non sono soggetti alla Franchigia. Indennizzo: La somma dovuta dagli Assicuratori in caso di Sinistro. Massimale: La massima esposizione degli Assicuratori verso ogni Assicurato per ogni Sinistro e per anno assicurativo al netto di qualsiasi franchigia contrattuale. Modulo di Adesione: Modulo attraverso il quale gli Assicurati manifestano la volontà di aderire alla Convenzione. Perdite Patrimoniali: Ogni Danno immateriale (intendendosi per tale, il Danno subito da terzi che non sia conseguenza di Danni Materiali e/o Corporali inclusi i danni patrimoniali e non patrimoniali. Premio: La somma dovuta agli Assicuratori. Reclamo: Per Reclamo si intende: (a) qualsiasi azione legale o altra richiesta di Indennizzo o azione incrociata o azione di rivalsa nei confronti dell Assicurato a seguito di negligenza, imprudenza o imperizia, errori e omissioni commesse o; (b) qualsiasi comunicazione scritta ricevuta dall Assicurato e riferentesi a possibili negligenze, imprudenze o imperizia, errori e omissioni commesse. Rischio: La probabilità che si verifichi il sinistro e l'entità dei danni che possono derivarne. Scheda di Copertura: Il documento facente parte della Convenzione contenente alcuni dati essenziali relativi alla copertura assicurativa della Convenzione. Sindacato: E definito Sindacato il membro di Lloyd s o il gruppo di membri di Lloyd s, che assumono rischi attraverso un agente gestore al quale è attribuito un numero di sindacato dal Council di Lloyd s. Sinistro: Il verificarsi del fatto Dannoso per il quale è prestata la garanzia assicurativa. A7RCA07869F/CONFARTIGIANATO - Pagina 6 di 21

8 NORME CHE REGOLANO LA GESTIONE DELLA CONVENZIONE Oggetto della Convenzione Per effetto della Convenzione, gli Assicuratori, previo pagamento del Premio, si impegnano ad offrire l Assicurazione, avente l oggetto ed ai termini e condizioni successivamente specificati, agli Assicurati che aderiranno per il tramite del Contraente e del suo Broker, secondo le modalità di seguito specificate. Obblighi a carico del Broker del Contraente DOCUMENTAZIONE INFORMATIVA IL BROKER DEL CONTRAENTE È TENUTO A CONSEGNARE AD OGNI SOCIETÁ CHE MANIFESTI L INTERESSE AD ADERIRE ALL ASSICURAZIONE, IL FASCICOLO INFORMATIVO PREDISPOSTO PER TALE CATEGORIA DI SOCIETÁ DAGLI ASSICURATORI. LA CONSEGNA DOVRÀ AVVENIRE PRIMA DELLA REDAZIONE DEL MODULO DI ADESIONE. RICEZIONE DEI MODULI DI ADESIONE E DEI PREMI IL BROKER DEL CONTRAENTE È TENUTO A RICEVERE I MODULI DI ADESIONE ED I PREMI CHE GLI VERRANNO TRASMESSI DAGLI ASSICURANDI SECONDO LE MODALITÀ STABILITE ALL ART. 2 DELLE NORME CHE REGOLANO L ASSICURAZIONE IN GENERALE. COMUNICAZIONE DELLE RICHIESTE DI ADESIONE IL BROKER DEL CONTRAENTE COMUNICHERÀ AL COVERHOLDER LE RICHIESTE DI ADESIONE TRASMESSEGLI, PER LE QUALI ABBIA RICEVUTO ANCHE IL RELATIVO PREMIO, SETTIMANALMENTE O ALLA FINE DEL PERIODO MENSILE DI COMPETENZA, TUTTAVIA NEI CASI DI CUI ALL ART. 2 LETTERA B2) DELLE NORME CHE REGOLANO L ASSICURAZIONE IN GENERALE, IL BROKER DEL CONTRAENTE COMUNICHERÀ AL COVERHOLDER LA RICHIESTA DI ADESIONE ENTRO 3 GIORNI LAVORATIVI DA QUANDO L AVRÀ RICEVUTA. PAGAMENTO DEI PREMI Il Coverholder preparerà e trasmetterà al BROKER DEL CONTRAENTE entro il giorno 15 di ogni mese l appendice di incasso in relazione a: 1) le adesioni di cui all Art. 2 lettera b1) delle Norme che Regolano l Assicurazione in Generale pervenute entro la fine del mese precedente, per le quali gli Assicurati non abbiano frattanto esercitato il diritto di recesso di cui all Art.2 lettera e) delle Norme che Regolano l Assicurazione in Generale; e 2) le adesioni di cui all Art. 2 lettera b2) delle Norme che Regolano l Assicurazione in Generale per le quali l adesione si sia perfezionata entro la fine del mese precedente. IL BROKER DEL CONTRAENTE DOVRÀ PROVVEDERE AL PAGAMENTO DELL APPENDICE MEDIANTE BONIFICO BANCARIO ENTRO IL GIORNO 10 DEL MESE SUCCESSIVO (O SE FESTIVO, IL PRIMO GIORNO SUCCESSIVO NON FESTIVO) ALLA RICEZIONE DELLA STESSA. EMISSIONE DEI DOCUMENTI DI COPERTURA IL COVERHOLDER PROVVEDERÀ A REDIGERE E TRASMETTERE AD OGNI ASSICURATO PER TRAMITE DEL BROKER DEL CONTRAENTE LA RELATIVA APPENDICE DI COPERTURA ENTRO 5 GIORNI: a) DALLA RICEZIONE DEL MODULO DI ADESIONE E DEL RELATIVO PREMIO, QUALORA NEL MODULO DI ADESIONE NON SIANO DENUNZIATE CIRCOSTANZE O RICHIESTE DI RISARCIMENTO; b) DAL 30 GIORNO SUCCESSIVO ALLA RICEZIONE DEL MODULO DI ADESIONE E DEL RELATIVO PREMIO, QUALORA NEL MODULO DI ADESIONE SIANO DENUNZIATE CIRCOSTANZE O RICHIESTE DI RISARCIMENTO, SEMPRE CHE ENTRO TALE TERMINE GLI ASSICURATORI NON COMUNICHINO DI NON ACCETTARE L ADESIONE O DI ACCETTARLA A CONDIZIONI SPECIALI; c) DALLA RICEZIONE DA PARTE DEL BROKER DEL CONTRAENTE DELLA COMUNICAZIONE DELL ASSICURATO CHE ACCETTA LE CONDIZIONI PARTICOLARI PROPOSTE DAGLI ASSICURATORI E DAL PAGAMENTO DELL EVENTUALE INTEGRAZIONE DEL PREMIO, QUALORA NEL MODULO DI ADESIONE SIANO DENUNZIATE CIRCOSTANZE O RICHIESTE DI RISARCIMENTO E GLI ASSICURATORI ABBIANO COMUNICATO DI ACCETTARE L ADESIONE SOLO A CONDIZIONI SPECIALI. Gestione del rinnovo delle adesioni Subordinatamente al rinnovo della Convenzione, regolato dall Art delle Norme che Regolano l Assicurazione in Generale, il rinnovo delle singole adesioni è regolato dall Art delle Norme che Regolano l Assicurazione in Generale. IL BROKER DEL CONTRAENTE È TENUTO: a) AD INVIARE A CIASCUN ASSICURATO, LA CUI ADESIONE SI SIA TACITAMENTE RINNOVATA, ALMENO 15 GIORNI PRIMA DELLA SCADENZA UNA COMUNICAZIONE PER RICORDAGLI LA SCADENZA E INDICARGLI L ENTITÀ DEL PREMIO DI RINNOVO DOVUTO E LE RELATIVE MODALITÀ DI PAGAMENTO; b) A PROVVEDERE AL PAGAMENTO DELL APPENDICE MEDIANTE BONIFICO BANCARIO ENTRO IL GIORNO 10 DEL MESE SUCCESSIVO (O SE FESTIVO, IL PRIMO GIORNO SUCCESSIVO NON FESTIVO) ALLA RICEZIONE DELLA STESSA. c) PER QUANTO ATTIENE ALLE ADESIONI CHE NON SI RINNOVANO TACITAMENTE E QUINDI LIMITATAMENTE A QUEI APPENDICI DI COPERTURA PER I QUALI SIA STATO DENUNCIATO UN SINISTRO O CIRCOSTANZA, IL CONTRAENTE DOVRÀ SEGUIRE LA PROCEDURA PREVISTA ALL ART. 2, LETTERA B2) DELLE NORME CHE REGOLANO L ASSICURAZIONE IN GENERALE. A7RCA07869F/CONFARTIGIANATO - Pagina 7 di 21

9 NORME CHE REGOLANO LA GESTIONE DELLA CONVENZIONE COMUNICAZIONE DEL MANCATO RINNOVO O, COMUNQUE, DELLA CESSAZIONE DELLA CONVENZIONE Nell ipotesi che una delle parti dia disdetta della Convenzione, secondo QUANTO PREVISTO DALL ART DELLE NORME CHE REGOLANO L ASSICURAZIONE IN GENERALE, IL BROKER DEL CONTRAENTE PROVVEDERÀ ENTRO I SUCCESSIVI 10 GIORNI A DARNE COMUNICAZIONE PER ISCRITTO A TUTTI GLI ASSICURATI INFORMANDOLI DELLA CONSEGUENTE DATA DI SCADENZA DELL ASSICURAZIONE. TALE OBBLIGO DI COMUNICAZIONE A CARICO DEL BROKER DEL CONTRAENTE SUSSISTE ANCHE IN QUALSIASI ALTRA IPOTESI LA CONVENZIONE ABBIA TERMINE. Premio La presente Convenzione non comporta la costituzione di qualsivoglia Premio minimo a deposito; il Premio previsto è solo quello per l attivazione dell Assicurazione a favore di ciascun Assicurato. L entità del Premio base in relazione ad ogni adesione è specificata all Art. 3 delle Norme che Regolano l Assicurazione in generale. A7RCA07869F/CONFARTIGIANATO - Pagina 8 di 21

10 NORME CHE REGOLANO L ASSICURAZIONE IN GENERALE Art.1) Dichiarazioni inesatte e reticenze Gli Assicuratori determinano il Premio in base alle dichiarazioni dell'assicurato e/o del Contraente, i quali sono obbligati a dichiarare tutti i fatti rilevanti ai fini della valutazione del Rischio da parte degli Assicuratori. Le dichiarazioni inesatte o le reticenze dell'assicurato e/o del Contraente relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del Rischio possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo, nonché la stessa cessazione dell'assicurazione ai sensi degli art. 1892, 1893, e 1894 del Codice Civile. Tali disposizioni si applicano anche ad ogni estensione, proroga, rinnovo o appendice. Art.2) Modalità di adesione degli Assicurati, pagamento del Premio, decorrenza dell Assicurazione e diritto di recesso Modalità di adesione: PER ADERIRE ALLA CONVENZIONE, L ASSICURATO DOVRÀ COMPILARE E SOTTOSCRIVERE L APPOSITO MODULO DI ADESIONE ED INVIARLO AL BROKER A MEZZO O FAX ALLEGANDO COPIA DI BONIFICO A TITOLO DI PROVA DELL EFFETTUATO PAGAMENTO DEL PREMIO CONVENUTO. a) Decorrenza dell Assicurazione: Subordinatamente a quanto previsto dalla successiva clausola b) Operatività, la copertura assicurativa riferita al singolo Assicurato avrà decorrenza: a1) dalla data di effetto della Convenzione, indicata nella Scheda di Copertura, qualora il Modulo di Adesione ed il pagamento del Premio annuo pervengano al Broker del Contraente entro tale data; oppure: a2) dalle ore 24,00 del giorno in cui il Broker del Contraente ha ricevuto il Modulo di Adesione e del pagamento del Premio qualora il Modulo di Adesione ed il pagamento del Premio annuo pervengano al Contraente successivamente alla data di effetto della Convenzione. Per quest ultime adesioni il Premio sarà calcolato come segue: ADESIONI LA CUI SOMMA ASSICURATA NON ECCEDE EURO 9.000,00 AL NETTO DELLA FRANCHIGIA CONTRATTUALE DATA DI RICEZIONE DELLA SINGOLA ADESIONE E RELATIVO BONIFICO Entro la fine del settimo mese dalla data di stipula della Convenzione e per un periodo di 12 mesi della singola adesione. DATA DI EFFETTO DELLA SINGOLA ADESIONE PERCENTUALE DEL PREMIO CALCOLATO COME DA CONVENZIONE DA PAGARE PER IL RELATIVO PERIODO TASSO LORDO SULLA SOMMA ASSICURATA NON SONO AMMESSE ADESIONI CHE HANNO DURATA MINORE DI 12 MESI PER LE ADESIONI CHE HANNO DURATA FINO A 12 MESI Data del bonifico bancario ma in ogni caso non antecedente al primo giorno del mese di ricezione del bonifico bancario. 100% del premio lordo annuo calcolato PREMIO MINIMO LORDO 1.95% Euro 175,00 PER LE ADESIONI CHE HANNO DURATA MAGGIORE DI 12 MESI FINO AD UN MASSIMO DI 18 MESI di tredici (13) mesi. di quattordici (14) mesi. di quindici (15) mesi. di sedici (16) mesi. di diciassette (17) mesi. di diciotto (18) mesi. 108% del premio lordo annuo calcolato 116% del premio lordo annuo calcolato 124% del premio lordo annuo calcolato 133% del premio lordo annuo calcolato 141% del premio lordo annuo calcolato 149% del premio lordo annuo calcolato 2.11% Euro 190, % Euro 205, % Euro 219, % Euro 234, % Euro 250, % Euro 263,00 ADESIONI LA CUI SOMMA ASSICURATA ECCEDE EURO 9.000,00 AL NETTO DELLA FRANCHIGIA CONTRATTUALE MA FINO AD EURO ,00 AL NETTO DELLA FRANCHIGIA CONTRATTUALE DATA DI RICEZIONE DELLA SINGOLA ADESIONE E RELATIVO BONIFICO DATA DI EFFETTO DELLA SINGOLA ADESIONE PERCENTUALE DEL PREMIO CALCOLATO COME DA CONVENZIONE DA PAGARE PER IL RELATIVO PERIODO TASSO LORDO SULLA SOMMA ASSICURATA NON SONO AMMESSE ADESIONI CHE HANNO DURATA MINORE DI 12 MESI PREMIO MINIMO LORDO PER LE ADESIONI CHE HANNO DURATA FINO A 12 MESI Entro la fine del settimo Data del bonifico bancario 1.50% Euro 210,00 A7RCA07869F/CONFARTIGIANATO - Pagina 9 di 21

11 NORME CHE REGOLANO L ASSICURAZIONE IN GENERALE mese dalla data di stipula della Convenzione e per un periodo di 12 mesi della singola adesione. ma in ogni caso non antecedente al primo giorno del mese di ricezione del bonifico bancario. 100% del premio lordo annuo calcolato PER LE ADESIONI CHE HANNO DURATA MAGGIORE DI 12 MESI FINO AD UN MASSIMO DI 18 MESI di tredici (13) mesi. di quattordici (14) mesi. di quindici (15) mesi. di sedici (16) mesi. di diciassette (17) mesi. di diciotto (18) mesi. 108% del premio lordo annuo calcolato 116% del premio lordo annuo calcolato 124% del premio lordo annuo calcolato 133% del premio lordo annuo calcolato 141% del premio lordo annuo calcolato 149% del premio lordo annuo calcolato 1.62% Euro 228, % Euro 245, % Euro 263, % Euro 280, % Euro 298, % Euro 315,00 ADESIONI LA CUI SOMMA ASSICURATA ECCEDE EURO ,00 AL NETTO DELLA FRANCHIGIA CONTRATTUALE DATA DI RICEZIONE DELLA SINGOLA ADESIONE E RELATIVO BONIFICO Entro la fine dell ottavo mese dalla data di stipula della Convenzione. Entro la fine del nono mese dalla data di stipula della Convenzione. Entro la fine del decimo mese dalla data di stipula della Convenzione. Per coloro che aderiranno tra l undicesimo e l ultimo mese dalla data di stipula della Convenzione. Entro la fine del settimo mese dalla data di stipula della Convenzione e per un periodo di 12 mesi della singola adesione. DATA DI EFFETTO DELLA SINGOLA ADESIONE PERCENTUALE DEL PREMIO CALCOLATO COME DA CONVENZIONE DA PAGARE PER IL RELATIVO PERIODO TASSO LORDO SULLA SOMMA ASSICURATA PER LE ADESIONI CHE HANNO DURATA MINORE DI 12 MESI 90% del premio lordo annuo calcolato 80% del premio lordo annuo calcolato 70% del premio lordo annuo calcolato 60% del premio lordo annuo calcolato PER LE ADESIONI CHE HANNO DURATA MASSIMA DI 12 MESI Data del bonifico bancario ma in ogni caso non antecedente al primo giorno del mese di ricezione del bonifico bancario. 100% del premio lordo annuo calcolato PREMIO MINIMO LORDO 0.9% Euro 270,00 0.8% Euro 240,00 0.7% Euro 210,00 0.6% Euro 180, % Euro 300,00 PER LE ADESIONI CHE HANNO DURATA MAGGIORE DI 12 MESI FINO AD UN MASSIMO DI 18 MESI di tredici (13) mesi. di quattordici (14) mesi. di quindici (15) mesi. di sedici (16) mesi. 108% del premio lordo annuo calcolato 116% del premio lordo annuo calcolato 124% del premio lordo annuo calcolato 133% del premio lordo annuo calcolato 1.08% Euro 324, % Euro 348, % Euro 372, % Euro 399,00 A7RCA07869F/CONFARTIGIANATO - Pagina 10 di 21

12 NORME CHE REGOLANO L ASSICURAZIONE IN GENERALE di diciassette (17) mesi. di diciotto (18) mesi. 141% del premio lordo annuo calcolato 149% del premio lordo annuo calcolato 1.41% Euro 423, % Euro 447,00 TUTTE LE ADESIONI AVRANNO SCADENZA ENTRO LA DATA DI SCADENZA DELLA CONVENZIONE STESSA In entrambi i casi sopraindicati la data di decorrenza della singola adesione sarà indicata nell Appendice di Copertura che il Coverholder farà pervenire al Broker del Contraente. b) Operatività: c1) Moduli di Adesione che non riportano indicazione di Circostanze e/o Richieste di Risarcimento: L Assicurazione è immediatamente operante, secondo quanto previsto al precedente paragrafo a) nel caso in cui l Assicurando attesti nel Modulo di Adesione di non essere a conoscenza di una o più Circostanze e di non avere mai ricevuto Richieste di Risarcimento. b2) Moduli di Adesione che riportano indicazione di Circostanze e/o Richieste di Risarcimento: Nel caso in cui l Assicurando attesti nel Modulo di Adesione di essere a conoscenza di una o più Circostanze e/o di avere ricevuto in passato Richieste di Risarcimento, gli Assicuratori si riservano di non accettare la richiesta di adesione o di accettarla a condizioni speciali che sono comunicate all'assicurando nel termine di 30 (trenta) giorni dalla ricezione dell adesione da parte del Broker del Contraente. In assenza di ricezione di comunicazioni relative alla volontà degli Assicuratori, da parte dell Assicurando entro i 30 (trenta) giorni stabiliti, l adesione si intende accettata alle normali condizioni contrattuali. La decorrenza della singola adesione segue quanto disposto al paragrafo a) Decorrenza dell Assicurazione. In caso di mancata accettazione da parte degli Assicuratori, sarà data specifica comunicazione all Assicurando, il quale avrà diritto alla restituzione del Premio. In caso di accettazione da parte degli Assicuratori a condizioni differenti da quelle della presente Convenzione, l'assicurando ha a disposizione ulteriori 30 (trenta) giorni dalla ricezione dell'offerta degli Assicuratori entro i quali può manifestare il proprio assenso alle diverse condizioni proposte dagli Assicuratori, attraverso la sottoscrizione per accettazione e trasmissione al Broker del Contraente del documento trasmesso dagli Assicuratori contenente le nuove condizioni e della copia del bonifico di pagamento dell eventuale sovrappremio, oppure il proprio diniego all'adesione con annessa richiesta di restituzione del Premio. Qualora l Assicurando non esprima alcuna volontà entro il succitato termine di 30 giorni, si considererà che abbia negato la propria adesione e, conseguentemente, gli verrà restituito il Premio. In caso di accettazione da parte dell Assicurando, la decorrenza della singola adesione segue quanto disposto al precedente paragrafo a) Decorrenza dell Assicurazione. c) Ammissibilità di una sola adesione per Assicurato: La presente Convenzione non consente di attivare più di una adesione per ciascun Assicurato e per ciascuna annualità. In caso di attivazione di più adesioni sarà ritenuta valida esclusivamente la prima in ordine cronologico. d) Modalità di pagamento del Premio FRAZIONAMENTI DEL PREMIO POTRANNO ESSERE CONCORDATI DI VOLTA IN VOLTA TRA L'ASSICURATO/CONTRAENTE E GLI ASSICURATORI E SARANNO RICHIAMATI NELL APPENDICE DI COPERTURA. IL PREMIO PER IL PERIODO ASSICURATIVO É FISSATO COME INDICATO DAI SOTTOSCRITTORI NEL MODULO DI ADESIONE; IL PREMIO NON E SOGGETTO A REGOLAZIONE SE NON ESPRESSAMENTE RICHIESTO DAI SOTTOSCRITTORI E CONCORDATO TRA LE PARTI. I PREMI DEVONO ESSERE PAGATI DALL ASSICURATO AL BROKER DEL CONTRAENTE. GLI UNICI MEZZI DI PAGAMENTO DEL PREMIO CONSENTITI DAGLI ASSICURATORI SONO I SEGUENTI: BONIFICI BANCARI/ASSEGNI CIRCOLARI A FAVORE DEL BROKER DEL CONTRAENTE. IL PAGAMENTO DEL PREMIO ALL ATTO DELL ADESIONE È CONDIZIONE PER LA VALIDITÀ DELL ADESIONE E, PERTANTO, IL MANCATO PAGAMENTO DETERMINA L INESISTENZA DELL ADESIONE E CONSEGUENTEMENTE DELL ASSICURAZIONE. IN CASO DI MANCATO PAGAMENTO DEL PREMIO IN SEDE DI RINNOVO DELL ASSICURAZIONE TROVA APPLICAZIONE QUANTO DISPOSTO DALL ART.1901 C.C.,. A7RCA07869F/CONFARTIGIANATO - Pagina 11 di 21

13 NORME CHE REGOLANO L ASSICURAZIONE IN GENERALE e) Diritto di recesso dell Assicurato L ASSICURATO HA DIRITTO DI RECEDERE DALL ADESIONE ALLA CONVENZIONE MEDIANTE RACCOMANDATA A.R. DA INVIARSI AL BROKER DEL CONTRAENTE ENTRO 14 GIORNI CHE DECORRONO: e1) nel caso di cui al precedente paragrafo b1), dall invio del Modulo di Adesione con l allegata copia del bonifico di pagamento del Premio ; e2) nel caso di cui al precedente paragrafo b2), dal decorso del termine di 30 giorni dalla ricezione da parte del Broker del Contraente del Modulo di Adesione con l allegata copia di bonifico del Premio qualora entro detto termine l Assicurando non abbia ricevuto comunicazioni degli Assicuratori, oppure, nel caso in cui entro tale termine l Assicurando abbia ricevuto una comunicazione degli Assicuratori di mancata accettazione dell adesione e di accettazione da parte di quest ultimi a condizioni diverse, dalla data di invio da parte dell Assicurando al Broker del Contraente del documento trasmesso dagli Assicuratori sottoscritto dall Assicurando per accettazione, ed accompagnato dalla copia del bonifico di pagamento dell eventuale sovrappremio. L Assicurato che esercita il recesso ha diritto alla restituzione del Premio, al netto delle imposte e della frazione di esso riferita al periodo di Assicurazione goduto. Art.3) Entitá del Premio e periodicitá del relativo pagamento TASSI E PREMI MINIMI ANNUALI PER ASSICURATI INDIVIDUALI: TASSO LORDO MINIMO (INCLUSIVO DI ACCESSORI E TASSE GOVERNATIVE) DA APPLICARE AD I LIMITI ASSICURATI PER ASSICURATI IN FORMA CONVENZIONALE PER CONSORZI O ASSOCIAZIONI CON UN MINIMO DI APPLICAZIONI DI 30 CONSORZIATI O ASSOCIATI 1,00% PREMIO LORDO MINIMO (INCLUSIVO DI ACCESSORI E TASSE GOVERNATIVE) PER ASSICURATI IN FORMA CONVENZIONALE PER CONSORZI O ASSOCIAZIONI CON UN MINIMO DI APPLICAZIONI DI 30 CONSORZIATI O ASSOCIATI ADESIONI LA CUI SOMMA ASSICURATA ECCEDE EURO ,00 AL NETTO DELLA FRANCHIGIA CONTRATTUALE EURO 300,00 ADESIONI LA CUI SOMMA ASSICURATA ECCEDE EURO 9.000,00 AL NETTO DELLA FRANCHIGIA CONTRATTUALE MA FINO AD EURO ,00 AL NETTO DELLA FRANCHIGIA CONTRATTUALE EURO 210,00 ADESIONI LA CUI SOMMA ASSICURATA NON ECCEDE EURO 9.000,00 AL NETTO DELLA FRANCHIGIA CONTRATTUALE EURO 175,00 PER PERIODI SUPERIORI ALL ANNO SI FACCIA RIFERIMENTO A QUANTO PREVISTO ALL ART.2). Art.4) Forma dell'assicurazione Le eventuali modifiche, proroghe, rinnovi e sostituzioni del presente contratto di assicurazione debbono essere provati per iscritto. Art.5) Aggravamento del Rischio Il Contraente e/o l'assicurato devono dare comunicazione scritta agli Assicuratori di ogni aggravamento del Rischio. Gli aggravamenti di Rischio non comunicati o non accettati dagli Assicuratori possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo nonché la cessazione dell'assicurazione ai sensi dell'art.1898 C.C. In caso di recesso gli Assicuratori rimborseranno la parte di Premio al netto dell'imposta, dalla data in cui la comunicazione del recesso prende efficacia, sino alla scadenza. Art.6) Diminuzione del Rischio Nel caso di una diminuzione del Rischio tale che, se fosse stata conosciuta al momento del perfezionamento del contratto di assicurazione, avrebbe portato alla pattuizione di un Premio minore, gli Assicuratori ridurranno proporzionalmente il Premio o le rate di Premio successive alla comunicazione dell'assicurato o del Contraente ai sensi dell'art C.C. e rinunceranno al diritto di recesso. Art.7) Assicurazione presso diversi Assicuratori Se sullo stesso interesse e per il medesimo Rischio coesistono più contratti di assicurazioni, l'assicurato o il Contraente devono dare all'assicuratore comunicazione scritta degli altri stipulati. In caso di sinistro, l'assicurato deve darne avviso a tutti gli Assicuratori ed è tenuto a richiedere a ciascuno di essi l'indennizzo dovuto secondo il rispettivo contratto autonomamente considerato. Qualora la somma di tali indennizzi - escluso dal conteggio l'assicuratore insolvente - superi l'ammontare del Danno, gli Assicuratori della presente copertura assicurativa saranno tenuti a pagare soltanto la propria quota proporzionale, in ragione dell'indennizzo calcolato secondo il proprio contratto, esclusa comunque ogni obbligazione solidale con gli altri A7RCA07869F/CONFARTIGIANATO - Pagina 12 di 21

14 NORME CHE REGOLANO L ASSICURAZIONE IN GENERALE Assicuratori. Gli Assicuratori, entro 30 giorni dalla ricezione della comunicazione, possono recedere dal presente contratto di assicurazione con preavviso di 15 Giorni. Art.8) Recesso in caso di Sinistro Limitatamente all Assicurato che abbia notificato una o più Circostanze e/o Richieste di Risarcimento agli Assicuratori e fino al 60 (sessantesimo) giorno dal pagamento o rifiuto dell'indennizzo, gli Assicuratori o l Assicurato possono recedere dall'assicurazione, con preavviso di 30 (trenta) giorni. In caso di recesso da parte degli Assicuratori, questi entro 15 giorni dalla data di efficacia del recesso stesso, rimborsano la parte di Premio netto relativa al periodo di Rischio non corso. Art.9) Richiesta fraudolenta Qualora l'assicurato o il Contraente avanzassero una richiesta intenzionalmente falsa o fraudolenta, sia per quanto riguarda l'importo richiesto sia altrimenti, egli decadrà dal diritto all'indennizzo di cui al presente contratto di assicurazione. Art.10) Obblighi dell'assicurato in caso di Sinistro e in relazione alle Circostanze e comunicazioni In caso di Richiesta di Risarcimento, l'assicurato deve darne avviso scritto agli Assicuratori mediante comunicazione da inviarsi, anche a mezzo telex o telefax, al Broker del Contraente o al Rappresentante Generale per l'italia dei Lloyd's di Londra entro 15 giorni. PER QUANTO RIGUARDA LE COMUNICAZIONI ALL'ASSICURATO: ALL'ULTIMO INDIRIZZO CONOSCIUTO DAGLI ASSICURATORI. L'INADEMPIMENTO DI TALE OBBLIGO PUÒ COMPORTARE LA PERDITA TOTALE O PARZIALE DEL DIRITTO ALL'INDENNIZZO (ART C.C.). L ASSICURATO DEVE, INOLTRE, INFORMARE GLI ASSICURATORI PER ISCRITTO, SEMPRE PER IL TRAMITE DEL BROKER DEL CONTRAENTE, DEL VERIFICARSI DI OGNI CIRCOSTANZA. SE GLI ASSICURATORI VENGONO INFORMATI DI UNA CIRCOSTANZA, QUALSIASI SUCCESSIVA RICHIESTA DI RISARCIMENTO CHE DERIVA DIRETTAMENTE DA TALE CIRCOSTANZA SARÀ CONSIDERATA COME COMUNICATA AGLI ASSICURATORI AL MOMENTO DELLA COMUNICAZIONE DELLA CIRCOSTANZA. Art.11) Procedura per la valutazione del Danno L'ammontare del Danno sarà determinato con le seguenti modalità: a) dagli Assicuratori, o da un perito da questi incaricato con il Contraente/Assicurato o da una persona da lui designata; oppure, a richiesta di una delle parti: b) fra due periti nominati uno dagli Assicuratori ed uno dal Contraente/Assicurato con apposito atto unico. Nel caso in cui le parti abbiano nominato due periti che non abbiano raggiunto un accordo, questi potranno nominare un terzo perito, e le decisioni saranno prese a maggioranza di voti. Il terzo perito, su richiesta anche di uno solo dei periti, potrà essere nominato anche prima che si verifichi il disaccordo. Se una delle parti non provvede alla nomina del proprio perito o se i periti non si accordano su quella del terzo perito, tali nomine sono demandate, su iniziativa della parte più diligente, al presidente del Tribunale nella cui giurisdizione il sinistro è avvenuto. A richiesta di una delle parti, il terzo perito deve essere scelto fuori della provincia dove è avvenuto il sinistro. Ciascuna delle parti sostiene la spesa del proprio perito; quello del terzo è per metà a carico dell'assicurato che conferisce agli Assicuratori la facoltà di pagare detta spesa e di prelevare la sua quota dell'indennizzo dovutogli. Art.12) Mandato dei periti I Periti devono: a) indagare sulle circostanze di tempo e luogo e sulle modalità del sinistro; b) verificare l'esattezza delle descrizioni e delle dichiarazioni risultanti dagli atti contrattuali e riferire se al momento del sinistro esistevano circostanze che avessero mutato il Rischio e non fossero state comunicate; c) verificare se il Contraente o l'assicurato hanno adempiuto agli obblighi di cui all'art.23. d) procedere alla stima del Danno e delle spese. Nel caso di procedura per la valutazione del Danno effettuata ai sensi dell'art.11 lettera b) i risultati delle operazioni peritali devono essere raccolti in apposito verbale (con allegate le stime dettagliate), da redigersi in doppio esemplare, uno per ognuna delle parti. I risultati delle suddette operazioni peritali, svolte secondo quanto indicato alla lettera d), sono vincolanti per le parti, salvo errori di conteggio che dovranno essere rettificati. Le parti rinunciano fin da ora a qualsiasi impugnativa, salvo il caso di dolo, errore, violenza, nonché di violazione dei patti contrattuali, impregiudicata in ogni caso qualsivoglia azione od eccezione inerente l'indennizzabilità del Danno. La perizia collegiale è valida anche se un perito si rifiuta di sottoscriverla. Tale rifiuto deve essere attestato dagli altri periti nel verbale definitivo di perizia. I periti sono dispensati dall'osservanza di ogni formalità giudiziaria. A7RCA07869F/CONFARTIGIANATO - Pagina 13 di 21

15 NORME CHE REGOLANO L ASSICURAZIONE IN GENERALE Art.13) Pagamento dell'indennizzo Verificata l'operatività della garanzia e valutato il Danno, gli Assicuratori provvederanno al pagamento dell'indennizzo entro 60 giorni dalla data di firma della quietanza liberatoria da parte dell Assicurato. Art.14) Gestione del Sinistro Senza il previo consenso scritto degli Assicuratori, l Assicurato non deve ammettere sue responsabilità, definire o liquidare danni, o sostenere spese a riguardo pena la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo, nonché la stessa cessazione dell'assicurazione ai sensi degli art. 1892, 1893, e 1894 del Codice Civile. Gli Assicuratori hanno la facoltà di assumere a nome dell Assicurato, in qualsiasi momento, la gestione della lite, sia in sede stragiudiziale che giudiziale. L Assicurato non è tenuto a resistere ad un azione legale di terzi, salvo che tale azione non sia considerata infondata da un legale nominato di comune accordo tra Assicurato ed Assicuratori. Qualora l Assicurato non accettasse una transazione suggerita e raccomandata dagli Assicuratori potrà, a suo Rischio e spese, resistere alle pretese del terzo e/o proseguire l eventuale azione legale. In tal caso gli Assicuratori non saranno tenuti a pagare più dell ammontare che avevano suggerito di offrire in transazione. Art.15) Periodo di Assicurazione: casi di tacito rinnovo e di mancanza di rinnovo tacito 15.1) Durata della Convenzione La presente Convenzione ha effetto dalla data indicata nella Scheda di Copertura. IN MANCANZA DI DISDETTA CHE CIASCUNA PARTE (CIOÈ GLI ASSICURATORI DA UN LATO ED IL CONTRAENTE/ASSICURATO DALL ALTRO) PUÒ INVIARE ALL ALTRA MEDIANTE LETTERA RACCOMANDATA SPEDITA ALMENO 30 GIORNI PRIMA DELLA SCADENZA ANNUALE, LA CONVENZIONE SI INTENDE TACITAMENTE RINNOVATA PER UN ANNO E COSÌ SUCCESSIVAMENTE. CON LA DISDETTA DELLA CONVENZIONE SONO AUTOMATICAMENTE DISDETTE LE SINGOLE ADESIONI. NEL CASO IN CUI LA CONVENZIONE ABBIA TERMINE, GLI ASSICURATI VERRANNO INFORMATI. RELATIVAMENTE ALLA CONVENZIONE IL TACITO RINNOVO DELL ASSICURAZIONE NON SARÀ OPERANTE NEL CASO IN CUI NON SI RAGGIUNGA IL NUMERO MINIMO STABILITO DI 30 (TRENTA) ASSICURATI/ADERENTI. PER I CASI NEI QUALI LA LEGGE O LA CONVENZIONE SI RIFERISCANO AL PERIODO DI ASSICURAZIONE, QUESTO S` INTENDE STABILITO NELLA DURATA DI UN ANNO, SALVO CHE L ASSICURAZIONE SIA STATA STIPULATA PER UNA MINORE O MAGGIORE DURATA, NEL QUAL CASO ESSO COINCIDE CON LA DURATA DELLA CONVENZIONE. 15.2) Durata delle Singole Adesioni alla Convenzione: tacito rinnovo LA DURATA DELLE SINGOLE ADESIONI VIENE INDICATA NELL APPENDICE DI COPERTURA. FATTO SALVO QUANTO INDICATO ALL ART 15.1 E ALL ART.15.3, ALLA SCADENZA RISULTANTE DALL APPENDICE DI COPERTURA LE SINGOLE ADESIONI S INTENDONO TACITAMENTE RINNOVATE PER UN ANNO E COSÌ SUCCESSIVAMENTE. ENTRAMBE LE PARTI (CIOÈ GLI ASSICURATORI DA UN LATO E L ASSICURATO DALL ALTRO) HANNO COMUNQUE FACOLTÀ D` INVIARE DISDETTA MEDIANTE LETTERA RACCOMANDATA SPEDITA ALMENO 30 GIORNI PRIMA DELLA SCADENZA ANNUALE. PER QUANTO ATTIENE ALL ASSICURATO, LA DISDETTA DOVRÀ ESSERE INVIATA AL CONTRAENTE. 15.3) Durata delle Singole Adesioni alla Convenzione: casi di mancanza di tacito rinnovo IL TACITO RINNOVO DELL ASSICURAZIONE NON SARÀ OPERANTE PER L ASSICURATO CHE NEL PERIODO DI ASSICURAZIONE ABBIA NOTIFICATO UNA O PIÙ CIRCOSTANZE E/O RICHIESTE DI RISARCIMENTO AGLI ASSICURATORI. IN TALE IPOTESI GLI ASSICURATORI POTRANNO (MA NON AVRANNO L OBBLIGO) COMUNICARE PER ISCRITTO ALL ASSICURATO, ENTRO TEMPI RAGIONEVOLI, LA LORO DISPONIBILITÀ A RINNOVARE L ASSICURAZIONE ALLE MEDESIME CONDIZIONI GIÀ IN ATTO O A CONDIZIONI DIFFERENTI. OVE TALE DISPONIBILITÀ VENGA MANIFESTATA, L ASSICURATO ACCETTAZIONE POTRÀ MANIFESTARE LA PROPRIA SOTTOSCRIVENDO PER ACCETTAZIONE LA PROPOSTA DEGLI ASSICURATORI ED INVIANDOLA AL BROKER DEL CONTRAENTE UNITAMENTE ALLA COPIA DEL BONIFICO ATTESTANTE IL PAGAMENTO DEL PREMIO. Art.16) Oneri fiscali Gli oneri fiscali presenti e futuri relativi al contratto di assicurazione sono a carico del Contraente. Art.17) Rinvio alle norme di legge Per quanto non diversamente stabilito si applicano le disposizioni di legge italiana. Art.18) Legge applicabile - Giurisdizione - Elezione di domicilio ai fini della notificazione degli atti giudiziari E' convenuto tra le parti che la presente Assicurazione è regolata da e sarà interpretata esclusivamente in base alla legge italiana. Ogni controversia derivante da, relativa a e/o connessa alla presente Assicurazione sarà devoluta all'autorità giudiziaria italiana. A7RCA07869F/CONFARTIGIANATO - Pagina 14 di 21

16 NORME CHE REGOLANO L ASSICURAZIONE IN GENERALE Ai fini della notificazione degli atti giudiziari da parte dell Assicurato agli Assicuratori ai sensi della presente Polizza, questi ultimi eleggono domicilio presso: UFFICIO ITALIANO DI LLOYD S ALL ATTENZIONE DEL RAPPRESENTANTE GENERALE PER L ITALIA DI LLOYD S CORSO GARIBALDI, MILANO FAX N SERVIZIOCLIENTI@LLOYDS.COM L'elezione di domicilio che precede non pregiudica il diritto degli Assicuratori di eccepire decadenze e/o tardività nella notificazione degli atti. Art.19) Foro competente Foro competente è esclusivamente quello del luogo di residenza del Contraente/Assicurato. Art.20) Validità temporale Retroattività Claims Made Il presente contratto di assicurazione tiene indenne l Assicurato per i danni derivanti da comportamenti posti in essere per la prima volta in data posteriore alla data di effetto del presento contratto ed indicata nel Modulo del certificato e nella Scheda di Copertura alla voce Retroattività e a condizione che il Reclamo sia stato presentato per la prima volta all Assicurato e da lui denunciato agli Assicuratori durante il periodo di validità del presente contratto. Art.21) Validità territoriale Il presente contratto di assicurazione vale per le richieste di risarcimento relative ad atti o fatti commessi nei paesi indicati nella Scheda di Copertura. Art.22) Azioni Legali Il presente contratto di assicurazione vale per le richieste di risarcimento, sia iniziali che successive, presentate nelle corti o tribunali dei paesi indicati nella Scheda di Copertura. Art.23) Denuncia di Sinistro (a) L Assicurato dovrà denunciare per iscritto agli Assicuratori, non appena ne sia venuto a conoscenza: 1.1 qualunque richiesta di risarcimento avanzata nei suoi riguardi; 1.2 qualsiasi notizia della quale sia venuto a conoscenza in merito all intenzione di terzi di ritenerlo responsabile in relazione all attività coperta dalla presente Assicurazione; 1.3 ogni altra Circostanza, di cui l Assicurato sia venuto a conoscenza, che possa ragionevolmente far prevedere una richiesta di risarcimento da parte di terzi, fornendo dettagliate informazioni su tali circostanze. Se gli Assicuratori saranno messi al corrente delle circostanze indicate ai precedenti punti 1.2 e 1.3, ogni eventuale conseguente richiesta di risarcimento si considererà come avvenuta e regolarmente denunciata durante il periodo di Assicurazione in corso. (b) L Assicurato è inoltre tenuto a fornire, a richiesta degli Assicuratori, tutte le informazioni e l assistenza del caso. L Assicurato dovrà informare gli Assicuratori della necessità di informare terzi dell esistenza del contratto di assicurazione e dovrà ottenere il consenso dagli stessi prima di ogni notificazione. Art.24) Rivalsa Gli Assicuratori sono surrogati, fino alla concorrenza dell Indennizzo liquidato, in tutti i diritti dell Assicurato. Gli Assicuratori rinunciano tuttavia a rivalersi verso impiegati, dirigenti, ed in via generale verso tutte le persone di cui l Assicurato stesso debba rispondere per Legge, salvo il caso di dolo. Art.25) Arbitrato In caso di divergenze sulla natura dell'errore professionale, sulla ammissibilità al risarcimento del Danno e sull'interpretazione delle norme che regolano il presente contratto, le Partipotranno rimettersi al giudizio di un collegio arbitrale che risiederà presso la sede dell'assicurato e sarà composto da tre arbitri dei quali almeno due scelti tra professionisti, o comprovati esperti, con almeno 10 anni di esperienza nel campo di attività svolta dall Assicurato e per i quali non sussista un conflitto di interessi con le Parti rappresentate. A7RCA07869F/CONFARTIGIANATO - Pagina 15 di 21

17 NORME CHE REGOLANO L ASSICURAZIONE IN GENERALE Ciascuna delle Parti nomina il suo arbitro; il terzo è nominato dai primi due ovvero, in caso di disaccordo, dal Presidente del Tribunale dove ha sede l Assicurato. Nel caso in cui una Parte non provveda alla nomina dell'arbitro, l'altra, trascorsi inutilmente trenta giorni dall'invio della lettera raccomandata con avviso di ricevimento, potrà richiedere la nomina degli altri due arbitri al Presidente del Tribunale del luogo ove risiederà il collegio arbitrale. Ciascuna delle Parti risponde delle spettanze del proprio arbitro e della metà di quelle del terzo arbitro. Il collegio arbitrale ha diritto di pretendere dalle Parti ogni necessaria informazione e di effettuare ispezioni e verifiche di testi; le decisioni del collegio arbitrale sono prese a maggioranza di voti con dispensa da ogni formalità di legge e sono obbligatorie per le Parti anche qualora uno dei componenti si rifiutasse di firmare il relativo verbale. Il Collegio è altresì competente a decidere, qualora l'assicurato abbia pagato il danneggiato senza il consenso degli Assicuratori, se tale comportamento è stato posto in essere al fine di evitare un Danno maggiore per gli Assicuratori stessi. Art.26) Clausola Broker Con la sottoscrizione della presente contratto di assicurazione si prende atto che l Assicurato e/o Contraente conferisce mandato di rappresentarlo, ai fini del presente contratto di assicurazione, alla società di brokeraggio indicata nella Scheda di Copertura (qui di seguito indicato come "Broker Incaricato") la quale si avvale per il piazzamento sui Lloyd's del Corrispondente del Lloyd s indicato nella Scheda di Copertura. Pertanto: a1. Ogni comunicazione effettuata al Corrispondente dei Lloyd s dal Coverholder si considererà come fatta all Assicurato e/o Contraente; b1. Ogni comunicazione effettuata dal Corrispondente dei Lloyd s al Coverholder si considererà come fatta dall Assicurato e/o Contraente. Gli Assicuratori conferiscono mandato al Coverholder di ricevere e trasmettere la corrispondenza relativa al presente contratto di assicurazione. Pertanto: a2. Ogni comunicazione effettuata dal Corrispondente dei Lloyd's al Coverholder si considererà come fatta agli Assicuratori; b2. Ogni comunicazione effettuata dal Coverholder al Corrispondente dei Lloyd's si considererà come fatta dagli Assicuratori. Art.27) Clausola di Responsabilità Disgiunta ATTENZIONE contiene informazioni importanti SI PREGA DI LEGGERE ATTENTAMENTE. La responsabilità di un Assicuratore nell ambito del presente contratto è disgiunta e non solidale con altri Assicuratori che partecipano al presente contratto. Un Assicuratore è responsabile soltanto per la parte di responsabilità che ha sottoscritto. Un Assicuratore non è solidalmente responsabile per la parte di responsabilità sottoscritta da un altro Assicuratore. Un Assicuratore non è altresì responsabile per qualsiasi responsabilità assunta da un altro Assicuratore che possa aver sottoscritto il presente contratto. La parte di responsabilità nell ambito del presente contratto sottoscritta da un Assicuratore (oppure, nel caso di un Sindacato dei Lloyd s, il totale delle quote sottoscritte dall'insieme dei membri del Sindacato) è indicata nel presente contratto. Nel caso di un Sindacato dei Lloyd s, ogni membro del Sindacato (e non il Sindacato stesso) è considerato un Assicuratore. Ogni membro ha sottoscritto una parte del totale riferito al Sindacato (tale somma corrisponde all ammontare delle parti sottoscritte dalla totalità dei membri del Sindacato stesso). La responsabilità di ogni membro del Sindacato è disgiunta e non solidale con altri membri. Ogni membro risponde soltanto per la parte di cui si è reso responsabile. Ogni membro non è solidalmente responsabile per la parte di qualsiasi altro membro. Ogni membro non è altresì responsabile per la parte di responsabilità di ogni altro Assicuratore che possa sottoscrivere il presente contratto. La sede commerciale di ciascun membro è presso i Lloyd s, Lime Street 1, Londra EC3M 7HA. L identità di ciascun membro di un Sindacato dei Lloyd s e l entità della rispettiva partecipazione possono essere richieste mediante richiesta scritta da inviarsi presso la sede secondaria dei Lloyd's indicata nella Nota Informativa. Sebbene in vari punti della presente clausola ci si riferisca al presente contratto al singolare, dove le circostanze lo richiedano tale espressione deve essere letta come riferita a più contratti, quindi in forma plurale. A7RCA07869F/CONFARTIGIANATO - Pagina 16 di 21

18 CONDIZIONI PARTICOLARI Preambolo Premesso che l' "Assicurato" ha fatto pervenire ai Sottoscrittori del presente contratto un Modulo di Adesione scritto, recante la data indicata nel Modulo, contenente vari particolari e dichiarazioni ed ha fatto inoltre pervenire altre informazioni scritte, i dati contenuti nel Modulo di Adesione e quant'altro fornito costituiscono, di comune accordo, la base di questo contratto e sono da considerarsi come parte integrante dello stesso. ART. 1) OGGETTO DELL ASSICURAZIONE Gli Assicuratori, ai termini, condizioni, limitazioni ed esclusioni previste dal presente contratto di assicurazione, si obbligano a tenere indenne l Assicurato per le somme (capitale, interessi e spese) che questi sia tenuto a pagare a terzi, quale civilmente responsabile ai sensi di Legge, a titolo di risarcimento, per Perdite Patrimoniali e Danni involontariamente cagionati al terzo reclamante e che siano il risultato di negligenza, imprudenza o imperizia, errori e omissioni commessi dall Assicurato; da dipendenti e/o dirigenti dell Assicurato; e imputabili a colpa professionale nell'esercizio dell attività esercitata dall Assicurato. L attività esercitata dall Assicurato e quella dichiarata nel Modulo di Adesione, allegate note esplicative e come descritta nella Scheda di Copertura. La garanzia è operante a condizione che l'assicurato sia regolarmente abilitato allo svolgimento di tale attività nel rispetto delle leggi e dei regolamenti che la disciplinano. A deroga delle disposizioni del Codice Civile, s intendono inclusi nella copertura i reclami per Perdite Patrimoniali e danni direttamente o indirettamente dovuti o causati da colpa grave dell Assicurato, colpa grave e/o dolo dei dipendenti e/o dirigenti dell Assicurato o di qualsiasi altra persona, Società o Ditta che agisca in nome o per conto dell Assicurato stesso, fermo restando comunque ed in ogni caso l esclusione del dolo degli amministratori e partners dell Assicurato come specificato all esclusione 13 c del presente contratto. ART. 2) COSTI E SPESE DI DIFESA Gli Assicuratori si impegnano a pagare tutte le spese, purché da Loro approvate, per indagini, difesa legale e liquidazione sostenute per resistere alle azioni promosse da terzi danneggiati contro l Assicurato, fermi i limiti di Indennizzo indicati nella Scheda di Copertura. Ai sensi dell Art Cod. Civ. le spese sostenute per resistere all azione del terzo danneggiato sono a carico degli Assicuratori nei limiti del quarto della somma assicurata ed in aggiunta alla somma assicurata come indicato nella Scheda di Copertura. ART. 3) ATTESTAZIONE Gli Assicuratori: Visto il comma 6-bis dell art. 11 del D.L. 5/2012 che esclude dal computo dell importo utile per la dimostrazione dell idoneità finanziaria delle imprese di trasporto su strada di cose per conto di terzi i rimorchi, i semirimorchi ed i veicoli a motore di massa complessiva a pieno carico inferiore o uguale a 1,5 t., facenti parte del parco veicolare dell impresa; Visto l art. 7, comma 1 del Reg. CE n. 1071/2009 che definisce il contenuto, gli importi minimi e le modalità di dimostrazione dell idoneità finanziaria da parte delle Imprese di Trasporto su Strada per conto di terzi; Visto in particolare il comma 2 ed il comma 3 del citato art. 7 del Reg. CE n. 1071/2009, come attuati con lett. b), art. 7, comma 1 del Decr. Dir. Del Ministero delle infrastrutture dei Trasporti Dip. Trasp. Prot. n. 291 del 25/11/2011 (G.U. n. 277 del 28/11/2011) da ultimo meglio specificati Cir. Min. Infr. E Trasp. Prot. n dell 11/05/2012; Attestano 1. Ai sensi e per gli effetti della richiamata normativa, di avere emesso a favore dell impresa individuata nel presente Certificato, una copertura di Responsabilità Civile Professionale per l importo garantito fino alla concorrenza massima del limite indicato nella Scheda di Copertura; 2. Di avere allo scopo sottoscritto con la stessa impresa, a cui è trasmesso l originale, il relativo contratto assicurativo avente validità annuale come indicato nel Modulo del presente Certificato e pertanto di almeno un anno dalla data di rilascio della presente attestazione; 3. Di assumersi, con il presente atto, l obbligo di comunicare all Albo Provinciale competente, in forma scritta, entro il termine di 15 giorni da quando ne ha avuto conoscenza, ogni fatto che determini delle A7RCA07869F/CONFARTIGIANATO - Pagina 17 di 21

19 CONDIZIONI PARTICOLARI variazioni contrattuali. (Ultimo periodo del comma 1. dell art. 7 del Decr. Dir. Del Ministero delle infrastrutture e dei Trasporti - Dip. Trasp. Prot. n. 291 del 25/11/2011 ed ultimo periodo, punto 7. Cir. Min. Infr. E Trasp. Prot. n dell 11/05/2012 ART. 4) MASSIMALE LIMITE DI INDENNIZZO Gli Assicuratori in nessun caso pagheranno una somma superiore a quella indicata nella Scheda di Copertura per uno o più Sinistri accaduti durante il periodo di durata del contratto di assicurazione (si precisa che i Sinistri si intendono inclusivi dei costi o delle spese per indagini, difesa legale e liquidazione sostenute per resistere alle azioni promosse da terzi danneggiati contro l Assicurato). Qualora la somma dovuta al danneggiato superi detto Massimale, le spese sono ripartite tra gli Assicuratori e l Assicurato in proporzione del rispettivo interesse, così come stabilito dall art.1917, comma 3, del Codice Civile. ART. 5) SCOPERTO E FRANCHIGIA È altresì previsto che gli Assicuratori saranno responsabili unicamente per la parte di ciascuna richiesta di risarcimento (che ai fini della presente clausola include costi e spese nelle quali l Assicurato sia incorso per indagini, difesa o liquidazione di ciascuna richiesta di risarcimento) che eccede l ammontare della Franchigia indicata nella Scheda di Copertura. In caso di più richieste di risarcimento causate da uno stesso errore, omissione o comportamento colposo, la data della prima richiesta sarà considerata come data di tutte le richieste, anche se presentate successivamente alla cessazione dell Assicurazione. A tal fine, più richieste di risarcimento originata da uno stesso evento sono considerate come unico Sinistro, soggetto ad un'unica Franchigia e ad un unico Massimale. Pertanto se gli Assicuratori incorreranno in spese che, in virtù della presente clausola, ricadono sotto la responsabilità dell Assicurato, tale ammontare dovrà essere immediatamente rimborsato agli Assicuratori da parte dell Assicurato stesso. ART. 6) PERDITA DEI DOCUMENTI CARTACEI Qualora nel corso del periodo di Assicurazione si verifichi la perdita, lo smarrimento, il furto, il danneggiamento o la distruzione per qualunque causa di documenti, quali definiti da questa clausola, inerenti l attività professionale dell Assicurato, tanto di sua proprietà quanto di terzi per i quali l Assicurato ed i suoi collaboratori abbiano obblighi di deposito, conservazione, custodia anche temporanea, la presente garanzia comprenderà: a. la Responsabilità Civile derivante all Assicurato a seguito di tali eventi; b. i costi e le spese sostenute ed approvate dai Sottoscrittori per indagini, difesa legale e liquidazione sostenute per resistere alle azioni promosse da terzi danneggiati contro l Assicurato; c. il rimborso delle spese ragionevolmente necessarie per la sostituzione o il restauro dei documenti andati perduti, danneggiati, smarriti o distrutti, purché comprovate da fatture o note di addebito approvate da persona competente nominata dagli Assicuratori ed approvata dall Assicurato. Definizione di documenti: Ai fini della presente garanzia per documenti si intende ogni cartaceo e non, pertinente all attività professionale dell Assicurato, esclusi però titoli al portatore, biglietti di lotterie e concorsi, banconote, titoli di credito, titoli ed effetti negoziabili, carte valori, valori bollati. La presente garanzia non opera quando una delle seguenti condizioni si verifica: (a) in occasione della presenza di contratto di assicurazione separata che copre gli enti assicurati; (b) dolo dell Assicurato, dei dipendenti e delle persone di cui l Assicurato deve rispondere per Legge; (c) a seguito di incendio, esplosione, scoppio, direttamente od indirettamente occasionato da, o in conseguenza di, atti di terrorismo; (d) usura, graduale deterioramento, azione di parassiti e roditori. E condizione essenziale di operatività di garanzia degli Assicuratori, che l Assicurato, fuori gli orari normali di lavoro,dovrà conservare tutti i documenti in un locale chiuso e mantenere duplicati dei dati di computer in separata sede. La garanzia è prestata fino a concorrenza del 20% del Massimale indicato nella Scheda di Copertura, per Sinistro ed anno assicurativo, nell ambito del Massimale previsto nella Scheda di Copertura. Resta a carico dell Assicurato l importo di Euro 1.000,00 a titolo di Franchigia assoluta, per ogni Sinistro. ART. 7) QUALIFICA DI TERZI Si precisa che per terzi si intendono tutte le persone fisiche e/o giuridiche diverse dall Assicurato con esclusione: - del coniuge, dei figli e dei familiari conviventi; - dei suoi legali rappresentanti, associati o contitolari, dei suoi dipendenti di ogni ordine e grado; - delle persone giuridiche di cui l Assicurato sia: a) titolare, contitolare o rappresentante di fronte alla legge; oppure A7RCA07869F/CONFARTIGIANATO - Pagina 18 di 21

20 CONDIZIONI PARTICOLARI b) direttamente o indirettamente- azionista di maggioranza o controllante ai sensi del codice civile; oppure c) o in cui abbia un interesse finanziario o esecutivo; oppure; d) controllato e/o a cui sia collegato ai sensi del Codice Civile, a meno che il Sinistro non sia originato da una richiesta di risarcimento di un terzo indipendente ART. 8) GARANZIA A FAVORE DEGLI EREDI O DEI LEGALI RAPPRESENTANTI In caso di morte di una persona assicurata, gli Assicuratori si obbligano a tenere indenni gli eredi o i suoi rappresentanti legali, alle condizioni previste dal presente contratto ed a condizione che questi ultimi rispettino gli obblighi previsti a carico dell Assicurato. ART. 9) RESPONSABILITÀ PERSONALE DEI DIRIGENTI E DIPENDENTI Gli Assicuratori si obbligano a tenere indenne (nei termini, condizioni ed esclusioni del presente contratto di assicurazione) i dipendenti ed i dirigenti dell Assicurato stesso, a condizione che questi ultimi rispettino gli obblighi previsti a carico dell Assicurato. (c) ART. 10) PERIODO DI ASSICURAZIONE Il presente contratto di assicurazione cesserà automaticamente alla data di scadenza indicata nel modulo, senza obbligo di disdetta. Le eventuali condizioni e gli eventuali termini di rinnovo potranno essere concordati in occasione di ciascuna scadenza annuale dalle parti. Art. 11) REGOLAZIONE Nell eventualità che il Premio per questo contratto di assicurazione sia stato calcolato sulla base di dati stimati forniti dall Assicurato/Contraente, l Assicurato/Contraente dovrà tenere una contabilità accurata contenente tutti i dati relativi alla formulazione della stima, e dovrà permettere l ispezione dei relativi dati da parte degli Assicuratori o dei rappresentanti da questi nominati. L Assicurato/Contraente dovrà inoltre, entro trenta giorni dalla scadenza del periodo di Assicurazione, fornire tutti i dati e le informazioni che potrebbero essere richiesti dagli Assicuratori. Il Premio finale per il periodo di Assicurazione sarà di conseguenza regolato sui dati aggiornati, la differenza tra il Premio finale ed il Premio minimo a deposito stabilito nel modulo dovrà essere pagato dall Assicurato. Nell eventualità che tale differenza sia negativa, all Assicurato non verrà rimborsata alcuna cifra. Art. 12) OSSERVANZA DEI TERMINI DEL CONTRATTO DI ASSICURAZIONE E` condizione precedente a qualsiasi responsabilità da parte degli Assicuratori che l Assicurato osservi diligentemente e si attenga a tutti i termini e condizioni del presente contratto che richiedono l osservanza da parte dell Assicurato. Art.13) ESCLUSIONI (ciascun titolo dei vari punti ha il solo scopo di facilitare l identificazione di ciascuna esclusione): Il presente contratto di assicurazione non vale per le richieste di risarcimento: (Responsabilità del datore di Lavoro) (a) direttamente o indirettamente derivanti da danni a dipendenti, dirigenti, amministratori e collaboratori in genere dell Assicurato per morte, lesioni personali, malattie o invalidità; (Terreni, fabbricati, aeromobili, veicoli a motore e natanti) (b) direttamente o indirettamente derivanti da proprietà, possesso o uso di terreni, fabbricati, aeromobili, veicoli a motore e natanti; (Dolo) (c) direttamente o indirettamente derivanti da dolo dell Assicurato; (Marchi, brevetti, etc) (d) derivanti da violazione di norme su marchi e brevetti, diritti intellettuali, Passing off e Registered design ; (Responsabilità contrattuali non previste dalla legge) (e) direttamente o indirettamente derivanti da responsabilità volontariamente assunte dall Assicurato e non direttamente derivatagli dalla Legge; (Responsabilità civile terzi per prodotti) (f) derivanti da vendita, riparazione, costruzione, installazione, manutenzione e fornitura di Beni o prodotti; (Responsabilità civile terzi generale) (g) direttamente o indirettamente derivanti da danni cagionati a terzi per morte, lesioni personali, malattie o invalidità e per danneggiamenti a cose; A7RCA07869F/CONFARTIGIANATO - Pagina 19 di 21

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