LA VIGILANZA AMBIENTALE NELL ATTIVITÀ DELLA POLIZIA MUNICIPALE - Riedizione -

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1 Assessorato Polizia Locale, Urbana e Rurale LA VIGILANZA AMBIENTALE NELL ATTIVITÀ DELLA POLIZIA MUNICIPALE - Riedizione - 39 Quaderni di aggiornamento per la Polizia Locale

2 Comitato di Redazione: Ermenegilda ALOI Stefano BELLEZZA Livio BOIERO Ignazio CIANCIOLO Nadia CORDERO Paolo CORTESE Mauro FAMIGLI Bruno GIRAUDO Ivana MEDINA Maria Pina MUSIO Marco ODASSO Rino PAGIN Giorgio SPALLA Mauro TABA Comandante Corpo di P.M. - PINEROLO Dirigente Settore Polizia Locale della REGIONE PIEMONTE Comandante Corpo di P.M. - COLLEGNO Comandante Corpo di P.M. - VERBANIA Funzionario Settore Polizia Locale della REGIONE PIEMONTE Comandante Corpo di P.M. - NOVARA Comandante Corpo di P.M. - TORINO Comandante Corpo di P.M. - CUNEO Comandante Corpo di P.M. - TRECATE Comandante Corpo di P.M. SETTIMO TORINESE Comandante Corpo di P.M. - SAVIGLIANO Comandante Corpo di P.M. - NICHELINO Comandante Corpo di P.M. - VERCELLI Comandante Corpo di P.M. - BRA Lo studio è stato curato da: Dott. Livio BOIERO Comandante Corpo di P.M. - COLLEGNO Collana edita dalla REGIONE PIEMONTE ASSESSORATO COMMERCIO e FIERE, POLIZIA LOCALE, PROMOZIONE della SICUREZZA, PROTEZIONE CIVILE Direzione Affari Istituzionali e Processo di Delega - SETTORE POLIZIA LOCALE Curata da: Dr. Stefano BELLEZZA Dirigente del Settore Polizia Locale della REGIONE PIEMONTE Redazione testi: Dr. Alberto Ceste Funzionario del Settore Polizia Locale della REGIONE PIEMONTE Ha collaborato a questo numero: Dott. ssa Myriam BERCHIALLA dell Assessorato alla Polizia Locale della REGIONE PIEMONTE Regione Piemonte, 2008 E VIETATA LA RIPRODUZIONE PARZIALE O TOTALE DEL PRESENTE VOLUME SENZA LA PREVENTIVA AUTORIZZAZIONE DELL AMMINISTRAZIONE REGIONALE. VOLUMI IN DISTRIBUZIONE GRATUITA AGLI APPARTENENTI ALLA POLIZIA LOCALE VIETATA LA VENDITA

3 LA VIGILANZA AMBIENTALE NELL ATTIVITÀ DELLA POLIZIA MUNICIPALE - Riedizione - n. 39 Quaderni di aggiornamento per la Polizia Locale

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5 PRESENTAZIONE L inquinamento è un alterazione dell ambiente dovuta all azione umana, diretta od indiretta, sullo stesso, che produce disagi o danni permanenti per la vita di una zona e che non è in equilibrio con i cicli naturali esistenti. Non esiste una sostanza di per sè inquinante, ma è l'uso di qualsiasi sostanza o un evento che possono essere inquinanti: è inquinamento tutto ciò che è nocivo per la vita o che altera in maniera significativa le caratteristiche fisico-chimiche dell acqua, del suolo o dell aria e, soprattutto, ciò che non viene compensato da una reazione naturale o antropica adeguata che ne annulli gli effetti negativi totali. Esistono molti tipi di inquinamento, suddivisi a seconda del tipo: dell aria, dell acqua, del suolo, chimico, acustico, elettromagnetico, luminoso, termico, genetico, nucleare, eccetera ovvero, tenuto conto della causa dell inquinamento medesimo: naturale, domestico, urbano, agricolo, industriale, biologico e via dicendo. Benché possano esistere cause naturali (poche) capaci di provocare alterazioni ambientali sfavorevoli alla vita, il termine inquinamento si riferisce in particolare alle attività dell uomo. Di fronte a queste prospettive occorre un adeguata conoscenza dei problemi causati da qualsiasi forma di inquinamento. Per fare ciò, è utile ricordare che ogni azione finalizzata alla prevenzione può aiutare a migliorare sensibilmente la situazione. A titolo di esempio, basti soltanto ricordare che mettere in atto un controllo sistematico dei veicoli che trasportano rifiuti (in particolare, controlli sulla loro tipologia), genera trasporti regolari verso i luoghi deputati a raccogliere quel tipo di sostanze giunte al termine del ciclo di vita e quindi, complessivamente, così facendo, la discarica potrà funzionare al meglio. Pertanto, come già sottolineato nella prima edizione di questo quaderno, con l aggiornamento del suo contenuto, si è voluto ancora una volta sollecitare l azione degli Operatori di Polizia Locale a vigilare costantemente sull intricata e difficile materia qui trattata, con la convinzione di aver loro fornito un necessario strumento di ausilio e di approfondimento per il miglior svolgimento possibile dei loro compiti d istituto. Luglio 2008 L Assessore Regionale alla Polizia Locale Giovanni CARACCIOLO 3

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7 Nota introduttiva A seguito della Legge 15 dicembre 2004, n. 308, che delegò il Governo ad emanare un Testo Unico delle leggi ambientali, è stato promulgato il Decreto Legislativo n. 152 del 3 aprile 2006 pubblicato sulla G.U. n. 88 del 14 aprile 2006 che reca il titolo di Norme in materia ambientale. Il testo, particolarmente vasto e corposo, costituisce un tentativo di riordino e coordinamento delle principali disposizioni ambientali vigenti anche se presenta nel suo insieme una serie di revisioni, modificazioni ed innovazioni di non poco conto. Ecco come si presenta il Decreto Legislativo n. 152/06: Temi trattati Articoli e Allegati PARTE I Disposizioni comuni e principi generali Dal n. 1 al n. 3 PARTE II Autorizzazioni Ambientali: VAS, VIA, IPPC Dal n. 4 al n allegati - Difesa del suolo - Lotta alla desertificazione PARTE III Dal n. 53 al n allegati - Tutela delle acque e gestione delle risorse idriche - Gestione dei rifiuti PARTE IV Dal n. 177 al n allegati - Bonifica dei siti inquinati PARTE V PARTE VI Tutela risarcitoria contro i danni all ambiente Dal n. 299 al n allegati - Tutela dell aria Dal n. 267 al n Riduzione delle emissioni in atmosfera allegati A dispetto dell intenzione del legislatore, quando si passa alla fase applicativa ci si rende conto che il testo non rappresenta affatto un Testo Unico Ambientale. Ci si riferisce, per esempio, alla materia delle discariche dove il D. lgs. n. 36/93 continua ad essere tutt ora vigente. Oppure si possono citare i veicoli abbandonati: stranamente il D. lgs. n. 209/03 non è stato abrogato con il risultato che oggi ci troviamo due normative da applicare in relazione alla tipologia del veicolo che è stato abbandonato. E questo solo per citare due temi di estremo interesse per la Polizia Locale. Alla luce della complessità della materia, in questo quaderno si è scelto di esaminare solo alcune tematiche, laddove gli operatori di P.M. sono normalmente chiamati ad intervenire: rifiuti, scarichi abusivi di acque reflue, rumore. La materia trattata tiene conto delle novità apportate dal Decreto Legislativo 16 gennaio 2008, n. 4 "Ulteriori disposizioni correttive ed integrative del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante Norme in materia ambientale " 1. LA GESTIONE DEI RIFIUTI - Parte IV del D. lgs. n. 152/06 già D. lgs. n. 22/97 (Decreto Ronchi) 5

8 1.1 Nozione di rifiuto Non tutto quanto per noi è considerato rifiuto lo è anche per il legislatore. Peraltro, occorre stare molto attenti: iniziare un procedimento sanzionatorio in materia di gestione di un rifiuto, quando il bene non possiede quei determinanti elementi per considerarlo tale, si corre il rischio di vedersi archiviare tutti gli atti. Invero, leggendo l articolo 183 del D. lgs. n. 152/06 si comprende come sia diversa la nozione di rifiuto che il legislatore ha in mente, rispetto a quanto noi intendiamo normalmente: << 183. Definizioni. 1. Ai fini della parte quarta del presente decreto e fatte salve le ulteriori definizioni contenute nelle disposizioni speciali, si intende per: a) rifiuto: qualsiasi sostanza od oggetto che rientra nelle categorie riportate nell'allegato A alla parte quarta del presente decreto e di cui il detentore si disfi o abbia deciso o abbia l'obbligo di disfarsi >> (omissis ). Da quanto sopra ricaviamo che devono essere presenti due condizioni, affinché un bene o una sostanza possano essere considerati rifiuto: Condizione oggettiva: qualsiasi sostanza od oggetto che rientra nelle categorie riportate nell'allegato A alla parte quarta del presente decreto Condizione soggettiva: e di cui il detentore si disfi o abbia deciso o abbia l'obbligo di disfarsi Per quanto riguarda la prima, la stessa è facile da osservare. Infatti, l allegato A è così composto: << Allegato A Categorie di Rifiuti Q1 Residui di produzione o di consumo in appresso non specificati; Q2 Prodotti fuori norma; Q3 Prodotti scaduti; Q4 Sostanze accidentalmente riversate, perdute o aventi subito qualunque altro incidente, compresi tutti i materiali, le attrezzature, ecc. contaminati in seguito all incidente in questione; Q5 Sostanze contaminate o insudiciate in seguito ad attività volontarie (ad esempio residui di operazioni di pulizia, materiali di imballaggio, contenitori ecc.); Q6 Elementi inutilizzabili (ad esempio batterie fuori uso, catalizzatori esausti, ecc.); Q7 Sostanze divenute inadatte all impiego (ad esempio acidi contaminati, solventi contaminati, sali da riverdimento esauriti, ecc.); Q8 Residui di processi industriali (ad esempio scorie, residui di distillazione, ecc.); Q9 Residui di procedimento antinquinamento, ad esempio fanghi di lavaggio di gas, polveri di filtri dell aria, filtri usati, ecc.); Q10 Residui di lavorazione/sagomatura (ad esempio trucioli di tornitura o di fresatura, ecc.); Q11 Residui provenienti dall estrazione e dalla preparazione delle materie prime (ad esempio residui provenienti da attività minerarie o petrolifere, ecc.); Q12 Sostanze contaminate ( ad esempio olio contaminato da PCB, ecc.); Q13 Qualunque materia, sostanza o prodotto la cui utilizzazione è giuridicamente vietata; Q14 Prodotti il cui detentore non si serve attività (ad esempio articoli messi fra gli scarti dell agricoltura, dalle famiglie, dagli uffici, dai negozi, dalle officine, ecc.); Q15 Materie, sostanze o prodotti contaminati provenienti da attività di riattamento di terreni; Q16 Qualunque sostanza, materia o prodotto che non rientri nelle categorie sopra elencate. >>. 6

9 Pertanto, i rifiuti se non ricadono nelle classi Q2 Q15, vengono contemplati indirettamente dalle categorie Q1 o Q16. Per quanto riguarda invece la condizione soggettiva, la stessa è così soddisfatta: - e di cui il detentore si disfi: conferisce a terzi con la evidente intenzione di disfarsene o provvede personalmente ad allontanarli dal luogo di produzione; - o abbia deciso: pone in essere atti finalizzati in modo inequivocabile a stabilire che abbia deciso di disfarsi: li deposita nell impianto nell area dedicata allo stoccaggio dei rifiuti, li deposita in modo incontrollato rendendo inutilizzabile un successivo impiego ecc - o abbia l obbligo di disfarsi: perché imposto da una norma come la legislazione sugli oli contaminati da PCB o la normativa sull amianto. L obbligo può essere imposto anche da un ordinanza sindacale contingibile ed urgente che preveda lo sgombero di un immobile da beni o sostanze depositate in modo incontrollato Campo di applicazione. Ai sensi dell articolo 185 del D. lgs. n. 152/06, va inoltre rammentato che non rientrano nel campo di applicazione i seguenti beni e sostanze: a) le emissioni costituite da effluenti gassosi emessi nell'atmosfera; b) in quanto regolati da altre disposizioni normative che assicurano tutela ambientale e sanitaria: 1) le acque di scarico, eccettuati i rifiuti allo stato liquido; 2) i rifiuti radioattivi; 3) i materiali esplosivi in disuso; 4) i rifiuti risultanti dalla prospezione, dall'estrazione, dal trattamento, dall'ammasso di risorse minerali o dallo sfruttamento delle cave; 5) le carogne ed i seguenti rifiuti agricoli: materie fecali ed altre sostanze naturali e non pericolose utilizzate nell'attività agricola; c) i materiali vegetali, le terre e il pietrame, non contaminati in misura superiore ai limiti stabiliti dalle norme vigenti, provenienti dalle attività di manutenzione di alvei di scolo ed irrigui. 1.2 Classificazione dei rifiuti Ai sensi dell articolo 184 del D. lgs. n. 152/06, i rifiuti sono classificati: - secondo l'origine: in rifiuti urbani e rifiuti speciali, e - secondo le caratteristiche di pericolosità: in rifiuti pericolosi e rifiuti non pericolosi. Sono considerati rifiuti urbani: << a) i rifiuti domestici, anche ingombranti, provenienti da locali e luoghi adibiti ad uso di civile abitazione; b) i rifiuti non pericolosi provenienti da locali e luoghi adibiti ad usi diversi da quelli di cui alla lettera a), assimilati ai rifiuti urbani per qualità e quantità, ai sensi dell'articolo 198, comma 2, lettera g) del D. lgs. n. 152/06; c) i rifiuti provenienti dallo spazzamento delle strade; d) i rifiuti di qualunque natura o provenienza, giacenti sulle strade ed aree pubbliche o sulle strade ed aree private comunque soggette ad uso pubblico o sulle spiagge marittime e lacuali e sulle rive dei corsi d'acqua; e) i rifiuti vegetali provenienti da aree verdi, quali giardini, parchi e aree cimiteriali; f) i rifiuti provenienti da esumazioni ed estumulazioni, nonché gli altri rifiuti provenienti da attività cimiteriale diversi da quelli di cui alle lettere b), e) ed e) >>. 7

10 Rifiuti assimilati agli urbani: i rifiuti non pericolosi provenienti da locali e luoghi adibiti ad usi diversi dalla civile abitazione assimilati ai rifiuti urbani per qualità e quantità, (individuati dal Comune in apposito regolamento). Questi rifiuti anche se prodotti da attività artigianali, di servizi, commerciali e industriali possono essere conferiti al servizio pubblico di raccolta dei RSU. Sono rifiuti speciali: << a) i rifiuti da attività agricole e agro-industriali; b) i rifiuti derivanti dalle attività di demolizione, costruzione, nonché i rifiuti pericolosi che derivano dalle attività di scavo, fermo restando quanto disposto dall'articolo 186; c) i rifiuti da lavorazioni industriali, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 185, comma 1, lettera i); d) i rifiuti da lavorazioni artigianali; e) i rifiuti da attività commerciali; f) i rifiuti da attività di servizio; g) i rifiuti derivanti dalla attività di recupero e smaltimento di rifiuti, i fanghi prodotti dalla potabilizzazione e da altri trattamenti delle acquee dalla depurazione delle acque reflue e da abbattimento di fumi; h) i rifiuti derivanti da attività sanitarie; i) i macchinari e le apparecchiature deteriorati ed obsoleti; l) i veicoli a motore, rimorchi e simili fuori uso e loro parti; m) il combustibile derivato da rifiuti; n) i rifiuti derivati dalle attività di selezione meccanica dei rifiuti solidi urbani >>. Infine, sono considerati pericolosi i rifiuti non domestici indicati espressamente come tali, con apposito asterisco, nell'elenco di cui all'allegato D alla parte quarta del D. lgs. n. 152/06, sulla base degli Allegati G, H e I alla medesima parte. Il citato allegato D contiene l elenco dei rifiuti istituito conformemente all'articolo 1, lettera a), della direttiva 75/442/CEE relativa ai rifiuti e all'articolo 1, paragrafo 4, della direttiva 91/689/CEE relativa ai rifiuti pericolosi di cui alla Decisione della Commissione 2000/532/CE del 3 maggio 2000 (direttiva Ministero dell Ambiente e della Tutela del Territorio 9 aprile 2002). L elenco in parola viene rivisto periodicamente, sulla base delle nuove conoscenze ed in particolare di quelle prodotte dall'attività di ricerca. L'inclusione di un determinato materiale nell'elenco non significa tuttavia che tale materiale sia un rifiuto in ogni circostanza. La classificazione del materiale come rifiuto si applica solo se il materiale risponde alla definizione di cui all'articolo 1, lettera a), della direttiva 75/442/CEE, già richiamata nel paragrafo precedente inerente la definizione di rifiuto. I diversi tipi di rifiuto inclusi nell'elenco sono definiti specificatamente mediante un codice a sei cifre per ogni singolo rifiuto e i corrispondenti codici a quattro e a due cifre per i rispettivi capitoli. Di conseguenza, per identificare un rifiuto nell'elenco occorre procedere come segue. Occorre preliminarmente identificare la fonte che genera il rifiuto consultando i titoli dei capitoli da 01 a 20 per risalire al codice a sei cifre riferito al rifiuto in questione. È possibile che un determinato impianto o stabilimento debba classificare le proprie attività riferendosi a capitoli diversi. Per esempio un fabbricante di automobili può reperire i rifiuti che produce sia nel capitolo 12 (rifiuti dalla lavorazione e dal trattamento superficiale di metalli), che nel capitolo 11 (rifiuti inorganici contenenti metalli provenienti da trattamento e ricopertura di metalli) o ancora nel capitolo 08 (rifiuti da uso di rivestimenti), in funzione delle varie fasi della produzione. Allegato D - Indice: Capitoli dell'elenco 01 Rifiuti derivanti da prospezione, estrazione da miniera o cava, nonché dal trattamento fisico o chimico di minerali 02 Rifiuti prodotti da agricoltura, orticoltura, acquacoltura, selvicoltura, caccia e pesca, trattamento e preparazione di alimenti 8

11 03 Rifiuti della lavorazione del legno e della produzione di pannelli, mobili, polpa, carta e cartone 04 Rifiuti della lavorazione di pelli e pellicce e dell'industria tessile 05 Rifiuti della raffinazione del petrolio, purificazione del gas naturale e trattamento pirolitico del carbone 06 Rifiuti dei processi chimici inorganici 07 Rifiuti dei processi chimici organici 08 Rifiuti della produzione, formulazione, fornitura ed uso di rivestimenti (pitture, vernici e smalti vetrati), adesivi, sigillanti, e inchiostri per stampa 09 Rifiuti dell'industria fotografica 10 Rifiuti provenienti da processi termici 11 Rifiuti prodotti dal trattamento chimico superficiale e dal rivestimento di metalli ed altri materiali; idrometallurgia non ferrosa 12 Rifiuti prodotti dalla lavorazione e dal trattamento fisico e meccanico superficiale di metalli e plastica 13 Oli esauriti e residui di combustibili liquidi (tranne oli commestibili, 05 e 12) 14 Solventi organici, refrigeranti e propellenti di scarto (tranne le voci 07 e 08) 15 Rifiuti di imballaggio, assorbenti, stracci, materiali filtranti e indumenti protettivi (non specificati altrimenti) 16 Rifiuti non specificati altrimenti nell'elenco 17 Rifiuti delle operazioni di costruzione e demolizione (compreso il terreno proveniente da siti contaminati) 18 Rifiuti prodotti dal settore sanitario e veterinario o da attività di ricerca collegate (tranne i rifiuti di cucina e di ristorazione che non derivino direttamente da trattamento terapeutico) 19 Rifiuti prodotti da impianti di trattamento dei rifiuti, impianti di trattamento delle acque reflue fuori sito, nonché dalla potabilizzazione dell'acqua e dalla sua preparazione per uso industriale Esempio Rifiuto pericoloso 16 Rifiuti non specificati altrimenti nell'elenco veicoli fuori uso appartenenti a diversi modi di trasporto (comprese le macchine mobili non stradali) e rifiuti prodotti dallo smantellamento di veicoli fuori uso e dalla manutenzione di veicoli * veicoli fuori uso veicoli fuori uso, non contenenti liquidi né altre componenti pericolose *significa che il rifiuto è già stato individuato come rifiuto pericoloso. 1.3 Terre, rocce da scavo e inerti. Le terre e rocce da scavo, anche di gallerie, ottenute quali sottoprodotti, ai sensi del comma 1 dell articolo 186 del D. lgs. n. 152/06, possono essere utilizzate per reinterri, riempimenti, rimodellazioni e rilevati, a condizione che: a) siano impiegate direttamente nell'ambito di opere o interventi preventivamente individuati e definiti; b) sin dalla fase della produzione vi sia certezza dell'integrale utilizzo; c) l'utilizzo integrale della parte destinata a riutilizzo sia tecnicamente possibile senza necessità di preventivo trattamento o di trasformazioni preliminari per soddisfare i requisiti merceologici e di qualità ambientale idonei a garantire che il loro impiego non dia luogo ad emissioni e, attività in generale, ad impatti ambientali qualitativamente e quantitativamente diversi da quelli ordinariamente consentiti ed autorizzati per il sito dove sono destinate ad essere utilizzate; d) sia garantito un elevato livello di tutela ambientale; e) sia accertato che non provengono da siti contaminati o sottoposti ad interventi di bonifica; f) le loro caratteristiche chimiche e chimico- fisiche siano tali che il loro impiego nel sito prescelto non determini rischi per la salute e per la qualità delle matrici ambientali interessate ed avvenga nel rispetto delle norme di tutela delle acque superficiali e sotterranee, della flora, della fauna, 9

12 degli habitat e delle aree naturali protette. In particolare deve essere dimostrato che il materiale da utilizzare non è contaminato con riferimento alla destinazione d'uso del medesimo, nonché la compatibilità di detto materiale con il sito di destinazione; Ove la produzione di terre e rocce da scavo avvenga nell'ambito della realizzazione di opere o attività sottoposte a valutazione di impatto ambientale o ad autorizzazione ambientale integrata, la sussistenza dei requisiti di cui al comma 1 dell articolo 186, nonché i tempi dell'eventuale deposito in attesa di utilizzo, che non possono superare di norma un anno, devono risultare da un apposito progetto che è approvato dall'autorità titolare del relativo procedimento. Nel caso in cui progetti prevedano il riutilizzo delle terre e rocce da scavo nel medesimo progetto, i tempi dell'eventuale deposito possono essere quelli della realizzazione del progetto purché in ogni caso non superino i tre anni. Ove la produzione di terre e rocce da scavo avvenga nell'ambito della realizzazione di opere o attività soggette a permesso di costruire o a denuncia di inizio attività, la sussistenza dei requisiti di cui al comma 1, nonché i tempi dell'eventuale deposito in attesa di utilizzo, che non possono superare un anno, devono essere dimostrati e verificati nell'ambito della procedura per il permesso di costruire, se dovuto, o secondo le modalità della dichiarazione di inizio di attività (DIA). Infine, laddove la produzione di terre e rocce da scavo avvenga nel corso di lavori pubblici non soggetti nè a VIA nè a permesso di costruire o denuncia di inizio di attività, la sussistenza dei requisiti di cui al comma 1, nonché i tempi dell'eventuale deposito in attesa di utilizzo, che non possono superare un anno, devono risultare da idoneo allegato al progetto dell'opera, sottoscritto dal progettista. Le terre e rocce da scavo, qualora non utilizzate nel rispetto delle condizioni di cui al presente paragrafo sono sottoposte alle disposizioni in materia di rifiuti. Nonostante i ripetuti tentativi di fare rientrare nell esonero del concetto di rifiuto i materiali che provengono dall attività di demolizione edilizia, va sottolineato che quest ultimi non rientrano nel concetto di Terre e rocce da scavo di cui all art. 186 del D. lgs. n. 152/06. Questo significa che gli inerti sono sempre considerati rifiuti speciali, con tutto quello che ne consegue a livello sanzionatorio. Va aggiunto anche che, in caso di lavori edilizi, è considerato produttore dei rifiuti non l impresario edile, ma bensì il proprietario dell immobile demolito. Quindi il trasporto di rifiuti si configura come trasporto conto terzi di rifiuti speciali (iscrizione all Albo Gestori ambientali [art. 212] e utilizzo del formulario di identificazione dei rifiuti durante il trasporto [art. 193]) Accertamento deposito di macerie all interno di un cantiere: - Le macerie sono rifiuti speciali, ai sensi dell articolo 184 del D. lgs. n. 152/06. - Trattasi di un deposito temporaneo. Lo stesso può avvenire all interno del cantiere dove le macerie sono state prodotte. Se vengono trasportate in un altro luogo il trasporto deve essere accompagnato dal formulario ex art. 193 del D. lgs. n. 152/06. - L impresario edile non ricade tra coloro che sono obbligati a tenere il registro di carico/scarico dei rifiuti. - Il trasporto deve avvenire con autocarri regolarmente iscritto all Albo gestori Ambientali previsto dall articolo 212 del D. lgs. n. 152/06. In caso di trasporto in assenza dell iscrizione si applica la sanzione penale di cui all articolo 256, comma 1 del D. lgs. n. 152/06. - Durante il trasporto deve essere redatto il formulario di identificazione dei rifiuti. In caso di assenza, trattandosi normalmente di rifiuti speciali non pericolosi, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria prevista dall articolo 258 del D. lgs. n. 152/ La giurisprudenza 10

13 Rifiuti - disciplina delle terre e delle rocce da scavo - esclusione materiali provenienti da siti inquinati e da bonifiche - conglomerati derivanti da attività di demolizione, scavo o costruzione - l autosmaltimento dei rifiuti - cessione a terzi, non autorizzati, dei rifiuti speciali. L art. 8, 1 comma del D. lgs. 5 febbraio 1997, n. 22, come modificato dall'art. 1, D. lgs. 8 novembre 1997, n. 389 e dall'art. 10, comma 1, L. 23 marzo 2001, n. 93, dispone che «sono esclusi dal campo di applicazione del presente decreto in quanto disciplinati da specifiche disposizioni di legge: f-bis) le terre e le rocce da scavo destinate all'effettivo utilizzo per reinterri, riempimenti, rilevati e macinati, con esclusione di materiali provenienti da siti inquinati e da bonifiche con concentrazione di inquinanti superiore ai limiti di accettabilità stabiliti dalle norme. Questa disposizione, invocata dalla difesa dell impresa resistente, è certamente irrilevante nella fattispecie di causa, in quanto non è controverso che il materiale di cui trattasi non sia riconducibile a semplici terre o rocce da scavo utilizzabili per le finalità indicate nella disposizione ultima citata, ma sia viceversa costituito da conglomerati derivanti da attività di demolizione, scavo o costruzione, riconducibili conseguentemente all ipotesi di cui all art. 7 terzo comma lettera b), prima parte, del D. lgs. 5 febbraio 1997, n. 22 (i rifiuti derivanti dalle attività di demolizione, costruzione). Questi materiali non possono dunque essere equiparati a rifiuti pericolosi, oltretutto perché la loro presenza sul terreno è normale nelle opere eseguite sul territorio - ad esempio stradali - nelle quali essi concorrono a comporre i materiali impiegati, ma sono invece ascrivibili alla categoria dei rifiuti speciali. Tali materiali conseguentemente, in quanto rifiuti speciali, non possono essere abbandonati indiscriminatamente sul terreno, senza il rispetto degli obblighi e l assunzione delle responsabilità previste nell art.10 del D. lgs. 22/97. Non è senza significato che il piano sanitario nazionale per il triennio vigente all epoca dei fatti, approvato con D.P.R. 23 luglio 1998, rilevasse, all Obiettivo III, che «desta preoccupazione la produzione di rifiuti speciali (in particolare di quelli pericolosi) per i quali una costante attività di monitoraggio ambientale è richiesta al fine di evitare fenomeni di disseminazione non controllata». Tra tali obblighi, il secondo comma dell art. 10 del D. lgs. 22/97 cit. impone al produttore dei rifiuti speciali, nell ordine: a) l autosmaltimento dei rifiuti; b) il conferimento dei rifiuti a terzi autorizzati ai sensi delle disposizioni vigenti; c) il conferimento dei rifiuti ai soggetti che gestiscono il servizio pubblico di raccolta dei rifiuti urbani, con i quali sia stata stipulata apposita convenzione; d) l esportazione dei rifiuti con le modalità previste dall'articolo 16 del presente decreto. La prima delle ipotesi delineate nell art. ultimo citato consente certamente all impresa di costruzioni stradali, in quanto produttrice dei rifiuti in questione, di reimpiegare i residui del materiale bituminoso estratto nell esecuzione di opere analoghe, ad esempio per riciclare gli asfalti mediante fusione ovvero riutilizzarli attività semplicemente, previa frammentazione, per realizzarne il sedime. Ma non è questo quanto è avvenuto nella specie, poiché è la stessa impresa resistente ad ammettere di aver ceduto a soggetti non autorizzati allo smaltimento, ai sensi delle vigenti disposizioni, il materiale in questione, con evidente violazione delle disposizioni richiamate. Ed è appena il caso di rilevare che l autosmaltimento non può equivalere - tantomeno per analogia - alla cessione a terzi, non autorizzati, dei rifiuti speciali. L ordinanza impugnata in primo grado si rivela pertanto legittima, in relazione alle censure proposte dalla originaria ricorrente, nella parte in cui ha imposto il ripristino dei luoghi interessati dalle violazioni di cui trattasi. Consiglio Stato Sez. VI, 16 febbraio 2002, n Cassazione Penale, Sez. III, 7 gennaio 2008, n. 177 Edilizia urbanistica - attività di gestione di rifiuti autorizzazione edilizia. Depositare i materiali di risulta da demolizioni e gli scarti di cantiere e fare spianare gli stessi in una depressione e ricoprire il tutto con terreno naturale integra il reato di cui al decreto legislativo n. 22 del 1997, articolo 51 comma 1, in quanto lo smaltimento dei rifiuti non si ha soltanto col deposito di essi sul suolo ma anche nel suolo. La disposizione trova oggi continuità normativa nel Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152, allegato B parte quarta. Così che l eventuale autorizzazione 11

14 edilizia per l esecuzione delle opere, nella specie anche il riempimento con terreno naturale di una depressione nell area, risulta senza effetto sull aspetto ambientale dello smaltimento delle macerie. RIFIUTI - Materiali da demolizioni edilizie - Deposito temporaneo - Mancata riutilizzazione - Natura di rifiuto - Integrazione del reato di deposito incontrollato - Sussistenza - D. lgs. 22/ D. lgs. n. 152/2006. In base a quanto contenuto nella recente disciplina sui rifiuti, non può escludersi la natura di "rifiuto" dei materiali provenienti da demolizioni edilizie che non sono concretamente riutilizzati. Nella specie, i materiali giacevano nel terreno inutilizzati per oltre due anni escludendo la qualifica del deposito temporaneo ai sensi dell'art. 6, comma 1, lett. m) D. lgs. 22/1997 e s.m.i. e integrando il reato di deposito incontrollato di rifiuti previsto e punito dall'art. 51, comma 2. Pres. Papa Est. Onorato Ric. Cantelmi ed altro. (conferma Tribunale Monocratico di Tivoli sentenza ). CORTE DI CASSAZIONE Penale, Sez. III, 04/06/2007 (Ud. 26/01/2007), Sentenza n RIFIUTI - Terreno in affitto - Smaltimento illecito di rifiuti - Responsabilità personale dell affittuario - Culpa in vigilando - Responsabilità del proprietario - Fattispecie. In materia di responsabilità per lo smaltimento illecito di rifiuti su terreno in affitto, non può escludersi la responsabilità personale dell'affittuario, proprio perché egli ha la gestione diretta del terreno, tuttavia, sussiste anche la responsabilità del proprietario, almeno sotto il profilo della culpa in vigilando. Fattispecie: abbandono di materiali di risulta provenienti dalla demolizione di un muro. Pres. Papa Est. Onorato Ric. Cantelmi ed altro. (conferma Tribunale Monocratico di Tivoli sentenza ). CORTE DI CASSAZIONE Penale, Sez. III, 04/06/2007 (Ud. 26/01/2007), Sentenza n Le procedure amministrative per la realizzazione e l esercizio delle operazioni di recupero e smaltimento dei rifiuti Chiunque intenda realizzare o gestire impianti di smaltimento o di recupero dei rifiuti deve essere munito di autorizzazione regionale (art. 208) (*), salvo la possibilità, per i soli impianti di recupero, di accedere alle procedure semplificate di cui agli artt. 214 e 216 ed al D.M e D.M n. 161 (*) Con l.r. n. 52/2000 le funzioni in materia di rifiuti sono state demandate alla Provincia Il D. lgs. n. 152/06 prevede tre tipi di procedure amministrative: procedura ordinaria (artt. 208) procedura semplificata (art. 216: operazioni di recupero dei rifiuti) procedura per impianti mobili di smaltimento e recupero, prevista nell art. 208, comma Procedura ordinaria per impianti di smaltimento e di recupero La procedura si deve chiudere entro 150 giorni - Il proponente deve presentare in Provincia il progetto definitivo con la relativa documentazione tecnica. In linea generale, la relazione contiene: descrizione delle operazioni che verranno compiute e dei rifiuti che verranno trattati, la quantità di rifiuti che verranno trattati, lo stoccaggio e il deposito temporaneo dei rifiuti, la descrizione delle merci e dei rifiuti prodotti dal trattamento. 12

15 - Entro 30 giorni la Provincia nomina un responsabile del procedimento e convoca una apposita Conferenza. Normalmente ne fanno parte: Comune, ASL, ARPA, organo tecnico provinciale, richiedente l autorizzazione. - Nei successivi 90 giorni la Conferenza deve valutare tutti gli elementi di compatibilità e trasmettere gli atti al soggetto che rilascia l autorizzazione - Nei successivi 30 giorni quest ultimo autorizza la realizzazione e la gestione dell impianto Il provvedimento contiene le condizioni e le prescrizioni necessarie. A titolo di esempio l autorizzazione individua: - i tipi ed i quantitativi di rifiuti da smaltire o da recuperare; - la localizzazione dell impianto - il metodo di trattamento e di recupero - eventuali prescrizioni - la data di scadenza dell autorizzazione: 10 anni, rinnovabile Procedura semplificata per l esercizio delle operazioni di recupero nell articolo 216 Si può usufruire della procedura in parola solo se vengono rispettate le norme tecniche e le prescrizioni previste dai: - D.M. 05/02/98 per i rifiuti non pericolosi - D.M. 161/2002 per i rifiuti pericolosi In questo caso il D. lgs. n. 152/06 prevede che l attività possa iniziare decorsi 90 giorni dalla comunicazione alla Provincia. La Provincia iscrive in un apposito registro le imprese che effettuano la comunicazione di inizio di attività e verifica d'ufficio la sussistenza dei presupposti e dei requisiti richiesti. A tal fine, alla comunicazione di inizio di attività, a firma del legale rappresentante dell'impresa, è allegata una relazione dalla quale risulti: a) il rispetto delle norme tecniche e delle condizioni specifiche di cui al comma 1; b) il possesso dei requisiti soggettivi richiesti per la gestione dei rifiuti; c) le attività di recupero che si intendono svolgere; d) lo stabilimento, la capacità di recupero e il ciclo di trattamento o di combustione nel quale i rifiuti stessi sono destinati ad essere recuperati, nonché l'utilizzo di eventuali impianti mobili; e) le caratteristiche merceologiche dei prodotti derivanti dai cicli di recupero. La Provincia, qualora accerti il mancato rispetto delle norme tecniche dispone, con provvedimento motivato, il divieto di inizio ovvero di prosecuzione dell'attività, salvo che l'interessato non provveda a conformare alla normativa vigente detta attività ed i suoi effetti entro il termine e secondo le prescrizioni stabiliti dall'amministrazione. La comunicazione in parola deve essere rinnovata ogni cinque anni e comunque in caso di modifica sostanziale delle operazioni di recupero La procedura per impianti mobili di smaltimento e recupero Art. 208, comma 15 e Deliberazione della Giunta Regionale 15 giugno 1998, n

16 Gli impianti mobili di smaltimento o di recupero sono autorizzati, in via definitiva, dalla regione ove l'interessato ha la sede legale o la società straniera proprietaria dell'impianto ha la sede di rappresentanza. Per la Regione Piemonte, come abbiamo detto, l autorità competente è la Provincia. A tale fine la domanda deve essere correlata con i documenti già visti per l autorizzazione per lo smaltimento e il recupero dei rifiuti prevista dall articolo 208 del D. lgs. n. 152/06. Anche il rilascio segue lo stesso iter (Conferenza dei servizi e determina del Responsabile) Per lo svolgimento delle singole campagne di attività sul territorio nazionale, l'interessato, almeno sessanta giorni prima dell'installazione dell'impianto, deve comunicare alla Provincia, all ARPA e al Comune, nel cui territorio si trova il sito prescelto, le specifiche dettagliate relative alla campagna di attività, allegando l'autorizzazione e l'iscrizione all'albo nazionale gestori ambientali, nonché l'ulteriore documentazione richiesta. La Provincia può adottare prescrizioni integrative oppure può vietare l'attività con provvedimento motivato qualora lo svolgimento della stessa nello specifico sito non sia compatibile con la tutela dell'ambiente o della salute pubblica La gestione degli imballaggi Per il raggiungimento degli obiettivi globali di recupero e di riciclaggio e per garantire il necessario coordinamento dell'attività di raccolta differenziata, i produttori e gli utilizzatori partecipano in forma paritaria al Consorzio nazionale imballaggi (CONAI), che ha personalità giuridica di diritto privato senza fine di lucro ed è retto da uno statuto approvato con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio di concerto con il Ministro delle attività produttive. Ai fini di una corretta applicazione delle norme occorre tenere presente le seguenti definizioni: a) imballaggio: il prodotto, composto di materiali di qualsiasi natura, adibito a contenere determinate merci, dalle materie prime ai prodotti finiti, a proteggerle, a consentire la loro manipolazione e la loro consegna dal produttore al consumatore o all'utilizzatore, ad assicurare la loro presentazione, nonché gli articoli a perdere usati allo stesso scopo; b) imballaggio per la vendita o imballaggio primario: imballaggio concepito in modo da costituire, nel punto di vendita, un'unità di vendita per l'utente finale o per il consumatore (es. la bottiglia dell acqua); c) imballaggio multiplo o imballaggio secondario: imballaggio concepito in modo da costituire, nel punto di vendita, il raggruppamento di un certo numero di unità di vendita, indipendentemente dal fatto che sia venduto come tale all'utente finale o al consumatore, o che serva soltanto a facilitare il rifornimento degli scaffali nel punto di vendita. Esso può essere rimosso dal prodotto senza alterarne le caratteristiche (es. la confezione da sei bottiglie di acqua); d) imballaggio per il trasporto o imballaggio terziario: imballaggio concepito in modo da facilitare la manipolazione ed il trasporto di merci, dalle materie prime ai prodotti finiti, di un certo numero di unità di vendita oppure di imballaggi multipli per evitare la loro manipolazione ed i danni connessi al trasporto, esclusi i container per i trasporti stradali, ferroviari marittimi ed aerei (es. il pallet di legno che contiene attività confezioni di bottiglie di acqua); e) imballaggio riutilizzabile: imballaggio o componente di imballaggio che è stato concepito e progettato per sopportare nel corso del suo ciclo di vita un numero minimo di viaggi o rotazioni all'interno di un circuito di riutilizzo. f) rifiuto di imballaggio: ogni imballaggio o materiale di imballaggio, rientrante nella definizione di rifiuto di cui all'articolo 183, comma 1, lettera a), esclusi i residui della produzione; g) prevenzione: riduzione, in particolare attraverso lo sviluppo di prodotti e di tecnologie non inquinanti, della quantità e della nocività per l'ambiente sia delle materie e delle sostanze utilizzate 14

17 negli imballaggi e nei rifiuti di imballaggio, sia degli imballaggi e rifiuti di imballaggio nella fase del processo di produzione, nonché in quella della commercializzazione, della distribuzione, dell'utilizzazione e della gestione post-consumo; h) riutilizzo: qualsiasi operazione nella quale l'imballaggio concepito e progettato per poter compiere, durante il suo ciclo di vita, un numero minimo di spostamenti o rotazioni è riempito di nuovo o reimpiegato per un uso identico a quello per il quale è stato concepito, con o senza il supporto di prodotti ausiliari presenti sul mercato che consentano il riempimento dell'imballaggio stesso; tale imballaggio riutilizzato diventa rifiuto di imballaggio quando cessa di essere reimpiegato; i) riciclaggio: ritrattamento in un processo di produzione dei rifiuti di imballaggio per la loro funzione originaria o per altri fini, incluso il riciclaggio organico e ad esclusione del recupero di energia; l) recupero dei rifiuti generati da imballaggi: le operazioni che utilizzano rifiuti di imballaggio per generare materie prime secondarie, prodotti o combustibili, attraverso trattamenti meccanici, termici, chimici o biologici, inclusa la cernita, e, in particolare, le operazioni previste nell'allegato C alla parte quarta del Decreto Legislativo n. 152/06; m) smaltimento: ogni operazione finalizzata a sottrarre definitivamente un imballaggio o un rifiuto di imballaggio dal circuito economico e/o di raccolta e, in particolare, le operazioni previste nell'allegato B alla parte quarta del Decreto Legislativo n. 152/06; n) operatori economici: i produttori, gli utilizzatori, i recuperatori, i riciclatori, gli utenti finali, le pubbliche amministrazioni e i gestori; o) produttori: i fornitori di materiali di imballaggio, i fabbricanti, i trasformatori e gli importatori di imballaggi vuoti e di materiali di imballaggio; p) utilizzatori: i commercianti, i distributori, gli addetti al riempimento, gli utenti di imballaggi e gli importatori di imballaggi pieni; q) pubbliche amministrazioni e gestori: i soggetti e gli enti che provvedono alla organizzazione, controllo e gestione del servizio di raccolta, trasporto, recupero e smaltimento di rifiuti urbani nelle forme di cui alla parte quarta del presente decreto o loro concessionari; r) utente finale: il soggetto che nell'esercizio della sua attività professionale acquista, come beni strumentali, articoli o merci imballate; s) consumatore: il soggetto che fuori dall'esercizio di una attività professionale acquista o importa per proprio uso imballaggi, articoli o merci imballate; È vietato lo smaltimento in discarica degli imballaggi e dei contenitori recuperati. È inoltre vietato immettere nel normale circuito di raccolta dei rifiuti urbani imballaggi terziari di qualsiasi natura. Eventuali imballaggi secondari non restituiti all'utilizzatore dal commerciante al dettaglio possono essere conferiti al servizio pubblico solo in raccolta differenziata. I produttori e gli utilizzatori sono obbligati a partecipare al CONAI. L adesione si realizza attraverso: - L invio della domanda di adesione - Il versamento di una quota di partecipazione Le attività di stoccaggio e di deposito temporaneo dei rifiuti Stoccaggio dei rifiuti Per attività di stoccaggio dei rifiuti si intendono le attività di smaltimento consistenti nelle operazioni di deposito preliminare di rifiuti di cui al punto D15 dell'allegato B alla parte quarta del D.lgs. n. 152/06, nonché le attività di recupero consistenti nelle operazioni di messa in riserva di materiali di cui al punto R13 dell'allegato C alla medesima parte quarta del citato decreto Definizioni 15

18 gestione: la raccolta, il trasporto, il recupero e lo smaltimento dei rifiuti, compreso il controllo di queste operazioni, nonché il controllo delle discariche dopo la chiusura; raccolta: l'operazione di prelievo, di cernita o di raggruppamento dei rifiuti per il loro trasporto; smaltimento: ogni operazione finalizzata a sottrarre definitivamente una sostanza, un materiale o un oggetto dal circuito economico e/o di raccolta e, in particolare, le operazioni previste nell'allegato B alla parte quarta del D. lgs. n. 152/06; recupero: le operazioni che utilizzano rifiuti per generare materie prime secondarie, combustibili o prodotti, attraverso trattamenti meccanici, termici, chimici o biologici, incluse la cernita o la selezione, e, in particolare, le operazioni previste nell'allegato C alla parte quarta del D. lgs. n. 152/06; ALLEGATO B N.B. Il presente allegato intende elencare le operazioni di smaltimento come avvengono nella pratica. I rifiuti devono essere smaltiti senza pericolo per la salute dell'uomo e senza usare procedimenti o metodi che possano recare pregiudizio all'ambiente. Operazioni di smaltimento D1 Deposito sul o nel suolo (a esempio discarica) D2 Trattamento in ambiente terrestre (a esempio biodegradazione di rifiuti liquidi o fanghi nei suoli) D3 Iniezioni in profondità (a esempio iniezioni dei rifiuti pompabili in pozzi. In cupole saline o faglie geologiche naturali) D4 Lagunaggio (a esempio scarico di rifiuti liquidi o di fanghi in pozzi, stagni o lagune, ecc.) D5 Messa in discarica specialmente allestita (a esempio sistematizzazione in alveoli stagni separati, ricoperti o isolati gli uni dagli altri e dall'ambiente) D6 Scarico dei rifiuti solidi nell'ambiente idrico eccetto l'immersione D7 Immersione, compreso il seppellimento nel sottosuolo marino D8 Trattamento biologico non specificato altrove nel presente allegato, che dia origine a composti o a miscugli che vengono eliminati secondo uno dei procedimenti elencati nei punti da D1 a D12 D9 Trattamento fisico- chimico non specificato altrove nel presente allegato che dia origine a composti o a miscugli eliminati secondo uno dei procedimenti elencati nei punti da D1 a D12 (ad esempio evaporazione, essiccazione, calcinazione, ecc.) D10 Incenerimento a terra D11 Incenerimento in mare D12 Deposito permanente (a esempio sistemazione di contenitori in una miniera, ecc.) D13 Raggruppamento preliminare prima di una delle operazioni di cui ai punti da D1 a D12 D14 Ricondizionamento preliminare prima di una delle operazioni di cui ai punti da D1 a D13 D15 Deposito preliminare prima di una delle operazioni di cui ai punti da D1 a D14 (escluso il deposito temporaneo, prima della raccolta, nel luogo in cui sono prodotti). ALLEGATO C Operazioni di recupero N.B. Il presente allegato intende elencare le operazioni di recupero come avvengono nella pratica. I rifiuti devono essere recuperati senza pericolo per la salute dell'uomo e senza usare procedimenti o metodi che possano recare pregiudizio all'ambiente 16

19 R1 Utilizzazione principale come combustibile o come altro mezzo per produrre energia R2 Rigenerazione/recupero di solventi R3 Riciclo/recupero delle sostanze organiche non utilizzate come solventi (comprese le operazioni di compostaggio e altre trasformazioni biologiche) R4 Riciclo/recupero dei metalli e dei composti metallici R5 Riciclo/recupero di altre sostanze inorganiche R6 Rigenerazione degli acidi o delle basi R7 Recupero dei prodotti che servono a captare gli inquinanti R8 Recupero dei prodotti provenienti dai catalizzatori R9 Rigenerazione o altri reimpieghi degli oli R10 Spandimento sul suolo a beneficio dell'agricoltura o dell'ecologia R11 Utilizzazione di rifiuti ottenuti da una delle operazioni indicate da R1 a R10 R12 Scambio di rifiuti per sottoporli a una delle operazioni indicate da R1 a R11 R13 Messa in riserva di rifiuti per sottoporli a una delle operazioni indicate nei punti da R1 a R12 (escluso il deposito temporaneo, prima della raccolta, nel luogo in cui sono prodotti) R14 Deposito temporaneo, prima della raccolta, nel luogo in cui sono prodotti i rifiuti qualora non vengano rispettate le condizioni stabilite dalla normativa vigente Deposito temporaneo dei rifiuti L attività di stoccaggio dei rifiuti deve essere autorizzata. La mancanza di autorizzazione comporta l applicazione delle sanzioni ex art. 256 del D. lgs. n. 152/06. Il legislatore ha previsto una deroga all attività di stoccaggio definita deposito temporaneo. Quest ultima non necessita di permessi particolari, a condizione che si osservino le seguenti prescrizioni quantitative e temporali. deposito temporaneo: il raggruppamento dei rifiuti effettuato, prima della raccolta, nel luogo in cui gli stessi sono prodotti, alle seguenti prescrizioni: 1) i rifiuti depositati non devono contenere policlorodibenzodiossine, policlorodibenzofurani, policlorodibenzofenoli in quantità superiore a 2,5 parti per milione (ppm), né policlorobifenile e policlorotrifenili in quantità superiore a 25 parti per milione (ppm); 2) i rifiuti pericolosi devono essere raccolti ed avviati alle operazioni di recupero o di smaltimento secondo le seguenti modalità alternative, a scelta del produttore: - con cadenza almeno trimestrale, indipendentemente dalle quantità in deposito; oppure - quando il quantitativo di rifiuti pericolosi in deposito raggiunga i 10 metri cubi. In ogni caso, allorché il quantitativo di rifiuti non superi i 10 metri cubi l'anno, il deposito temporaneo non può avere durata superiore ad un anno; 3) i rifiuti non pericolosi devono essere raccolti ed avviati alle operazioni di recupero o di smaltimento secondo le seguenti modalità alternative, a scelta del produttore: - con cadenza almeno trimestrale, indipendentemente dalle quantità in deposito; oppure 17

20 - quando il quantitativo di rifiuti non pericolosi in deposito raggiunga i 20 metri cubi. In ogni caso, allorché il quantitativo di rifiuti non superi i 20 metri cubi l'anno, il deposito temporaneo non può avere durata superiore ad un anno; 4) il deposito temporaneo deve essere effettuato per categorie omogenee di rifiuti e nel rispetto delle relative nonne tecniche, nonché, per i rifiuti pericolosi, nel rispetto delle norme che disciplinano il deposito delle sostanze pericolose in essi contenute; Se non vengono rispettate le condizioni temporali e i limiti quantitativi prescritti per il deposito temporaneo, deposito preliminare e messa in riserva si incorre nelle seguenti sanzioni penali: Deposito temporaneo: Attività di gestione rifiuti non autorizzata: art. 256, 1 comma, lettere a) o b) arresto e/o ammenda. Se il deposito temporaneo supera l anno può essere considerato una discarica abusiva (Sentenza della Corte di Cassazione 17 novembre 2004, n ) (sanzione art. 256 comma 3, oltre all arresto e/o ammenda prevede che alla sentenza di condanna o alla decisione emessa ai sensi dell'articolo 444 del C.P.P. consegue la confisca dell'area sulla quale è stata realizzata la discarica abusiva. Fatti salvi gli obblighi di bonifica o di ripristino dello stato dei luoghi. Nel caso di rifiuti sanitari pericolosi si applica la sanzione dell art 256, comma 6 ( reato o illecito amministrativo se i quantitativi sono inferiori a 200 litri). Deposito preliminare: Inosservanza delle prescrizioni contenute o richiamate nelle autorizzazioni: art. 256, 4 comma arresto e/o ammenda. Messa in riserva: Inosservanza delle condizioni richieste dalle iscrizioni o comunicazioni: art. 256, 4 comma arresto e/o ammenda Registri di carico e scarico I soggetti di cui all'articolo 189, comma 3, hanno l'obbligo di tenere un registro di carico e scarico su cui devono annotare le informazioni sulle caratteristiche qualitative e quantitative dei rifiuti, da utilizzare ai fini della comunicazione annuale al Catasto. I soggetti che producono rifiuti non pericolosi di cui all'articolo 184, comma 3, lettere c), d) e g), hanno l'obbligo di tenere un registro di carico e scarico su cui devono annotare le informazioni sulle caratteristiche qualitative e quantitative dei rifiuti. Pertanto: Comma 3 art. 189 << 3. Chiunque effettua a titolo professionale attività di raccolta e trasporto di rifiuti, i commercianti e gli intermediari di rifiuti senza detenzione, le imprese e gli enti che effettuano operazioni di recupero e di smaltimento di rifiuti, i Consorzi istituiti per il recupero ed il riciclaggio di particolari tipologie di rifiuti, nonché le imprese e gli enti produttori iniziali di rifiuti pericolosi e le imprese e gli enti produttori iniziali di rifiuti non pericolosi di cui all'articolo 184, comma 3, lettere c), d) e g), comunicano annualmente alle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura territorialmente competenti, con le modalità previste dalla legge 25 gennaio 1994, n. 70, le quantità e le caratteristiche qualitative dei rifiuti oggetto delle predette attività. Sono esonerati da tale obbligo 18

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