DEVELOPMENT OF THE PROFESSIONAL ROLE OF LABORATORY TECHNICIAN FROM THE BEGINNING TO NOWADAYS. Francesco Picotti
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1 DEVELOPMENT OF THE PROFESSIONAL ROLE OF LABORATORY TECHNICIAN FROM THE BEGINNING TO NOWADAYS Francesco Picotti
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3 Osservazione vetrino al microscopio: batteri, G.R. G.B. Emoglobina. Glucosio Piastrine. Emoglobinometro di Gowers e Fleischl Bizzozero
4 Medicina di laboratorio Metodi quantitativi Emoglobinometro emoglobinometro di Sahli
5 L del 23/06/1927 Disciplina delle arti ausiliarie delle professioni sanitarie : dell odontotecnico, dell'ottico, del meccanico-ortopedico ed ernista e dell'infermiere, compresi in questa ultima categoria i capi bagnini degli stabilimenti idroterapici ed i massaggiatori RD 1265 del 1934: Testo unico delle leggi sanitarie laboratorio di batteriologia e laboratorio di chimica applicate all Igiene e alla Sanità pubblica, laboratorio per gli accertamenti di biologia ai concorsi pubblici per il personale dei laboratori provinciali possono partecipare, secondo le rispettive specialità, coloro che sono muniti della laurea in Medicina e Chirurgia o della laurea in Chimica o in Chimica e Farmacia il personale tecnico dei laboratori presta, all'atto dell'assunzione in servizio, la promessa solenne di fedeltà e, dopo aver conseguito la stabilità, il giuramento, preveduti dall'art. 38.
6 RD 1265 del 1934: Testo unico delle leggi sanitarie Capo I Dell esercizio delle Professioni Sanitarie Professioni Sanitarie: i laureati Professioni Sanitarie Ausiliarie: Levatrice, Infermiera Diplomata e Assistente Sanitaria Visitatrice Arti Ausiliarie delle Professioni Sanitarie : Odontotecnico, Ottico, Meccanico-Ortopedico, etc.
7 RD 1631 del 1938 Primi accenni ufficiali alla figura del Tecnico di laboratorio nell accezione corrente art. 31 I tecnici specializzati e gli addetti a servizi sussidiari sono considerati come personale ausiliario Capo II - Corsi teorico-pratico per assistenti tecnici e preparatori art. 88 È in facoltà delle Amministrazioni ospedaliere, presi accordi coi primari dei laboratori di ricerche o dei gabinetti radiologici, di aprire corsi teorici-pratici per istruire gli aspiranti ai posti di assistenti tecnici o preparatori
8 DPR 130 del 1969 Art. 132: ai fini dell ammissione ai concorsi di assunzione, saranno considerati idonei i seguenti titoli di studio: omissis 3) Tecnico di laboratorio medico: diploma di scuola speciale universitaria alla quale si accede con diploma di scuola media di secondo grado; titolo acquisito a seguito di concorso ospedaliero svolto ai sensi dell art. 88 del regio decreto 30 settembre 1938 n. 1631: titolo di perito chimico ad orientamento analitico integrato da certificato di corso ospedaliero di perfezionamento in tecnico di laboratorio medico; titolo di istituto tecnico femminile ad orientamento specifico
9 DM n. 10 del 1982 l attestato di corso di abilitazione per tecnico di laboratorio medico, di durata almeno biennale, svolto in presidi del servizio sanitario nazionale, al quale si accede con diploma di scuola secondaria di secondo grado DPR n. 162 del 1982 Riordinamento delle scuole dirette a fini speciali L. 341 del 1990 Riforma degli ordinamenti didattici universitari
10 DPR n. 821 del 1984 Attribuzioni del personale non medico addetto ai presidi, servizi e uffici delle unità sanitarie locali Inquadramento TS nella PA: Operatore professionale di I categoria: coordinatore e collaboratore art. 24: L'operatore professionale collaboratore, nell'ambito dell'unità operativa cui è assegnato, partecipa alla formulazione dei piani di lavoro e di intervento. secondo le direttive ricevute svolge le funzioni di specifica competenza attinenti al proprio titolo professionale, assicurando gli interventi previsti dai piani di lavoro. Svolge attività di didattica ed attività finalizzate alla propria formazione. Ha la responsabilità professionale dei propri compiti limitatamente alle prestazioni e alle funzioni che per la normativa vigente è tenuto ad attuare.
11 DM 745 del 1994: Regolamento concernente l'individuazione della figura e del relativo profilo professionale del tecnico sanitario di laboratorio biomedico. Art E' individuata la figura del tecnico sanitario di laboratorio biomedico con il seguente profilo: il tecnico sanitario di laboratorio biomedico e' l'operatore sanitario, in possesso del diploma universitario abilitante, responsabile degli atti di sua competenza, che svolge attivita' di laboratorio di analisi e di ricerca relative ad analisi biomediche e biotecnologiche ed in particolare di biochimica, di microbiologia e virologia, di farmacotossicologia, di immunologia, di patologia clinica, di ematologia, di citologia e di istopatologia.
12 DM 745 del 1994: Regolamento concernente l'individuazione della figura e del relativo profilo professionale del tecnico sanitario di laboratorio biomedico. 2. Il tecnico sanitario di laboratorio biomedico: a) svolge con autonomia tecnico professionale la propria prestazione lavorativa in diretta collaborazione con il personale laureato di laboratorio preposto alle diverse responsabilita' operative di appartenenza; b) e' responsabile, nelle strutture di laboratorio, del corretto adempimento delle procedure analitiche e del proprio operato, nell'ambito delle proprie funzioni in applicazione dei protocolli di lavoro definiti dai dirigenti responsabili; c) verifica la corrispondenza delle prestazioni erogate agli indicatori e standard predefiniti dal responsabile della struttura; d) controlla e verifica il corretto funzionamento delle apparecchiature utilizzate, provvede alla manutenzione ordinaria ed alla eventuale eliminazione di piccoli inconvenienti;
13 DM 745 del 1994: e) partecipa alla programmazione e organizzazione del lavoro nell'ambito della struttura in cui opera; f) svolge la sua attivita' in strutture di laboratorio pubbliche e private, autorizzate secondo la normativa vigente, in rapporto di dipendenza o libero-professionale. 1. Il tecnico di laboratorio biomedico contribuisce alla formazione del personale di supporto e concorre direttamente all'aggiornamento relativo al proprio profilo professionale e alla ricerca.
14 CODICE DEONTOLOGICO del Tecnico Sanitario di Laboratorio Biomedico
15 L. La 42 del 1999 denominazione "professione sanitaria ausiliaria" nel testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, e' sostituita dalla denominazione "professione sanitaria". Criteri per l equipollenza dei titoli
16 DM 27 luglio 2000 Sez. A Sez. B - titoli equipollenti Tecnico sanitario di laboratorio biomedico - Tecnico di laboratorio biomedico - Decreto del Decreto del Ministro della sanità 14 settembre Presidente della Repubblica n. 162 del 10 marzo , n. 745 Tecnico di laboratorio biomedico - Legge 19 novembre 1990, n. 341 Tecnico di laboratorio medico - Decreto del Ministro della sanità del 30 gennaio 1982, art. 81 Tecnico di laboratorio medico - Decreto del Presidente della Repubblica n. 130 del 27 marzo 1969, art. 132, purché i relativi corsi siano iniziati in data antecedente a quella di entrata in vigore del decreto del Ministro della sanità 30 gennaio 1982
17 L. 1 del 2002 (Sirchia) I diplomi, conseguiti in base alla normativa precedente, dagli appartenenti alle professioni sanitarie di cui alle leggi 26 febbraio 1999, n. 42, e 10 agosto 2000, n. 251, e i diplomi di assistente sociale sono validi ai fini dell'accesso ai corsi di laurea specialistica, ai master ed agli altri corsi di formazione post-base di cui al decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica 3 novembre 1999, n.509, Decreto Ministeriale 22 luglio 2011 Modalità e contenuti della prova di ammissione ai corsi di laurea magistrale delle professioni sanitarie. Sono ammessi alla prova di ammissione - titoli abilitanti all'esercizio di una delle professioni sanitarie ricomprese nella classe di laurea magistrale di interesse, di cui alla legge n.42/1999.
18 DM 509 del 1999: laurea di primo e secondo livello DM 270 del 2004: Modifiche al regolamento recante norme concernenti l'autonomia didattica degli atenei
19 DM 29 marzo 2001: definizione delle figure professionali Art 4: Professioni tecnico sanitarie (area tecnico diagnostica e tecnico assistenziale) DI 2 aprile 2001 : Determinazione delle classi delle lauree universitarie delle professioni sanitarie N classe Denominazione 1 Classe delle Allegato lauree in professioni sanitarie 1 infermieristiche e professione sanitaria ostetrica 2 Classe delle lauree i professioni sanitarie della 2 riabilitazione 3 Classe delle lauree in professioni sanitarie tecniche 3 4 Classe delle lauree in professioni sanitarie della 4 prevenzione
20 PROFESSIONI SANITARIE TECNICHE Area Tecnico Diagnostica TSLB TSRM Tecnico di neurofisiopatologia Tecnico audiometrista Area Tecnico Assistenziale Tecnico audioprotesista Tecnico ortopedico Igienista dentale Dietista Tecnico della fisiopatologia cardiocircolatoria e perfusione cardiovascolare
21 DM 270 del 2004: Modifiche al regolamento recante norme concernenti l'autonomia didattica degli atenei - DM 8 /1/ 2009 Determinazione delle classi delle lauree magistrali delle professioni sanitarie - DI 19 /2/2009 Determinazione delle classi delle lauree delle professioni sanitarie
22 DM 251 del 2000: qualifica unica di dirigente del ruolo sanitario - Le regioni possono istituire la nuova qualifica di dirigente (art 6) DPCM 25/1/2008: Recepimento dell accordo per l accesso alla qualifica unica di dirigente delle professioni sanitarie
23 d.lgs 502/92, art. 2 spettano in particolare alle regioni la determinazione dei principi sull organizzazione dei servizi.delle unità sanitarie locali e delle aziende ospedaliere. La regione disciplina altresì. i principi e i criteri per l adozione dell atto aziendale.individua le strutture operative dotate di autonomia gestionale o tecnico professionale.
24 L.r. 31 del 1997, art. 8 le aziende sanitarie locali, le aziende ospedaliere adottano il piano di organizzazione ed il piano strategico.. e li sottopongono all approvazione della giunta regionale comma 3 le aziende ospedaliere sono organizzate in aree omogenee, presidi, dipartimenti, servizi, unità operative ed uffici, sentite le organizzazioni sindacali di categoria maggiormente rappresentative.
25 Delibera VII/14049 del 2003 linee guida regionali per l adozione del Piano di Organizzazione e Funzionamento Aziendale delle aziende sanitarie della Regione Lombardia il SITRA è una struttura a valenza aziendale, dotata di autonomia gestionale, che opera in line alla Direzione Sanitaria aziendale. Il SITRA è una struttura titolare di indirizzo, direzione, organizzazione e coordinamento del personale infermieristico, ostetrico, tecnico-sanitario, riabilitativo, di prevenzione e degli operatori di supporto che operano nell azienda ospedaliera.
26 Il dirigente sanitario responsabile del SITRA è un operatore appartenente alle professioni di cui alla legge 251/00, in possesso dei requisiti professionali previsti dalla normativa vigente. E nominato dal Direttore Generale, attraverso idonea procedura selettiva ai sensi dell art.7 della legge 251/2000, con il conferimento di un incarico triennale rinnovabile. Il servizio è articolato in: funzioni in line: Responsabili Infermieristici di Presidio (laddove previsti); Responsabili Infermieristici e Tecnici di Area Dipartimentale; Coordinatori di Struttura Complessa (Caposala Capostetrica Capotecnico); funzioni in staff: Responsabile Ricerca Formazione e Sviluppo.
27 IL CONSIGLIO REGIONALE DELLA LOMBARDIA Vista la Mozione n presentata in data 11 maggio 2011; DELIBERA di approvare la Mozione n concernente l istituzione nelle ASL e negli IRCCS di Unità Operative delle professioni sanitarie, in attuazione della legge n. 251/2000 con conseguente assegnazione della dirigenza per specifica area (requisito di accesso laurea specialistica o magistrale nell area specifica) per quelle aree individuate fra le seguenti: Unità Operativa Professionale Infermieristica e Ostetrica; Unità Operativa Professionale della Riabilitazione;
28 L. 43 del 2006: coordinamento ordini professionali quattro articolazioni del personale: professionisti in possesso del diploma di laurea o del titolo universitario conseguito anteriormente all'attivazione dei corsi di laurea o di diploma ad esso equipollente ai sensi dell'articolo 4 della legge 26 febbraio 1999, n. 42; b) professionisti coordinatori in possesso del master di primo livello in management o per le funzioni di coordinamento rilasciato dall'università omissis professionisti specialisti in possesso del master di primo livello per le funzioni specialistiche rilasciato dall'università omissis d) professionisti dirigenti in possesso della laurea specialistica omissis e che abbiano esercitato l'attività professionale con rapporto di lavoro dipendente per almeno cinque anni.
29 Il processo di Bologna creare un area europea volta ad ottenere l armonizzazione dei sistemi universitari adozione di titoli comparabili adozione di un sistema formativo fondato su due cicli (1 e 2 livello) consolidamento di un sistema di crediti didattici (ECTS) trasferibili e acquisibili in contesti disciplinari diversi libera circolazione di studenti e docenti strutturazione di sistemi di valutazione della qualità didattica promozione di una dimensione europea della formazione superiore trasparenza e leggibilità dei percorsi formativi e dei titoli di studio
30 I Descrittori descrittori di Dublino dei risultati di apprendimento, incluse le competenze Conoscenza e capacità di comprensione (knowledge and understanding) Conoscenza e capacità di comprensione applicate (applying knowledge and understanding) Autonomia di giudizio (making judgements) Abilità comunicative (communication skills) Capacità di apprendere (learning skills).
31 Il docente Tecnico Professionale circa professionisti sanitari impegnati nelle varie attività didattiche proposta del Ministero della Salute (gennaio 2010) costituzione di appositi Settori Tecnico Professionali (STP) da parte del CUN ruolo dei professori in organico nelle aziende sanitarie sia pari a quello dei professori dipendenti dalle Università per garantire stabilità e continuità tre nuove aree funzionali: clinica, gestionale, docenza e ricerca
32 Grazie per l attenzione
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