Estratto delle Condizioni di Assicurazione

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1 GLOSSARIO Assicurato: la persona fisica, indicata nella Pratica, il cui interesse è protetto dall assicurazione e che ha acquistato un Soggiorno dal Contraente presso una delle sue strutture ricettive. Assicuratore o MAPFRE ASISTENCIA: la Compagnia Assicurativa MAPFRE ASISTENCIA, Compañía Internacional de Seguros y Reaseguros, S.A. con sede legale in Spagna, Carretera de Pozuelo n MAJADAHONDA (SPAGNA) e sede secondaria sita in Milano, via San Martino , Codice Fiscale e Partita IVA , con sede operativa in Verrone (Biella), Strada Trossi, n , autorizzata all esercizio delle assicurazioni nel territorio della Repubblica Italiana in regime di stabilimento. o Contratto: il contratto di assicurazione che disciplina i rapporti tra l Assicuratore, il Contraente e l Assicurato. Assistenza: l attività di aiuto a persone in difficoltà da erogarsi in natura e cioè le Prestazioni, così come disciplinate dalla presente Polizza, che sono fornite all Assicurato nel momento della difficoltà causata da un evento fortuito, da parte di MAPFRE ASISTENCIA tramite la propria la Struttura Organizzativa Compagno di Viaggio: persona iscritta al Viaggio insieme e contemporaneamente all Assicurato e assicurata con la medesima Polizza. Contraente: il soggetto che stipula il contratto di con l Assicuratore, in particolare Club Del Sole S.r.l, con sede legale a Forlì in Via Biondini 27, P.IVA che stipula l in favore dei propri Clienti. Evento: l accadimento fortuito che ha generato, direttamente indirettamente, uno o più Sinistri. Familiare: il coniuge, figli, padre, madre, fratelli, sorelle, demi-frére, demi-soeur, nonni, suoceri, generi, nuore, cognati, zii, cugini di primo grado, nipoti di primo grado dell'assicurato, nonché quanti altri con lui conviventi, purché risultanti da regolare certificazione. Franchigia: la parte del danno indennizzabile che rimane a dell Assicurato. o carico Garanzia: la sezione dell, corrispondente ad una specifica copertura assicurativa, che determina, al verificarsi dei relativi Eventi assicurati, il pagamento dell Indennizzo da parte dell Assicuratore. Guasto: qualsiasi guasto meccanico o elettronico improvviso del Veicolo, che ne comporti l immobilizzo immediato ovvero ne consenta la marcia solo con rischio di aggravamento del danno ovvero in condizioni di pericolosità e/o grave disagio per l Assicurato e per la circolazione stradale. Sono considerati Guasti quelli causati anche per negligenza dell Assicurato, quali esaurimento della batteria, foratura dello/degli pneumatici, esaurimento del carburante, smarrimento o rottura delle chiavi del Veicolo, blocco della serratura. Indennizzo: la somma corrisposta all Assicurato da MAPFRE ASISTENCIA in caso di Sinistro. Infortunio: l'evento dovuto a causa fortuita, violenta ed esterna che produca lesioni corporali oggettivamente constatabili, le quali abbiano come conseguenza la morte o una invalidità permanente. Istituto di Cura: l ospedale pubblico, la clinica o la casa di cura, sia convenzionati con il Servizio Sanitario Nazionale che privati, regolarmente autorizzati all assistenza ospedaliera. Sono esclusi gli stabilimenti termali, le case di convalescenza e soggiorno, le cliniche aventi finalità dietologiche ed estetiche ed affini. Italia: il territorio della Repubblica Italiana, della Città del Vaticano e della Repubblica di San Marino. NORME COMUNI A TUTTE LE SEZIONI Art. 1 Oggetto dell L Assicuratore si impegna a prestare in favore degli Assicurati i servizi di Assistenza alla persona in occasione di un Soggiorno acquistato presso una struttura ricettiva del Contraente e a tenere indenne gli Assicurati dai danni e dalle perdite che si possano verificare in occasione del Soggiorno alle IVASS: l Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni che, dal 1 gennaio 2013, è succeduto in tutti i poteri, funzioni e competenze dell'isvap (Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private), ai sensi del decreto legge 6 luglio 2012 n. 95 (Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini) convertito con legge 7 agosto 2012 n Malattia: ogni alterazione dello stato di salute non dipendente da Infortunio. Malattia improvvisa: Malattia di acuta insorgenza di cui l Assicurato non era a conoscenza al momento di decorrenza dell e che comunque non sia una manifestazione, seppure improvvisa, di una Malattia Preesistente nota all Assicurato. Malattia Preesistente: Malattia che sia l espressione o la conseguenza di stati morbosi o situazioni patologiche croniche preesistenti e/o già in atto e/o note all Assicurato alla decorrenza dell. MAPFRE ASSISTANCE: il marchio commerciale di MAPFRE ASISTENCIA S.A. Massimale / Somma Assicurata: somma fino alla cui concorrenza l Assicuratore presta le coperture assicurative previste in Polizza. Parti: Assicurato, Contraente, Assicuratore. Penale: la somma addebitata all Assicurato che receda dal contratto di viaggio/locazione prima della partenza,ad esclusione di eventuali diritti fissi di prenotazione. Polizza: il presente documento, complessivamente considerato, che prova l e regola i rapporti fra le Parti. Pratica: il fascicolo unitario che gestisce e accerta la prenotazione, effettuata direttamente presso il Contraente o presso un agenzia di viaggi o altro intermediario, del Soggiorno per il numero complessivo dei partecipanti indicati con il massimo di 7 persone, che assumono a qualifica di Assicurati. Premio: la somma di denaro, comprensiva di imposte dovuto dal Contraente all'assicuratore quale corrispettivo per la copertura assicurativa prestata. Prestazione:l immediato aiuto di Assistenza fornito da parte di MAPFRE ASISTENCIA all Assicurato, nel momento della difficoltà, a seguito del contatto e per il tramite della Struttura Organizzativa. Residenza: il luogo in cui l Assicurato ha la sua dimora abituale come risultante da certificato anagrafico. Ricovero: la degenza comportante pernottamento in Istituto di Cura. Sinistro: evento dannoso, per cui è prestata l' e al cui verificarsi viene corrisposto l Indennizzo o erogata la Prestazione. Struttura Organizzativa: la struttura di MAPFRE ASISTENCIA S.A. Strada Trossi Verrone (Biella), costituita da responsabili, personale (medici, tecnici, operatori), attrezzature e presidi (centralizzati e non) in funzione 24 ore su 24 tutti i giorni dell'anno o entro i diversi limiti previsti dal contratto, che, in virtù di specifica convenzione sottoscritta con MAPFRE ASISTENCIA, provvede al contatto telefonico con l'assicurato, all'organizzazione ed erogazione delle prestazioni di assistenza previste in Polizza con costi a carico di MAPFRE ASISTENCIA. Veicolo: il motociclo o l autoveicolo a uso privato, con peso a pieno carico inferiore o uguale a 35 quintali, utilizzato dagli Assicurati per raggiungere la destinazione del Soggiorno, durante il viaggio di andata, o per tornare alla Residenza durante il viaggio di ritorno. Soggiorno: il soggiorno prenotato/e o acquistato presso una struttura ricettiva del Contraente, avente durata dal giorno del check-in al giorno del check-out. condizioni e nei limiti precisati nelle presenti Condizioni di, con particolare riferimento alle seguenti coperture ed alle relative Sezioni: - Assistenza alla persona e sanitaria: Sezione A ASSISTENZA ALLA PERSONA E SPESE MEDICHE; - annullamento del Soggiorno: Sezione B ANNULLAMENTO DEL 1/11

2 SOGGIORNO/PRATICA; - mancato godimento dei servizi: Sezione C PERDITA DEI SERVIZI; - Assistenza al Veicolo: Sezione D ASSISTENZA STRADALE. Art. 2 Persone assicurabili Inserimento in Polizza L è sottoscritta per conto di chi spetta (art C.C.) dal Contraente a favore dei propri Clienti che abbiamo acquistato un Soggiorno presso una struttura ricettiva del Contraente. Per ogni Pratica è inseribile un numero massimo di 7 persone che assumono la qualifica di Assicurati. Sono ammesse all per tutte le Sezioni le persone domiciliate o residenti in Italia con età inferiore ai 94 anni al momento della sottoscrizione della Polizza). Sono ammesse inoltre all le persone non residenti in Italia che acquistano un soggiorno in Italia presso il Contraente e domiciliate presso lo stesso nel corso del Soggiorno, al momento della sottoscrizione della Polizza. Qualora l Assicurato raggiunga il novantaquattresimo anno di età in corso di contratto, l manterrà la sua validità fino alla scadenza. Art. 3 Decorrenza e cessazione dell Operatività La copertura assicurativa per in singoli Assicurati è prestata ed operante alle seguenti condizioni: a copertura dei rischi relativi a un Soggiorno a scopo turistico: PACK A : Minimo 8 giorni e 7 notti fino ad un massimo di 30 giorni PACK B: Massimo 5 giorni o 4 notti a seconda dell opzione prescelta; per periodo e destinazione identificati in Polizza; decorre dalle ore del giorno di inizio del Soggiorno indicato in Polizza se il Premio è stato pagato; altrimenti resta sospesa fino alle ore del giorno di pagamento, momento a partire dal quale ha effetto; ha durata pari alla durata del Soggiorno e per il periodo indicato nella Pratica e cessa alla fine dello stesso; per la Sezione Assistenza Stradale la copertura è limitata alla durata del viaggio diretto necessario al raggiungimento della destinazione del Soggiorno dalla Residenza dell Assicurato ed del viaggio di ritorno alla Residenza stessa. il Soggiorno deve avere inizio al massimo entro 1 anno dalla sottoscrizione della Polizza. Alla scadenza, la copertura assicurativa per i singoli Assicurati e Pratiche cessa senza tacito rinnovo. Art. 4 Cessazione anticipata dell La copertura assicurativa per i singoli Assicurati e Pratiche, oltre che alla scadenza naturale, cessa anticipatamente in caso di annullamento/cancellazione del Soggiorno, rientro anticipato, decesso dell Assicurato. Art. 5 Limiti di sottoscrizione Non è consentita la stipulazione di più Polizze con MAPFRE ASISTENCIA o più adesioni all a garanzia del medesimo rischio al fine di: - elevare i capitali assicurati dalle specifiche garanzie; - prolungare il periodo di copertura di un Soggiorno già in corso; In ogni caso, non è consentito all Assicurato di stipulare la presente a Soggiorno iniziato. Art. 6 Validità Territoriale L è valida per le località in Italia che siano una destinazione del Soggiorno, come definite in Glossario, secondo quanto indicato in Polizza. Art. 7 Esclusioni comuni a tutte le Sezioni La Prestazione/ Indennizzo non è dovuta in caso di Sinistro causato direttamente od indirettamente da: a) dolo dell Assicurato; b) coinvolgimento dell Assicurato in qualsiasi atto illecito o criminoso; c) suicidio (tentato o consumato) oppure autolesionismo o esposizione intenzionale a pericoli (tranne che nel tentativo di salvare vite umane); d) abuso acuto o cronico di alcool, psicofarmaci, sostanze stupefacenti e psicotrope e relative conseguenze a breve, medio e lungo; e) Soggiorno intrapreso verso un territorio ove sia operativo (anche temporaneamente) un divieto o una limitazione ai viaggi emessi da un Autorità pubblica competente f) malattie nervose: malattie mentali malattie psichiatriche disturbi della sfera psicologica sindromi organico-cerebrali g) virus da immunodeficienza umana (HIV), sindrome da immunodeficienza acquisita (AIDS), malattie sessualmente trasmissibili e relative complicanze o malattie connesse; h) malattie dipendenti dalla gravidanza aborto non terapeutico, parto, fecondazione assistita e/o e cura dell infertilità; i) situazioni di conflitto armato, invasione, atti di nemici stranieri, ostilità, guerra, guerra civile, ribellione, rivoluzione, insurrezione, legge marziale, potere militare o usurpato, o tentativo di usurpazione di potere; j) atti di terrorismo in genere, compreso l utilizzo di ogni tipo di ordigno nucleare o chimico; k) anche solo parzialmente, da radiazioni ionizzanti o contaminazione radioattiva sviluppata da combustibili nucleari o da scorie nucleari, o derivanti da fenomeni di trasmutazione del nucleo dell'atomo o da proprietà radioattive, tossiche, esplosive, o da altre caratteristiche pericolose di apparecchiature nucleari o sue componenti; l) trombe d'aria, uragani, terremoti, eruzioni vulcaniche, inondazioni, alluvioni ed altri sconvolgimenti della natura; m) inquinamento dell aria, dell acqua, del suolo, del sottosuolo, o da qualsiasi danno ambientale; n) partecipazione a gare sportive, campionati, prove eliminatorie, esercitazioni ufficialmente organizzate o allenamenti in vista di detti eventi, gare motociclistiche o automobilistiche e relative prove e allenamenti. Art. 9 Polizza a favore del Terzo Assicurazioni per conto altrui o per conto di chi spetta Documentazione per gli Assicurati Ai sensi dell art C.C., l è stipulata dal Contraente in favore e per conto dell Assicurato. Ai sensi dell art.1891 C.C, è il Contraente a dover adempiere agli obblighi derivanti dall, salvi quelli che per loro natura non possono essere adempiuti che dall Assicurato. I diritti derivanti dall spettano all Assicurato e il Contraente, anche se in possesso della Polizza, non può farli valere senza espresso consenso dell Assicurato medesimo. All Assicurato sono opponibili le eccezioni che si possono opporre al Contraente in dipendenza dell. Art. 10 Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio Aggravamento o diminuzione del Rischio Le dichiarazioni non veritiere, inesatte o le reticenze dell Assicurato o del Contraente relative a circostanze che influiscono nella valutazione del 2/11

3 Rischio da parte dell Assicuratore possono comportare la perdita totale o parziale del diritto alla Prestazione, nonché la stessa cessazione dell' ai sensi degli artt. 1892, 1893, 1894 del Codice Civile. In caso di variazione del Rischio, quale a titolo esemplificativo e non limitativo la variazione del numero dei partecipanti al Soggiorno assicurati con una Pratica, l Assicurato e il Contraente ne dovranno dare immediata comunicazione scritta all Assicuratore, secondo le modalità indicate all art. 17 delle Condizioni Generali di ; in mancanza di tale comunicazione,verrà applicato quanto previsto dagli artt e 1898 del Codice Civile. Art. 11 Altre assicurazioni Ai sensi e per gli effetti dell art C.C., l Assicurato e il Contraente devono comunicare prontamente e per iscritto a MAPFRE ASISTENCIA l'esistenza e/o la successiva stipulazione di altre assicurazioni a favore dell Assicurato medesimo aventi per oggetto lo stesso Rischio. In caso di Sinistro, l Assicurato deve dare avviso di tale circostanza ad ogni impresa assicuratrice e specificamente a MAPFRE ASISTENCIA, secondo le modalità indicate all art. 17 delle Condizioni Generali di, nel termine di 3 (tre) giorni decorrente dalla data in cui l Assicurato è venuto a conoscenza di tale circostanza, e si applica, ai fini della liquidazione, quanto previsto dall art C.C.. Art. 12 Disposizioni in caso di Sinistro L'Assicurato, o chi per esso, deve dare tempestivo avviso del Sinistro a MAPFRE ASISTENCIA, secondo quanto previsto agli Art della Sezione Procedure di richiesta di Assistenza/denuncia dei Sinistri nelle Condizioni Generali di, e mettere a disposizione di MAPFRE ASISTENCIA tutta la documentazione utile alle indagini ed alle verifiche del caso. In caso di Sinistro l Assicurato deve prendere tempestivamente contatto con la Struttura Organizzativa, salvo il caso di oggettiva e comprovata impossibilità; in tal caso, l Assicurato deve contattare la Struttura Organizzativa appena ne ha la possibilità e comunque sempre prima di prendere qualsiasi iniziativa personale. L inadempimento di tale obbligo comporta la decadenza dal diritto alla Prestazione. Ai sensi dell art C.C., l Assicurato è tenuto a fare quanto gli è possibile per evitare o diminuire il danno. Il mancato adempimento dei predetti obblighi di evitare o diminuire il danno o di avviso all Assicuratore in caso di Sinistro, può comportare, ai sensi dell art C.C., la perdita o la riduzione del diritto alla Prestazione/Indennizzo. In caso di stipulazione di più polizze sullo stesso rischio, l Assicurato, o chi per esso, deve avvisare tutti gli assicuratori, indicando a ciascuno il nome degli altri (art C.C.). MAPFRE ASISTENCIA corrisponde i rimborsi in Euro. Le spese sostenute al di fuori dei Paesi aderenti all Euro sono convertite al cambio ufficiale della Banca Centrale Europea relativo al giorno in cui l Assicurato ha sostenuto le spese. Art. 13 Esclusione di compensazioni alternative Qualora l Assicurato non usufruisca di una o più Prestazioni/Garanzie, CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE SINGOLE SEZIONI SEZIONE A ASSISTENZA ALLA PERSONA E SPESE MEDICHE In caso di Sinistro e della conseguente necessità di Assistenza, l Assicurato deve prendere immediatamente contatto con la Struttura Organizzativa di MAPFRE ASISTENCIA, con le modalità indicati all art. 31 delle Condizioni Generali di, salvo il caso di oggettiva e comprovata impossibilità. In tal caso, l Assicurato dovrà contattare la Struttura Organizzativa non appena ne abbia la possibilità e comunque sempre prima di prendere qualsiasi iniziativa personale. L assunzione di predette iniziative, prima che sia instaurato un contatto con la Struttura Organizzativa comporterà la decadenza dal diritto alle Prestazioni ai MAPFRE ASISTENCIA non è tenuta a fornire Prestazioni o indennizzi alternativi di alcun genere a titolo di compensazione. Art. 14 Segreto professionale Il Contraente e l Assicurato liberano dal segreto professionale nei confronti di MAPFRE ASISTENCIA i medici eventualmente investiti dell esame del Sinistro. Art. 17 Comunicazioni Elezione di domicilio Tutte le comunicazioni dell Assicurato e del Contraente relative all dovranno essere fatte all Assicuratore presso: MAPFRE ASISTENCIA S.A. sede operativa Verrone (BI), Strada Trossi, n , travelprotect@mapfreasistencia.it Le comunicazioni relative ai Sinistri, dovranno essere effettuate a mezzo di lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, eventualmente anticipata via mail all indirizzo ufficio.liquidazione@mapfre.com. Eventuali comunicazioni da parte dell'assicuratore all Assicurato e al Contraente saranno indirizzate al domicilio indicato da quest ultimo al momento della sottoscrizione. Le variazioni eventualmente intervenute nel domicilio di una delle Parti e che non saranno state comunicate per iscritto secondo le modalità di cui al presente articolo non sono opponibili all'altra Parte. Art. 18 Cessione dei diritti L Assicurato e il Contraente non potranno, in alcun modo cedere, trasferire a terzi, o vincolare a favore di terzi, i diritti derivanti dall e dalla copertura assicurativa, salvo diverso accordo scritto con MAPFRE ASISTENCIA. Art. 19 Prescrizione Ogni diritto dell Assicurato derivante dal contratto di assicurazione si prescrive nel termine di 2 anni dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui il diritto si fonda, ai sensi dell art C.C.. Nell assicurazione della Responsabilità Civile, il termine di 2 anni decorre dal giorno in cui il terzo ha richiesto il risarcimento all Assicurato o ha promosso contro questo l azione. Art. 21 Rinvio alle norme di legge Legge applicabile e giurisdizione Per tutto quanto non è qui diversamente regolato, valgono le norme di legge. La Legge applicabile al presente contratto di è quella italiana. Tutte le controversie relative al presente contratto di saranno soggette esclusivamente alla giurisdizione italiana. Art. 22 Foro competente Per qualunque controversia relativa all'applicazione, all esecuzione, alla validità, alla risoluzione oppure all interpretazione della presente Polizza che sia sorta tra l Assicuratore e/o il Contraente e/o un Assicurato e/o un avente diritto, il foro competente è quello del luogo di residenza, domicilio o sede legale di quest ultimo. sensi dell art del C.C., salvo che ciò sia dovuto a cause di forza maggiore o a un comprovato disservizio della Struttura Organizzativa, nel qual caso l Assicurato avrà comunque diritto di essere rimborsato per le spese sostenute in ragione delle iniziative non previamente autorizzate dalla Struttura Organizzativa, nei limiti di cui alla presente Polizza. La Struttura Organizzativa, verificata la copertura assicurativa, organizzerà, ove possibile, le Prestazioni in favore dell Assicurato o, ove non possibile, lo autorizzerà a provvedervi direttamente, rimborsandogli le spese sostenute e rientranti nell. Art. 1 Rimborso di Spese Mediche Qualora l'assicurato in seguito a Malattia improvvisa o ad Infortunio dovesse sostenere spese mediche/farmaceutiche/ospedaliere per cure o 3/11

4 interventi chirurgici urgenti e non procrastinabili, ricevuti sul posto nel corso del Soggiorno, durante il periodo di validità della garanzia, Mapfre Asistencia rimborserà tali spese entro il limite del Massimale sotto indicato: Residenza dell Assicurato Massimale Italia Euro 500,00 Estero Euro 5.000,00 Solo in caso di Infortunio sono comprese in garanzia anche le ulteriori spese per le cure ricevute al rientro al luogo di Residenza, purché siano direttamente connesse all Infortunio stesso ed effettuate nei 45 giorni successivi ad esso. Sono comprese, entro i limiti dei Massimali indicati: le rette di degenza in Istituto di Cura prescritto dal medico fino a Euro 200,00 al giorno per Assicurato; le spese per cure dentarie urgenti, solo a seguito di Infortunio, fino a Euro 100,00 per Assicurato; le spese per riparazioni di protesi, solo a seguito di Infortunio, fino a Euro 100,00 per Assicurato. I rimborsi verranno effettuati con una Franchigia fissa ed assoluta per Sinistro e per Assicurato di Euro 35,00. Art. 2 Consulenza Medica Qualora l'assicurato, in caso di Malattia e/o Infortunio, necessitasse valutare il proprio stato di salute, potrà contattare i medici della Struttura Organizzativa e chiedere un consulto telefonico. Si precisa che tale consulto, considerate le modalità di prestazione del servizio, non vale quale diagnosi ed è prestato sulla base delle informazioni acquisite dall Assicurato. L Assicurato deve comunicare alla Struttura Organizzativa il motivo della sua richiesta ed il recapito telefonico. La Prestazione viene fornita dal lunedì al venerdì dalle ore 8 alle ore 17. Art. 3 Invio di un medico o trasporto a un centro medico Qualora, successivamente ad una Consulenza Medica, emergesse la necessità che l'assicurato durante il Soggiorno debba sottoporsi ad una visita medica, la Struttura Organizzativa provvederà, con spese a proprio carico, ad inviare sul luogo dell evento uno dei propri medici convenzionati. In caso di impossibilità per Mapfre Asistencia di erogare il servizio, la Struttura Organizzativa organizzerà il trasferimento dell'assicurato con il mezzo di trasporto più idoneo alle sue condizioni nel centro medico attrezzato più vicino. La Prestazione viene fornita dalle ore 17 alle ore 8 da Lunedì a Venerdì e 24 ore su 24 il sabato, la domenica e nei giorni festivi. Art. 4 Rientro Sanitario Qualora, in seguito ad Infortunio o Malattia improvvisa durante il Soggiorno, l Assicurato necessitasse di un trasferimento fino al più vicino luogo attrezzato per il Pronto Soccorso o Istituto di Cura, o, trovandosi ricoverato presso una struttura locale non adeguata al trattamento della patologia stessa, di un trasferimento verso un Istituto di Cura adeguato al trattamento della patologia, la Struttura Organizzativa organizzerà il trasferimento, con il mezzo e nei tempi ritenuti più idonei dai medici della Struttura Organizzativa, dopo il consulto di questi con il medico curante sul posto. MAPFRE ASISTENCIA terrà a proprio carico i relativi costi fino ad un Massimale di Euro 7.500,00. Qualora, in seguito ad Infortunio o Malattia improvvisa durante il Soggiorno l'assicurato necessitasse, a giudizio dei medici della Struttura Organizzativa ed in accordo con il medico curante sul posto, del trasporto in un Istituto di Cura attrezzato nel luogo di Residenza dell Assicurato, la Struttura Organizzativa provvederà, con spese a proprio carico, ad organizzarne il rientro con il mezzo e nei tempi ritenuti più idonei dai medici della Struttura Organizzativa dopo il consulto di questi con il medico curante sul posto. Tale mezzo potrà essere: - l'aereo sanitario; - l'aereo di linea in classe economica, se necessario con posto barellato; - il treno in prima classe e, occorrendo, il vagone letto; - l'autoambulanza (senza limiti di chilometraggio). La Struttura Organizzativa utilizzerà l aereo sanitario solo ed esclusivamente per gli Assicurati residenti in Italia. Il trasporto sarà interamente organizzato dalla Struttura Organizzativa e comprenderà l'assistenza medica o infermieristica, qualora i medici della Struttura Organizzativa la ritenessero necessaria. MAPFRE ASISTENCIA avrà la facoltà di richiedere l'eventuale biglietto di viaggio non utilizzato per il rientro dall'assicurato. MAPFRE ASISTENCIA terrà a proprio carico i relativi costi fino ad un Massimale di Euro 7.500,00. In caso di decesso dell'assicurato nel corso del Soggiorno, la Struttura Organizzativa organizzerà ed effettuerà il trasporto della salma fino al luogo di sepoltura nel luogo di Residenza. Mapfre Asistencia terrà a proprio carico le spese relative al trasporto salma fino ad un massimo di Euro 5.000,00 per Assicurato; se tale Prestazione comportasse un esborso maggiore Mapfre Asistencia interverrà subito dopo aver ricevuto in Italia adeguate garanzie, in relazione al pagamento delle eccedenze. Sono comunque escluse dalle Prestazioni di cui al presente articolo: le malattie o lesioni che, a giudizio dei medici della struttura Organizzativa, possono essere curate sul posto o che non impediscano all Assicurato di proseguire il Soggiorno o affrontare autonomamente il viaggio di rientro; le Malattie infettive, nel caso n cui il trasporto implichi violazione di norme sanitarie nazionali o internazionali; i casi in cui l Assicurato i sui Familiari sottoscrivano volontariamente le sue dimissioni contro il parere dei sanitari della struttura preso la quale l Assicurato è ricoverato; le spese funerarie, d inumazione, tumulazione, cremazione o simili, e quelle per la ricerca di persone e/o l eventuale recupero della salma. Art. 5 Rientro con un Familiare Assicurato Qualora, nell organizzazione della Prestazione di Rientro Sanitario, i medici della Struttura Organizzativa non ritenessero necessaria l'assistenza sanitaria all'assicurato durante il Soggiorno ed un Familiare Assicurato con la medesima desiderasse accompagnarlo fino al luogo di ricovero o alla sua Residenza, la Struttura Organizzativa provvederà a far rientrare anche il Familiare con lo stesso mezzo utilizzato per l'assicurato. Mapfre Asistencia avrà la facoltà di richiedere l'eventuale biglietto di viaggio non utilizzato per il rientro dal Familiare Assicurato. Sono comunque escluse dalla Prestazione le spese di soggiorno del Familiare. Art. 6 Rientro degli altri Assicurati Qualora, successivamente alla Prestazione di Rientro Sanitario, i Compagni di Viaggio dell'assicurato non fossero obiettivamente in grado di rientrare alla propria Residenza con il mezzo inizialmente previsto e/o utilizzato, la Struttura Organizzativa provvederà a fornire loro un biglietto ferroviario ordinario di prima classe o uno aereo di classe economica. Mapfre Asistencia avrà la facoltà di richiedere loro gli eventuali biglietti di viaggio non utilizzati per il rientro. Mapfre Asistencia terrà a proprio carico il costo dei biglietti fino ad un Massimale di Euro 200,00 per Assicurato. Art. 7 Viaggio di un Familiare Qualora l'assicurato venisse ricoverato in un Istituto di Cura per un periodo superiore a 7 giorni, la Struttura Organizzativa fornirà, con spese a proprio carico, un biglietto ferroviario ordinario di prima classe o uno aereo di classe economica, di andata e ritorno, per permettere ad un Familiare convivente di raggiungere l'assicurato ricoverato. Sono sempre escluse dalla Prestazione le spese di soggiorno del Familiare. Art. 8 Accompagnamento dei minori o portatori di handicap 4 di 10

5 Qualora, a seguito di Infortunio, Malattia o causa di forza maggiore, l'assicurato in viaggio si trovasse nell'impossibilità di occuparsi degli Assicurati minori di 15 anni o portatori di handicap che siano in Soggiorno con lui, la Struttura Organizzativa fornirà, con spese a proprio carico, un biglietto ferroviario ordinario di prima classe o uno aereo di classe economica, di andata e ritorno, per permettere ad un Familiare di raggiungere i minori e prendersene cura ed i biglietti aerei e/o ferroviari di classe economica per ricondurli alla Residenza. Sono sempre escluse dalla Prestazione le spese di soggiorno del Familiare accompagnatore. Art. 9 Rientro dell'assicurato convalescente Qualora, a causa di ricovero in Istituto di Cura, l'assicurato non fosse in grado di rientrare alla propria Residenza con il mezzo inizialmente previsto, la Struttura Organizzativa gli fornirà, con spese a proprio carico, un biglietto ferroviario ordinario di prima classe o uno aereo di classe economica. Art. 10 Prolungamento del Soggiorno Qualora le condizioni di salute dell'assicurato, certificate da prescrizione medica scritta, non gli permettessero di intraprendere il viaggio di rientro alla propria Residenza nella data prestabilita, la Struttura Organizzativa provvederà all'eventuale prenotazione di un albergo. Mapfre Asistencia terrà a proprio carico le spese di albergo, limitatamente a pernottamento e prima colazione, per il massimo di 3 notti successive alla data stabilita per il rientro e comunque entro il limite del Massimale di Euro 75,00 giornaliere per Assicurato ammalato o infortunato. Sono sempre escluse dalla Prestazione le spese di albergo diverse da pernottamento e prima colazione. Art. 11 Anticipo spese di prima necessità (valido solo per gli Assicurati residenti in Italia) Qualora l'assicurato dovesse sostenere spese impreviste a causa di un Infortunio, una Malattia, un furto, una rapina, uno scippo o una mancata consegna del bagaglio e si trovasse nell'impossibilità di provvedervi direttamente ed immediatamente, la Struttura Organizzativa provvederà a pagare sul posto, a titolo di anticipo per conto dell'assicurato, le fatture necessarie fino ad un importo massimo complessivo di Euro 5.000,00. La Prestazione viene garantita a condizione che l Assicurato fornisca adeguate garanzie bancarie scritte per la restituzione della somma anticipata. L'Assicurato dovrà comunicare la causa della richiesta, l'ammontare della cifra necessaria, il suo recapito e le indicazioni delle referenze che consentano ad Mapfre Asistencia di verificare i termini della garanzia di restituzione dell'importo anticipato. L'Assicurato dovrà rimborsare la somma anticipata entro un mese dalla data dell'anticipo stesso, pena il pagamento, oltre alla somma anticipata, degli interessi al tasso legale corrente. Art. 12 Rientro anticipato Qualora l'assicurato, viaggio durante il Soggiorno, dovesse rientrare alla propria Residenza, prima della data programmata e con un mezzo diverso da quello inizialmente previsto, a causa di danni materiali di notevole entità causati da furto, incendio o allagamento all abitazione principale o secondaria, allo studio professionale o all impresa dell Assicurato che rendano indispensabile e indifferibile la sua presenza in loco o a causa della morte, come da data risultante sul certificato di morte rilasciato dall'anagrafe, o del ricovero ospedaliero, con imminente pericolo di vita, di un Familiare, la Struttura Organizzativa provvederà a fornirgli, con spese a proprio carico, un biglietto ferroviario ordinario di prima classe o uno aereo di classe economica, affinché possa raggiungere il luogo dell emergenza o della sepoltura o ricovero del Familiare. Nel caso in cui l'assicurato viaggiasse con un minore o portatore di handicap, purché Assicurato, la Struttura Organizzativa provvederà a far rientrare entrambi. Qualora l'assicurato si trovasse nella impossibilità di utilizzare il proprio Veicolo per rientrare anticipatamente, la Struttura Organizzativa metterà a sua disposizione un ulteriore biglietto ferroviario ordinario di prima classe o aereo di classe economica per recarsi a recuperare successivamente il Veicolo stesso. L'Assicurato dovrà fornire entro 15 giorni dal Sinistro la documentazione comprovante la causa del rientro in originale. Sono sempre escluse dalla Prestazione i casi in cui l'assicurato non possa fornire alla Struttura Organizzativa adeguate informazioni sui motivi che danno luogo alla richiesta di rientro anticipato. Art. 13 Invio di messaggi urgenti Qualora l Assicurato, in caso di Malattia e/o Infortunio, fosse impossibilitato a far pervenire messaggi urgenti a persone residenti in Italia, la Struttura Organizzativa provvederà alla comunicazione del messaggio al destinatario. La Struttura Organizzativa non è responsabile del contenuto dei messaggi trasmessi. Art. 14 Decorrenza e operatività Spese mediche e Assistenza Persona La Garanzia: decorre dal momento dell inizio del Soggiorno; è operativa fino al termine del Soggiorno stesso, ma comunque non oltre la scadenza della Polizza, ove antecedente al termine del Soggiorno; è prestata nei limiti dei Massimali e delle Prestazioni previsti in relazione al luogo di Residenza dell Assicurato, indicato in Polizza. Art. 15 Esclusioni specifiche della Sezione Spese mediche e Assistenza alla Persona (ad integrazione delle esclusioni comuni) A. Esclusioni per Spese mediche e Assistenza Le Prestazioni non sono dovute: a) nei casi in cui l'assicurato disattenda le indicazioni della Struttura Organizzativa; b) qualora si verifichino le dimissioni volontarie dell'assicurato contro il parere dei sanitari della struttura presso la quale egli si trova ricoverato; c) nel caso di epidemie aventi caratteristica di pandemia, di gravità e virulenza tale da comportare una elevata mortalità ovvero da richiedere misure restrittive al fine di ridurre il rischio di trasmissione alla popolazione civile; d) al neonato, qualora la gravidanza sia portata a termine nel corso del Soggiorno, anche in caso di parto prematuro. e) Malattie che siano l espressione o la conseguenza diretta di situazioni patologiche croniche o preesistenti all inizio del Soggiorno; f) le spese per cura o eliminazione di difetti fisici o malformazioni congenite, per applicazioni di carattere estetico, per cure infermieristiche, fisioterapiche, termali e dimagranti, nonchè per cure dentarie (fatte salve quelle sopra specificate all art 1. Rimborso di spese mediche a seguito di infortunio); g) le spese per acquisto e riparazione di occhiali, lenti a contatto,le spese per apparecchi ortopedici e/o protesici (fatte salve quelle sopra specificate all art 1. Rimborso di spese mediche a seguito di infortunio); h) le visite di controllo in Italia per situazioni conseguenti a malattie iniziate nel corso del Soggiorno; i) infortuni derivanti dallo svolgimento delle seguenti attività: alpinismo con scalata di rocce o accesso ai ghiacciai, arrampicata libera (free climbing), salti dal trampolino con sci o idrosci, guida ed uso di guidoslitte, paracadutismo, sport aerei in genere, guida ed uso di deltaplani ed altri tipi di veicoli aerei ultraleggeri,parapendii ed assimilabili, immersione con autorespiratore, kite surfing, pugilato, lotta nelle sue varie forme, arti marziali in genere, atletica pesante, sport estremi (si intendono quegli sport all'estremo della difficoltà, che sfidano le leggi fisiche, quali bungee jumping, base jumping, canyoning, parasailing, parkour) atti di temerarietà, nonché tutti gli infortuni sofferti in conseguenza di attività sportive svolte a titolo di attività professionale, principale o secondaria, o comunque non dilettantistiche (comprese gare, prove ed allenamenti); alla 5 di 10

6 j) di sport comportanti l uso di veicoli e di natanti a motore; k) Soggiorno intrapreso allo scopo di sottoporsi a trattamenti medico/chirurgici o estetici, espianto e/o trapianto di organi. B. Esclusioni specifiche Assistenza alla persona MAPFRE ASISTENCIA non prende in carico gli eventi conseguenti a: a) Soggiorno intrapreso verso un territorio ove sia operativo (anche temporaneamente) un divieto o una limitazione ai viaggi emessi da un Autorità pubblica competente; b) mancato preventivo contatto con la Struttura Organizzativa o, comunque, assenza della preventiva autorizzazione della stessa, a seguito del Sinistro; c) viaggi estremi in zone remote raggiungibili solo con l utilizzo di mezzi di soccorso speciali; d) quarantene. Art. 16 Disposizioni e limitazioni specifiche della Sezione Spese mediche e Assistenza alla persona A. Disposizioni e limitazioni per Spese mediche e Assistenza alla persona L'Assicurato libera dal segreto professionale, esclusivamente per gli Eventi oggetto della presente ed esclusivamente nei confronti di MAPFRE ASISTENCIA e/o dei magistrati eventualmente investiti dell'esame dell'evento, i medici che lo hanno visitato e le persone coinvolte nell erogazione delle Prestazioni previste dall. Disposizioni e limitazioni specifiche per Assistenza alla persona a) Le Prestazioni di Assistenza sono fornite una sola volta per ciascun tipo entro il periodo di durata del Soggiorno; b) La Prestazione Spese mediche potrà essere richiesta anche più volte entro il periodo di durata del Soggiorno fermo restando che l importo globale degli Indennizzi corrisposti non potrà superare i Massimali previsti; c) la messa a disposizione di un biglietto di viaggio si intende prestata con: - aereo di linea in classe economica; - treno ordinario (escluso cioè Freccia Rossa o treni ad alta velocità o speciali) in prima classe; - MAPFRE ASISTENCIA ha diritto di richiedere, anche in visione preventiva, i biglietti di viaggio non utilizzati alle persone per le quali abbia provveduto, a proprie spese, al rientro. MAPFRE ASISTENCIA non potrà essere ritenuta responsabile di: ritardi od impedimenti nell'esecuzione dei servizi convenuti dovuti a cause di forza maggiore od a disposizioni delle Autorità locali; errori dovuti ad inesatte comunicazioni ricevute dall'assicurato; pregiudizi derivanti dall'avvenuto blocco dei titoli di credito. MAPFRE ASISTENCIA non è tenuta a pagare Indennizzi in sostituzione delle garanzie di Assistenza dovute. SEZIONE B ANNULLAMENTO DEL SOGGIORNO/PRATICA Art. 17 Spese di annullamento del Soggiorno A. Qualora all Assicurato, a fronte dell annullamento totale per tutti gli Assicurati iscritti con la stessa Pratica, del Soggiorno prenotato prima dell inizio del Soggiorno stesso o a fronte della necessità di ripianificazione del Soggiorno, in seguito ad una delle cause sotto indicate purché involontarie ed imprevedibili al momento della prenotazione, venisse addebitata dal Contraente una penale, Mapfre Asistencia rimborserà l importo di detta penale di annullamento applicata dal Contraente (escluso il diritto fisso di prenotazione), secondo le seguenti proporzioni: annullamento fino a 30 giorni prima della data di inizio del Soggiorno:nessuna penale prevista; annullamento da 29 a 10 giorni prima della data di inizio del Soggiorno: penale del 75% del costo del Soggiorno prenotato; annullamento da 9 a1 giorno prima della data di inizio del Soggiorno: penale del 90% del costo del Soggiorno prenotato; annullamento/mancata presentazione successiva: penale del 100% del soggiorno prenotato da contratto. MAPFRE rimborserà le penali sopra riportate fino al Massimale in tabella, da intendersi come Massimale unico per Pratica/prenotazione e non per Assicurato: CANCELLAZIONE / ANNULLAMENTO Spese di annullamento del Soggiorno in caso di decesso o infortunio... Euro 5.000,00 Spese di annullamento del Soggiorno per altre cause... Euro 4.000,00 Spese di ripianificazione del Soggiorno... Euro 5.000,00 L Assicurato deve comunicare all organizzatore del viaggio o all agenzia viaggi o al Contraente stesso e anche direttamente a Mapfre Asistencia la rinuncia formale al Soggiorno prenotato, entro 5 (cinque) giorni di calendario del verificarsi della causa dell annullamento o, se il termine di 5 (cinque) giorni successivamente alla data di inizio del Soggiorno, entro la data di inizio del Soggiorno stesso. B. Cause di annullamento garantite, purché l Assicurato non ne fosse a conoscenza al momento di sottoscrizione della Polizza o non potesse ragionevolmente prevederne la manifestazione: I. Malattia, Infortunio (per i quali sia documentata clinicamente l'impossibilità di partecipare al Viaggio), o decesso: - dell Assicurato; - del coniuge/convivente more uxorio, di un figlio/a, di fratelli e sorelle, di un genitore o di un suocero/a, di un genero o nuora, o del Socio/Contitolare dell Azienda o studio associato. Se tali persone non sono iscritte al Soggiorno insieme e contemporaneamente all'assicurato, in caso di Malattia grave o Infortunio, l'assicurato dovrà dimostrare che è necessaria la sua presenza; - di eventuali Compagni di Viaggio, purché assicurati e iscritti al Soggiorno insieme e contemporaneamente all'assicurato stesso. In caso di Malattia grave o di Infortunio di una delle persone indicate è data facoltà ai medici di MAPFRE ASISTENCIA di effettuare un controllo medico; II. III. IV. impossibilità di usufruire delle vacanze già pianificate a seguito di assunzione o licenziamento da parte del datore di lavoro; danni materiali che colpiscono la casa dell'assicurato in seguito ad incendio o calamità naturali per i quali si renda necessaria e insostituibile la sua presenza; impossibilità a raggiungere, a seguito di calamità naturali il luogo del Soggiorno; V. citazione o convocazione in Tribunale davanti al Giudice Penale o convocazione in qualità di Giudice Popolare pervenute successivamente alla iscrizione al Soggiorno. MAPFRE ASISTENCIA rimborsa entro i limiti del Massimale le spese di cessione del Soggiorno dell Assicurato ad altra persona per una delle cause di annullamento garantite. C. Esclusioni specifiche per cancellazione/annullamento (ad integrazione delle esclusioni comuni) MAPFRE ASISTENCIA non rimborsa la penale relativa ad annullamenti causati direttamente od indirettamente da: i. Infortunio, Malattia o decesso verificatosi anteriormente al momento della prenotazione; ii. iii. Malattia preesistente alla prenotazione del Soggiorno; stato di gravidanza o situazioni patologiche ad essa conseguenti 6 di 10

7 iv. nei casi in cui il concepimento sia avvenuto antecedentemente alla data di prenotazione del Soggiorno; motivi di lavoro diversi da quelli garantiti; v. casi in cui l Assicurato non abbia comunicato all organizzatore del viaggio o all agenzia viaggi o al Contraente stesso e anche direttamente a Mapfre Asistencia la rinuncia formale al Soggiorno prenotati, entro 5 (cinque) giorni di calendario del verificarsi della causa dell annullamento, se il termine di 5 (cinque) giorni cade successivamente alla data di inizio del Soggiorno, entro la data di inizio del Soggiorno stesso; vi. vii. viii. furto, rapina,smarrimento dei documenti di riconoscimento e/o viaggio. cause note all Assicurato al momento della prenotazione; quarantene. SEZIONE C PERDITA DEI SERVIZI Art. 18 Rimborso di vacanze non godute Qualora l'assicurato dovesse interrompere il Soggiorno esclusivamente in conseguenza di: organizzazione ed effettuazione da parte di Mapfre Asistencia della Prestazione del Rientro Sanitario in base alle condizioni contrattuali; - organizzazione ed effettuazione da parte di Mapfre Asistencia della Prestazione Rientro Anticipato in base alla condizioni contrattuali; MAPFRE ASISTENCIA rimborserà la quota di Soggiorno non goduto, fino ad un Massimale pari al valore di acquisto del Soggiorno, con il massimo di Euro 5.000,00 per Pratica. MAPFRE ASISTENCIA calcolerà il valore giornaliero del Soggiorno, suddividendo il valore totale dichiarato in Polizza per la Pratica per il numero degli Assicurati inseriti in Pratica e per il numero di giorni previsti inizialmente e procederà al pagamento delle giornate residue non godute dall'assicurato. Il giorno dell'interruzione del Soggiorno e quello di rientro previsto all'inizio del Soggiorno si considerano come un unico giorno. Art. 19 Esclusioni specifiche per la Sezione Perdita dei servizi (ad integrazione delle esclusioni comuni) Sono escluse le interruzioni del Soggiorno causate da: a. Malattie preesistenti al momento della decorrenza della garanzia; b. stato di gravidanza o situazioni patologiche ad essa conseguenti; c. Malattie o Infortuni la cui cura costituiva lo scopo del viaggio. L Assicurato libera dal segreto professionale nei confronti di Mapfre Asistencia i medici eventualmente investiti dall esame del sinistro che lo hanno visitato prima o anche dopo il sinistro stesso. Art. 20 Garanzia Bel Tempo In caso di pioggia persistente, MAPFRE ASISTENCIA riconoscerà all Assicurato un Indennizzo pari ad Euro 30,00 per ogni giorno di pioggia fino ad un massimo di Euro 300,00, secondo le seguenti modalità diverse a seconda della stagione e della durata del Soggiorno: PACK A: minimo 8 giorni e 7 notti Stagione estiva: Il periodo di validità della presente Garanzia decorre dal 21 giugno al 21 settembre. Requisiti per il riconoscimento della Prestazione Bel Tempo Garantito: la quantità di acqua giornaliera deve essere di almeno 12,77 millimetri. La quantità di pioggia verrà misurata dal Servizio Metereologico Nazionale o dagli organismi indipendenti presenti in ogni Paese presso l'aeroporto più vicino al luogo di destinazione del Soggiorno. PACK B: massimo 5 giorni e 4 notti: Stagione estiva: Il periodo di validità della presente Garanzia decorre dal 21 giugno al 21 settembre. Requisiti per il riconoscimento della Prestazione Bel Tempo Garantito: la quantità di acqua giornaliera deve essere di almeno 12,77 millimetri. La quantità di pioggia verrà misurata dal Servizio Metereologico Nazionale o dagli organismi indipendenti presenti in ogni Paese presso l'aeroporto più vicino al luogo di destinazione del Soggiorno Extra stagione estiva: Il periodo di validità della presente Garanzia decorre dal 1 Maggio al 20 Giugno e dal 22 al 30 settembre. Requisiti per la copertura Bel Tempo Garantito: la quantità di acqua giornaliera deve essere di almeno 12,77 millimetri. La quantità di pioggia verrà misurata dal Servizio Metereologico Nazionale o dagli organismi indipendenti presenti in ogni Paese presso l'aeroporto più vicino al luogo di destinazione del Soggiorno. Tabella in base alla durata del Soggiorno DURATA DEL SOGGIORNO CONDIZIONE DI INDENNIZZABILITA 1-4 notti 12,77 mm di pioggia per 2 o più giorni 5-7 notti 12,77 mm di pioggia per 3 o più giorni SEZIONE D ASSISTENZA STRADALE Art. 21 Soccorso Stradale Qualora, nel corso del viaggio di andata verso la destinazione del Soggiorno o del viaggio di ritorno alla Residenza, il Veicolo dell Assicurato rimanga immobilizzato in modo tale da non poter circolare in sicurezza in seguito a Guasto o incidente stradale, la Struttura Organizzativa invierà un mezzo di soccorso stradale che provvederà al traino del Veicolo stesso al più vicino punto di assistenza ufficiale della casa costruttrice o, qualora ciò fosse impossibile o antieconomico, all officina più vicina, tenendo a proprio carico il relativo costo fino ad un Massimale di Euro 130,00 per Sinistro per i Veicoli di peso a pieno carico pari o inferiore ai 25 quintali e fino ad un Massimale di Euro 180,00 per Sinistro per i Veicoli con peso a pieno carico pari compreso tra i 25 e i 35 quintali. Il traino non è dovuto qualora il Veicolo abbia subito il Guasto e/o l'incidente stradale, durante la circolazione al di fuori della rete stradale pubblica o di aree ad essa equiparate (percorsi fuoristrada). Sono altresì escluse le spese relative all intervento di mezzi eccezionali (mezzi di massa complessiva superiore alle dieci tonnellate), anche se indispensabili per il recupero del Veicolo. Art. 22 Officina Mobile Qualora, a seguito di un Guasto o incidente stradale avvenuto in una delle città in cui il presente servizio è operativo, il Veicolo risulti danneggiato in modo tale da non essere in condizioni di spostarsi autonomamente, il prestatore di soccorso inviato da Mapfre Asistencia valuterà l'entità ed il tipo del Guasto o danno; se lo stesso risulterà riparabile in loco, Mapfre Asistencia invierà sul posto ove possibile un fornitore attrezzato per piccole riparazioni. Se durante l'intervento il fornitore riscontrasse comunque l'impossibilità di riparare il Veicolo, procederà al traino nel rispetto della procedura prevista dalla prestazione "Soccorso Stradale", tenendo a proprio carico i relativi costi fino ad un Massimale di Euro 130,00 per Sinistro per i Veicoli di peso a pieno carico pari o inferiore ai 25 quintali e fino ad un Massimale di Euro 180,00 per Sinistro per i Veicoli con peso a pieno carico pari compreso tra i 25 e i 35 quintali. I costi della manodopera e del materiale di consumo necessari alla riparazione del Veicolo resteranno a carico dell Assicurato. Art. 23 Recupero del Veicolo fuoristrada Qualora in caso di Guasto o incidente stradale il Veicolo sia fuoriuscito dalla sede stradale e risulti danneggiato in modo tale da non potervi rientrare 7 di 10

8 autonomamente, la Struttura Organizzativa invierà un mezzo di soccorso stradale mezzo di soccorso per riportare il Veicolo danneggiato nell'ambito della sede stradale, tenendo a proprio carico il relativo costo fino a un Massimale di Euro 500,00 per Sinistro. L'eventuale eccedenza di costo rimane a carico dell'assicurato. Il recupero non è dovuto qualora il Veicolo abbia subito il Guasto e/o l'incidente stradale, durante la circolazione al di fuori della rete stradale pubblica o di aree ad essa equiparate (percorsi fuoristrada). Art. 24 Spese di rimessaggio Qualora, in conseguenza di Guasto o incidente stradale, il Veicolo subisca un danno tale da non essere riparabile in giornata o i punti di assistenza siano chiusi, la Struttura Organizzativa provvederà al rimessaggio del Veicolo per le prime 76 ore, tenendo a proprio carico la relativa spesa fino a un Massimale di Euro 200,00 per Sinistro. Art. 25 Invio di parti di ricambio Qualora, in conseguenza di Guasto, incidente stradale, tentato furto o rapina, furto o rapina parziale o incendio che abbiano colpito il Veicolo, le parti di ricambio indispensabili al funzionamento del Veicolo stesso ed occorrenti alla sua riparazione non possano essere reperite sul posto, la Struttura Organizzativa provvederà ad inviarle con il mezzo più rapido, tenuto conto delle norme locali che regolano il trasporto delle merci in genere e delle parti di ricambio di veicoli in particolare, sempre che siano reperibili presso i concessionari ufficiali in Italia. Al rientro dal Viaggio, l Assicurato dovrà rimborsare soltanto il costo delle parti di ricambio e le spese doganali, mentre le spese di ricerca e di spedizione resteranno a carico della Compagnia. Art. 26 Anticipo di spese di prima necessità Qualora l Assicurato, a seguito e a causa di Guasto, incidente stradale, incendio, tentato furto o rapina, furto o rapina parziale del Veicolo, debba sostenere delle spese impreviste e non gli sia possibile provvedere direttamente e immediatamente, la Struttura Organizzativa provvederà al pagamento sul posto, per suo conto ed a titolo di anticipo, delle relative fatture fino al Massimale di Euro 300,00. La Prestazione viene garantita a condizione che l Assicurato fornisca adeguate garanzie bancarie scritte per la restituzione della somma anticipata. L Assicurato deve comunicare alla Struttura Organizzativa la causa della richiesta, l ammontare della cifra necessaria, il suo recapito e le indicazioni delle referenze che consentano di verificare i termini della garanzia di restituzione dell importo anticipato. L Assicurato deve provvedere a rimborsare la somma anticipata entro 1 mese dalla data dell anticipo stesso. Trascorso tale termine, dovrà restituire oltre alla somma anticipata l ammontare degli interessi al tasso legale corrente. Art. 27 Informazioni e consigli telefonici Dal lunedì al venerdì dalle ore 9.00 alle ore 18.00, esclusi i festivi infrasettimanali, la Struttura Organizzativa, su richiesta dell'assicurato, fornirà informazioni relativamente a: viabilità e percorribilità autostrade e strade principali extraurbane; tempo sulle strade; informazioni turistiche (traghetti, formalità per viaggi all'estero, itinerari, alberghi, ristoranti, musei); informazioni medico/sanitarie; informazioni su autogrill, motel per sosta camper. Art. 28 Estensione Territoriale Per le sole Prestazioni di cui alla Sezione D ASSISTENZA AL VEICOLO, oltre che in Italia, le Prestazioni vengono fornite nei seguenti Paesi: - Paesi Europei facenti parte dell Unione Europea e più precisamente, Austria, Belgio, Bulgaria, Cipro, Danimarca, Estonia, Finlandia, Francia, Germania, Grecia, Irlanda, Lettonia, Lituania, Lussemburgo, Malta, Paesi Bassi, Polonia, Portogallo, Regno Unito, Repubblica Ceca, Romania, Slovacchia, Slovenia, Spagna, Svezia, Ungheria; - nei Paesi Europei non appartenenti all Unione Europea ed i Paesi del Bacino Mediterraneo: Algeria, Cipro, Egitto, Israele, Libano, Libia, Marocco, Siria, Tunisia, Turchia. Art. 29 Esclusioni specifiche per Assistenza stradale (ad integrazione delle esclusioni comuni) Sono esclusi i Sinistri provocati o dipendenti da: dolo o colpa grave dell'assicurato; partecipazione a gare automobilistiche e motociclistiche o pratiche sportive e relative prove e allenamenti, scommesse, sfide o liti; frode o possesso non autorizzato o sottrazione illegittima del Veicolo da parte dell Assicurato; conduzione del Veicolo da parte di conducente, il quale: 1. si trovi in stato d alienazione mentale o sia sottoposto a trattamento psichiatrico, sia in stato d ubriachezza o sotto l effetto di bevande alcoliche, droghe, sostanze tossiche o stupefacenti o di farmaci che non consentano la guida. Si intende che il conducente sia sotto l effetto di bevande alcoliche quando il livello di alcol nel sangue sia superiore a quello autorizzato dalla legge del Paese dove si verifica il fatto; 2. sia sprovvisto della patente o della licenza corrispondente alla categoria del Veicolo o che guidi nonostante il loro annullamento, sospensione o ritiro; Assicurato o conducente che violino le disposizioni regolamentari in quanto a requisiti e numero di persone trasportate, peso o misura delle cose o animali che possono essere trasportati o modo di trasportarli, sempre che la violazione sia stata determinante nell incidente o fatto causante il Sinistro; mancanza della documentazione o dei requisiti del Veicolo (inclusi la revisione tecnica dei Veicoli e l assicurazione obbligatoria) legalmente necessari per circolare nelle vie pubbliche dello Stato in cui si trova il Veicolo; mancata manutenzione ordinaria e straordinaria del Veicolo; partecipazione dell Assicurato o del conducente a scommesse, sfide o liti, salvo per queste ultime, in caso di legittima difesa o necessità; trasporto nel Veicolo di carburanti, essenze minerali o altre sostanze infiammabili, esplosive o tossiche, sempre che ciò sia stato determinante nel fatto causante il Sinistro. Oltre alle precedenti esclusioni, non sono coperte dall, le seguenti Prestazioni: i servizi che l Assicurato ha disposto di sua iniziativa, senza previa comunicazione o senza il consenso di MAPFRE ASISTENCIA, salvo in caso di necessità urgente.; resesi necessarie a causa della rinuncia o del ritardo, da parte dell Assicurato, nell accettare le Prestazioni proposte da MAPFRE ASISTENCIA; a favore degli occupanti del Veicolo trasportati gratuitamente mediante autostop ; le assistenze o rimborsi corrispondenti a fatti occorsi durante un viaggio iniziato prima dell entrata in vigore della presente ; il costo, il trasporto o il ritiro di carburanti, refrigeranti, lubrificanti o altre sostanze necessarie al funzionamento del Veicolo; il costo per la sostituzione dello/degli pneumatici; le spese per il rifornimento del carburante; le Prestazioni derivanti dall immobilizzo del rimorchio. 8 di 10

9 PROCEDURE DI RICHIESTA DI ASSISTENZA/DENUNCIA DEI SINISTRI Art. 30 Cosa fare in caso di necessità Per accedere alle Prestazioni di Assistenza o per denunciare un Sinistro l Assicurato, o chi per esso nel caso in cui sia impossibilitato a farlo personalmente, deve contattare immediatamente la Struttura Organizzativa, fornendo dati anagrafici, codice fiscale del destinatario del pagamento (ai sensi della legge n. 248 del 4 agosto 2006) e numero della presente Polizza, nonchè il tipo di intervento richiesto, indicando, inoltre, per: Assistenza alla persona e spese mediche: a) recapito temporaneo; b) dati dell Istituto di Cura (nome e recapito telefonico, reparto di ricovero, nome del medico che ha preso in cura il paziente) in caso di ricovero; c) recapito di eventuali Familiari/accompagnatori in Viaggio con l Assicurato. MAPFRE ASISTENCIA declina ogni responsabilità per ritardi od impedimenti che possano sorgere durante l esecuzione delle Prestazioni, se dovuti a causa di forza maggiore. Art. 31 Come richiedere l assistenza 24 ore su 24 In caso di Sinistro l Assicurato deve prendere immediatamente contatto con la Struttura Organizzativa, salvo il caso di oggettiva e comprovata impossibilità; in tal caso, l Assicurato deve contattare la Struttura Organizzativa appena ne ha la possibilità e comunque sempre prima di prendere qualsiasi iniziativa personale. L inadempimento di tale obbligo comporta la decadenza dal diritto alla Prestazione. La Struttura Organizzativa di MAPFRE ASISTENCIA è a disposizione 24 ore su 24, per intervenire o indicare le procedure più idonee per risolvere nel migliore dei modi qualsiasi tipo di problema e per autorizzare eventuali spese, ai seguenti numeri: per chiamate dall Italia per chiamate dall estero IMPORTANTE: Non prendere alcuna iniziativa senza avere interpellato telefonicamente la Struttura Organizzativa. Si dovranno comunicare le seguenti informazioni: - tipo di intervento richiesto; - nome e cognome; - n. di Polizza MAPFRE ASISTENCIA; - indirizzo del luogo in cui ci si trova; - recapito telefonico. prima Qualora fosse nell'impossibilità di contattare telefonicamente la Struttura Organizzativa, potrà inviare: un fax al numero oppure un telegramma a MAPFRE ASISTENCIA S.A. Strada Trossi Verrone (Bi). MAPFRE ASISTENCIA per poter erogare le prestazioni/garanzie previste in Polizza, deve effettuare il trattamento dei dati dell'assicurato e, a tal fine, necessita ai sensi del D. Lgs. 196/03 (Codice Privacy) del Suo consenso. Pertanto l'assicurato contattando o facendo contattare MAPFRE ASISTENCIA, fornisce liberamente il proprio consenso al trattamento dei Suoi dati personali comuni e sensibili così come indicato nell'informativa al Trattamento. Per qualsiasi informazione commerciale potrà contattare il numero Art. 32 Cosa fare in caso di Sinistro In caso di Sinistro, dopo aver preso contatto con la Struttura Organizzativa e ove richiesto in relazione alle Prestazioni richieste, l Assicurato dovrà inviare denuncia del Sinistro all indirizzo: MAPFRE ASISTENCIA S.A. Strada Trossi Verrone Biella. secondo le modalità e inviando la documentazione di seguito indicati. L inadempimento di tale obbligo può comportare la perdita totale o parziale del diritto all indennizzo ai sensi dell art.1915 del Codice Civile. Ai sensi dell art C.C., l Assicurato è tenuto a fare quanto gli è possibile per evitare o diminuire il danno. Il mancato adempimento del predetto obbligo di evitare o diminuire il danno o di avviso all Assicuratore in caso di Sinistro, può comportare, ai sensi dell art C.C., la perdita o la riduzione del diritto alla Prestazione. 1. ASSISTENZA E SPESE MEDICHE Per ogni richiesta di rimborso, l Assicurato, o chi per esso, deve darne avviso a MAPFRE ASISTENCIA entro 5 giorni dalla fine del Soggiorno, fornendo tramite lettera raccomandata: nome e cognome,indirizzo, numero di telefono; numero di polizza di Mapfre o copia della stessa se in possesso dell Assicurato; descrizione delle circostanze dell Evento; certificato di Pronto Soccorso redatto sul luogo del sinistro riportante la patologia sofferta o la diagnosi medica che certifichi la tipologia e le modalità dell infortunio subito; in caso di ricovero, copia conforme all originale della cartella clinica; originali delle fatture, scontrini o ricevute fiscali (P.IVA o Codice Fiscale) degli emittenti e degli intestatari delle ricevute stesse; prescrizione medica per l eventuale acquisto di medicinali con le ricevute originali dei medicinali acquistati. dati anagrafici e codice fiscale del destinatario del pagamento (ai sensi della legge n. 248 del 4 agosto 2006); nome e indirizzo della Banca, codice IBAN (codice SWIFT nel caso di conto estero) e nome del titolare del conto corrente, se differente dall intestatario della pratica; 2. SPESE DI ANNULLAMENTO SOGGIORNO/PRATICA In caso di modifica e/o di forzata rinuncia al Soggiorno,l'Assicurato dovrà effettuare darne comunicazione all organizzatore del viaggio o all agenzia viaggi o al Contraente stesso, entro 5 giorni di calendario dal verificarsi della causa della rinuncia stessa o, se il termine di 5 (cinque) giorni cade successivamente alla data di inizio del Soggiorno, entro e non oltre la data di inizio del Soggiorno. Entro il termine di 5 giorni dall annullamento, l Assicurato dovrò inoltre inviare denuncia del Sinistro a MAPFRE ASISTENCIA S.A. tramite lettera raccomandata, fornendo le seguenti informazioni: nome, cognome, indirizzo, numero di telefono; numero di Polizza; la causa dell'annullamento o della modifica; luogo di reperibilità dell Assicurato o delle persone che hanno dato origine all annullamento (Familiare, contitolare dell azienda/studio associato); documentazione oggettivamente provante la causa della rinuncia/modifica, in originale; documentazione attestante il legame tra l Assicurato e l eventuale altro soggetto che ha determinato la rinuncia; documentazione attestante se la rinuncia e/o modifica del Viaggio o locazione è dovuta a Malattia e/o Infortunio, la denuncia dovrà riportare: - tipo di patologia; - inizio e termine della patologia. Entro 15 giorni dalla denuncia di cui sopra, l Assicurato dovrà inoltre presentare a MAPFRE ASISTENCIA i seguenti documenti: copia della Polizza; 9 di 10

10 dati anagrafici, codice fiscale e recapiti; documentazione oggettivamente provante la causa della rinuncia al Viaggio in originale; in caso di Malattia o Infortunio, certificato medico attestante la data dell'infortunio o dell'insorgenza della Malattia, la diagnosi specifica e i giorni di prognosi; in caso di ricovero, copia completa della cartella clinica; scheda di iscrizione al Viaggio o documento analogo; ricevute (acconto, saldo, penale) di pagamento del Viaggio o locazione; estratto conto di conferma prenotazione emesso dall organizzazione/agenzia Viaggi fattura dell'organizzazione relativa alla penale addebitata; programma e regolamento del Viaggio; documenti di Viaggio (visti, ecc.); contratto di prenotazione Viaggio. 3. PERDITA DEI SERVIZI Rimborso delle vacanze non godute: L Assicurato entro il termine di 30 trenta giorni dalla fine del Soggiorno dovrà avviso a MAPFRE ASISTENCIA, fornendo tramite lettera raccomandata: nome, cognome, indirizzo, numero di telefono; numero di Polizza; la causa dell interruzione del viaggio; programma del viaggio; data del rientro; certificato di pagamento del viaggio; estratto conto di conferma prenotazione emesso dall Organizzazione/Agenzia Viaggi Garanzia Bel tempo: L Assicurato entro il termine di 30 giorni dalla fine del Soggiorno dovrà inviare denuncia del Sinistro a MAPFRE ASISTENCIA, fornendo tramite lettera raccomandata: nome, cognome, indirizzo, numero di telefono; numero di Polizza; indicazione delle date dei giorni di pioggia; certificato di pagamento del Soggiorno; estratto conto di conferma prenotazione emesso dall Organizzazione/Agenzia Viaggi. SEGRETO PROFESSIONALE L Assicurato libera dal segreto professionale nei confronti di MAPFRE ASISTENCIA i medici eventualmente investiti dall esame del Sinistro che lo hanno visitato prima o anche dopo il Sinistro stesso. Per la liquidazione dei Sinistri e delle Prestazioni di tutte le Sezioni, MAPFRE ASISTENCIA potrà richiedere ulteriore documentazione rispetto a quella indicata che l'assicurato sarà tenuto a trasmettere, pena perdita del diritto all indennizzo. Art. 34 Informativa per il trattamento dei dati personali MAPFRE ASISTENCIA S.A., in qualità di Titolare del trattamento, informa che i dati personali del Contraente e degli Assicurati (di seguito gli Interessati ), ivi compresi quelli sensibili (per esempio: informazioni in merito allo stato di salute) e giudiziari, forniti dagli Interessati o da terzi, sono trattati ai fini, nei limiti e con le modalità necessarie all attuazione delle obbligazioni relative alla copertura assicurativa stipulata, nonché per finalità derivanti da obblighi di legge, da regolamenti, dalla normativa comunitaria, da disposizioni impartite da autorità a ciò legittimate dalla legge o da organi di vigilanza e di controllo, ivi compresa la normativa in materia di antiriciclaggio e contrasto al terrorismo. Il mancato conferimento dei dati può precludere l instaurazione o l esecuzione del contratto di. Con riferimento ai dati sensibili il trattamento potrà avvenire solo con il consenso scritto degli Interessati. Il trattamento dei dati personali avviene mediante strumenti manuali e automatizzati, in forma cartacea e/o elettronica, con modalità strettamente correlate alle finalità sopra indicate e, comunque, in modo da garantire la sicurezza, la protezione e la riservatezza dei dati medesimi. All interno di MAPFRE ASISTENCIA, possono venire a conoscenza dei dati personali, in qualità di Incaricati o Responsabili del loro trattamento, i dipendenti, le strutture o i collaboratori che svolgono per conto dell Assicuratore servizi, compiti tecnici, di supporto (in particolare: servizi legali; servizi informatici; spedizioni) e di controllo aziendale. L Assicuratore può altresì comunicare i dati personali a soggetti appartenenti ad alcune categorie (oltre a quelle individuate per legge) affinché svolgano i correlati trattamenti e comunicazioni. Tra questi si citano: i soggetti costituenti la cosiddetta catena assicurativa (per esempio: riassicuratori; coassicuratori), i soggetti che svolgono servizi bancari finanziari o assicurativi; le società appartenenti al Gruppo Mapfre, o comunque da esso controllate o allo stesso collegate; soggetti che forniscono servizi per il sistema informatico dell Assicuratore; soggetti che svolgono attività di lavorazione e trasmissione delle comunicazioni alla/dalla clientela; soggetti che svolgono attività di archiviazione della documentazione, soggetti che prestano attività di assistenza alla clientela; soggetti che gestiscono sistemi nazionali e internazionali per il controllo delle frodi; consulenti, periti e collaboratori esterni; soggetti che svolgono attività di controllo, revisione e certificazione delle attività poste in essere dall Assicuratore anche nell interesse della clientela; società di recupero crediti. I soggetti appartenenti a tali categorie, i cui nominativi sono riportati in un elenco aggiornato (disponibile presso la sede dell Assicuratore) utilizzeranno i dati personali ricevuti in qualità di autonomi Titolari, salvo il caso in cui siano stati designati dall Assicuratore come Responsabili dei trattamenti di loro specifica competenza. La comunicazione potrà avvenire anche nel caso in cui taluno dei predetti soggetti risieda all estero, anche al di fuori dell UE, restando in ogni caso fermo il rispetto delle prescrizioni del D.Lgs. n. 196/2003. Nel caso in cui i dati personali fossero trasferiti all estero, si sottolinea che gli stessi potrebbero essere trattati con livelli di tutela differente rispetto alle previsioni della normativa vigente in Italia. In nessun caso i dati personali saranno trasferiti per finalità diverse da quelle necessarie all attuazione delle obbligazioni relative alla copertura assicurativa stipulata. L Assicuratore non diffonde i dati personali degli Interessati. Ogni Interessato ha diritto di conoscere, in ogni momento, quali siano i propri dati personali trattati presso l Assicuratore e come siano utilizzati; ha inoltre il diritto di farli aggiornare, integrare, rettificare, chiederne il blocco ed opporsi al loro trattamento. Per l esercizio di tali diritti e per ottenere ulteriori informazioni in merito ai soggetti o alle categorie di soggetti a cui vengono comunicati i dati o che possono venirne a conoscenza in qualità di Responsabili o Incaricati preposti ai trattamenti sopra indicati, può rivolgersi all Assicuratore : MAPFRE ASISTENCIA, Strada Trossi, Verrone (BI) Servizio Privacy C.A. del Responsabile per l esercizio dei diritti dei terzi privacy.italia@mapfre.com 10 di 10

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