Corte di Giustizia UE, sez. III, sentenza 18 gennaio 2017, C-365/15
|
|
- Romeo Marchetti
- 6 anni fa
- Visualizzazioni
Transcript
1 Corte di Giustizia UE, sez. III, sentenza 18 gennaio 2017, C-365/15 Sentenza 1 La domanda di pronuncia pregiudiziale verte sull interpretazione dell articolo 241 del regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio, del 12 ottobre 1992, che istituisce un codice doganale comunitario (GU 1992, L 302, pag. 1; in prosieguo: il «codice doganale»). 2 Tale domanda è stata presentata nell ambito di una controversia che vede opposta la Wortmann KG Internationale Schuhproduktionen (in prosieguo: la «Wortmann») allo Hauptzollamt Bielefeld (ufficio doganale principale di Bielefeld, Germania) in merito al pagamento di interessi in occasione del rimborso di dazi antidumping pagati dalla Wortmann in applicazione del regolamento (CE) n. 1472/2006 del Consiglio, del 5 ottobre 2006, che istituisce un dazio antidumping definitivo e dispone la riscossione definitiva dei dazi provvisori istituiti sulle importazioni di alcuni tipi di calzature con tomaie di cuoio originarie della Repubblica popolare cinese e del Vietnam (GU 2006, L 275, pag. 1), parzialmente annullato dalla sentenza del 2 febbraio 2012, Brosmann Footwear (HK) e a./consiglio (C-249/10 P, EU:C:2012:53). Contesto normativo Diritto dell Unione Codice doganale 3 L articolo 4 del codice doganale prevede quanto segue: «Ai fini del presente codice, s intende per: (...) 10) dazi all importazione: i dazi doganali e le tasse di effetto equivalente dovuti all importazione delle merci; (...)». 4 L articolo 232 del codice doganale recita quanto segue: «1. Quando l importo di dazi non è stato pagato nel termine stabilito: (...) b) oltre all importo dei dazi viene riscosso un interesse di mora. Il tasso dell interesse di mora può essere superiore al tasso dell interesse di credito. Esso non può essere inferiore a quest ultimo tasso. (...)». 5 L articolo 236 del codice doganale prevede quanto segue: «1. Si procede al rimborso dei dazi all importazione o dei dazi all esportazione quando si constati che al momento del pagamento il loro importo non era legalmente dovuto o che l importo è stato contabilizzato contrariamente all articolo 220, paragrafo 2. (...) 2. Il rimborso o lo sgravio dei dazi all importazione o dei dazi all esportazione viene concesso, su richiesta presentata all ufficio doganale interessato, entro tre anni dalla data della notifica al debitore dei dazi stessi. Questo termine viene prorogato quando l interessato fornisce la prova che gli è stato impossibile presentare la domanda nel termine stabilito per caso fortuito o di forza maggiore. L autorità doganale procede d ufficio al rimborso o allo sgravio dei dazi di cui sopra quando constati, durante detto termine, l esistenza di una delle situazioni descritte nel paragrafo 1, primo e secondo comma». 6 L articolo 241 del codice doganale così dispone: «Il rimborso, da parte dell autorità doganale, di importi di dazi all importazione o all esportazione come pure degli interessi di credito o di mora eventualmente riscossi in occasione del loro pagamento non dà luogo al pagamento di interessi da parte di questa autorità. Tuttavia, viene pagato un interesse:
2 quando la decisione in merito ad una richiesta di rimborso non venga eseguita entro tre mesi dall adozione di tale decisione; quando le disposizioni nazionali lo prevedono. L importo degli interessi deve essere calcolato in modo da essere equivalente a quello che sarebbe richiesto allo stesso fine sul mercato monetario e finanziario nazionale». Regolamento n. 1472/ L articolo 1 del regolamento n. 1472/2006 stabilisce quanto segue: «1. Viene introdotto un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di alcuni tipi di calzature con tomaie di cuoio naturale o ricostituito, ad esclusione delle calzature per lo sport, delle calzature contenenti una tecnologia speciale, delle pantofole ed altre calzature da camera e delle calzature con puntale protettivo, originarie della Repubblica popolare cinese e del Vietnam, classificate ai seguenti codici [della nomenclatura combinata]: (...) 4. Salvo diversa disposizione, si applicano le norme vigenti in materia di dazi doganali». Diritto tedesco 8 L articolo 1 dell Abgabenordung (codice tributario), nella versione applicabile a fatti del procedimento principale, (in prosieguo: il «codice tributario»), dispone quanto segue: «(1) La presente legge si applica a tutte le imposte, compresi i rimborsi fiscali disciplinati dal diritto federale o dal diritto dell Unione europea, laddove siano di competenza dell amministrazione finanziaria federale o dei Länder. Essa è applicabile solo fatto salvo il diritto dell Unione europea. (...) (3) Le disposizioni della presente legge sono applicabili per analogia agli oneri fiscali accessori fatto salvo il diritto dell Unione europea. (...)». 9 L articolo 3, paragrafi 3 e 4, del codice tributario così recita: «(3) I dazi all importazione e all esportazione ai sensi dell articolo 4, punti 10 e 11, del codice doganale costituiscono imposte ai sensi della presente legge. (...) (4) Sono oneri fiscali accessori ( ) gli interessi (articoli da 233 a 237) ( ) nonché gli interessi ai sensi del codice doganale ( )». 10 L articolo 37 del codice tributario dispone quanto segue: «(1) Rientrano tra i diritti derivanti dal rapporto di obbligazione fiscale: (...) il diritto al rimborso ai sensi del paragrafo 2 (...) (2) Se un imposta (...) è stata versata o rimborsata senza titolo giuridico, colui a carico del quale è stato posto il pagamento ha nei confronti del beneficiario il diritto al rimborso dell importo pagato o restituito. (...)». 11 L articolo 233 del codice tributario è formulato nel seguente modo: «I diritti derivanti dal rapporto di obbligazione fiscale (articolo 37) producono interessi unicamente se previsto dalla legge. (...)». 12 Da ultimo, l articolo 236, paragrafo 1, del codice tributario recita: «Qualora, per mezzo o a seguito di una decisione giudiziaria definitiva, un imposta liquidata venga ridotta o ne venga concesso il rimborso, l importo da rimborsare o accreditare è soggetto a interessi, fatto salvo il paragrafo 3, a decorrere dalla data della litispendenza fino alla data del pagamento. (...)». Procedimento principale e questioni pregiudiziali 13 Negli anni tra il 2006 e il 2012 la Wortmann immetteva in libera pratica nel territorio dell Unione europea, a nome proprio, calzature con tomaie di cuoio originarie della Repubblica popolare cinese e del Vietnam, prodotte dalla Brosmann Footwear (HK) Ltd. (in prosieguo: la
3 «Brosmann»), e dalla Seasonable Footwear (Zhong Shan) Ltd. (in prosieguo: la «Seasonable»). Poiché tali calzature sono classificate in uno dei codici della nomenclatura combinata di cui all articolo 1, paragrafo 1, del regolamento n. 1472/2006, l ufficio doganale principale di Bielefeld imponeva alla Wortmann dazi antidumping in applicazione di tale regolamento. 14 Il 22 luglio 2010 la Wortmann chiedeva all ufficio doganale principale di Bielefeld il rimborso dei dazi antidumping liquidati per il periodo dal giugno 2007 al giugno Il 14 febbraio 2011 essa presentava una nuova richiesta di rimborso dei dazi antidumping versati fino al 31 dicembre Infine, il 7 maggio 2012 essa chiedeva il rimborso dei dazi antidumping, questa volta liquidati dal A sostegno di tutte queste domande essa deduceva, in particolare, la causa pendente, dinanzi al Tribunale dell Unione europea e poi dinanzi alla Corte, la quale ha dato luogo alla sentenza del 2 febbraio 2012, Brosmann Footwear (HK) e a./consiglio (C-249/10 P, EU:C:2012:53). 15 Con tale sentenza la Corte ha annullato parzialmente il regolamento n. 1472/2006, segnatamente nella parte in cui riguardava la Brosmann e la Seasonable. Il motivo di tale annullamento risiedeva nella circostanza che la Commissione europea aveva ingiustamente omesso di esaminare le domande di applicazione dello status di impresa operante in economia di mercato o, in mancanza, di trattamento individuale delle ricorrenti. 16 Il 17 aprile 2013 l ufficio doganale principale di Bielefeld rimborsava quindi alla Wortmann dazi antidumping per un importo pari a EUR ,49 per l anno 2007 e a EUR ,62 per l anno Con lettera del 29 novembre 2013 la Wortmann chiedeva all ufficio doganale principale di Bielefeld il riconoscimento di interessi sugli importi rimborsati a decorrere dalla data di prelievo dei dazi, con un aliquota maggiorata dell 8% rispetto al tasso base. Con decisione del 15 gennaio 2014, l ufficio doganale principale di Bielefeld respingeva tale domanda. Anche l opposizione proposta dalla Wortmann avverso quest ultima decisione era respinta dal medesimo ufficio il 17 settembre La Wortmann adiva il giudice del rinvio al fine di ottenere la condanna dell ufficio doganale principale di Bielefeld al versamento degli interessi sugli importi rimborsati. 19 Il giudice del rinvio ritiene che la decisione della controversia dipenda dall interpretazione dell articolo 241 del codice doganale. A suo avviso, l articolo 241, primo periodo, del codice doganale, escluderebbe il versamento degli interessi sugli importi rimborsati alla Wortmann. 20 Infatti, poiché nel procedimento principale non ricorrono i requisiti di cui all articolo 241, secondo periodo, primo trattino, del codice doganale, possono valere come fondamento del diritto per la richiesta della ricorrente ai sensi dell articolo 241 secondo periodo, secondo trattino, di tale codice unicamente le disposizioni nazionali. Esso indica, a tale proposito, che dal combinato disposto dell articolo 37, paragrafo 2, primo periodo, e dell articolo 233, primo periodo, del codice tributario, emerge che i diritti derivanti dal rapporto di obbligazione fiscale producono interessi unicamente quando previsto dalla legge. Di conseguenza, nell ordinamento tedesco l unico fondamento normativo ai fini del diritto al riconoscimento di interessi sarebbe costituito dall articolo 236 del codice tributario. Tuttavia, in mancanza di avvio, da parte della ricorrente nel procedimento principale, di un procedimento giurisdizionale tendente al rimborso dei dazi antidumping versati anteriormente all ufficio doganale principale di Bielefeld, tale disposizione non troverebbe applicazione nel procedimento principale. 21 Ciò detto, il giudice del rinvio nutre dubbi sulla conformità al diritto dell Unione di tale soluzione. Esso rammenta la giurisprudenza secondo la quale il principio dell obbligo, posto a carico degli Stati membri, di restituire con gli interessi i tributi percepiti in violazione del diritto dell Unione discende dal diritto dell Unione medesimo (v. sentenza del 18 aprile 2013 Irimie, C-565/11, EU:C:2013:250, punto 22). Esso si chiede, quindi, se il «diritto non scritto» dell Unione non imponga, in circostanze come quelle di cui al procedimento principale, il versamento di interessi sui dazi all importazione che sono stati oggetto di rimborso. A tale proposito, secondo il giudice del rinvio, occorre considerare in particolare che le disposizioni nazionali in materia
4 d interessi, nella specie gli articoli 233 e seguenti del codice tributario, sono applicabili per analogia solo fatto salvo il diritto dell Unione, come deriva dagli articoli 1, paragrafo 3, primo periodo, e 3, paragrafo 4, di detto codice. 22 In tale contesto, il Finanzgericht Düsseldorf (tribunale tributario di Düsseldorf, Germania) ha deciso di sospendere il procedimento e di sottoporre alla Corte la seguente questione pregiudiziale: «Se l articolo 241 del [codice doganale] debba essere interpretato nel senso che gli ordinamenti nazionali cui viene ivi fatto riferimento debbano prevedere, in caso di rimborso di dazi all importazione, in considerazione del principio del diritto dell Unione di effettività, la corresponsione di interessi dal momento della riscossione dei dazi fino alla completa restituzione delle relative somme, anche nel caso in cui il diritto al rimborso non sia stato fatto valere giudizialmente dinanzi al giudice nazionale». Sulla questione pregiudiziale 23 Con la questione pregiudiziale il giudice del rinvio domanda, in sostanza, se l articolo 241 del codice doganale debba essere interpretato nel senso che gli ordinamenti nazionali cui viene ivi fatto riferimento devono prevedere l obbligo di pagare interessi, in caso di rimborso di dazi all importazione, dal momento della riscossione dei dazi fino alla completa restituzione delle relative somme. 24 A tale proposito, va osservato che l articolo 241, primo periodo, del codice doganale enuncia che il rimborso, da parte dell autorità doganale, di importi di dazi all importazione o all esportazione come pure degli interessi di credito o di mora eventualmente riscossi in occasione del loro pagamento non dà luogo al pagamento di interessi da parte di questa autorità. 25 Tuttavia, tale disposizione non può, in quanto tale, implicare che, in una situazione come quella di cui al procedimento principale, il diritto nazionale possa validamente prevedere che non si debbano pagare interessi sugli importi dei dazi all importazione restituiti dal momento della riscossione dei dazi fino alla completa restituzione delle relative somme. 26 Infatti, tanto dalla genesi dell articolo 241 del codice doganale, quanto dal contesto nel quale si iscrive tale disposizione, emerge che essa non va applicata in circostanze come quelle di cui al procedimento principale. 27 Dall analisi della genesi di tale disposizione, effettuata dall avvocato generale ai paragrafi da 48 a 50 delle sue conclusioni, emerge infatti che l articolo 241 del codice doganale si riferisce all ipotesi in cui, dopo che l autorità doganale ha autorizzato lo svincolo delle merci di cui trattasi, si verifica che la liquidazione iniziale dei dazi all importazione deve essere diminuita e che, pertanto, la totalità o una parte dei dazi versati da un operatore deve essergli rimborsata. 28 Le spiegazioni sulla genesi della disposizione divenuta l articolo 241 del codice doganale, fornite dalla Commissione in udienza, dimostrano che la sua adozione è stata motivata dal fatto che, nella maggior parte dei casi, le autorità doganali effettuano solo un controllo a posteriori delle dichiarazioni doganali, con la conseguenza che la possibilità che un controllo del genere darà luogo a un rimborso dei dazi all importazione già versati è reale. 29 Inoltre, il codice doganale stabilisce una simmetria certa, per quanto riguarda la questione del pagamento di interessi, da un lato, tra la situazione degli operatori ai quali devono essere rimborsati i dazi all importazione versati in eccesso in ragione di errori dovuti alla rapidità del sistema di sdoganamento, il quale è effettuato, in un gran numero di casi, senza ispezione delle merci prima del loro svincolo e, dall altro, quella degli operatori i quali, per errori dello stesso tipo, devono invece versare all amministrazione doganale un complemento di dazi all importazione. 30 Infatti, come emerge dalla sentenza del 31 marzo 2011, Aurubis Balgaria (C-546/09, EU:C:2011:199, punti da 26 a 34), qualora, in seguito a un nuovo calcolo dei dazi doganali sulla base di informazioni complementari, rimanga un determinato importo di tali dazi da versare, gli interessi di mora relativi a tale importo possono essere percepiti, ai sensi dell articolo 232,
5 paragrafo 1, lettera b), del codice doganale, solo per il periodo successivo allo scadere del termine di pagamento di tale importo. 31 Al contrario, se il nuovo calcolo dei dazi doganali dà luogo alla restituzione all operatore interessato di una parte o di tutti i dazi doganali versati anteriormente, dall articolo 241 del codice doganale consegue che sono dovuti interessi solo a decorrere dalla scadenza del termine di tre mesi di cui a tale disposizione, fatta salva la possibilità, per il legislatore nazionale, di prevedere il pagamento di interessi anche in altre circostanze. 32 Orbene, deriva dalla decisione di rinvio che la restituzione di dazi antidumping di cui ha beneficiato la Wortmann non è originata da un errore nel calcolo di tali dazi che sarebbe stato scoperto dopo che l autorità doganale competente ha autorizzato lo svincolo delle merci da parte della Wortmann. Di conseguenza, la regola di cui all articolo 241, primo periodo, del codice doganale non può, in una situazione come quella di cui al procedimento principale, essere interpretata come se escludesse, in linea di principio, il pagamento di interessi. 33 Occorre rilevare tuttavia che, benché formalmente il giudice del rinvio abbia limitato la sua questione all interpretazione del solo articolo 241 del codice doganale, ciò non osta a che la Corte gli fornisca tutti gli elementi interpretativi del diritto dell Unione che possano essergli utili per dirimere la controversia sottopostagli, a prescindere dal fatto che il giudice del rinvio vi abbia o meno fatto riferimento nel formulare le sue questioni (v., per analogia, sentenza del 29 ottobre 2015, Nagy, C-583/14, EU:C:2015:737, punti 20 e 21 e giurisprudenza ivi citata). 34 A tale proposito, occorre ricordare che, secondo la giurisprudenza della Corte, spetta alle autorità nazionali trarre le conseguenze, nel proprio ordinamento giuridico, di un annullamento o di una declaratoria d invalidità di un regolamento che impone dazi antidumping, con la conseguenza che i dazi antidumping pagati in forza del regolamento in questione non sarebbero legalmente dovuti ai sensi dell articolo 236, paragrafo 1, del codice doganale e dovrebbero, in linea di principio, essere rimborsati dalle autorità doganali, conformemente a tale disposizione, purché ricorrano le condizioni a cui tale rimborso è assoggettato, tra cui quella prevista all articolo 236, paragrafo 2, di detto codice (v., in tal senso, sentenze del 27 settembre 2007, Ikea Wholesale, C-351/04, EU:C:2007:547, punto 67, nonché del 18 marzo 2010, Trubowest Handel e Makarov/Consiglio e Commissione, C-419/08 P, EU:C:2010:147, punto 25). 35 Nella presente fattispecie, in seguito all annullamento del regolamento n. 1472/2006 con la sentenza del 2 febbraio 2012, Brosmann Footwear (HK) e a./consiglio (C-249/10 P, EU:C:2012:53), nella parte in cui tale regolamento riguardava, in particolare, la Brosmann e la Seasonable, le cui scarpe sono state immesse in libera pratica nel territorio dell Unione dalla Wortmann, l autorità doganale tedesca competente, ritenendo che i dazi antidumping percepiti non fossero legalmente dovuti, ai sensi dell articolo 236, paragrafo 1, primo comma, del codice doganale, ha rimborsato alla Wortmann l importo degli stessi, senza però maggiorarli degli interessi di mora richiesti da tale impresa. 36 A tale proposito, va rilevato che, sebbene l articolo 236, paragrafo 1, primo comma, del codice doganale preveda la restituzione di dazi antidumping in una situazione come quella di cui al procedimento principale, non precisa espressamente se tale restituzione debba dar luogo al pagamento di interessi sugli importi dei dazi così rimborsati. 37 Va sottolineato, inoltre, che dalla giurisprudenza della Corte emerge che, qualora dazi o imposte siano stati riscossi da uno Stato membro in applicazione di un regolamento dell Unione, dichiarato invalido o annullato da un giudice dell Unione, gli interessati che hanno versato i dazi o le imposte in questione hanno il diritto di ottenere, in linea di principio, non solo la restituzione degli importi versati, ma anche gli interessi su tali importi (v., in tal senso, sentenza del 27 settembre 2012, Zuckerfabrik Jülich, C-113/10, C-147/10 e C-234/10, EU:C:2012:591, punti da 65 a 67 e giurisprudenza ivi citata). 38 In tali circostanze, poiché, da un lato, né l articolo 236, paragrafo 1, del codice doganale, né l articolo 241 dello stesso, escludono il versamento di interessi in una situazione come quella di cui al procedimento principale e, dall altro lato, il rimborso dei dazi antidumping di cui trattasi è stato
6 effettuato in seguito all annullamento da parte della Corte del regolamento sulla base del quale detti dazi erano stati percepiti e, quindi, in ragione della non conformità al diritto dell Unione della loro riscossione, circostanza che spetta al giudice del rinvio verificare, si deve considerare che l importo di tali dazi rimborsati all impresa interessata dall autorità nazionale competente deve essere addizionato dei relativi interessi. 39 Alla luce di tutte le suesposte considerazioni, si deve rispondere alla questione posta dichiarando che, qualora siano rimborsati dazi all importazione, inclusi dazi antidumping, in ragione del fatto che sono stati percepiti in violazione del diritto dell Unione, circostanza che spetta al giudice del rinvio verificare, sussiste un obbligo per gli Stati membri, derivante dal diritto dell Unione, di pagare ai soggetti che hanno diritto al rimborso gli interessi ad esso relativi, che decorrono dalla data del versamento, da parte di tali soggetti, dei dazi rimborsati. Sulle spese 40 Nei confronti delle parti nel procedimento principale la presente causa costituisce un incidente sollevato dinanzi al giudice nazionale, cui spetta quindi statuire sulle spese. Le spese sostenute da altri soggetti per presentare osservazioni alla Corte non possono dar luogo a rifusione. la Corte (Terza Sezione) dichiara: P.Q.M. Qualora siano rimborsati dazi all importazione, inclusi dazi antidumping, in ragione del fatto che sono stati percepiti in violazione del diritto dell Unione, circostanza che spetta al giudice del rinvio verificare, sussiste un obbligo per gli Stati membri, derivante dal diritto dell Unione, di pagare ai soggetti che hanno diritto al rimborso gli interessi ad esso relativi, che decorrono dalla data del versamento, da parte di tali soggetti, dei dazi rimborsati.
SENTENZA DELLA CORTE (Seconda Sezione) 20 ottobre 2005 (*)
SENTENZA DELLA CORTE (Seconda Sezione) 20 ottobre 2005 (*) «Codice doganale comunitario Rimborso o sgravio dei dazi all importazione o all esportazione Nozione di legalmente dovuto» Nel procedimento C-247/04,
DettagliSENTENZA DELLA CORTE (Quinta Sezione) 8 novembre 2012
SENTENZA DELLA CORTE (Quinta Sezione) 8 novembre 2012 «Obbligazione doganale Recupero dei dazi all importazione o all esportazione Contabilizzazione dei dazi Modalità pratiche» Nella causa C-351/11, avente
DettagliLa CGUE, Grande sezione, in sentenza Ullens de Schooten (C-268/15) del 15/11/2016, ha dichiarato che:
La CGUE, Grande sezione, in sentenza Ullens de Schooten (C-268/15) del 15/11/2016, ha dichiarato che: "Il diritto dell Unione deve essere interpretato nel senso che il regime della responsabilità extracontrattuale
DettagliCorte di giustizia europea, Sez. VII, ordinanza 10/4/2008 n. C- 323/07
Corte di giustizia europea, Sez. VII, ordinanza 10/4/2008 n. C- 323/07 ORDINANZA DELLA CORTE (Settima Sezione) 10 aprile 2008 «Appalti pubblici Appalto pubblico di forniture e di servizi Affidamento senza
DettagliIL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
SCHEMA DI DECRETO LEGISLATIVO DI ATTUAZIONE DELLA DIRETTIVA 2011/7/UE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO DEL 16 FEBBRAIO 2011 RELATIVA ALLA LOTTA CONTRO I RITARDI DI PAGAMENTO NELLE TRANSAZIONI COMMERCIALI
DettagliCorte di Giustizia UE, sez. III, sentenza 5 ottobre 2016, C-412/15
Corte di Giustizia UE, sez. III, sentenza 5 ottobre 2016, C-412/15 Sentenza 1 La domanda di pronuncia pregiudiziale verte sull interpretazione dell articolo 132, paragrafo 1, lettera d), della direttiva
DettagliSTUDIO BD e ASSOCIATI Associazione Professionale Cod. Fisc. e Partita Iva web:
Circolare n. 13 - pagina 1 di 7 A tutti i Clienti Loro sedi Circolare n. 13 del 30 novembre 2012 Nuove regole per il pagamento delle transazioni commerciali Riferimenti normativi: Decreto Legislativo n.
DettagliORDINANZA DELLA CORTE (Ottava Sezione) 21 giugno 2016 (*)
ORDINANZA DELLA CORTE (Ottava Sezione) 21 giugno 2016 (*) «Rinvio pregiudiziale Articolo 99 del regolamento di procedura della Corte Articolo 101 TFUE Autotrasporto Prezzo dei servizi di autotrasporto
DettagliRISOLUZIONE N. 51/E. OGGETTO: Interpello art. 28, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n.
RISOLUZIONE N. 51/E Roma, 11 giugno 2010 Direzione Centrale Normativa OGGETTO: Interpello art. 28, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600 QUESITO La Regione
DettagliCorte di Giustizia CE, sez. IV, sentenza 16 giugno 2011, C-212/10
Corte di Giustizia CE, sez. IV, sentenza 16 giugno 2011, C-212/10 Sentenza 1 La domanda di pronuncia pregiudiziale verte sull interpretazione dell art. 4, n. 2, della direttiva del Consiglio 17 luglio
DettagliSENTENZA DELLA CORTE (Prima Sezione) 11 settembre 2008 (*)
SENTENZA DELLA CORTE (Prima Sezione) 11 settembre 2008 (*) «Transazioni commerciali Direttiva 2000/35/CE Lotta contro i ritardi di pagamento Procedure di recupero di crediti non contestati» Nel procedimento
DettagliSENTENZA DELLA CORTE (Terza Sezione) 23 febbraio 2006 (*) «Libertà di stabilimento Normativa fiscale Imposte sugli utili delle società»
SENTENZA DELLA CORTE (Terza Sezione) 23 febbraio 2006 (*) «Libertà di stabilimento Normativa fiscale Imposte sugli utili delle società» Nel procedimento C-253/03, avente ad oggetto una domanda di pronuncia
DettagliORDINANZA DELLA CORTE (Nona Sezione) 8 maggio 2013 (*)
ORDINANZA DELLA CORTE (Nona Sezione) 8 maggio 2013 (*) «Articolo 99 del regolamento di procedura Direttiva 2002/53/CE Catalogo comune delle varietà delle specie di piante agricole Organismi geneticamente
DettagliSENTENZA DELLA CORTE (Quinta Sezione) 31 marzo 2011 (*)
SENTENZA DELLA CORTE (Quinta Sezione) 31 marzo 2011 (*) «Codice doganale Dazi doganali Obbligazione doganale all importazione Interessi di mora Periodo di riscossione degli interessi di mora Interessi
DettagliDIRITTO DELL UNIONE EUROPEA. Il rinvio pregiudiziale
Dipartimento di Giurisprudenza DIRITTO DELL UNIONE EUROPEA Il rinvio pregiudiziale IL CONTROLLO GIURISDIZIONALE INDIRETTO Giudice nazionale = giudice del diritto comunitario In virtù dei principi della
DettagliDeliberazione n. 5/pareri/2005
Deliberazione n. 5/pareri/2005 REPUBBLICA ITALIANA LA CORTE DEI CONTI IN SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO PER LA LOMBARDIA composta dai magistrati: dott. Enrico Gustapane dott. Mario Donno dott. Donato Maria
DettagliModifiche al modello della cartella di pagamento, ai sensi dell art. 25 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n.
Prot. n. 2010/30900 Modifiche al modello della cartella di pagamento, ai sensi dell art. 25 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602 IL DIRETTORE DELL AGENZIA DELLE ENTRATE
DettagliCorte di Giustizia UE, sez. III, sentenza 17 settembre 2014, C-3/13
Corte di Giustizia UE, sez. III, sentenza 17 settembre 2014, C-3/13 Sentenza 1 La domanda di pronuncia pregiudiziale verte sull interpretazione e sulla validità del regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio,
DettagliORDINANZA DELLA CORTE (Quinta Sezione) 10 dicembre 2007(*)
ORDINANZA DELLA CORTE (Quinta Sezione) 10 dicembre 2007(*) «Art. 104, n. 3, primo comma, del regolamento di procedura Imposizione interna su un prodotto importato da un altro Stato membro superiore a quella
DettagliRISOLUZIONE N. 104/E
RISOLUZIONE N. 104/E Direzione Centrale Normativa Roma, 11 ottobre 2010 OGGETTO: Interpello ai sensi dell articolo 11 della legge n. 212 del 2000 IVA Rimborso da parte del gestore del servizio idrico delle
DettagliMassime della sentenza
Causa C-1/04 Susanne Staubitz-Schreiber (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Bundesgerichtshof) «Cooperazione giudiziaria in materia civile Procedure d insolvenza Regolamento (CE) n. 1346/2000
DettagliRaccolta della giurisprudenza
Raccolta della giurisprudenza SENTENZA DELLA CORTE (Quarta Sezione) 24 maggio 2012 * «Ambiente Deposito in discarica di rifiuti Direttiva 1999/31/CE Tributo speciale per il deposito in discarica di rifiuti
DettagliSENTENZA DELLA CORTE (Terza Sezione) 6 settembre 2012
SENTENZA DELLA CORTE (Terza Sezione) 6 settembre 2012 «Codice doganale comunitario Regolamento (CEE) n. 2913/92 Articolo 204, paragrafo 1, lettera a) Regime del perfezionamento attivo Sistema della sospensione
DettagliCOMUNE DI GAETA (Provincia di Latina) REGOLAMENTO
COMUNE DI GAETA (Provincia di Latina) * * * * * REGOLAMENTO per l applicazione dell Imposta Unica Comunale * * * * * (Approvato con deliberazione consiliare n 52 del 04.09.2014) 1 Indice ART. 1 - OGGETTO
DettagliRISOLUZIONE N. 266/E
RISOLUZIONE N. 266/E Roma, 26 giugno 2008 Direzione Centrale Normativa e Contenzioso OGGETTO: Istanza di interpello (articolo 11, legge 27 luglio 2000, n. 212) - Trattamento fiscale del decreto di trasferimento
DettagliRISOLUZIONE N. 110/E
RISOLUZIONE N. 110/E Direzione Centrale Normativa Roma, 12 dicembre 2012 OGGETTO: Chiarimenti in merito all applicabilità dell istituto della remissione in bonis Sono pervenute alla scrivente, da parte
DettagliSENTENZA DELLA CORTE (Seconda Sezione) 6 febbraio 2014 (*)
SENTENZA DELLA CORTE (Seconda Sezione) 6 febbraio 2014 (*) «Rinvio pregiudiziale Diritto delle imprese Direttiva 78/660/CEE Pubblicità dei conti annuali consolidati di taluni tipi di società Applicazione
DettagliCorte di Giustizia UE, Sesta Sezione, sentenza 27 marzo 2014, causa C-151/13
Corte di Giustizia UE, Sesta Sezione, sentenza 27 marzo 2014, causa C-151/13 «Rinvio pregiudiziale Fiscalità IVA Ambito di applicazione Determinazione della base imponibile Nozione di sovvenzione direttamente
DettagliRoma, 05 novembre 2009
RISOLUZIONE N. 271/E Direzione Centrale Normativa e Contenzioso Roma, 05 novembre 2009 OGGETTO: Interpello ai sensi dell articolo 11 della legge n. 212 del 2000 Imposta di bollo DPR 26 ottobre 1972, n.
DettagliCALASCIBETTA DR. ANTONINO DOTTORE COMMERCIALISTA - REVISORE CONTABILE
sanatoria dei ruoli dal 2000 al 2015 Decreto fiscale, rottamazione cartelle: domande entro il 23 gennaio 2017 Prende il via la nuova definizione agevolata dei ruoli esattoriali. Con la pubblicazione in
DettagliCorte di Giustizia UE, sez. VI, sentenza 23 aprile 2015, C-111/14
Corte di Giustizia UE, sez. VI, sentenza 23 aprile 2015, C-111/14 Sentenza 1 La domanda di pronuncia pregiudiziale verte sull interpretazione degli articoli 193 e 194 della direttiva 2006/112/CE del Consiglio,
DettagliSENTENZA DELLA CORTE (Quarta Sezione) 20 novembre 2014 causa C-310/13 [OMISSIS]
SENTENZA DELLA CORTE (Quarta Sezione) 20 novembre 2014 causa C-310/13 [OMISSIS] Sentenza 1 La domanda di pronuncia pregiudiziale verte sull interpretazione dell articolo 13 della direttiva 85/374/CEE del
DettagliCause riunite da C-295/04 a C-298/04. Vincenzo Manfredi e altri contro Lloyd Adriatico Assicurazioni SpA e altri
Cause riunite da C-295/04 a C-298/04 Vincenzo Manfredi e altri contro Lloyd Adriatico Assicurazioni SpA e altri (domande di pronuncia pregiudiziale proposte dal Giudice di pace di Bitonto) «Art. 81 CE
DettagliCorte di Giustizia UE, sez. I, sentenza 22 giugno 2016, C-11/15
Corte di Giustizia UE, sez. I, sentenza 22 giugno 2016, C-11/15 Sentenza La domanda di pronuncia pregiudiziale verte sull interpretazione dell articolo 2, punto 1, della sesta direttiva 77/388/CEE del
DettagliCOMUNE DI SILVI REGOLAMENTO PER LA DEFINIZIONE AGEVOLATA DELLE ENTRATE COMUNALI NON RISCOSSE A SEGUITO DELLA NOTIFICA DI INGIUNZIONI DI PAGAMENTO
COMUNE DI SILVI (Provincia di Teramo) Approvato con delibera del Consiglio Comunale n. 1 del 31/01/2017 REGOLAMENTO PER LA DEFINIZIONE AGEVOLATA DELLE ENTRATE COMUNALI NON RISCOSSE A SEGUITO DELLA NOTIFICA
DettagliRisoluzione n. 135/E. OGGETTO: Istanza di Interpello ART. 11, legge27 luglio 2000, n CAMERA DI COMMERCIO INDUSTRIA ARTIGIANATO E AGRICOLTURA
Risoluzione n. 135/E Direzione Centrale Normativa e Contenzioso Roma, 26 settembre 2005 Prot. 2005/98978 OGGETTO: Istanza di Interpello ART. 11, legge27 luglio 2000, n. 212. CAMERA DI COMMERCIO INDUSTRIA
DettagliRISOLUZIONE N. 366/E. Sia l istanza che il relativo atto di concessione sono soggetti all imposta di bollo nella misura di euro 14,62.
RISOLUZIONE N. 366/E Direzione Centrale Normativa e Contenzioso Roma, 03 ottobre 2008 OGGETTO: Interpello ai sensi dell articolo 11 della legge n. 212 del 2000 Imposta di bollo su atti e documenti relativi
DettagliORDINANZA DELLA CORTE (Sesta Sezione) 15 luglio 2015 (*)
ORDINANZA DELLA CORTE (Sesta Sezione) 15 luglio 2015 (*) «Rinvio pregiudiziale Articolo 99 del regolamento di procedura della Corte Sesta direttiva 77/388/CEE» Nella causa C-82/14, avente ad oggetto la
DettagliSENTENZA DELLA CORTE (Ottava Sezione) 15 luglio 2010 (*)
SENTENZA DELLA CORTE (Ottava Sezione) 15 luglio 2010 (*) «Codice doganale comunitario Art. 33 Valore in dogana delle merci Inclusione dei dazi doganali Condizione di consegna Delivered Duty Paid» Nel procedimento
DettagliRISOLUZIONE N. 13/E. Roma, 09 febbraio 2011
RISOLUZIONE N. 13/E Roma, 09 febbraio 2011 Direzione Centrale Normativa OGGETTO: Consulenza giuridica Applicazione dell imposta di bollo alle procure speciali di cui all art. 63 del DPR 600 del 1973 e
DettagliI diritti doganali e la fiscalità IVA: regime generale e accertamento doganale
PARMA, 14/21 APRILE 2015 I diritti doganali e la fiscalità IVA: regime generale e accertamento doganale Dott. Ufficio delle Dogane di Parma Diritto Doganale:norme di base. Reg. CEE n. 2913/92 (Codice Doganale
DettagliSTUDIO LEGALE ALBICINI. Modifiche alla disciplina sui ritardi di pagamento nelle
Modifiche alla disciplina sui ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali A distanza di circa 10 anni dall introduzione della normativa dedicata ai ritardi dei pagamenti nelle transazioni commerciali
DettagliSENTENZA DELLA CORTE (Terza Sezione) 22 novembre 2012 (*)
SENTENZA DELLA CORTE (Terza Sezione) 22 novembre 2012 (*) «Trasporti aerei Compensazione ed assistenza ai passeggeri Negato imbarco, cancellazione del volo o ritardo prolungato Termine di ricorso» Nella
DettagliINDICE SOMMARIO. Parte I FONTI ED AMBITO DI APPLICAZIONE DEL RINVIO PREGIUDIZIALE CAPITOLO I LE FONTI
INDICE SOMMARIO INTRODUZIONE FATTORI CHE GIUSTIFICANO LO STUDIO DEL RINVIO PREGIUDIZIALE INTERPRETATIVO NEL PROCESSO TRIBUTARIO. OGGETTO E FINALITAv DEL PRESENTE LAVORO... 1 Parte I FONTI ED AMBITO DI
DettagliSENTENZA DELLA CORTE (Terza Sezione) 17 ottobre 2013 *
SENTENZA DELLA CORTE (Terza Sezione) 17 ottobre 2013 * «Regolamento (CE) n. 44/2001 Articolo 15, paragrafo 1, lettera c) Competenza in materia di contratti conclusi dai consumatori Eventuale limitazione
Dettagli25/2014 Febbraio/10/2014 (*) Napoli 19 Febbraio 2014
Redazione a cura della Commissione Comunicazione del CPO di Napoli 25/2014 Febbraio/10/2014 (*) Napoli 19 Febbraio 2014 L Agente della riscossione mette in campo una buona opportunità per saldare ed estinguere
DettagliRISOLUZIONE n. 332/E QUESITO
RISOLUZIONE n. 332/E Direzione Centrale Normativa e Contenzioso Roma, 16 novembre 2007 OGGETTO:Istanza di interpello.. Obbligo di registrazione della sentenza emessa dal Giudice di Pace in materia di competenza
DettagliSENTENZA DELLA CORTE (Grande Sezione) 6 dicembre 2005 (*)
SENTENZA DELLA CORTE (Grande Sezione) 6 dicembre 2005 (*) «Art. 234 CE Obbligo di rinvio pregiudiziale Validità di una disposizione comunitaria Zucchero Dazio addizionale all importazione Regolamento (CE)
DettagliREGOLAMENTO IMPOSTA PROVINCIALE DI TRASCRIZIONE
REGOLAMENTO IMPOSTA PROVINCIALE DI TRASCRIZIONE (Del. C.P.: 89/98, 21/99) ART. 1 PRINCIPI GENERALI 1. In attuazione del disposto dell art.56 del D.Lgs.15/12/1997 n.446 è istituita l imposta provinciale
DettagliNozione di consumatore: il contratto stipulato dall Avvocato. Corte Giust. UE, sez. IV, sentenza 3 settembre 2015, causa C 110/14
Nozione di consumatore: il contratto stipulato dall Avvocato Corte Giust. UE, sez. IV, sentenza 3 settembre 2015, causa C 110/14 Direttiva 93/13/CEE Articolo 2, lettera b) Nozione di consumatore Contratto
DettagliDECRETO LEGISLATIVO RECANTE NORME DI ATTUAZIONE DELLO STATUTO SPECIALE PER LA REGIONE TRENTINO-ALTO ADIGE RECANTI MODIFICHE
DECRETO LEGISLATIVO RECANTE NORME DI ATTUAZIONE DELLO STATUTO SPECIALE PER LA REGIONE TRENTINO-ALTO ADIGE RECANTI MODIFICHE E INTEGRAZIONI AL DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 15 LUGLIO 1988, N.
Dettaglipremesso che ritenuto che
Istanza rimborso tributi 1990-1992 Pag. n. 1 All Agenzia delle Entrate Ufficio locale di Oggetto: istanza di rimborso del 90 per cento delle somme pagate in relazione al triennio 1990-1992. Articolo 9,
DettagliUniversità La Sapienza di Roma
Università La Sapienza di Roma La responsabilità dello Stato per violazione del diritto europeo. Accertamento e processo Prof.ssa Rossella Miceli La responsabilità conseguente alle violazioni di norme
DettagliCOMUNE DI SIDERNO (Provincia di Reggio Calabria) Settore 6 Tributi
COMUNE DI SIDERNO (Provincia di Reggio Calabria) Settore 6 Tributi REGOLAMENTO PER LA DEFINIZIONE AGEVOLATA DELLE INGIUNZIONI FISCALI (art. 6-ter, decreto legge 22 ottobre 2016, n. 193) Approvato con deliberazione
DettagliParole chiave. Massima. Parti
Sentenza della Corte (Prima Sezione) del 30 aprile 1998. - Barbara Bellone contro Yokohama SpA. - Domanda di pronuncia pregiudiziale: Tribunale di Bologna - Italia. - Direttiva 86/653/CEE - Agenti commerciali
DettagliSENTENZA DELLA CORTE (Seconda Sezione) 2 settembre 2015 (*)
SENTENZA DELLA CORTE (Seconda Sezione) 2 settembre 2015 (*) «Rinvio pregiudiziale Status dei cittadini di paesi terzi che siano soggiornanti di lungo periodo Direttiva 2003/109/CE Normativa nazionale Rilascio
DettagliCorte di Giustizia UE, sez. V, sentenza 9 ottobre 2014, C-428/13
Corte di Giustizia UE, sez. V, sentenza 9 ottobre 2014, C-428/13 Sentenza 1 La domanda di pronuncia pregiudiziale verte sull interpretazione degli articoli 7, paragrafo 2, e 8, paragrafo 6, della direttiva
DettagliCorte di Giustizia UE, sez. III, sentenza 18 gennaio 2017, C-471/15
Corte di Giustizia UE, sez. III, sentenza 18 gennaio 2017, C-471/15 Sentenza 1 La domanda di pronuncia pregiudiziale verte sull interpretazione dell articolo 311, paragrafo 1, punto 1, della direttiva
DettagliCon l interpello in esame, concernente l interpretazione dell articolo 8 della legge n. 590 del 1965, è stato esposto il seguente: Quesito
RISOLUZIONE N. 64/E Roma, 12 giugno 2012 Direzione Centrale Normativa OGGETTO: Sentenza che accerta la sussistenza del diritto al riscatto di cui all articolo 8 della legge n. 590 del 1965 - tassazione
DettagliCorte di Giustizia dell Unione europea (Seconda Sezione) 2 settembre 2015, C-309/14
CONSULTA ONLINE Corte di Giustizia dell Unione europea (Seconda Sezione) 2 settembre 2015, C-309/14 Nella causa C 309-14, avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, ai
DettagliOGGETTO: Consulenza giuridica Art. 182-ter, secondo comma della legge fallimentare Termini per la presentazione della proposta di transazione fiscale
RISOLUZIONE N. 3/E Direzione Centrale Normativa e Contenzioso Roma, 5 gennaio 2009 OGGETTO: Consulenza giuridica Art. 182-ter, secondo comma della legge fallimentare Termini per la presentazione della
DettagliCOMUNE DI EBOLI. (Provincia di Salerno)
COMUNE DI EBOLI (Provincia di Salerno) REGOLAMENTO PER LA DEFINIZIONE AGEVOLATA DELLE ENTRATE COMUNALI NON RISCOSSE A SEGUITO DELLA NOTIFICA DI INGIUNZIONI DI PAGAMENTO Approvato con delibera di Consiglio
DettagliBietergemeinschaft Technische Gebäudebetreuung GesmbH und Caverion Österreich GmbH,
SENTENZA DELLA CORTE (Ottava Sezione) 21 dicembre 2016 (*) «Rinvio pregiudiziale Appalti pubblici Direttiva 89/665/CEE Procedure di ricorso in materia di aggiudicazione degli appalti pubblici Articolo
DettagliLa trasparenza nel processo davanti alla Corte di Giustizia dell UE Maria Cristina Reale Università dell Insubria Como
La trasparenza nel processo davanti alla Corte di Giustizia dell UE Maria Cristina Reale Università dell Insubria Como XXIX Conferenza dell Osservatorio Giordano Dell Amore sui rapporti tra diritto ed
DettagliSENTENZA DELLA CORTE (Terza Sezione) 16 giugno 2016(*)
SENTENZA DELLA CORTE (Terza Sezione) 16 giugno 2016(*) «Rinvio pregiudiziale Spazio di libertà, sicurezza e giustizia Cooperazione giudiziaria in materia civile Regolamento (CE) n. 805/2004 Titolo esecutivo
DettagliL 118/30 Gazzetta ufficiale dell Unione europea
IT L 118/30 Gazzetta ufficiale dell Unione europea 30.4.2013 DECISIONE DI ESECUZIONE DELLA COMMISSIONE del 26 aprile 2013 sulla liquidazione dei conti degli organismi pagatori degli Stati membri relativi
DettagliCIRCOLARE N. 30/E OGGETTO
CIRCOLARE N. 30/E Direzione Centrale Normativa 28/06/2016 OGGETTO: Articolo 67, comma 1, lettera c-ter), testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica del
DettagliREGOLAMENTO COMUNALE PER L APPLICAZIONE DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE PER VIOLAZIONE A NORME DEI REGOLAMENTI COMUNALI ED ALLE ORDINANZE
1 REGOLAMENTO COMUNALE PER L APPLICAZIONE DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE PER VIOLAZIONE A NORME DEI REGOLAMENTI COMUNALI ED ALLE ORDINANZE ARTICOLO 1 Oggetto del Regolamento Il presente regolamento, adottato
DettagliOrdinanza sul computo globale dell imposta
Ordinanza sul computo globale dell imposta Modifica del 9 marzo 2001 Il Consiglio federale svizzero ordina: I L ordinanza del 22 agosto 1967 1 sul computo globale dell imposta è modificata come segue:
DettagliSENTENZA DELLA CORTE DI GIUSTIZIA EUROPEA. (Quinta Sezione) 21 giugno 2012(*)
SENTENZA DELLA CORTE DI GIUSTIZIA EUROPEA (Quinta Sezione) 21 giugno 2012(*) «Ottava direttiva IVA Modalità per il rimborso dell IVA ai soggetti passivi non residenti all interno del paese Termine per
DettagliSENTENZA DELLA CORTE (Grande Sezione) 20 maggio 2008 (*)
SENTENZA DELLA CORTE (Grande Sezione) 20 maggio 2008 (*) «Previdenza sociale Assegni familiari Sospensione del diritto alle prestazioni Art. 13, n. 2, lett. a), del regolamento (CEE) n. 1408/71 Art. 10
DettagliLe modifiche dell art 26 del DPR 633/1972
Le modifiche dell art 26 del DPR 633/1972 La formulazione dell art.26 in vigore dal 2/3/1997, come modificato dal D.L. n.669/1996, prevedeva la possibilità di emettere la nota di variazione Iva nel caso
DettagliSENTENZA DELLA CORTE (Prima Sezione) 30 aprile 1998 *
BELLONE SENTENZA DELLA CORTE (Prima Sezione) 30 aprile 1998 * Nel procedimento C-215/97, avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, a norma dell'art. 177 del Trattato
DettagliIl presente provvedimento sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
PROVVEDIMENTO 3 marzo 2003 Modalita' di presentazione della domanda e di versamento delle somme dovute per la definizione delle liti fiscali pendenti di competenza dell'agenzia delle entrate (GU n. 69
DettagliSENTENZA DELLA CORTE (Settima Sezione) 17 luglio 2014 (*)
SENTENZA DELLA CORTE (Settima Sezione) 17 luglio 2014 (*) «IVA Direttiva 2006/112/CE Articoli 16 e 18 Leasing finanziario Beni oggetto di un contratto di leasing finanziario Mancato recupero di tali beni
DettagliRisoluzione N.107/E QUESITO
Risoluzione N.107/E Direzione Centrale Normativa e Contenzioso Roma, 21 maggio 2007 OGGETTO: Istanza di interpello Prenotazione a debito dell imposta di registro - Articolo 59, comma 1, lettera d) del
DettagliInteressi di mora più cari dal 1 maggio 2013.
Interessi di mora più cari dal 1 maggio 2013. Sulle cartelle esattoriali ci sarà una calda estate. L art. 1, comma 150, della legge 24 dicembre 2007 n. 244 stabilisce che Con decreto del Ministro dell
DettagliCorte di Giustizia UE, sez. I, sentenza 15 maggio 2014, C-480/12
Corte di Giustizia UE, sez. I, sentenza 15 maggio 2014, C-480/12 Sentenza 1 La domanda di pronuncia pregiudiziale verte sull interpretazione degli articoli 203 e 204 del regolamento (CEE) n. 2913/92 del
DettagliSENTENZA DELLA CORTE (Terza Sezione) 2 aprile 2009 (*)
SENTENZA DELLA CORTE (Terza Sezione) 2 aprile 2009 (*) «Codice doganale comunitario Artt. 202 e 233, primo comma, lett. d) Nascita dell obbligazione doganale Introduzione irregolare di merci Sequestro
DettagliPROVINCIA DI PIACENZA
PROVINCIA DI PIACENZA REGOLAMENTO DELL IMPOSTA PROVINCIALE DI TRASCRIZIONE ISCRIZIONE ED ANNOTAZIONE DEI VEICOLI (I.P.T.) RICHIESTE AL PUBBLICO REGISTRO AUTOMOBILISTICO (P.R.A.) Approvato con atto C.P.
DettagliIndennità per ferie non godute: spetta anche in caso di decesso del lavoratore
Indennità per ferie non godute: spetta anche in caso di decesso del lavoratore Il diritto alle ferie annuali retribuite non si estingue senza dare diritto ad un indennità finanziaria a titolo delle ferie
DettagliRISOLUZIONE N. 76/E. Con la richiesta di consulenza giuridica specificata in oggetto è stato esposto il seguente QUESITO
RISOLUZIONE N. 76/E Roma, 16 settembre 2016 Direzione Centrale Normativa OGGETTO: Chiarimenti in materia di tassazione dei capitali percepiti in caso di morte in dipendenza di contratti di assicurazione
DettagliREGOLAMENTO PER L APPLICAZIONE DELLA ADDIZIONALE COMUNALE ALL IRPEF
C O M U N E D I M O N T E S E G A L E (Provincia di Pavia) REGOLAMENTO PER L APPLICAZIONE DELLA ADDIZIONALE COMUNALE ALL IRPEF (Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 7 in data 29 marzo
DettagliCORSO DI AGEVOLAZIONI TRIBUTARIE DI INTERESSE NOTARILE AGEVOLAZIONI RELATIVE AI BENI IMMOBILI. Beni culturali. Giancarlo Lo Schiavo
CORSO DI AGEVOLAZIONI TRIBUTARIE DI INTERESSE NOTARILE AGEVOLAZIONI RELATIVE AI BENI IMMOBILI Beni culturali Giancarlo Lo Schiavo Notaio in Prato Componente Commissione Studi Tributari Consiglio Nazionale
DettagliIL SOLE 24 ORE. Professione. Possibile dal 2016 «scontare» i crediti per la difesa a spese dello Stato
PATROCINIO A SPESE DELLO STATO: Patrocinio, un attestazione sui compensi non saldati (Il Sole 24 Ore) IL SOLE 24 ORE Professione. Possibile dal 2016 «scontare» i crediti per la difesa a spese dello Stato
DettagliOGGETTO: 129/AE = Direttiva 2011/7/UE del 16 febbraio 2011 relativa alla lotta contro i ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali.
OGGETTO: 129/AE = Direttiva 2011/7/UE del 16 febbraio 2011 relativa alla lotta contro i ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali. Il Consiglio dei ministri del 31 ottobre u.s. ha definitivamente
DettagliREGOLAMENTO COMUNALE PER LA DISCIPLINA DELL AUTOTUTELA (D.M. N. 37 DEL 11/02/97)
Approvato con deliberazione di C.C. n. 16 del 30.03.1999. REGOLAMENTO COMUNALE PER LA DISCIPLINA DELL AUTOTUTELA (D.M. N. 37 DEL 11/02/97) ART. 1 AMBITO DI APPLICAZIONE ART. 2 ESERCIZIO DEL POTERE DI AUTOTUTELA
DettagliCOMUNE DI CARPI REGOLAMENTO PER LA RISCOSSIONE COATTIVA DELLE ENTRATE COMUNALI. Approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n 59 del
COMUNE DI CARPI REGOLAMENTO PER LA RISCOSSIONE COATTIVA DELLE ENTRATE COMUNALI Approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n 59 del 30.03.2017 Entrato in vigore il 01.01.2017 INDICE art. 1 - Oggetto
DettagliTransazioni commerciali Ritardi nei pagamenti. Federica Bonafaccia
Transazioni commerciali Ritardi nei pagamenti Federica Bonafaccia Lotta contro i ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali Decreto legislativo 9.10.2002 n. 231 di recepimento della Direttiva 2000/35/CE
DettagliREGOLAMENTO PER IL CONDONO DEI TRIBUTI LOCALI
C O M U N E D I F I U G G I P r o v i n c i a d i F r o s i n o n e REGOLAMENTO PER IL CONDONO DEI TRIBUTI LOCALI Allegato alla deliberazione C.C. n. 11 del 13/05/2003 SERVIZIO PROGRAMMAZIONE E SVILUPPO
DettagliLO STATUTO DEI DIRITTI DEL CONTRIBUENTE
COMUNE DI LEDRO Provincia di Trento LO STATUTO DEI DIRITTI DEL CONTRIBUENTE Approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 18 di data 16.2.2010 Entrato in vigore il 2.3.2010 IL SEGRETARIO GENERALE
DettagliIl rinvio pregiudiziale
Diritto delle organizzazioni internazionali a.a. 2013/2014 Il rinvio pregiudiziale Prof. Marcello Di Filippo (Università di Pisa) marcello.difilippo@sp.unipi.it I motivi che giustificano la previsione
DettagliDirezione centrale Prestazioni. Ai Dirigenti centrali e periferici Ai Direttori delle Agenzie Ai Coordinatori generali, centrali e
Direzione centrale Prestazioni Roma, 14 Novembre 2008 Circolare n. 100 Allegati n. 1 Ai Dirigenti centrali e periferici Ai Direttori delle Agenzie Ai Coordinatori generali, centrali e periferici dei Rami
DettagliSENTENZA DELLA CORTE (Terza Sezione) 4 settembre 2014
SENTENZA DELLA CORTE (Terza Sezione) 4 settembre 2014 «Rinvio pregiudiziale Cooperazione giudiziaria in materia civile Regolamento (CE) n. 1896/2006 Procedimento europeo d ingiunzione di pagamento Insussistenza
DettagliCorte di Giustizia UE, sez. IV, sentenza 15 settembre 2016, C-518/14
Corte di Giustizia UE, sez. IV, sentenza 15 settembre 2016, C-518/14 Sentenza 1 La domanda di pronuncia pregiudiziale verte sull interpretazione della direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre
DettagliSENTENZA DELLA CORTE (Quinta Sezione) 25 giugno 2015 (*)
SENTENZA DELLA CORTE (Quinta Sezione) 25 giugno 2015 (*) «Rinvio pregiudiziale Codice doganale comunitario Regolamento (CEE) n. 2913/92 Articoli 203 e 204 Regolamento (CEE) n. 2454/93 Articolo 859 Regime
DettagliSENTENZA DELLA CORTE (Grande Sezione) 7 giugno 2016 (*)
SENTENZA DELLA CORTE (Grande Sezione) 7 giugno 2016 (*) «Rinvio pregiudiziale Regolamento (UE) no 604/2013 Determinazione dello Stato membro competente per l esame di una domanda di asilo presentata in
DettagliL.R. 30/1968, art. 20 B.U.R. 20/7/2016, n. 29 L.R. 20/2015, art. 12, c. 10 e 11. DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE 7 luglio 2016, n. 0138/Pres.
L.R. 30/1968, art. 20 B.U.R. 20/7/2016, n. 29 L.R. 20/2015, art. 12, c. 10 e 11 DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE 7 luglio 2016, n. 0138/Pres. Regolamento concernente l attribuzione del compenso professionale
DettagliCorte di Giustizia UE, sez. VI, sentenza 16 giugno 2016, C-291/15
Corte di Giustizia UE, sez. VI, sentenza 16 giugno 2016, C-291/15 Sentenza 1 La domanda di pronuncia pregiudiziale verte sull interpretazione dell articolo 181 bis del regolamento (CEE) n. 2454/93 della
DettagliLE COMPETENZE DELLA CORTE DI GIUSTIZIA DELL UE (disposizioni scelte del TFUE)
LE COMPETENZE DELLA CORTE DI GIUSTIZIA DELL UE (disposizioni scelte del TFUE) Articolo 256 1. Il Tribunale è competente a conoscere in primo grado dei ricorsi di cui agli articoli 263 (legittimità atti),
Dettagli