PANIFICAZIONE -FEDERPANIFICATORI E ASSOPANIFICATORI Maggio 2017
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- Mattia Cornelio Pucci
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1 PANIFICAZIONE -FEDERPANIFICATORI E ASSOPANIFICATORI Maggio 2017 CCNL Campo di applicazione ESTREMI E PARTI STIPULANTI Data di stipula Decorrenza Scadenza 17 maggio gennaio dicembre febbraio gennaio dicembre dicembre luglio dicembre luglio agosto febbraio 2008 Federpanificatori e Fai-Cisl, Uila-Uil 2 giugno aprile febbraio 2004 Federpanificatori e Fat-Cisl, Flai-Cgil, Uila-Uil Il c.c.n.l. si applica al personale comunque dipendente da aziende di panificazione anche per attività collaterali e complementari, nonché da negozi di vendita al minuto di pane, generi alimentari e vari, annessi al laboratorio di panificazione o comunque collegati per titolarità comune o ristretta nell'ambito dei gradi di parentela o di affinità previsti per l'impresa familiare, qualunque sia il sistema produttivo, l'orientamento e l'inquadramento delle aziende: artigiane, commerciali, industriali e cooperative. Minimi contrattuali Mensilità aggiuntive Premio di risultato DATI RETRIBUTIVI Liv. Minimo tabellare Contingenza E.d.r * * - - A1S 1.213, ,65 522,50 10,33 A , ,27 522,03 10,33 A2 940,26 966,26 518,57 10,33 A3 802,09 824,43 514,77 10,33 A4 711,36 731,08 512,40 10,33 B , ,77 525,23 10,33 B2 794,36 816,35 514,77 10,33 B3S 740,27 760,86 513,27 10,33 B3 705,70 725,24 512,15 10,33 B4 627,34 644,79 510,02 10,33 * Importi calcolati in base alla riparametrazione degli aumenti retributivi stabiliti dall accordo di rinnovo per il solo liv. A2. Lavoratori di primo ingresso: la disciplina riguarda i lavoratori chiamati a svolgere mansioni dei livv. A1, A2, A3, B1, B2, B3S, B3, che alla data di assunzione risultino privi di esperienza professionale pregressa nella specifica mansione assegnata o abbiano un esperienza pregressa non superiore a 6 mesi. Questi lavoratori ricevono una retribuzione di primo ingresso ridotta del 30% per i primi 12 mesi e del 20% per i 12 mesi successivi ed una specifica formazione della durata minima di 60 ore nei primi due anni dall assunzione. Lavoratori in regime di reimpiego: la disciplina riguarda le assunzioni di lavoratori chiamati a svolgere mansioni dei livv. A1, A2, A3, B1, B2, B3S, B3, finalizzate all inserimento o reinserimento di soggetti di qualsiasi età inoccupati o disoccupati da almeno 6 mesi e di soggetti che rientrano in specifiche misure di ricollocazione attuate da operatori pubblici o privati per l impiego. Questi lavoratori ricevono una retribuzione ridotta del 30% per i primi 12 mesi e del 20% per i 12 mesi successivi ed una specifica formazione della durata minima di 60 ore nei primi due anni dall assunzione. Una tantum per i lavoratori in forza al : pari a 260 euro da corrispondere in tre rate (130 euro con la retribuzione di maggio 2017, 65 euro con la retribuzione di ottobre 2017, 65 euro con la retribuzione di settembre 2018). L importo è suddivisibile in quote mensili o frazioni in relazione alla durata del rapporto nel periodo di carenza contrattuale e va riproporzionato per i lavoratori a tempo parziale. Per gli apprendisti l importo è ridotto al 70%. L una tantum non è utile agli effetti del computo di alcun istituto contrattuale, né del trattamento di fine rapporto. Nel settore è prevista l erogazione entro il 20 dicembre di una tredicesima mensilità da calcolare sulla base di 1/12 della retribuzione normale, relativa all ultimo mese di riferimento, per ciascun mese di servizio prestato nel periodo gennaio-dicembre. Se il rapporto è iniziato/cessato in corso d anno, la frazione di mese superiore a 15 giorni è considerata mese intero. La quattordicesima mensilità va corrisposta entro il 1 luglio e va calcolata sulla base di 1/12 della retribuzione normale, relativa all ultimo mese di riferimento, per ciascun mese di servizio prestato nel periodo luglio anno precedente giugno anno corrente. A seguito di accordo territoriale, la quattordicesima può essere erogata con diverse modalità e anche frazionata in 12 quote mensili. Viene demandata alla contrattazione di secondo livello l individuazione di un premio variabile correlato ad incrementi di produttività ed altri elementi di competitività.
2 Lavoro straordinario, notturno, festivo DATI RETRIBUTIVI Il lavoro straordinario è ammesso fino a 270 ore annuali, incrementabili mediante accordi di secondo livello. Il lavoro notturno decorre, ai fini retributivi, dalle ore 21 alle 4. La base di computo delle maggiorazioni è costituita dalla retribuzione normale. Tipo di prestazione Maggiorazione Lavoro straordinario 30% Lavoro notturno 50% Lavoro festivo 20% Lavoro domenicale: addetti produzione, confezionamento, 75% distribuzione e vendita del pane Lavoro domenicale: addetti produzione e vendita di prodotti diversi 30% dal pane Prestazioni domenicali in regime di flessibilità 30% La maggiorazione del 75% per il lavoro domenicale di produzione e vendita del pane non è cumulabile. Le altre maggiorazioni sono cumulabili fino al 55%. Altre voci Indennità complementare per mancanza di energia elettrica: in caso di mancanza di energia elettrica, dovuta ad incuria del datore di lavoro, che comporti la necessità di effettuare il lavoro a mano, agli operai viene corrisposto un compenso complementare pari al 25% della retribuzione normale. Maggiorazione per i turnisti panettieri: la retribuzione dei turnisti panettieri assunti a breve termine è maggiorata del 37% a titolo sostitutivo di tredicesima e quattordicesima mensilità, festività, ferie e tfr. Parametri retributivi Divisori contrattuali della retribuzione mensile: quota giornaliera 26; quota oraria 173. Numero di mensilità: 14. Categorie e qualifiche Periodo di prova COSTITUZIONE DEL RAPPORTO Inquadramento. Il personale è distinto in due gruppi: - A. Personale operaio addetto alla panificazione e ad altre attività comunque produttive e/o manifatturiere; - B. Personale addetto a funzioni di vendita, distribuzione ed amministrazione. Per i criteri di classificazione del personale si rinvia al testo del c.c.n.l. (art. 22 segg.). Livello Durata * A1S B1 150 giorni A1 B2 100 giorni A2 B3S 80 giorni altri liv. 50 giorni * Giornate di lavoro effettivo Esclusione: non si applica il periodo di prova in caso di riassunzione di un lavoratore già in forza nei 24 mesi precedenti con il medesimo inquadramento contrattuale. Riduzione: in caso di riassunzione con contratto a tempo indeterminato o a termine eccedente i 9 mesi nei 24 mesi successivi alla cessazione del precedente rapporto, con mansioni comportanti differente inquadramento contrattuale, la durata del periodo di prova è ridotta alla metà. In caso di riassunzione con contratto a termine di durata inferiore a 9 mesi, il periodo di prova è ridotto del 70%. Sospensione: la malattia e l infortunio non originati dalla prestazione lavorativa sospendono il periodo di prova qualora il lavoratore possa rientrare in servizio prima della sua scadenza originaria e qualora le assenze, anche frazionate, non superino il 50% dell arco temporale pattuito per l espletamento della prova. ORARIO DI LAVORO Regimi di orario Orario normale: 40 ore settimanali. La durata media settimanale dell orario di lavoro, calcolata con riferimento ad un periodo non superiore a 26 settimane, non può superare 48 ore, comprese le ore di lavoro straordinario (salvo diverso accordo di secondo livello). La durata massima per singola settimana non può superare 54 ore, comprese le ore di lavoro straordinario (salvo diverso accordo di secondo livello). Flessibilità: per soddisfare esigenze connesse alle variazioni di intensità dell attività lavorativa l orario contrattuale può essere superato fino al limite di 48 ore settimanali per un massimo di 96 ore annue. Ai lavoratori interessati al regime di flessibilità vengono riconosciute ulteriori 9 ore di permessi annuali. Festività Sono considerati giorni festivi quelli previsti dalla legge (1 gennaio - 6 gennaio - Lunedì di Pasqua - 25 aprile - 1 maggio - 2 giugno - 15 agosto - 1 novembre - 8 dicembre - 25 dicembre - 26 dicembre) e la ricorrenza del Santo Patrono del luogo in cui è ubicata l'unità produttiva (29 giugno per i lavoratori operanti nel comune di Roma). Ferie Permessi ROL - Ex festività Maturazione: 26 giorni per ogni anno di servizio. Rapporti iniziati/cessati in corso d anno: 1/12 per ogni mese di servizio (la frazione di mese superiore a 15 giorni è considerata mese intero). Malattia sopravvenuta: il decorso delle ferie resta sospeso in caso di ricovero ospedaliero e con riferimento alle ferie continuative non inferiori a due settimane in caso di malattia che per natura e gravità impedisca il recupero delle energie psico-fisiche e la cui prognosi iniziale sia superiore a 10 giorni. Permessi ROL: 28 ore che maturano per ogni anno di servizio e in misura proporzionalmente ridotta per dodicesimi se il rapporto è iniziato/cessato in corso d anno. Lavoratori notturni: 36 ore su base annua (è considerato notturno il lavoratore che effettua almeno tre ore del suo normale orario tra le ore 22 e le 5 oppure che presta il proprio lavoro per almeno tre ore nel periodo considerato per un minimo di 80 giorni all anno; il c.c.n.l. elenca una casistica di esclusioni). Permessi ex festività: 4 giornate (32 ore) di riposo compensativo il cui utilizzo viene concordato con il datore di lavoro. Ex festività del 4 novembre: viene erogato il trattamento spettante per le festività coincidenti con la domenica. 2
3 Malattia VICENDE DEL RAPPORTO Conservazione del posto: fino ad un massimo di 180 giorni nell arco dei 12 mesi precedenti. Integrazione a carico del datore di lavoro - operai Periodo di assenza Integrazione fino al Dal 1 al 3 giorno 100% Dal 4 al 20 giorno 25% Dal 21 giorno 30% 1. Integrazione al 100%: da calcolare sulla retribuzione normale nel caso di malattia fino a 5 giorni, sulla paga globale nel caso di malattia di durata superiore 2. Integrazione al 25% e al 30%: al netto del rateo di 13ª e 14ª mensilità Integrazione a carico del datore di lavoro - impiegati Anzianità di servizio Periodo di assenza Integrazione fino al Fino a 10 anni Primo mese 100% 2 mesi successivi 50% Oltre 10 anni Primo e secondo mese 100% 4 mesi successivi 50% Maternità Infortunio sul lavoro Congedo matrimoniale Servizio militare Corsi di studio Trasferta Trasferimento Cassa mutua territoriale. Il c.c.n.l. prevede la costituzione di casse mutue integrative territoriali, finanziate con contribuzione a carico dei datori di lavoro (75%) e dei lavoratori (25%). Nelle regioni o province dove esiste la cassa, i datori di lavoro non aderenti sono tenuti all integrazione diretta al singolo lavoratore. Aspettativa: il lavoratore a tempo indeterminato può usufruire, a richiesta da presentare almeno 24 ore prima del superamento del periodo di comporto, di un periodo di aspettativa fino a 4 mesi per le aziende artigiane e fino a 6 mesi per le aziende industriali. Durante l aspettativa non decorre né retribuzione né anzianità di servizio per alcun istituto. Lavoro a tempo determinato. Il periodo di conservazione del posto viene riproporzionato. Lavoro a tempo parziale. La conservazione del posto non può superare, nell arco dell anno solare, il 50% delle giornate lavorative concordate fra le parti indipendentemente dalla durata giornaliera dell orario di lavoro in esse prevista. Particolarità: Apprendisti (vedi). Il c.c.n.l. rinvia alle disposizioni di legge in materia. Resta a carico del datore di lavoro l integrazione al 100% dei ratei di tredicesima e quattordicesima mensilità relativi al periodo di assenza obbligatoria. Il c.c.n.l. rinvia alle disposizioni di legge in materia In caso di matrimonio compete al lavoratore non in prova un congedo retribuito di 15 giorni consecutivi. La richiesta di congedo deve essere avanzata con un preavviso di almeno 15 giorni. Il lavoratore ha diritto alla conservazione del posto fino a 30 giorni dopo la cessazione del servizio militare. Lavoratori studenti. Se iscritti e frequentanti presso un istituto pubblico un corso per il conseguimento del titolo di studio della scuola dell obbligo, usufruiscono di permessi retribuiti fino a 150 ore pro capite nel triennio. Gli oneri derivanti sono a carico dei datori di lavoro in forma collettiva (cassa mutua). Apprendistato professionalizzante Durata e retribuzione Livello (1) Periodo (2) (mesi) Progressione retr. (3) A1S - A % % A % % A % B % 3
4 Livello (1) Periodo (2) (mesi) Progressione retr. (3) B % B3S % B % (1) Livello di destinazione finale dell'apprendista (2) Durata dell'apprendistato (mesi) (3) Percentuale della retribuzione relativa al livello di destinazione Prolungamento del contratto: in caso di assenza superiore a 30 giorni consecutivi per malattia, infortunio e altre cause di sospensione involontaria del rapporto, il contratto è prolungato per un periodo equivalente alla durata dell assenza. Formazione: l azienda è tenuta ad erogare un monte ore di formazione formale, interna o esterna, entro i seguenti limiti di durata massima: - A1-B1 100 ore/anno; - A2-B2- B3S 80 ore/anno; A3-B3 60 ore/anno. Periodo di prova: quello ordinario vigente per il livello di inquadramento iniziale. Malattia: il datore di lavoro eroga un indennità pari al 50% del minimo contrattuale per i primi 3 giorni di assenza e pari al 25% del minimo contrattuale dal 4 al 9 giorno di assenza. Preavviso: completato il periodo di formazione, le parti del contratto individuale possono recedere con preavviso ed eventuale applicazione della disciplina contrattuale in materia di indennità sostitutiva del preavviso. Apprendistato a tempo parziale. E ammesso a condizione che l orario non sia inferiore al 60% dell orario normale e che le ore di formazione non vengano riproporzionate in relazione all orario ridotto. Aziende con attività stagionali: possono assumere con contratto di apprendistato di durata minima trimestrale; le ore di formazione sono riproporzionate in relazione alla durata del contratto con il limite minimo di 20 ore per singolo contratto. Altri tipi di apprendistato Apprendistato per la qualifica e il diploma professionale. La durata del contratto non può essere inferiore a 6 mesi, né superiore a 3 anni (4 anni nel caso di diploma professionale quadriennale). Per le ore di formazione a carico del datore di lavoro è riconosciuta al lavoratore una retribuzione pari al 10% di quella che gli sarebbe dovuta con riferimento all apprendistato professionalizzante per il corrispondente livello contrattuale. Al termine del contratto è possibile la trasformazione in contratto di apprendistato professionalizzante (la durata complessiva dei due contratti non può eccedere 60 mesi). Lavoro a tempo determinato Limiti. Il c.c.n.l. dispone che il numero dei contratti a tempo determinato non può eccedere i seguenti limiti: - nelle imprese fino a 5 dipendenti, 3 lavoratori a tempo determinato; - nelle imprese con più di 5 dipendenti, 1 lavoratore a tempo determinato ogni 2 lavoratori a tempo indeterminato in forza. La base di computo è costituita dai lavoratori a tempo indeterminato iscritti nel libro unico all atto dell assunzione di lavoratori a tempo determinato. Le aziende a conduzione familiare senza dipendenti a tempo indeterminato possono comunque assumere a tempo determinato fino a 3 dipendenti. Esclusioni. Sono in ogni caso esenti da limitazioni quantitative i contratti a tempo determinato conclusi: - nella fase di avvio di nuove attività (fino a 24 mesi dalla prima assunzione); - per ragioni di carattere sostitutivo o di stagionalità; - con lavoratori di età superiore a 50 anni. Successione di contratti a termine con il medesimo lavoratore. L intervallo minimo tra due contratti successivi è fissato in 10 giorni se il primo contratto ha una durata fino a sei mesi e in 20 giorni se il contratto ha una durata superiore. Esclusioni: non viene richiesto intervallo temporale se l assunzione riguarda la sostituzione di un lavoratore assente con diritto alla conservazione del posto. Successione di contratti per mansioni equivalenti. Il limite temporale della durata complessiva del rapporto fra lo stesso datore di lavoro e lo stesso lavoratore, considerando tutti i contratti a termine (anche in forma di somministrazione di lavoro) è di 36 mesi (comprensivi di proroghe e rinnovi e indipendentemente dall ampiezza delle interruzioni tra un contratto e l altro); tale limite può essere superato con la stipulazione, per una sola volta, di un ulteriore contratto a termine tra gli stessi soggetti per la durata massima di 12 mesi, a condizione che la formalizzazione avvenga presso la Dtl e con l assistenza di un rappresentante sindacale. Esclusioni: sono esclusi da limitazioni temporali i contratti stipulati per lo svolgimento di: - attività stagionali ex D.P.R. n. 1525/1963; - di attività stagionali legate alla disponibilità delle materie prime e/o di consumo fortemente condizionate dalla domanda dei consumatori; - attività connesse ad esigenze ben definite dell organizzazione tecnico-produttiva ed a caratteristiche del tutto peculiari del settore merceologico dell azienda (quali le attività produttive concentrate in periodi dell anno e/o finalizzate a rispondere a intensificazione della domanda per ragioni collegate ad esigenze cicliche e alle variazioni climatiche o perché obiettivamente connesse con le tradizionali ricorrenze); - iniziative promopubblicitarie, per un periodo limitato. Sostituzione di lavoratori con affiancamento. Nell ipotesi di assunzione a termine per sostituzione è consentito un periodo di affiancamento tra il sostituto e il lavoratore sostituito fino a 90 giorni di calendario, sia prima che inizi l assenza sia dopo il rientro di quest ultimo. Il contratto del lavoratore assunto a termine per la sostituzione di lavoratori in congedo di maternità, paternità o parentale la cui assenza sia stata programmata per più congedi può essere prorogato fino alla scadenza del diritto di fruire dei permessi previsti per l'allattamento. Particolarità: Malattia (vedi). Lavoro a tempo parziale Clausole elastiche. Le parti possono stabilire clausole relative alla variazione della collocazione temporale della prestazione ovvero relative alla variazione in aumento della sua durata. Trattamento economico: per le ore prestate a seguito dell applicazione di clausole elastiche spetta la maggiorazione omnicomprensiva del 2%; per le ore di lavoro che determinino un incremento definitivo della quantità di prestazione, in quanto non compensate da equivalenti riposi, spettano le seguenti maggiorazioni omnicomprensive: - 10% se prestate con preavviso di 8 giorni; 15% se prestate con preavviso di 5 giorni; - 20% se prestate con preavviso di 2 giorni. La base di computo delle maggiorazioni è costituita dalla paga base nazionale. Lavoro supplementare. Consentito per specifiche esigenze organizzative, produttive e sostitutive fino a concorrenza dell orario normale settimanale. Compensato con la maggiorazione omnicomprensiva del 5% della retribuzione globale di fatto. Particolarità: Malattia (vedi). Lavoro ripartito 4
5 Lavoro stagionale Telelavoro Somministrazione di lavoro Lavoro a domicilio Costituiscono attività stagionali: - unità produttive con apertura al pubblico coincidente con flussi turistici stagionali, che abbiano periodi di inattività non inferiori a 70 giorni continuativi o 120 giorni non continuativi; - unità produttive le cui attività, per ragioni climatiche, vanno ricondotte alla finalità di rifornire i mercati dei prodotti il cui consumo è concentrato in particolari periodi (caldi o freddi); - attività connesse a ricorrenze di eventi e festività che determinano un incremento dei consumi; - iniziative promo-pubblicitarie cui vanno ricondotte la attività finalizzate a qualificare il prodotto con confezioni particolari e/o modalità espositive dedicate. Nell arco dello stesso ciclo di attività stagionale non è consentito superare una durata massima complessiva di 6 mesi per ogni singolo contratto a tempo determinato. Limiti. L utilizzo dei contratti di somministrazione a tempo determinato non può superare in media trimestrale il 10% dei contratti di lavoro a tempo indeterminato in atto nell impresa, con un minimo di 3 lavoratori somministrati (5 lavoratori somministrati per il settore della panificazione industriale). Esclusioni: i casi di sostituzione di lavoratori assenti o temporaneamente inidonei. Attività sindacale DIRITTI SINDACALI E DI RAPPRESENTANZA Previdenza complementare Assistenza integrativa Polizze assicurative Contributi contrattuali WELFARE CONTRATTUALE Contribuzione al fondo Alifond: - a carico azienda: 1,20% della retribuzione utile per il computo del tfr - a carico lavoratore: 1,00% della stessa base di calcolo. Contribuzione al fondo sanitario Fonsap e all ente bilaterale Ebipan, a carico azienda: - 20 euro/mese per ogni dipendente a tempo indeterminato o a tempo determinato di durata pari o superiore a 9 mesi; 10 euro/mese per ogni dipendente a tempo determinato di durata inferiore. L obbligo contributivo è riferito a 12 mensilità. In caso di inadempimento contributivo, il datore di lavoro deve erogare a ciascun lavoratore un importo forfettario, a titolo di elemento aggiuntivo della retribuzione (Ear), pari a 20 euro/mese per 14 mensilità. L elemento è utile per il calcolo degli istituti legali e contrattuali (escluso tfr). Preavviso Trattamento di fine rapporto ESTINZIONE DEL RAPPORTO Operai: 15 giorni Impiegati: 30 giorni Il c.c.n.l. rinvia alle disposizioni di legge e specifica che la base di computo del tfr è composta esclusivamente dai seguenti elementi: minimo tabellare, indennità di contingenza, elemento distinto della retribuzione, aumenti di merito e superminimi, tredicesima e quattordicesima mensilità, indennità sostitutiva di mensa, indennità maneggio denaro, indennità sostitutiva generi in natura, elementi salariali previsti da accordi integrativi di secondo livello, maggiorazioni corrisposte in via continuativa e sistematica. 5
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