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1 della CAMERA DI COMMERCIO INDUSTRIA ARTIGIANATO E AGRICOLTURA di PADOVA Il testo del presente Statuto è aggiornato a seguito della deliberazione del Consiglio camerale n. 7/07 del Lo Statuto è stato approvato con deliberazione del Consiglio n. 4 dell e successivamente modificato con deliberazioni n. 3 del , n. 7 dell e n. 9/06 del

2 STATUTO della CAMERA DI COMMERCIO INDUSTRIA ARTIGIANATO E AGRICOLTURA di PADOVA INDICE pagina TITOLO I Principi Art. 1 - Natura dell Ente 3 Art. 2 - Sede 3 Art. 3 - Logo 3 Art. 4 - Autonomia statutaria e potestà regolamentare 3 Art. 5 - Finalità della Camera di Commercio 4 Art. 6 - Funzioni 4 Art. 7 - Principi dell azione amministrativa 5 Art. 8 - Principi e forme di cooperazione 5 Art. 9 - Relazioni con il sistema camerale 6 Art Partecipazione e informazione 6 TITOLO II - Gli Organi Art Gli organi camerali 7 Capo I - Il Consiglio Art Composizione e durata del Consiglio 7 Art Competenze del Consiglio 7 Art Funzionamento del Consiglio 8 Art Commissioni consiliari 9 Art Diritti e doveri dei Consiglieri 10 Art Cessazione dalla carica di Consigliere 10 Capo II - La Giunta Art Composizione e durata della Giunta 11 Art Competenze della Giunta 11 Art Funzionamento della Giunta 12 Art Diritti e doveri dei membri della Giunta 13 Art Decadenza della Giunta 13 Art Cessazione dalla carica di membro di Giunta 13 Capo III - Il Presidente Art Nomina e durata del Presidente 14 Art Competenze del Presidente 14 Art Cessazione dalla carica di Presidente 15 Art Mozione di sfiducia al Presidente 15 Art Nomina del Vice Presidente 16 1

3 pagina Capo IV - Il Collegio dei Revisori dei Conti Art Composizione e durata del Collegio dei Revisori dei Conti 16 Art Competenze del Collegio dei Revisori dei Conti 16 Art Diritti e doveri del Collegio dei Revisori dei Conti 17 TITOLO III Aziende Speciali e Partecipazioni Capo I Aziende Speciali Art Aziende Speciali: costituzione e natura 18 Art Aziende Speciali: principi di gestione 18 Capo II Partecipazioni Art Partecipazioni a società e altri organismi 19 Art Rappresentanti della Camera di Commercio 19 TITOLO IV L organizzazione interna Art Principi organizzativi 20 Art Il Segretario Generale 20 Art I Dirigenti 21 Art Funzioni vicarie del Segretario Generale 21 Art Il Personale 22 Art Incarichi e forniture di servizi 22 TITOLO V Gestione economica e patrimoniale Art La gestione patrimoniale e finanziaria 23 Art Controllo strategico e di gestione 23 Art Organo di valutazione strategica 23 TITOLO VI Norme finali Art Pubblicazione dello Statuto e dei regolamenti 24 Art Revisione dello Statuto e dei regolamenti 24 Art Norme di rinvio 24 Allegati: A) - Logo della Camera di Commercio 25 B) - Composizione del Consiglio camerale 26 2

4 TITOLO I PRINCIPI Articolo 1 - Natura dell Ente 1. La Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di Padova (di seguito denominata Camera di Commercio) è un ente autonomo di diritto pubblico che svolge funzioni di interesse generale per il sistema delle imprese della provincia di Padova, del quale costituisce espressione. 2. Quale ente dotato di autonomia funzionale e rappresentativo del sistema delle imprese padovane ne cura gli interessi generali e ne promuove lo sviluppo nel rispetto dell autonomia e delle attività delle associazioni imprenditoriali, professionali, sindacali e dei consumatori e delle altre formazioni sociali. 3. La Camera di Commercio è titolare di funzioni proprie e di quelle conferite con legge dello Stato e della Regione, secondo il principio di sussidiarietà verticale. La Camera svolge le funzioni anche attraverso le attività che possono essere adeguatamente esercitate dalla autonoma iniziativa degli imprenditori, dei professionisti, dei lavoratori dei cittadini e delle loro formazioni associative, in conformità al principio di sussidiarietà. Articolo 2 - Sede 1. La Camera di Commercio ha sede in Padova, Piazza Insurrezione n. 1/A. 2. Può istituire uffici distaccati nel territorio della provincia per favorire il decentramento dei servizi. Articolo 3 - Logo 1. Il logo o marchio della Camera di Commercio, riportato nell allegato A, è costituito dall immagine del precedente marchio integrato dal segno identificativo del sistema camerale, composto da una C di Camere di Commercio e una I di Italia che si allungano e si fondono, formando un contenitore dinamico che richiama la prua di una nave, all interno della quale è inserita la denominazione Camera di Commercio Padova. Articolo 4 - Autonomia statutaria e potestà regolamentare 1. La Camera di Commercio ha autonomia statutaria. Lo Statuto, nell ambito dei principi fissati dalla legge, stabilisce le norme fondamentali per l organizzazione dell Ente e l esercizio delle sue funzioni. 2. In conformità con la legge e lo Statuto la Camera di Commercio adotta propri regolamenti per la disciplina delle materie di propria competenza, di quelle delegate e nei casi previsti dallo Statuto. 3

5 Articolo 5 - Finalità della Camera di Commercio 1. La Camera di Commercio opera al fine di: a) promuovere la modernizzazione, l internazionalizzazione e lo sviluppo economico del territorio e del sistema delle imprese in esso presenti, anche favorendo la creazione e il potenziamento di infrastrutture, in particolare nel settore della viabilità, qualificanti per l economia locale e nazionale, e promuovendo l informazione economica e la formazione professionale; b) tutelare e perseguire un economia aperta al fine di assicurare a tutti pari opportunità, scoraggiare tendenze monopolistiche e valorizzare la dignità dell impresa e del lavoro; c) favorire l affermazione della libertà d impresa e di iniziativa economica, della concorrenza e della trasparenza del mercato, tutelando i soggetti imprenditori e consumatori di fronte a possibili deviazioni e abusi delle condizioni del mercato e garantendo imparzialità rispetto a tutti i soggetti del mercato stesso; d) promuovere e valorizzare la cultura d impresa, anche al fine di stimolare la crescita di nuove e diverse forme di impresa; e) promuovere la cooperazione con le istituzioni pubbliche e private, anche a livello internazionale, preposte o interessate allo sviluppo economico del territorio. f) promuovere e valorizzare le organizzazioni che svolgono, con diversa forma giuridica, attività economica e/o sociale senza finalità prioritaria di lucro. Articolo 6 - Funzioni 1. La Camera di Commercio esercita funzioni attribuite dalla legge e dai regolamenti, funzioni delegate o conferite dallo Stato e dalla Regione Veneto e funzioni derivanti da convenzioni internazionali. 2. La Camera di Commercio può esercitare tutte le funzioni di supporto e di promozione degli interessi generali delle imprese e tutte le funzioni nelle materie amministrative ed economiche relative al sistema delle imprese, salvo che la legge non le attribuisca ad altre amministrazioni. In particolare: a) svolge azioni di impulso e sostegno del sistema economico locale anche tramite supporto finanziario; b) esercita funzioni di osservatorio dell economia locale; c) svolge funzioni di regolazione del mercato, quale garante della fede pubblica, per promuovere la trasparenza e la correttezza delle contrattazioni; d) svolge funzioni di certificazione tramite la tenuta di pubblici registri e in particolare del Registro imprese; e) eroga servizi di interesse delle imprese e dei cittadini; 4

6 f) formula pareri e proposte allo Stato, alla Regione, agli Enti locali e alle Pubbliche Amministrazioni sulle questioni di interesse per lo sviluppo provinciale interpellando le organizzazioni rappresentative delle categorie economiche e sociali. 3. Nell ambito delle finalità istituzionali, la Camera di Commercio realizza programmi di intervento e di supporto degli interessi generali delle imprese, che si articolano nell attuazione diretta di iniziative promozionali o nel sostegno finanziario di analoghe iniziative promosse ed organizzate da altri soggetti pubblici o privati. 4. Gli interventi di sostegno finanziario a favore di iniziative promozionali organizzate da terzi sono effettuati secondo criteri, limiti, modalità e verifiche dei risultati indicati in apposito regolamento adottato dal Consiglio. Articolo 7 - Principi dell azione amministrativa 1. La Camera di Commercio ispira la propria azione ai principi di imparzialità, efficacia, economicità, efficienza, pubblicità, trasparenza, partecipazione e massima semplificazione delle procedure. 2. La Camera di Commercio mira al miglioramento della qualità dei propri servizi e delle proprie iniziative, utilizzando strumenti adeguati per il monitoraggio e la verifica dei medesimi. 3. L esercizio delle funzioni risponde al principio della distinzione dei compiti di indirizzo e gestione politica, propri del Consiglio, della Giunta e del Presidente, e di quelli di gestione amministrativa, propri del Segretario Generale e della Dirigenza. Articolo 8 - Principi e forme di cooperazione 1. La Camera di Commercio ispira la propria attività al principio di collaborazione e di cooperazione con le istituzioni comunitarie, con le amministrazioni dello Stato, con la Regione, con gli Enti locali e con le organizzazioni rappresentative delle categorie economiche e sociali. 2. Ai fini della promozione degli interessi generali dell economia del territorio e in attuazione del principio di sussidiarietà, la Camera di Commercio può instaurare rapporti e relazioni con altri soggetti pubblici o privati. A tal fine, la Camera di Commercio può promuovere e partecipare agli istituti della programmazione negoziata ( come patti territoriali, accordi di programma, ecc.). Può indire e partecipare a conferenze di servizi e concludere accordi con tutti i soggetti pubblici e privati interessati al provvedimento finale. 3. La Camera di Commercio, al fine di sostenere efficacemente processi di internazionalizzazione e globalizzazione delle imprese, può porre in essere rapporti con organismi ed istituzioni esteri e sovranazionali. 4. Al fine di favorire il coinvolgimento dei soggetti interessati a determinati temi, la Camera di Commercio può istituire osservatori o consulte su tematiche di natura economica e sociale le cui regole di funzionamento sono stabilite all'atto della loro istituzione. 5

7 Articolo 9 - Relazioni con il sistema camerale 1. La Camera di Commercio riconosce il valore dell associazionismo e della cooperazione tra Camere di Commercio nelle sue forme associative di livello regionale, nazionale e internazionale ed in ogni altra modalità organizzativa di aggregazione o di partecipazione congiunta. 2. La Camera di Commercio partecipa alla rete delle Camere di Commercio dell Unione Europea e aderisce all Unione Italiana delle Camere di Commercio e all Unione Regionale delle Camere di Commercio del Veneto. 3. La Camera di Commercio è partecipe della rete informativa nazionale ed europea promossa dal sistema camerale per la gestione delle funzioni camerali e la diffusione delle relative informazioni. Articolo 10 - Partecipazione e informazione 1. La Camera di Commercio incoraggia la partecipazione alla sua attività da parte delle imprese, dei lavoratori, dei consumatori e, in particolare, delle loro associazioni. Questi soggetti possono presentare agli organi della Camera di Commercio domande e proposte su materie di loro interesse. 2. La Camera di Commercio promuove la conoscenza dell attività e dei servizi camerali tramite adeguati strumenti di informazione. 3. Le deliberazioni del Consiglio e della Giunta sono esposte all Albo camerale per 7 giorni. Sono esecutive a decorrere dall 8 giorno successivo a q uello di inizio dell esposizione. Per motivi di urgenza, le deliberazioni possono essere dichiarate immediatamente eseguibili. 4. Le determinazioni del Presidente assunte in caso di urgenza e le determinazioni del Segretario Generale e dei Dirigenti sono esposte all Albo camerale per 7 giorni. Sono immediatamente eseguibili. 5. Per i provvedimenti camerali di maggior rilevanza, è assicurata la diffusione anche mediante altri strumenti di comunicazione. 6. Per i provvedimenti camerali che rivestono particolare interesse per alcuni soggetti o categorie può essere disposta la comunicazione diretta. 7. Il Consiglio camerale approva un regolamento al fine di disciplinare il diritto di accesso ai documenti amministrativi, e le forme di pubblicità dei provvedimenti camerali. 6

8 TITOLO II GLI ORGANI Articolo 11 - Gli organi camerali 1. Sono organi della Camera di Commercio: a) il Consiglio b) la Giunta c) il Presidente d) il Collegio dei Revisori dei Conti CAPO I IL CONSIGLIO Articolo 12 - Composizione e durata del Consiglio 1. Il Consiglio è nominato con decreto del Presidente della Giunta Regionale ai sensi dell'art. 12 della legge n. 580/1993 sulla base delle designazioni delle organizzazioni rappresentative delle imprese, delle organizzazioni sindacali dei lavoratori e delle associazioni di tutela degli interessi dei consumatori e degli utenti. 2. Il Consiglio è composto da 32 membri. La ripartizione dei consiglieri, in rappresentanza dei settori economici al cui ambito appartengono le imprese operanti nella provincia, è determinata ai sensi della legge n. 580/1993 e delle norme di attuazione. 3. La rappresentanza dei settori economici rimane immutata per il periodo di durata in carica del Consiglio. 4. Ai fini della procedura per il rinnovo del Consiglio, per il calcolo della ripartizione dei suoi componenti in relazione a ciascun settore economico, si applicano le norme di attuazione della legge n. 580/1993, e successive modificazioni. 5. La composizione del Consiglio per settori economici, ai fini del rinnovo del Consiglio nominato con il decreto del Presidente della Giunta regionale in data è riportata nell allegato B. 6. Il Consiglio dura in carica cinque anni. Il termine iniziale decorre dalla data del decreto di cui al comma In caso di ritardo nell insediamento del nuovo Consiglio, il Consiglio in carica continua ad esercitare le proprie funzioni fino ad un massimo di 6 mesi a decorrere dalla sua scadenza. Articolo 13 - Competenze del Consiglio 1. Il Consiglio è l organo primario di governo della Camera di Commercio. Esso è espressivo della volontà, delle richieste e delle esigenze del sistema delle imprese, come anche delle istanze e delle esigenze dei lavoratori e dei consumatori operanti nell ambito provinciale. 7

9 2. Il Consiglio svolge, nel quadro delle finalità e dei compiti propri dell Ente, le seguenti funzioni: a) approva lo Statuto e le relative modifiche; b) elegge tra i suoi componenti, con votazioni separate, il Presidente e la Giunta; c) nomina i membri del Collegio dei Revisori dei Conti; d) determina gli indirizzi generali ed approva il programma pluriennale; e) approva la relazione previsionale e programmatica, il preventivo annuale, le sue eventuali variazioni e il bilancio di esercizio, su proposta della Giunta; f) determina gli emolumenti per i componenti degli organi della Camera di Commercio nonché degli organi delle Aziende Speciali conformemente alle previsioni di legge; g) svolge funzioni di controllo e supervisione sull attuazione degli indirizzi generali e dei programmi di attività deliberati; h) svolge funzioni di vigilanza sulla correttezza degli atti camerali, con l ausilio del Collegio dei Revisori dei Conti; i) può esprimere pareri e formulare proposte allo Stato, alla Regione, all Unione Europea e agli altri Enti locali su questioni di particolare rilievo per l economia provinciale; j) approva i regolamenti e le relative modifiche sulle materie non rientranti nelle competenze della Giunta e della Dirigenza; k) può costituire commissioni consiliari; l) delibera sulle mozioni di sfiducia alla Giunta o al Presidente; m) ai fini del rinnovo del Consiglio determina la ripartizione dei consiglieri per i settori economici sulla base dei dati validati dal Ministero dello Sviluppo Economico e individua eventuali nuovi settori; n) adempie ad ogni funzione ad esso attribuita da leggi comunitarie, statali, regionali, dai regolamenti e dal presente Statuto. Articolo 14 - Funzionamento del Consiglio 1. Il Consiglio si riunisce in via ordinaria in tre sessioni annuali: entro il 30 aprile per l approvazione del Bilancio d esercizio; entro il 31 ottobre per l approvazione della Relazione previsionale e programmatica; entro il 30 novembre per l approvazione del preventivo annuale. Si riunisce in via straordinaria quando lo disponga il Presidente, anche a seguito di richiesta della Giunta o di almeno un quarto dei componenti del Consiglio stesso, con l indicazione degli argomenti da trattare. 2. Le sedute del Consiglio camerale sono valide con la partecipazione di almeno la metà più uno dei componenti (17). Non è ammessa delega di voto. 8

10 3. Quando è chiamato a deliberare sullo Statuto e le sue variazioni, compresa la ripartizione dei Consiglieri per settori economici, il Consiglio è validamente costituito e delibera con il voto favorevole di almeno due terzi dei componenti (22). 4. Quando è chiamato ad eleggere il Presidente, il Consiglio è validamente costituito con la presenza di un numero di consiglieri almeno pari alla maggioranza prevista per ciascuna delle votazioni stabilita dall art. 16 della legge n. 580/ Quando è chiamato a deliberare sui regolamenti, il Consiglio delibera con il voto favorevole di almeno metà più uno dei componenti; 6. Le deliberazioni sono adottate a maggioranza dei presenti, fatte salve le maggioranze qualificate previste dalla legge o dallo Statuto per l approvazione dello Statuto, dei regolamenti e delle relative modifiche e per l elezione del Presidente. 7. Le votazioni avvengono ordinariamente in forma palese, tranne che, almeno la maggioranza dei presenti, richieda lo scrutinio segreto. Per le decisioni riguardanti persone, invece, si adotta la votazione a scrutinio segreto a meno che il Consiglio decida all unanimità diversamente. 8. L elezione del Presidente avviene a scrutinio segreto a meno che il Consiglio decida, all unanimità, diversamente. L elezione della Giunta avviene a scrutinio segreto. 9. Nelle votazioni a scrutinio palese, a parità di voti, prevale il voto del Presidente; in quelle a scrutinio segreto, a parità di voti, la proposta s intende respinta. 10. Le riunioni del Consiglio sono aperte al pubblico salvo che il Presidente non disponga diversamente per gravi motivi, ovvero nei casi previsti dal regolamento interno. Alle riunioni hanno diritto di partecipare i componenti del Collegio dei revisori dei conti. 11. Il Presidente ha facoltà di invitare alle sedute del Consiglio, senza diritto di voto, personalità del mondo politico, economico, del sistema camerale ed esperti, per la trattazione di specifici argomenti. A tale scopo ha facoltà di far intervenire dirigenti o funzionari della Camera. 12. Il Consiglio adotta il regolamento per il proprio funzionamento, per disciplinare gli aspetti non previsti dalla legge o dallo Statuto. Articolo 15 - Commissioni consiliari 1. Il Consiglio camerale può istituire commissioni composte da membri del Consiglio, coordinate da un membro della Giunta camerale, per procedere all approfondimento di specifiche questioni e per riferire su di esse. 2. Le Commissioni non sono dotate di poteri deliberativi, hanno carattere temporaneo e cessano una volta espletato il mandato loro affidato. 3. Le Commissioni, previa autorizzazione della Giunta, possono avvalersi di esperti nelle materie trattate. Possono partecipare alle Commissioni dirigenti e funzionari camerali. 4. Il Consiglio può determinare la misura del compenso da attribuire ai consiglieri per la partecipazione alle sedute delle Commissioni. 9

11 Articolo 16 - Diritti e doveri dei Consiglieri 1. I requisiti per la nomina e i casi di incompatibilità sono stabiliti dalle norme vigenti. 2. I Consiglieri sono tenuti all obbligo di riservatezza riguardo agli atti dei quali siano a conoscenza, quando ciò sia previsto dalla legge o dal regolamento di accesso agli atti approvato dalla Camera di Commercio. 3. Ciascun componente del Consiglio deve astenersi dal prendere parte alle deliberazioni nei casi in cui sia ravvisabile un contrasto tra l interesse proprio e quello perseguito con l oggetto di trattazione. In questo caso ha anche l obbligo di allontanarsi dalla sala delle sedute. 4. I Consiglieri camerali esercitano le loro funzioni senza vincolo di mandato, con piena libertà di espressione di voto al fine di armonizzare gli interessi settoriali con quelli della comunità economica provinciale nel suo complesso. 5. Ciascun consigliere, secondo procedure e modalità stabilite dal regolamento di funzionamento del Consiglio, ha diritto a: a) esercitare l iniziativa per tutti gli atti di competenza del Consiglio; b) chiedere notizie, chiarimenti e formulare proposte sull attività camerale; c) intervenire nelle discussioni del Consiglio; d) ottenere copie di atti, documenti ed informazioni riguardanti l attività camerale e le Aziende Speciali, utili all espletamento del proprio mandato, nel rispetto dei limiti previsti dai regolamenti. Articolo 17 - Cessazione dalla carica di Consigliere 1. I Consiglieri camerali cessano dalla carica per dimissioni, decadenza o morte. 2. Le dimissioni dei Consiglieri devono essere presentate in forma scritta al Presidente della Camera di Commercio. Le dimissioni sono irrevocabili ed hanno effetto dalla data della presentazione. 3. I Consiglieri decadono dalla carica: a) al verificarsi di una causa di decadenza prevista dall art. 13 della legge n. 580/1993; b) per l assenza ingiustificata a quattro riunioni consecutive del Consiglio. 4. Nei casi del comma 1 il Presidente della Camera ne dà immediata comunicazione al Presidente della Giunta regionale. 10

12 CAPO II LA GIUNTA Articolo 18 - Composizione e durata della Giunta 1. La Giunta è composta dal Presidente e da un numero di altri membri del Consiglio compreso tra 5 e 11, di cui almeno uno per ciascuno dei settori dell industria, del commercio, dell artigianato e dell agricoltura. 2. La Giunta dura in carica cinque anni in coincidenza con la durata del Consiglio. Il mandato di ciascun componente è rinnovabile per un massimo di due volte. Articolo 19 - Competenze della Giunta 1. La Giunta, organo esecutivo collegiale, ha le seguenti competenze: a) predispone gli indirizzi generali, il programma pluriennale, la relazione previsionale e programmatica, il preventivo, le sue variazioni ed il bilancio di esercizio, da sottoporre all approvazione del Consiglio camerale; b) approva il budget direzionale annuale e adotta i provvedimenti necessari per la realizzazione degli indirizzi generali del Consiglio e dei programmi di attività; c) elegge, tra i suoi componenti, il Vice Presidente della Camera di Commercio; d) delibera, su proposta del Segretario Generale in materia di personale dell Ente, qualora non sussista la competenza del Segretario Generale o dei Dirigenti; e) delibera sulla costituzione e sulla partecipazione della Camera di Commercio a consorzi, società di capitali, cooperative, fondazioni, enti, associazioni, aziende o servizi speciali; f) delibera l istituzione di uffici distaccati nell ambito della provincia ; g) delibera sul conferimento di incarichi di natura fiduciaria a soggetti esterni, che non siano di competenza del Segretario Generale o dei Dirigenti; h) provvede alla nomina, designazione e revoca dei rappresentanti di competenza della Camera di Commercio negli organismi esterni e designa il Segretario Generale; i) verifica il raggiungimento dei risultati degli obiettivi prefissati e la rispondenza dell attività dirigenziale agli indirizzi impartiti avvalendosi dell Organo di valutazione strategica; j) delibera la partecipazione ad accordi di programma, patti territoriali e a intese collaborative con pubbliche amministrazioni ed organismi privati; k) delibera la promozione di giudizi e la costituzione in giudizio della Camera, anche nei casi previsti dall art del Codice Civile, fatta eccezione per i giudizi riguardanti tributi, sanzioni amministrative e tenuta di albi, registri e ruoli; l) formula pareri e proposte alle Pubbliche Amministrazioni; 11

13 m) individua, ai fini del rinnovo del Consiglio, i parametri relativi ai vari settori economici, da trasmettere al Ministero dello Sviluppo Economico. n) delibera la costituzione e composizione di commissioni diverse da quelle consiliari con facoltà di determinare il compenso per la partecipazione alle sedute dei medesimi nei limiti previsti dalla legge. o) delibera il regolamento di funzionamento della Giunta e i regolamenti di organizzazione delle funzioni amministrative camerali che non sono di competenza del Segretario Generale. 2. Spettano infine alla Giunta tutte le funzioni della Camera di Commercio che non siano riservate dalla legge e dallo Statuto al Consiglio e al Presidente, o alla specifica competenza del Segretario Generale e dei Dirigenti. 3. La Giunta, per motivi di urgenza, può deliberare sulle materie di competenza del Consiglio. Le relative deliberazioni sono sottoposte al Consiglio per la ratifica nella prima riunione successiva. 4. La Giunta ratifica, nella prima seduta successiva, gli atti di competenza della Giunta stessa adottati in via straordinaria e per motivi di urgenza dal Presidente. Articolo 20 - Funzionamento della Giunta 1. La Giunta è convocata in via ordinaria dal Presidente della Camera di Commercio che stabilisce l ordine del giorno. 2. La Giunta è convocata in via straordinaria su richiesta di almeno 4 membri, con indicazione degli argomenti che si intendono trattare. 3. Le riunioni della Giunta sono valide con la partecipazione di almeno la metà più uno dei componenti. Non è ammessa delega di voto. 4. Le deliberazioni sono adottate a maggioranza dei presenti, fatta salva l approvazione dei regolamenti che richiede il voto favorevole della maggioranza dei membri. 5. Le riunioni della Giunta non sono pubbliche. Alle riunioni hanno diritto a partecipare i componenti del Collegio dei revisori dei conti. 6. Il Presidente ha facoltà di invitare alle sedute della Giunta, senza diritto di voto, personalità del mondo politico, economico ed esperti, nonché rappresentanti degli organismi del sistema camerale, per l illustrazione di specifici argomenti. A tal fine può far intervenire anche dirigenti e funzionari camerali. 12

14 Articolo 21 - Diritti e doveri dei membri della Giunta 1. Il Presidente e i membri della Giunta sono tenuti all obbligo di riservatezza riguardo agli atti dei quali siano a conoscenza, quando ciò sia previsto dalla legge o dal regolamento di accesso agli atti approvato dalla Camera di Commercio. 2. Il Presidente e i membri della Giunta devono astenersi dal prendere parte alla discussione ed alla votazione delle deliberazioni nei casi riguardanti interessi propri o di loro parenti o affini sino al quarto grado. L obbligo di astensione non si applica ai provvedimenti normativi o di carattere generale, salvo quando casi in cui sussiste una correlazione immediata e diretta fra il contenuto della deliberazione e specifici interessi dell amministratore o di parenti o affini fino al quarto grado. In questo caso ha anche l obbligo di allontanarsi dalla sala delle sedute. 3. Ciascun membro, secondo procedure e modalità stabilite dal regolamento di funzionamento della Giunta, ha diritto a: a) esercitare l iniziativa per tutti gli atti di competenza della Giunta; b) chiedere notizie, chiarimenti e formulare proposte sull attività camerale; c) intervenire nelle discussioni della Giunta; d) ottenere copie di atti, documenti e informazioni riguardanti l attività camerale e delle Aziende Speciali utili all espletamento del proprio mandato, nel rispetto dei limiti previsti dai regolamenti. Articolo 22 - Decadenza della Giunta 1. La Giunta decade: a) per scioglimento del Consiglio camerale; b) per approvazione di una mozione di sfiducia votata con la maggioranza dei componenti del Consiglio; c) qualora la metà più uno dei membri sia dimissionaria o decaduta. 2. Il Consiglio può presentare una mozione di sfiducia alla Giunta qualora rilevi che l organo abbia commesso violazioni di legge, abbia contravvenuto alle norme statutarie o ai deliberati del Consiglio o non abbia, entro i termini di legge, predisposto per l approvazione del Consiglio il preventivo e il bilancio di esercizio. 3. La mozione di sfiducia deve essere sottoscritta da almeno la metà dei componenti del Consiglio ed essere discussa in una seduta appositamente convocata. 4. La mozione di sfiducia si intende approvata quando ottenga il voto della maggioranza dei componenti del Consiglio. 5. Se la mozione è approvata, la Giunta decade ed il Presidente pone immediatamente all ordine del giorno di quella stessa seduta l elezione della nuova Giunta. Articolo 23 - Cessazione dalla carica di membro di Giunta 1. I membri di Giunta cessano dalla carica per dimissioni, decadenza o morte. 13

15 2. Le dimissioni dei membri della Giunta devono essere presentate in forma scritta al Presidente della Camera di Commercio. Le dimissioni sono irrevocabili ed hanno effetto dalla data della presentazione. 3. Il membro di Giunta decade dalla carica: a) nel caso di decadenza dalla carica di Consigliere; b) nel caso di assenza ingiustificata da quattro riunioni consecutive della Giunta. 4. Il membro di Giunta decaduto, dimissionario o deceduto viene sostituito attraverso una nuova elezione a scrutinio segreto, secondo le modalità previste dalla normativa. Qualora il membro di Giunta decaduto o dimissionario sia l unico rappresentante in Consiglio del settore dell industria o del commercio o dell artigianato o dell agricoltura, la decadenza o le dimissioni da membro di Giunta comportano automaticamente la decadenza dalla carica di Consigliere. 5. Nel caso in cui vengano a cessare dalla carica uno o più membri della Giunta, questa, purchè permanga la maggioranza dei membri, rimane in carica con pienezza di poteri sino alla sua reintegrazione che deve essere posta all ordine del giorno nella prima riunione utile del Consiglio. CAPO III IL PRESIDENTE Articolo 24 - Nomina e durata del Presidente 1. Il Presidente della Camera di Commercio è eletto dal Consiglio con le modalità previste dall art. 16 della legge n. 580/1993. In caso di votazione con ballottaggio è richiesta la maggioranza assoluta dei componenti. 2. Il Presidente dura in carica cinque anni in coincidenza con la durata del Consiglio e può essere rieletto due volte. Articolo 25 - Competenze del Presidente 1. Il Presidente ha la rappresentanza legale e istituzionale della Camera di Commercio e ne assicura l unitarietà di indirizzo politico e amministrativo. 2. Il Presidente, in particolare: a) convoca e presiede il Consiglio e la Giunta, fissando l ordine del giorno secondo le modalità previste dai rispettivi regolamenti; b) formula proposte sull attività dell ente; c) indirizza e promuove l attività dell ente in conformità ai deliberati del Consiglio e della Giunta; d) verifica il rispetto dei deliberati del Consiglio e della Giunta e relaziona periodicamente ai citati organi secondo le modalità previste dai rispettivi regolamenti; 14

16 e) in occasione dell approvazione del bilancio di esercizio, presenta al Consiglio la relazione sulla situazione dell economia provinciale e la relazione sulle attività della Camera di Commercio; f) in caso di urgenza può adottare gli atti di competenza della Giunta, da sottoporre a ratifica nella sua prima riunione. 3. Il Presidente esercita ogni altra funzione a lui assegnata da norme comunitarie, statali, regionali, da regolamenti e dallo Statuto. Articolo 26 - Cessazione dalla carica di Presidente 1. Il Presidente cessa dalla carica per dimissioni, per decadenza o morte. Il Consiglio provvederà alla nomina del sostituto nella prima seduta utile. 2. Le dimissioni del Presidente devono essere presentate per iscritto sia al Consiglio, sia al Presidente della Giunta regionale. Le dimissioni sono irrevocabili ed hanno effetto dalla data della presentazione. 3. Il Presidente decade: a) a seguito dello scioglimento del Consiglio; b) a seguito di approvazione di una mozione di sfiducia, secondo le modalità previste dall articolo seguente; c) a seguito di decadenza dalla carica di Consigliere; d) a seguito di assenza ingiustificata da quattro riunioni consecutive della Giunta. Articolo 27 - Mozione di sfiducia al Presidente 1. Il Consiglio può presentare una mozione di sfiducia al Presidente qualora rilevi che questi abbia commesso violazioni di legge, abbia contravvenuto alle norme statutarie o ai deliberati del Consiglio o abbia compiuto atti lesivi del prestigio della Camera di Commercio. 2. La mozione di sfiducia deve essere sottoscritta da almeno la metà dei componenti del Consiglio ed essere discussa in una seduta appositamente convocata; essa deve contenere l indicazione del nuovo candidato a Presidente. 3. La mozione si intende approvata ove ottenga il voto della maggioranza dei componenti del Consiglio. Ove ottenga il voto dei due terzi dei componenti del Consiglio, è eletto Presidente il candidato indicato nella mozione. 4. A seguito della decadenza del Presidente, qualora la mozione di sfiducia abbia ottenuto la maggioranza stabilita nel precedente comma, ma non la maggioranza dei due terzi, il Vice Presidente assume la presidenza del Consiglio, procedendo, nella medesima seduta, al primo scrutinio per l elezione del Presidente secondo le norme della legge n. 580/93. 15

17 Articolo 28 - Nomina del Vice Presidente 1. Il Vice Presidente della Camera di Commercio è eletto dalla Giunta con il voto della maggioranza dei componenti della Giunta. Qualora con la prima votazione non si raggiunga il quorum richiesto, nella seconda votazione, da tenersi nella seduta successiva, è eletto il candidato che ha riportato la maggioranza dei voti dei presenti. 2. Il Vice Presidente, in caso di assenza o impedimento del Presidente, ne assume temporaneamente le funzioni. 3. Il Consiglio può determinare la misura del compenso da attribuire al Vice Presidente in base ai criteri previsti dalla legge. 4. Il Vice Presidente cessa dalla carica per dimissioni o revoca deliberata dalla Giunta con il voto della maggioranza dei membri. CAPO IV IL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI Articolo 29 - Composizione e durata del Collegio dei Revisori dei Conti 1. Il Collegio dei Revisori dei Conti è nominato dal Consiglio con le modalità previste dalla legge ed è composto da tre membri effettivi designati, rispettivamente, dal Presidente della Giunta regionale, dal Ministro dello Sviluppo Economico e dal Ministro dell Economia e Finanze. 2. Il Consiglio nomina due membri supplenti: uno su proposta del Presidente della Camera di Commercio ed uno su designazione del Presidente della Giunta Regionale. 3. Il Collegio dei Revisori dei Conti elegge, al proprio interno, il Presidente. 4. Il Collegio dei Revisori dei Conti dura in carica quattro anni. 5. In caso di dimissioni, decadenza o morte di un componente del Collegio, il Consiglio provvede alla sua sostituzione secondo la procedura di cui al comma 1 del presente articolo. Nelle more della sostituzione subentra il Revisore supplente più anziano in età. Il revisore nominato in sostituzione rimane in carica fino alla scadenza del Collegio. 6. Ove venga meno, per dimissioni, tutto il Collegio, esso resta in carica fino alla sua sostituzione. Articolo 30 - Competenze del Collegio dei Revisori dei Conti 1. Il Collegio dei Revisori dei Conti, in conformità alle disposizioni di legge, di regolamento e dello Statuto: a) collabora con il Consiglio nella sua funzione di controllo e di indirizzo; b) vigila sulla regolarità contabile e finanziaria della gestione della Camera di Commercio; c) redige una relazione sul preventivo annuale e sulle relative variazioni. 16

18 d) attesta la corrispondenza del bilancio di esercizio alle risultanze della gestione, redigendo una relazione sul medesimo; e) esprime preventivo parere sulle partecipazioni societarie e contrazione di mutui. 2. Nelle suddette relazioni il Collegio dei Revisori dei Conti esprime rilievi e proposte tendenti a conseguire una migliore efficienza, produttività ed economicità della gestione. Articolo 31 - Diritti e doveri del Collegio dei Revisori dei Conti 1. I Revisori dei Conti hanno diritto di accesso ai documenti e agli atti della Camera di Commercio. 2. I Revisori dei Conti rispondono della veridicità delle loro attestazioni e adempiono ai loro doveri con la diligenza del mandato. Ricorrendone i presupposti, hanno il dovere di denuncia disciplinato dalla legge e dai regolamenti. Se riscontrano gravi irregolarità nella gestione ne riferiscono immediatamente al Consiglio. 3. Al Collegio dei Revisori dei Conti, per quanto non disciplinato dalla legge, dai regolamenti e dallo Statuto, si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni del codice civile relative ai sindaci delle società per azioni. 4. Il Collegio dei Revisori dei Conti partecipa, senza diritto di voto, alle riunioni del Consiglio e della Giunta. 5. Ai revisori dei Conti si applicano le stesse incompatibilità previste per i Consiglieri. 17

19 TITOLO III AZIENDE SPECIALI E PARTECIPAZIONI CAPO I - AZIENDE SPECIALI Articolo 32 - Aziende speciali: costituzione e natura 1. La Camera di Commercio nell ambito degli indirizzi del Consiglio - può costituire aziende speciali, anche dotate di personalità giuridica, per lo svolgimento di servizi e di attività diretti al raggiungimento dei propri scopi. 2. Le aziende speciali sono istituite con deliberazione della Giunta che opera una valutazione preventiva della funzionalità dell attività, con particolare riferimento alla previsione dei costi e all individuazione delle risorse organizzative, tecniche e finanziarie. 3. La Giunta approva lo Statuto delle aziende e nomina gli amministratori delle aziende speciali, conformemente a quanto previsto nello Statuto. 4. Le aziende speciali operano secondo le norme del diritto privato e sono dotate di autonomia amministrativa, contabile e finanziaria nei limiti della legge. 5. Il Consiglio può determinare il compenso per gli organi delle Aziende Speciali secondo i criteri previsti dalla normativa. Articolo 33 - Aziende speciali: principi di gestione 1. Nel perseguimento dei propri scopi, le aziende speciali assicurano la corretta ed economica utilizzazione delle risorse, l imparzialità e il buon andamento della gestione. 2. La Giunta dispone le misure necessarie per il raccordo funzionale delle aziende con la Camera di Commercio e verifica l efficacia e l economicità dell attività aziendale esercitata e, in particolare, l osservanza degli indirizzi generali stabiliti dal Consiglio camerale. 3. Le aziende operano nel rispetto delle norme per esse previste nel regolamento sulla gestione patrimoniale e finanziaria delle Camere di Commercio. 4. I mezzi finanziari delle aziende sono costituiti dalla dotazione di capitale iniziale e dalle entrate che possono derivare da: proventi per la prestazione di servizi; contributi annuali della Camera di Commercio; contributi di enti pubblici e privati. 18

20 CAPO II - PARTECIPAZIONI Articolo 34 - Partecipazioni a società e altri organismi 1. Per il raggiungimento delle proprie finalità istituzionali di sostegno del sistema delle imprese e del mercato e per lo sviluppo complessivo del territorio e, in particolare, per la realizzazione e gestione di strutture e infrastrutture di interesse pubblico generale, la Camera di Commercio adotta le forme organizzative più idonee anche costituendo, da sola o con altri soggetti pubblici e privati, società di capitali, cooperative, consorzi, fondazioni, enti e altre forme associative o acquisendo partecipazioni in esse. 2. La scelta sulla forma di gestione compete alla Giunta camerale, con riferimento al programma di attività approvato dal Consiglio. 3. La Camera di Commercio può partecipare a fondazioni e altre associazioni, anche non riconosciute, a condizione che detta partecipazione non comporti impegni finanziari indeterminati in durata e quantificazione. Articolo 35 - Rappresentanti della Camera di Commercio 1. La Camera di Commercio, in relazione all importanza strategica della partecipazione, si assicura forme di controllo anche attraverso la partecipazione agli organi di amministrazione o di controllo. 2. I rappresentanti nominati o designati dalla Camera di Commercio presso società ed altri organismi devono inviare relazione alla Giunta, con scadenza semestrale, sull andamento della gestione. 3. Il Consiglio, anche per il tramite delle proprie Commissioni, può chiedere ai rappresentanti camerali presso le società e organismi partecipati informazioni sulla gestione dei medesimi e sui progetti di sviluppo. 19

21 TITOLO IV L ORGANIZZAZIONE INTERNA Articolo 36 - Principi organizzativi 1. La Camera di Commercio è organizzata secondo il principio della distinzione tra funzioni di indirizzo e controllo e funzioni di gestione. 2. Gli organi di governo esercitano le funzioni di indirizzo politico-amministrativo, definendo gli obiettivi e i programmi. Alla dirigenza spetta l adozione degli atti di gestione e dei provvedimenti amministrativi, nonché la gestione finanziaria, tecnica e amministrativa nell ambito degli indirizzi e programmi deliberati dagli organi di governo. 3. La Camera di Commercio disciplina, con regolamento approvato dalla Giunta, l organizzazione amministrativa, secondo i seguenti criteri: - funzionalità, efficacia, efficienza, flessibilità, garanzia di imparzialità e di trasparenza dell azione amministrativa; - coerenza tra modelli organizzativi adottati ed attività svolte; - decentramento dei servizi sul territorio provinciale; - qualità dei processi interni e dei servizi erogati; - semplificazione dei procedimenti amministrativi; - circolazione dell informazione, interna ed esterna, per garantire la più ampia partecipazione all attività della Camera di Commercio; - trasparenza delle decisioni, accessibilità agli atti e ai procedimenti amministrativi nel rispetto delle leggi vigenti. 4. Il regolamento sull organizzazione amministrativa disciplina, in particolare, le modalità e i requisiti dell attribuzione degli incarichi dirigenziali e degli incarichi di responsabile dei servizi, la composizione e le funzioni dell Organo di valutazione strategica. Articolo 37 - Il Segretario Generale 1. Il Segretario Generale è nominato dal Ministro dello Sviluppo Economico su designazione della Giunta. 2. Il Segretario Generale: a) adotta gli atti amministrativi inerenti la realizzazione dei programmi e degli obiettivi decisi dal Consiglio e dalla Giunta, compresi gli atti che impegnano l amministrazione verso l esterno con autonomi poteri di spesa, di organizzazione delle risorse umane e strumentali. Può delegare ai Dirigenti gli atti e i provvedimenti amministrativi di cui alla presente lettera; b) adotta gli atti di gestione amministrativa previsti dalle vigenti disposizioni; c) formula proposte ed esprime pareri agli organi della Camera; 20

22 d) propone alla Giunta il budget direzionale e assegna ai dirigenti la competenza in ordine all utilizzo delle risorse in esso previste; e) adotta le determinazioni per l organizzazione degli uffici e svolge le attività di gestione del personale e dei rapporti sindacali e di lavoro; f) assume il personale dell Ente; g) richiede pareri e consulenze nelle materie di competenza; h) promuove e resiste alle liti, con relativi poteri di conciliare e transigere, e nomina i legali, relativamente ai giudizi in materia di tributi, sanzioni amministrative e tenuta di albi, registri e ruoli, altresì assumendo, relativamente a questi stessi giudizi, la rappresentanza in giudizio dell Ente; i) cura i rapporti con gli uffici pubblici nelle materie di competenza; j) adotta regolamenti nelle materie rientranti nella propria sfera di competenza; k) è competente per ogni altro atto inerente all esercizio della funzione di gestione amministrativa. 3. Il Segretario Generale svolge le funzioni di segretario del Consiglio e della Giunta. In caso di trattazione di provvedimenti riguardanti il Segretario Generale, le funzioni di segretario della Giunta o del Consiglio sono svolte dal componente presente all adunanza più giovane di età. Nelle sedute del Consiglio e di Giunta, su richiesta del Presidente o dei componenti, ha facoltà di intervenire relazionando sugli argomenti all ordine del giorno esprimendo pareri e formulando proposte. Articolo 38 - I Dirigenti 1. I dirigenti esercitano le funzioni previste dalla legge, dallo Statuto, dal regolamento di organizzazione amministrativa. In particolare: a. dirigono, coordinano e controllano l attività degli uffici che da essi dipendono e dei responsabili dei procedimenti amministrativi, anche con poteri sostitutivi in caso di loro inerzia; b. gestiscono il budget direzionale, nell ambito delle rispettive competenze; c. formulano proposte ed esprimono pareri al Segretario Generale in tema di organizzazione e predisposizione di programmi di attività; d. provvedono alla gestione del personale e delle risorse finanziarie e strumentali assegnate alla propria area; e. svolgono tutti gli altri compiti loro delegati dal Segretario Generale. 2. Le modalità di assegnazione e revoca degli incarichi dirigenziali e di verifica dei risultati sono disciplinati nel regolamento di organizzazione. Articolo 39 - Funzioni vicarie del Segretario Generale 1. Su proposta del Segretario Generale la Giunta attribuisce le funzioni vicarie del Segretario Generale a un dirigente che assume la qualifica di Vice Segretario Generale. 21

23 2. Nel caso di assenza contemporanea del Segretario Generale e del Vice Segretario Generale, le funzioni vicarie sono demandate al dirigente più anziano nella qualifica. Articolo 40 - Il Personale 1. Lo stato giuridico ed il trattamento economico del personale della Camera di Commercio sono disciplinati dai contratti collettivi ed individuali di lavoro relativi al personale delle Camere di Commercio e dalle norme del diritto civile. 2. La Camera di Commercio, nell ambito di tali norme, disciplina, con propri regolamenti di competenza della Giunta, l'ordinamento e la dotazione complessiva del personale tenendo conto delle esigenze di funzionalità dell'ente e delle risorse disponibili. 3. La Camera di Commercio riconosce il valore delle relazioni sindacali e della formazione; cura lo sviluppo delle competenze del personale al fine di favorirne la crescita professionale; garantisce pari opportunità alle lavoratrici e ai lavoratori. Articolo 41 - Incarichi e forniture di servizi 1. Per il raggiungimento dei propri fini istituzionali e programmatici, allo scopo di assicurare la massima efficienza ed efficacia all attività dell ente, la Giunta, sentito il Segretario Generale, può avvalersi di consulenze e collaborazioni esterne di provata competenza, o di imprese di servizi, qualora la struttura interna non possa assolvere ai compiti richiesti, ovvero qualora in ciò si evidenziasse una convenienza per la Camera di Commercio. 2. Gli incarichi devono determinare durata, oggetto e compenso della collaborazione o del servizio. 3. Per gli atti di competenza della Dirigenza, la facoltà di avvalersi di consulenze esterne per esigenze cui non è possibile far fronte con personale in servizio è attribuita al Segretario Generale. 22

24 TITOLO V GESTIONE ECONOMICA E PATRIMONIALE Articolo 42 La gestione patrimoniale e finanziaria La gestione economica, patrimoniale e finanziaria è disciplinata dall apposito regolamento nazionale e dalle direttive del Segretario Generale. Articolo 43 Controllo strategico e di gestione L attività di valutazione e controllo strategico ha lo scopo di determinare il miglioramento delle attività e servizi camerali e ad individuare eventuali correzioni alle linee di indirizzo e ai documenti di programmazione. La valutazione è affidata alla Giunta, che si avvale dell Organo di valutazione strategica, che adotterà i criteri generali previsti dal regolamento sulla gestione patrimoniale e finanziaria della Camera. L attività di controllo di gestione, che è posta alle dirette dipendenze del Segretario Generale, è svolta con i criteri stabiliti dal regolamento di cui al comma precedente. Articolo 44 - Organo di valutazione strategica 1. La Giunta istituisce l Organo di valutazione strategica per l esercizio dell attività di valutazione e controllo strategico, per il controllo sull andamento dei servizi camerali e la valutazione delle prestazioni del Segretario Generale. 2. L Organo di valutazione, composto da esperti esterni all amministrazione camerale, opera in posizione di autonomia e risponde direttamente agli organi di direzione politica. 3. L esercizio delle funzioni di cui al comma 1) e le modalità di funzionamento dell Organo di valutazione sono disciplinate dal regolamento di organizzazione. 23

25 TITOLO VI NORME FINALI Articolo 45 - Pubblicazione dello Statuto e dei regolamenti 1. Lo Statuto e i regolamenti adottati dal Consiglio e dalla Giunta sono resi pubblici mediante affissione all albo camerale per 15 giorni consecutivi. Ulteriori forme di pubblicità, allo scopo di ottenere la loro migliore diffusione e conoscenza, possono essere disposte secondo modalità stabilite anche dal Consiglio o dalla Giunta. 2. Lo Statuto e i regolamenti entrano in vigore il giorno successivo la scadenza dell affissione all albo camerale. Articolo 46 - Revisione dello Statuto e dei regolamenti 1. Lo Statuto può essere sottoposto a revisione su proposta della Giunta o di almeno la metà dei Consiglieri. 2. Le modifiche dello Statuto sono approvate dal Consiglio a maggioranza dei due terzi dei componenti. 3. La deliberazione di abrogazione dello Statuto deve essere contestuale alla deliberazione di un nuovo Statuto. 4. I regolamenti e le loro modifiche sono approvati a maggioranza dei componenti dell organo competente. 5. Sino all entrata in vigore dei nuovi regolamenti continuano ad applicarsi le norme regolamentari in vigore, purchè non in contrasto con le disposizioni di legge o dello Statuto. Articolo 47 - Norme di rinvio 1. Per quanto non previsto nel presente Statuto si applicano le disposizioni legislative e regolamentari vigenti. 2. Non sono possibili modifiche allo Statuto nel periodo di prorogatio degli organi. 24

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