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1 RELAZIONE ILLUSTRATIVA Progetto di legge in materia di trattamento economico dei consiglieri regionali, dei componenti della giunta regionale, dei sottosegretari e delle risorse gruppi consiliari Il Gruppo Consiliare del MoVimento 5 Stelle presenta il seguente Progetto di Legge in recepimento del decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174 (Disposizioni urgenti in materia di finanza e funzionamento degli enti territoriali, nonché ulteriori disposizioni in favore delle zone terremotate nel maggio 2012), convertito con modificazioni dalla legge 7 dicembre 2012, n Tale decreto-legge interessa le Regioni sotto vari profili e deve essere recepito nell ordinamento regionale lombardo entro il 27 giugno 2013, pena importanti penalità sul piano delle risorse finanziarie erogate dallo Stato alla Regione Lombardia. Nella predisposizione del testo normativo relativo agli adempimenti previsti dal d.l. 174/2012, nella parte relativa al trattamento economico dei consiglieri (da estendere ai componenti della Giunta regionale e ai sottosegretari di cui all art. 25 dello Statuto d autonomia), abbiamo tenuto conto delle deliberazioni della Conferenza Stato-Regioni del 30 ottobre e del 6 dicembre 2012, ai fini della individuazione delle Regioni più virtuose.

2 Progetto di legge in materia di trattamento economico dei consiglieri regionali, dei componenti della giunta regionale, dei sottosegretari e delle risorse gruppi consiliari Art. 1 (Oggetto) 1. La presente legge disciplina il trattamento economico dei consiglieri regionali, dei componenti della Giunta regionale e dei sottosegretari di cui all articolo 25 dello Statuto d autonomia, nonché le risorse destinate ai gruppi consiliari e le relative modalità di utilizzo ai sensi del decreto legge 10 ottobre 2012, n. 174 (Disposizioni urgenti in materia di finanza e funzionamento degli enti territoriali, nonché ulteriori disposizioni in favore delle zone terremotate nel maggio 2012) convertito con modificazioni dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213 e secondo le disposizioni approvate con le Deliberazioni della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Provincie autonome di Trento e Bolzano del 30 ottobre 2012 e del 6 dicembre 2012, recepite con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 21 dicembre 2012 (Recepimento delle linee guida sul rendiconto di esercizio annuale approvato dai gruppi consiliari dei consigli regionali, ai sensi dell'articolo 1, comma 9, del decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213). Capo I Trattamento indennitario dei consiglieri regionali, dei componenti della giunta regionale e dei sottosegretari Art. 2 (Trattamento economico dei consiglieri regionali, dei componenti della Giunta regionale e dei sottosegretari) 1. Il trattamento economico mensile spettante ai consiglieri regionali, ai componenti della Giunta regionale e ai sottosegretari si articola in: a) indennità di carica; b) indennità di funzione; c) rimborso spese per l esercizio del mandato. 2. Il trattamento economico di cui al comma 1 ha carattere di omnicomprensività; non spettano ulteriori diarie, indennità di presenza e rimborsi spese comunque denominati per la partecipazione alle sedute del Consiglio regionale, della Giunta regionale, dell Ufficio di Presidenza del Consiglio, delle commissioni consiliari permanenti, speciali e d inchiesta, della Conferenza dei presidenti dei gruppi consiliari, della Giunta per il regolamento, della Giunta delle elezioni, del Comitato paritetico di controllo e valutazione di cui all articolo 45 dello Statuto d autonomia nonché di altri organismi statutari o previsti da leggi regionali. 3. È fatto divieto di cumulo di indennità o emolumenti secondo quanto previsto dall' articolo 2, comma 1, lettera d), del d.l. 174/2012. Art. 3 (Indennità di carica) 1. L'indennità di carica spettante ai consiglieri regionali, ai componenti della Giunta regionale e ai sottosegretari è fissata nella misura di 5.000,00 euro mensili lordi.

3 1. L indennità di funzione spetta: Art. 4 (Indennità di funzione) a) al Presidente del Consiglio regionale e al Presidente della Giunta regionale nella misura di 1.843,00 euro mensili lordi; b) ai vicepresidenti del Consiglio regionale, al vice presidente e agli altri componenti della Giunta regionale nella misura di 1.053,00 euro mensili lordi; c) ai presidenti delle commissioni consiliari permanenti nella misura di 526,00 euro mensili lordi. Art. 5 (Rimborso spese per l esercizio del mandato) 1. Ai consiglieri regionali, ai componenti della Giunta regionale e ai sottosegretari è corrisposto un rimborso delle spese per l esercizio del mandato, comprese le spese sostenute per la partecipazione ai lavori degli organi consiliari e ad ogni altra attività istituzionale nell ambito del territorio regionale, effettivamente sostenute e documentate. 2. L Ufficio di Presidenza del Consiglio Regionale definisce le modalità attuative del comma 1 e la modulazione del rimborso complessivo di cui al comma 1 in base alla distanza chilometrica fra la residenza dichiarata di ciascun consigliere regionale, dei componenti della Giunta Regionale e dei sottosegretari e la sede del Consiglio Regionale e della Giunta Regionale; 3. L Ufficio di Presidenza del Consiglio Regionale definisce inoltre la previsione di tetti massimi per singole voci di spesa e definisce la pubblicazione sul sito del Consiglio Regionale e della Giunta Regionale della rendicontazione delle spese di ciascun consigliere regionale o membro della Giunta regionale. 4. Il rimborso di cui al comma 1 non è, in qualsiasi caso e complessivamente per tutte le voci di spesa, superiore ai 3.000,00 euro mensili. Art. 6 (Decorrenza del trattamento economico) 1. Il trattamento economico di cui all articolo 2 è corrisposto in dodici mensilità, con decorrenza: a) per il Presidente della Regione e per i consiglieri regionali, dalla proclamazione fino alla cessazione del mandato; b) per gli assessori e i sottosegretari, dal decreto di nomina, fino alla cessazione dell incarico. Art. 7 (Rimborso spese per missioni fuori dal territorio regionale) 1. Ai consiglieri regionali che si recano in missione fuori dal territorio regionale, previa autorizzazione dell Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale, spetta il rimborso delle spese di alloggio, vitto e di trasporto effettivamente sostenute e documentate. 2. Ai componenti della Giunta regionale e ai sottosegretari che si recano in missione fuori dal territorio regionale, previa autorizzazione del Presidente della Giunta regionale, spetta il rimborso

4 delle spese di alloggio, vitto e di trasporto effettivamente sostenute e documentate. Art. 8 (Trattenute in caso di assenza) 1. L indennità di carica è decurtata di 200,00 euro per ogni assenza ingiustificata dalle sedute degli organi e organismi di cui all articolo 2, comma L'Ufficio di Presidenza, sentita la Giunta regionale limitatamente ai suoi componenti, definisce le modalità di rilevazione e di accertamento delle presenze e delle assenze, nonché i casi in cui la trattenuta non si applica. Art. 9 (Divieto di cumulo con le cariche di parlamentare) 1. Il trattamento economico di cui all articolo 2 non spetta al consigliere regionale che nel corso del mandato sia proclamato membro di una delle due Camere o del Parlamento europeo e che fruisca del trattamento economico connesso alla carica di parlamentare nazionale o europeo, sino alla eventuale opzione per la carica regionale. 2. Il trattamento economico di cui all articolo 2 non spetta al membro di una delle due Camere o del Parlamento europeo che nel corso del mandato sia proclamato consigliere regionale e che fruisca del trattamento economico connesso alla carica di parlamentare nazionale o europeo, sino alla eventuale opzione per la carica regionale. Art. 10 (Abrogazione dell istituto dell assegno vitalizio consiliare) 1.Ogni forma di assegno vitalizio e indennità di fine mandato è abrogata, comprese quelle già in essere. Capo II Pubblicità della situazione patrimoniale dei consiglieri Art. 11 (Modifiche alla l.r. 41/1982 Disposizioni per la pubblicità della situazione patrimoniale dei titolari di cariche elettive nell ambito della regione Lombardia e modifiche alla l.r. 2/1979 ) 1.Alla l.r. 41/1982 sono apportate le seguenti modifiche: a. dopo il comma 1 dell art. 1 è aggiunto il seguente: 1 bis. Ai componenti della Giunta regionale che non siano consiglieri regionali e ai Sottosegretari si applicano, alla data di nomina e per tutta la durata del mandato, le disposizioni concernenti la pubblicizzazione patrimoniale, il collocamento in aspettativa ed in generale lo stato giuridico degli assessori consiglieri regionali, in quanto compatibili ; b. dopo la lett. C) del comma 1 dell art. 2 è aggiunta la seguente:

5 c bis. Una dichiarazione, da pubblicare annualmente, all'inizio e alla fine del mandato, sul sito internet dell'ente, concernente i dati di reddito e di patrimonio con particolare riferimento ai redditi annualmente dichiarati; i beni immobili e mobili registrati posseduti; le partecipazioni in società quotate e non quotate; la consistenza degli investimenti in titoli obbligazionari, in titoli di Stato, o in altre utilità finanziarie detenute anche tramite fondi di investimento, sicav o intestazioni fiduciarie. c. al comma 2 dell art. 2 le parole e dei figli conviventi sono sostituite dalle parole e dei parenti entro il secondo grado ; d. dopo il comma 2 dell art. 6 è aggiunto il seguente: 2 bis. Se l inadempienza concerne le informazioni di cui all art. 2, al soggetto inadempiente è comminata una sanzione amministrativa pecuniaria dell importo pari a 500,00 euro moltiplicati per ogni giorno di inottemperanza dalla scadenza del termine di diffida fino ad un tetto massimo di ,00 euro. La competente struttura provvede direttamente alle conseguenti ritenute sull indennità di carica. e. L ufficio di Presidenza del Consiglio Regionale determina le modalità di pubblicità e trasparenza dello stato patrimoniale delle cariche pubbliche elettive e di governo. Art. 12 (Indicizzazioni all inflazione) 1.Gli importi di cui all art. 3, all art. 4, all art. 5 comma 4, all art. 8 e all art. 11 della presente legge sono indicizzati all inflazione, fermi restando i limiti stabiliti dalla Conferenza Stato-Regioni del 30 ottobre e del 6 dicembre CAPO III Disposizioni per il funzionamento dei gruppi consiliari Art. 13 (Contributo di funzionamento per i gruppi consiliari) 1. Ai gruppi consiliari, compreso il gruppo misto, è attribuito un contributo annuale pari a 3.000,00 euro per ciascun consigliere assegnato al gruppo stesso, al netto delle risorse finanziarie necessarie all'utilizzo del personale, da erogare in quote mensili. 2. L'importo di cui al comma 1 è integrato di una somma pari a 0,05 euro per abitante residente nella Regione Lombardia, sulla base dei dati dell'istituto nazionale di statistica relativi all'ultimo censimento ufficiale. Tale importo è ripartito in funzione del numero dei consiglieri assegnati a ciascun gruppo. 3. I contributi di cui ai commi 1 e 2 sono destinati esclusivamente agli scopi istituzionali riferiti all'attività del Consiglio regionale e alle funzioni definite nell Allegato A deliberato dalla Conferenza permanente per i rapporti con lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano e recepite con dpcm 21 dicembre 2012, ai sensi dell art. 1, comma 9, del D.L. 174/ È esclusa in ogni caso la contribuzione per partiti o movimenti politici. 5. Il contributo di cui ai commi 1 e 2 non è corrisposto ai gruppi costituiti da un solo consigliere, salvo i casi in cui risultano così composti all'esito delle elezioni.

6 6. Rimangono a carico del Consiglio regionale le dotazioni strumentali e logistiche a uso dei gruppi consiliari, secondo i limiti e le modalità previste dall'ufficio di Presidenza. Art. 14 (Spese per il personale dei gruppi consiliari) 1.Fermo restando il contributo per le spese di funzionamento, sono assegnate annualmente dall'ufficio di Presidenza le risorse finanziarie necessarie all'utilizzo del personale nella misura pari all'importo corrispondente al costo di un dipendente di categoria D6, per ciascun consigliere appartenente al gruppo consiliare, compreso il gruppo misto. L'importo è determinato annualmente, a partire dalla data di entrata in vigore della presente legge, sulla base del costo effettivo del personale comprensivo degli oneri previdenziali e assistenziali a carico dell'ente. 2.Il conferimento di incarico di componente delle segreterie dei gruppi consiliari, con contratto di diritto privato a tempo determinato, a tempo pieno o a tempo parziale, o con contratto di collaborazione coordinata e continuativa a dipendenti della Regione, degli enti strumentali e degli enti dipendenti dalla Regione, determina il loro collocamento in aspettativa senza assegni per tutto il periodo dell'incarico. 3.Il periodo di aspettativa di cui al comma 1: a) nel caso di conferimento di incarico con contratto di diritto privato a tempo determinato, è utile ai fini del trattamento di quiescenza e di previdenza nonché dell'anzianità di servizio per tutto il periodo dell'incarico e comporta la conservazione del posto nel ruolo di precedente appartenenza; b) nel caso di conferimento di incarico con contratto di diritto privato di collaborazione coordinata e continuativa, è utile ai fini dell'anzianità di servizio per tutto il periodo dell'incarico e comporta la conservazione del posto nel ruolo di precedente appartenenza. 4. Il personale di cui ai commi 1 e 2 stipula con il presidente del gruppo consiliare contratti di diritto privato, utilizzando i modelli deliberati dall Ufficio di Presidenza del Consiglio Regionale. Il rapporto può essere risolto in qualsiasi momento, su iniziativa del presidente del gruppo consiliare di riferimento o del consigliere di riferimento in caso di gruppo misto e, comunque, cessa in caso di scioglimento del gruppo consiliare stesso. Art. 15 (Rendiconto delle spese dei gruppi consiliari) 1.Ciascun gruppo consiliare approva e trasmette al Presidente del Consiglio regionale, entro quarantacinque giorni dalla chiusura dell esercizio, il rendiconto annuale delle spese sostenute, con la relativa documentazione, redatto secondo le linee guida deliberate dalla Conferenza permanente per i rapporti con lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano e recepite con dpcm 21 dicembre 2012, ai sensi dell art. 1, comma 9, del D.L. 174/ Il Presidente del gruppo consiliare sottoscrive il rendiconto e ne è responsabile. 3.Il Presidente del Consiglio regionale invia i rendiconti al Presidente della Regione che, entro sessanta giorni dalla chiusura dell esercizio, li trasmette alla competente sezione regionale di

7 controllo della Corte dei Conti ai sensi e per gli effetti dell art. 1, commi da 10 a 12, del D.L. 174/ Nell ultimo anno della legislatura il rendiconto riferito al periodo compreso tra l inizio dell anno e la data antecedente alla prima seduta del nuovo Consiglio regionale è trasmesso al Presidente del Consiglio regionale entro quarantacinque giorni dalla data delle elezioni. 5.I rendiconti e la deliberazione con la quale la Corte dei Conti si pronuncia sulla loro regolarità sono pubblicati nel sito istituzionale della Regione e in allegato al conto consuntivo del Consiglio regionale. 6.Nel caso di mancata trasmissione del rendiconto e della documentazione a corredo o di mancata regolarizzazione entro il termine fissato o di deliberazione di non regolarità del conto da parte della sezione regionale di controllo della Corte dei Conti, si applicano le disposizioni dell art. 1, commi 11 e 12, del D.L. 174/2012, e si procede alle forme di pubblicità previste al comma 5 Art. 16 (Trasparenza e pubblicità del finanziamento dell attività dei gruppi consiliari) 1.Ai sensi dell art. 2, comma 1, lett. l), del D.L. 174/2012, è istituito un sistema informativo al quale affluiscono i dati relativi al finanziamento dell attività dei gruppi consiliari. Tali dati sono pubblicati in un apposita sezione del sito istituzionale della Regione e resi disponibili, per via telematica, al sistema informativo della Corte dei Conti, al Ministero dell Economia e delle Finanze Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, nonchè alla Commissione per la trasparenza e il controllo dei rendiconti dei partiti e movimenti politici di cui all art. 9 della legge n 96 del 6 luglio L Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale disciplina le modalità attuative del comma 1 3.All attuazione delle previsioni del presente articolo si provvede senza oneri aggiuntivi, con le risorse strumentali e umane disponibili. Art. 17 (Abrogazioni) 1. Sono abrogate le seguenti disposizioni: a) legge regionale 7 maggio 1992, n. 17 (Modifiche ed integrazioni alla l.r. 27 ottobre 1972, n. 34 concernente: "Provvidenze e contributi per il funzionamento dei gruppi consiliari" e l.r. 23 giugno 1977, n. 31 relativa all assegnazione di personale ai gruppi consiliari - Norme in materia di rendiconto dei gruppi consiliari); b) legge regionale 27 ottobre 1972, n. 34 (Provvidenze e contributi per il funzionamento dei gruppi consiliari); c) legge regionale 23 luglio 1996, n. 17 (Trattamento indennitario dei consiglieri della Regione Lombardia); d) l art. 67 della legge regionale 7 luglio 2008, n. 20 (Testo unico delle leggi regionali in materia di organizzazione e personale); e) l articolo 1 della legge regionale 13 dicembre 2011, n. 21 (Riduzione delle indennità e abolizione degli istituti dell assegno vitalizio e dell indennità di fine mandato dei consiglieri regionali).

8 Art.18 (Norma finanziaria) 1. Agli oneri derivanti dall'applicazione della presente legge si provvede mediante impiego delle somme annualmente stanziate alla Missione 1 Programma 01 (Organi istituzionali) del Bilancio di previsione regionale.

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