INFORMATIVE. DETRAZIONI IRPEF IN FAVORE DEGLI STUDENTI - 2 a PARTE

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1 Servizio SEAC S.p.A Trento - Via Solteri, 74 Internet: info@seac.it Tel Fax 0461/ giugno 2015 Informativa n. 41 DETRAZIONI IRPEF IN FAVORE DEGLI STUDENTI - 2 a PARTE Con la presente Informativa si conclude l analisi delle agevolazioni previste ai fini delle imposte sui redditi in favore degli studenti. In particolare, si commenta la detrazione fiscale relativa alle spese per canoni di locazione degli studenti universitari fuori sede, tenuto conto anche di quanto recentemente chiarito dall Agenzia delle Entrate con Circolare 24 aprile 2015, n. 17. EDITORIA FISCALE

2 INFORMATIVA N. 41 DATA Settore: Oggetto: Riferimenti: DICHIARAZIONI Detrazioni IRPEF in favore degli studenti - 2 a parte Art. 15, comma 1, lett. i-sexies), TUIR; Mod. 730/2015; Circolare Agenzia delle Entrate 24 aprile 2015, n. 17. Con la presente Informativa si conclude l analisi delle agevolazioni previste ai fini delle imposte sui redditi in favore degli studenti. In particolare, l attenzione si concentra sulla detrazione d imposta, spettante nella misura del 19%, in relazione al sostenimento di spese per canoni di locazione per studenti universitari fuori sede (da indicare nei righi da E8 a E12, codice 18, Mod. 730/2015). CANONI DI LOCAZIONE PER STUDENTI UNIVERSITARI FUORI SEDE Ai sensi dell art. 15, comma 1, lett. i-sexies), TUIR, sulla spesa per canoni di locazione sostenuta dagli studenti universitari, iscritti ad un corso di laurea presso una università situata in un Comune diverso da quello di residenza, è riconosciuta una detrazione d imposta del 19%, entro il limite massimo di ATTENZIONE: Il contratto d affitto deve essere di tipo abitativo, stipulato o rinnovato ai sensi della Legge 9 dicembre 1998, n Non è richiesto, quindi, che si tratti di un contratto specifico per studenti (contratto di locazione transitorio per studenti, art. 5, comma 2, L. n. 431/1998); può anche trattarsi, ad esempio, di un contratto ad uso transitorio con canone libero. Resta fermo che il contratto di locazione deve essere stato regolarmente registrato. Rientrano nel beneficio fiscale anche i canoni di locazione relativi ai contratti di ospitalità, nonché agli atti di assegnazione in godimento o locazione, stipulati con: enti per il diritto allo studio; università; collegi universitari legalmente riconosciuti; enti senza fine di lucro; cooperative. La detrazione del 19% è riconosciuta anche ai contratti stipulati con la casa dello studente, con convitti o collegi universitari. ATTENZIONE: Sono richieste inoltre le seguenti condizioni: O l università deve essere ubicata in un Comune distante almeno 100 chilometri da quello di residenza dello studente; Trento - Via Solteri, 74 - Tel Internet: info@seac.it pagina 2

3 O il Comune di residenza dello studente deve appartenere ad una Provincia diversa da quella in cui è situata l università; O l unità immobiliare deve essere situata nello stesso Comune in cui ha sede l università o in un Comune limitrofo. L Agenzia delle Entrate nella Circolare n. 34/2008, ha chiarito il concetto di distanza di 100 chilometri : occorre fare riferimento alla distanza chilometrica più breve in base ad una qualsiasi delle vie di comunicazione esistenti (ferroviaria, stradale) tra il Comune di residenza e quello in cui ha sede l università; il diritto alla detrazione spetta se almeno uno dei suddetti collegamenti è pari o superiore a 100 km. È indifferente il tipo di facoltà o corso universitario frequentato dallo studente. Inoltre, l università frequentata può essere sia pubblica sia privata. ATTENZIONE: Si ritiene che il rispetto della distanza (100 km dal Comune di residenza) sia richiesto anche nel caso in cui lo studente frequenti un università all estero. Pertanto, ad esempio, non risultano detraibili i canoni di locazione corrisposti da uno studente universitario residente a Vipiteno (BZ) che studia ad Innsbruck (Austria) in quanto tali luoghi distano meno di 100 km tra loro (58 km). Spese per canoni di locazione studenti universitari Università Situata in un Comune distante almeno 100 km (anche se l università è all estero) In una Provincia diversa ATTENZIONE: Con Circolare 23 aprile 2010, n. 21 (punto 4.3), l Agenzia ha inoltre precisato che, qualora l immobile venga sublocato, non è possibile beneficiare della detrazione in esame; la sublocazione infatti, non è contemplata tra gli schemi contrattuali indicati nell art. 15, comma 1, lett. i-sexies), TUIR. CONTRATTI DI LOCAZIONE STIPULATI DA STUDENTI UNIVERSITARI ALL ESTERO A seguito delle modifiche apportate alla disciplina dall articolo 16, Legge n. 217/2011, beneficiano della detrazione del 19% anche i canoni di locazione corrisposti in relazione a: contratti di locazione e di ospitalità e atti di assegnazione in godimento stipulati dagli studenti iscritti ad un corso di laurea presso un università ubicata nel territorio di uno Stato membro dell Unione Europea o in uno degli Stati aderenti all Accordo sullo spazio economico europeo. ATTENZIONE: A fronte di tale modifica deve ritenersi superato il precedente orientamento dell Agenzia delle Entrate che, con Circolare 21 aprile 2009, n. 18, aveva negato la detrazione in esame in caso di Università situate all estero Trento - Via Solteri, 74 - Tel Internet: info@seac.it pagina 3

4 ISTITUTI TECNICI SUPERIORI: INDETRAIBILITÀ CANONI DI LOCAZIONE NOVITÀ: Con Circolare n. 17/2015, quesito n. 2.2, l Agenzia delle Entrate si è espressa in merito alla detraibilità dei canoni di locazione sostenuti da studenti iscritti a corsi presso Istituti tecnici superiori (I.T.S.). Anzitutto, l Agenzia ricorda che la detrazione di cui all art. 15, comma 1, lettera i-sexies), TUIR, è destinata esclusivamente agli studenti iscritti ad un corso di laurea presso una università. Inoltre, tenuto conto che: gli I.T.S. sono degli enti dotati di una propria fisionomia autonoma e distinta rispetto ai corsi di istruzione secondaria e universitaria (si veda quanto specificato nella precedente Informativa); non è possibile equiparare i corsi seguiti presso detti Istituti ai corsi di laurea universitari, l Agenzia ritiene che la frequenza di tali corsi non consenta di fruire della detrazione in oggetto. LIMITI ALLA DETRAZIONE Le spese per canoni di locazione sostenute dagli studenti universitari fuori sede possono essere detratte nella misura del 19%, per un importo massimo di Detrazione per canoni di locazione studenti universitari 19% della spesa sostenuta Spesa massima ammessa alla detrazione Ciò significa che la detrazione massima è pari a x 19% = 500,27. Si ricorda che la detrazione: non è cumulabile con le altre detrazioni eventualmente spettanti per i canoni di locazione (è il contribuente a scegliere quella a lui più conveniente); in caso di contributi ricevuti a sostenimento del canone d affitto, tali importi vanno sottratti dalla spesa totale; non è da rapportare al periodo di tempo (mesi) durante il quale l immobile preso in affitto è adibito dallo studente a propria dimora abituale, va rapportata alla percentuale di titolarità del contratto, in caso di cointestazione tra più soggetti, indipendentemente dal fatto che gli altri cointestatari abbiano o meno i requisiti per beneficiare della detrazione. SPESE SOSTENUTE PER FAMILIARI A CARICO Come espressamente previsto dal comma 2, art. 15, TUIR, la detrazione fiscale in esame spetta anche se la spesa per canoni di locazione è stata sostenuta non nel proprio interesse, ma nell interesse del coniuge, dei figli o di qualunque altro familiare fiscalmente a carico. L Agenzia delle Entrate è intervenuta con due distinti documenti di prassi (Circolare n. 34/2008 e Circolare n. 20/2011) a fornire chiarimenti in merito alle corrette modalità di detrazione dei canoni nel caso di contratti di affitto stipulati dai genitori a favore dei figli, studenti universitari, fiscalmente a carico Trento - Via Solteri, 74 - Tel Internet: info@seac.it pagina 4

5 RR FIGLI STUDENTI UNIVERSITARI A CARICO DI UN GENITORE Con Circolare n. 34/2008, punto 8.2, l Agenzia delle Entrate ha chiarito che un genitore con a carico due figli, titolari di due diversi contratti di locazione può beneficiare della detrazione nel limite complessivo di spesa di Si deve ritenere che tale importo costituisca il limite complessivo di spesa di cui può usufruire ciascun contribuente; ciò anche nell ipotesi del genitore che sostenga la spesa per più contratti in riferimento a più di un figlio. ESEMPIO Un contribuente di Palermo ha due figli fiscalmente a suo carico (100%), che frequentano corsi universitari a Milano e a Padova. Nel 2015 la spesa totale relativa ai canoni d affitto degli appartamenti nei quali vivono i due figli è stata di ( per un figlio per l altro figlio). A fronte di una spesa totale di , la detrazione spettante è pari al 19% di (limite massimo agevolabile) nonostante la spesa sia stata sostenuta con riferimento a due familiari a carico (figli) e relativamente a due distinti contratti di locazione. RR FIGLI STUDENTI UNIVERSITARI A CARICO DI ENTRAMBI I GENITORI Con Circolare 13 maggio 2011, n. 20, l Agenzia delle Entrate, sposando un orientamento opposto rispetto a quello della Circolare n. 34/2008, ha affermato che due genitori, con a carico due figli studenti universitari entrambi titolari di distinti contratti di locazione, possono fruire singolarmente della detrazione sull importo di 2.633: Nell ipotesi prospettata, essendo i due figli titolari ciascuno di un distinto contratto di locazione e a carico di entrambi i genitori, ognuno di questi ultimi potrà beneficiare della detrazione del 19% sull importo massimo di euro. Tale orientamento appare in contro tendenza, soprattutto in considerazione: dei chiarimenti precedentemente forniti con Circolare n. 34/2008, con la quale era stata negata la possibilità ad un genitore con a carico due figli, entrambi titolari di contratti di affitto diversi, di duplicare il limite agevolabile; della disparità di trattamento tra nuclei familiari di uguale composizione. Si pensi al caso del genitore che abbia a carico la moglie ed i figli studenti universitari: ¾in applicazione della Circolare n. 34/2008, la detrazione spetta nel limite complessivo di 2.633; ¾se la moglie non fosse fiscalmente a carico ed entrambi avessero a carico i figli, il limite agevolabile potrebbe essere raddoppiato, in applicazione della Circolare n. 20/2011. ESEMPIO Si riprenda l esempio precedente. Un contribuente di Palermo ha due figli fiscalmente a carico (al 50% con la moglie) che frequentano corsi universitari a Milano e Padova. Nel 2015 la spesa relativa ai canoni d affitto degli appartamen Trento - Via Solteri, 74 - Tel Internet: info@seac.it pagina 5

6 ti nei quali vivono i due figli è stata di ( per un figlio per l altro figlio) sostenuta al 50% da entrambi i genitori. In applicazione dei chiarimenti della Circolare n. 20/2011, entrambi i coniugi possono calcolare la detrazione sull importo massimo di e pertanto ad ognuno di essi sarà attribuita una detrazione di 500,27 (arrotondato a 500). RR UNICO FIGLIO STUDENTE UNIVERSITARIO A CARICO DI ENTRAMBI I GENITORI Con Circolare n. 34/2008, punto 8.3, l Agenzia delle Entrate ha chiarito che per individuare come ripartire la detrazione nel caso di contratto di locazione intestato allo studente a carico di ambedue i genitori, trovano applicazione le seguenti regole della Circolare n. 11/2007: la detrazione spetta al genitore al quale è intestato il documento comprovante la spesa sostenuta; nel caso in cui il documento di spesa sia intestato al figlio, le spese devono essere suddivise tra i due genitori in base all effettivo sostenimento, annotando sul documento la percentuale di ripartizione, se quest ultima è diversa dal 50%. L Agenzia conclude affermando che in tal caso (unico figlio studente a carico di entrambi i genitori, titolari del contratto di locazione)...la detrazione connessa al pagamento del canone spetta ad entrambi in egual misura nel limite massimo, per ciascun genitore, di euro 1.316,50. Si viene quindi a creare un diverso trattamento tra la fattispecie in cui: il contratto è intestato al figlio a carico (studente universitario) dove entrambi i genitori detraggono al 50%, con possibilità di indicare una percentuale diversa sul documento comprovante il sostenimento della spesa; il contratto è intestato ad entrambi i genitori, dove entrambi detraggono al 50%, in quanto come si legge nella Circolare si deve...presumere che la spesa verrà ripartita tra i genitori in parti uguali, senza possibilità di percentuali di ripartizione diverse. INCAPIENZA DELL IMPOSTA LORDA Diversamente da quanto previsto per le detrazioni forfetarie sui canoni di locazione (art. 16, commi da 01 a 1-ter, TUIR), la detrazione relativa ai contratti per studenti universitari eventualmente eccedente l imposta lorda non può essere recuperata. DOCUMENTAZIONE NECESSARIA Per documentare il sostenimento della spesa nel 2014, è necessario conservare: copia del contratto di locazione o del contratto di ospitalità; ricevute di pagamento (ad esempio, bollettino bancario o postale in caso di pagamento tramite bonifico, o ricevuta firmata in caso di pagamento in contanti). MODALITÀ DI COMPILAZIONE Ai fini della compilazione di uno dei righi da E8 a E12, Mod. 730/2015, va indicato: a colonna 1, il codice 18; a colonna 2, l importo della spesa per canoni di locazione sostenuta da studenti universitari fuori sede nel 2014, per un importo massimo di Trento - Via Solteri, 74 - Tel Internet: info@seac.it pagina 6

7 E1 E2 QUADRO E SEZIONE I - SPESE PER LE QUALI SPETTA LA DETRAZIONE DʼIMPOSTA DEL 19% o 26% SPESE SANITARIE SPESE SANITARIE PATOLOGIE ESENTI PER FAMILIARI NON A CARICO 1 ONERI E SPESE Spese patologie esenti 2 Rateazione (barrare la casella) SPESE SANITARIE E7 E8 INTERESSI PER MUTUI IPOTECARI PER LʼACQUISTO DELLʼABITAZIONE PRINCIPALE ALTRE SPESE CODICE SPESA vedi elenco Codici spesa nella Tabella delle istruzioni 18 CODICE SPESA Massimo TABELLA RIASSUNTIVA Percentuale detraibile Limite di detraibilità SPESE PER CANONI DI LOCAZIONE - STUDENTI UNIVERSITARI FUORI SEDE Beneficio massimo 500,27 Normativa di riferimento Requisiti soggettivi Requisiti oggettivi 19% del canone di locazione annuo complessivi Art. 15, comma 1, lett. i-sexies) e comma 2, TUIR Studente universitario l immobile preso in affitto deve essere situato nello stesso Comune in cui ha sede l università o in un Comune limitrofo il Comune di residenza deve: ¾essere distante almeno 100 km da quello in cui è ubicata l università ¾appartenere ad una Provincia diversa da quella in cui ha sede l università contratto di locazione ad uso abitativo Soggetti fiscalmente a carico La spesa per canoni di locazione è detraibile anche se sostenuta per un familiare a carico. Ne usufruisce chi ha sostenuto la spesa Documentazione Copia del contratto di locazione Quietanze di pagamento o ricevuta per pagamenti in contanti inferiori ad Trento - Via Solteri, 74 - Tel Internet: info@seac.it pagina 7

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