Domande ricorrenti. Le risposte, di seguito riportate, alle domande in oggetto si basano sull esame del dato letterale della normativa di riferimento.

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1 Decreto legge n. 35/ Produzione dell elenco dei crediti certi, liquidi ed esigibili maturati dalle imprese nei confronti della Pubblica Amministrazione ceduti a banche ed intermediari finanziari Domande ricorrenti Le risposte, di seguito riportate, alle domande in oggetto si basano sull esame del dato letterale della normativa di riferimento. Esse possono costituire un riferimento di carattere generale per le banche e gli intermediari finanziari che, a norma del comma 8 dell art. 7 del DL n. 35/2013, provvedono per il tramite dell ABI a comunicare al MEF l elenco completo dei debiti certi, liquidi ed esigibili nei confronti di pubbliche amministrazioni maturati alla data del 31 dicembre 2012 che sono stati oggetto di cessione in favore di banche o intermediari finanziari autorizzati, con l indicazione dei dati identificativi del cedente, del cessionario e dell amministrazione debitrice e distinguendo tra cessioni pro-soluto e cessioni pro-solvendo. A1 A2 A3 A -Tipologia del credito modificata/integrata il 19 luglio D: Per "crediti ceduti" si intende ceduti tramite atto notarile? R: Secondo quanto stabilito dal D.L. n. 35/2013, oggetto della rilevazione sono i crediti certi liquidi ed esigibili, maturati da imprese entro il 31/12/12 e ceduti a banche o intermediari finanziari autorizzati, sulla base della normativa vigente. Faq dell 8 luglio modificata/integrata il 19 luglio D: Si fa riferimento ai crediti certificati che la clientela avrebbe potuto cedere agli istituti a seguito del decreto in questione? R: Cfr. risposta a domanda n. A1 D: Dovranno formare oggetto di segnalazione i crediti ceduti maturati alla data del 31/12/2012 inclusi quelli eventualmente già saldati alla data di segnalazione ovvero limitatamente alle quote ancora da liquidare? R: Come specificato nella tabella della nota tecnica campo 14 trattasi di crediti non estinti alla data di invio della comunicazione all ABI. Nel caso il tipo documento sia stato valorizzato con F o P, dovrà contenere l importo residuo del credito maturato al rettificato da note di credito o incassi parziali o altre movimentazioni finanziarie e non finanziarie (che decurtano l importo del credito) direttamente attribuibili alla fattura e pervenuti entro la data di invio della comunicazione all ABI dell elenco dei crediti acquistati Pagina 1 di 12

2 A4 A5 A6 A7 A8 modificata/integrata il 19 luglio D: I crediti derivanti da fatture a carico delle P.A., presentate all Istituto e lavorate come anticipo fatture, ma senza cessione del credito notarile, vanno comunque segnalati? R: No. L elenco deve riguardare esclusivamente i crediti ceduti. Qualora l operazione di smobilizzo bancario non preveda una cessione del credito sottostante in favore della banca, la stessa non va inclusa nella rilevazione in oggetto. D: Se gli unici crediti acquistati nei confronti della PA sono di carattere fiscale (IVA e IRES), vantati dalle procedure fallimentari nei confronti dell'agenzia delle Entrate, deve comunque essere effettuata la comunicazione? R: La rilevazione riguarda unicamente i crediti vantati dalle imprese nei confronti della PA, a seguito di forniture, somministrazioni, appalti o prestazioni professionali, di cui la banca/intermediario finanziario è diventato cessionario. D: Se, questo tipo di credito non fosse soggetto a comunicazione, deve essere fatta comunque una segnalazione negativa? R: Come precisato a pag. 4 della nota tecnica allegata alla lettera circolare ABI del 1 luglio 2013 prot. 1539, in caso di risposta negativa, la procedura produrrà automaticamente un modulo che dovrà essere sottoscritto dal legale rappresentante della banca/intermediario finanziario e trasmesso dall indirizzo PEC della banca/intermediario finanziario all indirizzo abi@pec.abi.it D: Il credito può ritenersi esigibile in quanto venuto a maturazione e purché non sia sottoposto a condizione sospensiva né a termini? R: La circolare n. 35/2012 del MEF - che fu emanata per fornire chiarimenti alle amministrazioni pubbliche ai fini della applicazione del c.d. DM certificazioni del 22 maggio 2012 aveva dato indicazioni specifiche sul tema della esigibilità del credito. Vi si precisava invero che l esigibilità, da valutarsi al momento del riscontro da parte delle amministrazioni in parola, sta ad indicare l assenza di fattori impeditivi del pagamento del credito, quali, a titolo puramente esemplificativo e non esaustivo, l eccezione di inadempimento, l esistenza di un termine o di una condizione sospensiva. Si ritiene che il medesimo orientamento possa valere anche nel quadro regolamentare posto dal D.L. n. 35/2013. modificata/integrata il 19 luglio D: Le ordinarie anticipazioni (su fatture) sui castelletti commerciali rientrano nelle tipologie da segnalare? Oppure si devono tenere in conto solo le cessioni di credito formalizzate con contratto specifico, notifica e relativa accettazione delle PA? R: Cfr. risposta a domanda n. A1 e n. A4. Faq dell 8 luglio modificata/integrata il 19 luglio D: Debbono essere ricompresi nella segnalazione le anticipazioni/cessioni di crediti effettuate nel corso del 2012, in seguito ad accordi stipulati con enti locali per i quali la certificazione del credito è stata effettuata direttamente dall ente debitore, con le modalità previste dall accordo stesso? R: cfr. risposta a domanda n. A1, A4 e A5 Pagina 2 di 12

3 A9 A10 A11 A12 A13 Faq dell 8 luglio modificata/integrata il 19 luglio D: Sono da inserire nel prospetto da produrre anche i crediti ceduti da P.A. (es. comuni, provincia, regione), in qualunque modo anticipati, beninteso sempre con scritture autenticate da Pubblico Ufficiale, oppure se sono da ricondurre nell'elenco richiamato solamente quanto posto in essere in ottemperanza di accordi e/o convenzioni speciali (es. ABI/ASSOCIAZIONI D'IMPRESE; ecc )? R: Cfr. risposta a domanda n. A1, A4, A5, A10 e A11. In ogni caso il perimetro oggetto di rilevazione non è limitato alle operazioni realizzate ai sensi di Accordi promossi dall ABI (es. plafond crediti PA del 22/5/2012) D: I crediti da indicare sono tutti quelli anticipati prima del 31/12/2012 e ancora in essere a tale data oppure anche quelli anticipati ma chiusi con il regolare pagamento prima del 31/12/2012? R: I crediti da segnalare sono tutti quelli maturati al 31/12/2012 e ancora in essere (quindi non estinti) alla data dell invio della comunicazione ad ABI. D: Per quanto concerne i tipi di documento che prevedano il pagamento di più rate, andranno segnalate esclusivamente le rate scadute entro il 31 dicembre 2012? R: SI, perché le rate con scadenza successiva non sono esigibili alla data del D: Nel caso di subentro da parte di un intermediario finanziario vigilato in un contratto di locazione operativa/noleggio perfezionato da un ente commerciale con la PA, con conseguente acquisizione da parte del cessionario dei crediti relativi al contratto così ceduto e rappresentati da canoni di locazione, tali crediti, qualora rispondenti ai requisiti previsti (maturati verso la P.A. al 31/12/2012, certi, liquidi ed esigibili) debbano rientrare tra quelli da inserire nell elenco di cui all art. 7 comma 8? R: Oggetto di segnalazione all ABI sono tutti i crediti certi, liquidi ed esigibili, maturati entro il 31/12/12 da imprese nei confronti della PA e ceduti a banche o intermediari finanziari autorizzati. Qualora i crediti della specie indicata nel quesito non posseggano tali requisiti, non è prevista una loro inclusione all interno dell elenco. D: Relativamente al campo 12 Tipo documento: I, nel campo 14 Importo potrà essere indicato anche l ammontare degli interessi legali o moratori maturato in relazione a ciascuna fattura come riconosciuto da decreto ingiuntivo esecutivo? R: Come specificato nella nota tecnica ed in particolare al campo 14, colonna regole, le competenze/interessi vantati per ciascuna fattura dovranno essere valorizzati con I. Ad esempio per fattura di 100 con interessi di 5, dovranno essere compilati due record: il primo con tipo documento F e importo 100 e il secondo con tipo documento I e importo 5 (a parità di numero identificativo del documento) Pagina 3 di 12

4 A14 A15 A16 A17 D: La ns. contrattistica standard prevede che ogni operazione di anticipo fatture venga effettuata contro cessione salvo buon fine nei ns. confronti delle fatture oggetto di anticipo. Quasi tutte le ns. operazioni di anticipo sono nei confronti della P.A. cui solo in alcuni casi notifichiamo (tramite notaio) la cessione. Quindi, tutti gli anticipi, avendo previsto la ns. modulistica che vi sia la cessione nei ns. confronti dovranno essere segnalati indipendentemente dal fatto che siano stati notificati o meno, e dalla modalità con cui è stata perfezionata la cessione? R: Cfr. le risposte alle domande n. A1 e n. A4 D: I crediti ceduti da segnalare nella piattaforma sono esclusivamente quelli oggetto di cessione "formale" e non anche quelli per i quali l'anticipo al cliente privato è stato fatto senza effettuare nessun tipo di comunicazione all'ente debitore? R: Cfr. risposta a domanda n. A1 D: I debiti da segnalare sono quelli non ancora pagati dalle P.A. alla data del anche nel caso in cui siano stati onorati in una data successiva (comunque antecedente al periodo di segnalazione 15/7-30/8/2013) e, in tal caso, se l'informazione del pagamento successivo alla data del debba essere inserita nel campo NOTE o meno. R: Come specificato nella nota tecnica, in corrispondenza del campo 14, nel caso il tipo documento sia stato valorizzato con F o P, dovrà contenere l importo residuo del credito maturato al rettificato da note di credito o incassi parziali o altre movimentazioni finanziarie e non finanziarie (che decurtano l importo del credito) direttamente attribuibili alla fattura e pervenuti entro la data di invio della comunicazione all ABI dell elenco dei crediti acquistati. Quindi dovrà essere segnalato l importo residuo alla data dell invio della comunicazione ad ABI. D: Come devono essere considerati i crediti ceduti successivamente al 31 dicembre 2012? R: I crediti ceduti successivamente alla data del 31 dicembre 2012, purché dotati delle necessarie caratteristiche (ovvero siano certi, liquidi ed esigibili al 31 dicembre 2012), vanno inclusi nell elenco. Pagina 4 di 12

5 A18 A19 A20 A21 A22 D: Come devono essere considerati i crediti contestati ovvero oggetto di azione legale? R: Ai sensi del comma 8 dell art. 7 del DL n. 35/2013 sono oggetto di rilevazione, per quanto qui interessa, i debiti certi, liquidi ed esigibili nei confronti delle pubbliche amministrazione. In merito ai requisiti della certezza, liquidità ed esigibilità il MEF (nelle circolari nn. 35 e 36 del 27 novembre 2012) ha precisato che tali requisiti devono riconoscersi al credito ( ) accertato con sentenza passata in giudicato o a seguito di decreto ingiuntivo non opposto. Pertanto qualora sia in corso un azione legale o una contestazione sul debito, lo stesso difetta dei requisiti richiesti dalla normativa ai fini della segnalazione. D: Vanno rilevati anche gli interessi di mora? R: Si: cfr. la nota tecnica in materia. D: I crediti vantati nei confronti di Comuni in dissesto o con piano di rientro ovvero oggetto di dilazione devono essere inclusi nella rilevazione? R: Si ritiene che tali crediti vadano inclusi nella rilevazione ove dotati dei requisiti richiesti. D: La mancata segnalazione di crediti esistenti può essere interpretata come rinuncia? R: L eventuale mancata segnalazione di un credito avente le caratteristiche richieste per l inclusione nella rilevazione non appare comportare, nel silenzio della normativa sul punto, una rinuncia al relativo credito. Resta comunque fermo che l intermediario è tenuto a prestare la massima attenzione al fine di fornire un elenco esaustivo e corretto per soddisfare le esigenze della rilevazione. D: In caso di erronea segnalazione di crediti già incassati come si configura la responsabilità dell intermediario? R: Non si ritiene che l erronea segnalazione di crediti già incassati possa configurare a responsabilità in capo all intermediario. Resta fermo quanto indicato nella risposta n. A21 in merito al fatto che l intermediario è tenuto a prestare la massima attenzione al fine di fornire un elenco esaustivo e corretto per soddisfare le esigenze della rilevazione. Pagina 5 di 12

6 A23 Faq del 26 luglio D: Una branch di Banca non italiana (senza obbligo di bilancio in Italia) eroga finanziamenti garantiti, fra l altro, da cessione di crediti rivenienti da immobili locati alla P.A. Poiché ci sembra di capire, anche da un altra Vs. FAQ ( es. quella in cui si esclude dal perimetro della segnalazione i crediti IVA), che i crediti ceduti da segnalare all ABI sono solo quelli da forniture, somministrazioni, appalti e professionali, Vi chiediamo di confermarci se i crediti acquisiti in garanzia da questa Banca a fronte di finanziamenti, per canoni di locazione immobili, siano fuori del perimetro della segnalazione. R: Si conferma conformemente a quanto indicato alla risposta A1 che i crediti acquisiti in garanzia a fronte di finanziamenti per canoni di locazione di immobili sono fuori dal perimetro della rilevazione in quanto non connessi a contratti di fornitura, somministrazione, appalto o prestazione professionale. A24 Faq del 26 luglio D: I crediti derivanti dall'ammissione alle tariffe incentivanti GSE per la realizzazione di impianti fotovoltaici devono essere ricompresi nell'elenco dei crediti ceduti a banche? R: Cfr. risposta alla domanda A1 e A23 A25 Faq del 26 luglio D: Un intermediario finanziario vanta, in qualità di incorporante di una cessionaria, crediti nei confronti di un Ente Pubblico, in virtù di atto di cessione di crediti relativi a corrispettivi da contratto (esattamente individuati nel loro ammontare e nelle rispettive scadenze), regolarmente notificato ed accettato dal Debitore ceduto. Al fine di poter correttamente inserire i crediti sulla piattaforma web, si sottopongono i seguenti quesiti: 1. il campo 15 della nota tecnica chiede di inserire il numero identificativo di ciascun documento. Poiché non è noto il numero identificativo delle fatture, in quanto emesse dal cedente successivamente alla cessione del credito, come dovremo procedere per la valorizzazione del campo 15? 2. il campo 16 chiede di inserire la data di emissione di ciascun documento. Poiché non è nota la data di emissione delle fatture, come dovremo procedere per la valorizzazione del campo 16? 3. Il ritardo nel pagamento del credito ceduto, genera interessi di mora nella misura prevista dalla legislazione vigente sino alla data di effettivo pagamento. Il campo 14 richiede di inserire l importo relativo a competenze / interessi (per dilazione o mora) vantati dal cessionario; poiché gli interessi di mora sono ancora in corso di maturazione e quindi non sono fatturati, come dovremo procedere per la valorizzazione del campo 14 e sino a quale data dovranno essere calcolati? 4. Il campo 15 richiede di inserire il numero identificativo di ciascun documento. Poiché gli interessi non sono stati ancora fatturati, come dovremo procedere per la valorizzazione del campo 15? 5. Il campo 16 richiede di inserire la data di emissione di ciascun documento. Poiché gli interessi non sono stati ancora fatturati, come dovremo procedere per la valorizzazione del campo 16? R: 1. In assenza del numero identificativo della fattura potrà essere inserito il numero identificativo della cessione specificando nel campo note questa particolarità Pagina 6 di 12

7 2. In assenza della data di emissione della fattura potrà essere inserita la data della cessione 3. Poiché tali interessi comunque costituiscono un debito dell ente e sono in corso di maturazione appare ragionevole evidenziarne l importo alla data in cui si effettua la comunicazione. 4. Cfr. risposta a domanda A25.1 e A Cfr. risposta a domanda A25.2 e A25.3 A26 A27 Faq del 31 luglio D: I crediti nei confronti della pubblica amministrazione vengono ceduti alle banche che li anticipano per un importo ad esempio dell'80%. Nella segnalazione in oggetto al campo importo nell'ipotesi di una fattura di euro anticipata per dobbiamo riportare l'importo della fattura o l'importo anticipato dalla banca? R: Oggetto della segnalazione è l ammontare del credito effettivamente ceduto. Se a fronte di un anticipo di , la banca ottiene in garanzia un credito del valore di , la segnalazione andrà fatta per Faq del 31 luglio modificata il 6 agosto D: I crediti originariamente esigibili al 31/12/12, e per i quali nel corso del 2013 siano stati formalizzati accordi che ne prevedono il pagamento in più rate, sono da includere nella segnalazione in quanto l accordo è stato firmato successivamente al 31/12/12, o da escludere in quanto la nuova data di esigibilità del credito è successiva al 31/12/12? A titolo esemplificativo, una fattura di 100,00 con scadenza originaria 30/11/12 è stata oggetto di un accordo di pagamento in data 28/02/2013, in cui le controparti hanno concordato una dilazione di pagamento al 31/03/2013. Il credito in questione è da includere nel tracciato per l invio dei dati o occorre scartarlo? R: Sono oggetto di rilevazione conformemente a quanto indicato alla risposta A1 - i crediti certi, liquidi ed esigibili, maturati da imprese entro il 31/12/12 e ceduti a banche o intermediari finanziari autorizzati, sulla base della normativa vigente. Pertanto sono oggetto di segnalazione i crediti che alla data del 31/12/2012 risultavano esigibili, sebbene in un successivo momento sia intervenuto un accordo in forza del quale detto credito/quota parte di esso sia divenuto esigibile dopo la data del 31/12/2012. A28 Faq del 31 luglio D: In merito all indicazione degli interessi di mora o dilazione è congruente indicare nel campo 15 Numero identificativo del documento il numero della fattura cui gli stessi si riferiscono in mancanza di uno specifico documento contabile relativo agli stessi? R: Come specificato nella nota tecnica, in caso di tipo importo I, il campo importo dovrà contenere gli interessi vantati dal cessionario direttamente attribuibili alla fattura. Quindi dovrà essere indicato come numero identificativo, quello della fattura. Caso diverso se le movimentazioni non sono direttamente attribuibili/abbinabili alla fattura. In questo caso dovrà essere indicato come tipo documento A. Pagina 7 di 12

8 A29 Faq del il 6 agosto D: Per ciò che riguarda la Faq A27, si chiede un parere in merito a fatture emesse nel corso del 2012 con indicazione della scadenza sia entro che oltre il 31 dicembre 2012: in assenza di pagamento alla data di produzione del file, sarebbe nostra intenzione provvedere alla segnalazione. Ciò sembra in contrasto con le indicazioni della Faq: tuttavia, da un controllo su alcuni debiti da noi anticipati e che rientrano nella fattispecie menzionata (ossia fatture emesse nel 2012, con indicazione della scadenza nel 2013), abbiamo rilevato che figurano nell elenco pubblicato dagli Enti Pubblici tra i debiti di cui all articolo 6, comma 9 del DL 35/2013. Si chiede conferma, o meno, della indicazione della Faq applicata in questi casi. R: Non è oggetto di rilevazione il credito che abbia scadenza successiva al 31/12/12 nonostante sia stata emessa fattura prima di tale data, ciò in quanto detto credito non è esigibile al 31/12/12. La fattispecie considerata alla Faq A27 è diversa, poiché in quella sede si fa riferimento ad un credito il cui originario pagamento come indicato nella relativa fattura - era previsto entro il 31/12/12 e che tuttavia,successivamente a tale data, sia stato oggetto, in virtù del riscontrato mancato pagamento, di un accordo con la PA debitrice che ne ha consentito la dilazione/rateizzazione del relativo pagamento. In tale ultima fattispecie si conferma l indicazione della Faq A27 secondo cui tale credito va segnalato. Faq del il 6 agosto A30 D: In merito alla Faq A26, sarebbe nostra intenzione indicare nel campo 14 Importo, l importo facciale del credito vantato dal cedente e presente in fattura, e di riportare nel campo 21- Note l indicazione dell importo che risulta anticipato al momento della produzione del file. Ciò al fine di distinguere la quota effettivamente anticipata e di cui il cliente può godere, pur pagando gli interessi sull anticipazione, dalla parte effettivamente non ancora fruita dallo stesso, né ancora pagata parzialmente dall Ente Pubblico R: Oggetto di rilevazione è l ammontare del credito ceduto e non anche la quota di quest ultimo che è stata oggetto di anticipazione bancaria. Pertanto, è sufficiente indicare nel citato campo 14, il valore nominale del credito di cui la banca è divenuta cessionaria a fronte dell operazione di smobilizzo, i cui termini non vanno specificati. A31 Faq del il 6 agosto D: Il nostro istituto ha in essere operazioni di sconto di fatture cedute da imprese verso alcuni Ministeri della Repubblica Italiani (si tratta esclusivamente di operazioni di cessione pro-soluto). Dato che queste operazioni sono redatte con stipula notarile (pubblico ufficiale) e la notifica delle stesse (quindi della documentazione e dell'elenco dei crediti ceduti) ai Ministeri competenti viene gestita dal notaio stesso attraverso l'ufficio notifiche del tribunale, il nostro istituto può esentarsi dalla produzione dell'elenco? R: NO, avendo le rilevazioni - quella ABI e quella delle PA interessate - nonché la notifica della singola cessione alla PA debitrice finalità differenti. Pagina 8 di 12

9 B1 B - Enti segnalanti Faq dell 8 luglio D: Quali sono le società tenute a segnalare quanto previsto dal DL 35/2013? R: Le società che secondo il proprio oggetto sociale - possono potenzialmente effettuare le operazioni di cui al comma 8, art. 7 del DL 35/2013. Le società che non possono effettuare queste operazioni, non devono accedere alla specifica piattaforma web, ma dovranno inviare all indirizzo abi@pec.abi.it una comunicazione che specifichi questa mancanza di requisiti. B2 B3 B4 modificata/integrata il 26 luglio D: Anche i Confidi, che non effettuano anticipazioni di crediti della PA ma che, tuttalpiù, possono avere concesso garanzie su operazioni di questo tipo, sono comunque obbligati ad effettuare le comunicazioni di cui al decreto legge in oggetto? R: Tenuto conto che i Confidi: i) nell ambito di operazioni di garanzie rilasciate su anticipazioni di crediti verso PA, potrebbero avere acquisito gli stessi in garanzia; ii) nell ambito di operazioni di concessione di credito (alle quali i Confidi configurati come intermediari finanziari sono autorizzati), potrebbero essere diventati cessionari di un credito vantato da un impresa cliente nei confronti della PA, la risposta al quesito è affermativa purchè i Confidi in oggetto rientrino nell elenco dei soggetti autorizzati pubblicato sul sito dell ABI. D: I dati richiesti vanno forniti singolarmente dalla capogruppo e dalle Società del Gruppo destinatarie della comunicazione oppure dalla capogruppo in via cumulativa? R: Come precisato a pag. 2 della lettera circolare ABI del 1 luglio 2013 prot l autenticazione e l inserimento dei dati sono previsti per singola banca/intermediario finanziario e non a livello consolidato Faq dell 8 luglio D: Tra gli intermediari finanziari tenuti alla rilevazione rientrano anche le società veicolo ex Legge 130/1999 non più iscritte all albo ex articolo 107? R: La lettera circolare ABI del 1 luglio 2013 prot è stata trasmessa a tutte le banche e intermediari finanziari autorizzati (sulla base di un elenco predisposto dalla Banca d Italia). Pertanto tutti i destinatari sono potenzialmente soggetti alla rilevazione ad eccezione di quanto chiarito nelle risposte alla domanda B1 e alla domanda B6. Pagina 9 di 12

10 B5 B6 B7 B8 Faq dell 8 luglio D: Le società che operano nel settore del credito al consumo (finanziamenti contro cessione del quinto e prestiti personali) non risultano essere comprese tra gli intermediari individuati dall art. 8 comma 1 del Decreto Legge 35/2013. Gli unici crediti in essere, infatti, con la P.A. riguardano le quote che vengono versate dalle Pubbliche Amministrazioni in qualità di datori di lavoro di clienti che hanno ceduto quota parte del loro stipendio sottoscrivendo un contratto di finanziamento contro cessione del quinto. Quindi siamo tenuti ad accedere alla piattaforma web unicamente al fine della produzione del modulo (risposta negativa) da far sottoscrivere al proprio legale rappresentante e da inviare all indirizzo abi@abi.pec.it? R: la risposta è affermativa. Faq dell 8 luglio D: Le società cancellate dall Albo della Banca d Italia nel 2013 sono tenute a effettuare la segnalazione? R: Le società che nel corso del 2013 sono state cancellate dall Albo della Banca d Italia non sono tenute ad effettuare la segnalazione: dovranno comunque inviare all indirizzo abi@pec.abi.it una comunicazione che evidenzi la decorrenza e le motivazioni della cancellazione. Faq dell 8 luglio D: 1. Qual è la definizione di intermediario finanziario sottesa alla comunicazione in oggetto? 2. Per le SGR di fondi mobiliari chiusi per cui tale segnalazione sarebbe negativa, è possibile redigere una risposta cumulativa da parte dell Associazione, a nome delle proprie associate, in cui si indichi che tale operatività non è pertinente? R: per la definizione di intermediario finanziario vedasi risposta a domanda B1. Le istituzioni/enti/associazioni che rappresentino intermediari non tenuti alla segnalazione possono redigere una risposta cumulativa, in nome e per conto dei propri associati, nella quale sia evidenziato che l operatività prevista dal citato art. 7, comma 8, non è pertinente. Nella risposta dovrà essere indicata la denominazione e il codice meccanografico/codice ABI/numero di iscrizione di ciascun intermediario. D: Nel caso di mandatari all incasso e procuratorie di un Istituto Bancario cessionario di crediti nei confronti della PA, la produzione dell elenco dei crediti attraverso l apposita piattaforma ABI potrà essere effettuata dal procuratore oppure solo dalla Banca cessionaria finale dei crediti? R: L adempimento deve essere effettuato dalla banca in quanto titolare del credito e a conoscenza di tutti i mandati conferiti a terzi per l incasso e quindi concentra in sé tale informazione. Pagina 10 di 12

11 B9 Faq del 26 luglio D: Le società veicolo pur non avendo ricevuto la comunicazione del 1 luglio 2013, ma nella loro qualità di intermediari finanziari iscritti nell elenco generale di cui all art. 106, sono da considerarsi o meno destinatarie dirette dell obbligo di comunicazione di cui all oggetto? In particolare, una società veicolo, detiene un portafoglio di crediti commerciali rivenienti da fatture impagate erogate verso la Pubblica Amministrazione che allo stato attuale resterebbe esente dall obbligo a meno che nei casi come questo non debba essere il servicer ad inserire tali crediti nella propria segnalazione pur non essendone titolare (proprietario), ma solo gestore. R: Le società veicolo non sono incluse nell elenco degli intermediari autorizzati in quanto non più vigilate dalla Banca d Italia. Per poter rilevare anche i crediti cartolarizzati, le banche/ intermediari finanziari autorizzati che abbiano effettuato operazioni di cartolarizzazione di crediti verso la PA (in qualità di servicer), dovranno: 1. accedere alla piattaforma 2. accedere alla pagina di scelta della modalità di caricamento dei dati 3. digitare nel campo note che verrà visualizzato le informazioni sui crediti cartolarizzati (importo nominale, società veicolo titolare del credito) Questa opzione sarà disponibile a partire dal 2 agosto. C - Tipologia di controparte C1 D: 1. Oltre alle Amministrazioni dello Stato, alle Regioni, agli enti del Servizio Sanitario Nazionale e agli enti locali (Comuni e Province), quali sono le ulteriori controparti nei confronti dei quali si applicano le disposizioni in materia di pagamenti dei debiti scaduti della Pubblica Amministrazione? 2. Il Decreto Legge 35/2013 trova applicazione anche nei confronti dei crediti vantati verso gli enti, le società, inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi del comma 3 dell'articolo 1 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, quale ad esempio l ANAS SpA? 3. In aggiunta a quanto sopra, il Decreto si applica anche ai crediti vantati verso altre controparti? Se del caso, quali? (come ad esempio, società partecipate interamente/parzialmente da amministrazioni statali, regionali, ecc.) R: 1. Per Amministrazioni Pubbliche si intendono gli enti e i soggetti indicati ai fini statistici nell elenco oggetto del comunicato dell Istituto Nazionale di Statistica (ISTAT). Questo elenco è disponibile sul sito dell ABI 2. cfr. risposta a domanda C cfr. risposta a domanda C1.1 Pagina 11 di 12

12 D- Trasmissione dei dati D1 D2 D3 D: L'invio dei dati ad ABI deve avvenire esclusivamente tramite piattaforma web quindi dopo il 19 luglio? R: Si conferma che l invio dei dati deve avvenire esclusivamente utilizzando la specifica piattaforma web operativa dal 19 luglio p.v. alle ore 24,00 del 30 agosto p.v.. Prima di tale data il link non sarà attivo. D: Con riferimento al Decreto in oggetto si richiede di sapere se, in assenza di crediti vantati nei confronti della PA, si debba comunque produrre la segnalazione R: Come precisato a pag. 4 della nota tecnica allegata alla lettera circolare ABI del 1 luglio 2013 prot. 1539, in caso di risposta negativa, la procedura produrrà automaticamente un modulo che dovrà essere sottoscritto dal legale rappresentante della banca/intermediario finanziario e trasmesso dall indirizzo PEC della banca/intermediario finanziario all indirizzo abi@pec.abi.it Faq del 6 agosto D: E possibile utilizzare un file excel per l upload dei dati? R: Il file deve essere un file in formato testo con il (pipe) come separatore di colonne. Se si lavora in Excel la procedura è la seguente: 1. Creare un foglio con tutte le colonne richieste (anche se non valorizzate). 2. Esportare il file in formato CSV (delimitato dal separatore di elenco). 3. Aprire il file generato con un editor di testo (Blocco Note) ed effettuare un sostituisci del carattere ; con carattere. 6 agosto 2013 Pagina 12 di 12

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