Stato: 1 maggio Panoramica dei progetti di sorveglianza importanti.

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1 Panoramica dei progetti di sorveglianza importanti Stato: 1 maggio 2014 Sfide regolamentari per la piazza finanziaria svizzera - Panoramica periodicamente attualizzata

2 Panoramica dei progetti di sorveglianza importanti Stato: 1 maggio 2014 Progetti intersettoriali Regolamentazione Contenuti essenziali/modifiche Stato Circ.-FINMA 13/3 «Attività di audit» e 13/4 «Società di audit e auditor responsabili» (del 6 dicembre 2012) Revisione del Codice delle obbligazioni (diritto contabile) (modifica del 23 dicembre 2011) Modifica della legge sul riciclaggio di denaro (Ufficio di comunicazione in materia di riciclaggio di denaro, collaborazione con le autorità estere) Legge federale sull implementazione delle raccomandazioni del Gruppo d azione finanziari (GAFI/ FAFT) Separazione concettuale della verifica dei conti e dell audit di sorveglianza. Adeguamento del concetto di audit di sorveglianza con audit di base, supplementare e specifico. Aumento dei requisiti di indipendenza. Struttura minima per la presentazione dei conti (bilancio, conto economico e allegato). Modifica dei principi di valutazione, tra cui la valutazione individuale degli attivi e passivi e valutazione al valore di mercato delle attività quotate in borsa o con altro prezzo corrente osservabile in un mercato attivo. Rendiconti finanziari individuali e consolidati redatti sulla base di un principio contabile riconosciuto per le grandi aziende. Estensione delle competenze dell'ufficio di comunicazione in materia di riciclaggio di denaro relativa alla trasmissione di informazioni finanziarie a delle Unità di informazione finanziaria (UIF) estere (FIU, Financial Intelligence Units). Estensione delle competenze dell'ufficio di comunicazione che gli permetta di richiedere informazioni ad intermediari finanziari terzi che non hanno spontaneamente manifestato sospetti di riciclaggio di denaro. Modifica di diverse leggi federali (tra cui CO, CP, LICol e LRD): Aumento della trasparenza delle persone giuridiche e delle azioni al portatore. Rafforzamento degli obblighi degli intermediari finanziari in occasione dell identificazione degli aventi diritto economico di persone giuridiche. Estensione della definizione di Persone Esposte Politicamente (PEP) alle PEP in Svizzera ed in organizzazioni internazionali. Qualificazione delle gravi infrazioni fiscali come reato a monte del riciclaggio di denaro ed ampliamento dell attuale infrazione di contrabbando doganale nella fiscalità indiretta. Obbligo di effettuare i pagamenti relativi alle operazioni di vendita immobiliare o mobiliare superiore a CHF 100'000 tramite un intermediario finanziario. 1 gennaio gennaio 2013 Termini transitori: 2015 per il bilancio individuale, 2016 per il bilancio consolidato Applicazione anticipata consentita 1 novembre 2013 Consultazione terminata il 13 dicembre 2013 Trattato dal Consiglio degli Stati il 12 marzo 2014 Trattamento presso il Consiglio nazionale pendente PwC Panoramica dei progetti di sorveglianza importanti (Stato: 1 maggio 2014) 2

3 Modifica della legge sul riciclaggio di denaro (obblighi di diligenza esteso in materia fiscale) Legge sulla restituzione dei valori patrimoniali di provenienza illecita di persone politicamente esposte (LRAI) Convenzione di diligenza delle banche (CDB 14) Legge sui servizi finanziari (LSFin) Obbligo di procedere all esame di conformità fiscale, basata sui rischi per l intermediario finanziario. In caso di sospetto di non conformità fiscale: rifiuto di accettare gli averi, rispettivamente obbligo di richiedere al cliente di provare la sua conformità fiscale. Regolamento di dettaglio sotto forma di standard minimi di autoregolamentazione riconosciuto dalla FINMA. Creare la sicurezza giuridica in ambito di blocco e restituzione dei beni di potentati. Permettere la confisca e il blocco preventivo di beni appartenenti a persone politicamente esposte e della loro cerchia. Misure tese a sostenere lo Stato di origine nel tentativo di ottenere la restituzione dei beni. Passaggio dalle attuali regole che vietano l assistenza attiva alla fuga di capitali e la sottrazione fiscale ad un autoregolamentazione sotto forma di «regole professionali tese ad impedire l accettazione di averi fiscalmente non conformi». Regole per la determinazione dei detentori di diritti di partecipazione in persone giuridiche e società di persone. Instaurazione di diversi formulari standard concernenti specificatamente: La determinazione dei detentori di diritti di partecipazione; Le informazioni su le assicurazioni vita con la gestione dei conti/ depositi separati (insurance wrappers); Le spiegazioni relative all utilizzo di fondazioni o trusts. Regole di condotta relative all informativa ai clienti sulle caratteristiche, i rischi e i costi di un prodotto. Estensione degli obblighi in materia di documentazione, con inversione dell onere della prova in ambito di diritto civile. Obbligo per i gestori di portafogli di ottenere un autorizzazione. Obbligo di formazione e perfezionamento con esami obbligatori ed iscrizione in un registro pubblico per i consulenti alla clientela. Progetto abbandonato in favore di un coordinamento internazionale mediante accordi di scambio automatico di informazioni Consultazione fino al 12 settembre 2013 Termine atteso: fine 2014 in funzione dell evoluzione relativa all aggiornamento della LRD Progetto di consultazione atteso per il 2 trimestre gennaio 2017 PwC Panoramica dei progetti di sorveglianza importanti (Stato: 1 maggio 2014) 3

4 Infrastruttura dei mercati finanziari (LInfFin) Revisione totale della Circ.-FINMA 13/08 Regole di condotta sul mercato Ordinanza contro le retribuzioni eccessive nelle società quotate in borsa (ORAbu) (del 20 novembre 2013) Comunicazione FINMA 59 (del 28 febbraio 2014) Adattamento della regolamentazione in materia di infrastrutture del mercato finanziario ed il commercio di derivati OTC alla normativa internazionale. Mantenimento del principio dell autoregolamentazione per le borse. Obbligo di ottenere un autorizzazione per le controparti centrali, gli enti di custodia centrali ed i repertori di dati sulle negoziazioni. Nuovi obblighi del commercio in derivati: La compensazione di operazioni con derivati per il tramite di una controparte centrale; La notifica ad un repertorio di dati sulle negoziazioni; La riduzione dei rischi. Rimpiazza la precedente Circ.-FINMA 08/38. Concretizzazione delle nuove basi legali federali che stabiliscono una sorveglianza generale del mercato per quanto concerne l'insider trading e la manipolazione del mercato. Precisazione degli obblighi di organizzazione ed estensione del loro campo di applicazione a tutti gli assoggettati alla sorveglianza. Termine transitorio fino al per l implementazione degli obblighi di organizzazione. Prima stima dei rischi da realizzare entro il 1 aprile Applicazione dell art. 95 cpv. 3 della Costituzione Federale («Iniziativa Minder») tramite un ordinanza transitoria del Consiglio federale, seguita dall elaborazione di una legge federale. Destinatari dell iniziativa: società anonime svizzere quotate in una borsa svizzera od estera. I compensi del Consiglio d Amministrazione, della Direzione e del Consiglio consultativo sono votati annualmente ed in modo vincolante dall Assemblea generale. I membri del Consiglio d Amministrazione, come pure i rappresentanti indipendenti sono eletti ogni anno. Gli azionisti non possono farsi rappresentare da un membro di un organo della società o da parte di un depositario. Il voto delle istituzioni di previdenza è vincolato a determinate condizioni. Gli statuti disciplinano le retribuzioni come pure i prestiti ai membri degli organi. Alcune forme di retribuzione e alcuni tipi di contratto con gli organi sono vietate. Il rapporto sulla remunerazione deve essere verificato dall organo di revisione. Comunicazione alla FINMA in relazione all iscrizione FATCA e genere di statuto annunciato. Progetto di consultazione in corso fino al 31 marzo gennaio ottobre 2013 Termini transitori e 2016 Annuncio fino al 30 aprile 2014 PwC Panoramica dei progetti di sorveglianza importanti (Stato: 1 maggio 2014) 4

5 Banche/Commercianti di valori mobiliari Regolamentazione Contenuti essenziali/modifiche Stato Modifica della legge sulle banche e le casse di risparmio (averi in giacenza) (modifica del 22 marzo 2013) Revisione totale dell ordinanza sulle banche e le casse di risparmio Circ.-FINMA 08/2 Direttive contabili - Banche Ordinanza sui fondi propri e sulla ripartizione dei rischi (OFoP) (rivisitazione completa del 1 giugno 2012) Ordinanza sui fondi propri e sulla ripartizione dei rischi (OFoP) (Regolamento mediante ordinanza dei requisiti di fondi propri per le banche che non sono di importanza sistemica) Ordinanza sui fondi propri e sulla ripartizione dei rischi (OFoP) (Allegato 7 cuscinetto anticiclico, modifica del 22 gennaio 2014) Liquidazione degli averi in giacenza dopo 50 anni e termine di prescrizione di 62 anni. È necessaria una pubblicazione preventiva per gli averi di valore superiore a 500 franchi. La pretesa dell avente diritto si estingue con la liquidazione. Il ricavo della liquidazione va alla Confederazione. Introduzione delle disposizioni legali sugli averi in giacenza. Adattamento delle disposizioni relative all allestimento dei conti: Presentazione delle chiusure intermedie 2015 secondo il precedente diritto permessa. Periodo transitorio per la valutazione individuale delle partecipazioni, degli immobilizzi materiali e dei valori immateriali fino al 1 gennaio Revisione formale totale dell ordinanza. Armonizzazione con le disposizioni del nuovo diritto contabile. Adeguamento agli sviluppi internazionali (in particolare per gli strumenti finanziari derivati). Prima applicazione obbligatoria attesa dal 31 dicembre Rivisitazione completa delle prescrizioni relative ai fondi propri, alla ripartizione dei rischi e alla liquidità a seguito delle modifiche apportate da Basilea III. Aumento della qualità e quantità dei fondi propri. Abbandono del «Swiss finish» (nome dato al sistema svizzero di ponderazione del rischio che si discosta dallo standard Basilea II), con un periodo transitorio fino al 31 dicembre La regolamentazione delle esigenze di fondi propri applicabili alle banche che non sono di importanza sistemica sarebbe trasferita dalla Circ.-FINMA 11/2 Margine di fondi propri e pianificazione del capitale banche in un ordinanza distinta. Obiettivo: rafforzare la sicurezza giuridica e impedire distorsioni alla concorrenza in relazione alle banche di importanza sistemica. Incremento del cuscinetto anticiclico sotto forma di fondi propri di base di qualità primaria, dall 1 % al 2 % su posizioni di credito ponderate in funzione del rischio, garantite direttamente o indirettamente da pegno immobiliare per immobili d abitazione in Svizzera. Decisione del Parlamento del 22 marzo 2013 Termine per il referendum: 13 luglio 2013 Approvato dal Consiglio federale il 30 aprile 2014 Entrata in vigore: Consultazione fino al 31 dicembre 2013 Decisione della FINMA attesa per la metà del gennaio 2013 Molteplici termini transitori dal 2013 fino al 2018 Il parlamento ha indirizzato la mozione al Consiglio federale il 19 giugno giugno 2014 PwC Panoramica dei progetti di sorveglianza importanti (Stato: 1 maggio 2014) 5

6 Circ.-FINMA 11/2 Margine di fondi propri e pianificazione del capitale banche (circolare FINMA del 30 marzo 2011, con adeguamento del 5 luglio 2012) Adattamenti puntuali delle circolari FINMA in funzione dell implementazione dei principi di Basilea III Circ.-FINMA 08/23 Ripartizione dei rischi banche (modifiche del 18 settembre 2013) Introduzione di un tasso di indebitamento massimo (leverage ratio) Circ.-FINMA 08/21 Rischi operativi - banche Raccomandazioni ASB relative al Business Continuity Management Definizione di margine di fondi propri in funzione della dimensione, della complessità e dell attività commerciale dello stabilimento. Attuazione di misure da parte della FINMA, in caso di non rispetto del margine minimo di fondi propri (quote parte del capitale dal 10,5 % al 14,4 %), rispettivamente della soglia d intervento (quote parte del capitale dal 10,5 % all 11,5 %). Requisiti richiesti alla pianificazione finanziaria delle banche. Implementazione delle informazioni dettagliate della FINMA del 10 maggio 2013 (FAQ) e di altre precisazioni e modifiche delle seguenti circolari: Circ.-FINMA 08/19 Rischi di credito - banche Circ.-FINMA 08/20 Rischi di mercato - banche Circ.-FINMA 08/22 Pubblicazione FP - banche Circ.-FINMA 13/1 Fondi propri computabili banche Il tasso di ponderazione speciale per le operazioni a vista applicabili alle banche cantonali di importanza sistemica è stato soppresso. Le banche devono rispettare il limite massimo previsto dai grandi rischi applicabile alla Banca cantonale di Zurigo (ZKB) entro il 31 marzo Introduzione di un tasso di indebitamento massimo (leverage ratio) non ponderato in funzione dei rischi. Regola generale introdotta nell OFoP del 1 giugno Dettagli in corso di elaborazione. Accettato dal Comitato di Basilea; verrà introdotto nel diritto nazionale. Analisi delle ripercussioni dal 2014 al 2017 mediante adattamento dei fondi propri. Rimpasto delle esigenze qualitative di base relative alla gestione ed alla sorveglianza dei rischi operativi, applicabili a tutte le banche. Le «piccole banche» sono esonerate dall implementazione di alcune esigenze qualitative. Instaurazione dei principi estesi e dettagliati sul trattamento dei dati dei clienti. Eliminazione delle ridondanze e chiarimento dei termini ambivalenti (per es. strategia di Business Continuity Management, strategia di Business Recovery). Trattamento più dettagliato della problematica delle pandemie e dei fornitori esterni. 1 luglio 2011 Rispetto del margine dei fondi propri: periodo transitorio fino al 31 dicembre 2016 Entrata in vigore: Una tabella relativa alla presentazione dei fondi propri computabili deve essere presentata già dal 31 dicembre 2013 al 31 marzo 2014 Indagine conoscitiva: metà 2014 Pubblicazione del leverage ratio: attesa dal Rispetto quale requisito minimo: previsto dal 1 gennaio 2018 Entrata in vigore delle principali modifiche dal Entrata in vigore: 1 ottobre 2013 al 30 settembre 2014 PwC Panoramica dei progetti di sorveglianza importanti (Stato: 1 maggio 2014) 6

7 Ordinanza sulla liquidità (OLiq) (del 30 novembre 2012) Circ.-FINMA 13/6 Liquidità-banche (del 6 dicembre 2012) Ordinanza sulle liquidità (OLiq) (adeguamento dei requisiti quantitativi) Direttive dell ASB relative al mandato di gestione patrimoniale (2013) Integrazione delle prescrizioni attuali dell OBCR sulla liquidità e la liquidità supplementare, così come dalla concentrazione di passivi. Esigenze relative alle funzioni di controllo della liquidità, riduzione dei rischi di illiquidità, stress test e pianificazione di liquidità in caso di crisi. Autorizzazione alla raccolta di dati esaustivi in previsione dell introduzione dell indice di liquidità a breve termine (Liquidity coverage ratio) del 1 gennaio Sostituzione dei requisiti vigenti in materia di liquidità totale dalle normative internazionali, con l'obbligo, a partire dal di rispettare un Liquidity Coverage Ratio (LCR) e stabilire un rapporto mensile entro i primi 15 giorni lavorativi del mese. Per le banche non sistemiche, rispetto al 60 % del LCR a partire dal con aumento graduale fino al pieno rispetto a partire dal 1 gennaio Verranno pure instaurate un Net Stable Funding Ratio (NSFR), così come diversi altri parametri d osservazione (punti in discussione: contractual maturity mismatch, concentration of funding, available unencumbered assets, LCR by currency, market related monitoring tools). Test-reporting nel 2014 Reporting obbligatorio a partire dal 2015 Rispetto della NSFR a partire dal 1 gennaio 2018, in base alle prescrizioni del Comitato di Basilea Aggiornamento delle direttive in funzione della modifica della Circ.-FINMA 09/1 Regole quadro per la gestione patrimoniale. La banca determina un profilo di rischio, compreso di propensione e tolleranza al rischio, considerando la situazione finanziaria, degli obiettivi di investimento, delle conoscenze e dell esperienza del cliente. La banca verifica periodicamente che il profilo di rischio del cliente sia aggiornato. Se il profilo di rischio del cliente non è più attuale, la banca informa il cliente. La banca assicura che il portafoglio in gestione è compatibile con la strategia di investimento. Il mandato di gestione sottoscritto tra le parti deve indicare il destinatario delle prestazioni di terzi eventualmente ricevute dalla banca. 1 gennaio 2013 al per le esigenze qualitative Indagine conoscitiva fino al 28 marzo 2014 Regole definitive sulla OLiq: 20 giugno 2014 Circolare FINMA: 2/3 luglio 2014 Periodo transitorio atteso fino al 1 gennaio 2015 Termine transitorio per adattare la documentazione: Il termine transitorio non si applica ai contratti conclusi dopo il PwC Panoramica dei progetti di sorveglianza importanti (Stato: 1 maggio 2014) 7

8 Programma del Dipartimento Americano di giustizia per regolare la vertenza fiscale tra Svizzera e Stati Uniti (29 agosto 2013) Comunicazione FINMA 56 (10 gennaio 2014) Modifica della legge sul credito al consumo (divieto di pubblicità aggressiva) Decisione di partecipare al programma e la preparazione della documentazione richiesta: «Letter of Intent» al Dipartimento americano di giustizia: Categoria 2 fino al 31 dicembre 2013 Categorie 3 e 4 entro il 1 luglio 2014 e il 31 ottobre 2014 Fornitura di informazioni e relazioni richieste, per ogni tipo di categoria, entro 120 giorni. Obbligo di annuncio alla FINMA in relazione al Programma US. Costituzione di rettifiche di valore ed accantonamenti per i costi e la multa legati al Programma US. Divieto di pubblicità aggressiva. Requisiti minimi di autodisciplina. Modifiche puntuali della verifica della capacità di credito e della regolamentazione dei crediti veloci. Il programma è stato pubblicato Applicabile da subito Decisione parlamentare pendente. Direzione di fondi/fondi d investimento/rappresentanti di investimenti collettivi di capitale esteri Regolamentazione Contenuti essenziali/modifiche Stato Revisione parziale della legge federale sugli investimenti collettivi (LICol) e l'ordinanza sugli investimenti collettivi (OICol) Direttiva dell ASB sull obbligo di verbalizzazione (novembre 2013) Estensione della sorveglianza a tutti i gestori di investimenti collettivi svizzeri ed esteri. Aumento dei requisiti richiesti ai depositari / banche depositarie e incremento degli oneri concernenti la distribuzione a investitori qualificati ed a investitori al dettaglio. Estensione delle disposizioni sulla distribuzione: Estensione dell obbligo di informazione circa le remunerazioni, i rischi e i diritti. Obbligo di redigere un verbale sull esame dei bisogni e le ragioni delle raccomandazioni, consegnandolo in seguito al cliente. Le direttive disciplinano la forma ed il contenuto dell obbligo di verbalizzazione previste dall art. 24 cpv. 3 LICol nel caso di consulenza individuale prestata al cliente per l acquisto investimenti collettivi di capitale. Obbligo di informazione ai clienti. 1 marzo 2013 al per l obbligo di allestimento di un verbale Disposizioni valide fino al 31 dicembre 2015 PwC Panoramica dei progetti di sorveglianza importanti (Stato: 1 maggio 2014) 8

9 Revisione totale dell ordinanza della FINMA sugli investimenti collettivi di capitale (OICol-FINMA) Circ. FINMA 08/37 Delega da parte della direzione del fondo/ SICAV (20 novembre 2008) Introduzione del Key Investor Information Document (KIID) (modifica dell OICol del 29 giugno 2011) Revisione del modello di rischio degli strumenti derivati. Introduzione di esigenze nella gestione e nella custodia di garanzie per specifiche tecniche di investimento e di operazioni in derivati OTC. Regolamentazione di dettaglio delle strutture Master Feeder. Precisazioni nei requisiti minimi nella gestione dei rischi per la direzione di fondi, SICAV e gestori patrimoniali di investimenti collettivi di capitale. Introduzione di linee guida interne per il controllo della direzione di fondi e SICAV da parte della banca depositaria. Regolamentazione di dettaglio per il calcolo dell intervallo De Minimis e dell assicurazione responsabilità civile professionale per i gestori patrimoniali di investimenti collettivi di capitale. Adeguamento delle prescrizioni di presentazione dei conti alle nuove regole previste dal Codice delle Obbligazioni. Abolizione delle circolari e integrazione nella revisione totale dell ordinanza della FINMA sugli investimenti collettivi di capitale. Passaggio dal prospetto semplificato per alcune tipologie di investimento in titoli alle informazioni chiave per gli investitori, sul modello del Key Investor Information Document della direttiva europea UCITS IV. Periodo transitorio di tre anni per la pubblicazione del nuovo KID concernente gli investimenti collettivi esistenti. I documenti standard e le disposizioni di attuazione sono in fase di sviluppo. Indagine conoscitiva fino al 19 maggio 2014 Periodo transitorio atteso fino al 1 gennaio 2016, eccezionalmente fino al 1 gennaio 2017 Abolizione attesa: 15 luglio 2011 al 14 luglio 2014 This publication has been prepared for general guidance on matters of interest only, and does not constitute professional advice. It does not take into account any objectives, financial situation or needs of any recipient; any recipient should not act upon the information contained in this publication without obtaining independent professional advice. No representation or warranty (express or implied) is given as to the accuracy or completeness of the information contained in this publication, and, to the extent permitted by law, PricewaterhouseCoopers, its members, employees and agents do not accept or assume any liability, responsibility or duty of care for any consequences of you or anyone else acting, or refraining to act, in reliance on the information contained in this publication or for any decision based on it PricewaterhouseCoopers. All rights reserved. PricewaterhouseCoopers refers to the network of member firms of PricewaterhouseCoopers International Limited, each of which is a separate and independent legal entity. PwC Panoramica dei progetti di sorveglianza importanti (Stato: 1 maggio 2014) 9

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