AMMINISTRAZIONE DELLA S.R.L.

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1 SOMMARIO SINTESI DELLE PRINCIPALI NOVITÀ AMMINISTRAZIONE DELLA SOCIETÀ RAPPRESENTANZA DELLA SOCIETÀ CONFLITTO DI INTERESSI DEGLI AMMINISTRATORI RESPONSABILITÀ DEGLI AMMINI- STRATORI E CONTROLLO DEI SOCI AMMINISTRAZIONE PERSONA GIU- RIDICA DI SOCIETÀ DI CAPITALI DISCIPLINA APPLICABILE AMMINISTRAZIONE DELLA S.R.L. Artt e 2476 Codice Civile - D. Lgs , n. 6 - D. Lgs , n L , n. 366 La riforma societaria in materia di organizzazione dell organo amministrativo nelle S.r.l. vede il tramonto del principio di collegialità; il nuovo art del Codice Civile, in primo luogo, ribadisce la previsione secondo cui, salvo diversa disposizione dell atto costitutivo, l amministrazione della società è affidata ad un unico socio, ovvero a più soci, che costituiscono il consiglio di amministrazione. In secondo luogo, dispone che l atto costitutivo può prevedere l amministrazione disgiunta, affidata ad una pluralità di persone separatamente, oppure congiunta, alla stregua di quanto accade in tema di società di persone. Inoltre, qualora sia costituito un consiglio di amministrazione, l atto costitutivo può prevedere che le decisioni siano adottate mediante consultazione scritta o sulla base del consenso espresso per iscritto, con la prescrizione che, in tal caso, dai documenti sottoscritti dagli amministratori devono risultare con chiarezza l argomento oggetto della decisione ed il consenso alla stessa. Vi è, però, un limite: le materie riguardanti la redazione del bilancio e dei progetti di fusione o scissione sono, in ogni caso, di competenza del consiglio di amministrazione, senza possibilità di utilizzo del metodo non collegiale. In materia di conflitto di interessi, si rileva l introduzione della norma in base alla quale i contratti conclusi dagli amministratori in conflitto di interessi con la società possono essere annullati su domanda della società, se il conflitto era conoscibile dal terzo. Per il resto è confermata la precedente disciplina, secondo la quale le decisioni adottate dagli amministratori in conflitto di interessi con la società, qualora le cagionino un danno patrimoniale, possono essere impugnate entro 3 mesi dagli amministratori, dal collegio sindacale o dal revisore. SINTESI DELLE PRINCIPALI NOVITÀ Argomento Vecchia normativa Nuova normativa ORGANO AMMINISTRATIVO PLURIPERSONALE 2475, In caso di organo amministrativo pluripersonale, si forma necessariamente un consiglio di amministrazione. In caso di organo amministrativo pluripersonale, è possibile che gli amministratori, senza formare un collegio, operino in via disgiunta o congiunta fra loro. DECISIONI DELL ORGANO AMMINISTRATIVO 2475, L organo amministrativo pluripersonale decide collegialmente. L organo amministrativo pluripersonale può assumere le proprie decisioni anche mediante espressione individuale del consenso da parte dei suoi membri, mediante consultazione scritta o in base a consenso espresso per iscritto. Rimangono di competenza del consiglio alcuni argomenti specificamente individuati. TITOLARITÀ DELL AZIONE SOCIALE DI RESPONSABILITÀ L azione di responsabilità è deliberata dall assemblea. L azione spetta a ciascun socio. REVOCA DELL AMMINISTRATORE IN CASO DI AZIONE SOCIALE DI RESPONSABILITÀ La revoca è automatica se la decisione è adottata da almeno 1/5 del capitale sociale. Chi promuove l azione può chiedere che sia adottato il provvedimento di revoca; il giudice può subordinare il provvedimento alla prestazione di apposita cauzione. TRANSAZIONE DELL AZIONE SOCIALE DI RESPONSABILITÀ c. 5 La società può rinunciare all esercizio dell azione di responsabilità e può transigere con deliberazione dell assemblea, purché non si opponga più di 1/5 del capitale sociale. L azione di responsabilità può essere oggetto di rinuncia o transazione da parte della società, purché vi consentano i 2/3 del capitale sociale e non si opponga almeno 1/10 del capitale. RESPONSABILITÀ INDIVIDUALE DEI SOCI c. 7 Sono responsabili in solido con gli amministratori i soci che hanno intenzionalmente deciso o autorizzato il compimento di atti dannosi per la società, i soci o i terzi. R A T I O N.11/

2 AMMINISTRAZIONE DELLA SOCIETÀ SOCI 2475 Codice Civile Decisione dei soci Nomina L amministrazione della società è affidata a uno Salvo diversa disposizione o più soci nominati con decisione dei soci. dell atto costitutivo. I primi amministratori devono essere nominati dall atto costitutivo (art C.C.). Successivamente, per procedere alla nomina, è sufficiente la decisione dei soci (art. 2479), senza che sia più necessario che essi si riuniscano formalmente in assemblea. ISCRIZIONE REGISTRO IMPRESE Artt. 2475, e 2383, c e 5 Codice Civile Entro 30 giorni dalla notizia della loro nomina gli amministratori devono chiederne l iscrizione nel Registro delle Imprese indicando, per ciascuno di essi, il cognome e il nome, il luogo e la data di nascita, il domicilio e la cittadinanza, nonché a quali tra essi è attribuita la rappresentanza della società, precisando se disgiuntamente o congiuntamente. Le cause di nullità o di annullabilità della nomina degli amministratori che hanno la rappresentanza della società non sono opponibili ai terzi dopo l adempimento della pubblicità di cui sopra, salvo che la società provi che i terzi ne erano a conoscenza. FORME AMMINISTRATIVE Amministratore unico Consiglio Quando l amministrazione è affidata a più persone, queste costituiscono il consiglio di amministrazione. di amministrazionstrazione, l atto costitutivo può prevedere che Qualora sia costituito un consiglio di ammini- Si tratta, in ogni caso, di le decisioni siano adottate mediante consultazione scritta o sulla base del consenso espresso espressioni scritte e di testi redatti su un supporto Consultazione per iscritto, ovvero per mezzo della materiale, cartaceo o magnetico e collegati al loro per iscritto telecomunicazione. In tal caso, dai documenti sottoscritti dagli amministratori devono risultare con chiarezza l argomento oggetto della autore dall apposizione della sottoscrizione, tradizionale o decisione ed il consenso alla stessa. digitale Codice Civile Amministrazione congiunta Ammini strazione disgiunta L atto costitutivo può prevedere che Formula mista: è possibile che alcune l amministrazione sia affidata a più operazioni siano attribuite ad alcuni amministratori in modo congiunto ed altre persone disgiuntamente oppure congiuntamente. in forma disgiunta. Amministrazione disgiunta: se l amministrazione spetta disgiuntamente, ciascun amministratore ha diritto di opporsi all operazione che un altro voglia compiere, prima che sia compiuta. La maggioranza dei soci, determinata secondo la parte attribuita a ciascun socio negli utili, decide sull opposizione (art C.C.), con conseguente responsabilità. Amministrazione congiunta: se l amministrazione spetta congiuntamente a più soci, è necessario il consenso di tutti i soci amministratori per il compimento delle operazioni sociali. Se è convenuto che per l amministrazione o per determinati atti sia necessario il consenso della maggioranza, questa si determina secondo la parte attribuita a ciascun socio negli utili. In caso di amministrazione congiunta, i singoli amministratori non possono compiere da soli alcun atto, salvo che vi sia urgenza di evitare un danno alla società (art C.C.). Atti sempre di competenza dell organo amministrativo Ufficio Studi del Consiglio Nazionale del Notariato La redazione del progetto di bilancio e dei progetti di fusione o scissione, nonché le decisioni di aumento del capitale (art C.C.) sono in ogni caso di competenza dell organo amministrativo. Le norme organizzative delle società a responsabilità limitata, anche in caso di amministrazione affidata a più soggetti, dovranno sempre prevedere un consiglio di amministrazione ed il relativo funzionamento, quanto meno per la redazione dei progetti di bilancio, fusione e scissione, nonché per l aumento delegato del capitale, tenendo presente che, almeno il primo di questi, è adempimento non eventuale ma necessario e ricorrente. Pertanto, in relazione a tali compiti, gli amministratori, anche con poteri disgiunti, dovranno adottare tali decisioni in via collegiale. AUTONOMIA STATUTARIA 2475 Codice Civile Nel nuovo sistema societario non esistono più i numerosi richiami alla disciplina della S.p.a., lasciando vuoti legislativi su alcuni aspetti rilevanti, come:.. nomina del presidente del consiglio di amministrazione;.. ineleggibilità alla carica di amministratore;.. revocabilità degli amministratori e loro diritto al risarcimento dei danni in assenza di giusta causa;.. procedura in caso di cessazione degli amministratori, effetti della cessazione e procedura di sostituzione;.. procedura deliberativa del consiglio di amministrazione, formalità di convocazione, possibilità di riunioni a distanza, quorum costitutivo, voto per rappresentanza, invalidità delle deliberazioni;.. compensi agli amministratori;.. divieto di concorrenza. È necessario, quindi, che tali aspetti siano regolati dallo statuto, anche mutuando la disciplina prevista per la Spa. 2 R A T I O N.11/

3 Approfondimenti Aspetti operativi (Orientamento Notariato Triveneto) DELEGA DELLE FUNZIONI RAPPRESENTANZA UNANIMITÀ SISTEMI ALTERNATIVI PROCURATORI E DIRETTORI La delega delle funzioni è possibile solo in forza di esplicita clausola statutaria o di decisione dei soci, liberamente disciplinabile dai soci o dall atto costitutivo; in mancanza, si applica per analogia la disciplina dettata per le S.p.a. Non è ammissibile una clausola che preveda la partecipazione alle riunioni del consiglio di amministrazione per rappresentanza, stante il carattere prettamente fiduciario dell incarico amministrativo. Per le competenze inderogabili dell organo amministrativo, previste dall art. 2475, ultimo comma del Codice Civile, non è ammissibile una clausola che preveda l unanimità dei consensi: ciò urta contro la necessaria facilità deliberativa di detto organo che, se compromessa, metterebbe in pericolo la vita stessa della società determinando un insuperabile immobilismo. In tali ipotesi deve ritenersi che l organo amministrativo funzioni secondo le piene regole della collegialità. É inammissibile nella S.r.l. l adozione dei sistemi di amministrazione alternativi a quello tradizionale (sistema dualistico e sistema monistico) previsti in materia di S.p.a., anche se subordinati risolutivamente all insorgere dell obbligo legale di adozione del collegio sindacale ai sensi dell art Codice Civile. É illegittima la previsione della nomina di procuratori generali o direttori generali che assorbano interamente i poteri gestori dell organo amministrativo, poiché non si può ammettere la dissociazione permanente tra titolarità del potere gestorio e suo esercizio; sono ammesse, invece, procure speciali per determinati atti o categorie di atti. CLAUSOLE PARTICOLARI Clausola simul stabunt, simul cadent Consiglio di Amministrazione di 2 membri Prevalenza del voto del Presidente Elezione per acclamazione É legittima la clausola simul stabunt, simul cadent ( insieme staranno, insieme cadranno, secondo la quale la cessazione di alcuni amministratori comporta la cessazione dell intero consiglio), anche se viene meno un solo amministratore. É ammissibile un consiglio di amministrazione composto di 2 membri. É legittima la clausola secondo la quale, in caso di parità, prevale il voto del presidente purché il consiglio sia composto da più di 2 membri. Non è possibile prevedere come forma di elezione degli amministratori l acclamazione, neppure in via alternativa rispetto ad altre modalità di nomina. R A T I O N.11/

4 Tavola riepilogativa Principali novità in tema di nomina degli amministratori Cause di ineleggibilità e decadenza Nomina del Consiglio di Amministrazione Nomina del presidente del Consiglio di Amministrazione Funzionamento del Consiglio di Amministrazione Compenso degli amministratori Vecchia normativa Non può essere eletto amministratore della Srl l interdetto, l inabilitato, il fallito o chi è stato condannato ad una pena che comporta l interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l incapacità a esercitare uffici direttivi. Spetta all assemblea. Demandata all assemblea o al consiglio di amministrazione. Disciplinato ai sensi dell art Codice Civile (richiamato dall attuale 2487 C.C.) allo stesso modo di quello delle Spa. Stabilito nell atto costitutivo o dall assemblea (art Codice Civile, richiamato dall art Codice Civile). Nuova normativa Nessuna previsione. Varranno tuttavia, al riguardo, le cause di ineleggibilità per l interdetto, l inabilitato o il fallito dal Codice Civile o, nel caso di condanna, dalle specifiche disposizioni civili, codice penale e della legge fallimentare. Spetta all assemblea: l atto costitutivo può tuttavia attribuire la nomina alla decisione dei soci, di gruppi di soci o di singoli soci. Nessuna disciplina specifica. L atto costitutivo può prevedere una diversa designazione. Nessuna disciplina specifica. Nessuna disciplina specifica. Tavola n. 1 Amministrazione della società (confronto con la normativa precedente) Rif. Codice Civile - Nuova versione Codice Civile - Vecchia versione Rif. 2475, 2475, 2383, 2383, c , Salvo diversa disposizione dell atto costitutivo, l amministrazione della società è affidata a uno o più soci nominati con decisione dei soci presa ai sensi dell art All atto di nomina degli amministratori si applicano i c e 5 dell art Entro 30 giorni dalla notizia della loro nomina gli amministratori devono chiederne l iscrizione nel registro delle imprese indicando per ciascuno di essi il cognome e il nome, il luogo e la data di nascita, il domicilio e la cittadinanza, nonché a quali tra essi è attribuita la rappresentanza della società, precisando se disgiuntamente o congiuntamente. Le cause di nullità o di annullabilità della nomina degli amministratori che hanno la rappresentanza della società non sono opponibili ai terzi dopo l adempimento della pubblicità di cui al, salvo che la società provi che i terzi ne erano a conoscenza. Quando l amministrazione è affidata a più persone, queste costituiscono il consiglio di amministrazione. L atto costitutivo può tuttavia prevedere, salvo quanto disposto nell ultimo comma del presente articolo, che l amministrazione sia ad esse affidata disgiuntamente oppure congiuntamente; in tali casi si applicano, rispettivamente, gli artt e Salvo diversa disposizione dell atto costitutivo, l amministrazione della società deve essere affidata a uno o più soci. Si applicano all amministrazione della società gli artt. 2381, 2382, 2383, c, 3, 4, 6 e 7, 2384, 2384-bis, 2385, 2386, 2388, 2389, 2390, 2391, 2392, 2393, 2394, 2395, 2396 e La nomina degli amministratori spetta all assemblea, fatta eccezione per i primi amministratori, che sono nominati nell atto costitutivo, e salvo il disposto degli artt e Entro 30 giorni dalla notizia della loro nomina gli amministratori devono chiederne l iscrizione nel registro delle imprese indicando per ciascuno di essi il cognome e il nome, il luogo e la data di nascita, il domicilio e la cittadinanza. La pubblicità prevista dal comma precedente deve indicare se gli amministratori cui è attribuita la rappresentanza della società hanno il potere di agire da soli o se debbono agire congiuntamente. Le cause di nullità o di annullabilità della nomina degli amministratori che hanno la rappresentanza della società non sono opponibili ai terzi dopo l adempimento della pubblicità di cui al, salvo che la società provi che i terzi ne erano a conoscenza. Il consiglio di amministrazione, se l atto costitutivo o l assemblea lo consentono, può delegare le proprie attribuzioni ad un comitato esecutivo composto di alcuni dei suoi membri, o ad uno o più dei suoi membri, determinando i limiti della delega. Non possono essere delegate le attribuzioni indicate negli artt. 2423, 2443, 2446 e , 2487, 2383, 2383, 2383, c , c , 4 R A T I O N.11/

5 Tavola n. 1 (segue) Amministrazione della società (confronto con la normativa precedente) Rif. Codice Civile - Nuova versione Codice Civile - Vecchia versione Rif. Se l amministrazione spetta disgiuntamente, ciascun amministratore 2257 ha diritto di opporsi all operazione che un altro voglia com- piere, prima che sia compiuta. La maggioranza degli amministratori decide sull opposizione. Se l amministrazione spetta congiuntamente, è necessario il consenso di tutti gli amministratori per il compimento delle operazioni sociali. Può essere convenuto che per l amministrazione o per 2258 determinati atti sia necessario il consenso della maggioranza. Nei casi previsti da questo articolo, i singoli amministratori non possono compiere da soli alcun atto, salvo che vi sia urgenza di evitare un danno alla società. 2475, 2475, c. 5 Qualora sia costituito un consiglio di amministrazione, l atto costitutivo può prevedere che le decisioni siano adottate mediante consultazione scritta o sulla base del consenso espresso per iscritto. In tal caso, dai documenti sottoscritti dagli amministratori devono risultare con chiarezza l argomento oggetto della decisione ed il consenso alla stessa. La redazione del progetto di bilancio e dei progetti di fusione o scissione, nonché le decisioni di aumento del capitale ai sensi dell art sono in ogni caso di competenza dell organo amministrativo. RAPPRESENTANZA DELLA SOCIETÀ SOGGETTI INTERESSATI 2475-bis Codice Civile Tavola n. 2 Amministratori Rapporti con i terzi Atti eccedenti l oggetto sociale Ufficio studi del Consiglio Nazionale del Notariato Gli amministratori hanno la rappresentanza generale della società. Sono, in ogni caso, tenuti a rispettare le limitazioni dell atto costitutivo o dell atto di nomina. Le limitazioni ai poteri degli amministratori che risultano dall atto costitutivo o dall atto di nomina, anche se pubblicate, non sono opponibili ai terzi, salvo che si provi che questi abbiano intenzionalmente agito a danno della società. A differenza dalla società in nome collettivo, e in maniera analoga a quanto previsto per le società per azioni, nei rapporti esterni non appare più rilevante che l atto da compiere rientri nell oggetto sociale. Si rafforzano, quindi, ulteriormente i profili di stabilità dei negozi eventualmente compiuti e, più in generale, le istanze di certezza della circolazione giuridica. Il travalicamento del rispetto dell attività che costituisce l oggetto sociale, come indicato nell atto costitutivo (art. 2463,, n. 3) potrà quindi formare oggetto di eventuale responsabilità (art. 2476), ma con conseguenze non di carattere negoziale, di invalidità dell atto posto in essere, ancorché i terzi fossero a conoscenza del fatto che l atto esorbitasse dall oggetto dell ente. Rappresentanza della società (confronto con la normativa precedente) Rif. Codice Civile - Nuova versione Codice Civile - Vecchia versione Rif bis, 2475-bis, Gli amministratori hanno la rappresentanza generale della società. Le limitazioni ai poteri degli amministratori che risultano dall atto costitutivo o dall atto di nomina, anche se pubblicate, non sono opponibili ai terzi, salvo che si provi che questi abbiano intenzionalmente agito a danno della società. Gli amministratori che hanno la rappresentanza della società possono compiere tutti gli atti che rientrano nell oggetto sociale, salvo le limitazioni che risultano dalla legge o dall atto costitutivo. Le limitazioni al potere di rappresentanza che risultano dall atto costitutivo o dallo statuto, anche se pubblicate, non sono opponibili ai terzi, salvo che si provi che questi abbiano intenzionalmente agito a danno della società. L estraneità all oggetto sociale degli atti compiuti dagli amministratori in nome della società non può essere opposta ai terzi in buona fede. R A T I O N.11/ , 2384, 2384-bis, 5

6 CONFLITTO DI INTERESSI DEGLI AMMINISTRATORI CONTRATTI CONCLUSI DAGLI AMMINISTRATORI 2475-ter Codice Civile I contratti conclusi dagli amministratori che hanno la rappresentanza della società in conflitto di interessi, per conto proprio o di terzi, con la medesima possono essere annullati su domanda della società. Se il conflitto era conosciuto o riconoscibile dal terzo. VOTO IN CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 2475-ter Codice Civile Le decisioni adottate dal consiglio di amministrazione con il voto determinante di un amministratore in conflitto di interessi con la società, qualora le cagionino un danno patrimoniale, possono essere impugnate entro 90 giorni dagli amministratori e, ove esistenti, dal Collegio sindacale o dal Revisore. Carenze normative In ogni caso, sono salvi i diritti acquistati in buona fede dai terzi in base ad atti compiuti in esecuzione della decisione. Rispetto alla normativa precedente, mutuata dalla Spa, non sono considerati alcuni aspetti rilevanti (previsti, invece, dell art C.C. in tema di Spa) quali:.. l obbligo dell amministratore di dare notizia agli altri amministratori e al collegio sindacale di ogni interesse che abbia in una determinata operazione della società;.. l obbligo che la delibera del consiglio di amministrazione sia adeguatamente motivata sulle ragioni e la convenienza per la società dell operazione;.. la previsione che l amministratore risponde dei danni derivati alla società dalla utilizzazione a vantaggio proprio o di terzi di dati, notizie o opportunità di affari nell esercizio del suo incarico. Non esiste più un obbligo generale di astensione nelle delibere in cui l amministratore ha un conflitto di interesse, in quanto diventa responsabile solo in caso di delibera dannosa per la società. Tavola n. 3 Conflitto di interessi (confronto con la normativa precedente) Rif. Codice Civile - Nuova versione Codice Civile - Vecchia versione Rif ter, 2475-ter, I contratti conclusi dagli amministratori che hanno la rappresentanza della società in conflitto di interessi, per conto proprio o di terzi, con la medesima possono essere annullati su domanda della società, se il conflitto era conosciuto o riconoscibile dal terzo. Le decisioni adottate dal consiglio di amministrazione con il voto determinante di un amministratore in conflitto di interessi con la società, qualora le cagionino un danno patrimoniale, possono essere impugnate entro 90 giorni dagli amministratori e, ove esistenti, dai soggetti previsti dall art In ogni caso sono salvi i diritti acquistati in buona fede dai terzi in base ad atti compiuti in esecuzione della decisione. L amministratore, che in una determinata operazione ha, per conto proprio o di terzi, interesse in conflitto con quello della società, deve darne notizia agli altri amministratori e al collegio sindacale, e deve astenersi dal partecipare alle deliberazioni riguardanti l operazione stessa. In caso d inosservanza, l amministratore risponde delle perdite che siano derivate alla società dal compimento dell operazione. La deliberazione del consiglio, qualora possa recare danno alla società, può, entro tre mesi dalla sua data, essere impugnata dagli amministratori assenti o dissenzienti e dai sindaci se, senza il voto dell amministratore che doveva astenersi, non si sarebbe raggiunta la maggioranza richiesta. In ogni caso sono salvi i diritti acquistati in buona fede dai terzi in base ad atti compiuti in esecuzione della deliberazione. 2391, 2391, 2391, 6 R A T I O N.11/

7 RESPONSABILITÀ DEGLI AMMINISTRATORI E CONTROLLO DEI SOCI RESPONSABILITÀ DEGLI AMMINISTRATORI 2476 Codice Civile DIRITTI DEI SOCI NON AMMINISTRATORI 2476 Codice Civile AZIONE DI RESPONSABILITÀ CONTRO GLI AMMINISTRATORI 2476 Codice Civile Danni alla società Constatazione del dissenso Soggetti interessati Notizie sugli affari sociali Consultazione di libri e documenti sociali Attore Provvedimenti cautelari Rimborso delle spese Rinuncia o transazione Gli amministratori sono solidalmente responsabili verso la società dei danni derivanti dall inosservanza dei doveri ad essi imposti dalla legge e dall atto costitutivo per l amministrazione della società. La responsabilità non si estende agli amministatori che dimostrino di essere esenti da colpa, purché, essendo a conoscenza che l atto si stava per compiere, abbiano fatto constare del proprio dissenso. Soci che non partecipano all amministrazione. L azione di responsabilità contro gli amministratori è promossa da ciascun socio. Ciascun socio potrà, altresì, chiedere che sia adottato provvedimento cautelare di revoca degli amministratori medesimi. Non è più rilevante l ammontare della quota posseduta. Il socio non può più procedere alla denuncia al Tribunale. In caso di accoglimento della domanda, la società, salvo il suo diritto di regresso nei confronti degli amministratori, rimborsa agli attori le spese di giudizio e quelle da essi sostenute per l accertamento dei fatti. L azione di responsabilità contro gli amministratori può essere oggetto di rinuncia o transazione da parte della società, purché vi consenta una maggioranza dei soci rappresentante almeno i 2/ 3 del capitale sociale e purché non si oppongano tanti soci che rappresentano almeno il decimo (10%) del capitale sociale. Diritti del singolo socio o del terzo Dovrà essere considerato esente da colpa, anche se non ha fatto rilevare il proprio dissenso, l amministratore non coinvolto nelle decisioni (in caso di amministrazione disgiunta o affidata ad altri amministratori). I soci che non partecipano all amministrazione hanno diritto di avere dagli amministratori notizie sullo svolgimento degli affari sociali. I soci che non partecipano all amministrazione hanno diritto di consultare i libri sociali ed i documenti relativi all amministrazione. Documenti consultabili Anche tramite professionisti di loro fiducia. Potranno essere consultati anche i documenti relativi all amministrazione (es.: contratti, fatture, estratti conto bancari, ecc.) ed anche nel caso che sia stato istituito il collegio sindacale. In caso di gravi irregolarità nella gestione della società. In tal caso, il giudice può subordinare il provvedimento alla prestazione di apposita cauzione. Salvo diversa disposizione dell atto costitutivo. Le disposizioni normative non pregiudicano il diritto al risarcimento dei danni spettante al singolo socio o al terzo che sono stati direttamente danneggiati da atti dolosi o colposi degli amministratori. R A T I O N.11/

8 AZIONE DI RESPONSABILITÀ CONTRO GLI AMMINISTRATORI (segue) 2476 Codice Civile Approfondimenti Responsabilità dei soci Approvazione del bilancio Carenze normative Sono altresì solidalmente responsabili con gli amministratori, i soci che hanno intenzionalmente deciso o autorizzato il compimento di atti dannosi per la società, i soci o i terzi. L approvazione del bilancio da parte dei soci non implica liberazione degli amministratori e dei sindaci per le responsabilità incorse nella gestione sociale. La norma non ripete, per le Srl, quanto stabilito per le Spa, ponendo un problema di interpretazione analogica sui seguenti argomenti:.. l azione può essere esercitata entro 5 anni dalla cessazione della carica di amministrazione;.. la società deve essere chiamata in giudizio, con notifica al presidente del collegio sindacale;.. i soci che hanno agito possono rinunciare all azione o transigerla;.. gli amministratori rispondono verso i creditori sociali per l inosservanza degli obblighi di conservazione dell integrità del patrimonio sociale;.. l azione può essere proposta dai creditori se il patrimonio sociale risulta insufficiente al soddisfacimento dei loro crediti;.. la rinuncia da parte della società all azione non ne impedisce l esercizio da parte dei creditori;.. in caso di fallimento, liquidazione coatta amministrativa e amministrazione straordinaria l azione spetta al curatore del fallimento, al commissario liquidatore e al commissario straordinario. Competenza dei soci e degli amministratori bis 2393-bis bis Orientamento Notariato Triveneto Tavola n. 4 Se l atto costitutivo riserva ai soci il potere di dare autorizzazioni all organo amministrativo per il compimento di atti di amministrazione, o di adottare direttamente decisioni riguardanti l amministrazione, è opportuno prevedere espressamente anche il diritto degli amministratori di manifestare il loro eventuale dissenso rispetto alla decisione, al fine di evitare la responsabilità solidale ex art. 2746, c. 7 C.C., nonché la facoltà di non eseguirla qualora il dissenso sia manifestato non da singoli amministratori ma dall organo amministrativo. Responsabilità degli amministratori e controllo dei soci (confronto con la normativa precedente) Rif. Codice Civile - Nuova versione Codice Civile - Vecchia versione Rif. Gli amministratori sono solidalmente responsabili verso la società dei danni derivanti dall inosservanza dei doveri ad essi imposti dalla legge e dall atto costitutivo per l amministrazione della società. Tuttavia la responsabilità non si estende a quelli che dimostrino di essere esenti da colpa e, essendo a cognizione che l atto si stava per compiere, abbiano fatto constare del proprio dissenso. Gli amministratori devono adempiere i doveri ad essi imposti dalla legge e dall atto costitutivo con la diligenza del mandatario, e sono solidalmente responsabili verso la società dei danni derivanti dall inosservanza di tali doveri, a meno che si tratti di attribuzioni proprie del comitato esecutivo o di uno o più amministratori. In ogni caso gli amministratori sono solidalmente responsabili se non hanno vigilato sul generale andamento della gestione o se, essendo a conoscenza di atti pregiudizievoli, non hanno fatto quanto potevano per impedirne il compimento o eliminarne o attenuarne le conseguenze dannose. La responsabilità per gli atti o le omissioni degli amministratori non si estende a quello tra essi che, essendo immune da colpa, abbia fatto annotare senza ritardo il suo dissenso nel libro delle adunanze e delle deliberazioni del consiglio, dandone immediata notizia per iscritto al presidente del collegio sindacale. 2392, 2392, 2392, 8 R A T I O N.11/

9 Tavola n. 4 (segue) Responsabilità degli amministratori e controllo dei soci (confronto con la normativa precedente) Rif. Codice Civile - Nuova versione Codice Civile - Vecchia versione Rif. Nelle società in cui non esiste il collegio sindacale, ciascun socio ha diritto di avere dagli amministratori notizia dello svolgimento degli affari sociali e di consultare i libri sociali. I soci che rappresentano almeno un terzo del capitale hanno inoltre il diritto di far eseguire annualmente a proprie spese la revisione della gestione. c. 5 c. 6 c. 7 c. 8 I soci che non partecipano all amministrazione hanno diritto di avere dagli amministratori notizie sullo svolgimento degli affari sociali e di consultare, anche tramite professionisti di loro fiducia, i libri sociali ed i documenti relativi all amministrazione. L azione di responsabilità contro gli amministratori è promossa da ciascun socio, il quale può altresì chiedere, in caso di gravi irregolarità nella gestione della società, che sia adottato provvedimento cautelare di revoca degli amministratori medesimi. In tal caso il giudice può subordinare il provvedimento alla prestazione di apposita cauzione. In caso di accoglimento della domanda la società, salvo il suo diritto di regresso nei confronti degli amministratori, rimborsa agli attori le spese di giudizio e quelle da essi sostenute per l accertamento dei fatti. Salvo diversa disposizione dell atto costitutivo, l azione di responsabilità contro gli amministratori può essere oggetto di rinuncia o transazione da parte della società, purché vi consenta una maggioranza dei soci rappresentante almeno i due terzi del capitale sociale e purché non si oppongano tanti soci che rappresentano almeno il decimo del capitale sociale. Le disposizioni dei precedenti commi non pregiudicano il diritto al risarcimento dei danni spettante al singolo socio o al terzo che sono stati direttamente danneggiati da atti dolosi o colposi degli amministratori. Sono altresì solidalmente responsabili con gli amministratori, ai sensi dei precedenti commi, i soci che hanno intenzionalmente deciso o autorizzato il compimento di atti dannosi per la società, i soci o i terzi. L approvazione del bilancio da parte dei soci non implica liberazione degli amministratori e dei sindaci per le responsabilità incorse nella gestione sociale. 2489, È nullo ogni patto contrario. 2489, Ai soci spetta il diritto di esaminare i libri indicati nei numeri 1) e 2), e di ottenerne estratti a 2490, proprie spese. L azione di responsabilità contro gli amministratori è promossa in seguito a deliberazione dell assemblea, anche se la società è in liquidazione. La deliberazione concernente la responsabilità degli amministratori può essere presa in occasione della discussione del bilancio, anche se non è indicata nell elenco delle materie da trattare. La deliberazione dell azione di responsabilità importa la revoca dall ufficio degli amministratori contro cui è proposta, purché sia presa col voto favorevole di almeno un quinto del capitale sociale. In questo caso l assemblea stessa provvede alla loro sostituzione. La società può rinunziare all esercizio dell azione di responsabilità e può transigere, purché la rinunzia e la transazione siano approvate con espressa deliberazione dell assemblea, e purché non vi sia il voto contrario di una minoranza di soci che rappresenti almeno il quinto del capitale sociale. Gli amministratori rispondono verso i creditori sociali per l inosservanza degli obblighi inerenti alla conservazione dell integrità del patrimonio sociale. L azione può essere proposta dai creditori quando il patrimonio sociale risulta insufficiente al soddisfacimento dei loro crediti. In caso di fallimento o di liquidazione coatta amministrativa della società, l azione spetta al curatore del fallimento o al commissario liquidatore. La rinunzia all azione da parte della società non impedisce l esercizio dell azione da parte dei creditori sociali. La transazione può essere impugnata dai creditori sociali soltanto con l azione revocatoria, quando ne ricorrono gli estremi. Le disposizioni dei precedenti articoli non pregiudicano il diritto al risarcimento del danno spettante al singolo socio o al terzo che sono stati direttamente danneggiati da atti colposi o dolosi degli amministratori. L approvazione del bilancio da parte dell assemblea non implica liberazione degli amministratori, dei direttori generali e dei sindaci per le responsabilità incorse nella gestione sociale. Anche quando manca il collegio sindacale, si applica l articolo 2409 (Denunzia al tribunale). 2393, 2393, 2393, 2393, 2394, 2394, 2394, 2394, 2395, 2434, 2488, R A T I O N.11/

10 AMMINISTRATORE PERSONA GIURIDICA DI SOCIETÀ DI CAPITALI COMMENTO Artt bis e 2475 Codice Civile - Massima n. 100 Consiglio Notarile Milano Tavola riepilogativa In base ad una massima elaborata dal Consiglio Notarile di Milano è legittima la clausola statutaria di una società per azioni o a responsabilità limitata che preveda la possibilità di nominare, alla carica di amministratore, una o più persone giuridiche o enti diversi dalle persone fisiche ( amministratore persona giuridica ), salvi i limiti o i requisiti derivanti da specifiche disposizioni di legge per determinate tipologie di società. Ogni amministratore persona giuridica deve designare, per l esercizio della funzione di amministratore, un rappresentante persona fisica appartenente alla propria organizzazione, il quale assume gli stessi obblighi e le stesse responsabilità civili e penali previsti a carico degli amministratori persone fisiche, ferma restando la responsabilità solidale della persona giuridica amministratore. Le formalità pubblicitarie relative alla nomina dell amministratore sono eseguite nei confronti sia dell amministratore persona giuridica che della persona fisica da essa designata. Amministratore persona giuridica di società di capitali ESAME SISTEMATICO NEL NOSTRO ORDINAMENTO Pur nel silenzio delle norme del codice civile, la configurabilità di un amministratore persona giuridica di un altro ente collettivo è espressamente o implicitamente sancita, nel nostro ordinamento, nei confronti di diverse tipologie di enti collettivi, anche di natura societaria. Spunti indiretti nella disciplina dettata per talune delle società di capitali. Il gruppo europeo di interesse economico, per il quale la disciplina italiana di attuazione del regolamento comunitario (art. 5 D.Lgs. 240/1991) espressamente contempla tale ipotesi. Per le società di persone è ormai dato quasi per scontato che l amministrazione possa spettare anche a persone non fisiche, in forza del combinato disposto degli artt. 2361,, c.c., e 111- duodecies disp. att. c.c.. In merito alle società azionarie e società di capitali, la norma contenuta nella disciplina della Società Europea (art reg. UE 2157/2001), salva una contraria ed espressa norma interna (non esistente in Italia), afferma la possibilità di nominare entità giuridiche diverse dalle persone fisiche. In tema di s.r.l., il modello legale prevede che gli amministratori, salva diversa disposizione dell atto costitutivo, debbano essere soci, potendosi così replicare uno dei ragionamenti che conduce la dottrina, quasi unanime, ad ammettere l amministratore persona giuridica nelle società di persone. Inoltre, la legge espressamente denota un ampio spazio di manovra all autonomia statutaria in ordine alla struttura organizzativa dell ente. Anche nella disciplina della s.a.p.a., soprattutto sulla base della disposizione contenuta nell art. 2455,, c.c. (1), autorevole dottrina afferma la piena compatibilità della figura dell amministratore persona giuridica. In considerazione della sua equiparazione agli amministratori di s.p.a., consegue un ulteriore motivo per sostenere la tesi più liberale anche nella figura della s.p.a. ESAME COMPARATISTICO AMMISSIBILITÀ DELLA FIGURA Ordinamenti soggetti alle medesime norme contenute nelle direttive comunitarie. È ammissibile l amministratore persona giuridica in tutti i tipi di società di capitali, fatta salva la presenza di specifiche disposizioni normative o regolamentari. È possibile riscontrare un orientamento complessivamente favorevole all ammissibilità della figura dell amministratore persona giuridica. Queste, nei confronti di talune tipologie di società, possono rendere tale circostanza del tutto o in parte contraria al sistema normativo (si pensi, ad esempio, alle società con azioni quotate in mercati regolamentati, o alle società operanti in settori soggetti a regolamentazione e vigilanza, con particolari prescrizioni nei confronti degli esponenti degli organi di amministrazione e controllo). Nota (1) In forza della quale i soci accomandatari sono di diritto amministratori e sono soggetti agli obblighi degli amministratori della società per azioni. 10 R A T I O N.11/

11 DISCIPLINA APPLICABILE DISPOSIZIONI NORMATIVE IN VIGORE NEL NOSTRO ORDINAMENTO PRINCIPI APPLICABILI Direttamente riferibili Applicazione analogica Rappresentante persona fisica Obblighi e responsabilità Formalità pubblicitarie Ipotesi ammesse Non esistono disposizioni normative direttamente riferibili alla fattispecie. Si applicano due norme già in vigore nel nostro ordinamento che disciplinano, con principi tra loro identici, l amministratore persona giuridica in enti collettivi aventi ad oggetto l esercizio di attività economiche:.. art Reg. UE 2157/2001, in tema di Società Europea;.. art. 5 D.Lgs. 240/1991, in tema di Gruppo Europeo di Interesse Economico. Sembra innegabile, infatti, il medesimo presupposto di tali norme, rispetto alla questione in esame, posto che, sia nelle ipotesi da esse regolate, sia nel caso di amministratore persona giuridica di società di capitali, la finalità consiste nel consentire lo svolgimento della funzione gestoria dell ente collettivo, garantendo la soddisfazione delle medesime esigenze, anche di tutela dei terzi e dei partecipanti all ente, tenute in considerazione dalla disciplina legislativa prevista per gli amministratori persone fisiche. Necessità della designazione di un rappresentante persona fisica, che esercita le funzioni di amministrazione. Non necessariamente il rappresentante deve coincidere con il rappresentante legale della persona giuridica amministratore, ma sembra ragionevole che la designazione debba riferirsi ad una persona appartenente all organizzazione in senso lato dell ente persona giuridica. La designazione deve avere ad oggetto una sola persona fisica, rendendosi quindi assai dubbia la compatibilità di una pluralità di designati. La designazione, quale atto gestorio della persona giuridica amministratore, è ritenuta liberamente modificabile da quest ultima in qualsiasi momento, senza che ciò debba passare da una decisione o deliberazione della società amministrata. Assoggettamento del rappresentante persona fisica ai medesimi obblighi e responsabilità previsti dalla legge nei confronti dell amministratore persona fisica, in solido con la persona giuridica amministratore. Si evita che l istituto diventi una scorciatoia verso forme di esenzione o limitazione dei compiti e delle responsabilità degli amministratori. Applicazione delle formalità pubblicitarie anche nei confronti del rappresentante persona fisica e conseguente applicazione anche a tale designazione delle regola di pubblicità legale dettate in tema di rappresentanza delle società di capitali (in particolare in relazione all opponibilità e ai limiti di rilevanza dei vizi della nomina). Se l amministratore è una società italiana si attua mediante il deposito per l iscrizione nel Registro delle Imprese. Se si tratta di una società straniera, si devono rispettare le norme previste per l efficacia in Italia degli atti esteri (legalizzazione o apostille, salvi i casi di diretta efficacia dell atto notarile estero, nonché deposito in atti di notaio ai sensi dell art. 106 L.not.). L accettazione dell amministratore persona giuridica e la sua designazione del rappresentante possono precedere o seguire la nomina da parte della società amministrata. R A T I O N.11/

12 Aggiornamenti successivi alla pubblicazione Rati3206 S.R.L. - AMMINISTRAZIONE DELLA S.R.L. (COMPLETO) L argomento trattato nell articolo, successivamente alla data di pubblicazione dello stesso, è stato interessato dai seguenti provvedimenti: CLAUSOLA DI DECADENZA DEGLI AMMINISTRATORI Contabilità Generale Circ. Assonime n. 9/2010 Italia Oggi p. 24 La clausola della decadenza dell intero consiglio di amministrazione, verificatasi al venir meno anche di uno solo dei suoi componenti, non deve essere utilizzata in modo pretestuoso solo per colpire quello non allineato o scomodo. Infatti, a meno che non si provi che sussistano adeguate motivazioni sul venir meno dell originario affidamento e patto fiduciario, rischia di incorrere nel risarcimento del danno da devolversi al dimissionato per assenza di giusta causa. Centro Studi Castelli Pagina I RIPRODUZIONE VIETATA Centro Studi Castelli

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