COLLEGIO DI MILANO. Membro designato dalla Banca d'italia. (MI) SPENNACCHIO Membro designato da Associazione rappresentativa degli intermediari
|
|
- Pietro Vigano
- 6 anni fa
- Visualizzazioni
Transcript
1 COLLEGIO DI MILANO composto dai signori: (MI) LUCCHINI GUASTALLA (MI) ORLANDI (MI) SANGIOVANNI Presidente Membro designato dalla Banca d'italia Membro designato dalla Banca d'italia (MI) SPENNACCHIO Membro designato da Associazione rappresentativa degli intermediari (MI) TINA Membro designato da Associazione rappresentativa dei clienti Relatore (MI) LUCCHINI GUASTALLA Nella seduta del 09/05/2013 dopo aver esaminato: - il ricorso e la documentazione allegata - le controdeduzioni dell intermediario e la relativa documentazione - la relazione della Segreteria tecnica FATTO La ricorrente ha chiesto lo sblocco del conto corrente intestato a sé e ad altri due nominativi effettuato dalla convenuta in seguito alla notifica dell atto di pignoramento presso terzi, nell ambito del quale uno dei cointestatari è debitore esecutato. Ha chiesto, inoltre, il risarcimento del danno economico e l offuscamento di immagine causato dal comportamento della banca al cointestatario, quale debitore esecutato. La banca ha ritenuto di avere operato correttamente, subordinando lo svincolo della somma pignorata al provvedimento del giudice esecutivo. Più precisamente, con reclamo del 19/7/2012 la ricorrente, cointestataria di un conto corrente con due nominativi - non familiari, che hanno aderito al ricorso - ha presentato reclamo, lamentando il comportamento tenuto dalla banca in seguito ad un atto di pignoramento presso terzi notificato ad un uno dei cointestatari del conto - quale debitore esecutato - e all intermediario, che ha provveduto ad eseguire l atto di pignoramento. Sulla vicenda, ha fatto, tra l altro, presente che: Pag. 2/6
2 Il comportamento del responsabile della dipendenza è stato inadeguato, in quanto non avrebbe provveduto a informarla dell accaduto, limitandosi a riferire verbalmente solo alla cointestataria che occasionalmente si trovava in banca; l importo notificato alla banca da parte del legale di parte (euro ,00) sarebbe diverso da quello disposto dal decreto ingiuntivo (euro 8.000,00); il responsabile della dipendenza non avrebbe tenuto conto della documentazione esibita dal debitore esecutato a dimostrazione anche dei pagamenti effettuati; non è stata accertata la legittimità della richiesta nonché l esattezza della cifra. Con riscontro del 25 luglio 2012 la convenuta ha affermato la correttezza del proprio operato dichiarando di avere disposto il blocco sulla base dell art. 546 del c.p.c., vincolando le somme depositate a nome del debitore esecutato fino alla concorrenza di un ammontare pari ad una volta e mezzo la somma indicata nell atto di precetto e senza entrare nel merito della fondatezza della pretesa fatta valere dal creditore procedente. Con la presentazione del ricorso la ricorrente ha riepilogato nuovamente la vicenda al fine di evidenziare il comportamento ritenuto poco corretto da parte della convenuta, chiedendo che venga sbloccato il conto e il [cointestatario, debitore esecutato] venga risarcito per il danno economico e l offuscamento di immagine e di credibilità ingiustamente subito. Nelle proprie controdeduzioni, protocollate il 30/10/2012, l intermediario ha fatto, tra l altro, presente che: - la ricorrente è cointestataria con altri due nominativi (non familiari e coniugi tra loro) di un conto corrente e di un dossier titoli; - in sede di riscontro al reclamo è stato anche precisato che il vincolo è stato posto soltanto sulla quota di un terzo riferibile al debitore esecutato; - in seguito ad un incontro richiesto dalla ricorrente, non soddisfatta del riscontro fornito, sono stati forniti ulteriori ragguagli sulla vicenda, facendo rilevare che la convenuta non può in alcun modo sindacare la legittimità della pretesa fatta valere dal procedente, che se del caso può essere contestata soltanto in sede giudiziaria ; - sulla richiesta del 22 ottobre presentata dalla ricorrente congiuntamente agli altri due contestatari per la chiusura del corrente e dossier titoli - è stato verbalmente precisato che il pignoramento non ostacola la chiusura dei rapporti purché le somme vincolate restino a disposizione del creditore procedente, in attesa dei provvedimenti dell Autorità Giudiziaria. Nel merito ha, inoltre, specificato, anche in relazione ai quesiti posti dalla ricorrente, che: - la notifica dell atto di pignoramento presso terzi è pienamente efficace indipendentemente dal fatto che sia stata eseguita presso una filiale diversa da quella in cui sono radicati i rapporti a nome del debitore esecutato ; - contrariamente a quanto valutato dalla ricorrente, la risposta al reclamo contiene un preciso riferimento, anche normativo, agli elementi in base ai quali la banca ha ritenuto di non poter aderire alla richiesta di sblocco; - in seguito alla richiesta di un incontro, l incarico di riceverla è stato demandato, dal Direttore Generale, alla competente funzione aziendale ; - l eventuale sblocco delle somme pignorate potrà essere effettuato soltanto dalla competente autorità giudiziaria. In data 6/5/2013 entrambe le parti (la convenuta con mail e la ricorrente con fax) hanno presentato ulteriore documentazione. L intermediario, nelle more del procedimento innanzi all ABF, con mail del 6 maggio 2013 ha riferito sul seguito della vicenda, facendo, tra l altro, presente che: in data 11/1/2013 è stato notificato alla dipendenza il provvedimento, con cui il Giudice dell Esecuzione ha disposto la vendita dei titoli pignorati ed il successivo Pag. 3/6
3 versamento del ricavato su un libretto bancario nominativo intestato al debitore esecutato con vincolo a favore dell A.G.; in seguito a tale provvedimento ha provveduto alla vendita di quota parte dei titoli e successiva accensione del libretto di deposito con l importo di ; in data 22/1/2013 la dipendenza ha informato la ricorrente sulla consistenza dei titoli rimasti in dossier per il successivo trasferimento ad altro istituto; in data 20/3/2013 è stato notificato alla convenuta il ricorso in opposizione di terzo all esecuzione promosso dalla ricorrente; in data 12/4/2013 è stata acquisita copia del verbale di udienza del 12/4/2013, dal quale si evince - in seguito ad raggiungimento di un accordo transattivo, limitato alle sole somme depositate la convenuta il provvedimento di svincolo del libretto cauzionale sopracitato e la riconsegna all intestatario (debitore esecutato). La ricorrente con fax del 6 maggio 2013 ha, tra l altro, tenuto a precisare che: avendo il giudice fissato l udienza per distribuire i [propri] soldi ha dovuto ricorrere ad un legale; in seguito a tale intervento il Tribunale ha disposto la restituzione del libretto al portatore ; tale situazione ha determinato ingiustamente un esborso di migliaia di euro per spese vive e parcella del legale; la banca ha illegittimamente trattenuto oltre mille euro (appropriazione indebita) che non erano stati versati sul libretto al portatore consegnato dal Tribunale, ma lasciati senza motivo sul conto corrente. Con la richiesta del 6 maggio 2013 la ricorrente ha anche chiesto di essere rimborsata dei danni subiti e la [convenuta] dovrà essere condannata a quanto dovuto e anche delle fatiche, del tempo perso, dello stress psicofisico... in relazione ad un attacco rivelatosi e riconosciuto ingiusto e infondato. A sostegno dell istanza ha accluso le fatture rilasciate dal legale, pari a 2.500,00, facendo rilevare che sussisterebbero ulteriori spese legali non ancora fatturate per 1.500,00 L intermediario sulla base delle considerazioni sopra riportate ha chiesto di dichiarare infondato il ricorso presentato. DIRITTO Prima di esaminare nel merito la controversia sembra opportuno riportare alcuni aspetti essenziali ai fini della decisione. Al ricorso ABF hanno aderito anche i due cointestatari dei rapporti all epoca accesi presso la convenuta. Sebbene non sia stata allegata copia dei contratti sottoscritti, è pacifico tra le parti che i rapporti risultano cointestati. Sulle istanze all ABF, si precisa che: - con riguardo alla prima domanda, concernente lo svincolo delle somme pignorate, dagli ulteriori sviluppi e dall esito dei procedimenti, tale condizione è venuta meno dopo la presentazione del ricorso; - relativamente alla domanda di risarcimento del danno, la ricorrente ha tenuto a integrare la prima istanza ritenendo di avere diritto anche al recupero delle spese legali sostenute nonché di un ristoro per i disagi subiti (in proposito ha allegato fatture presentate al legale per 2.500,00). Ai fini della ricostruzione della vicenda, si segnala che sulla base delle evidenze prodotte dalla convenuta all epoca del blocco sussistevano i seguenti rapporti (conto corrente e dossier titoli): Pag. 4/6
4 - un dossier titoli, che alla data del 22/10/2012 presentava un controvalore di ,60; - un conto corrente il cui saldo al 30/6/2012 risultava di 3.074,86. (l atto di pignoramento è stato notificato alla banca il 25 giugno 2012). Sulla base del provvedimento del Tribunale di Modena, notificato il 25 giungo 2012, si può rilevare che la somma assoggettata a vincolo ammontava a ,24 (pari all importo precettato di ,16 aumentato della metà); La convenuta ha dichiarato di avere apposto il blocco solo su un terzo delle disponibilità presenti sui rapporti (conto corrente e titoli) senza allegare alcuna evidenza contabile del blocco. Dalla documentazione da ultimo prodotta dalla convenuta con mail del 6 maggio 2012, si rileva che il Giudice dell Esecuzione con successivo provvedimento n. 1363/2012 (notificato dopo la presentazione del ricorso) aveva disposto il versamento delle somme pignorate (anche con la vendita al meglio di una parte dei titoli detenuti) su un libretto bancario nominativo a nome del debitore esecutato e a favore dell A.G. Dalla documentazione da ultimo esibita dalle parti si rileva che la ricorrente ha promosso un procedimento di opposizione all esecuzione disposta con il pignoramento della somma. Dalla sentenza si rileva che il Giudice, sulla base dell accordo transattivo raggiunto tra le parti limitatamente alle somme pignorate sulla Cassa di Risparmio di Cento, ha disposto lo svincolo del libretto e la riconsegna del libretto all intestatario. In seguito allo svincolo della somma depositata, pari a ,03, il cointestatario del conto ha provveduto a disporre un bonifico a favore della ricorrente per ,82 e su un conto acceso presso un altro intermediario. La ricorrente ha dichiarato che tale differenza è ascrivibile ad un errore della convenuta, ma non ha allegato documentazione a comprova di quanto dichiarato. Ciò chiarito e venendo all esame del merito della controversia, giova fin d ora rilevare che la condotta dell intermediario resistente non presenta alcun profilo di illegittimità; infatti, come già si è avuta occasione di rilevare in altra occasione (cfr. decisione n. 2269/2011), l orientamento ormai consolidato della giurisprudenza è nel senso che il pignoramento sulle somme depositate in un conto corrente bancario cointestato al debitore e ad una persona estranea non può riguardare l intero ammontare del denaro depositato, dovendosi presumere la contitolarità degli intestatari del conto. Com è noto, infatti, nel caso del deposito bancario, infatti, i rapporti interni tra i depositanti sono regolati dall art. 1298, comma 2, cod. civ., in virtù del quale le parti di ciascuno si presumono uguali, salvo che risulti diversamente (cfr. Cass., 29 aprile 1999, n. 4327). In assenza di prova contraria, dunque, gli intestatari del conto corrente sono considerati creditori solidali della banca e le rispettive quote si presumono uguali, in forza di presunzione legale iuris tantum che può essere superata fornendo la prova contraria (cfr. Cass., 24 febbraio 2010, n. 4496). Tuttavia, nel caso di specie, attesa la pacifica cointestazione del conto, non può che concludersi che è stata corretta la condotta dell intermediario resistente, che ha reso una dichiarazione in sede di pignoramento (art. 547 cod. proc. civ.) e che ha posto il vincolo solo su un terzo delle disponibilità presenti sui rapporti de quibus, in conformità a quanto espressamente prevede l art. 546, comma 1, c.p.c., il quale sancisce che dal giorno in cui gli è notificato l atto previsto dall articolo 543, il terzo è soggetto, relativamente alle cose e alle somme da lui dovute e nei limiti dell importo del credito precettato aumentato della metà, agli obblighi che la legge impone al custode. Per i motivi esposti le doglianze della ricorrente risultano totalmente infondate. Pag. 5/6
5 P.Q.M. Il Collegio non accoglie il ricorso. IL PRESIDENTE firma 1 Pag. 6/6
COLLEGIO DI MILANO. Membro designato dalla Banca d'italia. (MI) SANTARELLI Membro designato da Associazione rappresentativa degli intermediari
COLLEGIO DI MILANO composto dai signori: (MI) LAPERTOSA (MI) LUCCHINI GUASTALLA (MI) ORLANDI Presidente Membro designato dalla Banca d'italia Membro designato dalla Banca d'italia (MI) SANTARELLI Membro
DettagliTRIBUNALE CIVILE DI BOLOGNA ATTO DI PIGNORAMENTO PRESSO TERZI. Il Signore (Creditore) CF rappresentato e difeso. dall Avv. (Cf )fax, indirizzo
TRIBUNALE CIVILE DI BOLOGNA ATTO DI PIGNORAMENTO PRESSO TERZI Il Signore (Creditore) CF rappresentato e difeso dall Avv. (Cf )fax, indirizzo pec nel cui Studio, in Bologna,, ha eletto domicilio come da
DettagliTRIBUNALE CIVILE DI BOLOGNA ATTO DI PIGNORAMENTO PRESSO TERZI. e difeso dall Avv. (C.F.) fax., indirizzo PEC nel cui PREMESSO
TRIBUNALE CIVILE DI BOLOGNA ATTO DI PIGNORAMENTO PRESSO TERZI Il Sig. (Creditore) (C.F.) rappresentato e difeso dall Avv. (C.F.) fax, indirizzo PEC nel cui Studio, in Bologna,, ha eletto domicilio come
DettagliREPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Giudice della seconda sezione civile del Tribunale di Udine, dott. Francesco
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Giudice della seconda sezione civile del Tribunale di Udine, dott. Francesco Venier, ha pronunciato, ai sensi dell art. 281 sexies c.p.c., la seguente
DettagliTRIBUNALE CIVILE DI ROMA ATTO DI PIGNORAMENTO PRESSO TERZI
TRIBUNALE CIVILE DI ROMA ATTO DI PIGNORAMENTO PRESSO TERZI Per: il Sig.., rappresentato e difeso dall Avv..(C.F.: ) del foro di Roma, ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Roma, Via.., giusta
DettagliDecisione N del 11 dicembre 2014
COLLEGIO DI MILANO composto dai signori: (MI) LAPERTOSA (MI) LUCCHINI GUASTALLA (MI) CONTINO Presidente Membro designato dalla Banca d'italia Membro designato dalla Banca d'italia (MI) RONDINONE Membro
DettagliCOLLEGIO DI MILANO. Membro designato dalla Banca d'italia. (MI) SPENNACCHIO Membro designato da Associazione rappresentativa degli intermediari
COLLEGIO DI MILANO composto dai signori: (MI) GAMBARO (MI) LUCCHINI GUASTALLA (MI) ORLANDI Presidente Membro designato dalla Banca d'italia Membro designato dalla Banca d'italia (MI) SPENNACCHIO Membro
DettagliRUOLO GENERALE DEGLI AFFARI CIVILI
Mod. 1/A UFFICIO... RUOLO GENERALE DEGLI AFFARI CIVILI CAUSE ORDINARIE (Uffici non articolati in sezioni) (Reg. di 100 ff.) 7 Mod. 1/A UFFICIO RUOLO GENERALE DEGLI AFFARI CIVILI CAUSE ORDINARIE (UFFICI
DettagliDecisione N del 08 settembre 2015
COLLEGIO DI ROMA composto dai signori: (RM) DE CAROLIS (RM) ROSSI (RM) SILVETTI Presidente Membro designato dalla Banca d'italia Membro designato dalla Banca d'italia (RM) CARATELLI Membro designato da
DettagliCollegio di Milano, 02 agosto 2010, n.857
Collegio di Milano, 02 agosto 2010, n.857 Categoria Massima: Responsabilità della banca / Diligenza, corretta e buona fede Parole chiave: Conto Corrente Bancario, Correttezza e buona fede, Esecuzione,
DettagliIL COLLEGIO DI ROMA. [Estensore] Finanziario
IL COLLEGIO DI ROMA composto dai Signori: Dott. Giuseppe Marziale Avv. Bruno De Carolis Avv. Massimiliano Silvetti Prof. Avv. Diego Corapi Presidente Membro designato dalla Banca d'italia Membro designato
DettagliCollegio di Milano, 15 ottobre 2010, n.1101
Collegio di Milano, 15 ottobre 2010, n.1101 Categoria Massima: Deposito bancario Parole chiave: Deposito bancario, Interessi, Interpretazione, Volontà contrattuale Nel contratto di deposito bancario (artt.
DettagliDecisione N del 14 aprile 2015
COLLEGIO DI MILANO composto dai signori: (MI) LAPERTOSA (MI) LUCCHINI GUASTALLA (MI) ORLANDI Presidente Membro designato dalla Banca d'italia Membro designato dalla Banca d'italia (MI) RONDINONE Membro
DettagliTRIBUNALE DI BARI ATTO DI PIGNORAMENTO DI TITOLO DI PROPRIETA INDUSTRIALE
TRIBUNALE DI BARI ATTO DI PIGNORAMENTO DI TITOLO DI PROPRIETA INDUSTRIALE Istante la Società rappresentante pro-tempore Sig... rappresentato e difeso dall Avv.... del Foro di Bari, C.F.... giusta mandato
DettagliFormula Pignoramento presso terzi dopo la legge 162/2014. Di Filippo PISTONE
Rivista scientifica bimestrale di Diritto Processuale Civile ISSN 2281-8693 Pubblicazione del 11.2.2015 La Nuova Procedura Civile, 1, 2015 Editrice Formula Pignoramento presso terzi dopo la legge 162/2014
DettagliCollegio di Milano, 30 giugno 2010, n.637
Collegio di Milano, 30 giugno 2010, n.637 Categoria Massima: Capital gain, Deposito titoli in amministrazione / Successione mortis causa Parole chiave: Attribuzione del valore di carico dei titoli, Capital
DettagliDecisione N del 02 maggio 2014
COLLEGIO DI MILANO composto dai signori: (MI) LUCCHINI GUASTALLA (MI) ORLANDI (MI) CERINI Presidente Membro designato dalla Banca d'italia Membro designato dalla Banca d'italia (MI) GRECO Membro designato
DettagliDecisione N del 23 dicembre 2013
COLLEGIO DI MILANO composto dai signori: (MI) GAMBARO (MI) LUCCHINI GUASTALLA (MI) ORLANDI Presidente Membro designato dalla Banca d'italia Membro designato dalla Banca d'italia (MI) SPENNACCHIO Membro
DettagliTRIBUNALE CIVILE DI ATTO DI PIGNORAMENTO PRESSO TERZI PER. Istante _ ( n a t o / a, i l _ / _ / _, C. F. : ) r e s i d e n t e i n _ ( _ ),
TRIBUNALE CIVILE DI ATTO DI PIGNORAMENTO PRESSO TERZI PER Istante _ ( n a t o / a, i l _ / _ / _, C. F. : ) r e s i d e n t e i n _ ( _ ), Via (CAP: ), rappresentato/a e difeso/a nel presente giudizio,
DettagliTRIBUNALE DI PRATO Atto di pignoramento presso terzi XXX S.p.A. Premesso YYY S.r.l. YYY S.r.l. XXX S.p.A. YYY S.r.l., XXX S.p.A.
TRIBUNALE DI PRATO Atto di pignoramento presso terzi della XXX S.p.A., in persona del proprio Presidente del Consiglio d Amministrazione nonché Legale Rappresentante Sig.... (C.f.:...), con sede legale
DettagliINDICE. Schemi. II L ATTO DI PRECETTO A Atto di precetto: requisiti (art. 480) B Atto di precetto: procedura (art. 480)...
INDICE Prefazione... p. XV Schemi I IL TITOLO ESECUTIVO... 3 1 Titolo esecutivo: generalità (art. 474)... 5 2A Titolo esecutivo giudiziale: procedura (art. 474)... 6 2B Titolo esecutivo giudiziale: casistica
DettagliLE MODIFICHE AL PROCESSO ESECUTIVO PER ESPROPRIAZIONE PRESSO TERZI d.l. 132/2014 conv. L. 162/14
LE MODIFICHE AL PROCESSO ESECUTIVO PER ESPROPRIAZIONE PRESSO TERZI d.l. 132/2014 conv. L. 162/14 Art. 26 bis c.p.c. modificato dall'art. 19, 1 comma, lett. b) D.L. 132/14 conv. L. 162/14 LA COMPETENZA
DettagliCollegio di Roma, 24 giugno 2010, n.603
Collegio di Roma, 24 giugno 2010, n.603 Categoria Massima: Capital gain Parole chiave: Capital gain, Certificazione delle minusvalenze, Danno patito, Deposito di titoli in amministrazione, Onere probatorio,
DettagliATTO DI PIGNORAMENTO DI AUTOVEICOLO ex art 521 bis c.p.c.
ATTO DI PIGNORAMENTO DI AUTOVEICOLO ex art 521 bis c.p.c. Il (creditore) nato a il e residente in via civ. C.F. rappresentato e difeso, giusta procura a margine dell'atto di precetto notificato, dall avvocato
DettagliDecisione N del 15 luglio 2016
COLLEGIO DI NAPOLI composto dai signori: (NA) MARINARI (NA) CARRIERO (NA) PARROTTA Presidente Membro designato dalla Banca d'italia Membro designato dalla Banca d'italia (NA) CAPOBIANCO Membro designato
DettagliIL COLLEGIO DI ROMA. [Estensore] Finanziario
IL COLLEGIO DI ROMA composto dai signori: Avv. Bruno de Carolis Presidente Prof. Avv. Pietro Sirena Prof. Avv. Andrea Gemma Prof. Massimo Caratelli Membro designato dalla Banca d'italia [Estensore] Membro
DettagliIn caso di più parti, allegare foglio 2 con le generalità degli altri istanti o convenuti
Spett.le Alta Concilia s.r.l. Sede operativa: via Brescia, n. 83 70022 Altamura (BA) ISTANZA DI AVVIO DI PROCEDURA DI MEDIAZIONE AI SENSI DEL D.LGS 28/2010 ( da trasmettere a codesto Organismo racc.ta
DettagliINDICE. Capitolo I Le attività di recupero dei crediti
Manuale Finale.qxd 7-07-2016 9:51 Pagina V Capitolo I Le attività di recupero dei crediti 1. Premessa... 2. La prevenzione... 3. Il recupero del credito... 3.1 Le procedure interne (invio di solleciti
DettagliIL COLLEGIO DI ROMA. [Estensore] Prof. Avv. Gustavo Olivieri Membro designato dal Conciliatore Bancario Finanziario
IL COLLEGIO DI ROMA composto dai Signori: Dott. Giuseppe Marziale Presidente Prof. Avv. Pietro Sirena Avv. Alessandro Leproux Membro designato dalla Banca d'italia [Estensore] Membro designato dalla Banca
DettagliTRIBUNALE DI UDINE IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Sent. N N RACC Cron. n R E P U B B L I C A I T A L I A N A Rep. n TRIBUNALE DI UDINE IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Giudice Unico del Tribunale di Udine, nella persona della dott.ssa Annamaria Antonini
DettagliDecisione N del 08 ottobre 2015
COLLEGIO DI ROMA composto dai signori: (RM) MASSERA (RM) DE CAROLIS (RM) SIRENA Presidente Membro designato dalla Banca d'italia Membro designato dalla Banca d'italia (RM) OLIVIERI Membro designato da
DettagliIL COLLEGIO DI ROMA. Finanziario
IL COLLEGIO DI ROMA composto dai signori: Dott. Giuseppe Marziale... Presidente Prof. Avv. Giuliana Scognamiglio. Dott.ssa Claudia Rossi Membro designato dalla Banca d'italia [Estensore] Membro designato
DettagliSentenze interessanti N.27/2012 IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia. (Sezione Quarta) SENTENZA.
N. 02623/2012 REG.PROV.COLL. N. 00111/2012 REG.RIC. R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Quarta) ha pronunciato
DettagliCamera di Commercio I.A.A. di Verona
Camera di Commercio I.A.A. di Verona REGOLAMENTO SULL APPLICAZIONE DELLA LEGGE N. 235/2000, PER LA CANCELLAZIONE DAL REGISTRO INFORMATICO DEI PROTESTI ED ANNOTAZIONE. Art. 1 Le presenti disposizioni disciplinano
DettagliIL COLLEGIO DI ROMA. [Estensore]
IL COLLEGIO DI ROMA composto dai signori: Dott. Giuseppe Marziale..... Presidente Avv. Bruno De Carolis. Membro designato dalla Banca d'italia Avv. Giuliana Scognamiglio.. Membro designato dalla Banca
DettagliDecisione N del 20 novembre 2014
COLLEGIO DI ROMA composto dai signori: (RM) MARZIALE (RM) DE CAROLIS (RM) SIRENA Presidente Membro designato dalla Banca d'italia Membro designato dalla Banca d'italia (RM) OLIVIERI Membro designato da
DettagliPROGETTO DI DISTRIBUZIONE (Art.596 c.p.c.)
PROGETTO DI DISTRIBUZIONE (Art.596 c.p.c.) Il professionista delegato nella procedura esecutiva n., PREMESSO - che nelle procedure esecutive in epigrafe sono stati sottoposti a pignoramento i seguenti
DettagliDecisione N del 21 marzo 2014
COLLEGIO DI MILANO composto dai signori: (MI) GAMBARO (MI) LUCCHINI GUASTALLA (MI) CONTINO Presidente Membro designato dalla Banca d'italia Membro designato dalla Banca d'italia (MI) RONDINONE Membro designato
DettagliCollegio di Milano, 04 giugno 2010, n.493
Collegio di Milano, 04 giugno 2010, n.493 Categoria Massima: Centrale d Allarme Interbancaria (CAI), Assegni bancari / Emissione di assegni senza provvista Parole chiave: Assegno a vuoto, Centrale d'allarme
DettagliCollegio di Milano. - Prof.ssa Antonella Maria Sciarrone Alibrandi Membro designato dalla Banca d Italia
Collegio di Milano composto dai signori: - Prof. Avv. Antonio Gambaro Presidente - Prof.ssa Antonella Maria Sciarrone Alibrandi Membro designato dalla Banca d Italia - Prof. Avv. Emanuele Cesare Lucchini
DettagliCollegio di Roma, 06 settembre 2010, n.901
Collegio di Roma, 06 settembre 2010, n.901 Categoria Massima: Trasparenza / Consegna di copia della documentazione Parole chiave: Art. 119 comma 4 TUB, Consegna documentazione, Contratti bancari in genere,
DettagliSTUDIO LEGALE Avv.Maria Bruschetti. Via G.Mazzini n.68 - PONTEDERA Tel e Fax 0587/55587
STUDIO LEGALE Avv.Maria Bruschetti Via G.Mazzini n.68 - PONTEDERA Tel e Fax 0587/55587 TRIBUNALE DI PISA Sezione Distaccata di Pontedera ATTO DI PIGNORAMENTO PRESSO TERZI La Ditta, con sede in n., in persona
DettagliLe novità in tema di esecuzione
CAMERA CIVILE DI MONZA aderente all Unione Nazionale Camere Civili Monza, 22 gennaio 2015 Le novità in tema di esecuzione Avv. Francesco Cirillo Avv. Giorgio Galbiati Avv. Filippo Gorreta Moderatore Avv.
DettagliCollegio di Milano, 27 maggio 2010, n.450
Collegio di Milano, 27 maggio 2010, n.450 Categoria Massima: Conto Corrente Bancario / Successione mortis causa Parole chiave: Condotta della banca, Conto Corrente Bancario, Liquidazione del saldo in favore
DettagliIL COLLEGIO DI MILANO
IL COLLEGIO DI MILANO composto dai signori: - Prof. Avv. Antonio Gambaro Presidente - Prof.ssa Antonella Maria Sciarrone Alibrandi Membro designato dalla Banca d'italia - Prof. Avv. Emanuele Cesare Lucchini
DettagliTRIBUNALE DI VIBO VALENTIA UFFICIO ESECUZIONI IMMOBILIARI
R.G.E. n. 83/ 2012 TRIBUNALE DI VIBO VALENTIA UFFICIO ESECUZIONI IMMOBILIARI Il giudice dell esecuzione, dott.ssa Valentina di Leo; a scioglimento della riserva assunta all udienza del 31.05.2016; esaminate
DettagliDecisione N del 22 ottobre 2015
COLLEGIO DI MILANO composto dai signori: (MI) LAPERTOSA (MI) LUCCHINI GUASTALLA (MI) ORLANDI Presidente Membro designato dalla Banca d'italia Membro designato dalla Banca d'italia (MI) GRECO Membro designato
DettagliDecisione N del 08 aprile 2014
COLLEGIO DI MILANO composto dai signori: (MI) GAMBARO (MI) LUCCHINI GUASTALLA (MI) ORLANDI Presidente Membro designato dalla Banca d'italia Membro designato dalla Banca d'italia (MI) SPENNACCHIO Membro
DettagliIL COLLEGIO DI MILANO
IL COLLEGIO DI MILANO composto dai signori: - Prof. Avv. Antonio Gambaro Presidente - Prof. Avv. Emanuele Cesare Lucchini Guastalla Membro designato dalla Banca d'italia (Estensore) - Prof. Avv. Mauro
DettagliIL COLLEGIO DI MILANO. - Prof. Avv. Emanuele Cesare Lucchini Guastalla Membro designato dalla Banca d Italia (Estensore)
IL COLLEGIO DI MILANO composto dai signori: - Prof. Avv. Antonio Gambaro Presidente - Prof. Avv. Emanuele Cesare Lucchini Guastalla Membro designato dalla Banca d Italia (Estensore) - Avv. Valerio Sangiovanni
DettagliTRIBUNALE DI BARI Atto di pignoramento di autoveicolo ex art. 521 bis c.p.c.
TRIBUNALE DI BARI Atto di pignoramento di autoveicolo ex art. 521 bis c.p.c. Istante il Sig. C.F.. residente in. (..) rappresentato e difeso dall Avv.. del Foro di Bari, C.F.. giusta mandato in calce all
DettagliR E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia. (Sezione Terza) SENTENZA
N. 02501/2014 REG.PROV.COLL. N. 02190/2013 REG.RIC. R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Terza) ha pronunciato
DettagliCOLLEGIO DI ROMA. - Prof. Avv. Giuliana Scognamiglio Membro designato dalla Banca d'italia
COLLEGIO DI ROMA composto dai signori: - Dott. Giuseppe Marziale, Membro designato dalla Banca d'italia Presidente - Avv. Bruno De Carolis Membro designato dalla Banca d Italia, - Prof. Avv. Giuliana Scognamiglio
DettagliIngiunzione fiscale. Processo
Ingiunzione fiscale. Processo Comune di Torino Torino, 28 novembre 2016 Relatore: Avv. Luciano Marcon 29/11/2016 1 Normativa L'ingiunzione fiscale è un ordine di pagamento emesso da un Ente Locale. Si
DettagliFOGLIO INFORMATIVO N. 58/001 relativo al Deposito a Risparmio Vincolato a 2 Anni a 3 Anni a 5 Anni INFORMAZIONI SULLA BANCA
INFORMAZIONI SULLA BANCA Banca di Credito Cooperativo di BUCCINO Società Cooperativa fondata nel 1982 Sede legale in Buccino, Piazza Mercato Loc. Borgo, cap. 84021 Tel.: 0828-752200 Fax: 0828-952377 [e-mail
DettagliRisoluzione N.107/E QUESITO
Risoluzione N.107/E Direzione Centrale Normativa e Contenzioso Roma, 21 maggio 2007 OGGETTO: Istanza di interpello Prenotazione a debito dell imposta di registro - Articolo 59, comma 1, lettera d) del
DettagliDecisione N del 12 dicembre 2013
IL COLLEGIO DI ROMA composto dai Signori: Dott. Giuseppe Marziale Presidente Avv. Bruno De Carolis Dott.ssa Claudia Rossi Membro designato dalla Banca d'italia Membro designato dalla Banca d'italia Prof.
DettagliREPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. La Corte di Appello di Trento Sezione per le CONTROVRSIE DI
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO La Corte di Appello di Trento Sezione per le CONTROVRSIE DI LAVORO riunita in Camera di Consiglio nelle persone dei Signori Magistrati: 1. DOTT. FABIO MAIONE
DettagliCOLLEGIO DI MILANO. Membro designato dalla Banca d'italia. (MI) SANTORO Membro designato da Associazione rappresentativa degli intermediari
COLLEGIO DI MILANO composto dai signori: (MI) GAMBARO (MI) LUCCHINI GUASTALLA (MI) SANTONI Presidente Membro designato dalla Banca d'italia Membro designato dalla Banca d'italia (MI) SANTORO Membro designato
DettagliDECRETO INGIUNTIVO. Diritto di credito (somma denaro / quantità cose fungibili) consegna bene mobile
DECRETO INGIUNTIVO Sommario non cautelare Diritto di credito (somma denaro / quantità cose fungibili) consegna bene mobile Esigenza : economia dei giudizi: evitare il costo del processo a cognizione piena
DettagliIL COLLEGIO DI ROMA. Fatto
IL COLLEGIO DI ROMA composto dai signori: Prof. Avv. Giuliana Scognamiglio... Dott. Claudia Rossi Membro designato dalla Banca d Italia, che svolge le funzioni di Presidente ai sensi dell art. 4 del Regolamento
DettagliIL COLLEGIO DI ROMA. [Estensore] Finanziario
composto dai signori: Dott. Giuseppe Marziale IL COLLEGIO DI ROMA Presidente Avv. Bruno De Carolis Avv. Massimiliano Silvetti Prof. Avv. Diego Corapi Prof. Avv. Maddalena Rabitti Membro designato dalla
Dettagli«Contro il detto decreto e contro quello che rifiuti l autorizzazione non è ammesso ricorso né in via giudiziaria, né in via amministrativa» (**).
Sequestro giudiziario e sequestro conservativo 1. R.D. 28 ottobre 1940, n. 1443. Approvazione del Codice di procedura civile (Suppl. ord. alla Gazzetta Ufficiale n. 253 del 28 ottobre 1940). (Estratto)
DettagliREPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI REGGIO EMILIA
Sent. / REPUBBLICA ITALIANA Cont. / Cron. IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI REGGIO EMILIA Rep. Il Giudice, dott. Gianluigi MORLINI, in funzione di Giudice monocratico, ha pronunciato la seguente:
DettagliRepubblica Italiana CITTÀ DI MAZARA DEL VALLO DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE IL DIRIGENTE
Repubblica Italiana CITTÀ DI MAZARA DEL VALLO SETTORE: 3 Servizi alla Città e alle Imprese SERVIZIO: Ecologia e Ambiente SERVIZIO: Igiene e Tutela Ambientale DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE N. 178 DEL 06/03/2015
DettagliIL COLLEGIO DI MILANO. - Prof.ssa Antonella Maria Sciarrone Alibrandi Membro designato dalla Banca d'italia
IL COLLEGIO DI MILANO composto dai signori: - Prof. Avv. Antonio Gambaro Presidente - Prof.ssa Antonella Maria Sciarrone Alibrandi Membro designato dalla Banca d'italia - Prof. Avv. Emanuele Cesare Lucchini
DettagliAtto di pignoramento immobiliare Giovedì 05 Novembre :18 - Ultimo aggiornamento Venerdì 06 Novembre :32
TRIBUNALE DI Atto di pignoramento immobiliare Il sig., residente in, Via n., c.f.:, elettivamente domiciliato in, Via n. _ presso lo studio dell'avv., che lo rappresenta e difende in virtù di procura rilasciata
DettagliCOMUNE DI FOLIGNO Provincia di Perugia
COMUNE DI FOLIGNO Provincia di Perugia Determinazione Dirigenziale n. 293 del 24/03/2015 Proposta di Determinazione Dirigenziale n. 15 del 24/03/2015 12.4 SERVIZIO - EDILIZIA OGGETTO: Edificio 2123 sito
DettagliIL COLLEGIO DI ROMA. (Estensore)
IL COLLEGIO DI ROMA composto dai signori: Dott. Giuseppe Marziale..... Presidente Avv. Bruno De Carolis. Prof. Avv. Giuliana Scognamiglio.. Membro designato dalla Banca d'italia (Estensore) Membro designato
DettagliDecisione N. 533 del 26 gennaio 2015
COLLEGIO DI MILANO composto dai signori: (MI) LUCCHINI GUASTALLA (MI) ORLANDI (MI) SANTONI Presidente Membro designato dalla Banca d'italia Membro designato dalla Banca d'italia (MI) GRECO Membro designato
DettagliIL COLLEGIO DI MILANO. - Prof. Avv. Emanuele Cesare Lucchini Guastalla Membro designato dalla Banca d Italia (Estensore)
IL COLLEGIO DI MILANO composto dai signori: - Prof. Avv. Antonio Gambaro Presidente - Prof. Avv. Emanuele Cesare Lucchini Guastalla Membro designato dalla Banca d Italia (Estensore) - Prof. Avv. Giuseppe
DettagliProvincia di Latina. N. 1 del DETERMINAZIONE
COMUNE FORMIA Provincia di Latina SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO SERVIZIO RISORSE UMANE N. 1 del 07.01.2016 DETERMINAZIONE OGGETTO:ATTO DI PIGNORAMENTO PRESSO TERZI - TRATTENUTA MENSILE A CARICO DEL DIPENDENTE
Dettaglicontro nei confronti di per l'annullamento
N. 09036/2013 REG.PROV.COLL. N. 06925/2013 REG.RIC. R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza) ha pronunciato la
DettagliCOLLEGIO DI MILANO. Membro designato dalla Banca d'italia. (MI) SANTARELLI Membro designato da Associazione rappresentativa degli intermediari
COLLEGIO DI MILANO composto dai signori: (MI) LAPERTOSA (MI) LUCCHINI GUASTALLA (MI) ORLANDI Presidente Membro designato dalla Banca d'italia Membro designato dalla Banca d'italia (MI) SANTARELLI Membro
DettagliLE MODIFICHE AL PROCESSO ESECUTIVO PER ESPROPRIAZIONE MOBILIARE d.l. 132/2014 conv. L. 162/14
LE MODIFICHE AL PROCESSO ESECUTIVO PER ESPROPRIAZIONE MOBILIARE d.l. 132/2014 conv. L. 162/14 Art. 518, 6 comma c.p.c. modificato dall'art. 18, 1 comma, lett. a), Compiute le operazioni di pignoramento
DettagliRISOLUZIONE N. 82/E. Roma, 21 novembre 2013
RISOLUZIONE N. 82/E Roma, 21 novembre 2013 OGGETTO: Interpello ART. 11, legge 27 luglio 2000, n. 212. (Solidarietà passiva delle parti in causa per l imposta di registro sugli atti giudiziari, in caso
DettagliCollegio di Roma, 12 novembre 2010, n.1307
Collegio di Roma, 12 novembre 2010, n.1307 Categoria Massima: Mutuo / Rate e interessi Parole chiave: Anno commerciale, Calcolo dei dietimi, Mutuo, Piano di rimborso Laddove in base alla documentazione
DettagliFOGLIO INFORMATIVO. Deposito a Risparmio
INFORMAZIONI SULLA BANCA RMAZULLA BANCA Banca Popolare di Puglia e Basilicata S.c.p.a. Via Ottavio Serena, n. 13-70022 - Altamura (BA) Tel.: 080/8710268 - Fax: 080/8710745 [trasparenza@bppb.it/ www.bppb.it]
DettagliCollegio di Milano, 23 settembre 2010, n.962
Collegio di Milano, 23 settembre 2010, n.962 Categoria Massima: Arbitro Bancario Finanziario (aspetti procedurali) / Competenza Parole chiave: Arbitro Bancario Finanziario, Competenza, Prescrizione, Ratione
DettagliREPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio. (Sezione Seconda Quater)
N. 00026/2016 REG.PROV.COLL. N. 10892/2014 REG.RIC. REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Seconda Quater) ha pronunciato la presente
DettagliDecisione N del 06 novembre 2015
COLLEGIO DI MILANO composto dai signori: (MI) LAPERTOSA (MI) LUCCHINI GUASTALLA (MI) ORLANDI Presidente Membro designato dalla Banca d'italia Membro designato dalla Banca d'italia (MI) RONDINONE Membro
DettagliINDICE PARTE PRIMA INDICAZIONI GENERALI
INDICE PARTE PRIMA INDICAZIONI GENERALI 1. Scrittura privata avente ad oggetto il conferimento dell incarico professionale *(fac-simile predisposto dal Consiglio Nazionale Forense)...3 2. Dichiarazione
DettagliTRIBUNALE DI UDINE IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Sent. N N RACC Cron. n R E P U B B L I C A I T A L I A N A Rep. n TRIBUNALE DI UDINE IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Giudice Unico del Tribunale di Udine, nella persona della dott.ssa Annamaria Antonini
DettagliDecisione N. 1791 del 25 marzo 2014
COLLEGIO DI NAPOLI composto dai signori: (NA) CARRIERO (NA) CONTE (NA) PATRONI GRIFFI Presidente Membro designato dalla Banca d'italia Membro designato dalla Banca d'italia (NA) RUSSO Membro designato
DettagliUfficio Esecuzioni Mobiliari
Mancata iscrizione a ruolo del giudizio di opposizione all esecuzione [artt. 616 e 627 c.p.c] Tribunale Salerno, sez. IV civile, ordinanza 27.03.2007 Ufficio Esecuzioni Mobiliari L opposizione all esecuzione
DettagliFASI RELATIVE ALLA FORMAZIONE DEL TITOLO ESECUTIVO PER RILASCIO
SOMMARIO Prefazione del Dott. Andrea Mascioli, Vice-Presidente AUGE 15 CAPITOLO PRIMO LA LOCAZIONE 17 1. La locazione immobiliare 17 1.1 Nozione 17 1.2 Durata 18 1.3 Cessione 20 1.4 Disdetta 22 1.4.1 Immobili
DettagliISTANZA DI MEDIAZIONE IN MATERIA DI LOCAZIONE
Oggetto: ISTANZA DI MEDIAZIONE IN MATERIA DI LOCAZIONE NUMERO DI ISTANTI: NUMERO DI CONVENUTI: MATERIA DEL CONTENDERE: Condominio Diritti reali Divisione Successioni ereditarie Patti di famiglia Locazione
DettagliCollegio di Milano, 03 dicembre 2010, n.1398
Collegio di Milano, 03 dicembre 2010, n.1398 Categoria Massima: Conto Corrente Bancario / Blocco del conto Parole chiave: Blocco del conto, Conto corrente, Illegittimo, Inadempimento contrattuale Integra
DettagliDecisione N. 8227 del 30 ottobre 2015
IL COLLEGIO DI COORDINAMENTO composto dai Signori: Dott. Maurizio Massera Presidente del Collegio ABF di Roma Dott. Flavio Lapertosa Presidente del Collegio ABF di Milano Presidente Membro effettivo Dott.
DettagliTRIBUNALE DI BENEVENTO. Sezione Seconda Civile
TRIBUNALE DI BENEVENTO Sezione Seconda Civile Il Collegio, composto dai seguenti Magistrati: Dott. Michele Monteleone Dott.ssa Maria Letizia D Orsi Dott. Serena Berruti Presidente Giudice Giudice Relatore
DettagliTit Del 20/7/2016. La Responsabile del Servizio
Determinazione n. 16/2016 DEFC.2016.16 Tit. 2013.1.10.21.1847 Del 20/7/2016 OGGETTO: Definizione controversia XXX/Okcom X La Responsabile del Servizio Vista la legge 14 novembre 1995, n. 481, recante "Norme
DettagliDecisione N del 25 marzo 2014
COLLEGIO DI NAPOLI composto dai signori: (NA) CARRIERO (NA) CONTE (NA) PATRONI GRIFFI Presidente Membro designato dalla Banca d'italia Membro designato dalla Banca d'italia (NA) RUSSO Membro designato
DettagliCOLLEGIO DI ROMA. Membro designato dalla Banca d'italia. (RM) CARATELLI Membro designato da Associazione rappresentativa degli intermediari
COLLEGIO DI ROMA composto dai signori: (RM) MARZIALE (RM) SIRENA (RM) GEMMA Presidente Membro designato dalla Banca d'italia Membro designato dalla Banca d'italia (RM) CARATELLI Membro designato da Associazione
DettagliIL COLLEGIO DI ROMA. [Estensore]
IL COLLEGIO DI ROMA composto dai signori: Dott. Giuseppe Marziale... Presidente Avv. Bruno De Carolis Membro designato dalla Banca d'italia Prof. Avv. Giuliana Scognamiglio Membro designato dalla Banca
DettagliIL COLLEGIO DI ROMA. Prof. Avv. Gustavo Olivieri Membro designato dal Conciliatore Bancario e Finanziario [Estensore]
IL COLLEGIO DI ROMA composto dai Signori: Dott. Giuseppe Marziale Presidente Avv. Alessandro Leproux Membro designato dalla Banca d'italia Avv. Vincenzo Meli Membro designato dalla Banca d'italia Prof.
DettagliTRIBUNALE CIVILE E PENALE DI VERONA
Tribunale di Verona Sentenza 11.7.2012 (Composizione monocratica Giudice LANNI) TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI VERONA SENTENZA REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Civile e Penale
DettagliIL COLLEGIO DI MILANO
IL COLLEGIO DI MILANO composto dai signori: - Prof. Avv. Antonio Gambaro Presidente - Prof. Avv. Emanuele Cesare Lucchini Guastalla Membro designato dalla Banca d'italia (Estensore) - Prof. Avv. Mauro
DettagliREGOLAMENTO PER LA CANCELLAZIONE DAL REGISTRO INFORMATICO DEI PROTESTI ED ANNOTAZIONE IN APPLICAZIONE L. 235/2000
REGOLAMENTO PER LA CANCELLAZIONE DAL REGISTRO INFORMATICO DEI PROTESTI ED ANNOTAZIONE IN APPLICAZIONE L. 235/2000 (approvato con Delibera Giunta camerale n. 308/2001) Le leggi n. 77/1955, n. 108/1996 e
DettagliDOMANDA DI MEDIAZIONE PLURIMA
DOMANDA DI MEDIAZIONE PLURIMA Sezione 1 parti della controversia (compilare il modello Parti Aggiuntive per ogni parte istante coinvolta nel procedimento) (parte istante) Il sottoscritto CHIEDE di avviare
DettagliDEPOSITO A RISPARMIO
FOGLIO INFORMATIVO n. 2 INFORMAZIONI SULLA BANCA CREDITO COOPERATIVO CASSA RURALE ED ARTIGIANA DI PALIANO soc.coop. Sede: Viale Umberto I, 53 - cap 03018 Paliano (FR) Tel.: 0775/577014 Fax: 0775/578129
Dettagli