<<Disciplina organica sul volontariato e sulle associazioni di promozione sociale e norme sull associazionismo>>

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1 RACCOLTA DEGLI EMENDAMENTI D AULA sul testo unificato dei PROGETTI DI LEGGE N <<Disciplina organica sul volontariato e sulle associazioni di promozione sociale e norme sull associazionismo>> Legge approvata nella seduta antimeridiana n. 297 del 24 ottobre 2012

2 Emendamento modificativo (pagina 3.1) RITIRATO Al comma 1 dopo le parole <<le attività delle organizzazioni di volontariato>> sono aggiunte le seguenti <<e delle reti di volontariato>>. Emendamento modificativo (pagina 4.1) APPROVATO Dopo il comma 1 sono aggiunti i seguente: 2. L'attività di volontario non può essere retribuita in alcun modo nemmeno dal beneficiario. 3. Al volontario possono essere soltanto rimborsate dall'organizzazione di appartenenza le spese effettivamente sostenute per l'attività prestata entro i limiti preventivamente stabiliti dalla organizzazione stessa.>>. Emendamento sostitutivo (pagina 5.1) APPROVATO L articolo 5 è così sostituito: << E istituito il Registro generale del volontariato organizzato che viene conservato presso la struttura competente in materia di volontariato la quale, stipulando apposite convenzioni, può avvalersi la per sua tenuta del Centro Servizio per il Volontariato regionale o di altri enti o organizzazioni di volontariato. 2. Il Registro è articolato nei seguenti settori: a) sociale e sanitario; b) culturale; c) educativo; d) ambientale; e) diritti civili dei cittadini; f) solidarietà internazionale; g) educazione motoria e promozione delle attività sportive e ricreative; h) attività innovative. 3. E ammessa l iscrizione di un organizzazione di volontariato in più settori. I settori possono essere modificati o integrati dalla Giunta regionale, su proposta del Comitato regionale del volontariato, in relazione all evolversi delle attività di volontariato e della legislazione regionale. 4. Possono iscriversi al Registro le organizzazioni di volontariato aventi i requisiti previsti dall articolo 3 della legge 266/1991 con sede legale o operativa in regione e dotate di autonomia amministrativa e contabile. 5. Le organizzazioni di volontariato presentano la domanda per l iscrizione al Registro alla struttura regionale competente in materia di volontariato. 6. L iscrizione al Registro ha validità permanente. 7. Le associazioni di volontariato che presentano richiesta di contributi pubblici hanno l onere di allegare alla domanda di contributo l autocertificazione attestante la permanenza dei requisiti richiesti per l iscrizione al Registro. 8. In caso di verificata perdita dei requisiti per l iscrizione al Registro il Dirigente regionale competente in materia di volontariato ne dispone la cancellazione dal Registro.

3 Emendamento soppressivo (pagina 6.0.1) L articolo 6 è soppresso. RITIRATO CAMBER, SASCO Emendamento modificativo (pagina 6.1) APPROVATO 1. AI comma 5, lettera a) le parole<<, che lo presiede>> sono soppresse. 2. Al comma 5, lettera c), dopo le parole <<in materia di volontariato>> sono aggiunte le seguenti: <<o da un suo delegato;>>. 3. Dopo il comma 5 è aggiunto il seguente: <<5 bis. Il Presidente della Regione, o suo delegato, convoca la prima riunione del Comitato per l'elezione fra i suoi componenti del presidente e del vice presidente.>> 4. Il comma 8 è soppresso. 5. AI comma 10 le parole << dirigenti regionali >> sono sostituite dalle seguenti: <<dipendenti regionali>>. Emendamento modificativo (pagina 6.2) APPROVATO All'articolo 6 sono apportate le seguenti modifiche: Il comma 3 è così sostituito: <<3. Il Comitato esercita funzioni di impulso e proposta riguardo agli interventi regionali in materia di volontariato, allo svolgimento di studi e ricerche, alle iniziative di formazione, aggiornamento, educazione alla cultura della solidarietà e di orientamento al volontariato ed in particolare: - partecipa all'elaborazione del programma triennale e dei suoi annuali aggiornamenti; - formula pareri obbligatori su nuove leggi e regolamenti regionali che coinvolgono direttamente il volontariato organizzato; - esprime indirizzi circa l'istituzione, la localizzazione ed i compiti dei centri di servizio volontariato in fvg; - propone al comitato di sorveglianza, controllo e valutazione lo svolgimento di specifiche missioni valutative.>>. Il comma 4 è così sostituito: <<4. Il Comitato presenta ogni anno al Consiglio regionale, entro il mese di febbraio, una relazione sull'attività svolta nell'anno precedente inclusiva del bilancio sociale che contenga, tra i vari aspetti: - una nota metodologica sul processo di rendicontazione sociale; - l'esplicazione dei valori e del programma di riferimento su cui esso viene redatto; - le priorità di intervento preventivamente individuate e le modalità con cui si è inteso perseguirle; - la presentazione del proprio operato e dei risultati conseguiti>>. Il comma 5 è così sostituito: <<Il Comitato è composto: a) dal Presidente della Regione, o suo delegato; b) da cinque rappresentanti delle organizzazioni di volontariato, iscritte nel Registro di cui all'articolo 5, che eleggono al loro interno il Presidente; c) dal dirigente della struttura regionale competente in materia di volontariato;

4 d) da due rappresentanti delle autonomie locali, di cui uno designato dall ANCI e uno designato dall UPI; Al comma 7 dopo le parole: <<rappresentatività del territorio regionale>> sono aggiunte le parole <<, la rappresentanza di genere>>. AI comma 11 le parole <<da un dipendente>> sono sostituite con le parole <<dal personale>>. Emendamento modificativo (pagina 7.1) APPROVATO 1. Al comma 5, le parole centro 180 giorni>> sono sostituite dalle seguenti: <<nella prima seduta>>. 2. Al comma 6, dopo le parole <<L'Assemblea elegge>> sono inserite le seguenti: <<nel Comitato di cui all'articolo 6 e>>. Emendamento modificativo (pagina 7.2) APPROVATO Il comma 1 è così sostituito: <<1. L Assemblea regionale delle organizzazioni di volontariato, presieduta dall Assessore competente, costituisce un momento di proposta, confronto e verifica sulle politiche regionali in materia di volontariato, sullo stato dei rapporti tra volontariato e istituzioni pubbliche e sulle questioni di particolare interesse per le organizzazioni>>. CAMBER, SASCO Emendamento modificativo (pagina 8.1) APPROVATO Dopo il comma 1 è aggiunto il seguente: <<I bis. Al fine di accrescere la rappresentatività e di favorire l'attività congiunta delle associazioni, sono sostenute, in particolare, la costituzione di reti e le azioni dalle stesse attuate.>>. Emendamento modificativo (pagina 9.1) APPROVATO 1. Al comma 1, lettera c), le parole <<, compresa l'attività di formazione>> sono soppresse. Emendamento modificativo (pagina 9.2) NON APPROVATO Il comma 2 è sostituito dal seguente: <<2. La Giunta regionale, in accordo con il comitato regionale del volontariato e delle associazioni di promozione sociale, aggiorna con cadenza biennale gli ambiti prioritari degli interventi progettuali di cui al comma 1 lettera c), da sostenere nell anno successivo.>>. Emendamento modificativo (pagina 10.1) RITIRATO 1. Al comma 1, le parole <<la Regione può promuovere>> sono sostituite dalle seguenti: <<può essere promossa>>. MENIS, SASCO, CAMBER, AGNOLA

5 Subemendamento modificativo (pagina ) APPROVATO Al comma 1 le parole <<può promuovere la costituzione>> sono sostituite con le parole <<può promuovere o riconoscere la costituzione>>. Emendamento modificativo (pagina 10.2) DECADUTO Al comma 1 le parole <<può promuovere la costituzione>> sono sostituite con le parole <<riconosce e valorizza l autonoma costituzione>>. Emendamento modificativo (pagina 12.1) APPROVATO 1. Al comma 1, prima delle parole <<E' istituito>> sono inserite le seguenti: <<A decorrere dal 1 gennaio 2013>>. MENIS, CODEGA, DELLA MEA, COLUSSI, ANTONAZ, AGNOLA Emendamento modificativo (pagina 14.1) NON APPROVATO All articolo 14 sono apportate le seguenti modifiche: Dopo il comma 1, è aggiunto il seguente: <<1 bis A partire da quarantamila euro, le convenzioni sono assegnate con procedura ad evidenza pubblica, nel rispetto delle norme del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 e s.m.i.>>. Il comma 5 è sostituito dal seguente: <<5. I soggetti pubblici indicati al comma 1 stipulano le convenzioni con le organizzazioni di volontariato in base ai seguenti criteri di priorità: a) esperienza maturata nell attività oggetto della convezione b) livello qualitativo adeguato all attività oggetto di convenzione, in ordine agli aspetti strutturali, organizzativi e di personale; c) l offerta di modalità a carattere innovativo e sperimentale per lo svolgimento di attività di pubblico interesse; d) sede dell associazione e presenza operativa nel territorio in cui deve essere svolta l attività; e) tipologia e qualità della formazione curata dall associazione; f) partecipazione degli addetti a corsi di formazione negli specifici settori oggetto della convezione >>. Dopo il comma 5 è aggiunto il seguente: << 5 bis. Le prestazioni delle organizzazioni di volontariato in regime di convenzione sono, fatta salva la possibilità delle parti di fissare una quota di rimborso spese, gratuite per tutti i cittadini italiani, apolidi e per gli stranieri che soggiornano, anche temporaneamente, nel territorio regionale>>. CAMBER, SASCO Emendamento aggiuntivo (pagina 14.bis.1) APPROVATO 1. Dopo l'articolo 14 è inserito il seguente: <<Art. 14 bis (Volontariato e territorio)

6 1. Al fine di promuovere l'interazione delle associazioni di volontariato nel territorio ove operano, le stesse possono partecipare ad accordi di partenariato con istituzioni e associazioni operanti nel territorio medesimo. 2. Gli accordi possono prevedere l'accesso in via continuativa a strutture e servizi di cui all'articolo 37.>>. MENIS, AGNOLA, COLUSSI, ANTONAZ Emendamento modificativo (pagina 19.1) NON APPROVATO L articolo 19 è così sostituito: << E istituito il Registro delle associazioni di promozione sociale che viene conservato presso la struttura competente in materia di promozione sociale la quale, stipulando apposite convenzioni, può avvalersi la per sua tenuta di associazioni di promozione sociale. 2. Possono iscriversi al Registro le associazioni di promozione sociale e i loro coordinamenti aventi i requisiti di cui agli articoli 2 e 3 della legge 383/2000, con sede legale o operativa in regione. 3. Le associazioni di promozione sociale possono presentare domanda di iscrizione al Registro alla struttura regionale competente in materia di promozione sociale, secondo le modalità specificate nel regolamento di cui all articolo L iscrizione nel Registro è disposta entro sessanta giorni dalla presentazione della domanda. 5. L iscrizione al Registro è condizione necessaria per accedere ai contributi regionali e stipulare le convenzioni previsti dalla presente legge. 6. I Comuni possono stabilire di prescindere dal requisito dell iscrizione al Registro per la concessione di contributi alle associazioni di promozione sociale e loro coordinamenti. 7. L iscrizione al Registro ha validità permanente. 8. Le associazioni di volontariato che presentano richiesta di contributi pubblici hanno l onere di allegare alla domanda di contributo l autocertificazione attestante la permanenza dei requisiti richiesti per l iscrizione al Registro. 9. In caso di verificata perdita dei requisiti per l iscrizione al Registro il Dirigente regionale competente in materia di volontariato ne dispone la cancellazione dal Registro. CAMBER, SASCO Emendamento modificativo (pagina 20.1) APPROVATO 1. Dopo il comma 3 è inserito il seguente comma: <<3 bis. Il Comitato presenta ogni anno al Consiglio regionale, entro il mese di febbraio, una relazione sull'attività svolta nell'anno precedente.>>. 2. Al comma 4 lettera a) le parole <<, che lo presiede>> sono soppresse. 3. Al comma 4, lettera c), dopo le parole <<in materia di promozione sociale>> sono aggiunte le seguenti: <<o da un suo delegato;>>. 4. Dopo il comma 4 è aggiunto il seguente: <<4 bis. Il Presidente della Regione, o suo delegato, convoca la prima riunione del Comitato per l'elezione fra i suoi componenti del presidente e del vice presidente.>>. 5. Al comma 7 le parole << dirigenti regionali >> sono sostituite dalle seguenti: <<dipendenti regionali>>. MENIS, AGNOLA, COLUSSI, ANTONAZ

7 Emendamento modificativo (pagina 20.2) NON APPROVATO All articolo 20 sono apportate le seguenti modifiche: Il comma 3 è così sostituito: <<3. Il Comitato esercita funzioni di impulso e proposta riguardo agli interventi regionali in materia di promozione sociale, allo svolgimento di studi e ricerche, alle iniziative di formazione, aggiornamento, educazione alla cultura della solidarietà e di orientamento alla promozione sociale>>. Il comma 4 è così sostituito: <<4. Il Comitato è composto: a) dal Presidente della Regione, o suo delegato; b) da quattro esperti, uno per provincia, eletti dalle associazioni iscritte nel Registro e aventi sede legale nella rispettiva provincia, che eleggono al loro interno il Presidente ; c) dal dirigente della struttura regionale competente in materia di promozione sociale; d) da due rappresentanti delle autonomie locali, di cui uno designato dall ANCI e uno designato dall UPI; MENIS, AGNOLA, COLUSSI, ANTONAZ Emendamento modificativo (pagina ) APPROVATO Il comma 1 è così sostituito: <<1. L assessore regionale competente in materia di promozione sociale convoca e presiede, di norma con cadenza annuale, anche su richiesta del Comitato regionale delle associazioni di promozione sociale, l Assemblea regionale delle associazioni di promozione sociale quale momento di proposta, confronto e verifica, per esaminare gli indirizzi generali delle politiche regionali riguardanti le associazioni di promozione sociale e le questioni di particolare interesse per le medesime associazioni>>. Emendamento modificativo (pagina 21.1) APPROVATO 1. Dopo il comma 2 è inserito il seguente comma: «2 bis. Possono essere altresì convocate assemblee a livello provinciale aventi le medesime finalità.» 2. AI comma 3, le parole "entro novanta giorni dal suo insediamento." sono sostituite dalle seguenti: "nella prima seduta Dopo il comma 3 è inserito il seguente comma: «3 bis. L'Assemblea elegge, secondo le modalità stabilite dal proprio regolamento, gli esperti di cui al comma 4, lettera b) dell'articolo 20. Ciascuna associazione di promozione sociale esprime un voto.». MENIS, AGNOLA, COLUSSI, ANTONAZ Emendamento aggiuntivo (pagina 22.1) NON APPROVATO All articolo 22 dopo il comma 1 è aggiunto il seguente: <<1 bis La Regione riconosce la funzione di rete e sostiene mediante contributi specifici le associazioni di promozione sociale iscritte nel Registro che rappresentano associazioni locali organizzate e presenti in tutte e quattro le province e che per il loro coordinamento si sono dotate statutariamente di un livello organizzativo regionale.>>.

8 Emendamento modificativo (pagina 23.1) APPROVATO 1. AI comma 1, prima delle parole "E' istituito" sono inserite le seguenti: "A decorrere dallo gennaio 2013". Emendamento modificativo (pagina 24.1) APPROVATO 1. Il comma 1 è sostituito dal seguente: «1. In attuazione del principio di sussidiarietà e per promuovere forme di amministrazione condivisa, le associazioni di promozione sociale iscritte nel Registro da almeno sei mesi possono stipulare convenzioni con la Regione, gli enti e aziende il cui ordinamento è disciplinato dalla Regione e gli enti locali.». MENIS, DELLA MEA, AGNOLA, COLUSSI, ANTONAZ Emendamento modificativo (pagina 24.2) NON APPROVATO All articolo 24 sono apportate le seguenti modifiche: Dopo il comma 1, è aggiunto il seguente: <<1 bis A partire da quarantamila euro, le convenzioni sono assegnate con procedura ad evidenza pubblica, nel rispetto delle norme del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 e s.m.i.>>. Al comma 3 le parole << commi 2 e 5 >> sono sostituite dalle seguenti << commi 2, 5 e 5 bis>>. Emendamento modificativo (pagina 26.1) APPROVATO 1. Alla rubrica le parole «Fondo regionale di rotazione» sono sostituite dalle seguenti «Fondo regionale di anticipazione». 2. AI comma i le parole «Fondo regionale di rotazione» sono sostituite dalle seguenti «Fondo regionale di anticipazione». 3. I commi 2, 3,4 e5 sono sostituiti dai seguenti: «2. Il Fondo, in particolare, è finalizzato a concedere alle organizzazioni di volontariato e alle associazioni di promozione sociale anticipazioni di cassa sui finanziamenti ad esse assegnati da parte di enti pubblici, dello Stato e dell'unione Europea a sostegno di attività progettuali nonché di operazioni di investimento e di acquisto di attrezzature. 3. La misura delle anticipazioni di cui al comma 2, i criteri e le modalità della loro concessione nonché le modalità e i termini del/a loro restituzione alla Regione da parte dei beneficiari sono definiti con apposito regolamento da adottarsi sentito il parere della Commissione consiliare competente nonché dei Comitati di cui agli articoli 6 e Alle anticipazioni di cui al comma 2 110n si applica la disposizione di cui all'articolo 40, comma 2, della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso).». MENIS, AGNOLA, COLUSSI, ANTONAZ Emendamento modificativo (pagina 26.2) Dopo il comma 2 è inserito il seguente: RITIRATO

9 <<2 bis. Il Fondo può intervenire per anticipare contributi oltre i ottenuti dalle associazioni di cui ai capi II e III a titolo di finanziamento di progetti comunitari, nazionali o provinciali, riguardanti l attività sociale>>. MENIS, AGNOLA, COLUSSI, ANTONAZ Emendamento aggiuntivo (pagina 26 bis.1) NON APPROVATO Dopo l articolo 26 è inserito il seguente: <<Art 26 bis (Coordinamenti territoriali di organizzazioni di volontariato e associazioni di promozione sociale) La Regione riconosce e sostiene eventuali coordinamenti di organizzazioni di volontariato e di associazioni di promozione sociale che si costituiscono autonomamente a livello provinciale o regionale al fine di verificare, raccordare e programmare politiche sul territorio aventi ad oggetto specifiche tematiche o aree d intervento.>>. Emendamento modificativo (pagina 28.1) APPROVATO 1. AI comma 1 dopo le parole «a stipulare» sono inserite le seguenti «, previo parere del Comitato di cui all'articolo 16». 2. Dopo il comma 1 è aggiunto il seguente: «1 bis. E' fatta salva la destinazione alle attività relative alle associazioni di volontariato delle risorse disponibili assegnate ai sensi della legge 266/1991.». Emendamento soppressivo (pagina 29.1) Il capo V è abrogato. Artt. 29, 30, 31, 32. NON APPROVATO Emendamento modificativo (pagina 29.2) APPROVATO All'articolo 29 sono apportate le seguenti modifiche: Al comma 2 dopo le parole: <<le attività>> sono aggiunte le seguenti parole <<esercitate in modo gratuito>>. Al comma 4 dopo le parole <<e le associazioni giovanili>> sono inserite le seguenti: <<ed ogni altra realtà associativa che trovi riscontro in specifiche leggi di settore>>. Emendamento soppressivo (pagina 30.1) L articolo 30 è soppresso. Emendamento soppressivo (pagina 31.1) L articolo 31 è soppresso. Emendamento soppressivo (pagina 32.1) L articolo 32 è soppresso. NON APPROVATO NON APPROVATO NON APPROVATO

10 Emendamento modificativo (pagina 34.1) APPROVATO All'articolo 34 dopo il comma 5 è inserito il seguente: «5 bis. La partecipazione alle riunioni del Comitato è gratuita. Ai componenti spetta il rimborso delle spese nella misura prevista peri dipendenti regionali.» Emendamento modificativo (pagina 34.2) NON APPROVATO Al comma 2, lettere g) ed h) dopo le parole <<due rappresentanti>> sono aggiunte le seguenti <<di cui almeno una donna>> Emendamento modificativo (pagina 36.1) APPROVATO Il comma 3 è così sostituito: <<3. La Giunta regionale predispone periodicamente un rapporto sullo stato dell'associazionismo in regione, da presentare alla Conferenza regionale, inclusiva del bilancio sociale che deve contenere, tra i vari aspetti: - una nota metodologica sul processo di rendicontazione sociale; - l esplicazione dei valori e del programma di riferimento su cui esso viene redatto; - le priorità di intervento preventivamente individuate e le modalità con cui si è inteso perseguirle; - la presentazione del proprio operato e dei risultati conseguiti>>. Emendamento modificativo (pagina 36 bis. 1) RITIRATO Dopo l'articolo 36 è inserito il seguente: «Articolo 36 bis (Clausola valutativa) 1. Il Consiglio regionale controlla l'attuazione della presente legge e valuta l'efficacia delle politiche poste in essere nel favorire e promuovere l'attività e il coordinamento delle organizzazioni di volontariato, delle associazioni di promozione sociale e delle altre associazioni. 2. A tal fine. per ogni triennio di applicazione della presente legge, sulla base delle attività d'analisi e monitoraggio svolte ai sensi dell'articolo 35, la Direzione centrale competente in materia di volontariato e associazionismo predispone una relazione contenente la valutazione dei risultati conseguiti che viene inviata al Comitato per la legislazione, il controllo e la valutazione, il quale cura la trasmissione degli esiti.della valutazione alla Commissione consiliare competente 3. La relazione e il documento contenente gli esiti della valutazione di cui al comma 2 sono pubblicati sul sito web del Consiglio regionale assieme agli eventuali atti consiliari che ne concludono l'esame. 4. Su proposta del Comitato regionale del volontariato di cui all'articolo 6 possono essere altresì promosse missioni valutative al fine di acquisire ulteriori informazioni utili ai fini della valutazione di cui al comma 1.».

11 Emendamento aggiuntivo (pagina 36 bis.2) APPROVATO Dopo l'articolo 36 è aggiunto il seguente <<Art. 38 bis (Clausola valutativa) 1. Il Consiglio regionale esercita il controllo sull'attuazione della presente legge e valuta l'efficacia delle politiche finalizzate alla promozione ed al sostegno del volontariato e della promozione sociale. 2. A tal fine la Giunta presenta al Consiglio regionale una relazione annuale che documenta, tra i vari aspetti: a) l'attuazione degli interventi previsti dalla presente legge, dando evidenza dello stato di coordinamento tra soggetti istituzionali e i rappresentanti del mondo del volontariato e della promozione sociale, con particolare riferimento alla funzionalità degli organi collegiali previsti dalla legge, evidenziandone eventuali difficoltà di funzionamento; b) i dati annui relativi all'impiego dei Fondi di cui agli articoli 12 e 23; c) i dati annui relativi all'impiego del Fondo regionale di rotazione per il volontariato e la promozione sociale di cui all'articolo 26; d) l'attività di formazione e aggiornamento realizzata ai sensi dell'articolo I Comitati regionali di cui agli articoli 6 e 20 possono proporre al Comitato per la legislazione, il controllo e la valutazione del Consiglio regionale lo svolgimento di missioni valutative aventi ad oggetto interventi specifici realizzati in attuazione della presente legge. 4. La proposta di cui al comma 3 motiva le ragioni dell'approfondimento richiesto. Il Comitato per la legislazione, il controllo e la valutazione la esamina entro due mesi dalla data di presentazione. 5. La relazione prevista al comma 2 e gli eventuali atti consiliari che ne contemplano l'esame sono pubblicati nel Bollettino Ufficiale della Regione e diffusi attraverso i siti web della Regione. 6. Della valutazione dei risultati conseguiti la Giunta regionale tiene conto per l'approvazione degli indirizzi generali delle politiche regionali di settore. Emendamento modificativo (pagina 40.1) APPROVATO 1. AI comma 5, le parole "del Servizio competente in materia di volontariato e promozione sociale" sono sostituite dalle seguenti: "del Servizio competente, resa disponibile nel sito istituzionale della Regione e trasmessa a tutte le organizzazioni e associazioni suddette.". Emendamento modificativo (pagina 42.1) APPROVATO 1. AI comma 1, dopo la lettera j) è aggiunta, in fine, la seguente: «j bis) i commi 5, 6 e 7 dell'articolo 8 della legge regionale 29 dicembre 2011, n. 18 (Legge finanziaria 2012).» Emendamento modificativo (pagina 42 bis. 1) APPROVATO 1. Dopo l'articolo 42 è inserito il seguente: «Art. 42 bis (Interventi a favore di associazioni con finalità particolari)

12 1. L'Amministrazione regionale è autorizzata a sostenere le attività rivolte alle famiglie dall'associazione Diamo Peso al Benessere ONLUS, con sede a Udine, mediante l'erogazione di un contributo di euro L'Amministrazione regionale è autorizzata a sostenere l'azione dell'unione delle comunità e delle associazioni degli immigrati del Friuli Venezia Giulia, con sede a Udine, mediante l'erogazione di una sovvenzione straordinaria di euro , da destinare al funzionamento della stessa e alle attività delle associazioni aderenti. 3. I soggetti di cui ai commi 1 e 2 presentano, entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, domanda di contributo al Servizio competente in materia di volontariato e immigrazione, corredata di una relazione illustrativa delle attività da svolgere e di un preventivo di spesa. 4. Perle finalità previste al comma 1 è autorizzata la spesa di euro per l'anno 2012 a carico dell'unità di bilancio e del capitolo XXXX di nuova istituzione nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni e del bilancio per l'anno 2012, con la denominazione "Contributo all'associazione Diamo Peso al Benessere ONLUS, con sede a Udine, per il sostegno dell'attività da essa svolta a favore delle famiglie". 5. Per le finalità previste al comma 2 è autorizzata la spesa di euro per l'anno 2012 a carico dell'unità di bilancio e del capitolo XXXX di nuova istituzione nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni e del bilancio per l'anno 2012, con la denominazione "Contributo straordinario all'unione delle comunità e delle associazioni degli immigrati del Friuli Venezia Giulia, con sede a Udine, per le spese relative al suo funzionamento e alle attività delle associazioni aderenti".». 6. Agli oneri di cui ai commi 4 e 5 si provvede mediante storno di euro dalla UBI e dal capitolo 4718 dello stato di previsione della spesa del Bilancio pluriennale per gli anni e del bilancio per l'anno AI bilancio annuale 2012 sono inoltre apportate le seguenti variazioni: Capitolo Variazione UBI CAP 740 UBl CAP 1788 Emendamento integrativo (pagina 43.1) APPROVATO Il testo dell'articolo 43 è il seguente: «Art 43 (Norme finanziarie) 1. Per le finalità di cui agli articoli 6, comma 10, 20, comma 7, e 34 è destinata la spesa complessiva di euro suddivisa in ragione di euro per ciascuno degli anni 2013 e 2014 a valere sulle risorse resesi disponibili in relazione all'abrogazione dell'articolo 3, della legge regionale 12/1995, prevista all'articolo 42, comma 1, lettera a), a carico dell'unità di bilancio e del capitolo 9805 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni Per le finalità previste dall'articolo 12, comma 1, è autorizzata la spesa complessiva di di euro, suddivisa in ragione di di euro per ciascuno degli anni 2013 e 2014 a carico dell'unità di bilancio e del capitolo 4042 di nuova istituzione a

13 decorrere dall'anno 2013, nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni , con la denominazione "Fondo regionale per il volontariato". 3. Per le finalità previste dall' articolo 23, commi 1 e 2, è autorizzata la spesa complessiva di euro, suddivisa in ragione di euro per ciascuno degli anni 2013 e 2014, a carico dell'unità di bilancio e del capitolo 4043 di nuova istituzione, a decorrere dall'anno 2014, nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni , con la denominazione "Fondo regionale per la promozione sociale". 4. Per le finalità previste dall'articolo 28 è autorizzata la spesa complessiva di euro suddivisa in ragione di euro per ciascuno degli anni 2013 e 2014 a carico dell'unità di bilancio e del capitolo 4046 di nuova istituzione, a decorrere dall'anno 2013, nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli armi , con la denominazione"spese derivanti dalle Convenzioni stipulate con i Centri di servizio per il volontariato". 5. Per le finalità previste dall'articolo 35, comma 2, è autorizzata la spesa complessiva di euro, suddivisa in ragione di euro per ciascuno degli anni 2013 e 2014 a carico dell'unità di bilancio e del capitolo 4045 di nuova istituzione, a decorrere dall'anno 2013, nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni , con la denominazione "Spese per il monitoraggio regionale sul fenomeno associativo". 6. All'onere complessivo di euro suddiviso in ragione di euro per ciascuno degli anni 2013 e 2014 derivante dalle autorizzazioni di spesa disposte con i commi 2, 3, 5 e 6 si provvede mediante storno a carico delle seguenti unità di bilancio e capitoli dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni e del bilancio per l'anno 2012, suddivisa negli importi a fianco di ciascuno indicati: Unità di bilancio Capitolo anno 2013 anno , , , , , ,00 7. Per le finalità previste dall'articolo 26, è autorizzata la spesa di euro , suddivisa in ragione di euro per ciascuno degli anni 2013 e 2014 a carico dell'unità di bilancio e del capitolo 9696 di nuova istituzione, a decorrere dall'anno 2013, nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni , con la denominazione "Fondo regionale di anticipazione di cassa sui finanziamenti assegnati dalla Unione europea e dallo Stato alle organizzazioni di volontariato e alle associazioni di promozione sociale - partita di giro". 8. Le entrate derivanti dal disposto di cui al comma 7 sono accertate e riscosse a decorrere dall'anno 2013 sull'unità di bilancio e sul capitolo 9696 dello stato di previsione dell'entrata del bilancio del bilancio pluriennale per gli anni ».

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