Confronto con le Dichiarazioni dei Diritti dell Unione Europea
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- Antonia Crippa
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1 Confronto con le Dichiarazioni dei Diritti dell Unione Europea L Articolo 27 della Costituzione Italiana esprime dei principi importantissimi che compaiono ovviamente anche in altri testi costituzionali. Scopo di questa sezione è presentare gli articoli dei documenti europei che sanciscono i diritti dei cittadini dell Unione e in cui si ritrovano i temi espressi dal nostro Articolo 27. L Unione Europea, infatti, prima di essere una confederazione di Stati basata su un economia comune, dovrebbe essere basata su valori condivisi. Questo confronto punta a evidenziare, limitatamente all argomento trattato, l identità di vedute riguardo ai principi declinati dai Padri Costituenti nell articolo oggetto del nostro lavoro d approfondimento. I testi europei presi come riferimento sono la Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell Uomo e delle libertà fondamentali (CEDU), firmata a Roma il 4 Novembre 1950, entrata in vigore dal 3 Settembre 1953 e ratificata da tutti e 47 gli Stati Membri e la Carta dei diritti fondamentali dell Unione Europea (proclamata solennemente una prima volta a Nizza il 7 Dicembre 2000 e una seconda volta a Strasburgo il 12 Dicembre 2007).
2 Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell Uomo e delle libertà fondamentali (CEDU) Seguono gli articoli della CEDU e di alcuni Protocolli che l hanno integrata che esprimono i temi contenuti nel nostro Articolo 27. La CEDU ha istituito la Corte Europea dei Diritti dell Uomo e il Regno Unito l ha adottata come suo Bill of Rights facendo seguito alle richieste rivoltegli da più parti in questo senso. ARTICOLO 3 Proibizione della tortura Nessuno può essere sottoposto a tortura né a pene o trattamenti inumani o degradanti ARTICOLO 4 Proibizione della schiavitù e del lavoro forzato 1. Nessuno può essere tenuto in condizioni di schiavitù o di servitù. 2. Nessuno può essere costretto a compiere un lavoro forzato od obbligatorio. 3. Non è considerato «lavoro forzato od obbligatorio» ai sensi del presente articolo: (a) il lavoro normalmente richiesto a una persona detenuta alle condizioni previste dall articolo 5 della presente Convenzione o durante il periodo di libertà condizionale. ARTICOLO 6 Diritto a un equo processo 2. Ogni persona accusata di un reato è presunta innocente fino a quando la sua colpevolezza non sia stata legalmente accertata. ARTICOLO 7 Nulla poena sine lege 1. Nessuno può essere condannato per una azione o una omissione che, al momento in cui è stata commessa, non costituiva reato secondo il diritto interno o internazionale. Parimenti, non può essere inflitta una pena più grave di quella applicabile al momento in cui il reato è stato commesso.
3 2. Il presente articolo non ostacolerà il giudizio e la condanna di una persona colpevole di una azione o di una omissione che, al momento in cui è stata commessa, costituiva un crimine secondo i principi generali di diritto riconosciuti dalle nazioni civili. Protocollo no 6 alla Convenzione per la salvaguardia dei Diritti dell Uomo e delle Libertà fondamentali, relativo all abolizione della pena di morte Strasburgo, 28.IV.1983 (Protocollo citato nelle slides poste di seguito al video Dalla Costituente ad Oggi che indicano il percorso compiuto per l abolizione della pena di morte) ARTICOLO 1 Abolizione della pena di morte La pena di morte è abolita. Nessuno può essere condannato a tale pena né giustiziato. ARTICOLO 2 Pena di morte in tempo di guerra Uno Stato può prevedere nella propria legislazione la pena di morte per atti commessi in tempo di guerra o in caso di pericolo imminente di guerra; tale pena sarà applicata solo nei casi previsti da tale legislazione e conformemente alle sue disposizioni. Lo Stato comunicherà al Segretario generale del Consiglio d Europa le disposizioni rilevanti della legislazione in questione. Protocollo no 7 alla Convenzione per la salvaguardia dei Diritti dell Uomo e delle Libertà fondamentali Strasburgo, 22.XI.1984
4 ARTICOLO 2 Diritto a un doppio grado di giudizio in materia penale 1. Ogni persona dichiarata colpevole da un tribunale ha il diritto di far esaminare la dichiarazione di colpevolezza o la condanna da una giurisdizione superiore. L esercizio di tale diritto, ivi compresi i motivi per cui esso può essere esercitato, è disciplinato dalla legge. 2. Tale diritto può essere oggetto di eccezioni per reati minori, quali sono definiti dalla legge, o quando l interessato è stato giudicato in prima istanza da un tribunale della giurisdizione più elevata o è stato dichiarato colpevole e condannato a seguito di un ricorso avverso il suo proscioglimento. ARTICOLO 4 Diritto di non essere giudicato o punito due volte 1. Nessuno può essere perseguito o condannato penalmente dalla giurisdizione dello stesso Stato per un reato per il quale è già stato assolto o condannato a seguito di una sentenza definitiva conformemente alla legge e alla procedura penale di tale Stato. 2. Le disposizioni del paragrafo precedente non impediscono la riapertura del processo, conformemente alla legge e alla procedura penale dello Stato interessato, se fatti sopravvenuti o nuove rivelazioni o un vizio fondamentale nella procedura antecedente sono in grado di inficiare la sentenza intervenuta. 3. Non è autorizzata alcuna deroga al presente articolo ai sensi dell articolo 15 della Convenzione. Protocollo no 13 alla Convenzione per la salvaguardia dei Diritti dell Uomo e delle Libertà fondamentali, relativo all abolizione della pena di morte in tutte le circostanze Vilnius, 3.V.2002 (Protocollo citato anche nel documento 2.4 sull abolizione della pena di morte)
5 ARTICOLO 1 Abolizione della pena di morte La pena di morte è abolita. Nessuno può essere condannato a tale pena, né può essere giustiziato. Classificazione schematica in base ai commi dell Articolo 27 Responsabilità Penale (articolo 7 della CEDU e articolo 4 del Protocollo del 1984). L articolo 7 restringe il campo della responsabilità penale (e quindi della punibilità) alle sole azioni che costituivano reato al momento dell atto. L articolo 7 quindi chiama in causa un altro principio costituzionale (la non retroattività della pena) affrontato nella sezione Oltre l Articolo 27 e citato anche nel capitolo 1.4 (anche la Corte Penale dell Aia infatti sancisce la non retroattività della pena, il principio del nulla poena sine lege). L articolo 4 del Protocollo del 1984, invece, limita la responsabilità penale in senso temporale: nessuno può essere condannato e punito per lo stesso reato per più volte. Finalità Rieducativa e Umanità della Pena (articoli 3 e 4). L articolo 3 vieta i trattamenti inumani e degradanti (come il 2 Comma del nostro Articolo 27) e vieta anche la tortura (per l assenza del reato di tortura nel Testo Costituzionale e nel Codice Penale Italiano si rimanda al documento dedicato a questo tema contenuto nel capitolo 3.3). L L articolo 4 vieta le condizioni di schiavitù e quindi si pone in continuità con l articolo precedente nella salvaguardia dei diritti dei detenuti (che hanno diritto a scontare una pena rieducativa e non degradante) e nella garanzia dell umanità della sanzione penale. Non Colpevolezza sino alla Condanna Definitiva (articolo 6 comma 2 e articolo 2 del Protocollo del 1984). L articolo 6 comma 2 sancisce il diritto a un equo processo e la presunzione d innocenza fino all ultimo grado di giudizio (su questo tema e sul mancato rispetto di questo principio,
6 mancato rispetto che sfocia spesso nella gogna mediatica si rimanda alla 4^ Sezione e in particolare al capitolo 4.3). L articolo 2 del Protocollo 1984 concede agli accusati il diritto di ottenere un successivo grado di giudizio in seguito a una condanna, diritto che consente di implementare ancor di più la tutela penale dei presunti rei (per la tutela penale si rimanda al capitolo 4.1). Ripudio della Pena di Morte (articoli 1 e 2 del Protocollo del 1983 e articolo 1 del Protocollo del 2002). Gli articoli citati segnano il passaggio che è avvenuto sia in Italia (come indicano le slides nel video nella Home e il capitolo 2.4) sia in Europa dall abolizione parziale della pena di morte (che continuava a esistere nei codici militari di guerra) all abolizione definitiva del supplizio capitale nella legislazione di ogni tipo. Carta dei diritti fondamentali dell Unione Europea Articolo 2 Diritto alla vita 1. Ogni individuo ha diritto alla vita. 2. Nessuno può essere condannato alla pena di morte, né giustiziato. Articolo 4 Proibizione della tortura e delle pene o trattamenti inumani o degradanti Nessuno può essere sottoposto a tortura, né a pene o trattamenti inumani o degradanti. Articolo 48 Presunzione di innocenza e diritti della difesa 1. Ogni imputato è considerato innocente fino a quando la sua colpevolezza non sia stata legalmente provata. 2. Il rispetto dei diritti della difesa è garantito ad ogni imputato.
7 Articolo 49 Principi della legalità e della proporzionalità dei reati e delle pene 1. Nessuno può essere condannato per un'azione o un'omissione che, al momento in cui è stata commessa, non costituiva reato secondo il diritto interno o il diritto internazionale. Parimenti, non può essere inflitta una pena più grave di quella applicabile al momento in cui il reato è stato commesso. Se, successivamente alla commissione del reato, la legge prevede l'applicazione di una pena più lieve, occorre applicare quest'ultima. 2. Il presente articolo non osta al giudizio e alla condanna di una persona colpevole di un'azione o di un'omissione che, al momento in cui è stata commessa, costituiva un crimine secondo i principi generali riconosciuti da tutte le nazioni. 3. Le pene inflitte non devono essere sproporzionate rispetto al reato. Classificazione schematica in base ai commi dell Articolo 27 Responsabilità Personale: L Articolo 49 sancisce il principio del nulla poena sine lege (limitando quindi il campo della responsabilità penale) e comunque tutela il condannato con pene proporzionate. Finalità Rieducativa e Umanità della Pena: L Articolo 4 vieta i trattamenti disumani e la tortura (per il confronto con l articolo 27 si veda quanto scritto sopra) Non Colpevolezza sino alla Condanna Definitiva: L Articolo 48 garantisce la presunzione d innocenza sino alla condanna definitiva. Ripudio della Pena di Morte: Articolo 2 Conclusioni Al termine del breve confronto con i due testi europei (i testi integrali sono riportati in formato PDF nella sezione Fonti di ricerca ) non si può
8 non notare con orgoglio che gli importantissimi principi oggetti del confronto sono stati elaborati e scritti dai nostri Padri Costituenti tra il 1946 e il 1948, prima che fosse redatta la Convenzione del 1950, e che quindi sono stati sicuramente oggetto d ispirazione per la lungimiranza dei redattori (i Padri Costituenti per l appunto) per i legislatori europei. È bello infine notare che la nostra Unione Europea sempre descritta come pura e semplice Unione monetaria sia anche un Unione di Stati che condividono gli stessi valori riguardo temi importantissimi quali quelli affrontati.
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