Capitolo 7 Il rapporto tra genitori e figli

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1 Edizioni Simone - vol. 5/4 Compendio di diritto di famiglia Capitolo 7 Il rapporto tra genitori e figli Sommario 1. Premessa I doveri dei genitori I doveri del figlio La responsabilità genitoriale Rimedi in caso di violazione dei doveri o di condotta pregiudizievole dei genitori. 1. Premessa La condizione del minore nell ambito della famiglia e della società ha subito una radicale trasformazione nel corso del tempo. Da una concezione del minore inteso come «oggetto» dei diritti degli adulti, soggetto ad una potestà intesa come «autorità» con poteri pressoché assoluti (concezione risalente ai codici ottocenteschi, ma in larga misura rinvenibile anche nel Codice del 1942), si è passati ad una visione del minore come vero e proprio soggetto di diritti nell ambito della famiglia e della società. Anche in ambito europeo, con la Dichiarazione Universale dei diritti dell uomo del 1948, la Dichiarazione dei diritti del fanciullo del 1959, sino a giungere alla più recente Convenzione internazionale sui diritti del fanciullo approvata a New York il 20 novembre 1989 (ratificata in Italia con L. 27 maggio 1991, n. 176) ed alla Carta fondamentale dell Unione europea (Nizza, novembre 2000), si proclamano i «diritti del bambino» ed il loro carattere «preminente» su quello degli adulti. Il diritto italiano registra un autentica inversione di tendenza legata soprattutto all entrata in vigore della Costituzione ed ai principi ivi contenuti (artt. 29, 31 e 34 Cost.). Le regole del diritto di famiglia vengono dunque a subire una serie di rilevanti modifiche tutte improntate ad una nuova concezione del rapporto tra genitori e figli, in cui, cioè, la potestà (oggi sostituita dalla «responsabilità genitoriale») non costituisce più un diritto ma una vera e propria funzione, una responsabilità, orientata alla promozione dello sviluppo della personalità del figlio. In definitiva, con la Riforma del diritto di famiglia del 1975 i diritti del minore assumono un valore assolutamente preminente rispetto a quelli degli adulti, ravvisandosi l impegno dei genitori nei confronti dei figli affinché essi vengano educati e cresciuti in modo che le loro inclinazioni personali, le loro capacità ed aspirazioni trovino la massima realizzazione.

2 118 Capitolo 7 2. I doveri dei genitori I fondamentali doveri che gravano sui genitori nei confronti dei figli sono indicati nell art. 147 c.c., che recita testualmente: «il matrimonio impone ad ambedue i coniugi l obbligo di mantenere, istruire, educare e assistere moralmente i figli, nel rispetto delle loro capacità, inclinazioni naturali e aspirazioni, secondo quanto previsto dall art. 315bis c.c.». L art. 30 Cost., poi, estende tali obblighi ai casi di filiazione extramatrimoniale («È dovere e diritto dei genitori mantenere, istruire ed educare i figli, anche se nati fuori del matrimonio»), in quanto è dall esistenza del solo rapporto di filiazione, e non dalla sussistenza del vincolo matrimoniale fra i genitori, che scaturiscono gli obblighi accennati, ed ai casi di filiazione adottiva (sia adozione speciale che adozione in casi particolari). Il figlio ha diritto, quindi, al mantenimento da parte dei genitori, ma anche a quell assistenza morale e a quegli insegnamenti che gli consentano di sviluppare la propria personalità il più possibile in armonia con le proprie inclinazioni ed aspirazioni. Il dovere di mantenere la prole è stato individuato nel dovere di assicurarne l esistenza in vita, la salute e il benessere, secondo il tenore di vita della famiglia, le concezioni sociali vigenti, nonché l età stessa dei figli (FINOCCHIARO). L obbligo di mantenere costituisce l aspetto patrimoniale dei doveri di natura personale di istruire, educare, prendersi cura della persona del figlio. Tale obbligo non viene meno al compimento della maggiore età, ma prosegue e permane anche nei confronti del figlio maggiorenne, per consentirgli di acquisire quella preparazione culturale e sociale che gli consenta di divenire produttivo e maturo per una propria autonoma esistenza e per raggiungere la propria autonomia economica; ciò non vuol dire, tuttavia, che l obbligo sussista anche laddove il mancato inserimento nel mondo del lavoro dipenda da sua negligenza (v. Cap. IV, par. 1 e Cap. X, par. 9). Permane a carico dei genitori un obbligo alimentare, se il figlio versi in effettivo stato di bisogno. In ogni caso va sottolineato, come già anticipato, che oggi l art. 337septies c.c. (già art. 155quinquies c.c., introdotto dalla L. 54/2006) fissa esplicitamente la sussistenza dell obbligo di mantenimento dei figli maggiorenni non economicamente autosufficienti. Il figlio che ha un proprio reddito deve, inoltre, provvedere al proprio mantenimento o a parte di esso, nella misura in cui gli è consentito. L obbligo di mantenimento grava solidalmente e congiuntamente sui genitori, per cui ciascuno di essi è chiamato ad adempierlo anche per l intero, salvo il diritto di regresso iure proprio nei confronti dell altro coniuge (per la quota facente carico a questi). Nel caso in cui i genitori non riescano a sopperire al mantenimento dei figli (laddove non si intende per mantenimento la sola prestazione alimentare, ma anche tutto quanto sia necessario al figlio, in termini di vestiario, svago, istruzione, per le normali esigenze di vita), sono chiamati a contribuire gli ascendenti in ordine di grado ed eventualmente lo Stato a mezzo di elargizioni ai meritevoli, per poter continuare gli studi.

3 Il rapporto tra genitori e figli 119 Nel caso di inadempimento il genitore può rivolgersi al giudice il quale può anche ordinare al terzo obbligato nei confronti del genitore (ad esempio il datore di lavoro) di versare direttamente all altro coniuge una quota dei redditi del genitore inadempiente (art. 148, co. 2, c.c.). Il principio generale di tutela della prole, desumibile da varie norme dell ordinamento, comporta che l eventuale separazione od il divorzio che siano intervenuti tra i coniugi non producono alcun effetto nei rapporti tra i genitori ed i figli, fatte salve esclusivamente le modifiche conseguenti ai provvedimenti relativi al loro affidamento. Pertanto, a seguito della pronuncia di separazione o di divorzio non subisce alcuna alterazione sostanziale l insieme dei doveri che incombono sui genitori verso i figli e, in particolare, rimane identico l obbligo che grava su ciascuno di essi di contribuire, in proporzione alle proprie capacità, all assistenza, all educazione ed al mantenimento dei figli (v. Cap. X, par. 9). Il dovere di istruzione e di educazione Al dovere di mantenimento seguono i doveri di istruzione e di educazione. La Costituzione prevede, tutelandolo, un diritto all istruzione non solo in relazione al rapporto tra genitori e figli (art. 30, 1 comma, Cost.), ma anche con riguardo a quello tra minore ed istituzioni esterne alla famiglia (art. 34 Cost.). In altre parole, all interno della famiglia i figli devono essere istruiti nelle forme e nei limiti connaturati alla possibilità dei genitori e, nello stesso tempo, deve essere consentito loro di esercitare il proprio diritto all istruzione in una sede diversa da quella familiare. La responsabilità dei genitori per l istruzione dei figli riceve anche una tutela penale dall art. 731 c.p. che punisce «chiunque, rivestito di autorità o incaricato della vigilanza sopra un minore, omette, senza giusto motivo, di impartirgli o di fargli impartire l istruzione elementare». Sebbene l art. 731 c.p. faccia riferimento alla sola istruzione elementare la giurisprudenza ritiene che anche l inosservanza dell obbligo di istruzione media sia causa di punibilità. Quanto al dovere di educazione, indubbiamente si tratta di un concetto dai contorni non facilmente definibili in quanto il suo contenuto è strettamente ed inevitabilmente connesso alla costante evoluzione sociale, culturale e pedagogica della nostra società. Ad ulteriore riprova, basti evidenziare che il vigente testo dell art. 147 c.c., a differenza del testo previgente secondo cui l educazione doveva essere conforme ai principi della morale, privilegia il soggetto nei cui confronti deve essere realizzata la funzione educativa, obbligando i genitori a «tener conto delle capacità, dell inclinazione e delle aspirazioni dei figli». Quanto al contenuto, il compito educativo appartiene alla famiglia la quale ha piena libertà nella scelta dei criteri e dei mezzi educativi ritenuti più idonei, incontrando tuttavia i limiti fondamentali dei principi generali dell ordinamento quali risultano dalle norme costituzionali e dalla vigente legislazione penale. A tal proposito, un interessante elaborazione giurisprudenziale sviluppatasi specialmente in merito alla problematica dell uso dei mezzi di correzione nell esercizio dell attività educativa (v. Cap. XIII, par. 5, lett. B), ha nel corso degli anni riconosciuto un dovere dei genitori di rispettare le scelte dei figli, soprattutto con riguardo allo studio, alla formazione professionale, all impegno politico-sociale ed alla fede religiosa, al contempo individuando i limiti entro cui la responsabilità genitoriale va correttamente esercitata ed affermando l illiceità dell uso della violenza finalizzata a scopi educativi.

4 120 Capitolo 7 Giurisprudenza La giurisprudenza di legittimità, qualificando il diritto al mantenimento non come mero diritto di contenuto patrimoniale ma come diritto fondamentale della persona costituzionalmente garantito, ha riconosciuto al figlio il diritto al risarcimento, per il fatto in sé della lesione e a prescindere dalla sussistenza di conseguenze negative patrimoniali, per il danno arrecatogli dalla condotta del genitore, obbligato al suo mantenimento, che per lunghi anni non gli aveva erogato i mezzi di sussistenza e che pur aveva in seguito versato le somme arretrate (Cass. civ., sez. I, , n. 7713). Si è inoltre affermato che l obbligo imposto dalla norma in esame ad entrambi i coniugi di mantenere, istruire ed educare la prole si riverbera nei rapporti esterni, con la conseguenza che, in ipotesi di obbligazioni derivanti dal soddisfacimento di esigenze primarie della famiglia, quali, in particolare, la cura della salute del figlio minore, si deve riconoscere in capo a ciascun coniuge il potere, in virtù di un mandato tacito, di compiere gli atti occorrenti e di assumere le relative obbligazioni con effetti vincolanti per entrambi (Cass. civ., sez. III, , n ). Nel muovere dalla constatazione che i genitori allorché fanno valere tra loro i contrapposti diritti (sempre più spesso di natura meramente economica), anziché ergersi a primaria tutela della prole, ne travolgono sostanza e diritti e che i minori, in altri termini, diventano merce di scambio e di contrasto tra gli stessi genitori, in evidente conflitto di interessi con la prole che essi stessi rappresentano, i giudici di merito, in una interessante pronuncia hanno percorso una strada di fattiva tutela già tracciata da altri giudici di merito (Trib. Potenza, ; Trib. Trani ) nell ambito dei rapporti economici genitoriali, stabilendo che l obbligo di mantenimento di cui all art. 148 c.c. possa estendersi agli ascendenti, avuto riguardo a situazioni in cui i genitori (a prescindere da loro più o meno valide ragioni interne) «non possono o non vogliono» provvedere ad un adeguato mantenimento della prole (Trib. Genova, ). La disposizione applicata nella decisione genovese è quella dell art. 148 c.c. che disciplina l obbligo primario di mantenimento dei figli minori da parte di entrambi i genitori, relazionandolo a quello sussidiario degli ascendenti «quando i genitori non hanno mezzi sufficienti». La Suprema Corte, poi, ha ritenuto che il comportamento dei genitori che sia inconciliabile con i diritti-doveri loro imposti dall art. 147 c.c. è sufficiente a realizzare lo stato di abbandono, che giustifica la dichiarazione di adottabilità del minore, essendo irrilevante l inesistenza da parte dei genitori della precisa volontà di abbandonare il figlio (Cass. civ., sez. I, , n ). Di conseguenza, ai fini dell accertamento dello stato di abbandono, rilevano anche le anomalie della personalità dei genitori che si traducano in incapacità di allevare ed educare i figli, tali da produrre danni irreversibili allo sviluppo e all equilibrio psico-fisico del minore (Cass. civ., sez. I, , n. 9576). V. infra, Cap. IX, par I doveri del figlio L art. 315bis c.c., introdotto dalla L. 219/2012, prevede il dovere del figlio di rispettare i propri genitori e di contribuire al mantenimento della famiglia finché in essa vive. La formulazione della norma, che sostituisce all espressione «onorare e rispettare» del testo previgente alla riforma del 75, semplicemente il dovere di «rispettare» i genitori, dimostra una nuova concezione del rapporto figli-genitori da ritenersi non più in termini di soggezione ed obbedienza, bensì di semplice rispetto nei confronti di coloro che sono investiti della responsabilità genitoriale (SESTA). Per ciò che riguarda l obbligo di contribuzione, il minore deve corrispondervi in proporzione alle proprie sostanze ed ai propri redditi (anche lavorativi), ma non in rela-

5 Il rapporto tra genitori e figli 121 zione alle proprie capacità lavorative, per evitare che sia costretto a svolgere in ogni caso un attività, a scapito di eventuali possibilità di studio (tale limitazione non sussiste, invece, quando il soggetto, pur avendo terminato gli studi, persista in un atteggiamento di inerzia nella ricerca di un lavoro compatibile con le sue attitudini e la sua professionalità, o di rifiuto di corrispondenti occasioni di lavoro). L obbligo è azionabile giudizialmente, anche se nella pratica il ricorso ad un azione legale non è frequente. L art. 318 c.c. sancisce, poi, il dovere del figlio di non abbandonare la casa dei genitori (o del genitore che su di lui esercita la responsabilità), riconoscendo in capo al genitore il potere di richiamarlo e ricondurlo all abitazione familiare ricorrendo, se necessario, anche al giudice tutelare. 4. La responsabilità genitoriale La legge non definisce la responsabilità genitoriale, ma si limita a stabilire che «entrambi i genitori hanno la responsabilità genitoriale che è esercitata di comune accordo tenendo conto delle capacità, delle inclinazioni naturali e delle aspirazioni del figlio» (art. 316 c.c.). La responsabilità dei genitori è un ufficio di diritto privato, un insieme, cioè, di poteri e doveri che i genitori devono esercitare nell esclusivo interesse del minore finalizzati alla crescita fisica e spirituale del figlio, da esercitarsi nel rispetto delle sue capacità, inclinazioni naturali ed aspirazioni. Come si è già in precedenza rilevato, la responsabilità dei genitori sui figli si giustifica con la necessità di sopperire alle carenze del minore (basti pensare che il minore non ha la capacità di agire, per cui vi è la rappresentanza legale dei genitori), ma soprattutto in virtù dell esigenza di guidare ed istruire il minore, di modo che la sua personalità si evolva fino a raggiungere i livelli educativi richiesti per una vita sociale pienamente autonoma. Nell ottica di una valorizzazione della funzione strumentale della responsabilità genitoriale alla realizzazione dei doveri e dei compiti ad essi spettanti, oggi l autorità che è attribuita ai genitori è diretta a soddisfare l esclusivo interesse del minore ed i genitori stessi non possono non tener conto delle inclinazioni di questi, non possono ingerirsi in atti che sono espressione di scelte personali del minore, quali l iscrizione ad associazioni culturali o politiche, né possono compiere atti offensivi dei diritti personali del minore, come il controllo della corrispondenza (contrario al diritto alla riservatezza), tranne che sia effettuato nell interesse del figlio. Il minore gode, quindi, di una maggiore autonomia rispetto al passato, in quanto si ritiene sia in grado di formare ed esprimere una sua opinione in alcune scelte di vita ed è chiamato anche a partecipare a talune decisioni familiari. La responsabilità genitoriale si esplica nell educazione e nella cura del minore, da un lato, nella rappresentanza legale e nella gestione del suo patrimonio, dall altro (art. 320 c.c.).

6 122 Capitolo 7 È importante sottolineare tale ultimo aspetto della responsabilità genitoriale, in quanto il concetto di protezione e di tutela del minore è stato sempre costantemente inteso in termini prevalentemente patrimoniali. Interpretazione confermata dalla cura ed attenzione preminenti della dottrina e della legislazione per una nozione di tutela e protezione che attiene quasi esclusivamente agli interessi economici, al fine evidente di tenere il minore indenne da pregiudizi di carattere patrimoniale. L art. 316, co. 1, c.c. attribuisce la titolarità della responsabilità genitoriale ad entrambi i genitori che sono tenuti ad esercitarla di comune accordo, determinando insieme l indirizzo generale che ciascuno, poi, potrà attuare anche separatamente, analogamente a quanto previsto dall art. 144 c.c. per la determinazione e l esecuzione dell indirizzo familiare (v. Cap. IV, par. 4). Essa spetta ad entrambi i genitori. Se il rapporto di filiazione è accertato nei confronti di un solo genitore, la responsabilità genitoriale spetterà a questi in via esclusiva (art. 316, co. 4, c.c.). Tuttavia, il genitore che non esercita la responsabilità genitoriale deve comunque vigilare sull istruzione, sull educazione e sulle condizioni di vita del figlio (art. 316, ult. co., c.c.). La responsabilità genitoriale è esercitata disgiuntamente per gli atti di ordinaria amministrazione. Per gli atti eccedenti l ordinaria amministrazione l esercizio è congiunto (art. 320 c.c.). In caso di contrasto su questioni di particolare importanza, ciascun genitore può ricorrere senza formalità al giudice, indicando i provvedimenti che ritiene più idonei. Il giudice, sentiti i genitori e disposto l ascolto del figlio minore che abbia compiuto gli anni dodici e anche di età inferiore ove capace di discernimento, suggerisce le determinazioni che ritiene più utili nell interesse del figlio e dell unità familiare. Se il contrasto permane, il giudice attribuisce il potere di decisione al genitore che, nel singolo caso, ritiene il più idoneo a curare l interesse del figlio (art. 316 c.c.). L esercizio della responsabilità genitoriale può spettare in via esclusiva ad uno solo dei genitori in caso di lontananza, incapacità od altro impedimento che renda impossibile ad uno dei coniugi l esercizio stesso (art. 317, 1 comma, c.c.). Le norme sull affidamento condiviso consentono, infatti, pur dopo la rottura del rapporto coniugale, l esercizio, e non solo la titolarità, della responsabilità genitoriale in capo ad entrambi i genitori, pur effettuando una distinzione tra «decisioni di maggiore interesse» per i figli e «questioni di ordinaria amministrazione», per le quali ultime il giudice potrebbe disporre che la potestà sia esercitata separatamente dai genitori. Con riguardo all ipotesi di riconoscimento del figlio nato fuori dal matrimonio, l art. 316, co. 4 c.c. riconosce l esercizio della responsabilità genitoriale al genitore che ha effettuato il riconoscimento. A) La rappresentanza legale e l amministrazione I genitori, nell esercizio della responsabilità genitoriale, hanno la rappresentanza dei figli minori, in tutti gli atti civili nonché l obbligo di amministrare i loro beni (art. 320 c.c.).

7 Il rapporto tra genitori e figli 123 Quanto al potere di rappresentanza, si tratta di una rappresentanza ex lege, conferita, cioè, dalla stessa legge congiuntamente ai genitori o a quello che esercita la responsabilità genitoriale sul figlio. I genitori si sostituiscono ai figli nel compimento degli atti relativi al loro patrimonio, che essi non possono compiere in quanto minori. Sono esclusi dalla rappresentanza i cd. atti personalissimi (ad es., i genitori non possono, in sostituzione dei figli, fare testamento, procedere al riconoscimento di un figlio naturale o stipulare donazioni). Quanto ai poteri di amministrazione, per gli atti di ordinaria amministrazione è ammesso l intervento di ciascun genitore singolarmente, mentre per quelli di straordinaria amministrazione e per i contratti con i quali si concedono o si acquistano diritti personali di godimento è necessaria la partecipazione congiunta dei genitori, la necessità o l utilità evidente del figlio nonché l autorizzazione del giudice tutelare per gli atti di maggiore importanza (come ad es. l accettazione o la rinuncia all eredità, l accensione di ipoteche o lo scioglimento di comunioni). Per continuare un attività commerciale nell interesse del figlio minore è necessaria l autorizzazione del tribunale su parere del giudice tutelare. Gli atti compiuti senza il rispetto della disciplina codicistica possono essere annullati su domanda dei genitori, del figlio o dei suoi eredi o aventi causa (art. 322 c.c.); l azione di annullamento può essere esercitata da ciascun genitore disgiuntamente, anche quando abbia ad oggetto un atto di straordinaria amministrazione, ovvero allorché i genitori abbiano agito in conflitto di interessi ed, infine, nell ipotesi in cui l atto sia stato compiuto direttamente dal minore (art c.c.). B) L usufrutto legale Ai genitori o al genitore che esercita la responsabilità genitoriale sul minore spetta per legge l usufrutto sui beni del figlio (art. 324 c.c.). Il contenuto del diritto è quello (come per l usufrutto in genere) di godere dei beni, senza variare la loro destinazione economica. Dottrina In merito alla natura dell usufrutto legale dei genitori sui beni del figlio minore, varie sono le ricostruzioni proposte. Nell ambito dell orientamento che ritiene essersi in presenza di un vero e proprio diritto soggettivo (VERCELLONE), vi è chi ne afferma la natura reale (PUGLIESE, GRASSETTI) e chi, invece, nega tale natura (FERRI). La dottrina tradizionale tende ad inquadrare la funzione della previsione dell usufrutto legale dei genitori nel generale principio della solidarietà familiare, rappresentando una realizzazione del contributo del figlio al menage familiare, come una sorta di «corrispettivo» delle cure che i genitori prestano alla prole, previsione peraltro confermata dall introduzione del dovere di contribuzione del figlio di cui all art. 315 c.c. (FERRI, GRASSETTI). Altra dottrina più recente spiega, invece, la funzione dell usufrutto legale con l esigenza di evitare differenze nel tenore di vita dei componenti della famiglia (PELOSI, BUCCIANTE). Si tratta di un diritto indisponibile ed intrasmissibile (se viene meno solo nei confronti di uno dei genitori, ad es. per la sua morte, si accresce la quota dell altro), assoggetta-

8 124 Capitolo 7 to alle norme in tema di usufrutto (art. 325 c.c.). Il genitore usufruttuario, però, non ha l obbligo di rendiconto; i frutti sono destinati ai bisogni della famiglia, ed in particolare al mantenimento, all istruzione e all educazione dei figli (art. 324, 2 comma, c.c.). Si discute circa la destinazione dell eccedenza: se essa debba essere accantonata (AULETTA) o se il genitore ne possa liberamente disporre (tranne il caso in cui questi abbia contratto nuove nozze: in questa ipotesi devono essere utilizzati per il mantenimento del minore e l eccedenza va accantonata, art. 328 c.c.). Se il genitore viola l obbligo di mantenimento, non destinando i frutti alla famiglia, si applica il rimedio della distrazione dei beni (art. 148, 2 comma, c.c.); se, invece, il genitore si rende colpevole di cattiva amministrazione, viene privato dell usufrutto (art. 334 c.c.). I beni oggetto di usufrutto, in virtù della loro destinazione, non possono essere espropriati per crediti estranei alle esigenze familiari, sempre che il creditore fosse a conoscenza di tale estraneità (art. 326, 2 comma, c.c.). In ogni caso non sono soggetti ad usufrutto legale (art. 324, 3 comma, c.c.).: i beni acquistati dal figlio con i proventi del proprio lavoro; i beni lasciati o donati al minore per intraprendere una carriera, un arte, una professione; i beni lasciati o donati al minore con l indicazione che non entrino a far parte dell usufrutto (sempre che non rientrino nella legittima destinata al minore); i beni acquistati per eredità, legato o donazione dal figlio, contro la volontà dei genitori. L usufrutto si estingue con il raggiungimento da parte del figlio della maggiore età o con il suo matrimonio autorizzato dal tribunale, ovvero con la morte dei genitori od il perimento dei beni cui si riferiva. 5. Rimedi in caso di violazione dei doveri o di condotta pregiudizievole dei genitori La violazione degli obblighi gravanti sui genitori verso i figli o la condotta pregiudizievole dei genitori verso i figli sono sanzionate sia penalmente (l art. 570 c.p. prevede, infatti, una pluralità di reati rubricati sotto l unico titolo della violazione degli obblighi di assistenza familiare: v. infra, Cap. XIII, par. 5) sia, soprattutto, civilmente, con la previsione di rimedi volti ad ottenere l adempimento delle obbligazioni ovvero ad impedire un esercizio pregiudizievole della responsabilità genitoriale. Contro il mancato adempimento dei doveri di mantenimento ed assistenza del minore possono essere esplicate le ordinarie misure cautelari ed esecutive previste in tema di obbligazioni; è inoltre prevista, quale rimedio specifico, la distrazione dei redditi dell obbligato. Su domanda di chiunque vi abbia interesse, infatti, il presidente del tri-

9 Il rapporto tra genitori e figli 125 bunale, sentito il genitore inadempiente ed assunte le necessarie informazioni, può emanare un decreto con il quale ordina al terzo debitore dell obbligato di corrispondere quanto dovuto direttamente al coniuge di questi o a chi provvede al mantenimento del minore (cd. ordine al terzo di pagamento diretto: art. 148, 2 comma c.c.). A) La rimozione dall amministrazione Altro rimedio, questa volta previsto per il caso di cattiva amministrazione del patrimonio del minore da parte del genitore esercente la responsabilità genitoriale, è la rimozione dall amministrazione (art. 334 c.c.). Tale rimedio non ha natura sanzionatoria, in quanto non presuppone la colpevole inadempienza o la cattiva gestione volontaria del genitore, potendo essere attivato anche nel caso in cui il genitore non possa prendersi cura, per i più svariati motivi, della gestione. Il Tribunale per i Minorenni può indicare, nell ipotesi in cui la cattiva gestione derivi da scelte errate del genitore, i criteri ai quali il genitore deve attenersi, senza privarlo della gestione, oppure può disporre, nei casi più gravi, insieme alla rimozione, la revoca dell usufrutto legale. Attuata la rimozione, i poteri di amministrazione e la rappresentanza legale si concentrano in capo all altro genitore o, in mancanza, sono attribuiti ad un curatore speciale. Se i motivi che hanno condotto all adozione del provvedimento cessano, il genitore può essere reintegrato nell amministrazione e nel godimento dell usufrutto (art. 335 c.c.). B) La decadenza dalla responsabilità genitoriale La valorizzazione della responsabilità genitoriale quale complesso di diritti e doveri attribuiti ai genitori nell interesse del figlio si accompagna alla previsione di un ampio potere di intervento da parte dell autorità giudiziaria nel caso in cui il genitore violi o trascuri i suoi doveri o abusi dei suoi poteri o tenga comunque una condotta pregiudizievole nei confronti del figlio, anche nell amministrazione del suo patrimonio (SESTA). L inadempimento dei genitori ai doveri inerenti la responsabilità genitoriale può avere una gradazione diversa e può, conseguentemente, provocare diverse reazioni da parte dell ordinamento giuridico (VILLANI). Così, nelle ipotesi di maggiore pericolosità per il minore, l art. 330 c.c. prevede la decadenza dalla responsabilità genitoriale del genitore «che viola o trascura i doveri ad essa inerenti o abusa dei relativi poteri con grave pregiudizio del figlio»; quando la condotta del genitore non è tale da dare luogo alla pronuncia di decadenza, l art. 333 c.c. conferisce al giudice il potere di adottare i «provvedimenti convenienti»: in entrambi i casi, il giudice può, per gravi motivi, disporre anche l allontanamento del figlio dalla residenza familiare o del genitore o convivente che maltratta o abusa del minore (art. 330, 2 comma, e 333 c.c., così come modificati dalla L. 149/2001). L allontanamento del soggetto abusante è provvedimento di carattere sanzionatorio, che può essere emanato, a seguito di un procedimento di volontaria giurisdizione in-

10 126 Capitolo 7 staurato su ricorso dell altro genitore, di un parente o del P.M. (oltre che di tutela). Esso deve essere emesso, costituendo un rimedio assai grave, in caso di violazioni estremamente rilevanti e pregiudizievoli per il minore, per una condotta del genitore tale da far ritenere che non sia affidabile ulteriormente nella cura degli interessi del figlio, e può essere accompagnato, nel caso in cui il tribunale dei minori lo ritenga necessario, dall allontanamento dalla residenza familiare. La decadenza è anche prevista come pena accessoria alla condanna per taluni delitti (ad es. violenza sessuale o incesto) o all ergastolo. La decadenza determina l effetto di sospendere tutti i diritti-doveri connessi alla responsabilità genitoriale, salvo l obbligo di mantenimento. Esso, infatti, oltre a non venir meno in caso di decadenza dalla responsabilità genitoriale, continua a sussistere, come si è visto, anche oltre il compimento della maggiore età dei figli e, quindi, anche dopo la cessazione della responsabilità genitoriale su di essi, fino a quando non siano economicamente autosufficienti (v. Cap. IV, par. 1 e Cap. VII, par. 2). La L. 8 luglio 2005, n. 137 ha introdotto una nuova causa di indegnità a succedere introducendo il comma 3bis dell art. 463 c.c. a norma del quale è escluso dalla successione come indegno chi, essendo decaduto dalla responsabilità genitoriale nei confronti della persona della cui successione si tratta a norma dell art. 330 c.c., non è stato reintegrato nella responsabilità alla data di apertura della successione della medesima. Il genitore può essere reintegrato nella responsabilità genitoriale non solo qualora sia cessato il suo comportamento pregiudizievole, ma anche quando sia scongiurata la possibilità di qualsivoglia danno nei confronti del minore (art. 332 c.c.). Al di là dell ipotesi sanzionatoria, la responsabilità genitoriale si estingue: a) con il raggiungimento della maggiore età; b) con la morte dei genitori o del figlio; c) con il matrimonio del figlio minorenne. Giurisprudenza La giurisprudenza si è più volte espressa in tema di violazione dei doveri o di condotta pregiudizievole dei genitori nei confronti dei figli stabilendo, volta per volta, quando il comportamento dei genitori costituisce espressione della loro discrezionalità educativa e quando, invece, urti contro i limiti ad essa imposti nell interesse del minore. Così, ad esempio, in più occasioni la giurisprudenza di merito ha ritenuto che il rifiuto immotivato dei genitori di sottoporre i propri figli alle vaccinazioni obbligatorie configura una condotta pregiudizievole nei confronti dei figli e, come tale, rimediabile dal giudice minorile il quale, adito ai sensi degli artt. 333 e 336 c.c., affievolendo la responsabilità genitoriale, adotta i provvedimenti più convenienti nell interesse del minore, affidandolo se del caso alla struttura sanitaria territorialmente competente alla somministrazione delle vaccinazioni obbligatorie (Trib. Min. Venezia, ; App. Milano, ; App. Bari, decr ). I giudici di merito hanno rinvenuto nel comportamento dei genitori volto a sopprimere il diritto dei bambini alla conservazione dei rapporti familiari con i nonni gli estremi di applicazione della fattispecie di cui all art. 333 c.c. nell ipotesi in cui un genitore si oppone immotivatamente alla sana frequentazione familiare procurando pertanto un danno psicologico ed emotivo al bambino (Trib. min. Roma, , n ), ritenendo che anche il totale disinteresse del padre nei confronti del fi-

11 Il rapporto tra genitori e figli 127 glio e la sua non accettazione del ruolo paterno giustificano la decadenza dalla responsabilità genitoriale (Trib. min. L Aquila, ). La Suprema Corte ha tuttavia recentemente chiarito che «La decadenza dalla potestà dei figli, che ai sensi dell art. 330 c.c. il giudice civile pronuncia nei confronti del genitore che viola o trascura i doveri ad essa inerenti o abusa dei relativi poteri con grave pregiudizio del figlio è un provvedimento di natura sanzionatoria che, fondato sui medesimi presupposti, opera sul piano civilistico con la sottrazione al genitore inadempiente dei poteri di rappresentanza e di amministrazione dei beni del figlio nonché dell usufrutto legale sui beni stessi, finalizzato alla sua educazione e l istruzione parallelamente alle sanzioni previste dal codice penale che l art. 570 c.p. riconduce testualmente a chiunque si sottrae agli obblighi di assistenza inerenti alla potestà dei genitori. Ne deriva che la pronuncia della decadenza dalla potestà genitoriale lascia inalterati i doveri di assistenza del genitore decaduto, penalmente sanzionati, sicché il provvedimento non incide sulla responsabilità penale e, pertanto, non preclude la commissione del reato di cui all art. 570, commi 1 e 2, c.p. e non ne fa venire meno la permanenza» (Cass. pen., sez. VI, , n ). V. Cap. XIII, par. 5. Questionario 1. Quali sono i doveri dei genitori nei confronti dei figli? (par. 2) 2. I doveri ex art. 147 c.c. si applicano soltanto alla filiazione in costanza di matrimonio? (par. 2) 3. Quali sono i doveri dei figli nei confronti dei genitori? (par. 3) 4. A chi spetta la titolarità e l esercizio della responsabilità genitoriale? (par. 4) 5. Quali sono i rimedi esperibili in caso di contrasto dei genitori su questioni di particolare importanza? (par. 4) 6. Come si configura la rappresentanza dei figli minori in capo ai genitori e quali sono le conseguenze degli atti compiuti in violazione delle norme sulla rappresentanza dei figli? (par. 4) 7. Quali sono le caratteristiche ed il contenuto del diritto di usufrutto legale spettante ai genitori sui beni del figlio? (par. 4) 8. Quali sono i beni non soggetti all usufrutto legale? (par. 4)

12 128 Capitolo 7 9. Qual è il rimedio azionabile in caso di inadempimento dei doveri di mantenimento del minore da parte dei genitori? (par. 5) 10. In quali ipotesi è prevista la cd. rimozione dall amministrazione ex art. 334 c.c.? (par. 5) 11. Può un genitore dichiarato decaduto dalla responsabilità genitoriale ex art. 330 c.c. essere reintegrato nella stessa? (par. 5)

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