REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI MONZA QUARTA SEZIONE CIVILE riunito in camera di consiglio nelle persone dei sigg.
|
|
- Silvia Bucci
- 8 anni fa
- Visualizzazioni
Transcript
1 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI MONZA QUARTA SEZIONE CIVILE riunito in camera di consiglio nelle persone dei sigg. magistrati: dott. Claudio Miele - Presidente - dott.ssa Claudia Lojacono - Giudice - dott. Davide De Giorgio - Giudice rel. - ha pronunziato la seguente SENTENZA nella causa civile iscritta al R.G. n. 1428/2009, promossa con ricorso depositato in data da B.N., nata a Monza il (...), rappresentata e difesa dall'avv. M.C., presso il cui studio in Muggiò ha eletto domicilio Ricorrente contro S.F. (nell'atto di matrimonio: S.F.), nato a Cesano Maderno il giorno (...), rappresentato e difeso dall'avv. A.V., presso il cui studio in Seregno ha eletto domicilio Resistente e con l'intervento del Pubblico Ministero in sede. Oggetto del processo: separazione giudiziale. MOTIVI DELLA DECISIONE Si omette lo svolgimento del processo ex art. 132 c.p.c. nel testo novellato dall'art. 45, comma 17, della legge n. 69, applicabile anche ai giudizi di primo grado in corso alla data del Sulla separazione. La domanda di separazione appare meritevole di accoglimento. Sul punto, deve premettersi che le parti hanno contratto matrimonio in Giussano in data (...) (reg. atti di matrimonio, anno (...)). Deve inoltre rilevarsi che dalla documentazione prodotta in atti è emerso il venir meno della comunione materiale e spirituale fra i coniugi in questione, essendosi verificati fatti tali da rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza fra gli stessi, ovvero da recare pregiudizio all'educazione della prole. Le risultanze degli atti e documenti di causa e la volontà delle parti di porre termine alla loro convivenza coniugale, nonché lo stesso carattere contenzioso del presente giudizio rendono ampiamente ragione della sopravvenuta intollerabilità del rapporto coniugale tra le parti in causa. Non v'è dubbio, pertanto, che debba essere pronunziata la separazione giudiziale tra i coniugi in questione. Addebito. Con riferimento alla questione concernente l'addebito della responsabilità della separazione, vanno svolte le seguenti considerazioni.
2 In primo luogo, in punto di diritto, deve osservarsi che, affinché possa essere addebitata ad uno dei coniugi la responsabilità del fallimento della convivenza coniugale, non basta che questi abbia posto in essere una violazione grave dei doveri nascenti dal matrimonio, ma occorre altresì che sussista un preciso nesso di causalità tra tale violazione e la sopravvenuta intollerabilità della convivenza medesima. In concreto, per quanto concerne la domanda della ricorrente, essa risulta del tutto sfornita di prova, non avendo la Bi. articolato alcun capitolo di prova in ordine alle pretese vessazioni che il marito avrebbe posto in essere nei suoi confronti. Detta istanza va dunque rigettata. Per quanto concerne la domanda di addebito svolta dal marito, deve rilevarsi che non risulta specificamente contestata la circostanza relativa all'abbandono della casa coniugale da parte della ricorrente ai primi di aprile del È inoltre pacifico il fatto che sempre la ricorrente abbia trascorso, nell'estate del 2008, un periodo di vacanza con tale C.N. (le fotografie di tale vacanza, prodotte in atti, dimostrano, inoltre, che tra la ricorrente ed il C., all'epoca, il rapporto non si limitava alla semplice amicizia), il che induce a presumere, secondo la normale esperienza, che tra i due esistesse una relazione extraconiugale già da tempo. Tali fatti costituiscono violazioni gravi dei doveri nascenti dal matrimonio, idonee a determinare una condizione di intollerabilità della convivenza coniugale. Quanto alla preesistenza della crisi rispetto all'epoca in cui detti fatti sono avvenuti, deve rilevarsi: che la ricorrente, come già innanzi osservato, non ha offerto alcuna prova degli asseriti pregressi soprusi perpetrati a suo danno dal marito, e che la lettera datata a firma dell'avv. P.M., precedente difensore della B., con cui veniva ufficializzata la volontà della ricorrente di ottenere la separazione dal marito, si situa in un periodo posteriore, anche se di poco, rispetto all'abbandono della casa coniugale da parte della moglie. Deve dunque ritenersi che sussista anche il nesso di causalità tra dette condotte della B. e la sopravvenuta intollerabilità della convivenza coniugale, con la conseguenza che la domanda di addebito svolta dal resistente deve essere accolta. Affidamento della prole. Per quanto concerne la questione relativa all'affidamento del figlio minore L., nato il (...) (la figlia M., infatti, è divenuta maggiorenne in corso di causa), premesso che la legge n. 54 del 2006 stabilisce che il Giudice deve preferire la formula dell'affidamento condiviso, salvo che non vi siano ragioni che rendano necessario disporre l'affidamento esclusivo all'uno o all'altro genitore, deve rilevarsi come entrambe le parti abbiano concluso in tal senso, sicché si provvede in conformità. Quanto al collocamento del figlio (aspetto su cui le conclusioni delle parti sono divergenti), è stato proprio quest'ultimo ad esprimere dinanzi al Presidente del Tribunale la sua maggiore propensione a vivere con il padre, né la ricorrente ha dimostrato la sussistenza di elementi che consentano di ritenere tale scelta contraria all'interesse del minore. Si osserva inoltre, che la Bi., una volta che è stato posto a suo carico un contributo al mantenimento della prole, non ha adempiuto al pagamento, elemento, questo, dal quale non può prescindersi ai fini della decisione in esame.
3 Si provvede dunque come da dispositivo. Assegnazione della casa coniugale. Per quanto riguarda, poi, la questione concernente l'assegnazione della casa coniugale, deve rilevarsi che, secondo quanto è stato ritenuto dal giudice di legittimità (cfr.: Cass. n del ), "in materia di separazione o divorzio, l'assegnazione della casa familiare, pur avendo riflessi anche economici, particolarmente valorizzati dall'art. 6, sesto comma, della legge 1 dicembre 1970 n come sostituito dall'art. 11 della legge 6 marzo 1987, n. 74 -, è finalizzata all'esclusiva tutela della prole e dell'interesse di questa a permanere nell'ambiente domestico in cui è cresciuta, e non può quindi essere disposta, come se fosse una componente degli assegni rispettivamente previsti dall'art. 156 cod. civ. e dall'art. 5 della legge n. 898 del 1970, per sopperire all'esigenze economiche del coniuge più debole, alle quali sono destinati unicamente i predetti assegni. Pertanto, anche nell'ipotesi in cui l'immobile sia di proprietà comune dei coniugi, la concessione del beneficio in questione resta subordinata all'imprescindibile presupposto dell'affidamento dei figli minori o della convivenza con figli maggiorenni ma economicamente non autosufficienti: diversamente, infatti, dovrebbe porsi in discussione la legittimità costituzionale del provvedimento, il quale, non risultando modificabile a seguito del raggiungimento della maggiore età e dell'indipendenza economica da parte dei figli, si tradurrebbe in una sostanziale espropriazione del diritto di proprietà, tendenzialmente per tutta la vita del coniuge assegnatario, in danno del contitolare". Ciò detto, si osserva, in punto di fatto, che il resistente, proprietario esclusivo della casa familiare, risulta anche essere il genitore presso cui è collocata la prole (compresa la figlia Martina, maggiorenne ma non ancora economicamente autosufficiente, inizialmente collocata presso la madre), sicché è a suo favore che va disposta l'assegnazione. Contributo al mantenimento della prole. Deve poi essere decisa la richiesta concernente la determinazione del contributo al mantenimento del figlio minorenne e della figlia maggiorenne ma non economicamente autosufficiente a carico della madre. In diritto, come è noto, la Suprema Corte, anche recentemente, ha così statuito sul tema in questione: "l'obbligo dei genitori di concorrere ex art. 148 c.c. al mantenimento dei figli non cessa automaticamente con il raggiungimento della maggiore età, ma continua invariato finché il genitore interessato non provi che il figlio ha raggiunto l'indipendenza economica oppure che è stato posto nella concreta posizione di poter essere autosufficiente, ma non ne abbia tratto profitto per sua colpa; ne consegue che il genitore, il quale contesta la sussistenza del proprio obbligo di mantenimento nei confronti di figli maggiorenni che non svolgono attività lavorativa retribuita, è tenuto a fornire la prova della condotta colpevole del figlio che persista in un atteggiamento d'inerzia nella ricerca di un lavoro compatibile con le sue attitudini e la sua professionalità ovvero di rifiuto di corrispondenti occasioni di lavoro" (Cass n. 2670; Cass n. 4765).
4 Il diritto all'assegno da parte della figlia Ma. non è oggetto di contestazione tra le parti. In ordine al quantum debeatur, avuto riguardo ai redditi documentati dalla madre (Cud 2008, reddito complessivo pari a Euro ,25, che, decurtato delle imposte e rapportato a dodici mensilità, corrisponde ad Euro 1.367,36 netti mensili) ed alla sua attuale situazione personale (la stessa non ha documentato spese di locazione), nonché avuto riguardo ai redditi documentati dal padre (Mod. 730/2010, reddito complessivo pari a Euro ,00, che, decurtato delle imposte e rapportato a dodici mensilità, corrisponde ad Euro 2.110,08 netti mensili) ed alla sua attuale situazione personale (lo stesso coabita con i figli e sostiene, tra l'altro, il pagamento di un mutuo con rata mensile pari ad Euro 814,19), risulta congruo determinare il contributo in questione come da dispositivo. A tale proposito, si osserva, in punto di diritto, che anche la Suprema Corte ha avuto costantemente modo di evidenziare come la misura del contributo al mantenimento dei figli minori possa dal giudice essere "legittimamente correlata non tanto alla quantificazione delle entrate derivanti dalla attività professionale svolta dal genitore non convivente, quanto piuttosto ad una valutazione complessiva del minimo essenziale per la vita e la crescita" dei figli stessi (Cass n ; Cass n. 3974) ed anche come "l'aumento delle esigenze economiche dei figli è notoriamente legato alla crescita e non ha bisogno di specifica dimostrazione" (Cass. n /07). Resta in ogni caso superata dalle considerazioni che precedono ogni questione concernente la genuinità o meno dei documenti prodotti dal resistente e disconosciuti dalla controparte. Altre domande. Le altre domande avanzate dalle parti (suddivisione in parti uguali del mutuo gravante sulla casa familiare, condanna della ricorrente al pagamento delle rate di un finanziamento contratto per l'acquisto di un'autovettura, condanna del resistente al pagamento in favore di controparte della somma di Euro ,00) risultano inammissibili in questa sede, in quanto sostanzialmente estranee alla materia tipica del giudizio di separazione, nonché assoggettate a trattazione con il rito ordinario. Spese processuali e domanda svolta ex art. 96 c.p.c. Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo. La sostanziale soccombenza della ricorrente induce a ritenere infondata la domanda dalla stessa proposta ai sensi dell'art. 96 del codice di rito. P.Q.M. Il Tribunale, definitivamente pronunziando sul ricorso proposto in data da B.N., nata a Monza il (...) nei confronti di S.F., nato a Cesano Maderno il giorno (...), così provvede: 1. pronunzia la separazione giudiziale tra B.N., nata a Monza il giorno (...) e S.F., nato a Cesano Maderno il giorno (...), con addebito di responsabilità a carico della moglie B.N.; 2. assegna la casa coniugale con gli arredi alla parte resistente S.F.;
5 3. affida il figlio minore delle parti Lu. ad entrambi i genitori, disponendo che lo stesso sia collocato, anche a fini anagrafici, presso la residenza paterna e che i periodi di permanenza dello stesso con il genitore non collocatario siano i seguenti: - un giorno alla settimana dall'uscita da scuola e fino alla mattina seguente, quando il minore sarà riaccompagnato a scuola; - a fine settimana alternati, dall'uscita da scuola il venerdì e fino al lunedì mattina, quando il minore sarà riaccompagnato a scuola; - durante le festività natalizie e pasquali, per metà dei rispettivi periodi in forma alternata di anno,n anno, in maniera tale che il minore trascorra il giorno di Natale ed il successivo Lunedì dell'angelo con un genitore ed il giorno di Santo Stefano ed il successivo giorno di Pasqua con l'altro; - Per giorni 15 consecutivi durante le vacanze estive, in epoca che i genitori concorderanno tra loro entro il mese di maggio di ogni anno in relazione ai rispettivi impegni di lavoro 4. pone a carico di B.N., quale contributo a mantenimento dei figli M. e L., pagamento della somma mensile di Euro 500,00 (Euro 250,00 per ciascun figlio) annualmente rivalutabile secondo gli indici Istat a far data dal e da corrispondersi a S.F. in via anticipata entro i, giorno 5 di ogni mese otre al rimborso della metà delle spese mediche non coperte dal Servizio Sanitario Nazionale, di quelle scolastiche straordinarie (tasse scolastiche ed universitarie rette gite scolastiche, ripetizioni, materiale didattico e libri di testo), nonché di quelle sportive e ricreative, concernenti i figli medesimi, preventivamente concordate (fatta eccezione per le spese scolastiche obbligatorie relative alla scuola ed università pubblica e per le spese mediche urgenti, in ordine alle quali i, rimborso sarà dovuto anche in assenza di preventivo accordo fra i genitori) ed adeguatamente documentate. 5. dichiara inammissibili le domande concernenti a suddivisione in parti uguali de, mutuo gravante sulla casa familiare, la condanna della ricorrente al pagamento delle rate di un finanziamento contratto per l'acquisto di un'autovettura e la condanna del resistente al pagamento in favore di controparte della somma di Euro ,00; 6. rigetta la domanda svolta dalla ricorrente ex art. 96 c.p.c.; 7. rigetta ogni ulteriore domanda, eccezione e deduzione delle parti 8. condanna B.N. a rifondere a S.F.,e spese di lite che liquida in complessivi Euro 5.627,50, di cui Euro 1.745,00 per diritti ed Euro per onorari, oltre Iva, Cpa e spese generali come per legge. Così deciso in Monza, il 31 marzo Depositata in Cancelleria l'11 aprile 2011.
SEPARAZIONE PERSONALE DEI CONIUGI
SEPARAZIONE PERSONALE DEI CONIUGI Interruzione effettiva e stabile della convivenza coniugale a seguito di fatti che rendano intollerabile la prosecuzione della vita coniugale o rechino pregiudizio alla
DettagliCORTE D APPELLO DI MILANO. Sezione delle Persone, dei Minori e della Famiglia. Dott.ssa Anna Maria Paganoni
N. 826/07R. R. Vol. G. CORTE D APPELLO DI MILANO Sezione delle Persone, dei Minori e della Famiglia La Corte, riunita in camera di consiglio nelle persone dei signori Dott.ssa Anna Maria Paganoni Dott.
DettagliTRIBUNALE DI... Ricorso per la modificazione delle condizioni di separazione ex. art. 155ter c.c.
TRIBUNALE DI... Ricorso per la modificazione delle condizioni di separazione ex art. 155ter c.c. Il sig.... nato a... il... e residente in... Via... n.... è rappresentato e difeso per mandato a margine
DettagliMantenimento dei figli maggiorenni: quanto dura?la legge per tutti.it
Mantenimento dei figli maggiorenni: quanto dura?la legge per tutti.it Maria Monteleone Anche i figli maggiorenni hanno diritto a essere mantenuti dai propri genitori fino a quando non siano completante
DettagliIstanza di interpello assegni corrisposti al coniuge in conseguenza di separazione legale art. 10, comma 1, lett. c) del Tuir.
RISOLUZIONE N. 153/E Roma, 11 giugno 2009 Direzione Centrale Normativa e Contenzioso OGGETTO: Istanza di interpello assegni corrisposti al coniuge in conseguenza di separazione legale art. 10, comma 1,
DettagliModifica delle condizioni stabilite nella sentenza di divorzio La modifica decorre dal momento della proposizione della domanda
Modifica delle condizioni stabilite nella sentenza di divorzio La modifica decorre dal momento della proposizione della domanda Cassazione Sentenza n. 3922/2012 commento e testo Studio legale law In materia
DettagliMASSIME DIRITTO DI FAMIGLIA. Corte di Cassazione Sez. III civ. 28 Dicembre 2011, n 29468 (Pres.
MASSIME DIRITTO DI FAMIGLIA Corte di Cassazione Sez. III civ. 28 Dicembre 2011, n 29468 (Pres. M. Finocchiaro; Rel. R. Lanzillo) Assegnazione della casa familiare Box auto Assenza del vincolo pertinenziale-
DettagliAL TRIBUNALE PER I MINORENNI DI. Ricorso congiunto per l affidamento di minore ex artt. 155-317bis- 336 c.c.
AL TRIBUNALE PER I MINORENNI DI. Ricorso congiunto per l affidamento di minore ex artt. 155-317bis- 336 c.c. La Sig.ra XXX, nata a., in data.., e residente in, Via., n., c.f.:.., e il Sig. YYY nato a,
DettagliCorte di Cassazione - copia non ufficiale
Civile Sent. Sez. 1 Num. 15131 Anno 2015 Presidente: LUCCIOLI MARIA GABRIELLA Relatore: CAMPANILE PIETRO Data pubblicazione: 20/07/2015 sul ricorso proposto da: AGENZIA DEL TERRITORIO SENTENZA Rappresentata
Dettagliper l'accertamento,con contestuale istanza cautelare,
N. 02321/2012 REG.PROV.COLL. N. 01796/2012 REG.RIC. R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Prima) ha pronunciato
DettagliIL TRIBUNALE PER I MINORENNI DI CATANIA
IL TRIBUNALE PER I MINORENNI DI CATANIA Così composto: dott. M.F.Pricoco Presidente dott. U. Zingales Giudice est. dott. L. Di Natale Componente privato dott. G. Armenia Componente privato riunito in camera
DettagliTRIBUNALE DI ROMA sezione lavoro REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
RGAC 5123 del 2015 TRIBUNALE DI ROMA sezione lavoro REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale di Roma, in funzione di Giudice del Lavoro, nella persona del dott. Flavio Baraschi, nella
DettagliREPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Emilia Romagna. (Sezione Prima)
N. 00007/2015 REG.PROV.COLL. N. 01072/2014 REG.RIC. REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Emilia Romagna (Sezione Prima) ha pronunciato la presente
DettagliREPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI CALTANISSETTA SEZIONE CIVILE SENTENZA
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI CALTANISSETTA SEZIONE CIVILE composto dai signori dr. Calogero Domenico Cammarata Presidente dr. Gaetano Sole Giudice dr. Andrea Giuseppe
DettagliCORSO DI AGEVOLAZIONI TRIBUTARIE DI INTERESSE NOTARILE AGEVOLAZIONI RELATIVE AI BENI IMMOBILI. Giurisprudenza
Sentenza del 17/02/2001 n. 2347 - Corte di Cassazione Sentenza del 17/02/2001 n. 2347 - Corte di Cassazione Intitolazione: ESENZIONI ED AGEVOLAZIONI (BENEFICI): IN GENERE - Agevolazioni ex art. 19 legge
DettagliDIRITTO DI FAMIGLIA. Corte di Cassazione Sez. I civ. 18 Novembre 2013, n 25843 (Pres. C.
DIRITTO DI FAMIGLIA Corte di Cassazione Sez. I civ. 18 Novembre 2013, n 25843 (Pres. C. Carnevale; Rel. M. Dogliotti) Famiglia Matrimonio Cessazione degli effetti civili del matrimonio- Diagnosi di shopping
Dettagli3. Maternità e Paternità in
3. Maternità e Paternità in CONDIZIONE NON PROFESSIONALE o CON RIDOTTI TRATTAMENTI ECONOMICI La legge prevede forme di tutela anche per le madri che non lavorano al momento del parto (o dell ingresso in
DettagliIl mantenimento dei figli maggiorenni
Il mantenimento dei figli maggiorenni Di Germano Palmieri L articolo 30 della Costituzione italiana sancisce che è dovere e diritto dei genitori mantenere, istruire ed educare i figli, anche se nati fuori
DettagliTRIBUNALE ORDINARIO di RIMINI sezione CIVILE
N. R.G. 4925/2012 TRIBUNALE ORDINARIO di RIMINI sezione CIVILE Oggi 20 novembre 2014, alle ore 10.30, innanzi al Giudice dott. DARIO BERNARDI, sono comparsi: L avv. PRESTIA CRISTIAN per parte attrice il
DettagliIl sottoscritto C. F. Prov./Stato residente a CAP Prov./Stato Via/Piazza n. Tel. e-mail. Residente in
ISTANZA PER L'AMMISSIONE AL PATROCINIO A SPESE DELLO STATO PER PROCEDIMENTI CIVILI AMMINISTRATIVI CONTABILI (D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115 - T. U. delle disposizioni legislative e regolamentari in materia
DettagliIl Tribunale di Udine, sezione civile, DECRETO
Il Tribunale di Udine, sezione civile, riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati dott. Alessandra Bottan Griselli dott. Francesco Venier Presidente; Giudice dott. Mimma Grisafi Giudice
Dettagliha pronunciato la presente
N. 00073/2013 REG.PROV.COLL. N. 00399/2012 REG.RIC. R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Emilia Romagna sezione staccata di Parma
DettagliArt. 54 decreto legge
Art. 342 c.p.c. Forma dell appello L appello si propone con citazione contenente l esposizione sommaria dei fatti ed i motivi specifici dell impugnazione nonché le indicazioni prescritte nell articolo
DettagliLA CORTE D'APPELLO DI LECCE SEZIONE PROMISCUA
LA CORTE D'APPELLO DI LECCE SEZIONE PROMISCUA riunita in Camera di Consiglio, e composta dai seguenti magistrati : Dott. ROSA CASABUR I PRESIDENTE Dott. FAUSTA PALAZZO CONSIGLIERE Dott. MAURIZIO PETRELLI
Dettaglift..,. 't" - ..,.ffi;*.,,, T pronunziato la t}g*it?é(t 4s..", ', ' t,
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIAIIO TRIBUNALE DI NOVARA La Di.ssa Alessandra Danieli, in funzione di Giudice del Lavoro. ha guente SENTENZA ft..,. 't" - 4s..",..,.ffi;*.,,, T se-p,t"f ', '
DettagliLEGGE 6 MAGGIO 2015 N. 55. Divorzio. breve
LEGGE 6 MAGGIO 2015 N. 55 Divorzio breve ENTRATA IN VIGORE: 26 MAGGIO 2015 Legge 55 del 2015 Disposizioni in materia di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio nonché di comunione
DettagliComune di Valmadrera, rappresentato e difeso dall'avv. Mario Anghileri, con domicilio eletto presso Ercole Romano in Milano, viale Bianca Maria 23;
N. 01571/2013 REG.PROV.COLL. N. 02629/2012 REG.RIC. REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Terza) ha pronunciato la presente SENTENZA
DettagliTRIBUNALE DI UDINE. sezione civile
TRIBUNALE DI UDINE sezione civile Successivamente oggi 26.3.2012, ore 10.00, davanti al giudice istruttore, dott. Andrea Zuliani, nella causa civile iscritta al n XXX/12 R.A.C.C., promossa da (A ) con
DettagliD.- Sono puniti per maltrattamenti in famiglia e violazione degli obblighi familiari i conviventi?
D.- In caso di separazione, in assenza dei figli, può essere disposta dal giudice l assegnazione della casa coniugale? R.- Ove non vi sia prole convivente, questo tipo di tutela non ha più ragione di sussistere
DettagliIl rapporto di lavoro dipendente non si dimostra con fax e cellulare (Cassazione sez. VI civile, Sentenza 30 luglio 2012 n. 13594) commento e testo
Il rapporto di lavoro dipendente non si dimostra con fax e cellulare (Cassazione sez. VI civile, Sentenza 30 luglio 2012 n. 13594) commento e testo La previdenza:it D.T. ha convenuto la Warsterner Italia
DettagliLegge 8 febbraio 2006, n. 54
Legge 8 febbraio 2006, n. 54 "Disposizioni in materia di separazione dei genitori e affidamento condiviso dei figli" pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 50 del 1 marzo 2006 Art. 1. (Modifiche al codice
DettagliR E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia. (Sezione Quarta) SENTENZA
N. 01763/2010 REG.SEN. N. 00879/2010 REG.RIC. R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Quarta) ha pronunciato la presente
DettagliCorte di Cassazione - copia non ufficiale
Civile Sent. Sez. L Num. 16757 Anno 2015 Presidente: VIDIRI GUIDO Relatore: MAISANO GIULIO Data pubblicazione: 12/08/2015 SENTENZA sul ricorso 11235-2014 proposto da: CALVANI MARZIA C.F. CLVMRZ273D68H901V,
Dettagliwww.unijuris.it R E P U B B L I C A I T A L I A N A
N. /09 R.A.C.C. R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale di Udine, sezione civile, composto dai Signori Magistrati: dott. Alessandra BOTTAN PRESIDENTE dott. Gianfranco
Dettagliha pronunciato la presente
N. 00405/2014 REG.PROV.COLL. N. 00241/2014 REG.RIC. REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Emilia Romagna sezione staccata di Parma (Sezione Prima)
DettagliTAR Veneto n. 1212 del 16/9/2014
MASSIMA La mancata partecipazione di candidati all'originaria gara consente alla stazione appaltante di utilizzare il sistema di assegnazione del servizio nei termini indicati dagli artt. 56 e 57 d.lgs
DettagliPROVINCIA DI LIVORNO. Oggetto: congedo retribuito di cui all art. 42 c. 5 del D.Lgs 151/2001 - AGGIORNAMENTO.
PROVINCIA DI LIVORNO CIRCOLARE N. 1/2014 Ai Dirigenti Ai dipendenti Oggetto: congedo retribuito di cui all art. 42 c. 5 del D.Lgs 151/2001 - AGGIORNAMENTO. Alla luce delle modifiche intercorse a seguito
DettagliRIFORMA DELLA LEGGE PINTO. Il DL n. 83/2012, c.d. decreto Sviluppo, convertito in legge n. 134/2012,
RIFORMA DELLA LEGGE PINTO Il DL n. 83/2012, c.d. decreto Sviluppo, convertito in legge n. 134/2012, riforma la legge Pinto (L. n. 89/2001) per l indennizzo per la durata del processo. Le nuove disposizioni
DettagliREPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia. (Sezione Quarta) ha pronunciato la presente
N. 02225/2015 REG.PROV.COLL. N. 02709/2014 REG.RIC. REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Quarta) ha pronunciato la presente SENTENZA
DettagliISTANZA DI AMMISSIONE ANTICIPATA E PROVVISORIA AL BENEFICIO DEL PATROCINIO A SPESE DELLO STATO D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115.
Attore ricorrente 24 luglio 2014 Al Consiglio dell Ordine degli Avvocati di Viterbo Via G. Falcone e P. Borsellino, 41 01100 VITERBO ISTANZA DI AMMISSIONE ANTICIPATA E PROVVISORIA AL BENEFICIO DEL PATROCINIO
Dettaglicontro per l'annullamento
R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia sezione staccata di Catania (Sezione Quarta) ha pronunciato la presente SENTENZA sul
DettagliINDIVIDUAZIONE DEGLI ELEMENTI VARIABILI DA CONSIDERARE NELLA
Allegato parte integrante ALLEGATO A) - Disciplina ICEF INDIVIDUAZIONE DEGLI ELEMENTI VARIABILI DA CONSIDERARE NELLA VALUTAZIONE DELLA CONDIZIONE ECONOMICA FAMILIARE, AI FINI DELL AMMISSIONE AGLI ASSEGNI
DettagliSentenza n. 767/2015 pubbl. il 27/06/2015 RG n. 4586/2012
N. R.G. 4586/2012 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO di PRATO Unica CIVILE Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Maria Novella Legnaioli ha pronunciato la seguente
DettagliEmilio Curtò Presidente di Tribunale Tribunale di Varese. Il nuovo procedimento di separazione e divorzio
Emilio Curtò Presidente di Tribunale Tribunale di Varese Il nuovo procedimento di separazione e divorzio Testo vigente Testo in vigore dal 1 marzo 2006 Art. 706. Forma della domanda. La domanda di separazione
DettagliREPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte. (Sezione Prima) ha pronunciato la presente
N. 00482/2011 REG.PROV.COLL. N. 00169/2006 REG.RIC. REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte (Sezione Prima) ha pronunciato la presente SENTENZA
DettagliRISOLUZIONE N. 90 /E
RISOLUZIONE N. 90 /E Direzione Centrale Normativa Roma, 17 ottobre 2014 OGGETTO: Interpello Acquisto per usucapione di beni immobili Applicabilità delle agevolazioni prima casa. Con l interpello in esame,
Dettagli=================== IL TRIBUNALE PER I MINORENNI DI CATANIA
Il presente provvedimento costituisce una delle prime decisioni da parte di un tribunale per i minorenni sulle questioni economiche relativamente ai figli di genitori non coniugati dopo la nota ordinanza
DettagliTRIBUNALE DI. Sezione RICORSO CONGIUNTO PER LA DICHIARAZIONE DI SCIOGLIMENTO DEL MATRIMONIO CIVILE/ DELLA CESSAZIONE DEGLI EFFETTI CIVILI DEL
TRIBUNALE DI Sezione RICORSO CONGIUNTO PER LA DICHIARAZIONE DI SCIOGLIMENTO DEL MATRIMONIO CIVILE/ DELLA CESSAZIONE DEGLI EFFETTI CIVILI DEL MATRIMONIO PER \\server\data\sito studio\formule\ricorso per
DettagliN.1670/07 Reg. Ricorsi Civili N. Cron. Il Tribunale per i Minorenni di Bari, riunito in camera di consiglio nelle persone dei signori:
Mod. 6 TRIBUNALE PER I MINORENNI DI BARI N.1670/07 Reg. Ricorsi Civili N. Cron. Il Tribunale per i Minorenni di Bari, riunito in camera di consiglio nelle persone dei signori: 1) Dr. Valeria Montaruli
DettagliORDINE DEGLI AVVOCATI DI TREVISO TREVISO Palazzo di Giustizia Viale Verdi TEL. 0422 559612 FAX 0422 559618 www.ordineavvocatitreviso.
ORDINE DEGLI AVVOCATI DI TREVISO TREVISO Palazzo di Giustizia Viale Verdi TEL. 0422 559612 FAX 0422 559618 www.ordineavvocatitreviso.it PATROCINIO A SPESE DELLO STATO NEI GIUDIZI CIVILI E AFFARI DI VOLONTARIA
DettagliN. 00131/2012 REG.RIC. http://www.giustizia-amministrativa.it/documentiga/cagliari/sezione 1/2012/201200131/Provvedime... REPUBBLICA ITALIANA
1 di 5 14/03/2012 10.12 N. 00275/2012 REG.PROV.COLL. N. 00131/2012 REG.RIC. REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sardegna (Sezione Prima) ha pronunciato
DettagliREPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO SENTENZA. Nella causa iscritta al n. XXXX del Ruolo Generale degli Affari Contenziosi Civili TRA
Abstract: Il viaggiatore che voglia ottenere risarcimento del danno da vacanza rovinata determinato da inesatto adempimento del contratto di viaggio non deve agire contro l agenzia di viaggi quando questa
DettagliParere n. 5 Determinazione dell assegno di mantenimento
27 Parere n. 5 Determinazione dell assegno di mantenimento di Anna Liconti Traccia Tizia si rivolge al suo legale di fiducia manifestando l intenzione di volersi separare dal marito Caio per sopravvenute
DettagliConvenzione sulle conseguenze del divorzio 1
Convenzione sulle conseguenze del divorzio 1 tra (Nome, cognome, data di nascita, via, NAP, luogo) rappresentata/o da (Nome, cognome, via, NAP, luogo) e (Nome, cognome, data di nascita, via, NAP, luogo)
DettagliCONGEDO STRAORDINARIO RETRIBUITO DELLA DURATA DI DUE ANNI PER ASSISTERE I FIGLI CON HANDICAP GRAVE.
CONGEDO STRAORDINARIO RETRIBUITO DELLA DURATA DI DUE ANNI PER ASSISTERE I FIGLI CON HANDICAP GRAVE. a cura di Libero Tassella, dalla Gilda di Napoli 12/11/2005 1. I Destinatari del congedo. La lavoratrice
DettagliL. 8 febbraio 2006, n. 54. Disposizioni in materia di separazione dei genitori. e affidamento condiviso dei figli.
L. 8 febbraio 2006, n. 54 Disposizioni in materia di separazione dei genitori e affidamento condiviso dei figli. (Pubblicata nella Gazz. Uff. 1 marzo 2006, n. 50) Art.1 Modifiche al codice civile. 1. L'articolo
DettagliSuprema Corte di Cassazione. Sezione III. sentenza 15 ottobre 2015, n. 20889
REPUBBLICA ITALIANA Suprema Corte di Cassazione Sezione III sentenza 15 ottobre 2015, n. 20889 IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE TERZA CIVILE Composta dagli Ill.mi Sigg.ri
DettagliIN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Consiglio di Stato. in sede giurisdizionale (Sezione Quinta) SENTENZA
N. 05040/2013REG.PROV.COLL. N. 06705/2012 REG.RIC. R E P U B B L I C A I T A L I A N A ha pronunciato la presente IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quinta)
DettagliIMMOBILE COMPRATO E RISTRUTTURATO IN COPPIA, MA LA CONVIVENZA SI CHIUDE: POSSIBILE IL RIMBORSO ALLA DONNA NON
IMMOBILE COMPRATO E RISTRUTTURATO IN COPPIA, MA LA CONVIVENZA SI CHIUDE: POSSIBILE IL RIMBORSO ALLA DONNA NON PROPRIETARIA?Cassazione, sez. II, 18 settembre 2012, n. 15644 commento e testo Diritto e processo.com
DettagliRIPOSI E PERMESSI PER LAVORATORI PORTATORI DI HANDICAP E PER FAMILIARI CHE ASSISTONO PORTATORI DI HANDICAP LAVORATORE PORTATORE DI HANDICAP
RIPOSI E PERMESSI PER LAVORATORI PORTATORI DI HANDICAP E PER FAMILIARI CHE ASSISTONO PORTATORI DI HANDICAP LAVORATORE PORTATORE DI HANDICAP La persona handicappata maggiorenne in situazione di gravità
Dettagli21. RICORSO PER SEPARAZIONE PERSONALE GIUDIZIALE
Parte Terza. La separazione personale dei coniugi 21. RICORSO PER SEPARAZIONE PERSONALE GIUDIZIALE TRIBUNALE DI... (1) Ricorso per separazione giudiziale dei coniugi PER..., nata a... (...), il... cod.
DettagliLE NUOVE QUESTIONI SUL RIPARTO DELL ONERE DELLA PROVA
LE NUOVE QUESTIONI SUL RIPARTO DELL ONERE DELLA PROVA Bergamo, 13 Novembre 2015 Gian Paolo Valcavi 2 I punti centrali delle novità introdotte Art. 3, 2 comma sul punto dal D.lgs. 23/2015 «Esclusivamente
DettagliNelle premesse, infatti, si parla giustamente di competenza giurisdizionale punto (6).
IL REGOLAMENTO EUROPEO RELATIVO ALLE DECISIONI IN MATERIA MATRIMONIALE E DI POTESTA DEI GENITORI N 1347/2000, del 29 maggio 2000 in vigore dal 1 marzo 2001 1. LA COMPETENZA GIURISDIZIONALE Quando il regolamento
Dettaglipresso gli uffici dell Avvocatura comunale, piazza Galileo n. 4;
R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER L'EMILIA-ROMAGNA SEZIONE SECONDA Registro Sentenze:430/2007 Registro Generale: 566/2006 composto
Dettagli«SCRIVERE DIRITTO» ATTI EFFICACI PER UN PROCESSO EFFICIENTE DAL DIALOGO PROCESSUALE ALLA CONDIVISIONE DEI MODELLI
FORMAZIONE DECENTRATA DEL DISTRETTO DI MILANO Renato Amoroso, Giuseppe Buffone, Giuseppe Cernuto, Fippo D Aquino, Fabrizio D Arcangelo, Francesca Fiecconi, Maria Grazia Fiori, Federico Vincenzo Amedeo
DettagliTRIBUNALE CIVILE DI.. Ricorso congiunto per la cessazione degli effetti civili del matrimonio Nell interesse del Sig. XXX, nato a il.
TRIBUNALE CIVILE DI.. Ricorso congiunto per la cessazione degli effetti civili del matrimonio Nell interesse del Sig. XXX, nato a il., residente in..., via., n..., c.f.:, rappresentato e difeso, come da
DettagliCorte di Cassazione - copia non ufficiale
Civile Ord. Sez. 6 Num. 18573 Anno 2014 Presidente: PETITTI STEFANO Relatore: D'ASCOLA PASQUALE Data pubblicazione: 03/09/2014 ORDINANZA sul ricorso 14690-2012 proposto da: NAPOLITANO PAOLO NPLPLA78L04L259I,
DettagliSENTENZA TAR VENETO-VENEZIA 07.09.2005, N. 3430 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
SENTENZA TAR VENETO-VENEZIA 07.09.2005, N. 3430 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto, seconda Sezione, con l intervento dei signori magistrati:
DettagliL.R. 11/2006, art. 8 bis, c. 3 B.U.R. 1/7/2009, n. 26. DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE 4 giugno 2009, n. 0149/Pres.
L.R. 11/2006, art. 8 bis, c. 3 B.U.R. 1/7/2009, n. 26 DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE 4 giugno 2009, n. 0149/Pres. Regolamento per la concessione degli assegni una tantum correlati alle nascite e
DettagliREPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta) ha pronunciato DECISIONE
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta) ha pronunciato la seguente N. Reg.Dec. N. 2172 Reg.Ric. ANNO 2002 DECISIONE sul ricorso in
DettagliTRIBUNALE DI CATANIA Prima Sezione Civile. Il Tribunale, riunito in camera di consiglio e composto dai magistrati. dr Giovanni Dipietro
TRIBUNALE DI CATANIA Prima Sezione Civile Il Tribunale, riunito in camera di consiglio e composto dai magistrati dr Elio Morgia Presidente dr Giovanni Dipietro Giudice dr Massimo Escher Giudice rel. letti
DettagliREPUBBLICA ITALIANA. Il Tribunale di Lecce, I sezione civile, in composizione monocratica in
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale di Lecce, I sezione civile, in composizione monocratica in persona del Giudice Unico, dott.ssa Consiglia Invitto ha pronunciato la seguente
DettagliCorte di Cassazione penale: modificazione sostanziale di un impianto di verniciatura industriale
Corte di Cassazione penale: modificazione sostanziale di un impianto di verniciatura industriale Non è più soggetta ad autorizzazione la installazione del singolo impianto che produce emissione in atmosfera,
DettagliCASSA NAZIONALE DI PREVIDENZA E ASSISTENZA FORENSE
CASSA NAZIONALE DI PREVIDENZA E ASSISTENZA FORENSE NUOVO REGOLAMENTO PER L ACCERTAMENTO DELLA INABILITA E DELLA INVALIDITA (Testo modificato con Ministeriale del 20 maggio 2010 - G.U. n. 128 del 4 giugno
DettagliCassazione: giusta causa di licenziamento per il furto in azienda anche se c'è assoluzione nel giudizio penale sentenza 802/2013 commento e testo
Cassazione: giusta causa di licenziamento per il furto in azienda anche se c'è assoluzione nel giudizio penale sentenza 802/2013 commento e testo Cataldi.it Il giudice del lavoro adito con impugnativa
DettagliCRITERI PER L ACCESSO AI PRESTITI SULL ONORE
42 CRITERI PER L ACCESSO AI PRESTITI SULL ONORE ADOTTATO DAL CONSIGLIO COMUNALE CON DELIBERAZIONE N. 220/I0093427 P.G. NELLA SEDUTA DEL 20/12/2004 A RIFERIMENTI NORMATIVI L. 285/1997, art. 4 La L. 285/1997
DettagliIN NOME DEL POPOLO ITALIANO
ESENTE DA REGISTRAZIONE Al SENSI DEL D.P.R. 26/411956 N. 131 TAB. ALL. B. - N.5 MATERIA TRIBUTARIA REPUBBLICA ITALIANA 2221. 1 5 Oggetto IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE
DettagliREPUBBLICA ITALIANA TRIBUNALE DI BERGAMO IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. della dott.ssa Antonella Troisi ha pronunciato la seguente SENTENZA
REPUBBLICA ITALIANA TRIBUNALE DI BERGAMO IN NOME DEL POPOLO ITALIANO II Tribunale di Bergamo in funzione di giudice monocratico del lavoro in persona della dott.ssa Antonella Troisi ha pronunciato la seguente
DettagliIl fallimento italiano delle società trasferite all estero
Il fallimento italiano delle società trasferite all estero La globalizzazione, con l apertura delle frontiere, e l allargamento dei mercati, comporta contatti sempre più intensi con imprenditori esteri.
DettagliDICHIARANO DI ESSERE DISPONIBILI ALL ADOZIONE DI UN MINORE STRANIERO (adozione internazionale)
Al Tribunale per i minorenni di Trento I sottoscritti coniugi: cognome e nome (marito) nato a il cognome e nome (moglie) nato a il residenti in prov. via Cap. tel. ASL n. di coniugati (data) luogo prov.
DettagliREGOLAMENTO PER LE PROCEDURE DI ACCESSO ALLE PRESTAZIONI SOCIALI AGEVOLATE TITOLO I DISPOSIZIONI GENERALI
REGOLAMENTO PER LE PROCEDURE DI ACCESSO ALLE PRESTAZIONI SOCIALI AGEVOLATE TITOLO I DISPOSIZIONI GENERALI Articolo 1- Oggetto Oggetto del presente regolamento sono le modalità di accesso e i criteri di
DettagliFAQ ASSEGNO NUCLEO FAMILIARE [MEF]
FAQ ASSEGNO NUCLEO FAMILIARE [MEF] Da chi è composto il nucleo familiare? Il nucleo familiare è composto ai sensi dell art.2, comma 2, del D.L. 13.3.1988, n.69, convertito nella L. 13.5.1988, n.153 (norma
DettagliRiduzione delle pensioni di reversibilità: le disposizioni attuative dell INPS
CIRCOLARE A.F. N. 95 del 22 giugno 2012 Ai gentili clienti Loro sedi Riduzione delle pensioni di reversibilità: le disposizioni attuative dell INPS Gentile cliente con la presente intendiamo informarla
DettagliLa riforma dell ISEE. Il nuovo ISEE:
Cos è l ISEE? L ISEE è un indicatore che valuta la situazione economica delle famiglie ed è utilizzato come base per: fissare soglie oltre le quali non è ammesso l accesso alle prestazioni sociali e sociosanitarie
DettagliIL COLLEGIO DI ROMA. [Estensore] Finanziario
IL COLLEGIO DI ROMA composto dai signori: Dott. Giuseppe Marziale Presidente Avv. Bruno De Carolis Prof. Avv. Andrea Gemma Avv. Michele Maccarone Membro designato dalla Banca d'italia [Estensore] Membro
DettagliR E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Emilia Romagna
Pagina 1 di 5 N. 00377/2014 REG.PROV.COLL. N. 00216/2014 REG.RIC. R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Emilia Romagna sezione staccata
DettagliARROTONDAMENTO DELL ANZIANITA PENSIONISTICA
ARROTONDAMENTO DELL ANZIANITA PENSIONISTICA Fino al 31/12/97 l arrotondamento veniva fatto ai sensi del comma 2 dell art. 40 del DPR 1092/73 (vedi allegato 1). L anzianità complessiva era arrotondata in
DettagliDGR 2889 DD. 26.9.2003
DGR 2889 DD. 26.9.2003 VISTO il documento di indirizzo programmatico per l anno 2003 predisposto, ai sensi dell art. 6 della L.R. 27 marzo 1996, n. 18 e successive modificazioni ed integrazioni, dalla
DettagliAssegni al coniuge separato: adempimenti del datore di lavoro Roberto Vinciarelli - Consulente del lavoro
Assegni al coniuge separato: adempimenti del datore di lavoro Roberto Vinciarelli - Consulente del lavoro Misura Addebito della separazione Inadempimento dell obbligato e potere di assegnazione Soggetti
Dettaglinella causa civile iscritta al n. 324/2002 R.G. affari contenziosi, vertente
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRlBUNALE DI BRINDISI - Sezione civile - composto dai seguenti magistrati: ha emesso la seguente SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 324/2002 R.G.
DettagliSuprema Corte di Cassazione. sezione lavoro. sentenza 5 maggio 2014, n. 9582 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Suprema Corte di Cassazione sezione lavoro sentenza 5 maggio 2014, n. 9582 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE LAVORO Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
DettagliAPPELLO CIVILE - APPELLABILITÀ - SENTENZE SECONDO EQUITÀ.
APPELLO CIVILE - APPELLABILITÀ - SENTENZE SECONDO EQUITÀ. CASS. CIV., SEZ. III, 11 GIUGNO 2012, N. 9432. Ai fini della ammissibilità dell'appello per le sentenze pronunciate dal giudice di pace secondo
DettagliL acquisto della cittadinanza italiana
Approfondimento L acquisto della cittadinanza italiana Nella prima edizione di ImmigrazioneOggi del 5 ottobre abbiamo dato notizia della proposta presentata dal Governo al Parlamento per modificare l attuale
DettagliORDINE DEGLI AVVOCATI DI TREVISO TREVISO Palazzo di Giustizia Viale Verdi TEL. 0422 418321 FAX 0422 559618 www.ordineavvocatitreviso.
ORDINE DEGLI AVVOCATI DI TREVISO TREVISO Palazzo di Giustizia Viale Verdi TEL. 0422 418321 FAX 0422 559618 www.ordineavvocatitreviso.it PATROCINIO A SPESE DELLO STATO NEI GIUDIZI CIVILI E AFFARI DI VOLONTARIA
DettagliIL COLLEGIO DI ROMA. Prof. Avv. Gustavo Olivieri Membro designato dal Conciliatore Bancario Finanziario [Estensore]
IL COLLEGIO DI ROMA composto dai Signori: Dott. Giuseppe Marziale Presidente Avv. Massimiliano Silvetti Avv. Alessandro Leproux Membro designato dalla Banca d'italia Membro designato dalla Banca d'italia
DettagliCOMUNE DI CASTELFRANCO VENETO
COMUNE DI CASTELFRANCO VENETO ********** Allegato sub A alla deliberazione C.C. n. 70 del 26 maggio 2003 REGOLAMENTO COMUNALE PER L EROGAZIONE DEGLI INTERVENTI ECONOMICI NEL CAMPO DEI SERVIZI SOCIALI Premessa
DettagliMASSIME DIRITTO DI FAMIGLIA. Corte di Cassazione Sez. I civ. 30 Marzo 2012, n 5177 (Pres.
MASSIME DIRITTO DI FAMIGLIA Corte di Cassazione Sez. I civ. 30 Marzo 2012, n 5177 (Pres. Vitrone; Rel. Didone) Famiglia Matrimonio Cessazione degli effetti civili del matrimonio- Assegno divorzile Quantum
DettagliA T T E N Z I O N E I testi e gli schemi hanno carattere provvisorio, in attesa della pubblicazione del testo definitivo ufficiale in Gazzetta.
DDL APPROVATO DEFINITIVAMENTE IN DATA 22 APRILE 2015 Disposizioni in materia di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio nonché di comunione tra i coniugi (GU: non ancora pubblicato)
DettagliInterventi a favore della famiglia
QUESITI FORUM LAVORO 2015 * * * L INPS RISPONDE Interventi a favore della famiglia 1. In caso di parto gemellare il bonus bebè viene riconosciuto per entrambi i figli? Manca ancora il decreto attuativo
DettagliConclusioni del Garante europeo per la protezione dei dati innanzi al Tribunale dell Unione Europea Caso T-343/13 Lussemburgo, 24 Marzo 2015
Conclusioni del Garante europeo per la protezione dei dati innanzi al Tribunale dell Unione Europea Caso T-343/13 Lussemburgo, 24 Marzo 2015 Signori Giudici del Tribunale, Nelle conclusioni di questa mattina,
Dettagli