Il diritto di famiglia

Dimensione: px
Iniziare la visualizzazioe della pagina:

Download "Il diritto di famiglia"

Transcript

1 Il diritto di famiglia in 14 schede A cura dell Avvocato Maria Grazia Del Buttero consulente Centro Informazione Donna

2 Una pubblicazione agile, sintetica, facilmente consultabile che ha lo scopo di divenire un utile supporto informativo sul diritto di famiglia. Quattordici schede, divise per argomento e compilate con un linguaggio comprensibile. Uno strumento che mettiamo a disposizione delle cittadine e dei cittadini, delle associazioni e di quanti abbiano la necessità o semplicemente il desiderio di approfondire un tema così delicato e fondamentale che riguarda da vicino la prima forma di comunità: la famiglia, con tutte le sue risorse e le sue problematiche. La pubblicazione è frutto della grande esperienza accumulata in questi anni dal CID (Centro Informazione Donna) grazie alle avvocate che vi si dedicano con passione e grande professionalità e al lavoro attento degli uffici. È frutto altresì della caparbia volontà politica del Comitato alle Pari Opportunità di Sesto San Giovanni che ha immediatamente intuito il valore e l importanza di una pubblicazione così concepita. Un grazie speciale all avvocato Maria Grazia Del Buttero che, con grande capacità, ha saputo rendere accessibile ai più un impianto normativo che con grande frequenza incide sulla quotidianità di molte famiglie. Vorrei dedicare questa pubblicazione a tutte le donne, artefici e grandi protagoniste all interno di ciascun nucleo familiare. Lucia Teormino Assessore alle Pari Opportunità Sesto San Giovanni, gennaio 2012

3 Indice pag. scheda 1 La famiglia legittima - Matrimonio e annullamento scheda 2 Rapporti personali tra coniugi scheda 3 Rapporti patrimoniali tra coniugi scheda 4 La famiglia di fatto scheda 5 Figli e filiazione scheda 6 La potestà genitoriale scheda 7 La famiglia multietnica scheda 8 Separazione scheda 9 Rapporti tra coniugi separati scheda 10 Divorzio scheda 11 Affidamento familiare e adozione scheda 12 Successione ed eredità scheda 13 Famiglia e lavoro scheda 14 Gli organi giudiziari

4 1 La famiglia legittima. Matrimonio e annullamento Matrimonio nella Costituzione È legittima la famiglia costituita fra due persone legate da vincolo matrimoniale. Secondo l art. 29 della Costituzione italiana La Repubblica riconosce i diritti della famiglia, come società naturale fondata sul matrimonio. Il matrimonio è ordinato sull uguaglianza morale e giuridica dei coniugi, con i limiti stabiliti dalla legge a garanzia dell unità familiare. Tale articolo si riferisce specificatamente al matrimonio come unione fra persone di sesso diverso (Corte cost. n. 138/2010). Promessa di matrimonio La promessa non obbliga al matrimonio e non ha conseguenze giuridiche, salvo la possibilità di ottenere il risarcimento del danno qualora sia fatta per atto pubblico, scrittura privata o risulti dalla richiesta di pubblicazioni (art. 79 cc). Matrimonio civile e matrimonio concordatario Il matrimonio può essere celebrato davanti all Ufficiale dello Stato Civile (sindaco o assessore delegato) oppure di fronte a un ministro di culto cattolico, secondo quanto previsto dal Concordato con la Santa Sede, ovvero innanzi a ministri di altri culti con cui lo Stato italiano ha stipulato specifici accordi. Gli effetti civili sono i medesimi. Requisiti: età 18 anni Per contrarre matrimonio è necessario aver raggiunto la maggiore età (18 anni). Qualora sussistano gravi motivi, chi ha compiuto i 16 anni può chiedere l autorizzazione al Tribunale 2 per i Minorenni, che valuterà il raggiungimento della maturità psico-fisica del minore. Se l autorizzazione viene negata è possibile proporre reclamo davanti alla Corte d Appello entro dieci giorni dalla comunicazione. Libertà di stato Non può sposarsi chi è legato da un matrimonio precedente; è quindi necessario essere liberi di stato (art. 86 cc). Vincoli di parentela e di affinità Gli sposi non devono avere fra loro determinati legami di parentela, affinità o adozione (art. 87 cc): così non possono sposarsi gli ascendenti ed i discendenti in linea retta, legittimi o naturali, gli affini (cioè i parenti del coniuge) in linea retta e collaterale, fratelli e sorelle, zii e nipoti. Non può contrarre matrimonio chi è dichiarato interdetto per infermità di mente. Nei casi che l ordinamento reputa meno gravi (es. zii e nipoti) è possibile chiedere al Tribunale l autorizzazione al matrimonio. Divieto di nuove nozze per la donna La legge, al fine di tutelare lo status dei figli nascituri, vieta alla donna di contrarre nuovo matrimonio se non sono trascorsi trecento giorni dall annullamento o dallo scioglimento del precedente matrimonio (art. 89 cc). Tuttavia qualora il matrimonio sia stato sciolto per separazione prolungata per almeno tre anni tale divieto non sussiste. È comunque possibile ottenere l autorizzazione qualora sia inequivocabilmente escluso lo stato di gravidanza. Pubblicazioni La celebrazione del matrimonio deve essere preceduta dalla pubblicazione di un atto indicante i dati anagrafici ed il luogo del matrimonio. L atto deve restare affisso nei Comuni di residenza dei futuri coniugi per almeno 8 giorni, comprese due domeniche.

5 Opposizione I genitori, gli altri ascendenti ed i parenti entro il terzo grado possono opporsi alla celebrazione del matrimonio per le ragioni previste dalla legge, promuovendo una causa davanti al Tribunale. Nullità del matrimonio Il matrimonio in violazione delle disposizioni di legge può essere impugnato da ciascun coniuge, dagli ascendenti prossimi, dal pubblico ministero e da tutti coloro che abbiano un interesse legittimo ed attuale. L impugnazione può avvenire anche per vizi del consenso; incapacità di intendere e di volere: consenso estorto con violenza; errore sulla identità della persona o sulle sue qualità essenziali (come particolari malattie o condanne gravi); simulazione ad opera di entrambi. La domanda di nullità/annullamento non può essere più proposta se vi è stata coabitazione per oltre un anno. Nel caso di matrimoni concordatari, cioè celebrati in Chiesa con effetti civili, la disciplina dell annullamento è lasciata ai Tribunali ecclesiastici che giudicano in base alle norme del diritto canonico, salvo successiva delibazione da parte dei Tribunali dello Stato. Effetti della nullità Sia l annullamento civile che quello canonico, una volta delibato dall autorità italiana, eliminano il vincolo matrimoniale fin dall origine, con cessazione di obblighi e diritti fra i coniugi, salvo la eventuale liquidazione di una indennità per il coniuge non responsabile ed in buona fede. Nei confronti dei figli permangono invece i diritti ed i doveri degli ex coniugi, ed i figli mantengono lo stato di legittimi. Particolare rilevanza assume nella società attuale il matrimonio fra cittadini stranieri o fra un cittadino italiano ed uno straniero. In linea generale i requisiti per contrarre matrimonio sono regolati dalla legge nazionale di ciascuno dei coniugi. Matrimonio dello straniero L art. 116 del codice civile prevede che lo straniero che intende contrarre matrimonio nello Stato deve presentare all ufficiale dello stato civile una dichiarazione dell autorità competente del proprio paese dalla quale risulti che nulla osta al matrimonio. Le norme sulla sicurezza, recentemente approvate (legge 15 luglio 2009 n. 94), hanno disposto che lo straniero che intende contrarre matrimonio in Italia deve anche presentare un documento attestante la regolarità del soggiorno nel territorio italiano (permesso di soggiorno). Quest ultima disposizione è poi stata dichiarata incostituzionale con sentenza della Corte Costituzionale 25/7/2011 n

6 2 Rapporti personali fra coniugi Diritti e doveri dei coniugi L art. 143 del codice civile stabilisce che con il matrimonio i coniugi acquistano gli stessi diritti e assumono gli stessi doveri. Questa assoluta parità è stata introdotta dalla legge di riforma del diritto di famiglia del 1975, che ha eliminato la dipendenza giuridica e morale della moglie dal marito. I coniugi hanno l obbligo della coabitazione, della fedeltà, della assistenza materiale e morale, e della collaborazione nell interesse della famiglia. Cognome La moglie aggiunge al proprio cognome quello del marito, conservandolo nell arco del matrimonio fino al momento del suo scioglimento, salvo diversa disposizione del giudice. Cittadinanza per lo straniero La legge in tema di cittadinanza prevede la possibilità per il coniuge straniero di acquisire la cittadinanza italiana qualora risieda legalmente da almeno due anni nel territorio dello stato, o dopo tre anni dalla data del matrimonio se risiede all estero, purché non sia intervenuta separazione legale, scioglimento o annullamento del matrimonio. I termini sono ridotti della metà in presenza di figli legittimi o adottivi della coppia. Residenza della fami glia I coniugi devono concordare l indirizzo della vita familiare e fissare la residenza secondo le esigenze di entrambi e quelle del gruppo familiare. In ogni caso ciascun coniuge ha il proprio domicilio nel luogo in cui ha stabilito la sede principale dei propri affari ed interessi, e può mantenere una diversa residenza (art. 45 cc). 4 Intervento del giudice In caso di disaccordo sulla fissazione della residenza familiare o sul governo della famiglia, ciascuno dei coniugi può chiedere, senza formalità, l intervento del Giudice del tribunale ordinario, il quale tenta di raggiungere una soluzione concordata, dopo aver ascoltato i coniugi e i figli conviventi che abbiano compiuto i 16 anni. Se il disaccordo persiste, e se i coniugi lo richiedono, il Giudice può adottare le soluzioni che ritiene adeguate alle esigenze e all unità della famiglia con un provvedimento che non è appellabile (art.145 cc). Coabitazione I coniugi sono tenuti alla coabitazione. Tale obbligo viene meno qualora vi sia stata autorizzazione del presidente del Tribunale in sede di provvedimenti provvisori nei procedimenti di separazione. La legge tuttavia autorizza il coniuge ad allontanarsi dalla casa qualora abbia proposto istanza per separazione, annullamento o cessazione degli effetti civili del matrimonio. Qualora la condotta del coniuge o di altro convivente sia causa di grave pregiudizio per l incolumità fisica e morale, o per la libertà dell altro, il giudice può ordinare la cessazione della condotta e l allontanamento dalla casa familiare, prescrivendo anche di non avvicinarsi ai luoghi normalmente frequentati dal coniuge o dalla famiglia (art.342 bis-ter) Assistenza Il diritto all assistenza morale e materiale è sospeso nei confronti del coniuge che, allontanatosi senza giusta causa dalla residenza familiare, rifiuta di ritornarvi. Fedeltà L obbligo di fedeltà a cui sono tenuti entrambi i coniugi durante il matrimonio viene meno dopo la separazione, ma resta il principio di solidarietà e di rispetto reciproco fino a quando non viene definitivamente sciolto il vincolo matrimoniale a seguito del divorzio.

7 Bisogni della famiglia L art.143 del codice civile impone ad entrambi i coniugi di contribuire ai bisogni della famiglia, ciascuno in relazione alle proprie sostanze ed alla propria capacità di lavoro professionale o casalingo. La legge parifica il valore del lavoro casalingo a quello che produce reddito, riconoscendo che si contribuisce alle necessità della famiglia anche con le attività casalinghe. Comunione dei beni All assoluta parità dei diritti e degli obblighi anche economici fra i coniugi corrispon de il regime patrimoniale legale della famiglia, previsto come comunione di tutti i beni che i coniugi acquistano dopo il matrimonio, con poche eccezioni. Quindi l acquisto di qualunque bene, mobile o immobile, durante il matrimonio, che venga effettuato congiuntamente o separatamente, ricade nella comunione, con la conseguenza che anche l eventuale vendita di tali beni dovrà avvenire con il consenso di entrambi i coniugi, ed il ricavato entrerà nella comunione dei beni. Beni perso nali All interno della comunione possono esistere tuttavia beni personali, gestiti ed alienati personalmente dal singolo proprietario. Questi sono: i beni già in proprietà del coniuge prima del matrimonio; i beni che questi abbia ricevuto anche dopo il matrimonio per successione o donazione; i beni strettamente personali; quelli che servono per l esercizio della professione. Rimangono inoltre personali le somme ricevute a titolo di risarcimento danni, nonché la pensione di invalidità (art. 179 c.c.). 5 3 Rapporti patrimoniali fra coniugi e nella famiglia Acquisti personali Anche in regime di comunione permane comunque la possibilità di acquistare beni immobili personali, qualora l acquisto avvenga con denaro proprio ed alla redazione dell atto sia presente l altro coniuge che manifesta il proprio consenso. Complesso è il regime che riguarda le aziende alla cui gestione partecipano entrambi i coniugi. Se l azienda gestita da entrambi è costituita dopo il matrimonio, rientra a pieno titolo nella comunione dei beni. Qualora invece l azienda, appartenuta ad uno dei coniugi anteriormente al matrimonio, venga gestita da entrambi, la comunione riguarda solo gli utili e gli incrementi. Amministrare i beni Entrambi i coniugi anche separatamente possono provvedere alla amministrazione ordinaria dei beni comuni, mentre gli atti che riguardano la amministrazione straordinaria o la vendita dei beni devono essere compiuti da entrambi i coniugi insieme. Scioglimento della comunione La comunione si scioglie per alcuni fatti legati alla vita della famiglia, cioè la morte di un coniuge, la separazione personale, l annullamento del matrimonio o il divorzio. Può inoltre essere dichiara ta dal Giudice in alcuni casi previsti dalla legge (interdizione, inabilitazione o cattiva amministrazione da parte di un coniuge). Al momento dello scioglimento della comunione, i beni vengono divisi fra i coniugi in parti uguali, dedotte le eventuali spese. Nel caso di morte di uno dei coniugi, si apre la successione sulla parte dei beni a lui spettante, secondo le norme che riguardano l eredità.

8 Separazio ne dei beni II regime della comunione dei beni è quello che normalmente dovrebbe regolare i rapporti fra i coniugi. Essi hanno tuttavia la possibilità di scegliere al momento del matrimonio, o successivamente con atto notarile, il regime della separazione dei beni, che comporta l esclusiva proprietà di quello che ciascun coniuge acquista anche durante il matrimonio, la libera amministrazione, la possibilità di vendita e di reimpiego delle somme ricavate, senza necessità di consenso da parte dell altro coniuge. Mantenimento dei figli Qualunque sia il regime patrimoniale scelto dalla famiglia, persiste in capo ad entrambi i coniugi l obbligo di mantenere, istruire ed educare la prole tenendo conto delle capacità, dell inclinazione naturale e delle aspirazioni dei figli. È questo un principio di grande rilevanza nei rapporti tra i genitori ed i figli, a cui è comunque lasciata la possibilità di scegliere e di manifestare all interno della famiglia le proprie inclinazioni ed i propri desideri, eventualmente anche con l aiuto delle autorità competenti o dei servizi sociali (art. 147 cc). L art. 148 del codice civile specifica che agli oneri derivanti dall obbligazione di mantenimento dei figli siano tenuti entrambi i coniugi in proporzione alle rispettive sostanze e secondo la loro capacità di lavoro professionale e casalingo. Vengono in considerazione la situazione economica generale di ciascun coniuge, ed il lavoro svolto, sia produttivo di reddito, sia casalingo, dando anche in questo caso pari dignità al lavoro all interno delle mura domestiche, rispetto al lavoro che viene svolto in ambito professionale. Obblighi dei nonni Si prevede poi che qualora i genitori non abbiano mezzi sufficienti al mantenimento della famiglia, gli altri ascendenti legittimi o naturali siano tenuti a fornire ai genitori i mezzi necessari affinché possano adempiere i loro doveri nei confronti dei figli. 6

9 La famiglia di fatto La famiglia di fatto cioè quella che si forma solo sulla volontà di una coppia che decide di convivere senza celebrazione del matrimonio assume rilevanza costituzionale nell ambito della protezione dei diritti inviolabili dell uomo nelle formazioni sociali garantita dall art. 2 della costituzione (Corte Cost. n. 237/ 1986). Sul piano normativo essa trova riconoscimento a partire dalla riforma del diritto di famiglia del 1975, limitatamente ai rapporti verso i figli che hanno ottenuto gli stessi diritti dei figli nati nella famiglia legittima (art. 30 Cost.), tranne poche eccezioni. Per quel che invece concerne i rapporti tra i conviventi non sussistono allo stato norme specifiche, se non sporadici interventi della giurisprudenza. Rapporti tra i conviventi. Numerosi progetti di legge sono stati in questi anni presentati e discussi, per il riconoscimento di alcuni diritti della coppia di fatto, prevedendo la costituzione stabile di un rapporto con riconoscimento nei confronti dei terzi, senza tuttavia che vi sia una legge che regoli in maniera uniforme la materia. Anche per quanto riguarda l assoluta equiparazione fra figli legittimi e naturali, non si è fino ad ora giunti alla approvazione di norme che eliminino le differenze, tuttora esistenti, la più rilevante delle quali riguarda il mancato riconoscimento di rapporti di parentela fra il figlio naturale ed il resto della famiglia dei genitori. Nessun diritto reciproco Fra i conviventi non sorgono, contrariamente a quanto accade in altri paesi, obblighi o diritti reciproci se non di carattere morale. Non sussistono né il diritto ad ottenere l assegno familiare per il convivente, né il diritto alla reversibilità della pensione o all assistenza mutualistica, né l obbligo reciproco alla assistenza materiale e morale sancita per i coniugi, né specifici diritti successori. Qualora si interrompa la convivenza e si sia verificato un danno 7 La famiglia di fatto 4 per uno dei conviventi, con ingiusto arricchimento dell altro, è possibile rivolgersi al Tribunale per ottenere un risarcimento. Interventi della giurisprudenza Tuttavia la giurisprudenza ha avuto modo di intervenire in questi anni con numerose sentenze per attenuare in parte la mancanza di disciplina giuridica, riconoscendo, ad esempio, il risarcimento del danno derivante dalla morte del convivente per fatto illecito altrui. La Corte Costituzionale è peraltro intervenuta in diverse occasioni attribuendo, fra l altro, al convivente il diritto a subentrare nel contratto di locazione intestato al defunto. Competenza del Tribunale per i minorenni In caso di rottura del rapporto more uxorio il Tribunale per i minorenni è competente a decidere sull affidamento dei figli e sulle modalità di rapporto con il genitore non collocatario, ed ora dopo l approvazione della legge n. 54 in materia di affidamento condiviso, anche sulle questioni economiche relative al contributo a cui il genitore ha diritto per il mantenimento dei figli. Affidamento condiviso La legge sull affidamento condiviso, che ha in generale rivisto la materia della separazione dei coniugi, ha infatti disposto che tali norme si applichino anche ai figli di genitori non coniugati, parificando le due situazioni. Persiste tuttavia una diversità per quanto riguarda l organo chiamato a giudicare in caso di conflitto, che nel caso di coniugi è il Tribunale ordinario, in caso di conviventi è il Tribunale per i Minorenni.

10 Genitore collocatario Nel caso di rottura del vincolo, in presenza di figli, la casa in cui si è svolta la convivenza sarà assegnata tenendo prioritariamente conto dell interesse dei figli, non diversamente da quanto avviene in caso di separazione fra i coniugi. Anche il contributo che il genitore non collocatario deve versare per il mantenimento del figlio è regolato con modalità analoghe. Conviventi e diritto UE Nonostante un esplicita mancanza di norme regolative delle coppie di fatto è necessario segnalare un recente provvedimento normativo, d.lgs n. 30/2007, di attuazione della direttiva comunitaria 2004/38/CE relativa al diritto dei cittadini dell Unione e dei loro familiari di circolare e soggiornare liberamente nel territorio degli Stati membri, prevedendo anche il soggiorno del partner con cui il cittadino dell Unione abbia una relazione stabile debitamente attestata. Da tale norma potrebbero derivare, attraverso interpretazioni della giurisprudenza della Corte di Giustizia delle comunità europee e della Corte costituzionale italiana, diritti anche per il coniuge convivente. 8

11 Filiazione legittima È legittimo il figlio che viene concepito da due persone unite tra loro in matrimonio. Si presume concepito durante il matrimonio il figlio nato quando sono trascorsi centottanta giorni dalla celebrazione del matrimonio, e non sono ancora trascorsi trecento giorni dalla separazione, dal divorzio o dall annullamento, salva la possibilità di dimostrare, attraverso una causa, che tale presunzione non corrisponde alla realtà. La donna coniugata che dichiara come proprio il figlio, entro i limiti temporali della presunzione di concepimento sopra richiamati, fa acquisire al figlio lo stato di legittimo. Il figlio legittimo acquista il cognome del padre. Donna che non vuol essere nominata È tuttavia sempre possibile nel nostro ordinamento giuridico, a differenza di molti paesi europei in cui la dichiarazione di maternità è obbligatoria, che la madre al momento della nascita dichiari il figlio nato da donna che non vuol essere nominata. In tal modo non risulta la filiazione legittima, con la conseguenza che il minore potrà essere riconosciuto come figlio naturale, o qualora non via sia alcun riconoscimento, gli verrà nominato un tutore. Disconoscimento di paternità La madre, il padre legittimo ed il figlio quando ha raggiunto la maggiore età, possono iniziare di fronte al Tribunale una causa tendente al disconoscimento di paternità, cioè a dimostrare che colui il quale risulta padre legittimo non è in realtà padre del bambino, in alcuni casi previsti dalla legge: se i coniugi non hanno coabitato nel periodo del concepimento; se il marito era affetto da impotenza; se la moglie ha commesso adulterio o ha tenuto celata al marito la propria gravidanza. L azione si può proporre da parte del padre entro un anno dalla nascita del figlio o da quando ne è venuto a conoscenza, da parte della madre entro sei mesi dalla nascita del figlio e da parte del figlio stesso entro 9 Figli e filiazione 5 u n anno dal raggiungimento della maggiore età. Filiazione naturale È figlio naturale chi nasce da persone non unite in matrimonio fra loro, cioè di stato libero, o coniugate con altra persona. Riconoscimento Il figlio naturale può essere riconosciuto dal padre e/o dalla madre anche se già uniti in matrimonio con altra persona all epoca del concepimento. Il riconoscimento è un atto volontario. Chi intende riconoscere un figlio come proprio deve fare un apposita dichiarazione davanti ad un Ufficiale dello Stato Civile, o in un atto pubblico o in un testamento. Il riconoscimento può essere fatto sia congiuntamente da entrambi i genitori, sia separatamente, ed in questo caso perché abbia effetto è necessario il consenso del genitore che abbia per primo riconosciuto il figlio. Nel caso in cui il consenso non venga dato è possibile ricorrere al Tribunale per i Minorenni, che decide valutando l interesse del figlio. Età Non può effettuare il riconoscimento chi non abbia compiuto il sedicesimo anno dì età. Nel caso in cui nessuno dei due genitori possa o voglia riconoscere il figlio viene nominato un tutore. Impugnazione Qualora il riconoscimento sia effettuato da persona che non è il genitore e quindi non corrisponda alla verità, può essere impugnato da chi ha effettuato il riconoscimento, dal ricono-

12 sciuto e da chiunque vi abbia interesse. Il riconoscimento può essere anche impugnato qualora sia stato determinato da violenza, entro un anno da quando la violenza è cessata. Cognome Il figlio naturale assume il cognome del genitore che per primo lo ha riconosciuto. Se il riconoscimento è fatto contemporaneamente, assume il cognome del padre, come avviene nella famiglia legittima, in cui tuttora permane la prevalenza del cognome paterno, nonostante le sollecitazioni al legislatore per ammettere la possibilità di mantenere anche il cognome materno. Cognome materno Se avviene prima il riconoscimento materno ed in un secondo tempo quello paterno, il Tribunale per i Minorenni deciderà sulla opportunità per il figlio naturale di assumere il cognome del padre, o di mantenere il cognome materno, solo o aggiungendolo a quello paterno. Dichiarazione giudiziale di paternità Qualora chi di fatto è padre non provveda al riconoscimento, è possibile con una causa chiedere che il Tribunale dichiari la paternità naturale, quando sia possibile dimostrare con qualsiasi mezzo che colui contro cui si agisce é il vero padre del figlio. Figli legittimi e naturali La sentenza che dichiara la filiazione naturale ha gli effetti del riconoscimento e fa sorgere diritti ed obblighi nei confronti di chi è pronunciata. L art. 261 c.c. prevede che il riconoscimento comporti da parte del genitore la titolarità della potestà e l assunzione di tutti i doveri e di tutti i diritti che egli ha nei confronti dei figli legittimi. Tuttavia permane una sostanziale differenza fra figli legittimi e naturali dovuta al fatto che il riconoscimento produce effetti solo nei confronti del genitore che lo ha effettuato, mentre la famiglia rimane estranea a qualunque rapporto con il riconosciuto, per cui non nascono legami di parentela con gli altri membri della famiglia. Diverso è, come si è visto, l organo giudiziario che si occupa di regolare i rapporti che nascono nella gestione del conflitto genitoriale, che nel caso di figli legittimi è il Tribunale ordinario, nel caso di figli naturali è attualmente il Tribunale per i Minorenni. Legittimazione dei figli naturali La legittimazione è l attribuzione dello stato di figlio legittimo a chi è nato fuori dal matrimonio, e può avvenire o automaticamente per successivo matrimonio da parte dei genitori naturali, o per provvedimento del giudice su richiesta del genitore che ha riconosciuto il figlio e non può per vari motivi contrarre matrimonio con l altro genitore. 10

13 11 6 La potestà genitoriale Rapporti genitori figli La potestà genitoriale è il rapporto che lega i genitori ai figli e spetta ad entrambi i genitori. Nelle convenzioni internazionali si preferisce ora indicare tale rapporto come responsabilità genitoriale, definita un insieme di poteri e di doveri diretti ad assicurare il benessere morale e materiale del fanciullo, specialmente mediante la cura della sua persona, il mantenimento delle relazioni personali con lui, la garanzia della sua educazione, il suo allevamento, la rappresentanza legale e l amministrazione dei suoi beni (Raccomandazione R(84) Comitato dei Ministri Comunità Europea). Potestà dei genitori La titolarità della potestà genitoriale, come ancora viene chiamata nel nostro codice, spetta ad entrambi i genitori. L esercizio della potestà, che attiene alle decisioni che un genitore assume nell interesse dei figli, si distingue dalla titolarità e può manifestarsi in modi diversi all interno della famiglia, sia legittima che naturale. Doveri dei genitori I genitori devono mantenere, istruire ed educare i figli, tenendo conto delle loro inclinazioni ed aspirazioni. Obblighi del figlio D altra parte il figlio deve rispettare i genitori e contribuire secondo le sue possibilità al mantenimento della famiglia finché vive in essa. Fino alla maggiore età il figlio è soggetto alla potestà dei genitori. Gestione comune Nella famiglia legittima la potestà deve essere esercitata di comune accordo tra i genitori. Qualora sorgano delle controversie su questioni di particolare importanza essi possono ricorrere, senza formalità, al Tribunale per i Minorenni indicando le loro richieste, e il Tribunale darà suggerimenti, o nel caso in cui permanga il contrasto, sentiti i figli che hanno superato i 14 anni, attribuirà al genitore che sembra più idoneo il potere di decisione. Nel caso, tuttavia, ci sia motivo di incombente pericolo per il figlio il padre può prendere i provvedimenti urgenti che non si possono rinviare. Nel caso di lontananza, di incapacità od altro impedimento di un genitore, l esercizio della potestà viene esercitato in modo esclusivo dall altro. La potestà comune non cessa neppure a seguito della separazione o del divorzio dei genitori. Cessazione della potestà La potestà dei genitori sui figli cessa con il raggiungimento della maggiore età (18 anni), ma persiste l obbligo al loro mantenimento nei casi in cui i figli proseguano negli studi e non siano economicamente indipendenti. I genitori che esercitano la potestà rappresentano i figli e ne amministrano i beni. Per tutti gli atti di straordinaria amministrazione (vendite ipoteche ecc...) devono però chiedere autorizzazione al Giudice Tutelare, il quale in caso di conflitto tra i genitori e i figli, nomina al minore un curatore speciale autorizzandolo al compimento degli atti nell interesse del minore. Figli naturali Nella famiglia naturale, ii genitore che ha riconosciuto il figlio esercita la potestà su di lui. Se il riconoscimento è fatto da entrambi i genitori ed essi sono conviventi esercitano la potestà congiuntamente, come i genitori legittimi. Se invece essi non convivono l esercizio della potestà spetta al genitore con il quale il figlio abita. In caso di contrasto decide il Tribunale per i Minorenni sia l affidamento del figlio, sia le modalità di rapporti con il genitore non affidatario (art.317bis c.c.).

14 Tutore Qualora il minore non sia riconosciuto da alcuno dei genitori, o nessuno dei genitori sia in grado di esercitare la potestà (per incapacità, morte o altro) il Giudice Tutelare nomina un tutore che rappresenta il minore e ne amministra i beni. Allontanamento da Casa I figli non possono abbandonare la casa del genitore o dei genitori che esercitano su di loro la potestà. Nel caso se ne allontanino senza permesso i genitori possono richiamarli rivolgendosi al Giudice Tutelare. Se il minorenne si trova in difficoltà all interno della famiglia, a causa del comportamento dannoso o violento dei genitori nei suoi confronti, può segnalare i suoi problemi ai Servizi sociali o al Tribunale per i Minorenni, che prenderà gli opportuni provvedimenti. Decadenza dalla potestà Qualora il genitore violi o trascuri i propri doveri o abusi dei poteri con grave pregiudizio del figlio (maltrattamento, violenze, ecc...) il Tribunale per i Minorenni può dichiarare la decadenza dalla potestà sui figli. Qualora il comportamento del genitore non sia così grave da comportare il decadimento dalla potestà, il Tribunale per i Minorenni può limitare la potestà dei genitori, ordinando l allontanamento del figlio dalla residenza familiare e l affidamento a terzi o ad un ente pubblico che provvederà al suo idoneo collocamento. Può anche ordinare l allontanamento dalla casa del genitore o convivente che maltratta o abusa del minore (art. 330 cc). La decadenza e gli altri provvedimenti limitativi della potestà possono essere revocati ed il genitore reintegrato nella potestà, se mutata la situazione, é escluso ogni pregiudizio per il minore. 12

15 Coppie di nazionalità diversa È sempre più frequente nella nostra società la presenza di coppie, coniugate o meno, formate da persone con nazionalità diversa, italiani e stranieri o stranieri fra loro. La regolamentazione giuridica di tali rapporti è piuttosto complessa in quanto vanno applicate norme di diversi ordinamenti giuridici. Competenza Nei rapporti tra persone di nazionalità diversa si pongono due questioni fondamentali. La prima è relativa a quale paese abbia la giurisdizione e la competenza a conoscere e decidere. La seconda, posto che in materia di famiglia ciascun paese ha le proprie regole, riguarda le norme giuridiche che il giudice sarà tenuto ad applicare. Diritto applicabile Sul piano internazionale esistono convenzioni (multilaterali e bilaterali) ed alcuni regolamenti comunitari, che prevedono obblighi per i cittadini dei 27 paesi aderenti all Unione europea. Sul piano interno la fonte principale sono le norme di diritto internazionale privato ora riunite nella legge 31 maggio 1995 n Convenzioni internazionali Diverse convenzioni internazionali si occupano di diritti dei minori, come la convenzione di New York sui diritti dei fanciulli , quelle firmate all Aja sulla protezione dei minori del 1961, sulla sottrazione dei minori del 1980, sull adozione internazionale del 1993, o quella firmata a Strasburgo sull esercizio dei diritti dei minori del Unione europea Reg 2201/2003 Per quel che concerne l Unione europea bisogna fare innanzitutto riferimento al regolamento n. 2201/2003 (c.d. Bruxelles II bis) sulla competenza, riconoscimento ed esecuzione 13 7 La famiglia multietnica delle decisioni in materia matrimoniale e di responsabilità genitoriale. In materia di separazione e divorzio il criterio prevalente per stabilire il giudice competente è la residenza abituale dei coniugi, ma sussistono ulteriori criteri alternativi. In materia di responsabilità genitoriale sussiste invece un unico criterio, quello della residenza abituale del minore. Reg 4/2009 Obblighi alimentari Il recente regolamento n. 4/2009, poi, ha introdotto regole comuni in materia di competenza, legge applicabile, riconoscimento ed esecuzioni di decisioni in materia di obbligazioni alimentari e comporta un procedimento rapido per richiedere il pagamento degli obblighi alimentari riconosciuti dal giudice in un paese diverso. Con l applicazione di tale regolamento una sentenza del giudice che riconosca un obbligo alimentare è immediatamente eseguibile in qualunque altro Stato membro dell Unione europea. Reg 1259/2010 Infine il regolamento n. 1259/2010, che entrerà in vigore nel giugno 2012, ha introdotto alcune regole particolari in materia di separazione e divorzio per alcuni paesi (Belgio, Bulgaria, Germania, Grecia, Spagna, Francia, Italia, Lettonia, Lussemburgo, Ungheria, Malta, Austria, Portogallo, Romania, Slovenia). I coniugi possono scegliere di comune accordo la legge applicabile alla separazione e divorzio se sussiste un collegamento con il paese indicato (come cittadinanza o residenza).

16 Diritto italiano - L 218/1995 Quando non siano applicabili convenzioni internazionali ovvero provvedimenti comunitari, trovano applicazione le norme di diritto internazionale privato italiane contenute nella legge n. 218 che determina l ambito della giurisdizione italiana, pone i criteri per l individuazione del diritto applicabile e disciplina l efficacia in Italia delle sentenze e degli atti stranieri. Giurisdizione Per quanto riguarda i rapporti familiari, i criteri previsti dalla nostra norma di diritto internazionale privato in merito alla possibilità per il giudice italiano di conoscere e di decidere la controversia attengono in generale alla cittadinanza ed alla residenza, per cui il cittadino italiano residente in Italia potrà sempre rivolgersi al giudice italiano. Condizioni per il matrimonio Per quel che poi concerne il diritto applicabile la materia relativa alle condizioni per contrarre matrimonio è regolata dalla legge nazionale di ciascun coniuge. Il matrimonio è considerato valido dalla legge italiana se la forma corrisponde a quella richiesta dalla legge del luogo di celebrazione. Rapporti fra coniugi I rapporti personali e patrimoniali fra i coniugi sono regolati dalla legge nazionale comune, nel caso via sia, o altrimenti dalla legge dello Stato nel quale si è prevalentemente localizzata la vita matrimoniale. Solo per quanto riguarda i rapporti patrimoniali è possibile che i coniugi si accordino per iscritto per l applicazione della legge dello Stato di cui almeno uno è cittadino o nel quale almeno uno di essi risiede. Potestà I rapporti di filiazione e l esercizio della potestà nelle famiglie i cui membri abbiano cittadinanze diverse sono regolati dalla legge nazionale del figlio. In particolare in Italia sussiste il principio per cui il figlio acquisisce la cittadinanza dei genitori (c.d. ius sanguinis), al contrario di altri paesi, come gli USA, che concedono la cittadinanza a tutti coloro che nascono nel paese (c.d. ius soli). Il figlio nato in Italia da genitori stranieri, quindi, avrà la cittadinanza prevista dalle leggi nazionali dei genitori. Separazione e divorzio La separazione e lo scioglimento del matrimonio sono regolati dalla legge nazionale comune dei coniugi al momento della domanda di separazione o di divorzio, o in mancanza di una legge comune, dalla legge dello Stato in cui la vita matrimoniale si è prevalentemente localizzata. Così per la separazione di due coniugi non appartenenti all Unione europea, di cittadinanza fra loro diversa, residenti in Italia o la cui vita matrimoniale si è svolta prevalentemente in Italia, è competente il giudice italiano, che in mancanza di una legge personale comune ai coniugi, dovrà applicare la legge italiana. Protezione dei minori Per quanto riguarda la protezione dei minori, la legge di diritto internazionale privato fa esplicito riferimento alla convenzione dell Aja del sulla competenza e sulla legge applicabile in materia di protezione dei minori, resa esecutiva con legge n. 742, tuttora applicabile. Tale convenzione autorizza in generale il giudice dello Stato in cui il minore si trova a porre in essere misure di protezione urgenti, salvo poi lasciare al giudice dello Stato in cui il minore risiede abitualmente la decisione definitiva sulle misure applicabili. Ordine pubblico È in ogni caso prevista l applicazione della legge italiana quando le norme straniere che dovrebbero essere applicabili sono contrarie all ordine pubblico. È questo il caso, ad esempio, in cui una legge straniera non preveda la separazione o il divorzio ovvero contenga disposizioni discriminatorie per la donna. Non è contraria all ordine pubblico la legge di uno Stato che contempli il divorzio immediato. La relativa sentenza del giudice straniero sarà quindi perfettamente riconoscibile in Italia. 14

17 Separazione 8 Separazio ne di fatto Quando la convivenza fra i coniugi diviene intollerabile a causa dei loro contrasti, essi possono separarsi. Si può verificare l ipotesi di un accordo fra i coniugi, che amichevolmente decidono chi lascerà la casa coniugale e come regoleranno i rapporti patrimoniali fra loro e nei confronti dei figli. Separazione legale Se questa situazione si protrae nel tempo, senza trasformarsi in separazione legale i coniugi restano separati di fatto. Questo accordo però è affidato alla sola buona volontà dei coniugi, poiché non ha effetti giuridici, e non serve per far decorrere i tre anni per ottenere il divorzio. Perché abbia effetti giuridici, la separazione personale deve essere legale, e cioè richiesta al Tribunale e ratificata da un provvedimento giudiziario, e può essere consensuale o giudiziale. Separazio ne consensuale La separazione consensuale si basa sull accordo (o consenso) dei coniugi, che, soli o con l aiuto dell avvocato, decidono le condizioni condivise da entrambi che regoleranno la loro separazione (affidamento dei figli, assegnazione della casa, assegno di mantenimento, eventuale divisione del patrimonio comune). Essi presentano una domanda contenente le clausole di separazione, sottoscritta da entrambi, per essere convocati davanti al Presidente del Tribunale del luogo di residenza o di domicilio di uno dei due. Tali accordi, sottoscritti all udienza presidenziale, saranno successivamente ratificati dal Tribunale con un decreto di omologa. Separazione giudiziale Se invece i coniugi non riescono a raggiungere un accordo, si dovrà scegliere la strada della separazione giudiziale. Per ottenere questa separazione non è necessa ria l esistenza di una colpa da parte di uno o di entrambi i coniugi, bensì è sufficiente l accertata presenza di fatti anche incolpevoli che determinano l intollerab i - lità della convivenza. Nel caso tuttavia in cui vi siano colpe di uno dei due coniugi nei confronti dell altro o reciproche (es. abbandono del tetto coniugale, mancato contributo al mantenimento della famiglia, adulterio, maltrattamenti ecc...), un coniuge può chiedere che il Giudice accerti e quindi dichiari che la responsabilità della rottura della convivenza familiare è dovuta a fatti addebitabili all altro. Per iniziare la separazione giudiziale è indispensa bile l assistenza di un avvocato. La prima fase del procedimento si svolge dinnanzi al Presidente del Tribunale del luogo della ultima residenza comune, o in mancanza nel luogo di residenza dell altro coniuge. Il Presidente del Tribunale dovrà sentire i coniugi prima separatamente e poi congiuntamente e tentare di conciliarli, e potrà anche, ottenuto il loro consenso, rinviare l adozione dei provvedimenti provvisori per consentire che i coniugi tentino una mediazione per raggiungere un accordo nell interesse dei figli. Provvedi menti provvisori Se la conciliazione non riesce, il Presidente del Tribunale autorizza i coniugi a vivere separati e stabilisce le condizioni provvisorie ed urgenti (affidamento dei figli, assegnazione della casa, assegno di mantenimento) che regoleranno i loro rapporti fino alla conclusione della causa, che nel frattempo prosegue. I provvedimenti provvisori possono essere impugnati con ricorso immediato alla Corte d Appello, o modificati nel corso della causa dal Giudice Istruttore, il quale esamina le reciproche richieste dei coniugi e le prove da essi fornite (documenti, testimonianze, perizie, ecc...). 15

18 Sentenza di separazione Il giudizio termina con una sentenza che dichiara la separazione tra i coniugi, eventualmente addebitando la responsabilità ad uno o ad entrambi, e stabilisce in via definitiva le condizioni che essi dovranno rispettare. Contro questa sentenza il coniuge insoddisfatto potrà ricorrere in appello. Nel corso della causa i coniugi possono in ogni momento raggiungere un accordo e, rinunciando alla separazione giudiziale, firmare la separazione consensuale. Affidamento condiviso La legge n. 54 disposizioni in materia di separazione dei genitori ed affidamento condiviso dei figli, ha modificato tutta la materia della separazione, affermando che il figlio minore ha diritto di mantenere un rapporto equilibrato e continuativo con ciascuno dei genitori, di ricevere cura, educazione ed istruzione da entrambi, e di mantenere rapporti significativi con gli ascendenti e con i parenti di ciascun ramo genitoriale. Il principio della bi-genitorialità, cioè di uguali diritti e di uguali doveri dei genitori nei confronti dei figli anche dopo la separazione significa che entrambi i genitori non solo mantengono la titolarità della potestà sui figli, come già avveniva in passato, ma anche l esercizio della potestà, avendo pari responsabilità nei loro confronti. La nuova legge ha anche riconosciuto la possibilità per il minore, qualora sia nel suo interesse, di conservare rapporti significativi con gli ascendenti e con i parenti di ciascun ramo genitoriale. Collocamento del figlio Fermo l esercizio della potestà ad entrambi i genitori, il figlio minore sarà collocato presso il genitore che il giudice reputerà più idoneo, regolando i tempi e le modalità di rapporti con il genitore non collocatario. Affidamento condiviso non significa infatti parità di tempi fra i genitori, ma uguaglianza di diritti e di responsabilità. Affidamento esclusivo L affidamento condiviso è quello che più risponde al criterio della bi-genitorialità che si è voluto introdurre e deve essere prioritario. Ma possono esistere situazioni in cui è opportuno affidare ad un solo genitore in via esclusiva il figlio. Tali situazioni si presentano anche nelle decisioni della giurisprudenza assolutamente eccezionali e limitate, e riguardano un numero statisticamente poco rilevante di casi. Ascolto del minore Altra novità introdotta dalla nuova normativa alla luce delle convenzioni internazionali riguarda l ascolto del minore che abbia compiuto i 12 anni, o anche di età inferiore, disposta dal giudice, secondo modalità che verranno stabilite. Il giudice deve sentire il minore quando ciò risulti necessario per la decisione, ma può evitare tale adempimento motivando la sua scelta. Assegnazione della casa Il godimento della casa familiare viene attribuito tenendo prioritariamente conto dell interesse dei figli, e quindi nella gran parte dei casi al coniuge con cui essi vivono. Tale assegnazione resta fino a quando questi vivano nella casa e non siano economicamente autosufficienti. La norma dell art. 155-quater introdotta dalla legge 54/2006 ha previsto che il diritto di godimento della casa familiare venga meno, nel caso in cui l assegnatario cessi di abitare stabilmente nella casa, o conviva more uxorio o contragga nuovo matrimonio. La giurisprudenza tuttavia ha attenuato tale principio, stabilendo che comunque deve prevalere l interesse dei figli ad abitare nella casa, con il genitore con cui sono collocati, o con cui convivano nel caso siano maggiorenni non autosufficienti. Qualora non vi siano figli, in mancanza di un titolo di proprietà, il giudice della separazione normalmente non ritiene di essere competente per stabilire a quale dei coniugi deve essere lasciata l assegnazione della casa. 16

19 Assegno di mantenimento Anche dopo la separazione entrambi i genitori devono contribuire al mantenimento dei figli in misura proporzionale al proprio reddito. Il giudice stabilisce ove necessario la corresponsione di un assegno periodico al fine di realizzare il principio della proporzionalità, il cui ammontare è commisurato oltre che ai redditi dei due coniugi, al tenore di vita della famiglia, alle necessità dei figli, al tempo di permanenza presso ciascun genitore ed alla valenza economica dei compiti domestici e di cura assunti da ciascun genitore, e deve essere adeguato all aumento del costo della vita, quanto meno con gli indici di rivalutazione pubblicati annualmente dall ISTAT. Tale mantenimento a carico di entrambi i genitori persiste oltre la maggiore età, fino a quando i figli siano autosufficienti, cioè abbiano completato il ciclo di studi ed abbiano trovato una attività lavorativa adeguata alla loro preparazione. La legge prevede che l assegno periodico in favore di figli maggiorenni non autosufficienti sia versato direttamente al figlio, salvo diversa determinazione del giudice. Assegno per il coniuge Il coniuge può avere diritto ad un assegno per sé, solo nel caso in cui non abbia redditi propri o la possibilità di procurarseli, e non abbia responsabilità nella separazione. Obblighi alimentari In ogni caso, qualora sia sprovvisto di mezzi, potrà comunque ottenere, invece di un assegno di mantenimento, un mero assegno alimentare, cioè quanto è strettamente indispensabile per la sua sopravvivenza. Garanzie Se c è timore che il coniuge obbligato non paghi l assegno stabilito, il Tribunale può obbligarlo a dare una garanzia (bancaria, immobiliare, ecc...) o ordinare al datore di lavoro il pagamento diretto dell assegno. Danni morali È possibile chiedere il risarcimento dei danni morali eventualmente subiti dal coniuge incolpevole per la rottura del vincolo coniugale, qualora tale danno sia effettivamente provato in giudizio. 17

20 9 Rapporti fra coniugi separati Vivere separati Con la separazione i coniugi sono autorizzati a vivere separatamente, cioè cessa l obbligo alla coabitazione. Resta l obbligo all assistenza materiale e morale nei confronti del coniuge, e naturalmente gli obblighi nei confronti dei figli. L obbligo reciproco alla fedeltà, pur non venendo formalmente meno durante il periodo della separazione, rimane attenuato, con la possibilità di ricostituire nuovi vincoli e nuovi legami familiari. I coniugi devono rispettare quanto previsto nei provvedimenti della separazione, sia consensuale che giudiziale. Intervento del giudice Qualora sorgano controversie riguardo all esercizio della potestà genitoriale od alle modalità di affidamento, sarà possibile rivolgersi al giudice che, convocate la parti, potrà prendere i provvedimenti opportuni. Qualora le inadempienze di un genitore per quanto riguarda le modalità di esercizio della potestà siano particolarmente gravi, arrechino pregiudizio al minore ed impediscano il corretto svolgimento della modalità di affidamento, il giudice potrà assumere provvedimenti nei confronti del genitore, che vanno dal semplice ammonimento, al risarcimento dei danni, alla condanna al pagamento di una sanzione pecuniaria (art. 709 ter cpc). Rimane inoltre sempre in vigore quanto previsto dal codice penale per violazione degli obblighi di assistenza familiare (art. 570 cp) e per inadempimento doloso di un provvedimento del giudice civile relativo all affidamento di minori (art. 388 cp). Cambio di residenza Qualora uno dei coniugi cambi la residenza o il domicilio e tale mutamento interferisca con le 18 modalità di affidamento dei figli, l altro genitore potrà chiedere la ridefinizione degli accordi e dei provvedimenti presi in sede di separazione, sia per quanto riguarda l affidamento e le modalità di rapporti con l altro genitore, sia per quel che concerne i rapporti economici. Riconciliazione I coniugi che decidono di riconciliarsi dopo la separazione, possono annullarne gli effetti o con una espressa dichiarazione o con la ripresa inequivocabile e continuativa della convivenza. Se dopo la riconciliazione i coniugi decidano di separarsi nuovamente è necessario un nuovo provvedimento giudiziale, da cui partiranno i tre anni necessari per il divorzio. Controllo sull esecuzione Spetta al giudice tutelare il compito di vigilare sull osservanza delle condizione stabilite nel provvedimento di separazione. A tale organo giurisdizionale ciascuno dei coniugi può rivolgersi senza l ausilio di un avvocato chiedendo assistenza nell esecuzione delle clausole stabilite dal Tribunale in sede di separazione o di divorzio, che non vengono rispettate (art. 337 cc), ma limitatamente all esercizio della potestà sui figli. Per quanto invece riguarda l esecuzione delle clausole economiche, quali il pagamento dell assegno periodico stabilito, o il rimborso di spese dovute per i figli, bisognerà iniziare una procedura esecutiva, innanzi al giudice ordinario, al fine di ottenere quanto dovuto, con l assistenza di un legale. Modifica delle condizioni Quanto è stabilito nel provvedimento di separazione riguardo ai figli e alle condizioni economiche, può sempre essere modificato, qualora sopravvengano giustificati motivi e sia mutata la situazione di fatto, siano per esempio cambiate le condizioni economiche o sia opportuno modificare l affidamento od il collocamento dei figli. Chi è interessato alla modifica può presentare un ricorso al Tribunale che, sentiti i coniugi e prese le necessarie informazioni, provvederà a stabilire nuove clausole di separazione fra i coniugi.

Legge 8 febbraio 2006, n. 54

Legge 8 febbraio 2006, n. 54 Legge 8 febbraio 2006, n. 54 "Disposizioni in materia di separazione dei genitori e affidamento condiviso dei figli" pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 50 del 1 marzo 2006 Art. 1. (Modifiche al codice

Dettagli

AFFIDO CONDIVISO Diversamente genitori. Avvocato Cristina Ceci 1

AFFIDO CONDIVISO Diversamente genitori. Avvocato Cristina Ceci 1 AFFIDO CONDIVISO Diversamente genitori 1 Legge n. 54 del 2006 Diritto alla bigenitorialità Tipi di affidamento Esercizio della potestà I tempi dei figli Assegnazione della casa familiare Assegno di mantenimento

Dettagli

SEPARAZIONE PERSONALE DEI CONIUGI

SEPARAZIONE PERSONALE DEI CONIUGI SEPARAZIONE PERSONALE DEI CONIUGI Interruzione effettiva e stabile della convivenza coniugale a seguito di fatti che rendano intollerabile la prosecuzione della vita coniugale o rechino pregiudizio alla

Dettagli

RICONOSCIMENTO E DISCONOSCIMENTO

RICONOSCIMENTO E DISCONOSCIMENTO RICONOSCIMENTO E DISCONOSCIMENTO Relatore: avv. Maria Teresa Saporito CAMERA PER I MINORI DI SALERNO ANNA AMENDOLA Salerno, 27 maggio 2010 LA FILIAZIONE NATURALE L acquisto dello status di figlio naturale

Dettagli

LA RESPONSABILITA CIVILE DELL ASSISTENTE SOCIALE. Avv. Sibilla Santoni

LA RESPONSABILITA CIVILE DELL ASSISTENTE SOCIALE. Avv. Sibilla Santoni LA RESPONSABILITA CIVILE DELL ASSISTENTE SOCIALE Avv. Sibilla Santoni Società sempre più complessa e problematica necessità degli assistenti sociali di conoscere i rischi giuridici a cui vanno incontro

Dettagli

La Legge n. 54/2006 ha disposto che, in caso di separazione o divorzio, il giudice disponga, come regola generale, l AFFIDAMENTO CONDIVISO

La Legge n. 54/2006 ha disposto che, in caso di separazione o divorzio, il giudice disponga, come regola generale, l AFFIDAMENTO CONDIVISO La Legge n. 54/2006 ha disposto che, in caso di separazione o divorzio, il giudice disponga, come regola generale, l AFFIDAMENTO CONDIVISO in base al quale i figli restano affidati ad entrambi i genitori

Dettagli

Traduzione a cura di Sara DʼAttoma ****

Traduzione a cura di Sara DʼAttoma **** Traduzione a cura di Sara DʼAttoma Decreto del Presidente della Repubblica Popolare Cinese N. 36 Si dichiara che la Legge della Repubblica Popolare Cinese sulla legge applicabile ai rapporti privatistici

Dettagli

INDICE. Prefazione...p.

INDICE. Prefazione...p. INDICE Prefazione...p. XIII I REGIME PATRIMONIALE DEI CONIUGI Introduzione... 3 1 La scelta del regime patrimoniale... 7 Atto di matrimonio avanti all ufficiale di stato civile con scelta di separazione

Dettagli

Riduzione delle pensioni di reversibilità: le disposizioni attuative dell INPS

Riduzione delle pensioni di reversibilità: le disposizioni attuative dell INPS CIRCOLARE A.F. N. 95 del 22 giugno 2012 Ai gentili clienti Loro sedi Riduzione delle pensioni di reversibilità: le disposizioni attuative dell INPS Gentile cliente con la presente intendiamo informarla

Dettagli

INDICE SOMMARIO. Parte I IL MATRIMONIO E I SUOI EFFETTI. LA CONVIVENZA. Sezione I La promessa di matrimonio. ... Pag. 3

INDICE SOMMARIO. Parte I IL MATRIMONIO E I SUOI EFFETTI. LA CONVIVENZA. Sezione I La promessa di matrimonio. ... Pag. 3 Parte I IL MATRIMONIO E I SUOI EFFETTI. LA CONVIVENZA La promessa di matrimonio... Pag. 3 Il matrimonio: celebrazione e invalidità Il matrimonio civile 1) La celebrazione del matrimonio civile... Pag.

Dettagli

UNIONE ITALIANI NEL MONDO

UNIONE ITALIANI NEL MONDO IM UNIONE ITALIANI NEL MONDO CITTADINANZA ITALIANA DIRITTI E PROCEDURE Introduzione Il possesso della cittadinanza italiana indica l appartenenza allo Stato italiano e serve per avvalersi dei diritti

Dettagli

Nelle premesse, infatti, si parla giustamente di competenza giurisdizionale punto (6).

Nelle premesse, infatti, si parla giustamente di competenza giurisdizionale punto (6). IL REGOLAMENTO EUROPEO RELATIVO ALLE DECISIONI IN MATERIA MATRIMONIALE E DI POTESTA DEI GENITORI N 1347/2000, del 29 maggio 2000 in vigore dal 1 marzo 2001 1. LA COMPETENZA GIURISDIZIONALE Quando il regolamento

Dettagli

CODICE DI FAMIGLIA E DI TUTELA

CODICE DI FAMIGLIA E DI TUTELA CODICE DI FAMIGLIA E DI TUTELA Prima della firma della Convenzione de L Aja sulla protezione dei minori e sulla cooperazione in materia di adozione internazionale (1995), in Polonia l adozione era regolata

Dettagli

Mantenimento dei figli maggiorenni: quanto dura?la legge per tutti.it

Mantenimento dei figli maggiorenni: quanto dura?la legge per tutti.it Mantenimento dei figli maggiorenni: quanto dura?la legge per tutti.it Maria Monteleone Anche i figli maggiorenni hanno diritto a essere mantenuti dai propri genitori fino a quando non siano completante

Dettagli

1. Il minore ha diritto di crescere ed essere educato nell ambito della propria famiglia.

1. Il minore ha diritto di crescere ed essere educato nell ambito della propria famiglia. Nuovo testo della Legge n. 184 del 1983 Diritto del minore ad una famiglia come modificata dalla legge del 28/3/2001 n. 149 TITOLO I Principi generali Art. 1 1. Il minore ha diritto di crescere ed essere

Dettagli

INDICE. Prefazione...p. La filiazione: profili generali... 1

INDICE. Prefazione...p. La filiazione: profili generali... 1 INDICE Prefazione...p. XV La filiazione: profili generali... 1 I AZIONE DI DISCONOSCIMENTO DELLA PATERNITÀ Introduzione... 9 1 Disconoscimento della paternità in caso di mancata prova dell adulterio della

Dettagli

Sommario. I La formazione della coppia... 13. Presentazione...9

Sommario. I La formazione della coppia... 13. Presentazione...9 Presentazione...9 I La formazione della coppia... 13 1 Le scelte possibili...15 1 Come ufficializzare un unione...15 2 I tipi di matrimonio...15 Matrimonio civile o religioso? Il matrimonio concordatario

Dettagli

L acquisto della cittadinanza italiana

L acquisto della cittadinanza italiana Approfondimento L acquisto della cittadinanza italiana Nella prima edizione di ImmigrazioneOggi del 5 ottobre abbiamo dato notizia della proposta presentata dal Governo al Parlamento per modificare l attuale

Dettagli

Associazione C rescere

Associazione C rescere Organizzazione di Volontariato Associazione C rescere con la sindrome di Turner e altre Malattie Rare ONLUS ex art. 10 c. 8 dlgs n 460/1997 Via Massarenti 11-40138 Bologna presso la Clinica Pediatrica

Dettagli

L AMMINISTRATORE DI SOSTEGNO

L AMMINISTRATORE DI SOSTEGNO L AMMINISTRATORE DI SOSTEGNO a cura di Donatella Di Gruccio Si tratta di un istituto giuridico entrato per la prima volta nell ordinamento italiano con la legge n. 6 del 9 gennaio 2004. Lo scopo è quello

Dettagli

L. 8 febbraio 2006, n. 54. Disposizioni in materia di separazione dei genitori. e affidamento condiviso dei figli.

L. 8 febbraio 2006, n. 54. Disposizioni in materia di separazione dei genitori. e affidamento condiviso dei figli. L. 8 febbraio 2006, n. 54 Disposizioni in materia di separazione dei genitori e affidamento condiviso dei figli. (Pubblicata nella Gazz. Uff. 1 marzo 2006, n. 50) Art.1 Modifiche al codice civile. 1. L'articolo

Dettagli

CONVIVENTI E COPPIE GAY: I NUOVI DIRITTI AGGIORNAMENTI

CONVIVENTI E COPPIE GAY: I NUOVI DIRITTI AGGIORNAMENTI CONVIVENTI E COPPIE GAY: I NUOVI DIRITTI AGGIORNAMENTI Il Parlamento ha approvato la legge che istituisce l unione civile tra persone dello stesso sesso e disciplina le convivenze di fatto. Per quanto

Dettagli

COMUNE DI RIPOSTO Provincia di Catania. Regolamento per l affidamento familiare dei minori

COMUNE DI RIPOSTO Provincia di Catania. Regolamento per l affidamento familiare dei minori COMUNE DI RIPOSTO Provincia di Catania Regolamento per l affidamento familiare dei minori Adottato con deliberazione consiliare n 41 del 16/03/2000 COMUNE DI RIPOSTO Provincia di Catania Regolamento per

Dettagli

FONDO PENSIONE COMPLEMENTARE PER IL PERSONALE DEL BANCO DI NAPOLI

FONDO PENSIONE COMPLEMENTARE PER IL PERSONALE DEL BANCO DI NAPOLI REGOLAMENTO MODALITA DI ADESIONE E CONTRIBUZIONE AL FONDO DA PARTE DEI FAMILIARI FISCALMENTE A CARICO Approvato dal Consiglio di Amministrazione nella seduta del 21 febbraio 2014 SOMMARIO ARTICOLO 1 DEFINIZIONE

Dettagli

ESAME ABILITAZIONE GEOMETRI - ANNO 2014 Corso praticanti DIRITTO E CONDOMINIO - MAGGIO 2014

ESAME ABILITAZIONE GEOMETRI - ANNO 2014 Corso praticanti DIRITTO E CONDOMINIO - MAGGIO 2014 LA SUCCESSIONE La successione per causa di morte è il passaggio di beni e di diritti da una persona defunta agli aventi diritto. Normalmente, come previsto dal codice civile, l'apertura della successione

Dettagli

INDICE. Parte Prima I CONIUGI CAPITOLO 1 GLI OBBLIGHI CONIUGALI CAPITOLO 2 LA FEDELTÀ CAPITOLO 3 L ASSISTENZA MORALE E MATERIALE

INDICE. Parte Prima I CONIUGI CAPITOLO 1 GLI OBBLIGHI CONIUGALI CAPITOLO 2 LA FEDELTÀ CAPITOLO 3 L ASSISTENZA MORALE E MATERIALE INDICE Parte Prima I CONIUGI CAPITOLO 1 GLI OBBLIGHI CONIUGALI 3 1. I profili generali 4 2. Matrimonio ed obblighi coniugali 6 3. I doveri matrimoniali 8 4. La natura inderogabile degli obblighi coniugali

Dettagli

INDICE PARTE PRIMA INDICAZIONI GENERALI. 1. Scrittura privata avente ad oggetto il conferimento dell incarico professionale

INDICE PARTE PRIMA INDICAZIONI GENERALI. 1. Scrittura privata avente ad oggetto il conferimento dell incarico professionale INDICE PARTE PRIMA INDICAZIONI GENERALI 1. Scrittura privata avente ad oggetto il conferimento dell incarico professionale...3 2. Dichiarazione del valore della controversia al fine della determinazione

Dettagli

Comune di Montemurlo

Comune di Montemurlo Comune di Montemurlo Provincia di Prato Regolamento comunale sul registro delle unioni civili (Approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 71 del 26/11/2014) INDICE ART. 1 (Definizioni) pag. 2 ART.

Dettagli

COMUNE DI CARLINO REGOLAMENTO PER L ASSEGNAZIONE DEL BONUS BEBE PER I FIGLI SUCCESSIVI AL PRIMO PROVINCIA DI UDINE

COMUNE DI CARLINO REGOLAMENTO PER L ASSEGNAZIONE DEL BONUS BEBE PER I FIGLI SUCCESSIVI AL PRIMO PROVINCIA DI UDINE COMUNE DI CARLINO PROVINCIA DI UDINE REGOLAMENTO PER L ASSEGNAZIONE DEL BONUS BEBE PER I FIGLI SUCCESSIVI AL PRIMO APPROVATO con deliberazione del C.C. n. 38 del 08/11/2012 AFFISSO all albo pretorio dal

Dettagli

Successione e Pratiche Testamentarie

Successione e Pratiche Testamentarie Successione e Pratiche Testamentarie La scelta dell Amministratore di Sostegno Incontro di Sensibilizzazione Progetto AdS- Brescia Nel nostro sistema giuridico possiamo sostanzialmente individuare due

Dettagli

REGOLAMENTO COMUNALE AFFIDAMENTO FAMILIARE DEI MINORI Approvato con Delibera C.C. 43/01 ART. 1 ART. 2 ART. 3

REGOLAMENTO COMUNALE AFFIDAMENTO FAMILIARE DEI MINORI Approvato con Delibera C.C. 43/01 ART. 1 ART. 2 ART. 3 REGOLAMENTO COMUNALE AFFIDAMENTO FAMILIARE DEI MINORI Approvato con Delibera C.C. 43/01 ART. 1 L amministrazione comunale attua l affidamento familiare allo scopo di garantire al minore le condizioni migliori

Dettagli

INDIVIDUAZIONE DEGLI ELEMENTI VARIABILI DA CONSIDERARE NELLA

INDIVIDUAZIONE DEGLI ELEMENTI VARIABILI DA CONSIDERARE NELLA Allegato parte integrante ALLEGATO A) - Disciplina ICEF INDIVIDUAZIONE DEGLI ELEMENTI VARIABILI DA CONSIDERARE NELLA VALUTAZIONE DELLA CONDIZIONE ECONOMICA FAMILIARE, AI FINI DELL AMMISSIONE AGLI ASSEGNI

Dettagli

MASSIME DIRITTO DI FAMIGLIA. Corte di Cassazione Sez. I civ. 30 Marzo 2012, n 5177 (Pres.

MASSIME DIRITTO DI FAMIGLIA. Corte di Cassazione Sez. I civ. 30 Marzo 2012, n 5177 (Pres. MASSIME DIRITTO DI FAMIGLIA Corte di Cassazione Sez. I civ. 30 Marzo 2012, n 5177 (Pres. Vitrone; Rel. Didone) Famiglia Matrimonio Cessazione degli effetti civili del matrimonio- Assegno divorzile Quantum

Dettagli

ASPETTI GIURIDICI DEI CONFLITTI DEI GENITORI E TUTELA DEL MINORE. Cento, 14 marzo 2012

ASPETTI GIURIDICI DEI CONFLITTI DEI GENITORI E TUTELA DEL MINORE. Cento, 14 marzo 2012 ASPETTI GIURIDICI DEI CONFLITTI DEI GENITORI E TUTELA DEL MINORE Cento, 14 marzo 2012 I doveri-diritti dei genitori Art.30 Cost.: E' dovere e diritto dei genitori mantenere istruire ed educare i figli...

Dettagli

Proposta di legge "Del Patto Civile di Solidarietà"Presentata dall'on. Dario Rivolta e altri

Proposta di legge Del Patto Civile di SolidarietàPresentata dall'on. Dario Rivolta e altri Proposta di legge "Del Patto Civile di Solidarietà"Presentata dall'on. Dario Rivolta e altri Onorevoli colleghi, la Proposta di Legge per istituire il Patto Civile di Solidarietà nasce dalle nuove esigenze

Dettagli

Decisioni del Consiglio nazionale del 26.9.2012 Codice civile svizzero

Decisioni del Consiglio nazionale del 26.9.2012 Codice civile svizzero Decisioni del Consiglio nazionale del 26.9.2012 Codice civile svizzero (Autorità parentale) e-parl 26.09.2012 17:20 Modifica del L Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visto il messaggio del

Dettagli

37. I regimi patrimoniali tra coniugi... 73 38. Le convenzioni matrimoniali... 75 39. Pubblicità delle convenzioni matrimoniali...

37. I regimi patrimoniali tra coniugi... 73 38. Le convenzioni matrimoniali... 75 39. Pubblicità delle convenzioni matrimoniali... INDICE-SOMMARIO Capitolo I. NOZIONI INTRODUTTIVE 1. Il diritto di famiglia in senso oggettivo e la nozione di famiglia....... 1 2. L evoluzione della famiglia nel contesto sociale........... 3 3. Il ruolo

Dettagli

RAPPORTI PERSONALI E PATRIMONIALI TRA CONVIVENTI

RAPPORTI PERSONALI E PATRIMONIALI TRA CONVIVENTI RAPPORTI PERSONALI E PATRIMONIALI TRA CONVIVENTI Prefazione... Introduzione... 1 1 LA CESSAZIONE DELLA CONVIVENZA: L AFFIDAMENTO CONDIVISO DELLA PROLE La questione... 11 Analisi dello scenario... 11 Inquadramento

Dettagli

INTRODUZIONE 1. Una premessa... 1

INTRODUZIONE 1. Una premessa... 1 INDICE INTRODUZIONE 1. Una premessa................................... 1 SEZIONE I: FILIAZIONE FUORI DEL MATRIMONIO: PROSPETTIVA STORICA E COMPARATA 1. L età classica...................................

Dettagli

INDICE-SOMMARIO CAPITOLO I MATRIMONIO E FAMIGLIA. Sezione I Il matrimonio civile. Origini e principi pag.

INDICE-SOMMARIO CAPITOLO I MATRIMONIO E FAMIGLIA. Sezione I Il matrimonio civile. Origini e principi pag. INDICE-SOMMARIO CAPITOLO I MATRIMONIO E FAMIGLIA Il matrimonio civile. Origini e principi pag. 1. Il matrimonio come fondamento della famiglia. Evoluzione storica, disciplina costituzionale e principi

Dettagli

Il mantenimento dei figli maggiorenni

Il mantenimento dei figli maggiorenni Il mantenimento dei figli maggiorenni Di Germano Palmieri L articolo 30 della Costituzione italiana sancisce che è dovere e diritto dei genitori mantenere, istruire ed educare i figli, anche se nati fuori

Dettagli

REGOLAMENTO PER LE PROCEDURE DI ACCESSO ALLE PRESTAZIONI SOCIALI AGEVOLATE TITOLO I DISPOSIZIONI GENERALI

REGOLAMENTO PER LE PROCEDURE DI ACCESSO ALLE PRESTAZIONI SOCIALI AGEVOLATE TITOLO I DISPOSIZIONI GENERALI REGOLAMENTO PER LE PROCEDURE DI ACCESSO ALLE PRESTAZIONI SOCIALI AGEVOLATE TITOLO I DISPOSIZIONI GENERALI Articolo 1- Oggetto Oggetto del presente regolamento sono le modalità di accesso e i criteri di

Dettagli

a) La distinzione delle fonti di diritto secondo un ordine gerarchico; b) La distinzioni delle fonti del diritto in fonti-atto e in fonti fatto;

a) La distinzione delle fonti di diritto secondo un ordine gerarchico; b) La distinzioni delle fonti del diritto in fonti-atto e in fonti fatto; 1. Che cosa si intende per gerarchia delle fonti? a) La distinzione delle fonti di diritto secondo un ordine gerarchico; b) La distinzioni delle fonti del diritto in fonti-atto e in fonti fatto; c) La

Dettagli

Regolamento Cassa Sanitaria BNL

Regolamento Cassa Sanitaria BNL Regolamento Cassa Sanitaria BNL Articolo 1 (oggetto e validità del regolamento) Il seguente Regolamento disciplina il funzionamento della Cassa Sanitaria BNL costituita ai sensi dell art. 36 e segg. Cod.

Dettagli

CODICE CIVILE LIBRO I. Titolo VIII. Dell'adozione di persone maggiori di età CAPO I. Dell'adozione di persone maggiori di età e dei suoi effetti

CODICE CIVILE LIBRO I. Titolo VIII. Dell'adozione di persone maggiori di età CAPO I. Dell'adozione di persone maggiori di età e dei suoi effetti CODICE CIVILE LIBRO I Titolo VIII Dell'adozione di persone maggiori di età CAPO I Dell'adozione di persone maggiori di età e dei suoi effetti Art. 291 Condizioni L'adozione è permessa alle persone che

Dettagli

I doveri di solidarietà familiare. Premessa 31 1. Il principio di solidarietà nella Costituzione e nel diritto di famiglia

I doveri di solidarietà familiare. Premessa 31 1. Il principio di solidarietà nella Costituzione e nel diritto di famiglia Sommario XI Premessa alla nuova edizione Capitolo 1 Solidarietà familiare e sicurezza sociale nell assistenza alla famiglia 1 1. L assistenza (nella e) alla famiglia nel diritto delle persone fisiche 6

Dettagli

AMMINISTRAZIONE DI SOSTEGNO. relatore Avv. Annalisa Valgimigli

AMMINISTRAZIONE DI SOSTEGNO. relatore Avv. Annalisa Valgimigli AMMINISTRAZIONE DI SOSTEGNO relatore Avv. Annalisa Valgimigli Dati ISTAT in Italia persone disabili: I portatori di handicap sono oltre due milioni e 600 mila su un totale di 57.000.000 di cittadini, di

Dettagli

INDICE TITOLO II: DELLE SUCCESSIONI LEGITTIME

INDICE TITOLO II: DELLE SUCCESSIONI LEGITTIME INDICE TITOLO II: DELLE SUCCESSIONI LEGITTIME Art. 565 (Categorie dei successibili) 1. Successione legittima e famiglia: dalla Riforma del 75 al progetto di Riforma della filiazione.............................

Dettagli

Art. 54 decreto legge

Art. 54 decreto legge Art. 342 c.p.c. Forma dell appello L appello si propone con citazione contenente l esposizione sommaria dei fatti ed i motivi specifici dell impugnazione nonché le indicazioni prescritte nell articolo

Dettagli

CONFEDERAZIONE C.E.S.A. CENTRO EUROPEO SERVIZI ASSOCIATI. Profili generali

CONFEDERAZIONE C.E.S.A. CENTRO EUROPEO SERVIZI ASSOCIATI. Profili generali CONFEDERAZIONE C.E.S.A. CENTRO EUROPEO SERVIZI ASSOCIATI SEDE E DIREZIONE NAZIONALE 47900 RIMINI - VIALE TRIPOLI, 214 Tel. 0541.391850 Fax 0541.391594 Web: http://www.cesarimini.it E-mail: servizi@cesarimini.it

Dettagli

Decisioni del Consiglio degli Stati del 4.3.2013 Proposte della Commissione del Consiglio nazionale del 24.5.2013 Codice civile svizzero

Decisioni del Consiglio degli Stati del 4.3.2013 Proposte della Commissione del Consiglio nazionale del 24.5.2013 Codice civile svizzero Decisioni del Consiglio degli Stati del 4.3.2013 Proposte della Commissione del Consiglio nazionale del 24.5.2013 Codice civile svizzero (Autorità parentale) Modifica del L Assemblea federale della Confederazione

Dettagli

IL TESTAMENTO: COME E PERCHÉ FARLO?

IL TESTAMENTO: COME E PERCHÉ FARLO? IL TESTAMENTO: COME E PERCHÉ FARLO? La maggior parte di noi non si pone neppure la domanda. In Italia, quella di fare testamento è una pratica poco utilizzata. Spesso ci rifiutiamo per paura, per incertezza

Dettagli

ISTANZA DI AMMISSIONE ANTICIPATA E PROVVISORIA AL BENEFICIO DEL PATROCINIO A SPESE DELLO STATO D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115.

ISTANZA DI AMMISSIONE ANTICIPATA E PROVVISORIA AL BENEFICIO DEL PATROCINIO A SPESE DELLO STATO D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115. Attore ricorrente 24 luglio 2014 Al Consiglio dell Ordine degli Avvocati di Viterbo Via G. Falcone e P. Borsellino, 41 01100 VITERBO ISTANZA DI AMMISSIONE ANTICIPATA E PROVVISORIA AL BENEFICIO DEL PATROCINIO

Dettagli

Separazione e divorzio

Separazione e divorzio Separazione e divorzio Con l'entrata in vigore del Decreto legge n. 132/2014 convertito con Legge 162/2014 i coniugi che consensualmente intendono separarsi, divorziare o modificare le precedenti condizioni

Dettagli

MASSIME DIRITTO DI FAMIGLIA. Corte di Cassazione Sez. III civ. 28 Dicembre 2011, n 29468 (Pres.

MASSIME DIRITTO DI FAMIGLIA. Corte di Cassazione Sez. III civ. 28 Dicembre 2011, n 29468 (Pres. MASSIME DIRITTO DI FAMIGLIA Corte di Cassazione Sez. III civ. 28 Dicembre 2011, n 29468 (Pres. M. Finocchiaro; Rel. R. Lanzillo) Assegnazione della casa familiare Box auto Assenza del vincolo pertinenziale-

Dettagli

INDICE SOMMARIO CAPITOLO PRIMO LA FAMIGLIA CAPITOLO SECONDO IL MATRIMONIO

INDICE SOMMARIO CAPITOLO PRIMO LA FAMIGLIA CAPITOLO SECONDO IL MATRIMONIO INDICE SOMMARIO CAPITOLO PRIMO LA FAMIGLIA 1. La nozione di famiglia............................................ p. 1 2. (segue) Famiglia parentale e famiglia nucleare.......................» 5 3. (segue)

Dettagli

VENEZIA 2012. Matteo A. Pollaroli Diritto Privato. 9 luglio 2011

VENEZIA 2012. Matteo A. Pollaroli Diritto Privato. 9 luglio 2011 9 luglio 2011 Le donazioni Contratti e atti onerosi gratuiti atti liberali atti non liberali donazioni comodato Atto di liberalità: atto diretto a realizzare in capo ad un terzo un arricchimento spontaneo

Dettagli

REGOLAMENTO. Bonus Bebè

REGOLAMENTO. Bonus Bebè COMUNE DI NURAGUS PROVINCIA DI CAGLIARI Piazza IV Novembre 08030 NURAGUS Tel. 0782/82101-821003 - Fax 0782/818063 segrcomune.nuragus@tiscali.it P.IVA 00697840916 C.F. 81000190918 REGOLAMENTO Bonus Bebè

Dettagli

5. La nascita: DOCUMENTI E PRATICHE. 5.1 La dichiarazione di nascita

5. La nascita: DOCUMENTI E PRATICHE. 5.1 La dichiarazione di nascita 5. La nascita: DOCUMENTI E PRATICHE 5.1 La dichiarazione di nascita La dichiarazione di nascita è un atto obbligatorio per l iscrizione del/della neonato/a nel registro comunale dello stato civile (D.p.r.

Dettagli

Istanza di interpello assegni corrisposti al coniuge in conseguenza di separazione legale art. 10, comma 1, lett. c) del Tuir.

Istanza di interpello assegni corrisposti al coniuge in conseguenza di separazione legale art. 10, comma 1, lett. c) del Tuir. RISOLUZIONE N. 153/E Roma, 11 giugno 2009 Direzione Centrale Normativa e Contenzioso OGGETTO: Istanza di interpello assegni corrisposti al coniuge in conseguenza di separazione legale art. 10, comma 1,

Dettagli

1 Il calcolo anticipato della rendita informa sulle rendite

1 Il calcolo anticipato della rendita informa sulle rendite 3.06 Stato al 1 o gennaio 2007 Calcolo anticipato della rendita Informazioni sulla rendita futura 1 Il calcolo anticipato della rendita informa sulle rendite AVS/AI a cui si avrà verosimilmente diritto.

Dettagli

CASSA NAZIONALE DI PREVIDENZA E ASSISTENZA FORENSE

CASSA NAZIONALE DI PREVIDENZA E ASSISTENZA FORENSE CASSA NAZIONALE DI PREVIDENZA E ASSISTENZA FORENSE NUOVO REGOLAMENTO PER L ACCERTAMENTO DELLA INABILITA E DELLA INVALIDITA (Testo modificato con Ministeriale del 20 maggio 2010 - G.U. n. 128 del 4 giugno

Dettagli

INDICE-SOMMARIO. Indice sommario... pag. Premessa alla prima edizione... pag. XIX. Premessa alla seconda edizione... pag.

INDICE-SOMMARIO. Indice sommario... pag. Premessa alla prima edizione... pag. XIX. Premessa alla seconda edizione... pag. INDICE-SOMMARIO Indice sommario... pag. V Premessa alla prima edizione... pag. XIX Premessa alla seconda edizione... pag. XXIII CAPITOLO I IL MATRIMONIO 1. Cenni storici... pag. 1 2. Teorie sulla natura

Dettagli

Modifica del. L Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visto il messaggio del Consiglio federale del 16 novembre 2011 1, decreta:

Modifica del. L Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visto il messaggio del Consiglio federale del 16 novembre 2011 1, decreta: Decisioni del Consiglio nazionale del 26.9.2012 Proposte della Commissione del Consiglio degli Stati dell 11 febbraio 2013 Codice civile svizzero (Autorità parentale) Modifica del L Assemblea federale

Dettagli

SOMMARIO. Prefazione... XVII. Ratio dell istituto e profili normativi... 3 Schemi di dottrina... 3

SOMMARIO. Prefazione... XVII. Ratio dell istituto e profili normativi... 3 Schemi di dottrina... 3 SOMMARIO SOMMARIO Prefazione... XVII CAP. 1 INVALIDITA` E IRREGOLARITA` MATRIMONIALI Ratio dell istituto e profili normativi... 3 Schemi di dottrina... 3 F001 Formula per far dichiarare nullo il matrimonio

Dettagli

>> Perché l'affido familiare dei minori. >> Che cos'é l'affido. >> Chi può fare l'affido e come. >> Tipologie dell'affido. >> Le forme dell'affido

>> Perché l'affido familiare dei minori. >> Che cos'é l'affido. >> Chi può fare l'affido e come. >> Tipologie dell'affido. >> Le forme dell'affido >> Perché l'affido familiare dei minori >> Che cos'é l'affido >> Chi può fare l'affido e come >> Tipologie dell'affido >> Le forme dell'affido >> I soggetti dell'affido >> I soggetti dell'affido Il bambino/ragazzo:

Dettagli

SOGGETTI CHE POSSONO INOLTRARE LA RICHIESTA DI RICONGIUNGIMENTO

SOGGETTI CHE POSSONO INOLTRARE LA RICHIESTA DI RICONGIUNGIMENTO RICONGIUNGIMENTO FAMILIARE L ingresso per ricongiungimento familiare è possibile previo rilascio del visto per ricongiungimento familiare che consente l ingresso in Italia, ai fini di un soggiorno di lunga

Dettagli

MODIFICHE DEL CODICE CIVILE IN TEMA DI FILIAZIONE NATURALE IN DISCUSSIONE ALLA COMMISSIONE GIUSTIZIA DELLA CAMERA

MODIFICHE DEL CODICE CIVILE IN TEMA DI FILIAZIONE NATURALE IN DISCUSSIONE ALLA COMMISSIONE GIUSTIZIA DELLA CAMERA MODIFICHE DEL CODICE CIVILE IN TEMA DI FILIAZIONE NATURALE IN DISCUSSIONE ALLA COMMISSIONE GIUSTIZIA DELLA CAMERA (Riconoscimento figli naturali. C. 2519 Mussolini, C. 3184 Bindi, C. 3247 Palomba, C. 3915

Dettagli

Codice civile svizzero

Codice civile svizzero Codice civile svizzero (Mantenimento del figlio) Disegno Modifica del L Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visto il messaggio del Consiglio federale del 29 novembre 2013 1, decreta: I Il

Dettagli

Nel sistema privatistico, i soggetti si caratterizzano per la loro autonomia e per la posizione di parità innanzi alla legge.

Nel sistema privatistico, i soggetti si caratterizzano per la loro autonomia e per la posizione di parità innanzi alla legge. Codice Civile Il Codice civile è il principale corpus normativo del diritto privato, ossia quella branca del diritto che regola i rapporti giuridici tra i privati cittadini, sia nella sfera personale e

Dettagli

SEPARAZIONE E DIVORZIO

SEPARAZIONE E DIVORZIO SEPARAZIONE E DIVORZIO Prefazione... XIII I SEPARAZIONE PERSONALE DEI CONIUGI 1 SEPARAZIONE CONSENSUALE E CONIUGI ECONOMICAMENTE AUTONOMI La questione... 3 Analisi dello scenario... 3 Inquadramento strategico...

Dettagli

Azienda Pubblica della Regione Campania per il diritto allo Studio Universitario. isee. università

Azienda Pubblica della Regione Campania per il diritto allo Studio Universitario. isee. università Azienda Pubblica della Regione Campania per il diritto allo Studio Universitario isee università ISEE Università Per la richiesta di prestazioni nell ambito del diritto allo studio universitario sono previste

Dettagli

RIPOSI E PERMESSI PER LAVORATORI PORTATORI DI HANDICAP E PER FAMILIARI CHE ASSISTONO PORTATORI DI HANDICAP LAVORATORE PORTATORE DI HANDICAP

RIPOSI E PERMESSI PER LAVORATORI PORTATORI DI HANDICAP E PER FAMILIARI CHE ASSISTONO PORTATORI DI HANDICAP LAVORATORE PORTATORE DI HANDICAP RIPOSI E PERMESSI PER LAVORATORI PORTATORI DI HANDICAP E PER FAMILIARI CHE ASSISTONO PORTATORI DI HANDICAP LAVORATORE PORTATORE DI HANDICAP La persona handicappata maggiorenne in situazione di gravità

Dettagli

Genitori adottivi o affidatari

Genitori adottivi o affidatari Genitori adottivi o affidatari Congedo di maternità Il congedo di maternità spetta, per un periodo massimo di cinque mesi, anche alle lavoratrici che abbiano adottato un minore. In caso di adozione nazionale,

Dettagli

ATTO D AMORE CONTRATTO DI UNIONE CIVILE

ATTO D AMORE CONTRATTO DI UNIONE CIVILE ATTO D AMORE CONTRATTO DI UNIONE CIVILE SCRITTURA PRIVATA Tra il/la Sig./Sig.ra, nato/a a (provincia), il, C.F. residente in via, (città di residenza), doc. n (estremi documento di riconoscimento in corso

Dettagli

D.Lgs n. 154/2013 in vigore dal 7 febbraio 2014 Decreto filiazione

D.Lgs n. 154/2013 in vigore dal 7 febbraio 2014 Decreto filiazione LA LEGGE 10 DICEMBRE 2012 N. 219 HA INTRODOTTO MODIFICHE DI DIRITTO NELLA DELICATA MATERIA DELLA PROTEZIONE DEL MINORE INTRODUCENDO NELL ORDINAMENTO LA CONDIZIONE UNITARIA DI FIGLIO SENZA PIÙ DISTINZIONI

Dettagli

AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI SIENA REGOLAMENTO RECANTE NORME SUGLI INCARICHI AI DIPENDENTI PROVINCIALI

AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI SIENA REGOLAMENTO RECANTE NORME SUGLI INCARICHI AI DIPENDENTI PROVINCIALI AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI SIENA REGOLAMENTO RECANTE NORME SUGLI INCARICHI AI DIPENDENTI PROVINCIALI approvato con deliberazione G.P. n. 188 del 25.7.2001 modificato con deliberazione G.P. n. 83 del

Dettagli

SENATO DELLA REPUBBLICA XIV LEGISLATURA

SENATO DELLA REPUBBLICA XIV LEGISLATURA SENATO DELLA REPUBBLICA XIV LEGISLATURA N. 1372 DISEGNO DI LEGGE d iniziativa della senatrice TOIA COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 6 MAGGIO 2002 (*) Modifica dell articolo 156 del codice civile, e norme

Dettagli

L affido, il Tribunale per i Minorenni e i Servizi Sociali

L affido, il Tribunale per i Minorenni e i Servizi Sociali L affido in Italia: dalle prime esperienze all attuale normativa giuridica L affido, il Tribunale per i Minorenni e i Servizi Sociali Interventi della dott.ssa Barbara Montisci,, Giudice Onorario del T.M.

Dettagli

CAMERA DEI DEPUTATI DISEGNO DI LEGGE PRESENTATO DAL MINISTRO DELLE POLITICHE PER LA FAMIGLIA (BINDI) DAL MINISTRO DELLA GIUSTIZIA (MASTELLA)

CAMERA DEI DEPUTATI DISEGNO DI LEGGE PRESENTATO DAL MINISTRO DELLE POLITICHE PER LA FAMIGLIA (BINDI) DAL MINISTRO DELLA GIUSTIZIA (MASTELLA) Atti Parlamentari 1 Camera dei Deputati CAMERA DEI DEPUTATI N. 2514-A DISEGNO DI LEGGE PRESENTATO DAL MINISTRO DELLE POLITICHE PER LA FAMIGLIA (BINDI) DAL MINISTRO DELLA GIUSTIZIA (MASTELLA) E DAL MINISTRO

Dettagli

COMUNE DI PACIANO PROVINCIA DI PERUGIA

COMUNE DI PACIANO PROVINCIA DI PERUGIA COMUNE DI PACIANO PROVINCIA DI PERUGIA Cap 06060 P.zza della Repubblica n. 4 P.IVA 00436320543 Tel. 075.830186 e-mail: info@comune.paciano.pg.it fax. 075.830447 REGOLAMENTO COMUNALE DEL SERVIZIO DI AFFIDAMENTO

Dettagli

La successione. Obiettivi

La successione. Obiettivi La successione Prof.ssa Elisa Esposito Obiettivi In questa lezione ci occuperemo delle vicende che possono condurre alla modifica delle parti originarie del rapporto processuale, in particolare, della

Dettagli

3. DISCIPLINA PER L APPLICAZIONE DEL SISTEMA ESPERTO ICEF

3. DISCIPLINA PER L APPLICAZIONE DEL SISTEMA ESPERTO ICEF 3. DISCIPLINA PER L APPLICAZIONE DEL SISTEMA ESPERTO ICEF Le borse di studio ed i prestiti d onore del Fondo giovani sono concessi a soggetti la cui condizione economica familiare rientra nei limiti stabiliti

Dettagli

a) Il complesso di norme morali che regolano i rapporti tra i privati;

a) Il complesso di norme morali che regolano i rapporti tra i privati; 1. L ordinamento giuridico è: a) Il complesso di norme morali che regolano i rapporti tra i privati; b) Il complesso di norme e istituzioni mediante le quali viene regolato e diretto lo svolgimento della

Dettagli

Il dopo di noi La sostituzione fedecommissaria L usufrutto

Il dopo di noi La sostituzione fedecommissaria L usufrutto Il dopo di noi E comune, per i genitori o per il coniuge o comunque per gli stretti parenti di una persona con disabilità, la preoccupazione per l ipotesi in cui il loro familiare abbia da sopravvivere

Dettagli

Regole per la gestione dello stato di disoccupazione. In vigore dal 1 gennaio 2014

Regole per la gestione dello stato di disoccupazione. In vigore dal 1 gennaio 2014 Regole per la gestione dello stato di disoccupazione In vigore dal 1 gennaio 2014 Stato di disoccupazione Dal 1 gennaio 2014 sono entrate in vigore nuove regole per la gestione dello stato di disoccupazione,

Dettagli

Unione domestica registrata: modo d uso. Circolo dei giuristi, 14 giugno 2007 Emanuela Epiney-Colombo

Unione domestica registrata: modo d uso. Circolo dei giuristi, 14 giugno 2007 Emanuela Epiney-Colombo Unione domestica registrata: modo d uso Circolo dei giuristi, 14 giugno 2007 Emanuela Epiney-Colombo Indice Introduzione Registrazione Effetti Conclusioni Unione domestica registrata 2 I. Introduzione

Dettagli

CITTA DI STRESA (Provincia del Verbano-Cusio-Ossola)

CITTA DI STRESA (Provincia del Verbano-Cusio-Ossola) CITTA DI STRESA (Provincia del Verbano-Cusio-Ossola) SERVIZI DEMOGRAFICI E CIMITERIALI SPOSARSI A STRESA SPOSARSI CON RITO CIVILE Per poter celebrare un matrimonio civile, gli sposi devono presentarsi

Dettagli

REGOLAMENTO AFFIDO FAMILIARE

REGOLAMENTO AFFIDO FAMILIARE REGOLAMENTO AFFIDO FAMILIARE Premessa L affidamento etero-familiare consiste nell inserire un minore in un nucleo familiare diverso da quello originario per un tempo determinato. È un esperienza di accoglienza

Dettagli

Commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni

Commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni PARLAMENTO EUROPEO 2009-2014 Commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni 26.6.2012 2011/0059(CNS) EMENDAMENTI 26-38 Progetto di parere Evelyne Gebhardt (PE473.957v01-00) Competenza,

Dettagli

Avv. Dr. Debora Valentini IL REGOLAMENTO (CE) N. 2201/2003 E LA SUA APPLICABILITÀ NEI CASI DI SOTTRAZIONE INTERNAZIONALE DI MINORI

Avv. Dr. Debora Valentini IL REGOLAMENTO (CE) N. 2201/2003 E LA SUA APPLICABILITÀ NEI CASI DI SOTTRAZIONE INTERNAZIONALE DI MINORI DIEGO DEBONI FERLETIC: AVVOCATI TRIESTE GORIZIA UDINE www.ddfavvocati.eu Avv. Dr. Debora Valentini IL REGOLAMENTO (CE) N. 2201/2003 E LA SUA APPLICABILITÀ NEI CASI DI SOTTRAZIONE INTERNAZIONALE DI MINORI

Dettagli

COLLEGIO DEI PERITI AGRARI E DEI PERITI AGRARI LAUREATI DELLA PROVINCIA DI SALERNO

COLLEGIO DEI PERITI AGRARI E DEI PERITI AGRARI LAUREATI DELLA PROVINCIA DI SALERNO Prot. 795 Salerno, lì 9 Luglio 2014 A tutti gli iscritti all Albo e nell Elenco Speciale LORO SEDI OGGETTO: Circolare n 122/2014. Libera professione. Diritto Civile La Comunione legale dei beni Comunione

Dettagli

CAPITOLO I SEPARAZIONE PERSONALE DEI CONIUGI. Sezione 1 Separazione giudiziale

CAPITOLO I SEPARAZIONE PERSONALE DEI CONIUGI. Sezione 1 Separazione giudiziale INDICE SOMMARIO Premessa... 5 CAPITOLO I SEPARAZIONE PERSONALE DEI CONIUGI Separazione giudiziale 1. Ricorso per separazione giudiziale senza richiesta di dichiarazione di addebito e senza provvedimenti

Dettagli

4.06 Stato al 1 gennaio 2013

4.06 Stato al 1 gennaio 2013 4.06 Stato al 1 gennaio 2013 Procedura nell AI Comunicazione 1 Le persone che chiedono l intervento dell AI nell ambito del rilevamento tempestivo possono inoltrare una comunicazione all ufficio AI del

Dettagli

LA LEGISLAZIONE SULLA FAMIGLIA IN ITALIA

LA LEGISLAZIONE SULLA FAMIGLIA IN ITALIA LA LEGISLAZIONE SULLA FAMIGLIA IN ITALIA Emma Ciccarelli Presidente Forum delle Associazioni Familiari del Lazio La famiglia in Italia PROFONDI SQUILIBRI SOCIALI E DEMOGRAFICI causa e effetto le difficoltà

Dettagli

ORDINE DEGLI AVVOCATI DI TREVISO TREVISO Palazzo di Giustizia Viale Verdi TEL. 0422 559612 FAX 0422 559618 www.ordineavvocatitreviso.

ORDINE DEGLI AVVOCATI DI TREVISO TREVISO Palazzo di Giustizia Viale Verdi TEL. 0422 559612 FAX 0422 559618 www.ordineavvocatitreviso. ORDINE DEGLI AVVOCATI DI TREVISO TREVISO Palazzo di Giustizia Viale Verdi TEL. 0422 559612 FAX 0422 559618 www.ordineavvocatitreviso.it PATROCINIO A SPESE DELLO STATO NEI GIUDIZI CIVILI E AFFARI DI VOLONTARIA

Dettagli

Il fondo patrimoniale

Il fondo patrimoniale Paolo Tonalini Notaio Il fondo patrimoniale Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Pavia in collaborazione con Banca Generali Relazione al Convegno del 6 marzo 2015 NOTAIO PAOLO

Dettagli

SCHEMA STATUTO PER LE ORGANIZZAZIONI DI VOLONTARIATO

SCHEMA STATUTO PER LE ORGANIZZAZIONI DI VOLONTARIATO giunta regionale 8^ legislatura ALLEGATO B Dgr n. 3117 del 21/10/2008 pag. 1/7 SCHEMA STATUTO PER LE ORGANIZZAZIONI DI VOLONTARIATO ALLEGATO B Dgr n. 3117 del 21/10/2008 pag. 2/7 ART. 1* (Denominazione

Dettagli

PROPOSTA DI DELIBERA

PROPOSTA DI DELIBERA COMUNE DI COMO PROPOSTA DI DELIBERA Oggetto: ISTITUZIONE DEL REGISTRO DELLE DICHIARAZIONI ANTICIPATE DI VOLONTA Il consiglio comunale di Como Premesso che: - Con l espressione testamento biologico (o anche

Dettagli

CAPITOLO III CAPITOLO IV

CAPITOLO III CAPITOLO IV CAPITOLO I GLI EFFETTI PATRIMONIALI DELLA SEPARAZIONE E DEL DIVORZIO 1. Gli effetti patrimoniali della separazione e del divorzio.... 2 2. La relazione con il c.d. regime primario della famiglia.... 5

Dettagli