COMUNE DI PESCHIERA DEL GARDA Città Turistica e d Arte REGOLAMENTO PER L INSERIMENTO IN CASE DI RIPOSO CON INTEGRAZIONE DELLA RETTA
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- Elisabetta Mosca
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1 COMUNE DI PESCHIERA DEL GARDA Città Turistica e d Arte REGOLAMENTO PER L INSERIMENTO IN CASE DI RIPOSO CON INTEGRAZIONE DELLA RETTA Approvato con delibera C.S. n. 113 del 28/04/2004
2 ART. 1 - Premessa Ai sensi della legge n. 328/2000 Legge Quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali il Comune è titolare delle funzioni relative ai servizi sociali in ambito locale. Il sistema integrato di interventi e servizi sociali si realizza mediante politiche e prestazioni coordinate nei diversi settori della vita sociale, integrando servizi alla persona e al nucleo familiare con eventuali misure economiche, e la definizione di percorsi attivi al miglioramento delle condizioni di vita nella promozione della reciprocità tra cittadini nell ambito della vita comunitaria, sia concorrere all eliminazione di situazioni che determinano nell individuo uno stato di bisogno o di emarginazione. Tale finalità si raggiunge attraverso l ottimizzazione dell efficacia delle risorse, impedendo sovrapposizioni di competenze e settorializzazione delle risposte. Il presente regolamento definisce i criteri di intervento e di compartecipazione nelle spese per il ricovero delle persone economicamente non autosufficienti nelle case di riposo. Definisce inoltre l eventuale intervento economico dei familiari che non siano in grado di soddisfare, in tutto o in parte, la copertura della retta. ART. 2 Competenza territoriale Per i soggetti per i quali si renda necessario il ricovero stabile presso strutture residenziali, il Comune nel quale essi hanno la residenza prima del ricovero, previamente informato, assume gli obblighi connessi all eventuale integrazione economica (art. 6 comma 4 della Legge n. 328/2000). Il Comune di Peschiera del Garda provvede all eventuale integrazione della retta solo nei confronti di coloro che risultano residenti prima del ricovero. ART. 3 Ingresso in struttura Il ricovero in una Casa di Riposo con l intervento economico del Comune, deve avvenire soltanto su provvedimento del responsabile del servizio espressamente autorizzato dalla Giunta Municipale. L autorizzazione viene concessa solo a seguito di idonea istruttoria che accerti che l anziano non è più in grado di vivere adeguatamente nel suo ambiente domestico. Gli operatori sociali devono effettuare accurate indagini e rimuovere gli eventuali ostacoli per favorire al massimo la permanenza degli anziani nel loro ambiente. La necessità di ingresso in struttura deve inoltre risultare dal verbale della Unità Operativa Distrettuale (U.O.D.). In mancanza di tali accertamenti non potrà essere concessa l integrazione. ART. 4 domanda di integrazione L anziano non in grado di sostenere, in tutto o in parte, l onere della retta della struttura e che intende fare richiesta di integrazione al Comune, dovrà presentare domanda presso l Ufficio dell Assistente Sociale. Alla domanda dovranno essere allegati i seguenti documenti, in carta semplice: - certificato di stato di famiglia - documenti comprovanti il reddito (mod. CUD, mod. 730, mod. UNICO, ecc.) - pensione e/o indennità con i valori per l anno in corso - estratto conto ultimo trimestre di c/c bancari, postali, ecc. - saldo c/c bancario, postale, ecc. - documentazione relativa al patrimonio immobiliare
3 - ogni altro documento utile ad una corretta valutazione economica Dovrà inoltre essere comunicata l eventuale proprietà di beni immobili, posseduti negli ultimi 5 anni dalla data di presentazione della richiesta. Qualora il richiedente risulti proprietario di beni immobili, il Comune dispone la stima asseverata dall ufficio tecnico comunale ed acquisisce idonee garanzie (vendita, donazione, accensione di ipoteca, ecc.) per il recupero delle spese di ricovero. Nel caso in cui la dichiarazione sia ritenuta incompleta, il richiedente viene invitato ad integrare la dichiarazione o la documentazione allegata. La non veridicità delle dichiarazioni rese o dei documenti presentati, oltre a rendere nulla la richiesta, comporterà ai sensi dell art. 76 del DPR n. 445/2000, la denuncia all autorità Giudiziaria per le sanzioni civili e penali conseguenti sanzioni ed alla esclusione da future ulteriori richieste di benefici o contributi. ART. 5 Patrimonio immobiliare dell ospite Qualora l ospite risulti proprietario di beni aventi un certo valore non può essere considerato in stato in bisogno (art.438 del C.C.), pertanto dovrà, per ottenere il contributo da parte del Comune, alienarli mediante vendita diretta o regalia a terzi e rivalsa ai sensi del Codice Civile o con la cessione al Comune, il quale quantificherà il valore del bene attraverso perizia giurata o ne usufruirà per il pagamento della retta fino ad esaurimento del valore stesso. Nel caso di regalia il donatario, che è tenuto in prima battuta rispetto ai familiari tenuti agli alimenti, si impegnerà per iscritto ad integrare la retta del donante, fino ad un importo massimo pari al valore del bene regalato. ART. 6 Parenti tenuti agli alimenti I richiedenti devono fornire precise indicazioni riguardanti l esistenza di parenti tenuti per legge agli alimenti. Gli obbligati ai sensi dell art. 433 del C.C. chiamati a concorrere alla copertura della retta indicata dalla Casa di Riposo sono nell ordine: a) coniuge; b) figli legittimi o legittimati o naturali o adottivi e, in mancanza, i discendenti prossimi, anche naturali; c) genitori e, in loro mancanza, gli ascendenti prossimi, anche naturali, gli adottandi; d) generi e nuore; e) suocero e suocera; f) fratelli e sorelle germani(figli dello stesso padre e della stessa madre) o unilaterali (aventi in comune solo il padre o solo la madre), con precedenza dei germani sugli unilaterali. Sarà cura del Comune ottenere, prima di ogni autorizzazione, espressa dichiarazione da parte dei suddetti familiari con la quale si obbligano al pagamento della retta relativa all ospite. ART. 7 Disposizioni particolari. Nel caso che si verifichi l impossibilità materiale di istruire la pratica per carenza di documentazione o di collaborazione dei soggetti interessati, l assistente sociale richiede per iscritto quanto necessario, lasciando 20 giorni di tempo per la risposta. Trascorso inutilmente questo periodo, la pratica viene definitamente archiviata, con relativa comunicazione al richiedente.
4 Nel caso in cui i congiunti rifiutino, per ragioni soggettive, di rispettare l obbligo di legge e questo atteggiamento comprometta seriamente le condizioni di vita del richiedente, l integrazione verrà ugualmente concessa. Il Comune attiva nei confronti dei parenti, capaci economicamente, ogni possibile azione legale per il recupero di quanto erogato. ART. 8 Compartecipazione fra parenti tenuti agli alimenti Se più persone sono obbligate nello stesso grado (art. 433 del C.C.) alla prestazione degli alimenti, tutte devono concorrere alla prestazione stessa, ciascuna in proporzione alle proprie condizioni economiche. Se le persone chiamate in grado anteriore alla prestazione non sono in condizione di sopportare l onere, in tutto o in parte, l obbligazione stessa è posta, in tutto o in parte, a carico delle persone chiamate in grado posteriore. Se gli obbligati non sono concordi sulla misura (art. 438 C.C.), sulla distribuzione e sul modo di somministrazione degli alimenti, provvede l autorità giudiziaria secondo le circostanze. ART. 9 - Intervento economico dei parenti tenuti agli alimenti L accertamento della condizione economica dei parenti tenuti agli alimenti è effettuata secondo le disposizioni previste dal D.Lgs. n. 109/1998, dal D.Lgs. n. 130/2000 e successive modificazioni (art. 16 L. 328/2000). Per la determinazione delle quote di ricovero dei tenuti agli alimenti, si applicano i seguenti criteri: - dall ISEE del congiunto obbligato si detrae la cifra corrispondente al minimo vitale in vigore (pari alla pensione minima INPS), calcolato moltiplicando l importo base per il coefficiente corrispondente al numero dei componenti. - La quota di contribuzione da porre a carico dei congiunti obbligati viene stabilita nel 20% dell eccedenza, calcolata come sopra. - La cifra risultante da tali operazioni, diviso 12, equivale alla quota mensile da versare alla struttura e viene comunicata per iscritto a ciascun obbligato. A tal fine i congiunti obbligati dovranno presentare la documentazione atta a stabilire la propria situazione economia, anche mediante autocertificazione. Se le persone obbligate non sono in condizioni di sopportare l onere in tutto o in parte, dovranno dimostrarlo mediante adeguata autocertificazione. Come previsto per legge, verranno effettuati controlli previsti sulla veridicità di tutti gli atti presentanti. ART. 10 Quota a disposizione e pagamento rette Il Comune garantisce all ospite per spese personali, la disponibilità di una quota mensile pari a 50,00. Il pagamento delle rette o di parte di esse è disposto sulla base di fatture fatte pervenire dall istituto di ricovero. Entro il mese di Luglio di ogni anno saranno riviste le condizioni che hanno determinato le quote a carico dell ospite, degli obbligati e del Comune alla luce della nuova documentazione presentata e di ogni altra situazione di ordine economico - familiare che possano essere considerarsi stati di variante.
5 ART. 11 Valutazione economica Il Comune per l esame di ogni domanda di cui all art. 1 e per valutare la situazione socio economica del richiedente, si avvale della scheda D.S.U. (dichiarazione sostituiva unica prevista dal D. Lgs. 109/1998 come modificato dal D. Lgs. 130/2000) allegata alla documentazione richiesta ed alle ulteriori informazioni ritenute necessarie per avere un quadro oggettivo della situazione generale. ART. 12 intervento del Comune Se al termine dei conteggi (quota ospite + contributo obbligati) la retta non risultasse coperta interamente, il Comune interverrà pagando la differenza direttamente alla Casa di riposo, che ogni mese provvederà ad inviare relativa fattura. ART. 13 Destinazione indennità di accompagnamento e arretrati Qualora l anziano percepisca l indennità di accompagnamento, con relativi arretrati, tale beneficio sarà versato al Comune nella misura pari alla somma sostenuta dal Comune stesso fino a quel momento per l integrazione della retta. ART. 14 Disposizione finale Il presente regolamento sostituisce quello precedente approvato con delibera del Consiglio Comunale n. 74 del 10/11/1997.
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