TRIBUNALE DI PALERMO Sezione IV Civile esecuzioni
|
|
- Jacopo Catalano
- 6 anni fa
- Visualizzazioni
Transcript
1 TRIBUNALE DI PALERMO Sezione IV Civile esecuzioni IL GIUDICE DELL ESECUZIONE Nella procedura N. 5259/ 2016 R.G. Esecuzioni esaminati gli atti e letta, in particolare, l istanza di sospensione dell esecuzione presso terzi formulata unitamente al ricorso in opposizione depositato nell interesse di Assessorato dell economia; ritenuto che in ordine alla chiesta sospensione deve decidere il giudice dell esecuzione nella fase prodromica al giudizio di opposizione osserva Con ricorso depositato il avanti a questo Giudice dell esecuzione, l Assessorato dell economia della Regione Siciliana si opponeva alla esecuzione presso terzi promossa in suo danno dalla società AZ Ufficio snc sulla base dell ordinanza di assegnazione del resa nella procedura esecutiva RG 3702/2015 dal Tribunale di Palermo. Esponeva, a sostegno dell opposizione, che il mancato pagamento delle somme di cui alla citata ordinanza di assegnazione era sorretto da valide ragioni, adducendo che le somme stanziate in favore della debitrice Sviluppo Italia Sicilia erano state oggetto di un primo pignoramento da parte di Az Ufficio e di altro creditore Dott. Vinci Leo antecedente a quello avviato da un secondo creditore tale Francesco Tuzzolino per la somma di ,80; che dell esistenza di un pignoramento era stato dato atto dall amministrazione nella dichiarazione di terzo ex art. 547 c.p.c rilasciata al secondo creditore pignorante (ossia Tuzzolino); che nonostante il tenore della dichiarazione ex art. 547 c.p.c il Giudice dell esecuzione non ha riunito i due pignoramenti ma ha emanato l ordinanza di assegnazione n. 2923/2016 della somma di ,00 al sig. Tuzzolino. L opponente chiedeva quindi la sospensione dell'esecuzione e, nel merito, dichiararsi l illegittimità della procedura esecutiva, con vittoria dei compensi di difesa. Ritualmente instaurato il contraddittorio, si è costituita la società creditrice, contestando le argomentazioni dell'opponente, eccependo l inammissibilità dell opposizione ex art. 615 c.p.c proposta dopo la conclusione della procedura esecutiva con titolo giudiziale che non può più essere messo in discussione per fatti anteriori alla sua pronuncia. Questo Giudice dell esecuzione con decreto inaudita altera respingeva l'istanza di sospensione, fissando l udienza del per la discussione del merito cautelare, assegnando all opponente termine fino al per la notifica del ricorso e del decreto. All udienza del , parte opponente ha insistito nelle argomentazioni già esposte, parte creditrice si è opposta alla sospensione, insistendo nei propri atti difensivi. 1
2 Ciò posto, esaminati gli atti e le argomentazioni delle parti non può che farsi integrale richiamo al contenuto del decreto del con cui questo Giudice dell esecuzione ha respinto l'istanza di sospensione inaudita altera parte. Infatti, le procedure esecutive promosse da AZ Ufficio snc e da Tuzzolino Francesco si sono ormai definitivamente concluse entrambe con ordinanze di assegnazione non impugnate dal terzo pignorato entro il termine stabilito dall art. 617 c.p.c. Per contro, l assessorato con l opposizione ex art. 615 c.p.c ha contestato che il creditore AZ Ufficio snc possa procedere esecutivamente in suo danno sulla base dell'ordinanza di assegnazione resa nella procedura esecutiva RG 3702/2015, sostenendo che le somme a suo tempo pignorate erano state oggetto di altro pignoramento e di altra ordinanza di assegnazione. Ora, l assessorato, al fine di fare valere la suddetta censura, avrebbe dovuto proporre l opposizione agli atti esecutivi contro le due ordinanze di assegnazione e non contro gli atti di precetto e di pignoramento che si presentano conformi al contenuto del titolo esecutivo giudiziale divenuto inoppugnabile. Infatti, secondo principio consolidato, L'ordinanza con la quale il giudice dell'esecuzione, nell'espropriazione forzata presso terzi, su istanza di assegnazione del creditore procedente qualifica la dichiarazione resa dal terzo come positiva ed emette il relativo provvedimento di assegnazione rappresenta un atto del processo esecutivo, poiché è assunta nell'ambito dell'attività esecutiva e non di quella di accertamento del credito; ne consegue che detto provvedimento deve essere contestato con l'opposizione agli atti esecutivi, allegando che la dichiarazione era in realtà negativa e che, dunque, mancava il presupposto per l'assegnazione (Cfr. Cass. Sez. 3, Sentenza n del 22/02/2008). In tema di espropriazione presso terzi, il rimedio dell'opposizione agli atti esecutivi è l'unico esperibile avverso l'ordinanza di assegnazione del credito ex art. 553 cod. proc. civ., non solo quando si contestino vizi formali suoi, o degli atti che l'hanno preceduta, ma pure quando si intenda confutare l'interpretazione che il giudice dell'esecuzione ha dato alla dichiarazione del terzo, anche quanto alla entità ed alla esigibilità del credito. Ne consegue che, qualora il creditore assegnatario si avvalga, come titolo esecutivo nei confronti del terzo assegnato, dell'ordinanza predetta, è preclusa a quest'ultimo, assoggettato a tale esecuzione, la deduzione, mediante l'opposizione di cui all'art. 615 cod. proc. civ., di quei medesimi vizi della menzionata ordinanza che, nel procedimento di espropriazione presso terzi, abbia già fatto valere con opposizione agli atti esecutivi definitivamente respinta. (cfr. Cass. Sez. 3, Sentenza n del 20/11/2012). Ancora secondo la giurisprudenza di legittimità in tema di pignoramento presso terzi, la contestazione del credito oggetto di assegnazione per fatti anteriori alla pronuncia dell'ordinanza ex art. 553 c.p.c., fondata sull'erroneità della qualificazione come positiva della dichiarazione del terzo, può essere fatta valere soltanto con l'impugnazione dell'ordinanza stessa ai sensi dell'art. 617 c.p.c (cfr. ex plurimis Cass. civ. Sez. III, 25/02/2016, n. 3712; Cass. Sez. 3, Sentenza n del 22/02/2008; Cass. Sez. 3, Sentenza n del 16/05/2005; Cass. Sez. 3, Sentenza n del 05/07/1989). 2
3 Pertanto, l Assessorato, ricevuta la notifica sia dell ordinanza di assegnazione resa nella procedura promossa da Tuzzolino, sia dell ordinanza di assegnazione resa nella procedura esecutiva promossa da AZ Ufficio snc, avrebbe dovuto proporre l'opposizione agli atti esecutivi nel termine di 20 giorni mediante ricorso al Giudice dell'esecuzione ai sensi del secondo comma dell'art. 617 c.p.c. Com è noto, il termine per l'opposizione agli atti esecutivi ha natura perentoria ai fini dell'instaurazione del relativo giudizio ed, in forza dell art. 617 c.p.c., essa può essere spiegata entro e non oltre il termine di giorni venti dalla conoscenza dell atto impugnato. Nel caso di specie, l assessorato ha depositato telematicamente il ricorso in opposizione il oltre il termine di 20 giorni dalla conoscenza dell ordinanza di assegnazione del resa nella procedura esecutiva RG 3702/2015 a favore della AZ Ufficio snc, conoscenza acquisita dall assessorato come emerge dalla documentazione prodotta dallo stesso opponente - fin dall ( e anche prima se si considera la notifica a mezzo pec dell ordinanza effettuata dal creditore in data ). Inoltre, come emerge dalla produzione dell opponente, l assessorato aveva avuto conoscenza anche dell altra ordinanza di assegnazione resa nell altra procedura esecutiva a favore di Tuzzolino fin dall e pertanto aveva conoscenza della mancata riunione dei due procedimenti e che i due Giudici dell esecuzione avevano comunque interpretato la dichiarazione di terzo ritenendola capiente per entrambi i pignoramenti. Nella specie, l assessorato a conoscenza dell emissione delle due ordinanze ha invece proposto una inammissibile opposizione all'esecuzione contro il successivo atto di pignoramento promosso dalla creditrice AZ Ufficio snc in forza dell'ordinanza di assegnazione, contestando il diritto del creditore di conseguire il pagamento integrale delle somme assegnate con l ordinanza che, in quanto non impugnata nei termini, non può più essere messa in discussione. Infatti, è da osservare che In tema di esecuzione mobiliare presso terzi, l ordinanza con la quale il giudice dell esecuzione, ai sensi dell art. 553, c.p.c., assegna in pagamento al creditore procedente la somma di cui il terzo pignorato si è dichiarato debitore nei confronti del debitore espropriato costituisce titolo esecutivo nei confronti del terzo ed a favore dell assegnatario ed ha tale efficacia anche per le spese conseguenti e necessarie per la sua concreta attuazione. (Cass. 30 dicembre 2011 n , Cass. 18 settembre 2007 n , Cass. 18 marzo 2003 n. 3976). In particolare, l ordinanza di assegnazione resa dal giudice dell esecuzione all esito di un procedimento di pignoramento presso terzi, sebbene non idonea al giudicato, costituisce comunque un titolo di formazione giudiziale, con le conseguenti limitazioni che ne derivano in tema di opposizioni all esecuzione e agli atti esecutivi. Pertanto, secondo il condivisibile orientamento della S.C., l'ordinanza di assegnazione resa dal giudice dell'esecuzione all'esito di un procedimento di pignoramento presso terzi, può essere a sua volta portato in esecuzione dal creditore assegnatario nei confronti del terzo pignorato, sicché legittimamente quest'ultimo si avvale dell'opposizione all'esecuzione ove intenda opporre al creditore assegnatario fatti estintivi o impeditivi della sua pretesa sopravvenuti alla pronuncia del titolo esecutivo ovvero per contestare la pretesa azionata con il precetto (cfr. Corte di Cassazione, sentenza 3 giugno 2015 n ). 3
4 Pertanto, nel momento in cui l ordinanza di assegnazione è portata in esecuzione dal creditore assegnatario contro il terzo pignorato, quest ultimo può avvalersi del rimedio dell'opposizione all'esecuzione, ma con gli stessi limiti previsti dall'ordinamento in favore della generalità dei debitori al cospetto dei titoli di formazione giudiziale e, dunque, unicamente per far valere fatti impeditivi o estintivi sopravvenuti alla formazione del titolo ovvero per contestare la pretesa azionata con il precetto, come la non debenza delle somme in esso portate (cfr. anche sul punto, Cass. n /2009). Di conseguenza, la pretesa esecutiva azionata in conformità al titolo costituito dall ordinanza di assegnazione può essere neutralizzata soltanto con la deduzione di fatti modificativi, impeditivi o estintivi del rapporto sostanziale successivi alla formazione del titolo. Nel caso di specie, a fondamento dell opposizione, l assessorato deduce pretesi vizi dei procedimenti esecutivi, in quanto il Giudice dell esecuzione o avrebbe interpretato come eccessivamente positiva la dichiarazione del terzo, sbagliando sull importo disponibile per le due procedure esecutive o comunque non avrebbe disposto la riunione, violando il disposto dell art. 550 c.p.c. In entrambe le ipotesi il rimedio non può essere costituito dall opposizione all esecuzione contro il pignoramento promosso dal creditore sulla base del titolo esecutivo di formazione giudiziale per far valere vizi antecedenti alla sua formazione. Non è inoltre possibile sostenere che dovrebbe costituire onere dei creditori assegnatari promuovere l opposizione agli atti esecutivi contro le ordinanze di assegnazione rese a conclusione dei procedimenti esecutivi dagli stessi promossi, stante che i creditori, avendo conseguito l assegnazione integrale del loro credito, sono carenti di interesse a proporre l opposizione. Pertanto, attesa l inammissibilità dell opposizione non sussistono i presupposti per disporre la sospensione della procedura esecutiva. La richiesta di condanna dell opponente alle spese della presente fase cautelare è ammissibile sia ai sensi di quanto disposto dall art. 669 septies c.p.c che in considerazione del fatto che la fase di cognizione piena successiva alla presente fase cautelare è ai sensi dell art. 616 c.p.c meramente eventuale, per cui il provvedimento di rigetto dell istanza cautelare ha attitudine a definire la vicenda (art. 91 c.p.c). Inoltre, sul punto è intervenuta la Suprema Corte (da ultimo sent /11) sancendo l obbligo per il giudice dell esecuzione di provvedere sulle spese che seguono la soccombenza e si liquidano tenendo conto dell attività svolta e della natura e del valore della controversia in favore della parte opposta nell importo di 1.500,00 per compensi oltre magg. forf. 15%, IVA e cpa come per legge. PQM rigetta l'istanza di sospensione dell'esecuzione; assegna termine perentorio fino al per l'introduzione del giudizio di merito, secondo le modalità previste in ragione della materia e del rito, previa iscrizione a ruolo a cura della parte interessata, osservati i termini a comparire di cui all art 163 bis c.p.c o altri se previsti, ridotti alle metà; 4
5 condanna l opponente al pagamento delle spese del procedimento che si liquidano nella misura di 1.500,00 per compensi oltre magg. forf. 15%, IVA e CPA come per legge con distrazione a favore degli avvocati Salvatore Ziino e Alexandra Aliotta. Manda alla cancelleria per gli adempimenti di competenza. Palermo, Il Giudice dell esecuzione Alida Marinuzzi 5
TRIBUNALE CIVILE DI BOLOGNA ATTO DI PIGNORAMENTO PRESSO TERZI. e difeso dall Avv. (C.F.) fax., indirizzo PEC nel cui PREMESSO
TRIBUNALE CIVILE DI BOLOGNA ATTO DI PIGNORAMENTO PRESSO TERZI Il Sig. (Creditore) (C.F.) rappresentato e difeso dall Avv. (C.F.) fax, indirizzo PEC nel cui Studio, in Bologna,, ha eletto domicilio come
DettagliTRIBUNALE CIVILE DI BOLOGNA ATTO DI PIGNORAMENTO PRESSO TERZI. Il Signore (Creditore) CF rappresentato e difeso. dall Avv. (Cf )fax, indirizzo
TRIBUNALE CIVILE DI BOLOGNA ATTO DI PIGNORAMENTO PRESSO TERZI Il Signore (Creditore) CF rappresentato e difeso dall Avv. (Cf )fax, indirizzo pec nel cui Studio, in Bologna,, ha eletto domicilio come da
Dettagliwww.expartecreditoris.it REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE SESTA CIVILE SOTTOSEZIONE 3 Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. FINOCCHIARO Mario
DettagliSENTENZA nella causa iscritta al n. 410 R.G. Cont. dell anno 2016 TRA atti C.F., rappresentata e difesa dall avv. ALESSANDRO AQUILI e domiciliata come
TRIBUNALE DI CIVITAVECCHIA Verbale di udienza All udienza del 19/10/2016 innanzi al Giudice designato dott.ssa Paola Romana Lodolini è stato chiamato il giudizio recante RG n. 410 del 2016 Sono presenti:
DettagliUFFICIO DEL GIUDICE DI PACE DI OTTAVIANO. Opposizione alla cartella esattoriale: modalità e termini (M.Cuomo)
Avverso la cartella esattoriale emessa ai fini della riscossione di sanzioni amministrative pecuniarie per violazioni del codice della strada sono ammissibili: l'opposizione ai sensi della legge n. 689
Dettagli01227/16 LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE SESTA CIVILE -1. g'.51. Oggetto. Art. 44 L.F. Dott. Vittorio Ragonesi - Presidente - R.G.N.
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE 01227/16 SEZIONE SESTA CIVILE -1 Composta da: Dott. Vittorio Ragonesi - Presidente - Dott. Magda Cristiano - Consigliere - Dott. Giacinto Bisogni Rel. Consigliere - Dott.
DettagliOmessa notifica della cartella esattoriale: forma della opposizione (A. Ventimiglia)
In tema di sanzioni amministrative è esperibile l'opposizione all'esecuzione ex art. 615 c.p.c. per contestare l'illegittimità dell'iscrizione al ruolo per omessa notifica della cartella e, quindi, per
DettagliDECRETO INGIUNTIVO. Diritto di credito (somma denaro / quantità cose fungibili) consegna bene mobile
DECRETO INGIUNTIVO Sommario non cautelare Diritto di credito (somma denaro / quantità cose fungibili) consegna bene mobile Esigenza : economia dei giudizi: evitare il costo del processo a cognizione piena
DettagliTRIBUNALE CIVILE DI ROMA ATTO DI PIGNORAMENTO PRESSO TERZI
TRIBUNALE CIVILE DI ROMA ATTO DI PIGNORAMENTO PRESSO TERZI Per: il Sig.., rappresentato e difeso dall Avv..(C.F.: ) del foro di Roma, ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Roma, Via.., giusta
DettagliIngiunzione fiscale. Processo
Ingiunzione fiscale. Processo Comune di Torino Torino, 28 novembre 2016 Relatore: Avv. Luciano Marcon 29/11/2016 1 Normativa L'ingiunzione fiscale è un ordine di pagamento emesso da un Ente Locale. Si
DettagliCass /2011:Opposizione a sanzione amministrativa: è sempre competente il Giudice di Pace
La Cassazione ha ritenuto fondato il principio affermato dal Tribunale di Roma, secondo il quale "In tema di sanzioni amministrative, il combinato disposto dell'art. 205 d.lgs. 285/1992 e dell'art. 22-bis
DettagliCartella esattoriale. Tasse automobilistiche: competenza delle Commissioni Tributarie Provinciali (M. Cuo
Cartella esattoriale. Tasse automobilistiche: competenza delle Commissioni Tributarie Provinciali (M. Cuo Solo avverso la cartella esattoriale emessa ai fini della riscossione di sanzioni amministrative
DettagliREPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE DI APPELLO DI ANCONA, seconda sezione civile, composta dai seguenti Magistrati: dott. Bruno Castagnoli PRESIDENTE rel. dott. Stefano Formiconi CONSIGLIERE
DettagliSVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Data 07/11/2012 Ente giudicante CASSAZIONE CIVILE, SEZIONE SESTA Numero 19264 ha pronunciato la seguente: ordinanza sul ricorso 8318-2011 proposto da: DEBITORE OPPONENTE contro REPUBBLICA ITALIANA IN NOME
DettagliA 7,J. Corte di Cassazione - copia non ufficiale. s a rei' EN ZA
Civile Sent. Sez. 1 Num. 10710 Anno 2016 Presidente: FORTE FABRIZIO Relatore: BISOGNI GIACINTO Data pubblicazione: 24/05/2016 s a rei' EN ZA sul ricorso proposto da: Sebastiano Barbera, elettivamente domiciliato
DettagliUfficio Esecuzioni Mobiliari
Mancata iscrizione a ruolo del giudizio di opposizione all esecuzione [artt. 616 e 627 c.p.c] Tribunale Salerno, sez. IV civile, ordinanza 27.03.2007 Ufficio Esecuzioni Mobiliari L opposizione all esecuzione
DettagliRUOLO GENERALE DEGLI AFFARI CIVILI
Mod. 1/A UFFICIO... RUOLO GENERALE DEGLI AFFARI CIVILI CAUSE ORDINARIE (Uffici non articolati in sezioni) (Reg. di 100 ff.) 7 Mod. 1/A UFFICIO RUOLO GENERALE DEGLI AFFARI CIVILI CAUSE ORDINARIE (UFFICI
DettagliIL PROCESSO ESECUTIVO IMMOBILIARE
IL PROCESSO ESECUTIVO IMMOBILIARE Convegno 23 Settembre - 14 Ottobre 2010 ore 15.00-18.30, Fondazione Ambrosianeum - Sala Falck Via delle Ore, 3, Milano Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti
DettagliLE MODIFICHE AL PROCESSO ESECUTIVO PER ESPROPRIAZIONE PRESSO TERZI d.l. 132/2014 conv. L. 162/14
LE MODIFICHE AL PROCESSO ESECUTIVO PER ESPROPRIAZIONE PRESSO TERZI d.l. 132/2014 conv. L. 162/14 Art. 26 bis c.p.c. modificato dall'art. 19, 1 comma, lett. b) D.L. 132/14 conv. L. 162/14 LA COMPETENZA
DettagliDECRETO INGIUNTIVO. Diritto di credito (somma denaro / quantità cose fungibili) consegna bene mobile
DECRETO INGIUNTIVO Sommario non cautelare Diritto di credito (somma denaro / quantità cose fungibili) consegna bene mobile Esigenza : economia dei giudizi: evitare il costo del processo a cognizione piena
DettagliREPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI REGGIO EMILIA
Sent. / REPUBBLICA ITALIANA Cont. / Cron. IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI REGGIO EMILIA Rep. Il Giudice, dott. Gianluigi MORLINI, in funzione di Giudice monocratico, ha pronunciato la seguente:
DettagliSpese e diritti rifusi. MOTIVI DELLA DECISIONE. L opposizione non è fondata. L opponente ha proposto opposizione avverso il precetto, notificatogli l
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI MONZA III Sezione Civile Nella persona del Giudice Unico dott. ssa Silvia Giani, ha pronunziato la seguente SENTENZA Nella causa iscritta al n. 2060 del Ruolo Generale
DettagliREPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE LAVORO. Composta dagli Ill.mi Sigg.
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE LAVORO Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. D ANTONIO Enrica - Presidente - Dott. BERRINO Umberto - Consigliere
DettagliCorte di Cassazione - copia non ufficiale
Civile Ord. Sez. 6 Num. 21152 Anno 2017 Presidente: ARMANO ULIANA Relatore: PELLECCHIA ANTONELLA Data pubblicazione: 12/09/2017 ORDINANZA sul ricorso 18589-2016 proposto da: MARRAS ANDREA GIOVANNI, elettivamente
DettagliLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SESTA SEZIONE CIVILE -3. Dott. AUGUSTO TATANGELO - Consigliere - ORDINANZA
15316/17 LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SESTA SEZIONE CIVILE -3 Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. ADELAIDE AMENDOLA - Presidente - Oggetto OPPOSIZIONE ESECUZIONE Dott. ULI_ANA ARMANO - Consigliere
DettagliCass /09: Il Ricorso al Prefetto preclude l'emissione della Cartella esattoriale
In pendenza del ricorso al Prefetto, ex art. 283 del Codice della Strada, avverso verbale di accertamento di violazione alle norme del C.d.S., è preclusa la possibilità di emissione della cartella esattoriale,
DettagliINDICE. Schemi. II L ATTO DI PRECETTO A Atto di precetto: requisiti (art. 480) B Atto di precetto: procedura (art. 480)...
INDICE Prefazione... p. XV Schemi I IL TITOLO ESECUTIVO... 3 1 Titolo esecutivo: generalità (art. 474)... 5 2A Titolo esecutivo giudiziale: procedura (art. 474)... 6 2B Titolo esecutivo giudiziale: casistica
DettagliPreventiva escussione e possibilità di dimostrare l insufficienza del patrimonio sociale
Preventiva escussione e possibilità di dimostrare l insufficienza del patrimonio sociale Tribunale di Reggio Emilia; ordinanza 10 settembre 2014. Estensore Gianluigi Morlini Possibilità del creditore sociale
DettagliFormula Pignoramento presso terzi dopo la legge 162/2014. Di Filippo PISTONE
Rivista scientifica bimestrale di Diritto Processuale Civile ISSN 2281-8693 Pubblicazione del 11.2.2015 La Nuova Procedura Civile, 1, 2015 Editrice Formula Pignoramento presso terzi dopo la legge 162/2014
DettagliMulte stradali non notificate: ricorso entro 30 giorni dalla cartella
Multe stradali non notificate: ricorso entro 30 giorni dalla cartella Importante sentenza delle Sezioni Unite che risolvono il contrasto sull'azione del multato che deduce invalida o mancata notifica del
DettagliT R I B U N A L E D I M A T E R A
STUDIO DELL AVVOCATO FERDINANDO IZZO Patrocinante in Cassazione Via tel. -fax 75025 POLICORO (MT) i T R I B U N A L E D I M A T E R A Esecuzione immobiliare N. R.G.E. Trib. Matera Opposizione ex art. 615,
DettagliIndice sommario. Prefazione... pag. 5
Prefazione... pag. 5 1. Primi adempimenti...» 15 1.1. Un nuovo incarico...» 15 1.2. Il primo incontro con il cliente...» 15 1.3. Valutazione del caso concreto, della capacità processuale della parte e
DettagliIL SISTEMA DELLE OPPOSIZIONI NEL PROCESSO ESECUTIVO
SOMMARIO CAPITOLO 1 IL SISTEMA DELLE OPPOSIZIONI NEL PROCESSO ESECUTIVO 1. Introduzione... 1 2. I tipi di opposizione... 2 2.1. Il contenuto della domanda giudiziale... 3 3. Le opposizioni atipiche...
DettagliI;AkIk LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SESTA SEZIONE CIVILE - 3 ORDINANZA
I;AkIk 156 07 2017 LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SESTA SEZIONE CIVILE - 3 composta dai signori magistrati: dott. Adelaide AMENDOLA dott. Uliana ARMANO dott. Giuseppina Luciana BARRECA dott. Francesco
DettagliLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE SECONDA CIVILE. Presidente Consigliere Consigliere Consigliere Rel. Consigliere ORDINANZA
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE SECONDA CIVILE Composta da: Bruno BIANCHINI Lorenzo ORILIA Antonio ORICCHIO Alberto GIUSTI Dario CAVALLARI Presidente Rel. R.G. 29912/2014 Cron. 2 v Rep. C.C. 23/6/2017
DettagliCORTE DI CASSAZIONE PENALE, SEZIONE III, SENTENZA DEL 18 OTTOBRE 2017, N.
CORTE DI CASSAZIONE PENALE, SEZIONE III, SENTENZA DEL 18 OTTOBRE 2017, N. 47917: sulla prescrizione dell ordine di demolizione del manufatto abusivo e la sua esecuzione. «In materia di reati concernenti
DettagliCOGNIZIONE PIENA E COGNIZIONE SOMMARIA
COGNIZIONE PIENA E COGNIZIONE SOMMARIA Cognizione piena cognizione piena ed esauriente Processo ordinario (art. 163 cpc), lavoro (art. 409 cpc), locazione (art. 447-bis cpc), giudice pace (art. 311 cpc),
DettagliDECRETO-LEGGE 31 agosto 2016, n (GU n. 203 del ) convertito con modificazioni
DECRETO-LEGGE 31 agosto 2016, n. 168 - (GU n. 203 del 31-8-2016) convertito con modificazioni in Legge TAVOLE DI RAFFRONTO DELLE MODIFICHE IN TEMA DI PROCEDURA CIVILE Codice di procedura civile Testo attuale
Dettagli«Contro il detto decreto e contro quello che rifiuti l autorizzazione non è ammesso ricorso né in via giudiziaria, né in via amministrativa» (**).
Sequestro giudiziario e sequestro conservativo 1. R.D. 28 ottobre 1940, n. 1443. Approvazione del Codice di procedura civile (Suppl. ord. alla Gazzetta Ufficiale n. 253 del 28 ottobre 1940). (Estratto)
DettagliR E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia. (Sezione Terza) SENTENZA
N. 02501/2014 REG.PROV.COLL. N. 02190/2013 REG.RIC. R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Terza) ha pronunciato
DettagliAtto di pignoramento immobiliare Giovedì 05 Novembre :18 - Ultimo aggiornamento Venerdì 06 Novembre :32
TRIBUNALE DI Atto di pignoramento immobiliare Il sig., residente in, Via n., c.f.:, elettivamente domiciliato in, Via n. _ presso lo studio dell'avv., che lo rappresenta e difende in virtù di procura rilasciata
DettagliINDICE. Capitolo I Le attività di recupero dei crediti
Manuale Finale.qxd 7-07-2016 9:51 Pagina V Capitolo I Le attività di recupero dei crediti 1. Premessa... 2. La prevenzione... 3. Il recupero del credito... 3.1 Le procedure interne (invio di solleciti
DettagliIndice sommario. I. Esecuzione forzata e processo esecutivo. L esecuzione in forma specifica e l espropriazione forzata. Gli istituti generali
Indice sommario I. Esecuzione forzata e processo esecutivo. L esecuzione in forma specifica e l espropriazione forzata. Gli istituti generali 1 1. L esecuzione forzata e le sue forme nei codici civile
DettagliOpposizione a precetto - art. 615, 1 co., c.p.c. potere di sospensiva del Giudice dell opposizione a precetto titolo di formazione giudiziale.
Opposizione a precetto - art. 615, 1 co., c.p.c. potere di sospensiva del Giudice dell opposizione a precetto titolo di formazione giudiziale. Autore: sentenza In: Magistratura ordinaria Se l opposizione
DettagliLE OPPOSIZIONI CONTRO LE CARTELLE ESATTORIALI (ROBERTO PASQUALI)
LE OPPOSIZIONI CONTRO LE CARTELLE ESATTORIALI (ROBERTO PASQUALI) Nel caso in cui si impugni una cartella esattoriale emessa per la riscossione di sanzioni amministrative pecuniarie, non è più ammissibile
DettagliCorte di Cassazione - copia non ufficiale
Civile Sent. Sez. 6 Num. 18174 Anno 2016 Presidente: PETITTI STEFANO Relatore: PICARONI ELISA Data pubblicazione: 16/09/2016 SENTENZA sul ricorso 1734-2015 proposto da: ZAMBANO TULLIO DOMENICO, elettivamente
Dettagli49. Atto di pignoramento presso terzi (art. 543 c.p.c.) a cura di Chiara Fabiani TRIBUNALE CIVILE DI
Formulario commentato di procedura civile - a cura di Caterina Chiaravalloti 271 49. Atto di pignoramento presso terzi (art. 543 c.p.c.) a cura di Chiara Fabiani TRIBUNALE CIVILE DI ATTO DI PIGNORAMENTO
DettagliTRIBUNALE DI PRATO Atto di pignoramento presso terzi XXX S.p.A. Premesso YYY S.r.l. YYY S.r.l. XXX S.p.A. YYY S.r.l., XXX S.p.A.
TRIBUNALE DI PRATO Atto di pignoramento presso terzi della XXX S.p.A., in persona del proprio Presidente del Consiglio d Amministrazione nonché Legale Rappresentante Sig.... (C.f.:...), con sede legale
DettagliREPUBBLICA ITALIANA. Opposizione a cartella esattoriale per mancata notifica del verbale di accertamento: competenza del Giud
Opposizione a cartella esattoriale per mancata notifica del verbale di accertamento: competenza del Giud Opposizione a cartella esattoriale per mancata notifica del verbali sottostanti. Il Giudice di Pace
DettagliCorte di Cassazione - copia non ufficiale
Civile Sent. Sez. 1 Num. 1366 Anno 2016 Presidente: DI PALMA SALVATORE Relatore: BERNABAI RENATO Data pubblicazione: 26/01/2016 SENTENZA sul ricorso 14438-2009 proposto da: ASPRA FINANCE S.P.A. (c.f. 05576750961),
DettagliCorte di Cassazione - copia non ufficiale
Civile Sent. Sez. 5 Num. 20055 Anno 2015 Presidente: MERONE ANTONIO Relatore: MELONI MARINA Data pubblicazione: 07/10/2015 SENTENZA sul ricorso 28590-2010 proposto da: SERIT SICILIA SPA AGENTE RISCOSSIONE
DettagliSentenze interessanti N.29/2012 IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia. (Sezione Seconda) SENTENZA
N. 02867/2012 REG.PROV.COLL. N. 03024/2011 REG.RIC. R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Seconda) ha pronunciato
DettagliREPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL GIUDICE DI PACE DI GROSSETO
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL GIUDICE DI PACE DI GROSSETO R.G. N. SenLN.~ Rep N. Avv. Alessandro Falconi Amorelli, ha pronunciato la seguente" SENTENZA nelle cause civili riunite aventi
DettagliREPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI POTENZA Sezione Civile Giudice del Lavoro
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI POTENZA Sezione Civile Giudice del Lavoro Il Tribunale di Potenza, in composizione monocratica, in persona del Giudice, dott.ssa Rosalba De
DettagliCass /2014. Iscrizione della causa a ruolo con la velina: mera irregolarità.
La costituzione in giudizio dell'appellante mediante deposito in cancelleria della nota d'iscrizione a ruolo e del proprio fascicolo, contenente, tuttavia, la copia, anzichè l'originale, dell'atto d'impugnazione
DettagliPROCEDIMENTO SOMMARIO DI COGNIZIONE ARTT. 702-bis/quater c.p.c.
PROCEDIMENTO SOMMARIO DI COGNIZIONE ARTT. 702-bis/quater c.p.c. Legge 18 giugno 2009 n. 69 introduce un rito alternativo a quello ordinario di cognizione a scelta dell attore da utilizzare nelle cause
DettagliSUPREMA CORTE DI CASSAZIONE SEZIONE II CIVILE. Sentenza 8 aprile 2011, n Cass. 8114/2011:O.S.A. - Compensazione spese: illegittimità
Il modesto valore della controversia non è di per sè giustificativo della compensazione delle spese, determinando questo la scelta dello scaglione di valore della controversia su cui parametrare la condanna
DettagliSospensione dell'esecuzione - Reclamo Risulta notevolmente modificato anche il regime della sospensione dell'esecuzione.
Sospensione dell'esecuzione - Reclamo Risulta notevolmente modificato anche il regime della sospensione dell'esecuzione. In primo luogo va sottolineato che è consentita la sospensione anche in sede di
DettagliSentenze interessanti N.27/2012 IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia. (Sezione Quarta) SENTENZA.
N. 02623/2012 REG.PROV.COLL. N. 00111/2012 REG.RIC. R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Quarta) ha pronunciato
Dettagliespropriazione - della pignorabilità dei beni, ovvero ancora dedurre solamente fatti impeditivi, modificativi o estintivi del diritto fatto valere sop
_, *r ;. -.\,_ "'r-. - fl." "w'.' f\ - - '-'-fi.i_ z-' REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI COMO Sezione Prima Civile In persona del giudice dott. Alessandro Petronzi, in funzione
DettagliREPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. La Corte di Appello di Trento Sezione per le CONTROVRSIE DI
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO La Corte di Appello di Trento Sezione per le CONTROVRSIE DI LAVORO riunita in Camera di Consiglio nelle persone dei Signori Magistrati: 1. DOTT. FABIO MAIONE
DettagliTRIBUNALE DI UDINE. sezione civile
TRIBUNALE DI UDINE sezione civile Verbale di udienza nella causa civile iscritta al, promossa da - (A s.r.l.), con l avvocato, contro - (B s.p.a.) con l avvocato, avente ad oggetto: locazione di immobile
DettagliDL 132/2014 CONV. L. 162/2014 LE MODIFICHE AL PROCESSO ESECUTIVO - ESPROPIAZIONE MOBILIARE
DL 132/2014 CONV. L. 162/2014 LE MODIFICHE AL PROCESSO ESECUTIVO - ESPROPIAZIONE MOBILIARE Art. 518 VI co. Cpc modificato dall art. 18, I co., lett.a DL 132/2014 conv. L. 162/2014-1) Compiute le Operazioni
DettagliCorte di Cassazione - copia non ufficiale
1 Civile Sent. Sez. 3 Num. 1985 Anno 2014 Presidente: AMATUCCI ALFONSO Relatore: CIRILLO FRANCESCO MARIA Data pubblicazione: 29/01/2014 SENTENZA sul ricorso 11387-2008 proposto da: EQUITALIA E.TR. S.P.A.
DettagliCORTE DI CASSAZIONE PENALE, SEZIONE III, SENTENZA DEL 24 OTTOBRE 2012, N.
CORTE DI CASSAZIONE PENALE, SEZIONE III, SENTENZA DEL 24 OTTOBRE 2012, N. 41484: titolare del potere di ordinare lo sgombero dell immobile sequestrato è il pubblico ministero. «questa Corte Suprema (Cass.
DettagliREPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio. (Sezione Seconda Bis) ha pronunciato la presente
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Seconda Bis) ha pronunciato la presente SENTENZA sul ricorso numero di registro generale 14480
DettagliLA SOSPENSIONE CAUTELARE NEI GIUDIZI D IMPUGNAZIONE
MASTER IN DIFESA TRIBUTARIA E ASSISTENZA AL CONTRIBUENTE LA SOSPENSIONE CAUTELARE NEI GIUDIZI D IMPUGNAZIONE (Corte Cost. n. 110/2010 e n. 109/2012; Cass. n. 2845/2012) ANTONIO SIMONE (già Presidente della
DettagliREPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE DEI CONTI SEZIONE PRIMA GIURISDIZIONALE CENTRALE D'APPELLO
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE DEI CONTI SEZIONE PRIMA GIURISDIZIONALE CENTRALE D'APPELLO composta dal Sigg.ri Magistrati dott. Giuseppe David dott. Davide Morgante dott.ssa Piera
Dettagli(Avv. Michele Cancellaro) Tribunale di Torino. Sezione I Civile. Ordinanza 11 ottobre (est. Liberati) ******
In seguito all'overulling della Suprema Corte di Cassazione a sezioni unite in tema di opposizione a decreto ingiuntivo, la giurisprudenza di merito si è pronunciata pressochè unanimemente per l'irretroattività
DettagliIL GIUDIZIO DI OTTEMPERANZA NEL PROCESSO TRIBUTARIO ASSOCIAZIONE FRA COMMERCIALISTI L U C A P A C I O L I
IL GIUDIZIO DI OTTEMPERANZA NEL PROCESSO TRIBUTARIO ASSOCIAZIONE FRA COMMERCIALISTI L U C A P A C I O L I Relatore: dott. Giuseppe Paladino Frattamaggiore 20/11/2010 Al fine di garantire la posizione del
DettagliCONCISA ESPOSIZIONE DEI MOTIVI DELLA DECISIONE La Banca Caripe S.p.a. ha, con ricorso monitorio presentato il , chiesto ed ottenuto S.r.l. e
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Tribunale Ordinario di Pescara SEZIONE CIVILE Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Carmine Di Fulvio pronuncia c.p.c., dandone lettura in udienza,
DettagliContributo unificato: la tabella aggiornata
Contributo unificato: la tabella aggiornata CONTRIBUTO UNIFICATO Tabella aggiornata al 13 marzo 2015 Processo civile ordinario (1) Valore Primo GRADO Impugnazione Cassazione Processi di valore fino a.
DettagliDIRITTO DELL'ESECUZIONE CIVILE
DIPARTIMENTO DI GIURISPRUDENZA Corso di laurea magistrale in Giurisprudenza Anno accademico 2016/2017-5 anno DIRITTO DELL'ESECUZIONE CIVILE 7 CFU - 1 semestre Docente titolare dell'insegnamento CONCETTA
DettagliL'impugnazione della cartella carente di motivazione ne sana il vizio di nullità?
L'impugnazione della cartella carente di motivazione ne sana il vizio di nullità? Autore: Graziotto Fulvio In: Diritto tributario Decisione: Sentenza n. 3707/2016 Cassazione Civile - Sezione III Classificazione:
DettagliR E P U B B L I C A I T A L I A N A
N. 5361/06 R.A.C.C. R E P U B B L I C A I T A L I A N A TRIBUNALE DI UDINE SEZIONE CIVILE IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il dott. Gianfranco PELLIZZONI, in funzione di Giudice Unico, ha pronunciato la seguente
DettagliSEZIONE LAVORO ORDINANZA. ultimo titolare del. , giusta delega in atti; contro. Presidente e legale rappresentante pro tempore, in
-!Composta AULA 'B' 19029/17 LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Oggetto SEZIONE LAVORO dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: R.G.N. 20405/2011 Dott. GIOVANNI MAMMONE Dott. ENRICA D'ANTONIO - Presidente - cron.)9,0,2
DettagliINDICE GENERALE LIBRO TERZO DEL PROCESSO DI ESECUZIONE TITOLO I DEL TITOLO ESECUTIVO E DEL PRECETTO
INDICE GENERALE LIBRO TERZO DEL PROCESSO DI ESECUZIONE TITOLO I DEL TITOLO ESECUTIVO E DEL PRECETTO Art. 474 Titolo esecutivo......................... 3 Art. 475 Spedizione in forma esecutiva.................
DettagliCorte di Cassazione - copia non ufficiale
Civile Sent. Sez. 6 Num. 8961 Anno 2016 Presidente: PETITTI STEFANO Relatore: SCALISI ANTONINO Data pubblicazione: 05/05/2016 SENTENZA sul ricorso 22273-2014 proposto da: VALLE FILIPPO, elettivamente domiciliato
DettagliSosteneva che il provvedimento di sospensione della patente di guida, a norma dell'art. 223 C.d.S., ha natura cautelare e trova legittima
La sospensione della patente di guida, ex art. 223, 2 comma, C.d.S., ha natura cautelare e deve intervenire in tempi ragionevoli. Il Giudice di Pace di Gallarate annulla il provvedimento di sospensione
DettagliOGGETTO PRESA D ATTO ORDINANZA ASSEGNAZIONE TRIBUNALE DI S. MARIA C.V. PIGNORAMENTO CASSA EDILE DI CASERTA C/ 2MMSUD SRL PROCEDURA R.E. N.
CONSORZIO PER L'AREA DI SVILUPPO INDUSTRIALE PROVINCIA di CASERTA ORIGINALE DI DELIBERAZIONE DEL COMITATO DIRETTIVO Numero 282 del 20/06/2017 OGGETTO PRESA D ATTO ORDINANZA ASSEGNAZIONE TRIBUNALE DI S.
DettagliINDICE SOMMARIO. Capitolo 1 TRASFERIMENTO DEI PROCEDIMENTI CIVILI PENDENTI IN SEDE ARBITRALE di Cesare Trapuzzano
Capitolo 1 TRASFERIMENTO DEI PROCEDIMENTI CIVILI PENDENTI IN SEDE ARBITRALE 1. Ratio dell intervento normativo............................ 2 1.1. Natura dell arbitrato lite pendente.......................
DettagliREPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia. (Sezione Seconda) ha pronunciato la presente
Pubblicata il 16/12/2016 N. 03003/2016 REG.PROV.COLL. N. 03536/2015 REG.RIC. REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia (Sezione Seconda) ha pronunciato
Dettagli99. L esecuzione dei provvedimenti di rilascio di immobili. adibiti ad uso abitativo per morosità o per altro inadempimento» 477
INDICE-SOMMARIO Capitolo I DAL CODICE DI PROCEDURA CIVILE DEL 1940 ALLA RIFORMA DELLE LOCAZIONI DEL 1998 1. Il codice di procedura civile del 1940 pag. 1 2. La legislazione vincolistica» 2 3. La legge
DettagliProfili generali e condizioni di ammissibilità: tipo di pronuncia e natura del credito azionato. L istituto... 39
INDICE SOMMARIO 11 Premessa...................................................... pag. 5 Prefazione... 7 CAPITOLO I Profili generali e condizioni di ammissibilità: tipo di pronuncia e natura del credito
DettagliREPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Giudice della seconda sezione civile del Tribunale di Udine, dott. Francesco
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Giudice della seconda sezione civile del Tribunale di Udine, dott. Francesco Venier, ha pronunciato, ai sensi dell art. 281 sexies c.p.c., la seguente
DettagliIl procedimento sommario di cognizione facoltativo ex artt. 702 bis ss. c.p.c.
INDICE SOMMARIO Premessa................................ pag. VII Abbreviazioni delle enciclopedie e delle riviste.................» XVII Parte Prima Il procedimento sommario di cognizione facoltativo
DettagliREPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE TERZA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: www.expartecreditoris.it REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE TERZA CIVILE Dott. VIVALDI Roberta - Presidente
DettagliCorte di Cassazione - copia non ufficiale
Civile Sent. Sez. U Num. 24739 Anno 2016 Presidente: AMOROSO GIOVANNI Relatore: NAPPI ANIELLO Data pubblicazione: 05/12/2016 sul ricorso proposto da SENTENZA Marco Mazzi, domiciliato in Roma, via Ugo de
DettagliLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE. Cass. 9617/2014. Cartella esattoriale: i rimedi esperibili
Avverso la cartella esattoriale emessa ai fini della riscossione di sanzioni amministrative pecuniarie per violazioni del codice della strada sono ammissibili: a) l'opposizione ai sensi della L. n. 689
DettagliTRIBUNALE CIVILE DI ATTO DI PIGNORAMENTO PRESSO TERZI PER. Istante _ ( n a t o / a, i l _ / _ / _, C. F. : ) r e s i d e n t e i n _ ( _ ),
TRIBUNALE CIVILE DI ATTO DI PIGNORAMENTO PRESSO TERZI PER Istante _ ( n a t o / a, i l _ / _ / _, C. F. : ) r e s i d e n t e i n _ ( _ ), Via (CAP: ), rappresentato/a e difeso/a nel presente giudizio,
DettagliREPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE PRIMA CIVILE SENTENZA
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE PRIMA CIVILE ha pronunciato la seguente: SENTENZA sul ricorso 19972/2006 proposto da: M.E. CORRENTISTA DEBITRICE -
DettagliREPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO UFFICIO DEL GIUDICE DI PACE SALERNO. Il Giudice di Pace dott. Luigi Vingiani ha emesso la seguente
Giudice di Pace di Salerno, Luigi Vingiani, sentenza dell 1 maggio 2015 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO UFFICIO DEL GIUDICE DI PACE SALERNO Il Giudice di Pace dott. Luigi Vingiani ha emesso
DettagliSOMMARIO. Introduzione al processo di esecuzione 1 PARTE PRIMA FORMULE DI CARATTERE GENERALE
SOMMARIO Introduzione al processo di esecuzione 1 PARTE PRIMA FORMULE DI CARATTERE GENERALE 1. Atto di conferimento della procura 7 2. Dichiarazione del valore della causa 10 3. Nota di iscrizione a ruolo
DettagliINDICE. Parte Prima SAGGI
INDICE IX Avvertenza Parte Prima SAGGI 3 1. Appunti sul giudice unico di primo grado nei processi di esecuzione forzata 15 2. Alcuni problemi su contraddittorio e processo esecutivo (alla luce del nuovo
DettagliProva notifica titolo esecutivo il debitore deve provare la mancata notifica -
Prova notifica titolo esecutivo il debitore deve provare la mancata notifica - La prova che il titolo esecutivo non sia stato notificato unitamente al precetto spetta all opponente, soprattutto se la presenza
DettagliRitiene il Collegio che debba essere rigettata l istanza di rimessione in termini presentata da AA e debba, conseguentemente, essere confermata la dic
TRIBUNALE DI CATANIA Terza Sezione Civile riunito in camera di consiglio, composto dai magistrati: 1) dott. G. Dipietro Presidente 2) dott. S. Mirabella Giudice 3) dott. D. Bonifacio Giudice Rel. ha emesso
DettagliSENTENZA. EQUITALIA SUD SPA , quale cessionaria del. ramo di azienda di EQUITALIA PRAGMA SPA (già Pragma
Civile Sent. Sez. 3 Num. 1656 Anno 2016 Presidente: SALME' GIUSEPPE Relatore: RUBINO LINA Data pubblicazione: 29/01/2016 SENTENZA sul ricorso 14738-2014 proposto da: EQUITALIA SUD SPA 11210661002, quale
DettagliPresidenza della Regione Sicilia. Osservatorio Legislativo Interregionale Roma, settembre 2005
Presidenza della Regione Sicilia Ufficio Legislativo e Legale Osservatorio Legislativo Interregionale Roma, 29-30 settembre 2005 Giurisprudenza non costituzionale di interesse regionale A cura di: Simone
DettagliTRIBUNALE DI UDINE sezione civile. Il Tribunale, riunito in Camera di Consiglio, composto dai signori magistrati: Dott.
Ist. Fall. Cron. TRIBUNALE DI UDINE sezione civile Il Tribunale, riunito in Camera di Consiglio, composto dai signori magistrati: Dott. Alessandra BOTTAN Presidente Dott. Gianfranco PELLIZZONI Giudice
Dettagli