Convenzione europea sulla protezione degli animali vertebrati utilizzati a fini sperimentali o ad altri fini scientifici *

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1 Serie dei Trttti Europei - n 123 Convenzione europe sull protezione degli nimli verterti utilizzti fini sperimentli o d ltri fini scientifici * Strsurgo, 18 mrzo 1986 Trduzione non ufficile Premolo Gli Stti memri del Consiglio d Europ, firmtri dell presente Convenzione, ricordto l oiettivo del Consiglio d Europ di relizzre un unione più strett tr i suoi memri, e il desiderio di cooperre con ltri Stti nell protezione degli nimli vivi utilizzti fini sperimentli o d ltri fini scientifici; riconosciuto l oligo morle dell uomo di rispettre tutti gli nimli e di prendere in deit considerzione l loro ttitudine ll sofferenz e ricordrsene; riconosciuto tuttvi che l uomo, nell su ricerc di conoscenz, slute e sicurezz, h isogno d usre gli nimli qundo si può rgionevolmente sperre che ciò serv l progresso dell conoscenz, e produc risultti d utilità generle per l uomo e per l nimle, proprio come l uomo us gli nimli per nutrirsi, vestirsi e come estie d som; risoluti limitre l impiego degli nimli fini sperimentli o d ltri fini scientifici, con lo scopo precipuo di sostituirlo ovunque o dove possiile ricercndo segntmente metodi lterntivi ed incorggindo il ricorso quest ultimi; espresso il desiderio di dottre disposizioni comuni, l fine di proteggere gli nimli utilizzti in esperimenti che possono provocre dnni durevoli, dolori, sofferenze o ngosci e l fine di ssicurre che questi, llorché inevitili, sino ridotti l minimo, hnno convenuto qunto segue: Titolo I Principi generli Articolo 1 1 L presente Convenzione si pplic ogni nimle usto o destinto d essere usto in qulsisi procedur sperimentle o ltr procedur scientific che può provocre dnni durevoli, dolori, sofferenze o ngosci. Non si pplic lle prtiche veterinrie non sperimentli di tipo gricolo o clinico. (*) Testo modificto secondo le disposizioni del protocollo (STE n 170) come dell su entrt in vigore il 2 dicemre 2005.

2 2 Ai sensi dell presente Convenzione, si intende per: c d e f g h i j «nimle», non ltrimenti specificto: qulsisi verterto vivo non umno, ivi comprese le forme lrvli utonome e/o cpci di riprodursi, m d esclusione di ltre forme fetli o emrionli; «destinto d essere usto»: llevto o tenuto per l vendit, l cessione o l impiego in un esperimento o ltr procedur scientific; «esperimento»: l impiego di un nimle fini sperimentli o ltri fini scientifici che possono cusre dolore, sofferenz, ngosci o dnni durevoli, compres qulsisi zione volt o suscettiile di determinre l nscit di un nimle in queste condizioni; sono tuttvi esclusi i metodi meno dolorosi ccettti dll prssi modern (ossi i «metodi umnitri») per l eliminzione e l mrctur degli nimli. Un esperimento cominci qundo un nimle è preprto per l prim volt i fini dell utilizzzione e termin qundo non occorrono ulteriori osservzioni per l esperimento in corso. L eliminzione del dolore, dell sofferenz, dell ngosci o dei dnni durevoli medinte l efficce ppliczione sugli nimli di nestetici, nlgesici o di ltri metodi, non pone l impiego di un nimle l di fuori del cmpo di ppliczione di quest definizione; «person competente»: ogni person che un Prte ritiene competente svolgere sul suo territorio le funzioni descritte nell presente Convenzione; «utorità responsile»: ogni utorità, orgno o person, designt sul territorio dell Prte interesst per lo scopo considerto; «stilimento»: qulsisi instllzione fiss o moile, edificio, gruppo di edifici o ltri locli, come pure un luogo non completmente chiuso o coperto; «stilimento di llevmento»: qulsisi stilimento in cui gli nimli vengono llevti llo scopo di essere successivmente utilizzti in esperimenti; «stilimento fornitore»: qulsisi stilimento diverso d quello di llevmento, che fornisce nimli destinti d essere utilizzti in esperimenti; «stilimento utilizztore»: qulsisi stilimento in cui gli nimli vengono utilizzti in esperimenti; «eliminzione con metodi umnitri»: scrificio di un nimle con il minimo possiile di sofferenz fisic e psicologic second dell specie. Articolo 2 Un esperimento può essere prticto solmente se persegue uno o più degli scopi seguenti e con riserv delle limitzioni previste dll presente Convenzione: i l prevenzione di mlttie, cttivi stti di slute o di ltre nomlie oppure dei loro effetti sull uomo, gli nimli verterti e inverterti o le pinte, comprese le prove di qulità, d efficci e innocuità di medicine, di sostnze o prodotti e dell loro produzione; ii l dignosi o il trttmento delle mlttie o di ltre nomlie o delle loro conseguenze, nell uomo, negli nimli verterti o inverterti o nelle pinte; l rilevzione, l vlutzione, il controllo o le modificzioni delle condizioni fisiologiche nell uomo, negli nimli verterti o inverterti e nelle pinte; 2

3 c d e f l protezione dell miente; l ricerc scientific; l insegnmento e l formzione; le inchieste medico-legli. Articolo 3 Ciscun Prte si impegn prendere qunto prim, comunque nei cinque nni che seguono l dt di entrt in vigore dell presente Convenzione suo rigurdo, tutti i provvedimenti necessri per tture le disposizioni dell presente Convenzione ed ssicurre un sistem efficce di controllo e sorveglinz. Articolo 4 Nessun disposizione dell presente Convenzione lede l fcoltà delle Prti di dottre regole più severe mirnti d ssicurre l protezione degli nimli utilizzti in esperimenti, nonché di controllrne e limitrne l impiego. Titolo II Cur e ricovero degli nimli Articolo 5 1 Ogni nimle impiegto o destinto d essere impiegto in un esperimento deve eneficire di un lloggio e di un miente, lmeno di un cert liertà di movimento, di nutrimento, d cqu e di cure degute ll su slute e enessere. Qulsisi limitzione dell possiilità di soddisfre i isogni fisiologici e etologici di un nimle d esperimento deve essere ridott l minimo. Per l ttuzione di quest disposizione conviene ispirrsi lle direttive in mteri di cur e ricovero degli nimli contenute nell llegto A dell presente Convenzione. 2 Le condizioni mientli in cui gli nimli d esperimento sono llevti, tenuti o utilizzti devono essere sottoposte controlli giornlieri. 3 Il enessere e le condizioni di slute degli nimli devono essere osservti con ttenzione e frequenz sufficienti prevenire dnni durevoli, dolori, sofferenze inutili o ngosci. 4 Ogni Prte dott i provvedimenti necessri per correggere tempestivmente difetti o sofferenze eventulmente consttti. Titolo III Condott degli esperimenti Articolo 6 1 Non si devono effetture esperimenti per uno degli scopi previsti dll rticolo 2 qulor si poss rgionevolmente e prticmente ricorrere d un ltro metodo scientificmente ccettile che non implichi l impiego di un nimle. 2 Ogni Prte dovree incorggire ricerche scientifiche tendenti sviluppre dei metodi che potreero dre l stess informzione di quell ottenut con gli esperimenti. 3

4 Articolo 7 Allorché è necessrio effetture un esperimento, l scelt delle specie deve essere oggetto di un ttento esme e, se richiesto, l su motivzione è espost ll utorità responsile; l momento dell scelt, si dovreero selezionre quegli esperimenti che utilizzno il minor numero possiile di nimli e cusno il minimo di dnni durevoli, dolori, sofferenze e ngosce e che possono dre i risultti più soddis-fcenti. Articolo 8 Metodi d nestesi generle o locle oppure metodi nlgesici o d ltro genere tti d eliminre per qunto possiile i dnni durevoli, i dolori, le sofferenze o l ngosci, devono essere pplicti in ogni esperimento e per tutt l su durt, meno che: il dolore provocto dll esperimento non si inferiore ll lterzione del enessere dell nimle custo dll nestesi o dll nlgesico, o che l impiego dell nestesi o dell nlgesico non si incomptiile con l oggetto dell esperimento. In questo cso, devono essere presi provvedimenti legisltivi e/o mministrtivi ppropriti ffinché un tle esperimento non si effettuto inutilmente. Articolo 9 1 Allorché si prevede di sottoporre un nimle d un esperimento che gli cuserà o rischi di cusrgli dolori considerevoli che possono prolungrsi, l esperimento deve essere espressmente notificto e giustificto presso l utorità responsile o essere d quest espressmente utorizzto. 2 Devono essere dottti provvedimenti legisltivi e/o mministrtivi ppropriti ffinché un tle esperimento non si effettuto inutilmente. Tli provvedimenti includono: l esplicit utorizzzione dell utorità responsile; o l esplicit dichirzione dell esperimento presso l utorità responsile nonché l zione giudiziri che ess h intentto o l decisione mministrtiv che h preso qulor non fosse su convinzione che l esperimento rivest un importnz sufficiente per i isogni essenzili dell uomo o dell nimle, compres l soluzione di prolemi scientifici. Articolo 10 Nel corso di un esperimento ogni nimle impiegto si pplicno le disposizioni dell rticolo 5 meno che queste disposizioni non sino incomptiili con l oiettivo dell esperimento. Articolo 11 1 Al termine di ogni esperimento si decide se l nimle de essere mntenuto in vit oppure eliminto con un metodo umnitrio. L nimle non è mntenuto in vit qundo, mlgrdo un complet normlizzzione del suo stto di slute, è proile che esso continui soffrire di dolori o di ngosci. 2 Le decisioni di cui l prgrfo 1 sono prese d un person competente, di preferenz un veterinrio o l person che, giust l rticolo 13, è responsile dell esperimento o dell su conduzione. 4

5 3 Al termine di un esperimento: se un nimle dev essere mntenuto in vit, riceve le cure richieste dl suo stto di slute, è posto sotto l sorveglinz di un veterinrio o di un ltr person competente e tenuto in condizioni conformi lle disposizioni dell rticolo 5. Sono tuttvi mmesse deroghe lle condizioni previste dl presente prgrfo, qulor, secondo il prere di un veterinrio, non ne risultino conseguenze negtive per l nimle; se un nimle non deve essere mntenuto in vit o non può eneficire per il suo enessere delle disposizioni di cui ll rticolo 5, è eliminto l più presto medinte un metodo umnitrio. 4 Nessun nimle, sottoposto d un esperimento che gli h custo dolore o sofferenz intensi o durevoli, con o senz l impiego di metodi nestetici o nlgesici, può essere utilizzto in un ltro esperimento, slvo in cso di un normlizzzione del suo stto di slute e di enessere e condizione che: per tutt l durt del nuovo esperimento esso si sottoposto d un nestesi generle che srà mntenut sino ll eliminzione; o che il nuovo esperimento implichi soltnto interventi minori. Articolo 12 Nonostnte le ltre disposizioni dell presente Convenzione, qundo i fini legittimi dell esperimento lo richiedono, l utorità responsile può utorizzre l lierzione dell nimle in questione, ccertndosi tuttvi che questo i eneficito di tutte le cure possiili per slvgurdre il suo enessere. Gli esperimenti con mess in liertà dell nimle non sono utorizzti l solo scopo d insegnmento o form-zione. Titolo IV Autorizzzioni Articolo 13 Un esperimento i fini previsti dll rticolo 2 può essere effettuto solo d persone utorizzte, o sotto l dirett responsilità di un person utorizzt, o se il progetto sperimentle o ltro progetto scientifico in questione h ottenuto l utorizzzione secondo le disposizioni dell legislzione nzionle. Quest utorizzzione è ccordt solo lle persone giudicte competenti dll utorità responsile. Titolo V Stilimenti di llevmento o stilimenti fornitori Articolo 14 Gli stilimenti di llevmento e gli stilimenti fornitori devono essere registrti presso l utorità responsile, con riserv di un dispens ccordt i sensi dell rticolo 21 o 22. Tli stilimenti registrti devono soddisfre le condizioni enuncite dll rticolo 5. Articolo 15 L registrzione previst dll rticolo 14 menzion l person responsile dello stilimento che è competente per prestre o fre prestre le cure pproprite gli nimli delle specie in esso llevte o tenute. 5

6 Articolo 16 1 Ogni stilimento d llevmento registrto prende disposizioni per l tenut di un registro che nnoveri tutti gli nimli in esso llevti ed indichi il numero e l specie degli nimli che vengono dimessi dllo stilimento con l dt d uscit nonché il nome e l indirizzo del destintrio. 2 Ogni stilimento fornitore registrto prende disposizioni per l tenut di un registro che indichi il numero e l specie degli nimli d esso ccolti e dimessi, le rispettive dte d entrt e d uscit, nonché il nome e l indirizzo del fornitore e del destintrio degli nimli in questione. 3 L utorità responsile prescrive l ntur dei registri che devono essere tenuti e messi su disposizione dll person responsile degli stilimenti citti i prgrfi 1 e 2 del presente rticolo. Questi registri devono essere conservti per un minimo di tre nni decorrere dll ultim registrzione. Articolo 17 1 Tutti i cni e i gtti di ogni stilimento devono essere dotti, prim dello svezzmento, di un mrchio individule e permnente, pplicto nel modo meno doloroso possiile. 2 Se un cne o un gtto entr per l prim volt in uno stilimento dopo lo svezzmento e non port ncor un mrchio, quest ultimo dev essere pplicto qunto prim. 3 Qundo un cne o un gtto non svezzto, prim che si stto possiile contrssegnrlo, è trsferito d uno stilimento d un ltro, occorre tenere fino l momento dell mrctur, un documento di registrzione contenente informzioni complete, che specifichi segntmente l identità dell genitrice. 4 Le crtteristiche dell identità e dell origine di ogni cne o gtto devono figurre sui registri degli istituti. Titolo VI Stilimenti utilizztori Articolo 18 Gli stilimenti utilizztori devono essere registrti presso l utorità responsile o pprovti in ltro modo dll medesim, e soddisfre lle condizioni di cui ll rticolo 5. Articolo 19 Devono essere prese disposizioni ffinché gli stilimenti utilizztori sino dotti d instllzioni e d impinti deguti lle specie nimli uste e gli esperimenti prticti, e ffinché sino concepiti, costruiti e funzionino in modo d ssicurre l mssim efficci possiile nell conduzione degli esperimenti con lo scopo di ottenere risultti coerenti con il minor numero possiile d nimli e il minimo di dnni durevoli, dolori, sofferenze o ngosci. Articolo 20 Negli stilimenti utilizztori: l person o le persone che hnno l responsilità mministrtiv delle cure fornite gli nimli e del funzionmento delle instllzioni devono essere identificte; deve essere disponiile un numero sufficiente di personle qulificto; 6

7 c d devono essere previste disposizioni degute per permettere consultzioni e cure veterinrie; un veterinrio, o un ltr person competente, deve essere incricto dell consulenz sul enessere degli nimli. Articolo 21 1 Gli nimli delle specie sottocitte, destinti d esperimenti, devono essere cquistti direttmente presso stilimenti d llevmento registrti o provenire d stilimenti simili, meno che non si stt ottenut un dispens generle o specile in conformità lle disposizioni che ogni Prte dovrà determinre: Topo Rto Porcellino d'indi Criceto dorto Coniglio Cne Gtto Qugli Mus musculus Rttus norvegicus Cvi porcellus Mesocricetus urtus Oryctolgus cuniculus Cnis fmiliris Felis ctus Coturnix coturnix 2 Ogni Prte s impegn d estendere le disposizioni del prgrfo 1 del presente rticolo d ltre specie, segntmente quelle dell ordine dei primti, qulor ci si un prospettiv rgionevole di disporre di un numero sufficiente d esemplri dell specie in questione, llevti tl fine. 3 Gli nimli rndgi di specie domestiche non sono impiegti in esperimenti. L dispens generle previst l prgrfo 1 del presente rticolo non può essere estes cni e gtti rndgi. Articolo 22 Negli stilimenti utilizztori devono essere utilizzti soltnto nimli provenienti d stilimenti di llevmento o stilimenti fornitori registrti, meno che non si stt ottenut un dispens generle o specile in conformità lle disposizioni che ogni Prte dovrà determinre. Articolo 23 Possono essere effettuti esperimenti l di fuori degli stilimenti utilizztori, dietro utorizzzione dell utorità responsile. Articolo 24 Devono essere prese disposizioni ffinché gli stilimenti utilizztori tengno dei registri d sottoporre ll utorità competente ogniqulvolt ess lo richied. Questi registri soddisfno segntmente i requisiti dell rticolo 27 ed indicno inoltre il numero, l specie, il fornitore e l dt d entrt di tutti gli nimli cquistti. 7

8 Titolo VII Insegnmento e formzione Articolo 25 1 Gli esperimenti effettuti scopo d insegnmento, di formzione o di ggiornmento per l esercizio di un professione o di ltre ttività, comprese le cure degli nimli utilizzti o destinti d essere utilizzti, devono essere notificti ll utorità responsile ed effettuti d un person competente, o sotto l su sorveglinz; quest person è ffidt l responsilità di vigilre ffinché gli esperimenti sino conformi ll legislzione nzionle i sensi dell presente Convenzione. 2 Gli esperimenti previsti scopo di insegnmento, formzione o ggiornmento con oiettivi diversi d quelli menzionti l prgrfo 1 del presente rticolo non sono utorizzti. 3 Gli esperimenti di cui l prgrfo 1 del presente rticolo sono limitti quelli strettmente necessri i fini dell insegnmento o dell formzione in questione ed utorizzti solmente se il loro oiettivo non può essere rggiunto con metodi udiovisivi di vlore comprile o con ogni ltro mezzo pproprito. Articolo 26 Le persone che effettuno esperimenti o che vi prendono prte, nonché le persone che ssicurno le cure, incluso il controllo, gli nimli impiegti in esperimenti devono vntre un istruzione ed un formzione pproprite. Titolo VIII Informzioni sttistiche Articolo 27 1 Ogni Prte rccoglie i dti sttistici sull impiego degli nimli in esperimenti; questi dti sono oggetto di un comuniczione pulic, qundo quest ultim è lecit. 2 Si rccolgono dti in merito : c d il numero e le specie di nimli impiegti negli esperimenti; il numero d nimli delle ctegorie selezionte utilizzti in esperimenti scopi medici diretti nonché per l insegnmento e l formzione; il numero d nimli delle ctegorie selezionte utilizzti in esperimenti per l slvgurdi dell uomo e del suo miente; il numero d nimli delle ctegorie selezionte utilizzti in esperimenti prescritti dll legge. Articolo 28 1 Ftte slve le disposizioni dell legislzione nzionle in mteri di segreto e discrezione, ogni Prte comunic nnulmente l Segretrio Generle del Consiglio d Europ nell form previst dll llegto B dell Convenzione, i dti concernenti i punti menzionti l prgrfo 2 dell rticolo Il Segretrio Generle del Consiglio d Europ pulic le informzioni sttistiche ricevute dlle Prti in merito i punti citti l prgrfo 2 dell rticolo 27. 8

9 3 Ogni Prte è invitt comunicre l Segretrio Generle del Consiglio d Europ l indirizzo dell propri utorità nzionle presso l qule possono essere ottenute, su richiest, informzioni su sttistiche nzionli più complete. Questi indirizzi figurernno nelle puliczioni di sttistiche redtte dl Segretrio Generle del Consiglio d Europ. Titolo IX Riconoscimento degli esperimenti effettuti sul territorio di un ltr Prte Articolo 29 1 Al fine di evitre inutili ripetizioni di esperimenti prescritti dll legislzione in mteri di snità e sicurezz, ogni Prte riconosce, qundo ciò è possiile, i risultti degli esperimenti effettuti sul territorio di un ltr Prte. 2 A tl fine, le Prti si impegnno d ccordrsi ssistenz reciproc, fornendo in prticolre informzioni sul loro diritto e sull loro prtic mministrtiv reltivi lle esigenze degli esperimenti richiesti per ppoggire le domnde di registrzione dei prodotti, nonché informzioni fttuli concernenti gli esperimenti effettuti sul loro territorio e le utorizzzioni od ogni ltro dettglio mministrtivo che vert su tli esperimenti. Titolo X Consultzioni multilterli Articolo 30 (1) 1 Le Prti procedono, entro cinque nni dll entrt in vigore dell presente Convenzione e in seguito ogni cinque nni, o più spesso se l mggiornz delle Prti lo richiede, consultzioni multilterli in seno l Consiglio d Europ l fine di esminre l ppliczione dell presente Convenzione nonché l opportunità di un su revisione o di un estensione di lcune sue disposizioni. 2 Queste consultzioni si svolgono nel corso di riunioni convocte dl Segretrio Generle del Consiglio d Europ. Le Prti comunichernno l Segretrio Generle del Consiglio d Europ, lmeno due mesi prim dell riunione, il nome del loro rppresentnte. 3 Soggette lle disposizioni dell presente Convenzione, le Prti stiliscono il regolmento interno per le consultzioni. Titolo XI Emendmenti (2) Articolo 31 (3) 1 Ogni emendmento lle ppendici A e B, proposto d un Prte o dl Comitto dei Ministri del Consiglio d'europ è comunict l Segretrio Generle del Consiglio d'europ e trsmess d lui gli Stti memri del Consiglio d'europ, ll Comunità europe e d ogni Stto non memro che h derito o si stto invitto d derire ll Convenzione in conformità con le disposizioni dell'rticolo Qulsisi propost di modific in conformità con le disposizioni del prgrfo precedente sono esminte, non meno di sei mesi dopo l dt di trsmissione d prte del Segretrio Generle, di un consultzione multilterle dove poss essere dottt mggiornz dei due terzi delle Prti. Il testo dottto srà comunicto lle Prti. (1) Testo modificto secondo le disposizioni del protocollo (STE n 170). (2) Titolo ggiunto secondo le disposizioni del protocollo (STE n 170). (3) Testo ggiunto secondo le disposizioni del protocollo (STE n 170). 9

10 3 Dodici mesi dopo l'dozione di un consultzione multilterle, le modifiche entrno in vigore meno di un terzo delle Prti non i notificto oiezioni. Titolo XII Disposizioni finli (1) Articolo 32 (2) L presente Convenzione è pert ll firm degli Stti memri dei Consiglio d Europ e quell delle Comunità Europee. Ess srà sottopost rtific, ccettzione o pprovzione. Gli strumenti di rtific, ccettzione o pprovzione srnno depositti presso il Segretrio Generle del Consiglio d Europ. Articolo 33 (2) 1 L presente Convenzione entrerà in vigore il primo giorno del mese successivo ll scdenz di un periodo di sei mesi dopo l dt in cui quttro Stti memri del Consiglio d Europ ino espresso il loro consenso d essere vincolti dll Convenzione conformemente lle disposizioni dell rticolo 32. (3) 2 L Convenzione entrerà in vigore, per ogni Prte firmtri che esprimerà successivmente il suo consenso d essere vincolt dll Convenzione, il primo giorno del mese successivo ll scdenz di un periodo di sei mesi dopo l dt del deposito dello strumento di rtific, di ccettzione o pprovzione. Articolo 34 (2) 1 Dopo l entrt in vigore dell presente Convenzione, il Comitto dei Ministri dei Consiglio d Europ potrà invitre ogni Stto non memro del Consiglio d derire ll presente Convenzione, medinte decisione pres mggiornz secondo l rticolo 20d dello Sttuto del Consiglio d Europ, e ll unnimità dei rppresentnti degli Stti contrenti con diritto di seggio in seno l Comitto. 2 L Convenzione entrerà in vigore per ogni Stto memro il primo giorno del mese successivo ll scdenz di un periodo di sei mesi dopo l dt del deposito dello strumento di desione presso il Segretrio Generle del Consiglio d Europ. Articolo 35 (2) 1 Ogni Stto firmtrio può, ll tto dell firm o del deposito del proprio strumento di rtific, di ccettzione, di pprovzione o di desione, formulre un o più riserve; tuttvi, nessun riserv potrà essere formult in merito gli rticoli 1 14 e Ogni Prte che h formulto un riserv in virtù del prgrfo precedente, può ritirrl intermente o in prte invindo un notific l Segretrio Generle del Consiglio d Europ. Il ritiro vrà effetto prtire dll dt di ricezione dell notific d prte del Segretrio Generle. 3 L Prte che h formulto un riserv nei rigurdi di un disposizione dell presente Convenzione non può esigere l ppliczione di tle disposizione d prte di un ltro Stto firmtrio; tuttvi ess può, se l riserv è przile o condizionle, esigere l ppliczione di quest disposizione nell misur in cui ess stess l h ccettt. (1) Titolo rinumerto secondo le disposizioni del protocollo (STE n 170). (2) Articolo rinumerto secondo le disposizioni del protocollo (STE n 170). (3) Testo modificto secondo le disposizioni del protocollo (STE n 170). 10

11 Articolo 36 (1) 1 Ogni Prte firmtri può, ll tto dell firm o del deposito del proprio strumento di rtific, di ccettzione, di pprovzione o di desione, designre il o i territori i quli si pplicherà l presente Convenzione. 2 Ogni Prte può in qulsisi momento successivo, con un dichirzione indirizzt l Segretrio Generle del Consiglio d Europ, estendere l ppliczione dell presente Convenzione d ogni ltro territorio designto nell dichirzione. L Convenzione entrerà in vigore nei confronti di questo territorio il primo giorno del mese successivo ll scdenz di un periodo di sei mesi dopo l dt di ricezione dell dichirzione d prte del Segretrio Generle. 3 Ogni dichirzione ftt i sensi dei due prgrfi precedenti potrà essere ritirt, per qunto concerne ogni territorio indicto nell predett dichirzione, medinte notific invit l Segretrio Generle. Il ritiro vrà effetto il primo giorno dei mese successivo ll scdenz di un periodo di sei mesi dopo l dt di ricezione dell notific d prte del Segretrio Generle. Articolo 37 (1) 1 Ogni Prte può, in ogni momento, denuncire l presente Convenzione indirizzndo un notific l Segretrio Generle del Consiglio d Europ. 2 L denunci vrà effetto il primo giorno dei mese successivo ll scdenz di un periodo di sei mesi dopo l dt di ricezione dell notific d prte del Segretrio Generle. Articolo 38 (1) Il Segretrio Generle del Consiglio d Europ notificherà gli Stti memri del Consiglio d Europ, lle Comunità Europee e d ogni Stto che h derito ll presente Convenzione: ogni firm; il deposito di ogni strumento di rtific, ccettzione, pprovzione o desione; c ogni dt di entrt in vigore dell presente Convenzione conformemente gli rticoli 33, 34 e 36 dell medesim; (2) d ogni ltro tto, notific o comuniczione reltivo ll presente Convenzione. In fede di che, i sottoscritti, tl fine deitmente utorizzti, hnno firmto l presente Convenzione. Ftto Strsurgo, il 18 mrzo 1986, in frncese e in inglese, i due testi fcenti ugulmente fede, in un solo esemplre che srà depositto negli rchivi del Consiglio d Europ. Il Segretrio Generle del Consiglio d Europ ne trsmetterà copi certifict conforme ciscun Stto memro del Consiglio d Europ, lle Comunità Europee, e d ogni Stto invitto d derire ll presente Convenzione. (1) Articolo rinumerto secondo le disposizioni del protocollo (STE n 170). (2) Testo modificto secondo le disposizioni del protocollo (STE n 170). 11

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