LIBRO QUARTO DELLE OBBLIGAZIONI

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1 LIBRO QUARTO DELLE OBBLIGAZIONI TITOLO I Delle obbligazioni in generale Carattere patrimoniale della prestazione. Nel contratto di viaggio vacanza «tutto compreso» (c.d. «pacchetto turistico» o package, disciplinato attualmente dagli artt. 82 e segg. del d.lgs. n. 206 del 2005 c.d. «codice del consumo»), che si caratterizza per la prefissata combinazione di almeno due degli elementi rappresentati dal trasporto, dall alloggio e da servizi turistici agli stessi non accessori (itinerario, visite, escursioni con accompagnatori e guide turistiche, ecc.) costituenti parte significativa di tale contratto, con durata superiore alle ventiquattro ore ovvero estendentesi per un periodo di tempo comportante almeno un soggiorno notturno, la «finalità turistica» (o «scopo di piacere») non è un motivo irrilevante ma si sostanzia nell interesse che lo stesso è funzionalmente volto a soddisfare, connotandone la causa concreta e determinando, perciò, l essenzialità di tutte le attività e dei servizi strumentali alla realizzazione del preminente scopo vacanziero. Ne consegue che l irrealizzabilità di detta finalità per sopravvenuto evento non imputabile alle parti determina, in virtù della caducazione dell elemento funzionale dell obbligazione costituito dall interesse creditorio (ai sensi dell art cod. civ.), l estinzione del contratto per sopravvenuta impossibilità di utilizzazione della prestazione, con esonero delle parti dalle rispettive obbligazioni. Cass , n , rv Comportamento secondo correttezza. L obbligo di buona fede oggettiva o correttezza costituisce un autonomo dovere giuridico, espressione di un generale principio di solidarietà sociale, applicabile in ambito contrattuale ed extracontrattuale, che impone di mantenere, nei rapporti della vita di relazione, un comportamento leale (specificantesi in obblighi di informazione e di avviso) nonché volto alla salvaguardia dell utilità altrui, nei limiti dell apprezzabile sacrificio (Nell affermare il suindicato principio, la S.C., con riferimento a contratto di trasporto marittimo di persone ha ritenuto violato l obbligo di buona fede oggettiva o correttezza dal comportamento del vettore professionale il quale, nell impossibilità di affrontare il viaggio di ritorno per le avverse condizioni metereologiche, aveva mancato di accordarsi con altro vettore «pur di non pagare qualche soldo in più rispetto al costo del biglietto pagato dai passeggeri», non consentendo conseguentemente ai medesimi di rientrare in serata sul continente e di evitare il pernottamento di fortuna nel luogo di destinazione, privo di alberghi). Cass , n. 3462, rv In tema di giudizio di equità, rientra fra i principi informatori della materia, ai quali è tenuto ad uniformarsi il giudice di pace a seguito della pronuncia n. 206 del 2004 della Corte costituzionale, quello di buona fede nell esecuzione delle obbligazioni, che è espressione del principio costituzionale di solidarietà sociale e che costituisce sia un vero e proprio dovere giuridico, al quale deve essere improntata la condotta delle parti (art e art cod. civ.), sia un limite ad ogni situazione, attiva o passiva, integrativo del contenuto e degli effetti del negozio. (Nella specie, la S.C. Codice civile

2 86 LIBRO QUARTO ha cassato la sentenza con la quale il giudice di pace aveva liquidato, ad un avvocato dipendente della s.p.a. Poste Italiane, il compenso per l attività professionale svolta in una controversia, successivamente alla cessazione volontaria dal servizio, valendosi di una procura generale revocata due mesi dopo la data in cui avevano avuto effetto le dimissioni). Cass , n , rv Nell ambito delle procedure di prepensionamento su domanda, il cui ordinato svolgimento richiede la predisposizione di un programma formulato sulla base dei requisiti denunziati dagli stessi dipendenti, questi ultimi sono tenuti, anche in virtù del generale principio di buona fede, a dichiarazioni veritiere in ordine alla sussistenza dei requisiti per poter fruire della procedura medesima. (Nel caso specifico un dipendente, dopo essere stato esonerato grazie ad un prepensionamento a domanda, era stato poi riammesso in servizio in quanto era emerso che non godeva dei requisiti contributivi necessari ed aveva chiesto all azienda le retribuzioni dalla data di esonero a quella di riammissione in servizio; la S.C. ha respinto il ricorso contro la sentenza che aveva rigettato la domanda, sul rilievo che era da riconoscere la responsabilità del lavoratore per non aver fornito dichiarazioni veritiere circa la sussistenza dei requisiti necessari per il prepensionamento). Cass , n , rv Diligenza nell adempimento. Incorre in responsabilità il debitore che, nell adempimento delle obbligazioni inerenti l attività professionale esercitata, mantenga una condotta non conforme alla diligenza dovuta in relazione alle circostanze concrete del caso, con adeguato sforzo volitivo e tecnico impiego delle energie e dei mezzi normalmente obiettivamente necessari utili all adempimento della prestazione dovuta e al soddisfacimento dell interesse creditorio, nonché ad evitare possibili eventi dannosi. (Con riferimento a contratto di trasporto, marittimo di persone la S.C. ha ritenuto che correttamente il giudice di pace aveva considerato violato, da parte del vettore professionale, l obbligo di particolare diligenza richiesto dall art. 1176, 2 comma, cod. civ., per aver intrapreso il viaggio nonostante le previsioni di condizioni metereologiche particolarmente avverse rendessero incerto il rientro pomeridiano, giacché, pur se le stesse ebbero a manifestarsi con una violenza ancora maggiore del previsto, «indipendentemente dalla tromba d aria» la motonave adibita al trasporto non aveva comunque la capacità di affrontare il mare mosso con un carico di 300 passeggeri con il vento forza 7, e neanche con vento forza 4. Nel confermare l impugnata sentenza di risoluzione del contratto e condanna al risarcimento dei danni subìti dai passeggeri per l impossibilità del rientro in serata sul continente ed il forzato pernottamento di fortuna nel luogo di destinazione, peraltro privo di alberghi, la S.C. ha enunziato il principio di cui in massima ). Cass , n. 3462, rv Non viola l obbligo di diligenza fissato dall art cod. civ. e non incorre in responsabilità nei confronti del prenditore la banca trattaria che, a fronte della presentazione di un assegno recante firma illeggibile, convochi uno solo dei cointestatari del conto corrente, poiché la difformità della firma a quella depositata legittima la sospensione del pagamento e lo svolgimento dei necessari accertamenti. (Nella specie, la S.C. ha ritenuto corretta la convocazione del primo dei titolari del conto, che ha poi proceduto al riconoscimento, ritenendo ininfluente, nei confronti del prenditore, l omessa convocazione dell altro cointestatario). Cass , n , rv Ai fini della valutazione della responsabilità contrattuale della banca per il caso di utilizzazione illecita da parte di terzi di carta bancomat trattenuta dallo sportello automatico, non può essere omessa, a fronte di un esplicita richiesta della parte, la verifica dell adozione da parte dell istituto bancario delle misure idonee a garantire la sicurezza del servizio da eventuali manomissioni, nonostante l intempestività della denuncia dell avvenuta sottrazione da parte del cliente e le contrarie previsioni regolamentari; infatti, la diligenza posta a carico del professionista ha natura tecnica e deve essere valutata tenendo conto dei rischi tipici della sfera professionale di riferimento ed assumendo quindi come parametro la figura dell accorto banchiere. Cass , n , rv

3 1177. Obbligazione di custodire. DELLE OBBLIGAZIONI 87 Poiché l obbligazione di consegnare una cosa determinata include quella di custodirla fino alla consegna, risponde di inadempimento all obbligazione di adeguata custodia in relazione alla responsabilità per furti e rapine il custode che non offra la prova liberatoria, che non dimostri, cioè, di avere adottato tutte le precauzioni che le circostanze suggerivano secondo un criterio di ordinaria diligenza. (Fattispecie relativa alla mancata restituzione di gettoni e di monete, oggetto di rapina nei locali del gestore del servizio della manutenzione e della pulizia di cabine e di cupole telefoniche stradali ). Cass , n. 1510, rv Adempimento del terzo. L art cod. civ. ha la funzione di attribuire al pagamento effettuato dal terzo effetto solutorio dell obbligazione anche contro la volontà del creditore, ma non attribuisce all adempiente un titolo che gli consenta di agire nei confronti del debitore allo scopo di ripetere la somma versata, essendo necessario, a tal fine, che sia allegato e dimostrato il rapporto sottostante tra terzo e debitore. Ne consegue che, nel caso in cui sia escluso che tra questi esista un rapporto di mutuo (e, comunque, non sia dimostrata l esistenza di qualsiasi altra causa a sostegno dell azione) il giudice non può accogliere la domanda in virtù della mera considerazione che, nella specie, sia effettivamente dimostrato l avvenuto pagamento, ad opera del terzo, del debito altrui. Cass , n , rv Adempimento parziale. Non è consentito al creditore di una determinata somma di denaro, dovuta in forza di un unico rapporto obbligatorio, di frazionare il credito in plurime richieste giudiziali di adempimento, contestuali o scaglionate nel tempo, in quanto tale scissione del contenuto della obbligazione, operata dal creditore per sua esclusiva utilità con unilaterale modificazione aggravativa della posizione del debitore, si pone in contrasto sia con il principio di correttezza e buona fede, che deve improntare il rapporto tra le parti non solo durante l esecuzione del contratto ma anche nell eventuale fase dell azione giudiziale per ottenere l adempimento, sia con il principio costituzionale del giusto processo, traducendosi la parcellizzazione della domanda giudiziale diretta alla soddisfazione della pretesa creditoria in un abuso degli strumenti processuali che l ordinamento offre alla parte, nei limiti di una corretta tutela del suo interesse sostanziale. Cass. Sez. Un , n , rv Luogo dell adempimento. L art. 1182, terzo comma, cod. civ., secondo cui l obbligazione avente per oggetto una somma di danaro dev essere adempiuta al domicilio del creditore, si applica esclusivamente nel caso in cui la somma sia già determinata nel suo ammontare ovvero quando il credito in danaro sia determinabile in base ad un semplice calcolo aritmetico e non si renda necessario procedere ad ulteriori accertamenti, mentre quando la somma deve essere ancora liquidata dalle parti, o, in loro sostituzione, dal giudice, mediante indagini ed operazioni diverse dal semplice calcolo aritmetico, trova applicazione il quarto comma dell art. 1182, secondo cui l obbligazione deve essere adempiuta al domicilio che il debitore ha al tempo della scadenza. (Nella specie, la S.C., ha ritenuto la illiquidità dei crediti vantati nei confronti della Regione da un imprenditore che aveva agito in giudizio con azione per indebito arricchimento in relazione a prestazioni professionali rese, e conseguentemente ha affermato la competenza per territorio del giudice del luogo in cui aveva sede legale la Regione convenuta, cassando la sentenza di merito pronunciata dal giudice del luogo del domicilio del creditore). Cass , n , rv Codice civile

4 88 LIBRO QUARTO Il criterio di collegamento stabilito dall art. 5, n. 1, della Convenzione di Bruxelles del 27 settembre 1968, richiamato dall art. 3, comma secondo, della legge 31 maggio 1995, n. 218, per la materia contrattuale, si identifica nel luogo di adempimento dell obbligazione dedotta in giudizio, ovvero in cui l obbligazione è stata o deve essere eseguita, da intendersi nel senso che è necessario individuare il diritto posto a base della domanda cui corrisponde l obbligazione del convenuto del quale si assume l inadempimento. Pertanto, qualora una società italiana agisca contro un cittadino straniero per l adempimento dell obbligazione di pagamento nascente da un contratto di ormeggio nel quale sia stato previsto un corrispettivo, ma non il luogo di pagamento, occorre far ricorso al criterio sussidiario di cui al comma 3 dell art cod. civ., relativo al domicilio del creditore al tempo della scadenza dell obbligazione, avendo l obbligazione per oggetto una somma di danaro determinata o determinabile in base ad elementi precostituiti dalle parti, ancorché si tratti di somma sostitutiva del corrispettivo convenuto, mentre si può far ricorso al criterio residuale di cui al comma 4 solo nel caso di mancata determinazione o indeterminabilità dell obbligazione in danaro. Cass. Sez. Un , n. 8224, rv Qualora in una scrittura venga formulata promessa di pagamento implicante riconoscimento di un debito e nel contempo le parti pattuiscano come modalità di adempimento l emissione di pagherò cambiari da parte del promittente debitore, la mancata emissione dei pagherò esclude che, ai fini della competenza territoriale sull azione di pagamento della somma oggetto del riconoscimento, il forum destinatae solutionis possa individuarsi ai sensi dell art. 44 della legge cambiaria, poiché l applicazione di tale norma presuppone l emissione dei titoli. (Nella specie, in applicazione del riportato principio, la S. C. ha accolto l istanza di regolamento di competenza e annullato la sentenza impugnata, ritenendo che la mancata emissione dei pagherò cambiari escludeva l applicabilità, ai fini della determinazione della competenza territoriale, dell art. 44 legge cambiaria e che occorreva dar rilievo, invece, al criterio di cui all art. 1182, terzo comma, cod. civ. e, quindi, al domicilio del creditore, atteso che nella detta promessa erano indicati l ammontare e la scadenza del debito). Cass , ord , rv Ai fini della competenza per territorio ex art. 20 cod. proc. civ. non incide sul forum destinatae solutionis la pattuita modalità di pagamento del prezzo di vendita presso o tramite istituto bancario, in quanto, trattandosi di modalità destinata soltanto a facilitare la riscossione del credito, la stessa non determina lo spostamento del luogo di adempimento dal domicilio del creditore, come previsto dall art. 1182, comma terzo, cod. civ., a quello del debitore, a meno che la suddetta modalità non sia stata convenuta con carattere esclusivo ed il creditore abbia rinunziato espressamente al suo diritto di ricevere il pagamento nel proprio domicilio, ai sensi dello stesso art e dell art cod. civ.. Cass , ord , rv In tema di competenza per territorio derogabile, quando l azione di ripetizione di indebito viene esercitata, postulandosi la richiesta di accertamento dell inesistenza oggettiva o soggettiva del rapporto obbligatorio, in esecuzione del quale venne eseguita la prestazione di cui si chiede la restituzione, poiché l oggetto della domanda è complesso inerendo in primo luogo all accertamento di detta inesistenza e soltanto consequenzialmente all accertamento della esistenza dell obbligazione restitutoria e alla condanna alla prestazione di restituzione l applicazione dei fori concorrenti di cui all art. 20 cod. proc. civ., cioè del foro dell insorgenza dell obbligazione e del forum destinatae solutionis e, quindi, delle norme sostanziali che a tale fine vengono in rilievo (come l art cod. civ. per il luogo di adempimento dell obbligazione), va fatta riferendosi non all obbligazione di restituzione dell indebito in quanto tale, bensì all obbligazione in esecuzione della quale venne eseguita la prestazione indebita e, pertanto, il foro dell insorgenza è quello in cui sorse il rapporto obbligatorio, la cui inesistenza oggettiva o soggettiva si chiede di accertare, mentre il foro dell adempimento è quello in cui avrebbe dovuto essere adempiuta l obbligazione che si assume indebita in quanto eseguita in esecuzione di quel rapporto. Soltanto allorquando la domanda di ripetizione si basi su un giudicato già formatosi sull inesistenza oggettiva o soggettiva del rapporto obbligatorio, in esecuzione del quale venne eseguita la prestazione, ovvero su un negozio inter partes, che abbia

5 DELLE OBBLIGAZIONI 89 accertato tale inesistenza e la cui validità non venga prospettata come contestata, l applicazione dell art. 20 cod. proc. civ. e delle norme sostanziali che esso presuppone va fatta con riferimento all obbligazione di restituzione, onde il forum contractus (cioè il luogo di insorgenza di tale obbligazione) è, nel primo caso, quello del luogo di esecuzione del pagamento indebito e, nel secondo caso, quello della conclusione del negozio, mentre il forum destinatae solutionis è quello del creditore della prestazione indebita, ai sensi del terzo comma dell art cod. civ. per il caso che la somma indebita sia stata determinata dal giudicato o dal negozio, e quello del debitore, ai sensi del quarto comma dello stesso articolo, ove tale determinazione sia mancata. Cass , n. 453, rv Ai fini della competenza territoriale, nella controversia avente ad oggetto il pagamento di somme di danaro da parte dello Stato e degli altri enti pubblici, le norme di contabilità degli enti pubblici, che fissano il luogo di adempimento delle obbligazioni in quello della sede di tesoreria dell ente, valgono ad individuare il forum destinatae solutionis eventualmente in deroga all art cod. civ., ma non rendono detto foro né esclusivo, né inderogabile. Pertanto, la P.A. convenuta che intenda eccepire la incompetenza del giudice adito, diverso da quello della sede della tesoreria, ha l onere di contestare specificamente tutti i possibili fori, indicando le ragioni giustificative dell esclusione di ogni momento di collegamento idoneo a radicare la competenza. Cass , n. 2758, rv La competenza per territorio, in ipotesi di domanda di pagamento di somma di danaro proposta nei confronti di una P.A., è attribuita in virtù del combinato disposto degli artt. 1182, comma terzo, cod. civ., 54, r.d. n del 1923, 278 lett. d), 287 e 407 r.d. n. 827 del 1924 all autorità giudiziaria del luogo in cui ha sede la sezione di Tesoreria della provincia in cui il creditore è domiciliato. Cass , n , rv (conf. Cass , n , rv ) Tempo dell adempimento. La disciplina di cui all art cod. civ. è da ritenersi applicabile anche nell ipotesi di apposizione del termine cosiddetto cum voluerit, la cui determinazione è demandata alla volontà di una delle parti, e la distinzione tra detto termine e la condizione meramente potestativa costituisce questione che attiene all interpretazione della volontà delle parti, in quanto il citato art cod. civ. consente espressamente, senza differenziare tra volontà e mera volontà, che la fissazione del termine sia demandata ad un autonoma statuizione di uno dei soggetti del rapporto obbligatorio. Cass , n , rv Ove per l adempimento di un obbligazione (nella specie, di consegna) risulti fissato un termine, il cui inizio venga fatto dipendere da due diversi eventi (nel caso, notificazione o comunicazione), è quello di questi due che si verifica per primo a segnarne la decorrenza. Cass , n. 3251, rv Termine. L accettazione, senza riserve, dell adempimento tardivo di una prestazione, equiparabile all accettazione dell adempimento parziale di essa (art cod. civ.), non determina la decadenza dal far valere l inosservanza del termine (da ritenere non essenziale, nel silenzio del creditore, ai sensi dell art cod. civ.) né implica la rinuncia al risarcimento del danno derivatone. Cass , n , rv Decadenza dal termine. La decadenza dal beneficio del termine per insolvenza del debitore, verificatasi, a norma dell art cod. civ., a carico dell obbligato cambiario principale, comporta analoga decadenza rispetto all obbligazione del di lui avallante, anche se questi non sia divenuto insolvente: Codice civile

6 90 LIBRO QUARTO ciò trova conferma nel disposto dell art. 50 legge cambiaria, che espressamente prevede che il portatore della cambiale possa esercitare il regresso contro il girante, il traente e gli altri obbligati, fra i quali rientrano gli avallanti, anche prima della scadenza in diverse ipotesi, tra cui quella del fallimento del trattario che abbia o meno accettato, nonché del fallimento del traente di una cambiale non accettabile. Cass , n. 4855, rv Destinatario del pagamento. L art. 1188, secondo comma, cod. civ. secondo cui il debitore che ha pagato al non legittimato a ricevere è liberato qualora il creditore abbia nondimeno approfittato del pagamento, comporta per il debitore, che si affermi liberato, l onere di provare l approfittamento del creditore. Pertanto, il datore di lavoro che abbia versato all INPS una parte della retribuzione dovuta al lavoratore onde rendere possibile all Istituto di recuperare una pensione indebitamente pagata, e si affermi così liberato dall obbligo retributivo, ha l onere di provare che il lavoratore ha approfittato di quel versamento ossia ha evitato l azione di ripetizione della pensione ossia, ancora, che sussistono tutti i presupposti stabiliti dalla legislazione speciale per la ripetizione dell indebito previdenziale. Cass , n , rv Pagamento al creditore apparente. L art cod. civ., che riconosce efficacia liberatoria al pagamento effettuato dal debitore in buona fede a chi appare legittimato a riceverlo, si applica, per identità di ratio, sia all ipotesi di pagamento effettuato al creditore apparente, sia all ipotesi in cui venga effettuato a persona che appaia autorizzata a riceverlo per conto del creditore effettivo, ove quest ultimo abbia determinato o concorso a determinare l errore del solvens. (Nella specie, in applicazione del riportato principio, la S.C. ha ritenuto applicabile la citata norma, atteso che due degli intimati e il controricorrente pur in difetto di ogni rapporto contrattuale tra la società assicuratrice ricorrente e i predetti, essendosi questi ultimi limitati a sottoscrivere delle semplici proposte di assicurazione e di cessione di polizza non seguite dall accettazione della ricorrente avevano effettuato pagamenti in buona fede, nella ragionevole convinzione di essere a tanto obbligati, nelle mani di un soggetto, l agente della società assicuratrice, che appariva legittimato alla riscossione nell interesse della società preponente anche per le assicurazioni da stipulare, in base a circostanze univoche, operando egli in locali aventi il segno distintivo della società ed utilizzando lo stesso carta intestata e moduli dell impresa assicuratrice). Cass , n , rv In caso di omesso o ritardato pagamento di contributi previdenziali all Istituto Nazionale di Previdenza dei Giornalisti Italiani (INPGI), privatizzato ai sensi del d.lgs. n. 509 del 1994, non è invocabile dal datore di lavoro, che ritenesse sussistente l obbligo contributivo con l INPS anziché con l INPGI, l art cod. civ., che presuppone l errore scusabile, della cui prova è onerato colui che l invoca, posto che il datore di lavoro non può ignorare il contenuto del rapporto di lavoro della propria dipendente, con il proprio conseguente obbligo, comprensivo della somma aggiuntiva a titolo di sanzione. Cass , n , rv Imputazione del pagamento. In tema di pagamento, allorché una parte agisca per l adempimento di un proprio credito e l altra parte dimostri di aver pagato somme di denaro senza imputare il pagamento a quel credito, spetta al creditore, il quale intenda sostenere che quel pagamento doveva essere imputato ad altro credito già scaduto, dare la prova dell esistenza di quest ultimo. Cass , n. 8066, rv Il creditore che agisce per il pagamento di un suo credito è tenuto unicamente a fornire la prova del rapporto o del titolo dal quale deriva il suo diritto e non anche a provare il mancato paga-

7 DELLE OBBLIGAZIONI 91 mento, poiché il pagamento integra un fatto estintivo, la cui prova incombe al debitore che l eccepisca; soltanto di fronte alla comprovata esistenza di un pagamento avente efficacia estintiva (cioè puntualmente eseguito con riferimento ad un determinato credito) l onere della prova viene nuovamente a gravare sul creditore, il quale controdeduca che il pagamento deve imputarsi ad un credito diverso o più antico. Cass , n. 205, rv Il principio secondo cui, quando il convenuto per il pagamento di un debito dimostri di avere corrisposto una somma di denaro idonea all estinzione del medesimo, spetta al creditore-attore, il quale sostenga che il pagamento sia da imputare all estinzione di un debito diverso, provare di quest ultimo l esistenza, nonché le condizioni necessarie per la dedotta diversa imputazione, non trova applicazione nel caso in cui il debitore eccepisca l estinzione del debito per effetto dell emissione di un assegno bancario negoziato in favore del creditore prenditore in una data significativamente anteriore a quella in cui il credito fatto valere in giudizio sia divenuto esigibile, giacché proprio la diversità di data, facendo venir meno la verosimiglianza del collegamento tra il credito azionato (nella specie, prima rata di liquidazione della quota in favore del socio uscente) ed il titolo di credito (emesso ancora prima che prendesse effetto il recesso del socio), pone a carico del debitore l onere di dimostrare la causale dell emissione dell assegno e, conseguentemente, che il rilascio del titolo di credito è volto ad estinguere in via anticipata il debito per cui è processo. Cass , n. 3457, rv Imputazione del pagamento agli interessi. Non è imputabile agli interessi il versamento della provvisionale effettuato nel corso del processo a favore del danneggiato per il danno biologico derivatogli dall illecito da circolazione stradale. È infatti inapplicabile l articolo 1194 cod. civ., che presuppone l esistenza di un debito pecuniario già certo ed esigibile in ordine al quale imputare l acconto secondo i criteri di quella norma, considerato che nella specie il debito di valore determinato dall illecito non è valutabile sino al tempo della liquidazione del danno ovvero della sua identificazione, come danno biologico, in base ad un punteggio che ne consenta la valutazione in equivalente pecuniario. Cass , n , rv Prestazione in luogo dell adempimento. In base alla regola di correttezza posta dall articolo 1175 cod. civ., l obbligazione del debitore si estingue a seguito della mancata tempestiva presentazione all incasso del titolo di credito (assegno bancario, nella specie) da parte del creditore, che in tal modo, viene meno al suo dovere di cooperare in modo leale e fattivo all adempimento del debitore. Deve quindi ritenersi che, se il creditore omette, violando la predetta regola di correttezza, di compiere gli adempimenti necessari affinché il titolo sia pagato, nei termini di legge, dalla banca trattaria (o da altro istituto bancario), tale comportamento omissivo deve essere equiparato, a tutti gli effetti di legge, all avvenuta esecuzione della «diversa prestazione», con conseguente estinzione dell obbligazione, ex art cod. civ. Cass , n , rv Cessione di un credito in luogo dell adempimento. La cessione del credito in luogo dell adempimento, prevista all art cod. civ., non comporta l immediata liberazione del debitore originario, la quale consegue solo alla realizzazione del credito ceduto, ma soltanto l affiancamento al credito originario di quello ceduto, con la funzione di consentire al creditore di soddisfarsi mediante la realizzazione di quest ultimo credito; all interno di questa situazione di compresenza, il credito originario entra in fase di quiescenza, e rimane inesigibile per tutto il tempo in cui persiste la possibilità della fruttuosa escussione del debi- Codice civile

8 92 LIBRO QUARTO tore ceduto, in quanto solo quando il medesimo risulta insolvente il creditore può rivolgersi al debitore originario. Ne consegue che finché non è esigibile il credito ceduto pro solvendo, tale non è nemmeno il credito originario; mentre quando quest ultimo diviene esigibile, non per ciò stesso lo diviene anche il credito originario, atteso l onere della preventiva escussione (da parte del cessionario) del debitore ceduto, stante il rinvio operato dall art. 1198, 2 comma, cod. civ. Ne consegue ulteriormente che, non essendovi estinzione del debito originario con trasformazione novativa in obbligazione accessoria di garanzia del debito ceduto ma rimanendo in vita entrambi i debiti, con impossibilità di chiedere al cedente l adempimento del debito originario in difetto di previa infruttuosa escussione del debitore ceduto, solo da tale momento, in conformità con il principio posto all art cod. civ., inizia a decorrere la prescrizione relativa al debito ceduto. Cass , n. 3469, rv In tema di cessione del credito in luogo dell adempimento, ai sensi dell art cod. civ. grava sul cessionario che agisce nei confronti del cedente dare la prova dell esigibilità del credito e dell insolvenza del debitore ceduto, che vi è, cioè, stata escussione infruttuosa di quest ultimo, e che la mancata realizzazione del credito per totale o parziale insolvenza del debitore ceduto non è dipesa da sua negligenza nell iniziare o proseguire le istanze contro il debitore ceduto, essendo egli tenuto ad un comportamento volto alla tutela del credito ceduto, anche mediante richiesta di provvedimenti cautelari e conservativi, non potendo considerarsi il medesimo non diligente solamente in caso di estinzione non satisfattiva del credito ceduto o di perdita dell azione, ma anche in ipotesi di insolvenza del debitore ceduto. Cass , n. 3469, rv Diritto del debitore alla quietanza. In tema di prova per presunzione dell estinzione satisfattiva del debito dell ente pubblico previdenziale, non può non pesare, sull apprezzamento discrezionale del giudice, la qualità pubblica del debitore da cui consegue, per il principio costituzionale di buon andamento cui deve informarsi la P.A., e quindi anche l ente previdenziale, che l ente conservi necessariamente quietanza dei pagamenti effettuati al creditore soggetto privato, non potendo pretendere che il giudice, ove il creditore chieda in giudizio di essere soddisfatto, lo consideri liberato, in difetto di produzione della quietanza o di specifiche ragioni giustificative. Né la prova dell avvenuto pagamento può essere desunta dai prospetti contabili di riliquidazione esibiti dall INPS che, in quanto atti provenienti dal debitore, non possono costituire prova a suo favore, e neppure può essere sostituita da una consulenza tecnica, esonerando il debitore del relativo onere probatorio, salvo che il consulente, calcolando il dare-avere, pervenga, con certezza, ad escludere il debito. (Nella specie, la S.C. ha cassato, con rinvio, la decisione della corte territoriale che, nel giudizio promosso per l adeguamento dell indennità di disoccupazione, aveva ritenuto incompleta la ricerca effettuata dal consulente e inopportuno proseguirla per la difficoltà e l allungamento dei tempi processuali, difficoltà e ritardi evitabili, per la S.C., con la produzione delle quietanze, della quale era onerato il debitore ai sensi dell art cod. civ.). Cass , n. 1105, rv Surrogazione legale. In tema di assicurazione obbligatoria della responsabilità civile per la circolazione dei veicoli, la surrogazione legale prevista dall art. 29, secondo comma, della legge 24 dicembre 1969, n. 990 dà luogo ad una vicenda di tipo lato sensu successorio, riconducibile all art. 1203, n. 5, cod. civ., in virtù della quale l impresa designata ai sensi dell art. 20 della medesima legge, che abbia provveduto al risarcimento in favore del danneggiato o al pagamento dell indennità in favore dell assicurato, subentra nei diritti vantati da questi ultimi nei confronti dell impresa assicuratrice posta in liquidazione coatta amministrativa: pertanto, nel caso in cui il pagamento abbia avuto luogo a seguito del pacifico riconoscimento dei diritti del danneggiato o dell assicurato, l impresa designa-

9 DELLE OBBLIGAZIONI 93 ta ha l onere di far valere la propria pretesa nei confronti di quella in liquidazione coatta entro il termine breve di prescrizione previsto, rispettivamente, per l esercizio dei diritti risarcitori o di quelli derivanti dal contratto di assicurazione; nel caso in cui il pagamento abbia avuto invece luogo a seguito di un giudizio definito con sentenza di condanna, la prescrizione, soggetta al termine decennale di cui all art cod. civ., rimane interrotta per tutto il corso del giudizio, ai sensi dell art. 2945, secondo comma, cod. civ., e riprende a decorrere soltanto per effetto del passaggio in giudicato della sentenza, la quale, accertando definitivamente il credito in contraddittorio con il commissario liquidatore, legittima l impresa designata ad insinuarsi al passivo della liquidazione coatta. Cass. Sez. Un., del , n. 8085, rv Requisiti per la validità dell offerta. Poiché, a norma dell art. 1208, n. 1 cod. civ., l offerta reale deve essere compiuta in favore del creditore o di chi «ha la facoltà di ricevere per lui», in caso di diritto di credito spettante ad una persona giuridica, il pagamento deve essere necessariamente ricevuto da colui che ne abbia il potere in base alla legge, all atto costitutivo o allo statuto, poiché solo tale persona può impegnare con il suo comportamento la persona giuridica o l associazione che rappresenta. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza d appello che aveva ritenuto irrituale l offerta formale di pagamento effettuata ad un impiegata della società, non incaricata di ricevere le notifiche ai sensi dell art. 145 cod. proc. civ., la quale poteva essere considerata solo come persona addetta alla sede). Cass , n , rv Offerta reale e offerta per intimazione. In caso di accertamento giudiziale della sussistenza del diritto di riscatto di un fondo rustico, il trasferimento della proprietà di esso è sospensivamente condizionato, a norma dell art. 8 della legge 26 maggio 1965, n. 590, come autenticamente interpretato dall articolo unico della legge 8 gennaio 1979, n. 2, all effettivo versamento del prezzo al retrattato o, in caso di rifiuto di costui, all offerta reale, a norma degli artt e segg. cod. civ., entro tre mesi dal passaggio in giudicato della sentenza che accerta detto diritto; poiché eventuali offerte del prezzo prima di tale data, non accettate dal retrattato, sono irrilevanti ai fini del predetto trasferimento, il retraente che, anteriormente al passaggio in giudicato della sentenza che ha accertato il suo diritto di retratto, abbia offerto il prezzo dovuto, non accettato dalla controparte, ha l onere di fare un altra offerta del corrispettivo dovuto (e in caso di rifiuto anche di questa, promuovere giudizio ex art cod. civ.) o di promuovere, entro il detto termine di tre mesi, il giudizio per la convalida della precedente offerta, nel qual caso il giudice sarà tenuto a verificare se siano state rispettate puntualmente tutte le prescrizioni di cui all art cod.civ. Cass , n , rv Intimazione di ricevere la consegna di un immobile. In tema di riconsegna dell immobile locato, mentre l adozione della complessa procedura di cui agli artt e 1209, comma secondo, cod. civ., costituita dall intimazione al creditore di ricevere la cosa nelle forme stabilite per gli atti giudiziari, rappresenta l unico mezzo per la costituzione in mora del creditore per provocarne i relativi effetti (art cod. civ.), l adozione da parte del conduttore di altre modalità aventi valore di offerta reale non formale (art cod. civ.) purché serie, concrete e tempestive (come, nella specie, l invio di lettere raccomandate nelle quali il conduttore informava il locatore della messa a sua disposizione delle chiavi dell immobile e di un assegno a saldo) e sempreché non sussista un legittimo motivo di rifiuto da parte del locatore pur non essendo sufficiente a costituire in mora il locatore, è tuttavia idonea ad evitare la mora del conduttore nell obbligo di adempiere la prestazione (costituita, nel caso esaminato, Codice civile

10 94 LIBRO QUARTO dal pagamento dei canoni maturati dopo la risoluzione del contratto di locazione). Cass , n , rv Obbligazioni di fare. Nel caso di trasformazione in unico rapporto di lavoro a tempo indeterminato di più contratti a termine succedutisi tra le stesse parti, per effetto dell illegittimità dell apposizione dei termini, o comunque dell elusione delle disposizioni imperative della legge 18 aprile 1962, n. 230, il dipendente che cessa l esecuzione delle prestazioni alla scadenza del termine previsto può ottenere il risarcimento del danno subito a causa dell impossibilità della prestazione derivante dall ingiustificato rifiuto del datore di lavoro di riceverla in linea generale in misura corrispondente a quella della retribuzione soltanto qualora provveda a costituire in mora lo stesso datore di lavoro ai sensi dell art cod. civ., non essendo applicabili in via analogica le norme della legge n. 604 del 1966 e l art. 18 della legge n. 300 del 1970 e non potendo neppure ritenersi che non occorra detta messa in mora, reputandosi, in contrasto con gli artt e 1217 cod. civ., che l offerta della prestazione coincida con l interesse all esecuzione ed alla controprestazione. (Nella specie, la S.C., in base all affermato principio, ha rigettato il ricorso incidentale proposto sul punto dal lavoratore, sul presupposto che, effettivamente, mancava la prova relativa alla messa in mora del datore di lavoro come ravvisato nella sentenza impugnata e che, in ogni caso, le domande di partecipazione alle selezioni del personale ovvero alle richieste di assunzione non integrassero, a tal fine, un atto formale di messa in mora). Cass , n. 8903, rv Responsabilità del debitore. In tema di responsabilità contrattuale spetta al danneggiato fornire la prova dell esistenza del danno lamentato e della sua riconducibilità al fatto del debitore; l art cod. civ., che pone una presunzione di colpevolezza dell inadempimento, infatti, non modifica l onere della prova che incombe sulla parte che abbia agito per l accertamento di tale inadempimento, allorché si tratti di accertare l esistenza del danno. (Nella specie, la S.C. ha confermato la decisione di merito che, in una controversia in materia di cessione del credito, pur riconoscendo la sussistenza dell inadempimento contrattuale, non aveva ritenuto provata dall attore l esistenza del danno). Cass , n , rv La domanda di indennizzo per arricchimento senza causa e quella di adempimento contrattuale non sono intercambiabili, non costituendo articolazioni di un unica matrice, ma riguardando diritti per l individuazione dei quali è indispensabile il riferimento ai rispettivi fatti costitutivi, i quali divergono tra loro, identificando due diverse entità: nel primo caso, infatti, l attore non solo chiede un bene giuridico diverso, e cioè un indennizzo in luogo del corrispettivo pattuito, ma introduce nel giudizio gli elementi costitutivi di una diversa situazione giuridica, consistenti nel proprio depauperamento con altrui arricchimento e nel riconoscimento dell utilità della prestazione, che sono privi di rilievo nel rapporto contrattuale. La sostituzione, nel corso del giudizio di primo grado, della domanda di adempimento contrattuale originariamente formulata con quella di indennizzo per arricchimento senza causa integra pertanto la proposizione di una domanda nuova, come tale inammissibile a norma dell art. 184 cod. proc. civ., qualora, nel regime vigente anteriormente all entrata in vigore della legge 26 novembre 1990, n. 353, la controparte non abbia rinunciato ad eccepirne la novità, accettando, anche implicitamente, il contraddittorio. Cass , n , rv Il rapporto che s instaura tra paziente e ente ospedaliero ha fonte in un contratto a prestazioni corrispettive, consistenti, per quanto riguarda l ente, nell obbligo di fornire adeguate prestazioni assistenziali attraverso la predisposizione di strutture e risorse umane efficienti. Pertanto, il rigetto della domanda nei confronti del medico, non è sufficiente ad escludere la responsabilità contrattuale del presidio ospedaliero, essendo, invece necessario, nel caso di danno a neonato conseguente a

11 163. Contenuto della citazione. LIBRO SECONDO DEL PROCESSO DI COGNIZIONE TITOLO I Del procedimento davanti al tribunale Nel giudizio di separazione personale dei coniugi, la domanda di addebito è autonoma e l iniziativa di un coniuge di richiedere la dichiarazione di addebitabilità della separazione all altro coniuge, anche sotto l aspetto procedimentale, non è mera deduzione difensiva o semplice sviluppo logico della contesa instaurata con la domanda di separazione, tanto che, se presa dalla parte attrice, deve essere inserita nell atto introduttivo del giudizio, esorbitando dalla semplice emendatio libelli consentita in corso di causa, e, se presa dalla parte convenuta, è soggetta ai tempi ed ai modi della riconvenzionale, con la conseguenza che non è configurabile la reconventio reconventionis. Sent del rv In tema di equa riparazione per violazione della durata ragionevole del processo civile, nel caso di giudizio introdotto con atto di citazione, il dies a quo in relazione al quale valutare la durata del processo è costituito dal momento in cui si notifica l atto di citazione ed, ai fini del calcolo vanno sottratti dalla durata complessiva, i tempi addebitabili al comportamento delle parti; ne consegue che deve essere espunto, dal calcolo complessivo, il tempo «ulteriore» tra la scadenza dei sessanta giorni necessari per la costituzione del convenuto e l udienza di prima comparizione, rietrando nella disponibilità dell attore fissare la data di detta udienza. Ord del rv La mancanza o l insufficienza dell indicazione, nell atto di citazione, dell organo o dell ufficio della persona giuridica che ne ha la rappresentanza in giudizio determina la nullità della citazione soltanto se e quando tale mancanza si risolva in un incertezza assoluta in ordine all individuazione della medesima persona giuridica; viceversa, tale omissione o insufficienza non può ritenersi incidente sulla validità dell atto se dal suo contesto l ente risulti individuato con esattezza in modo che nessuna incertezza possa sorgere sul soggetto dal quale l atto proviene. Sent del rv In tema di revocatoria fallimentare di rimesse in conto corrente bancario, non è affetta da nullità per indeterminatezza dell oggetto o della causa petendi, ai sensi del combinato disposto degli artt. 163, comma terzo, nn. 3 e 4, e 164, comma quarto, cod. proc. civ. (nel testo novellato dalla legge n. 353 del 1990), la domanda con cui la curatela ha indicato il numero di conto corrente su cui erano affluiti i versamenti e l agenzia presso cui era stato intrattenuto il rapporto, precisando di voler chiedere la dichiarazione di inefficacia di tutte le rimesse effettuate nell anno anteriore al fallimento ed evidenziando le stesse nell estratto conto prodotto dallo stesso attore. Sent del rv L opposizione all intimazione di licenza per finita locazione determina la trasformazione del procedimento sommario per convalida della licenza in giudizio ordinario di cognizione, volto ad accertare se la domanda di rilascio, comunque contenuta nell istanza di intimazione, sia o meno fondata, dovendo derivarne la decisione sul mantenimento o sulla risoluzione del contratto sottostante all intimazione, senza che ciò comporti la violazione del principio della corrispondenza tra il chiesto ed il pronunciato. Conseguentemente, la sentenza di appello che, in riforma di Codice proc. civile

12 602 LIBRO SECONDO quella di primo grado, abbia rigettato la domanda dichiarando che la locazione principale era cessata prima dell intimazione della licenza e che questa circostanza si ripercuoteva sul contratto di sublocazione, non viola il combinato disposto degli artt. 342 e 163, comma 2, n. 4, cod. proc. civ. Sent del rv In caso di riassunzione conseguente a declaratoria di incompetenza, sussiste l obbligo del rispetto dei termini di comparizione, come si desume dal tenore dell art. 125, n. 4, disp. att. cod. proc. civ., che espressamente dispone che la comparsa di riassunzione deve contenere l indicazione dell udienza in cui le parti devono comparire, «osservati i termini stabiliti dall art.163bis del codice». Ne discende, con riferimento a controversia agraria, che, qualora il decreto presidenziale non si attenga al disposto dell art. 415 comma 5 cod. proc. civ. e stabilisca un termine inferiore a trenta giorni tra la notificazione del decreto e la data dell udienza, si verifica una nullità della vocatio in jus, sicché ove tale nullità non resti sanata dalla costituzione della parte convenuta, risultano altresì nulli tutti gli atti successivi, comprese le sentenze di primo e secondo grado. Sent del rv Ove si introduca innanzi alla competente Corte d appello, ai sensi dell art. 19 della legge 22 ottobre 1971, n. 865, un ordinario giudizio di cognizione avente ad oggetto la determinazione dell indennità di esproprio dovuta per legge, il giudice adito non è vincolato dalle indicazioni delle parti, ma ha egli stesso il potere-dovere di individuare i criteri indennitari applicabili alla procedura ablatoria in forza delle norme che li contemplano, sicché non risulta neppure necessario che nell atto di citazione si debba quantificare la somma pretesa a titolo di indennità, dovendo essa, appunto, esser liquidata in riferimento a criteri prefissati dalla legge, con conseguente accoglimento o rigetto della domanda a seconda che un siffatto accertamento del giudice esiti in una somma maggiore o minore di quella censurata dalla parte per la sua non conformità al dettato normativo. (In applicazione del principio, è stato respinto il motivo di denuncia della sentenza della Corte d appello fondato sull omessa motivazione in ordine alla eccepita nullità della citazione introduttiva del giudizio in assenza di quantificazione della indennità aggiuntiva pretesa da coltivatore diretto pretesa dall opponente, il quale si era limitato a chiedere al giudice una corretta liquidazione di quanto dovutogli per legge). Sent del rv Per effetto delle innovazioni introdotte dalla legge n. 353 del 1990, tra gli elementi che la citazione in appello deve contenere in virtù del richiamo operato dall art. 342, primo comma, cod. proc. civ. vi è anche l avvertimento di cui all art. 163, terzo comma, n. 7, cod. proc. civ. che la costituzione tardiva implica le conseguenti decadenze, le quali, pur se non possono consistere nelle situazioni previste per il giudizio di primo grado in quanto non vi è luogo in appello per l applicabilità dell art. 167 cod. proc. civ., consistono invece nelle decadenze proprie del giudizio di gravame (in particolare con riferimento al diritto di proporre impugnazione incidentale e alla facoltà di riproporre le eccezioni disattese nonché le questioni non accolte o ritenute assorbite nel primo giudizio). Ne consegue che, essendo esso posto a garanzia della parte appellata, quando l atto introduttivo del giudizio d appello non contiene l avvertimento che la costituzione tardiva implica le conseguenti decadenze di cui all art. 163, terzo comma, n. 7, cod. proc. civ., in mancanza di costituzione dell appellato il giudice ne dichiara la nullità e ne ordina la rinnovazione. Sent. 970 del rv Nel procedimento di opposizione a decreto ingiuntivo, la riduzione alla metà dei termini di comparizione, prevista dall art. 645, comma secondo, cod. proc. civ., è rimessa alla facoltà dell opponente e, nel (solo) caso in cui questi se ne sia effettivamente avvalso, risultano conseguentemente ridotti alla metà anche i termini di costituzione, la cui inosservanza comporta, ai sensi del disposto dell art. 647 cod. proc. civ., la esecutività del decreto ingiuntivo, senza che rilevi la eventuale rinnovazione, su disposizione del giudice, ove tardiva, atteso che tale rinnovazione è stata ritenuta possibile dalla Corte costituzionale (sent. n. 18 del 2002) purché effettuata nel rispetto del termine di quaranta giorni dalla notifica del decreto. Sent del rv V. anche Cass , n. 2201, rv , sub art. 101.

13 164. Nullità della citazione. DEL PROCESSO DI COGNIZIONE 603 L acquisizione del fascicolo di ufficio di primo grado, ai sensi dell art. 347 cod. proc. civ., è affidata all apprezzamento discrezionale del giudice dell impugnazione, con la conseguenza che l omessa acquisizione, cui non consegue un vizio del procedimento di secondo grado né della relativa sentenza, può essere dedotta come motivo di ricorso per cassazione solo ove si adduca che il giudice di appello avrebbe potuto o dovuto trarre dal fascicolo stesso elementi elementi decisivi su uno o più punti controversi della causa, non rilevabili aliunde, e specificamente indicati dalla parte interessata. Tuttavia, ove, come nella specie, l acquisizione consenta di verificare l apposizione, a margine del ricorso introduttivo, della procura conferita per tutti i gradi di giudizio, i giudici d appello devono disporre l acquisizione del fascicolo di primo grado, non potendo la mancanza di procura nella copia autentica di tale ricorso, presente nel fascicolo di parte dell appellante, escludere l esistenza della medesima procura nell originale dell atto inserito nel fascicolo di primo grado. Né la nullità potrebbe conseguire alla mancata produzione di una copia della procura, non sussistendo un tale onere in capo all appellante e potendo, d altra parte, configurarsi la nullità dell appello solo in presenza delle omissioni tassativamente previste dall art. 164 cod. proc. civ., applicabile in forza del rinvio operato dall art. 359 dello stesso codice. Sez. L sent del rv Non sussiste la nullità dell atto introduttivo del giudizio nel rito del lavoro per violazione dell art. 414, n. 2, cod. proc. civ. qualora il nome dell attore (nella specie la denominazione della persona giuridica attrice) non risulti totalmente omesso o assolutamente incerto ma sia solo non correttamente indicato, per eventuale errore materiale, e tanto non determini alcuna incertezza nell identificazione della parte attrice, considerato il tenore letterale del ricorso e degli atti nello stesso espressamente richiamati, né arrechi alcun pregiudizio alla controparte nello svolgimento delle sue difese. Sent del rv In relazione alla nullità dell atto di citazione in appello, la disciplina dettata dal nuovo testo dell art. 164 cod. proc. civ. (come sostituito, a far data dal 30 aprile 1995, dall art. 9 della legge n. 353 del 1990) opera una distinzione quanto alle conseguenze della costituzione del convenuto, giacché mentre i vizi afferenti alla vocatio in ius sono sanati con effetto ex tunc, quelli relativi alla editio actionis sono sanati con effetto ex nunc. Ne consegue che, ove nell atto di appello manchi l indicazione del giorno dell udienza di comparizione, del giudice adito e del soggetto convenuto, la relativa nullità è sanata, con effetto sin dalla notificazione dello stesso atto di appello, dalla costituzione del convenuto, la quale, anche se avvenuta quando sia già decorso il termine di impugnazione, vale ad escludere l inammissibilità dell impugnazione ed il passaggio in giudicato della sentenza di primo grado. Sent del rv Il giudice di secondo grado può ordinare la rinnovazione della citazione in appello, invalida a causa dell indicazione dell ufficio giudiziario senza l esatta identificazione della sezione distaccata competente (presso la quale la causa era stata iscritta a ruolo e trattata), con effetti ex tunc decorrenti fin dal momento della prima notificazione, trovando applicazione anche nel giudizio di secondo grado l art. 164 cod. proc. civ. in forza del rinvio alle regole del procedimento di primo grado davanti al tribunale, stabilito nell art. 359 cod. proc. civ. Sent del rv In tema di azione rivendicazione, la proprietà appartiene alla categoria dei diritti «autodeterminati», individuati in base alla sola indicazione del loro contenuto rappresentato dal bene che ne costituisce l oggetto, cosicché nelle azioni ad essi relative, a differenza delle azioni accordate a tutela dei diritti di credito, la causa petendi si identifica con i diritti stessi, mentre il titolo, necessario alla prova del diritto, non ha alcuna funzione di specificazione della domanda. Non può pertanto ravvisarsi la nullità dell atto di citazione per mancata indicazione del titolo in funzione del quale il bene immobile viene rivendicato. Sent del rv In tema di revocatoria fallimentare delle rimesse in conto corrente bancario, l indicazione dei conti correnti su cui sono stati effettuati i versamenti, del periodo sospetto da prendersi Codice proc. civile

14 604 LIBRO SECONDO in considerazione e dell importo complessivo delle rimesse suscettibili di revoca è sufficiente ad escludere la nullità dell atto di citazione per indeterminatezza dell oggetto, non risultando necessaria, ai fini dell individuazione del petitum e della causa petendi, anche la specificazione delle singole rimesse da prendere in considerazione, che la banca è in grado di individuare agevolmente, essendo in possesso di tutta la documentazione relativa alle operazioni effettuate dal correntista. Sent del rv Il ricorso per cassazione proposto nei confronti di soggetto privo di legittimazione ad causam è affetto (non da inesistenza ma) da nullità rilevabile d ufficio, a norma dell art. 164, primo comma, cod. proc. civ. (applicabile al predetto atto impugnatorio), trattandosi di errata identificazione del soggetto passivo della vocatio in ius. Tale nullità è, peraltro, sanabile, con effetto ex tunc, dal momento della costituzione in giudizio del soggetto passivamente legittimato, impedendo detta costituzione sempre e comunque l inammissibilità per tardività del gravame, nel caso di giudizi iniziati dopo il 30 aprile 1995, ai quali si applica la norma dell art. 164, terzo comma, cod. proc. civ., nel testo novellato dall art. 9 della legge 26 novembre 1990, n Sent del rv Il caso di erronea dichiarazione, da parte del giudice di primo grado, della nullità dell atto introduttivo del giudizio per difetto della edictio actionis non è ricompreso tra le ipotesi, specificate dall art. 354 cod. proc. civ., di rimessione della causa al primo giudice da parte del giudice di appello, sicché quest ultimo è tenuto a trattare la causa nel merito, considerata altresì la mancanza di una garanzia costituzionale del principio del doppio grado di giurisdizione ed atteso il carattere eccezionale, non suscettibile di interpretazione analogica, del potere del giudice di appello di rimettere la causa al primo giudice. Sent. 91 del rv Costituzione dell attore. In relazione al processo civile di cognizione, anche dopo l introduzione del modello processuale speciale del c.d. rito societario, nel caso di chiamata in giudizio di più convenuti, il termine di dieci giorni per la costituzione dell attore, di cui al primo comma dell art. 165, cod. proc. civ., si consuma con il decorso di dieci giorni dal perfezionamento della prima notificazione verso uno dei convenuti dell atto di citazione, conformemente alla lettera e alla ratio della norma del secondo comma dello stesso articolo, in base alla quale, entro dieci giorni dall ultima notifica di esso, l originale di tale atto va inserito nel fascicolo, il che presuppone l avvenuta costituzione; tale costituzione può avere luogo con il deposito di una copia della citazione, estesa anche alla procura, se essa sia stata rilasciata a margine od in calce, ovvero con il deposito di tale copia unitamente alla procura (generale o speciale) rilasciata per atto pubblico o scrittura privata, mentre nel giudizio di appello, essendo la costituzione tempestiva dell appellante prevista a pena di improcedibilità, il mancato deposito della copia della citazione entro il suddetto termine decorrente dalla prima notificazione comporta l improcedibilità dell appello. Sent del rv Nel giudizio di opposizione allo stato passivo fallimentare, l opponente deve, a pena di improcedibilità, costituirsi in giudizio almeno cinque giorni prima dell udienza fissata dal giudice delegato (art. 98, comma terzo, legge fall.), e le modalità della sua costituzione (non espressamente disciplinate dalla legge fall., ma comunque ricavabili dalla disposizione generale dell art. 165 cod. proc. civ., pur con gli adattamenti resi necessari dalla circostanza che il giudizio di opposizione è introdotto con ricorso, e non con citazione), consistono nel deposito in cancelleria del fascicolo di parte contenente il ricorso notificato, la procura e i documenti offerti in comunicazione, mentre non è necessaria la presentazione della nota di iscrizione a ruolo (essendo qui il rapporto attore-giudice instaurato con l iniziale deposito del ricorso). (Nella fattispecie, la S.C. ha escluso che il ricorrente potesse dirsi validamente costituito mediante l iniziale deposito in cancelleria del ricorso unitamente alla procura). Sent del rv Nel procedimento davanti al pretore, a seguito dell entrata in vigore della legge n. 353 del 1990 e fino alla soppressione di tale figura, il giudizio era disciplinato in base alle norme relative

15 DEL PROCESSO DI COGNIZIONE 605 al procedimento innanzi al tribunale, in quanto applicabili, tra le quali rientra l art. 645 cod. proc. civ., in relazione all art. 165 cod. proc. civ., con la conseguenza che la costituzione in giudizio dell opponente doveva avvenire entro dieci giorni dalla notifica dell atto di citazione e non poteva avvenire, perciò, all udienza di comparizione. Sent del rv In tema di delibazione di sentenze ecclesiastiche, qualora le parti non propongano ricorso congiunto ma si proceda su domanda di una sola di esse, trovano applicazione le norme sul rito ordinario di cognizione, con la conseguenza che se l attore si sia costituito oltre il termine fissato dall art. 165, primo comma, cod. proc. civ. ed il convenuto non si sia costituito, deve essere disposta la cancellazione della causa dal ruolo, ai sensi dell art. 171, primo comma, cod. proc. civ., con onere di riassunzione entro un anno dal relativo provvedimento. Sent del rv Nel caso di chiamata in giudizio di più convenuti, anche dopo l entrata in vigore della legge 26 novembre 1990 n. 353 volta a rendere ancora più celere l esercizio del diritto del contraddittorio il termine di dieci giorni per la costituzione dell attore (art. 165, primo comma, cod. proc. civ.) decorre dalla prima notifica dell atto di citazione, conformemente alla lettera e alla ratio della norma (secondo comma dello stesso articolo), in base alla quale, entro dieci giorni dall ultima notifica di esso, l originale di tale atto va inserito nel fascicolo, il che da un lato presuppone il suo già avvenuto deposito, e perciò l avvenuta costituzione esibendo in visione al cancelliere originale della citazione (art. 74 disp. att. cod. proc. civ.), se necessario per rilevare gli estremi della procura al difensore e dall altro giustifica tale disposizione, altrimenti superflua se anche la costituzione potesse avvenire entro lo stesso termine. Sent del rv Costituzione del convenuto. In tema di separazione tra i coniugi, l atto di costituzione davanti al giudice istruttore segna il momento in cui si verificano le preclusioni e le decadenze previste a carico del convenuto dagli artt.166 e 167 cod. proc. civ.; ne consegue la legittimità della valutazione complessiva degli atti acquisiti al procedimento fino a quel momento, al fine di interpretare e qualificare la domanda. (Nella specie, la S.C. ha ritenuto tempestiva la richiesta di un coniuge volta ad ottenere un contributo al proprio mantenimento, pur non formulata espressamente nella memoria di costituzione in fase presidenziale, ma comunque desumibile dal contenuto sostanziale della pretesa e dalle precisazioni formulate in corso di giudizio fino al limite indicato). Sent del rv Il convenuto per poter legittimamente formulare, ai sensi del combinato disposto degli artt. 167, comma terzo, e 269 cod. proc. civ., l istanza di chiamata in causa di un terzo deve necessariamente costituirsi tempestivamente, ovvero nel rispetto del termine fissato dall art. 166 dello stesso codice di rito, di modo che in caso di tardività della costituzione deve conseguire la declaratoria di inammissibilità della predetta richiesta. Ai fini dell osservanza di detto termine, stante l esplicita previsione contenuta nello stesso art. 166 cod. proc. civ., per il suo computo a ritroso deve aversi riguardo (in via esclusiva) all udienza indicata nell atto di citazione e non (anche) a quella eventualmente successiva, cui la causa sia stata rinviata d ufficio, ai sensi dell art. 168bis, comma quarto, cod. proc. civ., in ragione del calendario delle udienze del giudice designato. Sent del rv È inammissibile, perché tardivo, l appello incidentale proposto con comparsa di risposta depositata successivamente all udienza fissata nell atto di citazione in appello, anche se questa sia stata rinviata d ufficio ai sensi dell art. 168bis, quarto comma, cod. proc. civ. La relativa inammissibilità deve essere rilevata d ufficio e, in mancanza, può essere eccepita per la prima volta dalla controparte anche in sede di legittimità. Sent del rv Codice proc. civile

16 Comparsa di risposta. LIBRO SECONDO La parte convenuta in un giudizio di carattere reale può utilmente contrastare l azione così esercitata nei suoi confronti anche sollevando un eccezione riconvenzionale di usucapione, senza necessità di formulare la relativa domanda. Sent del rv L onere di specifica contestazione, introdotto, per i giudizi instaurati dopo l entrata in vigore della legge n. 353 del 1990, dall art. 167 cod. proc. civ., imponendo al convenuto di prendere posizione sui fatti posti dall attore a fondamento della domanda, comporta che i suddetti fatti, qualora non siano contestati dal convenuto, debbono essere considerati incontroversi e non richiedenti una specifica dimostrazione. (Nella specie, relativa ad azione di un Comune per il recupero di spese effettuate in luogo di un privato inadempiente ad ordine dell autorità, la S.C. ha confermato la sentenza di merito, che aveva ritenuto non controverso l importo richiesto dall ente, poiché la contestazione della parte aveva riguardato soltanto la liquidità ed esigibilità del credito, mentre solo in comparsa conclusionale in grado di appello era stato dedotto che la fattura prodotta non costituiva prova sufficiente della spesa sostenuta). Sent del rv La non contestazione della domanda scaturisce dalla non negazione del fatto, fondata sulla volontà della parte, intesa come oggettivo aspetto dell atto. Deve essere pertanto inequivocabile, di talché non può ravvisarsi né in caso di contumacia del convenuto, né in ipotesi di contestazione meramente generica e formale, la quale tuttavia costituisce un comportamento valutabile da parte del giudice di merito. L accertamento della sussistenza di una (pur generica) contestazione ovvero d una non contestazione, quale contenuto della posizione processuale della parte, rientrando nel quadro dell interpretazione del contenuto e dell ampiezza dell atto della parte, è funzione del giudice di merito, sindacabile solo per vizio di motivazione. (Fattispecie relativa alla richiesta del compenso per prestazioni relative a più rapporti di lavoro successivi). Sez. L sent del rv L art. 167, secondo comma, cod. proc. civ., nel testo introdotto, a far data dal 30 aprile 1995, dall art. 11 della legge n. 353 del 1990, sanziona con la decadenza l inosservanza dell onere di proporre la domanda riconvenzionale con la comparsa di costituzione, e, nel regime delle preclusioni dettato dalla novella per il procedimento ordinario, ispirato alla ratio di garantire la celerità e la concentrazione dei procedimenti civili, la relativa violazione va considerata pregiudizievole non di un mero interesse privato, ma dell interesse pubblico a scongiurare il protrarsi dei tempi processuali, e come tale è rilevabile d ufficio dal giudice anche in sede di impugnazione, a meno che sulla tempestività della proposizione della domanda non si sia formato un giudicato anche implicito. Sent del rv Posto che nei procedimenti instaurati anteriormente al 30 aprile 1995, data di entrata in vigore delle nuove disposizioni introdotte dalla legge 26 novembre 1990 n. 353, trova applicazione il principio secondo cui l inosservanza delle disposizioni che delimitano il momento in cui è possibile produrre in giudizio documenti deve ritenersi sanata qualora la controparte non abbia sollevato la relativa eccezione, in sede di ricorso per cassazione compete al ricorrente, in applicazione del principio di autosufficienza, l indicazione dell atto del giudizio di merito da cui sia desumibile la sua tempestiva opposizione alla produzione. Sent. 323 del rv Iscrizione della causa a ruolo e formazione del fascicolo d ufficio. In tema di iscrizione a ruolo della causa, la norma dell art. 168 cod. proc. civ. (applicabile anche al procedimento davanti al giudice di pace), quanto alla possibilità dell iscrizione a ruolo da parte del convenuto, va interpretata nel senso che l inciso «se questi [scilicet: l attore] non si è costituito» si riferisce sia alla mera mancanza di costituzione dell attore, sia a tale mancanza per effetto della scadenza del termine di cui all art. 165 cod. proc. civ. Ne consegue che va, dunque, condivisa l interpretazione che ammette la costituzione del convenuto anche prima che sia

17 DEL PROCESSO DI COGNIZIONE 607 scaduto il termine per la costituzione dell attore e ne fa derivare la legittimità dell iscrizione a ruolo su sua sollecitazione prima della scadenza di quel termine, mentre deve disattendersi l interpretazione che vorrebbe ammissibile una costituzione del convenuto prima della scadenza del termine per la costituzione dell attore, ma senza che il cancelliere debba provvedere all iscrizione a ruolo, per il che egli dovrebbe attendere quella scadenza: quest ultima interpretazione, infatti, non considera che la norma del primo comma dell art. 168 esige contemporaneità fra prima costituzione ed iscrizione a ruolo (la norma dice «all atto»). Inoltre, le norme oggi relative al «costo» del processo, cioè quelle del d.p.r. n. 115 del 2002 in tema di spese di giustizia e di pagamento del contributo unificato ricollegano tale contributo all iscrizione a ruolo (art. 9) e ne impongono la debenza a carico della parte che per prima si costituisce in giudizio (art. 14), così confermando che l iscrizione deve avvenire all atto della costituzione. Sent del rv In caso di smarrimento del fascicolo d ufficio e di sua ricostruzione mediante riproduzione degli atti del processo, il compimento delle attività processuali in riferimento al fascicolo ricostruito è idoneo ad assicurare la regolare trattazione del processo ed è escluso che il successivo rinvenimento del fascicolo dia luogo a duplicazione dei giudizi, determinandosi soltanto la necessità di una materiale riunione; in mancanza di questa, peraltro, l attività svolta in riferimento al processo documentato dal fascicolo ricostruito è validamente svolta ed è idonea ad assicurarne la prosecuzione. (Nella specie, smarrito e ricostruito il fascicolo d ufficio, il G.I. aveva pronunciato ordinanza di cancellazione in relazione alla quale il giudizio era stato tempestivamente riassunto). Sent del rv Il fascicolo di parte che l attore ed il convenuto debbono depositare nel costituirsi in giudizio dopo avervi inserito, tra l altro, i documenti offerti in comunicazione, ai sensi degli artt. 165, comma primo, e 166 cod. proc. civ., applicabili anche in appello a norma dell art. 347 dello stesso codice, pur essendo custodito, a norma dell art. 72 delle disp. att. cod. proc. civ., con il fascicolo di ufficio formato dal cancelliere (art. 168 cod. proc. civ.), conserva, rispetto a questo, una distinta funzione ed una propria autonomia che ne impedisce l allegazione di ufficio nel giudizio di secondo grado ove, come in quello di primo grado, la produzione del fascicolo di parte presuppone la costituzione in giudizio di questa; ne consegue che il giudice di appello non può tenere conto dei documenti del fascicolo della parte, ancorché sia stato trasmesso dal cancelliere del giudice di primo grado con il fascicolo di ufficio, ove detta parte, già presente nel giudizio di primo grado, non si sia costituita in quello di appello. Sent. 78 del rv Notificazioni e comunicazioni nel corso del procedimento. La notificazione della sentenza nelle forme di cui agli artt. 285 e 170, primo comma, cod. proc. civ., fa decorrere il termine di impugnazione, a norma dell art. 326 cod. proc. civ., non solo per la parte destinataria, ma anche per la parte che ha effettuato la notifica, a tal fine dovendosi attribuire incondizionato rilievo alla «scienza legale» collegata, dalle stesse norme del codice di rito, al compimento delle predette formalità di notificazione della sentenza, senza che possa darsi ingresso ad accertamenti sulla funzione che nel caso specifico la notificazione stessa possa avere avuto in relazione all esito del giudizio ed all intenzione della parte notificante, giacché tali accertamenti, oltre a non trovare fondamento in disposizioni di legge, si porrebbero in evidente contrasto con le esigenze di chiarezza e incontestabilità che sussistono in materia di formazione della cosa giudicata per decorrenza dei termini di impugnazione e con l indisponibilità delle relative situazioni giuridiche. (Nella specie, la S.C., nel dichiarare inammissibile il ricorso per cassazione notificato dopo la scadenza del termine di sessanta giorni di cui all art. 325 cod. proc. civ., computato a decorrere dalla notificazione della sentenza ad iniziativa della stessa parte ricorrente, ha disatteso il motivo di denuncia fondato sulla tesi per cui la notificazione della sentenza d appello era stata funzionale non già a far decorrere il termine di impugnazione giacché la controparte non aveva interesse ad impugnare la sentenza a lei favorevole bensì a far decorrere il termine per la rias- Codice proc. civile

18 608 LIBRO SECONDO sunzione del giudizio dinanzi al giudice di primo grado, ex art. 353 cod. proc. civ., con la conseguenza che il termine di impugnazione sarebbe decorso dal giorno della scadenza del termine per la riassunzione del giudizio). Sez. Un. ord del rv Ai sensi dell art. 82 del r.d. n. 37 del 1934 non abrogato neanche per implicito dagli artt. 1 e 6 della legge n. 27 del 1997 ed applicabile anche al rito del lavoro il procuratore che eserciti il suo ministero fuori della circoscrizione del tribunale cui è assegnato deve eleggere domicilio, all atto di costituirsi in giudizio, nel luogo dove ha sede l ufficio giudiziario presso il quale è in corso il processo, intendendosi, in difetto, che egli abbia eletto domicilio presso la cancelleria della stessa autorità giudiziaria. Ne consegue che tale domicilio assume rilievo ai fini della notifica della sentenza per il decorso del termine breve per l impugnazione, nonché per la notifica dell atto di impugnazione, rimanendo di contro irrilevante l indicazione della residenza o anche l elezione del domicilio fatta dalla parte stessa nella procura alle liti. Sez. Un. sent del rv Tutte le notificazioni al procuratore costituito, che eserciti il proprio ufficio fuori della circoscrizione del Tribunale al quale è assegnato senza eleggere domicilio nel luogo in cui ha sede il giudice adito, vanno eseguite presso la cancelleria di questo stesso giudice, ove si intende eletto il domicilio ai sensi dell art. 82 del r.d. 22 gennaio 1934 n. 37, norma che va interpretata nel senso che anche la sentenza conclusiva del processo può essere notificata presso la cancelleria di detto giudice. (Nella specie, la S.C. ha rilevato la contraddittorietà dell atto introduttivo del giudizio, nell intestazione del quale l attore risultava elettivamente domiciliato presso un avvocato che esercitava il proprio ufficio nel circondario di Ascoli Piceno, come indicato in alto nella prima pagina del ricorso per divorzio, mentre in calce all atto vi era una delega al medesimo avvocato e l elezione di domicilio del cliente presso lo studio di altro avvocato in Porto San Giorgio, ma ha reputato irrilevante tale contrasto, poiché il difensore non aveva comunque eletto domicilio nel luogo comune di Fermo in cui aveva sede l autorità giudiziaria presso la quale pendeva il giudizio). Sent del rv La notifica della sentenza in forma esecutiva, indirizzata alla controparte personalmente, è inidonea a far decorrere il termine breve d impugnazione nei confronti sia del destinatario che del notificante, pur se di fatto la notifica sia avvenuta al difensore, domiciliato presso la parte, mancando qualsiasi indicazione atta a far ritenere che la parte notificante perseguisse l obiettivo, ulteriore all impulso della procedura esecutiva, di portare la sentenza a conoscenza della controparte per il tramite del suo rappresentante processuale, professionalmente qualificato a vagliare l opportunità dell impugnazione. (Nella specie si è ritenuta l inidoneità agli effetti della decorrenza del termine breve per l appello, anche nei confronti del notificante, della notifica della sentenza, indirizzata a fini esecutivi al presidente dell amministrazione provinciale, presso il palazzo della provincia, pur essendo stato dedotto che essa era avvenuta presso il difensore, domiciliato all interno dello stesso palazzo). Sent del rv In tema di contenzioso tributario, le comunicazioni e le notificazioni da effettuarsi nel corso del procedimento trovano una disciplina generale ed esaustiva negli artt. 16 e 17 del d.lgs. 31 dicembre 1992 n. 546, i quali prevalgono sulle diverse prescrizioni del codice di procedura civile, essendo l applicabilità di queste ultime subordinata, ai sensi dell art. 1, comma secondo, del d.lgs. n. 546 cit., alla compatibilità logico-giuridica tra i due sistemi processuali ed alla mancanza di una specifica regolamentazione della fattispecie da parte del d.lgs.: tali condizioni debbono ricorrere congiuntamente, ponendosi i due sistemi in rapporto di specialità, nell ambito del quale il ruolo di norma speciale dev essere riconosciuto alla disposizione processuale tributaria, con la conseguenza che anche l astratta ipotizzabilità di un concorso tra norme va risolta attribuendo la prevalenza alla norma processuale tributaria. Sent del rv In tema di contenzioso tributario, ai sensi dell art. 1, comma 2, del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, le disposizioni processuali tributarie prevalgono, per il principio di specialità, sulle norme processuali civili. Conferma tale regola l art. 49 del d.lgs n. 546 del 1992, norma sulle impugnazio-

19 DEL PROCESSO DI COGNIZIONE 609 ni in generale, che esplicitamente fa salvo quanto disposto dal medesimo decreto, a differenza di quanto previsto dal successivo art. 62, il quale per il ricorso per cassazione richiama espressamente le norme del codice di procedura civile, dando così prevalenza, negli espressi limiti, alle norme processuali ordinarie. In base a tali principi la notificazione della sentenza della commissione tributaria provinciale è soggetta alla disciplina dettata dagli artt. 16, comma 2, e 17 del citato d.lgs n. 546 del 1992, disposizione quest ultima che al comma 1 innanzitutto fa salva la consegna in mani proprie. L espressione «mani proprie», secondo una stretta interpretazione letterale, imposta dalla natura processuale speciale della norma, è da riferire esclusivamente alla parte e, quindi, la consegna in mani proprie della parte rappresenta la modalità di comunicazione e notificazione di atti e provvedimenti alla quale si può sempre ricorrere. Pertanto, la notificazione della sentenza della commissione tributaria provinciale a mani proprie della parte (nella specie il rappresentante legale della società ricorrente), quand anche nel giudizio a quo si sia costituita a mezzo di un difensore, è valida ed idonea a fare decorrere il termine breve di impugnazione previsto dall art. 51, comma 1, del citato decreto legislativo. Sent del rv L art. 82, secondo comma, del r.d. 22 gennaio 1934, n. 37, nello stabilire che, se il procuratore esercente il proprio ufficio fuori dalla circoscrizione del tribunale al quale è assegnato non ha eletto domicilio nel luogo dove ha sede l autorità giudiziaria adita, il domicilio si intende eletto presso la cancelleria della stessa autorità giudiziaria, va interpretato nel senso che tutte le notificazioni degli atti del processo, ivi compresa la sentenza conclusiva dello stesso, possono legittimamente essere eseguite presso la cancelleria di detto giudice. Sent del rv Le notificazioni al procuratore costituito, che eserciti il proprio ufficio fuori della circoscrizione del Tribunale al quale è assegnato senza eleggere domicilio nel luogo in cui ha sede il giudice adito, vanno eseguite presso la cancelleria di questo stesso giudice (ove si intende eletto il domicilio ai sensi dell art. 82 del r.d. 22 gennaio 1934 n. 37), senza che ne risultino violati gli artt. 3 e 24 della Costituzione. Sent. 849 del rv In tema di impugnazioni, con riferimento alla decorrenza dei relativi termini, la notificazione della sentenza nella specie di primo grado che venga effettuata, anziché al procuratore costituito, secondo la previsione degli articoli 285 e 170 cod. proc. civ., alla controparte personalmente in forma esecutiva, è inidonea a far decorrere il termine breve per l impugnazione sia nei confronti della parte che ha ricevuto la notificazione, sia nei confronti della parte notificante. Sent. 437 del rv V. anche Cass , n , rv , sub art Immutabilità del giudice istruttore. Il vizio di costituzione del giudice è ravvisabile solo quando gli atti giudiziali siano posti in essere da persona estranea all ufficio e non investita della funzione esercitata, e perciò non è riscontrabile nell ipotesi in cui si verifichi una sostituzione fra giudici di pari funzione e competenza appartenenti al medesimo ufficio. Né rileva che la sostituzione (nella specie, relativa a giudice dell esecuzione) sia avvenuta senza l osservanza delle condizioni stabilite dagli artt. 174 cod. proc. civ. e 79 disp. att. stesso codice, perché tale violazione costituisce una mera irregolarità di carattere interno, che non incide sulla validità del procedimento o della sentenza. Sent del rv Forma dei provvedimenti. In tema di comunicazione dei provvedimenti del giudice, a mente dell art. 176 le ordinanze pronunciate dal giudice in udienza ed inserite nel processo verbale a norma dell art. 134 cod. proc. civ. si reputano conosciute sia dalle parti presenti sia da quelle che avrebbero dovuto intervenire, e pertanto non devono essere comunicate a queste ultime dal cancelliere. A tal fine resta Codice proc. civile

20 610 LIBRO SECONDO irrilevante che il giudice (nella specie la Corte d appello in una controversia celebrata con il rito del lavoro) si sia ritirato in camera di consiglio e abbia dato lettura dell ordinanza al termine della stessa, in assenza dei legali dalle parti. (Nella specie, relativa a un caso in cui la lettura aveva avuto luogo alle ore 22,50 rinviando per l espletamento delle prove ammesse ad alcuni mesi di distanza, la S.C. ha confermato la sentenza di merito che aveva deciso la causa dopo la declaratoria di decadenza dalla prova per mancata presentazione della parte e dei testi all udienza fissata). Sez. L sent del rv Effetti e revoca delle ordinanze. La mancata proposizione del reclamo, ai sensi dell art. 178 cod. proc. civ., avverso un ordinanza istruttoria concernente l ammissione o l espletamento delle prove non impedisce alla parte interessata di dolersene davanti al collegio quando questo sia investito di tutta la causa ai sensi del successivo art. 189, sempre che, in sede di conclusioni definitive, abbia richiesto la revoca di detta ordinanza, restando in caso contrario preclusa al collegio la decisione in ordine all ammissibilità della prova, con l ulteriore conseguenza che la cennata questione non può neanche essere proposta in sede di impugnazione. Sent del rv In tema di procedimento di correzione di errori materiali, l art. 288 cod. proc. civ., nel disporre che le sentenze possono essere impugnate relativamente alle parti corrette nel termine ordinario decorrente dal giorno in cui è stata notificata l ordinanza di correzione, appresta uno specifico mezzo di impugnazione, che esclude l impugnabilità per altra via del provvedimento a lume del disposto dell art. 177, terzo comma, n. 3, cod. proc. civ., a tenore del quale non sono modificabili né revocabili le ordinanze per le quali la legge prevede uno speciale mezzo di reclamo. Il principio di assoluta inimpugnabilità di tale ordinanza, neppure col ricorso straordinario per cassazione ex art. 111 Cost., vale anche per l ordinanza di rigetto, in quanto il provvedimento comunque reso sull istanza di correzione di una sentenza all esito del procedimento regolato dall art. 288 cod. proc. civ. è sempre privo di natura decisoria, costituendo mera determinazione di natura amministrativa non incidente sui diritti sostanziali e processuali delle parti, in quanto funzionale all eventuale eliminazione di errori di redazione del documento cartaceo che non può in alcun modo toccare il contenuto concettuale della decisione. Per questa ragione resta impugnabile, con lo specifico mezzo di volta in volta previsto, solo la sentenza corretta, proprio al fine di verificare se, mercé il surrettizio ricorso al procedimento in esame, sia stato in realtà violato il giudicato ormai formatosi nel caso in cui la correzione sia stata utilizzata per incidere, inammissibilmente, su errori di giudizio. Sent del rv La disciplina contenuta nell art. 186ter cod. proc. civ., con riferimento all ordinanza-ingiunzione di pagamento o di consegna in corso di causa, non contempla l apertura di una fase autonoma di opposizione, svincolata dal giudizio di merito pendente nel quale è stata emessa, né la sua definitività con gli effetti del giudicato in caso di omessa opposizione, prevedendo piuttosto che il processo debba proseguire regolarmente, affinché la condanna provvisoria venga revocata, modificata o confermata dalla sentenza conclusiva, dalla quale è necessariamente destinata ad essere sostituita o assorbita. Infatti, detto provvedimento anticipatorio è assoggettato al regime delle ordinanze revocabili di cui agli artt. 177 e 178, primo comma, cod. proc. civ., e, come tale, è inidoneo ad assumere contenuto decisorio e ad incidere con l autorità del giudicato su posizioni di diritto sostanziale. Di conseguenza, poiché gli eventuali vizi di tale ordinanza devono essere fatti valere nel giudizio di merito nel corso del quale viene adottata, la costituzione in giudizio del contumace a seguito dell avvenuta notificazione dell ordinanza medesima nei suoi confronti deve intendersi necessariamente come accettazione del contraddittorio in ordine alla controversia nel suo complesso. (Nella specie, la S.C. ha enunciato il riportato principio rigettando il motivo proposto da una società straniera che aveva eccepito l inesistenza della notificazione della citazione per mancata sua traduzione nella lingua tedesca, invece da ritenersi meramente nulla sulla scorta della

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