IL RIMBORSO DELL IVA ASSOLTA IN ALTRI PAESI UE

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1 Circolare N. 33 Area: TAX & LAW Periodico plurisettimanale 30 aprile 2010 IL RIMBORSO DELL IVA ASSOLTA IN ALTRI PAESI UE Le modalità per richiedere il rimborso dell IVA assolta in altri Stati UE sono state completamente modificate dalla Direttiva n. 2008/9/CE. Tali nuove regole sono state recepite in ambito nazionale dal D.Lgs. 18/2010, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 41 del Con Provvedimento 1 aprile 2010, l Agenzia delle Entrate ha tra l altro fornito le istruzioni operative per richiedere il rimborso dell imposta assolta in uno degli Stati membri dai soggetti passivi nazionali. LE DISPOSIZIONI NORMATIVE Le modifiche concernenti le nuove regole per la territorialità delle prestazioni di servizi ai fini IVA (si veda la circolare n. 10/2010) sono accompagnate da una nuova procedura per la richiesta di rimborso IVA, contenuta nella Direttiva n. 2008/9/CE. Tali nuove disposizioni sono state recepite in ambito nazionale dal D.Lgs. 18/2010 che ha modificato il DPR 633/1972 introducendo: l art. 38-bis1, per le richieste di rimborso del IVA assolta dai soggetti passivi nazionali in altro Paese UE; l art. 38-bis2, concernente l esecuzione dei rimborsi per l IVA assolta in Italia da parte di soggetti non residenti stabiliti in altro Paese UE; e modificando l art. 38-ter, riguardante i rimborsi dell imposta in favore dei soggetti passivi residenti in Paesi non appartenenti alla comunità europea con cui sussistono accordi di reciprocità (Svizzera, Norvegia e Israele). L Agenzia delle Entrate, con Provvedimento 1 aprile 2010, ha fornito le relative modalità operative. IL RIMBORSO DELL IVA ASSOLTA IN ALTRO PAESE UE DAI SOGGETTI NAZIONALI In premessa pare opportuno evidenziare che la richiesta di rimborso non deve più essere indirizzata direttamente all'amministrazione estera interessata, ma alla nostra Agenzia delle Entrate. In particolare, l istanza va presentata entro il 30 settembre dell anno successivo al periodo di riferimento (ossia al periodo in cui è stata assolta l IVA richiesta a rimborso), nei limiti e con la periodicità stabiliti dallo Stato membro competente per il rimborso. ISTANZA DI RIMBORSO IVA UE entro il 30 settembre dell anno successivo al periodo di riferimento L Agenzia delle Entrate, una volta espletati alcuni controlli preliminari, trasmette la richiesta di rimborso allo Stato UE interessato che deve provvedere, nel termine di 4 mesi (precedentemente RIPRODUZIONE VIETATA Pag. 1 di 7

2 6), a comunicare direttamente al contribuente l'esito della richiesta di rimborso e ad erogare le somme spettanti nei 10 giorni successivi. È possibile inviare delle istanze correttive per comunicare l'eventuale variazione dei dati inseriti nella richiesta originaria. L'inserimento di nuove fatture o di bollette di importazione richiede, invece, la presentazione di una nuova domanda (nel rispetto del termine generale anzidetto). In caso di rifiuto di inoltro dell istanza, l'agenzia delle Entrate provvede a notificare al richiedente il provvedimento di diniego all'invio dell'istanza (impugnabile secondo le ordinarie regole del contenzioso tributario ex D.Lgs. 542/1996). Presentazione istanza di rimborso Agenzia delle Entrate verifiche preliminari inoltro istanza a Stato UE di rimborso diniego all inoltro dell istanza MODALITA DI PRESENTAZIONE Come anticipato, la richiesta di rimborso dell IVA assolta in un altro Paese UE deve essere presentata all Agenzia delle Entrate, esclusivamente in via telematica, entro il 30 settembre dell anno successivo al periodo di riferimento, nei limiti e con la periodicità stabiliti dallo Stato membro competente per il rimborso. I requisiti richiesti da ciascun Paese UE sono resi disponibili dall Agenzia delle Entrate sul proprio sito web ( La presentazione dell istanza può essere effettuata dall operatore italiano: 1) direttamente, tramite Entratel o Fisconline ; 2) tramite un intermediario abilitato incaricato della trasmissione telematica; 3) tramite le Camere di Commercio italiane all estero che hanno ottenuto il riconoscimento governativo ex Legge 518/1970; 4) avvalendosi di soggetti delegati in possesso di adeguata capacità tecnica, economica, finanziaria ed organizzativa. Entro il termine di presentazione dell istanza di rimborso è possibile presentare un istanza correttiva purché non contenente nuove fatture o bollette di importazione (in tal caso occorre presentare una nuova istanza). L istanza di rimborso si considera presentata nel giorno in cui è completata, da parte dell Agenzia delle Entrate, la ricezione del file contenente i dati della richiesta. L avvenuta ricezione dell istanza viene attestata dall Agenzia delle Entrate mediante apposita ricevuta, contenuta in un file munito del codice di autenticazione per il servizio Entratel e del codice di riscontro per il servizio Fisconline. Tale ricevuta, normalmente disponibile entro i 5 giorni lavorativi successivi al corretto invio del file, contiene il numero di protocollo assegnato all istanza, che la identifica in maniera univoca anche presso lo Stato membro competente per il rimborso. I DATI DA INDICARE La richiesta di rimborso deve contenere i seguenti dati: CF RIPRODUZIONE VIETATA Pag. 2 di 7

3 per le imprese individuali: il cognome ed il nome; per le società: la denominazione, ovvero la ragione sociale; indirizzo dove si esercita l attività, ovvero indirizzo postale dove si intende ricevere eventuali comunicazioni; indirizzi di posta elettronica; numero di telefono; descrizione dell attività economica del richiedente per la quale i beni e servizi sono acquisiti tramite i codici NACE di cui al regolamento CE n del ; periodo del rimborso; numero di partita IVA del richiedente; dati del conto corrente bancario (inclusi i codici IBAN e BIC); per ciascuna fattura o documento di importazione: nome e indirizzo completo del cedente o prestatore; tranne il caso di importazione, numero di partita IVA o codice fiscale del cedente/prestatore; tranne il caso di importazione, prefisso ISO dello Stato membro di rimborso; data e numero della fattura o del documento di importazione; base imponibile e importo dell IVA espressi nella valuta dello Stato membro di rimborso; importo dell IVA detraibile espressa nella valuta dello Stato di rimborso; percentuale di detrazione; descrizione della natura di beni e servizi acquisiti, indicata mediante i codici e sub codici di cui al regolamento CE n del ; percentuale di detrazione definitiva; periodo di riferimento della percentuale di detrazione definitiva; comunicazione rilasciata dal richiedente nella quale, nel periodo d imposta cui si riferisce la domanda, in relazione alle diverse condizioni soggettive in cui si trova, comunica: che i beni o servizi elencati all interno della richiesta sono stati acquistati in qualità di soggetto passivo; di aver effettuato unicamente: prestazioni di trasporto non imponibili e prestazioni di servizi accessorie a tali prestazioni di trasporto; cessioni di beni e prestazioni di servizi per cui il debitore dell IVA è il committente o il cessionario; di non aver effettuato, nel territorio dello Stato italiano, esclusivamente operazioni esenti o non soggette che non danno diritto alla detrazione dell imposta ai sensi degli artt. 19, 19-bis1 e 19-bis2, DPR 633/1972; di non essersi avvalso, nel territorio dello Stato italiano, del regime dei contribuenti minimi di cui all art. 1, commi da 96 a 117, Legge 244/2007; di non essersi avvalso, nel territorio dello Stato italiano, del regime speciale per i produttori agricoli. RIFIUTO DI INOLTRO CF RIPRODUZIONE VIETATA Pag. 3 di 7

4 L Agenzia delle Entrate (o meglio il Centro Operativo di Pescara demandato a gestire i rimborsi ex artt. 38-bis1, 38-bis2 e 38-ter, DPR 633/1972 ed i relativi scambi di informazioni con le autorità competenti degli altri Stati membri), in presenza di cause ostative, non inoltra l istanza di rimborso allo Stato UE e, entro 15 giorni dalla ricezione dell istanza, emette un motivato provvedimento di rifiuto, da notificare al richiedente (anche tramite mezzi elettronici). Di seguito le cause ostative indicate nell art. 38-bis1, c. 2, DPR 633/1972, inerenti il richiedente: DURANTE IL PERIODO DI RIFERIMENTO DEL RIMBORSO 1) non ha svolto un attività d impresa, arte o professione; 2) ha effettuato unicamente operazioni esenti o non soggette che non danno diritto alla detrazione IVA ai sensi degli articoli 19 e seguenti, DPR 633/1972; 3) si è avvalso del regime dei contribuenti minimi ex art. 1, commi da 96 a 117, L. 244/2007; 4) si è avvalso del regime speciale per i produttori agricoli. L Agenzia delle Entrate può altresì negare l inoltro dell istanza, se la stessa non risulta corretta in base ai seguenti controlli: a) i codici utilizzati per la descrizione dell attività e dei beni devono corrispondere a quelli richiesti dallo Stato UE competente per il rimborso; b) il periodo del rimborso non deve essere maggiore ad un anno solare e non deve essere inferiore ad un trimestre solare, salvo che si tratti del rimborso concernente le operazioni eseguite nella parte rimanente dell anno o nei casi di cessazione o di inizio attività; c) i requisiti espressi dallo Stato UE per il rimborso devono essere rispettati nella domanda di rimborso; d) l'importo del rimborso non deve essere inferiore al minimo consentito; e) in una o più fatture, che il pro-rata provvisorio è valido in base a quanto definito dagli artt. 174 e 175, Direttiva n. 2006/112/CE; f) l ammontare detraibile dell IVA indicato nella domanda non è diverso da quello che risulta dall applicazione della percentuale di detrazione dichiarata. VARIAZIONE DEL PRO-RATA Nel caso in cui il soggetto passivo nazionale abbia diritto a detrarre l'iva secondo il pro-rata e la percentuale di detrazione alla fine dell'anno diverga da quella provvisoria indicata nella richiesta di rimborso, la percentuale di detrazione definitiva deve essere comunicata a tutti gli Stati membri ai quali sia stata presentata l'istanza di rimborso, entro l'anno solare successivo a quello di presentazione dell'istanza. In particolare, la comunicazione di adeguamento della percentuale di detrazione va effettuata contestualmente alla presentazione di una domanda di rimborso ovvero, nel caso in cui il contribuente non effettui domande di rimborso, con un apposita comunicazione contenente i seguenti dati: per le imprese individuali: il cognome ed il nome; per le società: la denominazione, ovvero la ragione sociale; indirizzo dove si esercita l attività, ovvero indirizzo postale dove si intende ricevere eventuali comunicazioni; indirizzi di posta elettronica; CF RIPRODUZIONE VIETATA Pag. 4 di 7

5 numero di telefono; numero di partita IVA del richiedente; percentuale di detrazione provvisoria; percentuale di detrazione definitiva; periodo di riferimento della percentuale di detrazione definitiva. BENI E SERVIZI PER I QUALI NON E AMMESSO IL RIMBORSO DELL IVA Di seguito, per alcuni Paesi UE, l elenco dei principali beni e servizi oggettivamente indetraibili ai fini IVA. Trattandosi di materia in continua evoluzione è bene avere conferma dalle relative autorità competenti. PAESE Austria Belgio Cipro Repubblica Ceca Danimarca Finlandia Francia IVA NON RIMBORSABILE autoveicoli (esclusi autoveicoli delle scuole guida, taxi e autovetture da noleggio) bevande alcoliche, diverse da quelle destinate ad essere rivendute o ad essere fornite ai fini di una prestazione di servizi spese aziendali di rappresentanza, ove non destinate ai dipendenti del soggetto passivo, ovvero se il soggetto passivo è una persona giuridica, ai relativi dirigenti o alle persone a vario titolo responsabili dell amministrazione cessione, importazione o noleggio di un autoveicolo (autoveicolo da turismo), ad eccezione dei seguenti casi: noleggio con autista per il trasporto passeggeri, autonoleggio, utilizzo del veicolo per lezioni di guida, acquisto del veicolo destinato alla rivendita acquisto di autoveicoli per il trasporto passeggeri, compreso l acquisto sotto forma di leasing finanziario, e relativa ricostruzione tecnica, permuta, e modernizzazione (ad eccezione degli acquisti destinati alla rivendita, al leasing o all esportazione) ricostruzione tecnica, permuta e modernizzazione di beni in locazione e riparazioni di beni in locazione effettuate dal locatario con l autorizzazione del locatore, qualora le riparazioni vengano eseguite nei 5 anni precedenti il termine della locazione acquisto di vuoti a rendere (se non acquistati a fini di esportazione) acquisto di un autoveicolo per il trasporto di beni prodotti alimentari per i titolari e i dipendenti d impresa acquisto e utilizzazione di alloggi per titolari e dipendenti intrattenimenti, rappresentanza e omaggi acquisto e utilizzazione di autovetture destinate al trasporto di non oltre 9 persone noleggio auto, riparazioni auto e carburanti motocicli, roulotte, aerei privati beni e servizi relativi al trasporto del soggetto passivo o dei suoi dipendenti tra l abilitazione e il posto di lavoro alloggio, sistemazione in hotel, spese di rappresentanza e ristorazione trasporto passeggeri e operazioni accessorie carburante (eccetto diesel, sul quale si può richiedere il rimborso per una parte di IVA se utilizzato solo per motivi di lavoro) beni e servizi forniti gratuitamente per un prezzo molto minore del normale, eccetto beni di valore molto ridotto CF RIPRODUZIONE VIETATA Pag. 5 di 7

6 Germania Grecia Irlanda Lituania servizi relativi a beni non detraibili (ad esempio, riparazioni di auto) veicoli e qualsiasi altro apparecchio motorizzato destinato al trasporto di persone o multiuso beni forniti a titolo gratuito (o dietro pagamento di un importo alquanto inferiore al prezzo normale) spese relative alla pubblicità vietata servizi relativi a beni per i quali l imposta non è detraibile alcuni prodotti petroliferi spese di trasloco spese di vitto e alloggio o relative ai veicoli del personale forniture che non hanno fini commerciali cibo e bevande sistemazione in hotel o di altro genere acquisto, leasing o noleggio, modifiche, riparazioni o mantenimento di veicoli a motore, barche e aerei privati per passeggeri cibi e bevande sistemazione in hotel o altro alloggio acquisto o noleggio di veicoli a motore per passeggeri carburante beni e servizi destinati ad attività di rappresentanza autovetture adibite al trasporto servizio di trasporto passeggeri Lussemburgo bevande alcoliche oggetti d arte, da collezione o d antiquariato autoveicoli, natanti o aerei, compresa la relativa cessione a fini di noleggio o Malta leasing beni e servizi destinati alla riparazione, manutenzione, rifornimento e conservazione di uno dei mezzi di cui al punto sopra energia elettrica cibi e bevande serviti sul posto in hotel, ristoranti, e simili alle persone che si trattengono per un breve periodo Olanda beni o servizi per il proprio staff, quali la sistemazione, il trasporto e tutto ciò che è di uso personale eccetto cibi e bevande vitto e alloggio Polonia carburanti, diesel e gas utilizzato per il trasporto di veicoli passeggeri e altri veicoli con una capacità di carico massima fino a 500 Kg fornitura, costruzione, importazione o noleggio di un veicolo privato acquisto di benzina (l IVA pagata sul gasolio viene rimborsata per il 50%) trasporto, viaggi d affari o pedaggi sistemazione, cibo, bevande e spese di rappresentanza divertimenti o beni di lusso Portogallo spese relative all acquisto o alla fabbricazione, importazione, locazione, utilizzazione, trasformazione o riparazione di autovetture, imbarcazioni da diporto, elicotteri, aeromobili, ciclomotori e motocicli, salvo quando la vendita o la gestione di tali mezzi di trasporto costituisce l oggetto dell attività del soggetto passivo spese relative ai carburanti normalmente usati negli autoveicoli (benzina), escluso l acquisto di gasolio, gas di petrolio liquefatto e gas naturale spese relative a trasporti e viaggi aziendali sostenute dal soggetto passivo e dai suoi dipendenti, compresi i pedaggi spese relative ad alloggio, pasti, bevande e spese di rappresentanza spese relative a svaghi e beni di lusso che non sono considerate, per natura o importo, normali spese d esercizio Slovacchia acquisto e noleggio di una macchina privata CF RIPRODUZIONE VIETATA Pag. 6 di 7

7 Slovenia Spagna Svezia Regno Unito Ungheria acquisto di apparecchiature per macchine private, compresa l installazione acquisto di beni e servizi per la ristorazione servizi di vitto e alloggio, a titolo di costi di viaggio del contribuente acquisto di vuoti a rendere, a eccezione di quelli venduti dalla Repubblica Slovacca in un altro Stato membro oppure esportati in un Paese terzo yacht e imbarcazioni da diporto, aerei privati autovetture e motocicli privati, combustibili e carburanti, pezzi di ricambio e servizi ad essi strettamente collegati, ad eccezione di imbarcazioni o veicoli utilizzati per il nolo, leasing e successiva vendita, veicoli per le scuole guida e veicoli per il trasporto regolare di studenti o lavoratori, vitto e alloggio sistemazione, pasti, viaggi noleggio auto e carburante (tranne che esclusivamente ad uso lavorativo) acquisto e locazione di immobili (con alcune eccezioni) spese relative all uso per la propria attività di beni a fini di rappresentanza trasporti (esclusi quelli ad uso strettamente lavorativo) noleggio auto (rimborsabile il 50% su usi strettamente lavorativi) la fornitura o importazione di auto per affari (rimborso del 50% per l IVA pagata sul noleggio di auto ad uso in parte lavorativo ed in parte privato) spese di ospitalità e rappresentanza carburante autoveicoli, motociclette con cilindrata superiore a 125 cc, imbarcazioni, servizio di taxi cibo e bevande servizi di ristorazione, negozi di alimentari e altri servizi parcheggi e pedaggi autostradali acquisto di proprietà immobiliari non detraibili CF RIPRODUZIONE VIETATA Pag. 7 di 7

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