Convenzione del Consiglio d Europa sulla lotta contro la tratta di esseri umani

Dimensione: px
Iniziare la visualizzazioe della pagina:

Download "Convenzione del Consiglio d Europa sulla lotta contro la tratta di esseri umani"

Transcript

1 Serie dei Trttti del Consiglio d'europ - n 197 Convenzione del Consiglio d Europ sull lott ontro l trtt di esseri umni Vrsvi, 16 mggio 2005 Trduzione in itlino ur dell Presidenz del Consiglio dei Ministri Diprtimento per i diritti e le pri opportunità - Premess Gli Stti Memri del Consiglio d Europ e gli ltri firmtri dell presente Convenzione, Considerto he lo sopo del Consiglio d Europ è quello di relizzre un mggiore unità tr i suoi memri; Considerto he l trtt di esseri umni ostituise un violzione dei diritti umni e un offes ll dignità e ll integrità dell essere umno; Considerto he l trtt di esseri umni può ondurre d un situzione di shivitù per le vittime; Considerto he il rispetto dei diritti delle vittime, l loro protezione e l lott ll trtt di esseri umni devono essere gli oiettivi prioritri; Considerto he tutte le ttività e le inizitive intrprese ontro l trtt di esseri umni, devono essere non disrimintorie e tenere onto dell prità tr le donne e gli uomini osì ome di un pproio fondto sui diritti dei minori; Rihimndo le dihirzioni dei Ministri degli Affri esteri degli Stti memri nelle Sessioni 112 (14-15 Mggio 2003) e 114 (12-13 Mggio 2004) del Comitto dei Ministri he uspivno un zione più forte d prte del Consiglio d Europ nel mpo dell trtt di esseri umni; Riordndo l Convenzione europe per l slvgurdi dei diritti dell uomo e delle liertà fondmentli (1950) ed i suoi Protoolli; Riordndo le seguenti Romndzioni del Consiglio dei Ministri gli Stti Memri del Consiglio d Europ: Romndzione n R (91) 11 sullo sfruttmento sessule, l pornogrfi, l prostituzione e l trtt dei mini e dei giovni dulti; Romndzione n R (97) 13 sull intimidzione dei testimoni ed i diritti ll difes; Romndzione n R (2000) 11 sull lott ontro l trtt di esseri umni fini di sfruttmento sessule; Romndzione n R (2001) 16 sull protezione dei minori ontro lo sfruttmento sessule; Romndzione n R (2002) 5 sull protezione delle donne ontro l violenz;

2 Riordndo le seguenti romndzioni dell Assemle Prlmentre del Consiglio d Europ: Romndzione 1325 (1997) sull trtt delle donne e sull prostituzione forzt negli Stti memri del Consiglio d Europ; Romndzione 1450 (2000) sull violenz ontro le donne; Romndzione 1545 (2002) per un mpgn ontro l trtt delle donne e l prostituzione; Romndzione 1610 (2003) sull migrzione onness ll trtt delle donne e ll prostituzione; Romndzione 1611 (2003) sul trffio degli orgni in Europ; Romndzione 1663 (2004) sull shivitù domesti: servitù, persone ll pri e mogli quistte per orrispondenz; Riordndo l Deisione-qudro del Consiglio dell Unione europe del 19 Luglio 2002 sull lott ll trtt di esseri umni, l Deisione-qudro del Consiglio dell Unione europe del 15 Mrzo 2001 sullo sttus delle vittime nei proessi penli e l Direttiv del Consiglio dell Unione del 29 Aprile 2004 sul permesso di soggiorno rilsito i ittdini dei Pesi terzi he sono vittime dell trtt di esseri umni o he sono stti oggetto di un zione di iuto ll immigrzione illegle e he ooperno on le utorità ompetenti; Tenendo nell dovut onsiderzione l Convenzione delle Nzioni Unite ontro l riminlità orgnizzt trnsnzionle ed il suo Protoollo ggiuntivo finlizzto prevenire, reprimere e punire l trtt di esseri umni, in prtiolre di donne e minori, l fine di rfforzre l protezione he offrono questi strumenti e sviluppre le norme d essi stilite; Tenendo nell dovut onsiderzione gli ltri strumenti giuridii pertinenti nel mpo dell lott ll trtt di esseri umni; Tenendo onto dell esigenz di elorre uno strumento giuridio internzionle glole he si inentrto sui diritti umni delle vittime dell trtt e sull rezione di uno speifio menismo di monitorggio, Convengono su qunto segue: Cpitolo I Oggetto, mpo d pplizione, prinipio di non disriminzione e definizioni Artiolo 1 Oggetto dell Convenzione 1 L presente Convenzione h l oiettivo di: prevenire e omttere l trtt di esseri umni, grntendo l prità tr le donne e gli uomini; proteggere i diritti umni delle vittime dell trtt, delinere un qudro ompleto per l protezione e l ssistenz lle vittime e i testimoni, grntendo l prità tr le donne e gli uomini, in modo d ssiurre indgini e proedimenti giudiziri effii; promuovere l ooperzione internzionle nel mpo dell lott ll trtt di esseri umni. 2 Allo sopo di ssiurre un mess in oper effie d prte delle Prti delle sue disposizioni, l presente Convenzione stilise uno speifio menismo di monitorggio. Artiolo 2 Cmpo d pplizione L presente onvenzione si ppli tutte le forme di trtt di esseri umni, si livello nzionle he trnsnzionle, legte o meno ll riminlità orgnizzt. 2

3 Artiolo 3 Prinipio di non disriminzione L ttuzione delle disposizioni dell presente Convenzione d prte delle Prti, in prtiolre l fruizione delle misure tte proteggere e promuovere i diritti delle vittime, dovrà vvenire senz lun disriminzione fondt sul sesso, sull rzz, sul olore, sull lingu, sull religione, sulle opinioni politihe o di ltro genere, sulle origini nzionli o soili, sull pprtenenz d un minornz nzionle, sull rihezz, sull nsit o su qulsisi ltro tipo di ondizione. Artiolo 4 Definizioni Ai fini dell presente Convenzione: d e L espressione trtt di esseri umni indi il relutmento, il trsporto, il trsferimento, l lloggio o l oglienz di persone, on l mini dell uso o on l uso stesso dell forz o di ltre forme di oerizione, on il rpimento, on l frode, on l ingnno, on l uso di utorità o dell ondizione di vulnerilità o on l offert o l ettzione di pgmenti o vntggi per ottenere il onsenso di un person he h utorità su un ltr, fini di sfruttmento. Lo sfruttmento omprende, ome minimo, lo sfruttmento dell prostituzione ltrui o ltre forme di sfruttmento sessule, il lvoro o i servizi forzti, l shivitù o prtihe simili ll shivitù, l servitù o l espinto di orgni; Il onsenso dell vittim dell trtt di esseri umni, llo sfruttmento osì ome indito nel omm ) di questo rtiolo, è irrilevnte in presenz di uno qulsisi dei mezzi inditi nel omm ); Il relutmento, il trsporto, il trsferimento, l lloggio o l oglienz di un minore llo sopo di sfruttrlo, verrà onsiderto trtt di esseri umni nhe non viene utilizzto nessuno dei mezzi previsti nel omm ) del presente rtiolo; per minore s intende qulsisi person di età inferiore i diiotto nni; per vittim s intende qulsisi person fisi soggett ll trtt di esseri umni osì ome definit nel presente rtiolo. Cpitolo II Prevenzione, ooperzione ed ltre misure Artiolo 5 Prevenzione dell trtt di esseri umni 1 Cisun delle Prti dotterà misure per stilire o rfforzre il oordinmento livello nzionle tr i vri orgnismi responsili dell prevenzione e dell lott ll trtt di esseri umni. 2 Cisun delle Prti stilirà e/o rfforzerà politihe e progrmmi effii llo sopo di prevenire l trtt di esseri umni, medinte: rierhe, mpgne d informzione, di sensiilizzzione ed edutive; inizitive soili ed eonomihe, progrmmi di formzione, in prtiolre quelli per le persone vulnerili nei onfronti dell trtt e per i professionisti he s interessno dell trtt di esseri umni. 3 Cisun delle Prti promuoverà un tipo di pproio fondto sui diritti umni, ed userà un pproio integrto di prità tr donne ed uomini e rispettoso dell infnzi, nello sviluppo, nell ttuzione e nell vlutzione di tutte le politihe ed i progrmmi menzionti nel seondo omm. 3

4 4 Cisun delle Prti dotterà le misure pproprite e neessrie, ffinhé gli immigrti si stilisno nel Pese leglmente, in prtiolre ttrverso l diffusione d informzioni urte, d prte degli uffii interessti, sulle ondizioni he permettono l ingresso e l permnenz legle sul proprio territorio. 5 Cisun delle Prti dotterà speifihe misure per ridurre l vulnerilità dei minori nei onfronti dell trtt, in modo prtiolre rendo un miente protetto per questi ultimi. 6 Le misure stilite in onformità on il presente rtiolo oinvolgernno, se del so, le orgnizzzioni non governtive, le ltre orgnizzzioni ompetenti e gli ltri soggetti dell soietà ivile impegnti nell prevenzione dell trtt di esseri umni e nell protezione o nell iuto lle vittime. Artiolo 6 Misure per sorggire l domnd Per sorggire l domnd, he fvorise tutte le forme di sfruttmento delle persone, in prtiolre delle donne e dei mini, e he fvorise l trtt, isun delle Prti dotterà o rfforzerà misure legisltive, mministrtive, edutive, soili, ulturli ed ltre, ivi omprese: d e rierhe sulle migliori prtihe, metodi e strtegie; misure dirette d umentre il livello di onspevolezz dell responsilità e dell importnte ruolo dei medi e dell soietà ivile per individure l domnd ome un delle use profonde dell trtt di esseri umni; relizzre mpgne d informzione mirte, oinvolgendo tr gli ltri, se neessrio, le pulihe utorità ed i deisori politii; misure di prevenzione, inlusi progrmmi edutivi destinti i rgzzi lle rgzze nell loro vit solsti, he evidenzino l inettile ntur dell disriminzione st sul sesso e le disstrose onseguenze he ne derivno, l importnz dell prità tr le donne e gli uomini e dell dignità e integrità di ogni essere umno. Artiolo 7 Misure lle frontiere 1 Senz pregiudizio per gli impegni internzionli reltivi ll lier irolzione delle persone, le Prti rfforzernno, per qunto possiile, i ontrolli lle frontiere, neessri per prevenire e soprire l trtt di esseri umni. 2 Cisun delle Prti dott le misure legisltive o le ltre misure pproprite per prevenire, per qunto possiile, l utilizzo dei mezzi di trsporto usti di orrieri ommerili per ommettere i reti previsti sull se dell presente Convenzione. 3 Lddove pproprito, e nel rispetto delle onvenzioni internzionli ppliili, tli misure onsistono nell previsione dell oligo per i trsporttori ommerili, inluse tutte le ompgnie di trsporto o tutti i proprietri o hiunque utilizzi un qulsisi mezzo di trsporto, di ertrsi he tutti i psseggeri sino in possesso dei doumenti di viggio rihiesti per l ingresso nello Stto di oglienz. 4 Cisun delle Prti dott le misure neessrie, in onformità ll propri legge nzionle, per omminre snzioni in so di violzione degli olighi stiliti nel omm 3 del presente rtiolo. 4

5 5 Cisun delle Prti dott le misure legisltive o le ltre misure neessrie per permettere, in onformità ll propri legislzione, di rifiutre l ingresso o revore i visti lle persone implite nei reti previsti sull se dell presente Convenzione. 6 Le Prti rfforzno l ooperzione tr i servizi di ontrollo delle frontiere, in prtiolre stilendo e mntenendo nli diretti di omunizione. Artiolo 8 Siurezz e ontrollo dei doumenti Cisun delle Prti prende le misure neessrie: per ssiurrsi he i doumenti di viggio o di identità, d ess rilsiti, sino di qulità tle d non poter essere filmente usti in modo inpproprito né flsifiti o modifiti, dupliti o rilsiti illeitmente; e per ssiurre l integrità e l siurezz dei doumenti di viggio o d identità rilsiti d e per onto di un delle Prti e llo sopo di prevenire l loro illegittim riproduzione e onseguente illegittimo rilsio. Artiolo 9 Legittimità e vlidità dei doumenti Su rihiest di un delle Prti, un Prte verifi, in onformità l proprio diritto nzionle ed entro un rgionevole lsso di tempo, l legittimità e l vlidità dei doumenti di viggio o d identità rilsiti o ritenuti rilsiti suo nome e he si sospetti vengno usti per l trtt di esseri umni. Cpitolo III Misure di protezione e di promozione dei diritti delle vittime, he grntisno l prità tr le donne e gli uomini Artiolo 10 Identifizione delle vittime 1 Cisun delle Prti si ssiur he le utorità ompetenti dispongno di personle formto e qulifito per l prevenzione e l lott ll trtt di esseri umni, nell identifizione delle vittime, in prtiolre dei minori, e nell iuto questi ultimi, e si ssiur he le utorità ompetenti ollorino tr loro, osì ome on le orgnizzzioni he svolgono un ruolo di sostegno, l fine di permettere di identifire le vittime on un proedur he teng onto dell speile situzione delle donne e dei minori vittime e, nei si ppropriti, he vengno rilsiti permessi di soggiorno nel rispetto delle ondizioni di ui ll rtiolo 14 dell presente Convenzione. 2 In prtiolre, isun delle Prti dott le misure legisltive o le ltre misure neessrie d identifire le vittime in ollorzione, se del so, on le ltre Prti e on le orgnizzzioni he svolgono un ruolo di sostegno. Cisun delle Prti si ssiur he, se le utorità ompetenti hnno rgionevoli motivi per redere he un person si stt vittim dell trtt di esseri umni, quell person non veng llontnt dl proprio territorio finhé l proedur d identifizione, he l vede vittim di un reto previsto dll rtiolo 18 dell presente Convenzione, si stt omplett dlle utorità ompetenti e si ssiur he l person riev l ssistenz di ui ll rtiolo 12, ommi 1 e 2. 3 Qundo l età dell vittim risult inert e i sono motivi per redere he l vittim si un minore, in tl so si presume he si trtti di un minore e si dottno speili misure di protezione nell ttes he l età veng verifit. 4 Non ppen il minore viene identifito ome vittim, e non è ompgnto, ognun delle Prti deve: 5

6 fr rppresentre il minore livello legle d un tutore, d un orgnizzzione o d un utorità he gis nell interesse superiore del minore; fre i pssi neessri per stilire l su identità e l su nzionlità; fre ogni possiile sforzo per ritrovre l su fmigli lddove questo rientri nell interesse superiore del minore stesso. Artiolo 11 Protezione dell vit privt 1 Cisun delle Prti protegge l vit privt e l identità delle vittime. I dti personli he le rigurdno sono registrti e usti lle ondizioni previste dll Convenzione per l protezione delle persone rispetto l trttmento utomtizzto dei dti personli (STE N 108). 2 In prtiolre, isun delle Prti dott misure l fine di ssiurre he l identità, o i prtiolri he onsentono l identifizione, di un minore vittim dell trtt, non sino resi pulii ttrverso i medi od ltri mezzi, slvo, in eezionli irostnze, qundo si mir filitre il ritrovmento dei memri dell fmigli o per ssiurre in ltro modo il enessere e l protezione del minore. 3 Cisun delle Prti prende in onsiderzione l dozione, nel rispetto dell rtiolo 10 dell Convenzione per l slvgurdi dei diritti dell uomo e delle liertà fondmentli ome interpretto dll Corte europe per i diritti dell uomo, di misure finlizzte d inorggire i medi proteggere l vit privt e l identità delle vittime ttrverso l uto-regolzione o misure di regolzione o di oregolzione. Artiolo 12 Assistenz lle vittime dell trtt di esseri umni 1 Cisun delle Prti dott le misure legisltive o le ltre misure neessrie per dre ssistenz lle vittime per il loro reupero fisio, psiologio e soile. Tle ssistenz inluderà lmeno: d e f ondizioni di vit pi di ssiurre loro l sussistenz, ttrverso misure quli: un lloggio deguto e siuro, l ssistenz psiologi e mterile; esso lle ure medihe d urgenz; un iuto in mteri di trduzione ed interpretrito, se neessrio; onsigli ed informzioni, onernenti in prtiolre i diritti he l legge rionose loro ed i servizi messi loro disposizione, in un lingu he possno omprendere; ssistenz per fre in modo he i diritti e gli interessi delle vittime sino rppresentti e presi in onsiderzione durnte le fsi dell proedur penle vvit ontro gli utori del reto; esso ll istruzione per i minori. 2 Cisun delle Prti tiene nel dovuto onto le esigenze di siurezz e di protezione delle vittime. 3 Inoltre, isun delle Prti fornise l ssistenz medi neessri, o qulsisi ltro genere di ssistenz, lle vittime he risiedono leglmente nel territorio, he non hnno risorse degute e ne hnno isogno. 6

7 4 Cisun delle Prti dott norme he utorizzino le vittime, residenti nel territorio in modo legle, d vere esso l merto del lvoro, ll formzione professionle ed ll istruzione. 5 Cisun delle Prti prende misure, ove neessrio ed lle ondizioni previste dlle proprie leggi nzionli, l fine di ooperre on le orgnizzzioni nongoverntive, le ltre orgnizzzioni ompetenti o gli ltri soggetti dell soietà ivile impegnti nell ssistenz delle vittime. 6 he l ssistenz d un vittim non si suordint ll su volontà di testimonire. 7 Per l ttuzione delle disposizioni previste nel presente rtiolo, isun delle Prti si ssiur he i servizi sino forniti in modo onsensule ed informto, tenendo in deito onto le speili esigenze delle persone he si trovno in un ondizione di vulnerilità ed i diritti dei minori in termini di lloggio, istruzione e ure degute. Artiolo 13 Periodo di reupero e di riflessione 1 Cisun delle Prti prevede nell su legislzione nzionle un periodo di reupero e di riflessione di lmeno 30 giorni, qundo sussistno rgionevoli motivi per redere he l person in questione si un vittim. Tle periodo dovrà vere durt suffiiente perhé l person in questione poss ristilirsi, sfuggire dll influenz dei trffinti e/o prendere onspevolmente delle deisioni sull su ollorzione on le utorità ompetenti. Durnte questo periodo non srà possiile mettere in tto lun ordine d espulsione ontro di ess. Quest norm non pregiudi le ttività vvite dlle utorità ompetenti in tutte le fsi dell proedur nzionle ppliile ed in prtiolre non pregiudi l ttività investigtiv ed il perseguimento dei ftti riminosi. Durnte questo periodo le Prti utorizzno il soggiorno dell person in questione sul loro territorio. 2 Durnte questo periodo, le persone di ui l omm 1 di questo rtiolo enefiino delle misure ontenute nell rtiolo 12, ommi 1 e 2. 3 Le Prti non sono oligte l rispetto di questo periodo per rgioni di ordine pulio o se si ritiene he lo stto di vittim si stto improprimente invoto. Artiolo 14 Permesso di soggiorno 1 Cisun delle Prti rilsi un permesso di soggiorno rinnovile lle vittime, in un delle due seguenti ipotesi o in entrme: l utorità ompetetene onsider he l loro permnenz si neessri in rgione dell loro ondizione personle; l utorità ompetente onsider he il loro soggiorno si neessrio in rgione dell loro ollorzione on le utorità ompetenti i fini dell inhiest o del proedimento penle. 2 Il permesso di soggiorno per i minori vittime, qundo giuridimente neessrio, srà rilsito in funzione dell interesse superiore del minore e, se opportuno, rinnovto lle stesse ondizioni. 3 Il mnto rinnovo o ritiro del permesso di soggiorno è soggetto lle ondizioni stilite dll legge nzionle dell Prte. 4 Se un vittim inoltr un domnd per un ltro tipo di permesso di soggiorno, l Prte interesst terrà onto del ftto he l vittim i enefiito o nor enefii del permesso di soggiorno in virtù del omm 1. 7

8 5 Considerndo gli olighi delle Prti di ui ll rtiolo 40 dell presente Convenzione, ogni Prte si ssiur he il rilsio del permesso, in onformità ll presente disposizione, vveng senz pregiudizio del diritto di rihiedere silo e di enefiirne. Artiolo 15 Indennizzo e risrimento legle 1 Cisun delle Prti grntise he le vittime ino esso, sin dl loro primo onttto on le utorità ompetenti, ll informzione sulle proedure giudizirie ed mministrtive pertinenti, in un lingu he possno omprendere. 2 Cisun delle Prti stilise, nell propri legislzione nzionle, il diritto delle vittime ll ssistenz di un difensore e ll ssistenz legle grtuit lle ondizioni previste dlle norme nzionli. 3 Cisun delle Prti prevede nell su legislzione nzionle il diritto delle vittime d essere indennizzte dgli utori del reto. 4 Cisun delle Prti dott le misure legisltive o le ltre misure neessrie per fre in modo he l indennizzo lle vittime si grntito, lle ondizioni previste dlle norme nzionli, d esempio stilendo un fondo per l indennizzo delle vittime o ltre misure o progrmmi destinti ll ssistenz e ll integrzione soile delle vittime, he potreero essere finnziti di eni he derivno dll pplizione delle misure previste dll rtiolo 23. Artiolo 16 Rimptrio e rientro delle vittime 1 L Prte ui un vittim pprtiene ome ittdin o quell in ui vev il diritto di risiedere in modo permnente l momento dell ingresso nel territorio dello Stto di oglienz, deve, tenuto onto dei suoi diritti, dell su siurezz e dell su dignità, filitre ed ettre il rientro dell vittim, senz ritrdi ingiustifiti e irrgionevoli. 2 Qundo un Prte rinvi un vittim in un ltro Stto, questo rinvio deve essere ftto on il dovuto rigurdo i diritti, ll siurezz ed ll dignità dell person e ll fse di ogni proedur giudiziri onness l ftto he l person è un vittim, e deve di preferenz essere volontrio. 3 Su domnd di un Prte rievente, un ltr Prte, su rihiest, verifi se un person è ittdin o vev il diritto di risiedere in modo permnente nel proprio territorio l momento dell ingresso nel territorio dell Prte rievente. 4 Allo sopo di filitre il rientro di un vittim he si sprovvist dei doumenti rihiesti, l Prte di ui quest person è ittdin, o in ui ell vev il diritto di risiedere titolo permnente l momento del suo ingresso sul territorio dell Prte rievente, ett di rilsire, su rihiest dell Prte rievente, i doumenti di viggio, o ltro tipo di utorizzzione, neessri per mettere in grdo l person di rientrre e di essere mmess nel proprio territorio. 5 Cisun delle Prti dott le misure legisltive o le ltre misure neessrie per relizzre progrmmi di rimptrio, he oinvolgno le ompetenti istituzioni nzionli od internzionli e le orgnizzzioni non-governtive. Questi progrmmi mirno d evitre l ri-vittimizzzione. Cisun delle Prti dovree fre ogni sforzo per fvorire l reintegrzione delle vittime nell soietà dello Stto di rientro, inlus l reintegrzione nel sistem solstio e nel merto del lvoro, in prtiolre ttrverso l quisizione e il migliormento delle ompetenze professionli. Rigurdo i minori, questi progrmmi dovreero inludere il godimento del diritto ll istruzione e misure per ssiurre loro il enefiio di un pres in rio o di un oglienz degut d prte dell loro fmigli o di strutture di oglienz dtte. 8

9 6 Cisun delle Prti prende le misure legisltive o le ltre misure neessrie per mettere disposizione delle vittime, lddove neessrio in ollorzione on tutte le Prti oinvolte, le informzioni sulle strutture he possno ssisterle nel Pese dove sono rientrte o rimptrite, quli i servizi investigtivi e giudiziri, le orgnizzzioni non-governtive, gli opertori del settore legle pi di fornire onsigli e le strutture soili. 7 I minori vittime non srnno rimptriti in uno Stto, se, in se d un vlutzione dei rishi e dell siurezz, ppre he tle rimptrio non sree nell interesse superiore del minore. Artiolo 17 Prità tr donne e uomini Cisun delle Prti dove tendere, nell pplire le misure ontenute in questo pitolo, promuovere l eguglinz tr le donne e gli uomini e il riorso ll pproio integrto di prità nello sviluppre, tture e vlutre le misure stesse. Cpitolo IV Diritto penle sostnzile Artiolo 18 Reto di trtt di esseri umni Cisun delle Prti dott le misure legisltive e le ltre misure neessrie per definire reti gli tti enuniti ll rtiolo 4 dell presente Convenzione, se ommessi intenzionlmente. Artiolo 19 Reto di utilizzo dei servizi di un vittim Cisun delle Prti provvede d dottre le misure legisltive e le ltre misure neessrie per definire reto, in onformità ll propri legge nzionle, l utilizzo di servizi he sono oggetto dello sfruttmento di ui ll rtiolo 4 dell presente Convenzione, se è l onspevolezz he l person in questione è un vittim dell trtt di esseri umni. Artiolo 20 Reti reltivi i doumenti di viggio o d identità Cisun delle Prti dott le misure legisltive, e le ltre misure neessrie, per definire reti i seguenti tti, se intenzionlmente ommessi llo sopo di rendere possiile l trtt di esseri umni: frire un doumento di viggio o d identità flso; prourre o fornire tle doumento ; trttenere, sottrrre, lterre, dnneggire o distruggere il doumento di viggio o di identità di un ltr person. Artiolo 21 Compliità e tenttivo di reto 1 Cisun delle Prti dott le misure legisltive, e le ltre misure neessrie, per definire reto qulsisi form di ompliità, qundo l stess è intenzionle, llo sopo di ommettere uno dei reti stiliti in pplizione degli rtioli 18 e 20 dell presente Convenzione. 2 Cisun prte dott le misure legisltive o le ltre neessrie per definire reto qulsisi tenttivo intenzionle di ommettere uno dei reti stiliti in pplizione dell rt. 18 e 20 letter, dell presente onvenzione. 9

10 Artiolo 22 Responsilità delle persone giuridihe 1 Cisun delle Prti dott le misure legisltive, e le ltre misure neessrie, llo sopo di ssiurre he le persone giuridihe sino ritenute responsili dei reti stiliti in pplizione dell presente Convenzione, qundo vengono ommessi per loro onto d un qulsisi person fisi, he gis si individulmente si ome prte di un orgno dell person giuridi o he eseriti un potere di direzione l suo interno e he i: il potere di rppresentnz dell person giuridi; l utorità per prendere deisioni per onto dell person giuridi; l utorità per eseritre un ontrollo sull person giuridi. 2 Esludendo i si già esposti nel omm 1, isun delle Prti dott le misure neessrie per ssiurre he un person giuridi poss essere ritenut responsile qundo l mnnz di sorveglinz o di ontrollo d prte di un person fisi indit nel omm 1 i reso possiile he venisse ommesso un reto, stilito in virtù dell presente Convenzione, per onto dell suddett person giuridi, d prte di un person fisi he i gito sotto l su utorità. 3 In se i prinipi giuridii dell Prte in questione, l responsilità di un person giuridi può essere penle, ivile o mministrtiv. 4 Tle responsilità viene stilit in modo d non pregiudire l responsilità penle delle persone fisihe he hnno ommesso il reto. Artiolo 23 Snzioni e misure repressive 1 Cisun delle Prti dott le misure legisltive e le ltre neessrie per fr sì he i reti, stiliti i sensi degli rtioli dl 18 l 21, sino puniili on snzioni effettive, proporzionte e dissusive. Tli snzioni inludono, per i reti stiliti in ttuzione dell rtiolo 18, qundo ommessi d persone fisihe, pene he prevedno l privzione dell liertà e he possno dr luogo ll estrdizione. 2 Cisun delle Prti frà sì he le persone giuridihe responsili in pplizione dell rtiolo 22, sino soggette snzioni o misure penli o non penli effettive, proporzionte e dissusive, ivi omprese le snzioni peunirie. 3 Cisun delle Prti dott le misure legisltive e le ltre misure neessrie per rendere possiile l onfis o omunque l sottrzione dei mezzi e dei profitti derivnti di reti ome definiti i sensi degli rtioli 18 e 20, letter, dell presente Convenzione, o di eni il ui vlore orrispond tli profitti. 4 Cisun delle Prti dott le misure legisltive o le ltre misure neessrie per rendere possiile l hiusur temporne o permnente di qulsisi struttur ust per ommettere l trtt di esseri umni, senz pregiudizio nei onfronti dei diritti dei terzi in uon fede, o per interdire, titolo temporneo o definitivo, ll utore del reto, l eserizio dell ttività nel orso dell qule il reto è stto ommesso. Artiolo 24 Cirostnze ggrvnti Cisun delle Prti f in modo he le seguenti irostnze sino onsiderte ome ggrvnti nel determinre l pen per i reti stiliti i sensi dell rtiolo 18 dell presente Convenzione: il reto h messo rishio l vit dell vittim deliertmente o per grve negligenz; 10

11 d il reto è stto ommesso ontro un minore; il reto è stto ommesso d un pulio uffiile nell eserizio delle sue funzioni; il reto è stto ommesso nel qudro di un orgnizzzione riminle. Artiolo 25 Preedenti penli Cisun delle Prti dott le misure legisltive e le ltre he dino l possiilità di prendere in onsiderzione, nel ontesto dell vlutzione dell pen, le ondnne definitive inflitte d un ltr Prte, in relzione i reti previsti in se ll presente Convenzione. Artiolo 26 Norme he esludono l pen Cisun delle Prti stilise, in onformità on i prinipi fondmentli del proprio sistem giuridio nzionle, l possiilità di non omminre snzioni penli lle vittime he sono stte oinvolte nelle ttività illeite, qundo ne sino stte ostrette. Cpitolo V Indgini, proedimenti giudiziri e diritto proedurle Artiolo 27 Inhieste su denuni e d uffiio 1 Cisun delle Prti si ssiur he le indgini o le zioni penli reltive i reti stiliti in se ll presente Convenzione, non sino suordinte lle dihirzioni o ll us formulte dll vittim, lmeno qundo il reto è stto ommesso in tutto o in prte sul proprio territorio. 2 Cisun delle Prti vigil ffinhé le vittime di un reto ommesso nel territorio di un delle Prti, diverso d quello in ui risiedono, possno dire l utorità giudiziri ompetente dello Stto di residenz. L utorità ompetente dit, nel so in ui non poss ess stess eseritre l propri ompetenz l rigurdo, trsmette l denuni senz ritrdi ll utorità ompetente dell Prte nel ui territorio è stto ommesso il reto. Il so verrà trttto seondo le norme di diritto nzionle dell Prte in ui il reto è stto ommesso. 3 Cisun delle Prti ssiur, per mezzo di misure legisltive o di ltre, lle ondizioni previste dlle proprie norme nzionli, i gruppi, lle fondzioni, lle ssoizioni o lle orgnizzzione non-governtive, he ino ome sopo quello di lottre ontro l trtt di esseri umni o quello di proteggere i diritti dell person umn, l possiilità di ssistere e/o di sostenere le vittime he lo onsentno nel orso dei proedimenti giudiziri penli he rigurdno i reti stiliti in se ll rtiolo 18 dell presente Convenzione. Artiolo 28 Protezione delle vittime, dei testimoni e delle persone he ollorno on l utorità giudiziri 1 Cisun delle Prti dott le misure legisltive o le ltre neessrie per offrire un protezione effettiv ed pproprit dlle possiili ritorsioni o intimidzioni, speie durnte le indgini e nel orso del proedimento giudizirio rio degli utori del reto o dopo il proedimento, vntggio: delle vittime; qundo è opportuno, delle persone he fornisono informzioni reltive i reti stiliti in se ll rtiolo 18 dell presente Convenzione o he ollorno in ltro modo on le utorità inrite delle indgini o dei proedimenti giudiziri; 11

12 dei testimoni he rendono un deposizione in ordine i reti stiliti in se ll rtiolo 18 dell presente Convenzione; d. se neessrio, dei memri dell fmigli delle persone di ui lle lettere ) e ). 2 Cisun delle Prti dott le misure legisltive, o le ltre misure neessrie, per ssiurre e per offrire diversi tipi di protezione. Queste misure possono inludere l protezione fisi, l ssegnzione di un nuovo luogo di residenz, il mio d identità e l ssistenz nel trovre lvoro. 3 I minori enefiino di speili misure di protezione he tengno onto del loro superiore interesse. 4 Cisun delle Prti dott le misure legisltive, o le ltre misure neessrie, per ssiurre, se neessrio, un degut protezione d possiili ritorsioni o intimidzioni, in prtiolre durnte le indgini e nel orso dei proedimenti giudiziri rio degli utori dei reti, o dopo i proedimenti, i memri dei gruppi, delle fondzioni, delle ssoizioni o delle orgnizzzioni non-governtive he eseritno un o più ttività previste nell rtiolo 27, omm 3. 5 Cisun delle Prti prende in onsiderzione l stipul di ordi o di intese on ltri Stti per l ttuzione del presente rtiolo. Artiolo 29 Autorità speilizzte ed orgnismi di oordinmento 1 Cisun delle Prti dott le misure neessrie l fine di ssiurre he persone fisihe o giuridihe si speilizzino nell lott ontro l trtt degli esseri umni e nell protezione delle vittime. Queste persone fisihe o giuridihe godono dell neessri indipendenz, nel qudro dei prinipi fondmentli del sistem giuridio dell Prte interesst, perhé possno essere in grdo svolgere le loro funzioni in mnier effie e liere d qulsisi indeit pressione. Dette persone fisihe, o il personle delle persone giuridihe, devono disporre di un formzione e di risorse finnzirie degute ll eserizio delle funzioni he svolgono. 2 Cisun delle Prti dott le misure neessrie per ssiurre il oordinmento delle politihe e delle zioni dei servizi dell propri mministrzione e degli ltri orgnismi pulii he omttono ontro l trtt degli esseri umni, se opportuno on l istituzione di orgnismi di oordinmento. 3 Cisun delle Prti fornise o rinforz l formzione di genti responsili dell prevenzione e dell lott ll trtt degli esseri umni, inlus l formzione sui Diritti dell person umn. L formzione può essere speifi per i diversi servizi e, se opportuno, s inentrerà sui metodi usti per l prevenzione dell trtt, per perseguire i trffinti e per proteggere i diritti delle vittime, ompres l protezione delle vittime nei onfronti dei trffinti. 4 Cisun delle Prti prende in onsiderzione l nomin di Reltori nzionli o individu ltri orgnismi inriti del monitorggio delle ttività ontro l trtt ondotte dlle istituzioni sttli e dell ttuzione degli olighi previsti dll legislzione nzionle. Artiolo 30 Proedure giudizirie Nel rispetto dell Convenzione per l slvgurdi dei diritti dell uomo e delle liertà fondmentli, in prtiolre dell rtiolo 6, isun delle Prti dott le misure legisltive o le ltre misure neessrie per grntire, nel orso dei proedimenti giudiziri: l protezione dell vit privt delle vittime e, ove neessrio, dell loro identità; 12

13 l siurezz delle vittime e l loro protezione dlle intimidzioni, lle ondizioni previste dlle norme nzionli e, nel so di minori vittime, on speifio riferimento i isogni dei minori ed ssiurndo loro il diritto misure di protezione speifihe. Artiolo 31 Competenz 1 Cisun delle Prti dott le misure legisltive, e le ltre neessrie, per stilire l ompetenz per qulsisi reto previsto i sensi dell presente Convenzione, lddove il reto veng ommesso: d nel proprio territorio; o ordo di un nve he tt ndier dell Prte in questione;o ordo di un velivolo immtriolto seondo le disposizioni di legge di dett Prte; o d un proprio ittdino o d un person polide he i l proprio itule residenz nel suo territorio, se il reto è puniile penlmente nel luogo in ui è stto ommesso o se, per territorio, il reto non ride nell ompetenz di luno Stto; e ontro un proprio ittdino. 2 Cisun delle Prti può, l momento dell firm o qundo deposit il proprio strumento di rtifi, di ettzione, di pprovzione o di desione, on un dihirzione rivolt l Segretrio Generle del Consiglio d Europ, preisre he si riserv il diritto di non pplire o di pplire solo in si o in ondizioni speifihe, le disposizioni reltive ll ompetenz di ui l omm 1 lettere d) e e) del presente rtiolo o di qulsisi prte di dette lettere. 3 Cisun delle Prti dott le misure neessrie per definire l propri ompetenz on riferimento tutti i reti di ui ll presente Convenzione, nei si in ui il presunto utore si trovi nel proprio territorio e non poss venire estrdto verso un ltr Prte soltnto in se ll su nzionlità, dietro un rihiest di estrdizione. 4 Qundo più Prti rivendihino l propri ompetenz in relzione d un reto he si presume stilito in se ll presente Convenzione, le Prti interesste si onsulternno, se iò è opportuno, l fine di determinre qule si l più idone proedere penlmente. 5 Senz pregiudizio per le disposizioni generli di diritto internzionle, quest Convenzione non eslude lun ompetenz penle eseritt d un delle Prti, in onformità ll propri legislzione nzionle. Cpitolo VI Cooperzione internzionle e ooperzione on l soietà ivile Artiolo 32 Prinipi generli e misure di ooperzione internzionle Le Prti ooperno tr loro, in onformità on le lusole dell presente Convenzione ed in pplizione degli strumenti internzionli e regionli ppliili, degli ordi sti su disposizioni legisltive uniformi o di reiproità e dell propri legislzione nzionle, nel modo più mpio possiile, llo sopo di: prevenire e omttere l trtt di esseri umni; proteggere e fornire ssistenz lle vittime; ondurre indgini o proedere penlmente per i reti previsti sull se dell presente Convenzione. 13

14 Artiolo 33 Misure reltive lle persone minite o somprse 1 Qundo un Prte, sull se delle informzioni in suo possesso, h rgionevoli motivi di redere he l vit, l liertà o l integrità fisi di un person di ui ll rtiolo 28, omm 1, si in periolo immedito sul territorio di un ltr Prte, l Prte he possiede le informzioni, deve, in questo so d urgenz, trsmetterle senz trdre quell ltr Prte, in modo he ess poss prendere le degute misure di protezione. 2 Le Prti di quest Convenzione, possono deidere di rinforzre l loro ooperzione nell rier delle persone somprse, in prtiolre dei minori, se le informzioni disponiili possono fr pensre he sino vittime dell trtt di esseri umni. A questo sopo, le Prti possono stipulre tr loro ordi ilterli o multilterli. Artiolo 34 Informzioni 1 L Prte interpellt inform prontmente l Prte rihiedente del risultto definitivo delle zioni intrprese i sensi di questo pitolo. L Prte interpellt inform ugulmente senz indugio l Prte rihiedente di qulsisi irostnz he rend impossiile l ttuzione delle misure solleitte o he rishi di ritrdrle onsiderevolmente. 2 Un Prte può, entro i limiti delle proprie norme nzionli ed in ssenz di un preventiv rihiest, trsmettere d un ltr Prte le informzioni ottenute nel qudro delle sue indgini, se ritiene he iò poss iutre l Prte destintri d vvire o ondurre uon fine indgini o proedimenti reltivi reti stiliti in virtù dell presente Convenzione o qundo queste informzioni potreero ondurre d un rihiest di ooperzione, d prte di quell Prte, i sensi delle disposizioni del presente pitolo. 3 Prim di trsmettere tli informzioni, l Prte he le fornise può rihiedere he sino trttte ome onfidenzili o he non vengno utilizzte he erte ondizioni. Se l Prte rievente non può dr seguito quest rihiest, ess deve informrne l ltr prte he determinerà llor se le informzioni in questione deno ugulmente essere fornite. Se l Prte rievente ett le informzione lle ondizioni presritte, srà tenut l rispetto delle ondizioni stesse. 4. Tutte le informzioni rihieste he rigurdno gli rtioli 13, 14 e 16, e he sono neessrie per l ttriuzione dei diritti onferiti d questi rtioli, srnno trsmesse senz ritrdi, su rihiest dell Prte oinvolt, nel rispetto dell rtiolo 11 dell presente Convenzione. Artiolo 35 Cooperzione on l soietà ivile Cisun delle Prti inorggi le utorità sttli ed i funzionri pulii ooperre on le orgnizzzioni non-governtive, on le ltre orgnizzzioni pertinenti e on i memri dell soietà ivile, llo sopo di stilire dei prtenriti strtegii per rggiungere gli oiettivi dell presente Convenzione. Cpitolo VII Menismo di monitorggio Artiolo 36 Gruppo di esperti sull lott ontro l trtt di esseri umni 1 Il Gruppo di esperti sull lott ontro l trtt di esseri umni, ( d qui in poi himto GRETA), è inrito di vigilre sull ttuzione dell presente Convenzione d prte delle Prti. 2 GRETA è omposto d un minimo di 10 memri d un mssimo di 15 memri.l omposizione di GRETA tiene onto di un prteipzione equilirt di donne e di uomini, di un prteipzione geogrfimente equilirt e di un esperienz multi-disiplinre. I memri sono eletti dl Comitto delle Prti on un mndto di 4 nni, rinnovile un sol volt, tr i ittdini degli Stti Prte dell presente Convenzione. 14

15 3 L elezione dei memri di GRETA si serà sui seguenti prinipi: d i memri srnno selti tr personlità di elevt morlità, onosiute per l loro ompetenz nel mpo dei Diritti umni, dell ssistenz e dell protezione delle vittime e dell lott ontro l trtt di esseri umni o he possiedno un esperienz professionle nei mpi di ui trtt l presente Convenzione; essi siedernno titolo individule e srnno indipendenti ed imprzili nell eserizio del loro mndto e si rendernno disponiili d dempiere lle loro funzioni in modo effettivo; GRETA non può omprendere più di un ittdino del medesimo Stto; essi dovreero rppresentre i prinipli sistemi giuridii. 4 L proedur di elezione dei memri di GRETA viene stilit dl Comitto dei Ministri, dopo onsultzione delle Prti dell Convenzione ed verne ottenuto l unnime onsenso, entro un nno dll entrt in vigore dell presente Convenzione. GRETA dott le proprie regole di proedur. Artiolo 37 Il Comitto delle Prti 1 Il Comitto delle Prti è omposto di rppresentnti del Comitto dei Ministri del Consiglio d Europ degli Stti memri Prte dell Convenzione e di rppresentnti delle Prti dell Convenzione he non sono memri del Consiglio d Europ. 2 Il Comitto delle Prti è onvoto dl Segretrio generle del Consiglio d Europ. L su prim riunione si deve tenere entro un nno dll entrt in vigore dell presente Convenzione, llo sopo di eleggere i memri di GRETA. Esso si riunirà in seguito su rihiest di un terzo delle Prti, del Presidente di GRETA o del Segretrio generle. 3 Il Comitto delle Prti dott le proprie regole di proedur. Artiolo 38 Proedur 1 L proedur di vlutzione rigurd le Prti dell Convenzione ed è divis in ili, l ui durt è determint d GRETA. All inizio di isun ilo GRETA selezion le disposizioni speifihe su ui verrà esperit l proedur di vlutzione. 2 GRETA determin i mezzi più ppropriti per proedere quest vlutzione. GRETA può dottre, in prtiolre, un questionrio per isun ilo di vlutzione, he può servire ome se per vlutre l ttuzione, d prte delle Prti, dell presente Convenzione. Il questionrio è indirizzto tutte le Prti. Le Prti rispondono l questionrio, osì ome qulsisi ltr rihiest d informzione d prte di GRETA. 3 GRETA può rihiedere informzioni ll soietà ivile. 4 GRETA può orgnizzre in mnier sussidiri, in ooperzione on le utorità nzionli e on l person di onttto nomint d queste ultime, e, se neessrio, on l ssistenz di esperti nzionli indipendenti, visite nei Pesi interessti. Durnte queste visite, GRETA può essere ssistit d speilisti negli speifii settori. 15

16 5 GRETA stilise un ozz di rpporto ontenente l nlisi dell ttuzione delle disposizioni lle quli si riferise l proedur di vlutzione, osì ome i suggerimenti e le proposte he rigurdno il modo in ui l Prte oinvolt può trttre i prolemi identifiti. L ozz di rpporto viene trsmess ll Prte oggetto dell vlutzione perhé formuli i propri ommenti. Detti ommenti vengono presi in onsiderzione d GRETA qundo stil il suo rpporto. 6 Su quest se, GRETA dott il proprio rpporto e le sue onlusioni reltive lle misure prese dll Prte interesst per tture le disposizioni dell presente Convenzione. Il rpporto e le onlusioni vengono inviti ll Prte interesst e l Comitto delle Prti. Il rpporto e le onlusioni di GRETA vengono resi pulii dl momento in ui vengono dottti, insieme gli eventuli ommenti dell Prte interesst. 7 Senz pregiudizio dell proedur di ui i ommi d 1 6 di questo rtiolo, il Comitto delle Prti può dottre, sull se del rpporto e delle onlusioni di GRETA, delle romndzioni indirizzte quell Prte () he rigurdno le misure d prendere per tture le onlusioni di GRETA e, se neessrio, stilire un dt entro l qule sottoporre le informzioni sull loro mess in oper e () he ino l oiettivo di promuovere l ooperzione on quell Prte per un degut ttuzione dell presente Convenzione. Cpitolo VIII Relzione on ltri strumenti internzionli Artiolo 39 Relzione on il Protoollo ddizionle ll Convenzione delle Nzioni Unite ontro l riminlità trnsnzionle orgnizzt per prevenire, reprimere e punire l trtt di esseri umni, in prtiolre di donne e minori. Quest Convenzione non infii i diritti e gli olighi he derivno dlle disposizioni del Protoollo ddizionle ll Convenzione delle Nzioni Unite ontro l riminlità trnsnzionle orgnizzt per prevenire, reprimere e punire l trtt di esseri umni, in prtiolre di donne e minori. L presente Convenzione h lo sopo di rfforzre l protezione stilit dl Protoollo e di sviluppre le disposizioni ivi ontenute. Artiolo 40 Relzione on ltri strumenti internzionli 1 Quest Convenzione non infii i diritti e gli olighi derivnti dlle disposizioni di ltri strumenti internzionli di ui le Prti dell presente Convenzione sono prte o lo srnno e he ontengono disposizione reltive lle mterie disiplinte in quest Convenzione e he ssiurno un protezione ed un ssistenz mggiore lle vittime dell trtt. 2 Le Prti dell Convenzione possono onludere tr loro ordi ilterli o multilterli reltivi lle questioni disiplinte dll presente Convenzione, l fine di ompletre o di rfforzre le sue disposizioni o per filitre l pplizione dei prinipi he ess ontiene. 3 Le Prti he sono memri dell Unione europe pplino nelle loro mutue relzioni le disposizioni dell Comunità e dell Unione europe, nell misur in ui esistno disposizioni dell Comunità e dell Unione europe he disiplinino il reltivo speifio oggetto e sino ppliili l so di speie, senz pregiudizio per l oggetto e per le finlità dell presente Convenzione e senz pregiudizio per l su integrle pplizione nei onfronti delle ltre Prti. 4 Nessun disposizione dell presente Convenzione inide sui diritti, gli olighi e le responsilità degli Stti e degli individui in virtù del diritto internzionle, ivi ompreso il diritto internzionle umnitrio e il diritto internzionle reltivo i diritti dell uomo e in prtiolre, lddove ppliile, dell Convenzione del 1951 e del Protoollo del 1967 reltivi ll sttus di rifugiti e l prinipio del non- rimptrio (non refoulement) ivi stilito. 16

17 Cpitolo IX Emendmenti ll Convenzione Artiolo 41 Emendmenti 1 Qulsisi emendmento ll presente Convenzione, proposto d un delle Prti, deve essere omunito l Segretrio generle del Consiglio d Europ e dllo stesso trsmess gli Stti memri del Consiglio d Europ, d ogni ltro Stto firmtrio, d ogni Stto Prte, ll Comunità europe, d ogni Stto invitto sottosrivere l presente Convenzione, seondo qunto previsto dll rtiolo 42, e d ogni Stto invitto d derire ll presente Convenzione, in onformità lle disposizioni dell rtiolo Qulsisi emendmento proposto d un Prte srà omunito GRETA, he trsmetterà l Comitto dei Ministri il suo prere sull emendmento proposto. STCE n 197 Lott ontro l trtt degli esseri umni, 16.V Il Comitto dei Ministri esminerà l emendmento proposto ed il prere formulto d GRETA; potrà poi dottre l emendmento, dopo ver onsultto le Prti dell presente Convenzione e dopo verne ottenuto l unnime onsenso. 4 Il testo di ogni emendmento dottto dl Comitto dei Ministri, osì ome previsto dl omm 3 di questo rtiolo, srà inoltrto lle Prti, in vist dell su ettzione. 5 Qulsisi emendmento, dottto osì ome previsto dl omm 3 di questo rtiolo, entrerà in vigore il primo giorno del mese suessivo ll sdenz del periodo di un mese prtire dll dt nell qule tutte le Prti vrnno informto il Segretrio generle dell loro ettzione. Cpitolo X Clusole finli Artiolo 42 Firm ed entrt in vigore 1 L presente Convenzione è pert ll firm degli Stti memri del Consiglio d Europ, degli Stti non memri he hnno prteipto ll su elorzione e dell Comunità europe. 2 L presente Convenzione è soggett rtifi, ettzione o pprovzione. Gli strumenti di rtifi, di ettzione o di pprovzione srnno depositti presso il Segretrio generle del Consiglio d Europ. 3 L presente Convenzione entrerà in vigore il primo giorno del mese suessivo ll sdenz di un periodo di tre mesi dll dt in ui 10 firmtri, di ui lmeno 8 Stti memri del Consiglio d Europ, vrnno espresso il loro onsenso d essere impegnti dll Convenzione, osì ome previsto dlle disposizioni del omm preedente. 4 Se un qulsisi Stto itto l omm 1, o l Comunità europe, esprime suessivmente il proprio ssenso d essere impegnto dll Convenzione, l stess entrerà in vigore nei suoi onfronti il primo giorno del mese suessivo ll sdenz di un periodo di 3 mesi dll dt del deposito del suo strumento di rtifi, ettzione o pprovzione. Artiolo 43 Adesione ll Convenzione 1 Dopo l entrt in vigore dell presente Convenzione, il Comitto dei Ministri del Consiglio d Europ potrà, dopo ver onsultto le Prti dell Convenzione e verne ottenuto l unnime onsenso, invitre tutti gli Stti non memri del Consiglio d Europ e he non ino prteipto ll elorzione dell Convenzione, d derire ll Convenzione on un deisione pres on l mggiornz di ui ll rtiolo 20 d. dello Sttuto del Consiglio d Europ, e on il voto unnime dei rppresentnti degli Stti ontrenti he hnno il diritto di sedere nel Comitto dei Ministri. 17

18 2 Per ogni Stto he derise, l Convenzione entrerà in vigore il primo giorno del mese he segue l sdenz di un periodo di 3 mesi dll dt di deposito dello strumento di desione presso il Segretrio generle del Consiglio d Europ. Artiolo 44 Amito territorile di pplizione 1 Qulsisi Stto, o l Comunità europe, può, l momento dell firm, o l momento del deposito del proprio strumento di rtifi, ettzione, pprovzione o desione, indire il territorio od i territori in ui l presente Convenzione verrà pplit. 2 Qulsisi Prte può, in qulsisi dt suessiv, on un dihirzione rivolt l Segretrio generle del Consiglio d Europ, estendere l pplizione dell presente Convenzione qulsisi ltro territorio indito nell dihirzione e di ui egli ssiur le relzioni internzionli o nome del qule è utorizzto d ssumere impegni. Rispetto tle territorio l Convenzione entrerà in vigore il primo giorno del mese suessivo ll sdenz di un periodo di 3 mesi dll dt di riezione di tle Dihirzione d prte del Segretrio generle. 3 Qulsisi dihirzione ftt in virtù dei due preedenti ommi può, nei onfronti di qulsisi territorio indito in tle dihirzione, essere ritirt per mezzo di un notifi indirizzt l Segretrio generle del Consiglio d Europ. Il ritiro diverrà effie il primo giorno del mese suessivo ll sdenz di un periodo di 3 mesi dll dt di riezione di tle notifi d prte del Segretrio generle. Artiolo 45 Riserve Nessun riserv è mmess lle disposizioni dell presente Convenzione, d eezione dell riserv di ui ll rtiolo 31, omm 2. Artiolo 46 Denuni 1 Qulsisi Prte può, in ogni momento, denunire quest Convenzione per mezzo di un notifi rivolt l Segretrio generle del Consiglio d Europ. 2 Tle denuni diverrà effie il primo giorno del mese suessivo ll sdenz di un periodo di 3 mesi prtire dll dt di riezione dell notifi stess d prte del Segretrio generle. Artiolo 47 Notifi Il Segretrio generle del Consiglio d Europ notifiherà gli Stti memri del Consiglio d Europ, tutti gli Stti firmtri, tutti gli Stti Prte, ll Comunità europe, tutti gli Stti invitti sottosrivere l presente Convenzione, osì ome previsto dll rtiolo 42, ed tutti gli Stti invitti d derire ll Convenzione: ogni firm; il deposito di qulsivogli strumento di rtifi, ettzione, pprovzione o desione; ogni dt d entrt in vigore dell presente Convenzione, ome previsto dgli rtioli 42 e 43; d ogni emendmento dottto ome previsto dll rtiolo 41 e l dt in ui tle emendmento entrerà in vigore; e qulsisi denuni effettut i sensi dell rtiolo 46; 18

19 f qulsisi ltro tto, notifi o omunizione reltiv ll presente Convenzione; g qulsisi riserv espress i sensi dell rtiolo 45. In fede, i sottosritti, pienmente iò utorizzti, hnno firmto l presente Convenzione. Ftto Vrsvi, il 16 Mggio 2005, in inglese ed in frnese, entrmi i testi egulmente fenti fede, in un uni opi he verrà depositt negli rhivi del Consiglio d Europ. Il Segretrio generle del Consiglio d Europ ne trsmetterà opi onforme ertifit d ogni Stto memro del Consiglio d Europ, gli Stti non memri he hnno prteipto ll elorzione dell presente Convenzione, ll Comunità europe e tutti gli Stti invitti d derire ll presente Convenzione. 19

Convenzione del Consiglio d Europa sulla contraffazione dei prodotti sanitari e reati affini che rappresentano una minaccia per la salute pubblica

Convenzione del Consiglio d Europa sulla contraffazione dei prodotti sanitari e reati affini che rappresentano una minaccia per la salute pubblica Convenzione del Consiglio d Europ sull ontrffzione dei prodotti snitri e reti ffini he rppresentno un mini per l slute puli Mos, 28/X/2011 1 Premess Gli Stti memri del Consiglio d Europ e gli ltri firmtri

Dettagli

Accordo europeo concernente le persone partecipanti alle procedure davanti alla Corte europea dei Diritti dell Uomo

Accordo europeo concernente le persone partecipanti alle procedure davanti alla Corte europea dei Diritti dell Uomo Serie dei Trttti Europei - n 161 Aordo europeo onernente le persone prteipnti lle proedure dvnti ll Corte europe dei Diritti dell Uomo Strsurgo, 5 mrzo 1996 Trduzione uffiile dell Cnelleri federle dell

Dettagli

Convenzione europea per la protezione degli animali da compagnia

Convenzione europea per la protezione degli animali da compagnia Serie dei Trttti Europei - n 125 Convenzione europe per l protezione degli nimli d ompgni Strsurgo, 13 novemre 1987 Trduzione uffiile dell Cnelleri federle dell Svizzer Premolo Gli Stti memri del Consiglio

Dettagli

Gli Stati membri del Consiglio d Europa, firmatari della presente Convenzione,

Gli Stati membri del Consiglio d Europa, firmatari della presente Convenzione, Serie dei Trttti Europei - n 105 Convenzione europe sul rionosimento e l eseuzione delle deisioni in mteri di ffidmento dei minori e sull ristilimento dell ffidmento dei minori Lussemurgo, 20 mggio 1980

Dettagli

Convenzione europea relativa al risarcimento delle vittime di reati violenti

Convenzione europea relativa al risarcimento delle vittime di reati violenti Serie dei Trttti Europei - n 116 Convenzione europe reltiv l risrcimento delle vittime di reti violenti Strsurgo, 24 novemre 1983 Trduzione ufficile dell Cncelleri federle dell Svizzer Gli Stti memri del

Dettagli

Convenzione sul riciclaggio, la ricerca, il sequestro e la confisca dei proventi di reato

Convenzione sul riciclaggio, la ricerca, il sequestro e la confisca dei proventi di reato Serie dei Trttti Europei - n 141 Convenzione sul riilggio, l rier, il sequestro e l onfis dei proventi di reto Strsurgo, 8 novemre 1990 Trduzione uffiile dell Cnelleri federle dell Svizzer Premolo Gli

Dettagli

Accordo europeo sulla circolazione dei giovani con passaporto collettivo fra i Paesi membri del Consiglio d Europa

Accordo europeo sulla circolazione dei giovani con passaporto collettivo fra i Paesi membri del Consiglio d Europa Serie dei Trttti Europei - n 37 Accordo europeo sull circolzione dei giovni con pssporto collettivo fr i Pesi memri del Consiglio d Europ Prigi, 16 dicemre 1961 Trduzione ufficile dell Cncelleri federle

Dettagli

Convenzione europea per la repressione del terrorismo

Convenzione europea per la repressione del terrorismo Convenzione europe per l repressione del terrorismo Strsurgo, 27 gennio 1977 Trduzione ufficile dell Cncelleri federle dell Svizzer Serie dei Trttti Europei - n 90 Gli Stti memri del Consiglio d Europ,

Dettagli

Convenzione contro il doping

Convenzione contro il doping Serie dei Trttti Europei - n 135 Convenzione ontro il doping Strsurgo, 16 novemre 1989 Trduzione uffiile dell Cnelleri federle dell Svizzer Premolo Gli Stti memri del Consiglio d Europ, gli ltri Stti Prte

Dettagli

Convenzione europea sulla coproduzione cinematografica

Convenzione europea sulla coproduzione cinematografica Convenzione europe sull oproduzione inemtogrfi Strsurgo, 2 ottore 1992 Trduzione uffiile dell Cnelleri federle dell Svizzer Serie dei Trttti Europei - n 147 Premolo Gli Stti memri del Consiglio d Europ

Dettagli

Convenzione europea sulla televisione transfrontaliera *

Convenzione europea sulla televisione transfrontaliera * Convenzione europe sull televisione trnsfrontlier * Strsurgo, 5 mggio 1989 Trduzione uffiile dell Cnelleri federle dell Svizzer Serie dei Trttti Europei - n 132 Premolo Gli Stti memri del Consiglio d Europ

Dettagli

Convenzione sulla protezione delle persone rispetto al trattamento automatizzato di dati a carattere personale

Convenzione sulla protezione delle persone rispetto al trattamento automatizzato di dati a carattere personale Serie ei Trttti Europei - n 108 Convenzione sull protezione elle persone rispetto l trttmento utomtizzto i ti rttere personle Strsurgo, 28 gennio 1981 Truzione uffiile ell Cnelleri feerle ell Svizzer Premolo

Dettagli

Carta europea delle lingue regionali o minoritarie

Carta europea delle lingue regionali o minoritarie Serie dei Trttti Europei - n 148 Crt europe delle lingue regionli o minoritrie Strsurgo, 5 novemre 1992 Trduzione uffiile dell Cnelleri federle dell Svizzer Premolo Gli Stti memri del Consiglio d Europ,

Dettagli

Convenzione europea sull adozione dei minori

Convenzione europea sull adozione dei minori Serie dei Trttti Europei - n 58 Convenzione europe sull dozione dei minori Strsurgo, 24 prile 1967 Trduzione ufficile dell Cncelleri federle dell Svizzer Premolo Gli Stti memri del Consiglio d Europ, firmtri

Dettagli

Convenzione sull'unificazione di taluni elementi del diritto dei brevetti d'invenzione

Convenzione sull'unificazione di taluni elementi del diritto dei brevetti d'invenzione Serie dei Trttti Europei - n 47 Convenzione sull'unificzione di tluni elementi del diritto dei revetti d'invenzione Strsurgo, 27 novemre 1963 Trduzione ufficile dell Cncelleri federle dell Svizzer Gli

Dettagli

Convenzione europea sul Paesaggio

Convenzione europea sul Paesaggio Serie dei Trttti Europei - n 176 Convenzione europe sul Pesggio Firenze, 20 ottore 2000 Trduzione uffiile Premolo Gli Stti memri del Consiglio d'europ, firmtri dell presente Convenzione, Considerendo he

Dettagli

DOMANDA DI ASSEGNAZIONE ALLOGGIO IN LOCAZIONE A CANONE MODERATO

DOMANDA DI ASSEGNAZIONE ALLOGGIO IN LOCAZIONE A CANONE MODERATO DOMANDA DI ASSEGNAZIONE ALLOGGIO IN LOCAZIONE A CANONE MODERATO Il sottosritto rihiedente l ssegnzione dell lloggio: Cognome e nome Codie Fisle Stto di nsit Comune di nsit Dt di nsit Provini di residenz

Dettagli

Statuto del Consiglio d Europa *

Statuto del Consiglio d Europa * Serie dei Trttti Europei n 1 Sttuto del Consiglio d Europ * Londr, 5.V.1949 Trduzione uffiile dell Cnelleri federle dell Svizzer. I Governi del Regno del Belgio, del Regno di Dnimr, dell Repuli Frnese,

Dettagli

Codice europeo di Sicurezza sociale

Codice europeo di Sicurezza sociale Serie dei Trttti Europei - n 48 Codie europeo di Siurezz soile Strsurgo, 16 prile 1964 Trduzione uffiile dell Cnelleri federle dell Svizzer Premolo Gli Stti memri del Consiglio d Europ, firmtri del presente

Dettagli

Relazioni e funzioni. Relazioni

Relazioni e funzioni. Relazioni Relzioni e unzioni Relzioni Deinizione: dti due insiemi A e B, si deinise un relzione R tr A e B un orrispondenz stilit d un proposizione tr un elemento A e B, in tl so si die he è in relzione on e si

Dettagli

8 Equazioni parametriche di II grado

8 Equazioni parametriche di II grado Equzioni prmetrihe di II grdo Un equzione he oltre ll inognit (o lle inognite) ontiene ltre lettere (un o più) si die letterri o prmetri e le lettere sono himte, nhe, prmetri; si suppong he l equzione

Dettagli

La parabola. Fuoco. Direttrice y

La parabola. Fuoco. Direttrice y L prol Definizione: si definise prol il luogo geometrio dei punti del pino equidistnti d un punto fisso detto fuoo e d un rett fiss dett direttrie. Un rppresentzione grfi inditiv dell prol nel pino rtesino

Dettagli

Analisi dei dati ottenuti dalla raccolta dei Questionari consegnati al Tessuto Imprenditoriale e Commerciale della Città di Magenta

Analisi dei dati ottenuti dalla raccolta dei Questionari consegnati al Tessuto Imprenditoriale e Commerciale della Città di Magenta QUESTIONRIO PINO GENERLE DEL TRFFIO URNO ITTÀ DI MGENT nlisi dei dti ottenuti dll rolt dei Questionri onsegnti l Tessuto Imprenditorile e ommerile dell ittà di Mgent Relizzt d onfommerio Mgent e stno Primo

Dettagli

Domanda di ratei di pensione maturati e non riscossi dal pensionato deceduto

Domanda di ratei di pensione maturati e non riscossi dal pensionato deceduto All Associzione Css Nzionle di Previdenz ed Assistenz fvore dei Rgionieri e Periti commercili Vi Pincin, 35-00198 Rom DIREZIONE PREVIDENZA - AREA PRESTAZIONI Modello PR9029 Dt Domnd di rtei di pensione

Dettagli

LISTA DI CONTROLLO PER IL MONITORAGGIO DEGLI STUDI DI MICROZONAZIONE SISMICA E DELLE ANALISI DELLA CLE

LISTA DI CONTROLLO PER IL MONITORAGGIO DEGLI STUDI DI MICROZONAZIONE SISMICA E DELLE ANALISI DELLA CLE Commissione Teni per il supporto e il monitorggio degli studi di Mirozonzione Sismi (rtiolo 5, omm 7 dell OPCM 13 novemre 2010, n. 3907) LISTA DI CONTROLLO PER IL MONITORAGGIO DEGLI STUDI DI MICROZONAZIONE

Dettagli

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA Ai sensi del D.P.R. 28/12/2000 N. 445

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA Ai sensi del D.P.R. 28/12/2000 N. 445 ALLEGATO A (modello di domnd di isrizione per professionisti, di ui ll lett.d) rt.90, omm 1,del D.Lgs.163/2006, per ffidmento di progettzione, direzione lvori, oord.siurezz in fse di progettzione e/o eseuzione,

Dettagli

Convenzione europea di assistenza giudiziaria in materia penale

Convenzione europea di assistenza giudiziaria in materia penale Convenzione europe di ssistenz giudiziri in mteri penle Strsurgo, 20 prile 1959 Trduzione ufficile dell Cncelleri federle dell Svizzer Serie dei Trttti Europei - n 30 Premolo I Governi firmtri, Memri del

Dettagli

T16 Protocolli di trasmissione

T16 Protocolli di trasmissione T16 Protoolli di trsmissione T16.1 Cos indi il throughput di un ollegmento TD?.. T16.2 Quli tr le seguenti rtteristihe dei protoolli di tipo COP inidono direttmente sul vlore del throughput? Impossiilità

Dettagli

Accordo generale su i privilegi e le immunità del Consiglio d Europa

Accordo generale su i privilegi e le immunità del Consiglio d Europa Serie dei Trttti Europei - n 2 Aordo generle su i privilegi e le immunità del Consiglio d Europ Prigi, 2 settemre 1949 Trduzione uffiile dell Cnelleri federle dell Svizzer I Governi del Regno di Belgio,

Dettagli

REGOLAMENTO SULLA CONCESSIONE DELLA PROTEZIONE GIURIDICA

REGOLAMENTO SULLA CONCESSIONE DELLA PROTEZIONE GIURIDICA REGOLAMENTO SULLA CONCESSIONE DELLA PROTEZIONE GIURIDICA Il Comitto centrle decret il regolmento seguente conformemente ll rt. 57 e ll rt. 9, cpv. 4 lett. i degli sttuti dell ASI del 5 novemre 00 Tutte

Dettagli

Convenzione europea sulla violenza e i disordini degli spettatori durante le manifestazioni sportive, segnatamente nelle partite di calcio

Convenzione europea sulla violenza e i disordini degli spettatori durante le manifestazioni sportive, segnatamente nelle partite di calcio Serie dei Trttti Europei - n 120 Convenzione europe sull violenz e i disordini degli spetttori durnte le mnifestzioni sportive, segntmente nelle prtite di clcio Strsurgo, 19 gosto 1985 Trduzione ufficile

Dettagli

Data. Da inviare tramite raccomandata a/r o via pec a: Io sottoscritto / a

Data. Da inviare tramite raccomandata a/r o via  pec a: Io sottoscritto / a D invire trmite rccomndt /r o vi e-mil pec : prestzioni@pec.cssrgionieri.it Io sottoscritto / All Associzione Css Nzionle di Previdenz ed Assistenz fvore dei Rgionieri e Periti commercili Vi Pincin, 35-00198

Dettagli

L attività bancaria. Unità didattiche che compongono il modulo. L intermediazione creditizia e il mercato dei capitali

L attività bancaria. Unità didattiche che compongono il modulo. L intermediazione creditizia e il mercato dei capitali Modulo L ttività nri I destintri del Modulo sono gli studenti del quinto nno he si pprestno llo studio delle rtteristihe fondmentli dell ttività delle ziende di redito. Al fine di inqudrre il ontesto dell

Dettagli

IL PRESENTE FASCICOLO È COSTITUITO DA N. 5 FACCIATE E COMPRENDE I SEGUENTI MODULI OBBLIGATORI

IL PRESENTE FASCICOLO È COSTITUITO DA N. 5 FACCIATE E COMPRENDE I SEGUENTI MODULI OBBLIGATORI IL PRESENTE FASCICOLO È COSTITUITO DA N. 5 FACCIATE E COMPRENDE I SEGUENTI MODULI OBBLIGATORI Comunizione informtiv sugli olighi di omportmento ui gli intermediri sono tenuti nei onfronti dei ontrenti

Dettagli

Convenzione europea di estradizione

Convenzione europea di estradizione Serie dei Trttti Europei - n 24 Convenzione europe di estrdizione Prigi, 13 dicemre 1957 Trduzione ufficile dell Cncelleri federle dell Svizzer I Governi firmtri, Memri del Consiglio d Europ, considerto

Dettagli

Convenzione sul riconoscimento delle qualifiche relative all insegnamento superiore nella regione europea

Convenzione sul riconoscimento delle qualifiche relative all insegnamento superiore nella regione europea Serie dei Trttti Europei - n 165 Convenzione sul riconoscimento delle qulifiche reltive ll insegnmento superiore nell regione europe Lison, 11 prile 1997 Trduzione ufficile dell Cncelleri federle dell

Dettagli

d.bisogno c. mi ss io ne iso gni Valorizzare la Villa reale 1 Rendere nuovamente la Villa Reale polo di attrazione e di promozione della città

d.bisogno c. mi ss io ne iso gni Valorizzare la Villa reale 1 Rendere nuovamente la Villa Reale polo di attrazione e di promozione della città nome politio deleghe od. ontesto polit i. d.sse finlità C. sse iso gni d.isogno. mi ss io ne d.missioni.p ro gr m m d.progrmm inditori Dirigente ssegntri o Progrmm.Pr d.progetto oget to resp. Progetto

Dettagli

COMBINAZIONI DI CARICO SOLAI

COMBINAZIONI DI CARICO SOLAI COMBINAZIONI DI CARICO SOLAI (ppunti di Mrio Zfonte in fse di elorzione) Ai fini delle verifihe degli stti limite, seondo unto indito dll normtiv, in generle le ondizioni di rio d onsiderre, sono uelle

Dettagli

REGOLAMENTO REGIONALE 5 DICEMBRE 2014, n.5

REGOLAMENTO REGIONALE 5 DICEMBRE 2014, n.5 5 DICEMBRE 0, n.5 Regolmento di ttuzione di ui l rtiolo 7 dell legge regionle 7 settemre 0, n.6 (Norme in mteri dute dll lto) delle ttività nell mito dell edilizi. Assessorto ll Siurezz nei Cntieri Politihe

Dettagli

io chiedo la pensione di vecchiaia

io chiedo la pensione di vecchiaia io chiedo l pensione di vecchii PROTOCOLLO INPDAP All'Inpdp sede di 01010101 Acquisizione di ftti o stti del richiedente ttrverso l esibizione del suo documento di riconoscimento. (Art.45 del Testo Unico

Dettagli

operazioni con vettori

operazioni con vettori omposizione e somposizione + = operzioni on vettori = + = + Se un vettore può essere dto dll omposizione di due o più vettori, questi vettori omponenti possono essere selti lungo direzioni ortogonli fr

Dettagli

Convenzione europea sulla protezione degli animali vertebrati utilizzati a fini sperimentali o ad altri fini scientifici *

Convenzione europea sulla protezione degli animali vertebrati utilizzati a fini sperimentali o ad altri fini scientifici * Serie dei Trttti Europei - n 123 Convenzione europe sull protezione degli nimli verterti utilizzti fini sperimentli o d ltri fini scientifici * Strsurgo, 18 mrzo 1986 Trduzione non ufficile Premolo Gli

Dettagli

All'Inpdap sede di. Prov. CHIEDO LA PENSIONE DI VECCHIAIA DA COMPILARE SE IL RICHIEDENTE OPTA PER LA LIQUIDAZIONE IN FORMA CONTRIBUTIVA

All'Inpdap sede di. Prov. CHIEDO LA PENSIONE DI VECCHIAIA DA COMPILARE SE IL RICHIEDENTE OPTA PER LA LIQUIDAZIONE IN FORMA CONTRIBUTIVA io chiedo l pensione di vecchii P R O T O C O L L O I N P D A P All'Inpdp sede di 0 1 0 1 0 1 0 1 Acquisizione di ftti o stti del richiedente ttrverso l esibizione del suo documento di riconoscimento.

Dettagli

Lezione. Investimenti Diretti Esteri (FDI) e Imprese Multinazionali

Lezione. Investimenti Diretti Esteri (FDI) e Imprese Multinazionali Lezione Investimenti Diretti Esteri FDI e Imprese Multinzionli 1 Definizioni Dimensione del fenomeno 3 Tipi di IDE 4 Il prdigm OLI 5 Il modello ``knowledge sed speifi ssets 6 Un modello di selt tr esportzione

Dettagli

Convenzione per la salvaguardia dei Diritti dell Uomo e delle Libertà fondamentali così come modificata dai Protocolli nn.

Convenzione per la salvaguardia dei Diritti dell Uomo e delle Libertà fondamentali così come modificata dai Protocolli nn. Serie dei Trttti Europei - n 5 Convenzione per l slvgurdi dei Diritti dell Uomo e delle Liertà fondmentli così come modifict di Protocolli nn. 11 e 14 * Rom, 4.XI.1950 Trduzione non ufficile I Governi

Dettagli

Ellisse ed iperbole. Osservazione. Considereremo sempre ellissi della forma + = 1 le quali hanno tutte centro nell origine degli

Ellisse ed iperbole. Osservazione. Considereremo sempre ellissi della forma + = 1 le quali hanno tutte centro nell origine degli Ellisse ed iperole Ellisse Definizione: si definise ellisse il luogo geometrio dei punti del pino per i quli è ostnte l somm delle distnze d due punti fissi F e F detti fuohi. L equzione noni dell ellisse

Dettagli

Unità Didattica N 11 Le equazioni di secondo grado ad una incognita Unità Didattica N 11 Le equazioni di secondo grado ad una incognita

Unità Didattica N 11 Le equazioni di secondo grado ad una incognita Unità Didattica N 11 Le equazioni di secondo grado ad una incognita 86 Unità Didtti N Le equzioni di seondo grdo d un inognit Unità Didtti N Le equzioni di seondo grdo d un inognit ) L definizione di equzione di seondo grdo d un inognit ) L risoluzione delle equzioni di

Dettagli

Δlessio abelli. Studente di Matematica Sapienza - Università di Roma. Dipartimento di Matematica Guido Castelnuovo

Δlessio abelli. Studente di Matematica Sapienza - Università di Roma. Dipartimento di Matematica Guido Castelnuovo Δlessio elli Studente di Mtemti Spienz - Università di Rom Diprtimento di Mtemti Guido Cstelnuovo we-site: www.selli87.ltervist.org EQUAZIONI DI II GRADO. DEFINIZIONI Si die equzione di seondo grdo nell

Dettagli

REGIONE TOSCANA GIUNTA REGIONALE

REGIONE TOSCANA GIUNTA REGIONALE REGIONE TOSCANA GIUNTA REGIONALE ESTRATTO DAL VERBALE DELLA SEDUTA DEL 17-05-2016 (punto N 24 ) Deliber N 454 del 17-05-2016 Proponente STEFANO CIUOFFO DIREZIONE ATTIVITA' PRODUTTIVE Pubblicit /Pubbliczione

Dettagli

Ordinanza concernente la legge sul credito al consumo

Ordinanza concernente la legge sul credito al consumo Ordinnz concernente l legge sul credito l consumo (OLCC) 221.214.11 del 6 novemre (Stto 1 luglio 2016) Il Consiglio federle svizzero, visti gli rticoli 14, 23 cpoverso 3 e 40 cpoverso 3 dell legge federle

Dettagli

morte e i prodotti aziendali conservati per un futuro reimpiego

morte e i prodotti aziendali conservati per un futuro reimpiego QUESITI DI ESTIMO ppunti 13 TEST DI VERIFICA 1 Che os si intende per vlore nello perto di un fondo rustio? Il vlore del fondo omprese le sorte Il vlore del fondo senz le sorte Il vlore del fondo omprese

Dettagli

Protocollo di emendamento della Convenzione europea sulla televisione transfrontaliera

Protocollo di emendamento della Convenzione europea sulla televisione transfrontaliera Serie dei Trttti Europei - n 171 Protocollo di emendmento dell Convenzione europe sull televisione trnsfrontlier Strsburgo, 1 ottobre 1998 Trduzione ufficile dell Cncelleri federle dell Svizzer Gli Stti

Dettagli

13. EQUAZIONI ALGEBRICHE

13. EQUAZIONI ALGEBRICHE G. Smmito, A. Bernrdo, Formulrio di mtemti Equzioni lgerihe F. Cimolin, L. Brlett, L. Lussrdi. EQUAZIONI ALGEBRICHE. Prinipi di equivlenz Si die identità un'uguglinz tr due espressioni ontenenti un o più

Dettagli

Documento di valutazione del profilo

Documento di valutazione del profilo Doumento di vlutzione del profilo Ell Explorer diemre CONFIDENZIALE Doumento di vlutzione del profilo Ell Explorer Introduzione diemre Introduzione Quest relzione deve essere utilizzt ongiuntmente ll vlutzione

Dettagli

Procedura aperta (ex art.55 D.Lgs.n.163/2006) per l'affidamento del servizio di somministrazione di lavoro temporaneo della ASReM.

Procedura aperta (ex art.55 D.Lgs.n.163/2006) per l'affidamento del servizio di somministrazione di lavoro temporaneo della ASReM. (llegto 2) Dichirzioni sostitutive ( 1 ) i sensi del D.P.R.28 dicembre 2000, n.445 con cui si ttest l inesistenz delle cuse di esclusione di cui ll rt.38, comm 1, lettere b) e c) del D.Lgs.n.163/2006 Procedur

Dettagli

COMUNICAZIONE PER VARIAZIONE BIVACCHI FISSI (Legge regionale 18 febbraio 2010, n. 8)

COMUNICAZIONE PER VARIAZIONE BIVACCHI FISSI (Legge regionale 18 febbraio 2010, n. 8) COMUNICAZIONE PER VARIAZIONE BIVACCHI FISSI (Legge regionle 18 febbrio 2010, n. 8) N Prot. VARIAZIONE...del (d compilrsi cur dell ufficio competente) Al Comune di.. Il/L sottoscritto/: Cognome Nome Dt

Dettagli

La statistica nei test Invalsi

La statistica nei test Invalsi L sttisti nei test Invlsi 1) Osserv il grfio seguente he rppresent l distriuzione perentule di fmiglie per numero di omponenti, in se l ensimento 2001.. Qul è l perentule di fmiglie on 2 omponenti? Rispost:..%.

Dettagli

Immobile di via Bagnoli ex scuola elementare di Bagnoli ed area di pertinenza

Immobile di via Bagnoli ex scuola elementare di Bagnoli ed area di pertinenza ino delle Alienzioni e delle Vlorizzzioni Immobiliri Vrinte Art.58 L. 133/2008 Immobile di vi Bgnoli ex suol elementre di Bgnoli ed re di pertinenz Aree in Zon Industrile Relzione r Vigente e Vrinte Uiio

Dettagli

Lezione 7: Rette e piani nello spazio

Lezione 7: Rette e piani nello spazio Lezione 7: Rette e pini nello spzio In quest lezione i metteremo in un riferimento rtesino ortonormle dello spzio. I primi oggetti geometrii he individuimo sono le rette e i pini. Per qunto rigurd le rette

Dettagli

SANITASSICURA AL SERVIZIO DELLE AZIENDE SANITARIE PRIVATE NEL NUOVO SCENARIO GENERATO DALLA LEGGE GELLI

SANITASSICURA AL SERVIZIO DELLE AZIENDE SANITARIE PRIVATE NEL NUOVO SCENARIO GENERATO DALLA LEGGE GELLI SANITASSICURA AL SERVIZIO DELLE AZIENDE SANITARIE PRIVATE NEL NUOVO SCENARIO GENERATO DALLA LEGGE GELLI SANITASSICURA L Aziend, grzie lle sue prestigiose collborzioni, vnt un ventennle esperienz nel settore

Dettagli

Ordinanza concernente la legge sul credito al consumo

Ordinanza concernente la legge sul credito al consumo Ordinnz concernente l legge sul credito l consumo (OLCC) 221.214.11 del 6 novemre 2002 (Stto 1 mrzo 2006) Il Consiglio federle svizzero, visti gli rticoli 14, 23 cpoverso 3 e 40 cpoverso 3 dell legge federle

Dettagli

Test di autovalutazione

Test di autovalutazione UNITÀ ELEMENTI DI CALCOLO ALGEBRICO Test di utovlutzione 0 0 0 0 0 0 60 0 80 90 00 n Il mio punteggio, in entesimi, è n Rispondi ogni quesito segnndo un sol delle lterntive. n Confront le tue risposte

Dettagli

Lezione 21 Investimenti Diretti Esteri (FDI) e Imprese Multinazionali 1) Definizioni. 5) Il modello ``knowledge based specific assets

Lezione 21 Investimenti Diretti Esteri (FDI) e Imprese Multinazionali 1) Definizioni. 5) Il modello ``knowledge based specific assets Lezione 1 Investimenti Diretti Esteri FDI e Imprese Multinzionli 1 Definizioni Dimensione del fenomeno 3 Tipi di IDE 4 Il prdigm OLI 5 Il modello ``knowledge sed speifi ssets 6 Un modello di selt tr esportzione

Dettagli

Sintesi Sequenziale Sincrona Sintesi Comportamentale di Reti Sequenziali Sincrone

Sintesi Sequenziale Sincrona Sintesi Comportamentale di Reti Sequenziali Sincrone Sintesi Sequenzile Sinron Sintesi Comportmentle di Reti Sequenzili Sinrone Riduzione del numero degli stti per Mhine Non Completmente Speifite Comptiilità Versione del 9/12/03 Mhine non ompletmente speifite

Dettagli

Data. Da inviare tramite pec a: Io sottoscritto / a

Data. Da inviare tramite  pec a: Io sottoscritto / a D invire trmite e-mil pec : ssistenz@pec.cssrgionieri.it Io sottoscritto / All Associzione Css Nzionle di Previdenz ed Assistenz fvore dei Rgionieri e Periti commercili Vi Pincin, 35-00198 Rom DIREZIONE

Dettagli

La Teoria delle Onde di Elliott per l analisi dei mercati finanziari

La Teoria delle Onde di Elliott per l analisi dei mercati finanziari 9 ottore 00 L Teori delle Onde di Elliott per l nlisi dei merti finnziri dott. Psqule di Bise Università di Foggi Il prensiero di R.N. Elliott Nessun verità inontr mggiore onsenso generle di quell seondo

Dettagli

Documento di valutazione del profilo

Documento di valutazione del profilo Doumento di vlutzione del profilo Ell Explorer 11 luglio 21 CONFIDENZIALE Doumento di vlutzione del profilo Ell Explorer Introduzione 11 luglio 21 Introduzione Quest relzione deve essere utilizzt ongiuntmente

Dettagli

VERSO L ESAME DI STATO LA DERIVATA DI UNA FUNZIONE

VERSO L ESAME DI STATO LA DERIVATA DI UNA FUNZIONE VERSO L ESAME DI STATO LA DERIVATA DI UNA FUNZIONE Soluzioni di quesiti e prolemi trtti dl Corso Bse Blu di Mtemti volume 5 [] (Es. n. 8 pg. 9 V) Dell prol f ( ) si hnno le seguenti informzioni, tutte

Dettagli

FIBRA DI LEGNO TEST DI ACCRESCIMENTO SU IMPATIENS NUOVA GUINEA

FIBRA DI LEGNO TEST DI ACCRESCIMENTO SU IMPATIENS NUOVA GUINEA Fir di Legno S.r.l. soio unio Vi Tevere, 5 2207 Fino Mornso (CO) CF/P.IVA 022715012 www.firdilegnosrl.it info@firdilegnosrl.it FIBRA DI LEGNO TEST DI ACCRESCIMENTO SU IMPATIENS NUOVA GUINEA Nel orso del

Dettagli

PROVE DI CARICO SU SOLAIO

PROVE DI CARICO SU SOLAIO .5. PROVE DI CARICO SU SOAIO Pg. di PROVE DI CARICO SU SOAIO. Sopo prov intende testre le strutture orizzontli, in termini di resistenz e di rispost elsti, sottoponendole lle mssime solleitzioni possiili

Dettagli

61 LE EQUAZIONI DI 2 GRADO - SECONDA PARTE. a) RELAZIONI FRA SOLUZIONI E COEFFICIENTI IN UN EQUAZIONE DI 2 GRADO

61 LE EQUAZIONI DI 2 GRADO - SECONDA PARTE. a) RELAZIONI FRA SOLUZIONI E COEFFICIENTI IN UN EQUAZIONE DI 2 GRADO 6 LE EQUAZIONI DI GRADO - SECONDA PARTE NOTA - Preliminre questi rgomenti, è l onosenz dei numeri omplessi (pitolo preedente) ) RELAZIONI FRA SOLUZIONI E COEFFICIENTI IN UN EQUAZIONE DI GRADO In ogni equzione

Dettagli

Il sottoscritto codice fiscale in qualità di 1 dell impresa/società con sede legale in 2

Il sottoscritto codice fiscale in qualità di 1 dell impresa/società con sede legale in 2 ALLEGATO 3 Dimensioni dell impres Dichirzione sostitutiv dell tto di notorietà (rt. 47 DPR 445 del 28 dicembre 2000) Il sottoscritto codice fiscle in qulità di 1 dell impres/società con sede legle in 2

Dettagli

Transazioni al di fuori della normale gestione. Emissione del Prestito Obbligazionario 02/11/2010. Analisi della trasparenza Giovanni Andrea Toselli

Transazioni al di fuori della normale gestione. Emissione del Prestito Obbligazionario 02/11/2010. Analisi della trasparenza Giovanni Andrea Toselli Università degli studi di Pvi Fcoltà di Economi.. 2010-20112011 Sezione 26 Anlisi dell trsprenz Giovnni Andre Toselli 1 Sezione 26 Trnszioni l di fuori dell normle gestione Operzioni sull struttur finnziri

Dettagli

a a a a a a a-- REGOLAMENTO D GRADUAZONE DEGU NCARKH DllRftGENZAU Aree veterinaria sanitaria, profession&e, tecnica ed amministrathia

a a a a a a a-- REGOLAMENTO D GRADUAZONE DEGU NCARKH DllRftGENZAU Aree veterinaria sanitaria, profession&e, tecnica ed amministrathia ZSAM CCAPORME TERAMO REGOLAMENTO D GRADUAZONE DEGU NCARKH DllRftGENZAU Aree veterinri snitri, profession&e, tecnic ed mministrthi Term o, 4 prile 2017 E E -- ndice PREMESSA.3 ARTICOLO i Criteri generli

Dettagli

Promozione ad anzianità

Promozione ad anzianità Qudro I: Ruolo normle del Corpo di Stto Mggiore (rt. 1136-is, omm 1) Grdo Orgnio Form di vnzmento l grdo Anni di nzinità minim di grdo per: Vlutzione selt Periodi minimi per l vlutzione mmirglio di squdr

Dettagli

Anno 2. Triangoli rettangoli e teorema delle corde

Anno 2. Triangoli rettangoli e teorema delle corde Anno Tringoli rettngoli e teorem delle orde 1 Introduzione In quest lezione impreri d pplire i teoremi di Eulide e di Pitgor e sopriri quli prtiolrità nsondono i tringoli rettngoli on ngoli prtiolri. Infine,

Dettagli

APPUNTI DI GEOMETRIA ANALITICA

APPUNTI DI GEOMETRIA ANALITICA Prof. Luigi Ci 1 nno solstio 13-14 PPUNTI DI GEOMETRI NLITIC Rett orientt Un rett r si die orientt qundo: 1. È fissto un punto di riferimento, detto origine;. Dei due possiili versi in ui un punto si può

Dettagli

Policy L integrità nelle nostre operations

Policy L integrità nelle nostre operations Policy integrità nelle nostre opertions Approvto dl Consiglio di Amministrzione di eni sp il 27 prile 2011. 1. cultur dell integrità nelle opertions 3 2. slute, l sicurezz e l mbiente 4 3. security 5 2

Dettagli

T11 Codifica di sorgente, di canale e di linea

T11 Codifica di sorgente, di canale e di linea T11 Codifi di sorgente, di nle e di line T11.1 Nell trsmissione dti, l fine di ridurre il tsso di errore si effettu l odifi: di sorgente di nle di line T11.2 - Qule delle seguenti ffermzioni è fls? L selt

Dettagli

Oggetto: SOGGETTI IRES - LA RILEVAZIONE CONTABILE DELLE IMPOSTE DI ESERCIZIO

Oggetto: SOGGETTI IRES - LA RILEVAZIONE CONTABILE DELLE IMPOSTE DI ESERCIZIO Ai gentili Clienti Loro sedi Oggetto: SOGGETTI IRES - LA RILEVAZIONE CONTABILE DELLE IMPOSTE DI ESERCIZIO Al termine di ciscun periodo d impost, dopo ver effettuto le scritture di ssestmento e rettific,

Dettagli

a è detta PARTE LETTERALE

a è detta PARTE LETTERALE I MONOMI Si die MONOMIO un espressione letterle in ui le unihe operzioni presenti sino il prodotto e l divisione. Esempio è detto COEFFICIENTE del monomio e è dett PARTE LETTERALE Un monomio si die ridotto

Dettagli

Es1 Es2 Es3 Es4 Es5 tot

Es1 Es2 Es3 Es4 Es5 tot Ottore lsse E Verifi sommtiv Cognome Nome rgomenti: onihe, funzione esponenzile e grfii derivti Tempo disposizione: ore Voto Es Es Es Es Es tot.... Considert l ellisse vente ome sse fole l sse, eentriità

Dettagli

Quali documenti di circolazione occorrono per un veicolo che effettua un trasporto eccezionale?

Quali documenti di circolazione occorrono per un veicolo che effettua un trasporto eccezionale? Provini di Chieti Sessione d esme per l nno 2012 per il onseguimento dell ttestto di idoneità professionle ll eserizio dell ttività di onsulenz per l irolzione dei mezzi di trsporto. Quesiti rispost multipl

Dettagli

Fondazione Pellegrini - Canevascini. Partito Socialista sezione di Biasca

Fondazione Pellegrini - Canevascini. Partito Socialista sezione di Biasca segntur: FPC 36 tegori: 2: prtiti Fondzione Pellegrini - Cnevsini www.fpt.h E-mil: info@fpt.h fondo Prtito Soilist sezione di Bis dte doumenti: -1990 soggetto produttore: sezione PST Bis onsistenz: 2 stole

Dettagli

d: sf. 180 Shem di luni ollegmenti Yy di un trsformtore trifse: sopr = shem on vvolgimenti disegnti prllelmente; sotto = shem on orientzione elettri degli vvolgimenti. Nell ordine, d sinistr destr: Yy0,

Dettagli

Verifica del modulo: Il marketing dei prodotti turistici

Verifica del modulo: Il marketing dei prodotti turistici di Alessndro Siviero doente di Eonomi, mrketing e omunizione Strumenti APRILE/MAGGIO 00 Verifi del modulo: Il mrketing dei prodotti turistii Metodi di verifi e l pproio dello studente Nell rtiolo Il mrketing

Dettagli

- - 5 o 6 d. Comando o attribuzioni, servizio Imbarco Titoli, esami, corsi

- - 5 o 6 d. Comando o attribuzioni, servizio Imbarco Titoli, esami, corsi Supplemento orinrio n. 29/L ll GAZZETTA UFFICIALE Serie generle n. 143 (rt. 1136is, omm 1) Quro I: Ruolo normle el Corpo i Stto Mggiore Anni i nzinità minim i gro rihiesti per: Perioi minimi rihiesti per

Dettagli

REGOLAMENTO PER L EROGAZIONE AI DIRIGENTI DELLE INDENNITA DI POSIZIONE E DI RISULTATO

REGOLAMENTO PER L EROGAZIONE AI DIRIGENTI DELLE INDENNITA DI POSIZIONE E DI RISULTATO COMUNE DI LUGO (Provinci di Rvenn) REGOLAMENTO PER L EROGAZIONE AI DIRIGENTI DELLE INDENNITA DI POSIZIONE E DI RISULTATO (Delier dell Giunt n. 251 del 25/10/2006) Lugo ottore 2006 I N D I C E Art. 1 -

Dettagli

Le equazioni di secondo grado. Appunti delle lezioni di Armando Pisani A.S Liceo Classico Dante Alighieri (GO)

Le equazioni di secondo grado. Appunti delle lezioni di Armando Pisani A.S Liceo Classico Dante Alighieri (GO) Le equzioni di seondo grdo Appunti delle lezioni di Armndo Pisni A.S. 3- Lieo Clssio Dnte Alighieri (GO) Not Questi ppunti sono d intendere ome guid llo studio e ome rissunto di qunto illustrto durnte

Dettagli

Domanda n. del Pensione n. cat. abitante a Prov. CAP. via n. DICHIARA, sotto la propria responsabilità, che per gli anni:

Domanda n. del Pensione n. cat. abitante a Prov. CAP. via n. DICHIARA, sotto la propria responsabilità, che per gli anni: Mod. RED Sede di Domnd n. del Pensione n. ct. nto il stto civile bitnte Prov. CAP vi n. DICHIARA, sotto l propri responsbilità, che per gli nni: A B (brrre l csell reltiv ll propri situzione) NON POSSIEDE

Dettagli

MODALITA DI CELEBRAZIONE DELL ASSEMBLEA REGIONALE ORDINARIA ELETTIVA

MODALITA DI CELEBRAZIONE DELL ASSEMBLEA REGIONALE ORDINARIA ELETTIVA Comi t t oreg i on l ec l br i Alle Province di Aost, Trento e Bolzno, regolrmente costituite, viene comunque grntit l presenz di lmeno un grnde elettore qulunque si il numero degli ffiliti venti diritto

Dettagli

Unità logico-aritmetica (ALU) Architetture dei Calcolatori (Lettere. Blocchi di base per costruire l ALUl. Passi per costruire l ALUl

Unità logico-aritmetica (ALU) Architetture dei Calcolatori (Lettere. Blocchi di base per costruire l ALUl. Passi per costruire l ALUl Unità logio-ritmeti (ALU) Arhitetture dei Cloltori (Lettere A-I) Unit Logio-Aritmeti (ALU) Prof. Frneso Lo Presti E l prte del proessore he svolge le operzioni ritmetio- logihe Rete omintori Operzioni

Dettagli

- Ufficio Unico PIT2 - Progetto Integrato Territoriale NORD BARESE

- Ufficio Unico PIT2 - Progetto Integrato Territoriale NORD BARESE - Ufficio Unico PIT2 - Progetto Integrto Territorile NORD BARESE Andri Brlett Bisceglie Bitonto Cnos di Pugli Corto Giovinzzo Mrgherit di Svoi Molfett Ruvo di Pugli Sn Ferdinndo di Pugli Terlizzi Trni

Dettagli

L iscrizione all Albo degli autotrasportatori di cose per conto terzi è una condizione indispensabile:

L iscrizione all Albo degli autotrasportatori di cose per conto terzi è una condizione indispensabile: Provini di Chieti Sessione d esme per l nno 2012 per il onseguimento dell ttestto di idoneità professionle ll eserizio dell ttività di onsulenz per l irolzione dei mezzi di trsporto. Quesiti rispost multipl

Dettagli

ISTITUTO COMPRENSIVO DI ZANICA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO ERNESTINA BELUSSI COMUN NUOVO. Relazione

ISTITUTO COMPRENSIVO DI ZANICA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO ERNESTINA BELUSSI COMUN NUOVO. Relazione Relzione Le lssi 1^ A e 1^ B dell Suol Seondri di primo grdo di Comun Nuovo, nell mito di un perorso nnule legto ll eologi (rifiuti e loro riilo), hnno rolto i dti reltivi llo stile di vit di un mpione

Dettagli

Ricostruzione della cresta in zona 1.1. e 2.1 con lembo palatino a scorrimento coronale e posizionamento di due impianti Prima di Keystone Dental

Ricostruzione della cresta in zona 1.1. e 2.1 con lembo palatino a scorrimento coronale e posizionamento di due impianti Prima di Keystone Dental CASO CLINICO Riostruzione dell rest in zon 1.1. e 2.1 on lemo pltino sorrimento oronle e posizionmento di due impinti Prim di Keystone Dentl Andre Grssi, Odontoitr e liero professionist in Reggio Emili

Dettagli

] + [ ] [ ] def. ] e [ ], si ha subito:

] + [ ] [ ] def. ] e [ ], si ha subito: OPE OPERAZIONI BINARIE Definizione di operzione inri Dto un insieme A non vuoto, si him operzione (inri) su A ogni pplizione di A in A In generle, un'operzione su A viene indit on il simolo Se (x, y) è

Dettagli

Appunti di Matematica Computazionale Lezione 1. Equazioni non lineari. Consideriamo il problema della determinazione delle radici dell equazione

Appunti di Matematica Computazionale Lezione 1. Equazioni non lineari. Consideriamo il problema della determinazione delle radici dell equazione Appunti di Mtemti Computzionle Lezione Equzioni non lineri Considerimo il prolem dell determinzione delle rdii dell equzione dove è un funzione definit in [,]. Teorem: Zeri di unzioni Continue Si un funzione

Dettagli

ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE "VOLTERRA - ELIA" 60100 TORRETTE DI ANCONA (AN)

ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE VOLTERRA - ELIA 60100 TORRETTE DI ANCONA (AN) Eserizio finnzirio 2010 Mod. H (rt. 18,. 2) ENTRATE Voe Progrmmzione definitiv ertte risosse rimste d risuotere e = - 01 Avnzo di mministrzione utilizzto 01 Avnzo Non vinolto 02 Avnzo Vinolto 02 Finnzimento

Dettagli

Come si può attivare il contribuente prima di adire al contenzioso avverso l atto di accertamento?

Come si può attivare il contribuente prima di adire al contenzioso avverso l atto di accertamento? Provini di Chieti Sessione d esme per l nno 2012 per il onseguimento dell ttestto di idoneità professionle ll eserizio dell ttività di onsulenz per l irolzione dei mezzi di trsporto. Quesiti rispost multipl

Dettagli