Raccolta delle condizioni che regolano il contratto di assicurazione per i seguenti rischi:

Dimensione: px
Iniziare la visualizzazioe della pagina:

Download "Raccolta delle condizioni che regolano il contratto di assicurazione per i seguenti rischi:"

Transcript

1 ASSICURAZIONE NATANTI mod. 205/A Raccolta delle condizioni che regolano il contratto di assicurazione per i seguenti rischi: responsabilità civile incendio furto e rapina assicurazione della responsabilità civile derivante dalla navigazione o giacenza in acqua dei natanti CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE DEFINIZIONI Nel testo che segue si intendono: per «Legge» la Legge 24/12/1969, n. 990, sulla assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti e successive modificazioni; per Regolamento il Regolamento di esecuzione della predetta Legge e successive modificazioni; per Impresa SARA assicurazioni spa; per Contraente la persona fisica o giuridica che stipula il contratto di assicurazione; per Assicurato la persona fisica o giuridica la cui responsabilità civile è coperta con il contratto. Art. 1 Oggetto dell'assicurazione L'Impresa assicura, in conformità alle norme della Legge e del Regolamento, i rischi della responsabilità civile per i quali è obbligatoria l'assicurazione, impegnandosi a corrispondere, entro i limiti convenuti, le somme che, per capitale, interessi e spese, siano dovute a titolo di risarcimento di danni da lesioni personali involontariamente cagionati a terzi dalla navigazione o dalla giacenza in acqua del natante. L'assicurazione copre anche la responsabilità per i danni causati dalla navigazione o giacenza del natante in acque private. L'Impresa inoltre assicura, sulla base delle Condizioni Aggiuntive, i rischi non compresi nell'assicurazione obbligatoria indicati in tali condizioni, in quanto siano espressamente richiamate. In questo caso i massimali indicati nel frontespizio sono destinati anzitutto ai risarcimenti dovuti in dipendenza dell'assicurazione obbligatoria e, per la parte non assorbita dai medesimi, ai risarcimenti dovuti sulla base delle Condizioni Aggiuntive. Non sono assicurati i rischi della responsabilità per i danni causati dalla partecipazione del natante a gare o competizioni sportive, alle relative prove ufficiali e alle verifiche preliminari e finali previste nel regolamento particolare di gara, salvo che si tratti di regate veliche. Art. 2 Esclusioni e rivalsa L'assicurazione non è operante: se il conducente non è abilitato alla navigazione a norma delle disposizioni in vigore; nel caso di natanti adibiti a scuola guida, durante la guida dell'allievo, se al suo fianco non vi è una persona abilitata a svolgere le funzioni di istruttore ai sensi delle disposizioni vigenti; nel caso di natanti con "autorizzazione alla navigazione temporanea (D.M n. 566)", se la navigazione avviene senza l'osservanza delle disposizioni vigenti che ne disciplinano l'autorizzazione; nel caso di danni subiti dai terzi trasportati, se il trasporto non è effettuato in conformità alle disposizioni vigenti od alle indicazioni del certificato o licenza di navigazione; nel caso di natante condotto da persone in stato di ebbrezza o sotto l'influenza di sostanze stupefacenti. Nei predetti casi ed in tutti gli altri in cui sia applicabile l'art. 18 della Legge, l'impresa eserciterà diritto di rivalsa per le somme che abbia dovuto pagare al terzo in conseguenza dell'inopponibilità di eccezioni previste dalla citata norma. Art. 3 Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio - Aggravamento del rischio Ferme restando le disposizioni di cui agli artt. 1892, 1893, 1894 e 1898 del C.C. nel caso di dichiarazioni inesatte o reticenti del Contraente rese al momento della stipulazione del contratto, relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio, o di mancata comunicazione di ogni variazione delle circostanze

2 stesse che comportano aggravamento di rischio, il pagamento del danno non è dovuto o è dovuto in misura ridotta in proporzione della differenza tra il premio convenuto e quello che sarebbe stato altrimenti determinato. Qualora sia applicabile l'art. 18 della Legge, l'impresa eserciterà diritto di rivalsa per le somme che abbia dovuto pagare al terzo in conseguenza dell'inopponibilità di eccezioni previste dalla citata norma. Art. 4 Limiti di navigazione L'assicurazione vale per il mare Mediterraneo entro gli stretti, nonché per le acque interne dei paesi europei. Art. 5 Pagamento del premio L'assicurazione ha effetto dalle ore 24 del giorno indicato nel frontespizio di polizza se il premio o la prima rata di premio sono stati pagati; altrimenti ha effetto dalle ore 24 del giorno del pagamento. Il premio o la prima rata di premio si pagano alla consegna della polizza; le rate successive devono essere pagate alle previste scadenze contro rilascio di quietanze emesse dall'impresa. Il pagamento va eseguito presso l'agenzia (o Ufficio) cui è assegnato il contratto, la quale è autorizzata a rilasciare anche il certificato ed il contrassegno previsti dalle disposizioni in vigore per l'assicurazione della R.C.A., contro rilascio di quietanze emesse dall'impresa recanti la data di pagamento e la firma della persona preposta alla riscossione del premio. Se il Contraente non paga i premi o le rate di premio successivi, l'assicurazione resta sospesa dalle ore 24 del quindicesimo giorno dopo quello della scadenza e riprende vigore dalle ore 24 del giorno di pagamento, fermi le successive scadenze ed il diritto dell'impresa al pagamento dei premi scaduti ai sensi dell'art C.C. Art. 6 Adeguamento del premio Qualora l'impresa intenda rinnovare il contratto, ferme restando tutte le condizioni di polizza, con condizioni di premio diverse da quelle precedentemente convenute, deve comunicare al Contraente il nuovo premio (esclusa, ove prevista, la variazione derivante dal verificarsi o meno di sinistri nel corso del periodo di osservazione), almeno 60 giorni prima della scadenza del contratto stesso. Nel caso in cui il Contraente non comunichi, almeno 30 giorni prima della scadenza del contratto, di non accettare il premio proposto, il contratto si intende rinnovato alle nuove condizioni di premio comunicate dall'impresa. In questo caso si applica a favore dell'assicurato il termine di tolleranza previsto dall'art C.C., secondo comma. Art. 7 Trasferimento della proprietà del natante Il trasferimento di proprietà del natante comporta la cessione del contratto di assicurazione (caso A), salvo che il cedente chieda che il contratto stesso, stipulato per il natante ceduto, sia reso valido per altro natante di sua proprietà (caso B). Relativamente al caso: A) trasferimento di proprietà del natante assicurato che comporti la cessione del contratto di assicurazione: il Contraente è tenuto a darne immediata comunicazione all'impresa e, in qualità di cedente, è tenuto al pagamento dei premi fino al momento di detta comunicazione; l'impresa, ricevuti in restituzione il certificato di assicurazione e il contrassegno, prende atto della cessione mediante appendice e rilascio di nuovo certificato di assicurazione e contrassegno. Non sono ammesse variazioni di rischio successivamente alla cessione del contratto. Il contratto ceduto si estingue alla sua naturale scadenza. L'acquirente, qualora documenti di essere già contraente di polizza di assicurazione R.C. Natanti riguardante lo stesso natante, non è tenuto a subentrare nella polizza ceduta che sarà annullata dal giorno in cui è stato restituito il certificato di assicurazione ed il contrassegno, senza restituzione dei premi pagati. B) qualora il cedente, previa restituzione del certificato di assicurazione e contrassegno relativi al natante ceduto, chieda che la polizza sia resa valida per altro natante di sua proprietà, l'impresa prenderà atto del trasferimento delle garanzie sull'altro natante, rilascerà un nuovo certificato di assicurazione e contrassegno e procederà al conguaglio del premio qualora la variazione del natante comporti una variazione degli elementi in base ai quali è stato determinato il premio stesso. Art. 8 Modalità per la denuncia dei sinistri La denuncia del sinistro deve contenere il numero di polizza, la data, il luogo e le modalità del fatto, l'indicazione delle conseguenze, il nome dei danneggiati e degli eventuali testimoni. Alla denuncia devono far seguito, nel più breve tempo possibile, le notizie, i documenti e gli atti giudiziari relativi al sinistro.

3 A fronte di omissioni nella presentazione della denuncia di sinistro, nonché nell'invio di documentazione o atti giudiziari, l'impresa ha diritto di rivalersi in tutto o in parte per le somme che abbia dovuto pagare al terzo danneggiato nell'ipotesi che tali omissioni abbiano portato pregiudizio. Art. 9 Gestione delle vertenze L'Impresa assume, fino a quando ne ha interesse, a nome dell'assicurato, la gestione stragiudiziale e giudiziale delle vertenze in qualunque sede nella quale si discuta del risarcimento del danno, designando, ove occorra, legali o tecnici. Ha altresì facoltà di provvedere per la difesa dell'assicurato in sede penale, sino all'atto della tacitazione dei danneggiati. L'Impresa non riconosce le spese incontrate dall'assicurato per i legali o tecnici che non siano da essa designati e non risponde di multe od ammende né delle spese di giustizia penale. Art. 10 Risoluzione del contratto per il furto del natante In caso di furto del natante il contratto è risolto a decorrere dalla data di scadenza del certificato di assicurazione. Il Contraente deve darne notizia all'impresa fornendo copia della denuncia di furto presentata all'autorità competente. Qualora il furto avvenga nei quindici giorni successivi alla data di scadenza del certificato di assicurazione, il contratto è risolto alla data di scadenza del premio o della rata di premio successiva alla data del furto stesso. L'Impresa rinuncia ad esigere le eventuali rate di premio successive alla data del furto. Art. 11 Proroga dell'assicurazione e periodo di assicurazione Salvo quanto previsto dall'art. 6, in mancanza di disdetta data da una delle Parti almeno 30 giorni prima della scadenza, il contratto, se di durata non inferiore all'anno, è rinnovato per una durata pari ad un anno, e così successivamente. Qualora il contratto sia emesso in sostituzione di altro di durata annuale e per la sua residua durata, esso non si considera di durata inferiore all'anno e pertanto alla sua scadenza si applica il disposto del comma che precede. Per i casi nei quali la legge od il contratto si riferiscono al periodo di assicurazione, questo si intende stabilito nella durata di un anno, salvo che l'assicurazione sia stata stipulata per una minore durata, nel qual caso esso coincide con la durata del contratto. Art. 12 Oneri fiscali Gli oneri fiscali relativi all'assicurazione sono a carico del Contraente. Art. 13 Rinvio alle norme di legge Per quanto non è espressamente regolato dal presente contratto valgono le norme della legge italiana.

4 CONDIZIONI AGGIUNTIVE PER L'ASSICURAZIONE DEI RISCHI NON COMPRESI IN QUELLA OBBLIGATORIA (valide soltanto quelle espressamente richiamate sulla prima facciata-frontespizio di polizza) A) Abrogata. B) Natanti adibiti a scuola guida - Garanzia terzi trasportati L'assicurazione copre anche la responsabilità dell'istruttore. Sono considerati terzi l'esaminatore, l'allievo conducente anche quando è alla guida, tranne che durante l'effettuazione dell'esame, e l'istruttore soltanto durante l'esame dell'allievo conducente. D) Danni a cose ed animali di terzi L'Impresa assicura la responsabilità per i danni involontariamente cagionati dalla navigazione o giacenza in acqua del natante a cose ed animali di terzi. L'assicurazione è stipulata con una franchigia assoluta per ogni sinistro nella misura indicata nel frontespizio. L'Impresa conserva il diritto di gestire la vertenza nei confronti del danneggiato anche nel caso che la domanda di quest'ultimo rientri nei limiti della franchigia. Sono esclusi dalla garanzia i danni alle cose od animali che si trovano a bordo del natante od alle cose indossate o portate con sé dalle persone trasportate, salvo, per i natanti adibiti a trasporto pubblico di persone, il disposto delle Condizioni aggiuntive E o F. E) Danni a cose di terzi trasportati su natanti adibiti al trasporto pubblico di persone L'Impresa assicura la responsabilità per i danni involontariamente cagionati dalla navigazione o giacenza in acqua del natante agli indumenti ed oggetti di comune uso personale che, per la loro naturale destinazione, siano portati con sé dai terzi trasportati, esclusi danaro, preziosi, titoli, nonché bauli, valigie, colli e loro contenuto; sono parimenti esclusi i danni derivanti da incendio, da furto o da smarrimento. La garanzia è prestata fino ad un massimo di 104 per ogni persona danneggiata. F) Danni a cose ed animali di terzi e danni a cose di terzi trasportati su natanti adibiti al trasporto pubblico di persone 1) Danni a cose ed animali di terzi L'Impresa assicura la responsabilità per i danni involontariamente cagionati dalla navigazione o giacenza in acqua del natante a cose ed animali di terzi. L'assicurazione è stipulata con la franchigia assoluta di 25 per ogni sinistro. L'Impresa conserva il diritto di gestire la vertenza nei confronti del danneggiato anche nel caso che la domanda di quest'ultimo rientri nei limiti della franchigia. Sono esclusi dalla garanzia i danni alle cose ed animali che si trovino a bordo del natante. 2) Danni a cose di terzi trasportati su natanti adibiti al trasporto pubblico di persone L'Impresa assicura la responsabilità per i danni involontariamente cagionati dalla navigazione o giacenza in acqua del natante agli indumenti ed oggetti di comune uso personale che, per la loro naturale destinazione, siano portati con sé dai terzi trasportati esclusi danaro, preziosi, titoli, nonché bauli, valigie, colli e loro contenuto: sono parimenti esclusi i danni derivanti da incendio, da furto o da smarrimento. La garanzia è prestata fino ad un massimo di 104 per ogni persona danneggiata. G) Attività idrosciatoria - Traino di paracadute ascensionale o di deltaplano L'Impresa assicura la responsabilità per i danni involontariamente cagionati a terzi, compresa la persona trainata, dall'esercizio dell'attività di traino. J) Deroga alla tacita proroga A deroga dell'art. 11, il contratto cesserà automaticamente alla sua naturale scadenza.

5 Assicurazioni incendio, furto e rapina CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE Definizioni Nel testo che segue, per «Assicurato» si intende la persona fisica per la quale viene prestata l'assicurazione. Art. 14 Estensione territoriale L'assicurazione vale per il territorio della Repubblica Italiana, della Città del Vaticano e della Repubblica di San Marino, nonché, mentre il natante si trova in navigazione, entro i limiti stabiliti per l'assicurazione di Responsabilità Civile. Art. 15 Esclusioni L'assicurazione non comprende i danni: a) avvenuti in conseguenza di atti di guerra, insurrezioni, tumulti popolari, scioperi, sommosse, atti di terrorismo, sabotaggio e vandalismo, occupazioni militari, invasioni, eruzioni vulcaniche, terremoti, trombe, tempeste, uragani, grandine, alluvioni, inondazioni, mareggiate, frane, smottamenti di terreno, sviluppo - comunque insorto, controllato o meno - di energia nucleare o di radioattività; b) causati o agevolati da dolo o colpa grave dell'assicurato, delle persone con lui conviventi, dei suoi dipendenti o delle persone che hanno in consegna il natante; c) verificatisi durante la partecipazione a gare e competizioni sportive, alle relative prove ufficiali ed alle verifiche preliminari e finali previste dal regolamento particolare di gara; d) derivanti da semplici bruciature o da corto-circuiti e da altri fenomeni elettrici, non seguiti da incendio; e) se l'evento per il quale è prestata la garanzia si è verificato mentre il natante è guidato da persona non abilitata a norma delle disposizioni in vigore. Art. 16 Abrogato. Art. 17 Oggetto e delimitazioni delle garanzie - Esclusioni - Scoperti L'assicurazione concerne i soli danni materiali e diretti subiti dal natante in conseguenza degli eventi assicurati ed è prestata a valore intero con il limite, comunque, del valore commerciale del natante al momento del sinistro; per valore commerciale si intende quello del corrente mercato dell'usato escluse attribuzioni di valore storico, artistico, d'affezione o di mercato di natanti d'epoca. Formano oggetto dell'assicurazione lo scafo e il motore del natante nonché le attrezzature e i soli accessori di cui il natante stesso deve essere dotato a norma di legge, esclusi apparecchi ricetrasmittenti. Tutto il resto è escluso dall'assicurazione ad eccezione degli eventuali accessori di altro tipo (compresi apparecchi ricetrasmittenti) espressamente indicati in separata appendice e sempreché gli stessi siano saldamente incorporati nello scafo e ne sia documentata l'esistenza e la data di acquisto. Sono in ogni caso esclusi dischi, nastri, bagagli, merci ed ogni altro indumento ed oggetto. Nella garanzia Incendio sono compresi i danni derivanti da tale evento, qualunque ne sia la causa (salvo le esclusioni sopra indicate); sono altresì ricompresi i danni provocati dall'azione del fulmine e dall'esplosione del carburante contenuto nel natante e destinato al funzionamento del motore. La garanzia Furto è prestata con l'applicazione di uno scoperto del: 10% con il minimo di 100, per entrobordo; 10% con il minimo di 150, per fuoribordo e ibridi; 20% con il minimo di 150, per gommoni. Detta garanzia non è operante quando non siano stati posti in funzione i mezzi di chiusura e di sicurezza di cui il natante è dotato. Sono equiparati ai danni da furto quelli conseguenti al furto (consumato o tentato), compresi i danni prodotti al natante nell'esecuzione o in conseguenza del furto del natante stesso; sono invece esclusi i danni da incendio provocati dall'autore del furto. Ferme le esclusioni e le limitazioni sopra precisate, l'assicurazione si estende al caso di rapina (sottrazione mediante violenza o minaccia alla persona); non rientrano in garanzia i danni conseguenti a reati aventi configurazione giuridica diversa dal furto o dalla rapina Art. 18 Obblighi dell'assicurato in caso di sinistro L'Assicurato deve, entro tre giorni da quando è venuto a conoscenza dell'evento, darne dettagliato avviso scritto all'impresa, esponendo data, luogo, cause e circostanze dell'evento, natura ed entità delle conseguenze.

6 In caso di furto o rapina all'avviso di sinistro devono essere allegati i documenti comprovanti il danno nonché copia della denuncia presentata all'autorità italiana competente e da questa vistata, anche se, per i sinistri avvenuti all'estero, analoga denuncia è stata presentata alle Autorità locali. Non dovranno essere effettuate riparazioni del natante, salvo quelle di prima urgenza (necessarie per portare il natante danneggiato nella rimessa o nell'officina), negli 8 giorni lavorativi successivi alla denuncia del sinistro, salvo preventivo consenso dell'impresa. Trascorso il termine di 8 giorni, l'assicurato ha facoltà di fare eseguire le riparazioni lasciando a disposizione dell'impresa i residui e le tracce del sinistro. L'Assicurato è tenuto a fornire la prova, mediante idonea documentazione, dei danni subiti e del loro ammontare. Se dolosamente non viene adempiuto agli obblighi della denuncia ed agli altri indicati nei commi precedenti, l'assicurato o gli aventi diritto perdono il diritto all'indennizzo; se a tali obblighi non viene adempiuto colposamente, l'impresa ha il diritto di ridurre l'indennizzo in ragione del pregiudizio sofferto. Art. 19 Determinazione dei danni indennizzabili L'ammontare del danno è costituito dalla differenza tra il valore che il natante o le sue parti avevano al momento del sinistro ed il valore di ciò che eventualmente resta dopo il sinistro, senza tener conto delle spese di ricovero, dei danni da mancato godimento od uso e di altri eventuali pregiudizi. L'Imposta sul Valore Aggiunto (I.V.A.) concorre alla determinazione del valore del bene assicurato ed è indennizzabile esclusivamente nella misura in cui l'assicurato non ha diritto al recupero della stessa in base alle norme fiscali vigenti. Non sono indennizzabili le spese per modificazioni, aggiunte o migliorie, apportate al natante in occasione della riparazione. Se al momento del sinistro le cose assicurate avevano un valore superiore alle somme per le quali sono state garantite, il danno determinato ai sensi del primo comma del presente articolo verrà risarcito in proporzione alle minori somme assicurate, rimanendo a carico dell'assicurato la differenza, esclusa ogni compensazione con quanto eventualmente assicurato con altra polizza. Art. 20 Liquidazione del danno a mezzo arbitrato La liquidazione del danno ha luogo mediante accordo fra le Parti, ovvero, quando una di esse lo richieda, mediante Periti nominati rispettivamente dall'impresa e dall'assicurato. I Periti, in caso di disaccordo, ne eleggono un terzo e le loro decisioni sono prese a maggioranza di voti. Se una delle Parti non procede alla nomina del proprio Perito o se i Periti non si accordano sulla nomina del terzo, la scelta sarà fatta dal Presidente del Tribunale nella cui giurisdizione risiede o ha sede legale il convenuto, ovvero quello del luogo ove ha sede l'agenzia cui è assegnata la polizza. I Periti devono: a) verificare l'esattezza delle descrizioni e delle dichiarazioni risultanti dagli atti contrattuali, nonché verificare se l'assicurato od il Contraente abbia adempiuto agli obblighi di cui all'art. 18; b) indagare su circostanze, natura, causa e modalità del sinistro; c) verificare l'esistenza, la qualità e la quantità delle cose assicurate, determinando il valore che le cose medesime avevano al momento del sinistro; d) procedere alla stima ed alla liquidazione del danno. I risultati delle operazioni di cui alle precedenti lettere c) e d) sono vincolanti per le Parti le quali rinunciano a qualsiasi impugnativa, salvo il caso di errore, violenza, dolo nonché di violazione di patti contrattuali, impregiudicata in ogni caso qualsivoglia azione od eccezione inerente l'indennizzabilità del danno. Ciascuna delle Parti sostiene le spese del proprio Perito; quelle del terzo Perito sono a carico dell'impresa e dell'assicurato in parti uguali. Art. 21 Liquidazione del danno In caso di sinistro totale la liquidazione del danno ha luogo non prima di 30 giorni dalla data in cui è pervenuta la denuncia del sinistro e comunque previa presentazione, a richiesta dell'impresa, da parte del Contraente: in caso di incendio, di copia del verbale dell'autorità intervenuta; in caso di furto, del certificato attestante l'eventuale iscrizione a pubblici registri e la perdita di possesso del natante rubato e, su richiesta dell'impresa, il certificato di chiusa inchiesta ovvero l'attestato di mancato ritrovamento rilasciati, rispettivamente, dall'autorità Giudiziaria o dalle Autorità cui è stata presentata la denuncia. Il pagamento dell'indennizzo è eseguito, in Euro, presso la sede dell'impresa o dell'agenzia alla quale è assegnata la polizza entro 15 giorni dalla data dell'atto di liquidazione. L'Impresa, previa comunicazione all'assicurato entro il termine di 8 giorni lavorativi dalla data della denuncia, ha facoltà di fare eseguire direttamente le riparazioni occorrenti al ripristino del natante danneggiato, nonché di sostituire in tutto o in parte le cose rubate, distrutte o danneggiate, invece di pagare l'indennizzo,

7 come pure di subentrare nella proprietà di quanto residua del natante dopo il sinistro, corrispondendone, in deroga al precedente art. 19, il controvalore. Art. 22 Ritrovamento e recupero del natante rubato In caso di ritrovamento del natante rubato, l'assicurato e il Contraente hanno l'obbligo di darne immediato avviso all'impresa e di collaborare con la stessa per il recupero, le cui operazioni avvengono a cura e spese dell'impresa. L'Impresa non procede al recupero del natante quando il costo delle relative operazioni supera il valore commerciale del natante stesso. In caso di recupero prima del pagamento dell'indennizzo, l'impresa risponde dei danni indennizzabili conseguenti al furto. Ove il recupero avvenga dopo il pagamento dell'indennizzo, l'assicurato ha l'obbligo di consentire all'impresa la disponibilità del natante mediante rilascio di procura a vendere o delle autorizzazioni necessarie per la radiazione e la demolizione dello stesso. Il ricavato della vendita viene acquisito dall'impresa ovvero ripartito con l'assicurato, secondo i rispettivi interessi, in caso di indennizzo parziale. L'Assicurato ha facoltà di rientrare in possesso del natante recuperato previa restituzione dell'indennizzo, fermo l'obbligo dell'impresa di rispondere dei danni indennizzabili conseguenti al furto. Art. 23 Disdetta in caso di sinistro Dopo ogni sinistro e fino al sessantesimo giorno dal pagamento o rifiuto dell'indennizzo, il Contraente o l'impresa possono recedere dall'assicurazione con preavviso di 30 giorni. L'Impresa, entro 15 giorni dalla data di efficacia del recesso, mette a disposizione la parte del premio, al netto delle imposte, relativa al periodo di rischio non corso. - Art. 24 Estinzione dell'assicurazione in caso di sinistro totale - Riduzione automatica della somma assicurata in caso di sinistro parziale Al verificarsi di sinistro indennizzabile, che comporti la perdita totale del natante, il rischio cessa e l'assicurazione si estingue. Qualora il sinistro sia parziale, le somme assicurate si intendono ridotte, con effetto immediato e sino al termine del periodo di assicurazione in corso, di un importo uguale a quello indennizzabile, salvo che il Contraente abbia reintegrato la parte di premio corrispondente alla riduzione. Il Contraente è tenuto, in ogni caso, a corrispondere per intero il premio relativo al periodo di assicurazione in corso. Tuttavia, se la cessazione del rischio avviene a seguito di sinistro indennizzato in base ad altre garanzie prestate con la presente polizza, il Contraente ha facoltà di utilizzare per altro natante la parte di premio non usufruita. Art. 25 Vincolo a favore di terzi Qualora la polizza risulti vincolata a favore di terzi l'impresa si impegna, fino alla scadenza del vincolo, a non apportare modifiche al contratto, a non corrispondere indennizzi e a non avvalersi della facoltà di recesso in caso di sinistro senza averne dato comunicazione al beneficiario del vincolo, con preavviso di 15 giorni. Art. 26 Altre assicurazioni Il Contraente o l'assicurato deve comunicare per iscritto all'impresa l'esistenza e la successiva stipulazione di altre assicurazioni per gli stessi rischi. In caso di sinistro l'assicurato deve darne avviso a tutti gli assicuratori indicando a ciascuno il nome degli altri ai sensi dell'art C.C. Art. 27 Pagamento del premio - Proroga dell'assicurazione e periodo di assicurazione - Oneri fiscali - Rinvio alle norme di legge Valgono le disposizioni degli artt. 5, 11, 12, 13. CONDIZIONE AGGIUNTIVA PER L'ASSICURAZIONE DI TUTTI I RISCHI: R.C., INCENDIO E FURTO (valida soltanto se espressamente richiamata sulla prima facciata-frontespizio di polizza) P) Estensione limiti di navigazione Fermo quanto indicato negli artt. 4 e 14 delle Condizioni Generali di Assicurazione, l'assicurazione vale anche per il Mar Nero e le coste orientali dell'atlantico tra Oporto e Casablanca, incluse le isole Canarie.

SKIPPERASSICURATO. Condizioni Generali di Assicurazione relative alla Responsabilità Civile NATANTI

SKIPPERASSICURATO. Condizioni Generali di Assicurazione relative alla Responsabilità Civile NATANTI SKIPPERASSICURATO Condizioni Generali di Assicurazione relative alla Responsabilità Civile NATANTI Definizioni Nel testo che segue si intendono: per Alienazione: trasferimento a qualsiasi titolo della

Dettagli

Responsabilità Civile Natanti a Motore

Responsabilità Civile Natanti a Motore Responsabilità Civile Natanti a Motore Condizioni Generali di Assicurazione L Impresa assicura, in conformità alle norme della Legge e del Regolamento, i rischi della responsabilità civile per i quali

Dettagli

POLIZZA NAUTICA. per l assicurazione di unità da diporto

POLIZZA NAUTICA. per l assicurazione di unità da diporto POLIZZA NAUTICA per l assicurazione di unità da diporto Condizioni di Assicurazione Sommario 1 Definizioni 2 Condizioni Generali di Assicurazione valide per tutte le garanzie 3 Garanzie: Responsabilità

Dettagli

ASSICURAZIONE NATANTI. assicurazioni Assicuratrice ufficiale dell Automobile Club d Italia

ASSICURAZIONE NATANTI. assicurazioni Assicuratrice ufficiale dell Automobile Club d Italia ASSICURAZIONE NATANTI assicurazioni Assicuratrice ufficiale dell Automobile Club d Italia Edizione 8/2000 SARA assicurazioni spa Assicuratrice ufficiale dell Automobile Club d Italia Sede e Direzione Generale:

Dettagli

RC Natanti. Edizione 03/06. MRA - Mod. 3004. Il presente allegato forma parte integrante della polizza MRA - Mod. 3003 - Ed. 03/03

RC Natanti. Edizione 03/06. MRA - Mod. 3004. Il presente allegato forma parte integrante della polizza MRA - Mod. 3003 - Ed. 03/03 RC Natanti MRA - Mod. 3004 Edizione 03/06 Il presente allegato forma parte integrante della polizza MRA - Mod. 3003 - Ed. 03/03 INDICE DEFINIZIONI pag. 1 CONDIZIONI GENERALI pag. 2 CONDIZIONI SPECIALI

Dettagli

CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE. R C Natanti

CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE. R C Natanti CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE R C Natanti Definizioni Termini assicurativi ed espressioni tecniche ai quali le Parti attribuiscono, nell ambito del presente contratto, il significato qui precisato: Assicurato:

Dettagli

5 Condizioni Generali di Assicurazione Natanti

5 Condizioni Generali di Assicurazione Natanti 5 Condizioni Generali di Assicurazione Natanti CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE NATANTI Sommario Definizioni 1.10 Oggetto dell assicurazione 1.20 Esclusione e rivalsa 1.30 Dichiarazioni e comunicazioni

Dettagli

CAPITOLATO DI POLIZZA KASKO

CAPITOLATO DI POLIZZA KASKO CAPITOLATO DI POLIZZA KASKO Nel testo che segue, si deve intendere per: DEFINIZIONI ASSICURATO ASSICURAZIONE BROKER CONTRAENTE ASSICURATI INDENNIZZO INDENNITÀ LIMITE DI INDENNIZZO PERIODO DI ASSICURAZIONE

Dettagli

CAPITOLATO DI ASSICURAZIONE PER LE SPESE LEGALI E PERITALI NORME CHE REGOLANO L ASSICURAZIONE IN GENERALE

CAPITOLATO DI ASSICURAZIONE PER LE SPESE LEGALI E PERITALI NORME CHE REGOLANO L ASSICURAZIONE IN GENERALE CAPITOLATO DI ASSICURAZIONE PER LE SPESE LEGALI E PERITALI DEFINIZIONI Nel testo che segue si intendono: per "assicurazione": il contratto di assicurazione; per "polizza": il documento che prova l'assicurazione;

Dettagli

ESTRATTO POLIZZA RESPONSABILITA CIVILE KITE-BOARD

ESTRATTO POLIZZA RESPONSABILITA CIVILE KITE-BOARD ESTRATTO POLIZZA RESPONSABILITA CIVILE KITE-BOARD ALL. 10 Il presente documento riporta un estratto delle condizioni di polizza e ha scopo puramente informativo. Il testo integrale del contratto originale

Dettagli

Condizioni di assicurazione

Condizioni di assicurazione Mod. 5251 RCA - Ed. 08/14 Autovetture Condizioni di assicurazione 1 di 96 2 di 96 1.1 DECORRENZA DELLA GARANZIA E PAGAMENTO DEL PREMIO L assicurazione ha effetto dal giorno e dall ora indicati in polizza

Dettagli

GARANZIE RELATIVE AL PARCO AUTOMEZZI COSMO S.p.A. CAPITOLATO 2

GARANZIE RELATIVE AL PARCO AUTOMEZZI COSMO S.p.A. CAPITOLATO 2 GARANZIE RELATIVE AL PARCO AUTOMEZZI COSMO S.p.A. CAPITOLATO 2 Capitolato di assicurazione C.V.T. per la copertura dei rischi Incendio; Furto; Eventi Naturali; Eventi Sociopolitici; Ricorso Terzi; Cristalli;

Dettagli

CONDIZIONI DEL CONTRATTO BASE OBBLIGATORIO DI RCA (RESPONSABILITÀ CIVILE AUTO)

CONDIZIONI DEL CONTRATTO BASE OBBLIGATORIO DI RCA (RESPONSABILITÀ CIVILE AUTO) Regolamento PROVVISORIO (*) recante la definizione del «contratto base» di assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore, di cui

Dettagli

CAPITOLATO SPECIALE PER LA POLIZZA DI RESPONSABILITA CIVILE DERIVANTE DALLA CIRCOLAZIONE DEI VEICOLI A MOTORE E NATANTI

CAPITOLATO SPECIALE PER LA POLIZZA DI RESPONSABILITA CIVILE DERIVANTE DALLA CIRCOLAZIONE DEI VEICOLI A MOTORE E NATANTI CAPITOLATO SPECIALE PER LA POLIZZA DI RESPONSABILITA CIVILE DERIVANTE DALLA CIRCOLAZIONE DEI VEICOLI A MOTORE E NATANTI CONTRAENTE: COMUNE DI BIBBIENA ASSICURAZIONE NELLA FORMA LIBRO MATRICOLA 1 SEZ. 1

Dettagli

ARISCOM COMPAGNIA DI ASSICURAZIONI S.p.A. CONTRATTO DI ASSICURAZIONE Resp. Civile Professionale Patrocinatore Stragiudiziale Accordo ANEIS

ARISCOM COMPAGNIA DI ASSICURAZIONI S.p.A. CONTRATTO DI ASSICURAZIONE Resp. Civile Professionale Patrocinatore Stragiudiziale Accordo ANEIS ARISCOM COMPAGNIA DI ASSICURAZIONI S.p.A. CONTRATTO DI ASSICURAZIONE Resp. Civile Professionale Patrocinatore Stragiudiziale Accordo ANEIS Il presente Fascicolo Informativo contenente la Nota Informativa,

Dettagli

ASSICURAZIONI. Polizza R.C. della navigazione

ASSICURAZIONI. Polizza R.C. della navigazione 9052/1 ASSICURAZIONI Polizza R.C. della navigazione NATANTI A MOTORE PARTE A - EDIZIONE 01/07/2003 2 Polizza R.C. Natanti a Motore Prodotto 9052/1 INDICE DEFINIZIONI...............................................

Dettagli

9 $VVLFXUD]LRQH: il contratto di assicurazione; 9 &RQWUDHQWH: il soggetto che stipula l assicurazione;

9 $VVLFXUD]LRQH: il contratto di assicurazione; 9 &RQWUDHQWH: il soggetto che stipula l assicurazione; '(),1,=,21, Nel testo che segue si intendono per: 9 $VVLFXUD]LRQH: il contratto di assicurazione; 9 3ROL]]D: il documento che prova l assicurazione; 9 &RQWUDHQWH: il soggetto che stipula l assicurazione;

Dettagli

Sezione II - Condizioni particolari per il prodotto SARASAVE club. - Condizioni particolari per il prodotto SARACOVER club

Sezione II - Condizioni particolari per il prodotto SARASAVE club. - Condizioni particolari per il prodotto SARACOVER club SARA assicurazioni spa Assicuratrice ufficiale dell Automobile Club d Italia Capitale Sociale Euro 54.675.000 (i.v.) Sede e Direzione Generale 00198 Roma - Italia - Via Po n. 20 Iscrizione Tribunale Roma

Dettagli

AutoMia Reale. 6 a 4 a. 2 a A B C D E F G H I. 26 a 30 a 34 a 36 a. 38 a. Contratto di assicurazione per la tutela nella circolazione e nei viaggi

AutoMia Reale. 6 a 4 a. 2 a A B C D E F G H I. 26 a 30 a 34 a 36 a. 38 a. Contratto di assicurazione per la tutela nella circolazione e nei viaggi a14 a 12 10 a 8 a 6 a 4 a a a18 16 a 20 22 a A UTO M I 24 a 26 a 28 a 30 a 32 a 34 a 36 a 38 a CLASSI DI MERITO 2 a A B C L D E F G H I AUTOVETTURE AutoMia Reale Contratto di assicurazione per la tutela

Dettagli

NORME TARIFFARIE PER LA GARANZIA DELLA RESPONSABILITA CIVILE OBBLIGATORIA

NORME TARIFFARIE PER LA GARANZIA DELLA RESPONSABILITA CIVILE OBBLIGATORIA Area Tecnica RAMI AUTO NORME TARIFFARIE in vigore dal 01/04/2013 NORME TARIFFARIE PER LA GARANZIA DELLA RESPONSABILITA CIVILE OBBLIGATORIA ---------------------------------------- NATANTI, IMBARCAZIONI,

Dettagli

POLIZZA RC FAMIGLIA INDICE DICHIARAZIONI DEL CONTRAENTE O ASSICURATO 2 DEFINIZIONI 2 CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE 3

POLIZZA RC FAMIGLIA INDICE DICHIARAZIONI DEL CONTRAENTE O ASSICURATO 2 DEFINIZIONI 2 CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE 3 POLIZZA RC FAMIGLIA INDICE DICHIARAZIONI DEL CONTRAENTE O ASSICURATO 2 DEFINIZIONI 2 CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE 3 NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE IN GENERALE 5 Il presente fascicolo è redatto

Dettagli

CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE AUTO RISCHI DIVERSI

CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE AUTO RISCHI DIVERSI CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE AUTO RISCHI DIVERSI 1. OGGETTO DELL ASSICURAZIONE La Società si obbliga, fino alla concorrenza degli importi indicati nell allegata scheda e nei limiti ed alle condizioni

Dettagli

CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE R.C.AUTO

CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE R.C.AUTO CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE R.C.AUTO CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE R.C.AUTO MOD. 1500N VIAGGIARSICURI PLUS DEFINIZIONI Nel testo che segue si intendono: - per Assicurato : la persona fisica

Dettagli

CAPITOLATO GENERALE D ONERI PER COPERTURE ASSICURATIVE DELLA SCUOLA SUPERIORE S.ANNA DI PISA

CAPITOLATO GENERALE D ONERI PER COPERTURE ASSICURATIVE DELLA SCUOLA SUPERIORE S.ANNA DI PISA CAPITOLATO GENERALE D ONERI PER COPERTURE ASSICURATIVE DELLA SCUOLA SUPERIORE S.ANNA DI PISA Art. 1 - Oggetto dell appalto L appalto ha per oggetto la stipulazione delle polizze assicurative contro i rischi

Dettagli

Polizza di Responsabilità Civile Professionale

Polizza di Responsabilità Civile Professionale Liguria Professional Polizza di Responsabilità Civile Professionale dell Amministratore di Stabili DEFINIZIONI Nel testo che segue si intendono per: Contraente Assicurato Società Danni Perdite patrimoniali

Dettagli

ASSICURAZIONE TUTELA GIUDIZIARIA DEGLI AMMINISTRATORI, DEI DIRIGENTI E DEI DIPENDENTI DEFINIZIONI

ASSICURAZIONE TUTELA GIUDIZIARIA DEGLI AMMINISTRATORI, DEI DIRIGENTI E DEI DIPENDENTI DEFINIZIONI ASSICURAZIONE TUTELA GIUDIZIARIA DEGLI AMMINISTRATORI, DEI DIRIGENTI E DEI DIPENDENTI DEFINIZIONI Nel testo che segue si intendono: - per Assicurazione : il contratto di assicurazione; - per Polizza :

Dettagli

RC INQUINAMENTO DEFINIZIONI. Ai seguenti termini, le Parti attribuiscono il significato qui precisato. RELATIVE ALL'ASSICURAZIONE IN GENERALE

RC INQUINAMENTO DEFINIZIONI. Ai seguenti termini, le Parti attribuiscono il significato qui precisato. RELATIVE ALL'ASSICURAZIONE IN GENERALE 13 RC INQUINAMENTO Le norme di seguito riportate annullano e sostituiscono integralmente tutte le condizioni riportate a stampa su moduli della Compagnia assicuratrice, eventualmente allegati alla polizza,

Dettagli

1 - OGGETTO DELL ASSICURAZIONE

1 - OGGETTO DELL ASSICURAZIONE OGGETTO E DELIMITAZIONE DELL' ASSICURAZIONE PROFESSIONAL Amministratore di stabili condominiali SCHEDA DI COPERTURA 005 Le condizioni che seguono integrano le Condizioni di Assicurazione previste dal mod.

Dettagli

CONVENZIONE ASSICURATIVA Fondiaria SAI - Divisione SAI

CONVENZIONE ASSICURATIVA Fondiaria SAI - Divisione SAI CONVENZIONE ASSICURATIVA Fondiaria SAI - Divisione SAI CONTRAENTE: CLUB VALDARNO AUTO E MOTO D EPOCA SEDE LEGALE: Piazza delle Scuole, 145 LEVANELLA MONTEVARCHI (AR) SOCIETÀ: FONDIARIA SAI S.p.A. ASSICURATI:

Dettagli

Allegato A - «CONTRATTO DI ASSICURAZIONE» Sezione I DEFINIZIONI

Allegato A - «CONTRATTO DI ASSICURAZIONE» Sezione I DEFINIZIONI Allegato A - «CONTRATTO DI ASSICURAZIONE» Nel testo che segue si intendono: Sezione I DEFINIZIONI per "Codice": il Codice delle assicurazioni private di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n.

Dettagli

RC AUTO VEICOLI PROPRIETA COMUNALE

RC AUTO VEICOLI PROPRIETA COMUNALE 76 Comune di Recco Provincia di Genova LOTTO N 5 RC AUTO VEICOLI PROPRIETA COMUNALE KASKO VEICOLI IN MISSIONE Importo complessivo annuo posto a base di gara Euro 17.300,00 Allegato sub A5 RESPONSABILITA

Dettagli

CONTRATTO DI VENDITA (CON RISERVA DELLA PROPRIETA') DI APPARECCHIATURE PER L ELABORAZIONE ELETTRONICA DEI DATI

CONTRATTO DI VENDITA (CON RISERVA DELLA PROPRIETA') DI APPARECCHIATURE PER L ELABORAZIONE ELETTRONICA DEI DATI Ent 1 CONTRATTO DI VENDITA (CON RISERVA DELLA PROPRIETA') DI APPARECCHIATURE PER L ELABORAZIONE ELETTRONICA DEI DATI... (Ragione Sociale dell Azienda) 1) Compravendita. La... (qui di seguito denominata

Dettagli

STRALCIO DEI PRINCIPALI ARTICOLI DEL CODICE DELLE ASSICURAZIONI PRIVATE INERENTI L RC AUTO APPENDICE NORMATIVA

STRALCIO DEI PRINCIPALI ARTICOLI DEL CODICE DELLE ASSICURAZIONI PRIVATE INERENTI L RC AUTO APPENDICE NORMATIVA ART. 129 - SOGGETTI ESCLUSI DALL ASSICURAZIONE 1 Non e considerato terzo e non ha diritto ai benefici derivanti dal contratto di assicurazione obbligatoria il solo conducente del veicolo responsabile del

Dettagli

CONDIZIONI CONTRATTUALI

CONDIZIONI CONTRATTUALI CONDIZIONI CONTRATTUALI Contratto di capitalizzazione a premio unico e premi integrativi, con rivalutazione annuale del capitale assicurato (tariffa n 357) PARTE I - OGGETTO DEL CONTRATTO Articolo 1 -

Dettagli

Tutela Professione POLIZZA DI RESPONSABILITÀ CIVILE PROFESSIONALE

Tutela Professione POLIZZA DI RESPONSABILITÀ CIVILE PROFESSIONALE A r e a P r o t e z i o n e P r o f e s s i o n e Tutela Professione POLIZZA DI RESPONSABILITÀ CIVILE PROFESSIONALE COMMERCIALISTI, AVVOCATI, CONSULENTI DEL LAVORO, NOTAI, AMMINISTRATORI DI STABILI CONDOMINIALI,

Dettagli

APPLICAZIONE Documento contrattuale che attua la Polizza con riferimento ad un singolo veicolo.

APPLICAZIONE Documento contrattuale che attua la Polizza con riferimento ad un singolo veicolo. CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE RCA PER VEICOLI A MOTORE (Ai sensi degli articoli 122 e seguenti del Decreto Legislativo n 209 del 7 settembre 2005- Nuovo Codice delle Assicurazioni Private ) DEFINIZIONI

Dettagli

CAPITOLATO SPECIALE LOTTO 4 ASSICURAZIONE DANNI ACCIDENTALI ALTRI RISCHI

CAPITOLATO SPECIALE LOTTO 4 ASSICURAZIONE DANNI ACCIDENTALI ALTRI RISCHI CAPITOLATO SPECIALE LOTTO 4 ASSICURAZIONE DANNI ACCIDENTALI ED ALTRI RISCHI 1 DEFINIZIONI Nel testo delle presenti Condizioni di Assicurazione si definiscono con: Contraente Società Broker Assicurato Assicurazione

Dettagli

UNIONE NAZIONALE SEGRETARI COMUNALI E PROVINCIALI Sede: 00184 ROMA - Via Cesare BALBO, 43 - Tel 0647824328 - Fax 0647886945

UNIONE NAZIONALE SEGRETARI COMUNALI E PROVINCIALI Sede: 00184 ROMA - Via Cesare BALBO, 43 - Tel 0647824328 - Fax 0647886945 UNIONE NAZIONALE SEGRETARI COMUNALI E PROVINCIALI Sede: 00184 ROMA - Via Cesare BALBO, 43 - Tel 0647824328 - Fax 0647886945 COMUNICATO DEL 31 GENNAIO 2002 La Zoccatelli Assicurazioni ha fatto presente

Dettagli

CONTRATTO DI CONSULENZA PROFESSIONALE

CONTRATTO DI CONSULENZA PROFESSIONALE CONTRATTO DI CONSULENZA PROFESSIONALE Il/La nato a il.., residente in alla via.., C.F.., (se società) nella qualità di..della., con sede in via.. n., part. I.V.A. n., PEC. (committente) E Il Dott./Dott.ssa..,

Dettagli

CONDIZIONI GENERALI POLIZZA RESPONSABILITA CIVILE A.N.U.S.C.A.

CONDIZIONI GENERALI POLIZZA RESPONSABILITA CIVILE A.N.U.S.C.A. CONDIZIONI GENERALI POLIZZA RESPONSABILITA CIVILE A.N.U.S.C.A. Art. 1 Oggetto dell Assicurazione La Società si obbliga a tenere indenne gli Assicurati,associati di A.N.U.S.C.A., di quanto questi sia tenuti

Dettagli

Il Contratto di Assicurazione

Il Contratto di Assicurazione Il Contratto di Assicurazione Concas Alessandra Il Contratto di Assicurazione, è un contratto mediante il quale una parte, che prende il nome di assicurato, versa all'altra parte, che prende il nome di

Dettagli

CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE RC PROFESSIONALE CONDIZIONE SPECIALE

CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE RC PROFESSIONALE CONDIZIONE SPECIALE CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE RC PROFESSIONALE CONDIZIONE SPECIALE I termini e le condizioni della presente polizza sono convenuti in accordo con la Convenzione stipulata fra LIGURIA SOCIETA di ASSICURAZIONI

Dettagli

POLIZZA II RISCHIO PER LA RESPONSABILITA' CIVILE DEL RISCHIO FERROVIARIO

POLIZZA II RISCHIO PER LA RESPONSABILITA' CIVILE DEL RISCHIO FERROVIARIO POLIZZA II RISCHIO PER LA RESPONSABILITA' CIVILE DEL RISCHIO FERROVIARIO Ottobre 2015 DEFINIZIONI I seguenti vocaboli, indicati nella polizza, significano : Contraente TPER S.p.A. che stipula il contratto

Dettagli

barche da diporto RESPONSABILITÀ CIVILE NATANTI Condizioni di Polizza - 9052/1

barche da diporto RESPONSABILITÀ CIVILE NATANTI Condizioni di Polizza - 9052/1 barche da diporto RESPONSABILITÀ CIVILE NATANTI Condizioni di Polizza - 9052/1 Responsabilità Civile Natanti Barche da diporto Condizioni di polizza Indice Definizioni pag. 1 Sezione Responsabilità Civile

Dettagli

CAPITOLATO SPECIALE PER L ASSICURAZIONE AUTO RISCHI DIVERSI CONTRAENTE: COMUNE DI BIBBIENA

CAPITOLATO SPECIALE PER L ASSICURAZIONE AUTO RISCHI DIVERSI CONTRAENTE: COMUNE DI BIBBIENA CAPITOLATO SPECIALE PER L ASSICURAZIONE AUTO RISCHI DIVERSI CONTRAENTE: COMUNE DI BIBBIENA 1 D E F I N I Z I O N I Nel testo che segue si intendono: - per Assicurazione : il contratto di assicurazione

Dettagli

Agenzia Generale di Budrio Agente Generale Zucchelli Aurelio. Via Beroaldi 29 Tel. 051/801532-802521 Fax 051/808193

Agenzia Generale di Budrio Agente Generale Zucchelli Aurelio. Via Beroaldi 29 Tel. 051/801532-802521 Fax 051/808193 Agenzia Generale di Budrio Agente Generale Zucchelli Aurelio Via Beroaldi 29 Tel. 051/801532-802521 Fax 051/808193 CONDIZIONI SPECIFICHE ART.1 OGGETTO DELL ASSICURAZIONE A parziale deroga del primo comma

Dettagli

DEFINIZIONI NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE IN GENERALE

DEFINIZIONI NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE IN GENERALE CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE RESPONSABILITÀ CIVILE PROFESSIONALE DELL AGENTE IMMOBILIARE DEFINIZIONI Nel testo che segue si intendono per: Contraente Assicurato Società Danni Perdite patrimoniali

Dettagli

COMUNE DI CASALBORDINO (CH)

COMUNE DI CASALBORDINO (CH) CAPITOLATO DI POLIZZA R.C.A. / A.R.D. LIBRO MATRICOLA COMUNE DI CASALBORDINO (CH) Il presente capitolato è composto da n. 14 pagine. pagina 1 di 14 Nel testo che segue si intendono per: DEFINIZIONI CONTRAENTE

Dettagli

COMUNE di RAGUSA. Capitolato Polizza di Assicurazione DANNI ACCIDENTALI VEICOLI. Lotto n. 3

COMUNE di RAGUSA. Capitolato Polizza di Assicurazione DANNI ACCIDENTALI VEICOLI. Lotto n. 3 COMUNE di RAGUSA Capitolato Polizza di Assicurazione DANNI ACCIDENTALI VEICOLI Lotto n. 3 DEFINIZIONI Nel testo che segue si intendono: per ASSICURAZIONE: Il contratto di assicurazione; per POLIZZA: Il

Dettagli

Decreto ministeriale 05/02/2004 Gazzetta Ufficiale del 14 aprile 2004, n. 87

Decreto ministeriale 05/02/2004 Gazzetta Ufficiale del 14 aprile 2004, n. 87 Legge Decreto ministeriale 05/02/2004 Gazzetta Ufficiale del 14 aprile 2004, n. 87 Modalità ed importi delle garanzie finanziarie che devono essere prestate a favore dello Stato dalle imprese che effettuano

Dettagli

Capitolato Speciale LOTTO 5 POLIZZA DI ASSICURAZIONE KASKO DIPENDENTI IN MISSIONE COMUNE DI ACQUI TERME

Capitolato Speciale LOTTO 5 POLIZZA DI ASSICURAZIONE KASKO DIPENDENTI IN MISSIONE COMUNE DI ACQUI TERME Capitolato Speciale LOTTO 5 POLIZZA DI ASSICURAZIONE KASKO DIPENDENTI IN MISSIONE La presente polizza è stipulata tra COMUNE DI ACQUI TERME e Decorrenza ore 24.00 del 31/3/2008 Scadenza ore 24.00 del 31/3/2011

Dettagli

CAPITOLATO DI POLIZZA KASKO DIPENDENTI IN MISSIONE

CAPITOLATO DI POLIZZA KASKO DIPENDENTI IN MISSIONE - CAPITOLATO TECNICO DI POLIZZA - CAPITOLATO DI POLIZZA KASKO DIPENDENTI IN MISSIONE Pag. 1 di 10 DEFINIZIONI Contraente L azienda A.O.R.N. DEI COLLI MONALDI-COTUGNO-C.T.O. Impresa La Compagnia Assicuratrice.

Dettagli

Capitolo 4 - LEASING. Sommario

Capitolo 4 - LEASING. Sommario Capitolo 4 - LEASING Sommario Sezione I Leasing mobiliare Definizione Art. 1 Scelta del fornitore 2 Forma del contratto 3 Ordinazione del bene 4 Consegna del bene 5 Legittimazione attiva dell utilizzatore

Dettagli

G P A LE COPERTURE ASSICURATIVE POLIZZA DI RESPONSABILITA CIVILE PATRIMONIALE

G P A LE COPERTURE ASSICURATIVE POLIZZA DI RESPONSABILITA CIVILE PATRIMONIALE LE COPERTURE ASSICURATIVE POLIZZA DI RESPONSABILITA CIVILE PATRIMONIALE Definizione di Dipendente Tecnico: qualsiasi persona, regolarmente abilitato o comunque in regola con le disposizioni di legge per

Dettagli

contratto saravintage

contratto saravintage contratto saravintage Saravintage Norme che regolano il contratto Mod. 287/B ed. 08/2008 Indice L assicurazione in generale Definizioni pag. 6 PARTE PRIMA - Assicurazione obbligatoria della responsabilità

Dettagli

Agenzia Speciale Aziende 2002 Allegato a polizza 2002.122.51843137 CONVENZIONE TRA:

Agenzia Speciale Aziende 2002 Allegato a polizza 2002.122.51843137 CONVENZIONE TRA: CONVENZIONE TRA: ASSOCIAZIONE NAZIONALE DEI CONSULENTI DEL LAVORO DELLA PROVINCIA DI REGGIO EMILIA CON SEDE IN VIA CHE GUEVARA, 4 42100 REGGIO EMILIA E COMPAGNIA ASSICURATRICE UNIPOL S.P.A. VIA STALINGRADO,

Dettagli

POOL INQUINAMENTO TESTO DI PURO RIFERIMENTO E DEL TUTTO INDICATIVO LO STESSO PERTANTO PUÒ ESSERE MODIFICATO DALLE SINGOLE IMPRESE

POOL INQUINAMENTO TESTO DI PURO RIFERIMENTO E DEL TUTTO INDICATIVO LO STESSO PERTANTO PUÒ ESSERE MODIFICATO DALLE SINGOLE IMPRESE POOL INQUINAMENTO CONDIZIONI TIPO DI RIFERIMENTO DELLA ASSICURAZIONE DELLA RESPONSABILITÀ CIVILE INQUINAMENTO DERIVANTE DALLA COMMITTENZA DEL TRASPORTO DI MERCI PERICOLOSE TESTO DI PURO RIFERIMENTO E DEL

Dettagli

PROVINCIA DI CAGLIARI PROVINCIA DE CASTEDDU ASSICURAZIONE GLOBALE CONDIZIONI GENERALI DEL SERVIZIO ASSICURATIVO GLOBALE

PROVINCIA DI CAGLIARI PROVINCIA DE CASTEDDU ASSICURAZIONE GLOBALE CONDIZIONI GENERALI DEL SERVIZIO ASSICURATIVO GLOBALE PROVINCIA DI CAGLIARI PROVINCIA DE CASTEDDU SETTORE ORGANI ISTITUZIONALI E AA.GG. Servizio Provveditorato ASSICURAZIONE GLOBALE CONDIZIONI GENERALI DEL SERVIZIO ASSICURATIVO GLOBALE ART. 1. OGGETTO 1.A.

Dettagli

CSPT SpA in A.s. Piazza Matteo Luciani 33 84121 Salerno

CSPT SpA in A.s. Piazza Matteo Luciani 33 84121 Salerno Gara d'appalto servizi assicurativi CIG: 5955191B11 Capitolato speciale LibroMatricola POLIZZA RESPONSABILITÀ CIVILE CIRCOLAZIONE VEICOLI SU GOMMA CONTRAENTE CSPT SpA in A.s. Piazza Matteo Luciani 33 84121

Dettagli

R.C. PATRIMONIALE CONSULENTI E QUADRI DIRETTIVI

R.C. PATRIMONIALE CONSULENTI E QUADRI DIRETTIVI R.C. PATRIMONIALE CONSULENTI E QUADRI DIRETTIVI 1. OGGETTO DELL ASSICURAZIONE GARANZIA PERDITE PATRIMONIALI La Società si obbliga a tenere indenni gli Assicurati di quanto questi siano tenuti a pagare

Dettagli

Legge 16 febbraio 1913 n. 89 e successive modifiche SEZIONE PRIMA ASSICURAZIONE OBBLIGATORIA DELL ECCESSO E RIDUZIONE OBBLIGATORIA DELLA FRANCHIGIA

Legge 16 febbraio 1913 n. 89 e successive modifiche SEZIONE PRIMA ASSICURAZIONE OBBLIGATORIA DELL ECCESSO E RIDUZIONE OBBLIGATORIA DELLA FRANCHIGIA POLIZZA DI RESPONSABILITÀ CIVILE PROFESSIONALE CONDIZIONI OBBLIGATORIE: AUMENTO MASSIMALE DA EURO 150.000,00 A EURO 3.000.000,00 E RIDUZIONE DELLA FRANCHIGIA DA EURO 50.000,00 A EURO 15.000,00 CONDIZIONI

Dettagli

Responsabilità Civile Amministrativa Contabile Colpa Grave

Responsabilità Civile Amministrativa Contabile Colpa Grave Destinatari dell Assicurazione Qualunque persona che abbia assunto, attualmente o nel passato o che assumerà nel futuro, un rapporto di servizio o di lavoro dipendente od autonomo con la Pubblica Amministrazione,

Dettagli

linea SOLUTIO Protection Medici SCHEDA PRODOTTO Nome del prodotto:

linea SOLUTIO Protection Medici SCHEDA PRODOTTO Nome del prodotto: linea SOLUTIO SCHEDA PRODOTTO Nome del prodotto: Protection Medici Tipologia di prodotto: Protection Medici è un prodotto assicurativo a contraenza collettiva e individuale dedicato al libero professionista

Dettagli

Polizza di Assicurazione danni accidentali veicoli dipendenti in missione

Polizza di Assicurazione danni accidentali veicoli dipendenti in missione Polizza di Assicurazione danni accidentali veicoli dipendenti in missione (Compagnia) Terbroker S.r.l. Corso Cerulli, 59 64100 Teramo Tel. 0861 413494 Fax 0861 211786 e-mail: info@terbroker.it DEFINIZIONI

Dettagli

CONVENZIONE ASSICURATIVA Fondiaria SAI

CONVENZIONE ASSICURATIVA Fondiaria SAI CONVENZIONE ASSICURATIVA Fondiaria SAI DEFINIZIONI - CONTRAENTE : CRAL ASL 14 - SEDE LEGALE : CHIOGGIA Strada Madonna Marina, 500-30015 - SOCIETA : FONDIARIA SAI S.p.a. - ASSICURATI : DIPENDENTI ASL 14,

Dettagli

CAPITOLATO SPECIALE RISCHIO KASKO KILOMETRICA AMMINISTRATORI E DIPENDENTI - LOTTO 5 -

CAPITOLATO SPECIALE RISCHIO KASKO KILOMETRICA AMMINISTRATORI E DIPENDENTI - LOTTO 5 - COMUNE DI MONIGA DEL GARDA CAPITOLATO SPECIALE RISCHIO KASKO KILOMETRICA AMMINISTRATORI E DIPENDENTI - LOTTO 5 - stipulata tra il COMUNE DI MONIGA DEL GARDA Piazza S.Martino 1 25080 Moniga del Garda (Brescia)

Dettagli

CONVENZIONE ASSICURATIVA Fondiaria SAI S.p.A. Divisione Fondiaria

CONVENZIONE ASSICURATIVA Fondiaria SAI S.p.A. Divisione Fondiaria CONVENZIONE ASSICURATIVA Fondiaria SAI S.p.A. Divisione Fondiaria DEFINIZIONI. CONTRAENTE: Università degli Studi del Molise CRAM Circolo Ricreativo Ateneo Molisano. SEDE LEGALE: Via DE Sanctis 86100 CAMPOBASSO

Dettagli

REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA Piazza Unità d Italia, 1 34121 Trieste COPERTURA ASSICURATIVA RESPONSABILITA CIVILE VERSO TERZI

REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA Piazza Unità d Italia, 1 34121 Trieste COPERTURA ASSICURATIVA RESPONSABILITA CIVILE VERSO TERZI Capitolato LOTTO 2 REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA Piazza Unità d Italia, 1 34121 Trieste COPERTURA ASSICURATIVA RESPONSABILITA CIVILE VERSO TERZI DURATA DELL APPALTO L appalto ha la durata di 3

Dettagli

Avvertenza: Prima della sottoscrizione leggere attentamente la Nota informativa.

Avvertenza: Prima della sottoscrizione leggere attentamente la Nota informativa. ARISCOM COMPAGNIA DI ASSICURAZIONI S.p.A. CONTRATTO DI ASSICURAZIONE Responsabilità Civile Terzi e Dipendenti Enti Pubblici Il presente Fascicolo Informativo contenente la Nota Informativa, comprensiva

Dettagli

C O M U N E D I C A N N A R A Provincia di Perugia

C O M U N E D I C A N N A R A Provincia di Perugia Cottimo fiduciario per l affidamento dei servizi assicurativi del Comune di Cannara per l anno 2014 LOTTO C CAPITOLATO DI ASSICURAZIONE KASKO - DIPENDENTI IN MISSIONE CON MEZZI PROPRI C O M U N E D I C

Dettagli

LOTTO B CAPITOLATO DI ASSICURAZIONE RC PATRIMONIALE

LOTTO B CAPITOLATO DI ASSICURAZIONE RC PATRIMONIALE C O M U N E D I C A N N A R A Provincia di Perugia LOTTO B CAPITOLATO DI ASSICURAZIONE RC PATRIMONIALE POLIZZA DI ASSICURAZIONE DELLA RESPONSABILITA CIVILE PER PERDITE PATRIMONIALI DEFINIZIONI Nel testo

Dettagli

POLIZZA ASSICURATIVA INCENDIO - FURTO - EVENTI SOCIOPOLITICI - EVENTI ATMOSFERICI - KASKO VEICOLI DEI DIPENDENTI

POLIZZA ASSICURATIVA INCENDIO - FURTO - EVENTI SOCIOPOLITICI - EVENTI ATMOSFERICI - KASKO VEICOLI DEI DIPENDENTI POLIZZA ASSICURATIVA INCENDIO - FURTO - EVENTI SOCIOPOLITICI - EVENTI ATMOSFERICI - KASKO VEICOLI DEI DIPENDENTI La presente polizza è stipulata tra COMUNE DI ASSAGO 20090 Assago (MI) PI 04150950154 e

Dettagli

I.A.C.P ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI DELLA PROVINCIA DI CASERTA Via E. Ruggiero, 134 81100 CASERTA

I.A.C.P ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI DELLA PROVINCIA DI CASERTA Via E. Ruggiero, 134 81100 CASERTA Polizza Tutela Giudiziaria I.A.C.P. I.A.C.P ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI DELLA PROVINCIA DI CASERTA Via E. Ruggiero, 134 81100 CASERTA Capitolato di polizza di Assicurazione TUTELA LEGALE LOTTO

Dettagli

SINDACATI BANCARI POLIZZA DI RESPONSABILITÀ CIVILE

SINDACATI BANCARI POLIZZA DI RESPONSABILITÀ CIVILE SINDACATI BANCARI POLIZZA DI RESPONSABILITÀ CIVILE COMPAGNIA ASSICURATRICE: MILANO DIVISIONE SASA Numero di polizza Sostituisce la polizza Broker/Agenzia Codice ==== RELA BROKER s.r.l. CONTRAENTE RELA

Dettagli

Sezione II - Responsabilità Civile

Sezione II - Responsabilità Civile 10 di 36 Sezione II - Responsabilità Civile Articolo 5 - Oggetto dell assicurazione La Società assicura sino a concorrenza del massimale indicato sul modulo di polizza (partita 3) la somma che l Assicurato

Dettagli

ALLEGATO _B Dgr n. 2721 del 29/12/2014 pag. 1/5

ALLEGATO _B Dgr n. 2721 del 29/12/2014 pag. 1/5 giunta regionale 9^ legislatura ALLEGATO _B Dgr n. 2721 del 29/12/2014 pag. 1/5 SCHEMA DI GARANZIA FINANZIARIA (per impianti soggetti agli artt. 29-sexies, 29-octies, 29-nonies, 208, 214 e 216 del D. Lgs.

Dettagli

Polizza di Assicurazione della Responsabilità Civile verso Terzi - Divisione Territorio e Promozione

Polizza di Assicurazione della Responsabilità Civile verso Terzi - Divisione Territorio e Promozione Polizza di Assicurazione della Responsabilità Civile verso Terzi - Divisione Territorio e Promozione Seguito aggiudicazione gara pubblica è in corso un contratto All Risk Property ed RCTO con la Carige

Dettagli

RESPONSABILITÀ CIVILE PATRIMONIALE DEGLI AMMINISTRATORI, SEGRETARIO, DIRIGENTE, RESPONSABILE DI SERVIZIO E/O DIPENDENTE IN GENERE ENTI LOCALI

RESPONSABILITÀ CIVILE PATRIMONIALE DEGLI AMMINISTRATORI, SEGRETARIO, DIRIGENTE, RESPONSABILE DI SERVIZIO E/O DIPENDENTE IN GENERE ENTI LOCALI RESPONSABILITÀ CIVILE PATRIMONIALE DEGLI AMMINISTRATORI, SEGRETARIO, DIRIGENTE, RESPONSABILE DI SERVIZIO E/O DIPENDENTE IN GENERE DI ENTI LOCALI ATTIVITA AMMINISTRATIVE E TECNICHE CONTRAENTE: Comune di

Dettagli

SCHEDA DI OFFERTA LOTTO 5 (da firmare in ogni pagina da parte della persona o delle persone indicate in calce)

SCHEDA DI OFFERTA LOTTO 5 (da firmare in ogni pagina da parte della persona o delle persone indicate in calce) Pagina 1 di 5 SCHEDA DI OFFERTA LOTTO 5 (da firmare in ogni pagina da parte della persona o delle persone indicate in calce) RC DANNI PATRIMONIALI DIRIGENTI AREA 7 ISPRA In riferimento alla gara a procedura

Dettagli

Decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1970, n.973. (Pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 18 maggio 1992, n. 114, S.O.

Decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1970, n.973. (Pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 18 maggio 1992, n. 114, S.O. Decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1970, n.973 Regolamento di esecuzione della L.24 dicembre 1969, n.990, sull'assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione

Dettagli

POLIZZA TUTELA GIUDIZIARIA

POLIZZA TUTELA GIUDIZIARIA POLIZZA TUTELA GIUDIZIARIA ISTITUTI SCOLASTICI PARTE A DI POLIZZA Composta da n 13 pagine Contraente: Liceo Classico Alighieri Ist. Mag. M. Di Savoia Ravenna Polizza numero: 2008.7155234613 INDICE Definizioni

Dettagli

del 27/02/2007 n. 184

del 27/02/2007 n. 184 D E T E RMINAZI ONE DEL DIRIGENTE del 27/02/2007 n. 184 I X S E T T O R E T u t e l a d e l l A m b i e n t e Oggetto: Approvazione schemi per la stipulazione delle garanzie finanziarie relative alle attività

Dettagli

I.A.C.P ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI DELLA PROVINCIA DI CASERTA Via E. Ruggiero, 134 81100 CASERTA

I.A.C.P ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI DELLA PROVINCIA DI CASERTA Via E. Ruggiero, 134 81100 CASERTA I.A.C.P ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI DELLA PROVINCIA DI CASERTA Via E. Ruggiero, 134 81100 CASERTA Capitolato di polizza di Assicurazione KASKO AMMINISTRATORI E DIPENDENTI LOTTO N. 2 UNICOVER

Dettagli

COMUNE DI MAGIONE. PROVINCIA DI PERUGIA - C.F./P.I. 00349480541 - Tel. 075/8477011 - Fax 8477041

COMUNE DI MAGIONE. PROVINCIA DI PERUGIA - C.F./P.I. 00349480541 - Tel. 075/8477011 - Fax 8477041 COMUNE DI MAGIONE PROVINCIA DI PERUGIA - C.F./P.I. 00349480541 - Tel. 075/8477011 - Fax 8477041 CAPITOLATO TECNICO RISCHIO RC PATRIMONIALE AMMINISTRATORI CAPITOLATO POLIZZA RESPONSABILITÀ CIVILE PATRIMONIALE

Dettagli

REGOLAMENTO PER LA RACCOLTA DEL PRESTITO SOCIALE

REGOLAMENTO PER LA RACCOLTA DEL PRESTITO SOCIALE REGOLAMENTO PER LA RACCOLTA DEL PRESTITO SOCIALE Art. 1 Il presente Regolamento disciplina la raccolta di prestiti dai soci (sia persone fisiche che giuridiche) in conformità all'art. 37 dello Statuto

Dettagli

C O M U N E D I CARAGLIO Provincia di Cuneo REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELLE RICHIESTE DI RISARCIMENTO DANNI DA RESPONSABILITA CIVILE VERSO TERZI

C O M U N E D I CARAGLIO Provincia di Cuneo REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELLE RICHIESTE DI RISARCIMENTO DANNI DA RESPONSABILITA CIVILE VERSO TERZI C O M U N E D I CARAGLIO Provincia di Cuneo REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELLE RICHIESTE DI RISARCIMENTO DANNI DA RESPONSABILITA CIVILE VERSO TERZI Approvato con delibera del Consiglio Comunale n. 33

Dettagli

Polizza di Responsabilità Civile Professionale

Polizza di Responsabilità Civile Professionale Liguria Professional Polizza di Responsabilità Civile Professionale del Commercialista DEFINIZIONI Nel testo che segue si intendono per: Contraente Assicurato Società Danni Perdite patrimoniali Scoperto

Dettagli

Convenzione Assicurativa Colpa Grave Annualità 31.12.2013 31.12.2014 Novità normative introdotte.

Convenzione Assicurativa Colpa Grave Annualità 31.12.2013 31.12.2014 Novità normative introdotte. Convenzione Assicurativa Colpa Grave Annualità 31.12.2013 31.12.2014 Novità normative introdotte. Polizza RC Patrimoniale Colpa Grave Polizza Tutela Legale Colpa Grave Modifiche Introdotto (premi come

Dettagli

PROVINCIA DI BRINDISI

PROVINCIA DI BRINDISI PROVINCIA DI BRINDISI RESPONSABILITA' CIVILE PATRIMONIALE DI ENTI PUBBLICI SOLO ENTE ASSICURATO I N D I C E DEFINIZIONI pagina 2 NORME CHE REGOLANO L ASSICURAZIONE IN GENERALE Pagina 5 NORME CHE REGOLANO

Dettagli

Assicurazione: RESPONSABILITÀ CIVILE PATRIMONIALE Amministratori, Dirigenti e Dipendenti Amm.vi e Tecnici COMUNE DI COLLESANO

Assicurazione: RESPONSABILITÀ CIVILE PATRIMONIALE Amministratori, Dirigenti e Dipendenti Amm.vi e Tecnici COMUNE DI COLLESANO COMUNEDICOLLESANO CAPITOLATOSPECIALEperl'ASSICURAZIONEdella ResponsabilitàCivileperlePerditePatrimoniali Assicurazione:RESPONSABILITÀCIVILEPATRIMONIALE Amministratori,DirigentieDipendentiAmm.vieTecnici

Dettagli

COMUNE DI MAGIONE. PROVINCIA DI PERUGIA - C.F./P.I. 00349480541 - Tel. 075/8477011 - Fax 8477041

COMUNE DI MAGIONE. PROVINCIA DI PERUGIA - C.F./P.I. 00349480541 - Tel. 075/8477011 - Fax 8477041 COMUNE DI MAGIONE PROVINCIA DI PERUGIA - C.F./P.I. 00349480541 - Tel. 075/8477011 - Fax 8477041 CAPITOLATO TECNICO RISCHI DIVERSI VEICOLI DEI DIPENDENTI IN MISSIONE PER L ENTE POLIZZA DI ASSICURAZIONE

Dettagli

PLURALITÀ DI PRESTAZIONI DA PARTE DI SUB-VETTORE.

PLURALITÀ DI PRESTAZIONI DA PARTE DI SUB-VETTORE. CONTRATTO DI TRASPORTO DI MERCI SU STRADA PER PRESTAZIONE SINGOLA O PLURALITÀ DI PRESTAZIONI DA PARTE DI SUB-VETTORE. Art. 1. Identificazione delle Parti Con la presente scrittura privata da valere ad

Dettagli

REGOLAMENTO PER LA RACCOLTA DEL PRESTITO SOCIALE. Art. 1) Il presente Regolamento disciplina la raccolta di prestiti dai soci (sia persone fisiche

REGOLAMENTO PER LA RACCOLTA DEL PRESTITO SOCIALE. Art. 1) Il presente Regolamento disciplina la raccolta di prestiti dai soci (sia persone fisiche REGOLAMENTO PER LA RACCOLTA DEL PRESTITO SOCIALE Art. 1) Il presente Regolamento disciplina la raccolta di prestiti dai soci (sia persone fisiche che giuridiche) in conformità all'art. 18 lettera 4 dello

Dettagli

CONSORZIO EUROPEO AUTOTRASPORTATORI C.E.A.

CONSORZIO EUROPEO AUTOTRASPORTATORI C.E.A. CONSORZIO EUROPEO AUTOTRASPORTATORI C.E.A. SEDE E DIREZIONE NAZIONALE 47900 RIMINI (RN) VIALE TRIPOLI, 214 Tel. 0541.391850 Fax 0541.391594 WEB: email servizi@consorzio-cea.com - www.consorzio-cea.com

Dettagli

IPAB ISTITUTI FEMMINILI RIUNITI PROVVIDENZA E S. MARIA DEL LUME DISCIPLINARE D INCARICO PROFESSIONALE PER LO SVOLGIMENTO DELL ATTIVITA DI

IPAB ISTITUTI FEMMINILI RIUNITI PROVVIDENZA E S. MARIA DEL LUME DISCIPLINARE D INCARICO PROFESSIONALE PER LO SVOLGIMENTO DELL ATTIVITA DI IPAB ISTITUTI FEMMINILI RIUNITI PROVVIDENZA E S. MARIA DEL LUME DISCIPLINARE D INCARICO PROFESSIONALE PER LO SVOLGIMENTO DELL ATTIVITA DI Infermiere Professionale. NELLA FORMA LIBERO-PROFESSIONALE CON

Dettagli

Capitolato di Polizza di Assicurazione

Capitolato di Polizza di Assicurazione Allegato E al disciplinare di gara UNIVERSITA POLITECNICA DELLE MARCHE 60121 ANCONA P.zza Roma 22 LOTTO IV Capitolato di Polizza di Assicurazione Danni Accidentali Automezzi dei dipendenti in missione

Dettagli

Polizza Responsabilità civile della famiglia

Polizza Responsabilità civile della famiglia Polizza Responsabilità civile della famiglia Polizza N. Edizione Febbraio 2001 Pagina lasciata intenzionalmente bianca PB02/09-94 Sommario 1 Definizioni 2 Condizioni Generali di Assicurazione 3 Norme che

Dettagli

COMUNE DI PALERMO. Art. 2 Modifiche all assicurazione. Le eventuali modificazioni dell Assicurazione devono essere provate per iscritto.

COMUNE DI PALERMO. Art. 2 Modifiche all assicurazione. Le eventuali modificazioni dell Assicurazione devono essere provate per iscritto. COMUNE DI PALERMO CAPITOLATO SPECIALE DI APPALTO AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI COPERTURA ASSICURATIVA ANNUALE R.C.A. ED A.R.D. DEGLI AUTOMEZZI DI PROPRIETÀ DELL AMMINISTRAZIONE COMUNALE DI PALERMO. Premessa

Dettagli

ASSICURAZIONE DELLA RESPONSABILITÀ CIVILE DERIVANTE DALLA NAVIGAZIONE DEI NATANTI A MOTORE. CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE Edizione 01/2006

ASSICURAZIONE DELLA RESPONSABILITÀ CIVILE DERIVANTE DALLA NAVIGAZIONE DEI NATANTI A MOTORE. CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE Edizione 01/2006 ASSICURAZIONE DELLA RESPONSABILITÀ CIVILE DERIVANTE DALLA NAVIGAZIONE DEI NATANTI A MOTORE CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE Edizione 01/2006 DEFINIZIONI Assicurato: chi è tutelato e garantito dalla

Dettagli

COMUNE DI SCARLINO Provincia di Grosseto POLIZZA DI ASSICURAZIONE PER LA RESPONSABILITA' CIVILE PATRIMONIALE DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

COMUNE DI SCARLINO Provincia di Grosseto POLIZZA DI ASSICURAZIONE PER LA RESPONSABILITA' CIVILE PATRIMONIALE DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE COMUNE DI SCARLINO Provincia di Grosseto POLIZZA DI ASSICURAZIONE PER LA RESPONSABILITA' CIVILE PATRIMONIALE DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE LOTTO 5 Questa assicurazione è prestata nella forma CLAIMS MADE

Dettagli