COMUNE DI ORBETELLO REGOLAMENTO PER LA CONCESSIONE IN USO DELLE PALESTRE E DEGLI IMPIANTI SPORTIVI COMUNALI

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1 COMUNE DI ORBETELLO REGOLAMENTO PER LA CONCESSIONE IN USO DELLE PALESTRE E DEGLI IMPIANTI SPORTIVI COMUNALI Approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 5 del

2 COMUNE DI ORBETELLO PARTE I Titolo I DISPOSIZIONI GENERALI Art. 1 INDIVIDUAZIONE BENI Le palestre e gli impianti sportivi comunali, compreso il Palazzetto dello Sport, fanno parte del patrimonio indisponibile dell Ente. Le palestre comunali, attualmente esistenti ed utilizzabili, sono: - palestra scuola elementare di Orbetello Baccarini - palestra scuola elementare di Neghelli - palestra scuola elementare di Albinia - palestra scuola media di Albinia - palestra scuola elementare di Fonteblanda. Gli impianti sportivi di proprietà comunale sono: - Palazzetto dello Sport Orbetello Via Pola - Campi da tennis di Orbetello Loc. ex Pista - Campi da tennis di Albinia Via Aldi - Campo sportivo O. Vezzosi di Orbetello - Campo sportivo Combi di Albinia - Campo sportivo O. Armenti di Fonteblanda - Impianto polivalente Loc. Polverosa - Impianto polivalente Loc. Orbetello Scalo - Pista polivalente di Orbetello Centro. Art. 2 PALESTRE Le palestre comunali, comprese negli edifici scolastici, sono prioritariamente adibite all uso scolastico. Le ore e gli spazi liberi da impegni o da necessità della scuola o della Amministrazione Comunale per corsi di attività motoria o di avviamento allo sport, sono gestiti direttamente dall Amministrazione Comunale. Per una organica programmazione della utilizzazione delle palestre, le Direzioni 1

3 Didattiche, prima dell inizio di ciascun anno scolastico e comunque entro e non oltre il 10 settembre, segnaleranno le loro esigenze (mattutine e/o pomeridiane) all Amministrazione Comunale. Decorso inutilmente detto termine del 10 settembre, senza richiesta di giustificata proroga da parte della competente Autorità scolastica, l Ufficio Sport procede alla concessione delle palestre ad uso extra scolastico ai soggetti richiedenti, considerando come confermate e quindi valide le fasce orarie comunicate dalla scuola per l anno immediatamente precedente. In tutte le palestre comunali è fatto divieto di accesso al pubblico, fatta eccezione per le palestre che, con apposita procedura, abbiano ottenuto la prescritta autorizzazione previo accertamento dei dovuti requisiti da parte della Commissione Provinciale Pubblici Spettacoli e, se necessario, da parte delle ulteriori autorità competenti. Art. 3 PALAZZETTO DELLO SPORT Per l assegnazione in uso del Palazzetto dello Sport si rimanda al Regolamento per l uso del Palazzetto dello Sport consultabile presso l Ufficio Sport del Comune e sul sito web dell Ente Art. 4 CONVENZIONI CON LE AUTORITA SCOLASTICHE Per l uso delle palestre da parte delle scuole in orario di attività didattica non è necessario alcun atto intercorrente tra Amm.ne Comunale e autorità scolastiche, salvo le comunicazioni di cui al precedente art. 2. Qualora invece le strutture sportive siano utilizzate fuori dell orario del servizio scolastico per attività che mirino a realizzare la funzione della scuola come centro di promozione culturale, sociale e civile, la Amm.ne Comunale ha facoltà di disporre la temporanea concessione, secondo le modalità previste dall art. 12 comma 2 e 3 L. n. 517/1977. Nessun intervento del Comune è invece previsto allorchè il Consiglio di Circolo o di Istituto consenta l uso della palestra di una scuola da parte di altre scuole che ne facciano richiesta. Per l uso delle palestre nelle ore lasciate libere dalle esigenze didattiche, il Comune procede secondo quanto disposto negli articoli seguenti, così come previsto dalla L.R n. 72 e L n

4 Art. 5 SOGGETTI LEGITTIMATI ALL UTILIZZO DELLE PALESTRE SCOLASTICHE Sono legittimati a presentare istanza diretta ad ottenere l autorizzazione per l uso delle palestre comunali al di fuori degli orari di utilizzo scolastico, i seguenti soggetti: a) federazioni sportive; b) enti di promozione sportiva; c) associazioni sportive; d) società sportive; e) comitati cittadini; f) singole persone che, fornite di idoneo titolo, intendono espletare corsi sportivi per gruppi di cittadini. Art. 6 SCOPI E RELATIVE CONDIZIONI LEGITTIMANTI L UTILIZZO DELLE PALESTRE I soggetti di cui al precedente art. 5 possono ottenere l utilizzo delle palestre esclusivamente per lo svolgimento di attività sportive, formative, ricreative e sociali, prive di ogni fine di lucro. Art. 7 CONCESSIONI PER USO EXTRA SCOLASTICO Le palestre possono essere concesse in uso, al di fuori dell orario di utilizzo scolastico ai soggetti di cui all art. 5 che, congiuntamente alla richiesta scritta, dichiarino sotto la loro responsabilità che svolgeranno nella struttura attività sportive prive di fini speculativi. Tutte le concessioni, anche se rilasciate per i giorni festivi o per i periodi delle vacanze scolastiche, devono essere comunicate alle autorità scolastiche (Presidi Direttori didattici Consigli di Circolo). Titolo II PROCEDURA PER IL RILASCIO DELLE CONCESSIONI Art. 8 CONCESSIONI PER SINGOLE MANIFESTAZIONI DI DURATA NON 3

5 SUPERIORE A QUINDICI GIORNI 1) I soggetti legittimati, di cui all art. 5, devono presentare la relativa domanda al Sindaco, almeno 15 giorni prima della data di inizio della manifestazione. 2) La domanda, in carta semplice, dovrà contenere: a) i dati anagrafici e fiscali del legale rappresentante dell Ente, Associazione, Istituzione, Società o persona fisica, ecc. richiedente; b) indicazione della manifestazione che si intende svolgere; c) periodo di tempo per il quale è richiesta la concessione. 3) Alla domanda dovrà essere allegata una dichiarazione di responsabilità redatta nei modi e nei termini di cui al successivo art ) La domanda verrà istruita dall Ufficio Sport comunale e si concluderà con l adozione del relativo provvedimento da parte del Dirigente Responsabile del Settore, previa acquisizione, da parte del medesimo, del prescritto parere dell Autorità scolastica, ove necessario. 5) Le domande incomplete potranno essere integrate a richiesta del competente ufficio comunale, ma in tal caso, per data di presentazione della domanda si deve intendere quella in cui la domanda incompleta sia stata integrata. Art 9 CONCESSIONE PER SINGOLE MANIFESTAZIONI DI DURATA SUPERIORE A GIORNI QUINDICI O ATTIVITA COMPORTANTI L UTILIZZO DELLE PALESTRE ENTRO UN PERIODO DI TEMPO MASSIMO DI DODICI MESI 1) Per la concessione delle palestre i soggetti legittimati di cui all art. 5, a seguito di apposito avviso, pubblicato di norma entro il 20 agosto di ciascun anno solare, dovranno presentare richiesta scritta, secondo il modello allegato (All. A), da inoltrare alla Amministrazione Comunale possibilmente entro il 10 settembre. L avviso è approvato dalla Giunta Municipale che in tale sede comunica le strutture disponibili e le relative tariffe orarie e lo schema di convenzione/concessione da stipulare con i concessionari. 2) La domanda redatta secondo il modulo allegato (All. A)dovrà contenere le seguenti indicazioni: a) dati fiscali e sede legale dell Ente, Associazione, Istituzione, Società, ecc. richiedente, nonché i dati anagrafici e fiscali del legale rappresentante o della persona fisica (se il richiedente sia solo persona fisica); 4

6 b) periodo di tempo per il quale la concessione è richiesta; c) attività per la quale la concessione è richiesta; d) numero totale degli iscritti all associazione sportiva nonché numero degli iscritti, per fasce di età, residenti nella località dove ha sede la palestra richiesta; e) valore sportivo della società, associazione o ente, derivante dalla categoria di appartenenza; f) anno di costituzione della associazione, ente, ecc.. g) il tipo di corsi effettuati nelle rispettive ore; h) il numero dei partecipanti ai singoli corsi; i) la tariffa di iscrizione iniziale e mensile, nonché la quota assicurativa; j) dichiarazione nella quale deve essere comunicato l impegno a svolgere attività sportive prive di fini speculativi; k) impegno a presentare, al momento della firma della convenzione/concessione, polizza assicurativa a garanzia di eventuali danni che possono derivare alla struttura richiesta e/o alle attrezzature in essa esistenti dalla attività svolta. 3) Alla domanda dovranno essere allegati i seguenti documenti: a) dichiarazione di assunzione di responsabilità del richiedente o legale rappresentante, contenente le indicazioni di cui al successivo art. 13; b) copia del documento di identità in corso di validità del richiedente. 4) Le domande non complete potranno essere integrate a richiesta del competente ufficio comunale, ma in tal caso, per data di presentazione della domanda si deve intendere quella in cui la domanda incompleta sia stata integrata. 5) Una volta pervenute le domande, l Ufficio Sport provvede alla relativa istruttoria possibilmente entro il 30 settembre, individuando gli aventi diritto, le strutture concedibili ed i relativi orari, il tutto nell ambito della disponibilità oraria extra scolastica. 6) Con atto della Giunta Municipale si procederà poi all assegnazione degli orari che, una volta approvati, non potranno essere modificati fino al 31 gennaio dell anno agonistico di riferimento. Le Società sportive che intendono rinunciare o fare richiesta di ulteriore disponibilità oraria avranno tempo per farlo dal 01 al 15 gennaio e, sulla base delle richieste pervenute, si procederà alle necessarie modifiche degli schemi d orari entro il 31 gennaio. Il nuovo orario resterà in vigore, senza possibilità di ulteriori cambiamenti, fino alla fine dell anno agonistico. 5

7 7) L istruttoria del procedimento di rilascio della convenzione/concessione di cui al presente articolo è di competenza dell Ufficio Sport e si concluderà con il rilascio dell atto di convenzione/concessione da parte del Dirigente Responsabile del Servizio. Art. 10 ORDINE DI PRIORITA PER LA CONCESSIONE DELLE PALESTRE Nel caso in cui le richieste superino la disponibilità delle fasce orarie extra scolastiche, nonché in caso di più domande per l uso della medesima palestra l Ufficio predispone una graduatoria dei richiedenti in base ai seguenti criteri di priorità, secondo la tabella di assegnazione punteggi (All. C al presente Regolamento): a) richieste per singole manifestazioni o concessioni di cui all art. 8: - rilevanza oggettiva della manifestazione sportiva che sarà valutata dall Assessore allo Sport; - domande provenienti da associazioni o enti aventi sede e svolgenti la propria attività prevalentemente nell ambito del territorio comunale; - priorità cronologica nella presentazione delle domande. b) richieste per concessioni in convenzione di cui all art. 9: - provenienti da associazioni o enti aventi sede e svolgenti la propria attività prevalentemente nell ambito del territorio comunale; - provenienti da associazioni o enti che hanno il più alto numero di iscritti residenti nella località dove ha sede la palestra richiesta e che partecipano ai corsi svolti nella stessa, secondo la tabella di assegnazione punteggi (All. C); - provenienti da associazioni o enti classificati secondo il valore sportivo derivante dalla categoria di appartenenza; - provenienti da associazioni o enti che organizzano corsi per soggetti portatori di handicap e/o per anziani; - provenienti da associazioni o enti con maggiore anzianità di esistenza. Per l utilizzo delle ore disponibili settimanalmente in una determinata palestra l Ufficio Sport procederà nel modo seguente: suddivisione delle ore settimanali disponibili, per fasce orarie (FASCIA 1: dalla fine di utilizzo da parte della scuola alle ore 19:00 FASCIA 2: dalle ore 19:00 alle ore 23:00) in misura proporzionale alle ore complessivamente richieste dai soggetti, con attribuzione alla società o associazione 1 in graduatoria del 40% delle ore disponibili nelle due fasce, alla 2 in graduatoria del 30%, alla 3 in 6

8 graduatoria del 20% ed alla 4 ed eventuali altre società inserite nella graduatoria del residuo 10%. A titolo esemplificativo la società 1 in graduatoria avrà la possibilità di richiedere il 40% delle ore disponibili nella Fascia 1 ed il 40% delle ore disponibili nella fascia 2; la seconda società avrà la possibilità di richiedere il 30% delle ore disponibili nella Fascia 1 ed il 30% delle ore disponibili nella fascia 2, ecc. Art. 11 ADEMPIMENTI CONSEGUENTI ALL ACCOGLIMENT0 DELLE DOMANDE Redatta la graduatoria per singole strutture il Dirigente Responsabile del Settore e l Assessore al ramo convocano le società richiedenti, comunicando in tale sede agli aventi o meno diritto la struttura ed i relativi orari di utilizzo. I competenti organi, quindi, provvederanno alla formalizzazione della assegnazione, invitando i concessionari a sottoscrivere la relativa convenzione/concessione, prima dell uso della struttura, e previa presentazione delle garanzie di cui all art. 9. Qualora l assegnatario non si presenti per la firma della convenzione/ concessione entro il termine indicato dall Ufficio Sport o, pur presentandosi, non dimostri di aver ottemperato a quanto richiesto come garanzia, si determinerà l annullamento della assegnazione che gli verrà formalmente comunicata con Raccomandata A.R. Art. 12 ULTERIORE DISPONIBILITA ORARIA Se successivamente alla concessione e nel rispetto dei limiti temporali previsti dall articolo 9, c. 7 del presente Regolamento si determina per qualsiasi motivo (rinuncia da parte di un concessionario, riduzione delle ore utilizzate dalle scuole ecc.) una ulteriore disponibilità di orario, l Ufficio interpella per primi i soggetti che non hanno avuto disponibilità d uso o che hanno avuto una disponibilità ridotta rispetto alle proprie esigenze, e da ultimo esamina le eventuali nuove richieste nel frattempo pervenute. Di conseguenza sono integrate le convenzioni in atto o ne sono stipulate delle nuove. Titolo III 7

9 OBBLIGHI DEL CONCESSIONARIO Art. 13 DICHIARAZIONE DI RESPONSABILITA 1) Il richiedente, unitamente alla domanda, dovrà presentare una dichiarazione di responsabilità con la quale esonera espressamente l Amministrazione Comunale da ogni qualsivoglia responsabilità per fatti che possano arrecare danni a persone e/o cose, verificatisi nella struttura sportiva in occasione della manifestazione o nell espletamento dell attività per la quale è stato concesso l uso della stessa, secondo il modello allegato (All. B). 2) Il richiedente, con la stessa dichiarazione, dovrà altresì assumere i seguenti obblighi nei confronti dell Amministrazione Comunale: a) risarcire l Ente per ogni danno alla struttura, alle attrezzature e/o agli arredi o cose di proprietà comunale, o di proprietà delle scuole o di altre società sportive, causato nel corso dell uso dei beni oggetto di concessione; b) risarcire l Ente per furti o sottrazioni di beni o attrezzature appartenenti all Amministrazione, alle scuole o ad altre società, verificatesi nel corso della manifestazione o delle attività oggetto di concessione; c) procedere a sua cura e spese, dopo ogni uso, alla pulizia e riordino dei locali, consegnandoli nello stato di fatto in cui si trovavano prima dell utilizzo e nei termini stabiliti nell atto di concessione; d) rispettare e far rispettare tutte le disposizioni vigenti in tema di salubrità ed igiene pubblica, di ordine pubblico e di sicurezza, assicurando i propri collaboratori e quanti presteranno la loro opera a favore della concessionario, nonché le persone che a qualsiasi titolo svolgeranno l attività sportiva, formativa o ricreativa oggetto di concessione. e) Rinunciare ad ogni azione di rivalsa o risarcitoria nei confronti dell Amministrazione nel caso in cui la manifestazione o l attività oggetto della concessione d uso non possano essere effettuate o vengano sospese od interrotte in conseguenza di eventi non dipendenti da inadempienze colpose dell Amministrazione. Art. 14 MODALITA DI GESTIONE 8

10 Il concessionario deve svolgere, nelle ore concesse, le attività per cui ha fatto richiesta, affiggendo, all interno delle palestre, per tutta la durata della concessione, un manifesto indicante: a) il tipo di corsi effettuati nelle rispettive ore; b) il numero dei partecipanti ai singoli corsi; c) il nome degli istruttori, il nome e le qualifiche di ogni addetto e relativa autorizzazione; d) la tariffa di iscrizione iniziale e mensile, nonché la quota assicurativa. Il manifesto deve contenere dati conformi a quelli risultanti dagli atti della Amm.ne Comunale in quanto forniti al momento della richiesta di concessione. Il numero complessivo dei partecipanti ad ogni corso, nonché degli istruttori e degli addetti, non dovrà superare i parametri di capienza previsti per ogni singola palestra. Art. 15 ADEMPIMENTI ED ONERI A CARICO DEL CONCESSIONARIO Il concessionario deve provvedere alla manutenzione ordinaria ed alla pulizia della palestra (o delle palestre) avuta in concessione al termine di ogni seduta di allenamento. Dato che una struttura viene di norma utilizzata da più soggetti, gli stessi hanno l obbligo di accordarsi per far effettuare le pulizie in maniera congiunta. Qualsiasi sia l ora di fine utilizzo della struttura, la medesima deve risultare pulita la mattina seguente quanto vi è l accesso da parte delle scuole. Al momento della firma della convenzione devono essere comunicati all Amm.ne i nominativi sia della persona incaricata delle pulizie che dei responsabili degli impianti. Qualora la struttura non venga adeguatamente pulita, l Amministrazione procederà a recuperare ogni spesa affrontata, prelevandone il relativo importo dal deposito cauzionale di cui al successivo art. 19. Al responsabile sono consegnate le chiavi della struttura da restituire al termine della concessione. Non è autorizzata nessuna riproduzione delle chiavi consegnate. In caso di assoluta necessità, da comunicarsi immediatamente per iscritto, l Amministrazione potrà autorizzare un duplicato delle chiavi, ferma restando la piena ed esclusiva responsabilità del concessionario verso l Ente. Nella richiesta il concessionario deve indicare dettagliatamente le generalità del soggetto al quale il duplicato verrà consegnato. Qualora l Amministrazione accerti che, senza sua autorizzazione, sono state effettuate duplicati delle chiavi 9

11 consegnate, procederà alla revoca della concessione, costituendo tale inosservanza grave inadempimento agli obblighi concessori. Il concessionario non può effettuare cambi orari senza aver preventivamente richiesto ed ottenuto dall Amministrazione la relativa autorizzazione, né può sub-concedere il proprio monte-ore ad altri soggetti. Qualora per giustificati motivi l impianto concesso non venga utilizzato, l Amministrazione deve esserne immediatamente informata. Il concessionario non potrà apportare di propria iniziativa alcuna modifica alla struttura concessa. Art. 16 RESPONSABILITA DEL CONCESSIONARIO Il concessionario si impegna al corretto uso della struttura, delle sue pertinenze ed attrezzature che nella stessa insistono, assumendo altresì la diretta ed esclusiva responsabilità per danni a cose o persone che si dovessero verificare nell ambito della stessa nelle ore assegnate. Nessuna responsabilità, pertanto, potrà essere addebitata all Amministrazione Comunale per danni alle persone; coloro che hanno accesso alle strutture concesse in uso dovranno essere regolarmente tesserati con le rispettive Federazioni Sportive ed assicurati per i rischi da infortuni, o autorizzati dal concessionario. A garanzia di eventuali danni che potrebbero essere arrecati alle strutture e alle cose, il concessionario dovrà costituire, al momento della sottoscrizione della convenzione/concessione, idoneo deposito cauzionale o apposita polizza fidejussoria (assicurativa o bancaria) - il relativo importo viene determinato con delibera di Giunta su proposta dell Ufficio Sport, tenuto conto dell utilizzo orario e temporale della palestra - con il medesimo provvedimento viene approvato lo schema dell atto di convenzione/concessione. Nel caso di danni accertati alla struttura, agli impianti e/o alle attrezzature presenti, l Ufficio Tecnico comunale procederà alla loro quantificazione, dopodichè l Ufficio Sport accerterà quale sia il concessionario o i concessionari che hanno provocato il danno, verificando il giorno e gli orari in cui lo stesso si è determinato. Nel caso di una struttura usata da più soggetti, se non è individuabile lo specifico responsabile, il danno sarà proporzionalmente (ore di utilizzo) ripartito tra i concessionari. Qualora il concessionario (o i concessionari) non provvedano al ripristino delle 10

12 condizioni entro il termine stabilito dall Amministrazione, la concessione potrà essere revocata, come previsto al successivo art. 21 fermo il diritto dell Amministrazione stessa di rivalersi sulla garanzia prestata. Art. 17 CONTROLLI L Amministrazione Comunale, per assicurarsi che la gestione delle strutture avvenga nel rispetto del presente regolamento può disporre in qualunque momento verifiche avvalendosi del Comando di Polizia Municipale. Quest ultimo dovrà trasmettere il relativo rapporto al Dirigente del settore competente, il quale, accertata la sussistenza delle irregolarità e/o violazioni del disciplinare di concessione, emetterà rituale diffida al concessionario invitandolo all immediato rispetto delle presenti norme regolamentari. Dopo la 1 segnalazione, qualora il concessionario perduri negli inadempimenti, si procederà alla revoca della concessione. Titolo IV CORRISPETTIVO E CAUZIONE Art. 18 CANONE DI CONCESSIONE Le palestre sono concesse a fronte di pagamento di un canone tariffario fissato annualmente dalla Giunta. L ammontare di tale tariffa verrà determinato, su base oraria, annualmente, per ogni impianto, entro il 31 dicembre di ogni anno per l anno successivo, dal competente ufficio comunale, sulla base della verifica dei costi di manutenzione e di utilizzo dell immobile e relativi servizi e forniture, ed approvato dalla Giunta Comunale. Per l uso continuativo, il pagamento relativo ai primi 3 mesi deve essere fatto entro la data di consegna delle chiavi da parte della Amministrazione, subordinata alla consegna all Ufficio Sport della ricevuta relativa. I pagamenti successivi, mensili, devono essere effettuati entro il termine indicato dall Ufficio Sport. Il Concessionario è comunque tenuto: a) al pagamento del canone di concessione dovuto per il periodo 01 11

13 ottobre (ovvero data inizio concessione) 31 gennaio, in caso di comunicazione di rinuncia all utilizzo dell impianto formalmente assegnato, che pervenga all Ente entro il 15 gennaio dell anno agonistico in corso; b) al pagamento del canone di concessione dovuto per il periodo 01 ottobre (ovvero data inizio concessione) 31 maggio, in caso di comunicazione di rinuncia all utilizzo dell impianto formalmente assegnato, che pervenga all Ente dopo il 15 gennaio dell anno agonistico in corso. Per l uso straordinario, il canone dovrà essere versato in un unica soluzione contestualmente al versamento del deposito cauzionale per eventuali danni e/o mancate pulizie, quantificato in una somma pari al 30% della tariffa giornaliera. Al momento della consegna delle chiavi copia dei bollettini postali di avvenuto pagamento della tariffa e della cauzione dovrà essere consegnata all Ufficio Sport. L importo versato a titolo di deposito cauzionale verrà restituito a conclusione dell utilizzo, previa verifica della mancanza di danni e di effettuate pulizie. Il corrispettivo fissato dovrà essere pagato tramite versamento sul conto corrente postale intestato al Comune. Nessun rimborso è previsto per canoni già pagati qualora il concessionario interrompa anticipatamente l uso, qualunque ne sia la causa. Nel caso invece che la struttura sia temporaneamente non utilizzabile per lavori manutentori che l Amministrazione deve realizzare durante l anno scolastico, oppure intervengano imprevedibili esigenze da parte della stessa Amministrazione o delle autorità scolastiche, i canoni già versati e non utilizzati saranno rimborsati dall ufficio competente (oppure, se possibile, le ore non usufruite verranno recuperate in giorni da concordare con l ufficio). Titolo V SOSPENSIONE REVOCA DINIEGO DELLA CONCESSIONE Art. 19 SOSPENSIONE DELLA CONCESSIONE La concessione può essere temporaneamente sospesa per: a) sopravvenute esigenze dell Amministrazione Comunale o delle Autorità Scolastiche, nonché per necessità di interesse pubblico; 12

14 b) svolgimento di particolari manifestazioni; c) motivi tecnici e/o interventi di manutenzione da effettuare in termini immediati; d) cause di forza maggiore; e) ulteriori prescrizioni aggiunte nell atto di concessione o nella convenzione. Art. 20 REVOCA DELLA CONCESSIONE La concessione può essere revocata per una delle seguenti cause: a) inadeguata pulizia della struttura, segnalata dai Capi di Istituto o verificata direttamente dall Ufficio, per almeno 3 volte nel periodo di durata della concessione; b) sub-concessione ad altro soggetto del proprio orario; c) uso della struttura in orari diversi da quelli autorizzati, senza nessuna comunicazione all Ufficio competente; d) danni alla struttura non immediatamente riparati; e) ritardo nel pagamento della quota mensile che si protragga oltre il mese successivo a quello di riferimento; f) uso della struttura per finalità diverse da quelle dichiarate nella richiesta ed accolte nell atto di concessione; g) duplicazione delle chiavi della struttura e consegna a terzi, senza la preventiva autorizzazione scritta da parte dell Amministrazione; h) mancata reintegrazione del deposito cauzionale nel termine assegnato dall Amministrazione; i) revoca della polizza fideiussoria assicurativa o bancaria. Art. 21 DINIEGO DI CONCESSIONE Oltre che nei casi di insussistenza dei requisiti soggettivi o di indisponibilità delle strutture o di fasce temporali disponibili, L Amministrazione potrà inoltre negare la concessione nei confronti di richiedenti che siano già incorsi in provvedimenti di revoca di concessioni precedentemente rilasciate. Pertanto, nel caso in cui un richiedente abbia avuto in concessione nell anno precedente un impianto comunale, incorrendo, durante la gestione, nella revoca della concessione medesima, la domanda successivamente presentata dal medesimo soggetto potrà non essere presa in considerazione. L Amministrazione potrà inoltre negare la concessione nei confronti dei 13

15 richiedenti che, al momento della presentazione della relativa domanda, non siano in regola con il pagamento del canone di concessione dovuto per gli anni precedenti. Art. 22 CONCESSIONI OCCASIONALI Le palestre possono essere concesse di volta in volta per manifestazioni occasionali, anche di natura non strettamente sportiva, sentito il Sindaco e l Assessore al ramo, su autorizzazione del Dirigente di settore che preventivamente contatterà le scuole per il relativo parere. A fronte della concessione il soggetto richiedente verserà una somma calcolata sulla base del numero dei giorni di utilizzo e della relativa tariffa giornaliera. PARTE II Titolo I DISPOSIZIONI GENERALI Art. 23 IMPIANTI SPORTIVI SOGGETTI LEGITTIMATI ALLA GESTIONE Gli impianti sportivi comunali di cui al precedente art. 1 eccetto il Palazzetto dello Sport sono affidati dalla Amministrazione in concessione a soggetti (enti, società, associazioni sportive) che, con apposita richiesta, manifestano la loro volontà di gestirli senza scopi speculativi nel rispetto delle finalità per le quali gli impianti stessi sono stati realizzati: promozione sportiva e aggregazione sociale della collettività locale. Pertanto sono legittimati a presentare domanda per la concessione della gestione dei predetti impianti i seguenti soggetti: a) Federazioni sportive del C.O.N.I.; b) Società sportive affiliate alle federazioni sportive di settore del C.O.N.I.; c) Associazioni sportive affiliate alle federazioni sportive di settore del C.O.N.I.; d) Enti sportivi o di promozione sportiva affiliati alle federazioni sportive di 14

16 settore o riconosciuti dal C.O.N.I.. Art. 24 SCOPI E RELATIVE CONDIZIONI LEGITTIMANTI LA RICHIESTA DI CONCESSIONE IN GESTIONE DEI SINGOLI IMPIANTI I soggetti di cui al precedente art. 23 possono chiedere la concessione in gestione dei singoli impianti comunali, senza alcun scopo di lucro, ma al solo fine di promuovere l attività sportiva cui sono specificatamente destinati, mantenendone il livello qualitativo delle strutture ovvero migliorandone la funzionalità e agibilità, mediante forme di collaborazione e di partecipazione con l Ente Pubblico che permettano il pieno ed organico completamento delle strutture esistenti. Titolo II PROCEDURE PER IL RILASCIO DELLE CONCESSIONI RELATIVE AGLI IMPIANTI SPORTIVI COMUNALI Capo I Art. 25 PROCEDURA PER LA CONCESSIONE DI MERA GESTIONE L Amministrazione, con atto di Giunta Municipale, approva un avviso rivolto a tutti gli interessati per la concessione della gestione dei singoli impianti sportivi, stabilendone il periodo ed il relativo canone annuale. Contestualmente alla approvazione dell avviso pubblico la Giunta approva lo schema di domanda da presentare da parte degli interessati e lo schema di convenzione/concessione da stipulare con gli aventi diritto, fissandone altresì la durata ed il canone annuo che sarà determinato dall ufficio competente (Ufficio Patrimonio); Art. 26 CONTENUTO DELLE DOMANDE E DOCUMENTI DA ALLEGARE La domanda, da presentarsi autonomamente per ogni singolo impianto sportivo in carta semplice, dovrà indicare: a) la denominazione e la sede legale della federazione, società, associazione o 15

17 ente richiedente e del suo legale rappresentante e relativi dati fiscali; b) l affiliazione al C.O.N.I. o a Federazioni Sportive o Enti di promozione sportiva affiliati o riconosciuti dal C.O.N.I.; c) l impianto per il quale si richiede la concessione in gestione; d) il numero complessivo dei tesserati, nonché i centri giovanili e/o il numero degli iscritti di età non superiore a 18, il tutto riferito all anno precedente alla richiesta; e) il personale medico e/o l organizzazione sanitaria a disposizione; f) il numero degli istruttori e relativi titoli abilitanti; g) le attività sportive praticate, le eventuali manifestazioni sportive o campionati cui partecipano a livello societario o associativo i propri iscritti e relativa categoria. Alla domanda dovranno essere allegati i seguenti documenti: a) atto costitutivo della società e relativo statuto in copia semplice (salva la facoltà dell Amministrazione di richiedere la produzione dell originale per verificarne la conformità); b) dichiarazione di assunzione di responsabilità del richiedente o legale rappresentante, contenente le stesse indicazioni di cui al precedente art. 13; c) impegno a depositare, al momento della sottoscrizione del provvedimento di concessione, polizza fideiussoria rilasciata da società assicurativa o idonea cauzione di cui al successivo art. 37, a garanzia del risarcimento degli eventuali danni arrecati alla struttura o alle attrezzature, nonché di eventuali furti o sottrazioni di beni o attrezzature verificatesi nel periodo di utilizzo. Le domande non complete potranno essere integrate entro quindici giorni dalla richiesta formulata dal competente ufficio comunale via fax o a mezzo raccomandata A.R.. Scaduto detto termine la domanda sarà respinta per carenza di documentazione. In caso di presentazione di più domande da parte della stessa federazione, società, associazione o Ente sportivo riguardanti diversi impianti, si potrà far riferimento alla documentazione allegata ad una delle domande presentate. ART. 27 ISTRUTTORIA DELLE DOMANDE - CRITERI E ORDINE DELLE PRIORITA L Ufficio Sport provvede alla istruttoria delle domande pervenute per ogni singolo impianto (se un soggetto richiede più impianti, deve presentare una istanza per ciascuna struttura). 16

18 Qualora siano state presentate più domande per lo stesso impianto l Ufficio Sport procederà alla redazione di apposita graduatoria, sulla base dei seguenti punteggi: a) affiliazione al Coni o ad Enti di promozione sportiva riconosciuti dal Coni; = punti 5= b) numero di atleti tesserati riferiti all anno precedente alla richiesta (da documentare): fino a n. 30= = punti 3= da n 31 ad un massimo di n 50 = punti 2= c) presenza nella organizzazione del soggetto richiedente, di un medico sportivo = punti 5= d) svolgimento di attività preparatorie per bambini da 6 a 14anni = punti 10= e) svolgimento di attività giovanili per ragazzi da 15 a 18 anni = punti 10= f) soggetto avente sede nella località del territorio comunale che svolge la propria attività esclusivamente nella località medesima su cui insiste l impianto = punti 40= g) soggetto avente sede nel territorio comunale che svolge la propria attività principalmente nel territorio medesimo = punti 10= h) esistenza documentata della società da almeno 10 anni = punti 15= A parità di punteggio tra più richiedenti, verrà preferita quella società, associazione o ente sportivo che abbia una classificazione di categoria superiore 17

19 in rapporto al campionato o alle manifestazioni sportive alle quali partecipa o è iscritta; a parità ancora di punteggio verrà prescelta la società che abbia il maggior numero - tra bambini e ragazzi fino a 18 anni tra i propri iscritti e che eserciti esclusivamente o prevalentemente la propria attività nel territorio comunale. Qualora l impianto venga richiesto da più soggetti e possa essere utilizzato in via alternativa in giorni diversi, l Amministrazione potrà autonomamente concederne la gestione a non più di due soggetti (classificatisi ai primi posti della graduatoria) che comunque dovranno assumere, in via tra loro solidale, tutti gli obblighi statuiti nella convenzione e relativo disciplinare concessorio. Art. 28 ADEMPIMENTI CONSEGUENTI ALL ACCOGLIMENTO DELLE ISTANZE Ultimati gli adempimenti istruttori, il Dirigente Responsabile del procedimento, convocherà i richiedenti comunicando il relativo esito. Quindi i competenti organi inviteranno l avente titolo alla concessione in gestione a sottoscrivere la relativa convenzione e a ritirare l atto di concessione prima della consegna dell impianto e previa presentazione delle garanzie fideussorie o cauzionali di cui all art. 36. La mancata presentazione della prescritta documentazione e delle richieste garanzie, nonché la mancata sottoscrizione della convenzione e del disciplinare della concessione entro 10 giorni dall invito formale spedito dall Amministrazione a mezzo di lettera A.R., comporterà la decadenza dalla assegnazione. La consegna dell impianto dovrà essere effettuata dal competente ufficio (Ufficio Patrimonio); a tal fine dovrà essere redatto apposito verbale di consegna descrittivo della struttura e delle attrezzature ivi esistenti e del loro stato d uso. La ricognizione e la redazione del predetto verbale dovrà essere effettuata in contraddittorio con il concessionario il quale dovrà sottoscriverlo per accettazione, assumendo così la cura e la custodia del complesso fino alla estinzione del rapporto. Capo II OBBLIGHI DEL GESTORE 18

20 Art. 29 ONERI DEL CONCESSIONARIO Gli impianti sportivi sono concessi in gestione nello stato di fatto e di diritto in cui si trovano così come risultante dal verbale di consegna redatto nel contraddittorio delle parti. Ogni successivo intervento che, per sopravvenute disposizioni, si renda necessario per la messa a norma dell impianto potrà essere effettuato dal gestore a sua cura e spese, previa autorizzazione dell Amministrazione che, attraverso l Ufficio Tecnico, dovrà controllarne la esecuzione a norma di legge ed esprimere il proprio parere di congruità sulle somme investite. Tali documentati importi, ove giudicati congrui, saranno compensati con il canone annuale. Peraltro ove il gestore, per proprie esigenze, ritenga di effettuare a sua totale cura e spese migliorie alle attrezzature o all impianto sportivo, dovrà preventivamente richiedere l autorizzazione scritta dell amministrazione, ma tali migliorie o modifiche non potranno dare titolo a decurtazioni del canone o a rimborsi al termine del rapporto. Sono inoltre a carico del concessionario per l intero periodo oggetto di concessione in gestione, tutte le spese per: a) la custodia e la pulizia dell impianto, delle sue pertinenze e delle attrezzature, se esistenti, nonché la custodia delle chiavi; b) la manutenzione ordinaria dell impianto, delle sue pertinenze e delle attrezzature; c) l affidamento a persona o ditta abilitata, della manutenzione ordinaria dell impiantistica presente nella struttura, con contemporanea tenuta del registro delle ispezioni periodiche di sorveglianza e manutenzione; d) le spese per la fornitura di energia elettrica, acqua potabile, combustibile per il riscaldamento (laddove vi sono docce, spogliatoi) con obbligo di assumere direttamente la intestazione dei contratti di fornitura e/o di utenza per l intera durata della concessione; e) la sorveglianza sull accesso agli impianti da parte degli utenti e del pubblico; f) la stipula di polizza assicurativa per responsabilità civile verso gli atleti, gli spettatori e chiunque entri, autorizzato nell impianto; la polizza da consegnare in copia all Amministrazione, deve avere validità pari alla durata della convenzione; g) il rispetto di tutte le norme vigenti in materia di salubrità ed igiene 19

21 pubblica, di sicurezza e di ordine pubblico e disciplina degli impianti sportivi e relative attività, comprese le norme in materia di pubblici spettacoli; h) il rispetto di tutte le norme disciplinanti il rapporto di lavoro dei propri collaboratori o dipendenti. Art. 30 RESPONSABILITA DEL CONCESSIONARIO Il concessionario si impegna al corretto uso dell impianto, delle sue pertinenze ed attrezzature che nella stessa insistono, assumendo altresì la diretta ed esclusiva responsabilità per danni a cose o persone che si dovessero verificare nell ambito dello stesso. Nessuna responsabilità, pertanto, potrà essere addebitata all Amm.ne Comunale per danni alle persone; coloro che hanno accesso alle strutture concesse in uso dovranno essere regolarmente tesserati con le rispettive Federazioni Sportive ed assicurati per i rischi da infortuni, e autorizzati dal concessionario. A garanzia di eventuali danni che potrebbero essere arrecati all impianto ed alle cose, il concessionario dovrà costituire, al momento della sottoscrizione della concessione e convenzione, idoneo deposito cauzionale o apposita polizza fidejussoria (assicurativa o bancaria), il cui importo verrà determinato, in base ai criteri di cui all art. 16, dalla Giunta su indicazione dell ufficio patrimonio, in sede di deliberazione ed approvazione della schema di convezione/concessione. Nel caso di danni accertati alla struttura, agli impianti e/o alle attrezzature presenti, l Ufficio Tecnico comunale procederà alla loro quantificazione. Nel caso di una struttura usata da più soggetti, se non è individuabile lo specifico responsabile, il danno sarà ripartito tra i concessionari in pari misura. Qualora il concessionario (o i concessionari) non provvedano al ripristino delle condizioni entro il termine stabilito dall Amministrazione, la concessione potrà essere revocata, fermo il diritto dell Amministrazione stessa di rivalersi sulla cauzione versata. Art DIVIETO DI SUB-CONCESSIONE E fatto divieto assoluto al concessionario di sub concedere a terzi l impianto. Su richiesta scritta e motivata dal concessionario l Amministrazione può valutare di volta in volta la possibilità di autorizzare in sub concessione lo svolgimento di attività e/o manifestazioni all interno dell impianto per le quali saranno stabiliti dall Ufficio Patrimonio appositi canoni di utilizzo (canone giornaliero, 20

22 per manifestazione sportiva o extra sportiva, ecc.). Art. 32 TARIFFE L Amministrazione su proposta del concessionario, approva di anno in anno le tariffe da applicare per l accesso all impianto sia da parte del pubblico in occasione di manifestazioni, partite, ecc, sia da parte degli utenti per l uso della struttura. Le suddette tariffe dovranno quindi articolarsi in: - tariffe di ingresso per singola manifestazione - abbonamenti; - tariffe orarie (diurne e notturne). Il concessionario dovrà altresì comunicare annualmente all Ente il contributo di iscrizione richiesto ai singoli affiliati per la partecipazione ai corsi di avviamento allo sport e per ogni ulteriore attività sportiva praticata nell interno dell impianto. Il concessionario deve assicurare l ingresso gratuito alla struttura per i portatori di handicap e relativi accompagnatori. Art. 33 AFFISSIONI PUBBLICITARIE All interno dell impianto può essere installato materiale pubblicitario previo parere dei competenti uffici comunali nel limiti delle superfici all uopo destinate. Art CONTROLLI L Amministrazione comunale può disporre a sua discrezione verifiche e controlli dell impianto e delle modalità di gestione, per assicurarsi che l uso dell impianto sia fatto in conformità del presente regolamento e della convenzione. In caso di accertate gravi inadempienze, il Dirigente del Settore competente emetterà rituale diffida nei confronti del gestore, invitandolo all immediato rispetto della disciplina concessoria. Perdurando l inadempimento oltre il termine assegnato, potrà procedersi alla revoca della concessione. 21

23 Capo III CORRISPETTIVO Art. 35 CANONE ANNUO. Per la determinazione del canone di gestione che il concessionario dovrà annualmente corrispondere alla Amministrazione verranno utilizzati i criteri e le tariffe risultanti dal vigente Regolamento sulla disciplina del demanio e patrimonio comunale (art. 30 e suo allegato), approvato con atto consiliare n. 52/1996. L Ufficio Patrimonio fornirà i dati necessari al predetto calcolo (superfici coperte/superfici scoperte) individuando le categorie relative alle tariffe da applicare che dovranno essere aggiornate così come previsto dal citato art.30. Sulla base dei dati così forniti l Ufficio Sport calcolerà il canone. Qualora il concessionario dichiari di essere società/associazione senza scopo di lucro (condizione che può risultare anche dallo statuto o dall atto costitutivo) sarà applicata la lett. B dell Articolo Unico di cui all allegato A dell integrazione al citato Regolamento, approvata con atto consiliare n.4/ Nel caso in cui il concessionario non dichiari di rientrare nella fattispecie che permette la applicazione di quanto sopra, il canone così quantificato potrà essere oggetto di un abbattimento percentuale che sarà deliberato dalla Giunta sulla base degli atti gestionali dell anno precedente a quello a cui si riferisce il canone medesimo, atti che, a richiesta, dovranno essere presentati dal concessionario. Il relativo versamento deve avvenire per il 1 anno al momento della stipula dell atto di convenzione/concessione; per gli anni successivi entro il 31 gennaio dell anno di riferimento e sarà oggetto di revisione annuale. Nel caso in cui si tratti di nuovo concessionario che non rientri nell ipotesi di associazione senza scopo di lucro, il canone verrà pagato solo al termine del 1 anno di concessione, così da poterne determinare l importo sulla base degli atti di gestione del periodo a cui il canone si riferisce. Art GARANZIA PER DANNI DA INCENDIO E/O ALLAGAMENTO - DEPOSITO CAUZIONALE O POLIZZA FIDEJUSSORIA 22

24 Il concessionario deve depositare, prima del rilascio della concessione, una polizza assicurativa a garanzia dei danni derivanti da incendio o allagamento che potrebbero colpire l impianto. Il valore della polizza verrà determinato dall Ufficio Patrimonio sulla base dei seguenti criteri: a) tipo di impianto e valore dello stesso; b) durata della concessione tenendo presente che non potrà essere inferiore al 30% del valore dell impianto medesimo. Inoltre il concessionario deve versare una cauzione o prestare idonea polizza fidejussoria a garanzia di danni a cose e a terzi nonchè per garanzia del canone annuale; l ammontare di detta garanzia verrà determinato su istruttoria del competente ufficio (Ufficio Patrimonio) e sarà e sarà e sarà approvato dalla Giunta. La cauzione potrà essere prestata nelle seguenti forme: a) mediante versamento sul conto corrente postale intestato all Ente; b) mediante polizza fidejussoria assicurativa o bancaria. Il deposito o la polizza fidejussoria sarà utilizzato dall Amministrazione qualora si verifichi un danno che il concessionario non intende riparare direttamente o non venga pagato tempestivamente il canone concessorio o comunque si realizzi un inadempimento che determini oneri economici a carico dell Ente. In tali casi l'amministrazione quantificherà tramite gli uffici competenti la somma da trattenere come penale, richiedendo al concessionario la immediata reintegrazione del deposito nel caso in cui non si proceda alla revoca della concessione. La cauzione, previa verifica del rispetto degli obblighi ed oneri a carico del concessionario, verrà restituita al termine della concessione dal competente Settore comunale mediante liquidazione dell importo versato o svincolo della polizza fidejussoria. Capo IV SOSPENSIONE REVOCA DINIEGO DELLA CONCESSIONE Art. 37 SOSPENSIONE DELLA CONCESSIONE La concessione può essere temporaneamente sospesa per: a) sopravvenute esigenze dell Amministrazione Comunale o delle Autorità 23

25 Scolastiche, nonché per necessità di interesse pubblico; b) svolgimento di particolari manifestazioni; c) motivi tecnici e/o interventi di manutenzione da effettuare in termini immediati; d) cause di forza maggiore; e) ulteriori prescrizioni aggiunte nell atto di concessione o nella convenzione. Art. 38 REVOCA DELLA CONCESSIONE La concessione può essere revocata per una delle seguenti cause: a) inadeguata pulizia o custodia dell impianto, segnalata dai competenti settori di vigilanza; b) sub-concessione ad altro soggetto dell uso o della gestione anche parziale dell impianto; c) danni alla struttura non immediatamente riparati; d) ritardo nel pagamento della quota annuale che si protragga oltre il mese successivo a quello stabilito in convenzione; e) uso della struttura per finalità diverse da quelle dichiarate nella richiesta ed accolte nell atto di concessione; f) duplicazione delle chiavi della struttura e consegna a terzi, senza la preventiva autorizzazione scritta da parte dell Amministrazione; g) mancata reintegrazione del deposito cauzionale nel termine assegnato dall Amministrazione; h) revoca della polizza fideiussoria assicurativa o bancaria. Art. 39 DINIEGO DI CONCESSIONE Oltre che nei casi di insussistenza dei requisiti soggettivi o di indisponibilità delle strutture, l Amministrazione potrà negare la concessione nei confronti di richiedenti che siano già incorsi in provvedimenti di revoca di concessioni precedentemente rilasciate. Capo V Art PROCEDURA PER LA COSTRUZIONE O RIQUALIFICAZIONE IN CONCESSIONE E PER LA GESTIONE CONVENZIONATA DEI 24

26 SINGOLI IMPIANTI L Amministrazione, nel caso in cui ravvisi la necessità di procedere alla ricostruzione, ovvero alla riqualificazione qualitativa, quantitativa e/o funzionale degli impianti sportivi, potrà emettere il relativo avviso pubblico invitando i soggetti legittimati ad ottenere la gestione dell impianto stesso (di cui all art. 23), a presentare la propria offerta di intervento in una con la domanda di gestione. Nell avviso pubblico dovranno essere specificati i tipi di intervento che l Amministrazione intende affidare al privato concessionario, ed i tempi entro i quali l intervento deve essere eseguito a cura e spese del medesimo. Contestualmente all avviso pubblico la Giunta approva lo schema di domanda da presentare e lo schema di convenzione da stipulare per la esecuzione degli interventi e per la gestione dell'impianto sportivo, stabilendone la durata massima ed il relativo canone. Art. 41 MODALITA DI PARTECIPAZIONE DOMANDE Le domande da presentare da parte dei soggetti interessati, oltre a contenere le indicazioni di cui alle lettere a) g) ed i documenti di cui alle lettere a) c) dell art. 27, dovranno essere corredate da: - planimetria in scala 1: dell area o dell immobile oggetto dell intervento; - relazione descrittiva delle modalità esecutive proposte per gli interventi; - il progetto di massima degli interventi con relativo computo metrico estimativo del costo degli stessi; - le fonti finanziarie alle quali si intende accedere o delle quali si ha la disponibilità; - le provvidenze, i contributi anche a fondo perduto o una tantum richiesti o già disponibili; - il periodo di gestione che si intende richiedere per l ammortamento delle spese da affrontare direttamente per la esecuzione gli interventi. Art VALUTAZIONE DELLE DOMANDE DI INTERVENTO E DI CONCESSIONE IN GESTIONE Le domande pervenute nel termine stabilito nell avviso pubblico, vengono 25

27 istruite dall Ufficio Tecnico, il quale dovrà valutare la correttezza degli interventi sia sotto il profilo tecnico e qualitativo che quantitativo, nonché la congruità dei costi esposti nel computo metrico estimativo e la giustezza del periodo di concessione richiesto ai fini dell ammortamento degli oneri economici. In caso di offerte ritenute sotto il profilo tecnico di pari valore economico e funzionale, verrà data la preferenza all offerente che abbia richiesto la gestione dell impianto per un numero di anni inferiore rispetto a quello richiesto dall altro offerente, ed in caso di identico numero di anni, la preferenza verrà data applicando i criteri di priorità e punteggi di cui all art. 28. Art. 43 OBBLIGHI DEL CONCESSIONARIO DI INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE E DI GESTIONE DI IMPIANTI SPORTIVI Il concessionario di interventi di riqualificazione di un impianto sportivo comunale oltre agli obblighi che andrà ad assumere con la sottoscrizione del relativo atto di convenzione con l amministrazione, nel quale dovranno essere compiutamente indicati e disciplinati i tipi, le modalità ed i tempi degli interventi da eseguire nell area o immobile dell Ente, è obbligato a rispettare tutte le disposizioni contenute dall art. 30 all art. 40 del presente regolamento da ritenersi qui integralmente richiamati. Art. 44 MODALITA DI AMMORTAMENTO DEL COSTO DEGLI INTERVENTI Il costo degli interventi eseguiti dal concessionario (con esclusione dell importo dei finanziamenti e dei contributi a fondo perduto o una tantum), compiutamente documentati e riconosciuti congrui dall Ufficio Tecnico in sede di verifica e di collaudo finale, saranno compensati, senza computo di interessi, con il canone annuale dovuto all amministrazione. CAPO VI NORME TRANSITORIE Art. 45 SANATORIA DELLE SITUAZIONI DI FATTO DI MERA GESTIONE Le gestioni di fatto degli impianti sportivi comunali di cui all art. 1 attualmente in corso vengono sanate mediante stipula di atti di convenzione la cui durata è 26

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