Quadro RN DETERMINAZIONE DELL IRES

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1 Quadro RN DETERMINAZIONE DELL IRES ADEMPIMENTO NOVITA 2016 TRASPARENZA FISCALE TRUST SOGGETTI INTERESSATI ZONE FRANCHE URBANE COME SI COMPILA CASI PRATICI Il Quadro RN riepiloga tutti i Quadri della dichiarazione dei redditi delle società di capitali, enti commerciali ed equiparati, e consente sia la liquidazione dell IRES, dovuta per il periodo d imposta oggetto della dichiarazione, che la determinazione delle imposte da versare a saldo e in acconto. Si rileva l istituzione: - della nuova colonna 2 del rigo RN3 per indicare il credito d imposta internazionalizzazione, di cui all art. 3 del D.Lgs. n. 147/2015, spettante per gli utili e le plusvalenze da controllate estere residenti in paesi a fiscalità privilegiata, per le quali opera l esimente di effettivo svolgimento di attività industriale e commerciale di cui all art. 167, comma 5, lett. a) del TUIR; - della nuova colonna 4 del rigo RN10 per evidenziare le donazioni Ospedale Galliera. Soggetti non residenti Inoltre, stante le novità introdotte dall art. 7 del D.Lgs. n. 147/2015, che ha riscritto gli artt. da 151 a 153 del TUIR relativi alla determinazione dei redditi dei soggetti non residenti (con o senza stabile organizzazione), il quadro RN prevede una serie di nuovi campi ed una specifico paragrafo di istruzioni dedicato a tali soggetti; in particolare vengono introdotti i nuovi campi da 4 a 7 del rigo RN4 e 3, 4 e da 7 a 9 del rigo RN6. Si precisa tuttavia che dette novità interessano i soggetti aventi esercizio successivo a quello in corso al 7 ottobre 2015 (pertanto per i soggetti aventi esercizio coincidente con l anno solare si applicano a partire dal periodo d imposta 2016). I soggetti aderenti ai regimi della trasparenza fiscale ex artt. 115 e 116 (in qualità di società partecipata) non devono compilare il Quadro RN, ma il Quadro TN, relativo alla determinazione del reddito e delle perdite da imputare ai relativi soci. Al contrario, le società (socie) che detengono partecipazioni in società che hanno optato per il regime della trasparenza sono tenute a compilare regolarmente il Quadro RN; a tal fine nel Quadro RF vengono riportati i redditi (o le perdite) imputati da società trasparenti (cfr. Righi RF58 e RF59 del Quadro RF). I Trust trasparenti, con beneficiari individuati non devono pertanto compilare il presente Quadro RN, ma il Quadro PN, dove determinano il reddito complessivo senza dover liquidare l imposta. Al contrario i Trust opachi, senza beneficiari individuati deve provvedere a liquidare l imposta dovuta mediante la compilazione del presente Quadro RN. Il modello deve essere presentato da soggetti tenuti alla determinazione ed al pagamento dell IRES. Ai fini della compilazione del presente Quadro RN, i soggetti che usufruiscono dell agevolazione Zone Franche Urbane devono tener conto delle specifiche istruzioni previste per tale fattispecie (cfr. Righi da RS180 a RS184). - Il Quadro è composto da un unica Sezione; dal Rigo RN1 al Rigo RN25. - Compensazione perdite pregresse limitate. - Compensazione perdite pregresse piene. - Compensazione perdite pregresse: facoltà scelta utilizzo tra perdite piene e limitate. - Compensazione perdite pregresse: società non operative. - Incentivo ACE (art. 1 D.L. n. 201/2011 c.d. Decreto Monti ): compilazione Rigo RN6. - Distribuzione saldo attivo rivalutazione ex art. D.L. n. 185/ Ritenuta acconto 4% - Rigo RN15. DICHIARAZIONI FISCALI UNICO SC 239

2 ADEMPIMENTO Il Quadro RN riepiloga tutti i Quadri della dichiarazione dei redditi delle società di capitali, enti commerciali ed equiparati, e consente sia la liquidazione dell IRES, dovuta per il periodo d imposta oggetto della dichiarazione, che la determinazione delle imposte da versare a saldo e in acconto. TRASPARENZA FISCALE I soggetti aderenti ai regimi della trasparenza fiscale ex artt. 115 e 116 (in qualità di società partecipata) non devono compilare il Quadro RN, ma il Quadro TN, relativo alla determinazione del reddito e delle perdite da imputare ai relativi soci. Al contrario, le società (socie) che detengono partecipazioni in società che hanno optato per il regime della trasparenza sono tenute a compilare regolarmente il Quadro RN; a tal fine nel Quadro RF vengono riportati i redditi (o le perdite) imputati da società trasparenti (cfr. Righi RF58 e RF59 del Quadro RF). Si precisa che, in caso di partecipazione in società trasparente ex artt. 5 e 115 del TUIR, vanno indicati altresì gli importi eventualmente trasferiti da detta società ed esposti nel Rigo RF68. TRUST Si ricorda che sono soggetti IRES anche i Trust; in relazione a tali soggetti si precisa che: i Trust trasparenti, con beneficiari individuati per effetto di quanto sancito dall art. 73, comma 2, del TUIR, devono imputare, in ogni caso, i redditi conseguiti ai beneficiari, in proporzione alla quota di partecipazione individuata nell atto di costituzione del Trust o in altri documenti successivi ovvero, in mancanza, in parti uguali; tali soggetti non devono pertanto compilare il presente Quadro RN, ma il Quadro PN, dove determinano il reddito complessivo senza dover liquidare l imposta; al contrario, in presenza di Trust senza beneficiari individuati (c.d. Trust opachi ) i redditi conseguiti restano nella disponibilità del Trust stesso che deve provvedere a liquidare l imposta dovuta mediante la compilazione del presente Quadro RN. TRUST MISTI In presenza di Trust misti (contemporaneamente opaco e trasparente) il Trust è soggetto ad IRES per la parte di reddito non attribuita ai beneficiari, per la quale deve compilare il presente Quadro RN, mentre per la parte di reddito e degli altri importi attribuiti ai beneficiari deve essere compilato anche il Quadro PN. (Per maggiori informazioni si rimanda al Quadro PN - Imputazione del reddito del Trust). ZONE FRANCHE URBANE Le istruzioni precisano che ai fini della compilazione del presente Quadro RN, i soggetti che usufruiscono dell agevolazione Zone Franche Urbane devono tener conto delle istruzioni riportate nel prospetto Zone Franche Urbane - ZFU del Quadro RS (cfr. Righi da RS180 a RS184). In particolare si osserva che nelle istruzioni del predetto prospetto del Quadro RS viene precisato quanto segue, circa le modalità di compilazione dei Quadri RN, TN e GN: Descrizione Deduzione relativa alle liberalità di cui alla Colonna 1 del Rigo RN1 (o GN1 o TN1) Istruzioni Va determinata tenendo conto del reddito complessivo al netto di quello esente indicato nel Rigo RS184, Colonna DICHIARAZIONI FISCALI UNICO SC

3 Descrizione Deduzione ACE di cui al Rigo RS113, Colonna 13 Deduzione Start-up innovative di cui al Righi RS164 e RS165 Istruzioni Non può essere dedotta dal reddito esente ZFU. Quindi, nella Colonna 6 ACE del Rigo RN6 (o GN6, col. 4 o TN4, col. 4) non può essere indicato un importo tale da ridurre il reddito di cui alla colonna 7 del rigo RN6 (o GN6, col. 5 o TN4, col. 5) al di sotto del reddito esente Non può essere dedotta dal reddito esente. Quindi, nella Colonna 5 Start-up del Rigo RN6 (o GN6, col. 3 o TN4, col. 3) non può essere indicato un importo tale da ridurre il reddito di cui alla colonna 7 del rigo RN6 (o GN6, col. 5 o TN4, col. 5) al di sotto del reddito esente Rigo GN6 o TN4, Colonna 5 Va indicato il reddito imponibile, pari al maggiore tra i seguenti importi: - RS184, col. 1; Detrazioni da riportare nel Rigo RN10, col. 5 Credito da riportare nel Rigo RN14, col. 1 e 2 Crediti da riportare nel Rigo RN18 GN6, col. 2 (oppure TN4, col. 2) (meno) [GN6, col. 3 + GN6, col. 4 (oppure TN4, col. 3 + TN4, col. 4) Non possono eccedere l imposta lorda afferente al reddito non esente. Quindi, l importo del Rigo RN10, col. 5 non può essere superiore alla seguente differenza: RN9 - RS184, col. 2 Non può essere superiore alla seguente differenza, se positiva: RN11, col. 3 - RS184, col. 4 Non può essere superiore alla seguente differenza, se positiva: RN17 - RS184, col. 4 Società ed enti non residenti con esercizio successivo a quello in corso al 7 ottobre 2016 Stante le novità introdotte dall art. 7 del D.Lgs. n. 147/2015, che ha riscritto gli artt. da 151 a 153 del TUIR relativi alla determinazione dei redditi dei soggetti non residenti (con o senza stabile organizzazione), il quadro RN prevede una serie di nuovi campi ed una specifico paragrafo di istruzioni (si veda il paragrafo Determinazione del reddito complessivo dei soggetti non residenti ) dedicato a tali soggetti; in particolare vengono introdotti i nuovi campi da 4 a 7 del rigo RN4 e 3, 4 e da 7 a 9 del rigo RN6. Si precisa che dette novità interessano i soggetti aventi esercizio successivo a quello in corso al 7 ottobre 2015 e pertanto per i soggetti aventi esercizio coincidente con l anno solare si applicano a partire dal periodo d imposta Si rammenta che a decorrere da tale periodo d imposta saranno tenuti alla presentazione del modello UNICO SC tutti i soggetti non residenti (anche senza stabile organizzazione nel territorio dello stato) per l indicazione dei redditi conseguiti in base alle previsioni dell art. 23 del TUIR ed in applicazione: - delle norme di cui a Titolo I del TUIR (c.d. norme in materia di IRPEF ), salvo i redditi d impresa derivanti da attività svolta sul territorio dello Stato mediante stabili organizzazioni; a tal fine il modello UNICO SC 2016 presenta infatti i nuovi quadri RA, RB, RH, RL, RT, nonché i nuovi righi da RS261 a 267 del QUADRO RS e la nuova Sezione III del quadro RM; - delle norme di cui agli artt. da 81 a 116 del TUIR ( determinazione dei base imponibile per i soggetti IRES ), per i redditi d impresa derivanti da attività svolta sul territorio dello Stato mediante stabili organizzazioni. DICHIARAZIONI FISCALI UNICO SC 241

4 COME SI COMPILA Le istruzioni che seguono sono riferite ai soggetti residenti nonché ai soggetti non residenti con esercizio in corso al 7 ottobre 2015; per i soggetti non residenti con esercizio successivo a quello in corso al 7 ottobre 2015 si rimanda al successivo paragrafo determinazione del reddito complessivo dei soggetti non residenti. RIGHI RN1 E RN2 - REDDITO E PERDITA I dati richiesti da questi due Righi provengono dal Quadro RF. COLONNA 1 - LIBERALITÀ In Colonna 1 va indicato l importo delle liberalità in denaro o in natura in favore di: ONLUS di cui all art. 10, commi 1, 8 e 9, del D.Lgs. 4 dicembre 1997, n. 460; associazioni di promozione sociale iscritte nel registro nazionale previsto dall art. 7, commi 1 e 2, della Legge 7 dicembre 2000, n. 383; fondazioni e associazioni riconosciute aventi per oggetto statutario la tutela, la promozione e la valorizzazione dei beni di interesse artistico, storico e paesaggistico di cui al D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42; fondazioni e associazioni riconosciute aventi per scopo statutario lo svolgimento o la promozione di attività di ricerca scientifica, individuate con Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, adottato su proposta del Ministro dell Economia e delle Finanze e del Ministro dell Istruzione, dell Università e della Ricerca. Tali erogazioni, qualora non si opti per la loro deduzione in applicazione della norma generale ex art. 100, comma 2, del TUIR, sono deducibili dal reddito complessivo del soggetto erogatore nel limite del 10% del reddito complessivo dichiarato, e comunque nella misura massima di euro annui. COLONNA 2 - REDDITO Per quanto riguarda il Rigo RN1, Colonna 2, deve essere riportato il reddito del Rigo RF63 (e/o del Rigo RF73, Colonna 2 per le società sportive dilettantistiche); tale importo va indicato al netto di quanto eventualmente indicato in Colonna 1. RIGO RN2 - PERDITA Per quanto concerne il Rigo RN2 è necessario annotare la perdita, non preceduta dal segno meno, così come calcolata per il Rigo RF63, al netto di quanto indicato nel Rigo RF73, Colonna 2 (per le società sportive dilettantistiche); qualora l importo di cui al Rigo RF63, in valore assoluto, sia inferiore all importo del Rigo RF73, Colonna 2 la differenza, non preceduta dal segno meno va indicata nel Rigo RN1, Colonna 2. RIGO RN3 - CREDITO D IMPOSTA Nel Rigo RN3 va compilato come segue: nella colonna 1, va riportato il credito di imposta sui proventi percepiti in relazione alla partecipazione a fondi comuni di investimento; 242 DICHIARAZIONI FISCALI UNICO SC

5 Nuova colonna 2 - nella colonna 2, di nuova istituzione, i soggetti che fruiscono del credito d imposta di cui all art. 3 del D.Lgs. n. 147/2015 (credito spettante per gli utili e le plusvalenze da controllate estere residenti in paesi a fiscalità privilegiata, per le quali opera l esimente di effettivo svolgimento di attività industriale e commerciale di cui all art. 167, comma 5, lett. a), del TUIR) indicano l ammontare delle imposte assolte dalle società partecipate residenti in Stati o territori a regime fiscale privilegiato inclusi nel Decreto o nel provvedimento emanati ai sensi dell art. 167, comma 4, del TUIR, sugli utili maturati durante il periodo di possesso delle partecipazioni, in proporzione degli utili conseguiti o delle partecipazioni cedute; - nella colonna 3 va indicata la somma delle colonne 1 e 2. RIGO RN4 - PERDITE SCOMPUTABILI REGIME COMPENSAZIONE PERDITE Si rammenta che, l art. 29, comma 9, del D.L. n. 98/2011, ha sostituito i primi due commi dell art. 84 del TUIR, in materia di compensazione delle perdite. In base ai commi 1 e 2 del predetto art. 84: La perdita di un periodo d imposta, determinata con le stesse norme valevoli per la determinazione del reddito, può essere computata in diminuzione del reddito dei periodi d imposta successivi in misura non superiore all ottanta per cento del reddito imponibile di ciascuno di essi e per l intero importo che trova capienza in tale ammontare. Per i soggetti che fruiscono di un regime di esenzione dell utile la perdita è riportabile per l ammontare che eccede l utile che non ha concorso alla formazione del reddito negli esercizi precedenti. La perdita è diminuita dei proventi esenti dall imposta diversi da quelli di cui all art. 87, per la parte del loro ammontare che eccede i componenti negativi non dedotti ai sensi dell art. 109, comma 5. Detta differenza potrà tuttavia essere computata in diminuzione del reddito complessivo in misura tale che l imposta corrispondente al reddito imponibile risulti compensata da eventuali crediti di imposta, ritenute alla fonte a titolo di acconto, versamenti in acconto, e dalle eccedenze di cui all art. 80. Le perdite realizzate nei primi tre periodi d imposta dalla data di costituzione possono, con le modalità previste al comma 1, essere computate in diminuzione del reddito complessivo dei periodi d imposta successivi entro il limite del reddito imponibile di ciascuno di essi e per l intero importo che trova capienza nel reddito imponibile di ciascuno di essi a condizione che si riferiscano ad una nuova attività produttiva. CIRCOLARE N. 53/2011 In base a quanto chiarito dalla circolare n. 53 dell Agenzia delle Entrate del 6 dicembre 2011: tali modifiche interessano esclusivamente i soggetti IRES contemplati nell art. 73 del TUIR, e non i soggetti IRPEF, per i quali continua ad applicarsi il limite del riporto quinquennale ai sensi del comma 3 del citato art. 8 del TUIR; viene eliminato il limite temporale quinquennale di utilizzo delle perdite; le perdite d impresa dei soggetti IRES possono pertanto essere utilizzate nei periodi d imposta successivi, senza alcun limite temporale; viene introdotto un limite quantitativo a di periodo di utilizzo delle perdite; le perdite degli esercizi precedenti possono essere compensate nel limite dell 80% del reddito imponibile; resta inteso che la parte non utilizzata in un esercizio potrà essere comunque utilizzata negli esercizi successivi (sempre tuttavia nel limite dell 80% del reddito di ogni periodo d imposta). Circolare n. 53/2011 La circolare n. 53/2011 ha chiarito che il regime è applicabile anche alle perdite maturate nei periodi d imposta anteriori a quello di entrata in vigore delle disposizioni in commento. Trattasi, per i soggetti con periodo d imposta coincidente con l anno solare, delle perdite risultanti alla fine del periodo d imposta 2010, relative ai periodi d imposta dal 2006 al DICHIARAZIONI FISCALI UNICO SC 243

6 Da quanto sopra discende che, le perdite pregresse non illimitate, ancora in essere nel periodo d imposta in corso al 6 luglio 2011, sono state trasformate in perdite ad utilizzo limitato, senza alcun limite temporale; per i soggetti aventi esercizio coincidente con l anno solare pertanto, le perdite realizzate dal periodo d imposta 2006 al periodo d imposta 2010, sono diventate perdite limitate, utilizzabili dal periodo d imposta 2011 e seguenti senza alcun limite temporale. COLONNE 1 E 2 Ai fini in questione, le Colonne 1 e 2 del Rigo RN4, vanno compilate come segue: Nella Colonna 1, va indicato l ammontare delle perdite di periodi di imposta precedenti computabili in diminuzione del reddito in misura non superiore all 80% del suddetto reddito (art. 84, comma 1, del TUIR). Per i soggetti con periodo d imposta coincidente con l anno solare, si tratta evidentemente delle perdite che residuano dal Rigo RS44 del Modello UNICO SC 2015, che si intende utilizzare in compensazione nel limite dell 80% del reddito. Nella Colonna 2, va indicato l ammontare delle perdite di periodi di imposta precedenti computabili in diminuzione del reddito in misura piena (art. 84, comma 2, del TUIR). Si tratta evidentemente delle perdite realizzate nei primi tre periodi d imposta, che residuano dal Rigo RS45 del Modello UNICO SC 2015, che si intende utilizzare interamente in compensazione. Il Rigo RN4, Colonna 3, è costituito dalla somma dei seguenti importi: ammontare delle perdite indicate nelle Colonne 1 e 2; ammontare delle perdite non compensate riportate dal Rigo RF60, col. 1 (o RF73 per le società sportive dilettantistiche). L ammontare massimo delle perdite che può essere indicato nella Colonna 3 del Rigo RN4 non deve essere superiore alla somma algebrica dei Righi da RN1, Colonna 2 a RN3. IMPORTO DELLA PERDITA L importo della perdita che viene indicato nel Rigo RN4, Colonna 3 può anche essere commisurato in modo che la suddetta perdita portata in diminuzione del reddito complessivo generi un imposta che possa essere compensata da eventuali crediti di imposta, dalle ritenute alla fonte a titolo di acconto, dai versamenti in acconto ed eccedenze di imposta del precedente periodo riportate a nuovo. LIMITE UTILIZZO PERDITE Si ricorda che: è consentito l utilizzo delle perdite pregresse con riferimento ai crediti d imposta sui fondi comuni di investimento di cui al Rigo RN3; qualora la società dichiarante abbia optato, in qualità di partecipante, per la trasparenza fiscale, ex art. 115 del TUIR, le perdite pregresse relative agli esercizi anteriori all inizio della tassazione per trasparenza non possono essere utilizzate in diminuzione dei redditi imputati dalle società partecipate (cfr. art. 115, comma 3, del TUIR). Nel caso in cui la società risulti non operativa e il Rigo RS125 risulti maggiore di quello indicato al Rigo RN6: - l adeguamento al reddito imponibile minimo può essere operato integrando il reddito imponibile di Rigo RN6 di un importo pari alla differenza dei due predetti termini, anche mediante riduzione delle perdite pregresse; 244 DICHIARAZIONI FISCALI UNICO SC

7 - in tal caso le perdite non compensate di cui al Rigo RF60, Colonna 1, non possono essere riportate negli esercizi successivi, né trasferite in caso di opzione per la trasparenza fiscale o per il Consolidato. Doppio limite di utilizzo per le società non operative Per le società non operative di cui all art. 30, comma 3, lett. c), u.p., Legge n. 724/1994, (incluse quelle in perdita sistematica che si connotano come non operative ai sensi dell art. 2, commi 36- decies e ss., del D.L. n. 138/ per maggiori informazioni al riguardo si rimanda al Quadro RS, Righi da RS116), si applicano sia il limite alla riportabilità delle perdite previsto dall art. 84 del TUIR e sia quello speciale previsto per le società non operative. In particolare, le perdite relative ai precedenti periodi d imposta (perdite pregresse) delle società non operative potranno essere utilizzate in diminuzione dal reddito imponibile con le seguenti due limitazioni: a) le perdite pregresse astrattamente utilizzabili non possono eccedere l 80% del reddito imponibile ai sensi dell art. 84, comma 1, del TUIR; b) le perdite pregresse effettivamente utilizzabili, nei limiti di quelle determinate al punto a) precedente, possono essere computate soltanto in diminuzione della parte di reddito imponibile eccedente quello minimo presunto (cfr. art. 30, comma 3, della Legge n. 724/1994 e quanto chiarito nella circolare n. 5/E del 2 febbraio 2007). Quanto al limite sub a), il reddito imponibile rilevante ai fini del calcolo dell 80% è rappresentato dall intero importo del reddito imponibile del periodo d imposta. ESEMPIO Si ipotizzi la seguente situazione con riferimento ad una società, che per il periodo d imposta 2015, risulti non operativa: reddito ; reddito minimo ; perdite pregresse limitate In tal caso operano i due seguenti limiti: a) le perdite pregresse possono essere utilizzate fino all importo teorico pari all 80% di euro , pari ad euro ; b) la compensazione può avvenire solo fino ad abbattimento della differenza tra il reddito imponibile ed il reddito minimo pari ad euro ( ). In tal modo la società può compensare perdite per euro , in quanto tale importo è inferiore al limite teorico di cui alla lett. a) di euro ; per il periodo d imposta 2015 il reddito imponibile è pari ad euro ( ). Le perdite pregresse rimanenti di euro vengono rimandate ai periodi d imposta successivi. Si ricorda che possono essere compensate anche le perdite desunte dal modello di istanza di rimborso IRAP di cui al Rigo RS103 del Quadro RS (per maggiori approfondimenti e per un esempio di compilazione si rimanda alla Sezione Perdite istanza rimborso da IRAP ). RIGO RN5 - PERDITE Il Rigo RN5 va compilato come segue: in Colonna 1 vanno indicate le perdite non compensate derivanti dal Quadro RF (come sopra individuate), al netto della quota eventualmente utilizzata nel Rigo RN4; tale importo è determinato dalla seguente differenza: DICHIARAZIONI FISCALI UNICO SC 245

8 perdite non compensate di cui al Quadro RF (meno) risultato della seguente somma algebrica, se positiva: Rigo RN1, Colonna 2 + Rigo RN3 - Rigo RN6, col. 1 in Colonna 3 va riportata la perdita derivante dalla somma algebrica tra gli importi dei Righi da RN1, Colonna 2, a RN4, Colonna 3, ovvero la perdita di cui alla Colonna 1 se compilata. Le istruzioni precisano che, ai sensi del comma 56-bis dell art. 2 del D.L. n. 225 del 2010, introdotto dall art. 9 del D.L. n. 201 del 2011, la perdita del presente periodo d imposta è computata in diminuzione del reddito dei periodi d imposta successivi per un ammontare pari alla suddetta perdita ridotto dei componenti negativi di reddito che hanno dato luogo alla quota di attività per imposte anticipate trasformata in crediti d imposta ai sensi del citato comma 56-bis. Come chiarito nella circolare n. 37 del 28 settembre 2012, in sostanza la trasformazione delle imposte anticipate in credito d imposta, produce la riduzione della perdita fiscale in misura pari all ammontare delle variazioni in diminuzione che hanno determinato la predetta trasformazione. Si ricorda che in caso di perdita, la stessa va diminuita dei proventi esenti dall imposta (diversi da quelli Pex di cui all art. 87 del TUIR), per la parte del loro ammontare che eccede i componenti negativi non dedotti per effetto dell applicazione dell art. 109, comma 5 (spese ed altri componenti negativi) del TUIR; tale ultimo importo va indicato nella Colonna 2. In Colonna 3 va indicato zero qualora i proventi esenti siano di ammontare maggiore della perdita. Si ricorda, infine, che le eventuali perdite residue vanno riportate nell apposito prospetto del Quadro RS. RIGO RN6 - REDDITO IMPONIBILE Il Rigo RN6 è predisposto per indicare il reddito imponibile complessivo; a tale fine: nella Colonna 1 va riportato il reddito minimo di cui al Rigo RS125 o, qualora maggiore, il reddito minimo derivante dalla partecipazione in società di comodo come indicato nel Rigo RF58, Colonna 3; nella Colonna 2 va riportata, se positiva, la somma algebrica tra gli importi dei Righi da RN1, Colonna 2 a RN4, Colonna 3. Se risulta compilata la Colonna 1 del presente Rigo (relativo al reddito minimo delle società non operative), va indicato il maggiore tra i seguenti importi: Colonna 1, Rigo RN6; somma algebrica degli importi da RN1, Colonna 2 a RN4, Colonna 3. COLONNA 5 START-UP La Colonna 5 è destinata ad accogliere l importo dell agevolazione c.d. Start-up innovative ; tale importo è pari alla somma dei Righi RS164 e RS165 del Quadro RS, fino a concorrenza dell importo di cui alla Colonna 2, del presente Rigo RN6. (per maggiori informazioni sull argomento si rimanda al capitolo relativo al Quadro RS, prospetto Investimenti in Start-up innovative di cui ai Righi da RS160 a RS176) COLONNA 6 Nella Colonna 6 va indicato l importo dell incentivo ACE, desunto dal Rigo RS113, Colonna 13, fino a concorrenza della differenza tra l importo di cui alla Colonna 2 e di quello indicato nella nuova Colonna 5 relativo alle start-up. 246 DICHIARAZIONI FISCALI UNICO SC

9 (per maggiori informazioni sull argomento si rimanda al Quadro RS, Rigo RS113) COLONNA 10 Nella Colonna 10 va indicato il reddito imponibile pari alla seguente differenza: Colonna 2 - Colonna 5 - Colonna 6 Come precisato dalle istruzioni, il reddito imponibile così determinato va aumentato dell importo, a titolo di recupero per decadenza agevolazione Start-up, corrispondente all ammontare che non ha concorso alla formazione del reddito nei periodi d imposta precedenti, ai sensi dell art. 4, comma 3, del D.M. 30 gennaio 2014, di cui al Rigo RS174, Colonna 4 (per maggiori informazioni si rimanda ai Righi da RS160 e RS176 del Quadro RS). RIGHI RN7 E RN8 - RIPARTIZIONE DELL IMPONIBILE PER ALIQUOTA IRES Nei Righi RN7 e RN8 viene ripartito il reddito imponibile del Rigo RN6 nel seguente modo: Rigo RN7, Colonna 1: parte di reddito tassata con aliquota ridotta per effetto di disposizioni agevolative e, nelle Colonne 2 e 3, rispettivamente, la relativa aliquota e l imposta commisurata all aliquota indicata in Colonna 2; Rigo RN8, Colonna 1: reddito tassato con l aliquota ordinaria IRES del 27,5%; nella Colonna 2, va indicata la relativa imposta. RIGO RN9 - IMPOSTA CORRISPONDENTE AL REDDITO IMPONIBILE Nel Rigo RN9 va indicata la somma algebrica della terza e della seconda Colonna rispettivamente dei Righi RN7 e RN8. RIGO RN10 - DETRAZIONI Nel Rigo RN10, Colonna 5 deve essere indicato l importo totale delle detrazioni di imposta. Detto importo non può essere superiore all importo del Rigo RN9. Vanno indicate in tale Rigo: il 19% delle erogazioni liberali in denaro al Fondo per l ammortamento dei titoli di Stato (art. 45, comma 1, lett. e), del T.U. di cui al D.P.R. 30 dicembre 2003, n. 398) effettuate mediante le modalità di cui all art. 15, comma 1, lett. i-novies), del TUIR; la detrazione del 19% a fronte delle erogazioni liberali in denaro, per un importo complessivo (per ogni periodo d imposta) non superiore a euro effettuate a favore delle società e delle associazioni sportive dilettantistiche a mezzo bonifico bancario o postale ovvero secondo altre modalità stabilite con Decreto del Ministero dell Economia e delle Finanze; l ammontare relativo alla rata indicata nel Quadro RS, Rigo RS152, relativamente alle spese per interventi su edifici ricadenti nelle zone sismiche, ai sensi dell art. 16, comma 1-bis, D.L. n. 63/2013; l importo della detrazione spettante per investimenti in start-up di cui al Rigo RS171, col. 2, al netto di quanto utilizzato nel Quadro RQ (tale detrazione va specificata nell apposita Colonna 1); l ammontare della detrazione per erogazioni liberali in denaro in favore di partiti politici di cui al Rigo RS156, col. 3, al netto di quanto utilizzato nel Quadro RQ (tale detrazione va specificata nell apposita Colonna 2); DICHIARAZIONI FISCALI UNICO SC 247

10 le donazioni effettuate in favore dell ente ospedaliero Ospedale Galliera di Genova ai sensi dell art. 8 della Legge 6 marzo 2001, n. 52, per un importo non superiore al 30% dell imposta lorda dovuta; tale importo va altresì indicato in colonna 1. DETRAZIONI SPESE RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA In tale Rigo va indicata anche la rata delle detrazioni relative alle spese di riqualificazione energetica di cui al Rigo RS88 del Quadro RS, a cui si fa rimando per ulteriori informazioni. RIGO RN11 - IMPOSTA NETTA Il Rigo RN11, Colonna 3, accoglie l importo dell imposta netta determinata dalla seguente differenza: RN9 - RN10, col. 5 Qualora il risultato di questa operazione dovesse risultare negativo (nel caso in cui l importo del Rigo RN10 fosse maggiore di quello del Rigo RN9) nel Rigo RN11 va indicato zero. COLONNA 1, TASSAZIONE SOSPESA PER TRASFERIMENTO RESIDENZA La Colonna 1 va compilata a cura dei soggetti che hanno compilato il Quadro TR, relativo al trasferimento della sede all estero di cui all art. 166 del TUIR, per indicare l importo dell imposta oggetto di sospensione, come desunta dal Rigo TR2, col. 3. Detto importo può essere indicato fino a concorrenza dell ammontare di cui alla Colonna 3, del presente Rigo RN11. (per maggiori informazioni si rimanda al Quadro TR) RIGO RN12 - CREDITO D IMPOSTA SUI FONDI COMUNI DI INVESTIMENTO ORDINARIO Nel Rigo RN12 va riportato l importo del Rigo RN3. RIGO RN13 - CREDITO PER IMPOSTE PAGATE ALL ESTERO Nel Rigo RN13 va indicato l importo corrispondente al totale dei crediti d imposta per imposte pagate all estero esposti: nel Rigo CE26 del Quadro CE; nelle Colonne 8 e 9 dei Righi RS75 e RS76 di cui al Quadro RS (art. 167, commi 6 e 7, del TUIR); nel Rigo RF68, Colonna 3 del Quadro RF. 248 DICHIARAZIONI FISCALI UNICO SC

11 RIGO RN14 - ALTRI CREDITI DI IMPOSTA Nel Rigo RN14, Colonna 4 devono essere indicati i seguenti crediti di imposta: il credito d imposta di cui al Rigo RS102 per gli immobili colpiti dal sisma in Abruzzo; tale credito d imposta, il cui importo va anche evidenziato nella Colonna 1, può essere fruito nel limiti dell imposta netta; il credito di imposta per le imposte pagate sui canoni di locazione di immobili ad uso abitativo maturati ma non percepiti, risultanti dal procedimento giurisdizionale di convalida di sfratto per morosità del conduttore (cfr. art. 26, comma 1, del TUIR, come modificato dall art. 8, comma 5, della Legge 9 dicembre 1998, n. 431); il credito di imposta previsto da art. 4, comma 5, Legge n. 408/1990, art. 26 comma 5, della Legge n. 413 del 1991 e art. 3, comma 142, Legge n. 662/1996, art. 13, comma 5, della Legge n. 342/2000 e art. 4, comma 2, del D.M. n. 86/2002, nel caso in cui la riserva di regolarizzazione o il saldo attivo di rivalutazione trattati in tali leggi vengano attribuiti a soci o partecipanti; il credito d imposta spettante in caso di alienazione degli immobili o dei diritti reali immobiliari anteriormente al quarto esercizio successivo a quello anteriore all ingresso nel regime speciale previsto dai commi 119 e ss. dell art. 1 della Legge n. 296 del 2006, pari all imposta sostitutiva assolta proporzionalmente imputabile agli immobili e ai diritti reali immobiliari alienati; il credito d imposta spettante ai sensi dell art. 15 del D.M. 7 settembre 2007, n. 174, in caso di realizzo degli immobili e dei diritti reali immobiliari ricevuti in conferimento prima della scadenza del termine triennale previsto dal comma 137 dell art. 1 della Legge n. 296 del In tale Rigo va altresì riportato l importo delle riduzioni d imposta connesse all applicazione nei precedenti periodi d imposta della maggiorazione di conguaglio di cui al previgente art. 107 del TUIR. PREVIGENTE ART. 107 DEL TUIR Si ricorda infatti che, se a seguito di un accertamento, il reddito imponibile relativo all esercizio in corso al 31 dicembre 1996 (e precedenti) veniva accertato in misura maggiore, oppure nel caso di successivo recupero a tassazione delle riserve formate con utili di tali esercizi anteriori all entrata in vigore della previgente disciplina sui crediti d imposta, l IRPEG dovuta dalla società o dall ente nei periodi di imposta ove il relativo accertamento si era reso definitivo era diminuita, ai sensi del previgente art. 107 del D.P.R. n. 917/1986, di un importo uguale, rispettivamente, all imposta applicata sulla differenza tra il reddito accertato e il reddito dichiarato e in ogni caso in misura non superiore alla maggiorazione di conguaglio applicata in passato, e all imposta corrispondente all ammontare recuperato a tassazione con l accertamento, aumentato degli interessi di cui all art. 44 del D.P.R. n. 602 del RIGO RN15 - RITENUTE D ACCONTO Nel Rigo RN15 dovrà essere indicata la somma di tutte le ritenute d acconto subite dal contribuente, quali ad esempio: ritenute su interessi/premi da depositi e c/c bancari e postali; ritenute su interessi/premi da obbligazioni e titoli similari; ritenute su provvigioni. RITENUTA 8% - ART. 25 D.L. N. 78/2010 Si ricorda che l art. 25 del D.L. n. 78/2010 dispone che le banche e le Poste Italiane Spa operano una ritenuta del 8% a titolo di acconto (aliquota così elevata dall art. 1, comma 657, Legge n. 190/2014 dal 1 gennaio 2015), dell imposta sul reddito dovuta dai beneficiari, con obbligo di rivalsa, all atto dell accredito dei pagamenti relativi ai bonifici disposti dai contribuenti per beneficiare di oneri deducibili o per i quali spetta la detrazione d imposta. Con il provvedimento del Direttore dell Agenzia delle Entrate del 30 giugno 2010, n , sono state fissate le relative modalità applicative; in particolare, in base al contenuto di tale provvedimento la ritenuta del 8% deve essere effettuata sui pagamenti con bonifico disposti per: DICHIARAZIONI FISCALI UNICO SC 249

12 spese di intervento di recupero del patrimonio edilizio, ai sensi dell art. 1 della Legge 27 dicembre 1997, n. 449 e successive modificazioni; spese per interventi di risparmio energetico ai sensi dell art. 1, commi 344, 345, 346 e 347, della Legge 27 dicembre 2006, n. 296 e successive modificazioni. Stante quanto sopra pertanto, a partire dalla predetta data, le banche e le Poste Italiane Spa: operano, all atto dell accreditamento dei pagamenti nei confronti delle imprese beneficiare che hanno eseguito lavori, una ritenuta d acconto del 8%, con obbligo di rivalsa; effettuano il relativo versamento con Mod. F24 mediante utilizzo del codice tributo Ritenuta operata da banche e Poste Italiane Spa all atto dell accredito dei pagamenti relativi a bonifici disposti per beneficiare di oneri deducibili e detrazioni d imposta, ai sensi dell art. 25 del D.L. n. 78/2010 ; rilasciano la certificazione delle ritenute d acconto eseguite al beneficiario stesso; indicano nella dichiarazione dei sostituti d imposta i dati concernenti i pagamenti effettuati (cfr. il Quadro SY del Mod. 770 Semplificato). Pertanto, devono essere indicate nel Rigo RN15 anche le ritenute d acconto del 8%, subite dai soggetti che, avendo effettuato prestazioni di cui sopra (recupero patrimonio edilizio o interventi per risparmio energetico), hanno subito tale ritenuta all atto del pagamento. SOMME GIÀ ASSOGGETTATE A RITENUTA Si ricorda che con la circolare n. 40/2010 è stato precisato che nell ipotesi un cui per le somme oggetto di bonifico è già prevista la effettuazione di una ritenuta da parte del soggetto ordinante (ad esempio, ritenuta 8% art. 25-ter D.P.R. n. 600/1973 condomìni in qualità di sostituti di imposta) in considerazione del carattere speciale della disciplina di cui all art. 25 del D.L. n. 78 del 2010, al fine di evitare che le imprese e i professionisti che effettuano prestazioni di servizi o cessioni di beni per interventi di ristrutturazione edilizia o di riqualificazione energetica subiscano sullo stesso corrispettivo più volte il prelievo alla fonte, dovrà essere applicata la sola ritenuta prevista dal predetto D.L. n. 78 del I sostituti d imposta che, per avvalersi delle agevolazioni fiscali previste per tali interventi, seguono i pagamenti mediante bonifici bancari o postali, pertanto, non opereranno su tali somme le ritenute ordinariamente previste dal D.P.R. n. 600/1973. RIGO RN16 - TOTALE CREDITI E RITENUTE Deve essere indicata la somma dei Righi da RN12 a RN15. RIGO RN17 - IRES DOVUTA O DIFFERENZA A FAVORE DEL CONTRIBUENTE L importo da indicare nel Rigo RN17 è formato dalla seguente operazione: RN11, col. 3 - RN11, col. 1 - RN16 RIGO RN18 - CREDITI D IMPOSTA CONCESSI ALLE IMPRESE In questo Rigo devono essere indicati i crediti di imposta di cui al Quadro RU. I suddetti crediti possono essere detratti fino alla concorrenza dell IRES dovuta di cui al Rigo RN17. (per maggiori approfondimenti si rinvia al Quadro RU) RIGO RN19 - ECCEDENZA DI IMPOSTA RISULTANTE DALLA PRECEDENTE DICHIARAZIONE In questo Rigo va indicato l importo complessivo delle eccedenze IRES risultante dalla dichiarazione dei redditi dell esercizio precedente (Rigo RX1, Colonna 4, del Modello UNICO - SC 2015) del quale il contribuente ha richiesto, nella suddetta dichiarazione, l utilizzo in compensazione. 250 DICHIARAZIONI FISCALI UNICO SC

13 I soggetti soci di società che hanno optato per il regime della trasparenza fiscale, ex art. 115 TUIR, devono indicare l eventuale ammontare delle eccedenze d imposta da queste ultime trasferite alla società dichiarante che compila il presente Quadro RN; tale importo va desunto dal Rigo RF68, Colonna 6. Nell ipotesi di tassazione di gruppo, va indicato in tale Rigo anche l eccedenza IRES risultante dal Modello CNM 2015 con riferimento alla società già consolidante. RIGO RN20 - ECCEDENZA DI IMPOSTA RISULTANTE DALLA PRECEDENTE DICHIARAZIONE COMPENSATA CON F24 In questo Rigo va indicato l ammontare dell eccedenza di cui al precedente Rigo RN19 utilizzata in compensazione orizzontale tramite Mod. F24 (riporto del predetto credito nella Colonna importi a credito compensati del Mod. F24), per compensare altre imposte, contributi, (o anche IRES), fino alla data di presentazione della presente dichiarazione. RIGO RN21 - ECCEDENZA DI IMPOSTA UTILIZZATA NEL QUADRO PN Il Rigo RN21 va compilato dai Trust misti; tali soggetti devono indicare la quota dell eccedenza di cui al Rigo RN19, al netto dell importo indicato al Rigo RN20, attribuita ai beneficiari del Trust e riportata nel Quadro PN, Rigo PN12. RIGO RN22 - ACCONTI VERSATI Il Rigo RN22 è suddiviso in sei Colonne, nelle quali si devono indicare i seguenti importi: nella Colonna 1 va indicato l ammontare delle eccedenze dei crediti IRES che sono state cedute al dichiarante dai soggetti appartenenti allo stesso gruppo, per effetto dell applicazione dell art. 43-ter, D.P.R. n. 602 del 1973, che il dichiarante ha utilizzato per versare la prima e la seconda rata di acconto IRES; nella Colonna 2 va indicato l importo degli acconti ordinariamente versati nel corso del precedente periodo d imposta che in genere dovrebbe esser pari al 100%; tale importo va aumentato dell ammontare esposto nel Rigo RF68, Colonna 7 nonché degli importi di cui al Quadro RK, Righi da RK17 a RK19; in Colonna 3, i soggetti partecipanti in società fuoriuscite dal regime di cui all art. 115 del TUIR che hanno ceduto alla società già trasparente quota dell acconto versato, devono evidenziare l importo di cui ai Righi RK10 e RK11; nella Colonna 4 vanno indicati gli importi relativi ad imposte sostitutive versate e utilizzate a scomputo dell IRES dovuta con riferimento al periodo d imposta oggetto di dichiarazione. Tale evenienza, a titolo esemplificativo, può realizzarsi in caso di decadenza del beneficio dell affrancamento delle deduzioni extracontabili dal soppresso Quadro EC, a seguito della cessione dei beni oggetto di affrancamento entro la fine del 3 periodo d imposta successo all esercizio dell opzione; la Colonna 5 va utilizzata per indicare l importo corrispondente al credito riversato qualora, nel corso del periodo d imposta oggetto della presente dichiarazione, siano state versate somme richieste con appositi atti di recupero emessi a seguito dell indebito utilizzo in compensazione di crediti IRES esistenti ma non disponibili (ad es. utilizzo di crediti in misura superiore al limite annuale, previsto dall art. 34 della Legge n. 388 del 2000 e dall art. 9 del D.L. n. 35/2013). A tale proposito, le istruzioni precisano infatti che mediante l esposizione di tale importo in Colonna 5, la validità del credito oggetto di riversamento viene rigenerata ed equiparata a quella dei crediti formatisi nel periodo d imposta relativo alla presente dichiarazione. L importo del credito riversato va indicato al netto delle somme versate a titolo di sanzione e interessi. in Colonna 6 va indicato il risultato della seguente somma algebrica: (RN22, col. 1 + RN22, col. 2 - RN22, col. 3 + RN22, col. 4 + RN22, col. 5). DICHIARAZIONI FISCALI UNICO SC 251

14 RIGO RN23 - IMPOSTA A DEBITO La Colonna 1 va compilata a cura dei soggetti che hanno compilato il Quadro TR, relativo al trasferimento della sede all estero di cui all art. 166 del TUIR, per indicare l importo dell imposta oggetto di rateizzazione, come desunta dal Rigo TR3, col. 3. (per maggiori informazioni si rimanda al Quadro TR) COLONNA 2 Nella Colonna 2 va indicato l importo delle eccedenze IRES cedute al dichiarante da società ed enti appartenenti allo stesso gruppo e che il dichiarante utilizza per il versamento del saldo IRES (cfr. Rigo RK25 del Quadro RK). COLONNA 3 Nella Colonna 3, va indicato l importo, solo se positivo, della somma algebrica tra i Righi da RN17 a RN22, che corrisponde all imposta dovuta per il periodo d imposta: RIGO RN24 - IMPOSTA A CREDITO RN17 - RN18 - RN19 + RN20 + RN21 - RN22, col. 6 In questo Rigo va indicato l importo, solo se negativo, della somma algebrica tra i Righi da RN17 a RN22, che corrisponde all imposta a credito per il periodo d imposta (si precisa che non va indicato il segno - ): RN17 - RN18 - RN19 + RN20 + RN21 - RN22, col. 6 RIGO RN25 - CREDITO CEDUTO A SOCIETÀ O ENTI DEL GRUPPO Nel Rigo RN25 va riportato l importo del Rigo RN24, relativamente alla parte dell IRES che il soggetto dichiarante cede a società o ente appartenenti allo stesso gruppo, come previsto dall art. art. 43-ter D.P.R. n. 602 del Tale importo determinerà di conseguenza una riduzione del credito IRES utilizzabile dal dichiarante (e da riportare nel Rigo RX1, Colonna 4, del Quadro RX). Si rammenta inoltre che in tal caso occorrerà riportare tale importo anche nel Rigo RK1 del Quadro RK. DETERMINAZIONE DEL REDDITO COMPLESSIVO DEI SOGGETTI NON RESIDENTI COME SI COMPILA Le istruzioni che seguono sono riferite esclusivamente ai soggetti non residenti con esercizio successivo a quello in corso al 7 ottobre Come già sopra accennato, per effetto delle modifiche operate dall art. 7 del D.Lgs. n. 147/2015 operanti a decorrere dal periodo d imposta successivo a quello in corso al 7 ottobre 2015, il reddito complessivo delle società e degli enti commerciali non residenti, di cui alla lett. d) del comma 1 dell art. 73 del TUIR, è formato soltanto dai redditi prodotti nel territorio dello Stato (ad esclusione di quelli esenti da imposta e di quelli soggetti a ritenuta alla fonte a titolo di imposta o ad imposta sostitutiva). Tali redditi sono determinati secondo le disposizioni del Titolo I del TUIR ad eccezione dei redditi d impresa derivanti da attività esercitate nel territorio dello Stato mediante stabili organizzazioni, di cui all art. 23, comma 1, lett. e) del TUIR, ai quali si applicano le disposizioni previste dall art. 152 del TUIR. A tal fine le società e gli enti commerciali non residenti, con o senza stabile organizzazione nel territorio dello Stato, sono tenuti alla compilazione del presente quadro RN seguendo le seguenti istruzioni riferite agli specifici campi ad essi destinati. 252 DICHIARAZIONI FISCALI UNICO SC

15 Nel rigo RN1, colonna 2, va riportato il maggiore tra il reddito di rigo RF63 (e/o RF73, col. 2)) e il reddito esente di cui alla colonna 1 del rigo RS184; tale reddito va considerato al netto delle perdite d impresa in contabilità ordinaria determinate nel quadro RH (tali perdite non possono comunque ridurre il reddito al di sotto del reddito esente e/o del reddito minimo). Il rigo RN1, colonna 1, non va compilato. La colonna 3 del rigo RN3 non va compilata. Nel rigo RN5, va compilato come segue: in colonna 1, vanno indicate le perdite non compensate derivanti dal quadro RF, al netto della quota eventualmente utilizzata nel rigo RN4. Pertanto occorre riportare le perdite non compensate di cui al quadro RF al netto del risultato della seguente somma algebrica, se positiva: rigo RN1, col. 2 - (maggiore importo tra rigo RS125 e rigo RF58, col. 3) in colonna 4, va riportato il reddito d impresa al netto delle perdite scomputabili, comunque non inferiore al reddito minimo di cui al rigo RS125; in colonna 5, va indicato il maggior importo tra il reddito (o la perdita) di partecipazione di cui al rigo RH16 e il reddito esente di cui alla colonna 2 del rigo RS184; in colonna 6, va indicata la somma degli altri redditi derivanti dai quadri RA, RB, RT e RL; in colonna 7, va riportato l ammontare delle imposte che sono state dedotte dal reddito complessivo nei precedenti esercizi, di cui sia stato conseguito lo sgravio o la restituzione, e degli altri oneri dedotti dal reddito complessivo e successivamente rimborsati, in quanto non compresi nel quadro RF. Al rigo RN6: in colonna 1, va indicato l ammontare del reddito minimo derivante dall applicazione della disciplina sulle società di comodo (art. 30 della Legge 23 dicembre 1994, n. 724) come risulta dal quadro RH, rigo RH7 colonna 1, e dal maggiore importo che risulta nel quadro RS, rigo RS125 o quadro RF, rigo RF58, colonna 3; in colonna 3, va riportata l ammontare delle perdite non compensate per effetto dell applicazione della disciplina sulle società di comodo, desunte dal quadro RH, rigo RH14, colonna 1. Nel caso in cui sia stato dichiarato un reddito esente prodotto in una ZFU (rigo RS184, colonna 3), in questa colonna va, inoltre, indicato l importo delle perdite risultante dal rigo RS184, colonna 7, nonché, qualora il soggetto non sia considerato di comodo, l importo delle perdite risultante dal rigo RH16. Tali perdite vanno indicate fino a concorrenza della differenza tra l importo del reddito complessivo risultante dalla somma delle colonne 4, 5, 6 e 7 del rigo RN5 e l importo del reddito minimo indicato al rigo RN6 colonna 1. Si ricorda che nel caso in cui il dichiarante risulti non operativo nella presente colonna non vanno riportate le perdite indicate nel rigo RH14, colonna 1; in colonna 4, va indicato l importo delle liberalità in denaro o in natura erogate in favore dei soggetti indicati dall art. 14, comma 1, del D.L. 14 marzo 2005, n. 35, qualora non sia stata esercitata la facoltà di cui al comma 3 del suddetto articolo; in colonna 5, va indicato l ammontare della deduzione per investimenti in start-up innovative di cui ai righi RS164 e RS165; in colonna 6, fino a concorrenza della somma dei redditi d impresa determinati nei quadri RF e RH, al netto dell importo indicato in colonna 5, va indicato l ammontare della deduzione ACE, di cui al rigo RS113, colonna 13; in colonna 7, va indicato l ammontare del reddito complessivo, risultante dalla somma delle colonne 4, 5, 6 e 7 del rigo RN5 al netto delle perdite non compensate in colonna 3 e diminuito degli importi indicati nelle colonne 4, 5 e 6; in colonna 8, vanno indicati i crediti d imposta pari alla somma delle colonne 1 e 2 del rigo RN3; in colonna 9, va indicato fino a concorrenza dell importo risultante dalla somma delle colonne 7 e 8, l importo degli oneri deducibili dal reddito complessivo sostenuti nel periodo d imposta (art. 10, comma 1, lett. a) e g), del TUIR). Il reddito imponibile è aumentato dell importo corrispondente all ammontare che non ha concorso alla formazione del reddito nei periodi d imposta precedenti, ai sensi dell art. 4, comma 3, del D.M. 30 gennaio 2014, di cui al rigo RS174, colonna 4 ( Recupero per decadenza Start-up ); DICHIARAZIONI FISCALI UNICO SC 253

16 in colonna 10, va indicato il reddito imponibile risultante dalla seguente formula: colonna 7 + colonna 8 - colonna 9 + rigo RS174, colonna 4. Nel rigo RN10, colonna 3, vanno riportate le detrazioni di imposta, fino a concorrenza dell importo di rigo RN9, tra le quali il 19% degli oneri indicati alle lett. a), g), h), h-bis), i), i-bis), e i-quater) del comma 1, dell art. 15, indicato in colonna 3. Nel rigo RN11, colonna 2, va riportato, l importo pari al 19% di oneri rimborsati per i quali si è fruito della detrazione. Nel rigo RN14 vanno riportati: in colonna 2, il credito d imposta per le erogazioni liberali a sostegno della cultura ( Art bonus ), di cui all art. 1 del D.L. 31 maggio 2014, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla Legge 29 luglio 2014, n. 106, pari a un terzo dell importo indicato nella colonna 2 del medesimo rigo, fino a concorrenza dell imposta netta diminuita degli altri crediti d imposta; in colonna 3, gli altri crediti d imposta. CASI PRATICI COMPENSAZIONE PERDITE PREGRESSE LIMITATE Si ipotizzi la seguente situazione, con riferimento alla società Alfa S.p.a. avente esercizio coincidente con l anno solare: perdite pregresse limitate come desunte dal prospetto RS perdite d impresa non compensate Rigo RS44, col. 7 del Modello UNICO SC 2015 pari ad euro ; reddito IRES 2015 = euro In tal caso l importo delle perdite pregresse utilizzabili è così determinato: Perdita utilizzabile = euro % = euro Il reddito imponibile 2015 è, quindi, pari ad euro (euro euro ). Le perdite da riportare in compensazione negli esercizi successivi sono pari ad euro (euro euro ). La compilazione del Quadro RN avviene come segue: DICHIARAZIONI FISCALI UNICO SC

17 QUADRO RS COMPENSAZIONE PERDITE PREGRESSE PIENE Si ipotizzi la seguente situazione, con riferimento alla società Alfa S.p.a. avente esercizio coincidente con l anno solare: perdite pregresse piene (realizzate nei primi 3 esercizi), come desunte dal prospetto RS perdite d impresa non compensate Rigo RS45, col. 7 del Modello UNICO SC 2015 pari ad euro ; reddito IRES 2015 = euro In tal caso l importo delle perdite pregresse è utilizzabile interamente in quanto perdite conseguite nei primi 3 periodi d imposta. Il reddito imponibile 2015 è quindi pari a zero ( ). Le perdite da riportare in compensazione negli esercizi successivi sono pari ad euro ( ). La compilazione del Quadro RN avviene come segue: DICHIARAZIONI FISCALI UNICO SC 255

18 COMPENSAZIONE PERDITE PREGRESSE: FACOLTÀ SCELTA UTILIZZO TRA PERDITE PIENE E LIMITATE Si ipotizzi la seguente situazione: perdite pregresse limitate, come desunte dal Rigo RS44, col. 7 Modello UNICO SC 2015 = euro ; perdite pregresse piene (realizzate nei primi 3 esercizi) come desunte dal Rigo RS45, col. 7 Modello UNICO SC 2015 = euro ; Reddito IRES 2015 = euro In caso di contemporanea presenza di perdite utilizzabili in misura limitata e di perdite utilizzabili in misura piena, il contribuente può liberamente scegliere l ordine di priorità in base al quale compensare tali perdite. Pertanto è consentito scegliere se utilizzare prioritariamente: le perdite realizzate nei primi 3 periodi d imposta per le quali non vi è alcun limite quantitativo di utilizzo; oppure quelle relative agli esercizi successivi, per le quali al contrario è stabilito il limite di utilizzo. Qualora si decida di utilizzare dapprima le perdite realizzate nei primi 3 periodi d imposta, e tali ultime perdite siano comunque inferiori al reddito imponibile di periodo, il reddito restante può comunque essere successivamente ridotto mediante utilizzo delle perdite limitate. Ai fini dell utilizzo delle perdite limitate il predetto limite dell 80% va determinato sul reddito lordo e non al netto delle perdite relative ai primi 3 periodi d imposta. In tal caso, si decide di utilizzare prioritariamente l importo delle perdite realizzate nei primi 3 esercizi, pertanto: = reddito ante utilizzo perdite limitate Il reddito di euro può essere ulteriormente abbattuto dalle perdite limitate. Massimo perdita limitata utilizzabile = % = (reddito lordo) Il limite di utilizzo delle perdite limitate pari ad euro consente, quindi, di abbattere completamente il residuo imponibile di euro Le residue perdite limitate da riportare in compensazione negli esercizi successivi sono pari ad euro ( ) DICHIARAZIONI FISCALI UNICO SC

19 COMPENSAZIONE PERDITE PREGRESSE: SOCIETÀ NON OPERATIVE Si ipotizzi la seguente situazione con riferimento ad una società che per il periodo d imposta 2015 risulta non operativa: reddito Rigo RN1, Colonna 2, euro ; reddito minimo euro di cui al Rigo RS125; perdite pregresse limitate euro In tal caso operano i due seguenti limiti: a) per perdite pregresse possono essere utilizzate fino all importo teorico pari all 80% di euro , pari ad euro ; b) la compensazione può avvenire solo fino ad abbattimento della differenza tra il reddito imponibile ed il reddito minimo pari ad euro ( ). In tal modo la società può compensare perdite per euro , in quanto tale importo è inferiore al limite teorico di cui alla lett. a) di euro ; per il periodo d imposta 2015 il reddito imponibile è pari ad euro ( ). Le perdite pregresse rimanenti di euro vengono rimandate ai periodi d imposta successivi DICHIARAZIONI FISCALI UNICO SC 257

20 INCENTIVO ACE (ART. 1 D.L. N. 201/2011 C.D. DECRETO MONTI ): COMPILAZIONE RIGO RN6 Si ipotizzi la seguente situazione per il periodo d imposta 2015: reddito Rigo RN1, Colonna 2, euro ; incentivo ACE di cui al Rigo RS113, Colonna 13, euro Al fine di utilizzare l importo dell incentivo ACE, nei Righi da RN1 a RN6 vanno riportati i seguenti importi: DISTRIBUZIONE SALDO ATTIVO RIVALUTAZIONE EX D.L. N. 185/2008 Una società che nel bilancio relativo all esercizio 2008 ha proceduto alla rivalutazione di un immobile come segue: Costo storico ante rivalutazione Fondo ammort. ante rivalutaz Valore ante rivalutazione 31/12/ Rivalutazione costo storico Valore post rivalutazione euro , così determinato: Costo storico rivalutato Fondo ammort Valore civilistico La rivalutazione è stata effettuata mediante pagamento della prevista imposta sostitutiva del 3% pari ad euro 3.000; tale imposta è stata stornata dal saldo attivo di rivalutazione che risulta pertanto pari ad euro ( ) e versata in un unica soluzione contestualmente la versamento delle imposte dovute con il Modello UNICO SC2009. Si precisa che la predetta società non ha proceduto all affrancamento del saldo attivo di rivalutazione. La medesima società nel corso del 2015 procede alla distribuzione del saldo attivo di rivalutazione. Come precisato dalla circolare n. 11 del 19 marzo 2009 nell ipotesi di distribuzione del saldo attivo non affrancato trovano applicazione le disposizioni di cui all art. 13, comma 3, della Legge n. 342 del 2000 e all art. 9, comma 2, del D.M. n. 162 del 2001, secondo le quali in caso di distribuzione, il saldo aumentato dell imposta sostitutiva concorre a formare la base imponibile della società. In tal caso, il saldo attivo distribuito costituisce interamente utile in capo ai soci. 258 DICHIARAZIONI FISCALI UNICO SC

21 Al verificarsi di tale fattispecie, stante il disposto dell art. 13, comma 5, Legge n. 342/200 nonché dell art. 4, comma 2, del D.M. n. 86/2002, nell esercizio in cui si verificano la distribuzione, al soggetto che ha eseguito la rivalutazione è attribuito un credito d imposta pari all ammontare dell imposta sostitutiva. Nell ipotesi descritta pertanto, il saldo attivo aumentato dell imposta sostitutiva ( ) concorre alla formazione della base imponibile della società; a tal fine andrà iscritta una variazione in aumento nel Quadro RF come segue: RF31, Colonna 1 = codice 99 RF31, Colonna 2 = euro Il credito d imposta pari ad euro 3.000, spettante ai sensi del citato art. 4, comma 2, D.M. n. 86/2002 va esposto nel Quadro RN, al Rigo RN14, Colonna 2. RITENUTA ACCONTO 4% - RIGO RN15 Si ipotizzi una società operante nel settore immobiliare di costruzione, che ha effettuato prestazioni di servizi connesse a ristrutturazioni edilizie per i quali sono state operate dalle banche all atto del pagamento da parte dei committenti, ritenute d acconto dell 8% ex art. 25 D.L. n. 78/2010, pari ad euro Tale società presenta la seguente situazione: Reddito d impresa ; IRES lorda ; Acconti versati DICHIARAZIONI FISCALI UNICO SC 259

22 DICHIARAZIONI FISCALI UNICO SC

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