CIRCOLAZIONE DI PROVA

Dimensione: px
Iniziare la visualizzazioe della pagina:

Download "CIRCOLAZIONE DI PROVA"

Transcript

1 INDICE: CIRCOLAZIONE DI PROVA Storia della circolazione di prova Introduzione Soggetti autorizzabili alla circolazione di prova Abilitazione degli Studi di Consulenza al rilascio dell autorizzazione alla circolazione di prova Regime sanzionatorio Targhe di prova Produzione Autorizzazione alla circolazione di prova Modalità di rilascio dell autorizzazione alla circolazione di prova Rinnovo dell autorizzazione alla circolazione di prova Aggiornamento dell autorizzazione alla circolazione di prova Cessazione dell autorizzazione alla circolazione di prova Smarrimento, furto, distruzione e deterioramento dell autorizzazione alla circolazione di prova e della targa Uso dell autorizzazione alla circolazione di prova Riconoscimento reciproco con altri stati Targhe di prova e targhe temporanee rilasciate dalla Germania Disciplina Transitoria Abrogazioni Regime Sanzionatorio Tassa Automobilistica Responsabilità civile Modulistica Allegato Allegato Riferimenti normativi Articolo 98 Codice della Strada Decreto nr. 374 del 20 novembre 2003 disciplina per il rilascio la revoca e il rinnovo dell autorizzazione alla circolazione di prova dei veicoli Circolare 4699 M363 del 2 aprile 2004 nuove disposizioni in materia di circolazione di prova e relativi allegati Circolare del 9 maggio 2008 Alle fabbriche costruttrici di veicoli a motore e di rimorchi è consentito il trasporto di veicoli nuovi di fabbrica per il tramite di altri veicoli nuovi provvisti di targa provvisoria. Elaborato in ottobre

2 000.0 Storia della circolazione di prova L uso delle targhe di prova è molto antico in quanto costruttori, meccanici, carrozzieri e venditori hanno sempre avuto bisogno di far circolare in qualche modo delle automobili prive di licenza di circolazione per prove tecniche o per dimostrazioni. In un primo tempo intervenne il Regio Decreto n. 24 dell 8 gennaio 1905 che istituì un apposita autorizzazione che veniva rilasciata dal Prefetto e che era l unico documento necessario all automezzo che poteva così circolare in prova del tutto privo delle targhe la cui applicazione, con quello stesso provvedimento, dopo i primi esperimenti a partire dal 1901, era diventata regolare e obbligatoria per tutti i veicoli. Le targhe di prova (non in prova perché si prova il mezzo e non la targa) vennero istituite pochi anni dopo con il Regio Decreto n. 710 del 29 luglio 1909 secondo il quale esse dovevano essere di forma triangolare a fondo bianco e riportare il numero di contrassegno della provincia in rosso seguito dal numero, in nero, dell apposito certificato rilasciato dal Prefetto. Dalle immagini si vede che si trattava di un triangolo isoscele con i vertici arrotondati e le scritte disposte lungo la base. Le targhe potevano essere trasferite da un veicolo all altro ed avevano validità annuale; ogni azienda, in relazione alle sue dimensioni, poteva ottenere più di una targa secondo il giudizio del Prefetto e dietro presentazione del certificato della Camera di Commercio. In pratica risultò che la normativa corrispondeva bene alla necessità, tanto che ancora oggi, dopo quasi un secolo, non ha più avuto cambiamenti sostanziali. Infatti, queste disposizioni furono confermate da tutte le norme successive mentre, al contrario, cambiarono con una certa frequenza le targhe seguendo regolarmente, nell aspetto e nel formato, le modifiche apportate a quelle ordinarie. 2

3 E normale l applicazione della targa di prova sovrapposta alla targa preesistente (molto raramente affiancata) perché può anche accadere che il veicolo, pur immatricolato, sia momentaneamente privo di documenti di circolazione o sia stato trasformato ed abbia assunto caratteristiche diverse da quelle indicate sul libretto che non sono state ancora omologate. Il Regio Decreto Legge n del 2 dicembre 1928 confermò il formato triangolare che abbiamo già visto ma, come per tutte le altre targhe, prescrisse il fondo nero e le scritte bianche con l indicazione della sigla provinciale anziché del numero. Compare il punzone ufficiale posto sopra la riga contenente le diciture, quasi al centro del triangolo. Una modifica più sostanziale si ebbe nel 1933, quando il Regio Decreto n dell 8 dicembre di quell anno introdusse per le targhe automobilistiche ordinarie il formato rettangolare. Anche le targhe di prova assunsero tale formato con le scritte disposte su due righe e con la dicitura PROVA in rosso al margine superiore, costituente una terza riga. Durante il periodo , quando la Repubblica Sociale Italiana adottò le proprie targhe nazionali non venne prevista una targa di prova. Come per quelle ordinarie, sulle targhe di prova si sostituirono nel tempo tre punzoni ufficiali: dapprima il fascio, poi il distintivo dell Associazione Mutilati e poi lo stemma della Repubblica. Il Codice della Strada del 1959 stabilì che le targhe di prova dovessero essere come quelle automobilistiche con in più, superiormente, la scritta PROVA in rosso. Nel 1963 le targhe di prova, come quelle di tutti gli altri tipi, divennero di plastica senza alcuna modifica strutturale. Tuttavia il colore rosso della scritta PROVA appare di tonalità più scura rispetto a quella delle targhe metalliche. Secondo il Decreto Ministeriale del 6 gennaio 1976, in parallelo con l adozione delle targhe posteriori componibili per poter utilizzare i 3

4 nuovi alloggiamenti secondo le raccomandazioni CEE, cambiò anche la targa di prova. La nuova targa, di forma rettangolare in un unico pezzo, marcatamente allungata, era di mm. 330x109. A destra della sigla, che restò bianca a differenza di quelle delle targhe civili che erano diventate arancioni, si trova la scritta verticale PROVA in rosso posizionata dal basso verso l alto, seguita dal punzone ufficiale e metà altezza della targa, e dal numero. Con l adozione delle targhe retroriflettenti nel 1985 la struttura delle targhe di prova fu profondamente modificata. La nuova targa di prova, di forma rettangolare, comprendeva da sinistra, in nero su bianco, su un unica riga, la sigla seguita dalla lettera P (più piccola degli altri caratteri e in colore verde), e quattro numeri, con zeri complementari se il progressivo è inferiore a Il punzone ufficiale si trova sopra la lettera P ma, sulle targhe Roma, la sua posizione è invertita a causa della lunghezza della scritta che impone una migliore distribuzione dello spazio. TARGA NAZIONALE La targa adottata dal nuovo Codice della strada a metà degli anni 90 stabilì che tutte le targhe in prova fossero contrassegnate dalla lettera P in verde, posta dopo i primi due caratteri della combinazione alfanumerica unica per tutto il territorio nazionale. PROVA PER MOTOCICLI Per molto tempo in tutta la normativa non vi sono stati accenni a targhe di prova per i motocicli. In genere si parlava sempre di autoveicoli o di automobili, mentre nei titoli degli articoli di legge che si occupano dell argomento compariva la dicitura generica veicoli. Peraltro la circolazione in prova delle moto fu sempre una cosa abituale e già una legge tributaria del 1923 prevedeva una tassa per i motocicli in prova; da una statistica del 1934 risultava che in tutta l Italia erano state rilasciate 504 targhe per auto e 205 per moto. Solo nel Codice della Strada del 1959 vengono esplicitamente menzionate queste targhe: secondo l articolo 332 del Regolamento (DPR n. 420) esse dovevano essere uguali a quelle ordinarie 4

5 dei motocicli con in più la scritta prova in rosso; nel testo, peraltro, è allegata solo la figura 192 che riproduce unicamente il modello di targa automobilistica. La targa è rimasta invariata fino al 1985 quando fu adottato il tipo retroriflettente, impostato concettualmente come quello automobilistico, a fondo bianco con tutte le scritte nere e la lettera P verde a destra del punzone. Dato che il modello e lo stampo utilizzati sono gli stessi delle targhe di prova delle macchine agricole e operatrici, in cui deve restare riservato uno spazio libero a destra per le lettere aggiuntive, i numeri sulla riga inferiore, come in quelle, sono avvicinati al bordo sinistro pur non essendocene bisogno. TRATTORI AGRICOLI La targa di prova per le macchine agricole, dovrebbe essere stata istituita dal Codice della Strada del 1959, ma in esso non vi è traccia. Le targhe di plastica appaiono invece configurate come quelle dei motocicli, sempre a fondo verde, con le scritte regolarmente disposte su due righe e, superiormente, la scritta PROVA in rosso. Le targhe retroriflettenti sono simili a quelle motociclistiche per formato, ma a fondo giallo e, sotto la lettera P verde, più in piccolo, si trovano le lettere M e A sovrapposte e anch esse in verde. I numeri sono avvicinati verso la sinistra. MACCHINE OPERATRICI La targa di prova delle macchine operatrici venne istituita dal Decreto Ministeriale dell 11 marzo Anticipando il tipo che venne adottato per le targhe delle macchine agricole retroriflettenti, hanno le lettere P, M e O una sovrapposta all altra sulla destra, con fondo giallo e tutte le scritte rosse. Nonostante le targhe delle macchine operatrici abbiano anticipato, e di molto, il sistema alfanumerico generalizzato solo negli anni 90, le targhe di prova restarono numeriche. 5

6 001.0 Introduzione In base ai principi generali accolti dal codice della strada, quando si rende necessario far circolare su strada veicoli per esigenze connesse con prove tecniche, sperimentali o costruttive, dimostrazioni o trasferimenti, anche per ragioni di vendita o di allestimento, è prescritto che gli stessi siano muniti di una autorizzazione per la circolazione di prova. Ciò indipendentemente dal fatto che si tratti di veicoli già immatricolati o non ancora immatricolati. Le ragioni dell istituto rispondono a una delle esigenze fondamentali verso cui tende tutto l assetto del codice della strada, vale a dire la necessità di rendere sempre certa l identità del responsabile della circolazione. Appare evidente, infatti, che i veicoli non ancora immatricolati, essendo per definizione ancora privi di una carta di circolazione e delle targhe, e non essendo pertanto ancora individuabile un soggetto intestatario responsabile della circolazione, ai sensi dell art 93 C.d.S. non sono legittimati a circolare su strada; in tal caso, l autorizzazione alla circolazione di prova sopperisce all assenza dei documenti di circolazione allo scopo di consentire l effettuazione delle prove tecniche o delle operazioni di trasferimento che si rendono necessarie per ragioni connesse alla costruzione, all allestimento e alla vendita dei veicoli. Finalità analoghe si rinvengono anche nella circolazione di prova di veicoli già immatricolati, nel qual caso, però, sussiste in più una particolare esigenza di tutela nei confronti dei rispettivi intestatari, trattandosi di veicoli che, per ragioni tecniche o di vendita, si trovano temporaneamente in disponibilità di terzi; pertanto, l autorizzazione alla circolazione di prova produce l effetto di spostare su tali soggetti la responsabilità della circolazione che altrimenti ricadrebbe necessariamente sugli intestatari. Ciò premesso, occorre sottolineare che la circolazione di prova è riservata a un numero chiuso di soggetti per le seguenti categorie di veicoli: Autoveicoli e loro rimorchi; 6

7 Ciclomotori e motocicli; macchine agricole e macchine operatrici. La procedura amministrativa originariamente prevista, prevedeva la possibilità del rilascio dell autorizzazione alla circolazione di prova esclusivamente presso gli Uffici Provinciali della Motorizzazione, nonché l attribuzione di targhe di prova specifiche a seconda della tipologia di veicoli cui l autorizzazione era riferita; inoltre, il numero delle autorizzazioni rilasciabili in capo ad un medesimo soggetto erano contingentate in relazione al numero di dipendenti presenti nell azienda, nella proporzione di un autorizzazione ogni gruppo di dieci dipendenti o frazioni di dieci. Ferme restando le illustrate finalità della circolazione di prova, nonché le prescrizioni relative all uso dell autorizzazione, con il decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 2001, n. 474 (pubblicato sulla G.U. n. 25 del 30 gennaio 2002) sono state introdotte rilevanti semplificazioni rispetto alla previgente procedura amministrativa di rilascio delle autorizzazioni alla circolazione di prova e, al contempo, sono anche state introdotte sostanziali innovazioni correttive in base alle quali è stata ampliata l elencazione tassativa dei soggetti autorizzabili alla circolazione di prova; Il numero delle autorizzazioni rilasciabili non è più contingentato; Le autorizzazioni sono rilasciabili anche per il tramite degli Studi di Consulenza, utilizzando una procedura telematica ad hoc, i quali sono abilitati anche alla produzione e alla distribuzione delle targhe di prova; È stato istituito un unico modello di targa di prova valevole per ogni tipologia di veicoli; È stata prevista una particolare disciplina in caso di smarrimento, furto, distruzione e deterioramento dell autorizzazione o della targa di prova. Infatti, con il nuovo regolamento sono stati abrogati gli artt. 98, commi 1 e 2, e 100, comma 6, del codice della strada, nonché il riferimento, contenuto nel comma 7 del medesimo art. 100, alle 7

8 targhe di prova; sono stati inoltre abrogati, per quanto concerne il regolamento di esecuzione e di attuazione del codice della strada, gli artt. 254 e 256, comma 3, i riferimenti alle targhe di prova contenuti negli artt. 258, comma 1, 260 comma 1, e nell appendice XIII al titolo III, paragrafo O), punto 0.2, nonché le figure III 4/o, III 4/q e III 4/r degli allegati al titolo III, le lettere l), m), n) e o) del paragrafo 1 dell appendice XII al titolo III e le lettere b), d), i), e l) del paragrafo 1, punto 1.3 dell appendice XIII al titolo III. La disciplina di dettaglio, e le relative istruzioni applicative, sono contenute: Nei decreti del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti 20 novembre 2003, n. 374 e 31 luglio 2003, entrambi pubblicati sulla Gazzetta Ufficiale n. 10 del 14 gennaio 2004; Nella circolare ministeriale prot. n. 4699/M363 del 4 febbraio

9 002.0 Soggetti autorizzabili alla circolazione di prova L art. 1, comma 1, lett. a), b), c) e d) del D.P.R. n. 474/2001 contiene l elencazione tassativa dei soggetti che possono essere autorizzati alla circolazione di prova che, come già detto, è stata ampliata rispetto alla disciplina previgente. Soggetti abilitati 1 Le fabbriche costruttrici di veicoli a motore e di rimorchi; I rappresentanti, i concessionari, i commissionari e gli agenti di 2 vendita delle fabbriche costruttrici, i quali sono pertanto tenuti a comprovare la loro qualità e, conseguentemente, il rapporto che li lega alla Casa costruttrice; I commercianti autorizzati di veicoli, i quali non debbono necessariamente essere legati da uno specifico rapporto con la 3 fabbrica costruttrice; può trattarsi, inoltre, anche di imprenditori che esercitano la propria attività di commercio utilizzando gli strumenti telematici (cd. vendite on line ), purchè dispongano di una sede; Le aziende che esercitano attività di trasferimento su strada di veicoli 4 non ancora immatricolati da o verso aree di stoccaggio e per tragitti non superiori a 100 Km; 5 Gli Istituti universitari e gli Enti pubblici e privati di ricerca che conducono sperimentazioni su veicoli; 6 Le fabbriche costruttrici di carrozzerie e di pneumatici; Le fabbriche costruttrici di sistemi o dispositivi d equipaggiamento di veicoli a motore e di rimorchi, qualora l applicazione di tali sistemi o 7 dispositivi costituisca motivo di aggiornamento della carta di circolazione, ai sensi dell articolo 236 del Regolamento di esecuzione del codice della strada; I rappresentanti, i concessionari, i commissionari e gli agenti di 8 vendita delle Case costruttrici di cui ai punti 6 e 7 (valgono le stesse considerazioni di cui al punto 2); I commercianti autorizzati di veicoli allestiti con i predetti sistemi o 9 dispositivi di equipaggiamento (valgono le stesse considerazioni di cui al punto 3); 10 Agli esercenti di officine di autoriparazione e di trasformazione, anche per proprio conto. 9

10 La tassatività dell elencazione produce l effetto di non ammettere deroghe né interpretazioni in via analogica (sono pertanto da escludersi, ad esempio, gli esercenti l attività di mera intermediazione nella commercializzazione dei veicoli). Conseguentemente, l attenta lettura delle certificazioni rilasciate dalle CCIAA (ovvero delle autocertificazioni rese dagli interessati) rappresenta lo strumento fondamentale per valutare se l autorizzazione alla circolazione di prova è, in concreto, rilasciabile. 10

11 003.0 Abilitazione degli Studi di Consulenza al rilascio dell autorizzazione alla circolazione di prova Le modalità e le condizioni in base alle quali gli Studi di consulenza possono ottenere l abilitazione a svolgere le attività relative al rilascio e al rinnovo delle autorizzazioni alla circolazione di prova e quelle relative alla produzione e alla distribuzione delle targhe di prova sono disciplinate dall art. 2 del decreto ministeriale n. 374/2003. Al riguardo, è previsto anzitutto che gli Studi di consulenza interessati presentino apposita istanza (in bollo) all Ufficio Provinciale della Motorizzazione nel cui ambito territoriale hanno la propria sede, secondo lo schema allegato alla circolare prot. n. 4699/M363 del 4 febbraio 2004, che di seguito si riproduce. All Ufficio Provinciale della Motorizzazione Civile di.. Il/la sottoscritto/a nato/a a il e residente a (1). in qualità di (2) dello Studio di consulenza denominato (3) con sede in (4),chiede, in nome e per conto del medesimo Studio di consulenza, l abilitazione al rilascio delle autorizzazioni alla circolazione di prova e alla stampa delle relative targhe, ai sensi del DPR , n A tale scopo, consapevole delle responsabilità penali e degli effetti amministrativi derivanti dalle false dichiarazioni (artt. 75 e 76 del D.P.R. n. 445/2000), dichiara che la suindicata impresa o società di consulenza: - è autorizzata all esercizio dell attività di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto, ai sensi della Legge 8 agosto 1991, n. 264 e successive modifiche e integrazioni, dalla Provincia di.. con provvedimento n. del ed è munita del codice agenzia n. ; - è abilitata all uso della procedura Prenotamotorizzazione dal con il codice identificativo.; - usufruisce di un collegamento telematico con il Centro Elaborazione Dati della motorizzazione privo di concentratori intermedi; - è dotata di idonea stampante per la produzione delle autorizzazioni alla circolazione di prova e di apparecchiatura per la produzione delle targhe di prova marca, modello., n. di matricola, omologata con certificato del., ai sensi dell articolo 2, comma 2, del DPR , n.474. Allega fotocopia del proprio documento di identità in corso di validità. (data) Firma del richiedente (5) NOTE (1) Indicare per esteso l indirizzo di residenza. (2) Indicare la qualità o la carica in base alla quale il richiedente agisce in nome e per conto dell impresa o della società di consulenza. (3) Indicare per esteso la denominazione dello Studio di consulenza e la ragione sociale dell impresa o della società titolare. (4) Indicare per esteso l indirizzo della sede dello Studio di consulenza. (5) La firma non deve essere autenticata. 11

12 In caso di operatori titolari di più Studi di consulenza, la richiesta di abilitazione deve essere proposta per ciascuna di esse. L Ufficio Provinciale della Motorizzazione esamina l istanza e verifica che il richiedente abbia le condizioni riportate nella successiva tabella: 1 L'impresa deve risultare autorizzata dalla provincia all'esercizio dell'attività di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto; 2 Deve essere abilitata alla procedura "prenotamotorizzazione"; 3 Deve usufruire di un collegamento telematico con il C.E.D. della Motorizzazione; 4 Deve essere dotata di stampante per la produzione delle autorizzazioni e di apparecchiatura omologata per la produzione delle targhe. Conclusa positivamente l istruttoria, l Ufficio Provinciale della Motorizzazione attiva il collegamento con il Centro Elaborazione Dati della Motorizzazione per l utilizzazione delle procedure informatiche allo scopo predisposte. Ottenuta l abilitazione, lo Studio di Consulenza è autorizzato a esporre, all esterno dei locali dove ha la sede, l insegna allegata al decreto ministeriale n. 374/2003, di seguito riprodotta. 12

13 Sanzioni applicabili agli Studi di consulenza abilitati Gli Studi di consulenza, nell esercizio dell attività di rilascio e di rinnovo delle autorizzazioni alla circolazione di prova, nonché di quella di produzione e distribuzione delle targhe di prova, sono assoggettati: A verifiche da parte degli Uffici provinciali della Motorizzazione, anche mediante ispezioni, finalizzate all accertamento della corretta applicazione delle procedure previste dal decreto ministeriale n. 374/2003; Alla vigilanza della Provincia, ai sensi dell art. 9 della citata legge n. 264/1991, anche per gli aspetti che concernono l attività posta in essere nell esercizio dell attività di rilascio e di rinnovo di dette autorizzazioni. Con riferimento ai compiti di controllo attribuiti agli Uffici provinciali della Motorizzazione, resta da definire quale sia, in concreto, l oggetto dell attività di verifica, quali siano le modalità attraverso cui le verifiche stesse possono essere condotte e quali siano le eventuali sanzioni applicabili. A) Oggetto delle verifiche La genericità della locuzione utilizzata dall art. 2, comma 9, del decreto n. 374/2003 ( corretta applicazione delle procedure ) induce a ritenere che formino oggetto di verifica da parte degli Uffici Provinciali della Motorizzazione tutti i comportamenti organizzativi e operativi posti in essere dallo Studio di consulenza nel rilascio delle autorizzazioni e delle targhe di prova. Pertanto, sono certamente assoggettati a verifica: Il corretto utilizzo delle procedure informatiche; Il rispetto delle norme e delle istruzioni operative diramate dal Dipartimento dei Trasporti Terrestri in tema di emissione delle autorizzazioni e di rilascio delle targhe di prova; L utilizzo di apparecchiature omologate per la produzione delle targhe di prova; La corretta tenuta della modulistica e della contabilità; 13

14 Il corretto utilizzo del logo. B) Modalità di svolgimento delle verifiche Gli Uffici della Motorizzazione accertano la corretta applicazione delle procedure anzitutto attraverso i riscontri che promanano dal proprio sistema informativo e le verifiche compiute sia in occasione della consegna della modulistica, sia in occasione della consegna della documentazione relativa alle autorizzazioni alla circolazione di prova rilasciate da ciascuno Studio di consulenza. Non v è dubbio, tuttavia, che l accertamento di taluni aspetti contingenti (es. corretto utilizzo del logo, tenuta della modulistica e la relativa contabilizzazione) imponga la necessità di svolgere anche verifiche in loco. Al riguardo, deve comunque escludersi che i funzionari degli Uffici Provinciali della Motorizzazione siano titolati a compiere atti di perquisizione dei locali e procedere a sequestro cautelare di materiali e documenti. Conseguentemente, ogni qualvolta sussista il fondato dubbio sulla sussistenza di un comportamento illecito, sotto l aspetto amministrativo o penale, detti funzionari debbono limitarsi a darne comunicazione, a seconda dei casi, alla Provincia o alle autorità di polizia o giudiziarie competenti ad adottare iniziative al riguardo. Deve escludersi, inoltre, la possibilità che le attività di controllo in parola possano avere ad oggetto fatti o documenti strettamente attinenti all esercizio dell attività di consulenza, trattandosi di materia di esclusiva competenza delle Province (così, ad es., mentre appare legittima la richiesta di esibizione, da parte dei funzionari della Motorizzazione, dei registri utilizzati per la contabilizzazione delle targhe, non altrettanto legittima appare la richiesta di esibizione del registro giornale di cui all art. 6 della legge n. 264/1991). C) Sanzioni applicabili La legge n. 689/1981 ha posto il principio fondamentale, mutuandolo dal diritto penale, in base al quale nessuno può essere assoggettato a sanzioni amministrative se non in forza di legge, 14

15 escludendo in tal modo la possibilità che norme di rango inferiore possano imporre l applicazione di dette sanzioni. In ciò consiste la ragione per cui la disciplina del rilascio delle autorizzazioni alla circolazione di prova e delle relative targhe, da parte degli Studi di consulenza, S.T.A., proprio perché trae origine da una norma regolamentare (D.P.R. n. 474/2001), non è assistita da alcuna previsione sanzionatoria. Ne consegue, pertanto, che gli Uffici della Motorizzazione, pur in presenza di accertate irregolarità, non sono legittimati ad adottare alcun provvedimento sanzionatorio. Tuttavia, si tenga conto che il rapporto che intercorre tra la Motorizzazione e lo Studio di consulenza si fonda essenzialmente sull affidabilità di quest ultimo, attesa la rilevanza, sia sul piano dell ordine pubblico sia sul piano della sicurezza della circolazione su strada, del servizio che viene prestato attraverso il rilascio delle autorizzazioni alla circolazione di prova e delle relative targhe. Non v è dubbio quindi che, in sede di autotutela, gli Uffici della Motorizzazione possano disporre la cessazione dei collegamenti, sulla base di un rinnovato giudizio in ordine all affidabilità del soggetto al quale è affidata la gestione dello sportello. Inoltre, laddove lo richiedano particolari ragioni di natura cautelare, i predetti Uffici possono anche procedere all immediata sospensione dei collegamenti, nelle more dell adozione del provvedimento di cessazione dello sportello, ovvero in attesa che lo Studio di consulenza regolarizzi, ove possibile, la propria posizione. In ogni caso, nel rispetto dei principi stabiliti dalla legge n. 241/1990, occorre che: All interessato venga data comunicazione dell avvio del procedimento e gli venga consentito di produrre documenti e scritti difensivi; Il provvedimento che dispone la cessazione o la sospensione cautelare dello sportello sia adottato in forma scritta, sia debitamente motivato e venga regolarmente notificato al destinatario. 15

16 Inoltre appare evidente come l irregolare svolgimento delle attività di rilascio delle autorizzazioni e delle targhe di prova possa essere valutato non solo sotto l aspetto dell opportunità o meno di mantenere attivi i collegamenti, ma anche e soprattutto sotto l aspetto del corretto esercizio dell attività di consulenza. In quest ultimo caso, è però evidente come ogni potere di valutazione competa esclusivamente alla Provincia la quale, su segnalazione dell Ufficio della Motorizzazione, dovrà accertare se le irregolarità riscontrate configurino, in concreto, ipotesi sanzionabili ai sensi dell art. 9 della legge n. 264/1991. La seguente tabella riepiloga i casi di sospensione in caso di irregolarità nelle procedure atte al rilascio e al rinnovo delle autorizzazioni alla circolazione di prova e delle relative targhe, da parte degli Studi di Consulenza: 1^ volta 2^ volta 3^ volta Sospensione non superiore a un mese Sospensione non superiore a tre mesi Sospensione non inferiore a un anno Durante tale periodo di sospensione, all'esterno delle sedi degli studi di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto, non può essere esposta l'insegna prevista dal Decreto del Ministro delle infrastrutture e trasporti n. 374/

17 004.0 Targhe di prova Il veicolo che circola su strada per le esigenze connesse a una delle attività riportate nella precedente tabella, munito dell'autorizzazione, deve necessariamente esporre posteriormente una targa, trasferibile da veicolo a veicolo insieme con la relativa autorizzazione, recante una sequenza di caratteri alfanumerici corrispondenti al numero dell'autorizzazione, per gli autotreni o autoarticolati, la targa è applicata posteriormente al veicolo rimorchiato. La targa di prova deve necessariamente e obbligatoriamente essere coperta da assicurazione per la responsabilità civile verso terzi e, nella prassi comune, ne è possibile la collocazione anche su veicoli già immatricolati scoperti da RC Auto ovvero per i quali non sia stata corrisposta la tassa automobilistica. Inoltre, la targa prova è soggetta al pagamento della tassa automobilistica a norma dell'art.23 del T.U. delle norme sulle tasse automobilistiche. Ai fini fiscali appare di rilevante importanza che il soggetto interessato indichi, all'atto della richiesta dell'autorizzazione alla circolazione di prova, per quale tipologia di veicoli intende utilizzare la targa prova. Conseguentemente a ciò, detta indicazione viene obbligatoriamente e tassativamente annotata sull'autorizzazione alla circolazione di prova. La produzione e la distribuzione delle targhe di prova avvengono a cura del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e, senza oneri per lo Stato, può essere affidata ai soggetti esercenti attività di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto, di cui alla legge 8 agosto 1991, n. 264, che ne facciano richiesta e che abbiano i requisiti stabiliti dallo stesso dicastero. Il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, che provvede all omologazione delle apparecchiature per la produzione delle targhe di prova, sentito il Ministero dell'economia e delle finanze, con decreto determina l'importo della maggiorazione prevista dall'articolo 101, comma 1, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, nel 17

18 caso in cui la targa sia prodotta dai soggetti esercenti attività di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto di cui alla citata legge n. 264/91 (Decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti del 31 luglio 2003). La targa il cui colore di fondo è bianco è composta, nell'ordine, da due caratteri alfanumerici, dalla lettera "P" e da cinque caratteri alfanumerici. Il colore dei caratteri e della lettera "P" è nero. La realizzazione dei caratteri alfanumerici e la lettera "P" avvengono mediante azione meccanica di imbutitura la cui profondità è di 1,4 +/- 0,1 millimetri, di un supporto metallico piano in lamiera di alluminio dello spessore di 1,00 +/- 0,1 millimetri, ricoperto di pellicola retroriflettente autoadesiva. Le dimensioni della targa e il formato dei relativi caratteri sono quelli di cui alla figura 1, il cui modello è depositato presso il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti. Figura 1 Allegato previsto dall'art.2, comma 2 D.P.R. 474/

19 Le targhe di prova di cui alle figure 2, 3, 4 e 5, così come stabilito con la circolare Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti n. 478/M363 del 18 febbraio 2002, sono da ritenersi in uso fino a completa sostituzione con quelle di tipo unificato per ogni categoria di veicolo (figura 1), che saranno assegnate dall'entrata in vigore delle nuove disposizioni. Figura 2 Targa prova per autoveicoli e loro rimorchi Figura 3 Targa prova per ciclomotori e motocicli Figura 4 Targa prova per macchine operatrici Figura 5 Targa prova per macchine agricole 19

20 Produzione L ulteriore e innovativa semplificazione introdotta dal n. 474/2001 consiste nell affidamento della produzione e della distribuzione delle targhe di prova anche agli Studi di consulenza abilitati al rilascio e al rinnovo delle autorizzazioni alla circolazione di prova. Per la produzione delle targhe di prova debbono essere utilizzate esclusivamente apparecchiature, appositamente omologate dalla Direzione generale della Motorizzazione (cfr. circolare prot. 2006/404 del 13 novembre 2001), che siano in grado di eseguire l imbutitura delle targhe secondo le caratteristiche illustrate nel paragrafo 9.1, mediante azionamenti sia manuali sia elettromeccanici, anche con l ausilio di componentistica elettronica Al momento risultano omologate, con certificato del 17 giugno 2002, l apparecchiatura della ditta FABRICAUTO modello FA78 - nonché, con certificato del 13 gennaio 2003, l apparecchiatura della ditta Erich UTSCH AG - modello ECO 25 20

21 005.0 Autorizzazione alla circolazione di prova L'autorizzazione alla circolazione di prova è rilasciata dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti attraverso gli Uffici Provinciali della Motorizzazione, oppure attraverso uno Studio di Consulenza abilitato ed ha validità annuale, le modalità per il rilascio, la revoca e il rinnovo dell'autorizzazione sono stabiliti con il decreto del prefato dicastero del 20 novembre 2003 n L'autorizzazione alla circolazione di prova è utilizzabile per un solo veicolo per volta ed è tenuta a bordo dello stesso, sul veicolo deve essere presente il titolare dell'autorizzazione medesima o un suo dipendente munito di apposita delega ovvero un soggetto in rapporto di collaborazione funzionale con il titolare dell'autorizzazione, purchè tale rapporto sia attestato da idonea documentazione, e il collaboratore sia munito della necessaria delega. Per ogni autorizzazione è consentito esclusivamente un unico esemplare di targa prova. Laddove l'autorizzazione alla circolazione di prova risulti scaduta di validità, oppure sia mancante, la stessa non ha alcuna efficacia e la circolazione è da ritenersi ordinaria e non di prova, con l'obbligo per l'agente accertatore della contestazione delle eventuali violazioni previste dagli artt.193, 100, 93, 80, ecc. del C.d.S. L'elencazione dei soggetti di cui alla precedente tabella è tassativa e non ammette deroghe, significando che non sussistono limitazioni in ordine al numero di autorizzazioni rilasciabili a un medesimo soggetto, non assumendo alcun rilievo l'accertamento concernente il numero di dipendenti occupati nell'ambito dell'attività del titolare dell'azienda richiedente, è dunque sufficiente, ai fini del rilascio dell'autorizzazione, il semplice controllo documentale, fermo restando per l'ufficio Provinciale della Motorizzazione, di esperire i prescritti controlli, anche a campione sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive fornite dagli interessati. Previa verifica del permanere dei requisiti richiesti per il primo rilascio, l'autorizzazione alla circolazione di prova è rinnovata con richiesta compilata utilizzando il modello unificato TT2119, 21

22 indirizzata all'ufficio Provinciale della Motorizzazione in cui è ubicata la sede principale o la sede secondaria dell'impresa. Le richieste di rinnovo dell'autorizzazione possono essere inoltrate prima della scadenza, in tal caso il nuovo termine di validità del titolo autorizzativo comincia a decorrere dalla data di stampa dell'autorizzazione rinnovata. Ad avvenuta verifica della domanda e della documentazione fornita, l'ufficio Provinciale della Motorizzazione, o lo Studio di Consulenza abilitato, procede al rinnovo stampandone gli estremi su un nuovo modulo DTT 565 I, che va a sostituire la precedente autorizzazione scaduta di validità che viene ritirata. L'autorizzazione alla circolazione di prova è aggiornata qualora il soggetto richiedente, intestatario della medesima, effettui un mutamento riferibile a un'eventuale variazione di sede o di ragione sociale che non comporti l'estinzione del soggetto stesso e la costituzione di un nuovo ente. In tale fattispecie si rende necessario procedere al rilascio di una nuova autorizzazione previa revoca del titolo rilasciato al soggetto estinto. Qualora venga meno una delle condizioni richieste per il rilascio dell'autorizzazione alla circolazione di prova, l'ufficio Provinciale del D.T.T., con provvedimento motivato, procede alla revoca dell'autorizzazione stessa che in tale eventualità non deve essere intesa come una sanzione poiché prescinde dall'aver commesso illeciti che vengono sanzionati nei modi e nelle forme prescritte dall'art.1 del D.P.R. 24 novembre 2001, n.474, che rinvia all'art. 98, commi 3 e 4, del D.L.vo 30 aprile 1992, n.285, per quanto attiene alle procedure e alle modalità con cui e per cui vengono irrogate le sanzioni previste. L'interessato dal provvedimento di revoca del titolo autorizzativo, è quindi tenuto alla restituzione dell'autorizzazione presso il D.T.T. competente previa distruzione della targa di prova. 22

23 Modalità di rilascio dell autorizzazione alla circolazione di prova Il rilascio dell autorizzazione alla circolazione di prova a nome di imprese (italiane o costituite all estero) è subordinato: a) all iscrizione nel RIA per l esercizio di una delle attività elencate nel paragrafo 2; b) Alla sussistenza di una sede principale, alla quale possono aggiungersi una o più eventuali sedi secondarie (per le imprese costituite all estero, e sufficiente che sia stabilita in Italia almeno una sede secondaria). Conseguentemente, al fine del rilascio dell autorizzazione non debbono essere prese in considerazione: a) Le imprese iscritte nel REA; b) Le imprese che dispongano esclusivamente di unità locali. Con riguardo agli Istituti universitari e agli Enti pubblici o privati di ricerca, ovviamente non è richiesta l iscrizione nel RIA ma si tiene conto delle relative sedi. Per ottenere l autorizzazione per la circolazione di prova, gli interessati devono presentare un istanza, utilizzando il modello TT2119 predisposto dal Dipartimento dei Trasporti Terrestri, che deve essere presentata: A uno degli Studi di consulenza che abbia ottenuto l abilitazione di cui al paragrafo 3); ovvero all Ufficio della Motorizzazione della provincia in cui è ubicata la sede principale o la sede secondaria del richiedente. Alla domanda devono essere allegati: 1. La ricevuta di versamento sul conto corrente postale n di importo pari a 9,00 euro (per diritti dovuti al Dipartimento dei Trasporti Terrestri ai sensi della legge n. 870/1986); 2. La ricevuta di versamento sul conto corrente postale n di importo pari a 29,24 euro (per imposta di bollo); 3. La ricevuta di versamento sul conto corrente postale n , a titolo di pagamento delle targhe, di importo pari a: 23

24 17,22 euro, se la targa viene fornita dall Ufficio Provinciale della Motorizzazione; 5,50 euro, se la targa viene prodotta da uno Studio di consulenza. ****** Si tenga presente, infatti, che per l approvvigionamento delle targhe di prova destinate al fabbisogno degli Uffici Provinciali continua a provvedere l Istituto Poligrafico dello Stato; pertanto, in tal caso, il prezzo di vendita risulta comprensivo sia del costo di produzione che della quota di maggiorazione prevista dall art. 101, comma 1, del codice della strada. Viceversa, il prezzo di vendita delle targhe di prova prodotte dagli Studi di consulenza abilitati è libero e il relativo pagamento, che attiene esclusivamente al rapporto privatistico intercorrente tra lo Studio e il proprio cliente, non deve essere comprovato all Ufficio Provinciale della Motorizzazione, al quale deve essere consegnata la documentazione relativa al rilascio dell autorizzazione alla circolazione di prova. Le nuove norme regolamentari impongono però che, nel caso di targhe di prova prodotte dagli Studi di consulenza, sia comunque dovuta all erario la predetta quota di maggiorazione che il decreto ministeriale 31 luglio 2003 ha fissato in 5,50 euro. ****** 4. Una dichiarazione sostitutiva di certificazione (allegato 1 sezione modulistica), resa da soggetto munito di poteri di rappresentanza, attestante: L iscrizione nel registro delle imprese per la specifica attività esercitata; La sede principale o secondaria per la quale viene richiesta l autorizzazione alla circolazione di prova; La qualità di rappresentante, concessionario, commissionario ecc., quando dette qualità siano certificabili dalla C.C.I.A.A.; in caso contrario, l interessato deve produrre una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà (che va redatta come tutte le 24

25 altre autocertificazioni, vale a dire in carta semplice e senza autenticazione della firma, ma deve essere allegata la fotocopia del documento di identità del dichiarante vedi allegato 2 sezione modulistica); per gli Istituti universitari e gli Enti pubblici di ricerca è sufficiente che sia indicata la norma in forza della quale l Istituto o l Ente è stato istituito, nonché la relativa sede e l attività di ricerca svolta; Per gli Enti privati di ricerca è invece necessaria una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà attestante la data di costituzione e l attività svolta. Non essendo più prevista una limitazione numerica delle autorizzazioni alla circolazione di prova rilasciabili in capo ad un medesimo soggetto, gli interessati non sono più tenuti a documentare il numero di dipendenti occupati. Ovviamente, il compito di accertare la veridicità delle autocertificazioni prodotte dagli interessati spetta esclusivamente agli Uffici Provinciali della Motorizzazione. In ogni caso, gli Studi di consulenza non assumono responsabilità per aver dato corso a richieste di autorizzazione alla circolazione di prova sulla base di autocertificazioni successivamente rivelatesi false. Le autorizzazioni alla circolazione di prova sono stampate sugli appositi modelli DTT 565 I, forniti dagli Uffici dagli Uffici Provinciali della Motorizzazione, utilizzando le transazioni all uopo previste. I predetti modelli sono a striscia continua a due carte, la prima destinata al titolare dell autorizzazione alla circolazione di prova e la seconda agli atti del competente ufficio Provinciale della Motorizzazione. Contestualmente al rilascio dell autorizzazione, al richiedente è consegnata anche la relativa targa di prova. 25

26 Rinnovo dell autorizzazione alla circolazione di prova L autorizzazione alla circolazione di prova ha validità di un anno decorrente dalla data di rilascio o dalla data di avvenuto rinnovo (es. un autorizzazione rilasciata o rinnovata il 1 maggio 2004 scade il 1 maggio 2005). Per procedere al rinnovo dell autorizzazione il soggetto interessato deve presentare apposita richiesta e deve comprovare di continuare a essere in possesso dei requisiti richiesti per il primo rilascio. Pertanto occorrono: Un istanza compilata sul TT2119; La ricevuta di versamento sul conto corrente postale n di importo pari a 9,00 euro (per diritti dovuti al Dipartimento dei Trasporti Terrestri ai sensi della legge n. 870/1986); La ricevuta di versamento sul conto corrente postale n di importo pari a 29,24 euro (per imposta di bollo). Non è invece richiesto il versamento sul conto corrente postale , essendo il richiedente già in possesso della targa di prova. All istanza deve essere allegata una dichiarazione sostitutiva, a seconda dei casi, di certificazione o di atto di notorietà (vedi sezione modulistica), resa da soggetto munito di poteri di rappresentanza, attestante che nulla è variato in ordine a: l iscrizione nel registro delle imprese per la specifica attività esercitata; La sede principale o secondaria per la quale viene richiesta l autorizzazione alla circolazione di prova; La qualità di rappresentante, concessionario, commissionario ecc.; La sede e l attività di ricerca svolta dall Istituto universitario o dall Ente pubblico o privato di ricerca e l attività svolta. 26

27 Il rinnovo avviene mediante la stampa di un nuovo modulo DTT 565 I, in sostituzione del precedente che deve essere riconsegnato all Ufficio Provinciale della Motorizzazione. In assenza di prescrizioni normative specifiche, il rinnovo può essere richiesto prima della scadenza dell autorizzazione alla circolazione di prova (ciò nell interesse dello stesso richiedente, per evitare interruzioni nell utilizzazione dell autorizzazione) o anche successivamente. Al riguardo, la circolare prot. n. 4699/M363 del 4 febbraio 2004 ha chiarito che: 1) se il rinnovo viene richiesto prima della data di scadenza, il nuovo termine di validità dell autorizzazione comincia a decorrere dalla data di stampa della autorizzazione rinnovata; 2) se il rinnovo viene richiesto successivamente alla data di scadenza, debbono comunque essere rispettati i seguenti termini: a) Per le autorizzazioni in scadenza entro il 30 novembre, le richieste di rinnovo possono essere presentate sino al 31 dicembre dello stesso anno; b) Per le autorizzazioni in scadenza entro il 31 dicembre, le richieste di rinnovo possono essere presentate sino al 31 gennaio dell anno successivo. Trascorsi inutilmente i predetti termini, gli interessati debbono richiedere il rilascio di una nuova autorizzazione alla circolazione di prova e, conseguentemente, munirsi di una nuova targa di prova. L autorizzazione scaduta deve essere riconsegnata all Ufficio Provinciale della Motorizzazione e l interessato deve provvedere alla distruzione della relativa targa. 27

28 Aggiornamento dell autorizzazione alla circolazione di prova Tutte le volte in cui si verifichi un mutamento riferito al soggetto intestatario dell autorizzazione alla circolazione di prova, si rende necessario l aggiornamento dell autorizzazione stessa. Ciò a condizione che tali mutamenti non determinino l estinzione del soggetto intestatario e la creazione di un nuovo soggetto giuridico, come nel caso di: Trasferimento della sede della società o dell ente; Variazione della ragione sociale; Trasformazione societaria (in tal caso, infatti, la società abbandona semplicemente il tipo sociale cui apparteneva - es. società a responsabilità limitata - assumendo un nuovo tipo sociale - es. società per azioni ma senza per ciò introdurre soluzioni di continuità) L aggiornamento si effettua, a targa invariata, a mezzo di ristampa dell autorizzazione alla circolazione di prova e restituzione all Ufficio Provinciale della Motorizzazione della autorizzazione che viene aggiornata. A tale scopo, l interessato deve produrre: Un istanza compilata sul TT2119; La ricevuta di versamento sul conto corrente postale n di importo pari a 9,00 euro (per diritti dovuti al Dipartimento dei Trasporti Terrestri ai sensi della legge n. 870/1986); La ricevuta di versamento sul conto corrente postale n di importo pari a 29,24 euro (per imposta di bollo); Una dichiarazione sostitutiva (di certificazione o di atto di notorietà, a seconda dei casi) comprovante il mutamento intervenuto. 28

29 Viceversa, quando il mutamento determina la creazione di un nuovo soggetto giuridico, occorre il rilascio di una nuova autorizzazione alla circolazione di prova e l assegnazione di una nuova targa in capo allo stesso, con contestuale revoca dell autorizzazione già rilasciata a nome del soggetto estinto, come nel caso di: trasferimento a titolo universale (eredità) o a titolo particolare (es.: vendita, donazione); fusione societaria (poiché implica necessariamente l estinzione della società che viene incorporata o che si unisce ad altre per la creazione di un nuovo soggetto giuridico). Anche in tale ipotesi, oltre alla documentazione richiesta per il rilascio della nuova autorizzazione, l interessato deve comprovare (a mezzo di dichiarazione sostitutiva di certificazione o di atto di notorietà) l intervenuto mutamento, produrre l autorizzazione già rilasciata in capo al soggetto estinto, che deve essere restituita all Ufficio Provinciale della Motorizzazione, e provvedere alla distruzione della vecchia targa di prova. Nelle righe descrittive della nuova autorizzazione è annotato che la stessa sostituisce l autorizzazione già rilasciata in capo al soggetto estinto, indicando il relativo numero di targa di prova e la data dell ultimo rinnovo. 29

30 Cessazione dell autorizzazione alla circolazione di prova La cessazione dell autorizzazione alla circolazione di prova può avvenire a seguito di: Revoca; Dismissione volontaria. La revoca è disposta dall Ufficio Provinciale della Motorizzazione, con provvedimento motivato, nel caso in cui venga meno una delle condizioni in base alle quali l autorizzazione stessa è stata rilasciata. Conseguentemente, l interessato è tenuto alla restituzione dell autorizzazione presso il medesimo Ufficio e alla contestuale distruzione della relativa targa. Tenuto conto che le vigenti norme non prevedono espressi divieti al riguardo, deve ritenersi che non sussistono limitazioni temporali in ordine alla possibilità di riottenere il rilascio di una nuova autorizzazione alla circolazione di prova. Pertanto l interessato, in qualunque momento riacquisti i requisiti prescritti, può riproporre istanza di rilascio di una nuova autorizzazione. Allo stesso modo l interessato può, in ogni momento, chiedere la cessazione volontaria della propria autorizzazione alla circolazione di prova, mediante istanza in bollo da presentare al competente Ufficio Provinciale della Motorizzazione unitamente all autorizzazione, e provvedendo direttamente alla distruzione della targa. L Ufficio della Motorizzazione, preso atto della richiesta, provvede ad annotare la cessazione della targa di prova nel sistema informatico. 30

31 Smarrimento, furto, distruzione e deterioramento della autorizzazione alla circolazione di prova e della targa Le semplificate modalità di rilascio dell autorizzazione alla circolazione di prova e di produzione e distribuzione delle targhe di prova hanno consentito di semplificare anche le procedure conseguenti allo smarrimento, al furto, alla distruzione e al deterioramento di tali documenti. Ciò anche in considerazione del fatto che la targa di prova, la quale non reca lo stemma della Repubblica, non è tecnicamente qualificabile come carta valore. Pertanto, nelle ipotesi predette, l art. 3 del D.P.R. n. 474/2001 prevede che il titolare dell autorizzazione ottemperi agli adempimenti che di seguito si riassumono schematicamente: AUTORIZZAZIONE DENUNCIA RICHIESTA RESTITUZIONE ACQUISTO AGLI DISTRUZIONE IPOTESI NUOVA AUTORIZZAZIONE NUOVA ORGANI TARGA AUTORIZZAZIONE PRECEDENTE TARGA DI POLIZIA SI SMARRIMENTO SI Presentando la Entro 48 FURTO SI Ricevuta di resa NO SI ore DISTRUZIONE denuncia DETERIORAMENTO NO SI SI SI SI TARGA SMARRIMENTO FURTO DISTRUZIONE DETERIORAMENTO SI Entro 48 ore NO NO SI Se deteriorata SI Presentando la Ricevuta di resa denuncia SI SI NO NO SI Nelle ipotesi in cui è prevista la restituzione dell autorizzazione, questa deve essere consegnata all atto della richiesta di rilascio della nuova autorizzazione; pertanto, a seconda dei casi: 31

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 6 marzo 2006, n.153

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 6 marzo 2006, n.153 DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 6 marzo 2006, n.153 Modifiche agli articoli 248, 249, 250, 251, 252 nonche' agli allegati al titolo III del decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992,

Dettagli

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l articolo 93, vista la proposta della Commissione,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l articolo 93, vista la proposta della Commissione, IL CONSIGLIO DELL UNIONE EUROPEA, visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l articolo 93, vista la proposta della Commissione, (2) Per assicurare la corretta applicazione dell

Dettagli

P r o d u t tive. Circolare n.

P r o d u t tive. Circolare n. Circolare n. Legge 23 agosto 2004, n. 239 - articoli 53 e 54, recanti modifiche e integrazioni ai requisiti per l accesso ai contributi in favore degli autoveicoli alimentati a GPL e metano di cui al decreto

Dettagli

IL VICEDIRETTORE dell Agenzia delle Dogane e dei Monopoli

IL VICEDIRETTORE dell Agenzia delle Dogane e dei Monopoli ADM.MNUC Reg. Uff. n.104077 del 22/12/2014 IL VICEDIRETTORE dell Agenzia delle Dogane e dei Monopoli VISTO il Testo Unico di cui al Regio Decreto 18 giugno 1931, n. 773, (T.U.L.P.S.), e successive modificazioni

Dettagli

` Ç áàxüé wxääx \ÇyÜtáàÜâààâÜx x wx gütáñéüà

` Ç áàxüé wxääx \ÇyÜtáàÜâààâÜx x wx gütáñéüà ` Ç áàxüé wxääx \ÇyÜtáàÜâààâÜx x wx gütáñéüà Dipartimento per i trasporti la navigazione ed i sistemi informativi e statistici Direzione Generale Motorizzazione Divisione 5 Prot. n.10959 del 19 aprile

Dettagli

ATTIVITA DI AUTORIPARAZIONE (Legge n. 122 del 5.2.1992 - D.P.R. n. 558 del 14.12.1999) (modulo SCIA aggiornato al 24 novembre 2010)

ATTIVITA DI AUTORIPARAZIONE (Legge n. 122 del 5.2.1992 - D.P.R. n. 558 del 14.12.1999) (modulo SCIA aggiornato al 24 novembre 2010) ATTIVITA DI AUTORIPARAZIONE (Legge n. 122 del 5.2.1992 - D.P.R. n. 558 del 14.12.1999) (modulo SCIA aggiornato al 24 novembre 2010) SEGNALAZIONE CERTIFICATA DI INIZIO ATTIVITA (SCIA) Questo modello va

Dettagli

RISOLUZIONE N. 81/E. Direzione Centrale Normativa Roma, 25 settembre 2015

RISOLUZIONE N. 81/E. Direzione Centrale Normativa Roma, 25 settembre 2015 RISOLUZIONE N. 81/E Direzione Centrale Normativa Roma, 25 settembre 2015 OGGETTO: Interpello - ART. 11, legge 27 luglio 2000, n. 212 Comunicazione del luogo di conservazione in modalità elettronica dei

Dettagli

Ministero dell Interno

Ministero dell Interno ALLEGATO ALLA CIRCOLARE - FL 7/2012 LINEE GUIDA PER L ISCRIZIONE DEI REVISORI DEI CONTI DEGLI ENTI LOCALI nell elenco, di cui al Decreto del Ministro dell Interno 15 febbraio 2012, n. 23, recante il Regolamento

Dettagli

REPUBBLICA DI SAN MARINO. Noi Capitani Reggenti la Serenissima Repubblica di San Marino

REPUBBLICA DI SAN MARINO. Noi Capitani Reggenti la Serenissima Repubblica di San Marino REPUBBLICA DI SAN MARINO REGOLAMENTO 10 giugno 2010 n.4 Noi Capitani Reggenti la Serenissima Repubblica di San Marino Visto il Decreto Delegato 27 ottobre 2003 n.135 e le relative disposizioni applicative

Dettagli

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE DEL VENETO DEL 16 LUGLIO 2004 N 2196 ALLEGATO A)

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE DEL VENETO DEL 16 LUGLIO 2004 N 2196 ALLEGATO A) pagina 1 di 9 DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE DEL VENETO DEL 16 LUGLIO 2004 N 2196 ALLEGATO A) Titolo: criteri, condizioni e procedure tecnico-amministrative per il conferimento del riconoscimento

Dettagli

Art. 2 Modifica all articolo 4 della l.r. 34/2007. LEGGE REGIONALE 18 febbraio 2014, n. 6

Art. 2 Modifica all articolo 4 della l.r. 34/2007. LEGGE REGIONALE 18 febbraio 2014, n. 6 7213 LEGGE REGIONALE 18 febbraio 2014, n. 6 Modifiche e integrazioni alle leggi regionali 15 novembre 2007, n. 34, 7 agosto 2013, n. 27 e 11 febbraio 1999, n. 11. IL CONSIGLIO REGIONALE HA APPROVATO Art.

Dettagli

Oggetto: Informativa n. 18 Novità legislative d immediato interesse ed applicazione. Nuova modalità di presentazione dei modelli F24;

Oggetto: Informativa n. 18 Novità legislative d immediato interesse ed applicazione. Nuova modalità di presentazione dei modelli F24; Alle ditte Clienti Loro sedi Parma, 27 ottobre 2014 Oggetto: Informativa n. 18 Novità legislative d immediato interesse ed applicazione. La presente per informarvi in merito a: Obbligo di comunicazione

Dettagli

4.5 CONTROLLO DEI DOCUMENTI E DEI DATI

4.5 CONTROLLO DEI DOCUMENTI E DEI DATI Unione Industriale 35 di 94 4.5 CONTROLLO DEI DOCUMENTI E DEI DATI 4.5.1 Generalità La documentazione, per una filatura conto terzi che opera nell ambito di un Sistema qualità, rappresenta l evidenza oggettiva

Dettagli

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE DECRETO 17 giugno 2014 Modalità di assolvimento degli obblighi fiscali relativi ai documenti informatici ed alla loro riproduzione su diversi tipi di supporto -

Dettagli

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA 20 aprile 2000, n. 0128/Pres.

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA 20 aprile 2000, n. 0128/Pres. L.R. 30/1999, art. 26 e 42, c. 01 B.U.R. 31/05/2000, n. 22 DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA 20 aprile 2000, n. 0128/Pres. Regolamento concernente il tesserino regionale di caccia per il Friuli-Venezia

Dettagli

1. Normativa riferita all attività di noleggio autobus con conducente e allo sportello unico attività produttive.

1. Normativa riferita all attività di noleggio autobus con conducente e allo sportello unico attività produttive. Oggetto: Attività di trasporto viaggiatori effettuato mediante noleggio di autobus con conducente. L.R. n. 21/2005, L.R. n. 3/2008 art. 1, commi 16-32 - Sportello Unico per le Attività Produttive. Procedimento

Dettagli

Il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali

Il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali VISTA la legge 24 novembre 1981 n. 689, recante modifiche al sistema penale; VISTO il decreto ministeriale del 26 luglio 1995 recante Disciplina del rilascio delle licenze di pesca ; VISTO il regolamento

Dettagli

REGOLAMENTO PER LA GESTIONE DELLE SEGNALAZIONI E DEI RECLAMI

REGOLAMENTO PER LA GESTIONE DELLE SEGNALAZIONI E DEI RECLAMI REGOLAMENTO PER LA GESTIONE DELLE SEGNALAZIONI E DEI RECLAMI Approvato con Deliberazione del Consiglio Provinciale n. 511031/2004 del 01/03/2005 Preambolo IL CONSIGLIO PROVINCIALE Visto l art. 117, comma

Dettagli

ATTIVITA FUNEBRE. Richiesta di autorizzazione per sede principale ai sensi dell art. 16 della Legge Regionale 29/7/2004 n. 19

ATTIVITA FUNEBRE. Richiesta di autorizzazione per sede principale ai sensi dell art. 16 della Legge Regionale 29/7/2004 n. 19 ALLO SPORTELLO UNICO DEL COMUNE DI ANZOLA DELL EMILIA marca da bollo ATTIVITA FUNEBRE Richiesta di autorizzazione per sede principale ai sensi dell art. 16 della Legge Regionale 29/7/2004 n. 19 Il sottoscritto

Dettagli

RISOLUZIONE N. 308/E QUESITO

RISOLUZIONE N. 308/E QUESITO RISOLUZIONE N. 308/E Direzione Centrale Normativa e Contenzioso Roma, 05 novembre 2007 OGGETTO: Art. 10, n. 20) del DPR n. 633 del 1972 IVA. Esenzione Corsi di formazione per l accesso alla professione

Dettagli

OGGETTO: Procedure di riconoscimento delle officine installatrici di limitatori di velocità.

OGGETTO: Procedure di riconoscimento delle officine installatrici di limitatori di velocità. DIPARTIMENTO PER I TRASPORTI TERRESTRI Direzione generale per la Motorizzazione Prot. n. 2580M368 Allegati n. 4 Roma, 23.05.2005 OGGETTO: Procedure di riconoscimento delle officine installatrici di limitatori

Dettagli

STRALCIO N. 259-01. <<Disposizioni concernenti le revisioni periodiche dei veicoli a motore >>

STRALCIO N. 259-01. <<Disposizioni concernenti le revisioni periodiche dei veicoli a motore >> Consiglio regionale Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia IX LEGISLATURA - ATTI CONSILIARI - PROGETTI DI LEGGE E RELAZIONI STRALCIO N. 259-01

Dettagli

Agenzia delle Dogane Roma, 20 novembre 2013 e dei Monopoli

Agenzia delle Dogane Roma, 20 novembre 2013 e dei Monopoli Agenzia delle Dogane Roma, 20 novembre 2013 e dei Monopoli Direzione centrale gestione accise e monopolio tabacchi Ufficio circolazione tabacchi Prot. n. DAC/CTL/ 8443 /2013 All. Risposta al foglio n.

Dettagli

ASSUNZIONI AGEVOLATE 2015: sgravi contributivi per chi assume a tempo indeterminato (Legge n. 190 del 23.12.2014)

ASSUNZIONI AGEVOLATE 2015: sgravi contributivi per chi assume a tempo indeterminato (Legge n. 190 del 23.12.2014) CIRCOLARE INFORMATIVA N. 2 FEBBRAIO 2015 ASSUNZIONI AGEVOLATE 2015: sgravi contributivi per chi assume a tempo indeterminato (Legge n. 190 del 23.12.2014) Gentile Cliente, con la presente desideriamo informarla

Dettagli

CIRCOLAZIONE DI PROVA I N D I C E

CIRCOLAZIONE DI PROVA I N D I C E CIRCOLAZIONE DI PROVA I N D I C E 1. Principi generali 2. Soggetti autorizzabili alla circolazione di prova 3. Soggetti abilitati al rilascio dell autorizzazione alla circolazione di prova 3.1 Abilitazione

Dettagli

VISTO l articolo 87, quinto comma, della Costituzione; VISTO l articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

VISTO l articolo 87, quinto comma, della Costituzione; VISTO l articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400; VISTO l articolo 87, quinto comma, della Costituzione; VISTO l articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400; VISTA la legge 17 dicembre 2010, n. 227, recante disposizioni concernenti la definizione

Dettagli

Regolamento n. 13 del 6 febbraio 2008 concernente la disciplina: del certificato di assicurazione e contrassegno e del modulo di denuncia di sinistro

Regolamento n. 13 del 6 febbraio 2008 concernente la disciplina: del certificato di assicurazione e contrassegno e del modulo di denuncia di sinistro Regolamento n. 13 del 6 febbraio 2008 concernente la disciplina: del certificato di assicurazione e contrassegno e del modulo di denuncia di sinistro 1 Consolidamento della disciplina Per la maggior parte

Dettagli

RISOLUZIONE N. 24/E QUESITO

RISOLUZIONE N. 24/E QUESITO RISOLUZIONE N. 24/E Direzione Centrale Normativa Roma, 29 marzo 2010 OGGETTO: Istanza di interpello articolo 11, legge 27 luglio 2000, n. 212 Imposta di bollo su Comunicazione unica presentata con modalità

Dettagli

Il/La sottoscritto/a. nato/a a. il e residente in prov. via n. codice fiscale P. IVA D I C H I A R A (3)

Il/La sottoscritto/a. nato/a a. il e residente in prov. via n. codice fiscale P. IVA D I C H I A R A (3) mod. TR071 ver. 01-10.12 TRASPORTI DOMANDA DI RILASCIO LICENZA AUTOTRASPORTO DI COSE IN CONTO PROPRIO PER VEICOLI CON PORTATA UTILE sotto i 30 QUINTALI marca da bollo da 16,00 anche assolta in modo virtuale

Dettagli

Roma, 07/02/2012. e, per conoscenza, Circolare n. 19

Roma, 07/02/2012. e, per conoscenza, Circolare n. 19 Direzione Centrale Organizzazione Direzione Centrale Pensioni Direzione Centrale Bilanci e Servizi Fiscali Direzione Centrale Sistemi Informativi e Tecnologici Roma, 07/02/2012 Circolare n. 19 Ai Dirigenti

Dettagli

RISOLUZIONE N. 98/E. Direzione Centrale Normativa Roma, 25/11/2015

RISOLUZIONE N. 98/E. Direzione Centrale Normativa Roma, 25/11/2015 RISOLUZIONE N. 98/E Direzione Centrale Normativa Roma, 25/11/2015 OGGETTO: Consulenza giuridica Fatturazione delle prestazioni rese dai medici di medicina generale operanti in regime di convenzione con

Dettagli

CITTÀ DI AGROPOLI. Regolamento per la pubblicazione delle Determinazioni sul sito internet istituzionale dell Ente

CITTÀ DI AGROPOLI. Regolamento per la pubblicazione delle Determinazioni sul sito internet istituzionale dell Ente CITTÀ DI AGROPOLI Regolamento per la pubblicazione delle Determinazioni sul sito internet istituzionale dell Ente Approvato con deliberazione della Giunta comunale n 358 del 06.12.2012 Regolamento per

Dettagli

REGISTRAZIONE E ASSEGNAZIONE CODICE IDENTIFICATIVO PER ATTRAZIONI DELLO SPETTACOLO VIAGGIANTE ( Artt. 4 5 del D.M. 18/5/2007)

REGISTRAZIONE E ASSEGNAZIONE CODICE IDENTIFICATIVO PER ATTRAZIONI DELLO SPETTACOLO VIAGGIANTE ( Artt. 4 5 del D.M. 18/5/2007) Bollo Al Sindaco del Comune di Ostuni Ufficio Attività Produttive REGISTRAZIONE E ASSEGNAZIONE CODICE IDENTIFICATIVO PER ATTRAZIONI DELLO SPETTACOLO VIAGGIANTE ( Artt. 4 5 del D.M. 18/5/2007) [] Domanda

Dettagli

CIRCOLARE N. 58/E. Direzione Centrale Servizi ai Contribuenti. Roma 17 ottobre 2008

CIRCOLARE N. 58/E. Direzione Centrale Servizi ai Contribuenti. Roma 17 ottobre 2008 CIRCOLARE N. 58/E Direzione Centrale Servizi ai Contribuenti Roma 17 ottobre 2008 Oggetto: Trasferimento di quote di S.r.l. Art. 36 del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni,

Dettagli

Il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali

Il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali Misure urgenti per il miglioramento del sistema di controllo come disciplinato agli artt. 27 e seguenti del Reg. (CE) n. 834/2007 e relativi regolamenti di applicazione. VISTO il Reg. (CE) n. 834/2007

Dettagli

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI GAZZETTA UFFICIALE N. 28 DEL 3 FEBBRAIO 2012 MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI DECRETO 25 gennaio 2012 Disposizioni applicative dell'articolo 5 del decreto 25 novembre 2011, per il requisito

Dettagli

CONSIGLIO NAZIONALE DELL ORDINE DEI CONSULENTI DEL LAVORO MODALITA` ATTUATIVE AL REGOLAMENTO DELLA FORMAZIONE CONTINUA

CONSIGLIO NAZIONALE DELL ORDINE DEI CONSULENTI DEL LAVORO MODALITA` ATTUATIVE AL REGOLAMENTO DELLA FORMAZIONE CONTINUA CONGLIO NAZIONALE DELL ORDINE DEI CONSULENTI DEL LAVORO REGOLAMENTO DELLA FORMAZIONE CONTINUA OBBLIGATORIA DEL CONSULENTE DEL LAVORO PER L ESERCIZIO IN QUALITA DELLA PROFESONE MODALITA` ATTUATIVE AL REGOLAMENTO

Dettagli

MODULO S3 AVVERTENZE GENERALI

MODULO S3 AVVERTENZE GENERALI MODULO S3 Scioglimento, liquidazione, cancellazione dal Registro Imprese AVVERTENZE GENERALI Finalità del modulo Il modulo va utilizzato per l iscrizione nel Registro Imprese dei seguenti atti: scioglimento

Dettagli

Risoluzione n. 153829 del 10.6.2011

Risoluzione n. 153829 del 10.6.2011 Risoluzione n. 153829 del 10.6.2011 OGGETTO: D.P.R. 4 aprile 2001, n.235, Regolamento recante semplificazione del procedimento per il rilascio dell autorizzazione alla somministrazione di alimenti e bevande

Dettagli

Il Ministro delle Attività Produttive

Il Ministro delle Attività Produttive Il Ministro delle Attività Produttive VISTO l articolo 21, del Decreto legislativo 23 maggio 2000, n.164, che stabilisce che, a decorrere dal 1 gennaio 2003, le imprese di gas naturale che svolgono nel

Dettagli

AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI SIENA REGOLAMENTO RECANTE NORME SUGLI INCARICHI AI DIPENDENTI PROVINCIALI

AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI SIENA REGOLAMENTO RECANTE NORME SUGLI INCARICHI AI DIPENDENTI PROVINCIALI AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI SIENA REGOLAMENTO RECANTE NORME SUGLI INCARICHI AI DIPENDENTI PROVINCIALI approvato con deliberazione G.P. n. 188 del 25.7.2001 modificato con deliberazione G.P. n. 83 del

Dettagli

IL MOMENTO DI EFFETTUAZIONE E FATTURAZIONE DEI SERVIZI B2B

IL MOMENTO DI EFFETTUAZIONE E FATTURAZIONE DEI SERVIZI B2B IL MOMENTO DI EFFETTUAZIONE E FATTURAZIONE DEI SERVIZI B2B La Legge 217/2011 prevede che le prestazioni di servizi generiche poste in essere con soggetti non residenti si considerino effettuate nel momento

Dettagli

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE 14 marzo 2013, n. 449

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE 14 marzo 2013, n. 449 DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE 14 marzo 2013, n. 449 Modifica della deliberazione 18 luglio 2008, n. 1820 (Sistema di accreditamento per l'affidamento in gestione degli interventi formativi cofinanziati

Dettagli

Al Presidente del Collegio Geometri e Geometri laureati della Provincia di xxx. Al Responsabile dell Area Governo del Territorio del Comune di xxx

Al Presidente del Collegio Geometri e Geometri laureati della Provincia di xxx. Al Responsabile dell Area Governo del Territorio del Comune di xxx DIREZIONE GENERALE PROGRAMMAZIONE TERRITORIALE E NEGOZIATA, INTESE. RELAZIONI EUROPEE E RELAZIONI SERVIZIO AFFARI GENERALI, GIURIDICI E PROGRAMMAZIONE FINANZIARIA INTERNAZIONALI IL RESPONSABILE GIOVANNI

Dettagli

CARTA DEI SERVIZI. Premessa:

CARTA DEI SERVIZI. Premessa: CARTA DEI SERVIZI Premessa: La Carta dei Servizi è uno strumento utile al cittadino per essere informato sulle caratteristiche del servizio offerto, sulla organizzazione degli uffici comunali, sugli standards

Dettagli

REGOLAMENTO SPESE DI ISTRUTTORIA AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE (D.P.R. 59/2013) Art 1 Principi generali

REGOLAMENTO SPESE DI ISTRUTTORIA AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE (D.P.R. 59/2013) Art 1 Principi generali REGOLAMENTO SPESE DI ISTRUTTORIA AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE (D.P.R. 59/2013) Art 1 Principi generali In attuazione del disposto dell articolo 52 del D.Lgs. 446 del 15.12.1997 e successive modifiche

Dettagli

Visto l'art. 2, comma 221, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, recante modalità di dismissione delle partecipazioni;

Visto l'art. 2, comma 221, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, recante modalità di dismissione delle partecipazioni; MINISTERO DELLE ATTIVITA' PRODUTTIVE DECRETO 16 aprile 2003 Modificazioni al decreto ministeriale 4 aprile 2001 concernente le modalita' e le procedure di partecipazione del Ministero dell'industria, del

Dettagli

Antincendio: resistenza e reazione al fuoco di prodotti ed elementi costruttivi Verifiche e controlli del Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco

Antincendio: resistenza e reazione al fuoco di prodotti ed elementi costruttivi Verifiche e controlli del Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco Antincendio: resistenza e reazione al fuoco di prodotti ed elementi costruttivi Verifiche e controlli del Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco Torino 23.10.2013 SCIA antincendio: adempimenti e verifiche

Dettagli

Prot. n. 7744 Livorno, 20 Luglio 2011

Prot. n. 7744 Livorno, 20 Luglio 2011 Prot. n. 7744 Livorno, 20 Luglio 2011 Ai Gestori delle Scuole non statali paritarie della provincia di LIVORNO Oggetto: Avvio dell'anno scolastico 2011-12. Indicazioni operative per le scuole non statali

Dettagli

Ministero dell Istruzione, dell Università e della Ricerca

Ministero dell Istruzione, dell Università e della Ricerca Prot. n. 867/A39 Brescia, 03/02/2010 IL DIRIGENTE SCOLASTICO VISTA la legge 7 agosto 1990 n.241, e successive modificazioni; VISTO il T.U. delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione

Dettagli

Circolare 21. del 3 novembre 2014. Veicoli concessi in comodato Adempimenti nei confronti della Motorizzazione Civile INDICE

Circolare 21. del 3 novembre 2014. Veicoli concessi in comodato Adempimenti nei confronti della Motorizzazione Civile INDICE Circolare 21 del 3 novembre 2014 Veicoli concessi in comodato Adempimenti nei confronti della Motorizzazione Civile INDICE 1 Premessa... 2 2 Decorrenza... 2 3 Ambito soggettivo... 3 3.1 Soggetti legittimati

Dettagli

Con sede legale in (Via/Corso/Piazza )...n. Comune di..prov.. CAP.. Tel... Fax.

Con sede legale in (Via/Corso/Piazza )...n. Comune di..prov.. CAP.. Tel... Fax. Spett.le Sportello Unico per le Attività Produttive Associato Piazza G.Marconi n.5 12020 FRASSINO (CN) e-mail: suap.monviso@legalmail.it Spett.le COMUNE DI VERZUOLO Polizia Locale Area di Vigilanza Ufficio

Dettagli

REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA

REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA C O M U N E D I B R U I N O PROVINCIA DI TORINO - C. A. P. 10090 REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELL ALBO PRETORIO DIGITALE Approvato con deliberazione della Giunta Comunale n. 34 del 14/4/2011 Depositato

Dettagli

Il sottoscritto nato a prov.. il codice fiscale.. e residente in... prov.

Il sottoscritto nato a prov.. il codice fiscale.. e residente in... prov. Marca da Bollo 16,00 ALL AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI RAVENNA QUADRO A) DATI ANAGRAFICI DEL TITOLARE/LEGALE RAPPRESENTANTE CHE PRESENTA LA DOMANDA Il sottoscritto nato a CAP prov.. il codice fiscale..

Dettagli

Imposta di bollo su titoli di credito rilasciati senza la clausola di non trasferibilità

Imposta di bollo su titoli di credito rilasciati senza la clausola di non trasferibilità IMPOSIZIONE INDIRETTA CIRCOLARE N. 18 DEL 18 MARZO 2008 Imposta di bollo su titoli di credito rilasciati senza la clausola di non PROVVEDIMENTI COMMENTATI Decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231 (art.

Dettagli

IL MINISTRO DELLE POSTE E DELLE TELECOMUNICAZIONI

IL MINISTRO DELLE POSTE E DELLE TELECOMUNICAZIONI "Regolamento recante disposizioni di attuazione della legge 28 marzo 1991, n. 109, in materia di allacciamenti e collaudi degli impianti telefonici interni." D.M. 23 maggio 1992, n. 314 (Pubblicato nella

Dettagli

RISOLUZIONE N. 220/E. Con l interpello specificato in oggetto, concernente l interpretazione del D.M. 23 gennaio 2004, è stato esposto il seguente

RISOLUZIONE N. 220/E. Con l interpello specificato in oggetto, concernente l interpretazione del D.M. 23 gennaio 2004, è stato esposto il seguente RISOLUZIONE N. 220/E Direzione Centrale Normativa e Contenzioso Roma, 13 agosto 2009 OGGETTO: Istanza di interpello - Art. 11 della legge n. 212 del 2000 - Conservazione sostitutiva dei documenti analogici

Dettagli

IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI di concerto con IL MINISTRO DELLA SALUTE

IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI di concerto con IL MINISTRO DELLA SALUTE Decreto del Ministero dell interno 4 febbraio 2011 Definizione dei criteri per il rilascio delle autorizzazioni di cui all art. 82, comma 2, del D.Lgs. 09/04/2008, n. 81, e successive modifiche ed integrazioni.

Dettagli

Schema di decreto del Ministro dello sviluppo economico.2013, n..

Schema di decreto del Ministro dello sviluppo economico.2013, n.. Schema di decreto del Ministro dello sviluppo economico.2013, n.. Regolamento recante la definizione del «contratto base» di assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione

Dettagli

ESITO CONSULTAZIONE PUBBLICA

ESITO CONSULTAZIONE PUBBLICA ESITO CONSULTAZIONE PUBBLICA sulla Circolare contenente disposizioni inerenti la prosecuzione dell'attività di agenzia in attività finanziaria e di mediazione creditizia da parte di soggetti privi di un

Dettagli

Il Ministro dello Sviluppo Economico. il Ministro dell Economia e delle Finanze. di concerto con

Il Ministro dello Sviluppo Economico. il Ministro dell Economia e delle Finanze. di concerto con Il Ministro dello Sviluppo Economico di concerto con il Ministro dell Economia e delle Finanze MISURA E MODALITÀ DI VERSAMENTO DEL CONTRIBUTO DOVUTO DAI SOGGETTI OPERANTI NEL SETTORE POSTALE ALL AUTORITÀ

Dettagli

COMMISSIONE DI VIGILANZA SUI FONDI PENSIONE

COMMISSIONE DI VIGILANZA SUI FONDI PENSIONE COMMISSIONE DI VIGILANZA SUI FONDI PENSIONE DELIBERAZIONE 21 marzo 2007 Direttive recanti chiarimenti operativi circa l applicazione del decreto ministeriale del 30 gennaio 2007, adottato ai sensi dell

Dettagli

ATTIVITÀ FUNEBRE. Art. 13 Legge Emilia Romagna n. 156/2005 DOMANDA DI RILASCIO AUTORIZZAZIONE

ATTIVITÀ FUNEBRE. Art. 13 Legge Emilia Romagna n. 156/2005 DOMANDA DI RILASCIO AUTORIZZAZIONE Marca da bollo ATTIVITÀ FUNEBRE Art. 13 Legge Emilia Romagna n. 156/2005 DOMANDA DI RILASCIO AUTORIZZAZIONE PER ESERCIZIO DELL ATTIVITA DI [] FORNITURA DI ARTICOLI FUNERARI, DISBRIGO PRATICHE AMMINISTRATIVE

Dettagli

NORMATIVA ANTIRICICLAGGIO

NORMATIVA ANTIRICICLAGGIO Servizio circolari per la clientela Circolari specialistiche sui temi giuridici. tributari e finanziari. Circolare Gennaio 2008 n 3 Milano, 25 gennaio 2008 NORMATIVA ANTIRICICLAGGIO Dal 30/04/2008 cambiano

Dettagli

ATTENZIONE. Allo Sportello Unico per l Immigrazione competente

ATTENZIONE. Allo Sportello Unico per l Immigrazione competente Domanda di verifica della sussistenza di una quota per lavoro autonomo e di certificazione attestante il possesso di requisiti per lavoro autonomo ai sensi dell'art. 39, comma 9, del DPR. n. 39499 e successive

Dettagli

S E A V OGGETTO: FT. ELETTRONICA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

S E A V OGGETTO: FT. ELETTRONICA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE Bergamo, marzo 2015 CIRCOLARE N. 14/Consulenza aziendale OGGETTO: FT. ELETTRONICA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE Dal 31.3.2015 scatta l obbligo di utilizzo generalizzato della fattura elettronica nei confronti

Dettagli

OPENKEY S.r.l. - Via Luigi Dari, 14-63100, Ascoli Piceno (AP) - http://www.openkey.it - info@openkey.it RISOLUZIONE N. 43/E

OPENKEY S.r.l. - Via Luigi Dari, 14-63100, Ascoli Piceno (AP) - http://www.openkey.it - info@openkey.it RISOLUZIONE N. 43/E RISOLUZIONE N. 43/E Direzione Centrale Normativa Roma, 28 aprile 2015 OGGETTO: Interpello ordinario - Art. 11, legge 27 luglio 2000, n. 212. Pagamento imposta di bollo su documenti informatici rilevanti

Dettagli

RISOLUZIONE N.100/E QUESITO

RISOLUZIONE N.100/E QUESITO RISOLUZIONE N.100/E Roma, 19 ottobre 2011 Direzione Centrale Normativa OGGETTO: Interpello ai sensi dell articolo 11 della legge n. 212 del 2000 Articolo 1, commi 280-283, della legge 27 dicembre 2006,

Dettagli

Roma, 30 novembre 2007 CIRCOLARE N. 64/E

Roma, 30 novembre 2007 CIRCOLARE N. 64/E Direzione Centrale Accertamento Roma, 30 novembre 2007 CIRCOLARE N. 64/E Oggetto: Decreto legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito con modificazioni dalla legge 24 novembre 2006, n. 286 - art. 1, commi

Dettagli

Circolare N.24 del 07 Febbraio 2013. Sicurezza sul lavoro. Obblighi e scadenze

Circolare N.24 del 07 Febbraio 2013. Sicurezza sul lavoro. Obblighi e scadenze Circolare N.24 del 07 Febbraio 2013 Sicurezza sul lavoro. Obblighi e scadenze Sicurezza sul lavoro: obblighi e scadenze Gentile cliente, con la presente desideriamo informarla che, il D.Lgs n. 81/2008

Dettagli

MinisterodelloSviluppoEconomico

MinisterodelloSviluppoEconomico MinisterodelloSviluppoEconomico DIREZIONE GENERALE PER GLI INCENTIVI ALLE IMPRESE IL DIRETTORE GENERALE Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico 24 settembre 2014, pubblicato nella Gazzetta

Dettagli

REGOLAMENTO SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

REGOLAMENTO SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI COMUNE DI VIANO PROVINCIA DI REGGIO EMILIA REGOLAMENTO SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI Approvato con deliberazione di G.C. n. 73 del 28.11.2000 INDICE TITOLO 1 ART. 1 ART. 2 ART. 3 ART. 4 ART. 5 ART.

Dettagli

Allegato A: Regole tecniche per la gestione dell identità.

Allegato A: Regole tecniche per la gestione dell identità. Allegato A: Regole tecniche per la gestione dell identità. Allegato A: Regole tecniche per la gestione dell identità. Art. 1. Aventi diritto alle Credenziali-People 1. Per l accesso ai Servizi-People sviluppati

Dettagli

ORDINE DEGLI AVVOCATI DI CAMPOBASSO REGOLAMENTO UNICO. per la Pratica Forense e l esercizio del Patrocinio. Titolo I. La Pratica Forense.

ORDINE DEGLI AVVOCATI DI CAMPOBASSO REGOLAMENTO UNICO. per la Pratica Forense e l esercizio del Patrocinio. Titolo I. La Pratica Forense. ORDINE DEGLI AVVOCATI DI CAMPOBASSO REGOLAMENTO UNICO per la Pratica Forense e l esercizio del Patrocinio Titolo I La Pratica Forense Articolo 1 Il praticante Avvocato regolarmente iscritto nell apposito

Dettagli

Decreto Ministeriale 30 ottobre 2007

Decreto Ministeriale 30 ottobre 2007 Decreto Ministeriale 30 ottobre 2007 Comunicazioni obbligatorie telematiche dovute dai datori di lavoro pubblici e privati ai servizi competenti Pubbicato nella Gazzetta Ufficiale n. 299 del 27 Dicembre

Dettagli

Parere n. 65/2010 Quesiti relativi al servizio di trasporto rifiuti gestito da Consorzio.

Parere n. 65/2010 Quesiti relativi al servizio di trasporto rifiuti gestito da Consorzio. Parere n. 65/2010 Quesiti relativi al servizio di trasporto rifiuti gestito da Consorzio. Vengono posti alcuni quesiti in relazione al servizio di trasporto dei rifiuti. Un Consorzio di Enti Locali, costituito

Dettagli

Conservazione elettronica della fatturapa

Conservazione elettronica della fatturapa Conservazione elettronica della fatturapa Tanti i dubbi legati agli adempimenti amministrativi e in Unico 2015. Lo scorso 31.03.2015 si è realizzato il definitivo passaggio dalla fattura cartacea a quella

Dettagli

ISTANZA TRASFORMAZIONE ASSETTO

ISTANZA TRASFORMAZIONE ASSETTO SERVIZIO TRASPORTI ISTANZA TRASFORMAZIONE ASSETTO SOCIETARIO CENTRO REVISIONE Marca da bollo ALLA PROVINCIA DI TORINO ATTENZIONE Questo modulo contiene dichiarazioni sostitutive rese ai sensi degli artt.

Dettagli

e, p.c. Ufficio Audit e Sicurezza SEDE

e, p.c. Ufficio Audit e Sicurezza SEDE Direzione Regionale delle Marche Ufficio Gestione Tributi Ancona, 22 marzo 2013 Ai Comuni della Regione Marche LORO SEDI e, p.c. Ufficio Audit e Sicurezza SEDE Reg. Uff. n. 7446 - All. n. 1 OGGETTO: Codice

Dettagli

730, Unico 2013 e Studi di settore Pillole di aggiornamento

730, Unico 2013 e Studi di settore Pillole di aggiornamento 730, Unico 2013 e Studi di settore Pillole di aggiornamento N. 30 05.07.2013 Liquidazione di srl e presentazione di Unico Categoria: Sottocategoria: Scadenze Nelle società di capitali la fase di è un procedimento

Dettagli

SULPM PIACENZA. Roma, 25/01/2008. prot. n. 7327/23.40.01. Ai Direttori dei Settori Trasporti dei SIIT LORO SEDI

SULPM PIACENZA. Roma, 25/01/2008. prot. n. 7327/23.40.01. Ai Direttori dei Settori Trasporti dei SIIT LORO SEDI Ministero dei Trasporti DIPARTIMENTO PER I TRASPORTI TERRESTRI Direzione Generale per la Motorizzazione Via G. Caraci, 36 00157 Roma Divisione 6 Segreteria: tel. 06.41586293 fax 06.41586275 Roma, 25/01/2008

Dettagli

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SERVIZIO ATTI VITA ECONOMICHE CONSUMATORI 10 aprile 2014, n. 62

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SERVIZIO ATTI VITA ECONOMICHE CONSUMATORI 10 aprile 2014, n. 62 13982 Bollettino Ufficiale della Regione Puglia n. 55 del 24 04 2014 DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SERVIZIO ATTI VITA ECONOMICHE CONSUMATORI 10 aprile 2014, n. 62 Approvazione modulistica per la presentazione

Dettagli

Il glossario della Posta Elettronica Certificata (PEC) Diamo una definizione ai termini tecnici relativi al mondo della PEC.

Il glossario della Posta Elettronica Certificata (PEC) Diamo una definizione ai termini tecnici relativi al mondo della PEC. Il glossario della Posta Elettronica Certificata (PEC) Diamo una definizione ai termini tecnici relativi al mondo della PEC. Avviso di mancata consegna L avviso, emesso dal sistema, per indicare l anomalia

Dettagli

Il presente documento è conforme all'originale contenuto negli archivi della Banca d'italia

Il presente documento è conforme all'originale contenuto negli archivi della Banca d'italia Il presente documento è conforme all'originale contenuto negli archivi della Banca d'italia Firmato digitalmente da Sede legale Via Nazionale, 91 - Casella Postale 2484-00100 Roma - Capitale versato Euro

Dettagli

RICHIESTA DI PARTECIPAZIONE

RICHIESTA DI PARTECIPAZIONE ALLEGATO 1 RICHIESTA DI PARTECIPAZIONE Spett.le PROVINCIA DI LECCO P.zza L. Lombarda, 4 23900- LECCO OGGETTO: AVVISO ESPLORATIVO PER LA SELEZIONE DI OPERATORI ECONOMICI PER L AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO PROVINCIALE

Dettagli

REGOLAMENTO PER LA GESTIONE DELLE PROCEDURE DI PUBBLICAZIONE ALL ALBO PRETORIO ONLINE

REGOLAMENTO PER LA GESTIONE DELLE PROCEDURE DI PUBBLICAZIONE ALL ALBO PRETORIO ONLINE REGOLAMENTO PER LA GESTIONE DELLE PROCEDURE DI PUBBLICAZIONE ALL ALBO PRETORIO ONLINE (appendice al regolamento sull ordinamento degli uffici e dei servizi) Approvato con delibera di G.C. n. 6 del 27.01.2011

Dettagli

Novità in materia di permessi di soggiorno

Novità in materia di permessi di soggiorno CIRCOLARE A.F. N. 71 del 20 Maggio 2014 Novità in materia di permessi di soggiorno Ai gentili clienti Loro sedi Gentile cliente con la presente intendiamo informarla che è stato pubblicato sulla Gazzetta

Dettagli

COMUNE DI MELITO DI NAPOLI Provincia di Napoli

COMUNE DI MELITO DI NAPOLI Provincia di Napoli COMUNE DI MELITO DI NAPOLI Provincia di Napoli REGOLAMENTO PER LA GESTIONE DELLE PROCEDURE DI PUBBLICAZIONE ALL ALBO PRETORIO ON- LINE Approvato con deliberazione della Giunta Comunale n.ro 154 del 28/10/2010

Dettagli

Circolare N.98 del 28 Giugno 2012. Assolvimento degli obblighi relativi al prospetto paga tramite sito web

Circolare N.98 del 28 Giugno 2012. Assolvimento degli obblighi relativi al prospetto paga tramite sito web Circolare N.98 del 28 Giugno 2012 Assolvimento degli obblighi relativi al prospetto paga tramite sito web Assolvimento degli obblighi relativi al prospetto paga, di cui agli artt.1 e 3 Legge n.4/1953,

Dettagli

Mediatori, agenti, rappresentanti di commercio e spedizionieri: presentazione SCIA entro il 12.05.2013

Mediatori, agenti, rappresentanti di commercio e spedizionieri: presentazione SCIA entro il 12.05.2013 Mediatori, agenti, rappresentanti di commercio e spedizionieri: presentazione SCIA entro il 12.05.2013 Gentile cliente, con la presente desideriamo informarla che lo scorso 13.01.2012 sono stati pubblicati

Dettagli

Con la presente vengono fornite indicazioni ai fini dell autorizzazione all esercizio di detta modalità di gioco.

Con la presente vengono fornite indicazioni ai fini dell autorizzazione all esercizio di detta modalità di gioco. Ministero dell Economia e delle Finanze Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato DIREZIONE GENERALE Direzione per i giochi Ufficio 11 - Bingo Roma, 17 giugno 2011 AI CONCESSIONARI DEL GIOCO A DISTANZA

Dettagli

Roma, 15 marzo 2007. Prot. n. 3498-2007/DPF/UFF. All Ufficio XY. Oggetto:

Roma, 15 marzo 2007. Prot. n. 3498-2007/DPF/UFF. All Ufficio XY. Oggetto: Roma, 15 marzo 2007 MINISTERO DELL ECONOMIA E DELLE FINANZE Dipartimento per le Politiche Fiscali Ufficio Federalismo Fiscale Reparto IV Prot. n. 3498-2007/DPF/UFF All Ufficio XY Oggetto: Legge 27 dicembre

Dettagli

Oggetto: Attuazione delle disposizioni in materia di certificazione e documenti d identità.

Oggetto: Attuazione delle disposizioni in materia di certificazione e documenti d identità. Trascrizione OCR nota MIUR del 7 dicembre 2012 numero 3364 Dipartimento per l Istruzione * Ai Direttori degli Uffici Scolastici Regionali LORO SEDI Oggetto: Attuazione delle disposizioni in materia di

Dettagli

COMUNE DI BOLOGNA SETTORE ATTIVITA' PRODUTTIVE E COMMERCIALI TORRE A 5 PIANO Piazza Liber Paradisus n. 10-40129 Bologna

COMUNE DI BOLOGNA SETTORE ATTIVITA' PRODUTTIVE E COMMERCIALI TORRE A 5 PIANO Piazza Liber Paradisus n. 10-40129 Bologna COMUNE DI BOLOGNA SETTORE ATTIVITA' PRODUTTIVE E COMMERCIALI TORRE A 5 PIANO Piazza Liber Paradisus n. 10-40129 Bologna tel. 051 2194082-2194013 - Fax 051 2194870 DICHIARAZIONE DI INIZIO ATTIVITÀ PER AGENZIE

Dettagli

ALLA PROVINCIA DI RIETI SETTORE V Viabilità Uff. Albo Autotrasportatori via Salaria per L Aquila n.3 R I E T I

ALLA PROVINCIA DI RIETI SETTORE V Viabilità Uff. Albo Autotrasportatori via Salaria per L Aquila n.3 R I E T I marca da bollo Euro 14,62 (Timbro dello studio di consulenza) ALLA PROVINCIA DI RIETI SETTORE V Viabilità Uff. Albo Autotrasportatori via Salaria per L Aquila n.3 R I E T I ALBO AUTOTRASPORTATORI DI COSE

Dettagli

RISOLUZIONE N. 190/E QUESITO

RISOLUZIONE N. 190/E QUESITO RISOLUZIONE N. 190/E Roma, 08 maggio 2008 Direzione Centrale Normativa e Contenzioso OGGETTO: Art. 10, comma 1, nn. 2) e 9), D.P.R. n. 633 del 1972. Esenzioni IVA. Regime dell Intermediazione nell ambito

Dettagli

CIRCOLARE N. 38 2013/2014 DEL 4 APRILE 2014

CIRCOLARE N. 38 2013/2014 DEL 4 APRILE 2014 CIRCOLARE N. 38 2013/2014 DEL 4 APRILE 2014 Lega Italiana Calcio Professionistico Alle Società di 1 a e 2 a Divisione della Lega Italiana Calcio Professionistico LORO SEDI Circolare C.O.N.I. del 2 aprile

Dettagli

Regione Siciliana Assessorato Regionale delle Infrastrutture e della Mobilità L'ASSESSORE

Regione Siciliana Assessorato Regionale delle Infrastrutture e della Mobilità L'ASSESSORE foglio n. 1 DECRETO n. 38 /GAB Istituzione presso la della commissione d'esame per l'accesso alla professione di trasportatore su strada di persone, di cui al decreto legislativo 22 dicembre 2000, n. 395

Dettagli

Risoluzione n. 375/E

Risoluzione n. 375/E Risoluzione n. 375/E Direzione Centrale Normativa e Contenzioso Settore Fiscalità Indiretta ed Internazionale Roma, 28 novembre 2002 Oggetto: Applicazione dello speciale meccanismo del reverse charge di

Dettagli

CARTA DI ESERCIZIO E ATTESTAZIONE ANNUALE PER OPERATORI DEL COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE

CARTA DI ESERCIZIO E ATTESTAZIONE ANNUALE PER OPERATORI DEL COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE CARTA DI ESERCIZIO E ATTESTAZIONE ANNUALE PER OPERATORI DEL COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE Che cosa è e a che cosa serve Gli operatori ambulanti ai sensi dell art. 21, comma 10 della L.R. 06/2010 hanno l

Dettagli