Ordinanza sul sistema di gestione delle persone, degli atti e delle pratiche (PAGIRUS) dell Ufficio federale di giustizia
|
|
- Claudio Di Giacomo
- 6 anni fa
- Visualizzazioni
Transcript
1 Ordinanza sul sistema di gestione delle persone, degli atti e delle pratiche (PAGIRUS) dell Ufficio federale di giustizia (Ordinanza PAGIRUS) del 16 dicembre 2009 Il Consiglio federale svizzero, visto l articolo 57h della legge del 21 marzo sull organizzazione del Governo e dell Amministrazione (LOGA); visto l articolo 11a della legge federale del 20 marzo sull assistenza internazionale in materia penale (AIMP), ordina: Sezione 1: Disposizioni generali Art. 1 Oggetto Ai fini del trattamento di dati personali nel sistema di gestione delle persone, degli atti e delle pratiche (PAGIRUS), gestito dall Ufficio federale di giustizia (UFG), la presente ordinanza: a. disciplina i campi d applicazione del sistema e il suo contenuto; b. disciplina la rilevazione dei dati nei diversi campi d applicazione; c. designa i servizi autorizzati a trattare i dati direttamente nel sistema; d. disciplina i diritti d accesso; e. disciplina la conservazione, l archiviazione e la cancellazione dei dati. Art. 2 Autorità responsabile 1 L UFG è responsabile della gestione del sistema PAGIRUS. 2 L UFG redige un regolamento che definisce in particolare i principi del trattamento dei dati. Art. 3 Campi d applicazione PAGIRUS contiene i dati rientranti nei seguenti campi d applicazione: a. dati riferiti ai compiti dell UFG nel settore dell assistenza giudiziaria internazionale in materia penale, segnatamente per quanto riguarda l estradi- RS RS RS
2 zione, le domande di altra assistenza, il perseguimento penale in via sostitutiva e l esecuzione di decisioni penali, nonché il trasferimento di persone condannate; b. dati riferiti ai compiti dell UFG nei settori del diritto internazionale privato e della procedura civile internazionale, segnatamente per quanto riguarda il rapimento internazionale di minori, le adozioni internazionali, la protezione internazionale di minori, l esazione internazionale di prestazioni alimentari, le pratiche di successione internazionali e l assistenza giudiziaria internazionale in materia civile e commerciale; c. dati riferiti ai compiti dell UFG nel settore dell assistenza amministrativa internazionale; d. dati riferiti ai compiti dell UFG nei settori dell aiuto sociale a favore dei cittadini svizzeri all estero e dell aiuto sociale ai cittadini stranieri in Svizzera, a condizione che quest ultimo sia previsto da un accordo internazionale. Art. 4 Scopo di PAGIRUS 1 Lo scopo del trattamento dei dati rientranti nel campo d applicazione di cui all articolo 3 lettera a è retto dall articolo 11a capoverso 1 AIMP. 2 I dati rientranti nei campi d applicazione di cui all articolo 3 lettere b d possono essere trattati per: a. accertare se sono trattati dati relativi a una determinata persona; b. trattare dati concernenti le pratiche; c. organizzare in modo razionale ed efficace lo svolgimento dei lavori; d. controllare lo svolgimento delle pratiche; e. elaborare statistiche. Sezione 2: Rilevazione e trattamento dei dati Art. 5 Dati trattati 1 PAGIRUS contiene: a. le generalità delle persone i cui dati sono trattati; b. i dati necessari a localizzare e gestire correttamente i dossier; c. i dati dei documenti relativi alle pratiche e alle iscrizioni registrate elettronicamente. 2 Per generalità ai sensi del capoverso 1 lettera a s intendono in particolare i nomi e i cognomi, i soprannomi, il sesso, la data di nascita, la cittadinanza, il luogo d origine, il luogo di nascita e l indirizzo. 2
3 3 Per dati ai sensi del capoverso 1 lettera b s intendono in particolare: a. il tipo di procedura; b. la data delle singole fasi procedurali; c. il nome e l indirizzo delle autorità e delle parti coinvolte; d. le indicazioni sul luogo in cui è situato il dossier; e. nel campo d applicazione di cui all articolo 3 lettera a: i reati commessi. 4 I numeri progressivi attribuiti dal sistema di gestione rientrano nei dati di cui al capoverso 1. 5 Per documento ai sensi del capoverso 1 lettera c s intende in particolare la corrispondenza registrata in via elettronica. Sezione 3: Accesso in linea dell Ufficio federale della migrazione, dell Ufficio federale di polizia e del Servizio delle attività informative della Confederazione Art. 6 Accesso dell Ufficio federale della migrazione 1 Le seguenti unità organizzative dell Ufficio federale della migrazione possono accedere in linea alle generalità delle persone i cui dati sono trattati dall UFG nell ambito dell assistenza giudiziaria internazionale in materia penale: a. Ambito direzionale Lavoro, integrazione e cittadinanza: la sezione Naturalizzazioni e la sezione Cittadinanza; b. Ambito direzionale Pianificazione e risorse: il servizio Registrazione delle persone della sezione Gestione dei documenti; c. Ambito direzionale Procedura d asilo. 2 Se il dossier è stato allestito prima del 1 gennaio 2002, le unità organizzative dell Ufficio federale della migrazione elencate al capoverso 1 lettere a c hanno inoltre accesso in linea: a. alle generalità delle persone i cui dati sono trattati dall UFG nell ambito del diritto internazionale privato e della procedura civile internazionale secondo l articolo 3 lettera b, purché tali dati non riguardino l esazione internazionale di prestazioni alimentari, il rapimento internazionale di minori, le adozioni internazionali e la protezione internazionale di minori; b. alle generalità delle persone i cui dati sono trattati dall UFG nell ambito dell assistenza amministrativa secondo l articolo 3 lettera c. 3
4 Art. 7 Accesso dell Ufficio federale di polizia 1 Le seguenti unità organizzative dell Ufficio federale di polizia possono accedere in linea alle generalità delle persone i cui dati sono trattati dall UFG nell ambito dell assistenza giudiziaria internazionale in materia penale: a. Divisione principale Polizia giudiziaria federale; b. Divisione principale Servizio federale di sicurezza: divisione Sicurezza delle persone; c. Divisione principale Cooperazione internazionale di polizia: divisione Cooperazione operativa di polizia e divisione Centrale operativa fedpol; d. Divisione principale Servizi: settore Ricerca di persone in RIPOL; e. Stato maggiore: sezione Servizio giuridico/protezione dei dati e Ufficio di comunicazione in materia di riciclaggio di denaro MROS. 2 Se il dossier è stato allestito prima del 1 gennaio 2002, le unità organizzative dell Ufficio federale di polizia elencate al capoverso 1 lettere a e hanno inoltre accesso in linea: a. alle generalità delle persone i cui dati sono trattati dall UFG nell ambito del diritto internazionale privato e della procedura civile internazionale secondo l articolo 3 lettera b, purché tali dati non riguardino l esazione internazionale di prestazioni alimentari, il rapimento internazionale di minori, le adozioni internazionali e la protezione internazionale di minori; b. alle generalità delle persone i cui dati sono trattati dall UFG nell ambito dell assistenza amministrativa secondo l articolo 3 lettera c. 3 Nella misura in cui esegue compiti attribuiti all UFG in virtù dell articolo 11a capoverso 3 AIMP, la divisione Centrale operativa della Divisione principale Cooperazione internazionale di polizia può accedere in linea anche ai dati rientranti nel campo d applicazione dell assistenza giudiziaria internazionale in materia penale e necessari alla localizzazione dei dossier. 4 Se il dossier è stato allestito prima del 1 gennaio 2002, la divisione Centrale operativa della Divisione principale Cooperazione internazionale di polizia può inoltre, nella misura in cui esegue compiti attribuiti all UFG in virtù dell articolo 11a capoverso 3 AIMP, accedere in linea: a. ai dati rientranti nel campo d applicazione del diritto internazionale privato e della procedura civile internazionale secondo l articolo 3 lettera b e necessari alla localizzazione dei dossier, purché tali dati non riguardino l esazione internazionale di prestazioni alimentari, il rapimento internazionale di minori, le adozioni internazionali e la protezione internazionale di minori; b. ai dati rientranti nel campo d applicazione dell assistenza amministrativa secondo l articolo 3 lettera c e necessari alla localizzazione dei dossier. 4
5 Art. 8 Accesso del Servizio delle attività informative della Confederazione 1 Le unità organizzative del Servizio delle attività informative della Confederazione competenti per l esecuzione della legge federale del 21 marzo sulle misure per la salvaguardia della sicurezza interna possono accedere in linea alle generalità delle persone i cui dati sono trattati dall UFG nell ambito dell assistenza giudiziaria internazionale in materia penale. 2 Se il dossier è stato allestito prima del 1 gennaio 2002, le unità del Servizio delle attività informative della Confederazione menzionate al capoverso 1 hanno inoltre accesso in linea: a. alle generalità delle persone i cui dati sono trattati dall UFG nell ambito del diritto internazionale privato e della procedura civile internazionale secondo l articolo 3 lettera b, purché tali dati non riguardino l esazione internazionale di prestazioni alimentari, il rapimento internazionale di minori, le adozioni internazionali e la protezione internazionale di minori; b. alle generalità delle persone i cui dati sono trattati dall UFG nell ambito dell assistenza amministrativa secondo l articolo 3 lettera c. Sezione 4: Diritti d accesso e di trattamento delle unità amministrative dell UFG e comunicazione di dati ad altre autorità nel caso specifico Art. 9 Accesso 1 Per adempiere ai suoi compiti, l Incaricato dell informazione dell UFG ha accesso ai dati rilevati nel campo d applicazione secondo l articolo 3 lettera a. 2 I collaboratori dell UFG che trattano dati in PAGIRUS nel quadro dei loro compiti hanno accesso alle generalità di tutte le persone registrate in PAGIRUS, nella misura in cui tale accesso sia indispensabile all adempimento dei loro compiti legali. Art. 10 Diritti di trattamento delle unità amministrative dell UFG 1 I collaboratori dell ambito direzionale Assistenza giudiziaria internazionale possono, nella misura in cui lo richieda il compito loro assegnato, trattare direttamente nel sistema i dati rilevati riguardanti i campi d applicazione di cui all articolo 3 lettere a c, purché tali dati non riguardino l esazione internazionale di prestazioni alimentari, il rapimento internazionale di minori, le adozioni internazionali e la protezione internazionale di minori. 2 I collaboratori del settore Diritto internazionale privato possono, nella misura in cui lo richieda il compito loro assegnato, trattare direttamente nel sistema i dati rilevati riguardanti i campi d applicazione di cui all articolo 3 lettera b. 3 RS 120 5
6 3 I collaboratori del settore Aiuto sociale agli Svizzeri all estero possono, nella misura in cui lo richieda il compito loro assegnato, trattare direttamente nel sistema i dati rilevati riguardanti i campi d applicazione di cui all articolo 3 lettere b e d, purché tali dati non riguardino il rapimento internazionale di minori, le adozioni internazionali e la protezione internazionale di minori. 4 I collaboratori dei settori Gestione delle pratiche, Gestione e registrazione dei documenti e Gestione del sistema possono trattare direttamente nel sistema i dati rilevati riguardanti tutti i campi d applicazione di cui all articolo 3 ai fini di assicurarne la rilevazione e la gestione, di vegliare al corretto funzionamento del sistema e di rimediare agli eventuali problemi tecnici. 5 L UFG può autorizzare altri collaboratori a trattare i dati direttamente nel sistema, nella misura in cui i loro compiti rientrino in uno dei campi d applicazione di cui all articolo 3. Art. 11 Comunicazione di dati ad altre autorità 1 Su richiesta scritta e motivata, l UFG può, nel singolo caso, comunicare dati rilevati in PAGIRUS ad autorità federali e cantonali, a condizione che tali dati siano indispensabili all adempimento dei compiti legali di dette autorità. 2 In casi urgenti le domande e i dati richiesti possono essere comunicati per telefono o per via elettronica. 3 Ogni comunicazione, indipendentemente dalla sua forma, è verbalizzata su supporto cartaceo o informatico. Sezione 5: Protezione dei dati, sicurezza informatica, durata di conservazione, archiviazione e statistica Art. 12 Correttezza dei dati 1 Ogni unità organizzativa dell UFG controlla regolarmente la correttezza dei dati rilevati nel suo settore. 2 I dati inesatti sono rettificati d ufficio. Art. 13 Sicurezza informatica 1 La sicurezza dei dati è retta: a. dall ordinanza del 14 giugno relativa alla legge federale sulla protezione dei dati; b. dalla sezione sulla sicurezza informatica dell ordinanza del 26 settembre sull informatica nell Amministrazione federale; 4 RS RS
7 c. dalle Istruzioni del Consiglio informatico della Confederazione del 27 settembre 2004 sulla sicurezza informatica nell Amministrazione federale. 2 Nel regolamento di cui all articolo 2 capoverso 2, l UFG statuisce le misure organizzative e tecniche da adottare per evitare il trattamento non autorizzato dei dati e disciplina la verbalizzazione automatica del trattamento e della consultazione dei dati. Art. 14 Verbalizzazione 1 Ogni trattamento di dati nei campi d applicazione di cui all articolo 3 deve essere verbalizzato elettronicamente; i verbali sono conservati per un anno a decorrere dalla data del loro allestimento. 2 Ogni accesso dell Ufficio federale della migrazione, dell Ufficio federale della polizia e del Servizio delle attività informative della Confederazione deve essere verbalizzato elettronicamente. I verbali sono conservati per un anno a decorrere dalla data del loro allestimento. Art. 15 Durata di conservazione e archiviazione 1 Dopo dieci anni dall ultimo trattamento, ma al più tardi dopo 30 anni dalla data di allestimento del dossier, i dati sono offerti all Archivio federale per l archiviazione. 2 I dati che l Archivio federale reputa non degni di essere archiviati sono cancellati. Art. 16 Statistica 1 L impiego dei dati personali rilevati in PAGIRUS per scopi statistici è retto dall articolo 22 della legge federale del 19 giugno sulla protezione dei dati. 2 I dati impiegati e pubblicati per scopi statistici devono essere trattati in modo da impedire di risalire alle persone in questione. Sezione 6: Disposizione finale Art. 17 Entrata in vigore La presente ordinanza entra in vigore il 1 febbraio dicembre 2009 In nome del Consiglio federale svizzero: Il presidente della Confederazione, Hans-Rudolf Merz La cancelliera della Confederazione, Corina Casanova 6 RS
8 8
Ordinanza sul sistema elettronico di gestione delle persone, degli atti e delle pratiche dell Ufficio federale di giustizia
Ordinanza sul sistema elettronico di gestione delle persone, degli atti e delle pratiche dell Ufficio federale di giustizia (Ordinanza EGPAP) del 23 settembre 2016 (Stato 1 novembre 2016) Il Consiglio
DettagliOrdinanza sul sistema elettronico di gestione delle persone, degli atti e delle pratiche dell Ufficio federale di giustizia
[Signature] [QR Code] Questo testo è una versione provvisoria. La versione definitiva che sarà pubblicata su www.dirittofederale.admin.ch è quella determinante. Ordinanza sul sistema elettronico di gestione
DettagliOrdinanza sul Registro nazionale di polizia
Ordinanza sul Registro nazionale di polizia del 15 ottobre 2008 Il Consiglio federale svizzero, visti gli articoli 17 capoverso 8 lettera a e 19 della legge federale del 13 giugno 2008 1 sui sistemi di
DettagliOrdinanza 3 sull asilo relativa al trattamento di dati personali
Ordinanza 3 sull asilo relativa al trattamento di dati personali (Ordinanza 3 sull asilo 3, OAsi 3) Modifica del Il Consiglio federale svizzero ordina: I L ordinanza 3 dell 11 agosto 1999 1 sull asilo
DettagliLegge federale sul trattamento di dati personali in seno al Dipartimento federale degli affari esteri
Termine di referendum: 20 luglio 2000 Legge federale sul trattamento di dati personali in seno al Dipartimento federale degli affari esteri Appendice (n. II) del 24 marzo 2000 L Assemblea federale della
DettagliOrdinanza concernente il sistema AUPER automatizzato di registrazione delle persone
Ordinanza concernente il sistema AUPER automatizzato di registrazione delle persone (Ordinanza AUPER) 142.315 del 18 novembre 1992 (Stato 16 dicembre 2003) Il Consiglio federale svizzero, visto l articolo
DettagliLegge federale sul trattamento di dati personali in seno al Dipartimento federale degli affari esteri
Legge federale sul trattamento di dati personali in seno al Dipartimento federale degli affari esteri 235.2 del 24 marzo 2000 (Stato 1 novembre 2015) L Assemblea federale della Confederazione Svizzera,
DettagliLegge federale sul trattamento dei dati del settore degli stranieri e dell'asilo in un sistema d'informazione
Legge federale sul trattamento dei dati del settore degli stranieri e dell'asilo in un sistema d'informazione (LTDSA) del L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visto l'articolo 121 capoverso
DettagliOrdinanza sul sistema di trattamento dei dati concernenti le prestazioni di sicurezza private
Ordinanza sul sistema di trattamento dei dati concernenti le prestazioni di sicurezza private (ODPSP) 935.412 del 12 agosto 2015 (Stato 1 settembre 2015) Il Consiglio federale Svizzero, visto l articolo
DettagliLegge federale concernente la dimora e il domicilio degli stranieri
Legge federale concernente la dimora e il domicilio degli stranieri Modifica del 26 giugno 1998 L Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visto il messaggio del Consiglio federale del 4 dicembre
DettagliOrdinanza sugli adeguamenti alla legge federale sui sistemi d informazione di polizia della Confederazione
Ordinanza sugli adeguamenti alla legge federale sui sistemi d informazione del 15 ottobre 2008 Il Consiglio federale svizzero ordina: I Le seguenti ordinanze sono modificate come segue: 1. Ordinanza del
Dettaglisui sistemi d informazione di polizia della Confederazione
L e g g e f e d e r a l e sui sistemi d informazione di polizia della Confederazione (LSIP) del... L Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visti gli articoli 57 capoverso e 73 capoverso della
DettagliOrdinanza sullo stato civile
Ordinanza sullo stato civile (OSC) Modifica del Il Consiglio federale svizzero, ordina: I L'ordinanza del 8 aprile 004 sullo stato civile è modificata come segue: Art. cpv. lett. c Essi possono incaricare
DettagliOrdinanza sui servizi di elenchi della Confederazione gestiti dall UFIT
Ordinanza sui servizi di elenchi della Confederazione gestiti dall UFIT (OSEIC) 172.010.59 del 6 dicembre 2013 (Stato 1 gennaio 2014) Il Consiglio federale svizzero, vista la legge del 21 marzo 1997 1
DettagliOrdinanza sul sistema per il trattamento dei dati relativi alla protezione dello Stato
Ordinanza sul sistema per il trattamento dei dati relativi alla protezione dello Stato (Ordinanza ISIS) 120.3 del 30 novembre 2001 (Stato 28 marzo 2006) Il Consiglio federale svizzero, visti gli articoli
DettagliOrdinanza sul registro degli incidenti stradali
Ordinanza sul registro degli incidenti stradali (ORIStr) 1 741.57 del 14 aprile 2010 (Stato 1 giugno 2010) Il Consiglio federale svizzero, visto l articolo 106 capoverso 1 della legge federale del 19 dicembre
DettagliOrdinanza sul registro delle carte per l odocronografo
Ordinanza sul registro delle carte per l odocronografo (ORECO) del Il Consiglio federale svizzero, visti gli articoli 56 e 106 della legge federale del 19 dicembre 1958 1 sulla circolazione stradale (LCStr)
DettagliOrdinanza sulla protezione dei dati personali del personale federale
Ordinanza sulla protezione dei dati personali del personale federale (OPDPers) Modifica del 7 giugno 2013 Il Consiglio federale svizzero ordina: I L ordinanza del 26 ottobre 2011 1 sulla protezione dei
DettagliAVAMPROGETTO Ordinanza sulla commissione peritale federale incaricata di valutare l idoneità alla terapia dei criminali internati a vita
AVAMPROGETTO Ordinanza sulla commissione peritale federale incaricata di valutare l idoneità alla terapia dei criminali internati a vita del 0 Il Consiglio federale svizzero, visto l articolo 87 capoverso
DettagliOrdinanza sul sistema d informazione in materia di servizio di collocamento e di statistica del mercato del lavoro
Ordinanza sul sistema d informazione in materia di servizio di collocamento e di statistica del mercato del lavoro (O-COLSTA) del 1 novembre 2006 Il Consiglio federale svizzero, visti gli articoli 96c
DettagliOrdinanza sullo stato civile
Ordinanza sullo stato civile (OSC) Modifica del 6 ottobre 06 Il Consiglio federale svizzero, ordina: I L'ordinanza del 8 aprile 004 sullo stato civile è modificata come segue: Art. cpv. lett. c Essi possono
DettagliLegge federale sui documenti d identità dei cittadini svizzeri
Legge federale sui documenti d identità dei cittadini svizzeri (Legge sui documenti d identità, LDI) Disegno del L Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visto l articolo 38 capoverso 1 della
DettagliOrdinanza sul sistema d informazione per il pagamento di prestazioni dell assicurazione contro la disoccupazione
Ordinanza sul sistema d informazione per il pagamento di prestazioni dell assicurazione contro la disoccupazione (Ordinanza SIPAD) del 26 ottobre 2016 Il Consiglio federale svizzero, visti gli articoli
DettagliOrdinanza sulla medicina della procreazione
Ordinanza sulla medicina della procreazione (OMP) Modifica del 31 ottobre 2012 Il Consiglio federale svizzero ordina: I L ordinanza del 4 dicembre 2000 1 sulla medicina della procreazione è modificata
DettagliOrdinanza sul sistema d informazione per l analisi dei dati del mercato del lavoro
Ordinanza sul sistema d informazione per l analisi dei dati del mercato del lavoro (Ordinanza LAMDA) del 25 ottobre 2017 Il Consiglio federale svizzero, visto l articolo 109 della legge del 25 giugno 1982
DettagliOrdinanza sulla gestione elettronica degli affari nell Amministrazione federale
Ordinanza sulla gestione elettronica degli affari nell Amministrazione federale (Ordinanza GEVER) del 30 novembre 2012 Il Consiglio federale svizzero, visto l articolo 57h capoverso 3 della legge del 21
DettagliOrdinanza sull Ufficio di comunicazione in materia di riciclaggio di denaro
Ordinanza sull Ufficio di comunicazione in materia di riciclaggio di denaro (OURD) del 25 agosto 2004 Il Consiglio federale svizzero, vista la legge del 10 ottobre 1997 1 sul riciclaggio di denaro (LRD);
Dettagli360.2 Ordinanza sul sistema d informazione della Polizia giudiziaria federale
Ordinanza sul sistema d informazione della Polizia giudiziaria federale (Ordinanza JANUS) del 15 ottobre 2008 (Stato 1 gennaio 2016) Il Consiglio federale svizzero, visti gli articoli 13 capoverso 1 e
DettagliLegge federale sui sistemi d informazione di polizia della Confederazione
Legge federale sui sistemi d informazione di polizia della Confederazione (LSIP) Disegno del L Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visti gli articoli 57 capoverso 2 e 173 capoverso 2 della
DettagliLegge federale sul collocamento e il personale a prestito
Termine di referendum: 12 ottobre 2000 Legge federale sul collocamento e il personale a prestito (Legge sul collocamento, LC) Modifica del 23 giugno 2000 L Assemblea federale della Confederazione Svizzera,
DettagliLegge federale sulle misure per la salvaguardia della sicurezza interna
Legge federale sulle misure per la salvaguardia della sicurezza interna (LMSI) Modifica del Disegno L Assemblea federale della Confederazione Svizzera visto il messaggio del Consiglio federale del 17 agosto
DettagliOrdinanza concernente la banca dati sul traffico di animali
Ordinanza concernente la banca dati sul traffico di animali 916.404 del 18 agosto 1999 (Stato 15 maggio 2001) Il Consiglio federale svizzero, visti gli articoli 14 capoverso 2, 15a capoverso 4 e 15b capoverso
DettagliOrdinanza sulle armi, gli accessori di armi e le munizioni
Ordinanza sulle armi, gli accessori di armi e le munizioni (Ordinanza sulle armi, OArm) Modifica del 21 novembre 2012 Il Consiglio federale svizzero ordina: I L ordinanza del 2 luglio 2008 1 sulle armi
DettagliLegge federale sul trattamento di dati personali da parte del Dipartimento federale degli affari esteri
Avamprogetto Legge federale sul trattamento di dati personali da parte del Dipartimento federale degli affari esteri (LTDP-DFAE) del L Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visto l articolo
DettagliOrdinanza sullo stato civile
Ordinanza sullo stato civile (OSC) Modifica del Il Consiglio federale svizzero ordina: I L ordinanza del 28 aprile 2004 1 sullo stato civile è modificata come segue: Art. 5 cpv. 1 frase introduttiva e
DettagliOrdinanza concernente il rilascio di documenti di viaggio a stranieri
Ordinanza concernente il rilascio di documenti di viaggio a stranieri (ODV) dell 11 agosto 1999 Il Consiglio federale svizzero, visto l articolo 25 capoverso 1 della legge federale del 26 marzo 1931 1
DettagliOrdinanza concernente il rilascio di documenti di viaggio per stranieri
Ordinanza concernente il rilascio di documenti di viaggio per stranieri (ODV) Modifica del 28 ottobre 2015 Il Consiglio federale svizzero ordina: I L ordinanza del 14 novembre 2012 1 concernente il rilascio
Dettagli823.114 Ordinanza sul sistema d informazione in materia di servizio di collocamento e di statistica del mercato del lavoro
Ordinanza sul sistema d informazione in materia di servizio di collocamento e di statistica del mercato del lavoro (Ordinanza COLSTA) del 1 novembre 2006 (Stato 1 aprile 2011) Il Consiglio federale svizzero,
DettagliOrdinanza sul sistema d informazione della Polizia giudiziaria federale
Ordinanza sul sistema d informazione della Polizia giudiziaria federale (Ordinanza JANUS) del 15 ottobre 2008 Il Consiglio federale svizzero, visti gli articoli 13 capoverso 1 e 15 della legge federale
DettagliOrdinanza sul sistema di trattamento per la sorveglianza della corrispondenza postale e del traffico delle telecomunicazioni
[Signature] [QR Code] Ordinanza sul sistema di trattamento per la sorveglianza della corrispondenza postale e del traffico delle telecomunicazioni (OST-SCPT) del Progetto marzo 2017 Il Consiglio federale
DettagliOrdinanza concernente l attribuzione di organi per il trapianto
Ordinanza concernente l attribuzione di organi per il trapianto (Ordinanza sull attribuzione di organi) Modifica del 18 ottobre 2017 Il Consiglio federale svizzero ordina: I L ordinanza del 16 marzo 2007
DettagliOrdinanza sul sistema d informazione in materia di servizio di collocamento e di statistica del mercato del lavoro
Ordinanza sul sistema d informazione in materia di servizio di collocamento e di statistica del mercato del lavoro (Ordinanza COLSTA) Modifica del 9 dicembre 2016 Il Consiglio federale svizzero ordina:
DettagliOrdinanza sul sistema per il trattamento dei dati relativi alla protezione dello Stato
Ordinanza sul sistema per il trattamento dei dati relativi alla protezione dello Stato (Ordinanza ISIS) 120.3 del 30 novembre 2001 (Stato 1 gennaio 2009) Il Consiglio federale svizzero, visti gli articoli
DettagliLegge federale sull assicurazione contro gli infortuni
Legge federale sull assicurazione contro gli infortuni (LAINF) Modifica del 23 giugno 2000 L Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visto il messaggio del Consiglio federale del 24 novembre
DettagliOrdinanza sulle misure di prevenzione dei reati in materia di tratta di esseri umani
Ordinanza sulle misure di prevenzione dei reati in materia di tratta di esseri umani (Ordinanza contro la tratta di esseri umani) 311.039.3 del 23 ottobre 2013 (Stato 1 gennaio 2014) Il Consiglio federale
DettagliUniversità Popolare degli Studi di Milano INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
1 INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI Allegato al contratto con lo studente Ai sensi dell art. 13 del decreto legislativo 30 giugno 2003 n. 196 codice in materia di protezione dei dati personali
DettagliLegge federale sugli stranieri
Legge federale sugli stranieri (LStr) Disegno Modifica del L Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visto il messaggio del Consiglio federale del 1, decreta: I La legge federale del 16 dicembre
DettagliOrdinanza concernente il sistema dʼinformazione elettronico per la gestione degli esperimenti sugli animali
Ordinanza concernente il dʼinformazione elettronico per la gestione de sugli (OGEA) Modifica del 23 ottobre 2013 Il Consiglio federale svizzero ordina: I L ordinanza del 1 settembre 2010 1 concernente
DettagliRegolamento interno della Commissione federale delle case da gioco
Regolamento interno della Commissione federale delle case da gioco del 31 agosto 2000 Approvato dal Consiglio federale il 18 ottobre 2000 La Commissione federale delle case da gioco, visto l articolo 47
DettagliOrdinanza sugli emolumenti in materia di stato civile
Ordinanza sugli emolumenti in materia di stato civile (OESC) Modifica del 4 giugno 2010 Il Consiglio federale svizzero ordina: I L ordinanza del 27 ottobre 1999 1 sugli emolumenti in materia di stato civile
DettagliOrdinanza sullo stato civile
Ordinanza sullo stato civile (OSC) Modifica del 27 marzo 2013 Il Consiglio federale svizzero ordina: I L ordinanza del 28 aprile 2004 1 sullo stato civile è modificata come segue: Art. 16 cpv. 7 e 8 7
DettagliLegge federale sui sistemi d informazione della Confederazione nel campo dello sport
Termine di referendum: 8 ottobre 2015 Legge federale sui sistemi d informazione della Confederazione nel campo dello sport (LSISpo) del 19 giugno 2015 L Assemblea federale della Confederazione Svizzera,
DettagliOrdinanza concernente la banca dati sul traffico di animali
Ordinanza concernente la banca dati sul traffico di animali del 18 agosto 1999 Il Consiglio federale svizzero, visti gli articoli 14 capoverso 2, 15a capoverso 4 e 15b capoverso 2 della legge del 1 luglio
DettagliInformazione destinata ai tribunali e alle autorità amministrative. nuova regolamentazione delle comunicazioni agli uffici dello stato civile
BUNDESAMT FÜR JUSTIZ OFFICE FÉDÉRAL DE LA JUSTICE UFFICIO FEDERALE DI GIUSTIZIA UFFIZI FEDERAL DA LA GIUSTIA EIDG. AMT FÜR DAS ZIVILSTANDSWESEN OFFICE FÉDÉRAL DE L ÉTAT CIVIL UFFICIO FEDERALE DELLO STATO
DettagliAnnullamento della naturalizzazione
Dipartimento federale di giustizia e polizia DFGP Ufficio federale di giustizia UFG Ambito direzionale Diritto privato Ufficio federale dello stato civile UFSC Processo UFSC n. 35.6 del 1 giugno 2010 (Stato:
DettagliOrdinanza sul sistema di informazione Ordipro del Dipartimento federale degli affari esteri
Ordinanza sul sistema di informazione Ordipro del Dipartimento federale degli affari esteri (Ordinanza Ordipro) 235.21 del 7 giugno 2004 (Stato 22 giugno 2004) Il Consiglio federale svizzero, visto l articolo
DettagliOrdinanza sulle epizoozie
[Signature] [QR Code] Versione provvisoria - Fa fede solo la versione pubblicata nella Raccolta ufficiale delle leggi federali RU Ordinanza sulle epizoozie (OFE) Modifica del 10 gennaio 2018 Il Consiglio
DettagliLegge federale sulle misure per la salvaguardia della sicurezza interna
Legge federale sulle misure per la salvaguardia della sicurezza interna (LMSI) (Propaganda con incitamento alla violenza/violenza in occasione di manifestazioni sportive) Modifica del 24 marzo 2006 L Assemblea
DettagliOrdinanza sull organizzazione del Dipartimento federale degli affari esteri
Ordinanza sull organizzazione del Dipartimento federale degli affari esteri (OOrg-DFAE) Modifica del 21 gennaio 2015 Il Consiglio federale svizzero, ordina: I L ordinanza del 20 aprile 2011 1 sull organizzazione
DettagliCambiamento del nome
Dipartimento federale di giustizia e polizia DFGP Ufficio federale di giustizia UFG Ambito direzionale Diritto privato Ufficio federale dello stato civile UFSC Processo UFSC Cambiamento del nome in seguito
DettagliComunicazioni ufficiali UFSC
Dipartimento federale di giustizia e polizia DFGP Ufficio federale di giustizia UFG Ambito direzionale Diritto privato Ufficio federale dello stato civile UFSC Comunicazioni ufficiali UFSC Impedire la
DettagliOrdinanza sul sistema d informazione del servizio civile
[Signature] [QR Code] Ordinanza sul sistema d informazione del servizio civile Modifica del... Il Consiglio federale svizzero ordina: I L ordinanza del 20 agosto 2014 1 sul sistema d informazione del servizio
DettagliOrdinanza Ordinanza concernente l importazione, il transito e l esportazione di animali e prodotti animali nel traffico con Paesi terzi
[Signature] [QR Code] Ordinanza Ordinanza concernente l importazione, il transito e l esportazione di animali e prodotti animali nel traffico con Paesi terzi (OITE-PT) Modifica del... Il Consiglio federale
DettagliOrdinanza sul sistema di ricerca informatizzato di polizia
Ordinanza sul sistema di ricerca informatizzato di polizia (Ordinanza RIPOL) del 15 ottobre 2008 (Stato 1 gennaio 2015) Il Consiglio federale svizzero, visto l articolo 19 della legge federale del 13 giugno
DettagliLegge sulla protezione dei dati personali elaborati dalla polizia cantonale e dalle polizie comunali (LPDPpol) (del 13 dicembre 1999)
1.6.1.2 Legge sulla protezione dei dati personali elaborati dalla polizia cantonale e dalle polizie comunali (LPDPpol) (del 13 dicembre 1999) IL GRAN CONSIGLIO DELLA REPUBBLICA E CANTONE TICINO - visto
DettagliArt. 4 È considerata confidenziale l informazione comunicata in buona fede alla polizia da chi ha un interesse legittimo all anonimato.
1.6.1.2 Legge sulla protezione dei dati personali elaborati dalla polizia cantonale e dalle polizie comunali (LPDPpol) (del 13 dicembre 1999) IL GRAN CONSIGLIO DELLA REPUBBLICA E CANTONE TICINO visto il
DettagliOrdinanza concernente il Sistema d informazione sugli antibiotici nella medicina veterinaria
[Signature] [QR Code] Ordinanza concernente il Sistema d informazione sugli antibiotici nella medicina veterinaria (O-SIAMV) del... Il Consiglio federale svizzero, visti l articolo 64f della legge del
DettagliOrdinanza sull organizzazione della Cancelleria federale
Ordinanza sull organizzazione della Cancelleria federale (OrgCaF) 172.210.10 del 29 ottobre 2008 (Stato 1 agosto 2016) Il Consiglio federale svizzero, visto l articolo 47 capoverso 2 della legge del 21
DettagliPerdita cittadinanza svizzera
Dipartimento federale di giustizia e polizia DFGP Ufficio federale di giustizia UFG Ambito direzionale Diritto privato Ufficio federale dello stato civile UFSC Processo UFSC Perdita della cittadinanza
DettagliOrdinanza sull adempimento di compiti di polizia giudiziaria in seno all Ufficio federale di polizia
Ordinanza sull adempimento di compiti di polizia giudiziaria in seno all Ufficio federale di polizia del 30 novembre 2001 Il Consiglio federale svizzero, visti gli articoli 1, 2, 4 capoverso 1, 6 capoverso
DettagliOrdinanza concernente la banca dati sul traffico di animali (Ordinanza BDTA)
Ordinanza concernente la banca dati sul traffico di animali (Ordinanza BDTA) Modifica del Disegno dell'08.06.2011 Il Consiglio federale svizzero ordina: I L'ordinanza BDTA del 23 novembre 2005 1 è modificata
DettagliLegge federale sui sistemi d informazione della Confederazione nel campo dello sport
Legge federale sui sistemi d informazione della Confederazione nel campo dello sport (LSISpo) del L Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visto l articolo 68 della Costituzione federale 1,
DettagliDecreto federale Disegno
Decreto federale Disegno che approva la trasposizione dello scambio di note fra la Svizzera e l UE concernente il recepimento del Regolamento (CE) n. 2252/2004 sui passaporti e i documenti di viaggio biometrici
DettagliRegolamento sull organizzazione e l amministrazione del Ministero pubblico della Confederazione
Regolamento sull organizzazione e l amministrazione del Ministero pubblico della Confederazione 173.712.22 dell 11 dicembre 2012 (Stato 1 febbraio 2013) Il procuratore generale della Confederazione, visto
DettagliOrdinanza sul Registro centrale degli stranieri
Ordinanza sul Registro centrale degli stranieri (Ordinanza RCS) Modifica del 17 febbraio 1999 Il Consiglio federale svizzero ordina: I L ordinanza RCS del 23 novembre 1994 1 è modificata come segue: Ingresso
DettagliLegge federale sui sistemi d informazione militari
Legge federale sui sistemi d informazione militari (LSIM) Modifica del L Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visto il messaggio del Consiglio federale del... 1, decreta: I La legge federale
DettagliAccordo sulla gestione nazionale dei centri comuni di cooperazione di polizia e doganale (CCPD) di Ginevra e Chiasso
Accordo sulla gestione nazionale dei centri comuni di cooperazione di polizia e doganale (CCPD) di Ginevra e Chiasso Approvato dall assemblea plenaria della Conferenza delle direttrici e dei direttori
DettagliOrdinanza concernente il rilascio di documenti di viaggio per stranieri
Ordinanza concernente il rilascio di documenti di viaggio per stranieri (ODV) 143.5 del 27 ottobre 2004 (Stato 12 dicembre 2006) Il Consiglio federale svizzero, visto l articolo 25 capoverso 1 lettera
DettagliOrdinanza concernente il sistema d informazione centrale sulla migrazione
Ordinanza concernente il sistema d informazione centrale sulla migrazione (Ordinanza SIMIC) Modifica del 18 settembre 2015 Il Consiglio federale svizzero ordina: I Gli allegati 1 e 4 dell ordinanza SIMIC
DettagliOrdinanza sul controllo del commercio dei vini
Ordinanza sul controllo del commercio dei vini 916.146 del 28 maggio 1997 (Stato 5 dicembre 2006) Il Consiglio federale svizzero, visti gli articoli 68 capoverso 3, 69, 177 capoverso 1 e 180 capoverso
DettagliOrdinanza sull organizzazione della statistica federale
Ordinanza sull organizzazione della statistica federale 431.011 del 30 giugno 1993 (Stato 1 agosto 2008) Il Consiglio federale svizzero, visto l articolo 25 capoverso 1 della legge federale del 9 ottobre
DettagliOrdinanza sull ammissione, il soggiorno e l attività lucrativa
Ordinanza sull ammissione, il soggiorno e l attività lucrativa (OASA) Modifica del 12 dicembre 2008 Il Consiglio federale svizzero ordina: I L ordinanza del 24 ottobre 2007 1 sull ammissione, il soggiorno
DettagliOrdinanza sul calcolo dei costi e la registrazione delle prestazioni da parte degli ospedali e delle case di cura nell assicurazione malattie (OCPre)
Ordinanza sul calcolo dei costi e la registrazione delle prestazioni da parte degli ospedali e delle case di cura nell assicurazione malattie (OCPre) del 3 luglio 2002 Il Consiglio federale svizzero, visto
DettagliOrdinanza sul sistema d informazione del servizio civile
Ordinanza sul sistema d informazione del servizio civile del 30 giugno 2004 Il Consiglio federale svizzero, visti gli articoli 80 capoverso 4 e 80a capoverso 4 della legge del 6 ottobre 1995 1 sul servizio
DettagliORDINANZA RIGUARDANTE LA VIDEOSORVEGLIANZA (1-2008)
ORDINANZA RIGUARDANTE LA VIDEOSORVEGLIANZA (-2008) Art. Base legale... 3 Art. 2 Oggetto e campo d applicazione... 3 Art. 3 Scopo della videosorveglianza... 3 Art. 4 Utilizzazione e principi... 3 Art. 5
DettagliLegge federale sullo scambio automatico internazionale delle rendicontazioni Paese per Paese di gruppi di imprese multinazionali
Legge federale sullo scambio automatico internazionale delle rendicontazioni Paese per Paese di gruppi di imprese multinazionali (LSRPP) del L Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visto l
DettagliLegge federale sui diritti politici
Termine di referendum: 15 gennaio 2015 Legge federale sui diritti politici (Elezione del Consiglio nazionale) Modifica del 26 settembre 2014 L Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visto il
DettagliControllo finale e microfilmatura
Dipartimento federale di giustizia e polizia DFGP Ufficio federale di giustizia UFG Ambito direzionale Diritto privato Ufficio federale dello stato civile UFSC Direttive UFSC Controllo finale della completezza
DettagliOrdinanza sulle epizoozie
Ordinanza sulle epizoozie (OFE) Modifica del 14 gennaio 2009 Il Consiglio federale svizzero ordina: I L ordinanza del 27 giugno 1995 1 sulle epizoozie è modificata come segue: Art. 4 lett. b, d e g Abrogate
DettagliREGOLAMENTO SULLA VIDEOSORVEGLIANZA SUL TERRITORIO DI TORRICELLA-TAVERNE
REGOLAMENTO SULLA VIDEOSORVEGLIANZA SUL TERRITORIO DI TORRICELLA-TAVERNE 1 Sommario TITOLO I Generalità... 3 Art. 1 Basi legali... 3 Art. 2 Oggetto e scopo... 3 Art. 3 Utilizzzione e principi... 3 Art.
Dettagli363 Legge federale sull utilizzo di profili del DNA nel procedimento penale e per l identificazione di persone sconosciute o scomparse
Legge federale sull utilizzo di profili del DNA nel procedimento penale e per l identificazione di persone sconosciute o scomparse (Legge sui profili del DNA) del 20 giugno 2003 (Stato 1 gennaio 2011)
DettagliOrdinanza sull assistenza amministrativa secondo le convenzioni per evitare le doppie imposizioni
Ordinanza sull assistenza amministrativa secondo le convenzioni per evitare le doppie imposizioni (OACDI) del 1 settembre 2010 (Stato 1 ottobre 2010) Il Consiglio federale svizzero, visto l articolo 1
DettagliLegge federale sulla pianificazione del territorio (LPT)
Legge federale sulla pianificazione del territorio (LPT) Modifica del 20 marzo 1998 L Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visto il messaggio del Consiglio federale del 22 maggio 1996 1, decreta:
Dettaglidel 30 novembre 2001 (Stato 1 gennaio 2008)
Ordinanza sul sistema d informazione della Polizia giudiziaria federale (Ordinanza JANUS) 360.2 del 30 novembre 2001 (Stato 1 gennaio 2008) Il Consiglio federale svizzero, visti gli articoli 11 capoverso
DettagliAccordo. Traduzione 1
Traduzione 1 Accordo tra la Confederazione Svizzera e il Principato del Liechtenstein che modifica l Accordo del 19 dicembre 1996 tra la Confederazione Svizzera e il Principato del Liechtenstein concernente
DettagliOrdinanza concernente il sistema d informazione centrale sulla migrazione
Ordinanza concernente il sistema d informazione centrale sulla migrazione (Ordinanza SIMIC) del 12 aprile 2006 Il Consiglio federale svizzero, vista la legge federale del 20 giugno 2003 1 sul sistema d
DettagliOrdinanza sui documenti d identità dei cittadini svizzeri (Ordinanza sui documenti d identità, ODI)
Ordinanza sui documenti d identità dei cittadini svizzeri (Ordinanza sui documenti d identità, ODI) Modifica del 17 marzo 2006 Il Consiglio federale svizzero ordina: I L ordinanza del 20 settembre 2002
DettagliOrdinanza sull abilitazione e la sorveglianza dei revisori
Ordinanza sull abilitazione e la sorveglianza dei revisori (Ordinanza sui revisori, OSRev) Modifica del 14 novembre 2012 Il Consiglio federale svizzero ordina: I L ordinanza sui revisori del 22 agosto
DettagliOrdinanza concernente il controllo dei movimenti transfrontalieri di liquidità
Ordinanza concernente il controllo dei movimenti transfrontalieri di liquidità dell 11 febbraio 2009 Il Consiglio federale svizzero, visto l articolo 130 della legge del 18 marzo 2005 1 sulle dogane (LD),
DettagliOrdinanza concernente il rilascio di documenti di viaggio per stranieri
Ordinanza concernente il rilascio di documenti di viaggio per stranieri (ODV) del 27 ottobre 2004 Il Consiglio federale svizzero, visto l articolo 25 capoverso 1 lettera a della legge federale del 26 marzo
Dettagli