Ordinanza sul sistema di gestione delle persone, degli atti e delle pratiche (PAGIRUS) dell Ufficio federale di giustizia

Dimensione: px
Iniziare la visualizzazioe della pagina:

Download "Ordinanza sul sistema di gestione delle persone, degli atti e delle pratiche (PAGIRUS) dell Ufficio federale di giustizia"

Transcript

1 Ordinanza sul sistema di gestione delle persone, degli atti e delle pratiche (PAGIRUS) dell Ufficio federale di giustizia (Ordinanza PAGIRUS) del 16 dicembre 2009 Il Consiglio federale svizzero, visto l articolo 57h della legge del 21 marzo sull organizzazione del Governo e dell Amministrazione (LOGA); visto l articolo 11a della legge federale del 20 marzo sull assistenza internazionale in materia penale (AIMP), ordina: Sezione 1: Disposizioni generali Art. 1 Oggetto Ai fini del trattamento di dati personali nel sistema di gestione delle persone, degli atti e delle pratiche (PAGIRUS), gestito dall Ufficio federale di giustizia (UFG), la presente ordinanza: a. disciplina i campi d applicazione del sistema e il suo contenuto; b. disciplina la rilevazione dei dati nei diversi campi d applicazione; c. designa i servizi autorizzati a trattare i dati direttamente nel sistema; d. disciplina i diritti d accesso; e. disciplina la conservazione, l archiviazione e la cancellazione dei dati. Art. 2 Autorità responsabile 1 L UFG è responsabile della gestione del sistema PAGIRUS. 2 L UFG redige un regolamento che definisce in particolare i principi del trattamento dei dati. Art. 3 Campi d applicazione PAGIRUS contiene i dati rientranti nei seguenti campi d applicazione: a. dati riferiti ai compiti dell UFG nel settore dell assistenza giudiziaria internazionale in materia penale, segnatamente per quanto riguarda l estradi- RS RS RS

2 zione, le domande di altra assistenza, il perseguimento penale in via sostitutiva e l esecuzione di decisioni penali, nonché il trasferimento di persone condannate; b. dati riferiti ai compiti dell UFG nei settori del diritto internazionale privato e della procedura civile internazionale, segnatamente per quanto riguarda il rapimento internazionale di minori, le adozioni internazionali, la protezione internazionale di minori, l esazione internazionale di prestazioni alimentari, le pratiche di successione internazionali e l assistenza giudiziaria internazionale in materia civile e commerciale; c. dati riferiti ai compiti dell UFG nel settore dell assistenza amministrativa internazionale; d. dati riferiti ai compiti dell UFG nei settori dell aiuto sociale a favore dei cittadini svizzeri all estero e dell aiuto sociale ai cittadini stranieri in Svizzera, a condizione che quest ultimo sia previsto da un accordo internazionale. Art. 4 Scopo di PAGIRUS 1 Lo scopo del trattamento dei dati rientranti nel campo d applicazione di cui all articolo 3 lettera a è retto dall articolo 11a capoverso 1 AIMP. 2 I dati rientranti nei campi d applicazione di cui all articolo 3 lettere b d possono essere trattati per: a. accertare se sono trattati dati relativi a una determinata persona; b. trattare dati concernenti le pratiche; c. organizzare in modo razionale ed efficace lo svolgimento dei lavori; d. controllare lo svolgimento delle pratiche; e. elaborare statistiche. Sezione 2: Rilevazione e trattamento dei dati Art. 5 Dati trattati 1 PAGIRUS contiene: a. le generalità delle persone i cui dati sono trattati; b. i dati necessari a localizzare e gestire correttamente i dossier; c. i dati dei documenti relativi alle pratiche e alle iscrizioni registrate elettronicamente. 2 Per generalità ai sensi del capoverso 1 lettera a s intendono in particolare i nomi e i cognomi, i soprannomi, il sesso, la data di nascita, la cittadinanza, il luogo d origine, il luogo di nascita e l indirizzo. 2

3 3 Per dati ai sensi del capoverso 1 lettera b s intendono in particolare: a. il tipo di procedura; b. la data delle singole fasi procedurali; c. il nome e l indirizzo delle autorità e delle parti coinvolte; d. le indicazioni sul luogo in cui è situato il dossier; e. nel campo d applicazione di cui all articolo 3 lettera a: i reati commessi. 4 I numeri progressivi attribuiti dal sistema di gestione rientrano nei dati di cui al capoverso 1. 5 Per documento ai sensi del capoverso 1 lettera c s intende in particolare la corrispondenza registrata in via elettronica. Sezione 3: Accesso in linea dell Ufficio federale della migrazione, dell Ufficio federale di polizia e del Servizio delle attività informative della Confederazione Art. 6 Accesso dell Ufficio federale della migrazione 1 Le seguenti unità organizzative dell Ufficio federale della migrazione possono accedere in linea alle generalità delle persone i cui dati sono trattati dall UFG nell ambito dell assistenza giudiziaria internazionale in materia penale: a. Ambito direzionale Lavoro, integrazione e cittadinanza: la sezione Naturalizzazioni e la sezione Cittadinanza; b. Ambito direzionale Pianificazione e risorse: il servizio Registrazione delle persone della sezione Gestione dei documenti; c. Ambito direzionale Procedura d asilo. 2 Se il dossier è stato allestito prima del 1 gennaio 2002, le unità organizzative dell Ufficio federale della migrazione elencate al capoverso 1 lettere a c hanno inoltre accesso in linea: a. alle generalità delle persone i cui dati sono trattati dall UFG nell ambito del diritto internazionale privato e della procedura civile internazionale secondo l articolo 3 lettera b, purché tali dati non riguardino l esazione internazionale di prestazioni alimentari, il rapimento internazionale di minori, le adozioni internazionali e la protezione internazionale di minori; b. alle generalità delle persone i cui dati sono trattati dall UFG nell ambito dell assistenza amministrativa secondo l articolo 3 lettera c. 3

4 Art. 7 Accesso dell Ufficio federale di polizia 1 Le seguenti unità organizzative dell Ufficio federale di polizia possono accedere in linea alle generalità delle persone i cui dati sono trattati dall UFG nell ambito dell assistenza giudiziaria internazionale in materia penale: a. Divisione principale Polizia giudiziaria federale; b. Divisione principale Servizio federale di sicurezza: divisione Sicurezza delle persone; c. Divisione principale Cooperazione internazionale di polizia: divisione Cooperazione operativa di polizia e divisione Centrale operativa fedpol; d. Divisione principale Servizi: settore Ricerca di persone in RIPOL; e. Stato maggiore: sezione Servizio giuridico/protezione dei dati e Ufficio di comunicazione in materia di riciclaggio di denaro MROS. 2 Se il dossier è stato allestito prima del 1 gennaio 2002, le unità organizzative dell Ufficio federale di polizia elencate al capoverso 1 lettere a e hanno inoltre accesso in linea: a. alle generalità delle persone i cui dati sono trattati dall UFG nell ambito del diritto internazionale privato e della procedura civile internazionale secondo l articolo 3 lettera b, purché tali dati non riguardino l esazione internazionale di prestazioni alimentari, il rapimento internazionale di minori, le adozioni internazionali e la protezione internazionale di minori; b. alle generalità delle persone i cui dati sono trattati dall UFG nell ambito dell assistenza amministrativa secondo l articolo 3 lettera c. 3 Nella misura in cui esegue compiti attribuiti all UFG in virtù dell articolo 11a capoverso 3 AIMP, la divisione Centrale operativa della Divisione principale Cooperazione internazionale di polizia può accedere in linea anche ai dati rientranti nel campo d applicazione dell assistenza giudiziaria internazionale in materia penale e necessari alla localizzazione dei dossier. 4 Se il dossier è stato allestito prima del 1 gennaio 2002, la divisione Centrale operativa della Divisione principale Cooperazione internazionale di polizia può inoltre, nella misura in cui esegue compiti attribuiti all UFG in virtù dell articolo 11a capoverso 3 AIMP, accedere in linea: a. ai dati rientranti nel campo d applicazione del diritto internazionale privato e della procedura civile internazionale secondo l articolo 3 lettera b e necessari alla localizzazione dei dossier, purché tali dati non riguardino l esazione internazionale di prestazioni alimentari, il rapimento internazionale di minori, le adozioni internazionali e la protezione internazionale di minori; b. ai dati rientranti nel campo d applicazione dell assistenza amministrativa secondo l articolo 3 lettera c e necessari alla localizzazione dei dossier. 4

5 Art. 8 Accesso del Servizio delle attività informative della Confederazione 1 Le unità organizzative del Servizio delle attività informative della Confederazione competenti per l esecuzione della legge federale del 21 marzo sulle misure per la salvaguardia della sicurezza interna possono accedere in linea alle generalità delle persone i cui dati sono trattati dall UFG nell ambito dell assistenza giudiziaria internazionale in materia penale. 2 Se il dossier è stato allestito prima del 1 gennaio 2002, le unità del Servizio delle attività informative della Confederazione menzionate al capoverso 1 hanno inoltre accesso in linea: a. alle generalità delle persone i cui dati sono trattati dall UFG nell ambito del diritto internazionale privato e della procedura civile internazionale secondo l articolo 3 lettera b, purché tali dati non riguardino l esazione internazionale di prestazioni alimentari, il rapimento internazionale di minori, le adozioni internazionali e la protezione internazionale di minori; b. alle generalità delle persone i cui dati sono trattati dall UFG nell ambito dell assistenza amministrativa secondo l articolo 3 lettera c. Sezione 4: Diritti d accesso e di trattamento delle unità amministrative dell UFG e comunicazione di dati ad altre autorità nel caso specifico Art. 9 Accesso 1 Per adempiere ai suoi compiti, l Incaricato dell informazione dell UFG ha accesso ai dati rilevati nel campo d applicazione secondo l articolo 3 lettera a. 2 I collaboratori dell UFG che trattano dati in PAGIRUS nel quadro dei loro compiti hanno accesso alle generalità di tutte le persone registrate in PAGIRUS, nella misura in cui tale accesso sia indispensabile all adempimento dei loro compiti legali. Art. 10 Diritti di trattamento delle unità amministrative dell UFG 1 I collaboratori dell ambito direzionale Assistenza giudiziaria internazionale possono, nella misura in cui lo richieda il compito loro assegnato, trattare direttamente nel sistema i dati rilevati riguardanti i campi d applicazione di cui all articolo 3 lettere a c, purché tali dati non riguardino l esazione internazionale di prestazioni alimentari, il rapimento internazionale di minori, le adozioni internazionali e la protezione internazionale di minori. 2 I collaboratori del settore Diritto internazionale privato possono, nella misura in cui lo richieda il compito loro assegnato, trattare direttamente nel sistema i dati rilevati riguardanti i campi d applicazione di cui all articolo 3 lettera b. 3 RS 120 5

6 3 I collaboratori del settore Aiuto sociale agli Svizzeri all estero possono, nella misura in cui lo richieda il compito loro assegnato, trattare direttamente nel sistema i dati rilevati riguardanti i campi d applicazione di cui all articolo 3 lettere b e d, purché tali dati non riguardino il rapimento internazionale di minori, le adozioni internazionali e la protezione internazionale di minori. 4 I collaboratori dei settori Gestione delle pratiche, Gestione e registrazione dei documenti e Gestione del sistema possono trattare direttamente nel sistema i dati rilevati riguardanti tutti i campi d applicazione di cui all articolo 3 ai fini di assicurarne la rilevazione e la gestione, di vegliare al corretto funzionamento del sistema e di rimediare agli eventuali problemi tecnici. 5 L UFG può autorizzare altri collaboratori a trattare i dati direttamente nel sistema, nella misura in cui i loro compiti rientrino in uno dei campi d applicazione di cui all articolo 3. Art. 11 Comunicazione di dati ad altre autorità 1 Su richiesta scritta e motivata, l UFG può, nel singolo caso, comunicare dati rilevati in PAGIRUS ad autorità federali e cantonali, a condizione che tali dati siano indispensabili all adempimento dei compiti legali di dette autorità. 2 In casi urgenti le domande e i dati richiesti possono essere comunicati per telefono o per via elettronica. 3 Ogni comunicazione, indipendentemente dalla sua forma, è verbalizzata su supporto cartaceo o informatico. Sezione 5: Protezione dei dati, sicurezza informatica, durata di conservazione, archiviazione e statistica Art. 12 Correttezza dei dati 1 Ogni unità organizzativa dell UFG controlla regolarmente la correttezza dei dati rilevati nel suo settore. 2 I dati inesatti sono rettificati d ufficio. Art. 13 Sicurezza informatica 1 La sicurezza dei dati è retta: a. dall ordinanza del 14 giugno relativa alla legge federale sulla protezione dei dati; b. dalla sezione sulla sicurezza informatica dell ordinanza del 26 settembre sull informatica nell Amministrazione federale; 4 RS RS

7 c. dalle Istruzioni del Consiglio informatico della Confederazione del 27 settembre 2004 sulla sicurezza informatica nell Amministrazione federale. 2 Nel regolamento di cui all articolo 2 capoverso 2, l UFG statuisce le misure organizzative e tecniche da adottare per evitare il trattamento non autorizzato dei dati e disciplina la verbalizzazione automatica del trattamento e della consultazione dei dati. Art. 14 Verbalizzazione 1 Ogni trattamento di dati nei campi d applicazione di cui all articolo 3 deve essere verbalizzato elettronicamente; i verbali sono conservati per un anno a decorrere dalla data del loro allestimento. 2 Ogni accesso dell Ufficio federale della migrazione, dell Ufficio federale della polizia e del Servizio delle attività informative della Confederazione deve essere verbalizzato elettronicamente. I verbali sono conservati per un anno a decorrere dalla data del loro allestimento. Art. 15 Durata di conservazione e archiviazione 1 Dopo dieci anni dall ultimo trattamento, ma al più tardi dopo 30 anni dalla data di allestimento del dossier, i dati sono offerti all Archivio federale per l archiviazione. 2 I dati che l Archivio federale reputa non degni di essere archiviati sono cancellati. Art. 16 Statistica 1 L impiego dei dati personali rilevati in PAGIRUS per scopi statistici è retto dall articolo 22 della legge federale del 19 giugno sulla protezione dei dati. 2 I dati impiegati e pubblicati per scopi statistici devono essere trattati in modo da impedire di risalire alle persone in questione. Sezione 6: Disposizione finale Art. 17 Entrata in vigore La presente ordinanza entra in vigore il 1 febbraio dicembre 2009 In nome del Consiglio federale svizzero: Il presidente della Confederazione, Hans-Rudolf Merz La cancelliera della Confederazione, Corina Casanova 6 RS

8 8

Ordinanza sul sistema elettronico di gestione delle persone, degli atti e delle pratiche dell Ufficio federale di giustizia

Ordinanza sul sistema elettronico di gestione delle persone, degli atti e delle pratiche dell Ufficio federale di giustizia Ordinanza sul sistema elettronico di gestione delle persone, degli atti e delle pratiche dell Ufficio federale di giustizia (Ordinanza EGPAP) del 23 settembre 2016 (Stato 1 novembre 2016) Il Consiglio

Dettagli

Ordinanza sul sistema elettronico di gestione delle persone, degli atti e delle pratiche dell Ufficio federale di giustizia

Ordinanza sul sistema elettronico di gestione delle persone, degli atti e delle pratiche dell Ufficio federale di giustizia [Signature] [QR Code] Questo testo è una versione provvisoria. La versione definitiva che sarà pubblicata su www.dirittofederale.admin.ch è quella determinante. Ordinanza sul sistema elettronico di gestione

Dettagli

Ordinanza sul Registro nazionale di polizia

Ordinanza sul Registro nazionale di polizia Ordinanza sul Registro nazionale di polizia del 15 ottobre 2008 Il Consiglio federale svizzero, visti gli articoli 17 capoverso 8 lettera a e 19 della legge federale del 13 giugno 2008 1 sui sistemi di

Dettagli

Ordinanza 3 sull asilo relativa al trattamento di dati personali

Ordinanza 3 sull asilo relativa al trattamento di dati personali Ordinanza 3 sull asilo relativa al trattamento di dati personali (Ordinanza 3 sull asilo 3, OAsi 3) Modifica del Il Consiglio federale svizzero ordina: I L ordinanza 3 dell 11 agosto 1999 1 sull asilo

Dettagli

Legge federale sul trattamento di dati personali in seno al Dipartimento federale degli affari esteri

Legge federale sul trattamento di dati personali in seno al Dipartimento federale degli affari esteri Termine di referendum: 20 luglio 2000 Legge federale sul trattamento di dati personali in seno al Dipartimento federale degli affari esteri Appendice (n. II) del 24 marzo 2000 L Assemblea federale della

Dettagli

Ordinanza concernente il sistema AUPER automatizzato di registrazione delle persone

Ordinanza concernente il sistema AUPER automatizzato di registrazione delle persone Ordinanza concernente il sistema AUPER automatizzato di registrazione delle persone (Ordinanza AUPER) 142.315 del 18 novembre 1992 (Stato 16 dicembre 2003) Il Consiglio federale svizzero, visto l articolo

Dettagli

Legge federale sul trattamento di dati personali in seno al Dipartimento federale degli affari esteri

Legge federale sul trattamento di dati personali in seno al Dipartimento federale degli affari esteri Legge federale sul trattamento di dati personali in seno al Dipartimento federale degli affari esteri 235.2 del 24 marzo 2000 (Stato 1 novembre 2015) L Assemblea federale della Confederazione Svizzera,

Dettagli

Legge federale sul trattamento dei dati del settore degli stranieri e dell'asilo in un sistema d'informazione

Legge federale sul trattamento dei dati del settore degli stranieri e dell'asilo in un sistema d'informazione Legge federale sul trattamento dei dati del settore degli stranieri e dell'asilo in un sistema d'informazione (LTDSA) del L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visto l'articolo 121 capoverso

Dettagli

Ordinanza sul sistema di trattamento dei dati concernenti le prestazioni di sicurezza private

Ordinanza sul sistema di trattamento dei dati concernenti le prestazioni di sicurezza private Ordinanza sul sistema di trattamento dei dati concernenti le prestazioni di sicurezza private (ODPSP) 935.412 del 12 agosto 2015 (Stato 1 settembre 2015) Il Consiglio federale Svizzero, visto l articolo

Dettagli

Legge federale concernente la dimora e il domicilio degli stranieri

Legge federale concernente la dimora e il domicilio degli stranieri Legge federale concernente la dimora e il domicilio degli stranieri Modifica del 26 giugno 1998 L Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visto il messaggio del Consiglio federale del 4 dicembre

Dettagli

Ordinanza sugli adeguamenti alla legge federale sui sistemi d informazione di polizia della Confederazione

Ordinanza sugli adeguamenti alla legge federale sui sistemi d informazione di polizia della Confederazione Ordinanza sugli adeguamenti alla legge federale sui sistemi d informazione del 15 ottobre 2008 Il Consiglio federale svizzero ordina: I Le seguenti ordinanze sono modificate come segue: 1. Ordinanza del

Dettagli

sui sistemi d informazione di polizia della Confederazione

sui sistemi d informazione di polizia della Confederazione L e g g e f e d e r a l e sui sistemi d informazione di polizia della Confederazione (LSIP) del... L Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visti gli articoli 57 capoverso e 73 capoverso della

Dettagli

Ordinanza sullo stato civile

Ordinanza sullo stato civile Ordinanza sullo stato civile (OSC) Modifica del Il Consiglio federale svizzero, ordina: I L'ordinanza del 8 aprile 004 sullo stato civile è modificata come segue: Art. cpv. lett. c Essi possono incaricare

Dettagli

Ordinanza sui servizi di elenchi della Confederazione gestiti dall UFIT

Ordinanza sui servizi di elenchi della Confederazione gestiti dall UFIT Ordinanza sui servizi di elenchi della Confederazione gestiti dall UFIT (OSEIC) 172.010.59 del 6 dicembre 2013 (Stato 1 gennaio 2014) Il Consiglio federale svizzero, vista la legge del 21 marzo 1997 1

Dettagli

Ordinanza sul sistema per il trattamento dei dati relativi alla protezione dello Stato

Ordinanza sul sistema per il trattamento dei dati relativi alla protezione dello Stato Ordinanza sul sistema per il trattamento dei dati relativi alla protezione dello Stato (Ordinanza ISIS) 120.3 del 30 novembre 2001 (Stato 28 marzo 2006) Il Consiglio federale svizzero, visti gli articoli

Dettagli

Ordinanza sul registro degli incidenti stradali

Ordinanza sul registro degli incidenti stradali Ordinanza sul registro degli incidenti stradali (ORIStr) 1 741.57 del 14 aprile 2010 (Stato 1 giugno 2010) Il Consiglio federale svizzero, visto l articolo 106 capoverso 1 della legge federale del 19 dicembre

Dettagli

Ordinanza sul registro delle carte per l odocronografo

Ordinanza sul registro delle carte per l odocronografo Ordinanza sul registro delle carte per l odocronografo (ORECO) del Il Consiglio federale svizzero, visti gli articoli 56 e 106 della legge federale del 19 dicembre 1958 1 sulla circolazione stradale (LCStr)

Dettagli

Ordinanza sulla protezione dei dati personali del personale federale

Ordinanza sulla protezione dei dati personali del personale federale Ordinanza sulla protezione dei dati personali del personale federale (OPDPers) Modifica del 7 giugno 2013 Il Consiglio federale svizzero ordina: I L ordinanza del 26 ottobre 2011 1 sulla protezione dei

Dettagli

AVAMPROGETTO Ordinanza sulla commissione peritale federale incaricata di valutare l idoneità alla terapia dei criminali internati a vita

AVAMPROGETTO Ordinanza sulla commissione peritale federale incaricata di valutare l idoneità alla terapia dei criminali internati a vita AVAMPROGETTO Ordinanza sulla commissione peritale federale incaricata di valutare l idoneità alla terapia dei criminali internati a vita del 0 Il Consiglio federale svizzero, visto l articolo 87 capoverso

Dettagli

Ordinanza sul sistema d informazione in materia di servizio di collocamento e di statistica del mercato del lavoro

Ordinanza sul sistema d informazione in materia di servizio di collocamento e di statistica del mercato del lavoro Ordinanza sul sistema d informazione in materia di servizio di collocamento e di statistica del mercato del lavoro (O-COLSTA) del 1 novembre 2006 Il Consiglio federale svizzero, visti gli articoli 96c

Dettagli

Ordinanza sullo stato civile

Ordinanza sullo stato civile Ordinanza sullo stato civile (OSC) Modifica del 6 ottobre 06 Il Consiglio federale svizzero, ordina: I L'ordinanza del 8 aprile 004 sullo stato civile è modificata come segue: Art. cpv. lett. c Essi possono

Dettagli

Legge federale sui documenti d identità dei cittadini svizzeri

Legge federale sui documenti d identità dei cittadini svizzeri Legge federale sui documenti d identità dei cittadini svizzeri (Legge sui documenti d identità, LDI) Disegno del L Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visto l articolo 38 capoverso 1 della

Dettagli

Ordinanza sul sistema d informazione per il pagamento di prestazioni dell assicurazione contro la disoccupazione

Ordinanza sul sistema d informazione per il pagamento di prestazioni dell assicurazione contro la disoccupazione Ordinanza sul sistema d informazione per il pagamento di prestazioni dell assicurazione contro la disoccupazione (Ordinanza SIPAD) del 26 ottobre 2016 Il Consiglio federale svizzero, visti gli articoli

Dettagli

Ordinanza sulla medicina della procreazione

Ordinanza sulla medicina della procreazione Ordinanza sulla medicina della procreazione (OMP) Modifica del 31 ottobre 2012 Il Consiglio federale svizzero ordina: I L ordinanza del 4 dicembre 2000 1 sulla medicina della procreazione è modificata

Dettagli

Ordinanza sul sistema d informazione per l analisi dei dati del mercato del lavoro

Ordinanza sul sistema d informazione per l analisi dei dati del mercato del lavoro Ordinanza sul sistema d informazione per l analisi dei dati del mercato del lavoro (Ordinanza LAMDA) del 25 ottobre 2017 Il Consiglio federale svizzero, visto l articolo 109 della legge del 25 giugno 1982

Dettagli

Ordinanza sulla gestione elettronica degli affari nell Amministrazione federale

Ordinanza sulla gestione elettronica degli affari nell Amministrazione federale Ordinanza sulla gestione elettronica degli affari nell Amministrazione federale (Ordinanza GEVER) del 30 novembre 2012 Il Consiglio federale svizzero, visto l articolo 57h capoverso 3 della legge del 21

Dettagli

Ordinanza sull Ufficio di comunicazione in materia di riciclaggio di denaro

Ordinanza sull Ufficio di comunicazione in materia di riciclaggio di denaro Ordinanza sull Ufficio di comunicazione in materia di riciclaggio di denaro (OURD) del 25 agosto 2004 Il Consiglio federale svizzero, vista la legge del 10 ottobre 1997 1 sul riciclaggio di denaro (LRD);

Dettagli

360.2 Ordinanza sul sistema d informazione della Polizia giudiziaria federale

360.2 Ordinanza sul sistema d informazione della Polizia giudiziaria federale Ordinanza sul sistema d informazione della Polizia giudiziaria federale (Ordinanza JANUS) del 15 ottobre 2008 (Stato 1 gennaio 2016) Il Consiglio federale svizzero, visti gli articoli 13 capoverso 1 e

Dettagli

Legge federale sui sistemi d informazione di polizia della Confederazione

Legge federale sui sistemi d informazione di polizia della Confederazione Legge federale sui sistemi d informazione di polizia della Confederazione (LSIP) Disegno del L Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visti gli articoli 57 capoverso 2 e 173 capoverso 2 della

Dettagli

Legge federale sul collocamento e il personale a prestito

Legge federale sul collocamento e il personale a prestito Termine di referendum: 12 ottobre 2000 Legge federale sul collocamento e il personale a prestito (Legge sul collocamento, LC) Modifica del 23 giugno 2000 L Assemblea federale della Confederazione Svizzera,

Dettagli

Legge federale sulle misure per la salvaguardia della sicurezza interna

Legge federale sulle misure per la salvaguardia della sicurezza interna Legge federale sulle misure per la salvaguardia della sicurezza interna (LMSI) Modifica del Disegno L Assemblea federale della Confederazione Svizzera visto il messaggio del Consiglio federale del 17 agosto

Dettagli

Ordinanza concernente la banca dati sul traffico di animali

Ordinanza concernente la banca dati sul traffico di animali Ordinanza concernente la banca dati sul traffico di animali 916.404 del 18 agosto 1999 (Stato 15 maggio 2001) Il Consiglio federale svizzero, visti gli articoli 14 capoverso 2, 15a capoverso 4 e 15b capoverso

Dettagli

Ordinanza sulle armi, gli accessori di armi e le munizioni

Ordinanza sulle armi, gli accessori di armi e le munizioni Ordinanza sulle armi, gli accessori di armi e le munizioni (Ordinanza sulle armi, OArm) Modifica del 21 novembre 2012 Il Consiglio federale svizzero ordina: I L ordinanza del 2 luglio 2008 1 sulle armi

Dettagli

Legge federale sul trattamento di dati personali da parte del Dipartimento federale degli affari esteri

Legge federale sul trattamento di dati personali da parte del Dipartimento federale degli affari esteri Avamprogetto Legge federale sul trattamento di dati personali da parte del Dipartimento federale degli affari esteri (LTDP-DFAE) del L Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visto l articolo

Dettagli

Ordinanza sullo stato civile

Ordinanza sullo stato civile Ordinanza sullo stato civile (OSC) Modifica del Il Consiglio federale svizzero ordina: I L ordinanza del 28 aprile 2004 1 sullo stato civile è modificata come segue: Art. 5 cpv. 1 frase introduttiva e

Dettagli

Ordinanza concernente il rilascio di documenti di viaggio a stranieri

Ordinanza concernente il rilascio di documenti di viaggio a stranieri Ordinanza concernente il rilascio di documenti di viaggio a stranieri (ODV) dell 11 agosto 1999 Il Consiglio federale svizzero, visto l articolo 25 capoverso 1 della legge federale del 26 marzo 1931 1

Dettagli

Ordinanza concernente il rilascio di documenti di viaggio per stranieri

Ordinanza concernente il rilascio di documenti di viaggio per stranieri Ordinanza concernente il rilascio di documenti di viaggio per stranieri (ODV) Modifica del 28 ottobre 2015 Il Consiglio federale svizzero ordina: I L ordinanza del 14 novembre 2012 1 concernente il rilascio

Dettagli

823.114 Ordinanza sul sistema d informazione in materia di servizio di collocamento e di statistica del mercato del lavoro

823.114 Ordinanza sul sistema d informazione in materia di servizio di collocamento e di statistica del mercato del lavoro Ordinanza sul sistema d informazione in materia di servizio di collocamento e di statistica del mercato del lavoro (Ordinanza COLSTA) del 1 novembre 2006 (Stato 1 aprile 2011) Il Consiglio federale svizzero,

Dettagli

Ordinanza sul sistema d informazione della Polizia giudiziaria federale

Ordinanza sul sistema d informazione della Polizia giudiziaria federale Ordinanza sul sistema d informazione della Polizia giudiziaria federale (Ordinanza JANUS) del 15 ottobre 2008 Il Consiglio federale svizzero, visti gli articoli 13 capoverso 1 e 15 della legge federale

Dettagli

Ordinanza sul sistema di trattamento per la sorveglianza della corrispondenza postale e del traffico delle telecomunicazioni

Ordinanza sul sistema di trattamento per la sorveglianza della corrispondenza postale e del traffico delle telecomunicazioni [Signature] [QR Code] Ordinanza sul sistema di trattamento per la sorveglianza della corrispondenza postale e del traffico delle telecomunicazioni (OST-SCPT) del Progetto marzo 2017 Il Consiglio federale

Dettagli

Ordinanza concernente l attribuzione di organi per il trapianto

Ordinanza concernente l attribuzione di organi per il trapianto Ordinanza concernente l attribuzione di organi per il trapianto (Ordinanza sull attribuzione di organi) Modifica del 18 ottobre 2017 Il Consiglio federale svizzero ordina: I L ordinanza del 16 marzo 2007

Dettagli

Ordinanza sul sistema d informazione in materia di servizio di collocamento e di statistica del mercato del lavoro

Ordinanza sul sistema d informazione in materia di servizio di collocamento e di statistica del mercato del lavoro Ordinanza sul sistema d informazione in materia di servizio di collocamento e di statistica del mercato del lavoro (Ordinanza COLSTA) Modifica del 9 dicembre 2016 Il Consiglio federale svizzero ordina:

Dettagli

Ordinanza sul sistema per il trattamento dei dati relativi alla protezione dello Stato

Ordinanza sul sistema per il trattamento dei dati relativi alla protezione dello Stato Ordinanza sul sistema per il trattamento dei dati relativi alla protezione dello Stato (Ordinanza ISIS) 120.3 del 30 novembre 2001 (Stato 1 gennaio 2009) Il Consiglio federale svizzero, visti gli articoli

Dettagli

Legge federale sull assicurazione contro gli infortuni

Legge federale sull assicurazione contro gli infortuni Legge federale sull assicurazione contro gli infortuni (LAINF) Modifica del 23 giugno 2000 L Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visto il messaggio del Consiglio federale del 24 novembre

Dettagli

Ordinanza sulle misure di prevenzione dei reati in materia di tratta di esseri umani

Ordinanza sulle misure di prevenzione dei reati in materia di tratta di esseri umani Ordinanza sulle misure di prevenzione dei reati in materia di tratta di esseri umani (Ordinanza contro la tratta di esseri umani) 311.039.3 del 23 ottobre 2013 (Stato 1 gennaio 2014) Il Consiglio federale

Dettagli

Università Popolare degli Studi di Milano INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Università Popolare degli Studi di Milano INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 1 INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI Allegato al contratto con lo studente Ai sensi dell art. 13 del decreto legislativo 30 giugno 2003 n. 196 codice in materia di protezione dei dati personali

Dettagli

Legge federale sugli stranieri

Legge federale sugli stranieri Legge federale sugli stranieri (LStr) Disegno Modifica del L Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visto il messaggio del Consiglio federale del 1, decreta: I La legge federale del 16 dicembre

Dettagli

Ordinanza concernente il sistema dʼinformazione elettronico per la gestione degli esperimenti sugli animali

Ordinanza concernente il sistema dʼinformazione elettronico per la gestione degli esperimenti sugli animali Ordinanza concernente il dʼinformazione elettronico per la gestione de sugli (OGEA) Modifica del 23 ottobre 2013 Il Consiglio federale svizzero ordina: I L ordinanza del 1 settembre 2010 1 concernente

Dettagli

Regolamento interno della Commissione federale delle case da gioco

Regolamento interno della Commissione federale delle case da gioco Regolamento interno della Commissione federale delle case da gioco del 31 agosto 2000 Approvato dal Consiglio federale il 18 ottobre 2000 La Commissione federale delle case da gioco, visto l articolo 47

Dettagli

Ordinanza sugli emolumenti in materia di stato civile

Ordinanza sugli emolumenti in materia di stato civile Ordinanza sugli emolumenti in materia di stato civile (OESC) Modifica del 4 giugno 2010 Il Consiglio federale svizzero ordina: I L ordinanza del 27 ottobre 1999 1 sugli emolumenti in materia di stato civile

Dettagli

Ordinanza sullo stato civile

Ordinanza sullo stato civile Ordinanza sullo stato civile (OSC) Modifica del 27 marzo 2013 Il Consiglio federale svizzero ordina: I L ordinanza del 28 aprile 2004 1 sullo stato civile è modificata come segue: Art. 16 cpv. 7 e 8 7

Dettagli

Legge federale sui sistemi d informazione della Confederazione nel campo dello sport

Legge federale sui sistemi d informazione della Confederazione nel campo dello sport Termine di referendum: 8 ottobre 2015 Legge federale sui sistemi d informazione della Confederazione nel campo dello sport (LSISpo) del 19 giugno 2015 L Assemblea federale della Confederazione Svizzera,

Dettagli

Ordinanza concernente la banca dati sul traffico di animali

Ordinanza concernente la banca dati sul traffico di animali Ordinanza concernente la banca dati sul traffico di animali del 18 agosto 1999 Il Consiglio federale svizzero, visti gli articoli 14 capoverso 2, 15a capoverso 4 e 15b capoverso 2 della legge del 1 luglio

Dettagli

Informazione destinata ai tribunali e alle autorità amministrative. nuova regolamentazione delle comunicazioni agli uffici dello stato civile

Informazione destinata ai tribunali e alle autorità amministrative. nuova regolamentazione delle comunicazioni agli uffici dello stato civile BUNDESAMT FÜR JUSTIZ OFFICE FÉDÉRAL DE LA JUSTICE UFFICIO FEDERALE DI GIUSTIZIA UFFIZI FEDERAL DA LA GIUSTIA EIDG. AMT FÜR DAS ZIVILSTANDSWESEN OFFICE FÉDÉRAL DE L ÉTAT CIVIL UFFICIO FEDERALE DELLO STATO

Dettagli

Annullamento della naturalizzazione

Annullamento della naturalizzazione Dipartimento federale di giustizia e polizia DFGP Ufficio federale di giustizia UFG Ambito direzionale Diritto privato Ufficio federale dello stato civile UFSC Processo UFSC n. 35.6 del 1 giugno 2010 (Stato:

Dettagli

Ordinanza sul sistema di informazione Ordipro del Dipartimento federale degli affari esteri

Ordinanza sul sistema di informazione Ordipro del Dipartimento federale degli affari esteri Ordinanza sul sistema di informazione Ordipro del Dipartimento federale degli affari esteri (Ordinanza Ordipro) 235.21 del 7 giugno 2004 (Stato 22 giugno 2004) Il Consiglio federale svizzero, visto l articolo

Dettagli

Ordinanza sulle epizoozie

Ordinanza sulle epizoozie [Signature] [QR Code] Versione provvisoria - Fa fede solo la versione pubblicata nella Raccolta ufficiale delle leggi federali RU Ordinanza sulle epizoozie (OFE) Modifica del 10 gennaio 2018 Il Consiglio

Dettagli

Legge federale sulle misure per la salvaguardia della sicurezza interna

Legge federale sulle misure per la salvaguardia della sicurezza interna Legge federale sulle misure per la salvaguardia della sicurezza interna (LMSI) (Propaganda con incitamento alla violenza/violenza in occasione di manifestazioni sportive) Modifica del 24 marzo 2006 L Assemblea

Dettagli

Ordinanza sull organizzazione del Dipartimento federale degli affari esteri

Ordinanza sull organizzazione del Dipartimento federale degli affari esteri Ordinanza sull organizzazione del Dipartimento federale degli affari esteri (OOrg-DFAE) Modifica del 21 gennaio 2015 Il Consiglio federale svizzero, ordina: I L ordinanza del 20 aprile 2011 1 sull organizzazione

Dettagli

Cambiamento del nome

Cambiamento del nome Dipartimento federale di giustizia e polizia DFGP Ufficio federale di giustizia UFG Ambito direzionale Diritto privato Ufficio federale dello stato civile UFSC Processo UFSC Cambiamento del nome in seguito

Dettagli

Comunicazioni ufficiali UFSC

Comunicazioni ufficiali UFSC Dipartimento federale di giustizia e polizia DFGP Ufficio federale di giustizia UFG Ambito direzionale Diritto privato Ufficio federale dello stato civile UFSC Comunicazioni ufficiali UFSC Impedire la

Dettagli

Ordinanza sul sistema d informazione del servizio civile

Ordinanza sul sistema d informazione del servizio civile [Signature] [QR Code] Ordinanza sul sistema d informazione del servizio civile Modifica del... Il Consiglio federale svizzero ordina: I L ordinanza del 20 agosto 2014 1 sul sistema d informazione del servizio

Dettagli

Ordinanza Ordinanza concernente l importazione, il transito e l esportazione di animali e prodotti animali nel traffico con Paesi terzi

Ordinanza Ordinanza concernente l importazione, il transito e l esportazione di animali e prodotti animali nel traffico con Paesi terzi [Signature] [QR Code] Ordinanza Ordinanza concernente l importazione, il transito e l esportazione di animali e prodotti animali nel traffico con Paesi terzi (OITE-PT) Modifica del... Il Consiglio federale

Dettagli

Ordinanza sul sistema di ricerca informatizzato di polizia

Ordinanza sul sistema di ricerca informatizzato di polizia Ordinanza sul sistema di ricerca informatizzato di polizia (Ordinanza RIPOL) del 15 ottobre 2008 (Stato 1 gennaio 2015) Il Consiglio federale svizzero, visto l articolo 19 della legge federale del 13 giugno

Dettagli

Legge sulla protezione dei dati personali elaborati dalla polizia cantonale e dalle polizie comunali (LPDPpol) (del 13 dicembre 1999)

Legge sulla protezione dei dati personali elaborati dalla polizia cantonale e dalle polizie comunali (LPDPpol) (del 13 dicembre 1999) 1.6.1.2 Legge sulla protezione dei dati personali elaborati dalla polizia cantonale e dalle polizie comunali (LPDPpol) (del 13 dicembre 1999) IL GRAN CONSIGLIO DELLA REPUBBLICA E CANTONE TICINO - visto

Dettagli

Art. 4 È considerata confidenziale l informazione comunicata in buona fede alla polizia da chi ha un interesse legittimo all anonimato.

Art. 4 È considerata confidenziale l informazione comunicata in buona fede alla polizia da chi ha un interesse legittimo all anonimato. 1.6.1.2 Legge sulla protezione dei dati personali elaborati dalla polizia cantonale e dalle polizie comunali (LPDPpol) (del 13 dicembre 1999) IL GRAN CONSIGLIO DELLA REPUBBLICA E CANTONE TICINO visto il

Dettagli

Ordinanza concernente il Sistema d informazione sugli antibiotici nella medicina veterinaria

Ordinanza concernente il Sistema d informazione sugli antibiotici nella medicina veterinaria [Signature] [QR Code] Ordinanza concernente il Sistema d informazione sugli antibiotici nella medicina veterinaria (O-SIAMV) del... Il Consiglio federale svizzero, visti l articolo 64f della legge del

Dettagli

Ordinanza sull organizzazione della Cancelleria federale

Ordinanza sull organizzazione della Cancelleria federale Ordinanza sull organizzazione della Cancelleria federale (OrgCaF) 172.210.10 del 29 ottobre 2008 (Stato 1 agosto 2016) Il Consiglio federale svizzero, visto l articolo 47 capoverso 2 della legge del 21

Dettagli

Perdita cittadinanza svizzera

Perdita cittadinanza svizzera Dipartimento federale di giustizia e polizia DFGP Ufficio federale di giustizia UFG Ambito direzionale Diritto privato Ufficio federale dello stato civile UFSC Processo UFSC Perdita della cittadinanza

Dettagli

Ordinanza sull adempimento di compiti di polizia giudiziaria in seno all Ufficio federale di polizia

Ordinanza sull adempimento di compiti di polizia giudiziaria in seno all Ufficio federale di polizia Ordinanza sull adempimento di compiti di polizia giudiziaria in seno all Ufficio federale di polizia del 30 novembre 2001 Il Consiglio federale svizzero, visti gli articoli 1, 2, 4 capoverso 1, 6 capoverso

Dettagli

Ordinanza concernente la banca dati sul traffico di animali (Ordinanza BDTA)

Ordinanza concernente la banca dati sul traffico di animali (Ordinanza BDTA) Ordinanza concernente la banca dati sul traffico di animali (Ordinanza BDTA) Modifica del Disegno dell'08.06.2011 Il Consiglio federale svizzero ordina: I L'ordinanza BDTA del 23 novembre 2005 1 è modificata

Dettagli

Legge federale sui sistemi d informazione della Confederazione nel campo dello sport

Legge federale sui sistemi d informazione della Confederazione nel campo dello sport Legge federale sui sistemi d informazione della Confederazione nel campo dello sport (LSISpo) del L Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visto l articolo 68 della Costituzione federale 1,

Dettagli

Decreto federale Disegno

Decreto federale Disegno Decreto federale Disegno che approva la trasposizione dello scambio di note fra la Svizzera e l UE concernente il recepimento del Regolamento (CE) n. 2252/2004 sui passaporti e i documenti di viaggio biometrici

Dettagli

Regolamento sull organizzazione e l amministrazione del Ministero pubblico della Confederazione

Regolamento sull organizzazione e l amministrazione del Ministero pubblico della Confederazione Regolamento sull organizzazione e l amministrazione del Ministero pubblico della Confederazione 173.712.22 dell 11 dicembre 2012 (Stato 1 febbraio 2013) Il procuratore generale della Confederazione, visto

Dettagli

Ordinanza sul Registro centrale degli stranieri

Ordinanza sul Registro centrale degli stranieri Ordinanza sul Registro centrale degli stranieri (Ordinanza RCS) Modifica del 17 febbraio 1999 Il Consiglio federale svizzero ordina: I L ordinanza RCS del 23 novembre 1994 1 è modificata come segue: Ingresso

Dettagli

Legge federale sui sistemi d informazione militari

Legge federale sui sistemi d informazione militari Legge federale sui sistemi d informazione militari (LSIM) Modifica del L Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visto il messaggio del Consiglio federale del... 1, decreta: I La legge federale

Dettagli

Accordo sulla gestione nazionale dei centri comuni di cooperazione di polizia e doganale (CCPD) di Ginevra e Chiasso

Accordo sulla gestione nazionale dei centri comuni di cooperazione di polizia e doganale (CCPD) di Ginevra e Chiasso Accordo sulla gestione nazionale dei centri comuni di cooperazione di polizia e doganale (CCPD) di Ginevra e Chiasso Approvato dall assemblea plenaria della Conferenza delle direttrici e dei direttori

Dettagli

Ordinanza concernente il rilascio di documenti di viaggio per stranieri

Ordinanza concernente il rilascio di documenti di viaggio per stranieri Ordinanza concernente il rilascio di documenti di viaggio per stranieri (ODV) 143.5 del 27 ottobre 2004 (Stato 12 dicembre 2006) Il Consiglio federale svizzero, visto l articolo 25 capoverso 1 lettera

Dettagli

Ordinanza concernente il sistema d informazione centrale sulla migrazione

Ordinanza concernente il sistema d informazione centrale sulla migrazione Ordinanza concernente il sistema d informazione centrale sulla migrazione (Ordinanza SIMIC) Modifica del 18 settembre 2015 Il Consiglio federale svizzero ordina: I Gli allegati 1 e 4 dell ordinanza SIMIC

Dettagli

Ordinanza sul controllo del commercio dei vini

Ordinanza sul controllo del commercio dei vini Ordinanza sul controllo del commercio dei vini 916.146 del 28 maggio 1997 (Stato 5 dicembre 2006) Il Consiglio federale svizzero, visti gli articoli 68 capoverso 3, 69, 177 capoverso 1 e 180 capoverso

Dettagli

Ordinanza sull organizzazione della statistica federale

Ordinanza sull organizzazione della statistica federale Ordinanza sull organizzazione della statistica federale 431.011 del 30 giugno 1993 (Stato 1 agosto 2008) Il Consiglio federale svizzero, visto l articolo 25 capoverso 1 della legge federale del 9 ottobre

Dettagli

Ordinanza sull ammissione, il soggiorno e l attività lucrativa

Ordinanza sull ammissione, il soggiorno e l attività lucrativa Ordinanza sull ammissione, il soggiorno e l attività lucrativa (OASA) Modifica del 12 dicembre 2008 Il Consiglio federale svizzero ordina: I L ordinanza del 24 ottobre 2007 1 sull ammissione, il soggiorno

Dettagli

Ordinanza sul calcolo dei costi e la registrazione delle prestazioni da parte degli ospedali e delle case di cura nell assicurazione malattie (OCPre)

Ordinanza sul calcolo dei costi e la registrazione delle prestazioni da parte degli ospedali e delle case di cura nell assicurazione malattie (OCPre) Ordinanza sul calcolo dei costi e la registrazione delle prestazioni da parte degli ospedali e delle case di cura nell assicurazione malattie (OCPre) del 3 luglio 2002 Il Consiglio federale svizzero, visto

Dettagli

Ordinanza sul sistema d informazione del servizio civile

Ordinanza sul sistema d informazione del servizio civile Ordinanza sul sistema d informazione del servizio civile del 30 giugno 2004 Il Consiglio federale svizzero, visti gli articoli 80 capoverso 4 e 80a capoverso 4 della legge del 6 ottobre 1995 1 sul servizio

Dettagli

ORDINANZA RIGUARDANTE LA VIDEOSORVEGLIANZA (1-2008)

ORDINANZA RIGUARDANTE LA VIDEOSORVEGLIANZA (1-2008) ORDINANZA RIGUARDANTE LA VIDEOSORVEGLIANZA (-2008) Art. Base legale... 3 Art. 2 Oggetto e campo d applicazione... 3 Art. 3 Scopo della videosorveglianza... 3 Art. 4 Utilizzazione e principi... 3 Art. 5

Dettagli

Legge federale sullo scambio automatico internazionale delle rendicontazioni Paese per Paese di gruppi di imprese multinazionali

Legge federale sullo scambio automatico internazionale delle rendicontazioni Paese per Paese di gruppi di imprese multinazionali Legge federale sullo scambio automatico internazionale delle rendicontazioni Paese per Paese di gruppi di imprese multinazionali (LSRPP) del L Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visto l

Dettagli

Legge federale sui diritti politici

Legge federale sui diritti politici Termine di referendum: 15 gennaio 2015 Legge federale sui diritti politici (Elezione del Consiglio nazionale) Modifica del 26 settembre 2014 L Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visto il

Dettagli

Controllo finale e microfilmatura

Controllo finale e microfilmatura Dipartimento federale di giustizia e polizia DFGP Ufficio federale di giustizia UFG Ambito direzionale Diritto privato Ufficio federale dello stato civile UFSC Direttive UFSC Controllo finale della completezza

Dettagli

Ordinanza sulle epizoozie

Ordinanza sulle epizoozie Ordinanza sulle epizoozie (OFE) Modifica del 14 gennaio 2009 Il Consiglio federale svizzero ordina: I L ordinanza del 27 giugno 1995 1 sulle epizoozie è modificata come segue: Art. 4 lett. b, d e g Abrogate

Dettagli

REGOLAMENTO SULLA VIDEOSORVEGLIANZA SUL TERRITORIO DI TORRICELLA-TAVERNE

REGOLAMENTO SULLA VIDEOSORVEGLIANZA SUL TERRITORIO DI TORRICELLA-TAVERNE REGOLAMENTO SULLA VIDEOSORVEGLIANZA SUL TERRITORIO DI TORRICELLA-TAVERNE 1 Sommario TITOLO I Generalità... 3 Art. 1 Basi legali... 3 Art. 2 Oggetto e scopo... 3 Art. 3 Utilizzzione e principi... 3 Art.

Dettagli

363 Legge federale sull utilizzo di profili del DNA nel procedimento penale e per l identificazione di persone sconosciute o scomparse

363 Legge federale sull utilizzo di profili del DNA nel procedimento penale e per l identificazione di persone sconosciute o scomparse Legge federale sull utilizzo di profili del DNA nel procedimento penale e per l identificazione di persone sconosciute o scomparse (Legge sui profili del DNA) del 20 giugno 2003 (Stato 1 gennaio 2011)

Dettagli

Ordinanza sull assistenza amministrativa secondo le convenzioni per evitare le doppie imposizioni

Ordinanza sull assistenza amministrativa secondo le convenzioni per evitare le doppie imposizioni Ordinanza sull assistenza amministrativa secondo le convenzioni per evitare le doppie imposizioni (OACDI) del 1 settembre 2010 (Stato 1 ottobre 2010) Il Consiglio federale svizzero, visto l articolo 1

Dettagli

Legge federale sulla pianificazione del territorio (LPT)

Legge federale sulla pianificazione del territorio (LPT) Legge federale sulla pianificazione del territorio (LPT) Modifica del 20 marzo 1998 L Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visto il messaggio del Consiglio federale del 22 maggio 1996 1, decreta:

Dettagli

del 30 novembre 2001 (Stato 1 gennaio 2008)

del 30 novembre 2001 (Stato 1 gennaio 2008) Ordinanza sul sistema d informazione della Polizia giudiziaria federale (Ordinanza JANUS) 360.2 del 30 novembre 2001 (Stato 1 gennaio 2008) Il Consiglio federale svizzero, visti gli articoli 11 capoverso

Dettagli

Accordo. Traduzione 1

Accordo. Traduzione 1 Traduzione 1 Accordo tra la Confederazione Svizzera e il Principato del Liechtenstein che modifica l Accordo del 19 dicembre 1996 tra la Confederazione Svizzera e il Principato del Liechtenstein concernente

Dettagli

Ordinanza concernente il sistema d informazione centrale sulla migrazione

Ordinanza concernente il sistema d informazione centrale sulla migrazione Ordinanza concernente il sistema d informazione centrale sulla migrazione (Ordinanza SIMIC) del 12 aprile 2006 Il Consiglio federale svizzero, vista la legge federale del 20 giugno 2003 1 sul sistema d

Dettagli

Ordinanza sui documenti d identità dei cittadini svizzeri (Ordinanza sui documenti d identità, ODI)

Ordinanza sui documenti d identità dei cittadini svizzeri (Ordinanza sui documenti d identità, ODI) Ordinanza sui documenti d identità dei cittadini svizzeri (Ordinanza sui documenti d identità, ODI) Modifica del 17 marzo 2006 Il Consiglio federale svizzero ordina: I L ordinanza del 20 settembre 2002

Dettagli

Ordinanza sull abilitazione e la sorveglianza dei revisori

Ordinanza sull abilitazione e la sorveglianza dei revisori Ordinanza sull abilitazione e la sorveglianza dei revisori (Ordinanza sui revisori, OSRev) Modifica del 14 novembre 2012 Il Consiglio federale svizzero ordina: I L ordinanza sui revisori del 22 agosto

Dettagli

Ordinanza concernente il controllo dei movimenti transfrontalieri di liquidità

Ordinanza concernente il controllo dei movimenti transfrontalieri di liquidità Ordinanza concernente il controllo dei movimenti transfrontalieri di liquidità dell 11 febbraio 2009 Il Consiglio federale svizzero, visto l articolo 130 della legge del 18 marzo 2005 1 sulle dogane (LD),

Dettagli

Ordinanza concernente il rilascio di documenti di viaggio per stranieri

Ordinanza concernente il rilascio di documenti di viaggio per stranieri Ordinanza concernente il rilascio di documenti di viaggio per stranieri (ODV) del 27 ottobre 2004 Il Consiglio federale svizzero, visto l articolo 25 capoverso 1 lettera a della legge federale del 26 marzo

Dettagli