MOSTRE CULTURALI TRA CODICE URBANI E DISCIPLINA IVA DEI CORRISPETTIVI
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- Evelina Piazza
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1 MOSTRE CULTURALI TRA CODICE URBANI E DISCIPLINA IVA DEI CORRISPETTIVI Massimiliano Giua Lorenzo Chech Introduzione Il Codice Urbani, nel regolamentare in modo organico la disciplina del patrimonio culturale, storico e artistico del nostro Paese, ha ribadito a chiare lettere che i beni del patrimonio culturale 1 di appartenenza pubblica sono destinati alla fruizione della collettività 2. Il legislatore, con particolare riguardo alla fruizione dei beni culturali, ha stabilito che l accesso agli istituti ed ai luoghi pubblici della cultura può essere gratuito o a pagamento 3. Scopo del presente studio è, quindi, di individuare: - la definizione di istituti e luoghi della cultura; - le modalità di accesso ai medesimi; - il corretto trattamento, ai fini dell imposta sul valore aggiunto, dei corrispettivi derivanti dall accesso in particolare alle mostre culturali. Istituti e luoghi di cultura: definizione Prima di definire cosa il Legislatore intenda per istituti e luoghi pubblici della cultura, si deve ricordare che rientrano nella definizione di beni culturali le cose immobili e mobili appartenenti allo Stato, alle regioni, agli altri enti pubblici territoriali, nonché ad ogni altro ente ed istituto pubblico e a persone giuridiche private senza fine di lucro, che presentano interesse artistico, storico, archeologico o etnoantropologico 4. Rientrano, poi, nella categoria dei beni culturali le raccolte di musei, pinacoteche, gallerie e altri luoghi espositivi dello Stato, delle regioni, degli altri enti pubblici territoriali, nonché di ogni altro ente ed istituto pubblico 5. Per la parte che interessa ai fini del presente studio, l art. 101 del Codice dei beni culturali sancisce che rientrano nella specifica categoria di istituti e luoghi pubblici 6 della cultura i musei 7, le biblioteche 8 e gli archivi 9, le aree 10 e i parchi archeologici 11 nonché i complessi monumentali Secondo l art.2 del Codice, il patrimonio culturale è costituito dai beni culturali e dai beni paesaggistici, intendendosi con il primo termine le cose immobili e mobili che presentano interesse artistico, storico, archeologico, etnoantropologico, archivistico e bibliografico e le altre cose individuate dalla legge o in base alla legge quali testimonianze aventi valore di civiltà, e definendosi con il termine beni paesaggistici gli immobili e le aree indicate all art.134, costituenti espressione di valori storici, culturali, naturali, morfologici ed estetici del territorio, e gli altri beni individuati dalla legge o in base alla legge. 2 In tal senso, art.2, 4 comma del codice dei beni culturali 3 Art.103, 1 comma del Codice dei beni culturali. 4 Art.10, 1 comma del Codice dei beni culturali 5 In tal senso, art.10, 2 comma, lett.a). Per una elencazione esaustiva, si rinvia alla lettura degli artt. 10 e 11 del Codice. 6 Nel caso in cui appartengano a soggetti pubblici e siano quindi destinati alla pubblica fruizione. 7 Per museo si intende una struttura permanente che acquisisce, conserva, ordina ed espone beni culturali per finalità di educazione e di studio
2 Modalità di accesso Come già anticipato, l accesso agli istituti e luoghi pubblici della cultura può essere gratuito o a pagamento. Nel caso di ingresso a pagamento, il Ministero per i beni e le attività culturali (MiBAC), le regioni e gli altri enti pubblici territoriali sono chiamati ad individuare, secondo quanto previsto dall art.103 del Codice dei beni culturali: - i casi di libero accesso e di ingresso gratuito 13 ; - le categorie di biglietti ed i criteri per la determinazione del relativo prezzo 14 ; - le modalità di emissione, distribuzione e vendita del biglietto d ingresso e di riscossione del corrispettivo, anche mediante convenzioni con soggetti pubblici e privati. Per la gestione dei biglietti di ingresso possono essere impiegate anche nuove tecnologie informatiche, con possibilità di prevendita e vendita presso terzi convenzionati. Disciplina Iva Concluso questo necessario inquadramento normativo di carattere generale, passiamo ora all argomento principale di questo studio, analizzando il corretto trattamento ai fini dell imposta sul valore aggiunto dei corrispettivi relativi alle mostre culturali, con particolare attenzione alla certificazione degli stessi (peraltro oggetto, quest ultima tematica, della risoluzione 15 giugno 2004, n.85/e dell Agenzia delle Entrate). Le norme che si devono in questo contesto richiamare sono l art.10, 1 comma n.22) e l art.74-quater del D.P.R. 26 ottobre 1972, n.633. In particolare, l art.74-quater fornisce disposizioni in materia di Iva delle attività spettacolistiche elencate nella tabella C allegata al medesimo DPR n.633. Il punto 5 della citata tabella stabilisce, per la parte che qui interessa, che nel novero delle attività di spettacolo rientrano le mostre e fiere campionarie; esposizioni scientifiche, artistiche e industriali ed altre manifestazioni similari. Appare quindi palese la riconducibilità delle mostre culturali in esame al genus delle attività spettacolistiche. Peraltro, importante - in questa sede è anche l art.10, 1 comma, il quale, al n.22), ricomprende tra le operazioni esenti ai fini dell Iva le prestazioni proprie delle biblioteche, 8 per biblioteca si intende una struttura permanente che raccoglie e conserva un insieme organizzato di libri, materiali e informazioni, comunque editi o pubblicati su qualunque supporto, e ne assicura la consultazione al fine di promuovere la lettura e lo studio 9 l archivio è una struttura permanente che raccoglie, inventaria e conserva documenti originali d interesse storico e ne assicura la consultazione per finalità di studio e di ricerca 10 l area archeologica è un sito caratterizzato dalla presenza di resti di natura fossile o di manufatti o strutture preistoriche o di età antica 11 il parco archeologico è un ambito territoriale caratterizzato da importanti evidenze archeologiche e dalla compresenza di valori storici, paesaggistici o ambientali, attrezzato come un museo all aperto 12 complesso monumentale è un insieme formato da una pluralità di fabbricati edificati anche in epoche diverse, che con il tempo hanno acquisito, come insieme, una autonoma rilevanza artistica, storica o etnoantropologica. 13 Si ricordi che eventuali agevolazioni per l accesso devono essere erogate in modo da non creare discriminazioni ingiustificate nei confronti dei cittadini degli altri Stati membri dell Unione Europea 14 il prezzo del biglietto deve includere anche gli oneri accessori derivanti dalla stipula di convenzioni con soggetti pubblici o privati per il servizio di emissione, distribuzione e vendita del biglietto, nonché per la riscossione del corrispettivo.
3 pinacoteche, discoteche e simili e quelle inerenti alla visita di musei, gallerie, pinacoteche, monumenti, ville, palazzi, parchi, giardini bitanici e zoologici e simili 15. Sull espressione simili l Amministrazione finanziaria ha fornito molteplici chiarimenti, a partire dalla risoluzione 2 novembre 1983 n , secondo cui tale esenzione ha la finalità di escludere dalla tassazione Iva quei servizi considerati di rilevante utilità sociale e culturale 16. Con la successiva risoluzione 2 maggio 1985 n , l Amministrazione finanziaria ha confermato la propria posizione, sancendo che le prestazioni relative alla visita da parte del pubblico di quadri, stampe e qualsiasi oggetto esposto di rilevante utilità sociale e culturale rientrano nell esenzione Iva in esame, indipendentemente dal luogo in cui gli oggetti stessi siano stati esposti (museo, galleria, mostra, ) e dal carattere di temporaneità o meno dell esposizione stessa. Secondo l impostazione fornita da tale risoluzione posizione che chi scrive non può non condividere il termine simili indicato dall art. 10, 1 comma n.22 del DPR n.633/72 esclude che le prestazioni inerenti la visita debbano riferirsi tassativamente a musei, gallerie, ecc ma amplia l esenzione a tutte le prestazioni inerenti alla visita di istituti che presentano caratteristiche similari a quelli indicati nello stesso punto n.22) dell art.10. In altre parole, si parla degli istituti e luoghi (pubblici e privati) della cultura regolamentati dal Codice dei beni culturali. Precisazione di assoluto rilievo e che le mostre, i musei, le gallerie et similia devono avere sempre e solo carattere culturale e mai fini speculativi o commerciali. Concetto ripreso dalla successiva risoluzione 20 novembre 1987 n , secondo cui il carattere sociale e culturale di una mostra deve essere in genere ricercato nella promozione della conoscenza storica, artistica, ecc che la mostra stessa persegue ; peraltro in beni esposti non devono formare oggetto sia pure indirettamente di una attività promozionale o di vendita. L art.10, 1 comma n.22 è, quindi, un esenzione oggettiva che opera ogni qualvolta vengono esposti in spazi appositamente predisposti quadri, fotografie, stampe, statue, di autori di chiara fama, con scopo unicamente divulgativo prescindendo dal carattere permanente o meno della manifestazione o dal soggetto pubblico o privato che la realizza. 17 Sul punto appare utile spendere alcune parole: come si può definire oggettiva un esenzione per la quale si deve comunque fare riferimento alle qualità dell autore delle opere, ed in particolare alla sua notorietà (la chiara fama che è certamente un requisito soggettivo)? Ancora, sulla base di quali elementi si può valutare il livello di chiara fama raggiunto dall autore? Non si può non rilevare, peraltro, che tale impostazione dell Amministrazione finanziaria determinava de facto una discriminazione ingiustificabile tra le mostre di autori noti (che finivano con l essere le uniche considerate idonee a trasmettere cultura) e quelle di autori meno noti, in capo alle quali pendeva una presunzione assoluta di commercialità, con la 15 Si noti come tali categorie ben rientrano nella più ampia definizione di patrimonio culturale, nella duplice accezione di beni culturali e beni paesaggistici, fornita alla nota n con la risoluzione in esame, il Ministero ha considerato riconducibile all esenzione de qua un iniziativa dalle finalità altamente culturali e squisitamente sociali, testimoniata da accordi ufficiali tra il Governo italiano e quello cinese. In tale contesto, sono state ritenute simili a quelle poste in essere da gallerie e musei le prestazioni relative alla suddetta mostra consistente nell esposizione in apposite sale di quadri, stampe, ecc, oggetto di visita da parte del pubblico. 17 In tal senso, risoluzione 23 aprile 1998 n.30/e.
4 conseguenza che i corrispettivi versati per l accesso alle suddette mostre venivano assoggettati ad imposta sul valore aggiunto 18. Per dirimere le problematiche conseguenti a tale ultima impostazione, la recente risoluzione n.85/e/2004 ha definitivamente sancito che, ai fini dell esenzione Iva prevista dal citato art.10, 1 comma n.22 del DPR n.633, le mostre a carattere socio-culturale devono presentare i seguenti requisiti: - esposizione in spazi appositi di quadri, fotografie o altri beni di rilevante utilità sociale e culturale, oggetto di visita da parte del pubblico; - scopo divulgativo e quindi di promozione della conoscenza (storica, artistica, ecc.); - assenza di scopi speculativi o commerciali anche indiretti, omettendo qualsivoglia riferimento a valutazioni e considerazioni di carattere soggettivo (del tipo, chiara fama o simili). Certificazione dei corrispettivi Come abbiamo già ricordato, l art.74-quater fornisce disposizioni in materia di Iva delle attività spettacolistiche elencate nella tabella C allegata al medesimo DPR n.633. Il punto 5 della citata tabella stabilisce, per la parte che qui interessa, che nel novero delle attività di spettacolo rientrano le mostre e fiere campionarie; esposizioni scientifiche, artistiche e industriali ed altre manifestazioni similari. Appare quindi palese la riconducibilità delle mostre culturali in esame al genus delle attività spettacolistiche. Quale diretta conseguenza di tale riconducibilità, le mostre in esame sono assoggettate, in via generale, alle modalità di certificazione tipiche delle attività spettacolistiche. Sul punto, si ricorda che, in base al dettato dell art.74-quater, comma 2 del DPR n.633/72, le imprese assolvono gli obblighi di certificazione dei corrispettivi con il rilascio di un titolo di accesso emesso mediante apparecchi misuratori fiscali ovvero mediante biglietterie automatizzate di cui ai decreti 13 luglio 2000 e 23 luglio Come peraltro chiarito con la circolare 27 giugno 2003, n. 34, tale modalità costituisce un sistema generale di certificazione proprio delle attività spettacolistiche elencate nella Tabella C del DPR n. 633 del 1972, ad esclusione, per espressa previsione normativa 19, di quelle indicate al punto 6) dell anzidetta Tabella. Eventuali esoneri o modalità diverse di certificazione dei corrispettivi delle attività spettacolistiche, alternative a quelle ordinarie per mezzo del titolo di accesso, sono espressamente disciplinati dal DPR n. 544 del 1999 o da specifiche disposizioni settoriali. In proposito, chi scrive osserva che nessuno specifico esonero dall emissione del titolo di accesso è previsto per le mostre culturali in esame. Il DPR 21 dicembre 1996, n. 696 all art. 2, comma 1, lett. n) esonera, di contro, dall obbligo di certificazione mediante rilascio di ricevuta/scontrino fiscale, le cessioni e le prestazioni esenti di cui all art. 22, primo comma, punto 6 del DPR n. 633 del in senso conforme, anche FESTA D.Il regime Iva e la certificazione dei corrispettivi per le visite alle mostre culturali in Il fisco n.35/ art. 7 del DPR 30 dicembre 1999, n. 544
5 Il citato art. 22, primo comma, al punto 6) elenca fra le operazioni esenti quelle indicate al punto n. 22) dell art. 10 del DPR n. 633 del Al riguardo si precisa, anche alla luce del consolidato orientamento dell Agenzia delle Entrate 20, che gli esoneri stabiliti dal DPR n. 696 del 1996 si riferiscono alla certificazione mediante ricevute e scontrini fiscali e, quindi, non rilevano ai fini della certificazione mediante titoli di accesso. Di conseguenza, l esonero dalla certificazione dei corrispettivi mediante ricevute e scontrini fiscali previsto per le operazioni esenti (ex art. 10, primo comma, n. 22 del DPR n. 633/1972) non rileva ai fini dell esonero dalla certificazione mediante titolo di accesso dei corrispettivi relativi alle mostre culturali in argomento. Pertanto, i corrispettivi delle visite delle mostre culturali, al pari di quelli relativi alle altre attività di spettacolo di cui alla Tabella C allegata al DPR n. 633 del 1972, devono essere certificati, in via generale, mediante titoli di accesso emessi attraverso gli appositi misuratori fiscali o biglietterie automatizzate. Si segnala, tuttavia, che, ai sensi dell art. 8 del DPR 30 dicembre 1999, n. 544, i soggetti che effettuano gli spettacoli viaggianti, nonché quelli che svolgono le altre attività di cui alla Tabella C allegata al DPR 26 ottobre 1972, n. 633, che nell anno solare precedente hanno realizzato un volume d affari non superiore a cinquantamila euro, possono documentare i corrispettivi percepiti anche mediante rilascio della ricevuta fiscale ( ) o dello scontrino fiscale manuale o prestampato a tagli fissi ( ) integrato con le indicazioni di cui all art. 74- quater, comma 3, del DPR n. 633 del Detta disposizione consente ai soggetti che effettuano lo spettacolo viaggiante, nonché a quelli che svolgono le altre attività di cui alla Tabella C che realizzano un volume d affari non superiore a cinquantamila euro, di certificare i corrispettivi relativi alle attività spettacolistiche con ricevute o scontrini fiscali anziché mediante i titoli di accesso emessi attraverso gli appositi misuratori fiscali o biglietterie automatizzate. Avvalendosi, quindi, della disposizione dell art. 8 del DPR n. 544/1999, i soggetti che organizzano le mostre culturali in esame, a condizione di aver conseguito nell anno solare precedente un volume d affari non superiore a cinquantamila euro, in quanto esonerati ai sensi dell art. 2, comma 1, lett. n), del DPR n. 696 del 1996 dalla certificazione mediante ricevuta o scontrino fiscale, sono di fatto esonerati da qualsiasi certificazione fiscale. Considerazioni finali In conclusione, i corrispettivi delle visite delle mostre culturali in argomento: a) sono esenti ai fini IVA; b) devono essere certificati, in via generale, per mezzo dei previsti titoli di accesso; c) possono essere esonerati da qualsiasi certificazione fiscale qualora i soggetti che organizzano le mostre stesse abbiano realizzato nell anno solare precedente un volume d affari non superiore a cinquantamila euro. 20 in particolare, circolare n. 165/E/ 2000, circolare n. 34/E/2003, risoluzione n. 187/E/ 2003
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