Indice. Pag. Art. 1 - Ambito di applicazione
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- Chiara Santi
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1 REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DEL RICONOSCIMENTO E L ATTRIBUZIONE DEI CREDITI FORMATIVI DELL'ORDINE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI E DEGLI ESPERTI CONTABILI DI CHIETI Indice Pag. Art. 1 Ambito di applicazione 1 Art. 2 Obblighi dell iscritto 2 Art. 3 Esenzioni dall obbligo formativo 4 Art. 4 Riduzioni degli obblighi formativi 5 Art. 5 Poteri del Consiglio dell Ordine 8 Art. 6 Sanzioni 9 Art. 7 Varie 10 Allegato A Modello di certificazione attività formative svolta dall iscritto Allegato B Modello di richiesta agevolazioni e/o esenzioni in materia di FPC Allegato C Modello di rilevazione presenze con acquisizione firme autografe Art. 1 - Ambito di applicazione Il presente Regolamento, ispirato alle norme del D.lgs. 139/2005, ai Regolamenti, alle direttive ed alle raccomandazioni approvate dal Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili, disciplina le modalità attraverso cui l iscritto all'ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Chieti ottiene il riconoscimento e l attribuzione dei crediti formativi, ai sensi e per gli effetti del Regolamento sulla Formazione approvato dal Consiglio dell Ordine di Chieti. In particolare, definisce: - 1 di undici pagine -
2 1) gli obblighi dell iscritto; 2) le esenzioni e le riduzioni degli obblighi formativi; 3) i poteri del Consiglio dell Ordine. Art. 2 - Obblighi dell iscritto L iscritto, al fine di ottenere il riconoscimento e l attribuzione dei crediti formativi e ai sensi del presente articolo e del successivo art. 4, DEVE produrre presso la Segreteria dell Ordine idonea Comunicazione comprovante l attività formativa svolta. Quest ultima - redatta su specifica modulistica approvata dal Consiglio dell Ordine e reperibile all interno del sito istituzionale che, come allegato A, costituisce parte integrante e sostanziale del presente Regolamento - deve essere consegnata entro e non oltre il 31 marzo di ogni anno con riferimento all anno solare precedente (ad es.: per l anno 2012, entro il 31/3/2013). Alla Comunicazione annuale dovranno essere allegati, in copia, tutti gli attestati e/o documenti comprovanti la frequenza all attività di formazione, eccezion fatta per gli eventi organizzati direttamente dall Ordine di Chieti. Sarà cura dell iscritto conservare, in originale, tutta la documentazione comprovante la formazione continua al fine di consentire eventuali successive verifiche da parte dell Ordine, e ciò sino alla fine dell anno successivo ad ogni triennio formativo di riferimento (a titolo esemplificativo: 31/12/2014 per il triennio 2011/2013). Ai fini dell assolvimento dell'obbligo di formazione professionale continua, l iscritto è obbligato, pena l avvio del procedimento disciplinare previsto dal successivo art. 6 del presente Regolamento, ad acquisire almeno 90 crediti formativi professionali in ciascun triennio formativo, con un minimo di - 2 di undici pagine -
3 20 crediti annuali, di cui almeno 3 crediti annuali derivanti da attività formative aventi per oggetto l ordinamento, la deontologia, le tariffe e l organizzazione dello studio professionale; si precisa che tramite le attività di formazione a distanza gli iscritti possono acquisire un massimo di 15 crediti formativi annuali. Qualora un iscritto acquisisca in un anno più di 20 crediti, quelli eccedenti possono essere utilizzati nel computo di quelli necessari per raggiungere il livello minimo dei 90 crediti formativi triennali, ma gli stessi non possono essere utilizzati al fine di raggiungere il livello minimo di 20 crediti formativi da conseguire nel corso di ciascun anno. Si precisa, inoltre, che in nessun caso è possibile riportare nel computo dei crediti di un triennio quelli eccedenti maturati nei trienni precedenti, salvo deroghe espressamente regolamentate. Al fine di promuovere l uso delle nuove tecnologie, l iscritto è obbligato, a partire dal triennio formativo 2014/2016, ad utilizzare il tesserino di riconoscimento (badge magnetico), ovvero altro sistema di apposizione digitale della firma, autorizzato dall Ordine, per certificare la partecipazione agli eventi formativi. Pertanto il sistema di rilevazione delle presenze tramite moduli cartacei per la raccolta delle firme autografe, resta consentito nei soli casi in cui l iscritto frequenti eventi formativi organizzati da Enti che non siano dotati del sistema digitale per la rilevazione delle presenze in uso presso l Ordine di Chieti. Si richiama l attenzione sul fatto che, in tutti i casi sopra descritti, il riconoscimento dei crediti formativi [mediante sistema digitale o modulo rilevazione presenze, ove consentito] è subordinato alla presenza sia della firma di entrata che della firma di uscita, oltre che dell indicazione dei relativi orari. In caso contrario, i crediti formativi non potranno essere riconosciuti. - 3 di undici pagine -
4 Per coloro che non siano ancora in possesso del tesserino di riconoscimento ovvero di altro sistema di apposizione digitale della firma autorizzato dall Ordine, in deroga a quanto sopra indicato, per tutti gli eventi che si terranno fino al 31 Marzo 2014 sarà ancora consentita la rilevazione delle presenze con apposizione della firma autografa tramite l apposito modulo di rilevazione delle presenze. Art. 3 - Esenzioni dall obbligo formativo Sono esclusi dall obbligo di maturare i crediti per la formazione obbligatoria: a) gli iscritti nell Elenco Speciale tenuto dall Ordine; b) gli iscritti che abbiano compiuto i 65 anni di età, purché abbiano maturato almeno 10 anni di iscrizione all Albo di un Ordine locale; oppure, abbiano maturato almeno 30 anni di iscrizione all Albo di un Ordine locale, senza limiti di età; c) gli iscritti che abbiano interrotto l attività professionale per un periodo di almeno sei mesi a causa di: 1) servizio militare volontario; 2) servizio civile volontario; 3) malattia; 4) infortunio; 5) assenza dall Italia. L esenzione prevista dal presente punto 3.c) spetta per l intero periodo di interruzione dell attività professionale; d) gli iscritti che si trovino in altri casi di documentato impedimento derivante da cause di forza maggiore. L esenzione prevista dal presente punto 3.d) spetta proporzionalmente alla durata dell impedimento; e) i nuovi iscritti all Albo, per i quali l obbligo formativo annuale decorre dal 1 gennaio dell anno successivo a quello di iscrizione. Tale previsione non - 4 di undici pagine -
5 f) è applicabile nel caso di cancellazione e successiva reiscrizione. Al fine del conteggio dei 90 crediti formativi professionali in ciascun triennio formativo, si precisa che tale limite viene modificato in base all anno di iscrizione, come segue: 1) iscrizione nel primo anno del triennio: 60 crediti di cui 6 obbligatori; 2) iscrizione nel secondo anno del triennio: 30 crediti di cui 3 obbligatori; 3) iscrizione nel terzo anno del triennio: nessun obbligo; g) gli iscritti che, non esercitando neanche occasionalmente la professione, ne facciano richiesta, sotto la propria responsabilità, attestando di: non essere in possesso di partita Iva, né soggetti al relativo obbligo in relazione ad attività rientranti nell oggetto della professione; non essere iscritti ad alcuna Cassa Nazionale di Previdenza ed Assistenza, né soggetti al relativo obbligo; non esercitare l attività o le funzioni professionali, neanche occasionalmente e in qualsiasi forma. I suddetti requisiti devono sussistere contemporaneamente. L esenzione prevista nel presente punto 3.f) spetta per periodi annuali interi di mancato esercizio di dette attività. Gli iscritti che intendono avvalersi delle disposizioni del presente art. 3) DEVONO, presentare istanza al Consiglio dell Ordine, utilizzando il modello di autocertificazione (allegato B ), e allegando la documentazione ivi indicata. Il Consiglio dell Ordine, verificata la spettanza delle condizioni di esenzione, determina per ogni iscritto la riduzione/esclusione dell obbligo annuale e quindi triennale di FPC e lo comunica all interessato. Art. 4 Riduzioni degli obblighi formativi I casi di riduzione degli obblighi formativi, sono i seguenti: - 5 di undici pagine -
6 a) Maternità In caso di maternità, il minimo triennale di 90 crediti è ridotto a 30 crediti triennali, per cui è concessa un agevolazione pari a 60 crediti formativi. Pertanto, non trovano applicazione né il limite di 20 crediti minimi annuali, né l obbligo di acquisire i crediti annuali aventi per oggetto le materie obbligatorie previste dalla vigente normativa. I suddetti crediti potranno essere acquisiti integralmente anche tramite attività di formazione a distanza. Qualora la nascita abbia luogo nel primo o nell ultimo anno di un triennio formativo, tale agevolazione, a scelta dell iscritta, potrà essere imputata al triennio formativo rispettivamente antecedente o successivo a quello della nascita, o potrà essere ripartita tra due trienni consecutivi. Tale riduzione potrà essere altresì ripartita alle medesime condizioni con l altro genitore, qualora questi sia a sua volta iscritto all Albo dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili. Nel caso in cui la madre non sia iscritta al suddetto Albo, la riduzione spetterà interamente al padre ivi iscritto. Le disposizioni del presente punto 4.a) si applicano anche in caso di adozione; per le adozioni rileva, in luogo della data di nascita, la data di preaffidamento adottivo. b) Attività di formazione a distanza (massimo di 15 crediti formativi annuali) assenza dell iscritto dall Italia. In deroga a quanto previsto dall articolo 2, quarto periodo, in caso di assenza dall Italia che comporti l interruzione dell attività professionale per un periodo non superiore a sei mesi, gli iscritti hanno diritto, proporzionalmente al periodo di assenza, all esenzione dall attività di formazione in aula e, corrispondentemente, ad assolvere gli obblighi inerenti la FPC utilizzando unicamente le attività di formazione a distanza. Conseguentemente, in tal caso, il limite di 15 crediti formativi deve inden- - 6 di undici pagine -
7 dersi aumentato di 1,25 crediti formativi per ciascun mese intero di assenza dall Italia. c) Attività di formazione a distanza (massimo di 15 crediti formativi annuali) malattia grave o infortunio grave dell iscritto. In deroga a quanto previsto dall articolo 2, quarto periodo, nel caso di malattia grave o infortunio grave che comporti l interruzione dell attività per non più di sei mesi, gli iscritti hanno diritto, proporzionalmente al periodo di malattia o infortunio grave, all esenzione dall attività di formazione in aula e, corrispondentemente, ad assolvere gli obblighi inerenti alla FPC utilizzando unicamente le attività di formazione a distanza. Conseguentemente, in tale caso, il limite di 15 crediti formativi deve intendersi aumentato di 1,25 crediti formativi per ciascun mese intero di durata della malattia o dell infortunio. d) Iscritti i cui coniugi, genitori, fratelli o figli versino in stato di invalidità non inferiore a quella necessaria per ottenere dall INPS la pensione per l invalidità civile, asseverata dagli organi sanitari. In deroga a quanto previsto dall articolo 2, quarto periodo, a decorrere dal triennio di accertamento dello stato di invalidità, il minimo triennale di 90 crediti è ridotto del 50%, e può essere assolto anche utilizzando unicamente le attività di formazione a distanza; inoltre, il limite annuale di 20 crediti non trova applicazione. e) Iscritti che versino in stato di invalidità dichiarata dai competenti Enti (Inps, commissioni mediche civili e/o militari, Inail, etc) per un periodo inferiore a quella necessaria per ottenere dall INPS la pensione per l invalidità civile, asseverata dagli organi sanitari. In deroga a quanto previsto dall articolo 2, quarto periodo, a decorrere dal triennio di accertamento dello stato di invalidità, il minimo triennale di 90 crediti è ridotto del 20%; inoltre, il limite annuale di 20-7 di undici pagine -
8 crediti non trova applicazione. Gli iscritti che intendono avvalersi delle disposizioni del presente art. 4) DEVONO presentare istanza al Consiglio dell Ordine utilizzando il modello di autocertificazione (allegato B ) e allegando la documentazione ivi indicata. Il Consiglio dell Ordine, verificata la spettanza delle predette agevolazioni, determina per ogni iscritto la riduzione dell obbligo annuale e quindi triennale di FPC e lo comunica all interessato. Art. 5 - Poteri dell Ordine di Chieti Ai sensi e per gli effetti del D.lgs. 139/2005, all Ordine è stato attribuito il potere di vigilanza sullo svolgimento puntuale della formazione continua per ciascun triennio formativo, oltre che per i singoli periodi annuali. A tal fine, in aggiunta alla verifica sul contenuto della Comunicazione prevista al precedente art. 2 l Ordine, di propria iniziativa, può chiedere atti, documenti e notizie al fine di accertare la sussistenza delle condizioni per l esenzione e/o la sospensione/riduzione dall obbligo formativo stesso. Attraverso l istituto del riconoscimento, l Ordine accredita eventi formativi organizzati da Enti differenti dall Ordine stesso, che sono inseriti di diritto nel Piano formativo presentato al Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili. Gli Enti dovranno attenersi a quanto stabilito dal Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili nella propria Circolare n. 9 del 27 febbraio 2008, che si intende qui espressamente richiamata, a formare parte integrante e sostanziale del presente Regolamento, oltre a quelle successivamente diramate. Gli Enti, accreditati nei modi e termini previsti dalla Circolare in oggetto, dovranno evidenziare il soggetto responsabile del Procedimento e consegnare, - 8 di undici pagine -
9 anche in copia, il modello di rilevazione delle presenze (allegato C), reso disponibile in fomato pdf sul sito internet dell Ordine. In alternativa, gli Enti dovranno porre a disposizione idonee procedure informatiche di rilevazione presenze, compatibili con i sistemi informatici dell Ordine di Chieti. Alla conclusione dell evento, l Ente è tenuto a rilasciare idoneo attestato di partecipazione all attività formativa da cui risultino: l Ente organizzatore, il luogo e la data dell evento, le ore riconosciute a titolo di crediti formativi, il timbro e la firma dei responsabili dell Ente. Art. 6 - Sanzioni L inosservanza dell obbligo formativo è valutata dal Consiglio dell Ordine al termine del triennio formativo, ai sensi degli artt. 49 e ss. del D.lgs. n. 139/2005, con avvio dell azione tendente ad accertare i motivi che hanno originato l inosservanza. Al termine della fase istruttoria preliminare, il Consiglio dell Ordine, nel caso ne ricorrano gli estremi, delibera l apertura di un procedimento disciplinare. Per la quantificazione e la qualificazione delle sanzioni previste, il presente Regolamento richiama espressamente le Informative emanate dal Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili e specificatamente il Regolamento per l esercizio della funzione disciplinare in caso di inadempimento dell obbligo formativo da parte dell iscritto, nonché le Linee guida ai fini dell applicazione delle sanzioni. Le sanzioni previste sono le seguenti: assenza totale di crediti formativi: sospensione dall esercizio della professione per un periodo minimo di un mese e fino a sei mesi; - 9 di undici pagine -
10 conseguimento di meno trenta crediti formativi: sospensione dall esercizio della professione per un periodo minimo di quindici giorni e fino a tre mesi; conseguimento di numero crediti formativi da trenta a sessanta: sospensione dall esercizio della professione per un periodo minimo di sette giorni e fino ad un mese; conseguimento di numero crediti formativi oltre sessanta ma inferiori a novanta: censura. Qualora l iscritto sia destinatario di una delle sanzioni sopra elencate, si prevede inoltre: - l impossibilità di accogliere nuovi tirocinanti ed il trasferimento presso altri iscritti di quelli che già svolgono tale attività presso di lui; - l esclusione da eventuali segnalazioni per l assunzione di incarichi provenienti da Enti pubblici e/o privati, oltre alla possibile decadenza dagli incarichi in essere, dopo la segnalazione (obbligatoria da parte dell Ordine) agli Enti competenti (Ministero della Giustizia, Procuratore Generale di Corte di Appello, Pubblico Ministero del tribunale competente per territorio, Agenzia delle Entrate). Infine, l iscritto che per due trienni consecutivi abbia fatto registrare, in mancanza delle cause di esenzione indicate nel precedente art. 3, l assenza totale di crediti formativi, potrà essere punito con la sospensione dall attività professionale per un periodo non inferiore a tre mesi e fino a dodici mesi. Art. 7 - Varie Ai fini del presente Regolamento, per quanto non espressamente ivi previsto, sono richiamate le norme stabilite nel Regolamento Nazionale sulla Formazione Professionale Continua, nel Regolamento adottato dal Consiglio dell Ordine - 10 di undici pagine -
11 sulla Formazione Professionale Continua, nelle Circolari e nelle raccomandazioni del Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili, in quanto compatibili. Approvato dal Consiglio dell O.d.c.e.c. di Chieti nella seduta del 24 marzo di undici pagine -
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