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1 SAN MARINO VITA SAN MARINO VITA NO PROBLEM SAN MARINO VITA PLUS CONTRATTO DI ASSICURAZIONE TEMPORANEA IN CASO DI MORTE A CAPITALE E PREMIO ANNUO COSTANTI Tariffa 0001 CONTRATTO DI ASSICURAZIONE TEMPORANEA IN CASO DI MORTE A CAPITALE DECRESCENTE E PREMIO ANNUO COSTANTE LIMITATO Tariffa 0002 CONTRATTO DI ASSICURAZIONE TEMPORANEA IN CASO DI MORTE A ED INVALIDITÁ TOTALE E PERMANENTE A CAPITALE E PREMIO ANNUO COSTANTI Tariffa 0014 Il presente fascicolo informativo contenente: a) nota informativa e modalità contrattuali; b) modalità contrattuali delle garanzie accessorie, deve essere consegnato al Contraente prima della sottoscrizione della proposta di assicurazione. Nota informativa Mod. 001 & 002 & 014 CSA Ed. 12/09 pag 1 di 44

2 NOTA INFORMATIVA DEFINIZIONI CONTRATTUALI Le definizioni che seguono saranno utilizzate, con il carattere grassetto, nella nota informativa e nelle modalità contrattuali. Si prega quindi di leggerle attentamente affinché i concetti espressi siano compresi e consentano quindi di decidere consapevolmente in merito alla sottoscrizione del contratto di assicurazione. Appendice Documento che forma parte integrante del contratto e che è emesso unitamente o in seguito a questo per modificarne alcuni aspetti in ogni caso concordati tra la Società ed il Contraente. Assicurato Persona fisica sulla cui vita è stipulato il contratto, che può coincidere o no con il Contraente e con il Beneficiario. Le prestazioni previste dal contratto sono determinate in funzione dei suoi dati anagrafici e degli eventi attinenti alla sua vita. Atto di terrorismo Atto che include, ma non è limitato all uso di forza o violenza e/o alla minaccia dell uso di forza o violenza, da parte di qualsiasi persona e/o gruppo/i di persone, sia nel caso in cui agiscano singolarmente o in connessione con ogni organizzazione/i o governo/i, commesso per fini politici, religiosi, ideologici o etnici o altri fini che includono l intenzione di influenzare qualsiasi governo e/o di seminare il panico nella pubblica opinione od in una qualsiasi parte di essa. Banca Centrale della Repubblica di San Marino Autorità di Vigilanza sul sistema bancario, finanziario e assicurativo della Repubblica di San Marino. Beneficiario Persona fisica o giuridica designata in polizza dal Contraente, che può coincidere o no con il Contraente stesso e con l Assicurato, e che riceve la prestazione prevista dal contratto quando si verifica l'evento assicurato. Carenza Periodo durante il quale le garanzie del contratto di assicurazione non sono efficaci. Qualora l evento assicurato avvenga in tale periodo la Società non corrisponde la prestazione assicurata. Caricamento Parte del premio versato dal Contraente destinata a coprire i costi commerciali e amministrativi della Società. Cessione, pegno e vincolo Condizioni secondo cui il Contraente ha la facoltà di cedere a terzi il contratto, così come di darlo in pegno o comunque di vincolare le somme assicurate. Tali atti divengono efficaci solo quando la Società, a seguito di comunicazione scritta del Contraente, ne fa annotazione sul contratto o su un appendice dello stesso. In caso di pegno o vincolo, qualsiasi operazione che pregiudichi l efficacia delle garanzie prestate richiede l assenso scritto del creditore titolare del pegno o del vincolatario. Compagnia Compagnia Sammarinese di Assicurazioni S.p.A.- impresa autorizzata all esercizio delle assicurazioni con provvedimento Banca Centrale della Repubblica di San Marino numero del 22 luglio 2008 e nulla osta del Congresso di Stato del 16 marzo 2009, iscritta nel Registro dei soggetti autorizzati il 28 maggio 2009 Nota informativa Mod. 001 & 002 & 014 CSA Ed. 12/09 pag 2 di 44

3 con il numero 72; Direzione Generale e Sede Legale in San Marino, Via Onesto Scavino, 10 Falciano - Castello di Serravalle San Marino. Indicata anche come Società o Impresa. Conclusione del contratto È il momento da cui ha effetto il contratto di assicurazione: la polizza di assicurazione sulla vita è conclusa e produce la garanzia assicurativa, sempreché sia stato pagato il premio dovuto, alla scadenza del terzo giorno successivo al termine del periodo previsto per la revoca della proposta. Conflitto di interessi Insieme di tutte quelle situazioni in cui l interesse della Società può collidere con quello del Contraente. Contraente Persona fisica o giuridica, che può coincidere o no con l Assicurato o il Beneficiario, che stipula il contratto di assicurazione e si impegna al versamento dei premi alla Società. Contratto Il contratto è l accordo di due o più parti per costituire, regolare o estinguere tra loro un rapporto giuridico patrimoniale. Contratto di assicurazione sulla vita Contratto con il quale la Società, a fronte del pagamento del premio, si impegna a pagare una prestazione assicurata in forma di capitale o di rendita al verificarsi di un evento attinente alla vita dell Assicurato. Costo Oneri a carico del Contraente gravanti sui premi versati o, laddove previsto dal contratto, sulle risorse finanziarie gestite dalla Società. Costo accessorio Oneri generalmente costituiti da importi fissi a carico del Contraente per l emissione del contratto e delle eventuali quietanze di versamento successivo dei premi. Costo di emissione Vedi Costo accessorio. Costo fisso Vedi Costo accessorio. Data di decorrenza Data da cui sono operanti le prestazioni previste dal contratto. Decorrenza della garanzia Momento in cui le garanzie divengono efficaci ed in cui il contratto ha effetto, a condizione che sia stato pagato il premio pattuito. Deducibilità fiscale (del premio versato) Misura del premio versato che secondo la normativa vigente può essere portata in deduzione dal reddito imponibile. Dichiarazioni del Contraente e dell Assicurato Vedi Dichiarazioni precontrattuali. Nota informativa Mod. 001 & 002 & 014 CSA Ed. 12/09 pag 3 di 44

4 Dichiarazioni precontrattuali Informazioni fornite dal Contraente prima della stipulazione del contratto di assicurazione, che consentono alla Società di effettuare la valutazione dei rischi e di stabilire le condizioni per la loro assicurazione. Se il Contraente fornisce dati o notizie inesatti od omette di informare la Società su aspetti rilevanti per la valutazione dei rischi, la Società stessa può chiedere l annullamento del contratto o recedere dallo stesso, a seconda che il comportamento del Contraente sia stato o no intenzionale o gravemente negligente. Diritto di frazionamento In caso di rateazione del premio, maggiorazione applicata alle rate in cui è suddiviso il premio per tener conto della dilazione frazionata del versamento a fronte della medesima prestazione assicurata. Diritto fisso Vedi Costo accessorio. Diritto proprio (del Beneficiario) Diritto del Beneficiario sulle prestazioni del contratto di assicurazione, acquisito per effetto della designazione del Contraente. Documento di variazione Vedi Appendice. Durata contrattuale Periodo durante il quale il contratto è efficace. Durata del pagamento dei premi Periodo che intercorre fra la data di decorrenza del contratto di assicurazione e la scadenza del piano di versamento dei premi previsto dal contratto stesso. Questo periodo può coincidere con la durata (o con il differimento)del contratto ovvero avere termine anticipato. Esclusioni Rischi esclusi o limitazioni relativi alla copertura assicurativa prestata dalla Società, elencati in apposite clausole del contratto di assicurazione. Estratto conto annuale Riepilogo annuale dei dati relativi alla situazione del contratto di assicurazione, che contiene l aggiornamento annuale delle informazioni relative al contratto, quali il valore della prestazione maturata, i premi versati e quelli in arretrato e il valore di riscatto maturato. Per i contratti con prestazioni collegate a gestioni separate, il riepilogo comprende inoltre il tasso di rendimento finanziario realizzato dalla gestione separata, l aliquota di retrocessione riconosciuta e il tasso di rendimento retrocesso con l evidenza di eventuali rendimenti minimi trattenuti. Per i contratti con forme di partecipazione agli utili diverse, il riepilogo comprende gli utili attribuiti alla polizza. Età assicurativa Modalità di calcolo dell età dell assicurato che prevede che lo stesso mantenga la medesima età nei sei mesi che precedono e seguono il suo compleanno. Fascicolo informativo L insieme della documentazione informativa da consegnare al potenziale cliente, composto da: nota informativa; modalità contrattuali. Nota informativa Mod. 001 & 002 & 014 CSA Ed. 12/09 pag 4 di 44

5 Garanzia accessoria Vedi Garanzia complementare. Garanzia complementare Garanzia di puro rischio abbinata obbligatoriamente o facoltativamente alla garanzia principale, come ad esempio la garanzia complementare infortuni o la garanzia esonero pagamento premi in caso d invalidità. Garanzia complementare infortuni Copertura assicurativa che prevede in caso di decesso dell'assicurato dovuto a infortunio o incidente stradale rispettivamente il raddoppio o la triplicazione del capitale pagabile in caso di decesso. Garanzia malattia terminale Copertura assicurativa che prevede, in caso di malattia terminale dell Assicurato con una aspettativa di vita pari od inferiore ai sei mesi, il pagamento anticipato del capitale assicurato in caso di decesso. La garanzia è prestata a titolo gratuito. Garanzia principale Garanzia prevista dal contratto in base alla quale la Società si impegna a pagare la prestazione assicurata al Beneficiario; ad essa possono essere abbinate altre garanzie che di conseguenza sono definite complementari o accessorie. Impignorabilità e insequestrabilità Principio secondo cui le somme dovute dalla Società al Contraente o al Beneficiario non possono essere sottoposte ad azione esecutiva o cautelare (art. 132 LISF - Diritti dei creditori e degli eredi). Impresa di assicurazione Vedi Società. Infortunio Evento dovuto a causa fortuita, violenta ed esterna, che produca lesioni fisiche obiettivamente constatabili. Insequestrabilità Vedi Impignorabilità. Interesse di frazionamento Vedi Diritto di frazionamento. Intermediario Soggetto che esercita a titolo oneroso attività di presentazione o proposta di contratti di assicurazione svolgendo atti preparatori e/o conclusivi di tali contratti, ovvero presta assistenza e consulenza finalizzate a tale attività. Invalidità Totale e Permanente La perdita totale e permanente della capacità lavorativa generica all'esercizio di un qualsiasi lavoro proficuo e remunerabile, quale che fosse la professione esercitata e sempre che il grado di invalidità risulti pari o superiore al 65%. In ogni caso l'invalidità deve essere causata da una malattia organica o lesione fisica oggettivamente accertabile e indipendente dalla volontà dell'assicurato. Lettera di conferma Lettera con cui la società comunica al Contraente la regolare emissione della polizza. Essa contiene: l ammontare del premio lordo versato, la data di decorrenza della polizza, la prestazione assicurata, il numero assegnato alla polizza. Nota informativa Mod. 001 & 002 & 014 CSA Ed. 12/09 pag 5 di 44

6 Liquidazione Pagamento al Beneficiario della prestazione dovuta al verificarsi dell evento assicurato. LISF La legge 17 novembre 2005, n Legge sulle Imprese e sui Servizi Bancari, Finanziari ed Assicurativi - e successive modificazioni ed integrazioni. Malattia Ogni riscontrabile alterazione dello stato di salute dell Assicurato non dipendente da infortunio. Modalità contrattuali Insieme delle clausole che disciplinano il contratto di assicurazione. Nota informativa Documento redatto secondo le indicazioni della Banca Centrale che la Società deve consegnare al Contraente prima della sottoscrizione del contratto di assicurazione, e che contiene informazioni relative alla Società, al contratto stesso e alle caratteristiche assicurative e finanziarie della polizza. Pegno Vedi Cessione. Perfezionamento del contratto Momento in cui avviene il pagamento del premio pattuito. Polizza Documento che fornisce la prova dell esistenza del contratto di assicurazione. (indicata anche come Lettera di conferma). Polizza caso morte Contratto di assicurazione sulla vita con il quale la Società si impegna al pagamento della prestazione assicurata al beneficiario qualora si verifichi il decesso dell Assicurato. Può essere temporanea, se si prevede che il pagamento sia effettuato qualora il decesso dell Assicurato avvenga nel corso della durata del contratto, o a vita intera, se si prevede che il pagamento della prestazione sia effettuato in qualunque momento avvenga il decesso dell Assicurato. Polizza in caso di decesso Vedi Polizza caso morte. Premio Importo che il Contraente si impegna a versare come corrispettivo delle prestazioni del contratto di assicurazione sulla vita o di capitalizzazione. Premio annuo Importo che il Contraente si impegna a corrispondere annualmente secondo un piano di versamenti previsto dal contratto di assicurazione. Premio complessivo Importo complessivo, eventualmente rateizzabile, da versare alla Società quale corrispettivo delle prestazioni previste dal contratto. Nota informativa Mod. 001 & 002 & 014 CSA Ed. 12/09 pag 6 di 44

7 Premio lordo Vedi Premio complessivo. Premio netto Importo del premio a cui sono sottratti i costi di importo fisso e, se presenti i costi di quietanza e i diritti di frazionamento è uguale alla somma del premio puro e dei caricamenti. Prestazione assicurata Somma pagabile sotto forma di capitale o di rendita che la Società garantisce al Beneficiario al verificarsi dell'evento assicurato. Prestito Somma che il Contraente può richiedere alla Società nei limiti del valore di riscatto eventualmente previsto dal contratto. Le condizioni, il tasso d interesse e le modalità di rimborso del prestito sono concordate tra la Società ed il Contraente mediante un appendice da allegare al contratto. Progetto personalizzato Ipotesi di sviluppo delle prestazioni assicurate consegnata al potenziale Contraente. Sono utilizzati i dati relativi al premio, al capitale, alla durata e di eventuali garanzie complementari forniti dal Contraente. Proposta Documento o modulo sottoscritto dal Contraente, in qualità di proponente, con il quale egli manifesta alla Società la volontà di concludere il contratto di assicurazione in base alle caratteristiche ed alle condizioni indicate nel contratto stesso. Questionario anamnestico Vedi Questionario sanitario. Questionario sanitario Modulo costituito da domande sullo stato di salute e sulle abitudini di vita dell Assicurato che la Società utilizza al fine di valutare i rischi che assume con il contratto di assicurazione. Quietanza Documento che prova l avvenuto pagamento del premio, rilasciato su carta intestata della Società. Recesso Diritto del Contraente di recedere dal contratto e farne cessare gli effetti. Regolamento n Il Regolamento n in materia di attività assicurativa rami vita emanato il 20 marzo 2008 dal Direttore Generale della Banca Centrale della Repubblica di San Marino. Revoca Diritto del proponente di revocare la proposta prima della conclusione del contratto. Riattivazione Facoltà del Contraente di riprendere, entro i termini indicati nelle condizioni di polizza, il versamento dei premi a seguito della sospensione del pagamento degli stessi. Avviene generalmente mediante il versamento del premio non pagato maggiorato degli interessi di ritardato pagamento. Ricorrenza annuale Nota informativa Mod. 001 & 002 & 014 CSA Ed. 12/09 pag 7 di 44

8 L anniversario della data di decorrenza del contratto di assicurazione. Riduzione Diminuzione della prestazione inizialmente assicurata conseguente alla scelta effettuata dal Contraente di sospendere il pagamento dei premi periodici, determinata tenendo conto dei premi effettivamente pagati rispetto a quelli originariamente pattuiti. Ripensamento Vedi Recesso. Riscatto Facoltà del Contraente di interrompere anticipatamente il contratto, richiedendo la liquidazione del valore maturato risultante al momento della richiesta e determinato in base alle condizioni contrattuali. Scadenza Data in cui cessano gli effetti del contratto. Sconto di premio Operazione descritta nella nota informativa attraverso la quale la Società riconosce al Contraente una riduzione del premio di tariffa applicato, e quindi di fatto una maggiorazione delle prestazioni assicurate, in dipendenza di determinate condizioni quali il pagamento di un premio eccedente una certa soglia prefissata dalla Società stessa. Società (di assicurazione) Società autorizzata all esercizio dell attività assicurativa, definita alternativamente anche compagnia o impresa di assicurazione, con la quale il Contraente stipula il contratto di assicurazione. Società di revisione Società, diversa dalla società di assicurazione, scelta nell ambito di un apposito albo cui tali società possono essere iscritte soltanto se godono di determinati requisiti, che controlla e certifica i risultati della gestione separata. Sovrappremio Maggiorazione di premio richiesta dalla Società per le polizze miste o di puro rischio nel caso in cui l Assicurato superi determinati livelli di rischio o presenti condizioni di salute più gravi di quelle normali (sovrappremio sanitario) oppure nel caso in cui l Assicurato svolga attività professionali o sportive particolarmente rischiose (sovrappremio professionale o sportivo). Spesa Vedi Costo. Spesa di emissione Vedi Costo accessorio. Terminal illness Vedi Garanzia malattia terminale. Vincolo Vedi Cessione. Nota informativa Mod. 001 & 002 & 014 CSA Ed. 12/09 pag 8 di 44

9 NOTA INFORMATIVA - MODALITÁ CONTRATTUALI PRODOTTO SAN MARINO VITA Tariffa 0001 A. INFORMAZIONI SULL'IMPRESA DI ASSICURAZIONE Art. 1. Informazioni generali sulla Società Compagnia Sammarinese di Assicurazioni S.p.A. Direzione Generale e Sede Legale: Via Onesto Scavino, Falciano Castello di Serravalle R.S.M. ; Cap. Soc i.v. Numero di iscrizione al registro delle società di San Marino R.G. 18 / 5 / 2009 COE: SM Iscritta nel Registro dei Soggetti Autorizzati il 28 maggio 2009 con il numero 72. Recapiti telefonici: Tel / Fax / Sito internet: Indirizzo di posta elettronica: servizioclienti@csaassicurazioni.sm Compagnia Sammarinese di Assicurazioni S.p.A.- impresa sammarinese di assicurazioni sulla vita - è una Società di assicurazioni sulla vita di diritto Sammarinese soggetta alla vigilanza della Banca Centrale della Repubblica di San Marino, autorizzata all esercizio delle assicurazioni con provvedimento della Banca Centrale della Repubblica di San Marino numero del 22 luglio 2008 e nulla osta del Congresso di Stato della Repubblica di San Marino del 16 marzo Iscritta al numero 72 del Registro delle imprese autorizzate il 28 maggio Compagnia Sammarinese di Assicurazioni S.p.A. è soggetta a revisione. Alla data di redazione della nota informativa la società di revisione è BDO Sala Scelsi e Farina S.r.l. Via Tre Settembre Dogana R.S.M. Art. 2. Conflitto di interessi Alla data di redazione della nota informativa non sussistono situazioni di conflitto di interessi. Art. 3. Esponenti Aziendali. Alla data di redazione della nota informativa gli esponenti aziendali sono: Dott. Giancarlo Battisti Presidente nato a Verona il 19 agosto 1941; Dott. Alfredo Macchiaverna Vice Presidente nato a Castrignano del Capo (Lecce) il 16 dicembre 1940; Dott. Gianfilippo Dughera Amministratore Delegato nato a Bondeno (Ferrara) il 22 febbraio 1947; Dott. Franco Laurenti Consigliere nato a Bologna il 10 dicembre 1948; Dott. Camillo Soave Consigliere nato a Albaredo d Adige (Verona) il 19 marzo B. INFORMAZIONI SULLE PRESTAZIONI ASSICURATIVE E SULLE GARANZIE OFFERTE Il contenuto della polizza caso di morte San Marino Vita esposto qui di seguito descrive con precisione gli argomenti contrattuali di interesse primario per il Cliente che sottoscrive la polizza. Art. 4. Prestazioni assicurative e garanzie offerte Garanzia principale: in caso di decesso dell Assicurato prima della scadenza contrattuale la Compagnia garantisce al Beneficiario designato la corresponsione del capitale assicurato. In caso di sopravvivenza dell Assicurato alla data di scadenza del contratto questo si intenderà estinto ed i premi pagati resteranno acquisiti dalla Compagnia. Nota informativa Mod. 001 & 002 & 014 CSA Ed. 12/09 pag 9 di 44

10 L età assicurativa dell Assicurato, alla data di decorrenza del contratto, non può essere inferiore a 18 anni, né superiore a 70 anni, l età assicurativa massima alla scadenza del contratto non potrà essere superiore ai 75 anni. Il contratto ha una durata minima di 1 anni e massima di 30 anni con la limitazione relativa all età alla scadenza indicata nel precedente paragrafo. Il capitale assicurato non può essere inferiore a ,00 euro. La garanzia Terminal Illness è prestata in abbinamento alla garanzia principale a titolo gratuito; maggiori dettagli sono contenuti nelle modalità contrattuali della garanzia Terminal Illness allegate alla nota informativa. I limiti di età sono i medesimi applicati alla garanzia principale. La garanzia complementare infortuni può essere aggiunta alla garanzia principale vita, il premio accessorio per questa garanzia è pari al 2 per mille del capitale aggiuntivo. La garanzia potrà essere concessa purché l' età assicurativa dell'assicurato alla data di decorrenza della garanzia non superi il 60 anno, e fino ad un'età massima a scadenza di 70 anni. 4.1 Prestazione in caso di morte Questa assicurazione richiede il preventivo accertamento delle condizioni di salute dell Assicurato mediante rapporto di visita medica oltre che eventuali accertamenti sullo stato economico e patrimoniale dello stesso. È tuttavia possibile limitarsi alla compilazione di un questionario sanitario, nel qual caso sussiste una limitazione della garanzia principale vita, denominata carenza, come specificato al successivo articolo lettera B Condizioni di carenza per assicurazioni senza rapporto di visita medica Rischio morte. Non rilevano ai fini della garanzia né il luogo dove avviene il decesso né l eventuale cambiamento di professione dell Assicurato che sia stato comunicato secondo quanto prescritto nel successivo articolo 23 Comunicazioni del Contraente alla Compagnia. A. ESCLUSIONI È escluso dalla garanzia solo il decesso causato da: dolo del Contraente o del Beneficiario; partecipazione attiva dell Assicurato a delitti dolosi; partecipazione attiva dell Assicurato a fatti di guerra; incidente di volo, se l Assicurato viaggia a bordo di aeromobile non autorizzato al volo o con pilota non titolare di brevetto idoneo e, in ogni caso, se viaggia in qualità di membro dell equipaggio; pratiche di sport pericolosi come: attività alpinistiche o speleologiche senza guida, atletica pesante, automobilismo, caccia a cavallo, ciclismo agonistico, immersioni subacquee con autorespiratori, kayak, motociclismo, motonautica, pugilato e arti marziali o lotta a livello agonistico, rafting, rugby professionistico, salti dal trampolino con sci o idrosci, slittino e guidoslitta a livello agonistico, sport aerei (paracadutismo, parapendio, deltaplano, volo a vela); suicidio, se avviene nei primi due anni dalla data di conclusione del presente contratto assicurativo; abuso di alcool e droghe; volontario rifiuto di osservare prescrizioni mediche. Indipendentemente da qualsiasi causa concorrente è escluso dalla garanzia il decesso, che derivi direttamente o indirettamente da un qualsiasi atto di terrorismo che includa l uso, il rilascio o la minaccia di uso o rilascio di qualsiasi arma o strumento nucleare e/o agenti chimici e/o biologici. B. Condizioni di carenza per assicurazione senza rapporto di visita medica La piena efficacia della garanzia per il caso di morte è subordinata alla circostanza che l Assicurato si sia preventivamente sottoposto a visita medica e agli eventuali ulteriori accertamenti sanitari richiesti dalla Società. Nel caso che l Assicurato abbia scelto di non sottoporsi a visita medica, la garanzia per il caso di morte è soggetta ad un periodo di carenza di 180 giorni dall entrata in vigore delle garanzie, o dalla loro eventuale Nota informativa Mod. 001 & 002 & 014 CSA Ed. 12/09 pag 10 di 44

11 riattivazione accordata dalla Società. La suddetta limitazione di garanzia non si applica esclusivamente nel caso in cui il decesso avvenga per conseguenza diretta di una delle cause sotto specificate, purché sopravvenuta dopo l entrata in vigore delle garanzie: una delle seguenti malattie infettive acute: botulismo, brucellosi, carbonchio, colera, difterite, dissenteria bacillare, encefalite epidemica, encefalite postvaccinica, epatite virale A e B, febbre gialla, febbre Q, febbri puerperali, leptospirosi ittero emorragica, meningite cerebrospinale, mononucleosi infettiva, morbillo, paratifo, parotite epidemica, pertosse, peste, poliomielite anteriore acuta, polmonite, rabbia, rosolia, salmonellosi, scarlattina, tifo, tifo esantematico, vaccinia generalizzata, vaiolo; shock anafilattico; infortunio. Il periodo di carenza è esteso a cinque anni per il caso di decesso dovuto a infezione inclusa la sieropositività - da qualsiasi virus di immunodeficienza umana (HIV) o sindrome da immunodeficienza acquisita (AIDS) e patologie collegate. In caso di morte dell Assicurato dovuta ad una causa per la quale, al momento del decesso, è operante il periodo di carenza, il capitale assicurato, così come previsto all articolo 4.1 Prestazioni in caso di morte, non sarà corrisposto. In tal caso sarà corrisposta solamente una somma pari all ammontare dei premi netti versati. I limiti di capitale per i quali è sufficiente la dichiarazione dell Assicurato sul proprio stato di salute con applicazione della carenza sono riportati nella seguente tabella: Età in anni Capitale iniziale assicurato fino a 50 anni euro da 51 a 60 anni euro oltre 60 anni visita medica obbligatoria per qualsiasi capitale Art. 5. Premi A fronte della prestazione garantita il Contraente si obbliga a versare, secondo le modalità successivamente previste, per l intera durata contrattuale e sempre che l Assicurato sia in vita, un premio annuo costante determinato nel suo ammontare al momento della stipulazione del contratto. Il premio annuo è determinato in relazione alle garanzie prestate (principale e complementare), all ammontare del capitale assicurato, alla durata contrattuale, all età dell Assicurato al momento della sottoscrizione della proposta, al sesso dell Assicurato, alle sue condizioni di salute, all attività professionale svolta e all attività sportiva praticata. Il premio complessivo può anche essere corrisposto in rate semestrali con una specifica maggiorazione di costo percentuale (vedasi articolo Costi gravanti sul premio) da applicare al premio annuo. Le modalità di pagamento del premio sono: 1) bonifico; 2) RID. Ad ogni pagamento da parte del Contraente la Compagnia invierà, al domicilio dello stesso, la relativa quietanza. Le tabelle seguenti riportano un esemplificazione degli importi di premio richiesti per la specifica copertura assicurativa, relativi a varie combinazioni di età, sesso dell Assicurato, durata e capitale. Nota informativa Mod. 001 & 002 & 014 CSA Ed. 12/09 pag 11 di 44

12 IMPORTI DI PREMIO Capitale assicurato: ,00 euro Sesso :Maschile DURATA (anni) Età ,00 63,00 68,50 80, ,00 72,00 88,50 111, ,50 105,50 134,50 175, ,00 169,50 222,00 291, ,00 283,00 370,50 473,50 Capitale assicurato: ,00 euro Sesso : Maschile DURATA (anni) Età ,00 121,00 132,00 155, ,00 139,00 172,00 217, ,00 206,00 264,00 346, ,00 334,00 439,00 577, ,00 561,00 736,00 942,00 Capitale assicurato: ,00 euro Sesso : Maschile DURATA (anni) Età ,00 237,00 259,00 305, ,00 273,00 339,00 429, ,00 407,00 523,00 687, ,00 663,00 873, , , , , ,00 Capitale assicurato: ,00 euro Sesso : Femminile DURATA (anni) Età ,00 29,00 33,00 40, ,00 38,00 47,00 57, ,00 57,00 70,50 88, ,50 87,50 109,00 136, ,00 134,50 169,00 217,50 Nota informativa Mod. 001 & 002 & 014 CSA Ed. 12/09 pag 12 di 44

13 Capitale assicurato: ,00 euro Sesso : Femminile DURATA (anni) Età ,00 53,00 61,00 75, ,00 71,00 89,00 110, ,00 109,00 136,00 171, ,00 170,00 213,00 268, ,00 264,00 333,00 430,00 Capitale assicurato: ,00 euro Sesso : Femminile DURATA (anni) Età ,00 101,00 117,00 145, ,00 137,00 173,00 215, ,00 213,00 267,00 337, ,00 335,00 421,00 531, ,00 523,00 661,00 855,00 Gli importi di premio annuo sopra riportati non tengono conto delle valutazioni del rischio attinenti alla professione ed allo stato di salute dell Assicurato, che possono essere effettuate dalla Compagnia solo dopo che l Assicurando abbia reso le necessarie informazioni e compilato il questionario sanitario (o, nei casi previsti, si sia assoggettato a visita medica). Queste variazioni possono portare all applicazione di un sovrappremio. C. INFORMAZIONI SUI COSTI, SCONTI, REGIME FISCALE Art. 6. Costi 6.1. Costi gravanti direttamente sul Contraente Costi gravanti sul premio I premi corrisposti alla Compagnia sono comprensivi di caricamenti che sono costi per il Contraente. La tabella seguente riporta i costi sempre uguali per qualsiasi entità di premio e di durata: COSTI PRESENTI NEL CONTRATTO Tipologia di costo Importo o percentuale Motivazione Costo percentuale applicato sul premio netto versato 15,0% Il costo serve a coprire le spese di incasso, di gestione e di remunerazione dell Intermediario. Costo di quietanza 5 euro Il costo è per ogni quietanza emessa e serve per coprire le spese di invio e comunicazione. Nel caso il Contraente opti per un frazionamento del premio annuo in rate sub-annuali è presente un diritto di frazionamento. Il costo percentuale applicato al premio complessivo corrisposto è riportato nella tabella che segue: Frazionamenti ammessi e costo percentuale Semestrale 2,0% Non è previsto alcuno sconto di premio. Nota informativa Mod. 001 & 002 & 014 CSA Ed. 12/09 pag 13 di 44

14 Nel Progetto personalizzato la Compagnia riporterà il costo di tutte le componenti. Art. 7. Regime fiscale Il presente contratto é assoggettato alle disposizioni fiscali tempo per tempo vigenti nella Repubblica di San Marino. Imposta sui premi I premi delle assicurazioni di capitalizzazione, delle assicurazioni sulla vita e delle eventuali garanzie aggiuntive non sono soggetti ad alcuna imposta. Deducibilità fiscale dei premi I premi pagati nel corso di ciascun anno, per i soggetti residenti nella Repubblica di San Marino, sono deducibili dal reddito imponibile in misura non superiore a ai sensi dell Art. 6 della Legge n. 91 e successive modifiche. Tassazione delle somme assicurate Le somme corrisposte in dipendenza di questo contratto sono esenti da ogni imposizione qualunque sia la forma di liquidazione delle stesse: in caso di decesso dell Assicurato; in caso di riscatto erogato in forma di capitale; in caso di riscatto erogato in forma di rendita. D. ALTRE INFORMAZIONI SUL CONTRATTO Art. 8. Dichiarazioni del Contraente e dell Assicurato Le dichiarazioni del Contraente e dell Assicurato, rese al momento della compilazione della proposta, devono essere esatte, complete e veritiere. In caso di dichiarazioni inesatte o di reticenze relative a circostanze tali che, se la Compagnia avesse conosciuto il vero stato delle cose, non avrebbe dato il proprio consenso o non lo avrebbe dato alle medesime condizioni, la Compagnia si riserva di: contestare la validità del contratto con conseguente annullamento dello stesso, ai sensi dell art. 123 comma 1 del Regolamento n , quando esiste malafede o colpa grave; recedere dal contratto o, se è già avvenuto l evento, ridurre la somma da pagare ai sensi dell art. 124 del Regolamento n , quando non esiste malafede o colpa grave. La Società decade dal diritto di annullamento, di recesso o di riduzione della somma da pagare qualora non comunichi al Contraente, entro tre mesi dal giorno in cui ha conosciuto l inesattezza o la reticenza, la volontà di esercitare il proprio diritto. L inesatta indicazione dell età dell Assicurato comporta in ogni caso la rettifica, in base all età reale, delle somme dovute. Art. 9. Revoca della proposta Il Contraente ha la facoltà di revocare la proposta di assicurazione entro 15 giorni dalla sottoscrizione, computando nel periodo anche il giorno stesso della sottoscrizione, inviando comunicazione scritta alla sede della Compagnia mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento indirizzata a: Compagnia Sammarinese di Assicurazioni S.p.A. Ufficio Assunzioni Via Onesto Scavino, 10 - Falciano - Castello di Serravalle SAN MARINO. La revoca della proposta pervenuta alla Compagnia successivamente alla decorrenza degli effetti del contratto, ma inviata dal Contraente entro il periodo consentito sopra indicato, sarà considerata comunque valida. La Compagnia considererà inoltre valida la revoca della proposta fatta pervenire tramite l Intermediario presso cui la medesima proposta sia stata sottoscritta, purché la comunicazione della revoca sia stata presentata dal Contraente entro il termine sopraindicato. La Compagnia, entro 30 (trenta) giorni dal ricevimento della comunicazione, rimborserà al Contraente il premio eventualmente corrisposto. Nota informativa Mod. 001 & 002 & 014 CSA Ed. 12/09 pag 14 di 44

15 Art. 10. Modalità di perfezionamento del contratto Il contratto è concluso, a condizione che sia stato pagato il premio dovuto, alla scadenza del terzo giorno successivo al termine del periodo previsto per la revoca della proposta, come precisato al precedente articolo 9 Revoca della proposta, sempre che non sia pervenuta la revoca della proposta o che la Compagnia non abbia formalmente rifiutato la proposta stessa. Da questo momento ha inizio anche il periodo di 30 (trenta) giorni valido per l esercizio del recesso. Nel termine di 30 (trenta) giorni dalla data di sottoscrizione della proposta, la Compagnia farà pervenire al Contraente una comunicazione scritta di conferma dell'avvenuta stipulazione e della regolare emissione del contratto Lettera di conferma. Nel caso di mancato ricevimento della comunicazione nel termine anzidetto, il Contraente potrà richiedere informazioni al seguente ufficio: Compagnia Sammarinese di Assicurazioni S.p.A. Ufficio Assunzioni Via Onesto Scavino, 10 Falciano - Castello di Serravalle SAN MARINO per servizioclienti@csaassicurazioni.sm oppure tramite il fax numero 0549 / Qualora il contratto preveda una data di decorrenza successiva a quella di conclusione, esso produce i propri effetti dalle ore 24 del giorno di decorrenza indicato sul contratto, sempre a condizione che sia stato pagato il relativo premio. Art. 11. Diritto di recesso Il Contraente può recedere dal presente contratto entro 30 (trenta) giorni dalla data di conclusione dello stesso come definita all articolo 10 Modalità di perfezionamento del contratto. Il recesso si esercita mediante l invio di lettera raccomandata con avviso di ricevimento indirizzata a: Compagnia Sammarinese di Assicurazioni S.p.A. Ufficio Assunzioni Via Onesto Scavino, 10 - Falciano - Castello di Serravalle SAN MARINO e indicando il numero di polizza. La comunicazione di recesso pervenuta alla Compagnia successivamente al termine di 30 giorni dalla data di conclusione del contratto, ma inviata dal Contraente entro detto termine, sarà considerata comunque valida. La Compagnia considererà inoltre valido il recesso fatto pervenire tramite l Intermediario presso cui sia stata sottoscritta la proposta relativa al contratto, purché esso sia stato presentato dal Contraente entro i termini sopraindicati. A far tempo dalle ore del giorno di invio della comunicazione scritta del Contraente, le parti del presente contratto si intendono liberate da qualunque reciproca obbligazione dal medesimo derivante. La Compagnia entro 30 (trenta) giorni dal ricevimento della dichiarazione di recesso, deve rimborsare al Contraente il premio eventualmente corrisposto, al netto della parte relativa al periodo per il quale il contratto ha avuto effetto. La Compagnia ha diritto al rimborso delle spese effettivamente sostenute per l emissione del contratto quantificate nella cifra di 50 euro. Art. 12. Beneficiario Il Contraente designa il Beneficiario e può in qualsiasi momento revocare o modificare tale designazione inviando lettera raccomandata alla Compagnia o tramite disposizione testamentaria. La Compagnia annoterà in polizza o su documento di variazione le relative designazioni, revoche o modifiche. Non è più possibile revocare o modificare la designazione del Beneficiario nei seguenti casi: dopo che il Contraente abbia rinunciato alla facoltà di revocare il Beneficiario e contestualmente il Beneficiario abbia accettato la designazione; entrambe le dichiarazioni dovranno essere comunicate per iscritto alla Compagnia; successivamente al decesso del Contraente, senza disposizioni testamentarie al proposito; dopo che, verificatosi l evento previsto, il Beneficiario abbia comunicato per iscritto alla Compagnia di volersi avvalere dei suoi diritti. In tali casi, le operazioni di cessione, riscatto, prestito, pegno o vincolo di polizza richiedono l assenso scritto del Beneficiario. Ai sensi dell art. 130 della LISF, il Beneficiario di un contratto di assicurazione sulla vita acquista, per effetto della designazione fatta a suo favore dal Contraente, un diritto proprio ai vantaggi Nota informativa Mod. 001 & 002 & 014 CSA Ed. 12/09 pag 15 di 44

16 dell assicurazione. Ciò significa, in particolare, che le somme corrisposte a seguito di decesso dell Assicurato non rientrano nell asse ereditario. Art. 13. Risoluzione del contratto e sospensione del pagamento dei premi - Riattivazione Il mancato pagamento anche di una sola rata di premio, trascorsi trenta giorni dalla scadenza della rata non pagata, determina la sospensione del contratto per un periodo di 12 mesi. Se entro tale periodo, alle condizioni previste dal comma successivo, il Contraente non riprende il pagamento, il contratto si intenderà estinto ed i premi acquisiti dalla Compagnia. Entro il termine di sei mesi dalla data di scadenza della prima rata di premio non pagata il Contraente può riattivare il contratto con il semplice pagamento delle rate arretrate aumentate degli interessi legali. Entro il termine massimo di 12 mesi dalla data di scadenza della prima rata di premio non pagata il Contraente può riattivare il contratto sempreché la Compagnia accetti. La Compagnia può subordinare detta accettazione all esito di nuovi accertamenti sanitari che ritenga opportuno richiedere. La riattivazione ripristina, con effetto dalle ore 24 del giorno di pagamento delle rate di premio arretrate aumentate degli interessi, il capitale assicurato per il medesimo importo che si sarebbe ottenuto qualora non si fosse verificato il mancato pagamento dei premi, fatte salve le esclusioni e le limitazioni esplicitamente previste per le garanzie. Trascorsi i termini di cui sopra senza che sia avvenuta la riattivazione, o in caso di sua mancata accettazione da parte della Compagnia, quando consentitagli, il contratto è risolto e i premi pagati rimangono acquisiti dalla Compagnia. Art. 14. Riscatto e riduzione Il contratto non prevede valore di riscatto o di riduzione. Art. 15. Documentazione da consegnare all impresa per la liquidazione delle prestazioni Nella scheda riassuntiva della documentazione richiesta per ogni evento liquidativo allegata alla nota informativa sono indicati tutti i documenti necessari per la liquidazione degli importi spettanti in funzione dell evento liquidativo. I pagamenti sono effettuati dalla Compagnia entro trenta giorni dal ricevimento di tutta la documentazione richiesta che dovrà essere inviata tramite lettera raccomandata con avviso di ricevimento indirizzata a: Compagnia Sammarinese di Assicurazioni S.p.A. Ufficio Portafoglio Via Onesto Scavino, 10 - Falciano - Castello di Serravalle SAN MARINO, ovvero trasmessa tramite il fax numero 0549 / Tutti i pagamenti sono effettuati per il tramite del sistema bancario. Le somme liquidate sono impignorabili ed insequestrabili con le sole eccezioni previste dall articolo 132 Diritti dei creditori e degli eredi della LISF Art. 16. Cessione del contratto Il Contraente può cedere ad un terzo il contratto. In assenza di designazione irrevocabile di un terzo Beneficiario tale atto diventa efficace dal momento in cui la Compagnia è informata per iscritto dal Contraente dell avvenuta cessione corredata dalla documentazione a essa inerente. In tale momento la Compagnia ha l obbligo di effettuare l annotazione relativa all avvenuta cessione in polizza o su documento di variazione. La Compagnia può opporre al terzo cessionario tutte le eccezioni derivanti dal contratto. Qualora vi sia stata una designazione irrevocabile di un terzo Beneficiario, alla richiesta di cessione del contratto deve essere allegato l assenso scritto di tale Beneficiario. Nel momento in cui riceve notizia della cessione corredata dall assenso del Beneficiario la Compagnia ne effettua la relativa annotazione in polizza o su documento di variazione. Art. 17. Costituzione in pegno dei crediti derivanti dal contratto Il credito derivante dal presente contratto può essere dato in pegno a terzi. Nota informativa Mod. 001 & 002 & 014 CSA Ed. 12/09 pag 16 di 44

17 In assenza di designazione irrevocabile di un terzo Beneficiario tale atto è efficace dal momento in cui la Compagnia riceve comunicazione scritta dell avvenuta costituzione in pegno. Contestualmente la Compagnia deve effettuare l annotazione di pegno in polizza o su documento di variazione. La Compagnia può opporre ai creditori pignoratizi tutte le eccezioni che le spettano verso il Contraente originario. Qualora vi sia stata una designazione irrevocabile di un terzo Beneficiario, alla richiesta di costituzione in pegno deve essere allegato l assenso scritto di tale Beneficiario. Nel momento in cui riceve notizia della costituzione in pegno, corredata dall assenso del Beneficiario, la Compagnia ne effettua la relativa annotazione in polizza o su documento di variazione. Art. 18. Vincolo del contratto Il Contraente può vincolare le somme assicurate. In assenza di designazione irrevocabile di un terzo Beneficiario tale atto diventa efficace nel momento in cui la Compagnia ne ha conoscenza. Qualora vi sia stata una designazione irrevocabile di un terzo Beneficiario, all atto di vincolo deve essere allegato l assenso scritto di tale Beneficiario. Nel momento in cui riceve notizia della costituzione di vincolo, corredata dall assenso del Beneficiario ove necessario, la Compagnia ne effettua la relativa annotazione in polizza o su documento di variazione. Art. 19. Foro Competente Legislazione applicabile Per le controversie relative al presente contratto è esclusivamente competente il Tribunale Unico della Repubblica di San Marino. La legislazione applicabile è la legge sammarinese. Art. 20. Lingua in cui è redatto il contratto Il contratto ed ogni documento al medesimo allegato sono redatti in lingua italiana. Art. 21. Reclami Eventuali reclami riguardanti il rapporto contrattuale devono essere inoltrati per iscritto a: Compagnia Sammarinese di Assicurazioni S.p.A. Servizio Clienti Via Onesto Scavino, 10 Falciano - Castello di Serravalle San Marino per servizioclienti@csaassicurazioni.sm oppure tramite il fax numero 0549 / Entro 30 giorni dalla ricezione del reclamo la Società si impegna a darne riscontro al reclamante. Resta ferma la facoltà del contraente di inviare alla Banca Centrale della Repubblica di San Marino segnalazioni relative alla condotta della Società di assicurazione ai sensi dell art. 68 della Legge 165/05 (LISF) e secondo le procedure di segnalazione contenute nel Regolamento n emesso dalla Banca Centrale della Repubblica di San Marino. In relazione alle controversie inerenti la quantificazione delle prestazioni si ricorda che permane la competenza esclusiva dell Autorità giudiziaria, oltre alla facoltà di ricorrere a sistemi conciliativi ove esistenti. Art. 22. Informativa in corso di contratto La Compagnia si impegna a comunicare tempestivamente al Contraente eventuali variazioni delle informazioni contenute nella nota informativa, intervenute anche per effetto di modifiche alla normativa successive alla conclusione del contratto. La Compagnia trasmetterà entro sessanta giorni da ogni ricorrenza annuale, l estratto conto annuale della posizione assicurativa contenente le seguenti informazioni: a) cumulo dei premi pagati dal perfezionamento del contratto alla data di riferimento dell estratto conto annuale precedente e valore della prestazione assicurata maturata alla data di riferimento dell estratto conto annuale precedente; b) dettaglio dei premi pagati nell anno di riferimento, con evidenza di eventuali premi in arretrato ed Nota informativa Mod. 001 & 002 & 014 CSA Ed. 12/09 pag 17 di 44

18 un avvertenza sugli effetti derivanti dal mancato pagamento; c) valore della prestazione assicurata maturata alla data di riferimento dell estratto conto annuale. Art: 23. Comunicazioni del Contraente alla Compagnia Il Contraente, in base alle disposizioni di cui all art. 126 del Regolamento n in ordine alle comunicazioni da rendere all Impresa, comunicherà tempestivamente alla Compagnia eventuali modifiche di professione dell Assicurato intervenute in corso di contratto. Qualora il cambiamento di professione o di attività comporti un aggravamento del rischio tale che, se il nuovo stato di cose fosse esistito alla conclusione del contratto, la Compagnia non avrebbe dato il proprio consenso o non lo avrebbe dato alle medesime condizioni, la Compagnia stessa si riserva di applicare quanto previsto dall art. 126 del Regolamento n In caso di dichiarazioni inesatte o di reticenze riguardanti la professione o l attività dell Assicurato, oppure il suo eventuale cambiamento, la Compagnia si riserva di applicare quanto previsto dagli articoli 123 e 124 del Regolamento n Nota informativa Mod. 001 & 002 & 014 CSA Ed. 12/09 pag 18 di 44

19 NOTA INFORMATIVA - MODALITÁ CONTRATTUALI PRODOTTO SAN MARINO VITA No problem Tariffa 0002 A. INFORMAZIONI SULL'IMPRESA DI ASSICURAZIONE Art. 1. Informazioni generali sulla Società Compagnia Sammarinese di Assicurazioni S.p.A. Direzione Generale e Sede Legale: Via Onesto Scavino, Falciano Castello di Serravalle R.S.M. ; Cap. Soc i.v. Numero di iscrizione al registro delle società di San Marino R.G. 18 / 5 / 2009 COE: SM Iscritta nel Registro dei Soggetti Autorizzati il 28 maggio 2009 con il numero 72. Recapiti telefonici: Tel / Fax / Sito internet: Indirizzo di posta elettronica: servizioclienti@csaassicurazioni.sm Compagnia Sammarinese di Assicurazioni S.p.A. - impresa sammarinese di assicurazioni sulla vita - è una Società di assicurazioni sulla vita di diritto Sammarinese soggetta alla vigilanza della Banca Centrale della Repubblica di San Marino, autorizzata all esercizio delle assicurazioni con provvedimento della Banca Centrale della Repubblica di San Marino numero del 22 luglio 2008 e nulla osta del Congresso di Stato della Repubblica di San Marino del 16 marzo Iscritta al numero 72 del Registro delle imprese autorizzate il 28 maggio Compagnia Sammarinese di Assicurazioni S.p.A. è soggetta a revisione. Alla data di redazione della nota informativa la società di revisione è BDO Sala Scelsi e Farina S.r.l. Via Tre Settembre Dogana R.S.M. Art. 2. Conflitto di interessi Alla data di redazione della nota informativa non sussistono situazioni di conflitto di interessi. Art. 3. Esponenti Aziendali Alla data di redazione della nota informativa gli esponenti aziendali sono: Dott. Giancarlo Battisti Presidente nato a Verona il 19 agosto 1941; Dott. Alfredo Macchiaverna Vice Presidente nato a Castrignano del Capo (Lecce) il 16 dicembre 1940; Dott. Gianfilippo Dughera Amministratore Delegato nato a Bondeno (Ferrara) il 22 febbraio 1947; Dott. Franco Laurenti Consigliere nato a Bologna il 10 dicembre 1948; Dott. Camillo Soave Consigliere nato a Albaredo d Adige (Verona) il 19 marzo B. INFORMAZIONI SULLE PRESTAZIONI ASSICURATIVE E SULLE GARANZIE OFFERTE Il contenuto della polizza caso di morte San Marino Vita No problem esposto qui di seguito descrive con precisione gli argomenti contrattuali di interesse primario per il Cliente che sottoscrive la polizza. Art. 4. Prestazioni assicurative e garanzie offerte Garanzia principale: in caso di decesso dell Assicurato prima della scadenza contrattuale la Compagnia garantisce al Beneficiario designato la corresponsione del capitale assicurato determinato diminuendo quello inizialmente assicurato di un importo costante che è moltiplicato per il numero di anni interamente trascorsi dalla data di decorrenza del contratto alla data del decesso dell Assicurato. L importo costante è ottenuto dividendo il capitale iniziale per il numero di anni che formano la durata contrattuale. In caso di sopravvivenza Nota informativa Mod. 001 & 002 & 014 CSA Ed. 12/09 pag 19 di 44

20 dell Assicurato alla data di scadenza del contratto questo si intenderà estinto ed i premi pagati resteranno acquisiti dalla Compagnia. L età assicurativa dell Assicurato, alla decorrenza del contratto, non può essere inferiore a 18 anni, né superiore a 70 anni, l età assicurativa massima alla scadenza del contratto non potrà essere superiore ai 75 anni. Il contratto ha una durata minima di 2 anni e massima di 30 anni con la limitazione relativa all età alla scadenza indicata nel precedente paragrafo. Il capitale assicurato non può essere inferiore a ,00 euro. La garanzia Terminal Illness è prestata in abbinamento alla garanzia principale a titolo gratuito; maggiori dettagli sono contenuti nelle modalità contrattuali della garanzia Terminal Illness allegate alla nota informativa. I limiti di età sono i medesimi applicati alla garanzia principale. 4.1 Prestazione in caso di morte Questa assicurazione richiede il preventivo accertamento delle condizioni di salute dell Assicurato mediante rapporto di visita medica oltre che eventuali accertamenti sullo stato economico e patrimoniale dello stesso. È tuttavia possibile limitarsi alla compilazione di un questionario sanitario, nel qual caso sussiste una limitazione della garanzia principale vita, denominata carenza, come specificato al successivo articolo lettera B Condizioni di carenza per assicurazione senza visita medica Rischio morte. Non rilevano ai fini della garanzia né il luogo dove avviene il decesso né l eventuale cambiamento di professione dell Assicurato che sia stato comunicato secondo quanto prescritto nel successivo articolo 23 Comunicazioni del Contraente alla Compagnia. A. ESCLUSIONI È escluso dalla garanzia solo il decesso causato da: dolo del Contraente o del Beneficiario; partecipazione attiva dell Assicurato a delitti dolosi; partecipazione attiva dell Assicurato a fatti di guerra; incidente di volo, se l Assicurato viaggia a bordo di aeromobile non autorizzato al volo o con pilota non titolare di brevetto idoneo e, in ogni caso, se viaggia in qualità di membro dell equipaggio; pratiche di sport pericolosi come: attività alpinistiche o speleologiche senza guida, atletica pesante, automobilismo, caccia a cavallo, ciclismo agonistico, immersioni subacquee con autorespiratori, kayak, motociclismo, motonautica, pugilato e arti marziali o lotta a livello agonistico, rafting, rugby professionistico, salti dal trampolino con sci o idrosci, slittino e guidoslitta a livello agonistico, sport aerei (paracadutismo, parapendio, deltaplano, volo a vela); suicidio, se avviene nei primi due anni dalla data di conclusione del presente contratto assicurativo; abuso di alcool e droghe; volontario rifiuto di osservare prescrizioni mediche. Indipendentemente da qualsiasi causa concorrente è escluso dalla garanzia il decesso, che derivi direttamente o indirettamente da un qualsiasi atto di terrorismo che includa l uso, il rilascio o la minaccia di uso o rilascio di qualsiasi arma o strumento nucleare e/o agenti chimici e/o biologici. B. Condizioni di carenza per assicurazione senza rapporto di visita medica La piena efficacia della garanzia per il caso di morte è subordinata alla circostanza che l Assicurato si sia preventivamente sottoposto a visita medica e agli eventuali ulteriori accertamenti sanitari richiesti dalla Società. Nel caso che l Assicurato abbia scelto di non sottoporsi a visita medica, la garanzia per il caso di morte è soggetta ad un periodo di carenza di 180 giorni dall entrata in vigore delle garanzie, o dalla loro eventuale riattivazione accordata dalla Società. La suddetta limitazione di garanzia non si applica esclusivamente nel caso Nota informativa Mod. 001 & 002 & 014 CSA Ed. 12/09 pag 20 di 44

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