LE NOVITÀ DEL DL 223/2006 IN MATERIA DI IVA E IMPOSTE D ATTO SULLE OPERAZIONI IMMOBILIARI DELLE IMPRESE

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1 LE NOVITÀ DEL DL 223/2006 IN MATERIA DI IVA E IMPOSTE D ATTO SULLE OPERAZIONI IMMOBILIARI DELLE IMPRESE 1 PREMESSA Le locazioni e le cessioni di immobili relativi ad imprese costituiscono operazioni che, sotto il profilo dell imposizione indiretta, sono suscettibili di rilevare ai fini dell IVA, dell imposta di registro, nonché (limitatamente alle cessioni) delle imposte ipotecarie e catastali. Le locazioni e le cessioni di immobili relativi ad imprese costituiscono, in linea di principio generale, operazioni rilevanti ai fini IVA, in quanto integrano il presupposto soggettivo (effettuazione dell operazione nell esercizio di imprese) e oggettivo (prestazione di servizi o cessione di beni) per l applicazione del tributo. L unica ipotesi in cui ciò non avviene concerne il caso della cessione avente per oggetto un terreno non suscettibile di utilizzazione edificatoria, posto che in questo caso l art. 2 co. 3 lett. c) del DPR 633/1972 esclude espressamente tale operazione dal novero di quelle riconducibili alla nozione di cessione di bene, con conseguente irrilevanza ai fini IVA delle cessioni aventi per oggetto i predetti immobili. Per completezza è opportuno ricordare che le locazioni e le cessioni di immobili relativi ad imprese costituiscono delle operazioni fuori campo IVA anche quando hanno per oggetto un immobile ubicato fuori dal territorio dello Stato, posto che in questo caso, pur sussistendo i presupposti soggettivo ed oggettivo di applicazione del tributo, viene a mancare l ulteriore presupposto della territorialità dell operazione (art. 7 del DPR 633/1972). Al di fuori dunque dei due particolari casi sopra evidenziati (terreni non suscettibili di utilizzazione edificatoria ed immobili ubicati fuori dal territorio dello Stato), le locazioni e le cessioni di immobili effettuate nell esercizio di impresa costituiscono operazioni rilevanti ai fini IVA, riconducibili alternativamente: al novero delle operazioni imponibili (caso generale), oppure a quello delle operazioni esenti (quando risultano applicabili le disposizioni recate dall art. 10 del DPR 633/1972). Prima delle modifiche introdotte dal DL 223/2006, le operazioni aventi per oggetto beni immobili per le quali risulta previsto il regime di esenzione IVA, in deroga al criterio generale dell imponibilità, erano quelle che rientrano nei canoni previsti: per quanto concerne le locazioni e gli affitti, nonché le relative cessioni, risoluzioni e proroghe, dal numero 8) dell art. 10 del DPR 633/1972; per quanto concerne le cessioni: dal numero 8-bis) dell art. 10 del DPR 633/1972; dal numero 27-quinquies) dell art. 10 del DPR 633/1972. Prima delle modifiche introdotte dal DL 223/2006, il principio di alternatività tra IVA e registro disciplinato dall art. 40 del DPR 131/1986 implicava che: le locazioni e le cessioni di immobili che costituiscono operazioni fuori campo IVA oppure esenti IVA fossero soggette ad imposta di registro in misura proporzionale (e così pure, con riferimento alle cessioni, ad imposta ipotecaria e catastale); le locazioni e le cessioni di immobili che costituiscono operazioni imponibili ai fini IVA sono soggette ad imposta di registro in misura fissa (e così pure, con riferimento alle cessioni, ad imposta ipotecaria e catastale). Tutto ciò premesso: il co. 8 dell art. 35 del DL 223/2006: Via dei Bossi, Milano Telefono Fax E - Mail sorefisa.spa@sorefisa.it Aut. Dec. Min. N del 30/05/75 Sede Legale: Via Nirone, Milano Cap. Soc i.v. Società per Azioni Registro Imprese Milano R.E.A. Milano Partita IVA IT Represented through Alliott Group, a worldwide network of independent firms

2 SOREFISA 2 sostituisce integralmente i numeri 8) e 8-bis) dell art. 10 del DPR 633/1972, nonché introduce ex novo, nel predetto articolo, il numero 8-ter), modificando in modo significativo il novero delle locazioni e delle cessioni immobiliari per le quali opera il regime di esenzione IVA; apporta altre modifiche al DPR 633/1972, strettamente correlate alla rivisitazione della disciplina di cui al punto precedente; il co. 9 dell art. 35 del DL 223/2006 disciplina le modalità di restituzione all Erario dell IVA che è dovuta in forza della rettifica prevista dall art. 19-bis2 del DPR 633/1972, nella misura in cui tale rettifica risulti originata dalle modifiche recate dal precedente co. 8; il co. 10 dell art. 35 del DL 223/2006 reca le seguenti modificazioni al DPR 131/1986 (Testo unico in materia di imposta di registro): integra il disposto del co. 2 dell art. 5 (in materia di obbligo di registrazione in termine fisso oppure in caso d uso per le scritture private non autenticate le cui disposizioni sono soggette ad IVA), al fine di coordinarlo con le modifiche introdotte dal co. 8 dell art. 35 del DL 223/2006 all art. 10 del DPR 633/1972; inserisce il nuovo comma 1-bis nell art. 40 (in materia di alternatività tra IVA e imposta di registro), al fine di stabilire che le locazioni degli immobili di cui al numero 8-ter) dell art. 10 del DPR 633/1972 (introdotto dal co. 8 dell art. 35 del DL 223/2006) sono soggette ad imposta di registro in misura proporzionale, ivi compreso il caso in cui costituiscano ai fini IVA operazioni imponibili; inserisce la nuova lettera a-bis) nell art. 5 della Parte I della Tariffa allegata, al fine di disporre che, sulle locazioni immobiliari di cui al punto precedente (ossia quelle indicate dal nuovo co. 1-bis dell art. 40 del DPR 131/1986), l imposta proporzionale di registro si applica con aliquota dell 1%, anziché con quella ordinaria del 2%; il co. 10-bis dell art. 35 del DL 223/2006 reca le seguenti modificazioni al DLgs. 347/1990 (Testo unico in materia di imposte ipotecarie e catastali): integra il disposto del co. 1 dell art. 10, al fine di stabilire che le compravendite di immobili di cui al numero 8-ter) dell art. 10 del DPR 633/1972 (introdotto dal co. 8 dell art. 35 del DL 223/2006) sono soggette ad imposta catastale nella misura proporzionale dell 1%, ivi compreso il caso in cui costituiscano ai fini IVA operazioni imponibili; inserisce il nuovo art. 1-bis nella Tariffa allegata, al fine di stabilire che le compravendite di immobili di cui al numero 8-ter) dell art. 10 del DPR 633/1972 (introdotto dal co. 8 dell art. 35 del DL 223/2006) sono soggette ad imposta ipotecaria nella misura proporzionale del 3%, ivi compreso il caso in cui costituiscano ai fini IVA operazioni imponibili; il co. 10-ter dell art. 35 del DL 223/2006 introduce, con decorrenza , alcune disposizioni volte a contenere l aggravio fiscale che si viene a determinare sulle operazioni di leasing aventi per oggetto gli immobili di cui al numero 8-ter) dell art. 10 del DPR 633/1972, per effetto del nuovo quadro disciplinare risultante a seguito delle novità previste dal medesimo DL 223/2006; il co. 10-quater dell art. 35 del DL 223/2006 introduce un nuovo principio per effetto del quale le disposizioni in materia di imposte indirette previste per la locazione di fabbricati si applicano, se meno favorevoli, anche per l affitto di aziende il cui valore complessivo sia costituito, per più del 50%, dal valore normale di fabbricati; il co. 10-quinquies dell art. 35 del DL 223/2006 reca una norma di carattere transitorio, la cui finalità è quella di disciplinare le modalità di passaggio dalla vecchia alla nuova disciplina fiscale per i contratti di locazione di affitto in corso di esecuzione alla data di entrata in vigore della manovra; il co. 10-sexies dell art. 35 del DL 223/2006, analogamente a quanto previsto dal precedente co. 10-ter, introduce una ulteriore disposizione volta a contenere l aggravio fiscale che si viene a determinare sulle operazioni di leasing aventi per oggetto gli immobili di cui al numero 8-ter) dell art. 10 del DPR 633/1972, per effetto del nuovo quadro disciplinare risultante a seguito delle novità previste dal medesimo DL 223/ LOCAZIONI DI IMMOBILI Di seguito, si propone in forma tabellare una comparazione tra il quadro disciplinare vigente fino alla data di entrata in vigore del DL 223/2006 e quello vigente a decorrere da tale data, in materia di imposizione indiretta gravante sulle locazioni immobiliari effettuate nell esercizio di impresa, distinguendo tra locazioni relative a: aree e terreni; fabbricati a destinazione abitativa; fabbricati strumentali per natura. 2.1 Aree e terreni Per quanto concerne le locazioni immobiliari effettuate nell esercizio di impresa aventi per oggetto aree o terreni di qualsivoglia tipo o natura, il DL 223/2006 non ha comportato alcun tipo di modifica la relativo trattamento fiscale ai fini delle imposte indirette (IVA e imposta di registro).

3 SOREFISA 3 LOCAZIONI E AFFITTI DI AREE E TERRENI TIPOLOGIA BENE SIA ANTE CHE POST DL 223/2006 Terreni ed aziende agricole Aree non edificabili destinate a parcheggio Aree non edificabili diverse dalle precedenti Aree edificabili IVA: operazione esente imposta di registro: 2% (0,5% fondi rustici) IVA: operazione imponibile con aliquota del 20% IVA: operazione esente imposta di registro: 2% IVA: operazione imponibile con aliquota del 20% 2.2 Fabbricati a destinazione abitativa Per quanto concerne le locazioni immobiliari effettuate nell esercizio di impresa aventi per oggetto fabbricati a destinazione abitativa, il DL 223/2006: relativamente all ambito dell IVA, ha modificato esclusivamente il regime applicabile sulle locazioni di immobili abitativi effettuate dall impresa di costruzione e rivendita immobiliare che aveva costruito i fabbricati medesimi, modificando il regime IVA applicabile su dette operazioni da imponibile con aliquota del 10% ad esente ; relativamente all ambito dell imposta di registro, non ha apportato alcun tipo di modificazione. LOCAZIONI E AFFITTI DI FABBRICATI A DESTINAZIONE ABITATIVA Se locati dall impresa costruttrice IVA: operazione imponibile con aliquota del 10% IVA: operazione esente imposta di registro: 2% IVA: operazione esente imposta di registro: 2% Sempre 2.3 Fabbricati strumentali per natura Per quanto concerne le locazioni immobiliari effettuate nell esercizio di impresa aventi per oggetto fabbricati strumentali per natura, il DL 223/2006: relativamente all ambito IVA, ha comportato il passaggio, da un sistema uniforme (tutte le operazioni imponibili ai fini IVA), ad un sistema più articolato, in cui convivono un regime generale di esenzione, cui però si affiancano alcune fattispecie per le quali permane obbligatoriamente il regime di imponibilità dell operazione, nonché un generale diritto dell impresa locatrice di optare volontariamente per l imponibilità ai fini IVA dell operazione, in tutti quei casi in cui altrimenti il regime naturale previsto dalla nuova normativa sarebbe quello dell esenzione; relativamente all ambito dell imposta di registro, ha comportato il passaggio da un sistema uniforme di applicazione dell imposta in misura fissa su tutte le possibili fattispecie, ad un sistema altrettanto uniforme che però implica, su tutte le possibili fattispecie, l applicazione dell imposta in misura proporzionale con aliquota dell 1%. LOCAZIONI E AFFITTI DI FABBRICATI STRUMENTALI PER NATURA Sempre IVA: operazione imponibile con aliquota del 20% Se locatario non soggetto passivo IVA IVA: operazione imponibile con aliquota del 20% imposta di registro: 1% Se locatario soggetto passivo IVA con detraibilità IVA acquisti < 25,01% IVA: operazione imponibile con aliquota del 20% imposta di registro: 1% IVA: operazione esente (salvo opzione per regime di imponibilità) imposta di registro: 1%

4 SOREFISA 4 Pare opportuno sottolineare come il quadro disciplinare che il DL 223/2006, post modifiche introdotte in sede di conversione in legge, disegna con riferimento ai profili di tassazione indiretta delle locazioni immobiliari, effettuate nell esercizio di impresa, aventi per oggetto i fabbricati strumentali per natura, costituisce una sorta di compromesso tra: la volontà di partenza del legislatore, il quale nel testo originario del DL 223/2006 aveva scelto di rendere applicabile il regime di esenzione IVA su tutte le operazioni di questo tipo, con parallela applicazione dell imposta di registro in misura proporzionale, sulla base dell aliquota ordinaria del 2%; le osservazioni pervenute dagli operatori del settore immobiliare, all indomani dell approvazione del testo originario del decreto, concernenti in particolare gli effetti di aggravio fiscale derivanti da tale scelta, non soltanto in termini di imposta di registro dovuta in misura proporzionale (e non più in, ma anche in termini di obbligo di versamento dell IVA a suo tempo detratta su immobili, ai sensi dell art. 19-bis2 del DPR 633/1972, nonché in termini di pro rata di detraibilità IVA, di cui al co. 5 dell art. 19 del DPR 633/ CESSIONI DI IMMOBILI Di seguito, si propone in forma tabellare una comparazione tra il quadro disciplinare vigente fino alla data di entrata in vigore del DL 223/2006 e quello vigente a decorrere da tale data, in materia di imposizione indiretta gravante sulle compravendite immobiliari effettuate nell esercizio di impresa, distinguendo tra locazioni relative a: aree e terreni; fabbricati a destinazione abitativa; fabbricati strumentali per natura. 3.1 Aree e terreni Per quanto concerne le compravendite immobiliari effettuate nell esercizio di impresa aventi per oggetto aree o terreni di qualsivoglia tipo o natura, il DL 223/2006 non ha comportato alcun tipo di modifica al relativo trattamento fiscale ai fini delle imposte indirette (IVA e imposte di registro, ipotecaria e catastale). COMPRAVENDITE DI AREE E TERRENI TIPOLOGIA BENE SIA ANTE CHE POST DL 223/2006 Aree non edificabili Aree edificabili IVA: operazione fuori campo imposta di registro: aliquote art. 1 Tariffa DPR 131/1986 imposta ipotecaria: 2% imposta catastale: 1% IVA: operazione imponibile con aliquota del 20% imposta ipotecaria: misura fissa imposta catastale: misura fissa 3.2 Fabbricati a destinazione abitativa Per quanto concerne le compravendite immobiliari effettuate nell esercizio di impresa aventi per oggetto fabbricati a destinazione abitativa, il DL 223/2006: relativamente all ambito dell IVA: ha trasformato in operazioni esenti le cessioni effettuate dalle imprese che hanno per oggetto la rivendita immobiliare che, prima della manovra fiscale, rientravano viceversa tra quelle imponibili (in espressa deroga al criterio generale di esenzione delle cessioni aventi per oggetto fabbricati a destinazione abitativa); ha compresso l imponibilità delle cessioni effettuate dalle imprese che hanno costruito l immobile oggetto di compravendita, o che su di esso hanno effettuato gli interventi di cui alle lett. c), d) ed e) del co. 1 dell art. 31 della L. 457/1978, alle sole cessioni effettuate entro quattro anni dall ultimazione dell immobile, o dei predetti interventi sul medesimo (con la conseguenza che le cessioni effettuate oltre tale termine hanno assunto natura di operazioni esenti), laddove invece, prima della manovra fiscale, tutte le predette cessioni avevano natura di operazioni imponibili ai fini IVA, senza limitazioni temporali di sorta; relativamente all ambito delle imposte d atto (registro, ipotecarie e catastali), non ha apportato alcun tipo di modificazione, fermo restando tuttavia che, ove una cessione precedentemente imponibile ai fini IVA è divenuta, per effetto del DL 223/2006, una cessione esente ai fini IVA, per effetto del principio di alternatività IVA imposte d atto consegue su detta cessione l applicazione delle imposte di registro, ipotecarie e catastali in misura proporzionale, anziché fissa.

5 SOREFISA 5 COMPRAVENDITE DI FABBRICATI A DESTINAZIONE ABITATIVA impresa di rivendita immobiliare impresa di rivendita immobiliare IVA: operazione imponibile con aliquota IVA: operazione esente del 20%, 10% o 4%, a seconda dei casi imposta di registro: aliquote art. 1 Tariffa DPR 131/1986 imposta ipotecaria: 2% (salvo specifiche agevolazioni per imposta ipotecaria: misura fissa imposta catastale: 1% (salvo specifiche agevolazioni per imposta catastale: misura fissa impresa costruttrice o restauratrice entro 4 anni da ultimazione IVA: operazione imponibile con aliquota del 20%, 10% o 4%, a seconda dei casi impresa costruttrice o restauratrice IVA: operazione imponibile con aliquota imposta ipotecaria: misura fissa del 20%, 10% o 4%, a seconda dei casi imposta catastale: misura fissa imposta ipotecaria: misura fissa impresa costruttrice o restauratrice imposta catastale: misura fissa oltre 4 anni da ultimazione IVA: operazione esente imposta di registro: aliquote art. 1 Tariffa DPR 131/1986 imposta ipotecaria: 2% (salvo specifiche agevolazioni per imposta catastale: 1% (salvo specifiche agevolazioni per IVA: operazione esente imposta di registro: aliquote art. 1 Tariffa IVA: operazione esente DPR 131/1986 imposta di registro: aliquote art. 1 Tariffa DPR 131/1986 imposta ipotecaria: 2% (salvo specifiche imposta ipotecaria: 2% (salvo specifiche agevolazioni per agevolazioni per imposta catastale: 1% (salvo specifiche agevolazioni per imposta catastale: 1% (salvo specifiche agevolazioni per Il nuovo quadro normativo disegnato dal DL 223/2006, convertito con modificazioni nella L. 248/2006, comprime significativamente le fattispecie per le quali la compravendita di un fabbricato a destinazione abitativa costituisce un operazione imponibile ai fini IVA, in deroga al criterio generale dell esenzione previsto per questo tipo di operazioni. 3.3 Fabbricati strumentali per natura Per quanto concerne le compravendite immobiliari effettuate nell esercizio di impresa aventi per oggetto fabbricati strumentali per natura, il DL 223/2006: relativamente all ambito IVA, sostituisce il previgente regime di imponibilità ai fini IVA senza eccezioni con un regime di esenzione che però: fa salve alcune eccezioni per le quali viene mantenuto il regime di imponibilità ai fini IVA, nonché fa salva la possibilità per l impresa cedente di optare comunque (mediante espressa menzione nell atto di compravendita) per il regime di imponibilità con riferimento a tutte quelle fattispecie per le quali troverebbe altrimenti applicazione il regime di esenzione IVA; relativamente all ambito dell imposta di registro, mantiene l applicazione uniforme dell imposta in misura fissa per tutte le possibili casistiche, ivi comprese le operazioni per le quali trova applicazione il regime di esenzione ai fini IVA; relativamente all ambito delle imposte ipotecarie e catastali, prevede l applicazione di detti tributi in misura proporzionale con aliquote del 3% (ipotecaria) e 1% (catastale) con riferimento a tutte le possibili casistiche, ivi comprese le operazioni per le quali trova applicazione il regime di imponibilità ai fini IVA. COMPRAVENDITE DI FABBRICATI STRUMENTALI PER NATURA

6 SOREFISA 6 Sempre IVA: operazione imponibile con aliquota del 20% imposta ipotecaria: misura fissa imposta catastale: misura fissa impresa costruttrice o restauratrice entro 4 anni da ultimazione IVA: operazione imponibile con aliquota del 20% imposta ipotecaria: 3% imposta catastale: 1% Se cessionario non soggetto passivo IVA IVA: operazione imponibile con aliquota del 20% imposta ipotecaria: 3% imposta catastale: 1% Se cessionario soggetto passivo IVA con detraibilità IVA acquisti < 25,01% IVA: operazione imponibile con aliquota del 20% imposta ipotecaria: 3% imposta catastale: 1% IVA: operazione esente (salvo opzione per regime di imponibilità) imposta ipotecaria: 3% imposta catastale: 1% N.B. Quando il fabbricato strumentale viene acquistato in sede di riscatto dall utilizzatore del contratto di leasing e quando viene acquistato per essere poi concesso in leasing, le imposte ipotecarie e catastali sono dimezzate (1,5% + 0,5% = 2%) Pare opportuno sottolineare come il quadro disciplinare che il DL 223/2006, post modifiche introdotte in sede di conversione in legge, disegna con riferimento ai profili di tassazione indiretta delle cessioni, effettuate nell esercizio di impresa, aventi per oggetto i fabbricati strumentali per natura, costituisce una sorta di compromesso tra: la volontà di partenza del legislatore, il quale nel testo originario del DL 223/2006 aveva scelto di rendere applicabile il regime di esenzione IVA sulla generalità delle operazioni di questo tipo (escluse soltanto le cessioni effettuate dalle imprese costruttrici o restauratrici dell immobile entro cinque anni dall ultimazione), con parallela applicazione delle imposte d atto (registro, ipotecarie e catastali) sulla base delle ordinarie aliquote proporzionali (per un costo fiscale, in linea generale, complessivamente pari al 10% = 7% + 2% + 1%); le osservazioni pervenute dagli operatori del settore immobiliare, all indomani dell approvazione del testo originario del decreto, concernenti in particolare gli effetti di aggravio fiscale derivanti da tale scelta, non soltanto in termini di imposta d atto dovute in misura proporzionale (e non più in, ma anche in termini di obbligo di versamento dell IVA a suo tempo detratta su immobili, ai sensi dell art. 19-bis2 del DPR 633/1972, nonché in termini di pro rata di detraibilità IVA, di cui al co. 5 dell art. 19 del DPR 633/1972. Si ricorda che l applicazione dell imposta di registro in misura fissa e l applicazione dell imposta ipotecaria con l aliquota del 3% presuppone che la cessione del fabbricato strumentale per natura costituisca comunque un operazione soggetta ad IVA (in regime di imponibilità o di esenzione). Ove viceversa l operazione sia fuori campo IVA (si pensi, tipicamente, alla mancanza di presupposto soggettivo, in quanto il soggetto cedente è un privato ), la cessione del fabbricato è soggetta alle imposte d atto secondo le modalità ordinarie, ossia con imposta di registro al 7%, imposta ipotecaria al 2% e imposta catastale all 1%. 4 LEASING IMMOBILIARI Di seguito, si propone in forma tabellare una comparazione tra il quadro disciplinare vigente fino alla data di entrata in vigore del DL 223/2006 e quello vigente a decorrere da tale data, in materia di imposizione indiretta gravante sulle compravendite immobiliari effettuate nell esercizio di impresa, distinguendo tra locazioni relative a: aree e terreni non edificabili; aree e terreni edificabili; fabbricati a destinazione abitativa; fabbricati strumentali per natura.

7 SOREFISA Aree e terreni non edificabili Per quanto concerne le operazioni di leasing aventi per oggetto aree o terreni non edificabili (esclusi quelli destinati a parcheggio di veicoli), il DL 223/2006 ha modificato esclusivamente il trattamento fiscale relativo ai canoni periodici, per i quali si passa da un regime di imponibilità IVA e di imposta di registro in misura fissa, ad un regime di esenzione IVA e di imposta di registro in misura proporzionale. LEASING DI AREE E TERRENI NON EDIFICABILI IVA: operazione imponibile con aliquota del 20% IVA: operazione esente imposta di registro: 2% (0,5% i fondi rustici) IVA: operazione fuori campo IVA: operazione fuori campo imposta di registro: aliquote art. 1 Tariffa DPR 131/1986 imposta di registro: aliquote art. 1 Tariffa DPR 131/1986 imposta ipotecaria: 2% (salvo specifiche agevolazioni per imposta ipotecaria: 2% (salvo specifiche agevolazioni per imposta catastale: 1% (salvo specifiche agevolazioni per imposta catastale: 1% (salvo specifiche agevolazioni per 4.2 Aree e terreni edificabili Per quanto concerne le operazioni di leasing aventi per oggetto aree o terreni edificabili (ed aree non edificabili destinate a parcheggio di veicoli), il DL 223/2006 non ha comportato alcun tipo di modifica al relativo trattamento fiscale ai fini delle imposte indirette (IVA e imposte di registro, ipotecaria e catastale). LEASING DI AREE E TERRENI EDIFICABILI TIPOLOGIA OPERAZIONE SIA ANTE CHE POST DL 223/2006 IVA: operazione imponibile con aliquota del 20% IVA: operazione imponibile con aliquota del 20% imposta ipotecaria: misura fissa imposta catastale: misura fissa 4.3 Fabbricati a destinazione abitativa Per quanto concerne le operazioni di leasing aventi per oggetto fabbricati a destinazione abitativa, il DL 223/2006 ha comportato un passaggio dal sistema imponibilità IVA imposte d atto in misura fissa al sistema esenzione IVA imposte d atto in misura proporzionale, sia per quel che concerne il trattamento fiscale dei canoni di leasing, sia per quel che concerne il trattamento fiscale del riscatto della proprietà del bene da parte dell utilizzatore. LEASING DI FABBRICATI A DESTINAZIONE ABITATIVA IVA: operazione imponibile con aliquota del 20%, 10% o 4%, a seconda dei casi (quando società di leasing assimilabile a società di compravendita immobiliare) IVA: operazione imponibile con aliquota del 20%, 10% o 4%, a seconda dei casi imposta ipotecaria: misura fissa imposta catastale: misura fissa IVA: operazione esente imposta di registro: 2% (sempre) IVA: operazione esente imposta di registro: aliquote art. 1 Tariffa DPR 131/1986 imposta ipotecaria: 2% (salvo specifiche agevolazioni per imposta catastale: 1% (salvo specifiche agevolazioni per

8 SOREFISA Fabbricati strumentali per natura Per quanto concerne le operazioni di leasing aventi per oggetto fabbricati strumentali per natura, il DL 223/2006 ha comportato rilevanti modificazioni: sia per quanto concerne la disciplina IVA e delle imposte d atto applicabile sui canoni di leasing; sia per quanto concerne la disciplina IVA e delle imposte d atto applicabile sul riscatto della proprietà del bene da parte dell utilizzatore. ANTE DL 223/2006 LEASING DI FABBRICATI STRUMENTALI PER NATURA IVA: operazione imponibile con aliquota del 20% IVA: operazione imponibile con aliquota del 20% imposta ipotecaria: misura fissa imposta catastale: misura fissa Se utilizzatore non soggetto passivo IVA IVA: operazione imponibile con aliquota del 20% imposta di registro: 1% IVA: operazione imponibile con aliquota del 20% imposta ipotecaria: 1,5% imposta catastale: 0,5% N.B. Da quanto dovuto a titolo di imposte ipo-catastali può essere scomputato quanto versato a titolo di imposta di registro sui canoni di leasing POST DL 223/2006 Se cessionario soggetto passivo IVA con detraibilità IVA acquisti < 25,01% IVA: operazione imponibile con aliquota del 20% imposta di registro: 1% IVA: operazione imponibile con aliquota del 20% imposta ipotecaria: 1,5% imposta catastale: 0,5% N.B. Da quanto dovuto a titolo di imposte ipo-catastali può essere scomputato quanto versato a titolo di imposta di registro sui canoni di leasing IVA: esente (salvo opzione per regime di imponibilità) imposta di registro: 1% IVA: esente (salvo opzione per regime di imponibilità) imposta ipotecaria: 1,5% imposta catastale: 0,5% N.B. Da quanto dovuto a titolo di imposte ipo-catastali può essere scomputato quanto versato a titolo di imposta di registro sui canoni di leasing

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