REGOLAMENTO DIDATTICO DELLA FACOLTA' DI AGRARIA. Premessa. Art. 1 Fonti

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1 REGOLAMENTO DIDATTICO DELLA FACOLTA' DI AGRARIA TITOLO I Premessa Art. 1 Fonti Il Presente regolamento è adottato ai sensi dell'art. 11, comma secondo, della legge 341/90 e degli artt dello Statuto dell'autonomia dell'università di Sassari. Esso è redatto in conformità delle tabelle XXXI - XXXII e XXXI quater e del Regolamento Didattico d'ateneo. Art. 2 Oggetto Il regolamento determina : - la composizione e i compiti delle Commissioni di Facoltà; - l'articolazione dei corsi di laurea e di diploma; - i piani di studio; - la tipologia delle forme didattiche; - le prove di valutazione; - le modalità di iscrizione e degli obblighi di frequenza; - il riconoscimento degli studi compiuti in altra sede; - il tutorato

2 TITOLO II Commissioni di Facoltà Art. 3 Commissioni Su proposta del Preside all'inizio del suo mandato, il Consiglio di Facoltà nomina le varie Commissioni di Facoltà, che restano in carica per un triennio. Sono istituite, come organi consultivi del Consiglio di Facoltà le seguenti Commissioni Permanenti: - Didattica - Tutorato - Tirocinio - Rapporti con istituzioni nazionali ed estere Altre commissioni possono essere nominate in relazione ai programmi di attività. Art. 4 Composizione e compiti delle Commissioni Commissione didattica E' istituita per ciascun Corso di Laurea, ed è composta dal Presidente del Consiglio del Corso di Laurea (C.C.L.) o da un suo delegato, scelto tra i docenti di Ia e IIa fascia, che la presiede, da 4 docenti e da 4 studenti. La Commissione Didattica istruisce le pratiche concernenti la didattica ed in particolare: - presenta al C.C.L. entro il 31 luglio di ogni anno, una relazione sullo stato dell'attività didattica, contenente i dati statistici acquisiti, con proposte atte a superare le eventuali disfunzioni; - predispone l'orario delle lezioni e il calendario annuale degli esami; - coordina l'utilizzo delle attrezzature e dei locali ad uso didattico; - predispone questionari per la valutazione della didattica; - promuove iniziative per migliorare la qualità dell'organizzazione didattica ed indica eventuali forme di sperimentazione didattica; - formula proposte relative alla modalità di ripartizione ed utilizzo dei contributi studenteschi;

3 - predispone il manifesto annuale degli studi. Commissione Tutorato In ottemperanza agli artt. 12, 13 della L. 341/1990 è istituito presso la Facoltà un servizio di Tutorato. La Commissione Tutorato è composta dal Preside o da un suo delegato scelto fra i docenti di Ia e IIa fascia, che la presiede, da 4 docenti e da 4 studenti. La Commissione vigila sulla corretta applicazione del servizio di Tutorato previsto dall'apposito Regolamento di Facoltà e adotta ogni iniziativa per favorire la rimozione di eventuali ostacoli ad una proficua frequenza dei Corsi di Laurea e di Diploma. Commissione Tirocinio-pratico applicativo 1. E' istituita per ciascun corso di Laurea ed è composta dal Presidente del C.C.L. (o da un suo delegato, scelto tra i docenti di Ia e IIa fascia) che la presiede, e da un docente per ciascun raggruppamento di aree disciplinari affini, per un massimo di 8 componenti, e da uno studente. 2. La Commissione svolge i seguenti compiti: - compila ed aggiorna l'elenco delle strutture pubbliche e private presso le quali lo studente può svolgere il tirocinio; - esamina le domande dei tirocinanti ed assegna il tema del tirocinio praticoapplicativo; - coordina i periodi di svolgimento del tirocinio; 3. La Commissione vigila sulla corretta applicazione del Tirocinio praticoapplicativo previsto dall'apposito Regolamento di Facoltà. Commissione per i rapporti con Istituzioni nazionali ed estere 1. La Commissione è costituita dal Preside (o da un suo delegato, scelto tra i professori di Ia e IIa fascia) che la presiede, da 4 docenti e da 4 studenti. 2. La Commissione regola, incentiva e gestisce i rapporti di collaborazione didattica e scientifica con le altre Università italiane e straniere. Cura l'informazione permanente relativa all'attività didattica, scientifica e culturale di altri Atenei italiani e di Istituzioni straniere. Cura i rapporti con i programmi di scambio e le collaborazioni nazionali ed internazionali per favorire la partecipazione di studenti, neolaureati, docenti e ricercatori della Facoltà.

4 TITOLO III Ordinamento didattico Art. 5 Articolazione dei corsi di laurea e di diploma La Facoltà si articola nei corsi di laurea in: - Scienze e Tecnologie agrarie; - Scienze Forestali e Ambientali; e nei corsi di diploma in: - Gestione Tecnica e Amministrativa in Agricoltura - orientamento in Ingegneria del Territorio; - Tecnologie alimentari- orientamento generale - Viticoltura ed Enologia Art. 6 (Piano Ufficiale degli Studi) - Corso di laurea in Scienze e Tecnologie agrarie - Corso di laurea in Scienze Forestali e Ambientali) - Corso di diploma in Gestione tecnica e amministrativa in agricoltura - orientamento Ingegneria del Territorio - Corso di diploma in Tecnologie alimentari - orientamento generale - Corso di diploma in Viticoltura ed Enologia Art. 7 Propedeuticità e Tavole delle corrispondenze Le propedeuticità e le tavole delle corrispondenze sono stabilite dal manifesto annuale degli studi.

5 TITOLO IV Tipologie delle forme didattiche Art. 8 Articolazione didattica I corsi di laurea e di diploma possono essere articolati in cicli di tipo estensivo (ottobre-maggio) e/o intensivo in due periodi didattici (ottobre-gennaio e marzogiugno). Ai sensi dell'art. 7 del Regolamento didattico di Ateneo, i corsi di tipo estensivo si svolgono in almeno dieci distinti giorni mensili o, comunque, nell'ambito di non meno di due settimane per mese, con non più di due ore di lezione giornaliere. I corsi di tipo intensivo si tengono in almeno tre distinti giorni della settimana nell'arco di almeno tre mesi e di norma per non più di due ore di lezioni giornaliere. Art. 9 Moduli didattici Gli insegnamenti ufficiali possono essere monodisciplinari e/o integrati. Gli insegnamenti strutturati in forma integrata sono articolati in moduli corrispondenti a tematiche individuate all'interno di uno o più settori scientificodisciplinari. Art. 10 Crediti didattici Il Consiglio di Facoltà determina un sistema di crediti didattici finalizzati al riconoscimento dei corsi seguiti con esito positivo nell'ambito dei programmi di cooperazione interuniversitaria e nella prospettiva dell'autonomia didattica.

6 Art. 11 Ripartizione dei compiti dei professori 1. L'impegno dei professori è quello di assicurare la loro presenza per non meno di 250 ore all'anno, distribuite nel modo seguente: non meno di 50 ore per lezioni (non meno di 30 ore in caso di corsi semestrali e non meno di 25 ore nel caso di moduli) non meno di 100 ore per seminari, tesi di laurea, ricevimento degli studenti e attività di tutorato, oltre alle ore previste per esami di laurea e di profitto e per compiti organizzativi interni. 2. I professori a tempo pieno sono tenuti a garantire la loro presenza per non meno di altre 100 ore annuali. 3. I professori titolari di contratto sostitutivo (ex art. 1 L n 549) e i supplenti esterni provenienti da altre sedi universitarie, sono tenuti ad osservare, per quanto riguarda le lezioni, lo stesso impegno didattico previsto per i professori, compreso quello della presenza nelle commissioni per gli esami di profitto e di laurea. 4. Ai Docenti può essere assegnata una sola supplenza annuale; una seconda supplenza può essere assegnata solo nei casi in cui non fosse possibile altrimenti attivare il corso. 5. I professori hanno l'obbligo di partecipare alle sedute del Consiglio di Facoltà, del Consiglio di Corso di laurea e degli altri organi collegiali di cui fanno parte. La partecipazione alle sedute del Consiglio di Facoltà e del Consiglio di corso di laurea è prevalente rispetto ad ogni altro obbligo accademico nell'ambito della Facoltà. Art. 12 Compiti didattici dei ricercatori Il Consiglio di Facoltà determina, ai sensi dell'art. 32 del DPR 382/80, i compiti didattici integrativi dei ricercatori per non più di 250 ore annue (350 se confermati e a tempo pieno) e le modalità di esercizio delle funzioni didattiche, distribuite nel modo seguente: 1. Attività seminariali ed esercitazioni. e, per i ricercatori confermati, cicli di lezioni interne ai corsi attivati d'intesa con i professori titolari ; 2. Partecipazioni alle commissioni di esame di profitto e di laurea; 3. Tutorato e ricevimento degli studenti;

7 4. Tesi di laurea come correlatori e, se confermati, anche come relatori; 5. Compiti organizzativi interni I ricercatori confermati, che per esigenze di programmazione della Facoltà sono titolari di supplenza, svolgono l'attività didattica secondo le modalità indicate dall'art. 11 del presente regolamento, nel rispetto dell'art. 12 della legge 341/90. Art. 13 Cultori della materia Il titolo di cultore della materia è attribuito dal Consiglio di Facoltà, sentito il Consiglio di Corso di laurea, a laureati, dietro specifica presentazione fatta da un docente. I criteri ispirativi vincolanti per l attribuzione di tale titolo sono: - acquisizione del titolo di laurea da almeno 3 anni; - pubblicazione di ricerche scientifiche (da presentare in copia ai Consigli interessati); - possesso di idoneo curriculum scientifico. Hanno inoltre il titolo di cultore della materia i docenti universitari in pensione e i titolari di contratto sostitutivo, per le discipline di titolarità. I compiti dei cultori della materia, a titolo gratuito, sono limitati alla partecipazione alle commissioni degli esami di profitto. Art. 14 Coordinamento dei corsi ufficiali Il Consiglio di Facoltà, sentiti la Commissione Didattica il Consiglio di corso di laurea, nel rispetto della libertà di insegnamento e nell'osservanza delle norme sullo stato giuridico, promuove il coordinamento fra i diversi corsi ufficiali di insegnamento.

8 Art. 15 Corsi complementari e attività formative esterne Il Consiglio di Facoltà, sentito il Consiglio di corso di laurea, delibera l'eventuale attivazione dei corsi indicati all'art. 59 dello statuto di Ateneo e ne determina l'articolazione didattica, la durata, il numero massimo dei partecipanti, i criteri di ammissione, di controllo della frequenza e del profitto, nonchè le modalità di rilascio dei relativi attestati. Possono essere programmati annualmente: - precorsi su discipline di base; - corsi intensivi di recupero per studenti che si trovino in situazioni di svantaggio; - corsi di preparazione agli esami di stato per l'abilitazione all'esercizio delle professioni e ai concorsi pubblici; - corsi di perfezionamento e di aggiornamento professionale; - corsi e attività culturali e formative esterne, in particolare di aggiornamento culturale degli adulti e di formazione permanente. Con i fondi del miglioramento dell'attività didattica, la Facoltà promuove inoltre seminari, esercitazioni, lezioni, attraverso la stipula di contratti integrativi, come previsto dall'art. 25 della L. 382/80. Art. 16 Calendario delle lezioni 1. Il Preside, sentita la Commissione Didattica, predispone annualmente ed invia al Rettore il calendario delle lezioni, delle esercitazioni e dei seminari. 2. Qualunque modifica all'interno del calendario prefissato deve essere autorizzata dal Preside. 3. Qualora per ragioni di salute od altro legittimo impedimento, la lezione non possa essere tenuta nel giorno previsto, i docenti devono darne tempestiva comunicazione agli studenti ed informare per iscritto il Preside.

9 TITOLO V Prove di valutazione Art. 17 Esami di profitto 1. Gli esami di profitto devono accertare la preparazione del candidato nella materia d'esame. Essi consistono in una prova orale o scritta, ovvero in una prova scritta e orale. A giudizio del titolare dell'insegnamento può essere aggiunta una prova pratica. 2. La prova finale può essere preceduta da prove in itinere volte ad accertare il profitto che lo studente ha tratto dalle lezioni. L'eventuale esito negativo non preclude l'ammissione all'esame finale. 3. Le prove orali sono pubbliche e pubblica è la comunicazione del voto finale e dell'esito della prova scritta. 4. Il Presidente della commissione può chiedere agli studenti una prenotazione d'esame, ma anche candidati non prenotatisi hanno il diritto di sostenere l'esame, fatte salve le prove scritte e le prove orali in cui si inseriscono prove pratiche. 5. La valutazione è espressa in trentesimi. L'esame si considera superato con una votazione minima di 18/30. La lode può essere accordata solo all'unanimità. Art. 18 Commissioni degli esami di profitto 1. Le commissioni degli esami di profitto sono nominate dal Preside e sono composte da almeno due componenti. Il Presidente è il docente titolare della materia, che può essere sostituito da altro docente di materia affine solo in caso di impedimento e di inopportunità di rinvio dell'appello. Il secondo membro è un docente della medesima area disciplinare o di area disciplinare affine. Delle commissioni possono far parte, in qualità di membri aggiunti, i cultori della materia. 2. Le commissioni degli esami dei corsi integrati sono composte dai titolari dei singoli moduli e presiedute dal docente più anziano in ruolo della fascia più elevata.

10 Art. 19 Calendario degli esami di profitto 1. Il Preside, su indicazione della Commissione Didattica, predispone ed invia al Rettore il calendario degli esami di profitto con l'indicazione della composizione delle singole commissioni. 2. Il calendario deve prevedere non meno di sei appelli distribuiti in tre distinte sessioni: 1a sessione dall 1 al 28 febbraio 2a sessione dal 10 giugno al 10 luglio 3a sessione dall 1 settembre al 30 settembre 3. L'intervallo di tempo fra due appelli della stessa sessione non può essere inferiore a 10 giorni. Il primo appello degli esami di profitto deve, di norma, essere fissato almeno 20 giorni prima della data dell'esame di laurea. 4. E' facoltà del titolare dell'insegnamento istituire appelli speciali che devono essere, comunque, autorizzati dal Preside della Facoltà. 5. Qualunque modifica del calendario degli esami deve essere autorizzata dal Preside e tempestivamente comunicata al Rettore. In nessun caso gli esami possono essere anticipati rispetto alla data stabilita nel calendario. Art. 20 Esami di laurea 1. L'esame di laurea consiste nella dissertazione di una tesi a carattere sperimentale di ricerca o di progettazione nel campo delle Scienze e Tecnologie Agrarie e Scienze Forestali e Ambientali predisposta in forma scritta. 2. L'argomento della tesi deve essere coerente col percorso formativo ed attinente ad una delle materie previste nel curriculum dello studente. 3. Il titolo della tesi, concordato con un docente dell area disciplinare prescelta che assume la veste di relatore, deve essere depositato in segreteria di Facoltà almeno sei mesi prima della data dell esame di laurea. 4. La preparazione della tesi sarà condotta dallo studente sotto la guida del relatore che stabilirà modalità e durata della attività di ricerca. Le domande per l assegnazione della tesi, corredate da una fotocopia del libretto universitario

11 attestante il superamento di almeno 14 esami, dovranno essere inoltrate al Direttore dell Istituto o del Dipartimento cui afferisce il Docente/Relatore. 5. Possono svolgere le funzioni di Relatore di Tesi i Professori ufficiali, gli Assistenti del ruolo ad esaurimento e i Ricercatori confermati afferenti alla Facoltà di Agraria. E compito del Relatore assicurare la necessaria assistenza scientifica e metodologica allo studente nella fase di elaborazione della tesi ed attestare la consistenza del lavoro svolto dal candidato. 6. Il Relatore può indicare il nome di uno o più correlatori, cui spetta, nel corso della seduta di laurea, introdurre gli elementi per la discussione critica. 7. Una copia della tesi, firmata dal Relatore (e dal correlatore se presente) dovrà essere consegnata alla Segreteria Studenti, un altra copia al Presidente del C.C.L. che la depositerà presso la Biblioteca Centrale della Facoltà ed una terza copia al Relatore. La consegna delle tesi di laurea deve avvenire almeno dieci giorni prima della data fissata per l esame di laurea. 8. Le tesi che a parere del Relatore sono suscettibili di meritare la dignità di stampa debbono essere consegnate al Preside 15 giorni prima della data fissata per l esame di Laurea. Il Preside designa fra i professori di ruolo 3 controrelatori che esprimeranno in merito giudizio motivato scritto da consegnare al Preside in forma anonima e disgiunta e che verrà successivamente trasmesso al Presidente della Commissione di Laurea. Art. 21 Esame finale di diploma 1. L'esame finale di diploma consiste nella presentazione e discussione di un elaborato finale nel campo nelle Scienze e Tecnologie agrarie 2. Il titolo dell'elaborato, concordato con un docente dell area disciplinare prescelta che assume la veste di relatore, deve essere depositato in segreteria di Facoltà almeno sei mesi prima della data dell esame finale. 3. La preparazione dell'elaborato sarà realizzata dallo studente sotto la guida del relatore che stabilirà modalità e durata della attività di ricerca. Lo studente dovrà inoltrare domanda, al Direttore dell Istituto o del Dipartimento cui afferisce il Docente/Relatore. 4. Possono svolgere le funzioni di Relatore i Professori ufficiali, gli Assistenti del ruolo ad esaurimento e i Ricercatori confermati afferenti alla Facoltà di Agraria.

12 E compito del Relatore assicurare la necessaria assistenza scientifica e metodologica allo studente nella fase di preparazione dell'elaborato ed attestare la consistenza del lavoro svolto dal candidato. 5. Il relatore può indicare il nome di uno o più correlatori, cui spetta, nel corso della seduta di esame finale, introdurre gli elementi per la discussione critica. 7. Una copia dell'elaborato, firmata dal Relatore (e dal correlatore se presente) dovrà essere consegnata alla Segreteria Studenti, un altra copia al Presidente del C.C.L. che la depositerà presso la Biblioteca Centrale della Facoltà ed una terza copia al Relatore. La consegna dell elaborato finale deve avvenire almeno dieci giorni prima della data fissata per l esame di diploma. Art. 22 Commissioni degli esami di laurea 1. La Commissione dell esame di laurea è nominata dal Preside ed è formata da 11 docenti della Facoltà. 2. La Commissione è presieduta dal Preside o da un Professore di prima fascia da questi designato. 3. In veste di Correlatore possono essere invitati a partecipare in soprannumero alla seduta di laurea docenti di altra Facoltà o di altre sedi Universitarie, anche straniere, nonchè studiosi o esperti di provenienza extra-universitaria di alta qualificazione scientifica o professionale. 4. La Commissione delibera a maggioranza il voto di laurea o di diploma espresso in cento decimi, dopo aver valutato: - curriculum del candidato nel suo complesso e durata della carriera scolastica; - votazione media complessiva, percorso didattico e votazione riportata; - contributo del candidato alla realizzazione della ricerca o dell'elaborato; - corretta stesura della tesi e qualità dell esposizione; - qualsiasi altro elemento valutabile. 5. L esame si considera superato con una votazione minima di 66/110. All unanimità può essere accordata la lode e la dignità di stampa, senza che quest'ultima comporti oneri o impegni per la Facoltà.

13 Art. 23 Calendario degli esami di laurea Il Calendario degli esami di Laurea che il Preside predispone ed invia al Rettore, deve prevedere almeno tre sessioni ordinarie da tenersi normalmente entro i mesi di novembre, marzo e luglio di ogni Anno Accademico.

14 TITOLO VI Iscrizione e frequenza Art. 24 Programmazione iscrizione Le iscrizioni ai corsi di laurea e di diploma possono essere programmate purchè in conformità alle leggi vigenti. Art. 25 Fuori corso e ripetenti 1. Assume la condizione di fuori corso lo studente che alla fine del 5 anno del corso di laurea o del 3 anno di diploma non ha sostenuto positivamente l esame finale o che, pur avendo i requisiti omette di iscriversi entro i termini stabiliti all anno successivo. 2. Assume la condizione di fuori corso lo studente che alla fine del primo biennio non abbia superato con esito positivo almeno 5 esami fra quelli indicati nel piano ufficiale. Art. 26 Frequenza 1. La frequenza ai corsi di diploma è obbligatoria. 2. La frequenza ai corsi di Laurea è obbligatoria a partire dal 3 anno. Su proposta dei rispettivi corsi di Laurea può essere istituito l internato per il 5 anno di corso.

15 TITOLO VII Riconoscimento degli studi svolti in altre sedi Art. 27 Trasferimenti e abbreviazioni di corso I Consigli di Corso di Laurea, sentita la Commissione didattica, deliberano sulle pratiche relative alle richieste di trasferimento, di passaggio da altro corso, di abbreviazione del corso nonchè quelle di riconoscimento degli studi compiuti all estero e dell equipollenza dei titoli accademici ivi conseguiti. Art. 28 Riconoscimento di periodi di studio effettuati all'estero 1. Gli studenti possono svolgere parte dei propri studi presso Università estere. A tale fine possono essere stipulati accordi fra le Università. 2. La condizione ufficiale per il riconoscimento del programma degli studi effettuati all'estero è l'equipollenza dei programmi dei corsi, verificata dal C.C.L. sentiti i docenti interessati. 3. Le tipologie del riconoscimento sono: - riconoscimento della frequenza; - riconoscimento dell'esame; - riconoscimento del periodo di preparazione della tesi; - riconoscimento del tirocinio. 4. Le conversione dei voti, secondo il sistema italiano, sono effettuate sulla base di tabelle approvate dal C.C.L.. 5. Lo studente ammesso a trascorrere un periodo all'estero è tenuto a comunicare gli insegnamenti che intende frequentare presso Università estere. Tale proposta deve essere approvata dal C.C.L., sentita la Commissione Rapporti con Istituzioni nazionali ed estere. Non rientra in questo contesto quanto già programmato per il progetto SOCRATES. 6. Al termine del periodo di permanenza all'estero, sulla base della certificazione esibita, il C.C.L. sentita la Commissione Rapporti con Istituzioni nazionali ed esteri delibera di riconoscere le frequenze e gli esami sostenuti all'estero,

16 riportandoli con una denominazione che sia riferibile alle discipline contenute nel settore scientifico - disciplinare del corso di studio. 7. Ove il riconoscimento sia richiesto nell'ambito di un programma che ha adottato un sistema di trasferimento dei crediti (ECTS), il riconoscimento stesso tiene conto anche dei crediti attribuiti ai corsi seguiti all'estero.

17 TITOLO VIII Assistenza e Tutorato Art. 29 Calendario dell'orario di ricevimento 1. Ai sensi dell'art. 13 del Regolamento didattico di Ateneo i titolari di corsi ufficiali di insegnamento sono tenuti ad assicurare almeno 10 ore mensili di disponibilità per il ricevimento degli studenti. Gli altri docenti sono tenuti ad assicurare almeno 5 ore mensili. 2. Il Preside predispone annualmente, su indicazione dei singoli docenti, il calendario degli orari di ricevimento degli studenti e ne dà ampia pubblicità. Art. 30 Diritto all'informazione 1. Agli studenti è garantito il diritto all'informazione mediante pubblica affissione dei calendari delle lezioni, degli esami e dell'orario di ricevimento. 2. Il Preside promuove la diffusione di ogni altra notizia utile agli studenti, anche attraverso strumenti e tecniche multimediali. Art. 31 Servizio di tutorato In attuazione dei principi del tutorato di cui alla legge 341/90, nonchè del regolamento adottato dal Senato Accademico, ciascun Consiglio di corso di laurea o di diploma provvede all'organizzazione del servizio di tutorato, nelle forme e nei modi indicati nel successivo articolo, al fine di orientare ed assistere gli studenti in funzione del loro processo formativo e per fornire una loro più ampia e proficua partecipazione all'attività universitaria.

18 Art. 32 Commissione di tutorato 1. A ciascun studente del primo anno di corso è assegnato, con procedura automatica e casuale, un docente-tutore tratto dall'elenco dei docenti del corso di laurea. La Commissione Tutorato esamina gli eventuali casi di richiesta di cambiamento del tutore e decide di conseguenza informandone i diretti interessati ed il Preside. 2. Per gli studenti che svolgono la tesi di laurea e per gli studenti che preparano l'elaborato finale di diploma le funzioni di tutorato sono assicurate dal titolare della materia prescelta. 3. Per gli studenti iscritti al 4 anno del corso di laurea la commissione tutorato predispone iniziative collettive di supporto alla scelta del profilo professionale. 4. Per quanto non previsto dal presente articolo valgono le norme contenute nel Regolamento per il servizio di Tutorato della Facoltà di Agraria.

19 TITOLO IX Norme transitorie e finali Art. 33 Modifica del regolamento Per gli studenti che nell Anno Accademico 1999/2000 si iscriveranno al 3 anno del Corso di Laurea non si applicano le norme previste nel comma 2 art. 25. Esso può essere modificato dal Consiglio di Facoltà su iniziativa di almeno 1/5 dei membri del Consiglio stesso e deve essere approvato con una maggioranza assoluta. Art. 34 Norme finali Nelle more dell'istituzione dei Consigli di Corso di Laurea le relative funzioni sono di competenza del Consiglio di Facoltà. Per quanto non previsto dal presente regolamento didattico valgono le leggi nazionali.

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