Testo aggiornato affisso Prot del 29/01/2013 all Albo il 29/01/2013 REGOLAMENTO DEL TIROCINIO
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1 Testo aggiornato affisso Prot del 29/01/2013 all Albo il 29/01/2013 REGOLAMENTO DEL TIROCINIO (II Stralcio della bozza di Regolamento degli studenti approvato con delibera del Consiglio Accademico del 09/03/10 e successive modifiche del C.A. del 26/11/10, del 16/04/2012 e del 08/05/2012, 23/07/2012, 28/01/2013). Art. 1 Definizione e scopi Il tirocinio consiste nello svolgimento di attività applicative con rilevante contenuto professionale e in un periodo di addestramento pratico compiuto presso un ambiente di lavoro specifico. Con il tirocinio lo studente verifica la preparazione raggiunta nelle diverse discipline, acquisendo anche una conoscenza diretta, pur se parziale, nel mondo del lavoro. Art. 2 Durata e struttura del tirocinio Il tirocinio nei corsi di primo livello ha una durata minima di 75 ore, corrispondenti a 3 CFA, o massima di 150 ore, corrispondenti a 6 CFA. Per la validità del tirocinio si richiede il raggiungimento di 6 cfa, o in unico modulo da 150 ore o in due moduli da 75 ore. Si prescinde per il corso di primo livello in Didattica dell arte nel quale la validità del tirocinio è subordinata all acquisizione di 8 CFA corrispondenti a 200 ore da svolgersi in unico modulo o in tre moduli di cui due da 75 ore ognuno ed uno da 50 ore. Il tirocinio nei corsi di secondo livello ha una durata di 100 ore corrispondenti a 4 CFA. Il tirocinio deve svolgersi entro 12 mesi dalla comunicazione all allievo dell avvenuta approvazione del progetto formativo. Tale periodo deve, in ogni caso, comprendere le principali attività svolte presso le organizzazioni ospitanti. L attività, seguita e coordinata dal tutor accademico, è svolta presso una organizzazione ospitante con la quale l Accademia di Palermo abbia sottoscritto l apposita convenzione di tirocinio di formazione ed orientamento. Art. 3 Organizzazioni ospitanti Fermo restando la congruità del percorso formativo del tirocinio alle finalità statutarie dell Istituzione le organizzazioni ospitanti il tirocinio possono essere: 1. Enti pubblici; 2. Aziende di produzione e/o trasformazione; 3. Aziende commerciali; 4. Studi professionali; 5. Associazioni e cooperative; 6. Organizzazioni governative e non governative; 7. Istituti e centri di ricerca pubblici e privati; 8. Dipartimenti universitari; 9. Organismi di controllo e certificazione.
2 Le organizzazioni ospitanti il tirocinio possono essere situate in Italia o all estero. Tra queste sono riconosciute anche le istituzioni accademiche e universitarie estere con le quali l Accademia mantiene rapporti nell ambito del Programma europeo LLP - Erasmus, nonché le istituzioni universitarie estere con le quali l Accademia di Palermo ha stipulato accordi di collaborazione. Lo svolgimento del tirocinio presso le strutture universitarie andrà svolto nel rispetto delle finalità professionalizzanti. Art. 4 Domanda di tirocinio e periodo di svolgimento Lo studente che intende svolgere il tirocinio deve presentare all Ufficio Protocollo, a partire dal II semestre del II anno di corso e rispettando le date previste nelle sezioni Norme di applicazione del presente Regolamento, la domanda di tirocinio, redatta su apposito modulo reperibile sul sito web dell Accademia, corredata dal progetto formativo e di orientamento. Dopo tali scadenze la Segreteria di Direzione cura la trasmissione delle domande, corredate dei progetti formativi e di orientamento, alla Commissione di tirocinio. La Commissione di tirocinio provvede a verificare i progetti formativi e di orientamento degli studenti. Il tirocinio deve essere svolto entro 12 mesi dalla comunicazione dell avvenuta approvazione del progetto formativo e di orientamento da parte della Commissione di tirocinio. Art. 5 Progetto formativo e di orientamento Lo studente sceglie l organizzazione presso la quale intende svolgere il tirocinio, tra quelle convenzionate con l Accademia. Nelle more della stipula delle convenzioni con le varie organizzazioni ed in aggiunta alle stesse, lo studente può proporre alla Commissione di tirocinio eventuali organizzazioni alternative, la cui idoneità sarà valutata dalla Commissione stessa. Lo studente predispone un progetto formativo e di orientamento e lo propone all approvazione della Commissione di tirocinio. In tale progetto, redatto in collaborazione con un docente dell Accademia, che svolgerà la funzione di tutor e che sottoscrive il progetto, vengono stabiliti i tempi, i luoghi e le modalità di espletamento del tirocinio presso l organizzazione scelta. Lo studente indica nel progetto il nominativo del tutor aziendale, ossia la persona che all interno della organizzazione ospitante seguirà lo studente nello svolgimento del compito previsto, ne verificherà la frequenza e firmerà l Agenda di tirocinio, attestando la regolarità dell attuazione di quanto concordato. Il progetto deve essere sottoscritto anche dal soggetto ospitante, ossia dalla persona indicata dalla organizzazione che ospita il tirocinante; il soggetto ospitante deve apporre oltre alla firma, anche il timbro della organizzazione ospitante il tirocinio. Art. 6 Agenda di tirocinio A seguito dell approvazione da parte della Commissione di tirocinio del progetto formativo e di orientamento, lo studente provvede a ritirare l Agenda di tirocinio presso la Segreteria di Direzione.
3 Sull Agenda di tirocinio lo studente annota le date di svolgimento, le ore complessivamente impegnate e le attività effettuate durante ciascun periodo di tirocinio. L Agenda di tirocinio è firmata dal tutor aziendale che attesta la presenza e la regolarità del tirocinio, conformemente a quanto stabilito nel progetto formativo e di orientamento. Al termine dell attività di tirocinio l Agenda è vistata dal tutor aziendale il quale compila anche una scheda di valutazione del tirocinio svolto. Art. 7 Garanzie assicurative Gli studenti in tirocinio sono assicurati dall'accademia contro gli infortuni sul lavoro presso l Istituto nazionale per l assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL), nonché per la responsabilità civile verso terzi. Le coperture assicurative riguardano anche le attività eventualmente svolte dal tirocinante al di fuori della sede di tirocinio e rientranti tra quelle previste dal progetto formativo e di orientamento. Art. 8 Commissione di tirocinio La Commissione di tirocinio, nominata dal Consiglio Accademico è composta da cinque docenti. La Commissione dura in carica tre anni accademici. La commissione decide a maggioranza dei presenti aventi diritto al voto. In caso di parità nelle votazioni è determinante il voto del Presidente. E compito della Commissione: selezionare le organizzazioni ospitanti il tirocinio in base alla loro idoneità specifica, provvedendo ogni anno all aggiornamento degli elenchi delle medesime; soppresso; esaminare ed approvare i progetti formativi e di orientamento presentati dagli studenti, proponendo eventuali modifiche ed integrazioni; assegnare agli studenti i tutori accademici, previa disponibilità degli stessi; predisporre le modalità di accertamento delle attività e, in generale, attivare tutte le procedure necessarie per il funzionamento del tirocinio; esaminare e valutare, tenendo conto della valutazione espressa dal tutor, le relazioni finali di tirocinio ai fini dell acquisizione dei CFA previsti dall ordinamento didattico degli studi vigente. Art. 9 Tutor accademici Possono essere tutor accademici tutti i docenti che svolgono la loro attività didattica nei Corsi istituiti dall Accademia. Gli esperti esterni con contratto di docenza possono essere tutor accademici a titolo gratuito ed entro i limiti della durata del contratto. Nel caso in cui il tirocinio si effettui presso una delle istituzioni universitarie estere con le quali l Accademia mantiene rapporti nell ambito del Programma Socrates, le mansioni di tutor accademico vengono svolte dal responsabile dell accordo bilaterale per l Accademia. E compito dei tutor accademici:
4 1. assistere gli studenti nella scelta della organizzazione ospitante e nell elaborazione del programma di attività da svolgere nel tirocinio; 2. assumere i necessari contatti con le organizzazioni ospitanti il tirocinio per concordare con loro le attività da fare svolgere ai tirocinanti; 3. assistere gli studenti durante lo svolgimento del tirocinio; 4. verificare e vistare l Agenda di tirocinio e la relazione finale che lo studente deve predisporre al termine del tirocinio; 5. esprimere una valutazione scritta sull attività di tirocinio dallo studente, da trasmettere al Presidente della Commissione. Art. 10 Relazione finale e documentazione del tirocinio Al termine del tirocinio lo studente deve predisporre una relazione finale scritta, concernente le attività svolte presso le organizzazioni ospitanti il tirocinio, che deve essere vistata dal tutor aziendale e dal tutor accademico. L Agenda, la relazione finale dello studente e la scheda di valutazione del tutor aziendale devono essere consegnati alla Segreteria di Direzione che provvede a trasmetterli alla Commissione di tirocinio. La valutazione delle attività svolte dallo studente viene effettuata dalla Commissione di tirocinio. La Commissione esamina la documentazione presentata dallo studente e la valutazione espressa dal tutor accademico e, in caso di approvazione, assegna i crediti formativi. soppresso soppresso Art. 11 Norme di applicazione 1. Presentazione della domanda di tirocinio e del progetto formativo e di orientamento La domanda di tirocinio e il progetto formativo e di orientamento devono essere presentati alla Segreteria di Direzione entro le date previste dal calendario didattico. La Commissione si esprimerà sulle domande presentate di norma entro i 15 giorni seguenti le date di scadenza previste per la presentazione delle domande stesse. 2. Consegna della documentazione finale La relazione finale, l agenda di tirocinio, la scheda di valutazione del tutor aziendale e la valutazione scritta del tutor accademico devono essere consegnati alla Segreteria di Direzione almeno 60 giorni prima dalla data di inizio dell appello di diploma prescelto dallo studente. La Commissione di tirocinio è incaricata di coordinare le specifiche attività di applicazione del presente Regolamento. Art. 12 Norme transitorie
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