SERVIZIO DI TESORERIA/CASSA PER L AZIENDA U.L.S.S. N. 13 DI MIRANO CAPITOLATO SPECIALE. (cod. doc. CS131033) Art. 1 Disciplina del Servizio

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1 SERVIZIO DI TESORERIA/CASSA PER L AZIENDA U.L.S.S. N. 13 DI MIRANO CAPITOLATO SPECIALE (cod. doc. CS131033) Art. 1 Disciplina del Servizio Il servizio tesoreria/cassa dell Azienda U.L.S.S. n. 13 (di seguito denominata, per brevità, Azienda ), deve essere affidato, secondo quanto previsto dall art. 8 della L.R. 14/9/1994 n. 55, in attuazione del D.Lgs.vo n. 502/92 e successive modificazioni ed integrazioni, con apposita convenzione, ad un Istituto bancario di credito il quale ha l obbligo di curare anche i rapporti con la sezione di Tesoreria Provinciale dello Stato. Le modalità di esecuzione per lo svolgimento del servizio ed in particolare la determinazione delle condizioni di affidamento dello stesso sono stabilite con apposita convenzione/contratto, di cui il presente capitolato costituisce parte integrante. Detta convenzione/contratto regola i rapporti tra l Azienda e l Istituto bancario di credito affidatario (di seguito sempre denominato, per brevità, Istituto ) del servizio di tesoreria/cassa, che deve essere effettuato nel rispetto delle disposizioni vigenti in materia di Tesoreria Mista degli Enti Pubblici. Il servizio riguarda la gestione dei Servizi Sanitari e la gestione dei Servizi Sociali. Per quest ultima gestione la L.R. n. 55/1994 all art. 3, comma 2, stabilisce la separata evidenza. Il servizio, inoltre, è esteso alle medesime condizioni alla gestione delle attività di Cassa e Tesoreria della Gestione liquidatoria sanitaria delle disciolte ex U.L.S.S. n. 17 di Mirano (VE) ed ex U.L.S.S. n. 18 di Dolo (VE), per le quali dovrà essere istituito un conto separato, ai sensi della relativa normativa statale e regionale vigente. Art. 2 Durata della Convenzione La convenzione ha la durata triennale con decorrenza dalla data di aggiudicazione, con possibilità di rinnovo, qualora sia conveniente per l Azienda e la normativa vigente lo consenta. Il rinnovo per un altro triennio deve essere deliberato con provvedimento del Direttore Generale dell Azienda e comunicato all Istituto bancario con lettera raccomandata A.R. almeno 6 mesi prima della scadenza e le condizioni devono risultare anche rispetto a ricerche di mercato, vantaggiose per l Azienda U.L.S.S.. L Azienda si riserva l insindacabile diritto di rescindere anticipatamente la convenzione in caso di fusione, incorporazione o modifica della sua composizione che comporti un significativo mutamento dell attuale ambito territoriale. L Istituto di Credito è comunque tenuto, su richiesta dell Azienda, a proseguire il servizio in questione oltre il termine di scadenza, fino all espletamento di una nuova procedura ad evidenza pubblica di aggiudicazione e, comunque, nelle more di legge. Con la cessazione del servizio, l Istituto bancario è tenuto a garantire l effettuazione di tutte le operazioni contabili necessarie, la conciliazione contabile con le scritture dell Azienda, il deposito presso l Azienda di tutta la documentazione inerente la gestione del servizio medesimo, ivi compresi i titoli e i valori, nonché garantire, il passaggio della gestione delle riscossioni mediante riscuotitori automatici, con le suddette apparecchiature, fino alla loro sostituzione. L Azienda si riserva la facoltà di risolvere anticipatamente la convenzione, con preavviso di almeno 30 giorni, nel caso in cui venga attivato analogo servizio regionale centralizzato o di area vasta senza che l istituto possa avanzare alcuna pretesa per compenso/indennizzo per spese sostenute. 1

2 Art. 3 Sportelli dedicati al Servizio II servizio di tesoreria e Cassa dovrà essere svolto presso il centro di tesoreria con personale altamente specializzato e adibito al servizio medesimo, secondo le disposizioni in materia vigenti nel tempo e tramite tutti gli sportelli dell Istituto bancario, inteso che l istituto tesoriere dispone di almeno uno sportello nel capoluogo del comune di Mirano e/o del comune di Dolo. L Istituto bancario dovrà garantire, per tutta la durata del servizio, oltre a quanto previsto al precedente comma 1, capillarità della rete sul territorio locale dell Azienda, costituita dai Comuni di cui alla L.R. n. 56/94, in rapporto anche al numero degli sportelli bancari aperti al pubblico nell ambito operativo del territorio dell Azienda. Art. 4 Altri Servizi L Istituto bancario è tenuto a eseguire, a richiesta, per conto e nell interesse dell Azienda, oltre all ordinario servizio di cassa, ogni altro servizio ed operazione bancaria, anche con l estero, alle condizioni fissate nella Convenzione. L istituto bancario è responsabile di tutti i servizi finanziari gestiti Art. 5 Cauzione e Responsabilità Per l espletamento del servizio l Istituto è esonerato dal prestare cauzione ai sensi del D.M (in G.U. n.312 del ). L Istituto bancario infatti risponde della regolare esecuzione del servizio con l intero suo patrimonio. Art. 6 Gratuità del Servizio di Tesoreria e Cassa II servizio oggetto del presente capitolato è gratuito, non essendo previsto nessun rimborso neppure per le spese vive di gestione (postali, imposta di bollo, oneri su ordinativi di pagamento sia tramite bonifico che assegno, oneri tenuta conti correnti utilizzati dall Azienda per fini istituzionali, invio estratti conto, pagamenti e riscossioni verso e dagli Stati membri UE, stacchi di assegni dai conti correnti postali, ecc.). L Istituto si obbliga, ove richiesto dall Azienda, prestare credito di firma, mediante rilascio di fideiussioni a favore di terzi. Art. 7 Custodia ed Amministrazione di Fondi, Titoli ed altri Valori L Istituto bancario si obbliga, ove richiesto dall Azienda, a ricevere in deposito a custodia o ad amministrazione titoli e valori di qualsiasi natura di proprietà dell Azienda stessa e/o di terzi. I depositi sono ricevuti dall Istituto bancario in base ad appositi ordini emessi dall Azienda, o anche senza ordinativi, qualora si tratti di depositi effettuati da terzi in relazione a pubbliche aste o licitazioni private. La restituzione dei depositi può avvenire soltanto a seguito di ordini emessi dall Azienda, entro 5 giorni lavorativi dalla richiesta di scarico ed i depositi stessi dovranno avere gestione separata in conto corrente specifico fruttifero con rendicontazione semestrale. 2

3 La gestione dei depositi da terzi per cauzioni a favore dell azienda è di competenza della Direzione Acquisizione Beni e Servizi aziendale o altra Direzione interessata, che curerà i rapporti con l aggiudicatario. Il servizio di custodia e di amministrazione previsto dal presente articolo è espletato obbligatoriamente e gratuitamente dall Istituto bancario. Art. 8 Assistenza e Consulenza all Azienda Sanitaria L Istituto bancario deve prestare l'assistenza e la consulenza richiesta dall Azienda in merito all eventuale acquisizione di finanziamenti speciali, compresi eventuali ricorsi a project financing, leasing finanziari/operativi e immobiliari e mutui. Art. 9 Mutui L Istituto bancario deve accettare le delegazioni di pagamento emesse dall Azienda in garanzia di eventuali mutui, da questa contratti, con l'obbligo da parte dello stesso Istituto bancario di accantonare dalle disponibilità di cassa le somme necessarie per il pagamento delle relative rate di ammortamento. Art. 10 Smobilizzo Crediti L Azienda, qualora lo ritenesse necessario, può aderire, con proprio formale provvedimento, al Protocollo d Intesa di cui alle Deliberazioni della Giunta Regionale del Veneto n del 16/10/1989 e n del 27/3/1991, applicando i criteri e le regole previste nel protocollo vigente o negli eventuali aggiornamenti che allo stesso dovessero essere apportati nel futuro. Art. 11 Servizi Informatici Integrati e di Riscossione e Pagamento Obbligatori L Istituto bancario deve provvedere a rendere operativo, entro due mesi dall inizio del rapporto convenzionale, il collegamento Internet-banking o comunque in via informatica tra Azienda ed Istituto, compresa l acquisizione dei documenti contabili del sistema informatico, mediante attivazione del collegamento senza oneri per l Azienda. L istituto deve comunque, nel garantire i flussi telematici,interfacciare i flussi documentali (mandati e di pagamento e reversali di incasso) posti in essere dall Azienda. L Istituto dovrà garantire che il servizio di cassa/tesoreria venga gestito con modalità e criteri informatici nonché, entro il 1 anno dall inizio de llo stesso, con l uso di ordinativi di pagamento e di riscossione informatici, in luogo di quelli cartacei, le cui evidenze informatiche valgano ai fini di documentazione richiesta dalla normativa vigente. L Istituto dovrà, pertanto, organizzarsi ad interfacciare i flussi documentali così come provenienti dal sistema informatico dell Azienda mediante attivazione del collegamento, senza alcun onere per l Azienda. Il servizio in parola, con particolare riferimento al mandato ed alla reversale informatici, dovrà garantire il rispetto degli standards e delle regole tecniche previsti dalla normativa attualmente vigente e delle eventuali s.m.i.. L Istituto Bancario dovrà inoltre garantire la conservazione sostitutiva dei documenti informatici emessi secondo quanto previsto dal D.Lgs. 82/2005. La riscossione delle entrate ed il pagamento delle spese possono essere effettuati, oltre che per contanti presso gli sportelli di tesoreria, anche con le modalità offerte dai servizi elettronici di incasso e di pagamento interbancari. 3

4 Gli incassi effettuati dall Istituto bancario mediante i servizi elettronici danno luogo al rilascio di quietanze o evidenza bancaria ad effetto liberatorio per il debitore. Le somme provenienti dai predetti incassi sono versate alle casse dell Azienda con il rilascio della quietanza di cui all art. 214 del citato T.U. non appena si rendono liquide ed esigibili in relazione ai servizi elettronici adottati e comunque nei tempi previsti nella convenzione del servizio di tesoreria/cassa. Art. 12 Riscossioni Le entrate sono incassate dall Istituto bancario in base a titoli di riscossione, individuali o collettivi, emessi dall Azienda, numerati progressivamente per ciascun esercizio e per ciascuna gestione e contenenti: l'esercizio e la data; le causali dei versamenti; lo stato ai fini dell'imposta sul bollo; il cognome e il nome o la ragione sociale, l'indirizzo o la sede dei debitori; gli importi da introitare; ogni altra precisazione riguardante le modalità di riscossione dei titoli. I titoli di riscossione sono sottoscritti così come previsto dalla normativa vigente. Le persone autorizzate alla firma sono individuate con modalità di cui al successivo art. 15. L Istituto bancario è tenuto ad accettare tutti i versamenti che i terzi intendono effettuare a favore dell Azienda e a rilasciare, in loro vece, le relative quietanze, numerate progressivamente nell'ambito di ciascuna gestione, senza oneri sul titolo di versamento a carico dei terzi versanti. Il versamento da parte degli utenti dell Azienda di ticket sanitari, o qualunque altro corrispettivo per prestazioni avute dall Azienda stessa, presso qualsiasi sportello dell Istituto bancario affidatario del servizio, dovrà avvenire senza addebito di commissioni. ed imposta di bollo sulla quietanza di versamento Per i dirigenti sanitari che svolgono attività libero professionale intramuraria allargata, essendo agenti contabili dell azienda, deve essere garantita la possibilità di effettuare versamenti presso qualsiasi sportello dell Istituto bancario senza addebito di commissioni. Le quietanze, devono riportare le generalità di chi effettua il versamento e la causale del versamento (estremi della nota, della fattura, ecc.). Copia delle quietanze o altro documento contenente gli stessi elementi devono essere tempestivamente trasmessi all Azienda che provvederà all'emissione dei titoli, che l Istituto bancario è tenuto a regolarizzare entro e non oltre il giorno lavorativo successivo al ricevimento. L Istituto bancario gestirà il servizio di riscossione dei corrispettivi presso tutti i propri sportelli rilasciando ricevuta in duplice copia: una copia per la banca, una per l utente. Gli assegni circolari emessi a favore dell Azienda sono presentati per l'incasso da personale dipendente autorizzato dal Direttore Generale dell Azienda o dal gestore incaricato alla gestione del CUP-Casse interne aziendali. La riscossione degli assegni e l eventuale riaddebito non comporta oneri per l Azienda. Tutte le operazioni di incasso devono essere contabilizzate nei conti dell Azienda accesi presso l Istituto bancario con valuta il giorno di effettuazione. I versamenti da parte di terzi possono essere effettuati anche a mezzo di conti correnti postali, intestati all Azienda. L Istituto bancario esegue i prelevamenti emettendo appositi assegni postali entro il giorno lavorativo successivo alla data di ricevimento dell ordinativo ed accredita gli stessi sul conto corrente dell Azienda, con valuta pari alla disponibilità reale della somma. L Istituto dovrà garantire che il servizio di cassa/tesoreria venga gestito con modalità e criteri informatici nonché, entro il 1 anno dall inizio de llo stesso, con l uso di ordinativi di pagamento e di riscossione informatici, in luogo di quelli cartacei, le cui evidenze informatiche valgano ai fini di documentazione. Art. 13 Pagamenti 4

5 I pagamenti sono eseguiti dall Istituto bancario in base agli ordinativi di pagamento, individuali o collettivi, emessi dall Azienda, numerati progressivamente per ciascun esercizio e contenenti: l'esercizio e la data; le causali delle spese e gli estremi dei documenti che le giustificano; lo stato ai fini dell'imposta sul bollo; il cognome e nome o la ragione sociale; il codice fiscale/partita iva, l'indirizzo o la sede; le eventuali persone autorizzate a rilasciare quietanze; gli importi da pagare; ogni eventuale altra precisazione riguardante le modalità di estinzione degli ordinativi. Qualora si renda necessario l Azienda potrà disporre i pagamenti tramite mandato i cui beneficiari sono indicati su apposito elenco cartaceo. Gli ordinativi sono sottoscritti così come previsto dalla normativa vigente. Le persone autorizzate alla firma sono individuate con modalità di cui al successivo art. 15. L Istituto non deve dar corso al pagamento degli ordinativi non completi o sui quali risultassero abrasioni, cancellature non approvate espressamente e firmate o discordanze tra l importo scritto in lettere e quello in cifre, o comunque non conformi ai requisiti normativi. L eventuale comunicazione ai creditori dell'emissione degli ordinativi è fatta a cura e spese dell Azienda dopo l'avvenuta consegna all Istituto bancario. Nell'effettuare i pagamenti l Istituto bancario accerta l'identità del percipiente e acquisisce le quietanze nelle forme previste dalla legge. L Azienda può disporre, con apposita annotazione, che gli ordinativi di pagamento siano estinti con una delle seguenti modalità agevolate con spese a carico del richiedente/beneficiario: a) accreditamento in conto corrente, bancario o postale, intestato al creditore; b) commutazione in assegno circolare non trasferibile da spedire al creditore; c) commutazione in vaglia postale ordinario o telegrafico o in assegno postale localizzato. Sono esonerati dal pagamento delle spese di cui trattasi il personale dipendente ed assimilato, il personale convenzionato e le farmacie, le Aziende Sanitarie ed Ospedaliere pubbliche, nonché gli Enti Pubblici in generale, Broker assicurativi e Assicurazioni, le Organizzazioni Sindacali, Circolo Aziendale - CICA, per assegni o borse lavoro e/o studio, per tutti i rimborsi e contributi in generale (ad es.: rimborso tickets, contributi a favore di categorie svantaggiate, ecc.). L esenzione, in ogni caso, si estende a tutti i pagamenti inferiori ad 100,00. L Azienda assicura la trasmissione degli ordinativi di pagamento all Istituto bancario periodicamente e, di norma, non oltre il 20 dicembre, salvo i titoli relativi a coperture o a pagamenti aventi scadenza perentoria successiva o ad altri urgenti ed inderogabili pagamenti. Gli ordinativi di pagamento accreditati o commutati ai sensi del presente articolo, si considerano pagati a tutti gli effetti. Qualora il mandato di pagamento parzialmente o complessivamente evidenzi delle problematiche che non permettono all Istituto bancario di procedere con il pagamento dello stesso, l Istituto bancario s impegnerà a darne tempestiva comunicazione all Azienda. L istituto bancario provvederà ad emettere quietanze di pagamento indicanti: la data di esecuzione dell operazione, la somma pagata, la modalità di pagamento, la valuta al beneficiario, la valuta ente ed il CRO. Per i pagamenti effettuati tramite conto corrente o vaglia postale vengono allegate le relative ricevute e per gli assegni circolari i talloncini "matrice". L Istituto bancario dispone, salvo diverse disposizioni conseguenti all applicazione del D.Lgs.vo n. 11 del 27/1/2010 PSD, i pagamenti nei limiti delle disponibilità dei conti correnti e delle anticipazioni di cassa, come segue: - entro il giorno della scadenza, se indicato nell'ordinativo o altrimenti noto; - entro il secondo giorno lavorativo successivo al ricevimento del titolo, in caso di estinzione dell'ordinativo mediante quietanza diretta; - entro il terzo giorno lavorativo successivo al ricevimento, con le modalità di cui al secondo comma, lett. a), b) e c), del presente articolo. In sede di chiusura dell Esercizio i mandati di pagamento rimasti interamente o parzialmente inestinti sono annullati per le parti inestinte o estinti mediante commutazione d ufficio in assegni postali localizzati con tasse e spese a carico del beneficiario, oppure secondo le diverse modalità che verranno fornite dall Azienda. Le eventuali penalità del ritardo dei pagamenti rispetto ai termini sopra indicati sono a carico 5

6 dell Istituto bancario. Tutte le operazioni di pagamento devono essere contabilizzate nei conti dell Azienda accesi presso l Istituto bancario con valuta il giorno di effettuazione. Le spese obbligatorie per legge, per contratto, o convenzionalmente considerate tali, devono essere pagate dall Istituto bancario anche in assenza dell'ordinativo su presentazione di appositi elenchi o comunicazioni, debitamente sottoscritte. Questi versamenti consistono, in particolare ma non in via esclusiva, nel pagamento di: a) imposte e tasse statali, regionali o locali a titolo di acconto o di imposta, dovute direttamente o quale sostituto; b) stipendi sia a favore di personale dipendente che convenzionato; c) contributi previdenziali, assistenziali e sociali a carico dell Azienda o dei dipendenti; d) diritti, canoni o contributi obbligatori, ivi compresi i canoni di concessione su beni altrui; e) rate di ammortamento di mutui e di altri prestiti; f) utenze fascicolate ed altro. Per ogni singolo pagamento eseguito senza ordinativo l Istituto bancario provvederà a trasmettere apposito documento dal quale si deve rilevare il beneficiario, la causale, l'importo del pagamento e la dicitura "pagamento senza mandato". L Azienda trasmetterà gli ordinativi di pagamento conseguenti alle operazioni di cui al precedente comma, che l Istituto bancario è tenuto a regolarizzare entro e non oltre il giorno lavorativo successivo al ricevimento. L Istituto dovrà garantire che il servizio di cassa/tesoreria venga gestito con modalità e criteri informatici nonché, entro il 1 anno dall inizio de llo stesso, con l uso di ordinativi di pagamento e di riscossione informatici, in luogo di quelli cartacei, le cui evidenze informatiche valgano ai fini di documentazione, ivi compresa la resa del conto del tesoriere stabilita dall art. 226 del T.U. di cui al D.Lgs.vo 18/8/2000, n L Istituto dovrà, pertanto, organizzarsi ad interfacciare i flussi documentali così come provenienti dal sistema informatico dell Azienda mediante attivazione del collegamento, senza alcun onere per l Azienda. Per i casi di particolare necessità, l Azienda può richiedere all Istituto l esecuzione dei pagamenti anticipati rispetto alla ricezione degli ordinativi di pagamento. Tali pagamenti sono eseguiti su specifica richiesta sottoscritta dalle persone autorizzate a firmare gli ordini di pagamento, così come individuate nel successivo art. 15. L Azienda provvede, ad avvenuta segnalazione del pagamento, all emissione dell ordine di pagamento per regolarizzare l operazione entro trenta giorni dalla richiesta dell Istituto e, comunque, in sede di chiusura dell esercizio, entro la fine dell esercizio stesso o non oltre 10 giorni successivi. Art. 14 Pagamento degli Emolumenti al Personale Dipendente, in quiescenza, agli Amministratori e Convenzionato Gli emolumenti vengono messi in pagamento (esenti da commissioni) dall Istituto bancario ai singoli beneficiari come segue: a) stipendi mensili con valuta di accredito per i beneficiari al giorno 27 di ogni mese; b) stipendio di Dicembre e 13.a mensilità, di regola, con valuta di accredito per i beneficiari il giorno 20 Dicembre. Se i giorni stabiliti sono festivi, i versamenti vengono effettuati il giorno lavorativo antecedente. La riscossione diretta degli stipendi può avvenire presso qualsiasi sportello dell Istituto bancario. La trasmissione dei ruoli stipendiali (elenchi nominativi dei beneficiari riportanti le informazioni necessarie per consentire al tesoriere di procedere con i pagamenti) dovrà essere garantita tramite invio delle informazioni in formato elettronico (file prodotto dalla procedura di gestione del personale dipendente e convenzionato) secondo modalità, che verranno definite prima dell avvio effettivo del servizio, che garantiscano l affidabilità e la sicurezza. Tali flussi potranno essere 6

7 inviati direttamente all Istituto bancario aggiudicatario a cura dei servizi competenti, previa apposita comunicazione dei nominativi delle persone incaricate a tale attività formalizzata all Istituto bancario dal rappresentante legale dell Azienda. La stampa e la spedizione, anche tramite POSTEL, degli stampati cedolino-paga attualmente in uso è gratuita. La spedizione dovrà avvenire a cura dell Istituto, in anticipo rispetto alla data di pagamento. Art. 15 Firma dei Documenti Contabili La nomina delle persone tenute alla firma dei documenti contabili è sollecitamente trasmessa all'istituto bancario, con nota a firma del Direttore Generale, unitamente alla comunicazione delle loro generalità, qualifiche e firme autografa. Analogamente, l Azienda comunica le eventuali variazioni che possono intervenire per decadenza, revoca, assenza o sostituzione. Queste comunicazioni hanno effetto dalla data della loro ricezione da parte dell Istituto bancario. L Istituto bancario è tenuto a non dare esecuzione a titoli di pagamento non muniti della firma di cui al comma 1. Per quanto riferito alle gestioni stralcio, i documenti di incasso e pagamento sono disposti con firma, così come previsto dalla specifica normativa vigente. Art. 16 Limiti di Pagamento Anticipazioni di Cassa Ai sensi delle vigenti leggi, in mancanza di disponibilità di cassa, l Istituto bancario è tenuto ad effettuare anticipazioni di cassa nella misura massima prevista dalle vigenti leggi. L'anticipazione viene gestita direttamente attraverso i conti correnti aperti per le varie gestioni. Per i pagamenti ordinati dall Azienda relativi a spese obbligatorie, l Istituto bancario, in assenza di fondi disponibili, utilizza l'anticipazione nella misura giornalmente necessaria, accertata in sede di chiusura delle operazioni di riscossione e di pagamento, senza bisogno di alcuna ulteriore formalità. Alle operazioni di addebito in sede di utilizzo dell anticipazione, e di accredito, in sede di rientro, viene attribuita la valuta corrispondente alla giornata in cui viene effettuata l operazione. L Istituto bancario è obbligato a procedere di propria iniziativa per l immediato rientro totale o parziale delle anticipazioni non appena si verifichino entrate libere da vincoli. Nessuna commissione deve essere applicata per l utilizzo e/o la disponibilità dell anticipazione di cassa oggetto del presente articolo. Art. 17 Rapporti di Conto Corrente L Azienda è soggette alle disposizioni riguardanti la tesoreria mista, ai sensi dell'art. 77-quater del Decreto Legge n. 112/2008, convertito nella Legge n. 133/2008 e s.m.i. D.L. 1/2012 Sulle giacenze di cassa è concesso il tasso offerto in sede di gara da parte dell Istituto bancario aggiudicatario per eventuali somme detenute fuori tesoreria unica. La liquidazione degli interessi, sia a credito che a debito, avverrà trimestralmente. Gli accrediti e gli addebiti nei conti correnti aperti per le varie gestioni dovranno essere effettuati con le seguenti valute: per gli incassi su piazza: stesso giorno dell operazione; per i pagamenti su piazza: stesso giorno dell operazione; per gli incassi fuori piazza: stesso giorno dell operazione; per i pagamenti fuori piazza: stesso giorno dell operazione. Art. 18 7

8 Gestione dei Servizi Sociali Il servizio di tesoreria disciplinato dal presente capitolato, si ritiene esteso anche alla gestione dei Servizi Sociali. Art. 19 Sistema Informativo del Servizio Bancario Il servizio internet banking viene gestito con strumenti informatici, secondo le modalità di cui ai successivi commi, al fine di consentire l interscambio con procedure informatizzate dei dati necessari al miglior funzionamento della gestione finanziaria e di contabilità generale, e quindi di bilancio, dell Azienda. A tal fine l Istituto bancario prende visione del contenuto informativo e delle modalità di connessione informatica con l Azienda necessarie per l interscambio del giornale di cassa, degli ordinativi di pagamento e di riscossione, nonché degli ordini di prelievo dai conti correnti postali e di ogni altra operazione relativa a movimenti di tesoreria effettuati. L Istituto bancario è tenuto a garantire sin dall avvio del servizio, con spese a proprio carico e per tutta la durata della convenzione di tesoreria, il servizio telematico di Internet Banking con l Azienda garantendo la totale compatibilità dei propri strumenti informatici, dedicati alla gestione del servizio di banca, con quelli che l Azienda utilizza o potrà utilizzare nello stesso settore. L Istituto bancario organizza, a totale suo carico e presso di sé, tutte quelle attività informatiche di recepimento, controllo, aggiornamento e restituzione dei dati inerenti la gestione del servizio ritenute necessarie. L Istituto bancario fornisce entro le ore 8,00 del giorno successivo lavorativo, in via telematica, le informazioni analitiche necessarie all aggiornamento della contabilità generale dell Azienda, con riferimento in particolare a quelle relative alle somme incassate, ivi comprese l evasione degli ordini di prelievo dal c/c postale, all estinzione dei titoli di spesa con indicazione delle valute applicate ai beneficiari, ai pagamenti anticipati e ad ogni altra operazione effettuata sui conti e sottoconti di tesoreria. Garantisce, inoltre, in tempo reale la disponibilità dei dati relativi alle riscossioni/pagamenti effettuati, con conseguente aggiornamento del saldo. Le informazioni di cui sopra, sono rese distintamente per ciascun conto/sottoconto in cui è articolata la struttura organizzativa dell Azienda. La Banca dovrà inoltre fornire qualsivoglia dato o insieme di dati entro 1 (uno) giorno lavorativo dalla richiesta. Viceversa potrà essere applicata una penale come indicata nell art. 28 del presente capitolato. Tali richieste, formulate per iscritto, saranno inviate dalla Direzione Economico-Finanziaria. L Azienda potrà richiedere altri servizi di Internet Banking o modifiche al software a seguito di nuove normative regionali o nazionali i cui tempi di implementazione dovranno essere concordati per iscritto con l Istituto Bancario ed in ogni caso, da effettuare nei tempi previsti dalla norma. A titolo meramente esemplificativo, pertanto, l Istituto bancario è tenuto a mettere a disposizione dell Azienda tramite collegamento telematico almeno la seguente documentazione informativa per ciascun esercizio aziendale e per ogni gestione, alla data di interrogazione: - saldo di cassa iniziale; - incassi effettuati; - pagamenti effettuati; - saldo del conto; - accantonamenti per somme vincolate; - anticipazione disponibile; - disponibilità reale; - incassi POS dei vari punti di incasso dell Azienda; - elenco dei sospesi di entrata da regolarizzare, regolarizzati ed annullati; 8

9 - elenco dei sospesi di uscita da regolarizzare, regolarizzati ed annullati; - informazioni di dettaglio per ciascun ordinativo di riscossione e pagamento; Gli ordinativi di riscossione e di pagamento, fino alla effettiva attuazione dell ordinativo informatico con firma digitale, verranno generati dall Azienda in formato cartaceo e verranno trasmessi all Istituto bancario unitamente ad un flusso informatico contenente le stesse informazioni. Art. 20 Irregolarità nello svolgimento Durante l esecuzione del contratto, l Istituto Bancario aggiudicatario sarà direttamente responsabile di ogni danno arrecato dal proprio personale a persone o cose e comunque, di ogni danno che possa derivare all Azienda Sanitaria in conseguenza dell espletamento dl servizio. Art. 21 Comunicazioni Periodiche - Chiusura dei Conti Conto Finanziario L Istituto bancario, oltre a garantire quanto indicato all articolo 19 del presente capitolato, deve altresì inviare, alla fine di ogni mese, il giornale degli incassi e dei pagamenti, con gli opportuni riferimenti contabili, relativo ai conti/sottoconti corrente dell Azienda. L Istituto Bancario dovrà trasmettere entro il mese successivo alla chiusura del trimestre, l estratto conto scalare trimestrale di tutti i conti dell Azienda accesi presso l Istituto Bancario, al fine di consentire alla stessa di effettuare i necessari controlli e, se del caso, procedere con le eventuali contestazioni entro 6 mesi dal ricevimento degli estratti conto stessi. L Azienda ha diritto di procedere a verifiche di cassa e dei valori dati in custodia ogni qualvolta lo ritenga necessario ed opportuno. L Istituto bancario deve esibire ad ogni richiesta tutta la documentazione relativa alla gestione della tesoreria. Dopo ogni verifica viene redatto verbale, copia del quale viene consegnata all Istituto bancario. L Azienda e l Istituto bancario comunicano reciprocamente e tempestivamente le osservazioni e le discordanze eventualmente rilevate ed eventuali reclami, inconvenienti e suggerimenti in ordine allo svolgimento del servizio. In sede di chiusura dell esercizio, con i tempi definiti nel successivo comma, deve essere effettuato il riscontro dei pagamenti e degli ordini di riscossione disposti dall Azienda e di quelli effettivamente compiuti dall Istituto bancario. In sede di chiusura dell esercizio le riscossioni e gli eventuali pagamenti effettuati direttamente dall Istituto bancario dovranno essere regolarizzati dall Azienda con l emissione degli ordinativi di pagamento o riscossione entro la fine dell esercizio stesso e comunque non oltre 10 giorni successivi. Art. 22 Raccordo Reciproco della Contabilità L Azienda e l Istituto bancario procedono almeno trimestralmente, ovvero quando lo ritengono opportuno, al raccordo delle risultanze della rispettiva contabilità. Il quadro di raccordo, trimestralmente, viene compilato dall Istituto bancario e firmato dalle parti per reciproco benestare, in duplice esemplare. Art. 23 Trasporto valori 9

10 L Istituto bancario garantisce il servizio di raccolta, trasporto e versamento del denaro contante e titoli di credito incassati dai servizi cassa. Il servizio deve essere garantito con propri mezzi o con quelli di incaricati. L importo relativo al canone annuo richiesto dall Istituto Tesoriere per la gestione del servizio, determinerà l attribuzione di un Punteggio secondo quanto indicato nel disciplinare di gara. Le somme raccolte sono contabilizzate entro 3 giorni lavorativi successivi a quello del prelevamento. La cadenza dei prelievi presso le casse ospedaliere deve essere fatta giornalmente dal lunedì al venerdì, mentre per le altre casse aziendali sarà concordata con l Istituto in relazione all entità delle riscossioni ed alla disponibilità nei servizi cassa di idonee casseforti e comunque non meno di una volta alla settimana. In ogni caso deve essere consentito il prelievo in via eccezionale ed estemporanea per particolari situazioni contingenti, su chiamata da incaricati dell Azienda previamente individuati. Le somme così raccolte devono essere contabilizzate entro 3 giorni lavorativi successivi a quello del prelevamento. Per quanto concerne i servizi di riscossione attivati presso sedi non centrali dei distretti, potrà essere valutata anche la possibilità di prevedere direttamente il versamento a cassa continua presso una filiale o agenzia dell Istituto tesoriere. I dati identificativi del personale addetto alla raccolta del denaro, sia dipendente dell Istituto bancario o della società in service appositamente delegata, dovranno essere preventivamente comunicati all Azienda e tempestivamente aggiornati in caso di sostituzioni. Art.24 Riscuotitrici Automatiche. L Istituto bancario si impegnerà con la fornitura ed il servizio di 12 riscuotitrici automatiche. L importo relativo al canone annuo richiesto dall Istituto Tesoriere per la gestione del servizio, determinerà l attribuzione di un Punteggio secondo quanto indicato nel disciplinare di gara. L Istituto bancario si impegna, tramite propri addetti o il personale di società di service all'uopo delegata, a ritirare i contenitori di denaro, ad effettuare il riscontro delle consistenze, le quadrature contabili di ogni riscuotitrice, in particolare l Istituto deve presentare report riepilogativo dei pagamenti rilevati dalle riscuotitrici e dei dati contabili con la quadratura finale di cassa, ed a mantenere sempre adeguatamente riforniti i cassetti rendibanconote e rendimonete incorporati nelle apparecchiature. Le somme così raccolte devono essere contabilizzate entro 3 giorni lavorativi successivi al prelevamento. I fondi cassa necessari per il funzionamento di ogni riscuotitrice devono essere forniti dall Istituto bancario. L offerta di nuove riscuotitrici, in aggiunta rispetto al numero richiesto dall Azienda, proposta dagli Istituti Bancari partecipanti, determinerà l attribuzione di un punteggio secondo quanto indicato nel disciplinare di gara. L Istituto bancario aggiudicatario dovrà installare le nuove riscuotitrici entro 60 (sessanta) giorni dalla data di aggiudicazione del servizio, secondo un crono programma che verrà concordato tra l Istituto bancario e l Azienda e comunque dopo la messa a disposizione da parte dell Azienda delle infrastrutture necessarie per l installazione delle apparecchiature, che di seguito si sintetizzano: punto rete LAN RJ45 (predisposizione e costo a carico dell Azienda); linea presa telefonica (predisposizione e costo a carico dell Azienda); presa corrente elettrica (predisposizione e costo a carico dell Azienda); fornitura, da parte dei servizi tecnici dell Azienda, delle misurazioni della capacità di portata della pavimentazione ove saranno collocate le macchine e, se necessario, la conseguente autorizzazione da parte dei medesimi servizi all applicazione delle piastre di distribuzione in acciaio o in materiale similare (il costo delle piastre e relativa installazione è a carico dell Istituto bancario). Nel caso in cui si riscontrasse che i solai non fossero adeguati, i costi derivanti dall adeguamento (rinforzi strutturali) saranno a 10

11 carico dell Azienda. In ogni caso, la messa in funzione delle riscuotitrici non potrà avvenire prima dell avvio del servizio. Nei 60 giorni previsti per l istallazione di tutte le riscuotitrici, l Istituto bancario aggiudicatario dovrà garantire la continuità del servizio offerto all utenza avvalendosi anche delle riscuotitrici attualmente in uso; se queste sono di proprietà del precedente istituto tesoriere, sarà cura dell Istituto aggiudicatario concordare con quest ultimo le modalità di utilizzo delle stesse. Tutte le riscuotitrici devono essere dotate di dispositivo POS che accetti carte di debito (Bancomat), lettore di codice a barre, quest ultimo necessario per garantire il flusso di informazioni per il collegamento del pagamento della prenotazione. Conseguentemente, l Istituto bancario dovrà garantire entro 60 (sessanta) giorni dall aggiudicazione della gara e comunque non prima dell avvio del servizio, l integrazione del software delle riscuotitrici con il sistema sanitario delle prenotazioni e quello contabile in uso presso l Azienda, le cui specifiche tecniche verranno comunicate all Istituto bancario una volta aggiudicato il servizio. Art. 25 Oneri di Manutenzione delle Riscuotitrici Tutti gli oneri di manutenzione ordinaria e straordinaria per l intera durata contrattuale sono a carico dell Istituto bancario. Tra questi anche quelli connessi all aggiornamento del software che si dovesse rendere necessario a seguito di cambiamenti della normativa sanitaria, fiscale e/o tributaria. Si precisa che qualunque modifica al software dovrà essere preventivamente concordata in forma scritta con la Direzione Informatica dell Azienda U.L.S.S. n. 13. A titolo esclusivamente di esempio, si riportano di seguito le principali cause di malfunzionamento delle riscuotitrici a fronte delle quali è necessario un intervento di manutenzione: inceppamento carta ricevute; mancata erogazione resto; dispositivo POS non funzionante; riavvio per mancata erogazione corrente; macchina fuori servizio per cause varie e relativo riavvio; inceppamento denaro (sia banconote che monete); problemi vari non previsti nelle voci sopra riportate. Inoltre, dovranno essere previsti costanti interventi di manutenzione preventiva alle riscuotitrici tali da garantire alle stesse il normale funzionamento senza interruzioni tra i quali, sempre a titolo esemplificativo: sostituzione carta ricevute; sostituzione nastro; pulizia parti varie delle macchine. Per quanto riguarda la determinazione delle penalità conseguenti alle eventuali inadempienze contrattuali nella gestione delle riscuotitrici, si rinvia all art. 28. L Istituto bancario dovrà garantire il collegamento via web delle riscuotitrici, che dovranno essere collegate on line alla ditta fornitrice il servizio di manutenzione ordinaria e straordinaria tramite le reti aziendali, ai fini del monitoraggio on line sul funzionamento delle stesse; il monitoraggio sul funzionamento delle riscuotitrici e gli interventi di manutenzione derivanti dal cattivo funzionamento delle stesse sono disciplinati dall allegato 1. Art. 26 Oneri assicurativi e costi a carico dell aggiudicatario e dell Azienda 11

12 Gli oneri relativi all accensione di apposite assicurazioni RCT, furto e scasso delle riscuotitrici e sottrazione del denaro in esse contenuto sono a carico dell Istituto bancario. Saranno inoltre a totale carico dell Istituto bancario i seguenti costi: rotoli per la stampa con le riscuotitrici dei ticket e delle fatture. Resteranno invece a carico dell Azienda i costi sotto elencati: costo e consumi energia elettrica; costo e consumi linea telefonica. L imputazione di altri costi non previsti saranno concordati tra l Azienda e l Istituto bancario. L Istituto bancario dovrà inoltre, dall inizio effettivo del servizio, provvedere all installazione di dispositivi POS che accettino carte di pagamento abilitate almeno ai circuiti Bancomat/VISA/MASTERCARD/MAESTRO presso tutte le postazioni operative degli sportelli cassa dell Azienda riportate nell Allegato 1; anche per la presa visione di tali casse aziendali sono previsti appositi sopralluoghi con le stesse modalità stabilite per le riscuotitrici automatiche, a cui si rimanda. L istituto mette a disposizione, a richiesta dell Azienda ed a titolo gratuito, le attrezzature per consentire nei punti di riscossione Aziendali i pagamenti a mezzo di bancomat e POS senza applicazioni di commissioni sul transato ed integrati con sistema di prenotazione unico e contabile dell Azienda. Gli oneri per l installazione, gestione ed applicazione del software sono a carico dell Istituto di credito. L Azienda, per consentire il funzionamento dei dispositivi POS, garantisce il collegamento con il fornitore individuato dall Istituto bancario tramite linea telefonica. Art. 27 Estensione del servizio Eventuali ulteriori attivazioni di nuove riscuotitrici e/o punti cassa successive all avvio della convenzione, verranno tempestivamente concordate con l Istituto bancario al quale verrà chiesta autorizzazione affinché le modalità del servizio ed i relativi oneri, anche per queste eventuali nuove riscuotitrici e/o punti cassa, siano quelli disciplinati dagli artt del presente capitolato. Per quanto riguarda i relativi oneri di gestione, dovranno essere previste le stesse condizioni economiche delle riscuotitrici già presenti. Art. 28 Penalità Poichè il servizio contemplato è da ritenersi di pubblica utilità, l Istituto Bancario per nessuna ragione può sospenderlo, effettuarlo in maniera difforme da quanto stabilito, eseguirlo in ritardo. Quanto sopra fatte salve le cause di forza maggiore. LAzienda Ulss 13 farà pervenire all Istituto Bancario per iscritto, a mezzo raccomandata a/r le osservazioni e le eventuali contestazioni ed i rilievi conseguenti ai controlli effettuati dal proprio personale incaricato. In caso di rilievo durante i controlli di non conformità, l Azienda Ulss si riserva di applicare le penali come di seguito riportato: - per ritardo o mancata esecuzione delle manutenzione delle riscuotitrici nell Allegato 1 e nell art. 25 del presente capitolato speciale 150 euro per ogni giorno di ritardo;; - per ritardo, mancata o errata esecuzione dei pagamenti rispetto ai termini indicati agli artt. 13 e 14 del presente capitolato speciale, addebito a carico dell Istituto bancario oltre alle relative sanzioni/interessi applicati da terzi all Azienda,, di 500,00. massimi per ogni evento verificatosi. - Per inadempienza o ritardi nell adempiere a quanto previsto dagli articoli 23 (Trasporto valori), 24 (Riscuotitrici Automatiche), 12 (Riscossioni) e 21 (Comunicazioni periodiche) del 12

13 presente capitolato, dopo due contestazioni scritte, si applicherà, con la terza contestazione, una penale di 500,00.=; Se l inadempienza o il ritardo dovesse persistere, si applicherà una penale di 1.000,00.= per settimana di ritardo, fermo restando quanto previsto dalle condizioni generali di contratto per la fornitura dei beni e dei servizi dell Azienda. Art. 29 Applicazione delle penali. Tutte le contestazione ufficiali operate nei confronti dell Istituto Bancario saranno precedute da un riscontro dei fatti effettuato in contradditorio con il responsabile referente dell Istituto stesso o generando elementi oggettivi di presenza delle contestazione. I parametri di valutazione per l applicazione delle penali saranno definiti nella fase di avvio del servizio da un apposita commissione. Art. 30 Risoluzione anticipata della convenzione Dopo due contestazioni scritte, che abbiano avuto esito sfavorevole al soggetto aggiudicatario, l Azienda U.L.S.S. si riserva la facoltà di risolvere il contratto con preavviso di trenta giorni, da comunicarsi mediante lettera raccomandata A.R., rimanendo salvo il diritto al risarcimento di eventuali danni. La risoluzione del contratto non pregiudica in alcun modo la richiesta del risarcimento del danno e l applicazione delle sanzioni previste dalla legge. L azienda si riserva la facoltà di recedere dalla convenzione sulla base di indicazioni regionali per l applicazione di modifiche territoriali. Art. 31 Servizi Aggiuntivi L Istituto bancario potrà erogare nel triennio di validità della Convenzione un contributo economico per la realizzazione di iniziative dell Azienda Ulss, quali, a mero titolo esemplificativo, borse di studio o acquisto di macchinari. Il valore economico di tale eventuale contributo comporterà l attribuzione di un punteggio, secondo quanto indicato nei criteri di aggiudicazione (punteggio prezzo/contributo per servizi aggiuntivi) descritti nel disciplinare di gara. Qualora l Azienda U.L.S.S. non dovesse dar seguito, entro il singolo esercizio, all acquisizione dei servizi aggiuntivi come sopra richiamati per un controvalore economico pari a quello annualmente offerto dall Istituto Bancario aggiudicatario del Servizio, la parte residua di tale cifra può essere utilizzata in aggiunta a quella annualmente garantita, per l acquisizione di tali servizi entro la data di scadenza del contratto di tesoreria.. Art. 32 Obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari Ai sensi dell art. 3 della legge n. 136/2010, l aggiudicatario del servizio assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari, accettando inoltre la clausola risolutiva espressa del contratto prevista dal comma 8 del citato articolo. Art. 33 Spese di Stipulazione 13

14 Le spese di stipulazione e registrazione della convenzione sono a carico dell Istituto aggiudicatario. Art. 34 Recesso unilaterale L Azienda U.L.S.S. si riserva la facoltà insindacabile del diritto di annullare/revocare la procedura di affidamento, con un preavviso di 30 (trenta) giorni, mediante comunicazione scritta, senza che per questo il partecipante/offerente possa avanzare qualsiasi pretesa di compenso/indennizzo per spese sostenute, nel caso intervenisse la stipulazione di una procedura di affidamento centralizzata a livello regionale o sulla base di indicazioni regionali per l applicazione di modifiche territoriali o di area vasta. Art. 35 Applicazione del protocollo di legalità La Ditta aggiudicataria, si impegna a rispettare tutte le clausole pattizie di cui al Protocollo di legalità sottoscritto dalla Regione del Veneto in data 9 gennaio 2012 ai fini della prevenzione dei tentativi d infiltrazione della criminalità organizzata nel settore dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture e di accettarne incondizionatamente il contenuto e gli effetti. Il contratto che sarà stipulato sarà risolto immediatamente e automaticamente, qualora dovessero essere comunicate dalla Prefettura, successivamente alla stipula del contratto medesimo, informazioni interdittive di cui all art. 10 del D.P.R. 3 giugno 1998, n In tal caso, sarà applicata a carico dell impresa, oggetto dell informativa interdittiva successiva, anche una penale nella misura del 10% del valore del contratto, salvo il maggior danno. Ove possibile, le penali saranno applicate mediante automatica detrazione, da parte della stazione appaltante, del relativo importo dalle somme dovute in relazione alla prima erogazione utile. La Ditta aggiudicataria si impegna ad inserire in eventuale contratto di subappalto o in altro subcontratto di cui all Allegato 1, lett. a) del Protocollo di legalità, una clausola risolutiva espressa che preveda la risoluzione immediata ed automatica del contratto di subappalto, previa revoca dell autorizzazione al subappalto, ovvero la risoluzione del subcontratto, qualora dovessero essere comunicate dalla Prefettura, successivamente alla stipula del subappalto o del subcontratto, informazioni interdittive di cui all art. 10 del D.P.R. 3 giugno 1998, n L appaltatore si obbliga altresì ad inserire nel contratto di subappalto o nel subcontratto una clausola che preveda l applicazione a carico dell impresa, oggetto dell informativa interdittiva successiva, anche di una penale nella misura del 10% del valore del subappalto o del subcontratto, salvo il maggior danno, specificando che le somme provenienti dall applicazione delle penali saranno affidate in custodia all appaltatore e destinate all attuazione di misure incrementali della sicurezza dell intervento, secondo le indicazioni che saranno impartite dalla Prefettura. La stazione appaltante si riserva di valutare le cd. Informazioni supplementari atipiche di cui all art. 1septies del decreto legge 6 settembre 1982, n. 629, convertito nella legge 12 ottobre 1982, n. 726, e successive integrazioni ai fini del gradimento dell impresa sub-affidataria, per gli effetti di cui all articolo 11, comma 3, del D.P.R. n. 252/1998. Ai sensi dell art. 1 del Protocollo di legalità la stazione appaltante non autorizzerà subappalti a favore delle imprese partecipanti alle operazioni di selezione e non risultate aggiudicatari Art. 35 Disposizioni finali Per quanto sopra non espressamente previsto e disciplinato, si applicano integralmente tutte le altre disposizioni legislative e regolamentari attinenti la materia del servizio, nonché le norme dei 14

15 Regolamenti contabili dell Azienda, sia vigenti, sia che venissero emanate nel corso della gestione, anche se più onerose per l Istituto. IL DIRETTORE GENERALE Dott. Gino Gumirato All.ti: - Allegato 1 15

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