FASCICOLO INFORMATIVO

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1 contratto di assicurazione temporanea per il caso morte con garanzie complementari a premio unico polizza collettiva n CPI Mutui FASCICOLO INFORMATIVO IL PRESENTE FASCICOLO INFORMATIVO CONTENENTE: NOTE INFORMATIVE CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE GLOSSARI INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI RICHIESTA DI ADESIONE DEVE ESSERE CONSEGNATO ALL ADERENTE/ASSICURATO PRIMA DELLA SOTTOSCRIZIONE DELLA RICHIESTA DI ADESIONE CONTRATTUALE. MOD EDIZ. GIUGNO PRIMA DELLA SOTTOSCRIZIONE LEGGERE ATTENTAMENTE LA NOTA INFORMATIVA. POLIZZA COLLETTIVA N STIPULATA TRA AI DISTRIBUZIONE SRL, AXA FRANCE VIE e AXA FRANCE IARD Il presente fascicolo informativo è stato redatto il 15 Giugno 2012 Pagina 1 di 7

2 NOTA INFORMATIVA GARANZIE DECESSO, INVALIDITÀ TOTALE PERMANENTE, INABILITÀ TEMPORANEA TOTALE La presente Nota Informativa è redatta secondo lo schema predisposto dall ISVAP, ma il suo contenuto non è soggetto alla preventiva approvazione dell ISVAP. L Aderente/Assicurato deve prendere visione delle condizioni di assicurazione prima della sottoscrizione della Richiesta d adesione. A. INFORMAZIONI SULL'IMPRESA DI ASSICURAZIONE 1. Informazioni generali AXA France Vie iscritta al registro di commercio delle Imprese di Nanterre n con sede legale al 313, Terrasses de l'arche Nanterre Cedex, Francia, autorizzata ad operare in Italia in regime di Libera Prestazione di Servizi con Provvedimento ISVAP (Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo) ai sensi dell Articolo 24 del D.Lgs. 209/2005 con provvedimento emesso il 20 febbraio 2006 per le garanzie in caso di Decesso, Invalidità totale e permanente, Inabilità temporanea totale da Infortunio o Malattia, di seguito denominata l Impresa. L Impresa mette a disposizione dei clienti il proprio sito internet: AXA France Vie viene di seguito denominata l Impresa. 2. Informazioni sulla situazione patrimoniale dell impresa (dati aggiornati al 31 dicembre 2011) Patrimonio netto di AXA France Vie S.A.: milioni di euro di cui relativi al capitale sociale e relativi al totale delle riserve patrimoniali.. Indice di solvibilità di AXA France Vie S.A. (ovvero l indice che rappresenta il rapporto tra l ammontare del margine di solvibilità disponibile e l ammontare del margine di solvibilità richiesto dalla normativa vigente): riferito alla gestione vita e relativo all ultimo bilancio approvato, è pari al 213,8%. B. INFORMAZIONI SULLE PRESTAZIONI ASSICURATIVE E SULLE GARANZIE OFFERTE 3. Prestazioni assicurative e garanzie offerte La polizza Collettiva 4759 (di seguito definito Contratto) è un Contratto di Assicurazione con tariffa a premio unico e capitale decrescente secondo la legge di ammortamento del Mutuo con durata massima pari a 10 anni. La durata del Mutuo intermediato da AI DISTRIBUZIONE SRL (di seguito definita Contraente) non puo superare i 40 anni. Avvertenza Il contratto non prevede il tacito rinnovo. Alla scadenza del contratto non è necessario comunicare la disdetta. Per i dettagli relativi al recesso si rinvia all art. 3.3 delle condizioni contrattuali. Sono assicurabili le persone fisiche che: 1) hanno un età compresa tra - 18 e 70 anni non compiuti al momento dell adesione per l opzione Base, - 18 e 65 anni non compiuti al momento dell adesione per l opzione Completa, L età massima alla scadenza non deve superare il limite di: - 75 anni non compiuti per l opzione Base, - 65 anni non compiuti per l opzione Completa; 2) hanno compilato, datato e sottoscritto la Richiesta d adesione, incluso il Questionario Medico Semplificato e di ulteriore documentazione eventualmente richiesta: qualora l Assicurato non sia in grado di compilare il suddetto questionario o in caso di almeno una risposta positiva, dovrà trasmettere all Impresa lo specifico Questionario Anamnestico. L adesione potrà essere perfezionata solo dopo che l Impresa avrà dato il proprio consenso. Pagina 2 di 7

3 NOTA INFORMATIVA GARANZIE DECESSO, INVALIDITÀ TOTALE PERMANENTE, INABILITÀ TEMPORANEA TOTALE Il contratto prevede le seguenti opzioni contrattuali e prestazioni assicurative: Opzione Base copertura assicurativa A Decesso B - Invalidità Totale e Permanente >=60% prestazione assicurata Pagamento debito residuo Pagamento debito residuo carenza franchigia limite dipendente settore privato nessuna nessuna - Si Si nessuna nessuna - Si Si autonomi e dipendenti settore pubblico Opzione Completa copertura assicurativa A Decesso B - Invalidità Totale e Permanente >=60% C Inabilità Temporanea Totale prestazione assicurata Pagamento debito residuo Pagamento debito residuo Pagamento rata del mutuo carenza franchigia limite dipendente settore privato nessuna nessuna - Si Si nessuna nessuna - Si Si 90 giorni 60 giorni Max 12 mensilità No autonomi e dipendenti settore pubblico Si Le coperture assicurative sopra descritte sono offerte esclusivamente in modo congiunto alla copertura per Perdita d impiego fornita da AXA France Iard e oggetto della stessa Polizza collettiva n. 4759: tali coperture costituiscono un unico ed inscindibile pacchetto assicurativo. Per tale ragione le Condizioni di Assicurazione descrivono congiuntamente le coperture assicurative garantite dalle due compagnie AXA France Vie e AXA France Iard. Le coperture assicurative di cui alle tabelle sopra riportate sono regolamentate dall art.1 Oggetto dell Assicurazione delle Condizioni di Assicurazione. Avvertenza Ai sensi dell art.1 Oggetto dell Assicurazione delle Condizioni di Assicurazione la copertura assicurativa relativa al caso di Invalidità totale e permanente non è operante se il grado di invalidità permanente accertato non sia maggiore o uguale al 60% mentre la copertura assicurativa in caso di Inabilità Temporanea e Totale (copertura C) opera solo se, al momento del sinistro, lo status lavorativo è quello di lavoratore autonomo, dipendente di Ente pubblico o dipendente di Aziende private senza un contratto a tempo indeterminato. Avvertenza Ai sensi dell art.1 Oggetto dell Assicurazione delle Condizioni di Assicurazione le coperture assicurative sono prestate con le carenze e franchigie come indicato nella tabella di cui sopra e con i massimali previsti dall art.3 Massimali. Esempio di operatività della copertura in caso di riscontrata Invalidità Totale e Permanente Grado di invalidità permanente accertato Indennizzo 30% Non indennizzabile 60% Indennizzo pari al debito residuo Pagina 3 di 7

4 NOTA INFORMATIVA GARANZIE DECESSO, INVALIDITÀ TOTALE PERMANENTE, INABILITÀ TEMPORANEA TOTALE Esempio di operatività della carenza (90 giorni) in caso di riscontrata Invalidità Totale e Permanente (copertura assicurativa B). Data adesione Evento Carenza Indennizzo 01/03 01/05 90 giorni Non indennizzabile 01/03 01/08 90 giorni Indennizzo pari al debito residuo Esempio di operatività della Franchigia in caso di riscontrata Inabilità Temporanea Totale (copertura assicurativa C). Data evento Periodo di inabilità Franchigia Indennizzo 01/ gg 60 giorni Mensilità indennizzate: 2 (maggio e giugno) 01/03 40 gg 60 giorni Mensilità indennizzate: nessuna Avvertenza Ai sensi dell art. 2 Delimitazioni ed Esclusioni delle Condizioni di Assicurazione le coperture assicurative sono prestate con limitazioni ed esclusioni. Avvertenza Ai sensi dell art Persone assicurabili - delle Condizioni di Assicurazione, al momento della sottoscrizione del contratto l età degli assicurati non potrà essere inferiore a 18 anni né superiore a: - 70 anni non compiuti al momento dell adesione per l opzione Base, - 65 anni non compiuti al momento dell adesione per l opzione Completa, L età massima di permanenza in copertura è limitata a - 75 anni non compiuti per l opzione Base, - 65 anni non compiuti per l opzione Completa. 4. Premi Periodicità: A fronte della garanzia del pagamento delle prestazioni il Broker incassa tramite il Contraente presso ciascun Aderente/Assicurato, in un unica soluzione, il premio unico in via anticipata alla data di decorrenza dell assicurazione. Il suo ammontare dipende dall importo del Mutuo e dall opzione contrattuale prescelta. Modalità di pagamento dei premi Il premio è dovuto all Impresa in unica soluzione dal Broker che lo incassa tramite il Contraente in nome e per conto del singolo Aderente/Assicurato. L Impresa non si fa carico di quelle spese amministrative gravanti direttamente sul Broker relative alle forme di pagamento. Frazionamento. Non previsto. Il contratto non prevede il riscatto. Il costo trattenuto dall Impresa a titolo di spesa di acquisizione e gestione del Contratto, già incluso nei tassi di Premio, è pari al 69,00% del Premio unico versato al netto delle imposte, dove applicabili. La quota parte percepita in media dagli intermediari è pari al 86.95% del costo stesso. A titolo esemplificativo per un Premio Unico di Euro 1.000, al netto delle imposte, i costi trattenuti dall Impresa di Assicurazione a titolo di spesa di acquisizione e gestione del Contratto sono pari a Euro di cui Euro 600,00 rappresentano l importo percepito dagli intermediari. 5. Modalità di calcolo e di assegnazione della partecipazione agli utili Il presente contratto non prevede alcuna partecipazione agli utili. Pagina 4 di 7

5 NOTA INFORMATIVA GARANZIE DECESSO, INVALIDITÀ TOTALE PERMANENTE, INABILITÀ TEMPORANEA TOTALE Avvertenza In caso di estinzione anticipata o di trasferimento del Mutuo, l Impresa restituisce all Aderente/Assicurato la parte di premio pagato relativo al periodo residuo rispetto alla scadenza originaria. In alternativa l Impresa, su richiesta dell Aderente/Assicurato fornisce la copertura assicurativa fino alla scadenza contrattuale a favore dello stesso beneficiario. Per maggiori dettagli si rimanda all articolo 2.2 delle Condizioni Generali di Assicurazione. 6. Costi C. INFORMAZIONI SUI COSTI, SCONTI E REGIME FISCALE 6.1 Costi gravanti direttamente sull Aderente/Assicurato Costi gravanti sul premio Costi a carico dell Aderente/Assicurato Periodicità di prelievo Modalità di prelievo 69% Sul premio unico anticipato Compresi nel premio Costi per riscatto Il contratto non prevede il riscatto della prestazione assicurata. 6.2 Costi applicati in funzione della modalità di partecipazione agli utili Non previsti. Nella tabella di seguito è riportata la quota parte percepita in media dagli intermediari con riferimento all intero flusso commissionale relativo al prodotto: Quota parte percepita dagli intermediari 86.95% 7. Sconti Il contratto non prevede sconti 8. Regime fiscale Trattamento fiscale dei premi Sui premi versati all Impresa aventi ad oggetto il rischio di morte e di Invalidità Totale e Permanente per Infortunio o Malattia entro il limite massimo di 1.291,14 è riconosciuta una detrazione di imposta ai fini IRPEF attualmente del 19% dei premi stessi. D. ALTRE INFORMAZIONI SUL CONTRATTO 9. Modalità di Perfezionamento del Contratto Per le modalità di perfezionamento del Contratto e la decorrenza delle coperture assicurative si rinvia all articolo 4 delle Condizioni di Assicurazione. 10. Risoluzione del contratto per sospensione del pagamento dei premi Il presente contratto, a premio unico, non prevede la sospensione del pagamento dei premi. 11. Riscatto e riduzione Il contratto non prevede valore di riduzione e di riscatto. 12. Revoca della proposta Il contratto non prevede revoca della proposta. 13. Diritto di recesso Pagina 5 di 7

6 NOTA INFORMATIVA GARANZIE DECESSO, INVALIDITÀ TOTALE PERMANENTE, INABILITÀ TEMPORANEA TOTALE Avvertenza L Aderente/Assicurato, ai sensi dell art. 177 del D. Lgs. 209/05, ha diritto di recedere dal Contratto entro trenta giorni dal momento in cui è informato che lo stesso è concluso. Il Recesso deve essere comunicato per iscritto all Impresa, mediante lettera raccomandata contenente gli estremi identificativi della Polizza, ed inviata a: AXA France Vie, AXA France IARD e AI DISTRIBUZIONE SRL c/o AI Distribuzione, Via Vittor Pisani Milano MI o eventualmente per il tramite del Soggetto Incaricato del collocamento. Entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione di Recesso, l Impresa rimborsa all Aderente/Assicurato il Premio Unico da questi corrisposto al netto della parte relativa al periodo per il quale il Contratto ha avuto effetto. L esercizio del diritto di recesso dalla presente Polizza collettiva implica necessariamente il recesso da tutte le coperture assicurative, comprese quelle fornite da AXA France Iard, che insieme costituiscono un pacchetto inscindibile. 14. Documentazione da consegnare all Impresa per la liquidazione delle prestazioni e termini di prescrizione Si rinvia all art.9 Denuncia dei sinistri delle Condizioni di Assicurazione per il dettaglio della documentazione che l avente diritto è tenuto a presentare all Impresa per la liquidazione delle prestazioni. L Impresa si impegna a liquidare il sinistro entro 30 giorni dalla ricezione della documentazione completa, prevista dall art. 9 Denuncia dei sinistri delle Condizioni di Assicurazione, comprovante il sinistro. Le somme liquidate saranno corrisposte ai beneficiari. I diritti dei beneficiari dei contratti di assicurazione sulla vita si prescrivono nel termine di due anni dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui il diritto si fonda, come da L. 166 del 27/10/2008. Decorso tale termine senza che la Società abbia ricevuto alcuna comunicazione e/o disposizione, gli importi derivanti dal contratto verranno devoluti al Fondo costituito presso il Ministero dell Economia e delle Finanze (Regolamento di attuazione L. 23 dicembre 2005 n. 266 con D.P.R. n.116 del 22/6/2007 in materia di Rapporti dormienti ). 15. Legge applicabile al contratto Al contratto si applica la legge italiana. 16. Lingua in cui è redatto il contratto Il contratto, e ogni documento ad esso allegato e le comunicazioni in corso di contratto, sono redatti in lingua italiana. 17. Reclami Eventuali reclami relativi al rapporto contrattuale o alla gestione del sinistro possono essere presentati all Impresa, per il tramite del partner gestionale, secondo le seguenti modalità: Posta: AXA France Vie, AXA France IARD e AI DISTRIBUZIONE SRL c/o AI Distribuzione, Via Vittor Pisani Milano MI mail: aidistribuzione@pec.it; fax: I reclami indirizzati all Impresa contengono: - nome, cognome, indirizzo completo e recapito telefonico del reclamante; - numero della polizza e nominativo del contraente; - numero e data del sinistro al quale si fa riferimento; - indicazione del soggetto o dei soggetti di cui si lamenta l operato; - breve descrizione del motivo di lamentela; - ogni altra indicazione e documento utile per descrivere le circostanze. Sarà cura dell Impresa comunicare gli esiti del reclamo entro il termine di 45 giorni dalla data di ricevimento del reclamo. Qualora l esponente non abbia ricevuto risposta dall Impresa entro il termine di 45 giorni dalla data di ricevimento del reclamo da parte dell Impresa stessa oppure abbia ricevuto una risposta ritenuta non soddisfacente, è possibile presentare reclamo a: Le Médiateur de la Fédération Française des Sociétés Pagina 6 di 7

7 NOTA INFORMATIVA GARANZIE DECESSO, INVALIDITÀ TOTALE PERMANENTE, INABILITÀ TEMPORANEA TOTALE d'assurances (FFSA), BP 290, PARIS CEDEX 09, fax sito web: I reclami indirizzati all FFSA contengono: - nome, cognome ed indirizzo del reclamante, con eventuale recapito telefonico; - indicazione del soggetto o dei soggetti di cui si lamenta l operato; - breve descrizione del motivo di lamentela; - copia del reclamo presentato all impresa di assicurazione e dell eventuale riscontro fornito dalla stessa; - ogni documento utile per descrivere più compiutamente le circostanze. Resta salva la facoltà di adire l Autorità Giudiziaria. 18. Informativa in corso di Contratto L Impresa si impegna a comunicare all Aderente/Assicurato le eventuali variazioni delle informazioni contenute nella Nota Informativa, intervenute per effetto di modifiche alla normativa successive alla Conclusione del Contratto. 19. Comunicazioni dell aderente/assicurato all Impresa L aderente/assicurato è esonerato dall obbligo di comunicare all Impresa l eventuale cambiamento dell attività professionale svolta. 20. Conflitto di interessi In relazione al presente Contratto non sussistono, al momento della redazione della presente Nota Informativa, situazioni di conflitto d interesse anche derivanti da rapporti di gruppo o da rapporti di affari propri o di società del gruppo. L Impresa è responsabile della veridicità e della completezza dei dati e delle notizie contenute nella presente Nota Informativa. AXA France Vie e AXA France IARD Il rappresentante legale Dominique Paina Pagina 7 di 7

8 GLOSSARIO - GARANZIE DECESSO, INVALIDITÀ TOTALE PERMANENTE, INABILITÀ TEMPORANEA TOTALE Aderente/Assicurato: Beneficiario: Broker Capitale Assicurato: Conclusione del Contratto: Condizioni di assicurazione: Contraente: Contratto (o Polizza): Costi (o spese): Data di Decorrenza e Perfezionamento del Contratto: Data di Scadenza: Diritti (propri) del Beneficiario: Durata Contrattuale: Esclusioni: Fascicolo Informativo: Impresa: Inabilità Temporanea e Totale: Indennizzo o Liquidazione: Infortunio: persona sulla cui vita viene stipulato il Contratto. Soggetto a cui spettano le prestazioni assicurative previste dal contratto. Area Insurance Broker iscritta al Registro Imprese di Aosta, C.F. - Partita Iva , Iscritta al R.U.I. dell ISVAP al n B , come intermediario assicurativo, con sede legale in Rue Hotel des Etats, 7, Aosta (AO) prestazione in forma di capitale che l Impresa corrisponde al Beneficiario in caso di Decesso o Invalidità totale e permanente dell'assicurato nel corso della Durata del Contratto. E pari al debito residuo in linea capitale del Contratto di mutuo stipulato dall Aderente/Assicurato per il tramite della Contraente e collegato alla Polizza, calcolato alla data del Sinistro ipotizzando il regolare rimborso dello stesso, A condizione che sia stato pagato il Premio Unico previsto e siano stati compilati, datati e sottoscritti la Richiesta d adesione e, ove richiesto, del questionario anamnestico, compilato e sottoscritto da solo o con l aiuto del proprio Medico di Famiglia e di ulteriore documentazione eventualmente richiesta, il Contratto avrà effetto dalle ore 24:00 della Data di Decorrenza, coincidente con la data di perfezionamento della Richiesta di adesione. insieme delle clausole di base che regolano il Contratto e riguardano gli aspetti generali quali il pagamento del Premio Unico, la Data di Decorrenza, la Durata Contrattuale. Persona fisica o giuridica che stipula il contratto di assicurazione in forma di polizza collettiva. Contratto attraverso il quale l assicurato trasferisce all Impresa un rischio al quale egli è esposto. oneri a carico dell Aderente/Assicurato e gravanti sul Premio Unico. data a partire dalla quale il Contratto produce i suoi effetti; coincide con la data di Conclusione del Contratto. data prevista come termine di efficacia del Contratto ed a partire dalla quale cessano gli effetti dello stesso. diritto del Beneficiario alle prestazioni del Contratto dovute dall Impresa; è acquisito per effetto della designazione da parte dell Aderente/assicurato. periodo che intercorre dalla Data di Decorrenza alla Data di Scadenza del Contratto o, se precedente, alla data in cui si manifesta l evento coperto dal Decesso o dall Invalidità Totale e Permanente. rischi esclusi o limitazioni relativi alla copertura assicurativa prestata dall Impresa, elencati in apposite clausole del Contratto. l insieme della presente documentazione informativa da consegnare al potenziale cliente, composto da: - Note Informative; - Glossari; - Condizioni di Assicurazione; - informativa sul trattamento dei dati personali; - modulo di Richiesta d adesione. AXA France Vie la perdita totale, in via temporanea, della capacità dell Assicurato di attendere alla propria Normale Attività Lavorativa a seguito di Infortunio o Malattia. pagamento al Beneficiario delle prestazioni dovute al verificarsi di uno degli eventi assicurati. ogni evento dovuto a causa fortuita, violenta ed esterna, che produca il Decesso dell assicurato o lesioni fisiche obiettivamente constatabili le quali abbiano come conseguenza l Invalidità Totale e Permanente o l Inabilità Totale Temporanea. Sono inoltre parificati agli infortuni: l asfissia non di origine morbosa, gli Pagina 1 di 3

9 GLOSSARIO - GARANZIE DECESSO, INVALIDITÀ TOTALE PERMANENTE, INABILITÀ TEMPORANEA TOTALE Invalidità Totale e Permanente da Infortunio o Malattia: ISVAP: Lavoratore Autonomo: Lavoratore Dipendente di Enti Pubblici: Malattia: Normale Attività Lavorativa: Nota Informativa: avvelenamenti acuti da ingestione o da assorbimento di sostanze; l infezione e l avvelenamento causati da morsi di animali, punture di insetti e di vegetali, con esclusione della malaria e delle malattie tropicali; l annegamento; l assideramento o il congelamento; i colpi di sole o di calore; le lesioni muscolari determinate da sforzi, con esclusione di ogni tipo di infarto e delle rotture sottocutanee dei tendini; le ernie addominali, con esclusione di ogni tipo di ernia; gli infortuni subiti in stato di malore o di incoscienza. la perdita totale definitiva della capacità lavorativa generica dell Assicurato, indipendentemente dalla specifica professione esercitata. Tale invalidità è riconosciuta quando il grado di percentuale di invalidità accertato sia pari o superiore al 60%. Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo, che svolge funzioni di vigilanza nei confronti delle imprese di assicurazione sulla base delle linee di politica assicurativa determinate dal Governo. È la persona fisica che abbia presentato ai fini dell imposta sul reddito (IRPEF) una dichiarazione relativa all anno precedente che escluda la percezione di reddito da lavoro dipendente (pubblico o privato) e che comporti denuncia di almeno uno dei redditi definiti agli articoli 29 (reddito agrario), 49 (redditi di lavoro autonomo), 51 (redditi di impresa), del D.P.R. 22 dicembre 1986, n.917 e successive modifiche, e/o redditi derivanti dalla partecipazione in società di persone. A titolo esemplificativo sono considerati lavoratori autonomi: - i Lavoratori a Progetto ; - i Collaboratori coordinati e continuativi ; - gli apprendisti; - i lavoratori stagionali; - le persone fisiche che percepiscono un reddito che non derivi dalle tipologie elencate nelle definizioni di Lavoratore Dipendente di Azienda Privata o Lavoratore Dipendente Pubblico. la persona fisica che sia Lavoratore Dipendente come sopra definito ma presso la Pubblica Amministrazione. A titolo esemplificativo fanno parte della Pubblica Amministrazione: - le amministrazioni dello Stato, ivi compresi gli istituti e le scuole di ogni genere e grado; - le aziende e amministrazioni dello Stato ad ordinamento autonomo; - le Regioni, le Province e i Comuni; - le Comunità Montane e loro consorzi e associazioni; - le Istituzioni Universitarie; - la Camere di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura e loro associazioni; - le Aziende e gli Enti del servizio sanitario Nazionale. ogni alterazione dello stato di salute non dipendente da Infortunio. l attività retribuita o comunque produttiva di reddito svolta dall Assicurato con carattere di abitualità e prevalenza immediatamente prima del Sinistro, ovvero una consimile attività retribuita o comunque produttiva di reddito tale da non modificare le possibilità economiche dell Assicurato. il documento che precede le Condizioni di assicurazione, redatto secondo le disposizioni dell ISVAP, che l Impresa consegna all Aderente/Assicurato prima della sottoscrizione della Richiesta d adesione e che contiene informazioni relative all Impresa, al Contratto stesso e alle caratteristiche assicurative della Polizza. Pagina 2 di 3

10 GLOSSARIO - GARANZIE DECESSO, INVALIDITÀ TOTALE PERMANENTE, INABILITÀ TEMPORANEA TOTALE Perfezionamento del Contratto: Periodo di Carenza: Periodo di Franchigia Assoluta: Periodo di Riqualificazione: Premio Unico: Richiesta d adesione: Recesso: Rischio Demografico: coincide con la Data di Decorrenza del Contratto a condizione che l Aderente/Assicurato abbia pagato il Premio Unico e siano stati compilati e sottoscritti la Richiesta d adesione, e, ove richiesto, del questionario anamnestico, compilato e sottoscritto da solo o con l aiuto del proprio Medico di Famiglia e di ulteriore documentazione eventualmente richiesti e che questa documentazione sia stata accettata dall Impresa. periodo di tempo, immediatamente successivo alla Data di Decorrenza, durante il quale la garanzia non ha effetto. periodo di tempo immediatamente successivo al verificarsi di un sinistro dovuto a Inabilità Temporanea Totale, in relazione al quale, pur in presenza di un sinistro indennizzabile ai termini del Contratto, non viene riconosciuto alcun Indennizzo. periodo di tempo successivo alla cessazione dello stato di Inabilità Temporanea Totale, liquidabile ai sensi del Contratto, durante il quale l Assicurato deve ritornare a svolgere la sua Normale Attività Lavorativa prima di poter presentare un altra denuncia relativa ad un nuovo sinistro. importo che l Aderente/Assicurato deve corrispondere alla sottoscrizione del Contratto, comprensivo di imposte, composto dal premio unico per le Garanzie assicurative. modulo sottoscritto dall Aderente/Assicurato, in qualità di aderente, con il quale egli conferma di avere ricevuto, letto e valutato tutti i documenti inclusi nel Fascicolo Informativo del Contratto e manifesta all Impresa la volontà di aderire al Contratto. diritto del Contraente di recedere dal Contratto e farne cessare gli effetti, da comunicarsi dall Aderente/Assicurato all Impresa entro 30 giorni dal Perfezionamento del Contratto. rischio che si verifichi un evento futuro e incerto attinente alla vita dell Assicurato, caratteristica essenziale del contratto di assicurazione della vita: infatti, è al verificarsi dell evento attinente alla vita dell Assicurato che si ricollega l impegno dell Impresa di erogare la prestazione assicurata. Pagina 3 di 3

11 NOTA INFORMATIVA GARANZIA PERDITA D IMPIEGO La presente Nota Informativa è redatta secondo lo schema predisposto dall ISVAP, ma il suo contenuto non è soggetto alla preventiva approvazione dell ISVAP. L Aderente/Assicurato deve prendere visione delle condizioni di assicurazione prima della sottoscrizione della Richiesta d adesione. A. INFORMAZIONI SULL'IMPRESA DI ASSICURAZIONE 1. Informazioni generali AXA France IARD, iscritta al registro di commercio delle Imprese di Nanterre n , con sede legale al 313, Terrasses de l'arche Nanterre Cedex, Francia, autorizzata ad operare in Italia in regime di Libera Prestazione di Servizi con Provvedimento ISVAP (Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo) ai sensi dell Articolo 24 del D.Lgs. 209/2005 con provvedimento emesso l 1 gennaio 2003, per la garanzie Perdita d Impiego, di seguito denominata l Impresa. L Impresa mette a disposizione dei clienti il proprio sito internet: 2. Informazioni sulla situazione patrimoniale dell impresa (dati aggiornati al 31 dicembre 2011) Patrimonio netto di AXA France IARD S.A.: milioni di euro di cui relativi al capitale sociale e relativi al totale delle riserve patrimoniali. Indice di solvibilità di AXA France IARD S.A. (ovvero l indice che rappresenta il rapporto tra l ammontare del margine di solvibilità disponibile e l ammontare del margine di solvibilità richiesto dalla normativa vigente): riferito alla gestione danni e relativo all ultimo bilancio approvato, è pari al 202,6%. B. INFORMAZIONI SUL CONTRATTO Il contratto è stato stipulato senza tacito rinnovo. Alla scadenza del contratto non è necessaria comunicare la disdetta. L esercizio del diritto di recesso dalla presente Polizza collettiva implica necessariamente, il recesso da tutte le coperture assicurative, comprese quelle fornite da AXA France Vie, che costituiscono insieme un pacchetto inscindibile. Avvertenza Alla scadenza del contratto non è necessaria comunicare la disdetta. 3. Coperture assicurative offerte Limitazioni ed esclusioni La copertura assicurativa in seguito descritta é offerta esclusivamente in modo congiunto alle coperture in caso di Decesso, Invalidità Totale Permanente e Inabilità Temporanea Totale fornita da AXA France Vie e oggetto della stessa Polizza collettiva n. 4759: tali coperture costituiscono un unico ed inscindibile pacchetto assicurativo. Per tale ragione le Condizioni di Assicurazione descrivono congiuntamente le coperture assicurative garantite dalle due compagnie AXA France Vie e AXA France Iard. copertura assicurativa D Perdita d impiego prestazione assicurata Pagamento rata del mutuo durata carenza franchigia limite Max 10 anni 90 giorni 60 giorni Max 12 mensilità dipendente settore privato Si autonomi e dipendenti settore pubblico No L Impresa corrisponde un'indennità pari alle rate mensili che hanno scadenza durante il restante periodo di disoccupazione. La copertura assicurativa é regolamentata dall art.1 Oggetto dell Assicurazione delle Condizioni di Assicurazione. Pagina 1 di 4

12 NOTA INFORMATIVA GARANZIA PERDITA D IMPIEGO Esempio di operatività della carenza (90 giorni) in caso di Perdita d impiego. Data adesione Evento Carenza Indennizzo 01/03 01/05 90 giorni Non indennizzabile 01/03 01/08 90 giorni Indennizzabile a partire dal 01/06 Esempio di operatività della Franchigia in caso di Perdita d impiego. Data evento Periodo di disoccupazione Franchigia Indennizzo 01/ gg 60 giorni Mensilità indennizzate: 2 (maggio e giugno) 01/03 40 gg 60 giorni Mensilità indennizzate: nessuna Avvertenza Ai sensi dell art. 2 Delimitazioni ed Esclusioni delle Condizioni di Assicurazione le coperture assicurative sono prestate con limitazioni ed esclusioni. Avvertenza Ai sensi dell art Persone assicurabili - delle Condizioni di Assicurazione, al momento della sottoscrizione del contratto l età degli assicurati non potrà essere inferiore a 18 anni né superiore a - 65 anni non compiuti al momento dell adesione. L età massima di permanenza in copertura è pari a 65 anni non compiuti. 4. Periodi di carenza contrattuale Avvertenza Ai sensi dell art. 1 Oggetto dell Assicurazione delle Condizioni di Assicurazione é prevista una carenza per la copertura assicurativa in caso di Perdita d impiego. 5. Dichiarazioni dell Assicurato in ordine delle circostanze del rischio Nullità Avvertenza Dichiarazioni false e reticenti in sede di conclusione del contratto, potrebbero comportare l annullamento dello stesso con la perdita totale o parziale dell indennizzo / risarcimento, così come disposto dall art. 14 Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio delle Condizioni di Assicurazione. Avvertenza E di fondamentale importanza che le dichiarazioni rese dall Aderente/Assicurato per la definizione del rischio siano complete e veritiere per evitare il rischio di successive, legittime, contestazioni dell Impresa che potrebbero anche pregiudicare il diritto dei Beneficiari di ottenere il pagamento del Capitale Assicurato. Avvertenza Non sono previste specifiche cause di nullità oltre a quelle stabilite generalmente dalla Legge. 6. Aggravamento e diminuzione del rischio e variazione nella professione L aderente non deve dare comunicazione alla Società di eventuale aggravamento e diminuzione del rischio. 7. Premi Periodicità: A fronte della garanzia del pagamento delle prestazioni il Broker incassa tramite il Contraente presso ciascun Aderente/Assicurato, in un unica soluzione, il premio unico in via anticipata alla data di decorrenza dell assicurazione. Il suo ammontare dipende dall importo del Mutuo e dall opzione contrattuale prescelta. Modalità di pagamento dei premi Il premio è dovuto all Impresa in unica soluzione dal Broker che lo incassa tramite il Contraente in nome e per conto del singolo Aderente/Assicurato. Pagina 2 di 4

13 NOTA INFORMATIVA GARANZIA PERDITA D IMPIEGO L Impresa non si fa carico di quelle spese amministrative gravanti direttamente sul Broker relative alle forme di pagamento. Frazionamento. Non previsto. Il contratto non prevede il riscatto. Il costo trattenuto dall Impresa a titolo di spesa di acquisizione e gestione del Contratto, già incluso nei tassi di Premio, è pari al 69% del Premio unico versato al netto delle imposte, dove applicabili. La quota parte percepita in media dall intermediario è pari al 86.95% del costo stesso. A titolo esemplificativo per un Premio Unico di Euro 1.000,00 al netto delle imposte, i costi trattenuti dall Impresa di Assicurazione a titolo di spesa di acquisizione e gestione del Contratto sono pari a Euro di cui Euro rappresentano l importo percepito dall Intermediario. 8. Rivalse Avvertenza Non sono previste rivalse salvo quelle previste dalla Legge (Art c.c.) 9. Adeguamento del premio e delle somme assicurate. Il Capitale Assicurato e il Premio Unico non sono soggetti ad adeguamento. 10. Diritto di Recesso Avvertenza L Aderente/Assicurato, ai sensi dell art.6 Recesso delle Condizioni di Assicurazione, ha diritto di recedere dal Contratto entro trenta giorni dalla data di decorrenza. Il recesso determina la cessazione delle coperture assicurative e l Impresa rimborsa all Aderente/Assicurato il Premio Unico da questi corrisposto al netto della parte relativa al periodo per il quale il Contratto ha avuto effetto. 11. Prescrizione e decadenza dei diritti derivanti dal contratto Ai sensi dell articolo 2952 c.c., i diritti derivanti da un qualsiasi Contratto di assicurazione si prescrivono in due anni dal giorno in cui si è verificato l evento su cui i diritti stessi si fondano. 12. Legge applicabile al Contratto Il presente Contratto è disciplinato dalla legge italiana. 13. Regime fiscale Sul premio versato non è riconosciuta alcuna detrazione di imposta ai fini IRPEF. C. INFORMAZIONI SULLE PROCEDURE LIQUIDATIVE E SUI RECLAMI 14. Sinistri Liquidazione dell indennizzo Avvertenza Ai sensi dell art. 9 Denuncia dei sinistri delle Condizioni di Assicurazione si applica quanto segue: - momento di insorgenza del sinistro. L insorgenza del sinistro è il momento in cui si determina l evento previsto dalla copertura assicurativa; - momento e termini per la denuncia del sinistro. La denuncia deve essere presentata, per iscritto, entro 10 giorni dal momento in cui l Aderente/Assicurato ne abbia avuto la possibilità. La denuncia deve contenere l indicazione del luogo giorno ed ora dell evento e delle cause che lo determinarono e deve essere corredata della documentazione di cui all art. 9 Denuncia dei sinistri delle Condizioni di Assicurazione; - spese per accertamento del danno. Non sono previste salvo quelle necessarie per la produzione ed invio della documentazione attestante il diritto all indennizzo nonché quelle previste dall art. 18 Arbitrato delle Condizioni di Assicurazione (vedi art. 16 della presente nota). 15. Reclami Eventuali reclami relativi al rapporto contrattuale o alla gestione del sinistro possono essere presentati all Impresa, per il tramite del partner gestionale, secondo le seguenti modalità: Pagina 3 di 4

14 NOTA INFORMATIVA GARANZIA PERDITA D IMPIEGO Posta: AXA France Vie, AXA France IARD e AI DISTRIBUZIONE SRL, c/o AI Distribuzione, Via Vittor Pisani Milano MI mail: aidistribuzione@pec.it; fax: I reclami indirizzati all Impresa contengono: - nome, cognome, indirizzo completo e recapito telefonico del reclamante; - numero della polizza e nominativo del contraente; - numero e data del sinistro al quale si fa riferimento; - indicazione del soggetto o dei soggetti di cui si lamenta l operato; - breve descrizione del motivo di lamentela; - ogni altra indicazione e documento utile per descrivere le circostanze. Sarà cura dell Impresa comunicare gli esiti del reclamo entro il termine di 45 giorni dalla data di ricevimento del reclamo. Qualora l esponente non abbia ricevuto risposta dall Impresa entro il termine di 45 giorni dalla data di ricevimento del reclamo da parte dell Impresa stessa oppure abbia ricevuto una risposta ritenuta non soddisfacente, è possibile presentare reclamo a: Le Médiateur de la Fédération Française des Sociétés d'assurances (FFSA), BP 290, PARIS CEDEX 09, fax le.mediateur@mediation-assurance.org, sito web: I reclami indirizzati all FFSA contengono: - nome, cognome ed indirizzo del reclamante, con eventuale recapito telefonico; - indicazione del soggetto o dei soggetti di cui si lamenta l operato; - breve descrizione del motivo di lamentela; - copia del reclamo presentato all impresa di assicurazione e dell eventuale riscontro fornito dalla stessa; - ogni documento utile per descrivere più compiutamente le circostanze. Resta salva la facoltà di adire l Autorità Giudiziaria. 16. Arbitrato Avvertenza In relazione alle controversie inerenti la quantificazione dei danni e l attribuzione della responsabilità che implichi un accertamento del fatto, si ricorda che permane la competenza esclusiva dell Autorità Giudiziaria, oltre alla facoltà di ricorrere a sistemi conciliativi ove esistenti. L Impresa è responsabile della veridicità e della completezza dei dati e delle notizie contenute nella presente Nota Informativa. AXA France Vie e AXA France IARD Il rappresentante legale Dominique Paina Pagina 4 di 4

15 GLOSSARIO GARANZIA PERDITA D IMPIEGO Aderente/Assicurato: Beneficiario: Broker Conclusione del Contratto: Condizioni di assicurazione: Contraente: Contratto (o Polizza): Costi (o spese): Data di Decorrenza e Perfezionamento del Contratto: Data di Scadenza: Diritti (propri) del Beneficiario: Disoccupazione: Durata Contrattuale: Esclusioni: Fascicolo Informativo: Impresa: Indennizzo o Liquidazione: ISVAP: Lavoratore Dipendente di Azienda Privata: persona sulla cui vita viene stipulato il Contratto. Soggetto a cui spettano le prestazioni assicurative previste dal contratto. Area Insurance Broker iscritta al Registro Imprese di Aosta, C.F. - Partita Iva , Iscritta al R.U.I. dell ISVAP al n B , come intermediario assicurativo, con sede legale in Rue Hotel des Etats, 7, Aosta (AO) A condizione che sia stato pagato il Premio Unico previsto e siano stati compilati, datati e sottoscritti la Richiesta d adesione e, ove richiesto, del questionario anamnestico, compilato e sottoscritto da solo o con l aiuto del proprio Medico di Famiglia e di ulteriore documentazione eventualmente richiesta, il Contratto avrà effetto dalle ore 24:00 della Data di Decorrenza, coincidente con la data di perfezionamento della Richiesta di adesione. insieme delle clausole di base che regolano il Contratto e riguardano gli aspetti generali quali il pagamento del Premio Unico, la Data di Decorrenza, la Durata Contrattuale. Persona fisica o giuridica che stipula il contratto di assicurazione in forma di polizza collettiva. Contratto attraverso il quale l assicurato trasferisce all Impresa un rischio al quale egli è esposto. oneri a carico del Contraente e gravanti sul Premio Unico. data a partire dalla quale il Contratto produce i suoi effetti; coincide con la data di Conclusione del Contratto. data prevista come termine di efficacia del Contratto ed a partire dalla quale cessano gli effetti dello stesso. diritto del Beneficiario alle prestazioni del Contratto dovute dall Impresa; è acquisito per effetto della designazione da parte dell Aderente/assicurato. lo stato dell Assicurato, Lavoratore Dipendente di Azienda Privata, qualora egli, contemporaneamente: 1. abbia cessato la sua Normale Attività Lavorativa e non sia impegnato nello svolgimento di qualsiasi altra occupazione di durata superiore alle 16 ore settimanali che generi un reddito o un guadagno; 2. sia iscritto negli elenchi anagrafici o percepisca un indennità derivante da trattamento di Mobilità o di Cassa Integrazione Guadagni Straordinaria; 3. non rifiuti eventuali offerte di lavoro. periodo che intercorre dalla Data di Decorrenza alla Data di Scadenza del Contratto rischi esclusi o limitazioni relativi alla copertura assicurativa prestata dall Impresa, elencati in apposite clausole del Contratto. l insieme della presente documentazione informativa da consegnare al potenziale cliente, composto da: - Nota Informative - Condizioni di Assicurazione; - Glossari; - informativa sul trattamento dei dati personali; - modulo di Richiesta d adesione. AXA France IARD pagamento al Beneficiario delle prestazioni dovute al verificarsi di uno degli eventi assicurati. Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo, che svolge funzioni di vigilanza nei confronti delle imprese di assicurazione sulla base delle linee di politica assicurativa determinate dal Governo. la persona fisica che svolge la propria attività lavorativa, con qualsiasi qualifica o in qualsiasi categoria in un unità giuridico-economica, che è iscritta nei libri paga dell impresa con un contratto di lavoro dipendente a tempo indeterminato non del pubblico impiego, comportante un obbligo di prestazione non inferiore a 16 ore settimanali. Pagina 1 di 2

16 GLOSSARIO GARANZIA PERDITA D IMPIEGO Malattia: Nota Informativa: Perfezionamento del Contratto: Periodo di Carenza: Periodo di Franchigia Assoluta: Periodo di Riqualificazione: Premio Unico: Richiesta d adesione: Recesso: Rischio Demografico: A titolo esemplificativo sono considerati lavoratori dipendenti: - i dirigenti, i quadri, gli impiegati e gli operai; - i soci di cooperativa iscritti nei libri paga. ogni alterazione dello stato di salute non dipendente da Infortunio. il documento che precede le Condizioni di assicurazione, redatto secondo le disposizioni dell ISVAP, che l Impresa consegna all Aderente/Assicurato prima della sottoscrizione della Richiesta d adesione e che contiene informazioni relative all Impresa, al Contratto stesso e alle caratteristiche assicurative della Polizza. coincide con la Data di Decorrenza del Contratto a condizione che l Aderente/Assicurato abbia pagato il Premio Unico e siano stati compilati e sottoscritti la Richiesta d adesione, e, ove richiesto, del questionario anamnestico, compilato e sottoscritto da solo o con l aiuto del proprio Medico di Famiglia e di ulteriore documentazione eventualmente richiesti e che questa documentazione sia stata accettata dall Impresa. periodo di tempo, immediatamente successivo alla Data di Decorrenza, durante il quale la garanzia non ha effetto. periodo di tempo immediatamente successivo al verificarsi di un sinistro dovuto a Perdita d impiego, in relazione al quale, pur in presenza di un sinistro indennizzabile ai termini del Contratto, non viene riconosciuto alcun Indennizzo. periodo di tempo successivo alla cessazione dello stato di Disoccupazione, liquidabile ai sensi del Contratto, durante il quale l Assicurato deve ritornare a svolgere la sua Normale Attività Lavorativa prima di poter presentare un altra denuncia relativa ad un nuovo sinistro. importo che l Aderente/Assicurato deve corrispondere alla sottoscrizione del Contratto, comprensivo di imposte, composto dal premio unico per le Garanzie assicurative. modulo sottoscritto dall Aderente/Assicurato, in qualità di aderente, con il quale egli conferma di avere ricevuto, letto e valutato tutti i documenti inclusi nel Fascicolo Informativo del Contratto e manifesta all Impresa la volontà di aderire al Contratto. diritto del Contraente di recedere dal Contratto e farne cessare gli effetti, da comunicarsi dall Aderente/Assicurato all Impresa entro 30 giorni dal Perfezionamento del Contratto. rischio che si verifichi un evento futuro e incerto attinente alla vita dell Assicurato, caratteristica essenziale del contratto di assicurazione della vita: infatti, è al verificarsi dell evento attinente alla vita dell Assicurato che si ricollega l impegno dell Impresa di erogare la prestazione assicurata. Pagina 2 di 2

17 CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE 1. OGGETTO DELL ASSICURAZIONE L Impresa, alle condizioni di seguito indicate, garantisce gli Aderenti/Assicurati contro i rischi di: A) Decesso per qualunque causa OPZIONE BASE E OPZIONE COMPLETA 1. Assicurati garantiti: tutti gli Aderenti. 2. Rischio assicurato: decesso per qualunque causa. 3. Franchigia e Carenza: non previste. 4. Prestazione assicurativa: Fermi i massimali di cui all art. 9, l Impresa liquida una somma pari al Debito Residuo in linea capitale, risultante alla data del Sinistro del Contratto di mutuo, stipulato dall Aderente/Assicurato con l ente erogante il mutuo e collegato alla Polizza alla data del decesso calcolato ipotizzando il regolare rimborso dello stesso. Pertanto l importo corrisposto sarà al netto delle rate o quote di rate insolute o di cui sia stata concordata la sospensione del pagamento, e degli interessi sulle stesse nel frattempo maturati. Nel caso vi siano più Assicurati per il medesimo Mutuo (assicurazione pro quota), la prestazione assicurativa come sopra calcolata sarà ridotta in proporzione al numero degli assicurati. B) Invalidità Totale e Permanente, a seguito di infortunio o malattia OPZIONE BASE E OPZIONE COMPLETA 1. Assicurati garantiti: tutti gli Aderenti. 2. Rischio assicurato: Invalidità Totale e Permanente, di grado uguale o superiore al 60%, a seguito di infortunio o malattia. 3. Franchigia e Carenza: non previste. 4. Prestazione assicurativa: una volta accertato dal punto di vista medico lo stato ed il grado di Invalidità Permanente, l Impresa liquida al Beneficiario designato, fermi i massimali di cui all art. 3, una somma pari al Debito Residuo, in linea capitale, risultante alla data del Sinistro del Contratto di o, stipulato dall Aderente/Assicurato con l ente erogante il mutuo e collegato alla Polizza alla data del decesso calcolato ipotizzando il regolare rimborso dello stesso. Pertanto l importo corrisposto sarà al netto delle rate o quote di rate insolute o di cui sia stata concordata la sospensione del pagamento, e degli interessi sulle stesse nel frattempo maturati. Nel caso vi siano più Assicurati per il medesimo Mutuo (assicurazione pro quota), la prestazione assicurativa come sopra calcolata sarà ridotta in proporzione al numero degli assicurati. Il grado di Invalidità Permanente viene accertato secondo i criteri stabiliti per le assicurazioni contro gli infortuni e le malattie professionali di cui al Decreto Ministeriale 12 Luglio 2000 (Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale). Nei casi di Invalidità Totale e Permanente non previsti dalla norma sopra citata, la valutazione terrà conto della misura nella quale è per sempre diminuita la capacità generica dell'aderente allo svolgimento di un qualsiasi lavoro proficuo, indipendentemente dalla sua professione. C) Inabilità Temporanea e Totale al lavoro, a seguito di infortunio o malattia OPZIONE COMPLETA 1. Assicurati garantiti: tutti gli Aderenti che al momento del sinistro siano lavoratori autonomi o dipendenti del settore pubblico. 2. Rischio assicurato: Inabilità Temporanea e Totale al lavoro. L'Aderente si definisce temporaneamente inabile totale al lavoro se, a causa di un infortunio o di una malattia, si trova nella completa impossibilità fisica, medicalmente accertata, di esercitare la sua professione o mestiere, a condizione che il giorno in cui si verifica il sinistro egli eserciti effettivamente una attività lavorativa regolare. 3. Franchigia: la copertura prevede un periodo di franchigia di 60 giorni. 4. Carenza: la copertura prevede un periodo di carenza di 90 giorni. 5. Prestazione assicurativa: la Società, dopo il periodo di franchigia indicato sopra, liquida al Beneficiario un'indennità pari alle rate mensili del Mutuo negoziato per il tramite dalla Contraente che hanno scadenza durante il restante periodo dell'inabilità stessa, fino ad un limite massimo di 12 mensilità per ogni sinistro. In ogni caso la Società non liquiderà più di 36 mensilità per ogni singolo Aderente. Qualora l Aderente riprenda l attività lavorativa ed abbia, entro 60 giorni, una nuova inabilità dovuta alla stessa malattia o infortunio, la copertura assicurativa viene ripristinata senza applicazione di un nuovo periodo di franchigia. Diversamente, per ogni evento che determini un sinistro viene applicata la franchigia di 60 giorni. D) Perdita d impiego - OPZIONE COMPLETA Pagina 1 di 9

18 CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE 1. Assicurati garantiti: tutti gli Aderenti che al momento del sinistro siano lavoratori dipendenti del settore privato con contratto a tempo indeterminato e che al momento del sinistro siano assunti da almeno 180 giorni, e abbiano superato il periodo di prova. 2. Rischio assicurato: il licenziamento per giustificato motivo oggettivo del dipendente Aderente. 3. Franchigia: la copertura prevede un periodo di franchigia di 60 giorni. 4. Carenza: la copertura prevede un periodo di carenza di 90 giorni giorni. 5. Prestazione assicurativa: la Società, dopo i periodi di franchigia e carenza indicati sopra, liquida al Beneficiario un'indennità pari alle rate mensili del Mutuo negoziato per il tramite della Contraente che hanno scadenza durante il restante periodo di disoccupazione, fino ad un limite massimo di 12 mensilità per ogni sinistro. Nel caso di diversi licenziamenti l indennità massima che la Società liquiderà per ogni Aderente è pari all ammontare di 36 mensilità. Le garanzie sopra elencate, e che costituiscono un unico pacchetto assicurativo, sono offerte solo congiuntamente, essendo oggetto di un unica polizza collettiva stipulata dalla Contraente con AXA France Vie e AXA France Iard. I clienti della Contraente potranno aderirvi mediante un unico atto di adesione, scegliendo tra le opzioni contrattuali disponibili, come illustrate nello schema seguente Opzione contrattuale Opzione Base Opzione Completa Durata Primi 10 anni Primi 10 anni Decesso Coperture assicurative Invalidità Totale e Inabilità Temporanea Permanente Totale Perdita d impiego si si no no si si si si 2 DELIMITAZIONI ED ESCLUSIONI Le coperture assicurative non comprendono: a) dolo dell'aderente o del Beneficiario; b) invalidità, malformazioni, stati patologici, lesioni dell Assicurato, nonché conseguenze dirette o indirette da essi derivanti, preesistenti e diagnosticati all Assicurato prima della data di Decorrenza delle coperture; c) partecipazione attiva dell'aderente a: reati e delitti, fatti di guerra dichiarata o di fatto (salvo che non derivi da obblighi verso lo Stato Italiano), insurrezioni, occupazioni militari, invasioni,rivoluzioni, risse (tranne per il caso di legittima difesa), atti di terrorismo o sabotaggio; d) Infortuni causati da scioperi, sommosse, tumulti a cui l Assicurato abbia preso parte attiva; e) Infortuni causati da trasformazioni o assestamenti energetici dell atomo, naturali o provocati e da accelerazioni di particelle atomiche, (fissione e fusione nucleare, isotopi radioattivi, macchine acceleratrici, raggi X, eccetera) f) azioni intenzionali dell Aderente quali: il suicidio, se avviene nei primi 12 mesi dalla data di decorrenza dell'assicurazione; il tentato suicidio, la mutilazione volontaria; i sinistri provocati volontariamente dall'aderente; i sinistri che siano conseguenza dell'uso di stupefacenti o di medicine in dosi non prescritte dal medico, di stati d'alcolismo acuto o cronico; g) eventi determinati per effetto delle seguenti infermità mentali: sindromi organiche cerebrali,schizofrenia, forme maniaco-depressive o stati paranoidi; h) applicazioni di carattere estetico, richieste dall Assicurato per motivi psicologici o personali, salvo gli interventi di ricostruzione plastica conseguenti ad Infortunio avvenuto durante il periodo di validità dell Assicurazione; i) mal di schiena e patologie assimilabili salvo che siano comprovate da esami radiologici e clinici che diano origine ad uno stato di Inabilità totale; j) incidenti di volo se l Aderente viaggia a bordo di aeromobile non autorizzato al volo o con pilota non titolare di brevetto idoneo e in ogni caso se viaggia in qualità di membro dell equipaggio; k) partecipazione a competizioni di velocità e relativi allenamenti, con qualsiasi mezzo a motore; Pagina 2 di 9

19 CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE l) le conseguenze di Infortuni avvenuti nei 360 gg. antecedenti la data iniziale e le conseguenze di situazioni patologiche insorte nei 360 gg. antecedenti la data iniziale, già diagnosticate in tale data all Assicurato; m) malattie od infortuni conseguenti a stati depressivi ed affezioni psichiatriche o neuropsichiatriche; n) malattie od infortuni che siano conseguenza diretta o indiretta di esplosioni atomiche o di radiazioni atomiche; o) incidenti, malattie od infortuni che siano conseguenza diretta della pratica di attività sportive professionistiche, della pratica del paracadutismo o di sport aerei in genere; p) sindrome da immunodeficienza acquisita (AIDS), ovvero altre patologie ad essa collegate. La copertura relativa ai rischi di cui alle lettere B e C è peraltro esclusa nei seguenti casi: a) malattie o infortuni che siano conseguenza diretta della pratica delle seguenti attività sportive: alpinismo con scalata di rocce ed accesso ai ghiacciai, pugilato, lotta nelle varie forme, atletica pesante, salti dal trampolino con sci o idroscì, sci acrobatico, bob, sport aerei in genere, paracadutismo e similari; b) malattie o infortuni che siano conseguenza diretta della pratica di sport estremi quali: arrampicata, scalata di roccia o di ghiaccio, sci estremo, base jumping, bungee jumping, rafting, canyoning, climbing, helisnow, jet ski, kite surf, torrentismo, snowrafting, skeleton, slittino, bobsleigh, motoslitta e similari. La copertura relativa al rischio di Inabilità Temporanea e Totale è peraltro esclusa nel seguente caso: interruzioni di lavoro dovute a gravidanza. La copertura relativa al rischio di Perdita d Impiego è peraltro esclusa nei seguenti casi: a) i licenziamenti dovuti a giusta causa, giustificato motivo soggettivo, motivi disciplinari e professionali; b) le dimissioni, comprese quelle per giusta causa ; c) l Assicurato non si è iscritto alla sezione circoscrizionale del Centro per l impiego (o equivalente); d) l Assicurato è stato assoggettato a contratto di solidarietà; e) l Assicurato, al momento dell evento, era in periodo di prova; f) i licenziamenti tra congiunti, ascendenti e discendenti; g) le cessazioni, alla loro scadenza, dei contratti di lavoro a tempo determinato, contratti di inserimento (ex formazione lavoro), contratti di apprendistato, contratti di somministrazione lavoro (ex interinali) stagionali, temporanei e contratti di lavoro intermittente; h) contratti di lavoro non regolati dal diritto italiano; i) la disoccupazione è conseguenza di pensionamento o prepensionamento; j) la disoccupazione è conseguenza di incentivazione all esodo da parte del datore di lavoro; k) le risoluzioni del rapporto di lavoro anche consensuali avvenute a seguito di processi di riorganizzazione aziendale in base ai quali sono previsti trattamenti accompagnatori alla quiescenza; l) la messa in mobilità del lavoratore dipendente che, nell arco del periodo di mobilità stessa, maturi il diritto al trattamento pensionistico di anzianità e/o di vecchiaia; m) le situazioni di disoccupazione che diano luogo alla prestazione da parte della Cassa integrazione guadagni Ordinaria, Edilizia o Straordinaria. 3 MASSIMALI Per ciascun Assicurato, la prestazione massima garantita dall Impresa è: o per le garanzie Decesso e Invalidità Permanente: Euro ,00; o per la garanzia Inabilità Temporanea e Totale e Perdita d Impiego: Euro 1.500,00 di Indennità per ciascuna rata mensile del Mutuo negoziato per il tramite della Contraente. Inoltre, l Indennità è riconosciuta fino ad un numero massimo di: per singolo sinistro, 12 rate mensili del Mutuo; e, per l intera durata della copertura, 36 rate mensili del Mutuo; 4 DURATA DELLA COPERTURA EFFETTO DECORRENZA DELLE COPERTURE Art. 4.1 Data di decorrenza delle garanzie Pagina 3 di 9

20 CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE Le garanzie assicurative decorrono dalle ore dalla data di Decorrenza. Art. 4.2 Durata delle garanzie La durata delle garanzie previste dalla Polizza, è limitata ai primi 10 anni a partire dalla data di Data di Decorrenza. Art. 4.3 Cessazione delle garanzie Per tutti gli Aderenti/Assicurati le coperture assicurative si estinguono alle ore del giorno in cui si verifica uno dei seguenti eventi: - data di scadenza dell ultima rata prevista dal piano di rimborso del Mutuo e comunque non oltre 10 anni dalla data di erogazione; - estinzione anticipata del Mutuo o di Portabilità laddove l Aderente non abbia richiesto il mantenimento della copertura fino alla scadenza originaria del contratto; - liquidazione della Prestazione di cui alle garanzie Decesso o Invalidità Permanente prestate AXA France Vie in forza della presente Polizza n. 4759; - In caso di più Assicurati (assicurazione pro quota) la cessazione delle garanzie nei confronti di uno degli Assicurati non pregiudicherà la prosecuzione dell assicurazione a favore degli altri Assicurati. - pensionamento (solo per le coperture Inabilità Totale e Temporanea al lavoro e Perdita d impiego). Art. 4.4 Estinzione anticipata del Mutuo e Portabilità Nel caso di estinzione anticipata o di trasferimento del Mutuo, salvo il caso in cui l Aderente non abbia richiesto il mantenimento della copertura fino alla scadenza originaria entro 15 giorni dalla richiesta di estinzione o trasferimento, l Impresa provvederà restituzione della parte di premio pagato relativo al periodo residuo rispetto alla scadenza originaria. La parte di premio rimborsata è pari alla somma: del premio di rischio riproporzionato in funzione degli anni e frazione di anno mancanti alla scadenza della copertura nonché del capitale assicurato residuo; dei costi, al netto del costo di emissione, in proporzione agli anni e frazione di anno mancanti alla scadenza della copertura. In tal caso l Impresa tratterrà Euro 50,00 dall ammontare dovuto a titolo di costi amministrativi per l operazione di rimborso. 5 RECESSO Avvertenza L Aderente/Assicurato, ai sensi dell art. 177 del D. Lgs. 209/05, ha diritto di recedere dal Contratto entro trenta giorni dal momento in cui è informato che lo stesso è concluso. Il Recesso deve essere comunicato per iscritto all Impresa, mediante lettera raccomandata contenente gli estremi identificativi della Polizza, ed inviata a: AXA France Vie, AXA France IARD e AI DISTRIBUZIONE SRL c/o AI Distribuzione Via Vittor Pisani Milano MI o eventualmente per il tramite del Soggetto Incaricato del collocamento. Entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione di Recesso, l Impresa rimborsa all Aderente/Assicurato il Premio Unico da questi corrisposto al netto della parte relativa al periodo per il quale il Contratto ha avuto effetto. L esercizio del diritto di recesso dalla presente Polizza collettiva implica necessariamente, il recesso da tutte le coperture assicurative, che costituiscono un pacchetto inscindibile. La Società, tramite la Contraente, restituisce all Aderente la parte di premio pagato, relativo al periodo residuo rispetto alla scadenza originaria, al netto delle imposte. 6 BENEFICIARI Beneficiario delle prestazioni assicurative è l Aderente/assicurato stesso o gli aventi diritto di quest ultimo (eredi legittimi e testamentari). Nel caso di estinzione anticipata o accollo del Mutuo, laddove sia stato richiesto all Impresa il mantenimento della copertura assicurativa, Beneficiario delle prestazioni resta l Aderente/assicurato o, se del caso, i suoi aventi diritto. Nel caso di Portabilità del Mutuo, laddove sia stato richiesto all Impresa il mantenimento della copertura assicurativa, Beneficiario delle prestazioni resta l Aderente o, se del caso, i suoi aventi diritto. Pagina 4 di 9

Avvertenza: Prima della sottoscrizione leggere attentamente la Nota informativa.

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