LOTTO B CAPITOLATO D APPALTO PER L AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI ASSICURAZIONE DELLA RESPONSABILITA CIVILE VERSO TERZI E PRESTATORI D'OPERA
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1 LOTTO B CAPITOLATO D APPALTO PER L AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI ASSICURAZIONE DELLA RESPONSABILITA CIVILE VERSO TERZI E PRESTATORI D'OPERA LABORATORIO DI CITOGENETICA E GENETICA MOLECOLARE Decorrenza: ore 24 del 17/06/2016 Scadenza: ore 24 del 31/03/2018 Rateazione al 31/3 di ogni anno
2 SCHEDA DI COPERTURA ALLEGATA AL CONTRATTO N 1. Assicuratori: 2. Contraente ed Assicurato: Attività dichiarata: Assicurato addizionale Laboratorio di Citogenetica e Genetica Molecolare Viale Europa, Brescia Periodo di Assicurazione: dalle ore 24 del 17/06/2016 alle ore 24 del 31/3/ Massimale per ciascun sinistro: euro , Massimale aggregato annuo: euro ,00 5. Franchigia per sinistro: euro ,00 6. Data di retroattività: 31/01/ Clausola Broker: Broker: Marsh S.p.A. Pag. 2 di 12
3 Polizza Contraente Assicurato Compagnia Sinistro Danno Richiesta di risarcimento Ritenzione Indennizzo Limite di Indennizzo Terzo Prestatore di lavoro Attività Il presente documento e le eventuali appendici che provano l'assicurazione. Soggetto che stipula la Polizza Soggetto il cui interesse è protetto dalla Polizza L'Impresa Assicuratrice Richiesta di risarcimento in relazione a Danni per i quali è prestata l'assicurazione. Tutti i Sinistri derivanti dallo stesso evento sono considerati un unico Sinistro Il pregiudizio, sia di natura patrimoniale che non patrimoniale, sofferto dal Terzo (RCT) o dal Prestatore di lavoro (RCO) a seguito di morte, lesioni personali, distruzione, danneggiamento, deterioramento o perdita di cose o animali Citazione in giudizio o comunicazione scritta in cui un Terzo o un Prestatore di lavoro richiede per la prima volta all'assicurato un risarcimento per il Danno subito Somma a carico del Contraente/Assicurato per ogni Richiesta di risarcimento. Tale importo non è assicurato dalla Polizza, pertanto il Limite di Indennizzo e i Sottolimiti di Indennizzo si applicheranno in eccesso Parte del risarcimento a carico della Compagnia in caso di Sinistro coperto dalla Polizza Massimo Indennizzo possibile per Sinistro e/o per un periodo di 12 mesi. Un "Sottolimite di Indennizzo" è un Limite di Indennizzo ridotto per alcuni particolari Sinistri Chiunque al momento del Danno non stia lavorando a qualunque titolo in nome o per conto delle strutture assicurate Chiunque al momento del Danno stia lavorando in nome o per conto delle strutture assicurate Servizi ospedalieri (sanitari e assistenziali) secondo quanto dichiarato dal Contraente Pag. 3 di 12
4 SEZIONE A) DISPOSIZIONI GENERALI 1. Durata dell'assicurazione e pagamento del premio La decorrenza dell'assicurazione è indicata in frontespizio. L assicurazione non è soggetta a tacito rinnovo, pertanto alla sua naturale scadenza sarà priva di effetto. Ove ne ricorrano le condizioni previste dalla legge, il Contraente potrà richiedere, in accordo tra le parti, il rinnovo del contratto per una durata massima pari a quella originaria inoltrando richiesta scritta alla Società entro 60 giorni antecedenti la scadenza. E inoltre facoltà del Contraente, con preavviso non inferiore a 30 giorni antecedenti la scadenza o la cessazione, per qualsiasi causa, del contratto, richiedere alla Società una proroga temporanea della presente assicurazione, finalizzata all espletamento od al completamento delle procedure di aggiudicazione della nuova assicurazione. La Società, a fronte della corresponsione del relativo rateo di premio, si impegna sin d ora a prorogare in tal caso l'assicurazione alle medesime condizioni contrattuali ed economiche per un periodo massimo di 180 giorni decorrenti dalla scadenza. Tale facoltà può essere esercitata una o più volte ma comunque per un periodo massimo di 180 giorni complessivamente. Si conviene che le Parti hanno la facoltà di recedere dal contratto dalla prima scadenza annuale con lettera raccomandata da inviare con almeno 180 giorni di anticipo rispetto a ciascuna scadenza anniversaria. L'assicurazione ha effetto solo se il Contraente ha pagato il premio o la prima rata di premio sempre che il pagamento del premio o della prima rata di premio avvenga, in deroga all'art c.c., entro 90 giorni dalla data sopra citata. Il pagamento del premio, fatta salva la copertura dalla data di decorrenza prevista dal contratto, è subordinato al ricevimento ed alla sottoscrizione del Contratente del contratto di polizza numerato. Ai sensi dell'art. 48bis del DPR 602/1973 la Società da atto che: l'assicurazione conserva la propria validità anche durante il decorso delle eventuali verifiche effettuata dal Contraente ai sensi del D. M. E. F. del 18 gennaio 2008 n 40, ivi compreso il periodo di sospensione di 30 giorni di cui all'art. 3 del Decreto; il pagamento effettuato dal Contraente direttamente all'agente di Riscossione ai sensi dell'art. 72 bis del DPR 602/1973 costituisce adempimento ai fini dell'art c.c. nei confronti della Società stessa. Se il Contraente non paga i premi o le rate di premio successivi l'assicurazione resta sospesa dalle ore 24 del 90 giorno dopo quello della scadenza e riprende vigore dalle ore 24 del giorno del pagamento, ferme le successive scadenze ed il diritto della Società al pagamento dei premi scaduti ai sensi dell'art del C.C. Il termine di mora di cui sopra, in deroga all'art c.c., vale anche qualora il Contraente si avvalga della facoltà di rinnovazione o proroga. 2. Recesso La Compagnia rinuncia alla facoltà di recesso per Sinistro. Pag. 4 di 12
5 3. Regolazione del premio La Compagnia rinuncia alla regolazione del premio. Il premio indicato nella Scheda è fisso. 4. Forma dell'assicurazione, estensione territoriale, validità temporale e retroattività L'assicurazione è prestata nella forma "Claims Made" e vale solo per le Richieste di risarcimento presentate in Italia durante il periodo di assicurazione indicato nella Scheda e derivanti da Danni avvenuti in Italia dopo la data di retroattività indicata nella Scheda. 5. Dichiarazioni inesatte e reticenze Ai sensi degli Artt. 1892, 1893 e 1894 del Codice Civile, le dichiarazioni inesatte e le reticenze dell'assicurato relative a circostanze che incidono sulla valutazione del rischio possono comportare la perdita totale o parziale del diritto al risarcimento, la cessazione dell'assicurazione o l'annullamento della Polizza. 6. Oneri fiscali Gli oneri fiscali relativi alla Polizza sono a carico del Contraente. 7. Modifiche alla Polizza La modifiche alla Polizza devono essere concordate tra Contraente e Compagnia e provate per iscritto. 8. Foro competente Le controversie riguardanti l'esecuzione della Polizza sono di competenza esclusiva dell'autorità giudiziaria del luogo in cui ha sede il Contraente. 9. Rinvio alle norme di legge Ciò che non è previsto dalla Polizza è regolato esclusivamente dalle leggi italiane. 10. Altre Assicurazioni In parziale deroga all'art del Codice Civile, il Contraente e l'assicurato devono informare la Compagnia di tutte le assicurazioni stipulate per la loro responsabilità civile verso Terzi e prestatori di lavoro solo in caso di Sinistro coperto anche da altra assicurazione da loro stipulata. In caso di Sinistro coperto anche da altra assicurazione, la Polizza opera a secondo rischio ovvero solo dopo l'esaurimento dei Limiti di Indennizzo dell'altra assicurazione, fermi tutti i termini e condizioni di Polizza. Pag. 5 di 12
6 11. Sanzioni La Compagnia non sarà tenuta a prestare copertura, a risarcire sinistri o a fornire qualsiasi altro tipo di prestazione in base alla Polizza qualora tale copertura, risarcimento o prestazione possano esporre la sua responsabilità nei confronti di qualsivoglia forma di divieto, sanzione o restrizione derivanti da risoluzioni delle Nazioni Unite o da disposizioni di tipo economico o commerciale dettate da leggi o regolamenti di altri ordinamenti giuridici ai quali la Compagnia debba comunque attenersi. 12. Clausola Broker Il Contraente dichiara di aver affidato la gestione della presente polizza alla società di brokeraggio assicurativo in ATI Marsh Spa e Aon Spa in qualità di broker ai sensi della Legge n.792 e del D. Lgs. 209/2005 ed in relazione al contratto di brokeraggio n. 408 del 29/06/2011 stipulato con l Università degli Studi di Brescia e prorogato fino al 30/6/2017. La Società inoltre riconosce che il pagamento dei premi sia fatto tramite il Broker sopra designato, e riconosce che tale pagamento è liberatorio per l Assicurato/Contraente. 13. Rinuncia alla surrogazione La Società rinuncia, salvo il caso di dolo e colpa grave giudizialmente accertati, al diritto di surrogazione derivante dall art del c.c. verso il personale in rapporto di dipendenza o servizio con il Contraente, nonché delle persone delle quali si avvale nello svolgimento della propria attività. TESTO SEZIONE B) CONDIZIONI PER L'ASSICURAZIONE DELLA RESPONSABILITÀ CIVILE VERSO TERZI E PRESTATORI DI LAVORO 14. OGGETTO DELL'ASSICURAZIONE 14.A) Responsabilità civile verso Terzi La Compagnia si obbliga a tenere indenne I'Assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare, quale civilmente responsabile ai sensi di legge, a titolo di risarcimento (capitali, interessi e spese) di Danni involontariamente cagionati a Terzi, nell'esercizio delle Attività. L assicurazione vale anche per la responsabilità civile derivante all Assicurato da fatto doloso di persone delle quali l Assicurato debba rispondere. 14.B) Responsabilità civile verso Prestatori di lavoro La Compagnia si obbliga a tenere indenne l Assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare, quale civilmente responsabile ai sensi di legge, a titolo di risarcimento (capitale, interessi e spese) di Danni per morte e per lesioni personali in conseguenza di infortuni sul lavoro sofferti dai Prestatori di lavoro di cui l'assicurato si avvale nell'esercizio dell'attività. Pag. 6 di 12
7 L assicurazione vale anche per le azioni di rivalsa esperite da: INAIL ai sensi degli articoli 10 e 11 del D.P.R. 30/06/1965 n e successive modifiche nonché per gli effetti del D.Lgs 23/02/2000 n. 38 e successive modifiche; INPS ai sensi dell Art. 14 della Legge 222 del 12/06/1984 e successive modifiche. Per i Prestatori di lavoro soggetti alla legislazione della Repubblica di San Marino la garanzia vale anche per la rivalsa dell I.S.S. (Istituto per la Sicurezza Sociale). Buona Fede INAIL L'assicurazione è efficace a condizione che, al momento del Sinistro, l'assicurato sia in regola con gli obblighi dell'assicurazione di legge; qualora tuttavia l'irregolarità derivi da comprovate errate interpretazioni delle norme di legge vigenti in materia, l'assicurazione conserva la propria validità. Malattie professionali L'assicurazione della responsabilità civile verso i Prestatori di lavoro, è estesa al rischio delle malattie professionali, intendendo per queste, oltre a quelle tassativamente indicate nell'elencazione delle tabelle, in vigore al momento del contratto, allegate al D.P.R. 30/6/1965 n e successive variazioni, anche le malattie professionali in quanto tali, purché venga riconosciuta la causa di lavoro da parte della Magistratura. 15. Esclusioni L'assicurazione esclude i Danni: a) da furto b) da circolazione su strade di uso pubblico o su aree ad esse equiparate di veicoli a motore, nonché da navigazione di natanti e da impiego di aeromobili, della proprietà o uso di veicoli spaziali c) da impiego di veicoli a motore, macchinari od impianti che siano condotti o azionati da persona non abilitata a norma delle disposizioni in vigore d) cagionati da macchine, merci e prodotti fabbricati, lavorati, confezionati, distribuiti, venduti, utilizzati o somministrati dall'assicurato, salvo quanto previsto dal successivo art. 15 d) e) derivanti da violazioni degli obblighi di legge in relazione al trattamento dei dati personali f) derivanti da violazione del civile rapporto con i Terzi e/o con i Prestatori di lavoro (ogni forma di discriminazione o persecuzione, mobbing, molestie, violenze o abusi sessuali, e simili) g) relativi ai cosiddetti danni di natura punitiva o di carattere esemplare (punitive or exemplary damages), le penalità, le multe, le ammende o altre sanzioni comminate Pag. 7 di 12
8 al Contraente o all'assicurato h) derivanti o causati direttamente o indirettamente a seguito di ingestione, inalazione, assorbimento od esposizione ad amianto, silice e piombo in qualsiasi forma (fibre, polveri, vernici) usati o detenuti nei processi produttivi e di lavorazione i) conseguenti a inquinamento dell aria dell'acqua o del suolo o interruzione, impoverimento o deviazione di sorgenti e corsi d'acqua, alterazione o impoverimento di falde acquifere di giacimenti minerali e in genere di quanto si trova nel sottosuolo suscettibile di sfruttamento j) da uso o impiego di esplosivi k) verificatisi in connessione con trasformazioni o assestamenti energetici, dell'atomo, naturali o provocati artificialmente (fissione o fusione nucleare, isotopi radioattivi, macchine acceleratrici, ecc.) l) derivanti da guerra, terrorismo o sabotaggio m) di natura estetica o fisionomica conseguenti a interventi di chirurgia estetica n) derivanti da sperimentazioni cliniche o) di natura patrimoniale non derivante da morte, lesioni personali, distruzione, danneggiamento, deterioramento o perdita di cose o animali p) derivanti da morte, lesioni personali, distruzione, danneggiamento, deterioramento o perdita di cose o animali avvenuti prima della data di retroattività indicata in polizza q) per i quali la Richiesta di risarcimento perviene all'assicurato dopo la data di scadenza indicata nella Scheda r) derivanti da difetto di protesi o prodotti farmaceutici. 16. Estensioni e Sottolimiti L'assicurazione comprende i Sinistri derivanti da: a) trasporto del paziente per il trasferimento in/da strutture ospedaliere assicurate b) organizzazione e svolgimento di convegni, incontri, corsi e visite di strutture ospedaliere assicurate c) proprietà e esercizio di farmacie d) somministrazione, distribuzione, utilizzazione di prodotti farmaceutici, parafarmaceutici e protesici. Restano esclusi i Danni derivanti da difetto dei prodotti Pag. 8 di 12
9 e) esercizio di laboratori chimici e di analisi, compresa anche I'elaborazione di esiti e referti e la redazione, conservazione e consegna di atti o documenti f) detenzione e uso di apparecchi per uso medicale e elettromedicale, diagnostico, terapeutico, anche se di proprietà di Terzi, compresi apparecchi a raggi X, radioisotopi e radionuclidi g) servizi erogati per conto dell'assicurato agli assistiti presso il loro domicilio o comunque fuori sede h) terapie particolari, quali la "pet therapy" (terapia con impiego di animali domestici), la "ippoterapia" (terapia con impiego di cavalli), la terapia riabilitativa in acqua i) conferimento e smaltimento di rifiuti speciali, infetti, tossici o nocivi, purché eseguiti ai sensi di legge j) fatto commesso da persone assistite presso le strutture assicurate sia durante il ricovero che durante il periodo di assistenza, adozione o affidamento presso famiglie k) lavori, servizi o prestazioni commissionati dall'assicurato l) veicoli stradali ai sensi dell Art del Codice Civile, purché l'assicurato non ne sia proprietario, locatario, usufruttuario o intestatario m) operazioni di carico o scarico. Restano esclusi i danni derivanti da furto n) interventi di chirurgia estetica determinati da errore tecnico nell'intervento, con esclusione comunque dalla garanzia delle pretese per mancata rispondenza dell'intervento all'impegno di risultato assunto dall'assicurato o) raccolta, distribuzione o utilizzazione del sangue o di suoi preparati o derivati, purché I'Assicurato ottemperi a tutti gli obblighi previsti in merito al controllo preventivo del sangue, dalle leggi e circolari ministeriali specifiche sulla materia. Resta esclusa la responsabilità di produttori e fornitori di preparati e derivati. A questa garanzia si applica un Sottolimite di Euro per Sinistro e in aggregato annuo p) inquinamento dell'ambiente, purché determinato da un fatto accidentale, improvviso e imprevedibile. A questa garanzia si applica un Sottolimite di Euro per Sinistro e in aggregato annuo q) detenzione e uso di fonti radioattive o magnetiche, purché nel rispetto delle norme vigenti in materia e delle prescrizioni dell'autorità competente. A questa garanzia si applica un Sottolimite di Euro per Sinistro e in aggregato annuo Pag. 9 di 12
10 r) incendio, esplosione o scoppio che abbia origine all interno delle strutture assicurate e si propaghi su beni mobili e immobili di Terzi. A questa garanzia si applica un Sottolimite di Euro per Sinistro e in aggregato annuo s) interruzione o sospensione parziale o totale di attività industriali, commerciali, artigianali, agricole o di servizi, di Terzi, purché conseguenti a Sinistro indennizzabile dalla Polizza. A questa garanzia si applica un Sottolimite di Euro per Sinistro e in aggregato annuo. t) In parziale deroga all art. 14 punto n) si intendono ricompresi nella presente assicurazione le sperimentazioni non soggette alla copertura assicurativa obbligatoria ai sensi del D.Lgs. n. 211 del 14/07/2009. Restano esclusi i danni imputabili alla responsabilità del promotore o dello sponsor dello studio, i danni imputabili alla mancata rispondenza terapeutica e/o il mancato raggiungimento dell'obiettivo della sperimentazione e i danni imputabili alla mancanza di consenso informato. TESTO SEZIONE C) NORME OPERANTI IN CASO DI SINISTRO 17. Intervento della Compagnia su sinistri gravi Entro 30 giorni da quando ne ha avuto conoscenza il Contraente/Assicurato deve dare avviso scritto alla Compagnia di tutti i Sinistri ciò a prescindere da ogni valutazione circa la responsabilità, l'ammontare del Danno e le condizioni di copertura. La Compagnia informerà tempestivamente il Contraente qualora secondo la sua valutazione l ammontare complessivo stimato del Sinistro (importi riservati ed eventualmente già pagati dal Contraente/Assicurato) raggiunga o superi un importo pari al 75% della Ritenzione. In questi casi, il Contraente/Assicurato non effettuerà liquidazioni parziali del Sinistro né procederà in giudizio senza aver preventivamente consultato la Compagnia o un suo rappresentante. Le spese legali relative ai Sinistri il cui ammontare raggiunga o superi un importo pari al 75% della Ritenzione sostenute dal Contraente/Assicurato a partire dalla data in cui la Compagnia ha informato il Contraente della propria valutazione, saranno a carico della Compagnia. Il Contraente/Assicurato si impegna altresì a tenere aggiornata la Compagnia degli sviluppi in merito ai Sinistri e alle circostanze sopra descritti. Tali aggiornamenti dovranno essere forniti tempestivamente in forma scritta. 18. Sinistri rientranti nella Ritenzione Per i Danni il cui ammontare rientra interamente nella Ritenzione, le operazioni di accertamento, gestione, trattazione e liquidazione degli eventuali Sinistri resteranno a totale carico del Contraente/Assicurato e la Compagnia non potrà in alcun modo essere Pag. 10 di 12
11 chiamata in causa. Resteranno ugualmente a carico del Contraente/Assicurato tutte le spese in relazione a tali Danni. Il Contraente/Assicurato si impegna a fare tutto quanto gli è possibile al fine di evitare che il Danno superi l importo della Ritenzione, sempreché ne sussistano i presupposti. 19. Sinistri in eccesso alla Ritenzione Premesso che, ai sensi del combinato disposto dell 56 del R.D. 31 Agosto 1933, n e dell art. 43 del R.D. 30 Ottobre 1933, n (come modificato dall art. 11 della legge 3 Aprile 1979, n. 103), la rappresentanza e difesa delle Università statali, ove non sussista conflitto di interesse con lo Stato, spetta obbligatoriamente ope legis all Avvocatura dello Stato, dal momento in cui dalla documentazione medico-legale risulti che l ammontare del Sinistro (importi riservati ed eventualmente già pagati dal Contraente/Assicurato) supera la Ritenzione, la Compagnia si riserva il diritto di assumersi, la gestione delle vertenze relative a Richieste di risarcimento, sia in sede stragiudiziale che giudiziale, sia civile che penale e amministrativa, a nome dell'assicurato, designando, ove occorra, legali o tecnici e avvalendosi di tutti i diritti e azioni spettanti all'assicurato stesso. Qualora dovesse avvalersi di tale diritto, la Compagnia terrà informato il Contraente circa l'evoluzione del Sinistro. Quando il Contraente gestisce le vertenze relative a Richieste di risarcimento, egli terrà informato la Compagnia circa l'evoluzione del Sinistro, mettendo a disposizione tutta la documentazione che essa potrà ragionevolmente richiedere. Rimane comunque inteso che la Compagnia avrà la facoltà di partecipare alla gestione delle vertenze qualora lo ritenga opportuno. Il Contraente/Assicurato è tenuto a prestare la propria collaborazione per permettere la gestione delle suddette vertenze e a comparire personalmente in giudizio ove la procedura lo richieda. La Compagnia si impegna a proseguire nella difesa sia dell'assicurato che di tutte le persone alle quali è riconosciuta tale qualifica fino all'esaurimento del grado di giudizio in corso al momento della tacitazione del/i danneggiato/i. Qualora la tacitazione del danneggiato intervenga durante l'istruttoria, l'assistenza legale sarà ugualmente fornita qualora il Pubblico Ministero abbia già, in quel momento, deciso e/o richiesto il rinvio a giudizio dell'assicurato. Se la Compagnia intende proporre una transazione, sia in sede stragiudiziale che giudiziale, sia di importo superiore che inferiore alla Ritenzione, richiederà il benestare del Contraente alla definizione della pratica illustrandone le motivazioni. Dal momento in cui il Contraente/Assicurato decidesse di non dare seguito alla proposta della Compagnia circa la transazione, l ulteriore gestione del Sinistro rimarrà interamente a carico del Contraente fino alla chiusura definitiva della pratica. In nessun caso la Compagnia sarà tenuta a pagare più di quanto avrebbe pagato se il Contraente/Assicurato avesse dato il suo benestare alla transazione proposta dalla Compagnia. Le spese legali saranno interamente a carico della Compagnia, fermo restando quanto stipulato al primo comma dell art. 16, e con eccezione delle spese legali relative ai Danni la cui riserva inizialmente superi la Ritenzione, ma che vengano comunque liquidati con un Pag. 11 di 12
12 importo inferiore alla Ritenzione. Tali spese legali saranno ripartite a metà tra il Contraente/Assicurato e la Compagnia. L importo delle spese legali a carico del Contraente/Assicurato, sommato all importo del Sinistro pagato, non potrà in ogni caso eccedere l ammontare della Ritenzione. Testo Sezione D) Disposizioni da approvare specificatamente Clausole vessatorie L indicazione delle clausole che necessitano della specifica approvazione per iscritto ex artt e 1342 del c.c. è a carico della Società offerente, che dovrà provvedervi entro e non oltre la data di effetto della polizza. IL CONTRAENTE LA SOCIETA Pag. 12 di 12
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