La sicurezza dei prodotti nell Unione Europea e la marcatura CE Introduzione e quadro generale

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1 Camera di commercio di Torino 1 La sicurezza dei prodotti nell Unione Europea e la marcatura CE Introduzione e quadro generale Centro congressi Torino Incontra 17 settembre 2014

2 Agenda Camera di commercio di Torino 2 Introduzione Decisione 768/2008 Premesse Norme tecniche armonizzate Operatori economici e controlli Progettazione, Produzione e Conformità Dichiarazione conformità Marcatura CE Direttiva Generale Sicurezza Prodotti

3 Agenda Camera di commercio di Torino 3 Introduzione Decisione 768/2008 Premesse Norme tecniche armonizzate Operatori economici e controlli Progettazione, Produzione e Conformità Dichiarazione conformità Marcatura CE Direttiva Generale Sicurezza Prodotti

4 Camera di commercio di Torino 4 Evoluzione storica della legislazione prodotti EU 'approccio tradizionale o "vecchio approccio norme dettagliate contenenti tutte le specifiche tecniche ed i requisiti amministrativi "nuovo approccio limita il contenuto delle norme ai "requisiti essenziali" lasciando i dettagli tecnici a norme armonizzate europee New Legislative Framework (Nuovo quadro normativo) luglio 2008, costruito sul Nuovo Approccio e completato il generale quadro normativo, con tutti gli elementi necessari per la valutazione della conformità, l accreditamento e la sorveglianza del mercato compreso il controllo dei prodotti realizzati al di fuori dell'unione

5 Camera di commercio di Torino 5 Il New Legislative Framework NLW - Origini Fine anni 90 si coglie la necessità di implementare il nuovo approccio, in direzione: coerenza complessiva e consistenza processo di notifica e di accreditamento procedure di valutazione della conformità (moduli) Marcatura CE e sorveglianza sul mercato Nuovo pacchetto legislativo libera circolazione prodotti (Ayral goods package): Regolamento europeo 764/2008 Regolamento europeo 765/2008 Decisione 768/2008

6 Camera di commercio di Torino 6 Il New Legislative Framework Normative Regolamento europeo 764/2008 Mutuo riconoscimento Regolamento europeo 765/2008 base giuridica per l'accreditamento vigilanza del mercato consolida il significato della marcatura CE Decisione 768/2008 Non di applicazione diretta o indiretta Impegno di Parlamento, Consiglio e Commissione Europea, a seguirla nell elaborare normative sui prodotti sicurezza e conformità prodotti ai requisiti per tutelare interessi pubblici e corretto funzionamento del mercato unico

7 Camera di commercio di Torino 7 Il New Legislative Framework Fondamenti Operatori economici e loro responsabilità Autorità di sorveglianza e loro responsabilità Accreditamento Definizione di una politica di sorveglianza Tracciabilità del prodotto Gestione di prodotti non conformi e rischi Attenzione a quello che avviene dopo la fabbricazione dei prodotti

8 Camera di commercio di Torino 8 I vantaggi del New Legislative Framework NLW Libera circolazione Passaporto Europeo Mercato Unico Autodichiarazioni Unicità di regole Regole uniche e condivise

9 Camera di commercio di Torino 9 I vincoli del New Legislative Framework NLW Vigilanza mercato Concorrenza leale Prodotti sicuri Requisiti garantiti Regole seguite Regole uniche e condivise

10 Direttive comunitarie di armonizzazione Camera di commercio di Torino 10 Direttiva giocattoli (2009/48/EC) Direttiva bassa tensione (2014/35/UE ora 2006/95/EC) Macchine (2006/42/EC) Compatibilità elettromagentica (2014/30/UE ora 2004/108/EC) Strumenti di misura (2014/32/UE ora 2004/22/EC) Strumenti per pesare non automatici (2014/31/UE ora 2009/23/EC) Radio equipment and telecommunications terminal equipment (2014/53/UE) [.] Circa 30 direttive in totale

11 Camera di commercio di Torino 11 Come orientarsi? Regolamento europeo 765/2008 Decisione 768/2008 Guida sulla attuazione delle norme di prodotto europee rev (Guida Blu) lations/en/renditions/native

12 Camera di commercio di Torino 12 Come orientarsi? Regolamento europeo 765/2008 Decisione 768/2008 Guida sulla attuazione delle norme di prodotto europee rev (Guida Blu)

13 Agenda Camera di commercio di Torino 13 Introduzione Decisione 768/2008 Premesse Norme tecniche armonizzate Operatori economici e controlli Progettazione, Produzione e Conformità Dichiarazione conformità Marcatura CE Direttiva Generale Sicurezza Prodotti

14 Decisione 768/2008/CE - Premesse Camera di commercio di Torino 14 Quadro generale di natura orizzontale per la futura normativa sull armonizzazione delle condizioni di commercializzazione dei prodotti e testo di riferimento per la normativa esistente La decisione, fornisce definizioni e obblighi generali per gli operatori economici e una serie di procedure di valutazione della conformità da cui il legislatore può scegliere, a seconda dei casi

15 Decisione 768/2008/CE - Obiettivi Camera di commercio di Torino 15 I prodotti immessi sul mercato comunitario devono soddisfare normativa comunitaria applicabile operatori economici responsabili della conformità dei prodotti, in funzione del rispettivo ruolo che rivestono nella catena di fornitura elevato livello di protezione degli interessi pubblici, quali la salute e la sicurezza, e la protezione dei consumatori e dell ambiente, e da garantire un equa concorrenza sul mercato comunitario. prodotti provenienti da paesi terzi nel mercato comunitario siano conformi a requisiti comunitari e procedure di valutazione siano state seguite (ruolo IMPORTATORE)

16 Decisione 768/2008/CE - Principi Camera di commercio di Torino I prodotti immessi sul mercato comunitario devono essere conformi a tutta la normativa applicabile. 2. All atto dell immissione di prodotti sul mercato comunitario, gli operatori economici, in funzione dei loro rispettivi ruoli nella catena di fornitura, sono responsabili della conformità dei loro prodotti a tutta la normativa applicabile. 3. Gli operatori economici hanno la responsabilità di garantire che tutte le informazioni che forniscono in relazione ai loro prodotti siano accurate, complete e conformi alle regole comunitarie applicabili.

17 Agenda Camera di commercio di Torino 17 Introduzione Decisione 768/2008 Premesse Norme tecniche armonizzate Operatori economici e controlli Progettazione, Produzione e Conformità Dichiarazione conformità Marcatura CE Direttiva Generale Sicurezza Prodotti

18 Camera di commercio di Torino 18 Decisione 768/2008/CE Protezione Interessi pubblici 1. Requisiti fondamentali formulati in termini di risultati da raggiungere. 2. Qualora il ricorso alle prescrizioni fondamentali non sia possibile o appropriato, può stabilire specificazioni dettagliate. 3. La normativa comunitaria di armonizzazione, qualora stabilisca prescrizioni fondamentali, prevede il ricorso alle norme armonizzate, adottate conformemente alla direttiva 98/34/CE, che esprimono tali prescrizioni in termini tecnici

19 Camera di commercio di Torino 19 Norme armonizzate e presunzione di conformità Definiscono le specifiche tecniche dei prodotti rispondenti ai requisiti fondamentali definiti nelle direttive Periodicamente riviste ed aggiornate Applicazione volontaria il fabbricante può seguire altre strade Seguendo le norme armonizzate => Presunzione di conformità ai requisiti essenziali Norme armonizzate non obbligatorie ma garantiscono la conformità dei prodotti

20 Il percorso per dimostrare la conformità: Camera di commercio di Torino 20 A1 Prodotto da valutare A2 Requisiti essenziali Norme armonizzate Non esiste una via predefinita il fabbricante può scegliere Le norme armonizzate sono un percorso privilegiato B Prodotto conforme PRESUNZIONE DI CONFORMITÀ

21 Gli organismi di normalizzazione Camera di commercio di Torino 21 EUROPEI CEN: Comitato europeo di normalizzazione CENELEC: Comitato europeo di normalizzazione elettrotecnica ETSI: Istituto europeo norme e telecomunicazioni NAZIONALI UNI: Ente nazionale italiano di unificazione ( CEI : Comitato elettrotecnico italiano ( CONCIT: Comitato nazionale di coordinamento per le tecnologie dell informazione Mandato da UNI e CEI per operato ambito dell ETSI

22 Camera di commercio di Torino 22 Norme armonizzate validità: Esempio LVD OEN (organismo europeo Normazione) CENELEC Riferimento e titolo norma (Documento di riferimento) EN :2003 Sicurezza degli apparecchi elettrici d'uso domestico e similare - Parte 2: Norme particolari per gli apparecchi per la cura della pelle e dei capelli Riferimento della norma sostituita EN : A1:2001 Nota 2.1 Data cessazione presunzione di conformità della norma sostituita Data in cui è scaduta (01/05/2006) CENELEC EN :2003/A1:2008 Nota CENELEC EN :2003/A11:2010 Nota CENELEC EN :2003/A11:2010/EC2012 Nota 2.1: La norma nuova (o modificata) ha lo stesso campo di applicazione della norma sostituita. Alla data stabilita, la norma sostituita cessa di fornire la presunzione di conformità ai requisiti essenziali o altri della pertinente normativa dell'unione. Nota 3: La norma sostituita (colonna 4) consiste nella EN CCCCC:YYYY e nelle sue precedenti eventuali modifiche, ma senza la nuova modifica citata. Alla data stabilita, la norma sostituita cessa di fornire la presunzione di conformità ai requisiti essenziali della direttiva.

23 Norme armonizzate validità: Esempio LVD OEN (organismo europeo Normazione) CENELEC CENELEC CENELEC Riferimento e titolo norma (Documento di riferimento) EN :2003 Sicurezza degli Nuova norma apparecchi elettrici d'uso domestico e similare - Parte garantisce 2: Norme particolari per gli apparecchi per la cura della pelle e dei presunzione di capelli EN :2003/A1:2008 EN :2003/A11:2010 Camera di commercio di Torino 23 conformità dalla data pubblicazione Riferimento della norma sostituita EN : A1:2001 Nota 2.1 Nota 3 Nota 3 Data cessazione presunzione di conformità della norma sostituita Norma sostituita rimane Data in cui in è scaduta vigore fino (01/05/2006) alla data di cessazione della presunzione di Conformità CENELEC EN :2003/A11:2010/EC2012 Nel periodo tra le due date (periodo di transizione) le specifiche sia della nuova norma sia di quella sostituita conferiscono la presunzione di conformità

24 Il punto UNI Camera di commercio di Torino 24 Nasce da un accordo di collaborazione fra l Ente Nazionale Italiano di Unificazione e la Camera di commercio di Torino nel marzo Il Punto UNI di Diffusione di Torino Centro si trova presso il Centro di Documentazione della Camera di commercio di Torino in via Giolitti 26 ed è accessibile su appuntamento al numero o all indirizzo documentazione@to.camcom.it a tutti gli operatori interessati dal lunedì al venerdì 9:00-12:15. La consultazione delle norme è gratuita. Per l'acquisto rivolgersi alla sede di Milano Call center o all indirizzo diffusione@uni.com

25 Agenda Camera di commercio di Torino 25 Introduzione Decisione 768/2008 Premesse Norme tecniche armonizzate Operatori economici e controlli Progettazione, Produzione e Conformità Dichiarazione conformità Marcatura CE Direttiva Generale Sicurezza Prodotti

26 Camera di commercio di Torino 26 Gli operatori economici Fabbricante Rappresentante autorizzato Importatore Distributore

27 Camera di commercio di Torino 27 Operatori economici ed obblighi Fabbricante persona fisica o giuridica che fabbrica un prodotto o lo fa progettare o fabbricare e lo commercializza apponendovi il proprio nome o marchio Deve garantire che i prodotti soddisfino i requisiti essenziali della direttiva Prepara documentazione tecnica e fa eseguire corretta procedura valutazione conformità Redige dichiarazione CE di conformità Garantisce procedure idonee per produzione in serie

28 Camera di commercio di Torino 28 Operatori economici ed obblighi Fabbricante Appone su prodotti un numero di tipo, di lotto, di serie o elemento di identificazione (su imballaggio o documento se piccolo). Indica sul prodotto nome, denominazione commerciale registrata o il loro marchio registrato e l indirizzo dove possono essere contattati (su imballaggio o in un documento di accompagnamento del prodotto se piccolo). Garantiscono prodotto sia accompagnato da istruzioni e informazioni sulla sicurezza in una lingua facilmente compresa dai consumatori (Italia => ITALIANO) Gestione propria di prodotti non conformi o a rischio, ritiro e richiamo Gestione rischio in cooperazione con autorità di vigilanza Tracciabilità N.C. e rischi

29 Camera di commercio di Torino 29 Operatori economici ed obblighi Rappresentante autorizzato Nominato dal fabbricante risiede nella Comunità Europea Mandato in forma scritta e dettagliato contatto per le autorità di controllo degli stati membri rispetto ad adempimenti delle direttive ed eliminazione rischi Mantiene a disposizione delle autorità nazionali di vigilanza dichiarazione CE di conformità e documentazione tecnica Responsabilità complessiva sempre in capo al fabbricante Opera solo sugli aspetti oggetto del mandato

30 Camera di commercio di Torino 30 Operatori economici ed obblighi Importatore persona fisica o giuridica, stabilita nella Comunità che immette sul mercato comunitario un prodotto originario di un paese terzo Verifica che il prodotto abbia seguito appropriata procedura di valutazione conformità con esito positivo Verifica che il prodotto presenti le indicazioni previste per il fabbricante (denominazione fabbricante, tipo, ecc.) Appone il proprio nome sul prodotto Assicura che vi siano istruzioni ed avvertenze comprensibili Tracciabilità

31 Camera di commercio di Torino 31 Operatori economici ed obblighi Importatore Conserva e trasporta il prodotto in modo idoneo Conserva dichiarazione CE di conformità emessa dal fabbricante (10 anni) Se ritiene che prodotti da lui immessi siano non conformi, provvede a conformare (ritiro richiamo), se presente rischio grave informazione alle autorità di nazionali fornisce informazioni e documentazione (lingua comprensibile => Almeno inglese) sul prodotto e cooperazione alle autorità di controllo del mercato L importatore non emette dichiarazione di conformità N.C. e rischi

32 Camera di commercio di Torino 32 Operatori economici ed obblighi Distributore persona fisica o giuridica nella catena di fornitura, diversa dal fabbricante o dall importatore, che mette a disposizione sul mercato un prodotto; Verifica presenza di marcatura CE, documentazione prescritta istruzioni ed avvertenze in lingua comprensibile (Italia => Italiano) Verifica che il prodotto presenti le indicazioni previste per fabbricante ed importatore(denominazione, tipo, ecc.) Conservano e trasportano il prodotto in modo idoneo Su richiesta delle autorità di vigilanza forniscono la documentazione che dimostra la conformità e cooperano nella eliminazione dei rischi Tracciabilità N.C. e rischi

33 Camera di commercio di Torino 33 Importatore ritenuto fabbricante Importatore = Fabbricante quando immette sul mercato un prodotto con il proprio nome o marchio commerciale quando modifica un prodotto già immesso sul mercato in modo tale che la conformità con le prescrizioni applicabili potrebbe esserne condizionata. Soggetto a medesimi obblighi dei fabbricanti

34 Camera di commercio di Torino 34 Le Autorità di controllo Organismo notificato Autorità di vigilanza

35 Camera di commercio di Torino 35 Le Autorità di controllo Organismo notificato Fornisce ai fabbricanti servizi per la valutazione della conformità Intervento obbligatorio per alcune direttive di armonizzazione (prodotti più complessi, rischi più ingenti) Notificati specificatamente per direttiva e moduli perseguibili valida su scala europea ( Libera scelta da parte del fabbricante Sottoposti a controlli da parte dell'organismo di notifica Non eseguono azioni di vigilanza

36 Camera di commercio di Torino 36 Le Autorità di controllo Autorità di vigilanza Nuovo approccio => livello elevato di protezione Libera circolazione di soli prodotti conformi ai requisiti delle direttive Obbligo di organizzare ed effettuare la vigilanza del mercato in maniera efficace ed estesa: interessi dei consumatori Interessi dei lavoratori e degli altri utilizzatori concorrenza leale Regolamento 765/2008/CE

37 Agenda Camera di commercio di Torino 37 Introduzione Decisione 768/2008 Premesse Norme tecniche armonizzate Operatori economici e controlli Progettazione, Produzione e Conformità Dichiarazione conformità Marcatura CE Direttiva Generale Sicurezza Prodotti

38 Camera di commercio di Torino 38 Fasi successive alla produzione Immissione sul mercato la prima messa a disposizione di un prodotto sul mercato comunitario Messa a disposizione sul mercato la fornitura di un prodotto per la distribuzione, il consumo o l uso sul mercato comunitario nel corso di un attività commerciale, a titolo oneroso o gratuito Messa in servizio la messa in servizio di un prodotto coincide con il primo utilizzo dello stesso all'interno della Comunità da parte dell'utilizzatore finale Ritiro qualsiasi provvedimento volto a impedire la messa a disposizione sul mercato di un prodotto nella catena della fornitura Richiamo qualsiasi provvedimento volto ad ottenere la restituzione di un prodotto che è già a disposizione utilizzatore finale

39 Ciclo di vita di un prodotto Camera di commercio di Torino 39 Progettazione Produzione Immissione sul mercato Messa a disposizione sul mercato Commercializzazione Eventuale messa in servizio Utilizzo finale

40 Ciclo di vita di un prodotto Camera di commercio di Torino 40 Progettazione Produzione Fabbricante Organismo notificato Importatore Commercializzazione Utilizzo finale Immissione sul mercato Messa a disposizione sul mercato Distributori Organismi vigilanza Ritiro Eventuale messa in servizio Utilizzatore finale Richiamo

41 Procedure di valutazione della conformità Camera di commercio di Torino 41 Scelte tra i moduli stabiliti e specificati nell allegato II, conformemente ai criteri seguenti: adeguatezza del modulo al tipo di prodotto; natura dei rischi connessi al prodotto; qualora sia obbligatoria la partecipazione di terzi, fabbricante deve poter eventualmente scegliere tra i moduli di garanzia qualità (autocertificazione produzione); evitare di imporre moduli troppo onerosi rispetto ai rischi coperti dalla normativa in questione. Per prodotti unici e produzioni in piccola serie, le condizioni tecniche e amministrative relative alle procedure di valutazione della conformità sono alleggerite.

42 I moduli Camera di commercio di Torino 42 Numero limitato di procedure per garantire la conformità del prodotto Relativi a fabbricazione e produzione Ogni direttiva indica quali moduli possono essere utilizzati Talvolta il fabbricante può fare scelte, in funzione delle sue potenzialità (delega più o meno spinta) Spesso si accettano quale riferimento le norme del sistema di gestione per la qualità

43 I moduli Progettazione Modulo A, A1 ed A2 Camera di commercio di Torino 43 Competenza del fabbricante Produzione Modulo C, C1 e C2 Modulo B Modulo D Modulo E Modulo F Modulo D1 Modulo E1 Complessità prodotto Modulo F1 Modulo G Modulo H o H1 Intervento di O.N.

44 I moduli Esempio 1/2 Camera di commercio di Torino 44 Modulo A Controllo interno della produzione Il fabbricante prende i provvedimenti necessari affinché i processi di fabbricazione e di controllo garantiscano la conformità dei prodotti alla documentazione tecnica di cui al punto 2 e alle prescrizioni degli strumenti legislativi che ad essi si applicano Modulo A1 Controllo interno della produzione unito a prove ufficiali del prodotto Modulo A2 Controllo interno della produzione unito a controlli ufficiali effettuati a intervalli casuali Prove eseguite da organismo accreditato interno o Organismo notificato

45 I moduli Progettazione Modulo A, A1 ed A2 Camera di commercio di Torino 45 Competenza del fabbricante Produzione Modulo C, C1 e C2 Modulo B Modulo D Modulo E Modulo F Modulo D1 Modulo E1 Complessità prodotto Modulo F1 Modulo G Modulo H o H1 Intervento di O.N.

46 I moduli Esempio 2/2 Camera di commercio di Torino 46 Modulo B Esame CE per tipo (PROGETTAZIONE) L esame CE per tipo è la parte di una procedura di valutazione della conformità con cui un organismo notificato esamina il progetto tecnico di un prodotto, nonché verifica e certifica Modulo D Conformità basata sulla garanzia della qualità nel processo di produzione (PRODUZIONE) Modulo F Conformità al tipo basata sulla verifica del prodotto (PRODUZIONE) Interviene organismo notificato

47 Esempio 1: LVD Progettazione Modulo A, A1 ed A2 Camera di commercio di Torino 47 Competenza del fabbricante Produzione Modulo C, C1 e C2 2014/35/UE Modulo B Modulo D Modulo E Modulo F Modulo D1 Modulo E1 Complessità prodotto Modulo F1 Modulo G Modulo H o H1 Intervento di O.N.

48 Esempio 2: MID Contatori di volumi gas Progettazione Modulo A, A1 ed A2 Camera di commercio di Torino 48 Produzione Modulo C, C1 e C2 2014/32/UE Modulo B Modulo D Modulo E Modulo F Modulo D1 Modulo E1 Complessità prodotto Modulo F1 Modulo G Modulo H o H1 Intervento di O.N.

49 Camera di commercio di Torino 49 oduli in fase di progetto All. II decisione 768/2008

50 Camera di commercio di Torino 50 oduli in fase di produzione All. II decisione 768/2008

51 Agenda Camera di commercio di Torino 51 Introduzione Decisione 768/2008 Premesse Norme tecniche armonizzate Operatori economici e controlli Progettazione, Produzione e Conformità Dichiarazione conformità Marcatura CE Direttiva Generale Sicurezza Prodotti

52 Dichiarazione CE di conformità Camera di commercio di Torino 52 Prevista dalle normative comunitarie di armonizzazione Dichiarazione del fabbricante che afferma di rispettare le prescrizioni previste per il prodotto Unica dichiarazione per tutti gli atti comunitari applicabili al prodotto Contiene tutte le informazioni necessarie per identificare la normativa comunitaria di armonizzazione pertinente a cui la dichiarazione si riferisce (riferimenti di pubblicazione di detti atti) Il fabbricate deve sapere quale norme ricadono nel prodotto che immette sul mercato Redatta da fabbricante o rappresentante autorizzato (MANDATO)

53 Modello dichiarazione CE conformità All. III Camera di commercio di Torino N. xxxxxx (identificazione unica del prodotto): 2. Nome ed indirizzo del fabbricante o del suo rappresentante autorizzato: 3. La presente dichiarazione di conformità è rilasciata sotto la responsabilità esclusiva del fabbricante (o dell installatore): 4. Oggetto della dichiarazione (identificazione di prodotto che ne consenta la rintracciabilità. Essa può comprendere una fotografia laddove opportuno): 5. L oggetto della dichiarazione di cui sopra è conforme alla pertinente normativa comunitaria di armonizzazione: Riferimenti alle pertinenti norme armonizzate utilizzate o alle specifiche in relazione alle quali è dichiarata la conformità: 7. Se del caso, l organismo notificato : (denominazione, numero) ha effettuato (descrizione dell intervento) e rilasciato il certificato:. 8. Informazioni supplementari: Firmato in vece e per conto di:. (luogo e data del rilascio) (nome e cognome, funzione) (firma)

54 Camera di commercio di Torino 54 Sovrapposizione più direttive di nuovo approccio: Lo stesso prodotto o rischio può essere disciplinato da due o più direttive; Possono combinarsi requisiti essenziali di diverse direttive Messa in servizio solo se il prodotto è conforme a tutte le direttive ad esso applicabili Analisi dei rischi documentata consente a volte di escludere rischi connessi con alcune direttive Possono essere privilegiate alcune direttive che coprono già tutti i rischi Il fabbricante deve conoscere quali direttive gravano sul prodotto

55 Agenda Camera di commercio di Torino 55 Introduzione Decisione 768/2008 Premesse Norme tecniche armonizzate Operatori economici e controlli Progettazione, Produzione e Conformità Dichiarazione conformità Marcatura CE Direttiva Generale Sicurezza Prodotti

56 Camera di commercio di Torino 56 Regole e condizioni per apposizione marcatura CE Visibile + leggibile + indelebile Apposta sul prodotto (solo se troppo piccolo su imballaggio o documenti di accompagnamento) prima della sua immissione sul mercato. Seguita dal numero di identificazione organismo notificato, se interviene nella fase di controllo della produzione. Gli Stati membri garantiscono applicazione corretta del regime che disciplina la marcatura CE e promuovono le azioni contro uso improprio della marcatura. Gli Stati membri prevedono altresì sanzioni per le infrazioni, anche penali, proporzionali alla gravità dell infrazione, deterrenti efficaci

57 Camera di commercio di Torino 57 La marcatura CE All. II del Reg. 765/2008 In caso di riduzione o di allargamento della marcatura CE, devono essere rispettate le proporzioni indicate nel disegno di cui al paragrafo 1. In mancanza di disposizioni legislative specifiche che impongano dimensioni precise, la marcatura CE ha un altezza minima di 5 mm. Organismo notificato coinvolto nel controllo della produzione deve essere indicato

58 Camera di commercio di Torino 58 Marcatura CE non conforme Marcatura conforme China Export

59 Agenda Camera di commercio di Torino 59 Introduzione Decisione 768/2008 Premesse Norme tecniche armonizzate Operatori economici e controlli Progettazione, Produzione e Conformità Dichiarazione conformità Marcatura CE Direttiva Generale Sicurezza Prodotti

60 Camera di commercio di Torino 60 Direttiva Sicurezza Generale Prodotti DSGP 2001/95/CE 1. Garantisce alto livello di protezione (sicurezza)per i prodotti che non presentano normativa di armonizzazione 2. Da considerare anche per i prodotti sottoposti a direttiva di armonizzazione per aspetti da questa non coperti 3. Introduce il RAPEX (Rapid Exchange) scambio di informazioni per i prodotti pericolosi

61 Camera di commercio di Torino 61 Sicurezza prodotti: quadro normativo Ambito Europeo Direttiva settoriale prodotto Direttiva 2001/95/CE Sicurezza generale dei prodotti (DSGP) Legge nazionale settoriale di recepimento direttiva D.Lgs. 206/2005 Codice del consumo Parte IV,Titolo I, artt Ambito Italiano Se presente Sempre presente integrale/complementare

62 Camera di commercio di Torino 62 Esempio direttiva 2006/95/CE - LVD Ambito Europeo Direttiva settoriale prodotti elettrici 2006/95/CE (LVD) Direttiva 2001/95/CE Sicurezza generale dei prodotti (DSGP) Legge 791/1977 Integrata D.Lgs. 626/1996 D.Lgs. 206/2005 Codice del consumo Parte IV,Titolo I, artt Ambito Italiano Integrazione

63 Camera di commercio di Torino 63 Esempio direttiva 2006/95/CE - LVD Ambito Europeo Direttiva settoriale prodotti elettrici 2006/95/CE (LVD) Direttiva 2001/95/CE Sicurezza generale dei prodotti (DSGP) Legge 791/1977 Integrata D.Lgs. 626/1996 D.Lgs. 206/2005 Codice del consumo Parte IV,Titolo I, artt Ambito Italiano Disponibili guide europee indicazioni su integrazione con DSGP

64 Camera di commercio di Torino 64 Grazie per l attenzione! I nostri recapiti: Settore vigilanza sul Mercato Servizio metrico Via Cavour Torino Tel Fax metrico@to.camcom.it vigilanza.mercato.metrico@to.legalmail.camcom.it

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