SISMA maggio Normativa per la ricostruzione delle abitazioni PARTE 1

Dimensione: px
Iniziare la visualizzazioe della pagina:

Download "SISMA maggio Normativa per la ricostruzione delle abitazioni PARTE 1"

Transcript

1 SISMA maggio 2012 Normativa per la ricostruzione delle abitazioni PARTE 1

2 Agenzia regionale per la ricostruzione - Sisma 2012 Enrico Cocchi - Direttore dell Agenzia per la ricostruzione - Sisma 2012 Stefano Isler - Responsabile del Servizio per la Gestione tecnica degli interventi di ricostruzione e per la gestione dei contratti e del contenzioso coordinatore responsabile del progetto Luciano Tortoioli Agenzia Regionale per la ricostruzione - Sisma 2012 redazione Chiara Gorini, Gabriella Ruggieri Agenzia Regionale per la ricostruzione - Sisma 2012 coordinamento editoriale Saveria Bologna, Chiara Gorini Agenzia Regionale per la ricostruzione - Sisma 2012 progetto grafico e impaginazione Gabriella Ruggieri Agenzia Regionale per la ricostruzione - Sisma 2012 copertina Monica Chili Servizio statistica, comunicazione, sistemi informativi geografici, educazione alla sostenibilita, partecipazione in copertina Regione Emilia-Romagna A.I.C.G., Ricostruzione post sisma ponteggi - cantiere edile - messa in sicurezza edificio storico (FRER ) Archivio Fotografico della Regione Emilia-Romagna stampa Centro Stampa Regione Emilia-Romagna

3 SISMA maggio 2012 normativa per la ricostruzione delle abitazioni PARTE 1

4 I

5 INDICE Norme Nazionali II Delibera del Consiglio dei Ministri maggio 2012 Dichiarazione dello stato di emergenza in conseguenza degli eventi sismici che hanno colpito il territorio delle Province di Bologna, Modena, Ferrara e Mantova il giorno 20 maggio Delibera del Consiglio dei Ministri maggio 2012 Dichiarazione dello stato di emergenza in conseguenza dei ripetuti eventi sismici di forte intensità verificatisi nel mese di maggio Decreto del Ministero dell Economia giugno 2012 Sospensione, ai sensi dell articolo 9, comma 2, della legge 27 luglio 2000, n. 212, dei termini per l adempimento degli obblighi tributari a favore dei contribuenti colpiti dal sisma del 20 maggio 2012, verificatosi nelle province di Bologna, Ferrara, Modena, Reggio Emilia, Mantova e Rovigo. Decreto-legge n giugno 2012 Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici che hanno interessato il territorio delle province di Bologna, Modena, Ferrara, Mantova, Reggio Emilia e Rovigo, il 20 e il 29 maggio 2012 convertito, con modificazioni, dalla Legge n. 122/2012. Decreto-legge n giugno 2012 Misure urgenti per la crescita del Paese convertito, con modificazioni, dalla Legge n. 134/2012 (artt. 10, 67septies e 67octies). Deliberazione del Consiglio dei Ministri luglio 2012 Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici che hanno interessato il territorio delle province di Bologna, Modena, Ferrara, Mantova, Reggio Emilia e Rovigo il 20 e 29 maggio Decreto del Consiglio dei Ministri luglio 2012 Attuazione dell articolo 2, comma 2, del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, recante Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici che hanno interessato il territorio delle province di Bologna, Modena, Ferrara, Mantova, Reggio Emilia e Rovigo il 20 e 29 maggio Decreto-legge n luglio 2012 Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini convertito, con modificazioni, dalla Legge n. 135/2012 (art. 3-bis). Decreto del Ministro dell Interno agosto 2012 Gruppo Interforze Ricostruzione Emilia Romagna. Protocollo d Intesa ottobre 2012 Protocollo d intesa tra il Ministro dell economia e delle finanze e i Presidenti delle regioni Emilia-Romagna, Lombardia e Veneto, sottoscritto in data 4 ottobre 2012, ai sensi dell art. 3-bis, comma 5, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n.

6 III 135, recante criteri e modalità di attuazione del credito di imposta e dei finanziamenti bancari agevolati per la ricostruzione nei territori colpiti dagli eventi sismici del 20 e 29 maggio Decreto-legge n ottobre 2012 Disposizioni urgenti in materia di finanza e funzionamento degli enti territoriali, nonché ulteriori disposizioni in favore delle zone terremotate nel maggio 2012 convertito, con modificazioni, dalla Legge n. 213/2012 (artt. 11, 11bis e 12). Convenzione tra ABI e Cassa Depositi e Prestiti Testo coordinato aggiornato al 17 maggio 2016 Decreto-legge n gennaio 2013 Disposizioni urgenti per il superamento di situazioni di criticità nella gestione dei rifiuti e di taluni fenomeni di inquinamento ambientale convertito, con modificazioni, dalla Legge n. 11/2013 (art. 2-bis). Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri febbraio 2013 Aggiornamento della misura dei contributi per la ricostruzione nei territori colpiti dagli eventi sismici nel maggio Decreto-legge n aprile 2013 Disposizioni urgenti per il rilancio dell area industriale di Piombino, di contrasto ad emergenze ambientali, in favore delle zone terremotate del maggio 2012 e per accelerare la ricostruzione in Abruzzo e la realizzazione degli interventi per Expo 2015, convertito, con modificazioni, dalla Legge n. 71/2013 (artt. 6, 6ter, 6quater, 6quinquies, 6sexies, 6septies, 6octies, 6novies). Decreto-legge n giugno 2015 Disposizioni urgenti in materia di enti territoriali. Disposizioni per garantire la continuità dei dispositivi di sicurezza e di controllo del territorio. Razionalizzazione delle spese del Servizio sanitario nazionale nonchè norme in materia di rifiuti e di emissioni industriali. Convertito, con modificazioni, dalla Legge n. L.125/2015 (art.13). Decreto-legge n dicembre 2015 Proroga di termini previsti da disposizioni legislative (art.11). Norme Regionali Delibera della Giunta Regionale n giugno 2015 Programma di attività dell intervento regionale per le zone del territorio regionale colpite dagli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012 con finanziamenti propri. Delibera della Giunta Regionale n dicembre 2012 Programma di attività dell intervento regionale per le zone colpite dagli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012 con finanziamenti propri. Approvazione elenco manifestazioni di interesse pervenute e integrazioni ad alcune disposizioni relative alla gestione del programma. Linee Guida ai Comuni destinatari delle risorse previste per l acquisto di

7 IV alloggi dicembre 2012 Legge regionale n Testo coordinato con le modifiche apportate da L.R. 28/2013 e L.R. 17/2014 Norme per la ricostruzione nei territori interessati dal sisma del 20 e 29 maggio Delibera della Giunta Regionale n agosto 2013 Istituzione del comitato unitario per la ricostruzione - art. 13 L.R. 16/2012. Determina del Direttore Generale n agosto 2013 Costituzione della struttura tecnico operativa regionale di supporto al Comitato Unitario per la Ricostruzione (CUR). Delibera di Giunta n luglio 2014 Proposte per l attivazione di Programma d area Rigenerazione e rivitalizzazione dei centri storici colpiti dal sisma - attuazione dei piani organici e criteri per la costituzione dei Gruppi di lavoro ai sensi dell art. 3 della l.r. 30/96 Norme in materia di Programmi d area.

8 V Prima edizione - febbraio 2017

9 VI

10 VII Finito di stampare nel mese di febbraio 2017 a cura del Centro stampa della Giunta della Regione Emilia-Romagna Normativa aggiornata al 31 ottobre 2016

11 VIII

12 IX

13 1 Norme Nazionali

14 2 Delibera del Consiglio dei Ministri 22 maggio 2012 Dichiarazione dello stato di emergenza in conseguenza degli eventi sismici che hanno colpito il territorio delle Province di Bologna, Modena, Ferrara e Mantova il giorno 20 maggio 2012.

15 3 Presidenza del Consiglio dei Ministri Delibera 22 maggio 2012 Gazzetta Ufficiale Repubblica Italiana 23 maggio 2012, n.119 Dichiarazione dello stato di emergenza in conseguenza degli eventi sismici che hanno colpito il territorio delle province di Bologna, Modena, Ferrara e Mantova il giorno 20 maggio Premessa - [Preambolo] IL CONSIGLIO DEI MINISTRI Nella riunione del 22 maggio 2012 Visto l'articolo 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225; Visto l'articolo 107 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112; Visto il decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401; Visto il decreto-legge del 15 maggio 2012, n. 59, recante "Disposizioni urgenti per il riordino della protezione civile"; Considerato che il territorio delle province di Bologna, Modena, Ferrara e Mantova è stato colpito il giorno 20 maggio 2012 alle ore 4,00 circa da un terremoto di magnitudo 5.9 della scala Richter e da successive scosse di forte intensità; Considerato che tali fenomeni hanno determinato una grave situazione di pericolo per l'incolumità delle persone e per la sicurezza dei beni pubblici e privati, provocando la perdita di vite umane, ferimenti e lo sgombero di diversi immobili pubblici e privati e danneggiamenti a strutture ed infrastrutture; Ritenuto, pertanto, necessario, provvedere tempestivamente a porre in essere ogni azione urgente finalizzata al superamento della grave situazione derivante dai citati eventi sismici; Ritenuto, quindi, che ricorrono, nella fattispecie, i presupposti previsti dall'articolo 5, comma 1 della citata legge 24 febbraio 1992, n. 225, per la dichiarazione dello stato di emergenza; Visto il decreto del Presidente del Consiglio del 21 maggio 2012, adottato ai sensi dell'articolo 3, comma 1, del decreto-legge 4 novembre 2002, n. 245, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2002, n. 286; D'intesa con i Presidenti delle regioni Emilia Romagna e Lombardia; Su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri; Delibera: Pagina 1 / 2

16 4 Articolo 1 - [Dichiarazione dello stato di emergenza] 1. In considerazione di quanto esposto in premessa, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 5, commi 1 e 1-bis, della legge 24 febbraio 1992, n. 225, e successive modifiche ed integrazioni, è dichiarato, fino al sessantesimo giorno dalla data del presente provvedimento lo stato di emergenza in conseguenza degli eventi sismici che hanno colpito il territorio delle province di Bologna, Modena, Ferrara e Mantova, il giorno 20 maggio Per l'attuazione degli interventi da effettuare nella vigenza dello stato di emergenza, ai sensi dell'articolo 5, comma 2, della legge 24 febbraio 1992, n. 225, si provvede con ordinanze - emanate dal Capo del Dipartimento della protezione civile - acquisita l'intesa delle regioni interessate, in deroga ad ogni disposizione vigente e nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento giuridico, volte alla realizzazione degli interventi finalizzati all'organizzazione ed al coordinamento dei servizi di soccorso ed assistenza ai soggetti colpiti dagli eventi, nonché agli interventi provvisionali strettamente necessari alle prime necessità delle popolazioni colpite dai predetti eventi, nonché al successivo ripristino e reintegro dei beni di pronto impiego utilizzati nelle zone terremotate in misura tale da garantire l'operatività del Servizio nazionale di protezione civile in caso di future possibili emergenze. 3. Alla scadenza del termine di cui al comma 1, le regioni Emilia-Romagna e Lombardia, ai sensi dell'articolo 5, comma 1, della legge 24 febbraio 1992, n. 225, come modificato dall'articolo 1, comma 1, lettera c) del decreto-legge 15 maggio 2012, n. 59, provvedono, ciascuna per la propria competenza, in via ordinaria, a coordinare gli interventi conseguenti all'evento finalizzati al superamento della situazione emergenziale in atto. La presente delibera verrà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Pagina 2 / 2

17 5 Delibera del Consiglio dei Ministri 30 maggio 2012 Dichiarazione dello stato di emergenza in conseguenza dei ripetuti eventi sismici di forte intensità verificatisi nel mese di maggio 2012.

18 6 Presidenza del Consiglio dei Ministri Delibera 30 maggio 2012 Gazzetta Ufficiale Repubblica Italiana 30 maggio 2012, n.125 Dichiarazione dello stato di emergenza in conseguenza dei ripetuti eventi sismici di forte intensità verificatisi nel mese di maggio Premessa - [Preambolo] IL CONSIGLIO DEI MINISTRI nella riunione del 30 maggio 2012 Visto l'articolo 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225; Visto l'articolo 107 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112; Visto il decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401; Visto il decreto-legge del 15 maggio 2012, n. 59, recante "Disposizioni urgenti per il riordino della protezione civile"; Vista la delibera del Consiglio dei Ministri in data 22 maggio 2012, con la quale è stato dichiarato lo stato di emergenza in conseguenza degli eventi sismici che hanno colpito il territorio delle province di Bologna, Modena, Ferrara e Mantova il giorno 20 maggio 2012; Considerato che il territorio delle province di Bologna, Modena, Ferrara, Reggio Emilia, Mantova e Rovigo è stato colpito nel mese di maggio 2012 da ripetuti eventi sismici anche di forte intensità e che, in particolare, nello stesso territorio il giorno 29 maggio 2012 alle ore 9.00 si è verificato un terremoto di magnitudo 5.8; Considerato che l'andamento della sequenza sismica manifestatasi nelle predette province ha determinato una grave situazione di pericolo per l'incolumità delle persone e per la sicurezza dei beni pubblici e privati; Considerato, altresì, che tali fenomeni hanno provocato la perdita di vite umane, numerosi feriti e lo sgombero di diversi immobili pubblici e privati e danneggiamenti a strutture ed infrastrutture, nonché un aggravamento delle situazioni di criticità causate dai precedenti eventi sismici; Tenuto conto che detta situazione di emergenza, per intensità ed estensione, non è fronteggiabile con mezzi e poteri ordinari; Ritenuto, pertanto, necessario, provvedere tempestivamente a porre in essere ogni azione urgente finalizzata al superamento della grave situazione derivante dai citati eventi sismici; Ritenuto, quindi, che ricorrono, nella fattispecie, i presupposti previsti dall'articolo 5, comma 1, della citata legge 24 febbraio 1992, n. 225, per la dichiarazione dello stato di emergenza; D'intesa con i Presidenti delle regioni Emilia-Romagna, Lombardia e Veneto; Su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri; Delibera: Articolo 1 - [Dichiarazione dello stato di emergenza] Pagina 1/2

19 7 1. In considerazione di quanto esposto in premessa, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 5, commi 1 e 1-bis, della legge 24 febbraio 1992, n. 225, e successive modifiche ed integrazioni, è dichiarato, fino al sessantesimo giorno dalla data del presente provvedimento, lo stato di emergenza nel territorio delle province di Bologna, Modena, Ferrara, Reggio Emilia, Mantova e Rovigo in conseguenza dei ripetuti eventi sismici di forte intensità verificatisi nel mese di maggio Per l'attuazione degli interventi da effettuare nella vigenza dello stato di emergenza, ai sensi dell'articolo 5, comma 2, della legge 24 febbraio 1992, n. 225, si provvede con ordinanze - emanate dal Capo del Dipartimento della protezione civile - acquisita l'intesa delle Regioni interessate, in deroga ad ogni disposizione vigente e nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento giuridico, volte alla realizzazione degli interventi finalizzati all'organizzazione ed al coordinamento dei servizi di soccorso ed assistenza ai soggetti colpiti dagli eventi, nonché agli interventi provvisionali strettamente necessari alle prime necessità delle popolazioni colpite dai predetti eventi, nonché al successivo ripristino e reintegro dei beni di pronto impiego utilizzati nelle zone terremotate in misura tale da garantire l'operatività del Servizio nazionale di protezione civile in caso di future possibili emergenze. 3. Alla scadenza del termine di cui al comma 1, le regioni Emilia-Romagna, Lombardia e Veneto, ai sensi dell'articolo 5, comma 1, della legge 24 febbraio 1992, n, 225, come modificato dall'articolo 1, comma 1, lett. c), del decreto-legge 15 maggio 2012, n. 59, provvedono, ciascuna per la propria competenza, in via ordinaria, a coordinare gli interventi conseguenti all'evento finalizzati al superamento della situazione emergenziale in atto. La presente delibera verrà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Pagina 2/ 2

20 8 Decreto del Ministero dell Economia 01 giugno 2012 Sospensione, ai sensi dell articolo 9, comma 2, della legge 27 luglio 2000, n. 212, dei termini per l adempimento degli obblighi tributari a favore dei contribuenti colpiti dal sisma del 20 maggio 2012, verificatosi nelle province di Bologna, Ferrara, Modena, Reggio Emilia, Mantova e Rovigo.

21 9 Ministero dell'economia e delle Finanze Decreto ministeriale 1 giugno 2012 Gazzetta Ufficiale Repubblica Italiana 6 giugno 2012, n. 130 Sospensione, ai sensi dell'articolo 9, comma 2, della Legge 27 luglio 2000, n. 212, dei termini per l'adempimento degli obblighi tributari a favore dei contribuenti colpiti dal sisma del 20 maggio 2012, verificatosi nelle province di Bologna, Ferrara, Modena, Reggio Emilia, Mantova e Rovigo. Preambolo [Preambolo] IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE Visto l'art. 9, comma 2, della legge 27 luglio 2000, n. 212, che attribuisce al Ministro delle finanze, sentito il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, il potere di sospendere o differire il termine per l'adempimento degli obblighi tributari a favore dei contribuenti interessati da eventi eccezionali ed imprevedibili; Visto l'art. 23 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, con il quale è stato istituito il Ministero dell'economia e delle finanze e allo stesso sono state trasferite le funzioni dei Ministeri del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e delle finanze; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 21 maggio 2012 recante la dichiarazione dell'eccezionale rischio di compromissione degli interessi primari a causa degli eventi sismici avvenuti nella province di Bologna, Modena, Ferrara e Mantova il giorno 20 maggio 2012; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 22 maggio 2012 con il quale è stato dichiarato fino all'11 luglio 2012 lo stato di emergenza in ordine agli eventi sismici predetti ed è stata disposta la delega al Capo del Dipartimento della Protezione civile ad emanare ordinanze in deroga ad ogni disposizione vigente e nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento giuridico; Visti gli elenchi trasmessi dal Dipartimento della Protezione civile in data 30 maggio 2012, riguardanti gli elenchi dei comuni danneggiati delle province di Bologna, Ferrara, Modena, Reggio Emilia, Mantova e Rovigo; Considerato che tali eventi hanno determinato una grave situazione di pericolo per l'incolumità delle persone e per la sicurezza dei beni pubblici e privati, provocando la perdita di vite umane, ferimenti e lo sgombero di diversi immobili pubblici e privati e danneggiamenti a strutture ed infrastrutture; Ritenuta la necessità di esercitare il potere previsto dal citato art. 9, comma 2, della legge n. 212 del 2000 a favore dei contribuenti colpiti dagli eventi sismici verificatisi nelle province citate; Decreta Articolo 1 [Sospensione dei termini per l'adempimento degli obblighi tributari] Pagina 1 / 6

22 10 1. Nei confronti delle persone fisiche, anche in qualità di sostituti d'imposta, che, alla data del 20 maggio 2012, avevano la residenza ovvero la sede operativa nel territorio dei comuni delle province di Bologna, Ferrara, Modena, Reggio Emilia, Mantova e Rovigo, riportati nell'elenco allegato 1 al presente decreto di cui costituisce parte integrante, sono sospesi i termini dei versamenti e degli adempimenti tributari, inclusi quelli derivanti da cartelle di pagamento emesse dagli agenti della riscossione, scadenti nel periodo compreso tra il 20 maggio 2012 ed il 30 settembre Non si fa luogo al rimborso di quanto già versato. 2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano, altresì, nei confronti dei soggetti, anche in qualità di sostituti d'imposta diversi dalle persone fisiche, aventi la sede legale o la sede operativa nel territorio dei comuni di cui al comma 1. Le ritenute già operate in qualità di sostituti d'imposta devono, comunque, essere versate. 3. Per le città di Bologna, Ferrara, Modena, Reggio Emilia, Mantova e Rovigo la sospensione è subordinata alla richiesta del contribuente che dichiari l'inagibilità della casa di abitazione, dello studio professionale o dell'azienda, verificata dall'autorità comunale. L'Autorità comunale trasmette copia dell'atto di verificazione all'agenzia dell'entrate territorialmente competente nei successivi 20 giorni. 4. Con successivo decreto del Ministro dell'economia e delle finanze possono essere individuati, sulla base delle comunicazioni del Dipartimento della Protezione Civile, altri comuni colpiti dagli eventi sismici del 20 e del 29 maggio 2012, relativamente ai quali trova applicazione la sospensione dei termini disposta con il presente decreto. 5. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze sono stabilite le modalità di effettuazione degli adempimenti e dei versamenti di cui al comma 1. Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. (1) (1) Il termine finale del periodo di sospensione dei termini dei versamenti e degli adempimenti tributari e' fissato al 30 novembre 2012 in virtù di quanto disposto dall'art. 1, D.M , G.U , n Allegato 1 Elenco dei comuni danneggiati Provincia di Bologna 1. Argelato 2. Baricella 3. Bentivoglio 4. Castello d'argile 5. Castelmaggiore 6. Crevalcore 7. Galliera 8. Malalbergo 9. Minerbio 10. Molinella 11. Pieve di Cento 12. Sala Bolognese 13. San Giorgio di Piano 14. San Giovanni in Persiceto Pagina 2 / 6

23 San Pietro in Casale 16. Sant'Agata Bolognese Provincia di Ferrara 1. Bondeno 2. Cento 3. Mirabello 4. Poggio Renatico 5. Sant'Agostino 6. Vigarano Mainarda 7. Ferrara (1) Provincia di Modena 1. Bastiglia 2. Bomporto 3. Campogalliano 4. Camposanto 5. Carpi 6. Castelfranco Emilia 7. Cavezzo 8. Concordia sulla Secchia 9. Finale Emilia 10. Medolla 11. Mirandola 12. Nonantola 13. Novi 14. Ravarino 15. San Felice sul Panaro 16. San Possidonio 17. San Prospero 18. Soliera Provincia di Reggio Emilia 1. Boretto 2. Brescello Pagina 3 / 6

24 12 3. Correggio 4. Fabbrico 5. Gualtieri 6. Guastalla 7. Luzzara 8. Novellara 9. Reggiolo 10. Rio Saliceto 11. Rolo 12. San Martino in Rio 13. Campagnola Emilia Provincia di Mantova 1. Bagnolo San Vito 2. Borgoforte 3. Borgofranco sul Po 4. Carbonara di Po 5. Castelbelforte 6. Castellucchio 7. Curtatone 8. Felonica 9. Gonzaga 10. Magnacavallo 11. Marcaria 12. Moglia 13. Ostiglia 14. Pegognaga 15. Pieve di Coriano 16. Poggio Rusco 17. Porto Mantovano 18. Quingentole 19. Quistello 20. Revere 21. Rodigo Pagina 4 / 6

25 Roncoferraro 23. Sabbioneta 24. San Benedetto Po 25. San Giacomo delle Segnate 26. San Giovanni del Dosso 27. Schivenoglia 28. Sermide 29. Serravalle a Po 30. Sustinente 31. Suzzara 32. Villa Poma 33. Villimpenta 34. Virgilio 35. Motteggiana (1) 36. Mantova (1) Provincia di Rovigo 1. Bagnolo di Po 2. Calto 3. Canaro 4. Canda 5. Castelguglielmo 6. Castelmassa 7. Ceneselli 8. Ficarolo 9. Gaiba 10. Gavello 11. Giacciano con Baruchella 12. Melara 13. Occhiobello 14. Pincara 15. Salara 16. Stienta 17. Trecenta Pagina 5 / 6

26 (1) Il comune di Motteggiana è stato inserito in elenco dall'art. 11 D.L , n. 174 così come modificato dall'allegato alla legge di conversione L , n. 213 con decorrenza dal Pagina 6 / 6

27 15 Decreto-legge n giugno 2012 Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici che hanno interessato il territorio delle province di Bologna, Modena, Ferrara, Mantova, Reggio Emilia e Rovigo, il 20 e il 29 maggio 2012 convertito, con modificazioni, dalla Legge n. 122/2012.

28 16 DECRETO LEGGE 6 giugno 2012, n. 74 Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici che hanno interessato il territorio delle province di Bologna, Modena, Ferrara, Mantova, Reggio Emilia e Rovigo, il 20 e 29 maggio Capo I Interventi immediati per il superamento dell'emergenza IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 21 maggio 2012, adottato, ai sensi dell'articolo 3, comma 1, del decreto legge 4 novembre 2002, n. 245, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2002, n. 286, nonche' le delibere del Consiglio dei Ministri del 22 e del 30 maggio 2012, con le quali e' stato dichiarato fino al 31 luglio 2012 lo stato di emergenza in ordine agli eventi sismici che hanno colpito il territorio delle province di Bologna, Modena, Ferrara, Reggio Emilia, Mantova e Rovigo; Vista l'ordinanza del capo del Dipartimento della protezione civile n. 1 del 22 maggio 2012 e le ordinanze n. 2 e 3 del 2 giugno 2012 con cui sono stati adottati i primi interventi urgenti volti al primo soccorso, all'assistenza della popolazione nonche' ai primi interventi provvisionali strettamente necessari alle prime necessita', ai sensi dell'articolo 5, comma 2, della legge 24 febbraio 1992, n. 225, come modificato dal decreto legge 15 maggio 2012, n. 59; Ritenuta la straordinaria necessita' ed urgenza di emanare ulteriori disposizioni per fronteggiare gli eccezionali eventi sismici verificatisi nelle province di Bologna, Modena, Ferrara, Reggio Emilia, Mantova e Rovigo e favorire gli interventi di ricostruzione, la ripresa economica e l'assistenza alle popolazioni colpite; Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 30 maggio 2012; Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con i Ministri dell'interno, del lavoro e delle politiche sociali, della salute, dello sviluppo economico, delle infrastrutture e dei trasporti, per i beni e le attivita' culturali,della giustizia, della difesa, dell' istruzione, dell'universita' e della ricerca e delle politiche agricole alimentari e forestali ; Emana il seguente decreto legge: 1/34

29 17 Art. 1 Ambito di applicazione e coordinamento dei presidenti delle regioni 1. Le disposizioni del presente decreto sono volte a disciplinare gli interventi per la ricostruzione, l'assistenza alle popolazioni e la ripresa economica nei territori dei comuni delle province di Bologna, Modena, Ferrara, Mantova, Reggio Emilia e Rovigo, interessate dagli eventi sismici dei giorni 20 e 29 maggio 2012, per i quali e' stato adottato il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 1 giugno 2012 di differimento dei termini per l'adempimento degli obblighi tributari, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 130 del 6 giugno 2012, nonche' di quelli ulteriori indicati nei successivi decreti adottati ai sensi dell'articolo 9, comma 2, della legge 27 luglio 2000, n (4) 2. Ai fini del presente decreto i Presidenti delle Regioni Emilia Romagna, Lombardia e Veneto operano in qualita' di Commissari delegati. 3. In seguito agli eventi sismici di cui al comma 1, considerati l'entita' e l'ammontare dei danni subiti ed al fine di favorire il processo di ricostruzione e la ripresa economica dei territori colpiti dal sisma, lo stato di emergenza dichiarato con le delibere del Consiglio dei Ministri del 22 e del 30 maggio 2012 e' prorogato fino al 31 maggio Il rientro nel regime ordinario e' disciplinato ai sensi dell'articolo 5, commi 4 ter e 4 quater, della legge 24 febbraio 1992, n (7) (11) (14)((16)) 4. Agli interventi di cui al presente decreto provvedono i presidenti delle regioni Emilia Romagna, Lombardia e Veneto, i quali coordinano le attivita' per la ricostruzione dei territori colpiti dal sisma del 20 e 29 maggio 2012 nelle regioni di rispettiva competenza, a decorrere dall'entrata in vigore del presente decreto e per l'intera durata dello stato di emergenza, operando con i poteri di cui all'articolo 5, comma 2, della legge 24 febbraio 1992, n. 225, e con le deroghe alle disposizioni vigenti stabilite con delibera del Consiglio dei Ministri adottata nelle forme di cui all'articolo 5, comma 1, della citata legge. 5. I presidenti delle regioni possono avvalersi per gli interventi dei sindaci dei comuni e dei presidenti delle province interessati dal sisma, adottando idonee modalita' di coordinamento e programmazione degli interventi stessi, nonche' delle strutture regionali competenti per materia. A tal fine, i Presidenti delle regioni possono costituire apposita struttura commissariale, composta da personale dipendente delle pubbliche amministrazioni in posizione di comando o distacco, nel limite di quindici unita', i cui oneri sono posti a carico delle risorse assegnate nell'ambito della ripartizione del Fondo di cui all'articolo 2. 5 bis. I Presidenti delle Regioni Emilia Romagna, Lombardia e Veneto, in qualita' di Commissari Delegati, possono delegare le funzioni attribuite con il presente decreto ai Sindaci dei Comuni ed ai Presidenti delle Province nel cui rispettivo territorio sono da effettuarsi gli interventi oggetto della presente normativa nonche' alle strutture regionali competenti per materia. Nell'atto di delega devono essere richiamate le specifiche normative statali e regionali cui, ai sensi delle vigenti norme, e' possibile derogare e gli eventuali limiti al potere di deroga. (9) AGGIORNAMENTO (4) Il D.L. 6 luglio 2012, n. 95, convertito con modificazioni dalla L. 2/34

30 18 7 agosto 2012, n. 135 come modificato dal D.L. 10 ottobre 2012, n. 174, convertito con modificazioni dalla L. 7 dicembre 2012, n. 213, ha disposto (con l'art. 16, comma 6) che "Per gli anni 2012 e 2013 ai Comuni, di cui all'articolo 1, comma 1, del decreto legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge 1 agosto 2012, n. 122, non si applicano le disposizioni recate dal presente comma, fermo restando il complessivo importo delle riduzioni ivi previste di 500 milioni di euro per l'anno 2012 e di milioni di euro per l'anno 2013". AGGIORNAMENTO (7) Il D.L. 26 aprile 2013, n. 43, convertito con modificazioni dalla L. 24 giugno 2013, n. 71, ha disposto (con l'art. 6, comma 1) che "Nel rispetto dei limiti di spesa di cui all'articolo 11, comma 13, del decreto legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213, il termine di scadenza dello stato di emergenza conseguente agli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012, di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge 1 agosto 2012, n. 122, e' prorogato al 31 dicembre 2014". AGGIORNAMENTO (9) La L. 27 dicembre 2013, n. 147 ha disposto (con l'art. 1, comma 357) che "Gli interventi per l'assistenza alla popolazione e gli interventi previsti, rispettivamente, all'articolo 1 e all'articolo 4 del decreto legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge 1º agosto 2012, n. 122, possono essere ammessi, nei limiti delle risorse ivi previste, anche in comuni diversi da quelli identificati ai sensi dell'articolo 1 del predetto decreto legge e dall'articolo 67 septies del decreto legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, ma ad essi limitrofi, ove risulti l'esistenza di un nesso causale accertato con apposita perizia giurata tra danni subiti ed eventi sismici". AGGIORNAMENTO (11) Il D.L. 12 settembre 2014, n. 133, convertito con modificazioni dalla L. 11 novembre 2014, n. 164, ha disposto (con l'art. 7, comma 9 ter) che "Il termine di scadenza dello stato di emergenza conseguente agli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012, di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge 1º agosto 2012, n. 122, e' prorogato al 31 dicembre 2015". AGGIORNAMENTO (14) Il D.L. 19 giugno 2015, n. 78 convertito con modificazioni dalla L. 6 agosto 2015, n. 125 ha disposto (con l'art. 13, comma 01) che "Il termine di scadenza dello stato di emergenza conseguente agli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012, di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge 1º agosto 2012, n. 122, e' prorogato al 31 dicembre 2016". AGGIORNAMENTO (16) IL D.L. 30 dicembre 2015, n. 210, convertito con modificazioni dalla L. 25 febbraio 2016, n. 21, ha disposto (con l'art. 11, comma 2 bis) che "Il termine di scadenza dello stato di emergenza conseguente agli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012, di cui 3/34

31 19 all'articolo 1, comma 3, del decreto legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge 1 agosto 2012, n. 122, e' prorogato al 31 dicembre 2018". Art. 2 Fondo per la ricostruzione delle aree terremotate 1. Nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze e' istituito, a decorrere dall'anno 2012, il Fondo per la ricostruzione delle aree colpite dal sisma del maggio 2012, da assegnare alla Presidenza del Consiglio dei Ministri per le finalita' previste dal presente decreto. (2) 2. Su proposta dei Presidenti delle Regioni di cui all'articolo 1, comma 2, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, e' stabilita la ripartizione del Fondo di cui al comma 1 fra le Regioni Emilia Romagna, Lombardia e Veneto, per le finalita' previste dal presente decreto, nonche' sono determinati criteri generali idonei ad assicurare, a fini di equita', la parita' di trattamento dei soggetti danneggiati, nei limiti delle risorse allo scopo finalizzate. La proposta di riparto e' basata su criteri oggettivi aventi a riferimento l'effettivita' e la quantita' dei danni subiti e asseverati delle singole Regioni. 3. Al predetto Fondo affluiscono, nel limite di 500 milioni di euro, le risorse derivanti dall'aumento, fino al 31 dicembre 2012, dell'aliquota dell'accisa sulla benzina e sulla benzina con piombo, nonche' dell'aliquota dell'accisa sul gasolio usato come carburante di cui all'allegato I del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n La misura dell'aumento, pari a 2 centesimi al litro, e' disposta con provvedimento del direttore dell'agenzia delle dogane. L'articolo 1, comma 154, secondo periodo, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, e' abrogato. 4. Con apposito decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto sono stabilite le modalita' di individuazione del maggior gettito di competenza delle autonomie speciali da riservare all'erario per le finalita' di cui al comma 3, attraverso separata contabilizzazione. 5. Il medesimo Fondo viene inoltre alimentato: a) con le risorse eventualmente rivenienti dal Fondo di solidarieta' dell'unione Europea di cui al regolamento (CE) n. 2012/2002 del Consiglio dell'11 novembre 2002, nei limiti delle finalita' per esse stabilite; b) con quota parte delle risorse di cui all'articolo 16, comma 1, della legge 6 luglio 2012, n. 96, da ripartire con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri; c) per un miliardo di euro per ciascuno degli anni 2013 e 2014 con le risorse di cui all'articolo 7, comma 21, del decreto legge 6 luglio 2012, n. 95. Qualora necessario ai fini del concorso al raggiungimento dell'ammontare di risorse autorizzato di cui al periodo precedente, puo' provvedersi mediante corrispondente riduzione delle voci di spesa indicate nell'elenco allegato alla legge 24 febbraio 1992, n In tale ultimo caso, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, sono individuate le riduzioni delle dotazioni finanziarie da operare e le voci di spesa interessate, 4/34

32 20 nonche' le conseguenti modifiche degli obiettivi del patto di stabilita' interno, tali da garantire la neutralita' in termini di indebitamento netto delle pubbliche amministrazioni. Lo schema di decreto di cui al precedente periodo, corredato della relazione tecnica di cui all'articolo 17, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, e successive modificazioni, e' trasmesso alle Camere per l'espressione, entro venti giorni, del parere delle Commissioni competenti per i profili di carattere finanziario. Decorso inutilmente il termine per l'espressione del parere, il decreto puo' essere comunque adottato. 6. Ai presidenti delle Regioni di cui all'articolo 1, comma 2, sono intestate apposite contabilita' speciali aperte presso la tesoreria statale su cui sono assegnate, con il decreto di cui al comma 2, le risorse provenienti dal fondo di cui al comma 1 destinate al finanziamento degli interventi previsti dal presente decreto, al netto di quelle destinate alla copertura finanziaria degli oneri derivanti dall'articolo 2, comma 3, dall'articolo 8, commi 3 e 15 ter, e dall'articolo 13. Sulle contabilita' speciali confluiscono anche le risorse derivanti dalle erogazioni liberali effettuate alle stesse regioni ai fini della realizzazione di interventi per la ricostruzione e ripresa dei territori colpiti dagli eventi sismici. ((Sulle contabilita' speciali possono confluire inoltre le risorse finanziarie a qualsiasi titolo destinate o da destinare alla ricostruzione dei territori colpiti dal sisma del 20 e 29 maggio 2012 nelle province di Modena, Bologna, Ferrara, Reggio Emilia, Mantova e Rovigo)). Per gli anni 2012, 2013 e 2014, le risorse di cui al primo periodo, presenti nelle predette contabilita' speciali, nonche' i relativi utilizzi, eventualmente trasferite agli enti locali di cui all'articolo 1, comma 1, che provvedono, ai sensi del comma 5 bis del medesimo articolo 1, per conto dei Presidenti delle Regioni in qualita' di commissari delegati, agli interventi di cui al presente decreto, non rilevano ai fini del patto di stabilita' interno degli enti locali beneficiari. I presidenti delle regioni rendicontano ai sensi dell'articolo 5, comma 5 bis, della legge 24 febbraio 1992, n. 225, e curano la pubblicazione dei rendiconti nei siti internet delle rispettive regioni. AGGIORNAMENTO (2) Il D.L. 6 luglio 2012, n. 95, convertito con modificazioni dalla L. 7 agosto 2012, n. 135, ha disposto (con l'art. 7, comma 21) che "Il Fondo di cui all'articolo 2, comma 1 del decreto legge 6 giugno 2012, n.74 e' alimentato per 550 milioni di euro per ciascuno degli anni 2013 e 2014 mediante quota parte delle riduzioni di spesa previste dal presente decreto". Art. 3 Ricostruzione e riparazione delle abitazioni private e di immobili ad uso non abitativo; contributi a favore delle imprese; disposizioni di semplificazione procedimentale 1. Per soddisfare le esigenze delle popolazioni colpite dal sisma del 20 e del 29 maggio 2012 nei territori di cui all'articolo 1, i Presidenti delle Regioni di cui al comma 2 del medesimo articolo, d'intesa fra loro, stabiliscono, con propri provvedimenti adottati in coerenza con i criteri stabiliti con il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di cui all'articolo 2, comma 2, sulla base dei danni effettivamente verificatisi, priorita', modalita' e percentuali 5/34

33 21 entro le quali possono essere concessi contributi, anche in modo tale da coprire integralmente le spese occorrenti per la riparazione, il ripristino o la ricostruzione degli immobili, nel limite delle risorse allo scopo finalizzate a valere sulle disponibilita' delle contabilita' speciali di cui all'articolo 2, fatte salve le peculiarita' regionali. I contributi sono concessi, al netto di eventuali risarcimenti assicurativi, con provvedimenti adottati dai soggetti di cui all'articolo 1, commi 4 e 5. In particolare, puo' essere disposta: a) la concessione di contributi per la riparazione, il ripristino o la ricostruzione degli immobili di edilizia abitativa, ad uso produttivo e per servizi pubblici e privati e delle infrastrutture, dotazioni territoriali e attrezzature pubbliche, distrutti o danneggiati, in relazione al danno effettivamente subito; b) la concessione, previa presentazione di perizia giurata, di contributi a favore delle attivita' produttive, industriali, agricole, zootecniche, commerciali, artigianali, turistiche, professionali, ivi comprese le attivita' relative agli enti non commerciali, ai soggetti pubblici e alle organizzazioni, fondazioni o associazioni con esclusivo fine solidaristico o sindacale, e di servizi, inclusi i servizi sociali, socio sanitari e sanitari, aventi sede o unita' produttive nei comuni interessati dalla crisi sismica che abbiano subito gravi danni a scorte e beni mobili strumentali all'attivita' di loro proprieta'. La concessione di contributi a vantaggio delle imprese casearie danneggiate dagli eventi sismici e' valutata dall'autorita' competente ((entro il 31 dicembre 2014)); il principio di certezza e di oggettiva determinabilita' del contributo si considera rispettato se il contributo medesimo e' conosciuto ((entro il 31 dicembre 2014)); b bis) la concessione, previa presentazione di perizia giurata, di contributi per il risarcimento dei danni economici subiti da prodotti in corso di maturazione ovvero di stoccaggio ai sensi del regolamento (CE) n. 510/2006 del Consiglio, del 20 marzo 2006, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni d'origine dei prodotti agricoli e alimentari, in strutture ubicate nei territori di cui all'articolo 1, comma 1, del presente decreto; c) la concessione di contributi per i danni alle strutture adibite ad attivita' sociali, socio sanitarie e socio educative, sanitarie, ricreative, sportive e religiose; d) la concessione di contributi per i danni agli edifici di interesse storico artistico; e) la concessione di contributi a soggetti che abitano in locali sgombrati dalle competenti autorita' per gli oneri sostenuti conseguenti a traslochi e depositi, nonche' delle risorse necessarie all'allestimento di alloggi temporanei; f) la concessione di contributi a favore della delocalizzazione temporanea delle attivita' danneggiate dal sisma al fine di garantirne la continuita' produttiva. f bis) la concessione di contributi a soggetti pubblici per garantire lo svolgimento degli interventi sociali e socio sanitari attivati, nella fase dell'emergenza, per le persone impossibilitate a ritornare al proprio domicilio, a seguito degli eventi sismici; f ter) la concessione di contributi a soggetti pubblici, ivi comprese le aziende pubbliche di servizi alla persona, nonche' a soggetti privati, senza fine di lucro, che abbiano dovuto interrompere le proprie attivita' sociali, socio sanitarie e socio educative a seguito di danni alle strutture conseguenti agli 6/34

34 22 eventi sismici; f quater) la concessione di contributi ai consorzi di bonifica e di irrigazione per la riparazione, il ripristino o la ricostruzione di strutture e impianti. 1 bis. I contratti stipulati dai privati beneficiari di contributi per l'esecuzione di lavori e per l'acquisizione di beni e servizi connessi agli interventi di cui al comma 1, lettera a), non sono ricompresi tra quelli previsti dall'articolo 32, comma 1, lettere d) ed e), del codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163; resta ferma l'esigenza che siano assicurati criteri di controllo, di economicita' e trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche. Restano fermi i controlli antimafia previsti dall'articolo 5 bis da effettuarsi secondo le linee guida del Comitato di coordinamento per l'alta sorveglianza delle grandi opere. 2. L'accertamento dei danni provocati dagli eccezionali eventi sismici su costruzioni esistenti o in corso di realizzazione alla data del 20 maggio 2012 deve essere verificato e documentato, mediante presentazione di perizia giurata, a cura del professionista abilitato incaricato della progettazione degli interventi di ricostruzione e ripristino degli edifici, ai sensi di quanto disposto dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 5 maggio Restano salve le verifiche da parte delle competenti amministrazioni. 3. Il saldo dei contributi di cui al presente articolo, limitatamente alla ricostruzione degli immobili distrutti e alla riparazione degli immobili dichiarati inagibili, e' vincolato alla documentazione che attesti che gli interventi sono stati realizzati ai sensi dell'articolo 5 del decreto legge 28 maggio 2004, n. 136, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 luglio 2004, n In deroga agli articoli 1120, 1121 e 1136, quinto comma, del codice civile, gli interventi di recupero relativi ad un unico immobile composto da piu' unita' immobiliari possono essere disposti dalla maggioranza dei condomini che comunque rappresenti almeno la meta' del valore dell'edificio. In deroga all'articolo 1136, quarto comma, del codice civile, gli interventi ivi previsti devono essere approvati con un numero di voti che rappresenti la maggioranza degli intervenuti e almeno un terzo del valore dell'edificio. 5. Al fine di favorire il rapido rientro nelle unita' immobiliari ed il ritorno alle normali condizioni di vita e di lavoro nei comuni interessati dal sisma del 20 e 29 maggio 2012, nelle more che venga completata la verifica delle agibilita' degli edifici e strutture ordinari effettuate ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 5 maggio 2011, i soggetti interessati possono, previa perizia e asseverazione da parte di un professionista abilitato, effettuare il ripristino della agibilita' degli edifici e delle strutture. I contenuti della perizia asseverata includono i dati delle schede AeDES di cui al decreto sopracitato, integrate con documentazione fotografica e valutazioni tecniche atte a documentare il nesso di causalita' tra gli eventi sismici del maggio 2012 e lo stato della struttura, oltre alla valutazione economica del danno. 6. In deroga agli articoli 6, 10, 93 e 94 del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, all'articolo 19 della legge 7 agosto 1990, n. 241, all'articolo 146 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, agli articoli 8 e 12 della legge della regione Emilia Romagna 25 novembre 2002, n. 31 e agli articoli 9, 10, 11, 12 e 13 della legge della regione Emilia Romagna 30 ottobre 2008, n. 19, nonche' alle corrispondenti disposizioni delle regioni Lombardia e Veneto, i soggetti interessati comunicano ai 7/34

35 23 comuni delle predette regioni l'avvio dei lavori edilizi di ripristino da eseguirsi comunque nel rispetto dei contenuti della pianificazione urbanistica comunale e dei vincoli paesaggistici, fatta eccezione, per i fabbricati rurali, per la modifica della sagoma e per la riduzione della volumetria, con l'indicazione del progettista abilitato responsabile della progettazione e della direzione lavori e della impresa esecutrice, purche' le costruzioni non siano state interessate da interventi edilizi totalmente abusivi per i quali sono stati emessi i relativi ordini di demolizione, allegando o autocertificando quanto necessario ad assicurare il rispetto delle vigenti disposizioni di settore con particolare riferimento a quelle in materia edilizia, di sicurezza e sismica. I soggetti interessati entro il termine di sessanta giorni dall'inizio dei lavori provvedono a presentare la documentazione non gia' allegata alla comunicazione di avvio del ripristino per la richiesta dell'autorizzazione paesaggistica e del titolo abilitativo edilizio nonche' per la presentazione dell'istanza di autorizzazione sismica ovvero per il deposito del progetto esecutivo riguardante le strutture. 7. Al fine di favorire la rapida ripresa delle attivita' produttive e delle normali condizioni di vita e di lavoro in condizioni di sicurezza adeguate, nei comuni interessati dai fenomeni sismici iniziati il 20 maggio 2012, di cui all'allegato 1 al presente decreto, nonche' per le imprese con sede o unita' locali al di fuori delle aree individuate dal presente decreto che abbiano subito danni a seguito degli eventi sismici, accertati ai soli fini di cui al presente comma sulla base delle verifiche effettuate dalla protezione civile o dai vigili del fuoco o da altra autorita' od organismo tecnico preposti alle verifiche, il titolare dell'attivita' produttiva, in quanto responsabile della sicurezza dei luoghi di lavoro ai sensi del D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e successive modifiche e integrazioni, deve acquisire, nei casi di cui al comma 8, la certificazione di agibilita' sismica rilasciata, a seguito di verifica di sicurezza effettuata ai sensi delle norme tecniche vigenti (cap. 8 costruzioni esistenti, del decreto ministeriale 14 gennaio 2008), da un professionista abilitato, e depositare la predetta certificazione al Comune territorialmente competente. I Comuni trasmettono periodicamente alle strutture di coordinamento istituite a livello territoriale gli elenchi delle certificazioni depositate. Le asseverazioni di cui al presente comma saranno considerate ai fini del riconoscimento del danno. 7 bis. In relazione a magazzini, capannoni, stalle e altre strutture inerenti alle attivita' produttive agroalimentari, adibite alla lavorazione e conservazione di prodotti deperibili oppure alla cura degli animali allevati, eccetto i prefabbricati, e' necessaria e sufficiente, ai fini dell'immediata ripresa dell'attivita', l'acquisizione della certificazione dell'agibilita' ordinaria. 8. La certificazione di agibilita' sismica di cui al comma 7 e' acquisita per le attivita' produttive svolte in edifici che presentano una delle carenze strutturali di seguito precisate o eventuali altre carenze prodotte dai danneggiamenti e individuate dal tecnico incaricato: a) mancanza di collegamenti tra elementi strutturali verticali e elementi strutturali orizzontali e tra questi ultimi; b) presenza di elementi di tamponatura prefabbricati non adeguatamente ancorati alle strutture principali; c) presenza di scaffalature non controventate portanti materiali pesanti che possano, nel loro collasso, coinvolgere la struttura 8/34

36 24 principale causandone il danneggiamento e il collasso. 8 bis. Ai fini della prosecuzione dell'attivita' produttiva o per la sua ripresa, nelle more dell'esecuzione della verifica di sicurezza effettuata ai sensi delle norme tecniche vigenti, 'in via provvisoria, il certificato di agibilita' sismica puo' essere rilasciato dal tecnico incaricato, in assenza delle carenze di cui al comma 8 o dopo che le medesime carenze siano state adeguatamente risolte, attraverso appositi interventi, anche provvisionali. 9. La verifica di sicurezza ai sensi delle norme vigenti dovra' essere effettuata entro ((ventiquattro mesi)) dalla data di entrata in vigore del presente decreto. 10. Per quanto concerne le imprese di cui al comma 8, nelle aree che abbiano risentito di un'intensita' macrosismica, cosi' come rilevata dal Dipartimento della protezione civile, pari o superiore a 6, ovvero nelle aree colpite dagli eventi sismici del maggio 2012 in cui l'accelerazione spettrale subita dalla costruzione in esame, cosi' come risulta nelle mappe di scuotimento dell'istituto nazionale di geofisica e vulcanologia, abbia superato il 70 per cento dell'accelerazione spettrale elastica richiesta dalle norme vigenti per il progetto della costruzione nuova e questa, intesa come insieme di struttura, elementi non strutturali e impianti, non sia uscita dall'ambito del comportamento lineare elastico, l'adempimento di cui al comma 9 si intende soddisfatto. Qualora l'accelerazione spettrale come sopra individuata non abbia superato il 70 per cento dell'accelerazione spettrale elastica richiesta dalla norma vigente ad una costruzione nuova di analoghe caratteristiche, per il profilo di sottosuolo corrispondente, tale costruzione dovra' essere sottoposta a valutazione della sicurezza effettuata conformemente al capitolo 8.3 delle norme tecniche per le costruzioni, di cui al decreto del Ministro delle infrastrutture 14 gennaio 2008, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 29 del 4 febbraio 2008, entro i termini temporali di cui al comma 9 del presente articolo, tenendo conto degli interventi locali effettuati ai sensi del comma 8. Qualora il livello di sicurezza della costruzione risulti inferiore al 60 per cento della sicurezza richiesta ad un edificio nuovo, dovranno eseguirsi interventi di miglioramento sismico finalizzati al raggiungimento almeno del 60 per cento della sicurezza richiesta ad un edificio nuovo, secondo le seguenti scadenze temporali: a) entro quattro anni dal termine di cui al comma 9, se la sicurezza sismica risulta essere pari o inferiore al 30 per cento della sicurezza richiesta ad un edificio nuovo; b) entro otto anni dal termine di cui al comma 9, se la sicurezza sismica risulta essere superiore al 50 per cento della sicurezza richiesta ad un edificio nuovo; c) entro un numero di anni ottenuto per interpolazione lineare tra quattro e otto per valori di livello di sicurezza (Ls) per cento compresi tra il 30 e il 50 per cento, secondo l'equazione: Ls I Direttori regionali, rispettivamente, dell'agenzia regionale di Protezione civile della Regione Emilia Romagna, della Direzione generale di Protezione civile, polizia locale e sicurezza della 9/34

37 25 Regione Lombardia, nonche' dell'unita' di progetto di Protezione civile della Regione Veneto, provvedono, anche per il tramite dei Sindaci, per le occupazioni di urgenza e per le eventuali espropriazioni delle aree pubbliche e private occorrenti per la delocalizzazione totale o parziale, anche temporanea, delle attivita'. Qualora per l'esecuzione delle opere e degli interventi di delocalizzazione sia richiesta la valutazione di impatto ambientale ovvero l'autorizzazione integrata ambientale, queste sono acquisite sulla base della normativa vigente, nei termini ivi previsti ridotti alla meta'. Detti termini, in relazione alla somma urgenza che rivestono le opere e gli interventi di ricostruzione, hanno carattere essenziale e perentorio, in deroga al titolo III del decreto legislativo n. 152 del 3 aprile 2006 cosi' come modificato ed integrato dal decreto legislativo n. 4 del 2008, ed alle relative norme regionali di attuazione. 12. La delocalizzazione totale o parziale delle attivita' in strutture esistenti e situate in prossimita' delle aziende danneggiate, e' autorizzata, previa autocertificazione del mantenimento dei requisiti e delle prescrizioni previsti nelle autorizzazioni ambientali in corso di validita', salve le dovute verifiche di agibilita' dei locali e dei luoghi di lavoro previste dalle normative vigenti. Le suddette aziende devono presentare entro 180 giorni dalla delocalizzazione la documentazione necessaria per l'avvio del procedimento unico di autorizzazione ai sensi dell'articolo 19, comma Al fine di consentire l'immediata ripresa delle attivita' economiche i Presidenti delle regioni di cui all'articolo 1, comma 2, sono autorizzati ad adottare gli indispensabili provvedimenti volti a consentire lo spostamento temporaneo dei mezzi, materiali, attrezzature necessari, ferme restando le procedure in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro, ai sensi del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e successive modificazioni ed integrazioni. 13 bis. In sede di ricostruzione degli immobili adibiti ad attivita' industriale, agricola, zootecnica o artigianale, anche a seguito di delocalizzazione, i comuni possono prevedere un incremento massimo del 20 per cento della superficie utile, nel rispetto della normativa in materia di tutela ambientale, culturale e paesaggistica. 13 ter. In deroga al termine di novanta giorni previsto dall'articolo 6, comma 2, lettera b), del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, e successive modificazioni, le opere temporanee dirette a soddisfare l'esigenza della prosecuzione delle attivita' produttive nei comuni interessati dal sisma sono rimosse al cessare della necessita' e comunque entro la data di agibilita' degli immobili produttivi ripristinati o ricostruiti. Art. 4 Ricostruzione e funzionalita' degli edifici e dei servizi pubblici nonche' interventi sui beni del patrimonio artistico e culturale 1. I Presidenti delle regioni di cui all'articolo 1, comma 2, d'intesa fra loro, sentiti le province e i comuni interessati per i profili di competenza, stabiliscono, con propri provvedimenti adottati in coerenza con i criteri stabiliti con il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di cui all'articolo 2, comma 2, sulla base dei danni effettivamente verificatisi, e nel limite delle risorse allo scopo finalizzate a valere sulle disponibilita' delle contabilita' speciali di cui al medesimo articolo 2: 10/34

38 26 a) le modalita' di predisposizione e di attuazione di un piano di interventi urgenti per il ripristino degli immobili pubblici, danneggiati dagli eventi sismici, con priorita' per quelli adibiti all'uso scolastico o educativo per la prima infanzia, e delle strutture edilizie universitarie, nonche' degli edifici municipali, delle caserme in uso all'amministrazione della difesa e degli immobili demaniali o di proprieta' di enti ecclesiastici civilmente riconosciuti, formalmente dichiarati di interesse storico artistico ai sensi del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42. Sono altresi' compresi nel piano le opere di difesa del suolo e le infrastrutture e gli impianti pubblici di bonifica per la difesa idraulica e per l'irrigazione. Qualora la programmazione della rete scolastica preveda la costruzione di edifici in sedi nuove o diverse, le risorse per il ripristino degli edifici scolastici danneggiati sono comunque prioritariamente destinate a tale scopo.; b) le modalita' organizzative per consentire la pronta ripresa delle attivita' degli uffici delle amministrazioni statali, degli enti pubblici nazionali e delle agenzie fiscali nel territorio colpito dagli eventi sismici. b bis) le modalita' di predisposizione e di attuazione di un piano di interventi urgenti per il ripristino degli edifici ad uso pubblico, ivi compresi archivi, musei, biblioteche e chiese, a tale fine equiparati agli immobili di cui alla lettera a). I Presidenti delle regioni Commissari delegati, per la realizzazione degli interventi di cui alla presente lettera, stipulano apposite convenzioni con i soggetti proprietari, titolari degli edifici ad uso pubblico, per assicurare la celere esecuzione delle attivita' di ricostruzione delle strutture ovvero di riparazione, anche praticando interventi di miglioramento sismico, onde conseguire la regolare fruibilita' pubblica degli edifici medesimi. 2. Alla realizzazione degli interventi di cui al comma 1, lettera a), provvedono i presidenti delle regioni di cui all'articolo 1, comma 2, anche avvalendosi del competente provveditorato interregionale alle opere pubbliche nonche' degli altri soggetti pubblici competenti e degli enti ecclesiastici civilmente riconosciuti ai sensi della legge 20 maggio 1985, n. 222, con le risorse umane e strumentali disponibili a legislazione vigente, sentiti, in merito agli immobili adibiti ad uso scolastico o educativo per la prima infanzia, le province e i comuni competenti. Nell'ambito del piano di cui al comma 1, lettera a), e nei limiti delle risorse all'uopo individuate, alle esigenze connesse agli interventi di messa in sicurezza degli immobili danneggiati, di rimozione e ricovero dei beni culturali e archivistici mobili, di rimozione controllata e ricovero delle macerie selezionate del patrimonio culturale danneggiato, nonche' per l'avvio degli interventi di ricostruzione, di ripristino, di conservazione, di restauro, e di miglioramento strutturale del medesimo patrimonio, si provvede secondo le modalita' stabilite d'intesa con il Ministero per i beni e le attivita' culturali, d'intesa con il presidente della regione interessata, sia per far fronte agli interventi urgenti, sia per l'avvio di una successiva fase di ricostruzione. 3. Alle regioni Emilia Romagna, Lombardia e Veneto, con riferimento agli interventi in materia di edilizia sanitaria, di cui all'articolo 20 della legge 11 marzo 1988, n. 67, previa intesa con la Conferenza Stato Regioni, puo' essere riconosciuta priorita' nell'utilizzo delle risorse disponibili nel bilancio dello Stato ai fini della sottoscrizione di un nuovo Accordo di programma finalizzato alla 11/34

39 27 ricostruzione ed alla riorganizzazione delle strutture sanitarie regionali riducendo il rischio sismico; nell'ambito degli interventi gia' programmati dalle medesime regioni nell'accordo di programma vigente, le Regioni procedono, previo parere del Ministero della salute, alle opportune rimodulazioni, al fine di favorire le opere di consolidamento e di ripristino delle strutture danneggiate. 4. I programmi finanziati con fondi statali o con il contributo dello Stato a favore delle regioni Emilia Romagna, Lombardia e Veneto, possono essere riprogrammati nell'ambito delle originarie tipologie di intervento prescindendo dai termini riferiti ai singoli programmi, non previsti da norme comunitarie. 5. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, i comuni predispongono ovvero, ove gia' adottati, aggiornano i piani di emergenza di cui al decreto legislativo 31 marzo 1998, n Decorso inutilmente tale termine, provvedono in via sostitutiva i prefetti competenti per territorio. 5 bis. Il Ministero dell'interno e' autorizzato a porre a disposizione delle amministrazioni comunali di cui all'articolo 1 i segretari comunali non titolari di sede, per un periodo non superiore alla durata dello stato di emergenza. I segretari comunali, previo loro assenso, sono assegnati in posizione di comando alle amministrazioni comunali che ne facciano richiesta e sono impiegati, anche in deroga al relativo ordinamento, per l'espletamento delle nuove o maggiori attivita' delle amministrazioni medesime connesse all'emergenza. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente comma, comprensivi delle spese documentate di vitto e alloggio sostenute dai segretari comunali di cui al secondo periodo, si provvede a valere sulle risorse finanziarie disponibili a legislazione vigente nell'ambito dello stato di previsione del Ministero dell'interno e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. 5 bis.1. Nell'ambito del piano di cui al comma 1, lettera a), i presidenti delle regioni di cui all'articolo 1, comma 2, possono destinare quota parte delle risorse messe a disposizione per la ricostruzione delle aree terremotate di cui al presente articolo anche per gli interventi di riparazione e ripristino strutturale degli edifici privati inclusi nelle aree cimiteriali ed individuati come cappelle private, al fine di consentire il pieno utilizzo delle strutture cimiteriali. 5 ter. ((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 18 APRILE 2016, N. 50)). Art. 4 bis. (( (Autorizzazioni di spesa in favore del Ministero per i beni e le attivita' culturali). )) ((1. Per le esigenze connesse agli interventi di messa in sicurezza degli immobili danneggiati, di rimozione e ricovero dei beni culturali mobili, di rimozione controllata e ricovero delle macerie selezionate del patrimonio culturale tutelato danneggiato dalla crisi sismica iniziata il 20 maggio 2012, che ha interessato i territori delle province di Bologna, Modena, Ferrara, Mantova, Reggio Emilia e Rovigo, nonche' per l'avvio degli interventi di ricostruzione, di ripristino, di conservazione, di restauro e di miglioramento strutturale del medesimo patrimonio, sono adottate le seguenti misure: a) e' autorizzata per il Ministero per i beni e le attivita' culturali la spesa di 5 milioni di euro per l'anno Al relativo onere, pari a 5 milioni di euro per l'anno 2012, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui 12/34

40 28 all'articolo 32, comma 1, del decreto legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, e successive modificazioni, intendendosi corrispondentemente ridotte di pari importo le risorse di cui alla delibera del CIPE di riparto, per l'anno 2012, del fondo previsto dal citato articolo 32, comma 1; b) e' autorizzata per il Ministero per i beni e le attivita' culturali la spesa di euro annui, per ciascuno degli anni 2012, 2013 e 2014, per far fronte agli oneri connessi all'utilizzo delle necessarie risorse umane e strumentali disponibili, ivi compresi quelli derivanti dal riconoscimento del compenso per prestazioni di lavoro straordinario effettivamente reso e dal rimborso delle spese di missione, incluse quelle relative all'uso del mezzo proprio, in deroga alle vigenti norme di contenimento della spesa. Alla copertura finanziaria dei relativi oneri, pari a euro annui per ciascuno degli anni 2012, 2013 e 2014, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 1, lettera b), del decreto legge 31 marzo 2011, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 maggio 2011, n. 75, destinata alle spese di parte corrente)). Art. 5 Ulteriori interventi a favore delle scuole 1. Al fine di consentire la piu' tempestiva ripresa della regolare attivita' educativa per la prima infanzia e scolastica nelle aree interessate dalla crisi sismica iniziata il 20 maggio 2012, previa intesa con la Conferenza unificata, di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni, eliminando situazioni di pericolo, le risorse individuate dal DM 30 luglio 2010, assunto in applicazione dell'articolo 7 bis del decreto legge 1 settembre 2008, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2008, n. 169, possono essere destinate alla messa in sicurezza, all'adeguamento sismico ed alla ricostruzione degli edifici scolastici o utilizzati per attivita' educativa per la prima infanzia danneggiati o resi inagibili a seguito della predetta crisi sismica. A tal fine, le predette risorse sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate al pertinente capitolo dello stato di previsione del Ministero per l'istruzione, l'universita' e la ricerca. 1 bis. Per le finalita' di cui al comma 1, con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, d'intesa con i presidenti delle regioni di cui all'articolo 1, comma 2, da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono altresi' ripartite tra le regioni medesime le seguenti risorse: a) una quota pari al 60 per cento dello stanziamento di cui all'articolo 53, comma 5, lettera a), del decreto legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35; b) una quota pari al 60 per cento delle risorse assegnate al Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca per la costruzione di nuovi edifici scolastici, di cui alla tabella 5 della delibera n. 6/2012 del CIPE, del 20 gennaio 2012, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 88 del 14 aprile ((1 ter. Nell'ambito del piano di cui all'articolo 4, comma 1, lettera a), e nei limiti delle risorse messe a disposizione dai commi 1 e 1 bis del presente articolo, i Presidenti delle regioni di cui 13/34

41 29 all'articolo 1, comma 2, possono altresi' destinare quota parte delle risorse messe a disposizione dal Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca per la realizzazione di interventi di miglioramento sismico su edifici scolastici o utilizzati per attivita' educativa della prima infanzia e per l'universita' che abbiano subito danni lievi, nel limite delle risorse assegnate per gli interventi specifici)). 2. Le regioni nel cui territorio si trovano le aree indicate nel comma 1 sono autorizzate, a fronte di nuove esigenze determinatesi a seguito del sisma, a modificare i piani di edilizia scolastica eventualmente gia' predisposti sulla base della previgente normativa di settore e non ancora attivati, anche con l'inserimento di nuove opere non contemplate in precedenza. I Presidenti delle Regioni interessate curano il coordinamento degli interventi di cui al presente articolo nell'ambito del piano di cui all'articolo Per fronteggiare l'emergenza e nei limiti di durata della stessa, gli uffici scolastici regionali per l'emilia Romagna, la Lombardia e il Veneto possono adottare per il prossimo anno scolastico, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, interventi di adattamento del calendario scolastico, di flessibilita' dell'orario e della durata delle lezioni, di articolazione e di composizione delle classi o sezioni. 4. Ove necessario, il Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca e' autorizzato a emanare un'ordinanza finalizzata a disciplinare, anche in deroga alle vigenti disposizioni normative, l'effettuazione degli scrutini e degli esami relativi all'anno scolastico 2011/2012 nei Comuni di cui al comma 1, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Art. 5 bis. (Disposizioni in materia di controlli antimafia). ((1. Per l'efficacia dei controlli antimafia concernenti gli interventi previsti nel presente decreto, presso le prefetture uffici territoriali del Governo delle province interessate alla ricostruzioni sono istituiti elenchi di fornitori, prestatori di servizi ed esecutori di lavori non soggetti a tentativo di infiltrazione mafiosa operanti nei settori di cui al comma 2, cui si rivolgono gli esecutori dei lavori di ricostruzione. Per l'affidamento e l'esecuzione, anche nell'ambito di subcontratti, di attivita' indicate nel comma 2 e' necessario comprovare quantomeno l'avvenuta presentazione della domanda di iscrizione negli elenchi sopracitati presso almeno una delle prefetture uffici territoriali del Governo delle province interessate.)) 2. Sono definite come maggiormente esposte a rischio di infiltrazione mafiosa le seguenti attivita': a) trasporto di materiali a discarica per conto di terzi; b) trasporto e smaltimento di rifiuti per conto di terzi; c) estrazione, fornitura e trasporto di terra e materiali inerti; d) confezionamento, fornitura e trasporto di calcestruzzo e di bitume; e) noli a freddo di macchinari; f) fornitura di ferro lavorato; g) autotrasporti per conto di terzi; h) guardiania dei cantieri. ((h bis) gli ulteriori settori individuati, per ogni singola Regione, con ordinanza del Presidente in qualita' di Commissario delegato, conseguentemente alle attivita' di monitoraggio ed analisi delle attivita' di ricostruzione)) 14/34

42 30 3. Le prefetture uffici territoriali del Governo effettuano, al momento dell'iscrizione e successivamente con cadenza periodica, verifiche dirette ad accertare l'insussistenza delle condizioni ostative di cui all'articolo 10, comma 7, lettere a), b) e c), del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 3 giugno 1998, n Le prefetture uffici territoriali del Governo delle province indicate al comma 1 effettuano i controlli antimafia sui contratti pubblici e sui successivi subappalti e subcontratti aventi ad oggetto lavori, servizi e forniture, nonche' sugli interventi di ricostruzione affidati da soggetti privati e finanziati con le erogazioni e le concessioni di provvidenze pubbliche, secondo le modalita' stabilite dalle linee guida indicate dal comitato di coordinamento per l'alta sorveglianza delle grandi opere, anche in deroga a quanto previsto dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 3 giugno 1998, n Per l'efficacia dei controlli antimafia e' prevista la tracciabilita' dei flussi finanziari relativi alle erogazioni e alle concessioni di provvidenze pubbliche, di cui alla legge 13 agosto 2010, n. 136, a favore di soggetti privati per l'esecuzione degli interventi di ricostruzione e ripristino. 6. Si applicano le modalita' attuative di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 18 ottobre 2011, recante "Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici nella regione Abruzzo nel mese di aprile 2009 ed ulteriori disposizioni di protezione civile", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 20 del 25 gennaio All'attuazione del presente articolo si provvede nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Art. 6 Sospensione processi civili, penali, amministrativi e tributari, rinvio delle udienze e sospensione dei termini, comunicazione e notifica di atti 1. Fino al 31 dicembre 2012, sono sospesi i processi civili e amministrativi e quelli di competenza di ogni altra giurisdizione speciale pendenti alla data del 20 maggio 2012 presso gli uffici giudiziari aventi sede nei comuni colpiti dal sisma, ad eccezione delle cause di competenza del tribunale per i minorenni, delle cause relative ad alimenti, ai procedimenti cautelari, ai procedimenti per l'adozione di provvedimenti in materia di amministrazione di sostegno, di interdizione, di inabilitazione, ai procedimenti per l'adozione di ordini di protezione contro gli abusi familiari, a quelli di cui all'articolo 283 del codice di procedura civile e in genere delle cause rispetto alle quali la ritardata trattazione potrebbe produrre grave pregiudizio alle parti. In quest'ultimo caso, la dichiarazione di urgenza e' fatta dal presidente in calce alla citazione o al ricorso, con decreto non impugnabile, e, per le cause gia' iniziate, con provvedimento del giudice istruttore o del collegio, egualmente non impugnabile. 2. Fino al 31 dicembre 2012, sono altresi' sospesi i termini per il compimento di qualsiasi atto del procedimento che chiunque debba svolgere negli uffici giudiziari aventi sede nei comuni di cui all'articolo 1, comma Sono rinviate d'ufficio, a data successiva al 31 dicembre 2012, 15/34

43 31 le udienze processuali civili e amministrative e quelle di competenza di ogni altra giurisdizione speciale in cui le parti o i loro difensori, con nomina antecedente al 20 maggio 2012, sono soggetti che, alla data del 20 maggio 2012, erano residenti o avevano sede nei comuni interessati dal sisma. E' fatta salva la facolta' dei soggetti interessati di rinunciare espressamente al rinvio. 4. Per i soggetti che alla data del 20 maggio 2012 erano residenti, avevano sede operativa o esercitavano la propria attivita' lavorativa, produttiva o di funzione nei comuni interessati dal sisma, il decorso dei termini perentori, legali e convenzionali, sostanziali e processuali, comportanti prescrizioni e decadenze da qualsiasi diritto, azione ed eccezione, nonche' dei termini per gli adempimenti contrattuali e' sospeso dal 20 maggio 2012 al 31 dicembre 2012 e riprende a decorrere dalla fine del periodo di sospensione. PERIODO SOPPRESSO DALLA L. 1 AGOSTO 2012, N Ove il decorso abbia inizio durante il periodo di sospensione, l'inizio stesso e' differito alla fine del periodo. Sono altresi' sospesi, per lo stesso periodo e nei riguardi dei medesimi soggetti, i termini relativi ai processi esecutivi e i termini relativi alle procedure concorsuali, nonche' i termini di notificazione dei processi verbali, di esecuzione del pagamento in misura ridotta, di svolgimento di attivita' difensiva e per la presentazione di ricorsi amministrativi e giurisdizionali. ((4)) 5. Nei riguardi degli stessi soggetti di cui al comma 2, i termini di scadenza, ricadenti o decorrenti nel periodo che va dal 21 maggio 2012 al 31 dicembre 2012, relativi a vaglia cambiari, a cambiali e ad ogni altro titolo di credito o atto avente forza esecutiva, sono sospesi per lo stesso periodo. La sospensione opera a favore dei debitori ed obbligati, anche in via di regresso o di garanzia, salva la facolta' degli stessi di rinunciarvi espressamente. 6. Per il periodo di cui al comma 1, ove di competenza di uffici giudiziari aventi sede nei comuni individuati ai sensi dell'articolo 1, sono sospesi i termini stabiliti per la fase delle indagini preliminari, nonche' i termini per proporre querela e sono altresi' sospesi i processi penali, in qualsiasi stato e grado, pendenti alla data del 20 maggio Nel procedimento di esecuzione e nel procedimento di sorveglianza, si osservano in quanto compatibili le disposizioni di cui all'articolo 2 della legge 7 ottobre 1969, n. 742, e successive modificazioni. 7. Nei processi penali in cui, alla data del 20 maggio 2012, una delle parti o dei loro difensori, nominati prima della medesima data, era residente nei comuni colpiti dal sisma: a) sono sospesi, fino al 31 dicembre 2012, i termini previsti dal codice di procedura penale a pena di inammissibilita' o decadenza per lo svolgimento di attivita' difensiva e per la proposizione di reclami o impugnazioni; b) salvo quanto previsto al comma 8, il giudice, ove risulti contumace o assente una delle parti o dei loro difensori, dispone d'ufficio il rinvio a data successiva al 31 dicembre La sospensione di cui ai commi 6 e 7 non opera per l'udienza di convalida dell'arresto o del fermo, per il giudizio direttissimo, per la convalida dei sequestri, e nei processi con imputati in stato di custodia cautelare. La sospensione di cui al comma 6 non opera nei processi a carico di imputati minorenni. La sospensione di cui al comma 7 non opera, altresi', qualora le parti processuali interessate o i relativi difensori rinuncino alla stessa. 9. Il corso della prescrizione rimane sospeso per il tempo in cui il processo o i termini procedurali sono sospesi, ai sensi dei commi 16/34

44 32 6 e 7, lettera a), nonche' durante il tempo in cui il processo e' rinviato ai sensi del comma 7, lettera b). AGGIORNAMENTO (4) Il D.L. 10 ottobre 2012, n. 174, convertito con modificazioni dalla L. 7 dicembre 2012, n. 213, ha disposto (con l'art. 11, comma 13 quater) che "Per i soggetti di cui all'articolo 6, comma 4, del decreto legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge 1 agosto 2012, n. 122, il decorso dei termini processuali, comportanti prescrizioni e decadenze da qualsiasi diritto, azione ed eccezione, continua a essere sospeso sino al 30 giugno 2013 e riprende a decorrere dalla fine del periodo di sospensione". Art. 7 Deroga al patto di stabilita' interno 1. Al fine di fronteggiare gli eccezionali eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012 e di agevolare la ripresa delle attivita', su proposta dei Presidenti di cui all'articolo 1, comma 2, per l'anno 2012, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro il 30 giugno 2012, gli obiettivi del patto di stabilita' dei Comuni di cui all'articolo 1, comma 1, sono migliorati in modo da determinare effetti negativi sull'indebitamento netto per un importo complessivo di euro 40 milioni di euro per i comuni della regione Emilia Romagna e di euro 5 milioni di euro per i comuni di ciascuna delle regioni Lombardia e Veneto. Alla compensazione dei conseguenti effetti finanziari sui saldi di finanza pubblica recati dal presente comma, pari a 50 milioni di euro per l'anno 2012, si provvede mediante corrispondente utilizzo della dotazione del Fondo di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n ((1 bis Ai comuni di cui all'articolo 1, comma 1, non si applicano le sanzioni per mancato rispetto del patto di stabilita' interno 2011, ai sensi dell'articolo 7, comma 2 e seguenti, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 149)). ((1 ter. E' disposta l'esclusione dal patto di stabilita' interno, per gli anni 2013 e 2014, delle spese sostenute dai comuni di cui all'articolo 1, comma 1, con risorse proprie provenienti da erogazioni liberali e donazioni da parte di cittadini privati ed imprese e puntualmente finalizzate a fronteggiare gli eccezionali eventi sismici e la ricostruzione, per un importo massimo complessivo, per ciascun anno, di 10 milioni di euro. L'ammontare delle spese da escludere dal patto di stabilita' interno ai sensi del periodo precedente e' determinato dalla regione Emilia Romagna nei limiti di 9 milioni di euro e dalle regioni Lombardia e Veneto nei limiti di 0,5 milioni di euro per ciascuna regione per ciascun anno. Le regioni comunicano al Ministero dell'economia e delle finanze e ai comuni interessati, entro il 30 giugno di ciascun anno, gli importi di cui al periodo precedente)). Art. 7 bis. (( (Crediti vantati dalle imprese). )) ((1. La pubblica amministrazione, inclusi le regioni, gli enti locali e gli enti del Servizio sanitario nazionale, provvede al pagamento dei crediti certi, liquidi ed esigibili vantati dalle 17/34

45 33 imprese fornitrici di beni e servizi o esecutrici di opere pubbliche, ubicate nei territori colpiti dagli eventi sismici del maggio 2012 di cui all'allegato l al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 1 giugno 2012, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 130 del 6 giugno 2012, entro il termine di sessanta giorni, fermo restando il rispetto dei saldi di finanza pubblica e, per gli enti territoriali, compatibilmente con i vincoli derivanti dall'applicazione del patto di stabilita' interno)). Art. 8 Sospensione termini amministrativi, contributi previdenziali assistenziali ed 1. In aggiunta a quanto disposto dal decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 1 giugno 2012, pubblicato nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana n. 130 del 6 giugno 2012, adottato ai sensi dell'articolo 9 della legge 2000, n. 212, e successive modificazioni, e fermo che la mancata effettuazione di ritenute ed il mancato riversamento delle ritenute effettuate da parte dei soggetti di cui al predetto decreto a partire dal 20 maggio 2012 e fino all'entrata in vigore del presente decreto legge, sono regolarizzati entro il 30 novembre 2012 senza applicazione di sanzioni e interessi, sono altresi' sospesi fino al 30 novembre 2012: 1) i termini relativi agli adempimenti ed ai versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria; 2) i versamenti riferiti al diritto annuale di cui all'articolo 18 della legge 29 dicembre 1993, n. 580, e successive modificazioni; 3) i termini per la notifica delle cartelle di pagamento e per la riscossione delle somme risultanti dagli atti di cui all'articolo 29 del D.L. 31 maggio 2010, n. 78 da parte degli agenti della riscossione, nonche' i termini di prescrizione e decadenza relativi all'attivita' degli uffici finanziari, ivi compresi quelli degli enti locali e della Regione; (2) 4) il versamento dei contributi consortili di bonifica, esclusi quelli per il servizio irriguo, gravanti sugli immobili agricoli ed extragricoli; 5) l'esecuzione dei provvedimenti di rilascio per finita locazione degli immobili pubblici e privati, adibiti ad uso abitativo ovvero ad uso diverso da quello abitativo; 6) il pagamento dei canoni di concessione e locazione relativi a immobili distrutti o dichiarati non agibili, di proprieta' dello Stato e degli Enti pubblici, ovvero adibiti ad uffici statali o pubblici; 7) le sanzioni amministrative per le imprese che presentano in ritardo, purche' entro il 31 dicembre 2012, le domande di iscrizione alle camere di commercio, le denunce di cui all'articolo 9 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 7 dicembre 1995, n. 581, il modello unico di dichiarazione previsto dalla legge 25 gennaio 1994, n. 70 nonche' la richiesta di verifica periodica degli strumenti di misura ed il pagamento della relativa tariffa; 8) il termine per il pagamento del diritto di iscrizione dovuto all'albo nazionale dei gestori ambientali e del diritto dovuto alle province per l'iscrizione nel registro di cui all'articolo 216, comma 3, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152; 9) il pagamento delle rate dei mutui e dei finanziamenti di 18/34

46 34 esercizio e di miglioramento e di credito ordinario, erogati dalle banche, nonche' dagli intermediari finanziari iscritti nell'albo di cui all'articolo 106 del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385, e successive modificazioni, e dalla Cassa depositi e prestiti S.p.a., comprensivi dei relativi interessi, con la previsione che gli interessi attivi relativi alle rate sospese concorrano alla formazione del reddito d'impresa, nonche' alla base imponibile dell'irap, nell'esercizio in cui sono incassati. PERIODO SOPPRESSO DALLA L. 1 AGOSTO 2012, N Analoga sospensione si applica anche ai pagamenti di canoni per contratti di locazione finanziaria aventi ad oggetto edifici distrutti o divenuti inagibili, anche parzialmente, ovvero beni immobili strumentali all'attivita' imprenditoriale, commerciale, artigianale, agricola o professionale svolta nei medesimi edifici. La sospensione si applica anche ai pagamenti di canoni per contratti di locazione finanziaria aventi per oggetto beni mobili strumentali all'attivita' imprenditoriale, commerciale, artigianale, agricola o professionale; 9 bis) il pagamento delle rate relative alle provvidenze di cui alla legge 14 agosto 1971, n. 817, concernente lo sviluppo della proprieta' coltivatrice. (4) 2. Con riferimento ai settori dell'energia elettrica, dell'acqua e del gas, ivi inclusi i gas diversi dal gas naturale distribuiti a mezzo di reti canalizzate, la competente autorita' di regolazione, con propri provvedimenti, introduce norme per la sospensione temporanea, per un periodo non superiore a 6 mesi a decorrere dal 20 maggio 2012, dei termini di pagamento delle fatture emesse o da emettere nello stesso periodo, anche in relazione al servizio erogato a clienti forniti sul mercato libero, per le utenze situate nei comuni danneggiati dagli eventi sismici, come individuati ai sensi dell'articolo 1, comma 1. Entro 120 giorni dalla data di conversione in legge del presente decreto, l'autorita' di regolazione, con propri provvedimenti disciplina altresi' le modalita' di rateizzazione delle fatture i cui pagamenti sono stati sospesi ai sensi del precedente periodo ed introduce agevolazioni, anche di natura tariffaria, a favore delle utenze situate nei Comuni danneggiati dagli eventi sismici come individuati ai sensi dell'articolo 1, comma 1, individuando anche le modalita' per la copertura delle agevolazioni stesse attraverso specifiche componenti tariffarie, facendo ricorso, ove opportuno, a strumenti di tipo perequativo. 3. I redditi dei fabbricati, ubicati nelle zone colpite dal sisma del 20 e del 29 maggio 2012, purche' distrutti od oggetto di ordinanze sindacali di sgombero, comunque adottate entro il 30 novembre 2012, in quanto inagibili totalmente o parzialmente, non concorrono alla formazione del reddito imponibile ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche e dell'imposta sul reddito delle societa', fino alla definitiva ricostruzione e agibilita' dei fabbricati medesimi e comunque fino all'anno di imposta I fabbricati di cui al periodo precedente sono, altresi', esenti dall'applicazione dell'imposta municipale propria di cui all'articolo 13 del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e successive modificazioni, a decorrere dall'anno 2012 e fino alla definitiva ricostruzione e agibilita' dei fabbricati stessi e comunque non oltre il 31 dicembre Ai fini del presente comma, il contribuente puo' dichiarare, entro il 30 novembre 2012, la distruzione o l'inagibilita' totale o parziale del fabbricato all'autorita' comunale, che nei successivi venti giorni trasmette 19/34

47 35 copia dell'atto di verificazione all'ufficio dell'agenzia delle entrate territorialmente competente. 3.1 Le disposizioni di cui al comma 3, si applicano anche al comune di Marsciano colpito dagli eventi sismici del 15 dicembre 2009, di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 22 dicembre 2009, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 4, del 7 gennaio Per il comune di cui al comma 3.1 non e' dovuta la quota di imposta riservata allo Stato sugli immobili di proprieta' dei comuni di cui all'articolo 13, comma 11, secondo periodo, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, cosi' come modificato dall'articolo 4, comma 5, lettera g), del decreto legge 2 marzo 2012, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 2012, n. 44, e non si applica il comma 17, del medesimo articolo. 3.3 Il comune di cui al comma 3.1 puo' esentare dalla tassa per l'occupazione dispazi ed aree pubbliche di cui al decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507, le occupazioni necessarie per le opere di ricostruzione. 3 bis. Fino al 31 dicembre 2012, non sono computabili ai fini della definizione del reddito di lavoro dipendente, di cui all'articolo 51 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, i sussidi occasionali, le erogazioni liberali o i benefici di qualsiasi genere, concessi da parte sia dei datori di lavoro privati a favore dei lavoratori residenti nei comuni di cui all'allegato 1 al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 1 giugno 2012, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 130 del 6 giugno 2012, sia da parte dei datori di lavoro privati operanti nei predetti territori, a favore dei propri lavoratori, anche non residenti nei predetti comuni, in relazione agli eventi sismici di cui all'articolo Sono inoltre prorogati sino al 30 novembre 2012, senza sanzioni, gli adempimenti verso le amministrazioni pubbliche effettuati o a carico di professionisti, consulenti, associazioni e centri di assistenza fiscale che abbiano sede o operino nei comuni coinvolti dal sisma, anche per conto di aziende e clienti non operanti nel territorio, nonche' di societa' di servizi e di persone in cui i soci residenti nei comuni colpiti dal sisma rappresentino almeno il 50 per cento del capitale sociale. 5. Sono altresi' sospese per i soggetti che alla data del 20 maggio 2012 operavano nei Comuni coinvolti dal sisma, le applicazioni delle sanzioni in materia di invio tardivo delle comunicazioni obbligatorie e degli adempimenti amministrativi, compresi quelli connessi al lavoro. 6. Gli eventi che hanno colpito i residenti dei Comuni sono da considerarsi causa di forza maggiore ai sensi dell'articolo 1218 codice civile, anche ai fini dell'applicazione della normativa bancaria e delle segnalazioni delle banche alla Centrale dei rischi. 7. Gli impianti alimentati da fonti rinnovabili realizzati nei o sui fabbricati e quelli in fase di realizzazione, ubicati nelle zone colpite dal sisma del 20 maggio e del 29 maggio 2012, distrutti od oggetto di ordinanze sindacali di sgombero in quanto inagibili totalmente o parzialmente, accedono alle incentivazioni cui avevano diritto alla data di entrata in vigore del presente decreto qualora entrino in esercizio entro il ((30 settembre 2016)). Gli impianti fotovoltaici realizzati nei fabbricati distrutti possono essere ubicati anche a terra mantenendo le tariffe in vigore al momento dell'entrata in esercizio. Gli impianti alimentati da fonti rinnovabili gia' autorizzati alla data del 30 settembre 2012 accedono 20/34

48 36 agli incentivi vigenti alla data del 6 giugno 2012, qualora entrino in esercizio entro il ((30 settembre 2016)). 8. Gli adempimenti specifici delle imprese agricole connessi a scadenze di registrazione in attuazione di normative comunitarie, statali o regionali in materia di benessere animale, identificazione e registrazione degli animali, registrazioni e comunicazione degli eventi in stalla (D.P.R. 317/96, D.M e succ. modificazioni, D.M. 16 maggio 2007), nonche' registrazioni dell'impiego del farmaco (D. Lgs. 158/2006 e D. Lgs. 193/2006) che ricadono nell'arco temporale interessato dagli eventi sismici, con eccezione degli animali soggetti a movimentazioni, sono differiti al 30 novembre I versamenti relativi al prelievo mensile inerenti al mese di marzo 2012 da effettuarsi da parte dei primi acquirenti latte entro il 30 maggio 2012, ai sensi dell'articolo 5 della Legge n. 119 del 2003, sono sospesi fino al 30 novembre Qualora ricoveri di animali in allevamento siano dichiarati inagibili, lo spostamento e stazionamento degli stessi in ricoveri temporanei e' consentito in deroga alle disposizioni dettate dalla direttiva 2008/120/CE del Consiglio e dalla direttiva 2008/119/CE del Consiglio, del 18 dicembre 2008, nonche' dalle norme nazionali e regionali in materia di spandimenti dei liquami. 11. Per quanto attiene gli impegni e gli adempimenti degli obblighi assunti a seguito della presentazione delle domande di aiuto e di pagamento connesse al Regolamento CE 73/2009 ed all'asse 2 del Programma Sviluppo Rurale, le aziende agricole ricadenti nei Comuni interessati dall'evento sismico ai sensi dell'articolo 75 del Reg. CE 1122/2009 possono mantenere il diritto all'aiuto anche nelle ipotesi di mancato adempimento agli obblighi previsti. 12. In applicazione dell'articolo 47 del Reg. CE 1974/2006, ove gli agricoltori ricadenti nei comuni interessati dall'evento sismico, non abbiano potuto rispettare i vincoli connessi agli impegni assunti in applicazione delle misure Programma Sviluppo Rurale, le Autorita' competenti rinunceranno al recupero totale o parziale degli aiuti erogati su investimenti realizzati. 13. In relazione a quanto stabilito nei commi 11 e 12 la comunicazione all'autorita' competente, prevista dai sopracitati articoli, e' sostituita dal riconoscimento in via amministrativa da parte dell'autorita' preposta della sussistenza di cause di forza maggiore. In caso di rilevate inadempienze l'amministrazione competente attivera' d'ufficio l'accertamento del nesso di causalita' tra l'evento calamitoso e l'inadempimento. 14. Le aziende agrituristiche possono svolgere fino al 31 dicembre 2012 l'attivita' di somministrazione pasti e bevande in deroga ai limiti previsti dalle rispettive leggi regionali. 15. Fermi restando i provvedimenti straordinari relativi ai comuni colpiti dagli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012 e successivi, nel territorio dei restanti comuni della regione Emilia Romagna, della provincia di Mantova e della provincia di Rovigo, per consentire l'impegno degli apparati tecnici delle strutture competenti in materia sismica nell'attivita' di rilevamento dei danni e ricostruzione del patrimonio edilizio, fino al 31 dicembre 2012 non trova applicazione l'obbligo di acquisire, prima dell'inizio lavori, l'autorizzazione sismica prescritta dall'art. 94, comma 1, del DPR n. 380 del 2001, trovando generale applicazione il procedimento di deposito del progetto esecutivo riguardante le strutture. 15 bis. Nei comuni di cui all'articolo 1, comma 1, sono prorogati, per dodici mesi, i titoli di soggiorno in scadenza entro il 31 21/34

49 37 dicembre 2012 a favore di immigrati che non siano in possesso dei requisiti di lavoro e/o di residenza in detti territori per effetto degli eventi sismici. 15 ter. Le persone fisiche residenti o domiciliate e le persone giuridiche che hanno sede legale o operativa nei comuni colpiti dal sisma del maggio 2012 sono esentate dal pagamento dell'imposta di bollo per le istanze presentate alla pubblica amministrazione fino al 31 dicembre quater. Le locazioni volte a consentire ai titolari di attivita' economiche colpite dagli eventi sismici iniziati il 20 maggio 2012 la ripresa dell'attivita' in immobili situati nel territorio della provincia in cui essa si svolgeva, nonche' in quelle confinanti, sono regolate dal codice civile. AGGIORNAMENTO (2) Il D.L. 6 luglio 2012, n. 95, convertito con modificazioni dalla L. 7 agosto 2012, n. 135, ha disposto (con l'art. 7, comma 21 bis) che "I termini di prescrizione e decadenza sospesi ai sensi dell'articolo 8, comma 1, numero 3), del decreto legge 6 giugno 2012, n. 74, relativi all'attivita' delle diverse articolazioni dell'agenzia delle entrate operanti con riguardo ai contribuenti con domicilio fiscale, ad una delle date indicate nell'articolo 1, comma 1, del medesimo decreto legge, nei comuni individuati ai sensi dello stesso comma 1, sono prorogati di sei mesi a decorrere dalla fine del periodo di sospensione, in deroga alle disposizioni dell'articolo 3, comma 3, della legge 27 luglio 2000, n. 212, concernente l'efficacia temporale delle norme tributarie". AGGIORNAMENTO (4) Il D.L. 10 ottobre 2012, n. 174, convertito con modificazioni dalla L. 7 dicembre 2012, n. 213 ha disposto (con l'art. 11, comma 6) che "I pagamenti dei tributi, dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria, sospesi ai sensi dei decreti del Ministro dell'economia e delle finanze 1 giugno 2012 e 24 agosto 2012, pubblicati nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana, rispettivamente, del 6 giugno 2012, n. 130, e del 30 agosto 2012, n. 202, nonche' dell'articolo 8, comma 1, del decreto legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge 1 agosto 2012, n. 122, sono effettuati entro il 20 dicembre 2012, senza applicazione di sanzioni e interessi". Art. 9 Differimento di termini per gli enti locali 1. Con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, puo' essere disposto il differimento dei termini per: 1) la deliberazione del bilancio di previsione 2012; 2) il conto annuale del personale. Capo II Interventi per la ripresa economica Art /34

50 38 Fondo di garanzia per le PMI in favore delle zone colpite dagli eventi sismici del maggio Per la durata di tre anni dall'entrata in vigore del presente decreto legge, in favore delle micro, piccole e medie imprese ((, ivi comprese quelle del settore agroalimentare, con sede o unita' locali)) ubicate nei territori colpiti dagli eventi sismici del maggio 2012 e che abbiano subito danni in conseguenza di tali eventi, l'intervento del Fondo di garanzia di cui all'articolo 2, comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662 e' concesso, a titolo gratuito e con priorita' sugli altri interventi, per un importo massimo garantito per singola impresa di 2 milioni e cinquecentomila euro. Per gli interventi di garanzia diretta la percentuale massima di copertura e' pari all'80 percento dell'ammontare di ciascuna operazione di finanziamento. Per gli interventi di controgaranzia la percentuale massima di copertura e' pari al 90 percento dell'importo garantito dal confidi o da altro fondo di garanzia, a condizione che le garanzie da questi rilasciate non superino la percentuale massima di copertura dell'80 percento. Art. 11 Sostegno delle imprese danneggiate dagli eventi sismici del maggio E' autorizzata la spesa di 100 milioni di euro per l'anno 2012, da trasferire, su ciascuna contabilita' speciale, in apposita sezione, in favore della Regione Emilia Romagna, della regione Lombardia e della regione Veneto, per la concessione di agevolazioni, nella forma del contributo in conto interessi, alle imprese, con sede o unita' locali ubicate nei territori di cui all'articolo 1, comma 1, del presente decreto, che hanno subito danni per effetto degli eventi sismici verificatisi nei giorni 20 e 29 maggio Sono comprese tra i beneficiari anche le imprese agricole la cui sede principale non e' ubicata nei territori di cui all'articolo 1, comma 1, ma i cui fondi siano situati in tali territori. I criteri, anche per la ripartizione, e le modalita' per la concessione dei contributi in conto interessi sono stabiliti con decreto di natura non regolamentare del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, su proposta delle Regioni interessate. Ai relativi oneri si provvede mediante corrispondente riduzione per l'anno 2012 dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 361, della legge 30 dicembre 2004, n Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le variazioni di bilancio occorrenti per l'applicazione del presente articolo. ((1 bis. Al fine di sostenere la ripresa e lo sviluppo del tessuto produttivo dell'area colpita dagli eventi sismici del 20 e del 29 maggio 2012, le risorse residue disponibili su ciascuna contabilita' speciale alla data di entrata in vigore della presente disposizione, a valere sull'autorizzazione di spesa di cui al comma 1 del presente articolo, possono essere utilizzate anche per agevolazioni nella forma di contributo in conto capitale, alle imprese che realizzino, ovvero abbiano realizzato, a partire dal 20 maggio 2012, investimenti produttivi nei territori individuati dal comma 1 dell'articolo 1, ovvero nei territori elencati dall'allegato 1 al presente decreto, integrati dai territori individuati dall'articolo 67 septies del decreto legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, 23/34

51 39 dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, e successive modificazioni. 1 ter. Le agevolazioni per gli investimenti produttivi di cui al cui al comma 1 bis sono concesse secondo quanto stabilito dal regolamento (CE) n. 1998/2006 della Commissione, del 15 dicembre 2006, relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato agli aiuti di importanza minore ("de minimis"), o ai sensi del regolamento (CE) n. 1535/2007 della Commissione, del 20 dicembre 2007, relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato CE agli aiuti de minimis nel settore della produzione dei prodotti agricoli, ovvero secondo altra normativa in materia di aiuti di Stato autorizzati. 1 quater. Alla concessione delle agevolazioni di cui al comma 1 ter provvedono i Commissari delegati ai sensi del comma 2 dell'articolo 1; i criteri, le condizioni e le modalita' di concessione sono disciplinati con propri atti dalla regione Emilia Romagna, dalla regione Lombardia e dalla regione Veneto. Tali atti stabiliscono, in particolare, l'ammontare massimo del contributo concedibile, le spese ammesse, i criteri di valutazione, i documenti istruttori, la procedura, le condizioni per l'accesso, per l'erogazione e per la revoca dei contributi, le modalita' di controllo e di rendicontazione.)) Art. 11 bis. ((ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 28 DICEMBRE 2015, N. 208)) Art. 12 Interventi a favore della ricerca industriale delle imprese operanti nelle filiere maggiormente coinvolte dagli eventi sismici del maggio Per l'attivita' di ricerca industriale delle imprese appartenenti alle principali filiere presenti nei territori colpiti dal sisma del maggio 2012, per l'anno 2012 ((sono assegnati, ai sensi del comma 3)), 50 milioni di euro sulla contabilita' speciale intestata al Presidente della Regione Emilia Romagna con separata evidenza contabile per la concessione di contributi alle imprese operanti nei Comuni dove si sono avuti danni dagli eventi sismici. 2. Alla disciplina dei criteri, delle condizioni e delle modalita' di concessione delle agevolazioni di cui al precedente comma provvede la Regione Emilia Romagna con propri atti, nei quali sono definiti, tra l'altro, l'ammontare dei contributi massimi concedibili. Tali atti stabiliscono, in particolare, le spese ammesse, i criteri di valutazione, i documenti istruttori, la procedura, le condizioni per l'accesso, per l'erogazione e per la revoca dei contributi, le modalita' di controllo e di rendicontazione. 3. La somma di euro 50 milioni, disponibile sulla contabilita' speciale intestata al Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, relativa al FAR, e' versata all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnata al Fondo di cui all'articolo 2, comma 1, ((ai fini della successiva riassegnazione alla contabilita' speciale di cui al comma 1 del presente articolo)). Art. 12 bis. ((ARTICOLO ABROGATO DAL D.L. 28 GIUGNO 2013, N. 76, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 9 AGOSTO 2013, N. 99)) Art /34

52 40 Interventi a favore delle imprese agricole danneggiate dagli eventi sismici del maggio In sede di ripartizione del Fondo di cui all'articolo 2, comma 1, in favore delle imprese agricole ubicate nei territori di cui all'articolo 1, comma 1, del presente decreto e danneggiate dagli eventi sismici dei giorni 20 e 29 maggio 2012, sono trasferiti 5 milioni di euro ad Ismea SGFA e destinati ad abbattere ((per intero)), secondo il metodo di calcolo di cui alla Decisione della Commissione Europea C(2011) 1948 del 30 marzo 2011, le commissioni per l'accesso alle garanzie dirette di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n.102. Art. 14 Rilancio del settore agricolo ed agroindustriale 1. Al fine di consentire ((alle regioni di cui al presente decreto)) di disporre di risorse aggiuntive da destinare al rilancio del settore agricolo ed agroindustriale nelle zone colpite dal sisma, l'intera quota di cofinanziamento nazionale del Programma di sviluppo rurale ((delle medesime regioni)) e' assicurata dallo Stato, limitatamente alle annualita' 2012 e 2013, attraverso le disponibilita' del Fondo di rotazione ex lege 16 aprile 1987, n Art. 15 Sostegno al reddito dei lavoratori 1. Ai lavoratori subordinati del settore privato impossibilitati a prestare attivita' lavorativa a seguito degli eventi sismici, nei confronti dei quali non trovino applicazione le vigenti disposizioni in materia di interventi a sostegno del reddito, puo' essere concessa, con le modalita' stabilite con il decreto di cui al comma 3, fino al 31 dicembre 2012, una indennita', ((definita anche secondo le forme e le modalita' previste per la concessione degli ammortizzatori in deroga ai sensi dell'articolo 19 del decreto legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2,)) con relativa contribuzione figurativa, di misura non superiore a quella prevista dalle citate disposizioni da determinarsi con il predetto decreto di cui al comma 3 e nel limite di spesa indicato al medesimo comma In favore dei collaboratori coordinati e continuativi, in possesso dei requisiti ((da definire con il decreto di cui al comma 3,)), dei titolari di rapporti agenzia e di rappresentanza commerciale, dei lavoratori autonomi, ivi compresi i titolari di attivita' di impresa e professionali, iscritti a qualsiasi forma obbligatoria di previdenza e assistenza, che abbiano dovuto sospendere l'attivita' a causa degli eventi sismici, e' riconosciuta, con le modalita' stabilite con il decreto di cui al comma 3, una indennita' una tantum nella misura da determinarsi con il predetto decreto di cui al comma 3 e nel limite di spesa indicato al medesimo comma Le modalita' di attuazione delle disposizioni di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo sono definite con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze da emanarsi entro trenta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto. Ai fini dell'attuazione 25/34

53 41 delle predette disposizioni il Ministro del lavoro e delle politiche sociali stipula apposita convenzione con i Presidenti delle Regioni interessate dagli eventi sismici. I benefici di cui dai citati commi 1 e 2, sono concessi nel limite di spesa di 70 milioni di euro complessivi per l'anno 2012, dei quali 50 milioni di euro per le provvidenze di cui al comma 1 e 20 milioni di euro per quelle di cui al comma 2. L'onere derivante dal riconoscimento dei predetti benefici pari a 70 milioni di euro per l'anno 2012 e' posto a carico del Fondo sociale per occupazione e formazione, di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, come rifinanziato dalla legge 12 novembre 2011, n Art. 16 Promozione turistica 1. Il Ministro per gli affari regionali, il turismo e lo sport promuove per il tramite della struttura di missione per il rilancio dell'immagine Italia, istituita con DPCM del 15 dicembre 2011, iniziative di informazione anche all'estero sulla fruibilita' delle strutture ricettive e del patrimonio culturale. 2. A tal fine, la struttura di missione di cui al comma 1 e' autorizzata ad affidare nell'anno 2012 con procedura d'urgenza un incarico ad un operatore, anche internazionale, specializzato in materia di comunicazione per la corretta informazione di viaggiatori ed operatori turistici internazionali, con particolare riguardo alla situazione recettiva, infrastrutturale e dell'offerta di servizi nelle zone colpite dal sisma, entro il limite di spesa di euro ,00 e comunque nell'ambito delle risorse effettivamente disponibili sul bilancio ((autonomo)) della Presidenza del Consiglio dei Ministri e finalizzate al settore del turismo, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Capo III Misure urgenti in materia di rifiuti e ambiente Art. 17 Disposizioni in materia di trattamento e trasporto del materiale derivante dal crollo parziale o totale degli edifici 1. I materiali derivanti dal crollo parziale o totale degli edifici pubblici e privati causati dagli eventi sismici del 20 maggio 2012 e dei giorni seguenti, quelli derivanti dalle attivita' di demolizione e abbattimento degli edifici pericolanti, disposti dai Comuni interessati dagli eventi sismici nonche' da altri soggetti competenti o comunque svolti su incarico dei medesimi, sono classificati rifiuti urbani con codice CER , limitatamente alle fasi di raccolta e trasporto da effettuarsi verso gli impianti di stoccaggio provvisorio individuati al ((comma 4)), in deroga all'articolo 184 del D.Lgs. n. 152 del 2006 fatte salve le situazioni in cui e' possibile effettuare, in condizioni di sicurezza, le raccolte selettive. Non rientrano nei rifiuti ((di cui al presente comma)) quelli costituiti da lastre o materiale da coibentazione contenenti amianto (eternit) ((...)) individuabili che devono essere preventivamente rimossi ((secondo le modalita' previste dal comma 2)). 2. Nelle aziende in cui sono presenti manufatti contenenti amianto 26/34

54 42 occorre procedere, secondo le procedure previste dal D.M. 06/09/1994, nel modo seguente: In caso anche di solo sospetto di lesione alle strutture, queste devono essere delimitate e confinate, e l'accessibilita' deve poi essere valutata dai vigili del fuoco per verificarne l'agibilita' e provvedere all'eventuale messa in sicurezza. In caso di capannoni lesionati con presenza di amianto compatto, occorre evitare di movimentare le coperture crollate nelle aree non interessate da attrezzature da recuperare e mettere in atto tutti gli accorgimenti per evitare la dispersione di fibre. In capannoni con presenza di amianto compatto, per procedere allo spostamento di attrezzature gli operatori che intervengono devono adottare fin dall'avvio dei lavori le precauzioni standard (ossia tute integrali monouso, facciale filtrante, guanti, scarpe di protezione con suole antiscivolo). I dispositivi di protezione individuale, una volta usati, non devono essere portati all'esterno ma depositati nell'azienda, in attesa del successivo intervento di bonifica. Per quanto riguarda gli interventi di bonifica, le ditte autorizzate, prima di asportare e smaltire correttamente tutto il materiale, devono presentare all'organo di Vigilanza competente per territorio idoneo piano di lavoro ai sensi dell'articolo 256 del D.Lgs. n. 81/08. Il piano viene presentato al Dipartimento di Sanita' pubblica dell'azienda sanitaria locale competente, che entro 24 ore lo valuta. I dipartimenti di Sanita' pubblica individuano un nucleo di operatori esperti che svolge attivita' di assistenza alle aziende e ai cittadini per il supporto sugli aspetti di competenza. 3. Non costituiscono rifiuto i resti dei beni di interesse architettonico, artistico e storico, dei beni ed effetti di valore anche simbolico, i coppi, i mattoni, le ceramiche, le pietre con valenza di cultura locale, il legno lavorato, i metalli lavorati. Tali materiali sono selezionati e separati all'origine, secondo le disposizioni delle competenti Autorita', che ne individuano anche il luogo di destinazione. 4. I rifiuti ((di cui al comma 1 ove occorra)), ancorche' insistenti in ambiti provinciali diversi rispetto a quelli in cui i rifiuti sono stati prodotti, senza necessita' di preventivo e specifico Accordo fra le Province interessate anche in deroga all'autorizzazione vigente per le operazioni oggetto ((del presente decreto)), possono essere conferiti presso gli impianti indicati di seguito: Comune di Finale Emilia (MO) Via Canaletto Quattrina di titolarita' di FERONIA Srl; Comune di Galliera (BO) Via San Francesco di titolarita' di HERAmbiente S.p.A.; Comune di Modena Via Caruso di titolarita' di HERAmbiente S.p.A.; Comune di Medolla Via Campana di titolarita' di AIMAG S.p.A.; Comune di Mirandola Via Belvedere di titolarita' di AIMAG S.p.A.; Comune di Carpi Loc. Fossoli Via Valle di titolarita' di AIMAG S.p.A.; Comune di Comune di Sant'Agostino (FE), localita' Molino Boschetti, via PonteTrevisani 1, di CMV Servizi S.r.l.; Comune di Novellara (RE) Via Levata 64, di SABAR S.p.A; ((In caso di ulteriori necessita', i presidenti delle regioni dei territori di cui all'articolo 1, con proprio decreto, individuano gli ulteriori impianti in cui e' possibile conferire i rifiuti di cui al 27/34

55 43 comma 1)). 5. Ai rifiuti provenienti dalla selezione e cernita delle macerie derivanti dai crolli e dalle demolizioni, nonche' dalle operazioni di demolizione selettiva, sono attribuiti, tra gli altri, i codici di seguito elencati: al ferro e acciaio il codice CER ; ai metalli misti il codice CER , al legno il codice CER , ai materiali da costruzione il codice CER , codice CER * materiali da costruzione a base di gesso contaminati da sostanze pericolose, oppure il codice CER materiali da costruzione a base di gesso diversi da quelli di cui alle voci *, *, *, ai rifiuti ingombranti il codice CER , ai rifiuti da apparecchiature elettriche ed elettroniche (Raee) i codici CER *, CER * e codice CER , ai materiali isolanti il codice CER *, oppure CER , ai cavi elettrici il codice CER , agli accumulatori e batterie il codice CER *, CER ((, ai rifiuti che contengono amianto il codice CER *)). Ai rifiuti non altrimenti riciclabili e' attribuito il codice CER ovvero quelli derivanti da selezione meccanica il codice CER ; 6. I rifiuti ((di cui al comma 1)) sono raccolti oltre che dai gestori dei servizi pubblici anche dai soggetti incaricati dalle pubbliche Amministrazioni. Qualora i gestori del servizio pubblico non siano in possesso dei mezzi idonei alla raccolta di detta tipologia di rifiuto, stipulano appositi accordi con i privati per la messa a disposizione dei mezzi ovvero per l'espletamento dell'attivita' di carico dei mezzi di trasporto. 7. Il trasporto dei materiali ((di cui al comma 1)) da avviare a recupero o smaltimento e' operato a cura delle aziende che gestiscono il servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani presso i territori interessati o dai Comuni territorialmente competenti o dalle Pubbliche Amministrazioni a diverso titolo coinvolti (Vigili del Fuoco, Protezione Civile, ecc.), direttamente, o attraverso imprese di trasporto da essi incaricati previa comunicazione della targa del trasportatore ai gestori degli impianti individuati ((dal comma 4)) e pubblicazione all'albo pretorio dell'elenco delle targhe dei trasportatori individuati. Tali soggetti sono autorizzati in deroga agli articoli 212 (iscrizione Albo nazionale), 190 (registro), 193 (FIR) e 188 ter del decreto legislativo n. 152 del e successive modifiche e integrazioni. Le predette attivita' di trasporto, sono effettuate senza lo svolgimento di analisi preventive. Il Centro di Coordinamento (CdC) Raee e' tenuto a prendere in consegna i Raee nelle condizioni in cui si trovano, con oneri a proprio carico. 8. I rifiuti ((di cui al comma 1)) sono pesati all'ingresso all'impianto e viene redatto un registro sul quantitativo di rifiuti conferiti. 9. I rispettivi gestori degli impianti individuati ((dal comma 4)) possono effettuare, sulla base di preventive comunicazioni a Provincia ed ARPA territorialmente competenti, operazioni di deposito preliminare (D15) e messa in riserva (R13) dei rifiuti ((di cui al comma 1)), nonche' operazioni di selezione meccanica e cernita (D13) e (R12) mediante l'utilizzo di impianti mobili a titolarita' propria o di imprese terze con essi convenzionate. I rifiuti devono essere gestiti senza pericolo per la salute dell'uomo e senza usare procedimenti e metodi che potrebbero recare pregiudizio all'ambiente secondo le finalita' della parte quarta del D.Lgs. 152/06 (articolo 177, comma 4). In particolare i titolari delle attivita' che detengono sostanze classificate come pericolose per la salute e la 28/34

56 44 sicurezza che potrebbero essere frammiste alle macerie sono tenuti a darne specifica evidenza ai fini della raccolta e gestione in sicurezza. Le suddette operazioni sono effettuate in deroga alle disposizioni contenute nella Parte Seconda del D.Lgs. 152/2006 e alla pertinente legislazione regionale in materia, nonche' all'articolo 208 del citato D.Lgs 152/2006. Le attivita' di gestione dei rifiuti svolte presso siti gia' soggetti ad A.I.A., ai sensi del titolo III bis della parte seconda del D.Lgs. 152/2006, non comportano la modifica dei provvedimenti di autorizzazione in essere. Per le suddette attivita' il gestore e' tenuto a predisporre specifiche registrazioni dei flussi di rifiuti in ingresso e uscita dagli impianti gestiti ((sulla base del presente decreto)); tali registrazioni sono tenute in deroga agli articoli 190 e 188 ter del D.Lgs 152/ I rispettivi gestori degli impianti individuati ((dal comma 4)) assicurano il personale di servizio per eseguire negli impianti di cui sopra la separazione e cernita dal rifiuto tal quale delle matrici recuperabili, dei rifiuti pericolosi e dei Raee, nonche' il loro avvio a smaltimento/recupero presso impianti nel rispetto della normativa vigente; i rispettivi gestori degli impianti assicurano la gestione dei rifiuti pericolosi, compresi quelli contenenti amianto e dei rifiuti da apparecchiature elettriche ed elettroniche (Raee), secondo la normativa tecnica vigente provvedendo al loro successivo recupero o smaltimento. 11. I rispettivi gestori degli impianti individuati ((dal comma 4)) ricevono nei rispettivi siti i mezzi di trasporto ((di cui al comma 7)) senza lo svolgimento di analisi preventive, procedono allo scarico presso le piazzole attrezzate per il deposito preliminare/messa in riserva e assicurano la gestione dei siti provvedendo, con urgenza, alla rimozione dei rifiuti selezionati presenti nelle piazzole medesime e nelle loro adiacenze. 12. I rifiuti urbani indifferenziati prodotti nei luoghi adibiti all'assistenza alla popolazione colpita dall'evento sismico potranno essere smaltiti anche negli impianti ((di cui al comma 4)) secondo il principio di prossimita' al fine di agevolare i flussi e ridurre al minimo ulteriori impatti dovuti ai trasporti, senza apportare modifiche alle autorizzazioni vigenti (in deroga alla eventuale definizione dei bacini di provenienza dei rifiuti urbani medesimi). In tal caso il gestore del servizio di raccolta si accorda preventivamente con quello che gestisce gli impianti dandone comunicazione alla Provincia e all'arpa territorialmente competenti che entro 24 ore comunicano il loro nulla osta. ((Il trasporto dei rifiuti sanitari prodotti nei luoghi adibiti all'assistenza alla popolazione colpita dall'evento sismico avviene in deroga agli articoli 188 ter e 193 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni)). 13. Le Province interessate dall'evento sismico, l'arpa Emilia Romagna e le AUSL territorialmente competenti assicurano adeguata informazione e supporto tecnico ai gestori degli impianti preposti alla gestione dell'emergenza. 14. L'ARPA Emilia Romagna e le AUSL territorialmente competenti nell'ambito delle proprie competenze assicurano la vigilanza per il rispetto del presente articolo. 15. Le soprintendenze per i beni architettonici e paesaggistici competenti assicurano la vigilanza in fase di rimozione al fine di evitare il caricamento indifferenziato nei mezzi di trasporto dei beni di interesse architettonico, artistico e storico. 16. Le aziende unita' sanitarie locali assicurano la vigilanza per 29/34

57 45 gli aspetti connessi alla sicurezza dei lavoratori. 17. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo ed in particolare quelli relativi alla raccolta, al trasporto, allo smaltimento e all'avvio al recupero dei rifiuti, si provvede, nel limite di 1,5 milioni di euro ((per l'anno 2012)), nell'ambito delle risorse del Fondo della Protezione Civile gia' finalizzate agli interventi conseguenti al sisma del maggio Le amministrazioni coinvolte operano con le risorse umane e strumentali disponibili a legislazione vigente. Art. 17 bis (( (Disposizioni in materia di utilizzazione delle terre e rocce da scavo). )) ((1. Al fine di garantire l'attivita' di ricostruzione prevista all'articolo 3, nei territori di cui all'articolo 1, comma 1, fermo restando il rispetto della disciplina di settore dell'unione europea, non trovano applicazione, fino alla data di cessazione dello stato di emergenza, le disposizioni del regolamento di cui al decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 10 agosto 2012, n. 161, recante la disciplina dell'utilizzazione delle terre e rocce da scavo)). Art. 18 Differimenti, sospensioni e proroghe di termini in materia di autorizzazioni 1. L'Autorita' competente puo' sospendere i procedimenti in corso di cui alla parte IV Titolo V del D.Lgs. 152/2006, articolo 242, in relazione alla bonifica dei siti contaminati, per un termine massimo di 180 giorni, in funzione della situazione in concreto verificatasi nei siti medesimi a seguito degli eventi sismici, su richiesta documentata dei soggetti interessati. 2. Per le attivita' individuate nel D. Lgs. 152/2006 Allegato 8 (attivita' soggette ad AIA) che hanno presentato domanda di rinnovo prima dell'adozione dell'ordinanza ed il cui procedimento e' attualmente in corso, in deroga all'art. 29 octies comma 1 del D. Lgs. 152/2006, i termini del procedimento di rinnovo sono sospesi per 180 giorni e la validita' dell'autorizzazione e' prorogata sino all'entrata in vigore del provvedimento di rinnovo. 3. Per le attivita' individuate nel D. Lgs. 152/2006 ((Allegato VIII alla parte seconda)) (attivita' soggette ad AIA) che devono presentare domanda di rinnovo entro 180 giorni dalla data di adozione dell'ordinanza, in deroga all'articolo 29 octies comma 1, 2 e 3, del D. Lgs. 152/2006, l'istanza di rinnovo deve essere presentata entro il 31 dicembre 2012 e la validita' dell'autorizzazione vigente e' prorogata fino al 30 giugno Per le aziende che hanno subito danni in conseguenza degli eventi calamitosi, a decorrere dalla data di adozione della presente ordinanza e per un periodo di 12 mesi, sono sospesi i controlli programmati previsti nell'autorizzazione integrata ambientale. 5. Le proroghe dei termini e le sospensioni di cui ai commi 2, 3 e 4 si applicano anche alle autorizzazioni ambientali previste dalla normativa vigente per le attivita' non soggette ad AIA (ovvero non incluse nel D. Lgs. 152/2006, ((Allegato VIII alla parte seconda)) ). Art /34

58 46 Semplificazione di procedure di autorizzazione 1. Le aziende che hanno subito danni in seguito all'evento calamitoso possono ripristinare le sezioni produttive nel rispetto dei requisiti e delle prescrizioni individuate nelle autorizzazioni ambientali vigenti comunicando all'autorita' competente le modifiche non sostanziali e (in deroga all'articolo 29 nonies comma 1 del D. Lgs. 152/2006 e, per gli impianti non soggetti ad AIA, alle norme che definiscono le procedure per le autorizzazioni ambientali settoriali) possono procedere immediatamente alla realizzazione delle modifiche comunicate previa autocertificazione del rispetto delle normative ambientali. A tal fine la Commissione Unica ((di cui al comma 2)) puo' svolgere un'attivita' di supporto all'azienda ovvero svolgere le verifiche necessarie. 2. I procedimenti di delocalizzazione totale o parziale delle attivita' e di ricostruzione con modifiche sostanziali delle aziende danneggiate dagli eventi sismici sono soggetti alla nuova autorizzazione unica ambientale ovvero alle procedure di VIA ed AIA ed al procedimento unico di cui al D.P.R. 160/2010. La Regione Emilia Romagna istituisce, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, una Commissione Unica temporanea costituita da rappresentanti della Regione, di ARPA, Provincia, Comune e SUAP, integrata da ASL, Comando Provinciale VVF, Soprintendenza ed altri Enti che hanno competenza in materia di infrastrutture (ANAS, ENEL, TERNA, ATERSIR, consorzi bonifica, ecc.) competenti per territorio, cui e' affidata la gestione e lo svolgimento, in modo coordinato, degli adempimenti necessari per le procedure autorizzatorie, secondo modalita' che saranno individuate al momento dell'istituzione, consentendo anche l'inoltro cartaceo della documentazione per le procedure suddette, con la finalita' di accelerare la tempistica e la semplificazione dei procedimenti nell'osservanza dei vincoli paesaggistici e di tutela del patrimonio storico, artistico ed archeologico. Sempre al fine di accelerare lo svolgimento dei procedimenti autorizzativi, i termini di deposito e pubblicizzazione previsti dalle norme vigenti in materia di VIA [art. 9, commi 3 e 4 per le procedure di verifica (screening) di cui alla legge della Regione Emilia Romagna 9/99 come modificata dalla legge della Regione Emilia Romagna 3/12 e artt. 14, comma 1, e 15, comma 1, per le procedure di VIA di cui alla medesima legge regionale ((e delle corrispondenti leggi della regione Lombardia e della regione Veneto))] ed in materia di AIA [art. 29 quater, comma 4, del D. Lgs. n. 152 del 2006] sono ridotti alla meta', con arrotondamento all'unita' superiore. ((2 bis. I procedimenti di autorizzazione di cui al comma 2 non sono soggetti ad alcuna spesa istruttoria, con l'eccezione degli oneri di natura tariffaria)). Art. 19 bis. (Zone a burocrazia zero). 1. In via sperimentale, fino al ((31 dicembre 2015)), nei territori delle province di Bologna, Modena, Ferrara, Mantova, Reggio Emilia e Rovigo, interessati dagli eventi sismici dei giorni 20 e 29 maggio 2012, si applica, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, la disciplina delle zone a burocrazia zero prevista dall'articolo 43 del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n Art. 19 ter. 31/34

59 47 (( (Compensazione di crediti con somme dovute a seguito di iscrizione a ruolo). )) ((1. Per gli anni 2012 e 2013, in favore dei lavoratori autonomi e degli imprenditori che hanno cessato l'esercizio delle attivita', residenti nei territori delle province di Bologna, Modena, Ferrara, Mantova, Reggio Emilia e Rovigo, interessati dagli eventi sismici dei giorni 20 e 29 maggio 2012, e' riconosciuta la facolta' di compensare le somme dovute a titolo di imposte dirette con i crediti di cui all'articolo 28 quater del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze e' disciplinata la procedura per l'attuazione del presente articolo al fine di assicurare l'assenza di effetti negativi a carico della finanza pubblica)). Art. 20 Copertura finanziaria ((1. Agli oneri derivanti dall'attuazione degli articoli 2, comma 3, 8, commi 3 e 15 ter, e 13, pari a 37,2 milioni di euro per l'anno 2012, a 98,9 milioni di euro per l'anno 2013 e a 31,5 milioni di euro per l'anno 2014, si provvede nell'ambito delle risorse del Fondo di cui all'articolo 2, comma 1)). 2. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le variazioni di bilancio occorrenti per l'attuazione del presente decreto. Art. 21 Entrata in vigore 1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sara' presentato alle Camere per la conversione in legge. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addi' 6 giugno 2012 NAPOLITANO Monti, Presidente del Consiglio dei Ministri e Ministro dell'economia e delle finanze Cancellieri, Ministro dell'interno Fornero, Ministro del lavoro delle politiche sociali e Balduzzi, Ministro della salute Passera, Ministro dello sviluppo 32/34

60 48 economico e delle infrastrutture e dei trasporti Ornaghi, Ministro per i beni e le attivita' culturali Severino, Ministro della giustizia Di Paola, Ministro della difesa Profumo, Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca Catania, Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali Visto, il Guardasigilli: Severino Allegato 1 (Art. 3, comma 7) COD_REG COD_PRO COD_ISTAT PRO_COM NOME Felonica Gonzaga Magnacavallo Moglia Pegognaga Poggio Rusco Quingentole Quistello San Benedetto Po San Giacomo delle Segnate San Giovanni del Dosso Schivenoglia Sermide Villa Poma Ficarolo Fiesso Umbertiano Gaiba Occhiobello Stienta Campagnola Emilia Correggio Fabbrico Novellara Reggiolo Rio Saliceto Rolo Bomporto Camposanto Carpi Cavezzo Concordia sulla Secchia Finale Emilia 33/34

61 Medolla Mirandola Novi di Modena Ravarino San Felice sul Panaro San Possidonio San Prospero Soliera Crevalcore Galliera Pieve di Cento San Giovanni in Persiceto San Pietro in Casale Bondeno Cento Ferrara Mirabello Poggio Renatico Sant'Agostino Vigarano Mainarda 34/34

62 50 Decreto-legge n giugno 2012 Misure urgenti per la crescita del Paese convertito, con modificazioni, dalla Legge n. 134/2012 (artt. 10, 67septies e 67octies).

63 51 Decreto legge 22 giugno 2012, n. 83 Gazzetta Ufficiale Repubblica Italiana 26 giugno 2012, n Supplemento Ordinario n. 129 Misure urgenti per la crescita del Paese. [Decreto sviluppo 1/2012] Convertito in legge, con modifiche, dall'art. 1, L , n. 134 con decorrenza dal TITOLO I Misure urgenti per le infrastrutture l'edilizia ed i trasporti - Capo III Misure per l'edilizia Articolo 10 Ulteriori misure per la ricostruzione e la ripresa economica nei territori colpiti dagli eventi sismici del maggio I Commissari delegati di cui all'articolo 1, comma 2 del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, provvedono, nei territori dei comuni delle province di Bologna, Modena, Ferrara, Mantova, Reggio Emilia e Rovigo, interessate dagli eventi sismici dei giorni 20 e 29 maggio 2012, per i quali è stato adottato il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 1 giugno 2012 di differimento dei termini per l'adempimento degli obblighi tributari, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 130 del 6 giugno 2012, nonché di quelli ulteriori indicati nei successivi decreti adottati ai sensi dell'articolo 9, comma 2, della legge 27 luglio 2000, n. 212, in termini di somma urgenza alla progettazione e realizzazione di moduli temporanei abitativi - destinati all'alloggiamento provvisorio delle persone la cui abitazione è stata distrutta o dichiarata inagibile con esito di rilevazione dei danni di tipo "E" o "F", ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 5 maggio ovvero destinati ad attività scolastica ed uffici pubblici, nonché delle connesse opere di urbanizzazione e servizi, per consentire la più sollecita sistemazione delle persone fisiche ivi residenti o stabilmente dimoranti, ove non abbiano avuto assicurata altra sistemazione nell'ambito degli stessi comuni o dei comuni limitrofi. 2. I Commissari delegati provvedono, sentiti i sindaci dei comuni interessati, alla localizzazione delle aree destinate alla realizzazione dei moduli di cui al comma 1, anche in deroga alle vigenti previsioni urbanistiche, utilizzando prioritariamente le aree di ricovero individuate nei piani di emergenza, se esistenti. Non si applicano gli articoli 7 ed 8 della legge 7 agosto 1990, n Il provvedimento di localizzazione comporta dichiarazione di pubblica utilità, indifferibilità ed urgenza delle opere di cui al comma 1 e costituisce decreto di occupazione d'urgenza delle aree individuate. 3. L'approvazione delle localizzazioni di cui al comma 2, se derogatoria dei vigenti strumenti urbanistici, costituisce variante degli stessi e produce l'effetto della imposizione del vincolo preordinato alla espropriazione. Le aree destinate alla realizzazione dei moduli temporanei dovranno essere soggette alla destinazione d'uso di area di ricovero. In deroga alla normativa vigente ed in sostituzione delle notificazioni ai proprietari ed ogni altro avente diritto o interessato da essa previste, i Commissari delegati danno notizia della avvenuta localizzazione e conseguente variante mediante pubblicazione del provvedimento all'albo del comune e su due giornali, di cui uno a diffusione nazionale ed uno a diffusione regionale. L'efficacia del provvedimento di localizzazione decorre dal momento della pubblicazione all'albo comunale. Non si applica l'articolo 11 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilità, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n (1) 4. Per le occupazioni d'urgenza e per le eventuali espropriazioni delle aree per l'attuazione del piano di cui al comma 1, i Commissari delegati provvedono, prescindendo da ogni altro adempimento, alla redazione dello stato di consistenza e del verbale di immissione in possesso dei suoli. Il verbale di immissione in possesso costituisce provvedimento di provvisoria occupazione a favore dei Commissari delegati o di espropriazione, se espressamente indicato, a favore della Regione o di altro ente pubblico, anche locale, specificatamente indicato nel verbale stesso. L'indennità di provvisoria occupazione o di espropriazione è determinata dai Commissari delegati entro dodici mesi dalla data di immissione in possesso, tenuto conto delle destinazioni urbanistiche antecedenti la data del 29 maggio Pagina 1 / 5

64 52 4-bis. I Commissari delegati consentono l utilizzo a titolo gratuito a favore delle amministrazioni pubbliche degli edifici temporanei destinati ad attività scolastica ovvero a uffici pubblici e delle relative aree di sedime e pertinenziali nonché dei prefabbricati modulari abitativi. (7) 4-ter. I Commissari delegati provvedono al trasferimento a titolo gratuito dei beni immobili di cui al comma 4-bis a favore delle amministrazioni pubbliche di riferimento. I trasferimenti sono operati mediante adozione di atto ricognitivo con esenzione da ogni effetto fiscale. (7) 4-quater. Il termine di cui al comma 3 dell articolo 6-sexies del decreto-legge 26 aprile 2013, n. 43, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2013, n. 71, è prorogato al 31 dicembre Al relativo onere si provvede nel limite delle risorse disponibili allo scopo finalizzate sulle contabilità dei Commissari di cui all articolo 1, comma 2, del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge 1º agosto 2012, n (7) 5. Avverso il provvedimento di localizzazione ed il verbale di immissione in possesso è ammesso esclusivamente ricorso giurisdizionale o ricorso straordinario al Capo dello Stato. Non sono ammesse le opposizioni amministrative previste dalla normativa vigente. 6. L'utilizzazione di un bene immobile in assenza del provvedimento di localizzazione o del verbale di immissione in possesso, o comunque di un titolo ablatorio valido, può essere disposta dai Commissari delegati, in via di somma urgenza, con proprio provvedimento, espressamente motivando la contingibilità ed urgenza della utilizzazione. L'atto di acquisizione di cui all'articolo 42-bis, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327, è adottato, ove ritenuto necessario, con successiva ordinanza, dai Commissari delegati a favore del patrimonio indisponibile della Regione o di altro ente pubblico anche locale. 7. L'affidamento degli interventi può essere disposto anche con le modalità di cui all'articolo 57, comma 6, del codice dei contratti pubblici relativi ai lavori, servizi e forniture, di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, [anche in caso di affidamento ai sensi dell'articolo 176 del medesimo decreto legislativo,] compatibilmente con il quadro emergenziale e con la collaborazione, anche in ambito locale, degli ordini professionali e delle associazioni di categoria di settore. In deroga all'articolo 118 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, è consentito il subappalto delle lavorazioni della categoria prevalente fino al cinquanta per cento. (2) 8. Alla realizzazione dei moduli temporanei destinati ad uffici pubblici ovvero all'attività scolastica, provvedono i presidenti delle regioni di cui all'articolo 1, comma 2 del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, potendosi anche avvalere del competente provveditorato interregionale per le opere pubbliche e dei competenti uffici scolastici provinciali, che operano nell'ambito delle proprie attività istituzionali, con le risorse umane e strumentali disponibili a legislazione vigente. 9. I Commissari delegati possono procedere al reperimento di alloggi per le persone sgomberate anche individuando immobili non utilizzati per il tempo necessario al rientro delle popolazioni nelle abitazioni riparate o ricostruite, assicurando l'applicazione di criteri uniformi per la determinazione del corrispettivo d'uso. 10. Secondo criteri indicati dai Commissari delegati con proprie ordinanze, l'assegnazione degli alloggi di cui al comma 1 e al comma 8 è effettuata dal sindaco del comune interessato, il quale definisce le modalità dell'uso provvisorio, anche gratuito, degli stessi da parte dei beneficiari. 11. I comuni per i quali è stato adottato il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 1 giugno 2012 di differimento dei termini per l'adempimento degli obblighi tributari, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 130 del 6 giugno 2012, nonché di quelli ulteriori indicati nei successivi decreti adottati ai sensi dell'articolo 9, comma 2, della legge 27 luglio 2000, n. 212, predispongono, d'intesa con i Commissari delegati, sentito il presidente della provincia territorialmente competente, e d'intesa con quest'ultimo nelle materie di sua competenza, la ripianificazione del territorio comunale definendo le linee di indirizzo strategico per assicurarne la ripresa socio-economica, la riqualificazione dell'abitato e garantendo un'armonica ricostituzione del tessuto urbano abitativo e produttivo, tenendo anche conto degli insediamenti abitativi realizzati ai sensi del comma Agli oneri derivanti dai commi da 1 a 11 del presente articolo, si fa fronte, nei limiti delle risorse del Fondo di cui all'articolo 2, comma 1, del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74. (3) 13. Per consentire l'espletamento da parte dei lavoratori delle attività in condizioni di sicurezza nei luoghi di lavoro, il 35 per cento delle risorse destinate nell'esercizio 2012 dall'inail al finanziamento dei progetti di investimento e formazione in materia di salute e sicurezza del lavoro - bando ISI ai sensi dell'articolo 11, comma 5, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, e successive modificazioni, viene trasferito alle contabilità speciali di cui all'articolo 2, comma 6, del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, per finanziare interventi di messa in sicurezza, anche attraverso la loro ricostruzione, dei capannoni e degli impianti industriali, nonché delle strutture destinate alla produzione agricola e alle attività connesse, a seguito degli eventi sismici che hanno colpito l'emilia, la Lombardia e il Veneto. La ripartizione fra le regioni interessate delle somme di cui al precedente periodo, nonché i criteri generali per il loro utilizzo sono definite, su proposta dei presidenti delle regioni interessate, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze e del lavoro e delle politiche sociali. Si applicano, in quanto compatibili, le previsioni di cui all'articolo 2, comma 2, del decretolegge n. 74 del (8) Pagina 2 / 5

65 Sulla base di apposita convenzione da stipularsi con i Commissari delegati di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, ai sensi del comma 4 dello stesso articolo 1 del citato decreto-legge n. 74 del 2012, Fintecna o società da questa interamente controllata assicura alle regioni Emilia-Romagna, Lombardia e Veneto il supporto necessario unicamente per le attività tecnico-ingegneristiche dirette a fronteggiare con la massima tempestività le esigenze delle popolazioni colpite dal sisma del 20 e 29 maggio 2012, individuate ai sensi dell'articolo 1 comma 1 del decreto-legge n. 74 del Ai relativi oneri, nel limite di euro 2 milioni per ciascuno degli anni 2012, 2013 e 2014 da trasferirsi ai Commissari delegati per il pagamento di quanto dovuto in relazione alla predetta convenzione, si provvede nei limiti delle risorse del Fondo di cui all'articolo 2, comma 1, del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74. (4) 14-bis. Le disposizioni di cui al comma 14 si applicano anche negli anni 2015, 2016, 2017 e Ai relativi oneri, nel limite di 2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2015, 2016, 2017 e 2018, si provvede a valere sulle risorse disponibili nelle contabilità speciali di cui all articolo 2, comma 6, del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge 1º agosto 2012, n. 122, e successive modificazioni. (6) 15. All'articolo 1, comma 5, del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "A tal fine, i Presidenti delle regioni possono costituire apposita struttura commissariale, composta di personale dipendente delle pubbliche amministrazioni in posizione di comando o distacco, nel limite di quindici unità, i cui oneri sono posti a carico delle risorse assegnate nell'ambito della ripartizione del Fondo, di cui all'articolo 2, con esclusione dei trattamenti fondamentali che restano a carico delle amministrazioni di appartenenza.". 15 -bis. All'articolo 4, comma 1, del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, dopo la lettera b) è aggiunta la seguente: "b-bis) le modalità di predisposizione e di attuazione di un piano di interventi urgenti per il ripristino degli edifici ad uso pubblico, ivi compresi archivi, musei, biblioteche e chiese, a tale fine equiparati agli immobili di cui alla lettera a). I Presidenti delle regioni - Commissari delegati, per la realizzazione degli interventi di cui alla presente lettera, stipulano apposite convenzioni con i soggetti proprietari, titolari degli edifici ad uso pubblico, per assicurare la celere esecuzione delle attività di ricostruzione delle strutture ovvero di riparazione, anche praticando interventi di miglioramento sismico, onde conseguire la regolare fruibilità pubblica degli edifici medesimi". (5) 15-ter. Al fine di operare l'opportuno raccordo con le ulteriori amministrazioni interessate, i Presidenti delle regioni possono, inoltre, avvalersi, nel rispetto della normativa vigente e nei limiti delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, di soggetti attuatori all'uopo nominati, cui affidare specifici settori di intervento sulla base di specifiche direttive e indicazioni appositamente impartite. (5) (1) Le parole da "da essa previste. I Commissari delegati" di cui al presente comma sono state così sostituite dall'allegato alla legge di conversione, L , n. 134, con decorrenza dal (2) Le parole tra parentesi quadre contenute nel presente comma sono state soppresse dall'allegato alla legge di conversione, L , n. 134, con decorrenza dal (3) Le parole da "nel limiti" di cui al presente comma sono state così sostituite dall'allegato alla legge di conversione, L , n. 134, con decorrenza dal (4) Il presente comma prima modificato dall'allegato alla legge di conversione, L , n. 134, con decorrenza dal , è stato poi così modificato dall'art. 1, comma 375, L , n. 228, con decorrenza dal (5) Il presente comma è stato aggiunto dall'allegato alla legge di conversione, L , n. 134, con decorrenza dal (6) Il presente comma inserito dall'art. 1, D.L , n. 74, così come modificato dall'allegato alla legge di conversione L , n. 93 con decorrenza dal , è stato poi così modificato dall'art. 11, D.L , n. 210, così come modificato dall'allegato alla legge di conversione, L , n. 21 con decorrenza dal (7) Il presente comma è stato inserito dall'art. 1, comma 439, L , n. 208 con decorrenza dal (8) Il presente comma è stato così modificato dall'art. 1, comma 442, L , n. 208 con decorrenza dal Pagina 3 / 5

66 54 TITOLO III Misure urgenti per lo sviluppo economico - Capo X-bis Misure urgenti per la chiusura della gestione dell'emergenza determinatasi nella regione Abruzzo a seguito del sisma del 6 aprile 2009, nonché per la ricostruzione, lo sviluppo e il rilancio dei territori interessati Articolo 67 Septies Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici del 20 e del 29 maggio Il decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, recante interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici che hanno interessato il territorio delle province di Bologna, Modena, Ferrara, Mantova, Reggio Emilia e Rovigo, il 20 e il 29 maggio 2012, e l'articolo 10 del presente decreto si applicano anche ai territori dei comuni di Ferrara, Mantova, nonché, ove risulti l'esistenza del nesso causale tra i danni e gli indicati eventi sismici, dei comuni di Castel d'ario, Commessaggio, Dosolo, [Motteggiana,] Pomponesco, Viadana, Adria, Bergantino, Castelnovo Bariano, Fiesso Umbertiano, Casalmaggiore, Casteldidone, Corte dé Frati, Piadena, San Daniele Po, Robecco d'oglio, Argenta. (2) 1-bis. Le disposizioni previste dagli articoli 2, 3, 10, 11 e 11 -bis del decreto-legge 6 giugno 2012, n.74, convertito, con modificazioni, dalla legge 1 agosto 2012, n.122, e successive modificazioni, e dall'articolo 3 - bis del decreto-legge 6 luglio 2012, n.95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n.135, si applicano alle imprese, ove risulti l'esistenza del nesso causale tra i danni e gli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012, ricadenti nei comuni di Argelato, Bastiglia, Campegine, Campogalliano, Castelfranco Emilia, Modena, Minerbio, Nonantola, Reggio Emilia e Castelvetro Piacentino. Dall'attuazione del presente comma non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. (3) 2. Agli oneri derivanti dalle disposizioni di cui al comma 1 e al comma 1-bis si provvede nell'ambito delle risorse del Fondo per la ricostruzione delle aree colpite dal sisma del 20 e del 29 maggio 2012, di cui all'articolo 2, comma 1, del decreto- legge 6 giugno 2012, n. 74. (4) (1) (1) Il presente articolo e il Capo cui esso appartiene, sono stati aggiunti dall'allegato alla legge di conversione, L , n. 134, con decorrenza dal (2) La parola "Motteggiana" del presente comma è stata soppressa dall'art. 11 D.L , n. 174 così come modificato dall'allegato alla legge di conversione L , n. 213 con decorrenza dal (3) Il presente comma è stato inserito dall'art. 11 D.L , n. 174 così come modificato dall'allegato alla legge di conversione L , n. 213 con decorrenza dal (4) Le parole "e al comma 1-bis" del presente comma sono state inserite dall'art. 11 D.L , n. 174 così come modificato dall'allegato alla legge di conversione L , n. 213 con decorrenza dal TITOLO III Misure urgenti per lo sviluppo economico - Capo X-bis Misure urgenti per la chiusura della gestione dell'emergenza determinatasi nella regione Abruzzo a seguito del sisma del 6 aprile 2009, nonché per la ricostruzione, lo sviluppo e il rilancio dei territori interessati Articolo 67 Octies Credito d'imposta in favore di soggetti danneggiati dal sisma del 20 e del 29 maggio I soggetti che alla data del 20 maggio 2012 avevano sede legale od operativa e svolgevano attività di impresa o di lavoro autonomo in uno dei comuni interessati dal sisma del 20 e del 29 maggio 2012, e che per effetto del sisma hanno subito la distruzione ovvero l'inagibilità dell'azienda, dello studio professionale, ovvero la distruzione di attrezzature o di macchinari utilizzati per la loro attività, denunciandole all'autorità comunale e ricevendone verificazione, ovvero trasmettendo successivamente alla denuncia all autorità comunale copia della perizia giurata o asseverata attestante il danno subìto possono usufruire di un contributo sotto forma di credito di imposta pari al costo sostenuto, entro il 31 dicembre 2014, per la ricostruzione, il ripristino ovvero la sostituzione dei suddetti beni. (4) Pagina 4 / 5

67 55 1-bis. Possono altresì usufruire del credito di imposta di cui al comma 1 le imprese ubicate nei territori di cui all'articolo 1, comma 1, del decretolegge 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge 1 agosto 2012, n. 122, che, pur non beneficiando dei contributi ai fini del risarcimento del danno, sono tenute al rispetto degli adempimenti di cui all articolo 3, commi 8, 8-bis e 10, del medesimo decreto-legge n. 74 del 2012, per la realizzazione dei medesimi interventi. (2) 2. Il credito di imposta deve essere indicato nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo di imposta di maturazione del credito e nelle dichiarazioni dei redditi relative ai periodi di imposta nei quali lo stesso è utilizzato. Esso non concorre alla formazione del reddito né della base imponibile dell'imposta regionale sulle attività produttive, non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, ed è utilizzabile esclusivamente in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e successive modificazioni. 3. Il credito di imposta di cui ai commi 1 e 1-bis è attribuito nel limite massimo di spesa di 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2013, 2014 e Al relativo onere si provvede, per l'anno 2013, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 33, comma 1, terzo periodo, della legge 12 novembre 2011, n. 183, e, per gli anni 2014 e 2015, mediante corrispondente riduzione della proiezione, per l'anno 2014, dello stanziamento del fondo speciale di conto capitale iscritto, ai fini del bilancio triennale , nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2012, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. (3) 4. Con decreto di natura non regolamentare del Ministro dell'economia e delle finanze, adottato entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono stabilite le modalità applicative delle disposizioni del presente articolo, ivi incluse quelle relative ai controlli e alla revoca del beneficio conseguente alla sua indebita fruizione. Per fruire del contributo, le imprese presentano un'istanza, secondo le modalità che saranno individuate con il decreto di cui al primo periodo, all'agenzia delle entrate, che concede il contributo nel rispetto del limite di spesa di cui al comma 3. A tal fine, per ciascuna istanza accolta, l'agenzia delle entrate indica la quota del credito di imposta fruibile in ciascuno degli anni 2013, 2014 e (1) (1) Il presente articolo e il capo cui esso appartiene, sono stati aggiunti dall'allegato alla legge di conversione, L , n. 134, con decorrenza dal (2) Il presente comma inserito dall'art. 11 D.L , n. 174 così come modificato dall'allegato alla legge di conversione L , n. 213 con decorrenza dal , è stato così modificato dall'art. 1, D.L , n. 74, così come modificato dall'allegato alla legge di conversione L , n. 93 con decorrenza dal Si riporta di seguito il testo previgente: "1-bis. Possono altresì usufruire del credito di imposta di cui al comma 1 le imprese ubicate nei territori di cui all'articolo 1, comma 1, del decretolegge 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge 1 agosto 2012, n. 122, che, pur non beneficiando dei contributi ai fini del risarcimento del danno, sono tenute al rispetto degli adempimenti di cui all'articolo 3, comma 10, del medesimo decreto-legge n. 74 del 2012, per la realizzazione dei medesimi interventi.". (3) Le parole "di cui al comma 1" del presente comma sono state così sostituite dall'art. 11 D.L , n. 174 così come modificato dall'allegato alla legge di conversione L , n. 213 con decorrenza dal (4) Il presente comma è stato così modificato dall'art. 1, D.L , n. 74, così come modificato dall'allegato alla legge di conversione L , n. 93 con decorrenza dal Si riporta di seguito il testo previgente: "1. I soggetti che alla data del 20 maggio 2012 avevano sede legale od operativa e svolgevano attività di impresa o di lavoro autonomo in uno dei comuni interessati dal sisma del 20 e del 29 maggio 2012, e che per effetto del sisma hanno subito la distruzione ovvero l'inagibilità dell'azienda, dello studio professionale, ovvero la distruzione di attrezzature o di macchinari utilizzati per la loro attività, denunciandole all'autorità comunale e ricevendone verificazione, possono usufruire di un contributo sotto forma di credito di imposta pari al costo sostenuto, entro il 30 giugno 2014, per la ricostruzione, il ripristino ovvero la sostituzione dei suddetti beni.". Pagina 5 / 5

68 56 Deliberazione del Consiglio dei Ministri 04 luglio 2012 Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici che hanno interessato il territorio delle province di Bologna, Modena, Ferrara, Mantova, Reggio Emilia e Rovigo il 20 e 29 maggio 2012.

69 57 Deliberazione del Consiglio dei Ministri del 4 luglio 2012: Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici che hanno interessato il territorio delle province di Bologna, Modena, Ferrara, Mantova, Reggio Emilia e Rovigo il 20 e 29 maggio luglio 2012 Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.156 del 6 luglio 2012 IL CONSIGLIO DEI MINISTRI nella riunione del 15 giugno 2012 Visto l articolo 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225; Visto il decreto-legge del 16 maggio 2012, n. 59, recante «Disposizioni urgenti per il riordino della protezione civile»; Visto l articolo 107 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112; Visto il decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 21 maggio 2012, recante la dichiarazione dell eccezionale rischio di compromissione degli interessi primari a causa degli eventi sismici che hanno colpito il territorio delle province di Bologna, Modena, Ferrara e Mantova il giorno 20 maggio 2012, adottato ai sensi dell art. 3, comma 1, del decreto-legge 4 novembre 2002, n. 245, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2002, n. 286; Viste le delibere del Consiglio dei Ministri del 22 e del 30 maggio 2012, con le quali e stato dichiarato, fino al 29 luglio 2012, lo stato di emergenza in ordine agli eventi sismici che hanno colpito il territorio delle province di Bologna, Modena, Ferrara, Reggio Emilia, Mantova e Rovigo; Viste le ordinanze del capo del Dipartimento della protezione civile n del 22 maggio 2012, n e 0003 del 2 giugno 2012, n del 6 giugno 2012, n del 15 giugno 2012, con cui sono stati adottati i primi interventi urgenti volti al primo soccorso, all assistenza della popolazione nonche ai primi interventi provvisionali strettamente necessari alle prime necessita, ai sensi dell art. 5, comma 2, della legge 24 febbraio 1992, n. 225, come modificato dal decreto-legge 15 maggio 2012, n. 59; Visto il decreto del Ministro dell economia e delle finanze del 1º giugno 2012 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 130 del 6 giugno 2012; Visto il decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74 recante disposizioni volte a disciplinare gli interventi per la ricostruzione, l assistenza alle popolazioni e la ripresa economica nei territori dei comuni delle province di Bologna, Modena, Ferrara, Reggio Emilia, Mantova e Rovigo interessati dagli eventi sismici dei giorni 20 e 29 maggio 2012; Visto in particolare l art. 1, comma 4, del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, ai sensi del quale i presidenti delle Regioni Emilia-Romagna, Lombardia e Veneto coordinano le attivita per la ricostruzione dei territori

70 58 colpiti dal sisma, nelle regioni di rispettiva competenza, operando con i poteri di cui all articolo 5, comma 2, della legge 24 febbraio 1992, n. 225, e con le deroghe alle disposizioni vigenti stabilite con delibera del Consiglio dei Ministri adottata nelle forme di cui all articolo 5, comma 1, della citata legge; Ritenuta la necessita di dare attuazione al suddetto art. 1, comma 4, del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74; Acquisita l intesa delle regioni Emilia Romagna, Lombardia e Veneto; Su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri; Delibera: Art Per l attuazione del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, i Commissari delegati, sono autorizzati, ove ritenuto indispensabile e sulla base di specifica motivazione, a derogare, nel rispetto dei principi generali dell ordinamento giuridico, della direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri del 22 ottobre 2004 e dei vincoli derivanti dall ordinamento comunitario, alle sotto elencate disposizioni: a) regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, articoli 3, 5, 6 comma 2, 7, 8, 9, 11, 13, 14, 15, 19, 20; b) regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, articoli 37, 38, 39, 40, 41, 42, 117 e 119; c) decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e successive modifiche e integrazioni, articoli 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 17, 18, 19, 20, 21, 26, 29, 33, 37, 38, comma 3, 40, 41, 42, 45, 48, 49, 50, 53, 54, 55, 56, 57, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 75, 76, 77, 78, 79, 79-bis, 80, 81, 82, 83, 84, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 111, 112, 113, 114, 118, 119, 120,121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 132, 133, 141, 143, 144, 145, 153, 182, 197, 198, 199, 200, 201, 202, 203, 204, 205, 240, 241, 242, 243, nonche le disposizioni regolamentari per la parte strettamente connessa; d) legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modifiche e integrazioni, articoli 2-bis, 7, 8, 9, 10, 10-bis, 14, 14- bis, 14-ter, 14-quater, 14 quinquies, 16, 17, 19 e 20; e) decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327 e successive modificazioni ed integrazioni, articoli 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 22-bis, 23, 24, 25, 49, 52-bis, ter, quater, quinquies, sexies, septies, octies e nonies; f) decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, articolo 191; g) decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, articoli 7, 8, 11; h) decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1994, n.383; i) decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, articoli 21, 22, 24, 25, 26, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 120, 146, 147,

71 148, 152 e 159; 59 l) decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modifiche e integrazioni, articoli 6, 7, 9, 10, 12, 18, 23, 25, 26, 28, 29, 29-ter, 29 quater, 29-quinquies, 29-sexies, 29-septies, 29-octies, 29-nonies, 29-decies, 29-undecies, 29-terdecies, 33, 35, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 69, 76, 77, 78, 100, 101, 103, 105, 106, 107, 108, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 177, 178, 179, 181, 182, 183, 184, 185, 186, 187, 188, 189, 190, 191, 192, 193, 195, 196, 197, 198, 199, 205, 208, 209, 210, 211, 212, 214, 215, 216, 225, 230, 231, 239, 240, 241, 242, 243, 244, 245, 246, 247, 248, 249, 250, 251, 252, 253, 255, comma 1 e 266; m) decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n. 367, articoli 3, 5, 10, 13 e 21; n) decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, articoli 7, comma 6-bis, e 19; o) decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, articoli 3, 6, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 30, 31, 32, 62, 65, 67, 93 e 94; p) decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, articoli 40, 43, comma 1, 44-bis e 72; q) legge 5 novembre 1971, n. 1086, articoli 4, 6 e 7; r) decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185 convertito nella legge 28 gennaio 2009, n. 2, articolo 16-bis, comma 10; s) decreto del Ministro per i lavori pubblici di concerto con il Ministro per la pubblica istruzione del 18 dicembre 1975, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 29 del 2 febbraio 1976, in quanto applicabile ai sensi dell articolo 5, comma 3, della legge 11 gennaio 1996, n. 23; t) legge della Regione Emilia-Romagna 24 marzo 2000, n. 20, articoli 5, 23, 24, 25, 26, 27, 27-bis, 28, 29, 30, 31, 32, 32-bis, 33, 34, 35, 36, 36-bis, 36-ter, 36-quater, 36-quinquies, 36-sexies, 36-septies, 36-octies, 37, 38, 39, 40, 41, 44 ed articoli A7, A8, A9, A15, A19, A21 del relativo Allegato; u) legge della Regione Emilia-Romagna 30 ottobre 2008, n. 19, articoli 9, 10, 11, 12 e 13; v) legge della Regione Emilia-Romagna 19 dicembre 2002, n. 37, articoli 3, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 16-bis, 17, 18, 19; z) legge della Regione Emilia-Romagna 10 gennaio 2000, n. 1 articolo 1, commi 3 e 3-bis ed articolo 17, comma 1, lettera a). La presente delibera verra pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 4 luglio 2012 Il Presidente: Monti

72 60 Decreto del Consiglio dei Ministri 04 luglio 2012 Attuazione dell articolo 2, comma 2, del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, recante Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici che hanno interessato il territorio delle province di Bologna, Modena, Ferrara, Mantova, Reggio Emilia e Rovigo il 20 e 29 maggio 2012.

73 61 Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 4 luglio 2012 Gazzetta Ufficiale Repubblica Italiana 6 luglio 2012, n. 156 Attuazione dell'articolo 2, comma 2, del Decreto-Legge 6 giugno 2012, n. 74, recante "Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici che hanno interessato il territorio delle province di Bologna, Modena, Ferrara, Mantova, Reggio Emilia e Rovigo il 20 e 29 maggio 2012". Preambolo [Preambolo] IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI Visto l'articolo 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225 e successive modifiche ed integrazioni; Visto il decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401; Vista la delibera del Consiglio dei Ministri del 22 maggio 2012 con la quale è stato dichiarato fino al 21 luglio 2012 lo stato d'emergenza in ordine agli eventi sismici che hanno colpito il territorio delle province di Bologna, Modena, Ferrara e Mantova il giorno 20 maggio 2012; Vista la delibera del Consiglio dei Ministri del 30 maggio 2012 con la quale è stato dichiarato fino al 29 luglio 2012 lo stato d'emergenza in ordine ai ripetuti eventi sismici di forte intensità verificatisi nel mese di maggio 2012, e in particolare al terremoto del 29 maggio 2012, che hanno colpito il territorio delle province di Bologna, Modena, Ferrara, Reggio Emilia, Mantova e Rovigo; Visto il decreto-legge del 6 giugno 2012, n. 74 recante "Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici che hanno interessato il territorio delle province di Bologna, Modena, Ferrara, Mantova, Reggio Emilia e Rovigo il 20 e 29 maggio 2012" ed in particolare l'articolo 1, comma 3, che ha prorogato fino al 31 maggio 2013 lo stato di emergenza, e l'articolo 2, che prevede l'istituzione di un Fondo per la ricostruzione della aree colpite dal sisma del 20 e 29 maggio 2012, da assegnare alla Presidenza del Consiglio dei Ministri; Considerato che il comma 2 dell'articolo 2 del sopra citato decreto-legge del 6 giugno 2012, n. 74, prevede che con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sia stabilita la ripartizione del predetto Fondo per la ricostruzione fra le Regioni Emilia-Romagna, Lombardia e Veneto; Considerato, altresì, che la disposizione normativa in rassegna prevede che con il medesimo decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri siano individuati criteri generali idonei ad assicurare, ai fini di equità, la parità di trattamento dei soggetti danneggiati dagli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012, sulla base dei danni subiti dalle singole Regioni; Considerata la necessità di dettare in via immediata criteri generali per la concessione, ai sensi dell'articolo 3 del citato decreto-legge n. 74 del 2012, di contributi per la riparazione, ripristino e ricostruzione degli immobili danneggiati, al fine di favorire prioritariamente il rientro delle popolazioni nelle abitazioni, ferma restando la successiva definizione dei criteri relativi alle altre misure finanziate a valere sul predetto Fondo; Su proposta dei Presidenti delle Regioni Emilia-Romagna, Lombardia e Veneto - Commissari delegati, formulata con nota del 23 giugno 2012; Di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze; Decreta: Pagina 1 / 2

74 62 Articolo 1 [Ripartizione delle risorse finanziarie] 1. In considerazione di quanto esposto in premessa, per l'anno 2012, le risorse del Fondo per la ricostruzione delle aree colpite dal sisma del 20 e 29 maggio 2012 di cui all'articolo 2, comma 1, del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, sulla base dei livelli di danneggiamento finora riscontrati nelle Regioni Emilia-Romagna, Lombardia e Veneto, al netto delle risorse di copertura degli interventi, di cui all'articolo 20, comma 1, del citato decreto del 6 giugno 2012, n. 74, che non sono effettuati dai Presidenti delle regioni mediante le relative contabilità speciali, sono così ripartite: a. 95% in favore della Regione Emilia-Romagna; b. 4% in favore della Regione Lombardia; c. 1% in favore della Regione Veneto. 2. La ripartizione di cui al comma 1, per gli anni successivi al 2012, verrà rideterminata all'esito della definitiva e asseverata valutazione dei danni da parte dalle Regioni interessate, ivi inclusi eventuali conguagli relativi all'anno Al fine di assicurare la parità di trattamento dei soggetti danneggiati dagli eventi sismici del 20 e 29 Maggio 2012, ciascun Presidente di Regione - Commissario delegato ai sensi dell'art. 1 del decreto-legge 16 giugno 2012, n. 74, nel limite massimo delle risorse annualmente disponibili finalizzate allo scopo, può riconoscere: a) ai proprietari ovvero agli usufruttuari o ai titolari di diritti reali di garanzia che si sostituiscano ai proprietari, degli immobili colpiti dal sisma in cui era presente un'abitazione principale, un contributo per la riparazione con miglioramento sismico o per la ricostruzione delle strutture e delle parti comuni dell'edificio, ai sensi dell'art del codice civile, fino all'80% del costo ammesso e riconosciuto. Ai fini del riconoscimento del contributo di cui al presente comma il Commissario delegato può tener conto della presenza di più abitazioni principali nell'ambito di un unico edificio; b) ai proprietari, ovvero agli usufruttuari o ai titolari di diritti reali di garanzia che si sostituiscano ai proprietari delle abitazioni principali, per le riparazioni o la ristrutturazione con miglioramento sismico o di ricostruzione degli edifici distrutti, un contributo nel limite massimo dell'80% del costo ammesso e riconosciuto; c) ai titolari delle attività produttive un contributo per la riparazione o la ricostruzione degli immobili destinati ad uso produttivo e degli impianti, fino all'80% del costo ammesso e riconosciuto. 4. Il contributo è erogato nel periodo temporale di quattro anni dal riconoscimento del contributo. 5. Con provvedimenti dei Presidenti delle Regioni Emilia-Romagna, Lombardia e Veneto - Commissari delegati, adottati ai sensi degli articoli 1, comma 4, e 3, comma 1, del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, sono disciplinate le erogazioni dei contributi di cui al comma 3. Il presente decreto verrà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Pagina 2 / 2

75 63 Decreto-legge n luglio 2012 Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini convertito, con modificazioni, dalla Legge n. 135/2012 (art. 3-bis).

76 64 Decreto legge 6 luglio 2012, n. 95 Gazzetta Ufficiale Repubblica Italiana 6 luglio 2012, n Supplemento Ordinario n. 141 Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini nonché misure di rafforzamento patrimoniale delle imprese del settore bancario. [Spending review 2] Convertito in legge, con modifiche, dall'art. 1, L n. 135 con decorrenza dal Il Titolo del presente provvedimento è stato così modificato dall'allegato alla legge di conversione L , n. 135, con decorrenza dal TITOLO I Disposizioni di carattere generale Articolo 3 Bis Credito di imposta e finanziamenti bancari agevolati per la ricostruzione 1. I contributi di cui all'articolo 3, comma 1, lettere a), b) ed f), del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, destinati ad interventi di riparazione, ripristino o ricostruzione di immobili di edilizia abitativa e ad uso produttivo, nonché al risarcimento dei danni subìti dai beni mobili strumentali all'attività ed alla ricostituzione delle scorte danneggiate e alla delocalizzazione temporanea delle attività danneggiate dal sisma al fine di garantirne la continuità produttiva, e dei danni subiti da prodotti in corso di maturazione ovvero di stoccaggio ai sensi del regolamento (CE) n. 510/2006 del Consiglio, del 20 marzo 2006, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni d origine dei prodotti agricoli e alimentari, nei limiti stabiliti dai Presidenti delle regioni Emilia-Romagna, Lombardia e Veneto con i provvedimenti di cui al comma 5, sono alternativamente concessi, su apposita domanda del soggetto interessato, con le modalità del finanziamento agevolato. A tal fine, i soggetti autorizzati all esercizio del credito operanti nei territori di cui all articolo 1 del citato decreto-legge n. 74 del 2012 possono contrarre finanziamenti, secondo contratti tipo definiti con apposita convenzione con l Associazione bancaria italiana, assistiti dalla garanzia dello Stato, ai sensi dell articolo 5, comma 7, lettera a), secondo periodo, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, al fine di concedere finanziamenti agevolati assistiti da garanzia dello Stato ai soggetti danneggiati dagli eventi sismici, nel limite massimo di milioni di euro. Con decreti del Ministro dell'economia e delle finanze è concessa la garanzia dello Stato di cui al presente articolo e sono definiti i criteri e le modalità di operatività della stessa, nonché le modalità di monitoraggio ai fini del rispetto dell'importo massimo di cui al periodo precedente. La garanzia dello Stato di cui al presente comma è elencata nell'allegato allo stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze di cui all'articolo 31 della legge 31 dicembre 2009, n (7) 2. In caso di accesso ai finanziamenti agevolati accordati dalle banche ai sensi del presente articolo, in capo al beneficiario del finanziamento matura un credito di imposta, fruibile esclusivamente in compensazione, in misura pari, per ciascuna scadenza di rimborso, all'importo ottenuto sommando alla sorte capitale gli interessi dovuti, nonché le spese strettamente necessarie alla gestione dei medesimi finanziamenti. Le modalità di fruizione del credito di imposta sono stabilite con provvedimento del direttore dell'agenzia delle entrate nel limite dell'autorizzazione di spesa di cui al comma 6. Il credito di imposta è revocato, in tutto o in parte, nell'ipotesi di risoluzione totale o parziale del contratto di finanziamento agevolato. (3) 3. Il soggetto che eroga il finanziamento agevolato comunica con modalità telematiche all'agenzia delle entrate gli elenchi dei soggetti beneficiari, l'ammontare del finanziamento concesso a ciascun beneficiario, il numero e l'importo delle singole rate. 4. I finanziamenti agevolati, di durata massima venticinquennale, sono erogati e posti in ammortamento sulla base degli stati di avanzamento lavori relativi all'esecuzione dei lavori, alle prestazioni di servizi e alle acquisizioni di beni necessari all'esecuzione degli interventi ammessi a contributo. I contratti di finanziamento prevedono specifiche clausole risolutive espresse, anche parziali, per i casi di mancato o ridotto impiego del finanziamento, ovvero di utilizzo anche parziale del finanziamento per finalità diverse da quelle indicate nel presente articolo. In tutti i casi di risoluzione del contratto di finanziamento, il soggetto finanziatore chiede al beneficiario la restituzione del capitale, degli interessi e di ogni altro Pagina 1 / 3

77 65 onere dovuto. In mancanza di tempestivo pagamento spontaneo, lo stesso soggetto finanziatore comunica al Presidente della Regione, per la successiva iscrizione a ruolo, i dati identificativi del debitore e l'ammontare dovuto, fermo restando il recupero da parte del soggetto finanziatore delle somme erogate e dei relativi interessi nonché delle spese strettamente necessarie alla gestione dei finanziamenti, non rimborsati spontaneamente dal beneficiario, mediante compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n Le somme riscosse a mezzo ruolo sono riversate in apposito capitolo di entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate al fondo per la ricostruzione. (4) 5. Con apposito protocollo di intesa tra il Ministro dell'economia e delle finanze e i Presidenti delle regioni Emilia-Romagna, Lombardia e Veneto sono definiti i criteri e le modalità attuativi del presente articolo, anche al fine di assicurare uniformità di trattamento e un efficace monitoraggio sull'utilizzo delle risorse. I Presidenti delle regioni Emilia-Romagna, Lombardia e Veneto definiscono, con propri provvedimenti adottati ai sensi dell'articolo 3, comma 1, del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, in coerenza con il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di cui all'articolo 2, comma 2, del medesimo decreto-legge e con il suddetto protocollo di intesa, tutte le conseguenti disposizioni attuative di competenza, anche al fine di assicurare il rispetto del limite di milioni di euro di cui al comma 1 e dell'autorizzazione di spesa di cui al comma Al fine dell'attuazione del presente articolo, è autorizzata la spesa massima di 450 milioni di euro annui a decorrere dal All'articolo 9 del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, il comma 3-quater è sostituito dal seguente: "3-quater. Sono fatte salve le certificazioni rilasciate ai sensi dell'articolo 141, comma 2, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207, secondo le modalità stabilite con il decreto di attuazione di cui all'articolo 13, comma 2, della legge 12 novembre 2011, n. 183, esclusivamente al fine di consentire la cessione di cui al primo periodo del comma 3-bis nonché l'ammissione alla garanzia del fondo di garanzia di cui all'articolo 2, comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662, secondo i criteri e le modalità e nei limiti stabiliti dal decreto di cui all'articolo 8, comma 5, lettera b), del decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2011, n. 106, e all'articolo 39 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214". 8. Per le strette finalità connesse alla situazione emergenziale prodottasi a seguito del sisma del 20 e 29 maggio 2012, per le annualità dal 2012 al 2014 è autorizzata l'assunzione con contratti di lavoro flessibile, con scadenza non oltre il 31 dicembre 2014, da parte dei comuni colpiti dal sisma individuati ai sensi dell'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge 1º agosto 2012, n. 122, e dall'articolo 67-septies del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, da parte della struttura commissariale istituita presso la regione Emilia-Romagna, ai sensi del comma 5 dell'articolo 1 del citato decreto-legge n.74 del 2012, e delle prefetture delle province di Bologna, Ferrara, Modena e Reggio Emilia, nel rispetto dei limiti di spesa annui di cui al comma 9 del presente articolo. Ciascun contratto di lavoro flessibile, fermi restando i limiti e la scadenza sopra fissati, puo' essere prorogato. Nei limiti delle risorse impiegate per le assunzioni destinate agli enti locali, non operano i vincoli assunzionali di cui ai commi 557 e 562 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e di cui al comma 28 dell'articolo 9 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n Le assunzioni di cui al precedente periodo sono effettuate dalle unioni di comuni, o, ove non costituite, dai comuni, con facoltà di attingere dalle graduatorie, anche per le assunzioni a tempo indeterminato, approvate dai comuni costituenti le unioni medesime e vigenti alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, garantendo in ogni caso il rispetto dell'ordine di collocazione dei candidati nelle medesime graduatorie. L'assegnazione delle risorse finanziarie per le assunzioni tra le diverse regioni è effettuata in base al riparto di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 4 luglio 2012, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 156 del 6 luglio Il riparto delle unità di personale assunte con contratti flessibili è attuato nel rispetto delle seguenti percentuali: l'80 per cento alle unioni dei comuni o, ove non costituite, ai comuni, il 16 per cento alla struttura commissariale e il 4 per cento alle prefetture. Il riparto fra i comuni interessati nonchè, per la regione Emilia-Romagna, tra i comuni e la struttura commissariale, avviene previa intesa tra le unioni ed i Commissari delegati. I comuni non ricompresi in unioni possono stipulare apposite convenzioni con le unioni o fra di loro ai fini dell'applicazione della presente disposizione. (5) 8-bis. I comuni individuati nell'allegato 1 al decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge 1 agosto 2012, n. 122, e le unioni di comuni cui gli stessi aderiscono, per le annualità 2012 e 2013, sono autorizzati ad incrementare le risorse decentrate fino a un massimo del 5 per cento della spesa di personale, calcolata secondo i criteri applicati per l'attuazione dei commi 557 e 562 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n Le amministrazioni comunali nel determinare lo stanziamento integrativo devono in ogni caso assicurare il rispetto del patto di stabilità nonché delle disposizioni di cui al comma 7 dell'articolo 76 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e successive modificazioni. Gli stanziamenti integrativi sono destinati a finanziare la remunerazione delle attività e delle prestazioni rese dal personale in relazione alla gestione dello stato di emergenza conseguente agli eventi sismici ed alla riorganizzazione della gestione ordinaria. (2) 9. Agli oneri derivanti dal comma 8 si provvede mediante utilizzo delle risorse di cui all articolo 2 del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge 1º agosto 2012, n. 122, nell ambito della quota assegnata a ciascun Presidente di regione e con i seguenti limiti: euro per l anno 2012, euro 20 milioni per l anno 2013, euro 20 milioni per l anno 2014, euro 25 milioni per l anno 2015 ed euro 25 milioni per l anno (6) Pagina 2 / 3

78 66 (1) (1) Il presente articolo è stato inserito dall'allegato alla legge di conversione L , n. 135 con decorrenza dal (2) Il presente comma è stato inserito dall'art. 11 D.L , n. 174 così come modificato dall'allegato alla legge di conversione L , n. (3) Il presente comma è stato così modificato dall'art. 1, comma 374, L , n. 228, con decorrenza dal (4) Il presente comma è stato così modificato dall'art. 1, comma 376, L , n. 228, con decorrenza dal (5) Il presente comma è stato così sostituito dall'art. 6 sexies, D.L , n. 43 (G.U , n. 97), con decorrenza dal , come modificato dall'allegato alla legge di conversione, L , n. 71(G.U , n. 147). (6) Il presente comma è stato così sostituito prima dall'art. 6 sexies, D.L , n. 43 (G.U , n. 97), con decorrenza dal , come modificato dall'allegato alla legge di conversione, L , n. 71(G.U , n. 147), e poi dall'art. 7, D.L , n. 133 con decorrenza dal , così come modificato dall'allegato alla legge di conversione, L , n. 164 con decorrenza dal (7) Il presente comma è stato così modificato prima dall'art. 11, comma 11-quater, D.L , n. 76 così come modificato dall'allegato alla legge di conversione L , n. 99 con decorrenza dal , poi dall'art. 1, comma 366, L , n. 147 con decorrenza dal , e da ultimo dall'art. 13, D.L , n. 78 con decorrenza dal , convertito in legge dalla L , n. 125 con decorrenza dal Pagina 3 / 3

79 67 Decreto del Ministro dell Interno 17 agosto 2012 Gruppo Interforze Ricostruzione Emilia Romagna.

80 68

81 69

82 70

83 71 Protocollo d Intesa 04 ottobre 2012 Protocollo d intesa tra il Ministro dell economia e delle finanze e i Presidenti delle regioni Emilia-Romagna, Lombardia e Veneto, sottoscritto in data 4 ottobre 2012, ai sensi dell art. 3-bis, comma 5, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, recante criteri e modalità di attuazione del credito di imposta e dei finanziamenti bancari agevolati per la ricostruzione nei territori colpiti dagli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012.

84 72

85 73

86 74

87 75

88 76

89 77

90 78

91 79

D.M. 1 giugno Mantova e Rovigo. (1) Pubblicato nella Gazz. Uff. 6 giugno 2012, n (2) Emanato dal Ministero dell'economia e delle finanze.

D.M. 1 giugno Mantova e Rovigo. (1) Pubblicato nella Gazz. Uff. 6 giugno 2012, n (2) Emanato dal Ministero dell'economia e delle finanze. Ministero dell'economia e delle finanze D.M. 1-6-2012 Sospensione, ai sensi dell'articolo 9, comma 2, della legge 27 luglio 2000, n. 212, dei termini per l'adempimento degli obblighi tributari a favore

Dettagli

SOSPENSIONE ADEMPIMENTI TRIBUTARI

SOSPENSIONE ADEMPIMENTI TRIBUTARI SOSPENSIONE ADEMPIMENTI TRIBUTARI Con decreto del Ministro dell'economia del 1/6/2012 pubblicato sulla G.U. n. 130 del 6-6-2012 sono stati sospesi i termini di versamento e degli adempimenti tributari,

Dettagli

Ordinanza n. 51 del 10 Ottobre 2016

Ordinanza n. 51 del 10 Ottobre 2016 IL PRESIDENTE IN QUALITA DI COMMISSARIO DELEGATO AI SENSI DELL ART. 1 COMMA 2 DEL D.L.N. 74/2012 CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA LEGGE N. 122/2012 Ordinanza n. 51 del 10 Ottobre 2016 Rimodulazione dell

Dettagli

INPGI, circolare 21 giugno 2012, n. 4

INPGI, circolare 21 giugno 2012, n. 4 INPGI, circolare 21 giugno 2012, n. 4 SERVIZIO CONTRIBUTI E VIGILANZA AREA CONTRIBUTI Circolare n. 4 del 21/06/2012 Prot. n. 24027/U A TUTTE LE AZIENDE e COMMITTENTI ISCRITTI Con Sede province di Bologna,

Dettagli

Ai fini dell applicazione di tali disposizioni si precisano nel seguito i concetti di impianti realizzati e già autorizzati :

Ai fini dell applicazione di tali disposizioni si precisano nel seguito i concetti di impianti realizzati e già autorizzati : Conto Energia: interventi in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici che hanno interessato il territorio delle province di Bologna, Modena, Ferrara, Mantova, Reggio Emilia e Rovigo, il 20

Dettagli

per impianto in fase di realizzazione si intende un impianto già autorizzato.

per impianto in fase di realizzazione si intende un impianto già autorizzato. DM 6 luglio 2012: interventi in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici che hanno interessato il territorio delle province di Bologna, Modena, Ferrara, Mantova, Reggio Emilia e Rovigo, il

Dettagli

ESONERI A FAVORE DI CANDIDATI AL MASTER IN ECONOMIA DEL TURISMO RESIDENTI NEI COMUNI COLPITI DAL SISMA DEL MAGGIO 2012

ESONERI A FAVORE DI CANDIDATI AL MASTER IN ECONOMIA DEL TURISMO RESIDENTI NEI COMUNI COLPITI DAL SISMA DEL MAGGIO 2012 ESONERI A FAVORE DI CANDIDATI AL MASTER IN ECONOMIA DEL TURISMO RESIDENTI NEI COMUNI COLPITI DAL SISMA DEL MAGGIO 2012 L Università Commerciale L. Bocconi di Milano ha deciso di mettere a disposizione

Dettagli

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE DECRETO 1 giugno 2012 Sospensione, ai sensi dell'articolo 9, comma 2, della legge 27 luglio 2000, n. 212, dei termini per l'adempimento degli obblighi tributari

Dettagli

23/01/13 *** NORMATTIVA - Stampa ***

23/01/13 *** NORMATTIVA - Stampa *** DECRETO-LEGGE 6 giugno 2012, n. 74 Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici che hanno interessato il territorio delle province di Bologna, Modena, Ferrara, Mantova, Reggio

Dettagli

IL DECRETO DEL 1 giugno 2012 del Ministero dell Economia e delle Finanze

IL DECRETO DEL 1 giugno 2012 del Ministero dell Economia e delle Finanze PROVVEDIMENTI SUGLI OBBLIGHI TRIBUTARI IN FAVORE DEI CONTRIBUENTI INTERESSATI DAGLI EVENTI SISMICI DEL 20 maggio 2012 nelle province di Bologna, Ferrara, Modena, Reggio Emilia, Mantova e Rovigo L'articolo

Dettagli

Ordinanza n. 1 del 5 Giugno 2014

Ordinanza n. 1 del 5 Giugno 2014 IL PRESIDENTE IN QUALITA DI COMMISSARIO DELEGATO AI SENSI DELL ART. 1, COMMA 2, DEL D.L. N. 74/2012 ED AI SENSI DELL ART. 1 DEL D.L. N. 74/2014 Ordinanza n. 1 del 5 Giugno 2014 Misure per il coordinamento

Dettagli

Ordinanza n. 24 del 15 Aprile 2016

Ordinanza n. 24 del 15 Aprile 2016 IL PRESIDENTE IN QUALITA DI COMMISSARIO DELEGATO AI SENSI DELL ART. 1 COMMA 2 DEL D.L.N. 74/2012 CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA LEGGE N. 122/2012 Ordinanza n. 24 del 15 Aprile 2016 Integrazioni e modifiche

Dettagli

Decreto n del 11 luglio 2017

Decreto n del 11 luglio 2017 IL PRESIDENTE IN QUALITA DI COMMISSARIO DELEGATO AI SENSI DELL ART. 1 COMMA 2 DEL D.L. N. 74/2012 CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA LEGGE N. 122/2012 Decreto n. 1990 del 11 luglio 2017 Contributi all

Dettagli

SISMA 2012 Report in merito ai sopralluoghi di agibilità su edifici pubblici e privati, con schede AeDES, aggiornato al 10/08/2012

SISMA 2012 Report in merito ai sopralluoghi di agibilità su edifici pubblici e privati, con schede AeDES, aggiornato al 10/08/2012 SISMA 2012 Report in merito ai sopralluoghi di agibilità su edifici pubblici e privati, con schede AeDES, aggiornato al 10/08/2012 Sisma 2012: Report in merito ai sopralluoghi di agibilità su edifici pubblici

Dettagli

Ordinanza n.140 del 20 Novembre 2013

Ordinanza n.140 del 20 Novembre 2013 IL PRESIDENTE IN QUALITA DI COMMISSARIO DELEGATO AI SENSI DELL ART. 1 COMMA 2 DEL D.L.N. 74/2012 CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA LEGGE N. 122/2012 Ordinanza n.140 del 20 Novembre 2013 Acquisizione di

Dettagli

IL COMMISSARIO DELEGATO AI SENSI DEL DPCM DEL 25/8/2014

IL COMMISSARIO DELEGATO AI SENSI DEL DPCM DEL 25/8/2014 IL COMMISSARIO DELEGATO AI SENSI DEL DPCM DEL 25/8/2014 Ordinanza n. 85 del 19 Dicembre 2014 Servizio di somministrazione di lavoro temporaneo affidato a Obiettivo lavoro, Agenzia per il lavoro spa, in

Dettagli

Oggetto: PROROGA DEI VERSAMENTI E ADEMPIMENTI FISCALI

Oggetto: PROROGA DEI VERSAMENTI E ADEMPIMENTI FISCALI Ai clienti in indirizzo Circolare n. 9/2012 del 13 Giugno 2012 Oggetto: PROROGA DEI VERSAMENTI E ADEMPIMENTI FISCALI Con Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 6 giugno, che sarà pubblicato

Dettagli

MIB SCHOOL OF MANAGEMENT. EXECUTIVE MBA - XV EDIZIONE Borsa di studio MIB in sostegno ai comuni terremotati

MIB SCHOOL OF MANAGEMENT. EXECUTIVE MBA - XV EDIZIONE Borsa di studio MIB in sostegno ai comuni terremotati MIB SCHOOL OF MANAGEMENT EXECUTIVE MBA - XV EDIZIONE Borsa di studio MIB in sostegno ai comuni terremotati MIB School of Management, al fine di incentivare la ripresa economica attraverso il trasferimento

Dettagli

Ordinanza n. 25 del 22 Aprile 2016

Ordinanza n. 25 del 22 Aprile 2016 IL PRESIDENTE IN QUALITA DI COMMISSARIO DELEGATO AI SENSI DELL ART. 1 COMMA 2 DEL D.L.N. 74/2012 CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA LEGGE N. 122/2012 Ordinanza n. 25 del 22 Aprile 2016 Modifiche all Ordinanza

Dettagli

IL COMMISSARIO DELEGATO

IL COMMISSARIO DELEGATO ORDINANZA n. 23 del 24 APRILE 2014 OGGETTO: Ulteriore proroga dei termini per la presentazione delle domande di contributo ai sensi dell Ordinanza del Commissario delegato n. 15 del 31 luglio 2013. IL

Dettagli

IL PRESIDENTE IN QUALITA DI COMMISSARIO DELEGATO AI SENSI DELL ART. 1 COMMA 2 DEL D.L.N. 74/2012 CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA LEGGE N.

IL PRESIDENTE IN QUALITA DI COMMISSARIO DELEGATO AI SENSI DELL ART. 1 COMMA 2 DEL D.L.N. 74/2012 CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA LEGGE N. IL PRESIDENTE IN QUALITA DI COMMISSARIO DELEGATO AI SENSI DELL ART. 1 COMMA 2 DEL D.L.N. 74/2012 CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA LEGGE N. 122/2012 Ordinanza n. 146 del 9 Dicembre 2013 DISPOSIZIONE IN

Dettagli

DELIBERA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 19 febbraio 2016

DELIBERA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 19 febbraio 2016 DELIBERA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 19 febbraio 2016 Dichiarazione dello stato di emergenza in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici che nel periodo dall'8 settembre al 3 novembre 2015 hanno

Dettagli

NOTA INFORMATIVA SULLE PRIME MISURE REGIONALI E NAZIONALI A FAVORE DELLE POPOLAZIONI COLPITE DAL SISMA

NOTA INFORMATIVA SULLE PRIME MISURE REGIONALI E NAZIONALI A FAVORE DELLE POPOLAZIONI COLPITE DAL SISMA NOTA INFORMATIVA SULLE PRIME MISURE REGIONALI E NAZIONALI A FAVORE DELLE POPOLAZIONI COLPITE DAL SISMA Sintesi del DL 74/2012 Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici,

Dettagli

DELIBERA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 3 marzo 2016

DELIBERA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 3 marzo 2016 DELIBERA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 3 marzo 2016 Dichiarazione dello stato di emergenza in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici che nei giorni dal 30 ottobre al 2 novembre 2015 hanno colpito

Dettagli

72 Bollettino Ufficiale. Serie Ordinaria n Venerdì 14 luglio 2017

72 Bollettino Ufficiale. Serie Ordinaria n Venerdì 14 luglio 2017 72 Bollettino Ufficiale Ordinanza del Presidente della Regione Lombardia in qualità di Commissario Delegato per l emergenza sisma del 20 e 29 maggio 2012 (decreto legge 6 giugno 2012 n. 74 convertito in

Dettagli

Ordinanza n. 54 del 4 dicembre 2015

Ordinanza n. 54 del 4 dicembre 2015 IL PRESIDENTE IN QUALITA DICOMMISSARIO DELEGATO AI SENSI DELL ART. 1 COMMA 2 DEL D.L.N. 74/2012 CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA LEGGE N. 122/2012 Ordinanza n. 54 del 4 dicembre 2015 Proroga ed integrazione

Dettagli

COMUNICAZIONE INTERNA N. 28/2012 www.motorizzazionetorino.it Area Agenzie - Area Autoscuole - Area Personale

COMUNICAZIONE INTERNA N. 28/2012 www.motorizzazionetorino.it Area Agenzie - Area Autoscuole - Area Personale Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti Dipartimento per i Trasporti, la Navigazione ed i Sistemi Informativi e Statistici Direzione Generale Territoriale del Nord-Ovest Ufficio Motorizzazione Civile

Dettagli

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE ORDINANZA 16 agosto 2016 Disposizioni operative per l'attivazione dell'istruttoria finalizzata alla concessione di contributi

Dettagli

BOLLETTINO UFFICIALE

BOLLETTINO UFFICIALE REPUBBLICA ITALIANA BOLLETTINO UFFICIALE DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO LA PRESIDENZA DELLA REGIONE - VIALE ALDO MORO 52 - BOLOGNA Parte seconda - N. 98 Anno 48 5 maggio 2017 N. 124 ORDINANZA DEL PRESIDENTE

Dettagli

(3) NDR: In GU è riportato il seguente riferimento normativo non corretto: «decreto-legge 10 settembre 2012, n. 174».

(3) NDR: In GU è riportato il seguente riferimento normativo non corretto: «decreto-legge 10 settembre 2012, n. 174». Ministero dell'economia e delle finanze D.M. 14-11-2012 Concessione delle garanzie dello Stato sui finanziamenti di cui all'art. 11, comma 7, del decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174 e definizione dei

Dettagli

Decreto n. 158 del 26 Gennaio 2016

Decreto n. 158 del 26 Gennaio 2016 IL PRESIDENTE IN QUALITA DI COMMISSARIO DELEGATO AI SENSI DELL ART. 1 COMMA 2 DEL D.L.N. 74/2012 CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA LEGGE N. 122/2012 Decreto n. 158 del 26 Gennaio 2016 Liquidazione a Manpower

Dettagli

Emergenza terremoto e interventi a sostegno della ricostruzione

Emergenza terremoto e interventi a sostegno della ricostruzione Emergenza terremoto e interventi a sostegno della ricostruzione 11/06/2012 Comuni interessati dal sisma Comuni fortemente interessati dal sisma province N. comuni residenti esercizi di vicinato medie e

Dettagli

Ordinanza n. 55 del 4 dicembre 2015

Ordinanza n. 55 del 4 dicembre 2015 IL PRESIDENTE IN QUALITA DI COMMISSARIO DELEGATO AI SENSI DELL ART. 1 COMMA 2 DEL D.L.N. 74/2012 CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA LEGGE N. 122/2012 Ordinanza n. 55 del 4 dicembre 2015 Approvazione dell

Dettagli

Decreto n del 28 luglio 2017

Decreto n del 28 luglio 2017 IL PRESINDENTE IN QUALITA DI COMMISSARIO DELEGATO AI SENSI DELL ART. 1 COMMA 2 DEL D.L. N. 74/2012 CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. N. 122/2012 Decreto n. 2145 del 28 luglio 2017 Contributi assegnati

Dettagli

(Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 49 del 28 febbraio 2015) Art. 1. Proroga di termini in materia di pubbliche amministrazioni

(Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 49 del 28 febbraio 2015) Art. 1. Proroga di termini in materia di pubbliche amministrazioni DECRETO-LEGGE 31 dicembre 2014, n. 192 coordinato con la LEGGE DI CONVERSIONE 27 febbraio 2015, n. 11, recante «Proroga di termini previsti da disposizioni legislative» (Stralcio delle disposizioni d interesse

Dettagli

Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti

Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti Dipartimento per i trasporti la navigazione ed i sistemi informativi e statistici Direzione Generale Motorizzazione Divisione 5 Prot. n. 22288.08.08.01 del

Dettagli

IL COMMISSARIO DELEGATO

IL COMMISSARIO DELEGATO ORDINANZA n. 17 del 14 MAGGIO 2015 OGGETTO: Presa d atto delle Determinazioni n. 155 156-157 del 21 aprile 2015 del Responsabile del Settore Gestione e Sviluppo del Territorio del Comune di Castelnovo

Dettagli

IL PRESIDENTE IN QUALITA DI COMMISSARIO DELEGATO. Ordinanza n. 7 del 19 Febbraio 2016

IL PRESIDENTE IN QUALITA DI COMMISSARIO DELEGATO. Ordinanza n. 7 del 19 Febbraio 2016 IL PRESIDENTE IN QUALITA DI COMMISSARIO DELEGATO AI SENSI DELL ART. 1 COMMA 2 DEL D.L.N. 74/2012 CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA LEGGE N. 122/2012 Ordinanza n. 7 del 19 Febbraio 2016 Modifiche all Ordinanza

Dettagli

Ordinanza n. 82 del 15 Dicembre 2014

Ordinanza n. 82 del 15 Dicembre 2014 IL COMMISSARIO DELEGATO AI SENSI DEL DPCM DEL 25/8/2014 Ordinanza n. 82 del 15 Dicembre 2014 Definizione delle procedure per l effettuazione dei sopralluoghi al fine della partecipazione dei soggetti interessati

Dettagli

Decreto. - Piano Annuale Opere Pubbliche Allegato C1 N Ordine Chiesa di Santa Teresa Via Campo Marzio, 13 Reggio Emilia;

Decreto. - Piano Annuale Opere Pubbliche Allegato C1 N Ordine Chiesa di Santa Teresa Via Campo Marzio, 13 Reggio Emilia; IL PRESIDENTE IN QUALITA DI COMMISSARIO DELEGATO AI SENSI DELL ART. 1 COMMA 2 DEL D.L. N. 74/2012 CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA LEGGE N. 122/2012 Decreto n. 438 del 22 febbraio 2017 Contributi assegnati

Dettagli

Ordinanza n. 93 del 21 dicembre Modifiche alle disposizioni contenute nelle Ordinanze

Ordinanza n. 93 del 21 dicembre Modifiche alle disposizioni contenute nelle Ordinanze IL PRESIDENTE INQUALITA DI COMMISSARIO DELEGATO AI SENSI DELL ART. 1 COMMA 2 DEL D.L.N. 74/2012 CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA LEGGE N. 122/2012 Ordinanza n. 93 del 21 dicembre 2012 Modifiche alle

Dettagli

Ordinanza n.31 del 17 Maggio 2016

Ordinanza n.31 del 17 Maggio 2016 IL PRESIDENTE IN QUALITA DI COMMISSARIO DELEGATO AI SENSI DELL ART. 1 COMMA 2 DEL D.L.N. 74/2012 CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA LEGGE N. 122/2012 Ordinanza n.31 del 17 Maggio 2016 Integrazione degli

Dettagli

ORDINANZA N 126 DEL 17 OTTOBRE

ORDINANZA N 126 DEL 17 OTTOBRE IL PRESIDENTE IN QUALITA DI COMMISSARIO DELEGATO AI SENSI DELL ART. 1 COMMA 2 DEL D.L.N. 74/2012 CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA LEGGE N. 122/2012 ORDINANZA N 126 DEL 17 OTTOBRE 2013 Autorizzazione

Dettagli

Programma delle Opere Pubbliche e dei Beni Culturali Piani Annuali delle Opere Pubbliche e dei Beni Culturali.

Programma delle Opere Pubbliche e dei Beni Culturali Piani Annuali delle Opere Pubbliche e dei Beni Culturali. IL PRESIDENTE IN QUALITA DI COMMISSARIO DELEGATO AI SENSI DELL ART. 1 COMMA 2 DEL D.L.N. 74/2012 CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA LEGGE N. 122/2012 Decreto n. 1423 del 19 maggio 2017 Programma delle

Dettagli

Ordinanza n. 47 del 4 Agosto 2016

Ordinanza n. 47 del 4 Agosto 2016 IL PRESIDENTE IN QUALITA DI COMMISSARIO DELEGATO AI SENSI DELL ART. 1 COMMA 2 DEL D.L.N. 74/2012 CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA LEGGE N. 122/2012 Ordinanza n. 47 del 4 Agosto 2016 Modifica all Ordinanza

Dettagli

Decreto. - l art. 8 della L. R. n.1 del 2005, recante Norme in materia di protezione civile ;

Decreto. - l art. 8 della L. R. n.1 del 2005, recante Norme in materia di protezione civile ; IL PRESIDENTE IN QUALITA DI COMMISSARIO DELEGATO AI SENSI DELL ART. 1 COMMA 2 DEL D.L.N. 74/2012 CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA LEGGE N. 122/2012 Decreto n. 426 del 10 febbraio 2017 Contributo al soggetto

Dettagli

EVENTI SISMICI 20 e 29 MAGGIO 2012 INDUSTRIALI REGGIO EMILIA Correggio President Hotel 29/11/2012 LEGGE 122/2012 MAPPE SFINGE 1 TERREMOTO EMILIA

EVENTI SISMICI 20 e 29 MAGGIO 2012 INDUSTRIALI REGGIO EMILIA Correggio President Hotel 29/11/2012 LEGGE 122/2012 MAPPE SFINGE 1 TERREMOTO EMILIA LEGGE 122/2012 MAPPE SFINGE 1 TERREMOTO EMILIA evoluzione degli adempimenti normativi interventi di miglioramento strutturale procedura richiesta risarcimento SFINGE dott. ing. Stefano Curli LEGGE 122/2012

Dettagli

VISTI gli articoli 76 e 87, quinto comma, della Costituzione; VISTO l articolo 1 della legge 6 giugno 2016, n. 106, recante delega al Governo per la

VISTI gli articoli 76 e 87, quinto comma, della Costituzione; VISTO l articolo 1 della legge 6 giugno 2016, n. 106, recante delega al Governo per la VISTI gli articoli 76 e 87, quinto comma, della Costituzione; VISTO l articolo 1 della legge 6 giugno 2016, n. 106, recante delega al Governo per la riforma del terzo settore, dell impresa sociale e per

Dettagli

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 27 febbraio 2017

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 27 febbraio 2017 DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 27 febbraio 2017 Ripartizione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 365, della legge 11 dicembre 2016, n. 232. (Legge di bilancio 2017). (17A02401) (GU

Dettagli

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE ORDINANZA 6 settembre 2016 Ulteriori interventi urgenti di protezione civile conseguenti all'eccezionale evento sismico che ha

Dettagli

IL PRESIDENTE IN QUALITÀ DI COMMISSARIO DELEGATO ai sensi dell art. 1 comma 2 del D.L. n. 74/2012 convertito con modificazioni dalla Legge n.

IL PRESIDENTE IN QUALITÀ DI COMMISSARIO DELEGATO ai sensi dell art. 1 comma 2 del D.L. n. 74/2012 convertito con modificazioni dalla Legge n. IL PRESIDENTE IN QUALITÀ DI COMMISSARIO DELEGATO ai sensi dell art. 1 comma 2 del D.L. n. 74/2012 convertito con modificazioni dalla Legge n. 122/2012 Vista la legge 24 febbraio 1992, n. 225 e ss.mm.ii.;

Dettagli

- Chiesa del Gesù via Borgoleoni Comune di Ferrara (FE). Liquidazione saldo. Rilevazione di economie.

- Chiesa del Gesù via Borgoleoni Comune di Ferrara (FE). Liquidazione saldo. Rilevazione di economie. IL PRESINDENTE IN QUALITA DI COMMISSARIO DELEGATO AI SENSI DELL ART. 1 COMMA 2 DEL D.L. N. 74/2012 CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. N. 122/2012 Decreto N. 3682 del 4 Novembre 2016 Contributi assegnati

Dettagli

AGGIORNAMENTO. Le normative. dal 2008 al 2015

AGGIORNAMENTO. Le normative. dal 2008 al 2015 AGGIORNAMENTO Le normative dal 2008 al 2015 Coordinamento dei soccorsi L. 26 febbraio 2011 n. 10 Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225, recante proroga di

Dettagli

Ordinanza n. 38 del 29 luglio 2015

Ordinanza n. 38 del 29 luglio 2015 IL PRESIDENTE IN QUALITA DI COMMISSARIO DELEGATO AI SENSI DELL ART. 1 COMMA 2 DEL D.L.N. 74/2012 CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA LEGGE N. 122/2012 Ordinanza n. 38 del 29 luglio 2015 Adeguamento dei

Dettagli

IL CAPO DEL DIPARTIMENTO della Protezione civile

IL CAPO DEL DIPARTIMENTO della Protezione civile ORDINANZA 21 marzo 2017 Interventi urgenti di protezione civile conseguenti agli eccezionali fenomeni meteorologici che hanno interessato il territorio della Regione Abruzzo a partire dalla seconda decade

Dettagli

Autorizzazione alla delocalizzazione temporanea dell'attività Agenzia Immobiliare Amatrice di Leonetti Anna Maria

Autorizzazione alla delocalizzazione temporanea dell'attività Agenzia Immobiliare Amatrice di Leonetti Anna Maria Ufficio Speciale Ricostruzione Lazio Dipartimento: Direzione: UFFICIO SPECIALE RICOSTRUZIONE LAZIO DIREZIONE Area: DECRETO DIRIGENZIALE (con firma digitale) N. A00012 del 16/06/2017 Proposta n. 10 del

Dettagli

Sisma Mantova. Ordinanze Edifici ed Unità Immobiliari ad uso abitativo

Sisma Mantova. Ordinanze Edifici ed Unità Immobiliari ad uso abitativo Sisma Mantova Ordinanze Edifici ed Unità Immobiliari ad uso abitativo Mantova, 27 Dicembre 2012 Contenuti 1. Impostazione 2. Oggetto del finanziamento 3. Beneficiari del finanziamento 4. Determinazione

Dettagli

(Testo aggiornato in seguito all entrata in vigore della legge 6 agosto 2015 n. 125)

(Testo aggiornato in seguito all entrata in vigore della legge 6 agosto 2015 n. 125) LEGGI E DECRETI NAZIONALI ANNO 2004 LEGGE 27 dicembre 2004, n. 307 Testo del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, coordinato con la legge di conversione 27 dicembre 2004, n. 307, recante: Disposizioni

Dettagli

Decreto IL PRESIDENTE IN QUALITA DI COMMISSARIO DELEGATO. n. 369 del 8 febbraio 2017 AI SENSI DELL ART. 1 COMMA 2 DEL D.L.N.

Decreto IL PRESIDENTE IN QUALITA DI COMMISSARIO DELEGATO. n. 369 del 8 febbraio 2017 AI SENSI DELL ART. 1 COMMA 2 DEL D.L.N. IL PRESIDENTE IN QUALITA DI COMMISSARIO DELEGATO AI SENSI DELL ART. 1 COMMA 2 DEL D.L.N. 74/2012 CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA LEGGE N. 122/2012 Decreto n. 369 del 8 febbraio 2017 Contributo al soggetto

Dettagli

DECRETO N Del 17/02/2017

DECRETO N Del 17/02/2017 DECRETO N. 1655 Del 17/02/2017 Identificativo Atto n. 55 DIREZIONE GENERALE SICUREZZA, PROTEZIONE CIVILE E IMMIGRAZIONE Oggetto ORDINANZA CAPO DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE 28/11/2014, N. 208 PRIMI

Dettagli

Decreto legislativo del 03/07/2017 n

Decreto legislativo del 03/07/2017 n Decreto legislativo del 03/07/2017 n. 111 - Disciplina dell'istituto del cinque per mille dell'imposta sul reddito delle persone fisiche a norma dell'articolo 9, comma 1, lettere c) e d), della legge 6

Dettagli

AGRICOLTURA E SVILUPPO RURALE, CACCIA E PESCA DETERMINAZIONE. Estensore BATTISTA ROBERTO. Responsabile del procedimento BONATI FEDERICA

AGRICOLTURA E SVILUPPO RURALE, CACCIA E PESCA DETERMINAZIONE. Estensore BATTISTA ROBERTO. Responsabile del procedimento BONATI FEDERICA REGIONE LAZIO Direzione Regionale: AGRICOLTURA E SVILUPPO RURALE, CACCIA E PESCA Area: DETERMINAZIONE N. G04450 del 07/04/2017 Proposta n. 6381 del 06/04/2017 Oggetto: Ordinanza n. 5 del 28 novembre 2016.

Dettagli

Presidenza del Consiglio dei Ministri

Presidenza del Consiglio dei Ministri Ordinanza n. 27 del 9 giugno 2017 Misure in materia di riparazione del patrimonio edilizio pubblico suscettibile di destinazione abitativa. Il Commissario straordinario del Governo per la ricostruzione

Dettagli

DELIBERA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 10 febbraio 2016

DELIBERA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 10 febbraio 2016 DELIBERA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 10 febbraio 2016 Ulteriore stanziamento per la realizzazione degli interventi in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici che nei giorni dal 14 al 20 ottobre

Dettagli

IL PRESIDENTE IN QUALITA DI COMMISSARIO DELEGATO AI SENSI DELL ART. 1 COMMA 2 DEL D.L.N. 74/2012 CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA LEGGE N.

IL PRESIDENTE IN QUALITA DI COMMISSARIO DELEGATO AI SENSI DELL ART. 1 COMMA 2 DEL D.L.N. 74/2012 CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA LEGGE N. IL PRESIDENTE IN QUALITA DI COMMISSARIO DELEGATO AI SENSI DELL ART. 1 COMMA 2 DEL D.L.N. 74/2012 CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA LEGGE N. 122/2012 Decreto N. 2773 del 13 Settembre 2016 Liquidazione

Dettagli

Roma, 8 ottobre 2012. prot. n. 27009. Alle Direzioni Generali Territoriali LORO SEDI

Roma, 8 ottobre 2012. prot. n. 27009. Alle Direzioni Generali Territoriali LORO SEDI Ministero delle Infrastrutture dei Trasporti DIPARTIMENTO PER I TRASPORTI LA NAVIGAZIONE ED I SISTEMI INFORMATIVI E STATISTICI Direzione Generale per la Motorizzazione Divisione 5 Via G. Caraci, 36 00157

Dettagli

COMUNE DI CAMPOTOSTO Provincia di L Aquila

COMUNE DI CAMPOTOSTO Provincia di L Aquila DECRETO SINDACALE N. 02 DEL 16.01.2016 IL SINDACO VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327 recante Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di

Dettagli

PROTOCOLLO D'INTESA. tra

PROTOCOLLO D'INTESA. tra PROTOCOLLO D'INTESA PER LA REALIZZAZIONE DI PROGETTI DI SERVIZIO CIVILE NAZIONALE NELLE PROVINCE DI BOLOGNA, MODENA, REGGIO EMILIA E FERRARA COLPITE DAGLI EVENT1 SISMICI VERIFICATISI DEL 20 E 29 MAGGIO

Dettagli

Determinazione dirigenziale

Determinazione dirigenziale SETTORE A9 - PIANIFICAZIONE E SVILUPPO URBANISTICO --- EDILIZIA PRIVATA E SUE Determinazione dirigenziale Registro Generale N. del Registro del Settore N. 32 del 30/11/2012 Oggetto: Esenzione IMU a seguito

Dettagli

IL COMMISSARIO DELEGATO

IL COMMISSARIO DELEGATO DECRETO n. 34 del 14 DICEMBRE 2015 OGGETTO: Ordinanza n. 20 del 17 luglio 2015. Parrocchia di San Materno Vescovo di Melara (Ro) Intervento di consolidamento statico e miglioramento sismico della Chiesa

Dettagli

DECRETO N Del 17/03/2017

DECRETO N Del 17/03/2017 DECRETO N. 2972 Del 17/03/2017 Identificativo Atto n. 104 DIREZIONE GENERALE SICUREZZA, PROTEZIONE CIVILE E IMMIGRAZIONE Oggetto INTERVENTI AMMESSI A FINANZIAMENTO AI SENSI DELL ART. 3, COMMA 2, DEL REGOLAMENTO

Dettagli

Decreto N. 859 del 21 Marzo 2016

Decreto N. 859 del 21 Marzo 2016 IL PRESIDENTE IN QUALITA DI COMMISSARIO DELEGATO AI SENSI DELL ART. 1 COMMA 2 DEL D.L.N. 74/2012 CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA LEGGE N. 122/2012 Decreto N. 859 del 21 Marzo 2016 Liquidazione a Manpower

Dettagli

2 giugno 2012 IL CAPO DEL DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

2 giugno 2012 IL CAPO DEL DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE Ocdpc n. 3 del 2 giugno 2012: interventi urgenti di protezione civile conseguenti agli eventi sismici che hanno colpito il territorio delle province di Bologna, Modena, Ferrara, Reggio Emilia, Mantova

Dettagli

DELIBERA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 29 aprile 2015

DELIBERA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 29 aprile 2015 DELIBERA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 29 aprile 2015 Mantenimento della piena capacita' operativa del Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei ministri. IL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Dettagli

TITOLO III ULTERIORI INTERVENTI IN FAVORE DELLE ZONE TERREMOTATE

TITOLO III ULTERIORI INTERVENTI IN FAVORE DELLE ZONE TERREMOTATE TITOLO III ULTERIORI INTERVENTI IN FAVORE DELLE ZONE TERREMOTATE ART. 41 (Fondo da ripartire per l'accelerazione delle attività di ricostruzione a seguito di eventi sismici) 1. Per il finanziamento degli

Dettagli

PROCEDURE PER IL PAGAMENTO - ELENCO DELLE VERIFICHE DA SVOLGERE PRIVATI

PROCEDURE PER IL PAGAMENTO - ELENCO DELLE VERIFICHE DA SVOLGERE PRIVATI A fronte delle richieste di chiarimento pervenute alla Struttura del Commissario delegato in merito agli adempimenti da porre in essere da parte dei Comuni successivamente all adozione delle ordinanze

Dettagli

INCONTRO FORMATIVO COORDINATORI

INCONTRO FORMATIVO COORDINATORI INCONTRO FORMATIVO PER AGGIORNAMENTO COORDINATORI «MESSA IN SICUREZZA EDIFICI INDUSTRIALI» Reggio Emilia, 12 novembre 2012 Ing. Giorgio Fiocchi 1 Il d.l. n. 74 del 6/6/2012 Interventi enti urgenti in favore

Dettagli

IL COMMISSARIO DELEGATO

IL COMMISSARIO DELEGATO ORDINANZA n. 1 del 25 gennaio 2013 OGGETTO: Piano degli interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici che hanno interessato il territorio della Provincia di Rovigo nel mese

Dettagli

Contributo al soggetto attuatore Arcidiocesi di Ferrara - Comacchio per gli interventi inseriti nel Programma dei Beni Culturali relativi a:

Contributo al soggetto attuatore Arcidiocesi di Ferrara - Comacchio per gli interventi inseriti nel Programma dei Beni Culturali relativi a: IL PRESIDENTE IN QUALITA DI COMMISSARIO DELEGATO AI SENSI DELL ART. 1 COMMA 2 DEL D.L.N. 74/2012 CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA LEGGE N. 122/2012 DECRETO n. 250 del 27 gennaio 2017 Contributo al soggetto

Dettagli

DECRETO LEGGE 31 dicembre 2014, n Proroga di termini previsti da disposizioni legislative. (14G00205) Vigente al: Art.

DECRETO LEGGE 31 dicembre 2014, n Proroga di termini previsti da disposizioni legislative. (14G00205) Vigente al: Art. DECRETO LEGGE 31 dicembre 2014, n. 192 Proroga di termini previsti da disposizioni legislative. (14G00205) Vigente al: 4 6 2015 Art. 10 Proroga di termini in materia economica e finanziaria 1. All'articolo

Dettagli

Regione Umbria. Giunta Regionale

Regione Umbria. Giunta Regionale Regione Umbria Giunta Regionale DIREZIONE REGIONALE GOVERNO DEL TERRITORIO E PAESAGGIO. PROTEZIONE CIVILE. INFRASTRUTTURE E MOBILITA' Servizio Organizzazione e sviluppo del sistema di protezione civile

Dettagli

DECRETO N Del 22/03/2017

DECRETO N Del 22/03/2017 DECRETO N. 3155 Del 22/03/2017 Identificativo Atto n. 115 DIREZIONE GENERALE SICUREZZA, PROTEZIONE CIVILE E IMMIGRAZIONE Oggetto INTERVENTI AMMESSI A FINANZIAMENTO AI SENSI DELL ART. 3, COMMA 2, DEL REGOLAMENTO

Dettagli

Ordinanza n. 4 dell 8 luglio 2014

Ordinanza n. 4 dell 8 luglio 2014 IL PRESIDENTE IN QUALITA DI COMMISSARIO DELEGATO AI SENSI DELL ART. 1, COMMA 2, DEL D.L.N. 74/2012 ED AI SENSI DELL ART. 1 DEL D.L.N. 74/2014 Ordinanza n. 4 dell 8 luglio 2014 Ordinanza di autorizzazione

Dettagli

Decreto-legge del 24 gennaio 2015 n. 4 -

Decreto-legge del 24 gennaio 2015 n. 4 - Decreto-legge del 24 gennaio 2015 n. 4 - Misure urgenti in materia di esenzione IMU. Pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 19 del 24 gennaio 2015 Preambolo Preambolo Articolo 1 Articolo 2 Articolo 3 Allegato

Dettagli

Ordinanza n. 57 del 4 dicembre 2015

Ordinanza n. 57 del 4 dicembre 2015 IL PRESIDENTE IN QUALITA DI COMMISSARIO DELEGATO AI SENSI DELL ART. 1 COMMA 2 DEL D.L.N. 74/2012 CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA LEGGE N. 122/2012 Ordinanza n. 57 del 4 dicembre 2015 Prolungamento delle

Dettagli

DECRETO-LEGGE 29 marzo 2016, n. 42

DECRETO-LEGGE 29 marzo 2016, n. 42 DECRETO-LEGGE 29 marzo 2016, n. 42 Disposizioni urgenti in materia di funzionalita' del sistema scolastico e della ricerca. IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Dettagli

DECRETO-LEGGE 24 gennaio 2015, n. 4

DECRETO-LEGGE 24 gennaio 2015, n. 4 DECRETO-LEGGE 24 gennaio 2015, n. 4 Misure urgenti in materia di esenzione IMU. (GU n.19 del 24-1-2015) IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione; Ritenuta la straordinaria

Dettagli

AGLI ENTI PUBBLICI E PRIVATI CHE E VIGILANZA ESPLICANO ATTIVITA' NEL CAMPO DELLO A TUTTE LE SOCIETA' CHE INTRATTENGONO RAP-

AGLI ENTI PUBBLICI E PRIVATI CHE E VIGILANZA ESPLICANO ATTIVITA' NEL CAMPO DELLO A TUTTE LE SOCIETA' CHE INTRATTENGONO RAP- SERVIZIO CONTRIBUTI A TUTTE LE IMPRESE DELLO SPETTACOLO AGLI ENTI PUBBLICI E PRIVATI CHE E VIGILANZA ESPLICANO ATTIVITA' NEL CAMPO DELLO SPETTACOLO A TUTTE LE SOCIETA' CHE INTRATTENGONO RAP- PORTI ECONOMICI

Dettagli

Regione Umbria. Decreto 19 maggio 2017, n. 4

Regione Umbria. Decreto 19 maggio 2017, n. 4 COD. PRATICA 2017-019-5 Decreto 19 maggio 2017, n. 4 DELOCALIZZAZIONE ATTIVITÀ PRODUTTIVA SENSINI PAOLA (Ordinanza n. 9 del 14/12/2016 e s.m.i. del Commissario del Governo per la ricostruzione nei territori

Dettagli

(2) Convertito, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, L. 1 agosto 2012, n. 122.

(2) Convertito, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, L. 1 agosto 2012, n. 122. Page 1 of 43 Leggi d'italia D.L. 6-6-2012 n. 74 Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici che hanno interessato il territorio delle province di Bologna, Modena, Ferrara,

Dettagli

SISMA MARCHE 2016/2017 PROVVEDIMENTI. Decreto Legislativo n.8

SISMA MARCHE 2016/2017 PROVVEDIMENTI. Decreto Legislativo n.8 SISMA MARCHE 2016/2017 PROVVEDIMENTI Decreto Legislativo n.8 DECRETO LEGGE 9 FEBBRAIO 2017 n.8 Nuovi interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici del 2016 e del 2017 Novità

Dettagli

L AUTORITÀ PER L ENERGIA ELETTRICA IL GAS E IL SISTEMA IDRICO

L AUTORITÀ PER L ENERGIA ELETTRICA IL GAS E IL SISTEMA IDRICO DELIBERAZIONE 27 OTTOBRE 2016 618/2016/R/COM DISPOSIZIONI URGENTI IN MATERIA DI SERVIZI ELETTRICO, GAS E IDRICO, IN RELAZIONE AL TERREMOTO IN CENTRO ITALIA DEL 26 OTTOBRE 2016 L AUTORITÀ PER L ENERGIA

Dettagli

DECRETO N Del 24/05/2017

DECRETO N Del 24/05/2017 DECRETO N. 5999 Del 24/05/2017 Identificativo Atto n. 184 DIREZIONE GENERALE SICUREZZA, PROTEZIONE CIVILE E IMMIGRAZIONE Oggetto ACCERTAMENTO DELLE ECONOMIE, PER L IMPORTO COMPLESSIVO DI EURO 93.923,74,

Dettagli

GENNARI ALBANO E IVALDO DI GENNARI ALBANO

GENNARI ALBANO E IVALDO DI GENNARI ALBANO IL PRESIDENTE IN QUALITÀ DI COMMISSARIO DELEGATO AI SENSI DELL ART. 1 COMMA 2 DEL D.L. N. 74/2012 CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA LEGGE N. 122/2012 DECRETO n. 2745 del 6 Settembre 2016 Oggetto: Domanda

Dettagli

MINISTERO DELL ECONOMIA E DELLE FINANZE DECRETO

MINISTERO DELL ECONOMIA E DELLE FINANZE DECRETO MINISTERO DELL ECONOMIA E DELLE FINANZE DECRETO 26 luglio 2012 Individuazione delle modalita di inserimento negli atti catastali della sussistenza del requisito della ruralita. (12 08730) (GU n. 185 del

Dettagli

dopo il sisma La mobilitazione per la ripresa dei territori dell area nord coinvolti dalla calamità Modena Economica Numero 3 maggio-giugno 2012

dopo il sisma La mobilitazione per la ripresa dei territori dell area nord coinvolti dalla calamità Modena Economica Numero 3 maggio-giugno 2012 4 Modena Economica Numero 3 maggio-giugno 2012 Ricominciare dopo il sisma La mobilitazione per la ripresa dei territori dell area nord coinvolti dalla calamità A maggio la terra ha tremato sconvolgendo

Dettagli

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 24 dicembre 2014

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 24 dicembre 2014 DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 24 dicembre 2014 Individuazione e trasferimento delle risorse finanziarie e strumentali alla Scuola nazionale dell'amministrazione ai sensi dell'articolo

Dettagli

Testo coordinato del decreto-legge 30 giugno 2016, n. 117; G.U. del 23 agosto 2016, n. 196

Testo coordinato del decreto-legge 30 giugno 2016, n. 117; G.U. del 23 agosto 2016, n. 196 Testo coordinato del decreto-legge 30 giugno 2016, n. 117; G.U. del 23 agosto 2016, n. 196 Testo del decreto-legge 30 giugno 2016, n. 117 (in Gazzetta Ufficiale - Serie generale - n. 151 del 30 giugno

Dettagli

(1/circ) Con riferimento al presente provvedimento sono state emanate le seguenti istruzioni:

(1/circ) Con riferimento al presente provvedimento sono state emanate le seguenti istruzioni: D.Lgs. 26 febbraio 1999, n. 60 (1). Istituzione dell'imposta sugli intrattenimenti, in attuazione della L. 3 agosto 1998, n. 288 (2), nonché modifiche alla disciplina dell'imposta sugli spettacoli di cui

Dettagli

IL MINISTRO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA

IL MINISTRO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA DECRETO 7 dicembre 2016 Proroga dei termini di aggiudicazione di cui al decreto n. 943 del 23 dicembre 2015 in merito ad interventi di adeguamento

Dettagli